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Document 62003CJ0124

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 ottobre 2004.
    Artrada (Freezone) NV e altri contro Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Paesi Bassi.
    Polizia sanitaria - Produzione e commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte - Composto a base di zucchero, cacao e latte scremato in polvere, importato da Aruba.
    Causa C-124/03.

    Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-10297

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:674

    Arrêt de la Cour

    Causa C-124/03

    Artrada (Freezone) NV e altri

    contro

    Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

    «Polizia sanitaria — Produzione e commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte — Composto a base di zucchero, cacao e latte scremato in polvere, importato da Aruba»

    Massime della sentenza

    1.        Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte — Direttiva 92/46 — Nozione di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» — Costituenti lattiero-caseari di un prodotto che contiene anche costituenti non lattiero-caseari indissociabili dai primi — Esclusione

    (Direttiva del Consiglio 92/46/CEE, art. 2, punto 2)

    2.        Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte — Direttiva 92/46 — Nozione di «prodotto a base di latte» — Prodotti semifiniti — Inclusione — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto

    (Direttiva del Consiglio 92/46, art. 2, punto 4)

    1.        L’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dev’essere interpretato nel senso che nel concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» non rientrano i costituenti lattiero-caseari di un prodotto che contiene anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale i costituenti lattiero-caseari non possono essere separati dai costituenti di altra natura. Tale disposizione, infatti, riguarda unicamente il latte considerato come prodotto semplice, la cui composizione potrebbe essere modificata solo mediante l’aggiunta e/o la detrazione dei costituenti naturali del latte.

    (v. punti 26, 28, dispositivo 1)

    2.        L’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dev’essere interpretato nel senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore. In una siffatta ipotesi, è con riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si trova presente ne costituisca una parte essenziale, considerata la sua quantità o il suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito al momento della sua importazione, in particolare della percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario in esso contenuto, dell’uso che può esserne fatto o del suo gusto.

    (v. punti 34, 37-39, dispositivo 2)




    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
    28 ottobre 2004(1)

    «Polizia sanitaria – Produzione e commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte – Composto a base di zucchero, cacao e latte scremato in polvere, importato da Aruba»

    Nel procedimento C-124/03,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

    dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisione 11 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2003, nella causa

    Artrada (Freezone) NV,Videmecum BV,Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV

    contro

    Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees,



    LA CORTE (Terza Sezione),,



    composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

    avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
    cancelliere: sig.ra F. Contet, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 giugno 2004,viste le osservazioni presentate:

    per l'Artrada (Freezone) NV, la Videmecum BV e la Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf BV, dai sigg. A. Van Lent, N. Helder e M. Slotboom, advocaten;

    per il Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, dal sig. J. Hoffmans, in qualità di agente, assistito dal sig.   B. J. Drijber, advocaat;

    per la Repubblica ellenica, dai sigg. V. Kontolaimos e I. Chalkias, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 2004,

    ha pronunciato la seguente



    Sentenza



    1
    La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268, pag. 1).

    2
    Tale domanda è stata sottoposta nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la società per azioni ai sensi del diritto di Aruba, Artrada (Freezone NV) (in prosieguo: l’«Artrada»), la società a responsabilità limitata Videmecum BV (in prosieguo: la «Videmecum») e la società a responsabilità limitata Jac. Meisner Internationaal Expeditiebedrijf (in prosieguo: la «Jac. Meisner») e, dall’altro, il Rijkdienst voor de keuring van Vee en Vlees (Ufficio di controllo del bestiame e della carne; in prosieguo: l’«Ufficio»), in merito al diniego da parte di quest’ultimo dell’autorizzazione a importare nei Paesi Bassi un prodotto costituito da un composto contenente il 75,75% di zucchero, il 15,15% di latte scremato in polvere e il 9,1% di cacao.


    Normativa applicabile

    Normativa comunitaria

    3
    L’art. 1, n. 1, della direttiva 92/46 prevede:

    «La presente direttiva stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte alimentare trattato termicamente, di latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte, destinati al consumo umano».

