EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2175

Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/75/2019/REV/1

GU L 334 del 27/12/2019, p. 1–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2175 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri della Banca centrale europea (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito della crisi finanziaria e delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello guidato da Jacques de Larosière, con il codice unico europeo l’Unione ha compiuto importanti progressi nella creazione di norme per i mercati finanziari non soltanto più rigorose ma anche più armonizzate. L’Unione ha inoltre istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), fondato su un sistema a due pilastri che combina la vigilanza microprudenziale, coordinata dalle autorità europee di vigilanza (AEV), e la vigilanza macroprudenziale, mediante la creazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Le tre AEV, vale a dire l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (collettivamente: «regolamenti istitutivi»), sono diventate operative nel gennaio 2011. L’obiettivo generale delle AEV è rafforzare in modo sostenibile la stabilità e l’efficacia del sistema finanziario in tutta l’Unione e migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori.

(2)

Le AEV hanno reso un contributo fondamentale all’armonizzazione delle regole dei mercati finanziari nell’Unione, fornendo un apporto alla Commissione per le sue proposte di regolamenti e direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Le AEV hanno inoltre fornito alla Commissione i progetti di norme tecniche dettagliate che sono stati adottati come atti delegati e atti di esecuzione.

(3)

Le AEV hanno anche contribuito alla convergenza nella vigilanza finanziaria e nelle prassi di vigilanza nell’Unione elaborando orientamenti per le autorità competenti, gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari e coordinando le verifiche delle prassi di vigilanza.

(4)

Un rafforzamento dei poteri delle AEV finalizzato al raggiungimento dei loro obiettivi richiederebbe anche una governance adeguata, un uso efficiente delle risorse e finanziamenti sufficienti. Da solo, un rafforzamento dei poteri non sarebbe sufficiente al fine di raggiungere gli obiettivi delle AEV, se queste non disponessero di fondi sufficienti o se non sono disciplinate in modo efficace ed efficiente.

(5)

Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio dei loro poteri, le AEV dovrebbero agire conformemente al principio di proporzionalità sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE) nonché alla politica del «legiferare meglio». Il contenuto e la forma delle azioni e misure delle AEV, compresi strumenti quali gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri o le domande e risposte, dovrebbero sempre basarsi sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi e permanere entro i limiti da essi fissati o entro l’ambito delle loro competenze. Le AEV dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e dovrebbero agire proporzionalmente alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi insiti nell’attività o nell’attività finanziaria svolta dall’impresa o dall’istituto finanziari interessati.

(6)

Nella comunicazione dell’8 giugno 2017 sulla revisione intermedia del piano d’azione dell’Unione dei mercati dei capitali, è la Commissione ha sottolineato che una vigilanza più efficace e uniforme dei mercati e dei servizi finanziari è cruciale per eliminare l’arbitraggio regolamentare fra Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza, al fine di accelerare l’integrazione del mercato e creare opportunità nell’ambito del mercato interno a vantaggio dei soggetti finanziari e degli investitori.

(7)

È pertanto particolarmente urgente progredire ulteriormente nella convergenza in materia di vigilanza per completare l’Unione dei mercati dei capitali. Dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria e l’istituzione del nuovo sistema di vigilanza, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali saranno sempre più influenzati da due importanti determinanti: la finanza sostenibile e l’innovazione tecnologica. Entrambe hanno le potenzialità per trasformare i servizi finanziari ed è pertanto opportuno che il nostro sistema di vigilanza finanziaria si doti di dispositivi che le contemplino. È quindi di importanza cruciale che il sistema finanziario svolga pienamente il suo ruolo nell’affrontare le sfide critiche connesse alla sostenibilità. Ciò richiederà un contributo attivo delle AEV per creare un quadro normativo e di vigilanza adeguato.

(8)

Le AEV dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’individuare e segnalare i rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance comportano per la stabilità finanziaria, rendendo l’attività dei mercati finanziari più conforme agli obiettivi di sostenibilità. Le AEV dovrebbero fornire orientamenti su come integrare efficacemente le considerazioni relative alla sostenibilità nella pertinente normativa finanziaria dell’Unione e promuovere l’attuazione coerente di tali disposizioni al momento dell’adozione. Nell’avviare e coordinare le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati, le AEV dovrebbero tenere debitamente conto dei rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance potrebbero comportare per la stabilità finanziaria di tali istituti.

(9)

L’innovazione tecnologica ha avuto un impatto crescente sul settore finanziario e, pertanto, le autorità competenti hanno preso varie iniziative per far fronte agli sviluppi tecnologici. Al fine di continuare a promuovere la convergenza in materia di vigilanza e lo scambio di buone pratiche tra le autorità pertinenti, da un lato, e tra le autorità pertinenti e gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari, dall’altro, è opportuno rafforzare il ruolo delle AEV con riguardo alla loro funzione di sorveglianza e al coordinamento della vigilanza.

(10)

I progressi tecnologici nei mercati finanziari possono migliorare l’inclusione finanziaria, dare accesso ai finanziamenti, rafforzare l’integrità e l’efficienza operativa del mercato, nonché ridurre gli ostacoli all’ingresso in tali mercati. Nella misura pertinente alle norme sostanziali applicabili, la formazione delle autorità competenti dovrebbe includere anche l’innovazione tecnologica. Questo dovrebbe aiutare a evitare che gli Stati membri elaborino approcci divergenti su tali aspetti.

(11)

L’ABE, nel suo settore di competenza, dovrebbe monitorare gli ostacoli o l’incidenza sul consolidamento prudenziale e potrebbe fornire pareri o raccomandazioni al fine di identificare modi adeguati per affrontare tali ostacoli o incidere sugli stessi.

(12)

Le domande e risposte costituiscono un importante strumento di convergenza che promuove approcci e prassi comuni in materia di vigilanza fornendo orientamenti sull’attuazione degli atti giuridici dell’Unione nell’ambito di competenza delle AEV.

(13)

La promozione di modalità coerenti, sistematiche ed efficienti di monitoraggio e valutazione dei rischi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell’Unione assume un’importanza crescente. Prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è una responsabilità condivisa degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell’Unione, nell’ambito dei rispettivi mandati. Essi dovrebbero istituire meccanismi per rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l’assistenza reciproca, utilizzando appieno tutti gli strumenti e le misure disponibili nell’ambito del quadro normativo e istituzionale esistente.

(14)

Date le conseguenze in termini di stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in considerazione del fatto che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a livello sistemico, e alla luce dell’esperienza già acquisita dall’ABE, che è un’autorità in cui sono rappresentate le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri, nella tutela del settore bancario da tali abusi, è opportuno che l’ABE assuma un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio a livello di Unione per prevenire l’uso del sistema finanziario a tali fini. È pertanto necessario affidare all’ABE, in aggiunta alle sue attuali competenze, il potere di agire nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui tale potere sia finalizzato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e riguardi gli operatori del settore finanziario e le relative autorità di vigilanza competenti di cui ai predetti regolamenti. Inoltre, la centralizzazione di tale mandato per l’intero settore finanziario presso l’ABE permetterebbe di ottimizzare l’uso delle sue competenze e risorse e non pregiudicherebbe gli obblighi sostanziali previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(15)

Per poter esercitare il proprio mandato in modo efficace, l’ABE dovrebbe avvalersi pienamente di tutti i poteri e gli strumenti che il regolamento (UE) n. 1093/2010 le attribuisce, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità. A tal fine dovrebbe elaborare norme di regolamentazione e di vigilanza, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione, progetti di norme tecniche di attuazione, orientamenti e raccomandazioni, fornendo pareri per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e promuovendone l’attuazione coerente, in linea con il mandato previsto nei pertinenti atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 16 dei regolamenti istitutivi. Le misure adottate dall’ABE per promuovere l’integrità, la trasparenza e la sicurezza nel sistema finanziario e per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento o degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi, e dovrebbero tenere debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business, così come delle dimensioni degli operatori del settore finanziario e dei mercati.

(16)

È importante che l’ABE, in linea con il suo nuovo ruolo, raccolga tutte le informazioni pertinenti sulle carenze in relazione alle attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuate dalle autorità nazionali e dell’Unione competenti, fatti salvi i compiti assegnati alle autorità a norma della direttiva (UE) 2015/849 e senza inutili duplicazioni. In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’ABE dovrebbe conservare tali informazioni in una banca dati centralizzata e promuovere la cooperazione tra le autorità garantendo un’adeguata distribuzione delle informazioni pertinenti. All’ABE dovrebbe pertanto essere conferito il mandato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per la raccolta delle informazioni. Ove opportuno, l’ABE può inoltre trasmettere gli elementi di prova in suo possesso che potrebbero dar luogo a un procedimento penale alle autorità giudiziarie nazionali dello Stato membro interessato e, nella misura in cui riguardano gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata riguardante l’istituzione della Procura europea a norma del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9), alla Procura europea, per queste funzioni conferite in modo esplicito.

(17)

L’ABE non dovrebbe raccogliere informazioni su operazioni sospette concrete che gli operatori del settore finanziario sono tenuti a segnalare alle Unità di informazione finanziaria UE dei rispettivi Stati membri a norma della direttiva (UE) 2015/849. Le carenze dovrebbero essere considerate rilevanti quando costituiscono una violazione o una potenziale violazione da parte di un operatore del settore finanziario, oppure costituiscono un’applicazione inadeguata o inefficace da parte di un operatore del settore finanziario, o un’applicazione inadeguata o inefficace, da parte di un operatore del settore finanziario, delle proprie politiche e procedure interne per conformarsi alle disposizioni giuridiche in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si ritiene che vi sia violazione quando un operatore del settore finanziario non rispetta gli obblighi sanciti da qualsiasi atto dell’Unione e della normativa nazionale di recepimento di tali obblighi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi nella misura in cui tali atti contribuiscono alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sussiste una potenziale violazione quando l’autorità competente ha ragionevoli motivi per sospettare che si sia verificata una violazione, ma in quel momento non è in grado di stabilirlo in via definitiva. Tuttavia, alla luce delle informazioni ottenute in quel momento, ad esempio da ispezioni in loco o procedimenti extra loco, è molto probabile che si sia verificata una violazione. Un’applicazione inadeguata o inefficace delle disposizioni giuridiche sussiste quando l’operatore del settore finanziario non attua in modo soddisfacente gli obblighi sanciti dai suddetti atti. Un’applicazione inadeguata o inefficace di politiche e procedure interne di un operatore del settore finanziario intese ad assicurare il rispetto di tali atti dovrebbe essere considerata una carenza laddove determini un significativo aumento del rischio che si siano verificate o possano verificarsi violazioni.

