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Documento 31994R1223

Regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

OV L 136, 31/05/1994, pagg. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 28/02/2000; Atcelts ar 399R1702

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1223/oj

31994R1223

Regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 31/05/1994 pag. 0033 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0198


REGOLAMENTO (CE) N. 1223/94 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1994 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 (3), prevede che un regime di fissazione anticipata dei tassi di restituzione può essere deciso in caso di esportazione dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che, analogamente, il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (5), nonché il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (7), il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (9), nonché il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (10), modificato dal regolamento (CE) n. 133/94 (11), prevedono anche l'adozione di un siffatto regime;

considerando che la nomenclatura di Bruxelles è sostituita, negli atti della Comunità, dalla nomenclatura combinata e che il regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2805/93 (13);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93 (15);

considerando che la situazione internazionale si è modificata sensibilmente dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 349/86 della Commissione, del 18 febbraio 1986, che sospende l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1760/83 per quanto concerne il pagamento delle restituzioni per il burro, esportato sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (16); che, di conseguenza, le disposizioni dei paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro (17), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 888/93 (18), possono essere abrogate;

considerando che si devono prevedere regole analoghe per la gestione dei titoli di fissazione anticipata applicabili a determinati prodotti agricoli, esportati tali e quali o dopo essere stati incorporati in talune merci non comprese nell'allegato II del trattato; che conviene tuttavia tenere conto delle condizioni particolari di produzione e di commercializzazione di talune delle merci in questione e che vanno quindi adattate alcune durate di validità dei titoli, per tener conto di questi obiettivi e per prevedere per i titoli relativi ai prodotti lattiero-caseari le stesse disposizioni per quanto riguarda le domande di titolo il cui giorno di presentazione sia stato un giovedì, sia che questi prodotti siano esportati tal quali o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che le modalità particolari di applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 1760/83, devono essere modificate; che, per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno sostituire detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 876/68, all'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 e agli articoli corrispondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso, dello zucchero e delle uova.

Articolo 2

Il titolo di fissazione anticipata, in appresso « il titolo », è richiesto e rilasciato per un solo prodotto di base. Esso reca la designazione delle merci nella cui forma il prodotto di base è esportato. Sullo stesso titolo possono essere designate due o più merci se:

- al prodotto di base considerato, esportato sotto la forma delle merci indicate, è concesso lo stesso tasso di restituzione e

- alle merci indicate è applicato lo stesso periodo di validità indicato all'articolo 4.

Articolo 3

1. Le domande di titolo sono presentate conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88: tuttavia per quanto concerne le domande riguardanti i prodotti lattiero-caseari (PG 2, PG 3 o PG 6), da esportare sotto forma di merci, il cui giorno di presentazione sia stato un giovedì, tali domande sono considerate come presentate il giorno successivo al giovedì.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella n. 20, la designazione della o delle merci da esportare, nonché l'indicazione del o dei relativi codici NC specificati negli allegati B o C del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (19); tuttavia, quando il tasso della restituzione per il prodotto di base per il quale è rilasciato il titolo differisce secondo la voce tariffaria o secondo le caratteristiche della merce da esportare, deve essere precisata nel titolo l'esatta designazione di quest'ultima con l'indicazione del codice NC al quale essa appartiene;

b) nella casella n. 14, la descrizione e, nelle caselle n. 17 e 18, la quantità espressa in massa netta del prodotto di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94, per il quale la restituzione è fissata in anticipo, quali risultano dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; nelle caselle n. 15 e 16, rispettivamente, la designazione secondo la nomenclatura combinata e il codice NC corrispondente al prodotto di base per il quale il titolo è rilasciato;

c) in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, nella casella n. 20, oltre alle menzioni di cui alla lettera a), la quantità espressa in massa netta delle merci oggetto di gara corrispondente alla quantità indicativa del prodotto di base menzionata nella casella n. 17.

Articolo 4

1. Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88:

- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali, del riso e delle uova, fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello del rilascio,

- per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio, ad eccezione dei certificati rilasciati per il burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % (PG 6), i quali sono validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Cionondimeno, nel caso di un'esportazione di merci in seguito ad una gara di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indetta in un paese terzo importatore, il titolo è valido fino alla data alla quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione; la durata di validità del titolo non può comunque superare gli otto mesi successivi a quella del rilascio. Per i prodotti lattiero-caseari, la durata massima della validità è estesa a diciotto mesi nel caso di un'esportazione in seguito ad una gara di cui all'articolo 6.

2. In deroga al paragrafo 1:

a) nel settore dell'orzo esportato sotto forma di birra, del codice NC 2203, il titolo è valido fino alla scadenza dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio;

b) nel caso delle uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, non da cova, che servono al calcolo della restituzione applicabile all'esportazione dell'ovoalbumina, del codice NC 3502 10, il titolo è valido sino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio;

c) nel caso del frumento duro, il titolo è valido fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 5

Nel caso dell'esportazione di un prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito ad una gara di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, in deroga al paragrafo 5 dello stesso articolo, il richiedente di titolo deve rispettare un termine di sessanta giorni.