    4
    L’art. 2 così recita:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)       (…)

    2)       “latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte”: il latte crudo destinato alla trasformazione ovvero il latte liquido o congelato, ottenuto da latte crudo, sottoposto o no a un trattamento fisico autorizzato, quale un trattamento termico o la termizzazione, e modificato o no nella composizione, a condizione che tale modifica sia limitata all’aggiunta e/o alla detrazione dei costituenti naturali del latte;

    3)       (...)

    4)      “prodotto a base di latte”: i prodotti lattiero-caseari, cioè i prodotti derivati esclusivamente dal latte, con l’eventuale aggiunta delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, purché non utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte, nonché i prodotti composti di latte, cioè i prodotti in cui nessun elemento si sostituisce o intende sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale, o per la sua quantità, o per il suo effetto, che caratterizza il prodotto;

    (…)».

    5
    L’art. 22 della direttiva 92/46, che rientra nel capitolo III, relativo alle importazioni provenienti da paesi terzi, prevede quanto segue:

    «I requisiti applicabili alle importazioni provenienti da paesi terzi di latte crudo, latte trattato termicamente e prodotti a base di latte contemplati dalla presente direttiva devono essere almeno equivalenti a quelli previsti nel capitolo II per la produzione comunitaria».

    6
    L’art. 23 della suddetta direttiva, nn. 1 e 2, dispone:

    «1.     Ai fini dell’applicazione uniforme dell’articolo 22, si applicano le disposizioni dei paragrafi seguenti.

    2.       Possono essere importati nella Comunità soltanto il latte o i prodotti a base di latte:

    a)       provenienti da un paese terzo incluso nell’elenco da compilare ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

    b)       accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello elaborato secondo la procedura di cui all’articolo 31, firmato dall’autorità competente del paese esportatore, in cui si attesti che il latte e i prodotti a base di latte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II o le eventuali condizioni supplementari o garanzie equivalenti contemplate al paragrafo 3 e provengono da stabilimenti che offrono le garanzie previste all’allegato B».

    7
    La decisione della Commissione 27 luglio 1995, 95/340/CE, che stabilisce l’elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE (GU L 200, pag. 38), include l’elenco dei paesi terzi previsto all’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 92/46, nel quale Aruba non rientra.

    8
    La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/78/CE, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU 1998, L 24, pag. 9), illustra tali controlli.

    Normativa nazionale

    9
    Il giudice del rinvio osserva che, al fine di conformarsi agli obblighi della direttiva 92/46, il Regno dei Paesi Bassi ha adottato, tra l’altro, il Warenwetbesluit Zuivel (decreto sui prodotti lattiero-caseari emanato ai sensi della legge sulle derrate alimentari, Stbl. 1994, pag. 813, da allora modificato).

    10
    L’art. 23 della direttiva 92/46 è stato recepito dall’art. 16 della Warenwetregeling Zuivelbereiding (normativa relativa alla fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari emanata ai sensi della legge sulle derrate alimentari, Stcrt. 1994, pag. 243, da allora modificata). Tale disposizione fa riferimento all’elenco dei paesi terzi allegato alla decisione 95/340.

    11
    All’epoca della decisione contestata nella causa principale, ossia il 23 febbraio 2001, l’art. 4 del Warenwetregeling Veterinaire controles (derde landen) (normativa sui controlli veterinari «paesi terzi», emanata ai sensi della legge sulle derrate alimentari, Stcrt. 2000, pag. 207) designava segnatamente l’Ufficio quale autorità competente a effettuare i controlli previsti dalla direttiva 97/78.

    12
    Infine, il Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen (decreto sull’importazione di generi alimentari da paesi terzi, emanato ai sensi della legge sulle derrate alimentari, Stbl. 1993, pag. 698) può essere applicato agli alimenti e alle bevande provenienti dai paesi terzi e che non siano oggetto di una normativa comunitaria.


    Fatti, causa principale e questioni pregiudiziali

    13
    Dalla decisione di rinvio emerge che la società Artrada, con sede in Aruba, produceva un composto contenente il 75,75% di zucchero, il 15,15% di latte scremato in polvere e il 9,1% di cacao. Il prodotto, i cui costituenti non sono separabili, doveva essere utilizzato quale materia prima per la produzione di una bevanda al latte con gusto di cioccolato in stabilimenti siti in Germania e in Belgio. La Jac. Meisner, commissionaria doganale, era incaricata dalla Videmecum, una controllata dell’Artrada, delle dichiarazioni di importazione del prodotto.