(18)

Ai fini della valutazione degli elementi di vulnerabilità e dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore finanziario l’ABE dovrebbe tenere conto anche delle implicazioni in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti da tutti i reati presupposto, compresi, ove applicabile, i reati fiscali.

(19)

Su richiesta, l’ABE dovrebbe fornire assistenza alle autorità competenti nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza prudenziale. L’ABE dovrebbe inoltre assicurare lo stretto coordinamento e, se del caso, lo scambio di informazioni con le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea, nelle sue funzioni di vigilanza, e con le autorità investite della vigilanza dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849, per assicurare l’efficienza ed evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

(20)

L’ABE dovrebbe procedere a verifiche inter pares delle autorità competenti e a valutazioni dei rischi in merito all’adeguatezza delle strategie e delle risorse delle autorità competenti a fronte dei rischi emergenti più significativi sul piano del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati nella valutazione sovranazionale del rischio. In sede di svolgimento delle verifiche inter pares a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE dovrebbe tenere conto delle valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi con competenze nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché della relazione biennale della Commissione a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della valutazione nazionale del rischio dello Stato membro in questione elaborata ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva.

(21)

Inoltre, è opportuno che l’ABE assuma un ruolo guida nel contribuire a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti nell’Unione e le pertinenti autorità nei paesi terzi in questo ambito al fine di garantire un migliore coordinamento dell’azione a livello di Unione nei casi rilevanti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che hanno una dimensione transfrontaliera riguardante paesi terzi. Questo ruolo dovrebbe lasciare impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e le autorità dei paesi terzi.

(22)

Per migliorare l’efficacia della vigilanza sull’osservanza della normativa per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e garantire un maggiore coordinamento tra le autorità nazionali competenti in materia di contrasto delle violazioni del diritto dell’Unione direttamente applicabile o dei relativi atti di recepimento, l’ABE dovrebbe avere il potere di effettuare analisi delle informazioni raccolte e, se necessario, di condurre indagini su accuse portate alla sua attenzione riguardanti violazioni rilevanti o la mancata applicazione del diritto dell’Unione nonché, in presenza di indizi di violazioni rilevanti, di chiedere alle autorità competenti di indagare in merito a possibili violazioni delle norme pertinenti e di considerare l’adozione di decisioni e l’imposizione di sanzioni nei confronti degli operatori del settore finanziario affinché rispettino i loro obblighi giuridici. Tale potere dovrebbe essere utilizzato solo in presenza di indizi di violazioni rilevanti.

(23)

Ai fini del procedimento per violazione del diritto dell’Unione di cui all’articolo 17 dei regolamenti istitutivi e nell’interesse della corretta applicazione del diritto dell’Unione, è opportuno garantire alle AEV un accesso alle informazioni rapido e agevole, consentendo loro di chiedere informazioni, con una richiesta debitamente giustificata e motivata, direttamente alle altre autorità competenti ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

(24)

Un’armonizzazione della vigilanza del settore finanziario necessita di un approccio coerente tra autorità competenti. A tal fine, l’attività delle autorità competenti è soggetta a verifiche inter pares. Le AEV dovrebbero inoltre garantire l’applicazione uniforme della metodologia. Tali verifiche inter pares dovrebbero concentrarsi non soltanto sulla convergenza delle prassi di vigilanza, ma anche sulla capacità delle autorità competenti di raggiungere risultati di alta qualità in materia di vigilanza, nonché sull’indipendenza di tali autorità competenti. I principali risultati di tali verifiche inter pares dovrebbero essere pubblicati per promuovere il rispetto delle norme e una maggiore trasparenza, salvo nei casi in cui la pubblicazione comporti rischi per la stabilità finanziaria.

(25)

Data l’importanza di garantire che il quadro di vigilanza dell’Unione sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia applicato in modo efficace, le verifiche inter pares volte a garantire un quadro obiettivo e trasparente delle prassi di vigilanza sono di fondamentale importanza. L’ABE dovrebbe inoltre valutare le strategie, le capacità e le risorse utilizzate dalle autorità competenti per far fronte ai rischi emergenti inerenti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(26)

Ai fini dell’espletamento dei suoi compiti e dell’esercizio dei suoi poteri in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’ABE, dopo aver preso una decisione indirizzata all’autorità competente, dovrebbe avere la possibilità di prendere decisioni individuali nei confronti degli operatori del settore finanziario nel contesto della procedura per le violazioni del diritto dell’Unione e della procedura per la mediazione vincolante anche quando le norme sostanziali non sono direttamente applicabili a tali operatori. Qualora le norme sostanziali siano stabilite da direttive, l’ABE dovrebbe applicare il diritto nazionale nella misura in cui questo le recepisce. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, attribuiscono espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’ABE dovrebbe applicare il diritto nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.

(27)

Qualora il presente regolamento autorizzi l’ABE ad applicare la normativa nazionale di recepimento di direttive, l’ABE la può applicare soltanto nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal diritto dell’Unione. Pertanto, l’ABE dovrebbe applicare tutte le pertinenti norme dell’Unione e, qualora tali norme siano stabilite in direttive, l’ABE dovrebbe applicare la normativa nazionale di recepimento di tali direttive nella misura prevista dal diritto dell’Unione, mirando a un’applicazione uniforme del diritto in tutta l’Unione, nel rispetto del diritto nazionale pertinente.

(28)

Qualora una decisione dell’ABE sia basata sui suoi poteri in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, o sia collegata a detti poteri, e riguardi gli operatori del settore finanziario o le autorità competenti rientranti nel mandato dell’EIOPA o dell’ESMA, l’ABE dovrebbe poter adottare la decisione solo d’intesa con l’EIOPA o con l’ESMA, rispettivamente. Nell’esprimere il proprio parere, l’EIOPA e l’ESMA, tenendo conto in ogni caso dell’urgenza della decisione, dovrebbero considerare di ricorrere a procedure decisionali accelerate in linea con le rispettive norme di governance interna.

(29)

Le AEV dovrebbero predisporre appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalino casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione. Le AEV dovrebbero provvedere affinché sia possibile inviare tali informazioni in modo anonimo o riservato e in modo sicuro. Il segnalante dovrebbe godere della protezione dalle ritorsioni. Le AEV dovrebbe fornire un riscontro al segnalante.

(30)

Ai fini di un’armonizzazione della vigilanza del settore finanziario è altresì necessario poter risolvere efficacemente le controversie tra autorità competenti di diversi Stati membri nelle situazioni transfrontaliere. Le attuali norme per la risoluzione di tali controversie non sono del tutto soddisfacenti e dovrebbero pertanto essere adattate in modo che siano applicate più facilmente.

(31)

Parte integrante del lavoro svolto dalle AEV in materia di convergenza delle prassi di vigilanza è la promozione di una cultura della vigilanza dell’Unione. Pertanto, l’Autorità può individuare con cadenza regolare fino a un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tali priorità nell’elaborazione dei loro programmi di lavoro. Il consiglio di ciascuna AEV dovrebbe discutere delle pertinenti attività condotte dalle autorità competenti l’anno successivo e trarre conclusioni.

(32)

Le valutazioni dei comitati di verifica inter pares dovrebbero consentire studi approfonditi sulla base di un’autovalutazione da parte delle autorità sottoposte a verifica, seguita da una valutazione da parte del comitato di verifica inter pares. I membri di un’autorità competente oggetto di verifica non dovrebbero partecipare alla valutazione quando questa riguarda la stessa autorità competente.

(33)

L’esperienza delle AEV ha rivelato i vantaggi di un maggiore coordinamento in taluni settori tramite gruppi o piattaforme ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe fornire una base giuridica per tali accordi e rafforzarli mediante la creazione di un nuovo strumento, vale a dire l’istituzione di gruppi di coordinamento. Tali gruppi di coordinamento dovrebbero promuovere la convergenza in relazione alle prassi di vigilanza adottate dalle autorità competenti, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze. La partecipazione di tutte le autorità competenti ai gruppi di coordinamento dovrebbe essere obbligatoria e le autorità competenti dovrebbero fornire ai gruppi di coordinamento le informazioni necessarie. L’istituzione di gruppi di coordinamento dovrebbe essere considerata ogniqualvolta le autorità competenti individuino una necessità di coordinamento alla luce di specifici sviluppi del mercato. Tali gruppi di coordinamento potrebbero essere istituiti per tutti i settori contemplati dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti istitutivi.

(34)

La stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari internazionali impongono un monitoraggio delle decisioni di equivalenza dei paesi terzi che sono state adottate dalla Commissione. Ciascuna AEV dovrebbe monitorare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza e le prassi attuative in tali paesi terzi, al fine di verificare se continuino a essere rispettati i criteri in base ai quali sono state prese tali decisioni e le eventuali condizioni ivi stabilite. Ciascuna AEV dovrebbe presentare alla Commissione su base annuale una relazione riservata sulle sue attività di monitoraggio. In tale contesto, ciascuna AEV dovrebbe anche, ove possibile, elaborare accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi per ottenere informazioni a fini di monitoraggio e di coordinamento delle attività di vigilanza. Un siffatto regime di vigilanza rafforzato dovrebbe garantire che l’equivalenza sia più trasparente, più prevedibile per i paesi terzi interessati e più coerente in tutti i settori.

(35)

Il rappresentante del CERS nel consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe presentare il punto di vista comune del consiglio generale del CERS con particolare riferimento alla stabilità finanziaria.

