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Document 62002CJ0065

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 luglio 2005.
ThyssenKrupp Stainless GmbH (C-65/02 P) e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA (C-73/02 P) contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Trattato CECA - Intese - Extra di lega - Riduzione dell'importo dell'ammenda - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Imputabilità dell'infrazione - Diritti della difesa.
Cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-06773

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:454

Cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P

ThyssenKrupp Stainless GmbH, già Krupp Thyssen Stainless GmbH

e

ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA, già Acciai speciali Terni SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Intese — Extra di lega — Riduzione dell’importo dell’ammenda — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Imputabilità dell’infrazione — Diritti della difesa»

Conclusioni dell’avvocato generale P. Léger, presentate il 28 ottobre 2004 

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 luglio 2005 

Massime della sentenza

1.     Diritto comunitario — Principi — Tutela dell’affidamento legittimo — Tutela negata all’autore di una violazione manifesta della normativa in vigore

2.     CECA — Intese — Divieto — Infrazione — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Diritti della difesa — Diritto di rifiutarsi di fornire una risposta implicante il riconoscimento di un’infrazione

(Trattato CECA, art. 36, primo comma)

3.     CECA — Intese — Ammende — Importo — Determinazione — Non irrogazione o riduzione dell’ammenda in contropartita della cooperazione dell’impresa incriminata — Riduzione più rilevante in caso di riconoscimento dell’infrazione — Lesione dei diritti della difesa dell’impresa e, segnatamente, del diritto di rifiutarsi di fornire una risposta implicante il riconoscimento di un’infrazione — Insussistenza

(Trattato CECA, art. 65, n. 5; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, punto D)

4.     CECA — Intese — Ammende — Infrazione commessa da una società controllata — Criteri da utilizzare per determinare la persona giuridica cui dovrà essere inflitta l’ammenda

(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

5.     CECA — Intese — Divieto — Infrazione — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario

(Trattato CECA, artt. 36, primo comma, e 65)

1.     Il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente. Pertanto, un’impresa che assume deliberatamente un comportamento anticoncorrenziale non è legittimata a invocare una violazione di tale principio facendo valere che la Commissione non le avrebbe chiaramente indicato che il suo comportamento costituiva un’infrazione.

(v. punto 41)

2.     Pur se, nell’ambito di un procedimento diretto a dimostrare l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza, la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui tale istituzione possa essere a conoscenza, essa non può tuttavia imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla Commissione.

(v. punti 48-49)

3.     Anche se la Commissione non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione a un’infrazione in materia di concorrenza, non per questo le viene impedito di tener conto, ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda, dell’aiuto fornitole dall’impresa interessata per accertare l’esistenza dell’infrazione con minor difficoltà e, in particolare, della circostanza che un’impresa abbia riconosciuto la propria partecipazione all’infrazione. Essa può concedere all’impresa che l’ha in tal modo aiutata una significativa diminuzione dell’importo della sua ammenda e accordare una riduzione nettamente meno rilevante ad un’altra impresa che si sia limitata a non negare le principali asserzioni di fatto su cui la Commissione ha fondato le sue censure.

Il riconoscimento dell’infrazione contestata riveste un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. Quest’ultima non è, in alcun modo, costretta ad ammettere l’intesa. Il fatto che la Commissione abbia tenuto conto del grado di cooperazione prestatale dall’impresa interessata, compreso il riconoscimento dell’infrazione, ai fini dell’irrogazione di un’ammenda di importo meno elevato non costituisce pertanto una violazione dei diritti della difesa.

La comunicazione sulla cooperazione, in particolare la sua parte D, deve essere intesa nel senso che il tipo di cooperazione fornita dall’impresa interessata e idonea a determinare una riduzione dell’ammenda non è limitato al riconoscimento della natura dei fatti, ma comporta altresì l’ammissione della partecipazione all’infrazione.

(v. punti 50-54)

4.     La determinazione della responsabilità di un’impresa per un’infrazione alle regole di concorrenza dipende dalla questione di stabilire se tale impresa abbia agito in maniera autonoma o se si sia limitata ad applicare le istruzioni impartitele dalla capogruppo. In quest’ultimo caso il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato alla sua capogruppo.

Per contro, quando imprese di un gruppo che partecipa ad un’intesa hanno agito autonomamente, la Commissione può applicare a ciascuna di esse un’ammenda adottando come punto di partenza un importo forfettario.

(v. punti 66-67)

5.     Il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento che può sfociare nell’irrogazione di sanzioni costituisce un principio fondamentale garantito dall’art. 36, primo comma, del Trattato CECA. Il rispetto effettivo di tale principio esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado, fin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni. Considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima.

(v. punto 92)




SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 luglio 2005(*)

«Ricorsi contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Trattato CECA – Intese – Extra di lega – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Cooperazione durante il procedimento amministrativo – Imputabilità dell’infrazione – Diritti della difesa»

Nei procedimenti riuniti C-65/02 P e C-73/02 P,

aventi ad oggetto due ricorsi contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, proposti il 28 febbraio 2002,

ThyssenKrupp Stainless GmbH, già Krupp Thyssen Stainless GmbH, rappresentata dal sig. M. Klusmann, Rechtsanwalt,

ricorrente nel procedimento C-65/02 P,

ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA, già Acciai speciali Terni SpA, rappresentata dagli avv.ti A. Giardina e G. Di Tommaso, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente nel procedimento C-73/02 P,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Whelan, in qualità di agente, assistito dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt (procedimento C‑65/02 P), nonché dal sig. A. Whelan e dalla sig.ra V. Superti, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro (procedimento C‑73/02 P), con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con i ricorsi in esame, la ThyssenKrupp Stainless GmbH (in prosieguo: la «TKS») e la ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA (in prosieguo: la «AST») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione (Racc. pag. II‑3757; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha accolto solo parzialmente i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti all’origine della controversia

2       I fatti all’origine dei ricorsi dinanzi al Tribunale, come esposti da quest’ultimo nella sentenza impugnata, possono essere riassunti nei seguenti termini ai fini della presente sentenza.

3       La TKS, società di diritto tedesco, nasce da una concentrazione, avvenuta il 1° gennaio 1995, tra le attività, nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile resistenti agli acidi e alle temperature elevate, della Fried Krupp AG Hoesch‑Krupp (in prosieguo: la «Krupp») e della Thyssen Stahl AG (in prosieguo: la «Thyssen»). La denominazione della TKS è stata inizialmente KruppThyssen Nirosta GmbH, poi, dal settembre 1997, Krupp Thyssen Stainless GmbH.