    14
    Il 26 gennaio 2001 venivano depositate due dichiarazioni di importazione da Aruba per l’immissione in libera pratica di alcuni container. Un certificato di passaggio della frontiera, presentato il 22 febbraio 2001 su richiesta delle autorità competenti, menziona come natura dei prodotti la dicitura «bakeryprod. (semi finished) [prodotti di panetteria (semifiniti)]».

    15
    In seguito a un controllo veterinario, con decisione 23 febbraio 2001 si negava la possibilità di importare la partita nell’Unione europea in quanto l’importazione di prodotti lattiero-caseari da Aruba non era autorizzata, il prodotto non proveniva da uno stabilimento riconosciuto e mancava il certificato veterinario. Tale decisione veniva impugnata, ma l’Ufficio confermava il diniego di importazione.

    16
    È stato proposto ricorso dinanzi al Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi). Con sentenza 4 marzo 2002 quest’ultimo dichiarava fondato il ricorso in quanto la decisione impugnata non era stata sottoscritta dalla persona competente in tal senso. Il Rechtbank faceva tuttavia salve le conseguenze giuridiche della decisione annullata, sulla base dell’autorizzazione in tal senso del diritto olandese.

    17
    Fondandosi su un documento di lavoro della Commissione, il Rechtbank dichiarava che il prodotto in questione non era un «prodotto a base di latte» ai sensi dell’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46, in quanto tale categoria riguarderebbe soltanto i prodotti finiti, laddove il prodotto di cui trattasi sarebbe un prodotto semifinito. Prendendo in considerazione l’obiettivo della tutela della sanità pubblica di cui alla direttiva, il Rechtbank statuiva che un componente di un prodotto doveva poter essere sottoposto a un controllo e che, pertanto, la polvere di latte contenuta nel prodotto doveva essere qualificata come «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» ai sensi dell’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46. Dal momento che tale prodotto semifinito ─ e quindi il latte in polvere ─ proveniva da un paese terzo non incluso nell’elenco dei paesi terzi contenuto nella decisione 95/340, l’importazione del prodotto era stata giustamente negata.

    18
    Le appellanti nella causa principale presentavano ricorso dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven, rilevando che eventuale latte in polvere contenuto in un prodotto composto rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva solo qualora costituisse una parte essenziale del prodotto. Poiché ciò non si verificava nel caso di specie, occorreva esclusivamente esaminare se fosse stato osservato l’art. 3 del Warenbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen. Le appellanti nella causa principale dichiaravano in udienza dinanzi al College che il latte in polvere utilizzato per la preparazione del composto era stato prodotto in uno stabilimento riconosciuto situato in Polonia, un paese esportatore di prodotti lattiero-caseari autorizzato conformemente alla direttiva 92/46. Le suddette parti avrebbero proposto all’Ufficio di prelevare alcuni campioni su tutte le partite del prodotto in questione di cui era prevista l’importazione per verificare se ricorressero i presupposti della legge olandese, ma l’Ufficio avrebbe respinto tale suggerimento in quanto riteneva che il prodotto di cui trattasi rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 92/46.

    19
    Il giudice a quo constatava che il documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione, sul quale si era basato il Rechtbank, non era dotato di un’efficacia cogente e non rifletteva necessariamente il punto di vista della Commissione. Lo stesso osservava che la formulazione dell’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46, considerata di per sé, non offriva alcun appiglio per un’interpretazione secondo la quale i «prodotti a base di latte» riguarderebbero solo prodotti che non subiscano alcuna ulteriore lavorazione. Rilevava peraltro che la volontà di garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica non comportava nemmeno che la direttiva 92/46 si dovesse applicare al latte contenuto nei prodotti semifiniti. Infatti, potrebbero essere applicabili altre norme. Le appellanti nella causa principale a tale proposito avrebbero fatto riferimento alla direttiva 97/78 e al Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen.

