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Documento 61994CJ0246

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 settembre 1996.
    Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e altre contro Amministrazione delle finanze dello Stato.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di Cassazione - Italia.
    Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 612/77 e 1384/77 - Regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso - Direttiva del Consiglio 79/623/CEE.
    Cause riunite C-246/94, C-247/94, C-248/94 e C-249/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-04373

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1996:329

    61994J0246

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 settembre 1996. - Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e altre contro Amministrazione delle finanze dello Stato. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di Cassazione - Italia. - Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 612/77 e 1384/77 - Regime speciale all'importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all'ingrasso - Direttiva del Consiglio 79/623/CEE. - Cause riunite C-246/94, C-247/94, C-248/94 e C-249/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04373


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Risorse proprie delle Comunità europee ° Dazi doganali ° Obbligazione doganale ° Direttiva 79/623 ° Art. 2, lett. d) ° Effetto diretto ° Applicabilità in caso di violazione del regolamento n. 612/77

    [Regolamento (CEE) della Commissione n. 612/77; direttiva del Consiglio 79/623, art. 2, lett. d)]

    Massima


    L' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623, relativo al sorgere dell' obbligazione doganale all' importazione in caso di inadempimento di uno degli obblighi che derivano per una merce dall' utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta, ovvero in caso di inosservanza di una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime, a meno che non si accerti che l' inadempienza o l' inosservanza non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento del regime doganale in questione, ha effetto diretto ed attribuisce ai singoli diritti che possono essere fatti valere nei confronti di uno Stato membro che non abbia trasposto in diritto nazionale la direttiva, e che i giudici nazionali devono tutelare. Infatti, tale norma è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, atteso che stabilisce chiaramente la possibilità, per il soggetto interessato, di provare che le inadempienze da esso commesse non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento del regime doganale da esso scelto, il che implica l' obbligo incondizionato e non equivoco delle autorità nazionali competenti di vagliare i mezzi di prova prodotti a tal fine.

    La norma di cui è causa si applica anche in caso di violazione del regolamento n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso, come modificato dal regolamento n. 1384/77. Infatti le disposizioni di questo regolamento, emanate dalla Commissione in forza di una delega legislativa in un settore specifico, non possono rendere inefficaci le norme di applicazione generale della direttiva 79/623 ed in particolare quelle di cui al citato art. 2, lett. d).

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-246/94, C-247/94, C-248/94 e C-249/94,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Corte suprema di cassazione nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

    Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e altre

    e

    Amministrazione delle Finanze dello Stato,

    domande vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, 79/623/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' obbligazione doganale (GU L 179, pag. 31), e del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1977, n. 612, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso (GU L 77, pag. 18), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 giugno 1977, n. 1384 (GU L 157, pag. 16), nonché sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 23 aprile 1987, n. 1121, che modifica i regolamenti (CEE) n. 612/77 e (CEE) n. 1136/79 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione nel quadro di taluni regimi speciali all' importazione nel settore delle carni bovine (GU L 109, pag. 12),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch e G.F. Mancini, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio e la Cooperativa Lomellina di Cerealicoltori Srl, dall' avv. Nicola Muscolo, del foro di Trieste;

    ° per il governo italiano, dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Ivo Maria Braguglia;

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Eugenio de March, consigliere giuridico, e Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Bruno Cavicchi, convenuto nel procedimento C-249/94, con l' avv. Giampaolo Gei, del foro di Trieste, del governo italiano, rappresentato dall' avvocato dello Stato Danilo del Gaizo, e della Commissione, rappresentata dal signor Antonio Aresu, all' udienza del 14 dicembre 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 marzo 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con quattro ordinanze 2 maggio 1994, giunte alla Corte il 12 settembre successivo, la Corte suprema di cassazione ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, 79/623/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' obbligazione doganale (GU L 179, pag. 31), e del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1977, n. 612, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso (GU L 77, pag. 18), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 giugno 1977, n. 1384 (GU L 157, pag. 16), nonché sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 23 aprile 1987, n. 1121, che modifica i regolamenti (CEE) n. 612/77 e (CEE) n. 1136/79 per quanto riguarda lo svincolo della cauzione nel quadro di taluni regimi speciali all' importazione nel settore delle carni bovine (GU L 109, pag. 12).