4       La AST, già Acciai speciali Terni SpA, società di diritto italiano tra le cui attività principali figura la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile, è stata costituita il 1° gennaio 1994. Il 21 dicembre 1994 la Commissione delle Comunità europee ha autorizzato l’acquisizione congiunta della AST da parte di varie società, tra le quali figuravano la Krupp e la Thyssen. La partecipazione della Krupp nella AST è passata dal 50 al 75% nel dicembre 1995, poi al 100% il 10 maggio 1996. La Krupp ha successivamente trasferito tutte le sue quote nella AST alla TKS.

5       Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla stampa specializzata e di denunce presentate dai consumatori, la Commissione, ai sensi dell’art. 47 del Trattato CECA, ha chiesto a vari produttori di acciaio inossidabile di comunicarle informazioni in ordine ad una maggiorazione comune dei prezzi, nota come «extra di lega», che essi avrebbero applicato.

6       L’extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione delle quotazioni degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell’acciaio inossidabile. Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d’acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una componente significativa dei costi di produzione. Le quotazioni di questi elementi sono estremamente variabili.

7       Sulla base delle informazioni raccolte, il 19 dicembre 1995 la Commissione ha inviato a 19 imprese una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «prima comunicazione degli addebiti»).

8       Nei mesi di dicembre 1996 e di gennaio 1997, dopo che la Commissione aveva effettuato una serie di verifiche in loco, gli avvocati o rappresentanti di talune imprese hanno fatto presente a quest’ultima la volontà di cooperare. Il 17 dicembre 1996 ed il 10 gennaio 1997, rispettivamente, la TKS e la AST hanno trasmesso alla Commissione una dichiarazione in tal senso.

9       Il 24 aprile 1997 la Commissione ha inviato a tali imprese, nonché alla Thyssen, una nuova comunicazione degli addebiti, che sostituiva quella del 19 dicembre 1995 (in prosieguo: la «seconda comunicazione degli addebiti»).

10     Con una dichiarazione del 23 luglio 1997 la TKS ha accettato di essere considerata responsabile per i fatti addebitati alla Thyssen a partire dal 1993, benché le attività di quest’ultima nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile le siano state trasferite solo a partire dal 1° gennaio 1995.

11     Il 21 gennaio 1998 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

12     Secondo tale decisione, i prezzi degli elementi di lega dell’acciaio inossidabile sono considerevolmente diminuiti nel 1993. Quando, a partire dal settembre 1993, la quotazione del nichel è aumentata, i margini dei produttori sono significativamente diminuiti. Per far fronte a tale situazione, la maggior parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile hanno convenuto, nel corso di una riunione tenutasi a Madrid il 16 dicembre 1993 (in prosieguo: la «riunione di Madrid»), di aumentare in modo concordato i loro prezzi modificando i parametri di calcolo dell’extra di lega. A tal fine essi hanno deciso di applicare, a partire dal 1° febbraio 1994, un extra di lega calcolato secondo la formula utilizzata per l’ultima volta nel 1991, adottando, per tutti i produttori, come valori di riferimento per gli elementi di lega i valori raggiunti nel settembre 1993, durante il quale la quotazione del nichel ha toccato un minimo storico.

13     La decisione controversa specifica che l’extra di lega calcolato sulla base dei nuovi valori di riferimento fissati veniva applicato da tutti i produttori alle loro vendite in Europa a partire dal 1° febbraio 1994, salvo che in Spagna e in Portogallo.

14     All’art. 1 della decisione controversa la Commissione ha dichiarato che la Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) (in prosieguo: l’«Acerinox»), la ALZ NV, la AST, la Avesta Sheffield AB (in prosieguo: la «Avesta»), la Krupp e la Thyssen, divenute TKS a partire dal 1° gennaio 1995, e la Ugine SA, divenuta a sua volta Usinor SA (in prosieguo: la «Usinor»), modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell’extra di lega, avevano violato l’art. 65, n. 1, del Trattato CECA dal dicembre 1993 al novembre 1996 per quanto riguarda l’Avesta e fino alla data della decisione controversa per quanto riguarda tutte le altre imprese. Secondo la Commissione, tale pratica ha avuto per oggetto e per effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune.

15     Con l’art. 2 della decisione controversa, sono state inflitte le seguenti ammende:

–       Acerinox:                   3 530 000 ECU,

–       ALZ NV:                    4 540 000 ECU,

–       AST:                             4 540 000 ECU,

–       Avesta:                            2 810 000 ECU,

–       TKS:                             8 100 000 ECU, e

–       Usinor:                             3 860 000 ECU.

 I ricorsi dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

16     Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale l’11 ed il 13 marzo 1998, la TKS e la AST hanno rispettivamente proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui le riguarda e, in subordine, alla riduzione sostanziale dell’importo delle ammende loro inflitte mediante tale decisione.

17     Con la sentenza impugnata, il Tribunale:

–       ha riunito le cause T‑45/98 e T‑47/98 ai fini della sentenza;

–       ha annullato l’art. 1 della decisione controversa nella parte in cui imputava alla TKS la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen;

–       ha fissato l’importo delle ammende inflitte alla TKS e alla AST dall’art. 2 della decisione controversa in EUR 4 032 000;

–       ha respinto i due ricorsi per il resto;

–       nella causa T‑45/98, ha condannato la TKS e la Commissione a sopportare ciascuna le proprie spese, e

–       nella causa T‑47/98, ha condannato la AST a sopportare le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione e ha condannato quest’ultima a sopportare un terzo delle proprie spese.

 Le conclusioni delle parti e i motivi di annullamento dedotti a sostegno dei ricorsi contro la sentenza del Tribunale

18     Nel procedimento C‑65/02 P, la TKS chiede che la Corte voglia:

–       annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il suo ricorso;

–       emendare l’art. 1 della decisione controversa e modificare il periodo dell’infrazione per quanto la riguarda;

–       ridurre nelle stesse proporzioni l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in forza dell’art. 2 della decisione controversa;

–       in subordine, per quanto riguarda i due precedenti capi della domanda, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

–       respingere l’impugnazione incidentale della Commissione, e

–       condannare quest’ultima alle spese dell’impugnazione e dell’impugnazione incidentale.