(36)

Per garantire che le decisioni relative alle misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si fondino su un adeguato livello di conoscenze, è necessario istituire un comitato interno permanente all’interno dell’ABE. Tale comitato dovrebbe essere composto di rappresentanti di alto livello di autorità e organismi competenti ad assicurare il rispetto della legislazione in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo aventi competenze e poteri decisionali in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comitato interno dovrebbe altresì includere rappresentanti di alto livello delle AEV con competenze relative ai diversi modelli di business e alle relative specificità settoriali. Tale comitato dovrebbe esaminare e preparare le decisioni spettanti all’ABE. Per evitare duplicazioni, questo nuovo comitato sostituirà l’attuale sottocomitato antiriciclaggio istituito nell’ambito del comitato congiunto delle AEV. Dovrebbe essere possibile per le AEV presentare osservazioni scritte su qualsiasi progetto di decisione del comitato interno, che il consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE dovrebbe prendere in debita considerazione prima di adottare la decisione definitiva.

(37)

In linea con l’obiettivo di conseguire un sistema di vigilanza più coerente e praticabile nell’Unione per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la Commissione, previa consultazione di tutte le autorità e di tutte le parti interessate pertinenti, dovrebbe effettuare una valutazione globale dell’attuazione, del funzionamento e dell’efficacia dei compiti specifici conferiti all’ABE a norma del presente regolamento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, la valutazione dovrebbe tener conto, per quanto possibile, dare conto delle esperienze fatte in situazioni in cui l’ABE chieda a un’autorità competente di indagare su possibili violazioni, da parte di operatori del settore finanziario, di leggi nazionali nella misura in cui queste ultime recepiscono direttive o esercitano le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell’Unione, di valutare la possibilità di imporre sanzioni a tale operatore per dette violazioni o di prendere in considerazione l’adozione di una decisione individuale nei confronti di tale operatore del settore finanziario che gli imponga di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza della normativa nazionali nella misura in cui queste ultime recepiscono direttive o esercitano le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell’Unione. Dovrebbe analogamente tener conto di tali esperienze ove l’ABE applichi la normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell’Unione. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro l’11 gennaio 2022 tale valutazione come parte della relazione di cui all’articolo 65 della direttiva (UE) 2015/849, se del caso unitamente a proposte legislative. Fino alla presentazione di tale valutazione, i poteri attribuiti all’ABE relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 9 ter, all’articolo 17, paragrafo 6, e all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero essere considerati una soluzione provvisoria nella misura in cui consentono all’ABE di basare le richieste alle autorità competenti su possibili violazioni del diritto nazionale o consentono l’applicazione del diritto nazionale da parte dell’ABE.

(38)

A tutela della riservatezza dei lavori delle AEV, l’obbligo del segreto professionale si dovrebbe applicare anche a qualsiasi persona che fornisca servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell’AEV interessata.

(39)

I regolamenti istitutivi e gli atti legislativi settoriali impongono alle AEV di concludere accordi amministrativi efficaci che contemplino lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. La necessità di una cooperazione e di uno scambio di informazioni efficaci dovrebbe diventare ancora più importante quando, in virtù del presente regolamento modificativo, alcune delle AEV saranno chiamate ad assumersi ulteriori e più ampie responsabilità in relazione alla vigilanza di soggetti e attività di paesi terzi. Se, in tale contesto, le AEV trattano dati personali, in particolare trasferendoli al di fuori dell’Unione, esse sono tenute a rispettare le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di salvaguardie adeguate, ad esempio quelle previste per gli accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725, le AEV potranno scambiare dati personali con le autorità di paesi terzi in conformità e a norma delle condizioni di deroga di interesse pubblico di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, il che vale, in particolare, per i casi di scambi internazionali di dati tra autorità di vigilanza finanziaria.

(40)

I regolamenti istitutivi dispongono che le AEV, in cooperazione con il CERS, dovrebbero avviare e coordinare prove di stress a livello dell’Unione per valutare la resilienza degli istituti finanziari o dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati, adoperandosi affinché a tali prove sia applicata, nella misura del possibile, una metodologia coerente a livello nazionale. Si dovrebbe altresì precisare, con riguardo a tutte le AEV, che l’obbligo del segreto professionale in capo alle autorità competenti non osta a che le autorità competenti trasmettano i risultati delle prove di stress alle autorità europee di vigilanza ai fini della pubblicazione.

(41)

Per garantire un livello elevato di convergenza in materia di vigilanza e di approvazione dei modelli interni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), l’EIOPA, previa richiesta, dovrebbe poter assistere le autorità competenti nella decisione relativa all’approvazione dei modelli interni.

(42)

Affinché le AEV possano svolgere i loro compiti relativi alla tutela dei consumatori, esse dovrebbero essere autorizzate a coordinare le attività di acquisti anonimi (cosiddetto «mystery shopping») delle autorità competenti, se del caso.

(43)

Le AEV dovrebbero essere dotate di risorse e personale adeguati e sufficienti per contribuire efficacemente ad una vigilanza finanziaria coerente, efficiente ed efficace nei limiti delle proprie competenze a norma del presente regolamento. Il conferimento alle AEV di competenze e carico di lavoro supplementari dovrebbe essere accompagnato da risorse umane e finanziarie sufficienti.

(44)

L’evoluzione dell’ambito di applicazione della vigilanza diretta potrebbe richiedere che gli istituti finanziari e i partecipanti ai mercati finanziari soggetti alla vigilanza diretta delle AEV forniscano contributi aggiuntivi sulla base delle spese stimate dell’AEV pertinente.

(45)

Le incoerenze in termini di qualità, formato, affidabilità e costi dei dati delle negoziazioni hanno un effetto negativo sulla trasparenza, sulla protezione degli investitori e sull’efficienza del mercato. Al fine di potenziare il controllo e la ricostruzione dei dati delle negoziazioni e di migliorarne la coerenza e la qualità, oltre che la disponibilità e l’accessibilità in tutta l’Unione a costi ragionevoli per le sedi di negoziazione interessate, la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ha introdotto un nuovo quadro giuridico per i servizi di comunicazione dati, che comprende l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.

(46)

La qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura di tali dati, compresi il trattamento e la fornitura dei dati a livello transfrontaliero, è di fondamentale importanza al fine di conseguire l’obiettivo principale del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ossia il rafforzamento della trasparenza dei mercati finanziari. La prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali è pertanto essenziale affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell’attività di negoziazione su tutti i mercati finanziari dell’Unione e le autorità competenti possano ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti.

(47)

Inoltre, i dati delle negoziazioni costituiscono uno strumento sempre più essenziale per un’applicazione efficace dei requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 600/2014. Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati, la qualità degli stessi e la necessità di realizzare economie di scala e al fine di evitare l’impatto negativo di eventuali divergenze sia sulla qualità dei dati che sui compiti dei fornitori di servizi di comunicazione dati, si giustifica l’utilità di trasferire i poteri di autorizzazione e di vigilanza per quanto riguarda i fornitori di servizi di comunicazione dati dalle autorità competenti all’ESMA, tranne per quelli che beneficiano di una deroga, e di specificare tali poteri nel regolamento (UE) n. 600/2014, in modo da riunire, nel contempo, i vantaggi derivanti dalla condivisione delle competenze connesse ai dati all’interno dell’ESMA.

(48)

Gli investitori al dettaglio dovrebbero essere adeguatamente informati dei rischi potenziali che corrono quando decidono di investire in uno strumento finanziario. Il quadro normativo dell’Unione mira a ridurre i rischi di vendita impropria, in cui agli investitori al dettaglio sono venduti prodotti finanziari che non corrispondono alle loro esigenze o alle loro aspettative. A tal fine, la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014 rafforzano i requisiti organizzativi e le norme di comportamento volti a garantire che le imprese di investimento agiscano nel miglior interesse dei loro clienti. Tali requisiti comprendono un rafforzamento degli obblighi di informativa sul rischio destinata ai clienti, una migliore valutazione dell’appropriatezza dei prodotti raccomandati, nonché l’obbligo di distribuire gli strumenti finanziari nel mercato di riferimento individuato, tenendo conto di fattori quali la solvibilità degli emittenti. L’ESMA dovrebbe avvalersi appieno dei suoi poteri per assicurare la convergenza in materia di vigilanza e sostenere le autorità nazionali nel conseguire un alto livello di protezione degli investitori e un’efficace sorveglianza dei rischi connessi ai prodotti finanziari.

(49)

È importante garantire l’efficacia e l’efficienza della presentazione, dell’elaborazione, dell’analisi e della pubblicazione dei dati ai fini dell’effettuazione di calcoli per determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione, nonché ai fini dei dati di riferimento in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 e al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). È pertanto opportuno attribuire all’ESMA, oltre che alle autorità competenti, le competenze per effettuare la raccolta diretta di dati dai partecipanti al mercato riguardanti i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, nonché l’autorizzazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.

(50)

Attribuire tali competenze all’ESMA consente di gestire le autorizzazioni e la sorveglianza a livello centrale, il che eviterebbe l’attuale situazione in cui molteplici sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, dispositivi di pubblicazione autorizzati (approved publication arrangements — APA) e fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (consolidated tape providers — CTP) sono tenuti a fornire a molteplici autorità competenti dati che, solo successivamente, sono trasmessi all’ESMA. Un siffatto sistema gestito a livello centrale dovrebbe generare notevoli vantaggi per i partecipanti al mercato in termini di maggiore trasparenza dei dati, di tutela degli investitori e di efficienza del mercato.

(51)

Il trasferimento dei poteri in materia di raccolta di dati, autorizzazione e sorveglianza dalle autorità competenti all’ESMA è inoltre funzionale ad altri compiti svolti dall’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, quali il monitoraggio del mercato e i poteri di intervento temporaneo dell’ESMA.

(52)

Per esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza nell’ambito del trattamento e della fornitura dei dati, l’ESMA dovrebbe poter svolgere indagini e ispezioni in loco. L’ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento per obbligare i fornitori di servizi di comunicazione dati a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall’ESMA o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco e a imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative qualora constati che una persona abbia violato, intenzionalmente o per negligenza, le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014.