    2 Le questioni sono sorte nell' ambito di controversie fra tre aziende agricole italiane e le autorità doganali italiane in ordine alla decadenza dal beneficio della sospensione del prelievo dovuto all' importazione di giovani bovini maschi destinati all' ingrasso.

    3 L' art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dall' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (GU L 61, pag. 1), prevede, in quanto regime speciale, la possibilità della sospensione totale o parziale del prelievo applicato di norma all' importazione di giovani bovini maschi destinati all' ingrasso.

    4 Le modalità di applicazione di tale regime sono state definite dal regolamento n. 612/77, il cui art. 1 prevede:

    "1. Il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo di cui all' articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 è subordinato:

    a) alla dichiarazione scritta, resa dall' importatore all' atto dell' importazione, attestante che i giovani bovini sono destinati, nello Stato membro d' importazione, a essere ingrassati per un periodo di 120 giorni decorrente dal giorno d' immissione in libera pratica;

    b) alla costituzione, da parte dell' importatore, di una cauzione di importo pari alla parte sospesa del prelievo valido il giorno dell' importazione;

    c) (...)

    2. (...)

    3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata, totalmente o parzialmente, soltanto se è addotta la prova alle autorità competenti dello Stato membro d' importazione che il giovane bovino:

    a) non è stato macellato prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), o

    b) (...).

    La cauzione è svincolata immediatamente dopo la produzione di tale prova.

    4. Se la prova di cui al paragrafo 3 non è stata addotta entro 180 giorni dalla data di immissione in libera pratica, l' importo della cauzione resta acquisito a titolo di prelievo.

    5. (...)".

    5 Questa disposizione è stata modificata dall' art. 7 del regolamento n. 1384/77 per evitare il rischio di taluni abusi.

    6 L' art. 7 del regolamento n. 1384/77 aggiunge una condizione supplementare oltre a quelle di cui all' art. 1, n. 1, del regolamento n. 612/77. Esso dispone infatti che il beneficio della sospensione totale o parziale del prelievo è subordinato

    "(...)

    d) all' impegno, assunto per iscritto dall' importatore al momento dell' importazione, di indicare alle autorità competenti dello Stato membro d' importazione, entro il termine di un mese dalla data d' importazione, l' azienda o le aziende in cui i giovani bovini sono destinati all' ingrasso".

    7 Inoltre, con la stessa disposizione è stata aggiunta una nuova condizione all' art. 1, n. 3, del regolamento n. 612/77 in forza della quale la cauzione è svincolata soltanto se è addotta la prova che il giovane bovino "è stato ingrassato nell' azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1, lettera d)".

    8 Il regolamento n. 1121/87, che introduce una certa proporzionalità per quanto riguarda lo svincolo della cauzione costituita, dispone, all' art. 1, che all' art. 1, n. 3, del regolamento n. 612/77 è aggiunto il comma seguente:

    "Tuttavia, se non è stato rispettato il termine di cui al paragrafo 1, lettera d), la cauzione da svincolare è diminuita

    ° del 15% del suo importo e

    ° del 2% dell' importo residuo per ogni giorno di ritardo.

    Gli importi non svincolati restano quindi acquisiti a titolo di prelievo".

    9 La direttiva 79/623 prevede all' art. 2:

    "L' obbligazione doganale all' importazione sorge per:

    (...)

    d) l' inadempienza di uno degli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all' importazione, derivano dalla custodia temporanea o dall' utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta, o l' inosservanza di una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime, a meno che non si accerti, in maniera soddisfacente per le autorità competenti, che l' inadempienza o l' inosservanza non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione;

    (...)".

    10 Tale direttiva è stata abrogata, successivamente ai fatti su cui vertono le cause principali, con regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l' obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), che ne ha ripreso le disposizioni integrandole.

    11 Tre aziende agricole italiane, la Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio, la Cooperativa Lomellina di Cerealicoltori Srl e l' Azienda agricola Cavicchi Bruno e Fratelli, avevano importato in Italia, fra il 1982 e il 1985, partite di bovini destinati all' ingrasso.