19     Nello stesso procedimento, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–       respingere l’impugnazione;

–       in subordine, qualora la sentenza impugnata fosse annullata, respingere la domanda diretta a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda;

–       annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:

i)      ha annullato l’art. 1 della decisione controversa, con il quale la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen è stata imputata alla TKS;

ii)      ha fissato l’ammenda inflitta alla TKS in forza dell’art. 2 della decisione controversa ad un importo inferiore a EUR 7 596 000;

iii)      ha disposto che la Commissione sopporti le proprie spese, e

–       condannare la TKS alle spese del procedimento dinanzi alla Corte.

20     Nel procedimento C‑73/02 P, la AST chiede che la Corte voglia:

–       annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma la decisione controversa con cui le è stata inflitta un’ammenda forfetaria sebbene essa facesse parte del gruppo TKS, condannato anch’esso al pagamento di un’ammenda forfettaria;

–       in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’art. 1 della decisione controversa, ai sensi del quale la violazione delle regole di concorrenza addebitatale si è protratta fino alla data di adozione della decisione;

–       annullare la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la sua domanda volta all’ulteriore diminuzione del 40% dell’importo dell’ammenda per la collaborazione da essa prestata nel corso del procedimento amministrativo, e

–       condannare la Commissione alle spese.

21     Nello stesso procedimento la Commissione chiede che la Corte voglia:

–       respingere l’impugnazione;

–       in subordine, respingere la domanda di annullamento della decisione controversa qualora uno dei punti della sentenza impugnata sia annullato, e

–       condannare l’AST alle spese.

22     La TKS deduce tre motivi di annullamento a sostegno della sua impugnazione:

–       l’errore di diritto nella valutazione della durata dell’infrazione;

–       il calcolo errato dell’importo dell’ammenda forfettaria, e

–       l’errore di diritto commesso in ordine alle conseguenze della cooperazione della TKS nel procedimento di indagine sulla riduzione dell’importo dell’ammenda.

23     Anche l’AST deduce tre motivi di annullamento a sostegno della sua impugnazione:

–       l’errore di diritto consistente nell’infliggerle un’ammenda sebbene essa appartenesse al gruppo TKS;

–       l’errore di diritto nella valutazione della durata dell’infrazione, e

–       la violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione per quanto riguarda la riduzione dell’importo dell’ammenda.

24     La Commissione deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione incidentale:

–       lo snaturamento di taluni elementi di prova e l’errore di diritto nella valutazione del trasferimento della responsabilità dalla Thyssen alla TKS;

–       l’errata valutazione delle condizioni richieste in materia di rispetto dei diritti della difesa, e

–       l’errore di valutazione in ordine all’esistenza di un pregiudizio all’esercizio dei diritti della difesa.

 Sulla riunione delle cause

25     Sentiti, in proposito, le parti e l’avvocato generale, occorre, per ragioni di connessione, riunire le cause in esame ai fini della sentenza, in conformità all’art. 43 del regolamento di procedura della Corte.

 Sui ricorsi contro la sentenza del Tribunale proposti dalla TKS e dalla AST

26     Dato che i tre motivi dedotti a sostegno dei loro ricorsi contro la sentenza del Tribunale da parte della TKS e della AST sono sostanzialmente identici, occorre esaminarli congiuntamente e trattare, nell’ambito di ciascun motivo, le particolarità sollevate, all’occorrenza, da una o dall’altra ricorrente.

 Sul motivo relativo a un errore di diritto nella valutazione della durata dell’infrazione

Argomenti delle parti

27     La TKS, con il suo primo motivo, e l’AST, con il suo secondo motivo, sostengono che l’infrazione non è durata quattro anni, ossia dalla data della riunione di Madrid fino a quella dell’adozione della decisione controversa, bensì è stata momentanea, contrariamente a quanto ha statuito il Tribunale al punto 182 della sentenza impugnata. L’infrazione avrebbe preso effetto solo a partire dalla detta riunione e sarebbe durata solo qualche settimana.

28     Esse sottolineano che ogni impresa ha fissato autonomamente i suoi prezzi, come sarebbe dimostrato dalle fluttuazioni di questi ultimi. Esse avrebbero agito in maniera indipendente, senza concertazione, decidendo di non modificare il valore di riferimento dell’extra di lega. Esse ritengono che il Tribunale abbia motivato in modo inesatto, in particolare al punto 178 della sentenza impugnata, la conclusione cui è giunto per quanto riguarda la durata dell’infrazione.

29     La TKS e la AST addebitano inoltre al Tribunale di non avere preso in considerazione l’errore commesso dalla Commissione non precisando loro chiaramente, nel corso del procedimento amministrativo, che essa riteneva che l’intesa proseguisse. Tale omissione avrebbe arrecato pregiudizio al legittimo affidamento delle due imprese.

 Giudizio della Corte

30     Il motivo dedotto dalla TKS e dalla AST si articola in due parti. La prima riguarda la valutazione degli elementi che consentono di stabilire la durata dell’intesa e la seconda concerne una pretesa violazione del legittimo affidamento di tali imprese.

31     Per quanto riguarda la prima parte del motivo, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 174 della sentenza impugnata, che alla Commissione spetta dimostrare non solo l’esistenza dell’intesa, ma anche la sua durata.

32     Il Tribunale ha innanzi tutto ricordato, al punto 176 della sentenza impugnata, che l’oggetto dell’intesa consisteva nell’utilizzo, nella formula di calcolo dell’extra di lega, di valori di riferimento identici da parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile al fine di ottenere un aumento del loro prezzo finale. Il Tribunale ha poi constatato, al punto 177 della stessa sentenza, che dalla decisione controversa emerge che l’intesa ha avuto inizio nel corso della riunione di Madrid e che in Europa, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, la TKS e la AST, nonché altre imprese partecipanti all’intesa, hanno effettivamente applicato alle loro vendite, a partire dal 1° febbraio 1994, un extra di lega calcolato sulla base della formula fondata sui valori di riferimento convenuti nel corso di tale riunione.

33     Il Tribunale ha infine constatato, al punto 178 della sentenza impugnata, che la TKS e la AST non hanno contestato che i valori di riferimento da esse convenuti nel corso della detta riunione non sono stati modificati prima dell’adozione della decisione controversa. Il Tribunale ne ha dedotto, allo stesso punto 178, che, dal momento che le imprese considerate hanno continuato ad applicare tali valori di riferimento, il fatto che all’epoca non sia stata adottata alcuna esplicita decisione circa la durata di applicazione dell’intesa non può dimostrarne il carattere momentaneo e non continuato.