    20
    Secondo il giudice del rinvio non sarebbe logico richiedere, all’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46, che il latte o il prodotto lattiero-caseario sia un costituente essenziale ai fini dell’applicabilità della direttiva, per poi considerare che quest’ultima si applica nondimeno al costituente non qualificato come tale. La direttiva 92/46 si applicherebbe allora in tutti i casi in cui il latte rientra nella composizione di un prodotto, senza che occorra distinguere a seconda che ne sia o meno un costituente essenziale. Se tale fosse stato lo scopo, il legislatore comunitario avrebbe potuto limitarsi ad esigere che il latte o il prodotto lattiero-caseario faccia parte dei costituenti senza qualificare questi ultimi come essenziali.

    21
    Nell’ipotesi in cui la direttiva 92/46 fosse applicabile, e in particolare l’art. 2, punto 2, a polvere di latte contenuta in un composto di cui quest’ultima non rappresenta l’elemento essenziale, occorrerebbe allora definire se l’obbligo di provenire da un paese figurante nell’elenco dei paesi terzi previsto dall’art. 23 della direttiva e di essere accompagnato da un certificato sanitario riguardi tale polvere di latte o, piuttosto, il prodotto composto.

    22
    Nell’ipotesi in cui la polvere di latte non dovesse rientrare nella portata dell’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46, sarebbe necessario in tal caso chiedersi se il composto possa essere considerato come un «prodotto a base di latte» e, pertanto, se la polvere di latte sia di per sé parte essenziale del prodotto, o se solo il suo effetto caratterizzi quest’ultimo ai sensi dell’art. 2, punto 4, della direttiva. Il giudice a quo rileva a tale proposito che, nella dichiarazione di importazione, il composto è classificato nel codice 1806 2095, ossia che è considerato come un’«altra preparazione alimentare che contiene cacao allo stato liquido o pastoso o in polveri». Il prodotto sarebbe composto in conformità alle specifiche del cliente che lo trasformerebbe successivamente in bevanda al latte con gusto di cioccolato.

    23
    Avendo ritenuto che fosse dubbia l’interpretazione della direttiva 92/46, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha stimato necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1 a)
    Se il concetto di “latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte”, di cui all’art. 2, (…) [punto] 2, della direttiva 92/46/CEE, debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano (anche) costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende anche costituenti di natura diversa, cioè non lattiero-caseari, e nel quale il costituente lattiero-caseario non può essere separato dai costituenti diversi da quelli lattiero-caseari.

    1 b)
    In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 22 della direttiva 92/46/CEE debba essere interpretato nel senso che, in caso d’importazione da paesi terzi, la direttiva si applica solo al costituente lattiero-caseario di un prodotto e pertanto non si applica al prodotto nella cui composizione tale costituente rientra.

    2 a)
    Se il concetto di “prodotto a base di latte” di cui all’art. 2, (…) [punto] 4, della direttiva 92/46/CEE, riguardi esclusivamente prodotti finiti o anche prodotti semifiniti, che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore.

    2 b)
    Qualora l’art. 2, (…) [punto] 4, della direttiva 92/46/CEE contempli anche prodotti semifiniti, in applicazione di quali criteri possa stabilirsi se il latte o un prodotto lattiero-caseario sia costituente essenziale di un prodotto per la sua quantità, ovvero per il fatto che il suo effetto caratterizza il prodotto, secondo l’accezione dell’art. 2, (…) [punto] 4, della direttiva 92/46/CEE».


    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    24
    La prima questione riguarda, nella sua prima parte, l’interpretazione dell’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46. Il giudice a quo chiede se il concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» includa costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale il costituente lattiero-caseario non può essere separato. La seconda parte della questione, sottoposta nell’ipotesi di una risposta affermativa alla prima parte, attiene all’interpretazione dell’art. 22 della direttiva 92/46. Il giudice del rinvio intende verificare se, in caso di importazione da paesi terzi, la direttiva si applichi solo al costituente lattiero-caseario del composto o al composto medesimo.

    25
    Come risulta dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 92/46 distingue tra il latte crudo, il latte alimentare trattato termicamente, il latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e i prodotti a base di latte. Tali quattro concetti sono definiti all’art. 2, punti 1‑4, della suddetta direttiva.

