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Document 61993CJ0434

Sentenza della Corte del 6 giugno 1995.
Ahmet Bozkurt contro Staatssecretaris van Justitie.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State - Paesi Bassi.
Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione del Consiglio di associazione - Libera circolazione dei lavoratori - Conducente internazionale di autocarri - Inabilità permanente al lavoro - Diritto di rimanere.
Causa C-434/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-01475

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:168

61993J0434

SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 GIUGNO 1995. - AHMET BOZKURT CONTRO STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN STATE - PAESI BASSI. - ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE/TURCHIA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE - LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI - CONDUCENTE INTERNAZIONALE DI AUTOCARRI - INABILITA PERMANENTE AL LAVORO - DIRITTO DI RIMANERE. - CAUSA C-434/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01475


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Accordi internazionali ° Accordo d' associazione CEE-Turchia ° Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Cittadino turco che svolge l' attività di autista internazionale inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ° Valutazione da parte del giudice nazionale ° Criteri da prendere in considerazione

(Accordo d' associazione CEE-Turchia; decisione del Consiglio d' associazione CEE-Turchia, n. 1/80, art. 6, n. 1)

2. Accordi internazionali ° Accordo d' associazione CEE-Turchia ° Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Accesso dei cittadini turchi a un' attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno degli Stati membri e correlativo diritto di soggiorno ° Presupposti ° Previo svolgimento di una regolare attività lavorativa ° Nozione ° Attività di autista internazionale per il cui svolgimento, in forza della normativa nazionale, non è necessario un permesso di lavoro né un permesso di soggiorno ° Inclusione

(Accordo d' associazione CEE-Turchia; decisione del Consiglio d' associazione CEE-Turchia, n. 1/80, art. 6, n. 1)

3. Accordi internazionali ° Accordo d' associazione CEE-Turchia ° Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Cittadino turco colpito da inabilità permanente al lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro ° Diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro ° Esclusione

(Accordo d' associazione CEE-Turchia; decisione del Consiglio d' associazione CEE-Turchia, n. 1/80, art. 6, n. 2)

Massima


1. Per verificare se un lavoratore turco che svolge l' attività di autista internazionale è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d' associazione istituito dall' accordo d' associazione CEE-Turchia, spetta al giudice nazionale valutare se il rapporto di lavoro dell' interessato abbia un collegamento abbastanza stretto con il territorio dello Stato membro, prendendo in considerazione in particolare il luogo dell' assunzione, il territorio dal quale viene svolta l' attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale vigente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

2. La regolarità di un' occupazione in uno Stato membro ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio d' associazione istituito dall' accordo d' associazione CEE-Turchia, che presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro del detto Stato e dev' essere valutata ai sensi della normativa nazionale dello Stato ospite che disciplina le condizioni di ingresso nel territorio nazionale e di espletamento nel medesimo di un' attività lavorativa, può essere accertata nel caso del lavoratore turco il quale, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, non fosse tenuto, ai sensi della normativa nazionale considerata, a essere in possesso di un permesso di lavoro né di un permesso di soggiorno, rilasciato dalle autorità del paese ospite. Lo svolgimento della detta occupazione implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo all' interessato.

3. Allo stato attuale delle disposizioni emanate dal Consiglio d' associazione istituito dall' accordo d' associazione CEE-Turchia per la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri e la Turchia, e in mancanza di una norma specifica che attribuisca ai lavoratori turchi il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un' attività lavorativa, l' art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 del detto Consiglio, che riguarda unicamente la situazione dei lavoratori turchi in attività o temporaneamente inabili, non può essere interpretato nel senso che conferisce a un lavoratore turco, che sia stato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, il diritto di rimanere nel territorio del detto Stato dopo aver subito un infortunio sul lavoro che abbia comportato un' inabilità permanente al lavoro.