34     Va rilevato che la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 178 della sentenza impugnata costituisce una valutazione dei fatti che non può essere rimessa in discussione, in sede d’impugnazione, in mancanza di elementi atti a dimostrare uno snaturamento degli elementi di prova o di un errore nell’analisi giuridica degli elementi di fatto.

35     In proposito, la TKS e la AST sostengono che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione altri elementi che dimostrerebbero la mancanza di intese negli anni dal 1994 al 1998, ossia i prezzi differenti che esse hanno adottato e l’esistenza di un parallelismo di comportamenti.

36     Tali elementi vanno tuttavia considerati o privi di pertinenza o totalmente insufficienti a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale.

37     Per quanto riguarda, in primo luogo, le differenze dei prezzi applicati dalla TKS e dalla AST ai loro rispettivi clienti, nonché le fluttuazioni di tali prezzi, che rifletterebbero i loro comportamenti autonomi sul mercato e l’assenza di qualsiasi concertazione, occorre affermare, come ha fatto giustamente il Tribunale al punto 179 della sentenza impugnata, che tale argomento non è pertinente. I prezzi in questione rappresentano, infatti, il prezzo finale dei prodotti piatti di acciaio inossidabile applicato da tali imprese. Ebbene, il fatto che tali prezzi fossero differenti e che queste due imprese li abbiano applicati in diversi momenti nel corso del periodo considerato non consente in alcun modo di escludere la conclusione cui sono giunti la Commissione e il Tribunale, ossia che i detti prezzi erano, in gran parte, il risultato di un’intesa vertente su un elemento determinante della loro composizione, nella fattispecie l’extra di lega.

38     In secondo luogo, quanto all’esistenza di un preteso parallelismo di comportamenti, neppure tale argomento consente di rimettere in discussione l’affermazione che l’intesa è proseguita: si impone infatti un’altra spiegazione. Al riguardo, il Tribunale ha giustamente potuto considerare, al punto 180 della sentenza impugnata, che il mantenimento da parte delle dette imprese di valori di riferimento identici nella formula per il calcolo dell’extra di lega si spiega con l’applicazione dei valori di riferimento determinati in comune nel corso delle discussioni svoltesi tra i produttori nel dicembre del 1993.

39     Occorre pertanto concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 174‑184 della sentenza impugnata, che la Commissione ha potuto giustamente ritenere che l’infrazione fosse durata quattro anni, ossia durante il periodo intercorso tra la riunione di Madrid e la data di adozione della decisione controversa, e che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata su questo punto.

40     Per quanto attiene alla seconda parte del motivo, relativa ad una pretesa violazione del legittimo affidamento della TKS e dell’AST, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono queste ultime, il Tribunale ha dichiarato, al punto 215 della sentenza impugnata, che non può essere fatto carico alla Commissione di aver considerato l’infrazione continuata senza averlo reso loro noto nel corso del procedimento amministrativo. Il Tribunale ha corroborato la sua valutazione in particolare precisando che, al punto 50 della seconda lettera di comunicazione degli addebiti, la Commissione ha sottolineato che «la concertazione è iniziata con la riunione di Madrid (…) ed è proseguita fino ad oggi».

41     Occorre inoltre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un soggetto che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente (sentenza 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi-Bassi, Racc. pag. I‑2461, punto 30). Quindi, come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 112 delle sue conclusioni, un’impresa che assume deliberatamente un comportamento anticoncorrenziale non è legittimata a invocare una violazione di tale principio facendo valere che la Commissione non le avrebbe chiaramente indicato che il suo comportamento costituiva un’infrazione.

42     Dalle considerazioni che precedono risulta che il motivo dedotto dalla TKS e dalla AST relativamente alla durata dell’infrazione loro addebitata deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul motivo relativo a un errore di diritto a seguito della mancata ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda

Argomenti delle parti

43     Con il loro terzo motivo, la TKS e la AST fanno valere che, avendo riconosciuto i fatti materiali sui quali è fondata la decisione controversa, come ha constatato il Tribunale ai punti 262 e 268 della sentenza impugnata, esse dovrebbero beneficiare della medesima riduzione d’ammenda delle imprese che hanno altresì espressamente riconosciuto l’esistenza dell’infrazione. Dal punto di vista dell’intensità della loro cooperazione con la Commissione, fra tali imprese non potrebbe essere fatta alcuna distinzione e il loro comportamento non potrebbe dar luogo a diverse riduzioni delle ammende inflitte.

44     Secondo la TKS e la AST, dalla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3), nonché dalla precedente versione di tale comunicazione (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), emerge che per beneficiare di una riduzione d’ammenda è sufficiente che le imprese interessate forniscano elementi di prova e riconoscano quindi i fatti materiali. Non sarebbe necessario che le imprese qualifichino tali fatti sotto il profilo giuridico e che, così facendo, ammettano la loro partecipazione ad un’infrazione. La qualificazione giuridica dei fatti e l’accertamento dell’infrazione che ne risulta costituirebbero compiti spettanti esclusivamente alla Commissione.

45     La Commissione non potrebbe quindi concedere una riduzione supplementare dell’ammenda all’impresa che riconosca la qualificazione giuridica dei fatti o ammetta espressamente la sua partecipazione ad un’infrazione. Ridurre l’ammenda in tali circostanze violerebbe i diritti della difesa, in quanto ciò equivarrebbe a penalizzare un’impresa che ha deciso di difendersi contestando l’esistenza di un’infrazione.

46     La TKS sostiene peraltro che il fatto di aver affermato che le sue decisioni venivano prese autonomamente non significa che essa contesti di avere partecipato ad un’infrazione, nella fattispecie una pratica concordata. Quanto all’AST, essa avrebbe solamente contestato la qualifica di «accordo», e non il fatto che l’intesa era contraria alle regole di concorrenza.

47     Pertanto, la TKS e la AST ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto rifiutando, ai punti 260‑281 della sentenza impugnata, di concedere loro una riduzione di ammenda supplementare come quella concessa alla Usinor e all’Avesta.

 Giudizio della Corte

48     Per stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto concedendo una riduzione dell’ammenda inflitta alla TKS ed alla AST meno significativa di quella concessa alla Usinor e all’Avesta, occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte relativa alla portata dei poteri della Commissione in materia di procedimenti di indagine preliminare e di procedimenti amministrativi, tenuto conto della necessità di garantire il rispetto dei diritti della difesa.

