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Documento 61990CJ0269

Sentenza della Corte del 21 novembre 1991.
Technische Universität München contro Hauptzollamt München-Mitte.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Tariffa doganale comune - Franchigia per apparecchi scientifici - Valore scientifico equivalente.
Causa C-269/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-05469

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1991:438

61990J0269

SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 NOVEMBRE 1991. - TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN CONTRO HAUPTZOLLAMT MUENCHEN-MITTE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - FRANCHIGIA PER APPARECCHI SCIENTIFICI - VALORE SCIENTIFICO EQUIVALENTE. - CAUSA C-269/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05469
edizione speciale svedese pagina I-00453
edizione speciale finlandese pagina I-00485


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Tariffa doganale comune - Franchigia dai dazi all' importazione - Strumenti ed apparecchi scientifici - Decisione della Commissione - Potere discrezionale limitato da garanzie procedurali a favore dei richiedenti la franchigia - Sindacato della Corte - Garanzie procedurali non osservate - Illegittimità

(Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1798/75; regolamento (CEE) della Commissione n. 2784/79, art. 7; decisione della Commissione 83/348/CEE)

Massima


La decisione emanata dalla Commissione al termine del procedimento ex art. 7 del regolamento n. 2784/79, sull' ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, in applicazione del regolamento n. 1798/75, comporta valutazioni tecniche complesse. Affinché la Commissione possa assolvere i propri compiti, essa deve disporre di un potere discrezionale il quale a sua volta attribuisce un' importanza fondamentale al rispetto delle garanzie cui l' ordinamento giuridico comunitario subordina l' esecuzione dei procedimenti amministrativi. Fra queste garanzie si annoverano in particolare l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l' esercizio del potere discrezionale.

La decisione 83/348/CEE deve essere dichiarata invalida perché è stata emanata senza rispettare questi principi, secondo i quali nel caso di specie il gruppo di esperti di cui la Commissione ha seguito il parere avrebbe dovuto essere composto in modo adeguato, l' ente che aveva chiesto la franchigia avrebbe dovuto poter difendere il proprio punto di vista sulla rilevanza dei fatti ed eventualmente sui documenti presi in considerazione dalla Commissione e la decisione non avrebbe dovuto essere motivata semplicemente riproducendo la motivazione di una precedente decisione.

Parti


Nel procedimento C-269/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Hauptzollamt Muenchen-Mitte

e

Technische Universitaet Muenchen,

domanda vertente sulla validità della decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 188, pag. 22),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Technische Universitaet di Monaco di Baviera, dal sig. Wachinger, Leitender Regierungsdirektor,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza dell' 11 giugno 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 6 settembre seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità della decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (GU L 188, pag. 22).

2 La questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la Technische Universitaet di Monaco di Baviera e lo Hauptzollamt Muenchen-Mitte.

3 La controversia verte sulla concessione di una franchigia doganale per un apparecchio scientifico importato nella Comunità, in conformità all' art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, relativo all' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (GU L 184, pag. 1), nella versione derivante dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027, in vigore dal 1 gennaio 1980 (GU L 134, pag. 1).

4 La Technische Universitaet tra il 1 giugno 1979 ed il 23 marzo 1981 faceva immettere in libera pratica un microscopio elettronico a scansione, modello JSM-35 C, prodotto dalla ditta Japan Elektron Optics Laboratory Ltd di Tokyo. L' apparecchio era destinato a lavori di ricerca da effettuarsi nelle Facoltà di Chimica, di Biologia e di Scienze geologiche. Doveva essere utilizzato nell' ambito dello studio di procedimenti elettrochimici, di problemi geologici, mineralogici, di chimica degli alimenti, nonché in ricerche sui materiali sintetici, le emulsioni fotochimiche ed i sistemi biologici.

5 Lo Hauptzollamt in un primo tempo ammetteva l' apparecchio in franchigia doganale. Tuttavia, con provvedimenti 14-15 aprile e 22 giugno 1982, in seguito esigeva dazi doganali per un importo pari a 31 110 DM, maggiorato dell' imposta sulla cifra d' affari all' importazione pari a 3 746 DM.