Parti


Nel procedimento C-434/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Sezione giurisdizionale del Raad van State (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Ahmet Bozkurt

e

Staatssecretaris van Justitie,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 2 della decisione 20 dicembre 1976, n. 2/76, e dell' art. 6 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del Consiglio di associazione istituito dall' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara e approvato, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il ricorrente nella causa principale, dall' avv. D. Schaap, del foro di Rotterdam;

° per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per il governo tedesco, dai signori E. Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e B. Kloke, Regierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

° per il governo ellenico, dal signor N. Mavrikas, viceconsigliere giuridico presso l' avvocatura dello Stato, e dalla signora C. Sitara, procuratore ad lites presso l' avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;

° per il governo del Regno Unito, dalla signora E. Sharpston, barrister, e dal signor J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor A. Bozkurt, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. De Zwaan, viceconsigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo tedesco, del governo ellenico, rappresentato dal signor M. Apessos, viceconsigliere giuridico all' avvocatura dello Stato, in qualità di agente, del governo del Regno Unito e della Commissione delle Comunità europee all' udienza del 17 gennaio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 marzo 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza interlocutoria 24 settembre 1993, pervenuta alla Corte il 4 novembre successivo, il Raad van State (Paesi Bassi) ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali relative agli artt. 2 della decisione 20 dicembre 1976, n. 2/76, e 6 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del Consiglio d' associazione istituito dall' accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara e approvato, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l' "accordo").

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Ahmet Bozkurt, cittadino turco, e il ministero olandese della Giustizia in ordine a una domanda di concessione di un permesso di soggiorno illimitato sul territorio olandese.

3 Il signor Ahmet Bozkurt ha lavorato, perlomeno dal 21 agosto 1979, come autista internazionale per il Medio Oriente alle dipendenze della Rynart Transport BV, persona giuridica di diritto olandese, con sede in Klundert, nei Paesi Bassi. Il suo contratto di lavoro è stato stipulato ai sensi del diritto olandese. Tra un viaggio e l' altro e durante le ferie risiedeva nei Paesi Bassi.

4 Non era richiesta alcuna autorizzazione al lavoro, rilasciata dal ministero degli Affari sociali, per l' esercizio dell' attività del signor Bozkurt in quanto, per l' applicazione della Wet arbeid buitenlandse werknemers 9 novembre 1978 (legge sul lavoro dei lavoratori stranieri, Stbl., 737, in prosieguo: la "Wabw"), i conducenti internazionali di autocarri non sono considerati come stranieri, ai sensi delle disposizioni del decreto 25 ottobre 1979 sull' adozione di un provvedimento generale di amministrazione ai sensi dell' art. 2, n. 1, lett. c), della Wabw (Stbl., 574).

5 Il signor Bozkurt, in quanto titolare di un visto valido per viaggi plurimi, non necessitava neppure di un permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 9 e 10 della Vreemdelingenwet 13 gennaio 1965 (legge sugli stranieri, Stbl., 40) onde poter svolgere la sua attività di autista internazionale e soggiornare nei Paesi Bassi tra un viaggio e l' altro, periodo definito come "periodo libero" la cui durata è indicata sul visto. Nei Paesi Bassi, i conducenti internazionali di autocarri non sono soggetti alla politica generale degli stranieri, come risulta da una circolare sugli stranieri del 1982.

6 Nel giugno del 1988 il signor Bozkurt subiva un infortunio sul lavoro. L' aliquota di inabilità al lavoro veniva stabilita tra l' 80 e il 100%. Egli fruisce per tale motivo di prestazioni in forza della Wet op de Arbeidsongeschiktheids-verzekering (legge sull' assicurazione inabilità al lavoro) e dell' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge generale sull' inabilità al lavoro).

7 Il 6 marzo 1991 il capo della polizia municipale di Rotterdam respingeva la domanda di permesso di soggiorno illimitato inoltratagli dal signor Bozkurt. Il 18 marzo 1991 quest' ultimo presentava al ministro della Giustizia una domanda di revisione del detto provvedimento, la quale veniva altresì respinta. Il 16 luglio 1991 il signor Bozkurt presentava al Raad van State un ricorso per l' annullamento di quest' ultimo provvedimento di rigetto, sostenendo che le disposizioni degli artt. 2 della decisione n. 2/76, e 6 della decisione n. 1/80 gli conferiscono il diritto di soggiornare nei Paesi Bassi.

8 Le decisioni nn. 2/76 e 1/80 danno attuazione all' art. 12 dell' accordo contenuto nell' ultimo capitolo del titolo II concernente le altre disposizioni di ordine economico. Ai sensi di tale articolo, le parti contraenti convengono di "ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori".