    26
    Dalla formulazione dell’art. 2, punto 2, della suddetta direttiva risulta che la nozione di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» non ingloba un prodotto costituito da un composto di elementi non separabili, in cui uno dei suoi componenti sarebbe il latte in polvere. Infatti, il suddetto art. 2, punto 2, riguarda unicamente il latte considerato come prodotto semplice, la cui composizione potrebbe essere modificata solo mediante l’aggiunta e/o la detrazione dei costituenti naturali del latte.

    27
    Interpretare l’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46 nel senso che esso riguarderebbe i costituenti lattiero-caseari di un composto sarebbe peraltro incompatibile con l’economia e la coerenza della suddetta direttiva, dal momento che svuoterebbe di contenuto l’art. 2, punto 4, relativo ai «prodotti a base di latte».

    28
    Si deve quindi rispondere alla prima parte della questione che l’art. 2, punto 2, della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel senso che nel concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» non rientrano i costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale il costituente lattiero-caseario non può essere separato dai costituenti di altra natura.

    29
    Tenuto conto della soluzione data alla prima parte della questione, la seconda parte è priva di oggetto.

    Sulla seconda questione

    30
    La prima parte della seconda questione riguarda l’interpretazione dell’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46. Il giudice a quo intende accertare se il concetto di «prodotto a base di latte» riguardi esclusivamente prodotti finiti o anche prodotti semifiniti, che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore. Nella seconda parte della questione, sottoposta nell’ipotesi in cui l’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 contempli anche prodotti semifiniti, il giudice del rinvio intende individuare i criteri cui si deve far ricorso per stabilire se il latte o un prodotto lattiero-caseario sia costituente essenziale di un prodotto, per quanto riguarda la sua quantità ovvero il suo effetto, nel senso di cui all’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46/CEE.

    Osservazioni presentate dinanzi alla Corte

    31
    Tutte le parti che hanno presentato osservazioni ritengono che il termine «prodotto», figurante all’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46, riguardi sia i prodotti finiti sia i prodotti semifiniti. L’Ufficio e la Commissione sottolineano che tale interpretazione è conforme allo scopo di tutela della sanità pubblica e all’esigenza di controllare il latte in una fase il più possibile avanzata per quanto riguarda sia la produzione sia l’utilizzo. La Commissione rileva inoltre che il documento di lavoro predisposto dai suoi servizi, menzionato dal giudice a quo, non può essere interpretato nel senso che tale norma riguarderebbe solo i prodotti finiti. L’Artrada, che condivide tale posizione solo in via di subordine, rileva che esiste una legge nazionale applicabile al prodotto semifinito e che il prodotto finito dovrà in ogni caso essere conforme alla normativa comunitaria.

    32
    Tali parti ammettono che è la quantità di latte presente in un prodotto l’elemento che consente di stabilire se tale latte ne costituisca una parte essenziale. La situazione sarebbe indubbiamente in questi termini se la percentuale del latte presente nel prodotto eccedesse il 50%. La Commissione afferma che la tutela della sanità pubblica giustificherebbe il controllo di ogni componente lattiero-caseario presente in un prodotto, ma che eventuali controlli su prodotti contenenti solo modiche quantità di latte creerebbero problemi negli scambi commerciali con i paesi terzi. L’Artrada sostiene che, nella fattispecie di cui alla causa principale, un peso di latte in polvere pari al 15,15% del peso complessivo del prodotto non è sufficiente al fine di caratterizzare tale latte in polvere come elemento essenziale.

    33
    Tutte le parti che hanno presentato osservazioni fanno valere che l’«effetto caratterizzante» del latte in un prodotto potrebbe essere determinato dal gusto del prodotto, dalla sua presentazione, dal suo uso o, ancora, dalla dicitura utilizzata all’atto dell’importazione del prodotto. Le stesse evidenziano una specifica difficoltà derivante dal fatto che la fattispecie in questione nella causa principale riguarda un prodotto semifinito che, secondo gli importatori, è finalizzato alla produzione di una bevanda al gusto di cioccolato con aggiunta di latte, ma che potrebbe anche essere utilizzata quale «Hagelslag» (grani di cioccolato). In tale contesto le parti nella causa principale si chiedono quale sia la pertinenza della scelta di prendere in considerazione l’utilizzo finale del prodotto o il gusto del prodotto finito dichiarati. L’Artrada sostiene che, nella fattispecie di cui alla causa principale, il latte in polvere è stato aggiunto al cacao e allo zucchero per ragioni di consistenza del composto, ma che non è indispensabile al prodotto. Essa rileva che il latte presente nel prodotto finito sarà essenzialmente il latte aggiunto al composto per realizzare la bevanda e che, comunque, il prodotto finito avrà più un gusto di cacao che di latte.