6 A seguito del reclamo amministrativo proposto dalla Technische Universitaet, lo Hauptzollamt chiedeva l' intervento della Commissione, in forza dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1979, n. 2784, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (GU L 318, pag. 32).

7 Il 5 luglio 1983 la Commissione emanava la suddetta decisione 83/348, ai sensi della quale il microscopio elettronico non poteva essere importato in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune giacché nella Comunità erano fabbricati apparecchi di valore scientifico equivalente che potevano essere adibiti agli stessi usi, in particolare l' apparecchio PSEM 500 X costruito dalla ditta Philips Nederland BV.

8 A causa di questa decisione della Commissione, lo Hauptzollamt respingeva la richiesta di franchigia doganale. La Technische Universitaet proponeva allora ricorso.

9 Il Bundesfinanzhof, competente a conoscere in ultima istanza della controversia, riteneva che la causa sollevasse la questione della validità della citata decisione della Commissione 83/348. A suo parere, fino ad oggi la Corte ha sempre dichiarato di disporre solo di un limitato potere di sindacato nell' ambito delle controversie relative a questioni riguardanti l' importazione di apparecchi scientifici in franchigia doganale. Stando a questa giurisprudenza, la Corte, vista la natura tecnica delle questioni in tale materia, potrebbe quindi dichiarare invalida una decisione della Commissione soltanto in caso di manifesto errore di valutazione o di sviamento di potere. Il giudice del rinvio dubita che tale opinione possa essere conservata.

10 Il Bundesfinanzhof ritiene che l' accertamento delle circostanze di fatto e l' applicazione dei criteri giuridici che disciplinano la concessione della franchigia doganale non possano essere sottratti al sindacato giurisdizionale. Il fatto che l' esame comparativo riguardante l' equivalenza di apparecchi scientifici effettuato dalle autorità doganali competenti sia d' indole quasi esclusivamente tecnica non muterebbe affatto l' esigenza della tutela giuridica.

11 Il Bundesfinanzhof ha chiesto quindi alla Corte di accertare se la decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, sia valida.

12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

13 Si deve osservare che, nel caso di un procedimento amministrativo che verte su valutazioni tecniche complesse, la Commissione, per poter assolvere i propri compiti, deve disporre di un potere discrezionale.

14 Tanto più nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un siffatto potere discrezionale è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano in particolare l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l' esercizio del potere discrezionale.

15 Si deve quindi accertare se la controversa decisione sia stata emanata nel rispetto di questi principi.

16 Riguardo al primo punto si deve rammentare che il citato regolamento n. 1798/75 ha attuato nella Comunità l' accordo di Firenze 22 novembre 1950 (v. GU 1979, L 134, pag. 14), in forza del quale gli Stati contraenti s' impegnano a non applicare dazi doganali e altre imposizioni all' importazione di apparecchi scientifici destinati all' insegnamento o alla ricerca, a condizione che apparecchi di valore scientifico equivalente non siano fabbricati nel paese d' importazione.

17 Stando al primo 'considerando' del citato regolamento, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee sia l' esercizio d' attività culturali, nonché la ricerca scientifica nell' ambito della Comunità.

18 Ai sensi dell' art. 3, n. 1, gli strumenti e apparecchi scientifici importati esclusivamente a fini non commerciali sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune allorché strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono al presente fabbricati nella Comunità.

19 Ne discende che la concessione della franchigia doganale ad un apparecchio scientifico importato nella Comunità può essere negata per il fatto che esiste un apparecchio comunitario di valore scientifico equivalente soltanto qualora l' istruttoria condotta dalle autorità incaricate dell' applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 abbia consentito di accertare quest' ultimo fatto.