9 L' art. 2, n. 1, lett. a) e b), della decisione n. 2/76 dispone quanto segue:

"a) Dopo tre anni di occupazione regolare in uno Stato membro della Comunità il lavoratore turco ha il diritto di rispondere, fatta salva la priorità da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a un' offerta di lavoro, fatta a condizioni normali, registrata presso i servizi dell' occupazione di tale Stato, per la stessa professione, lo stesso settore di attività e la stessa regione.

b) Dopo cinque anni di occupazione regolare in uno Stato membro della Comunità il lavoratore turco beneficia del libero accesso a qualsiasi attività salariata di sua scelta".

10 La decisione n. 1/80 prevede all' art. 6, n. 1, quanto segue:

"Fatte salve le disposizioni dell' articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all' occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

° rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

° candidatura in tale Stato membro a un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

° libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego".

11 L' art. 2, n. 1, lett. c), della decisione n. 2/76 dispone che

"I congedi annuali e le assenze di breve durata per malattia, maternità o infortunio sul lavoro saranno assimilati ai periodi di occupazione regolare. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente constatati dalle competenti autorità e le assenze per malattia di lunga durata, pur non essendo assimilati a periodi di occupazione regolare, non recheranno pregiudizio ai diritti acquisiti in virtù del precedente periodo di occupazione".

12 L' art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 ha un contenuto leggermente diverso:

"Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore".

13 Considerando che la soluzione della controversia necessitasse un' interpretazione delle disposizioni di cui sopra, il Raad van State ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il criterio enunciato nella sentenza della Corte 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga, debba essere applicato anche per la soluzione della questione se l' attività che un lavoratore turco svolge, in base a un contratto di lavoro disciplinato dal diritto dei Paesi Bassi, come camionista internazionale alle dipendenze di una società olandese con sede nei Paesi Bassi possa essere considerata come (regolare) occupazione in uno Stato membro ai sensi dell' art. 2 della decisione n. 2/76 e/o dell' art. 6 della decisione n. 1/80 e al riguardo, mutatis mutandis, vengano in considerazione le stesse circostanze per l' esame da parte del giudice nazionale.

2) Se si tratti dell' esercizio di una regolare occupazione in uno Stato membro, ai sensi dell' art. 2 della decisione n. 2/76 e/o dell' art. 6 della decisione n. 1/80, nel caso in cui un lavoratore turco, per lo svolgimento dell' attività di camionista internazionale, a causa dei periodi, ordinariamente brevi, in cui egli soggiorna nei Paesi Bassi nelle pause dei suoi viaggi, non ha bisogno di disporre di un permesso di lavoro o di un permesso di soggiorno, ma da tale attività in base alla normativa e alla prassi amministrativa dei Paesi Bassi relativa all' ammissione degli stranieri non può derivare alcun diritto a un soggiorno di lunga durata.

3) In caso di soluzione affermativa della prima e seconda questione, se l' art. 2 della decisione n. 2/76 e/o l' art. 6 della decisione n. 1/80 comportino che un lavoratore turco goda del diritto di soggiorno almeno finché è regolarmente occupato ai sensi delle menzionate decisioni.

4) In caso di soluzione affermativa della terza questione, se il lavoratore turco conservi questo diritto di soggiorno derivante dall' art. 2 della decisione n. 2/76 e/o dall' art. 6 della decisione n. 1/80 qualora sia colpito da inabilità totale permanente al lavoro".

14 Occorre anzitutto sottolineare che la decisione n. 2/76 si configura, all' art. 1, come una prima tappa nella realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra la Comunità e la Turchia, la cui durata è stata stabilita in quattro anni a decorrere dal 1 dicembre 1976. Le disposizioni della sezione 1, intitolata "Disposizioni sociali", del capitolo II della decisione n. 1/80, di cui fa parte l' art. 6, costituiscono una tappa supplementare verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori e si applicano, ai sensi dell' art. 16 della decisione, a decorrere dal 1 dicembre 1980. Da questa data, le disposizioni dell' art. 6 della decisione n. 1/80 hanno quindi sostituito le disposizioni corrispondenti, meno favorevoli, della decisione n. 2/76. Stando così le cose, per fornire una soluzione utile delle questioni pregiudiziali e tenuto conto della cronologia dei fatti che sono stati riassunti, occorre far riferimento esclusivamente alle disposizioni dell' art. 6 della decisione n. 1/80.

Sulla prima questione

15 Con tale questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente quali siano i criteri sulla scorta dei quali accertare se un lavoratore turco che svolge l' attività di autista internazionale sia inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell' art. 6 della decisione n. 1/80.