49     In base alla sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, punti 34 e 35), la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza, ma non può imporre a tale impresa l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l’esistenza dell’infrazione, che deve invece essere provata dalla Commissione.

50     Tuttavia, se la Commissione non può costringere un’impresa ad ammettere la sua partecipazione ad un’infrazione, non per questo le viene impedito di tener conto, nella fissazione dell’importo dell’ammenda, dell’aiuto che tale impresa le ha volontariamente fornito ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’infrazione.

51     A tale riguardo, dalla sentenza 16 novembre 2000, causa C‑298/98 P, Finnboard/Commissione (Racc. pag. I‑10157), in particolare dai punti 56, 59 e 60, risulta che ai fini della fissazione dell’importo di un’ammenda la Commissione può tener conto dell’aiuto fornitole dall’impresa interessata per accertare l’esistenza dell’infrazione con minor difficoltà e, in particolare, della circostanza che un’impresa abbia riconosciuto la propria partecipazione all’infrazione. Essa può concedere all’impresa che l’ha in tal modo aiutata una significativa diminuzione dell’importo della sua ammenda e accordare una diminuzione nettamente meno rilevante ad un’altra impresa che si sia limitata a non negare le principali asserzioni di fatto sulle quali la Commissione ha fondato le sue censure.

52     Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 140 delle sue conclusioni, occorre rilevare che il riconoscimento dell’infrazione contestata riveste un carattere puramente volontario da parte dell’impresa interessata. Quest’ultima non è in alcun modo costretta a riconoscere l’intesa.

53     Occorre quindi considerare che il fatto che la Commissione abbia tenuto conto del grado di cooperazione presentatole dall’impresa interessata, compreso il riconoscimento dell’infrazione, ai fini dell’irrogazione di un’ammenda d’importo meno elevato non costituisce una violazione dei diritti della difesa.

54     È in questo senso che occorre intendere la comunicazione sulla cooperazione e, in particolare, la sua parte D, secondo cui la Commissione può concedere ad un’impresa una riduzione dal 10 al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in mancanza di cooperazione, in particolare quando tale impresa informa la Commissione di non contestare i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse. Quindi, il tipo di cooperazione fornita dall’impresa interessata, idoneo a determinare una diminuzione dell’ammenda, non è limitato al riconoscimento della natura dei fatti, ma implica altresì l’ammissione della partecipazione all’infrazione.

55     Nel caso di specie il Tribunale ha affermato, al punto 261 della sentenza impugnata, che, secondo la decisione controversa, soltanto l’Usinor e l’Avesta avevano ammesso l’esistenza dell’infrazione, mentre la TKS e la AST avevano contestato l’esistenza della concertazione e, di conseguenza, non avevano ammesso l’infrazione. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione ne ha dedotto che la cooperazione della TKS e della AST era stata più limitata di quella della Usinor e della Avesta e non giustificava una riduzione di ammenda altrettanto significativa di quella concessa a queste ultime.

56     Per quanto concerne la TKS, il Tribunale ha precisato, al punto 263 della sentenza impugnata, che essa ha affermato di aver preso le proprie decisioni in materia di extra di lega in modo autonomo. Al punto 264 della stessa sentenza, esso ne ha dedotto, senza commettere alcun errore di diritto, che la TKS aveva così implicitamente, ma necessariamente, lasciato intendere che non ricorrevano i criteri di coordinamento e di cooperazione propri di una pratica concordata. Al punto 266 della detta sentenza, il Tribunale ne ha concluso che non si può ritenere che tale impresa abbia riconosciuto espressamente la sua partecipazione all’infrazione.

57     Quanto all’AST, al punto 268 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che pur avendo riconosciuto i fatti materiali sui quali si è basata la Commissione, essa non ha però ammesso l’esistenza di una concertazione.

58     In particolare occorre considerare che a buon diritto il Tribunale ha respinto, al punto 269 della sentenza impugnata, l’argomento dell’AST secondo cui siffatto riconoscimento risulterebbe dalla circostanza che essa non ha contestato che il suo comportamento potesse essere qualificato come pratica concordata. Infatti il Tribunale ha giustamente operato, al punto 270 della stessa sentenza, una distinzione tra l’esplicito riconoscimento di un’infrazione e la mera assenza di contestazione di quest’ultima, che non contribuisce a facilitare il compito della Commissione, consistente nella scoperta e nella repressione delle infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza.

59     Occorre aggiungere che a buon diritto il Tribunale ha fatto riferimento alla comunicazione sulla cooperazione dal 1996, dato che la versione del 2002 di tale comunicazione non era ancora stata adottata alla data della pronuncia della sentenza impugnata. A tale riguardo, al punto 275 della detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato, pure a buon diritto, che il fatto che la detta comunicazione contempli espressamente la possibilità di riconoscere l’infrazione in una fase relativamente precoce del procedimento non esclude che un siffatto riconoscimento intervenga in una fase successiva, prima o dopo la comunicazione degli addebiti all’impresa interessata, e che la Commissione tenga conto di tale riconoscimento ai fini della riduzione dell’importo di un’ammenda.

60     Pertanto, occorre considerare che a buon diritto il Tribunale ha dichiarato che l’esplicito riconoscimento dell’infrazione può dar luogo ad una ulteriore riduzione dell’ammenda e ne ha concluso che, in assenza di siffatto riconoscimento da parte della TKS e dell’AST, il grado di cooperazione fornita da queste due imprese alla Commissione non giustificava che fosse loro concessa una riduzione di ammenda così consistente come quella accordata alla Usinor e all’Avesta.

61     Ne consegue che il motivo vertente sulla mancata riduzione supplementare dell’ammenda inflitta alla TKS ed alla AST deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul motivo relativo a un errore di diritto nell’applicazione dell’ammenda forfettaria

 Argomenti delle parti

62     La TKS, con il suo secondo motivo, e l’AST, con il primo, sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 189‑192 della sentenza impugnata, non tenendo conto del fatto che, alla data in cui l’ammenda è stata inflitta, ossia il 21 gennaio 1998, le tre seguenti entità economiche, ossia la TKS, il ramo dei prodotti piatti di acciaio inossidabile precedentemente detenuto dalla Thyssen e la AST, appartenevano allo stesso gruppo di imprese e formavano quindi una sola entità economica, sotto la direzione della TKS.