    12 Dagli atti di causa emerge che il regime speciale comunitario concernente la sospensione del prelievo era stato rispettato ad eccezione di una delle condizioni da esso previste, cioè l' obbligo, disposto dall' art. 1 del regolamento n. 612/77, emendato, di indicare alle autorità italiane, entro il termine di un mese dalla data di importazione, la località in cui si trovava la stalla d' ingrasso. Infatti la Cooperativa Agricola Zootecnica S. Antonio aveva comunicato tale informazione alla competente dogana con alcuni giorni di ritardo, mentre la Cooperativa Lomellina di Cerealicoltori Srl l' aveva comunicata entro i termini, ma, per errore, ai comuni in cui si trovavano le stalle di ingrasso invece di trasmetterla alla competente dogana, e l' Azienda agricola Caviccchi Bruno e Fratelli aveva omesso di segnalare alla dogana l' ubicazione della stalla. Si desume del resto dal fascicolo che la Cooperativa Lomellina di Cerealicoltori Srl aveva altresì omesso di fornire entro i termini stabiliti dall' art. 1, n. 4, del regolamento n. 612/77 la prova che i giovani bovini importati non erano stati macellati prima dei 120 giorni successivi all' importazione.

    13 Ritenendo, a causa di tali infrazioni, le dette aziende decadute dal beneficio della sospensione del prelievo all' importazione, le autorità doganali italiane chiedevano il pagamento dei diritti doganali dovuti, provvedendo ad incamerare le cauzioni versate al momento dell' importazione.

    14 Le tre imprese interessate citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste l' Amministrazione delle Finanze dello Stato, deducendo l' illegittimità, in base al diritto comunitario, della pretesa delle autorità doganali fondata sull' inadempimento di un obbligo secondario e formale, in quanto l' obbligo principale dell' ingrasso dei bovini importati durante 120 giorni in una stalla da ingrasso era stato rispettato.

    15 La Corte suprema di cassazione, adita in ultima istanza, ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "La prima questione di interpretazione consiste nello stabilire se la disposizione contenuta nell' art. 2, lettera d), della direttiva n. 623/79 del 25 giugno 1979 (non recepita nell' ordinamento italiano) abbia le caratteristiche necessarie per essere applicata direttamente e per costituire il fondamento di diritti che i singoli possono fare valere nei confronti dello Stato italiano.

    La seconda questione di interpretazione si pone nell' ipotesi in cui si sia data risposta positiva alla prima questione. Essa consiste nello stabilire se la disposizione della direttiva qui considerata sia applicabile anche nell' ipotesi in cui si sia avuto un ritardo nella comunicazione dell' azienda nella quale i bovini sono destinati all' ingrasso, e cioè una violazione del regolamento (CEE) n. 612/77 (nel testo modificato dall' art. 7 del regolamento n. 1384/77). Occorre perciò interpretare il regime speciale instaurato da detto regolamento per stabilire se il menzionato ritardo abbia avuto o meno alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento di detto regime speciale.

    Qualora si dia risposta negativa al precedente quesito, e si concluda quindi per l' inapplicabilità (nella presente fattispecie) della disposizione della direttiva, diventa rilevante il terzo quesito che ha per oggetto la validità del regolamento (CEE) n. 1121/87 del 23 aprile 1987. Si tratta di stabilire se l' entità della sanzione fissata dall' art. 1, n. 2, di detto regolamento (che comporta la perdita totale della cauzione a seguito di un ritardo di 50 giorni nella effettuazione della prescritta comunicazione) sia o meno in contrasto con il principio di proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, principio in precedenza affermato da codesta Corte di giustizia".

    La prima questione

    16 Con tale questione il giudice nazionale domanda in sostanza se l' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 abbia effetto diretto ed attribuisca ai singoli diritti che possono essere fatti valere nei confronti dello Stato membro che non abbia trasposto tale direttiva nel diritto nazionale, e che i giudici nazionali devono tutelare.

    17 Per giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punto 25, e 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 29) in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva sia che l' abbia recepita in modo inadeguato.

    18 Una norma comunitaria è incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all' emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri (v., in particolare, sentenza 3 aprile 1968, causa 28/62, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, Racc. pagg. 191 e 205).

    19 Peraltro, una norma è sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci (sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, e 4 dicembre 1986, causa 71/85, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Racc. pag. 3855).

    20 L' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 possiede proprio tali caratteristiche.

    21 Si deve infatti rilevare a questo proposito che, stando al quinto 'considerando' , lo scopo perseguito dalla direttiva 79/623 è di stabilire norme comuni per la determinazione del momento in cui sorge l' obbligazione doganale, allo scopo di assicurare un' applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie vigenti all' importazione e all' esportazione.