16 Nella sentenza 27 settembre 1989, causa 9/88, Lopes da Veiga (Racc. pag. 2989, punto 17), la Corte ha dichiarato, relativamente a un lavoratore cittadino di uno Stato membro che svolgeva in via permanente un' attività lavorativa subordinata su una nave battente bandiera di un altro Stato membro, in quel caso i Paesi Bassi, che per accertare un collegamento con il territorio della Comunità o per stabilire se avesse un nesso abbastanza stretto col detto territorio, ai fini dell' applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), spettava al giudice nazionale prendere in considerazione varie circostanze che si ricavavano dagli atti di causa trasmessi alla Corte, e cioè che il ricorrente nella causa principale lavorava su una nave immatricolata nei Paesi Bassi, alle dipendenze di una società armatrice di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi, che era stato assunto nei Paesi Bassi e che il rapporto di lavoro che lo legava al suo datore di lavoro era soggetto alla legge olandese e infine che l' interessato era assicurato ai sensi del regime previdenziale olandese ed era soggetto all' imposta sul reddito nei Paesi Bassi.

17 Il signor Bozkurt e la Commissione ritengono che nel caso di specie occorra utilizzare quegli stessi criteri. La Commissione afferma in particolare che l' applicazione di questa giurisprudenza deriva dall' obbligo imposto alle parti contraenti dall' art. 12 dell' accordo di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato CEE per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

18 Viceversa i governi olandese, tedesco, ellenico e il governo del Regno Unito eccepiscono che la citata sentenza Lopes da Veiga, la quale a loro parere riguarda l' interpretazione di una nozione fondamentale di diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori, non può essere utilizzata per l' interpretazione delle disposizioni contenute nell' accordo di associazione, dalle finalità più modeste, che disciplina la situazione di un cittadino di un paese terzo sul mercato del lavoro di uno Stato membro.

19 A questo proposito va rammentato anzitutto che con le disposizioni sociali della decisione n. 1/80 il consiglio d' associazione perseguiva lo scopo di superare una nuova tappa nella realizzazione della libera circolazione dei lavoratori ispirandosi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato.

20 Per garantire il rispetto di questo obiettivo, risulta indispensabile applicare, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi che fruiscano dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 i principi sanciti nell' ambito dei detti articoli.

21 Si deve rilevare in proposito che le disposizioni dell' art. 6, n. 1, si limitano a disciplinare la situazione del lavoratore turco, già inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, per quanto riguarda l' accesso al lavoro.

22 Al fine di stabilire, per l' applicazione di queste disposizioni, se il lavoratore turco vada considerato inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro occorre, conformemente al principio sancito dall' art. 12 dell' accordo e analogamente alla situazione di un lavoratore cittadino di uno Stato membro che occupi un posto di lavoro nel territorio di un altro Stato membro, accertare se, come ha dichiarato la Corte in particolare nella citata sentenza Lopes da Veiga, il rapporto giuridico di lavoro possa essere ubicato nel territorio della Comunità o se conservi un nesso abbastanza stretto col detto territorio.

23 Spetta al giudice nazionale valutare se effettivamente il rapporto di lavoro del ricorrente nella causa principale in quanto autista internazionale avesse un nesso sufficientemente stretto con il territorio olandese, prendendo in considerazione in particolare il luogo di assunzione, il territorio dal quale veniva svolta l' attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale vigente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

24 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, per verificare se un lavoratore turco che svolge l' attività di autista internazionale è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, spetta al giudice nazionale valutare se il rapporto di lavoro dell' interessato abbia un collegamento abbastanza stretto con il territorio dello Stato membro, prendendo in considerazione in particolare il luogo dell' assunzione, il territorio dal quale viene svolta l' attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale vigente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

Sulla seconda e terza questione

25 Con la seconda e la terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' esistenza di un regolare impiego in uno Stato membro, ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, possa essere dichiarata nel caso del lavoratore turco il quale, per l' espletamento della sua attività lavorativa, non fosse tenuto, in forza della normativa nazionale considerata, a essere in possesso di un permesso di lavoro né di un permesso di soggiorno, rilasciato dalle autorità dello Stato ospite, e se, in tal caso, il detto lavoratore possa fruire del diritto di soggiorno per tutta la durata della sua occupazione regolare.