63     La TKS e la AST sostengono che, quando l’importo dell’ammenda viene calcolato in modo forfettario e uniforme, la Commissione è tenuta ad applicare tale importo all’entità economica. Essendo stata inflitta un’ammenda a ciascuna delle tre entità del gruppo TKS, quest’ultimo si è visto in realtà infliggere un’ammenda pari al triplo di quella irrogata alle altre imprese interessate, ossia la Acerinox, la ALZ NV, la Avesta e la Usinor.

64     La AST aggiunge che infliggere due distinte ammende, una alla TKS e l’altra ad essa stessa, non era giustificato alla luce della sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑354/94, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. II‑2111), posto che, da una parte, la TKS quando ha acquistato la totalità delle quote dell’AST, non ignorava la partecipazione di quest’ultima all’intesa, poiché la stessa TKS vi aveva aderito e, dall’altra, che la durata dell’indipendenza dell’AST, quando l’intesa ha cominciato a funzionare, è stata di portata trascurabile.

65     La TKS sostiene che avendo esaminato solo il rapporto tra la TKS e la AST e avendo omesso di rispondere al suo motivo relativo al gruppo che essa formava con il ramo dei prodotti piatti di acciaio inossidabile precedentemente detenuto dalla Thyssen, nonché avendo inflitto ammende distinte alla Thyssen e ad essa stessa, il Tribunale si è reso responsabile di un diniego di giustizia e non ha motivato sufficientemente la sentenza impugnata su questo punto.

 Giudizio della Corte

66     In proposito occorre osservare che il Tribunale, ai punti 189 e 191 della sentenza impugnata, ha statuito a buon diritto che la determinazione della responsabilità di un’impresa per un’infrazione alle regole di concorrenza dipende dalla questione di stabilire se tale impresa abbia agito in maniera autonoma o se si sia limitata ad applicare le istruzioni impartitele dalla capogruppo. In quest’ultimo caso, il Tribunale ricorda giustamente, al detto punto 189, che il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato alla sua capogruppo.

67     Per contro, quando imprese di un gruppo che partecipa ad un’intesa hanno agito autonomamente, la Commissione può applicare a ciascuna di esse un’ammenda adottando come punto di partenza un importo forfettario.

68     Nella fattispecie, il Tribunale ha affermato, al punto 191 della sentenza impugnata, che la TKS e l’AST non contestano di aver agito in modo autonomo per tutta la durata dell’intesa, e tale affermazione non è affatto rimessa in discussione nei ricorsi contro la sentenza del Tribunale. Ne consegue che la Commissione poteva applicare a ciascuna di tali imprese l’importo forfettario di base nonché un importo corrispondente alla durata dell’infrazione e reclamare l’importo dell’ammenda così calcolata nei confronti di ciascuna delle dette imprese poiché esse sono rimaste due persone giuridiche distinte dall’inizio dell’intesa. Pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 192 della sentenza impugnata, che non andava accolto il motivo della TKS e dell’AST secondo cui avrebbe dovuto essere inflitta una sola ammenda forfettaria al gruppo nel suo complesso.

69     Per quanto concerne l’argomento dell’AST vertente sulla citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, basta ricordare che tale sentenza è stata annullata dalla Corte sul punto fatto valere dall’AST. La Corte ha infatti dichiarato che la circostanza che una società capogruppo non potesse ignorare la partecipazione delle controllate da essa acquisite ad un’intesa avendovi essa stessa partecipato non è sufficiente per imputarle la responsabilità degli illeciti commessi da tali società prima della loro acquisizione (v. sentenza 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 39).

70     Relativamente alla censura mediante la quale la TKS addebita al Tribunale di non aver risposto al suo argomento vertente sulla relazione di gruppo esistente tra la TKS e l’ex settore dei prodotti piatti di acciaio della Thyssen, occorre dichiarare, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 91 e 93 delle conclusioni, che il Tribunale, per motivi di economia processuale, ha potuto decidere di non rispondervi specificamente. Infatti, dato che esso aveva già annullato l’art. 1 della decisione controversa nella parte in cui imputava alla TKS la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Thyssen – e di conseguenza aveva modificato l’importo dell’ammenda inflitta alla TKS in forza dell’art. 2 della stessa decisione, accogliendo in tal modo il motivo di quest’ultima vertente sulla violazione del diritto di essere sentita in ordine all’operato della Thyssen – esso non era tenuto ad esaminare un altro motivo diretto allo stesso risultato.

71     Il motivo relativo ad un errore nell’applicazione dell’ammenda forfettaria deve quindi essere respinto in quanto infondato.

72     Dato che nessuno dei motivi dedotti dalla TKS e dalla AST a sostegno dei loro ricorsi contro la sentenza del Tribunale è fondato, questi ultimi devono essere respinti.

 Sull’impugnazione incidentale

 Sul primo motivo dell’impugnazione incidentale, relativo allo snaturamento degli elementi di prova e a un errore di diritto nella valutazione del trasferimento della responsabilità di Thyssen alla TKS

Argomenti delle parti

73     La Commissione sostiene che il Tribunale ha dato un’interpretazione troppo restrittiva della dichiarazione del 23 luglio 1997, mediante la quale la TKS ha accettato di essere ritenuta responsabile dei fatti addebitati alla Thyssen a partire dal 1993, nonostante il fatto che le attività di quest’ultima nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile le siano state trasferite solo a partire dal 1°gennaio 1995.

74     Secondo la Commissione, il Tribunale ha snaturato il contenuto di tale dichiarazione ritenendo a torto, al punto 64 della sentenza impugnata, che essa non potesse essere interpretata nel senso di implicare, oltre alla detta assunzione di responsabilità, la rinuncia della TKS al suo diritto di essere sentita in merito all’operato della Thyssen.

75     La Commissione ritiene che il Tribunale non abbia interamente esaminato i documenti che hanno portato alla dichiarazione del 23 luglio 1997 e che li abbia snaturati.

76     Essa sostiene infatti che sia nella risposta alla prima comunicazione degli addebiti, sia nella lettera 17 dicembre 1996, la TKS ha presentato le suo osservazioni allo stesso tempo a suo nome e a nome della Thyssen per quanto riguarda le attività di quest’ultima anteriori al 1° gennaio 1995. Inoltre, nella sua risposta alla seconda comunicazione degli addebiti, la TKS avrebbe fatto riferimento alla lettera 17 dicembre 1996 relativa alle dette attività. Inoltre la stessa Thyssen avrebbe risposto alle due comunicazioni degli addebiti limitandosi a rinviare alle osservazioni della TKS e avrebbe risposto solo a titolo di «precauzione estrema». La Thyssen avrebbe inoltre sostenuto che la Commissione non poteva parallelamente proseguire il procedimento avviato contro la TKS e quello che la riguardava.