20 Nell' ambito del procedimento previsto dal citato regolamento n. 2784/79, la Commissione consulta gli Stati membri e, all' occorrenza, un gruppo di periti. Se dall' esame condotto da questo gruppo emerge che un apparecchio equivalente è fabbricato nella Comunità, la Commissione emana una decisione con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per un' importazione in franchigia doganale dell' apparecchio di cui trattasi.

21 La Commissione ha riconosciuto di essersi sempre attenuta ai pareri del gruppo di periti, laddove non poteva disporre di altre fonti d' informazione circa gli apparecchi considerati.

22 Stando così le cose, il gruppo di periti può assolvere il proprio compito soltanto qualora sia formato da persone in possesso delle conoscenze tecniche richieste nei diversi settori d' uso degli apparecchi scientifici di cui trattasi o qualora i componenti di questo gruppo si avvalgano della consulenza di periti in possesso di dette conoscenze. Orbene, né dal verbale della riunione del gruppo di periti né dalle discussioni dinanzi alla Corte risulta che i componenti di detto gruppo fossero essi stessi in possesso delle conoscenze necessarie nei settori della chimica, della biologia e delle scienze geologiche o che abbiano consultato periti del settore allo scopo di potersi pronunciare sui problemi tecnici sollevati dall' esame dell' equivalenza degli apparecchi scientifici di cui trattasi. Pertanto la Commissione non ha adempiuto l' obbligo di esaminare con attenzione e imparzialità tutti gli elementi rilevanti della fattispecie.

23 In secondo luogo occorre rilevare che il citato regolamento n. 2784/79 non prevede la possibilità per l' interessato, importatore di un apparecchio scientifico, di esser sentito dal gruppo dei periti né di pronunciarsi sulle informazioni di cui quest' ultimo dispone o di prendere posizione sul parere da esso reso.

24 Tuttavia l' istituto importatore ha la conoscenza più approfondita delle caratteristiche tecniche che l' apparecchio scientifico deve possedere tenuto conto dei lavori in programma. Il confronto tra l' apparecchio importato e gli strumenti di origine comunitaria deve perciò essere fatto a seconda delle indicazioni fornite dall' interessato sui progetti di ricerca considerati e sull' uso cui è destinato l' apparecchio.

25 Orbene, il diritto ad essere sentiti in un procedimento amministrativo del genere esige che l' interessato, proprio nel corso del procedimento che si svolge dinanzi alla Commissione, sia in grado di prendere posizione e di far conoscere la sua opinione sulla rilevanza dei fatti nonché eventualmente sui documenti presi in considerazione dall' istituzione comunitaria. Quest' esigenza non è stata rispettata al momento dell' adozione della decisione controversa.

26 In terzo ed ultimo luogo, per quanto riguarda la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge (v. in particolare sentenza 26 giugno 1986, Nicolet Instrument, causa 203/85, Racc. pag. 2049) che detta motivazione deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto incriminato, in modo da consentire all' interessato di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei suoi diritti, e alla Corte di esercitare il suo controllo.

27 Per quanto riguarda il caso di specie si deve osservare che la decisione della Commissione non contiene un' illustrazione sufficiente delle ragioni scientifiche che giustificano la conclusione che l' apparecchio prodotto nella Comunità è equivalente all' apparecchio importato. Infatti la decisione controversa si limita a riprodurre una delle decisioni precedenti della Commissione, e cioè la decisione 23 dicembre 1981, 82/86/CEE (GU 1982, L 41, pag. 53). L' interessato non può quindi controllare se la decisione sia viziata da un errore di valutazione. Essa non risponde perciò alle esigenze imposte dall' art. 190 del Trattato.

28 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la decisione controversa è stata emanata tramite un procedimento amministrativo nel quale sono stati trasgrediti l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto ad essere sentiti, nonché l' obbligo di adottare una decisione sufficientemente motivata.

29 Al giudice nazionale si deve quindi rispondere che la decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, è invalida.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 17 luglio 1990, dichiara:

La decisione della Commissione 5 luglio 1983, 83/348/CEE, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Jeol-Scanning Electron Microscope, model JSM-35 C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, è invalida.

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