26 Si deve ricordare in proposito, come la Corte ha rilevato nella sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I-3461, punto 30), che la regolarità dell' occupazione ai sensi dell' art. 6, n. 1, presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di uno Stato membro.

27 Si deve poi rilevare che la regolarità di un' attività lavorativa, svolta durante un certo periodo, va valutata ai sensi della normativa dello Stato ospite, che disciplina le condizioni d' ingresso del cittadino turco nel territorio nazionale e di espletamento nel medesimo di un' attività lavorativa.

28 Qualora siano soddisfatte tali condizioni, le disposizioni dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, le quali conferiscono al lavoratore turco il diritto, dopo un certo periodo di occupazione regolare, di continuare a svolgere la sua attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro o nello stesso ambito professionale presso un datore di lavoro di sua scelta, ovvero il diritto al libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata di sua scelta, implicano necessariamente, a meno di non rendere totalmente ineffettivo il diritto di accesso al mercato del lavoro e di espletamento di un lavoro, l' esistenza di un diritto di soggiorno in capo all' interessato (v., in tal senso, sentenze Sevince, già citata, punto 29, e 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus, Racc. pag. I-6781, punti 29 e 30).

29 Tali diritti non sono subordinati dall' art. 6 della decisione n. 1/80 all' accertamento della regolarità dell' occupazione mediante il possesso da parte del cittadino turco di un documento amministrativo specifico, come un permesso di lavoro o un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità del paese ospite.

30 Ne deriva che i diritti conferiti da queste disposizioni ai cittadini turchi già regolarmente inseriti nel mercato del lavoro di uno Stato membro sono riconosciuti ai loro titolari a prescindere dal rilascio da parte delle competenti autorità di documenti amministrativi i quali, in tale contesto, possono solo provare l' esistenza dei detti diritti senza però poterne costituire il presupposto.

31 Si deve pertanto risolvere la seconda e la terza questione nel senso che l' esistenza di un' occupazione regolare in uno Stato membro ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 può essere dichiarata nel caso del lavoratore turco il quale, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, non fosse tenuto, ai sensi della normativa nazionale considerata, a essere in possesso di un permesso di lavoro né di un permesso di soggiorno, rilasciato dalle autorità del paese ospite, e che l' esistenza della detta occupazione implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo all' interessato.

Sulla quarta questione

32 Con tale questione il Raad van State chiede se, una volta accertato che un lavoratore turco come il signor Bozkurt è effettivamente inserito, grazie alla sua attività di autista internazionale, nel regolare mercato del lavoro dei Paesi Bassi, l' art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 gli conferisca il diritto di rimanere nel territorio dello Stato ospite dopo aver subito un infortunio sul lavoro che abbia comportato un' inabilità permanente al lavoro.

33 Il signor Bozkurt ritiene di essere titolare del diritto di rimanere nel territorio olandese in forza dell' art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80, che riguarda le malattie di lunga durata, tenuto conto del suo precedente periodo di occupazione.

34 La Commissione condivide la stessa tesi fondandosi sul dettato dell' art. 6, n. 2, prima frase, della decisione n. 1/80, il quale equipara taluni periodi di assenza ai periodi di regolare occupazione. La Commissione ritiene infatti che un periodo di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di un infortunio sul lavoro debba essere equiparato a un' occupazione regolare permanente, il che implicherebbe un diritto di soggiorno in capo all' interessato.

35 I governi olandese, tedesco, ellenico e il governo del Regno Unito sono invece unanimi nel ritenere che, in mancanza di disposizioni espresse in materia, come l' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato e come il regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24), i lavoratori turchi non possano avvalersi del diritto di rimanere. Le conseguenze sul diritto di soggiorno in uno Stato membro dei lavoratori turchi che siano vittime di un' inabilità permanente al lavoro sarebbero quindi esclusivamente disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

36 Il governo tedesco aggiunge che, vista la finalità della decisione n. 1/80, la quale, a suo parere, sarebbe volta a consolidare la situazione dei lavoratori turchi già occupati, il diritto di soggiorno deve rimanere subordinato all' occupazione del lavoratore in modo che, in caso di interruzione di quest' ultima, esso possa continuare a sussistere solo se l' interruzione è limitata nel tempo. Questa interpretazione sarebbe conforme alla lettera dell' art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80, che prenderebbe in considerazione solo assenze provvisorie che in linea di principio non rimettono in discussione la successiva partecipazione del lavoratore alla vita attiva. Viceversa, in caso di inabilità al lavoro duratura, il lavoratore non sarebbe più disponibile sul mercato del lavoro e non sussisterebbe nessun interesse oggettivamente giustificato a garantirgli il diritto di accesso al mercato del lavoro e il diritto di soggiorno accessorio. Conservare il diritto di soggiorno in caso di inabilità permanente al lavoro corrisponderebbe, secondo il governo tedesco, a considerarlo un diritto autonomo in contrasto con la finalità della decisione n. 1/80. Le osservazioni del Regno Unito vanno nello stesso senso.