77     La Commissione aggiunge che la seconda comunicazione degli addebiti precisa che la TKS si assumeva la responsabilità dei comportamenti della Thyssen anteriori al trasferimento delle attività di quest’ultima, avvenuto il 1° gennaio 1995, così come si era addossata la responsabilità dell’operato della Krupp.

78     Secondo la Commissione, il fatto che la seconda comunicazione degli addebiti sia stata inviata separatamente alla TKS e alla Thyssen e che queste due imprese vi abbiano risposto separatamente è privo di rilevanza. Infatti queste ultime avrebbero risposto separatamente in via meramente formale. Se, tuttavia, potevano ancora sussistere dubbi, essi sarebbero stati dissipati dal fatto che, dopo aver ricevuto le risposte delle dette imprese a tale comunicazione, la Commissione ha nuovamente richiesto alla TKS di confermarle che essa si assumeva la responsabilità del comportamento della Thyssen a partire dal 1993.

79     La Commissione sostiene altresì che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione le circostanze eccezionali che le consentano di imputare la responsabilità di un’infrazione ad una persona giuridica diversa da quella che l’ha commessa. Innanzi tutto la TKS sarebbe l’avente causa ed il successore economico della Thyssen. Inoltre, il comportamento di queste due imprese sarebbe stato caratterizzato da un’evidente unità di azione per quanto attiene al ramo di attività della Thyssen rilevato dalla TKS. Infine, quest’ultima avrebbe rilasciato talune dichiarazioni a nome della Thyssen durante il procedimento amministrativo. La Commissione aggiunge che la giurisprudenza corrobora il suo punto di vista secondo cui essa poteva infliggere alla TKS un’ammenda per il comportamento della Thyssen.

 Giudizio della Corte

80     Occorre verificare se, affermando che la dichiarazione del 23 luglio 1997 non implicava la rinuncia da parte della TKS al suo diritto di essere sentita, il Tribunale abbia snaturato tale elemento di prova nonché, eventualmente, i documenti menzionati ai punti 76 e 77 di questa sentenza, commettendo così un errore di diritto.

81     In proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 62 della sentenza impugnata, come non sia contestato che, tenuto conto della dichiarazione del 23 luglio 1997, la Commissione, in via eccezionale, avesse titolo per imputare alla TKS la responsabilità del comportamento addebitato alla Thyssen dal dicembre 1993 fino al trasferimento delle attività di quest’ultima alla TKS, avvenuto il 1° gennaio 1995.

82     Tuttavia, al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato a giusto titolo che una siffatta dichiarazione deve essere interpretata restrittivamente in quanto deroga al principio per cui una persona fisica o giuridica può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti. Il Tribunale ne ha giustamente dedotto che non può presumersi che, in mancanza di contraria indicazione da parte sua, la persona all’origine di una siffatta dichiarazione abbia rinunciato all’esercizio dei suoi diritti di difesa.

83     Occorre tuttavia verificare se, interpretando la dichiarazione del 23 luglio 1997, il Tribunale abbia omesso di tener conto di altri elementi di prova connessi a tale dichiarazione.

84     Secondo la Commissione, dalle risposte della TKS alle due comunicazioni degli addebiti e dalla lettera di quest’ultima del 17 dicembre 1996 risulta che tale impresa aveva presentato osservazioni a suo nome sulle sue attività nonché sulle attività che essa aveva rilevato dalla Thyssen prima della sua acquisizione. Relativamente a quest’ultima, essa stessa aveva fatto rinvio alle risposte della TKS. Di conseguenza si deve considerare che la TKS, avendo asserito nella dichiarazione del 23 luglio 1997 di assumersi la responsabilità per l’operato della Thyssen anteriore al 1° gennaio 1995, aveva accettato di pagare l’ammenda che le sarebbe stata inflitta per l’operato della Thyssen al termine del procedimento come avviato dalla Commissione. Pertanto non si può interpretare tale dichiarazione del 23 luglio 1997 nel senso che la TKS avesse accettato di assumere siffatta responsabilità solo a patto di essere nuovamente sentita in proposito.

85     Occorre constatare che con la lettera 17 dicembre 1996 la TKS non ha indicato espressamente di esprimersi anche a nome della Thyssen. Inoltre, la risposta della TKS alla prima comunicazione degli addebiti è stata data a nome e per conto della TKS stessa. In questo contesto, e anche se la TKS, in tali documenti, aveva presentato anche osservazioni su determinate attività della Thyssen anteriori alla loro acquisizione nel 1995, la dichiarazione del 23 luglio 1997 non implicava che la TKS ritenesse di essersi difesa completamente e sufficientemente a tale riguardo, di modo che la Commissione fosse legittimata a infliggerle un’ammenda relativa all’operato della Thyssen senza sentirla nuovamente su questo punto.

86     Dato che la Commissione ha inviato distinte comunicazioni di addebiti alla TKS e alla Thyssen e che esse hanno risposto separatamente in merito agli operati a loro rispettivamente contestati, spettava alla Commissione interrogare e sentire la TKS in ordine all’operato della Thyssen prima di ritenerla responsabile di quest’ultimo e di infliggerle un’ammenda per l’infrazione contestata alla Thyssen.

87     Occorre pertanto dichiarare che il Tribunale non ha affatto snaturato la portata della dichiarazione del 23 luglio 1997 né quella degli altri elementi di prova forniti dalla TKS alla Commissione. Esso non ha commesso alcun errore di diritto ritenendo che l’accettazione della responsabilità per l’operato della Thyssen non implicasse che la TKS aveva rinunciato ad essere sentita al riguardo.

88     Quanto alle pretese circostanze eccezionali fatte valere dalla Commissione e menzionate al punto 79 di questa sentenza, è sufficiente ricordare, anzitutto, che la TKS non è il successore economico della Thyssen, poiché quest’ultima ha continuato ad esistere come persona giuridica distinta fino alla data di adozione della decisione controversa. Oltre a ciò, l’unità di azione che ha potuto caratterizzare il comportamento della Thyssen e della TKS dopo il 1° gennaio 1995 non basta a giustificare l’imputazione alla TKS dell’operato della Thyssen prima di questa data, alla luce del principio ricordato al punto 82 di questa sentenza, secondo cui una persona giuridica può essere sanzionata esclusivamente per i fatti ad essa specificamente contestati. Infine, per quanto attiene alle dichiarazioni che sarebbero state fatte dalla TKS in merito alle attività della Thyssen nel corso del procedimento amministrativo, si è già indicato, ai punti 85 e 86 di questa sentenza, che esse non consentono di imputare alla TKS la responsabilità dell’operato della Thyssen anteriore alla detta data.