    22 Tale obiettivo di applicazione uniforme per quanto riguarda sia il momento in cui sorge l' obbligazione doganale sia l' applicazione, come nel caso di specie, di un eventuale vantaggio doganale sarebbe compromesso qualora si ammettesse che le autorità nazionali competenti hanno un potere discrezionale che consente loro la scelta di condizioni o formalità diverse da quelle previste dalla direttiva 79/623.

    23 Nel caso di specie, l' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 stabilisce chiaramente la possibilità, per il soggetto interessato, di provare che le inadempienze da esso commesse non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento del regime doganale considerato, il che implica l' obbligo incondizionato e non equivoco delle autorità nazionali competenti di vagliare i mezzi di prova prodotti a tal fine.

    24 Infatti la locuzione "(...) in maniera soddisfacente per le autorità competenti (...)" di cui all' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623, di per sé superflua, sottolinea unicamente il compito di accertamento che incombe comunque alle autorità nazionali competenti sotto il controllo dei giudici nazionali. E' d' altronde significativo a questo proposito il fatto che l' art. 2, lett. d), del regolamento n. 2144/87, che ha sostituito l' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623, non abbia ripreso la detta locuzione.

    25 Va infine rammentato che nella sentenza 5 ottobre 1983, cause riunite 186/82 e 187/82, Esercizio Magazzini Generali e Mellina Agosta (Racc. pag. 2951), la Corte ha ammesso, benché implicitamente, l' effetto diretto dell' art. 4 della direttiva, disposizione analoga a quella qui in esame.

    26 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che l' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 ha effetto diretto ed attribuisce ai singoli diritti che possono essere fatti valere nei confronti di uno Stato membro che non abbia trasposto in diritto nazionale la detta direttiva, e che i giudici nazionali devono tutelare.

    La seconda questione

    27 Con tale questione il giudice nazionale domanda in sostanza se l' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 si applichi altresì in caso di violazione del regolamento n. 612/77, emendato.

    28 Il governo italiano sostiene in proposito che l' inadempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento n. 612/77 è già considerato dal legislatore comunitario stesso un' inadempienza grave che turba il corretto funzionamento del regime speciale. Infatti, in tal caso l' obbligazione doganale all' importazione sarebbe sorta, senza che occorra accertare il ricorrere di altri presupposti.

    29 Questa tesi non può essere condivisa.

    30 La direttiva 79/623, che è stata successivamente sostituita dal regolamento n. 2144/87, indi dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), costituisce una norma di applicazione generale volta all' armonizzazione della disciplina dell' obbligazione doganale.

    31 Il regolamento n. 612/77, emendato, è stato emanato dalla Commissione in forza della delega conferitale dal Consiglio allo scopo di stabilire le modalità di attuazione del regime speciale previsto dall' art. 13 del regolamento n. 805/68. Pertanto le disposizioni del regolamento n. 612/77, emanate in forza di una delega legislativa in un settore specifico, non possono rendere inefficaci le norme di applicazione generale della direttiva 79/623, in particolare quelle di cui all' art. 2, lett. d), che prevedono il diritto del soggetto interessato di provare che l' inadempienza contestatagli non ha avuto alcuna conseguenza concreta sul funzionamento del regime doganale considerato.

    32 Nel caso di specie, le irregolarità addebitate agli interessati sono di gravità notevolmente diversa. Spetta alle autorità nazionali competenti accertare, caso per caso, sotto il controllo dei giudici nazionali, se le aziende agricole di cui trattasi abbiano provato che le dette irregolarità non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul funzionamento del regime doganale considerato.

    33 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che l' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 si applica anche in caso di violazione del regolamento n. 612/77 emendato.

    La terza questione

    34 Alla luce della soluzione della seconda questione non occorre risolvere la terza.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    35 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte suprema di cassazione con ordinanze 2 maggio 1994, dichiara:

    1) L' art. 2, lett. d), della direttiva del Consiglio 25 giugno 1979, 79/623/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' obbligazione doganale, ha effetto diretto ed attribuisce ai singoli diritti che possono essere fatti valere nei confronti di uno Stato membro che non abbia trasposto in diritto nazionale la detta direttiva, e che i giudici nazionali devono tutelare.

    2) L' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623 si applica anche in caso di violazione del regolamento (CEE) della Commissione 24 marzo 1977, n. 612, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso, come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 27 giugno 1977, n. 1384.

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