37 Quest' ultimo argomento deve essere accolto allo stato attuale delle disposizioni emanate dal Consiglio di associazione per la graduale realizzazione, conformemente al principio sancito all' art. 12 dell' accordo, della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia.

38 Infatti, l' art. 6, n. 2, è unicamente volto a disciplinare le conseguenze di talune interruzioni del lavoro sull' applicazione dell' art. 6, n. 1. Pertanto le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata sono equiparate a periodi di occupazione, in particolare per il computo della durata del periodo di occupazione regolare necessario per aver diritto al libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata. Quanto ai periodi di disoccupazione o di assenza per malattia di lunga durata, che non sono equiparati a periodi di occupazione, essi sono presi in considerazione solo al fine di garantire la conservazione di diritti che il lavoratore avrebbe acquisito in forza dei periodi di occupazione precedenti. Queste disposizioni garantiscono quindi unicamente il protrarsi del diritto al lavoro e presuppongono necessariamente l' idoneità a tal fine, anche dopo un' interruzione temporanea.

39 Ne deriva che l' art. 6 della decisione n. 1/80 riguarda la situazione di lavoratori turchi in attività o provvisoriamente inabili al lavoro. Esso non riguarda invece la situazione del cittadino turco che abbia definitivamente abbandonato il mercato del lavoro di uno Stato membro perché, ad esempio, ha raggiunto l' età del collocamento a riposo o, come nel caso di specie, è colpito da inabilità totale e permanente al lavoro.

40 Di conseguenza, in mancanza di una disposizione specifica che attribuisca ai lavoratori turchi il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un' attività lavorativa, il diritto di soggiorno del cittadino turco quale è garantito, implicitamente ma necessariamente, dall' art. 6 della decisione n. 1/80, come conseguenza di un' occupazione regolare, viene meno qualora l' interessato sia colpito da inabilità totale e permanente al lavoro.

41 Occorre del resto notare che, per quanto riguarda i lavoratori comunitari, i presupposti di siffatto diritto di rimanere erano subordinati, conformemente all' art. 48, n. 3, lett. d), del Trattato, all' emanazione di un regolamento da parte della Commissione, con la conseguenza che non è possibile applicare senz' altro ai lavoratori turchi il regime ex art. 48.

42 Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che l' art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 non conferisce al cittadino turco, che sia stato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, il diritto di rimanere nel territorio del detto Stato dopo aver subito un infortunio sul lavoro che abbia comportato un' inabilità permanente al lavoro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, ellenico e dal governo del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State (Paesi Bassi) con sentenza interlocutoria 24 settembre 1993, dichiara:

1) Per verificare se un lavoratore turco che svolge l' attività di autista internazionale è inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, del Consiglio di associazione istituito dall' accordo che crea un' associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara e approvato, a nome della Comunità, con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, spetta al giudice nazionale valutare se il rapporto di lavoro dell' interessato abbia un collegamento abbastanza stretto con il territorio dello Stato membro, prendendo in considerazione in particolare il luogo dell' assunzione, il territorio dal quale viene svolta l' attività lavorativa subordinata e la normativa nazionale vigente in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

2) L' esistenza di un' occupazione regolare in uno Stato membro ai sensi dell' art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 può essere dichiarata nel caso del lavoratore turco il quale, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, non fosse tenuto, ai sensi della normativa nazionale considerata, a essere in possesso di un permesso di lavoro né di un permesso di soggiorno, rilasciato dalle autorità del paese ospite, e l' esistenza della detta occupazione implica necessariamente il riconoscimento di un diritto di soggiorno in capo all' interessato.

3) L' art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 non conferisce al cittadino turco, che sia stato inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, il diritto di rimanere nel territorio del detto Stato dopo aver subito un infortunio sul lavoro che abbia comportato un' inabilità permanente al lavoro.

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