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Document 62000CO0445(01)

Ordinanza della Corte del 23 ottobre 2002.
Repubblica d'Austria contro Consiglio dell'Unione europea.
Ritiro di documenti.
Causa C-445/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-09151

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:607

62000O0445(01)

Ordinanza della Corte del 23 ottobre 2002. - Repubblica d'Austria contro Consiglio dell'Unione europea. - Ritiro di documenti. - Causa C-445/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-09151


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


Procedura - Produzione dinanzi alla Corte dei pareri dei servizi giuridici delle istitutizioni comunitarie - Presupposti

Massima


$$Sarebbe contrario all'interesse pubblico, secondo cui le istituzioni devono poter beneficiare dei pareri dei loro servizi giuridici, forniti in totale indipendenza, ammettere che la produzione di tali documenti interni possa avvenire nell'ambito di una controversia dinanzi alla Corte senza essere stata autorizzata dall'istituzione interessata o disposta da tale giudice.

( v. punto 12 )

Parti


Nella causa C-445/00,

Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. A. Lopes Sabino e G. Houttuin, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dall'avv. J. Sedemund, Rechtsanwalt,

da

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dalle sig.re M. Wolfcarius e C. Schmidt, in seguito dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241, pag. 18),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schingten, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 dicembre 2000, la Repubblica d'Austria, ai sensi dell'art. 230 CE, ha chiesto l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012, che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

2 All'allegato 3 del detto ricorso, la Repubblica d'Austria ha prodotto un parere relativo al regolamento impugnato, che il servizio giuridico della Commissione aveva inviato al direttore generale della direzione generale «Energia e trasporti» della stessa istituzione in data 11 aprile 2000 (in prosieguo: il «parere giuridico 11 aprile 2000»).

3 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 4 dicembre 2000, la Repubblica d'Austria, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, ha chiesto che venisse sospesa l'applicazione del regolamento impugnato e che venissero adottati provvedimenti provvisori.

4 Con ordinanza 23 febbraio 2001 (Racc. pag. I-1461), il presidente della Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'art. 2, punto 1, del regolamento impugnato fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, ha respinto la domanda per il restante e ha riservato le spese.

5 L'8 marzo 2001 il Consiglio ha trasmesso alla cancelleria della Corte il suo controricorso nella causa principale.

6 Con ordinanza del presidente della Corte 26 gennaio 2001, la Commissione è stata autorizzata ad intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Il 10 maggio 2001 essa ha depositato presso la cancelleria della Corte la sua memoria di intervento.

7 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 26 giugno 2002, la Commissione ha sollevato un'eccezione ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, intesa a far escludere l'utilizzo del parere giuridico 11 aprile 2000 nell'ambito della presente causa. A sostegno di tale domanda, essa ha fatto valere che i pareri forniti dal suo servizio giuridico sono destinati esclusivamente ad uso interno e la loro diffusione all'esterno rischia di avere conseguenze pregiudizievoli sul buon funzionamento delle istituzioni comunitarie. In effetti, lo scambio di vedute in seno alla Commissione potrebbe risentire del fatto che i suoi servizi comincino ad esitare a chiedere un parere scritto da parte del servizio giuridico.

8 Con le osservazioni trasmesse alla cancelleria della Corte il 26 luglio 2002, il Consiglio ha condiviso gli argomenti della Commissione.

9 Con le osservazioni depositate presso la cancelleria della Corte il 1° agosto 2002, la Repubblica d'Austria fa valere di aver prodotto il parere giuridico 11 aprile 2000 nell'allegato del suo ricorso in quanto i punti di vista espressi dal servizio giuridico della Commissione in materia non solo erano conosciuti a livello del Comitato degli ecopunti, ma avrebbero anche formato oggetto di discussioni al suo interno. Pertanto sarebbe stato impossibile per la Repubblica d'Austria riconoscere a tale documento carattere riservato.

10 Peraltro, la Repubblica d'Austria sostiene che l'eccezione sollevata dalla Commissione è priva di oggetto in quanto, in occasione dell'udienza tenuta il 5 febbraio 2001 nell'ambito della domanda di provvedimenti urgenti, il presidente della Corte avrebbe dichiarato che il parere giuridico 11 aprile 2000 non poteva essere considerato ai fini del procedimento in questione.

11 Occorre precisare che l'istruzione orale di non ritornare sul parere giuridico 11 aprile 2000, data dal presidente della Corte alle parti in occasione dell'udienza del procedimento sommario del 5 febbraio 2001, riguardava unicamente il procedimento sommario. Nell'ambito del procedimento principale è necessario prendere formalmente posizione sull'eccezione sollevata dalla Commissione.

12 Ora, sarebbe contrario all'interesse pubblico, secondo cui le istituzioni devono poter beneficiare dei pareri dei loro servizi giuridici, forniti in totale indipendenza, ammettere che la produzione di tali documenti interni possa avvenire nell'ambito di una controversia dinanzi alla Corte senza che la detta produzione sia stata autorizzata dall'istituzione interessata o disposta da tale giudice.

13 A tal riguardo, occorre constatare che le autorità austriache affermano solo di essere venute a conoscenza, a livello del comitato degli ecopunti, degli orientamenti espressi dal servizio giuridico, ma esse non asseriscono che il parere 11 aprile 2000 sia stato comunicato loro dalla Commissione nell'ambito del detto comitato. La Commissione, da parte sua, sostiene che le autorità austriache dispongono illegittimamente di tale parere. Occorre concludere che la Commissione non ha né comunicato il detto parere, né autorizzato la sua comunicazione alle autorità austriache.

14 Di conseguenza occorre accogliere la domanda della Commissione e ritirare dal fascicolo della causa il parere giuridico 11 aprile 2000.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il parere del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee 11 aprile 2000, prodotto dalla Repubblica d'Austria all'allegato 3 del ricorso, è ritirato dal fascicolo della causa.

2) Le spese sono riservate.

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