(53)

In tutti gli Stati membri sono disponibili prodotti finanziari che utilizzano indici di riferimento critici. Tali indici sono quindi di fondamentale importanza per il funzionamento dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria nell’Unione. La vigilanza di un indice di riferimento critico dovrebbe quindi adottare una visione d’insieme dei potenziali impatti, non solo nello Stato membro in cui è ubicato l’amministratore e negli Stati membri in cui sono ubicati i contributori di dati, ma in tutta l’Unione. Pertanto, è opportuno che taluni indici di riferimento critici siano sottoposti alla vigilanza dell’ESMA a livello dell’Unione. Al fine di evitare la duplicazione dei compiti, gli amministratori degli indici di riferimento critici dovrebbero essere sottoposti soltanto alla vigilanza dell’ESMA, alla quale sono soggetti anche gli eventuali indici di riferimento non critici che gestiscano.

(54)

Poiché gli amministratori di indici di riferimento critici e i contributori di dati agli stessi sono soggetti a obblighi più severi rispetto agli amministratori e ai contributori di dati ad altri indici, la designazione di indici di riferimento come indici di riferimento critici dovrebbe essere intrapresa dalla Commissione o richiesta dall’ESMA e dovrebbe essere codificata dalla Commissione. Poiché le autorità nazionali competenti sono nella condizione migliore per accedere ai dati e alle informazioni sugli indici di riferimento soggetti alla loro vigilanza, esse dovrebbero informare la Commissione o l’ESMA circa gli indici di riferimento che, a loro avviso, soddisfano i criteri per essere considerati indici di riferimento critici.

(55)

La procedura per determinare lo Stato membro di riferimento per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nell’Unione europea è lunga e onerosa, sia per i richiedenti che per le autorità nazionali competenti. I richiedenti potrebbero cercare di influenzare tale decisione nella speranza di avere un arbitraggio di vigilanza. Tali amministratori di indici di riferimento potrebbero scegliere strategicamente il rappresentante legale in uno Stato membro dove la vigilanza è, a loro avviso, meno rigorosa. Un approccio armonizzato che contempla l’ESMA come autorità competente per il riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento dei paesi terzi permette di evitare tali rischi e i costi di determinazione dello Stato membro di riferimento, nonché la successiva vigilanza. Inoltre, il ruolo dell’ESMA di autorità competente per gli amministratori di indici di riferimento dei paesi terzi riconosciuti ne fa la controparte nell’Unione per le autorità di vigilanza dei paesi terzi, rendendo la cooperazione transfrontaliera più efficiente ed efficace.

(56)

Molti, se non la maggior parte, degli amministratori di indici di riferimento sono banche o società di servizi finanziari che gestiscono il denaro della clientela. Al fine di non compromettere la lotta dell’Unione contro il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, il fatto che il paese dell’autorità competente non figuri nell’elenco delle giurisdizioni che presentano carenze strategiche nei loro programmi nazionali di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione dovrebbe essere un prerequisito per la conclusione di un accordo di cooperazione con un’autorità competente nell’ambito di un regime di equivalenza.

(57)

Quasi tutti gli indici di riferimento sono associati a prodotti finanziari che sono disponibili in vari Stati membri, se non in tutta l’Unione. Al fine di individuare i rischi connessi alla fornitura di indici di riferimento che potrebbero non essere più affidabili o rappresentativi del mercato o della realtà economica che intendono misurare, le autorità competenti, ivi compresa l’ESMA, dovrebbero cooperare e assistersi reciprocamente, ove opportuno.

(58)

È opportuno prevedere un periodo ragionevole per l’adozione delle disposizioni necessarie per gli atti delegati e di esecuzione al fine di consentire alle autorità europee di vigilanza e agli altri soggetti interessati di applicare le disposizioni previste dal presente regolamento.

(59)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (15),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

(1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE (*1), della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 (*2), della direttiva 2013/36/UE (*3), della direttiva 2014/49/UE (*4), della direttiva 2014/92/UE (*5), della direttiva (UE) 2015/2366 (*6) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*7).

L’Autorità opera altresì nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), nella misura in cui tale direttiva e tale regolamento si applicano agli operatori del settore finanziario e alle autorità di vigilanza competenti. Esclusivamente a tal fine, l’Autorità svolge i compiti attribuiti da qualsiasi atto dell’Unione giuridicamente vincolante all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11). Quando svolge tali compiti, l’Autorità consulta tali autorità europee di vigilanza e le tiene informate delle sue attività nei confronti di qualsiasi soggetto che sia un “istituto finanziario” ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o un “partecipante ai mercati finanziari” ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   L’Autorità opera nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti.

(*1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(*4)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)."

(*5)  Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214)."

(*6)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)."

(*7)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63)."

(*8)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

(*9)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)."

(*10)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)."

(*11)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).»;"

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.   L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:»;

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

assicurare che l’assunzione del rischio di credito e di altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;

f)

aumentare la protezione dei clienti e dei consumatori;»;

sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)

rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno;

h)

prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis.»;

iii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.»;

iv)

è aggiunto il comma seguente:

«Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un istituto finanziario, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare un’efficace e sufficiente protezione dei clienti e dei consumatori di servizi finanziari.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l’Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.»;

c)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

1.   Le Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. La Banca centrale europea è responsabile dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio relativamente all’esercizio dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 in conformità del regolamento stesso.

2.   In conformità dell’articolo 226 TFUE l’Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell’Autorità. L’audizione ha luogo almeno una volta l’anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

5.   Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell’Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.

6.   Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.

7.   L’Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivoltele dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.

8.   Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l’obbligo del segreto professionale.

9.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l’Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tale sede ad una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione.»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

“istituto finanziario”: qualsiasi impresa soggetta a regolamentazione e a vigilanza a norma di qualsiasi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«1 bis)

“operatore del settore finanziario”: un soggetto di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, che è un istituto finanziario ai sensi del punto 1) del presente articolo o dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 oppure un partecipante ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010;»;

c)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

“autorità competenti”:

i)

le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;

ii)

in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte degli istituti finanziari;

iii)

in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, le autorità e gli organismi che esercitano la vigilanza sugli operatori del settore finanziario e sono competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva;

iv)

in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi, gli organismi incaricati della gestione di tali sistemi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o, qualora il funzionamento del sistema di garanzia dei depositi sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tali sistemi a norma di tale direttiva e le pertinenti autorità amministrative di cui alla stessa direttiva;

v)

in relazione alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), le autorità di risoluzione designate in conformità dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, il Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014, nonché il Consiglio e la Commissione quando adottano misure a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, tranne i casi in cui esercitano poteri discrezionali o compiono scelte attinenti a linee di azione;

vi)

le “autorità competenti” di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), al regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), alla direttiva (UE) 2015/2366, alla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) e al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17);

vii)

gli “organismi” e le “autorità” di cui all’articolo 20 della direttiva 2008/48/CE.

(*12)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."

(*13)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)."

(*14)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)."

(*15)  Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1)."

(*16)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7)."

(*17)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).»;"

5)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;»;

ii)

la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

«a bis)

elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi in materia di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«a ter)

elabora e mantiene aggiornato un manuale di risoluzione dell’Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità in materia di risoluzione, tenendo conto dei lavori del Comitato di risoluzione unico e dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati;»;

iv)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;»;

v)

le lettere da e) a h) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all’andamento del credito, in particolare per le famiglie e le PMI e nei servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;

g)

svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento dei compiti dell’Autorità;

h)

promuove, se del caso, la protezione dei depositanti, dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;»;

vi)

è inserita la lettera seguente:

«i bis)

contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;»;

vii)

è inserita la lettera seguente:

«k bis)

pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione;»;

viii)

è aggiunta la lettera seguente:

«l)

contribuisce alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche promuovendo a tal fine un’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.»;

b)

al paragrafo 1 bis, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business; e»;

c)

al paragrafo 1 bis, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.»;

d)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«c bis)

formulare le raccomandazioni, secondo le modalità previste all’articolo 29 bis;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«d bis)

emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;»;

iii)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 16 bis;»;

iv)

sono inserite le lettere seguenti:

«g bis)

rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 ter;

g ter)

intervenire come previsto all’articolo 9 quater;»;

e)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«3.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l’Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo, e tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove applicabile, e del “legiferare meglio”, compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.

Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito della consultazione sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.»;

6)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;»;

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e ad analizzarne l’impatto;

a ter)

lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori;»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;

f)

la promozione di ulteriori sviluppi in termini di regolamentazione e vigilanza che potrebbero facilitare una più profonda armonizzazione e integrazione a livello di Unione;

g)

se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l’efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   L’Autorità istituisce, quale sua parte integrante, un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori al fine di rafforzare tale protezione, di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.

5.   L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.

L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

(*18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1.   Nell’ambito delle proprie competenze l’Autorità assume un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio nel promuovere l’integrità, la trasparenza e la sicurezza nel sistema finanziario mediante l’adozione di misure volte a prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in tale sistema. In linea con il principio di proporzionalità, tali misure si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e tengono debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli operatori del settore finanziario e dei mercati. Dette misure comprendono:

a)

la raccolta di informazioni dalle autorità competenti sulle carenze in termini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuate nel corso della vigilanza su base continuativa e delle procedure di autorizzazione per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governance, i requisiti di professionalità e onorabilità, l’acquisizione di partecipazioni qualificate, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario, nonché le misure adottate dalle autorità competenti per colmare le seguenti carenze rilevanti che incidono su uno o più obblighi degli atti legislativi di cui, rispettivamente, all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di qualsiasi normativa nazionale che li recepisca, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

i)

una violazione o una potenziale violazione di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario;

ii)

un’applicazione inadeguata o inefficace di tali obblighi da parte di un operatore; o

iii)

un’applicazione inadeguata o inefficace, delle politiche e procedure interne intese ad assicurare il rispetto di tali obblighi da parte di un operatore del settore finanziario.

Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’Autorità, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 35 del presente regolamento, e informano in tempo utile l’Autorità in merito a qualsiasi successivo sviluppo connesso alle informazioni fornite. L’Autorità opera in stretto coordinamento con le Unità di informazione finanziaria dell’Unione (Financial Intelligence Units — FIU) di cui alla direttiva (UE) 2015/849, rispettandone status e obblighi e senza creare inutili duplicazioni.

In conformità del diritto nazionale, le autorità competenti possono condividere con la banca dati centrale di cui al paragrafo 2 le informazioni supplementari che ritengano pertinenti per la prevenzione e il contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

b)

lo stretto coordinamento e, se del caso, lo scambio d’informazioni con le autorità competenti, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, e con le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849, nonché con le FIU rispettandone status e obblighi a norma della medesima direttiva;

c)

l’elaborazione di orientamenti e norme comuni per prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario e promuoverne l’applicazione uniforme, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in conformità dei mandati previsti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri, basati sugli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

d)

la prestazione di assistenza alle autorità competenti, su loro richiesta specifica;

e)

il monitoraggio degli sviluppi del mercato e la valutazione degli elementi di vulnerabilità e dei rischi in relazione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo presenti nel settore finanziario.

Entro il 31 dicembre 2020 l’Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il concetto di carenze di cui al primo comma, lettera a), anche fornendo una casistica delle situazioni in cui possono verificarsi, loro rilevanza e le modalità pratiche con cui attuare la raccolta di informazioni da parte dell’Autorità nonché il tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite a norma del primo comma, lettera a). Nell’elaborazione di tali norme tecniche l’Autorità prende in considerazione il volume delle informazioni da fornire e la necessità di evitare duplicazioni. Definisce inoltre le modalità per garantire efficacia e riservatezza.

Alla Commissione è delegato il potere d’integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14.

2.   L’Autorità crea e aggiorna una banca dati centrale contenente le informazioni raccolte ai sensi del paragrafo 1, lettera a). L’Autorità assicura che le informazioni siano analizzate e messe a disposizione in via riservata alle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. Ove opportuno, l’Autorità può trasmettere alle autorità giudiziarie nazionali e alle autorità competenti dello Stato membro interessato, in conformità delle norme procedurali nazionali, le informazioni in suo possesso che potrebbero dar luogo a un procedimento penale. Se del caso, può anche trasmettere alla Procura europea gli elementi di prova che riguardano reati per i quali questa esercita o potrebbe esercitare la competenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (*19).

3.   Le autorità competenti possono avanzare richieste motivate all’Autorità per ottenere informazioni sugli operatori del settore finanziario pertinenti per le loro attività di vigilanza in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L’Autorità valuta le richieste e fornisce in modo tempestivo le informazioni richieste dalle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle. Se l’Autorità non fornisce le informazioni richieste, ne informa l’autorità competente richiedente, spiegando il motivo per cui le informazioni non vengono fornite. L’Autorità comunica all’autorità competente o a qualsiasi altra autorità o istituzione che abbia inizialmente fornito le informazioni richieste l’identità dell’autorità competente richiedente, l’identità dell’operatore del settore finanziario interessato, il motivo della richiesta di informazioni e se le informazioni siano state condivise. Inoltre, l’Autorità analizza le informazioni al fine di condividere, di propria iniziativa, informazioni pertinenti con le autorità competenti per le loro attività di vigilanza in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Se le condivide, ne dà notifica all’autorità competente che ha inizialmente fornito le informazioni. Procede inoltre a un’analisi su base aggregata per il parere che è tenuta a fornire a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849.

Entro il 31 dicembre 2020 l’Autorità elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il modo in cui le informazioni devono essere analizzate e messe a disposizione in via riservata alle autorità competenti che dimostrino di avere un interesse a conoscerle.

Alla Commissione è delegato il potere d’integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14.

4.   L’Autorità promuove la convergenza dei processi di vigilanza di cui alla direttiva (UE) 2015/849, anche effettuando verifiche inter pares e pubblicando le conseguenti relazioni e misure a norma dell’articolo 30 del presente regolamento. In sede di svolgimento delle verifiche a norma dell’articolo 30 del presente regolamento l’Autorità tiene conto delle valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi competenti nel campo della prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché della relazione biennale realizzata della Commissione a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849 e della valutazione del rischio effettuata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 7 della stessa.

5.   L’Autorità svolge, con la partecipazione delle autorità competenti, valutazioni dei rischi delle strategie, capacità e risorse impiegate dalle autorità competenti per affrontare i più importanti rischi emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di Unione individuati nella valutazione sovranazionale del rischio. Svolge tali valutazioni dei rischi in particolare ai fini della formulazione del parere che è tenuta a fornire a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849. L’Autorità svolge le valutazioni dei rischi sulla base delle informazioni ad essa disponibili, comprese le verifiche inter pares svolte in conformità dell’articolo 30 del presente regolamento, l’analisi su base aggregata delle informazioni raccolte ai fini della banca dati centrale che ha svolto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e le valutazioni o relazioni pertinenti elaborate da organizzazioni internazionali e organismi intergovernativi con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, nonché la valutazione del rischio da parte degli Stati membri elaborata ai sensi dell’articolo 7 della direttiva (UE) 2015/849. L’Autorità rende disponibili le valutazioni dei rischi a tutte le autorità competenti.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’Autorità, attraverso il comitato interno istituito a norma del paragrafo 7 del presente articolo, elabora e applica metodi che consentano valutazioni obiettive e una verifica della qualità e coerenza delle valutazioni, nonché della corretta applicazione della metodologia, e che garantiscano condizioni di parità. Tale comitato verifica la qualità e la coerenza delle valutazioni dei rischi ed elabora i progetti decisioni relative alla valutazione dei rischi ai fini della loro adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza in conformità dell’articolo 44.

6.   Nei casi in cui vi sono indizi di violazioni, da parte di operatori del settore finanziario, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 ed è presente una dimensione transfrontaliera con paesi terzi, l’Autorità svolge un ruolo guida nel contribuire a facilitare, ove necessario, la cooperazione tra le autorità competenti dell’Unione e le autorità pertinenti dei paesi terzi. Questo ruolo dell’Autorità lascia impregiudicata la normale interazione fra le autorità competenti e le autorità dei paesi terzi.

7.   L’Autorità istituisce un comitato interno permanente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che ha il compito di coordinare le misure intese a prevenire e contrastare l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e preparare, in conformità del regolamento (UE) 2015/847 e della direttiva (UE) 2015/849, tutti i progetti di decisioni destinate a essere adottate dall’Autorità a norma dell’articolo 44 del presente regolamento.

8.   Il comitato di cui al paragrafo 7 è composto di rappresentanti di alto livello delle autorità e degli organismi di tutti gli Stati membri competenti ad assicurare che gli operatori del settore finanziario rispettino il regolamento (UE) 2015/847 e la direttiva (UE) 2015/849 aventi competenze e poteri decisionali in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, , nonché di rappresentanti di alto livello con competenze relative ai diversi modelli di business e alle rispettive specificità settoriali, dell’Autorità, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). I rappresentanti di alto livello dell’Autorità e delle altre Autorità europee di vigilanza partecipano alle riunioni di tale comitato senza diritto di voto. Inoltre, la Commissione, il CERS e il consiglio di vigilanza della Banca centrale europea designano ciascuno un rappresentante di alto livello che partecipi alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. Il presidente del comitato è eletto da e tra i membri del comitato aventi con diritto di voto.

Ogni istituzione, autorità e organismo di cui al primo comma nomina un rappresentante supplente scelto fra il proprio personale, il quale può sostituire il membro nel caso in cui questi non possa partecipare. Gli Stati membri in cui più di un’autorità sia competente ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore finanziario, della direttiva (UE) 2015/849 possono nominare un rappresentante per ogni autorità competente. A prescindere dal numero di autorità competenti rappresentate nella riunione, ogni Stato membro dispone di un solo voto. Al fine di preparare i propri progetti di decisione, tale comitato può istituire al proprio interno gruppi di lavoro incaricati di aspetti specifici della sua attività. Tali gruppi sono aperti alla partecipazione del personale di tutte le autorità competenti rappresentate in seno al comitato, dell’Autorità, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

9.   L’Autorità, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) possono, in qualsiasi momento, presentare osservazioni scritte in merito a qualsiasi progetto di decisione del comitato di cui al paragrafo 7 del presente articolo. Il consiglio delle autorità di vigilanza prende in debita considerazione tali osservazioni prima di adottare la decisione definitiva. Qualora un progetto di decisione sia basato sui poteri attribuiti all’Autorità dall’articolo 9 ter, 17 o 19, o sia collegato a detti poteri, e riguardi:

a)

istituti finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1094/2010 o qualsiasi autorità competente preposta alla relativa vigilanza; o

b)

i partecipanti ai mercati finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 1095/2010 o qualsiasi autorità competente preposta alla relativa vigilanza,

l’Autorità può adottare la decisione solo in accordo con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) nel caso di cui alla precedente lettera a) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) nel caso di cui alla precedente lettera b). L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) comunica la propria posizione all’Autorità entro 20 giorni dalla data del progetto di decisione del comitato di cui al paragrafo 7. Si presume che vi sia accordo se entro 20 giorni non comunicano la propria posizione all’Autorità né richiedono una proroga debitamente giustificata a tal fine.

Articolo 9 ter

Richiesta di indagine relativa alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1.   In materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, l’Autorità, in presenza di indizi di violazioni rilevanti, può chiedere a un’autorità competente di cui all’articolo 4, punto 2), punto iii): a) di indagare su eventuali violazioni, da parte di un operatore del settore finanziario, del diritto dell’Unione e, se tale diritto è composto di direttive o concede espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri; e b) di considerare l’imposizione di sanzioni a tale operatore in relazione a dette violazioni. Se necessario, l’Autorità può anche chiedere ad un’autorità competente di cui all’articolo 4, punto 2), punto iii), di considerare l’adozione di una decisione individuale che imponga a tale operatore del settore finanziario di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione direttamente applicabile o della normativa nazionale nella misura in cui recepisce direttive o esercita le opzioni concesse agli Stati membri dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica. Le richieste di cui al presente paragrafo non sono d’ostacolo all’adozione di misure ordinarie di vigilanza da parte dell’autorità competente destinataria della richiesta.