89     Il primo motivo dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale deve quindi essere respinto.

 Sul secondo e sul terzo motivo dell’impugnazione incidentale, relativi alla mancanza di pregiudizio arrecato al principio del rispetto dei diritti della difesa e all’esercizio di tali diritti

Argomenti delle parti

90     Con il secondo motivo, la Commissione fa valere di non avere pregiudicato il principio dei diritti della difesa, dato che il punto 11 F della seconda comunicazione degli addebiti menzionava il fatto che la TKS diventava responsabile dei comportamenti della Thyssen anteriori al trasferimento delle attività di quest’ultima, avvenuto il 1° gennaio 1995, e di avere inoltre domandato alla TKS di confermare nuovamente ed espressamente che essa si assumeva tale responsabilità.

91     Con il terzo motivo, la Commissione sostiene di non avere arrecato pregiudizio all’esercizio dei diritti della difesa della TKS, come emerge dalle risposte e dalle osservazioni presentate da quest’ultima nel corso del procedimento amministrativo. A sostegno di tale motivo la Commissione richiama i punti 142‑146 della sentenza 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione (Racc. pag. I‑1365). La Commissione sottolinea che nella causa che ha dato origine a tale sentenza, contrariamente a quanto accade nella causa in esame, la comunicazione degli addebiti individuava quale autore dell’infrazione solo l’Associated Central West Africa Lines, che è una conferenza marittima, e non i suoi membri. La Commissione menziona anche la sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑137/94, ARBED/Commissione (Racc. pag. II‑303). Come per la sociétà ARBED SA, alla quale, secondo il Tribunale, si poteva imputare la responsabilità per l’operato della sua controllata TradeARBED SA in quanto, in particolare, essa aveva risposto alla comunicazione degli addebiti ed alla richiesta di chiarimenti inviate a quest’ultima, la Commissione afferma che la TKS ha presentato osservazioni a nome della Thyssen, la quale a sua volta ha fatto essa stessa riferimento ad esse.

 Giudizio della Corte

92     In proposito occorre constatare che il Tribunale ha dichiarato a buon diritto, ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, che il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento che può sfociare nell’irrogazione di sanzioni costituisce un principio fondamentale garantito dall’art. 36, primo comma, del Trattato CECA. Esso ha giustamente ricordato che il rispetto effettivo di tale principio esige che l’impresa interessata sia stata posta in grado, fin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni. Al punto 57 della stessa sentenza, il Tribunale ha precisato che, in via di principio, la responsabilità per l’infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, anche se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un altro soggetto. Nello stesso senso occorre aggiungere che, considerata la sua importanza, la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/Commissione, Racc. pag. I‑10687, punto 21).

93     Dato che, in conformità a tali principi, la Commissione aveva inviato distinte comunicazioni di addebiti alla Thyssen e alla TKS, poteva sussistere un dubbio in merito alla portata dei fatti addebitati a quest’ultima e alla necessità, per tale impresa, di difendersi, per quanto riguarda i fatti contestati nella comunicazione degli addebiti inviata separatamente alla Thyssen. In proposito, la menzione, nella seconda comunicazione degli addebiti, del fatto che l’operato della Thyssen anteriore alla creazione della TKS rientrava nella responsabilità di quest’ultima non consentiva di dissipare completamente tale dubbio. Peraltro, come emerge dai punti 84‑86 di questa sentenza, anche se la richiesta di conferma dell’assunzione della responsabilità della Thyssen da parte della TKS e la dichiarazione in proposito di quest’ultima erano idonee a chiarire la questione di tale assunzione di responsabilità, non per questo privavano d’interesse la questione se la TKS fosse stata messa in condizione di presentare il suo punto di vista sul complesso dei fatti contestati alla Thyssen per gli anni 1993-1995.

94     Poiché la Commissione aveva inviato distinte comunicazioni di addebiti alla Thyssen e alla TKS, essa poteva rispettare pienamente i diritti della difesa di quest’ultima solo invitandola, in seguito alla seconda comunicazione degli addebiti, a precisare se avesse altre osservazioni da formulare in ordine alle censure specificamente mosse alla Thyssen.

95     Ne consegue che, anche se la TKS si è in realtà ampiamente pronunciata sull’operato della Thyssen anteriore al 1° gennaio 1995, la Commissione ha tuttavia commesso un errore di procedura che la TKS poteva legittimamente far valere. Pertanto il Tribunale ha dichiarato a giusto titolo, al punto 66 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha messo la TKS in grado di presentare le sue osservazioni sull’effettività e la pertinenza dei fatti rimproverati alla Thyssen e che, di conseguenza, la TKS non ha potuto esercitare i suoi diritti di difesa a tale riguardo.

96     Va aggiunto che la giurisprudenza alla quale si riferisce la Commissione, ossia le citate sentenze del Tribunale ARBED/Commissione e della Corte Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, non può in alcun modo corroborare il ragionamento a sostegno del quale viene fatta valere. La sentenza del Tribunale è stata infatti annullata su impugnazione dalla Corte. Quest’ultima, fondandosi in particolare sulla detta sentenza Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, ha infatti dichiarato che il Tribunale aveva erroneamente concluso che il mancato invio di una comunicazione degli addebiti alla ARBED SA da parte della Commissione, pur se quest’ultima le aveva inflitto un’ammenda per l’operato della sua controllata TradeARBED SA, non era idoneo a determinare l’annullamento della decisione della Commissione per violazione dei diritti della difesa (v. sentenza della Corte ARBED/Commissione, citata, punto 24).

97     Ne consegue che occorre respingere il secondo ed il terzo motivo fatti valere dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale.

98     L’impugnazione incidentale deve essere respinta in quanto nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione a sostegno di essa è fondato.

 Sulle spese

99     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Atteso che la TKS e la AST sono rimaste soccombenti nell’ambito delle loro impugnazioni e la Commissione è rimasta soccombente nell’ambito dell’impugnazione incidentale, occorre statuire che ciascuna di esse sopporti le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Le impugnazioni e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)      La ThyssenKrupp Stainless GmbH, la ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

Firme


* Lingue processuali: il tedesco e l'italiano.

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