Articolo 6

1. Qualora le condizioni di una procedura di gara indetta da forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, ma non appartenenti a quest'ultimo, determinano solo approssimativamente il quantitativo di merci da fornire, in quanto la quantità effettivamente fornita può essere determinata soltanto alla fine del periodo di consegna previsto nella gara, il titolo relativo al prodotto di base esportato sotto forma di dette merci è rilasciato per la quantità delle stesse determinata approssimativamente nelle condizioni di gara, in prosieguo denominata « quantità indicativa ». In tal caso è apposta nella casella n. 20 della domanda di titolo e del titolo medesimo una delle menzioni seguenti:

- « Cantidad indicativa »,

- « Anslaaet maengde »,

- « Richtmenge »,

- « Endeiktiki posotita »

- « Target quantity »,

- « Quantité indicative »,

- « Quantità indicativa »,

- « Geschatte hoeveelheid »,

- « Quantidade indicativa ».

Il titolo può essere utilizzato soltanto per tale quantità.

L'impegno di esportare è adempiuto quando è stata esportata la quantità del prodotto di base corrispondente alla quantità delle merci determinata per la fornitura effettuata dall'organismo che ha proceduto alla gara, in prosieguo denominata « quantità definitiva ». Gli interessati forniscono all'organismo che ha emesso il titolo le relative prove.

2. Qualora la quantità da esportare sia superiore alla quantità indicativa, l'organismo che ha emesso il titolo originario rilascia, su domanda dell'interessato, uno o più titoli complementari.

Il titolo complementare deve recare le stesse menzioni che figurano nel titolo originario, salvo quelle relative alla quantità e alla data di rilascio. Essa reca inoltre nella casella n. 3 una delle menzioni seguenti:

- « Certificado complementario »,

- « Ekstra forudfastsaettelsesattest »,

- « Zusatz-Vorausfestsetzungsbescheinigung »,

- « Sympliromatiko pistopoiitiko »,

- « Additional advance fixing certificate »,

- « Certificat complémentaire »,

- « Certificato complementare »,

- « Aanvullend certificaat »,

- « Certificado complementar ».

3. Qualora la quantità definitiva sia inferiore alla quantità indicativa menzionata nel titolo originario ed eventualmente nel titolo o nei titoli complementari, la cauzione fissata conformemente all'articolo 9 e corrispondente alla quantità residua è svincolata.

4. L'articolo 33, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica ai titoli di cui al presente articolo.

5. Ove si faccia richiesta di un titolo per l'esportazione in base ad una gara, di cui al paragrafo 1, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafi 5, 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, compreso nel codice NC 0405 00 (PG 6), esportato sotto forma di merci comprese nei codici NC 1806 90 e 2106 90 99.

2. I titoli che comportano alla casella n. 20 l'indicazione di merci di cui ai codici NC previsti al paragrafo 1, non possono comportare l'indicazione di merci di altri codici NC.

3. I titoli sono rilasciati il quinto giorno successivo a quello della presentazione della domanda, purché durante questo periodo non siano state adottate altre misure particolari.

4. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (20) si applica a condizione che la designazione delle merci e del prodotto di base per il quale è stato stabilito il titolo sia effettuata in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) ogni giorno lavorativo, i titoli di fissazione anticipata rilasciati il giorno precedente per il latte in polvere (PG 2 o PG 3) validi per l'esportazione sotto forma di merci dei codici NC 1901 90 90 o 2106 90 90,

entro il mercoledì di ogni settimana, gli altri titoli di fissazione anticipata rilasciati nel corso della settimana precedente per il latte in polvere, validi per l'esportazione sotto forma di merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

2) entro il 10 di ogni mese, i titoli di fissazione anticipata rilasciati nel corso del mese precedente per i prodotti agricoli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92, validi per l'esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato B di tale regolamento.

Articolo 9

Il rilascio dei titoli di cui al presente regolamento è soggetto alla costituzione di una cauzione il cui tasso è fissato nella seguente tabella; questa cauzione è svincolata conformemente al regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché, se del caso, dell'articolo 6, pragrafo 3 del presente regolamento:

"" ID="1">Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % e tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 2)> ID="2">2,50"> ID="1">Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 3)> ID="2">2,50"> ID="1">Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % (PG 6)> ID="2">5,00"> ID="1">Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, non da cova, esportate sotto forma di ovoalbumina> ID="2">1,70"> ID="1">Prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) o nel regolamento (CEE) n. 1418/76 (cereali e riso)> ID="2">0,50"> ID="1">Prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero)> ID="2">3,50">

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 1760/83 è abrogato,

Esso, tuttavia, continua ad applicarsi ai titoli rilasciati anteriormente al 1o giugno 1994.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1760/83 abrogato al paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(5) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(7) GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(9) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

(10) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(11) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(12) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 7.

(14) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(15) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.

(16) GU n. L 42 del 19. 2. 1986, pag. 5.

(17) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.

(18) GU n. L 92 del 16. 4. 1993, pag. 44.

(19) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(20) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

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