2.   L’autorità competente si conforma alle richieste ad essa rivolte in conformità del paragrafo 1 e informa l’Autorità, il più presto possibile e al più tardi entro 10 giorni lavorativi, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi alla richiesta.

3.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non informa l’Autorità, entro 10 giorni lavorativi, delle misure adottate o che intende adottare per conformarsi al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l’articolo 17 del presente regolamento.

Articolo 9 quater

Lettere in caso di inerzia

1.   L’Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l’applicazione di uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

a)

l’Autorità ritiene che le disposizioni dell’atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;

b)

quando l’atto è uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell’atto legislativo o della sua applicazione corretta;

c)

la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all’articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l’applicazione dell’atto legislativo.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 l’Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Autorità trasmette alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza che a suo parere il problema riveste. L’Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni a norma dell’articolo 16.

L’Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l’insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3.   Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell’adozione e dell’applicazione delle nuove misure conseguenti all’intervento di cui al paragrafo 2, l’Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell’osservanza e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione.

4.   L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.

(*19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).»;"

8)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.»;

iii)

il quarto comma è soppresso;

iv)

il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se approvarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione “norma tecnica di regolamentazione”. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.»;

9)

all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

10)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.   Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione “norma tecnica di attuazione”. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.»;

11)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF, e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti gli istituti finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più istituti finanziari.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.

2.   L’Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario, l’Autorità ne specifica i motivi.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l’Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.»;

12)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Pareri

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un’analisi tecnica.

3.   Per quanto riguarda le valutazioni di cui all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE, le quali, secondo tale articolo, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere su tali valutazioni. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione previsto da tale articolo.

4.   L’Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 16 ter

Domande e risposte

1.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l’applicazione pratica o l’attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell’Unione, può rivolgere una domanda all’Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione.

Prima di rivolgere una domanda all’Autorità gli istituti finanziari valutano se rivolgerla prima alla propria autorità competente.

Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l’Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.

2.   Le risposte dell’Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.

3.   L’Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l’invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall’Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.

4.   Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all’articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell’articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi costi e benefici potenziali. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, si applica l’obbligo di riservatezza.

5.   L’Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un’interpretazione del diritto dell’Unione. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione.»;

13)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore bancario oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l’autorità competente interessata, l’Autorità indica il modo in cui intende procedere e ove opportuno effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35 l’Autorità può presentare, dopo aver informato l’autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all’Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l’Autorità interagisce con l’autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell’Unione, nell’intento di trovare un accordo sulle misure che l’autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell’Unione.»;

c)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, agli operatori del settore finanziario, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di un istituto finanziario o un altro operatore del settore finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario, l’Autorità può adottare una decisione che impone all’autorità competente di conformarsi al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato. Se l’autorità non rispetta tale decisione, l’Autorità può anche adottare una decisione conformemente al primo comma. A tal fine l’Autorità applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se questo è composto di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità applica anche la normativa nazionale nella misura in siano state esercitate tali opzioni.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.   Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda dei casi.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Protezione dei segnalanti

1.   L’Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione.

2.   Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20).

3.   L’Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l’Autorità ne dà riscontro al segnalante.

(*20)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).»;"

15)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un’azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione o la protezione dei clienti e dei consumatori, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.»;

16)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei casi specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

a)

su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b)

nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

a)

se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:

i)

il termine è scaduto; o

ii)

almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

b)

se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:

i)

almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive, o

ii)

sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter.   Il presidente valuta se l’Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   L’Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.»;

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario o, nel contesto di questioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, un operatore del settore finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario o operatore del settore finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

In materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo l’Autorità può adottare una decisione a norma del primo comma del presente paragrafo anche quando i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, non sono direttamente applicabili agli operatori del settore finanziario. A tal fine l’Autorità applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se questo è composto di direttive, la normativa nazionale nella misura in cui recepisce tali direttive. Qualora il pertinente diritto dell’Unione sia composto di regolamenti e qualora tali regolamenti concedano espressamente agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, l’Autorità applica anche la normativa nazionale nella misura in cui siano state esercitate tali opzioni.»;

17)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità promuove e monitora, nell’ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e promuove l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione da parte di tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l’Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

b)

al paragrafo 2, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione a effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati delle valutazioni a livello dell’Unione;»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell’esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.»;

18)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni generali sul rischio sistemico»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’articolo 23, elabora un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o dei consumatori.

In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

A tali fini l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.»;

19)

all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In consultazione con il CERS l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire gli istituti finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all’ambiente. Gli istituti finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all’articolo 25.»;

20)

all’articolo 27, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso;

21)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;

a ter)

istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;»;

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)

predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati. L’Autorità elabora e mantiene aggiornato anche un manuale di risoluzione dell’Unione sulla risoluzione degli istituti finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi e dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati. Sia il manuale di vigilanza dell’Unione che il manuale di risoluzione dell’Unione definiscono le migliori prassi in materia di vigilanza e stabiliscono metodologie e processi di elevata qualità.

L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, l’Autorità ne analizza anche i costi e i benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate potenziali rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore bancario di cui all’articolo 37.»;

22)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Priorità strategiche di vigilanza dell’Unione

Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l’Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione nelle quali si rispecchiano l’evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell’Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all’Autorità. L’Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono effettuare l’anno successivo e trae conclusioni. L’Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.

Le priorità strategiche di rilevanza per l’Unione individuate dall’Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.»;

23)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1.   L’Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità e l’efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all’Autorità in conformità dell’articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2.   Ai fini del presente articolo l’Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell’Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell’Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares. che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.

3.   La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

a)

l’adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

b)

l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;

c)

l’applicazione di migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;

d)

l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4.   L’Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 bis. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16 e di pareri a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell’articolo 16, l’Autorità tiene conto dell’esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.

5.   L’Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l’esito della verifica inter pares o qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell’Unione, sia necessaria un’ulteriore armonizzazione delle norme dell’Unione applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.

6.   L’Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 bis. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l’adeguatezza e l’efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.

7.   Il comitato di verifica inter pares identifica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares, previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L’Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell’Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica inter pares, l’Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica inter pares al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’autorità competente soggetta alla verifica inter pares che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell’Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.

8.   Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e dalle discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all’articolo 45 ter. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l’Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.»;

24)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

«1.   L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione.»;

b)

il secondo comma è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, tra l’altro:»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica;»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per concorrere all’adozione di un’impostazione europea comune verso l’innovazione tecnologica, l’Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, favorendo l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.»;

25)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità

L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

26)

l’articolo 32 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Valutazione degli sviluppi del mercato, comprese le prove di stress»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto finanziario, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole;»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

metodologie comuni per individuare gli istituti finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell’Unione;»;

iv)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

metodologie comuni per valutare gli effetti di particolari prodotti o processi di distribuzione su un istituto finanziario;

d)

metodologie comuni di valutazione degli attivi, ove necessario, ai fini delle prove di stress; e»;

v)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

metodologie comuni per valutare l’effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria degli istituti finanziari.»;

vi)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo l’Autorità coopera con il CERS.»;

d)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, una volta all’anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente al quadro operativo dei rischi di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

e)

il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:

«3 ter.   L’Autorità può prescrivere alle autorità competenti di imporre agli istituti finanziari di sottoporre a una revisione indipendente le informazioni che devono fornire ai sensi del paragrafo 3 bis.»;

27)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Relazioni internazionali compresa l’equivalenza

1.   Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione, vigilanza e, se del caso, risoluzione, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull’elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione, l’Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione, di vigilanza e, se del caso, di risoluzione di tale paese terzo. Questo non osta a che l’Autorità e l’autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell’Unione.

2.   L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   L’Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull’integrità dei mercati, sulla protezione degli investitori e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari, di vigilanza e, se del caso, di risoluzione, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.

Inoltre l’Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.

L’Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L’Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

L’Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione, la vigilanza o, se del caso, la risoluzione o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, sull’integrità del mercato, sulla protezione degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.

4.   Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l’Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti, e se del caso anche con le autorità di risoluzione, dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l’Autorità include disposizioni riguardanti:

a)

i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;

b)

per quanto necessario per il follow-up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L’Autorità informa la Commissione nel caso in cui un’autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.

5.   L’Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell’elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall’Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6.   L’Autorità concorre, nell’ambito dei poteri o competenze conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione nei consessi internazionali.»;

28)

l’articolo 34 è soppresso;

29)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzatale dal CERS, l’Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti, e l’eventuale seguito da darle.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consigli.

5.   Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un’autorità competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

c)

il paragrafo 6 è soppresso;

30)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

a)

13 membri che rappresentano in modo proporzionato gli istituti finanziari operanti nell’Unione, di cui tre rappresentano le banche cooperative e le casse di risparmio;

b)

13 membri che rappresentano i dipendenti degli istituti finanziari operanti nell’Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi bancari e i rappresentanti delle PMI; e

c)

quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

3.   I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità del settore bancario, l’equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l’Unione. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   I membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.

Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo delle parti interessate nel settore bancario a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.»;

c)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore bancario. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore, è garantito un adeguato rimborso. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*21) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

(*21)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;"

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario può fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.

Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei suoi membri o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell’articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.»;

e)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L’Autorità rende pubblici le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, le consulenze distinte dei suoi membri e i risultati delle sue consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.»;

31)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedure decisionali

1.   L’Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.

2.   L’Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3.   Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4.   I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5.   Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6.   Le decisioni prese dall’Autorità a norma dell’articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.»;

32)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il presidente;»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell’applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.»;

33)

gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 41

Comitati interni

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2.   Ai fini dell’articolo 17 e fatto salvo il ruolo del comitato di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell’autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell’Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l’autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3.   Ai fini dell’articolo 19 e fatto salvo il ruolo del comitato di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 7, il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

4.   Ai fini della conduzione dell’indagine di cui all’articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell’indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

5.   I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono, tranne in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, decisioni ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l’esito dell’indagine condotta a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo comma.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

Articolo 42

Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza

1.   Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2.   Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

3.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano alle riunioni di tale consiglio, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.»;

34)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II su proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall’incarico a norma dell’articolo 51, paragrafo 5.»;

35)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza

Fatto salvo l’articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l’Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

36)

l’articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e per le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e, in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, che comprende almeno la maggioranza semplice dei membri, presenti al voto, delle autorità competenti degli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 (“Stati membri partecipanti”) e la maggioranza semplice dei membri, presenti al voto, delle autorità competenti degli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti (“Stati membri non partecipanti”).

Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del comitato di verifica inter pares di cui all’articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto, che comprende la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis.   Per quanto riguarda le decisioni di cui all’articolo 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3 ter.   Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17 e 19, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti oppure la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso dal consiglio delle autorità di vigilanza e può essere adottato dalla maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, che comprende la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri partecipanti e la maggioranza semplice dei membri rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.

In deroga al primo comma, dalla data in cui il numero di membri con diritto di voto rappresentanti le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti è pari o inferiore a quattro, la decisione proposta è adottata a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, con il voto di almeno un membro rappresentante le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti.»;

c)

i paragrafi 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I membri senza diritto di voto e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica al direttore esecutivo e al rappresentante della Banca centrale europea nominato dal suo consiglio di vigilanza.

bis.   Il presidente dell’Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l’efficacia delle procedure decisionali dell’Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità si adopera per giungere all’adozione delle decisioni per consenso.»;

37)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Composizione

1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

2.   Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispecchia l’Unione nel suo insieme. Il consiglio di amministrazione comprende almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.»;

38)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 45 bis

Processo decisionale

1.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.

2.   Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

Articolo 45 ter

Gruppi di coordinamento

1.   Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.

2.   Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell’articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall’Autorità.

3.   I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica inter pares nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l’Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.

4.   Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l’Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell’articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.»;

39)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Indipendenza del consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.»;

40)

l’articolo 47 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni, ad eccezione dei compiti di cui agli articoli 9 bis, 9 ter e 30, nonché agli articoli 17 e 19 in tema di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

41)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l’ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente è incaricato di fissare l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l’ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell’articolo 45 ter.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l’ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all’elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.

Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall’incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

42)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Indipendenza del presidente»;

b)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.»;

43)

l’articolo 49 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

44)

l’articolo 50 è soppresso;

45)

l’articolo 54 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:»

ii)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell’Unione, il consolidamento prudenziale;»;

iii)

il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

la cibersicurezza;

lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il CERS e le altre AEV;»;

iv)

sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei depositanti, dei consumatori e degli investitori;

la consulenza del comitato istituito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 6.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell’efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.»;

46)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presidente dell’Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.»;

47)

gli articoli 56 e 57 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta per consenso posizioni comuni, a seconda dei casi, con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Se richiesto dal diritto dell’Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Articolo 57

Sottocomitati

1.   Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.

2.   Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all’articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.

3.   Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.

4.   Ai fini dell’articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.

5.   Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.»;

(48)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova di essere in possesso delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell’Unione e di un’esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o altri organi o istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolti nelle attività dell’Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore bancario. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Dopo aver ricevuto l’elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.

Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.»;

49)

all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I membri della commissione di ricorso e il personale dell’Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.»;

50)

all’articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.»;

51)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 60 bis

Travalicamento delle competenze da parte dell’Autorità

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l’Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all’articolo 1, paragrafo 5, nell’intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter.»;

52)

all’articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Le entrate dell’Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22) (“regolamento finanziario”), sono costituite in particolare da una combinazione di:

(*22)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e)

gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall’Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.»;

c)

è aggiunto il comma seguente:

«I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dell’Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un’autorità competente all’Autorità non sono considerati metterne in dubbio l’indipendenza;»;

53)

gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 63

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell’Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell’organico.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3.   Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.

4.   Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico dell’Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all’Autorità.

6.   Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

7.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l’intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici.

8.   Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell’Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.

Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell’Autorità.

2.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L’articolo 70 non osta a che l’Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.

3.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo.

4.   Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica anche la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità conformemente all’articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell’Autorità redige i conti definitivi dell’Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.

6.   Entro il 1o luglio dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione a fini di consolidamento.

7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio successivo.

8.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N+2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.

11.   L’Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell’ambito della procedura di discarico.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*23) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

(*23)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;"

54)

all’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all’Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*24).

(*24)  Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;"

55)

l’articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell’Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all’obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell’Autorità.»;

d)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   L’Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (*25).

(*25)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;"

56)

l’articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Protezione dei dati

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*26) nell’esercizio delle sue competenze.

(*26)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

57)

all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

58)

all’articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell’Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.»;

59)

l’articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Rapporti con il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria

L’Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS). Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEBS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CEBS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEBS e dalla Commissione.»;

60)

l’articolo 81 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2021 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:»;

ii)

alla lettera a), la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

l’efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti;

i)

l’indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)

il funzionamento del comitato congiunto;

h)

gli ostacoli o l’incidenza per il consolidamento prudenziale ai sensi dell’articolo 8.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell’applicazione dell’articolo 9 quater.

2 ter.   Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità competenti e parti interessate, una valutazione globale dell’attuazione, del funzionamento e dell’efficacia dei compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo assegnati all’Autorità a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), degli articoli 9 bis, 9 ter, 17 e 19 del presente regolamento. Ai fini della valutazione la Commissione analizza l’interazione tra tali compiti e i compiti assegnati all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), così come l’applicabilità giuridica dei poteri dell’Autorità nella misura in cui le consentono di agire basandosi su normativa nazionale che recepisca direttive o eserciti opzioni. La Commissione, sulla base di un’analisi completa dei costi e benefici e al fine di garantire la coerenza, l’efficienza e l’efficacia, esamina in modo approfondito la possibilità di assegnare compiti specifici di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a un’agenzia dedicata a livello dell’UE, esistente o nuova.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010

Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione del titolo IV, della direttiva 2002/87/CE, delle direttive (UE) 2016/97 (*27) e (UE) 2016/2341 (*28) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano alle imprese di assicurazione, alle imprese di riassicurazione, agli enti pensionistici aziendali e professionali e agli intermediari assicurativi, nell’ambito delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

L’Autorità contribuisce alle attività dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*29) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*30) e al regolamento (UE) n. 1093/2010. L’Autorità decide se dare il proprio accordo conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L’Autorità opera nel settore di attività delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli enti pensionistici aziendali e professionali e degli intermediari assicurativi, in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti.

(*27)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19)."

(*28)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37)."

(*29)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)."

(*30)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

b)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:»;

le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

assicurare che l’assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali sia adeguatamente regolamentata e oggetto dell’opportuna vigilanza;

f)

aumentare la protezione dei clienti e dei consumatori; e»;

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis.»;

iii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.»;

iv)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un istituto finanziario, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare un’efficace e sufficiente protezione dei clienti e consumatori di servizi finanziari.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l’Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.»;

c)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

1.   Le Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   In conformità dell’articolo 226 TFUE l’Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell’Autorità. L’audizione ha luogo almeno una volta l’anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

5.   Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell’Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.

6.   Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.

7.   L’Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivoltele dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.

8.   Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l’obbligo del segreto professionale.

9.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l’Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tali sedi a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione.»;

4)

all’articolo 4, punto 2), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte degli istituti finanziari;»;

5)

all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità.»;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione che definisca le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati»;

iii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sugli istituti finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;»;

iv)

le lettere da e) a h) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti all’andamento delle assicurazioni, riassicurazioni e pensioni aziendali e professionali, in particolare per le famiglie e le PMI e nei servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;

g)

svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento della procedura di discarico dell’Autorità;

h)

promuove, se del caso, la protezione dei titolari di polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici, dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;»;

v)

dopo la lettera i) è inserita la lettera seguente:

«i bis)

contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;»;

vi)

dopo la lettera k) è inserita la lettera seguente:

«k bis)

pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione;»;

vii)

la lettera l) è soppressa;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità:

a)

fa uso di tutti i poteri di cui dispone;

b)

tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità degli istituti finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie e dimensioni e dei diversi modelli di business; e

c)

tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili, quali cooperative e mutue, e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«c bis)

formulare raccomandazioni secondo le modalità previste all’articolo 29 bis»;

«d bis)

emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;»;

ii)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 16 bis;»;

iii)

sono inserite le lettere seguenti:

«g bis)

rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 ter;

g ter)

intervenire come previsto all’articolo 9 bis;»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l’Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo e tiene debitamente conto del principio di proporzionalità, ove applicabile, e del “legiferare meglio”, compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.

Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito della consultazione sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.»;

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;»;

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e analizzarne l’impatto;

a ter)

lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;

f)

se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l’efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   L’Autorità istituisce, quale sua parte integrante, un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori, al fine di rafforzare tale protezione, di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*31) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.

5.   L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.

L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o sul consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

(*31)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Lettere in caso di inerzia

1.   L’Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l’applicazione di uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di essi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

a)

l’Autorità ritiene che le disposizioni dell’atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;

b)

quando l’atto è uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell’atto legislativo o della sua applicazione corretta;

c)

la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all’articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l’applicazione dell’atto legislativo.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 l’Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Autorità trasmette alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza che a suo parere il problema riveste. L’Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.

L’Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l’insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3.   Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell’adozione e dell’applicazione delle nuove misure conseguenti all’intervento di cui al paragrafo 2, l’Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell’osservanza e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione.

4.   L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di essi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia nel mercato, la protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.»;

9)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.»;

iii)

il quarto comma è soppresso;

iv)

il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione dell’atto riporta l’espressione “norma tecnica di regolamentazione”. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.»;

10)

all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

11)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.   Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione “norma tecnica di attuazione”. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data indicata nel relativo atto.»;

12)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF, e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti gli istituti finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più istituti finanziari.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze contenuti negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.