    Soluzione della Corte

    34
    A tale riguardo occorre interpretare l’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 nel senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore.

    35
    Dalla lettura di tale disposizione risulta infatti che essa non introduce alcuna distinzione tra prodotti finiti e prodotti semifiniti. Una tale distinzione sarebbe in ogni caso incompatibile con lo scopo di tutela della sanità pubblica di cui alla direttiva 92/46, la quale mira a un controllo del latte che si estenda dalla produzione fino alla commercializzazione.

    36
    Quando il prodotto in questione che include un costituente lattiero-caseario è un prodotto semifinito, l’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «prodotto a base di latte» un prodotto semifinito in cui in cui nessun elemento sostituisce o tende a sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale, o per la sua quantità o per il suo effetto che caratterizza tale prodotto semifinito.

    37
    È pertanto con riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si trova presente ne costituisca una parte essenziale, considerata la sua quantità o il suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito al momento della sua importazione.

    38
    Al fine di stabilire se il latte o il prodotto lattiero-caseario presente in un prodotto semifinito a base di latte ne costituisca una parte essenziale in ragione della sua quantità, occorre analizzare la percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario presente nel suddetto prodotto. Se tale percentuale non è dominante o sufficientemente rilevante nel prodotto semifinito a base di latte, il latte o il prodotto lattiero-caseario non può essere considerato come una parte essenziale del prodotto solo in ragione della sua quantità.

    39
    Per accertare se il latte o il prodotto lattiero-caseario presente in un prodotto semifinito a base di latte ne costituisca una parte essenziale in ragione del suo effetto caratterizzante tale prodotto, si deve tener conto di tutti gli elementi oggettivi presenti al momento dell’importazione del suddetto prodotto, in particolare dell’uso che può essere fatto del prodotto semifinito e del suo gusto.

    40
    Nella fattispecie di cui alla causa principale, spetta al giudice nazionale competente stabilire, prestando attenzione allo scopo di tutela della sanità pubblica di cui alla direttiva 92/46 e tenendo conto di tutti gli elementi obiettivi presenti al momento dell’importazione, se il latte scremato in polvere presente nel composto importato dalle appellanti nella causa principale ne fosse una parte essenziale, segnatamente in ragione del suo effetto caratterizzante tale composto.

    41
    Risulta dal complesso di questi elementi che la seconda questione si deve risolvere nei seguenti termini:

    L’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore. In una siffatta ipotesi, è con riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si trova presente ne costituisca una parte essenziale, in ragione della sua quantità o del suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito al momento della sua importazione, in particolare della percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario presente nel prodotto semifinito, dell’uso che può esserne fatto o del suo gusto.


    Sulle spese

    42
    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    1)
    L’art. 2, punto 2, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1992, 92/46/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, dev’essere interpretato nel senso che nel concetto di «latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte» non rientrano i costituenti lattiero-caseari di un prodotto che comprende anche costituenti di natura diversa, ossia non lattiero-caseari, e nel quale il costituente lattiero-caseario non può essere separato dai costituenti di altra natura.

    2)
    L’art. 2, punto 4, della direttiva 92/46 dev’essere interpretato nel senso che il concetto di «prodotto a base di latte» riguarda sia prodotti finiti sia prodotti semifiniti che debbano essere ancora sottoposti a una lavorazione prima di essere venduti al consumatore. In una siffatta ipotesi, è con riferimento al prodotto semifinito che occorre verificare se il latte che vi si trova presente ne costituisca una parte essenziale, considerata la sua quantità o il suo effetto caratterizzante. Si deve a tal fine tener conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto semifinito al momento della sua importazione, in particolare della percentuale di latte o di prodotto lattiero-caseario presente nel prodotto semifinito, dell’uso che può esserne fatto o del suo gusto.

    Firme


    1
    Lingua processuale: l'olandese.

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