2.   L’Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali di cui all’articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione né al gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, l’Autorità ne specifica i motivi.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l’Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Pareri

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un’analisi tecnica.

3.   Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE e che, secondo la stessa direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere sulla valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/138/CE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2009/138/CE.

4.   L’Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 16 ter

Domande e risposte

1.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l’applicazione pratica o l’attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell’Unione, può rivolgere una domanda all’Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione.

Prima di rivolgere una domanda all’Autorità gli istituti finanziari valutano se rivolgerla in primo luogo alla propria autorità competente.

Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l’Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.

2.   Le risposte dell’Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.

3.   L’Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l’invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall’Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.

4.   Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all’articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell’articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, si applica l’obbligo di riservatezza.

5.   L’Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un’interpretazione del diritto dell’Unione. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione.»;

14)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del pertinente gruppo delle parti interessate oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l’autorità competente interessata, l’Autorità indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettuare indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35 l’Autorità può presentare, dopo aver informato l’autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all’Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l’Autorità interagisce con l’autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell’Unione, nell’intento di trovare un accordo sulle misure che l’autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell’Unione.»;

c)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento sono direttamente applicabili agli istituti finanziari, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di un istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.   Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, secondo i casi.»;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Protezione dei segnalanti

1.   L’Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione.

2.   Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*32).

3.   L’Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l’Autorità ne dà riscontro al segnalante.

(*32)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).»;"

16)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un’azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione o la protezione dei clienti e dei consumatori, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che gli istituti finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.»;

17)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei casi specificati negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

a)

su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b)

nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

a)

se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:

i)

il termine è scaduto; o

ii)

almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

b)

se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:

i)

almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o

ii)

sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter.   Il presidente valuta se l’Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   L’Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa a norma del paragrafo 3.»;

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un istituto finanziario rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti del singolo istituto finanziario, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»;

18)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità promuove e monitora, nell’ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e promuove l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione da parte di tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l’Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, e convoca all’occorrenza una riunione di collegio delle autorità di vigilanza.»;

ii)

al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza degli istituti finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dagli istituti finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione per effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati della valutazione a livello di Unione;»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell’esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.»;

19)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni generali sul rischio sistemico»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità, in collaborazione con il CERS e in conformità dell’articolo 23, stabilisce un approccio comune all’individuazione e alla misurazione dell’importanza sistemica, ivi inclusi eventualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di istituto finanziario, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o dei consumatori.

In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

A tali fini l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.»;

20)

all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In consultazione con il CERS l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all’ambiente. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all’articolo 25.»;

21)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;

a ter)

istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica e le diverse forme di cooperative e mutue, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;»;

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)

predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza degli istituti finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell’Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.

L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, essa ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al pertinente gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37.»;

22)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Priorità strategiche di vigilanza dell’Unione

Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l’Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione nelle quali si rispecchiano l’evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell’Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all’Autorità. L’Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono condurre l’anno successivo e trae conclusioni. L’Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.

Le priorità strategiche di rilevanza per l’Unione individuate dall’Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.»;

23)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1.   L’Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità e l’efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione ed un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all’Autorità in conformità dell’articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2.   Ai fini del presente articolo l’Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell’Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro del personale dell’Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares, che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.

3.   La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

a)

l’adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

b)

l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;

c)

l’applicazione delle migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;

d)

l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4.   L’Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16 e di pareri a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell’articolo 16, l’Autorità tiene conto dell’esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.

5.   L’Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l’esito della verifica inter pares o qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell’Unione, sia necessaria un’ulteriore armonizzazione delle norme dell’Unione applicabili agli istituti finanziari o alle autorità competenti.

6.   L’Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l’adeguatezza e l’efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.

7.   Il comitato di verifica inter pares identifica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L’Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell’Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica inter pares, l’Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica inter pares al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’autorità competente soggetta alla verifica inter pares che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell’Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.

8.   Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all’articolo 45 ter. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l’Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.»;

24)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

«1.   L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario o nei casi in cui attività con una dimensione transfrontaliera potrebbero incidere sulla protezione dei titolari di polizze assicurative e degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici nell’Unione.»;

b)

il secondo comma è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, tra l’altro:»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica;»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per concorrere all’adozione di un’impostazione europea comune verso l’innovazione tecnologica, l’Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, favorendo l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.»;

25)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 31 bis

Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità

L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

26)

l’articolo 32 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Valutazione degli sviluppi del mercato comprese le prove di stress»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi dei mercati in cui operano gli istituti finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali istituti.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un istituto finanziario, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole;»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

metodologie comuni per individuare gli istituti finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell’Unione;»;

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

metodologie comuni per valutare l’effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria degli istituti finanziari.»;

v)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo l’Autorità coopera con il CERS.»;

d)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, una volta all’anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente agli indicatori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

27)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Relazioni internazionali compresa l’equivalenza

1.   Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull’elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione, l’Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di tale paese terzo. Questo non osta a che l’Autorità e l’autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell’Unione.

2.   L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   L’Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull’integrità dei mercati, sulla protezione dei titolari di polizze e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato pertinenti nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.

Inoltre l’Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.

L’Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L’Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione dei titolari di polizze o il funzionamento del mercato interno.

L’Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione e nella vigilanza o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, sull’integrità del mercato, sulla protezione dei titolari di polizze o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.

4.   Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l’Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l’Autorità include disposizioni riguardanti:

a)

i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;

b)

per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L’Autorità informa la Commissione nel caso in cui un’autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.

5.   L’Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell’elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall’Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6.   L’Autorità concorre, nell’ambito dei poteri o competenze conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione nei consessi internazionali.»;

28)

l’articolo 34 è soppresso;

29)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzatale dal CERS, l’Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti, e l’eventuale seguito da darle.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.

5.   Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un’autorità competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

c)

il paragrafo 6 è soppresso;

30)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

a)

13 membri che rappresentano in modo proporzionato le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi operanti nell’Unione, di cui tre rappresentano le imprese di assicurazione e riassicurazione cooperative e mutualistiche;

b)

13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari assicurativi operanti nell’Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi assicurativi e riassicurativi, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali; e

c)

quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

3.   Il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

a)

13 membri che rappresentano in modo proporzionato gli enti pensionistici aziendali e professionali operanti nell’Unione;

b)

13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti, i rappresentanti dei beneficiari, i rappresentanti delle PMI e i rappresentanti delle pertinenti associazioni professionali; e

c)

quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

4.   I membri dei gruppi delle parti interessate sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità dei settori delle assicurazioni, delle riassicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l’equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l’Unione. I membri dei gruppi delle parti interessate sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   I membri del pertinente gruppo delle parti interessate eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.

Il Parlamento europeo può invitare il presidente di qualsiasi gruppo delle parti interessate a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.»;

c)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria ai gruppi delle parti interessate. Ai membri dei gruppi delle parti interessate che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore, è garantito un adeguato rimborso. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*33) (statuto dei funzionari). I gruppi delle parti interessate possono istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

(*33)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;"

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I gruppi delle parti interessate possono fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.

Se i membri dei gruppi delle parti interessate non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei loro membri o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione, il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario e il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell’articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.»;

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   L’Autorità rende pubblici le consulenze dei gruppi delle parti interessate, le consulenze distinte dei loro membri e i risultati delle loro consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.»;

31)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedure decisionali

1.   L’Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.

2.   L’Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3.   Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4.   I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5.   Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6.   Le decisioni prese dall’Autorità a norma dell’articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o l’istituto finanziario interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di tali istituti finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.»;

32)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il presidente;»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell’applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.»;

33)

gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 41

Comitati interni

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2.   Ai fini dell’articolo 17 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell’autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell’Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l’autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3.   Ai fini dell’articolo 19 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

4.   Ai fini della conduzione dell’indagine di cui all’articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell’indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta di decisione dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

5.   I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono decisioni ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l’esito dell’indagine condotta a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo comma.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

Articolo 42

Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza

1.   Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2.   Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

3.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano alle riunioni di tale consiglio, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.»;

34)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II sulla base della proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall’incarico a norma dell’articolo 51, paragrafo 5.»;

35)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza

Fatto salvo l’articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l’Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

36)

l’articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del gruppo di verifica inter pares di cui all’articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17, 19 e 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I membri senza diritto di voto e gli osservatori, a eccezione del direttore esecutivo, non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli istituti finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presidente dell’Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l’efficacia delle procedure decisionali dell’Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità si adopera per giungere all’adozione delle decisioni per consenso.»;

37)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Composizione

1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

2.   Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispecchia l’Unione nel suo insieme. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli istituti finanziari.»;

38)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 45 bis

Processo decisionale

1.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.

2.   Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

Articolo 45 ter

Gruppi di coordinamento

1.   Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.

2.   Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell’articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall’Autorità.

3.   I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica inter pares nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l’Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.

4.   Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l’Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell’articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.»;

39)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Indipendenza del consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.»;

40)

l’articolo 47 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni, ad eccezione dei compiti di cui all’articolo 30.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

41)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l’ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente è incaricato di fissare l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l’ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell’articolo 45 ter.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza degli istituti e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l’ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all’elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.

Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall’incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

42)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Indipendenza del presidente»;

b)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.»;

43)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

44)

l’articolo 50 è soppresso;

45)

l’articolo 54 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:»;

ii)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell’Unione, il consolidamento prudenziale;»;

iii)

il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

la cibersicurezza;»;

iv)

il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il CERS e le altre AEV;»;

v)

sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei consumatori e degli investitori;

la consulenza del comitato istituito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 7.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell’efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.»;

46)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presidente dell’Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.»;

47)

gli articoli 56 e 57 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta per consenso posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), a seconda dei casi.

Se richiesto dal diritto dell’Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Articolo 57

Sottocomitati

1.   Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.

2.   Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all’articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.

3.   Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.

4.   Ai fini dell’articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.

5.   Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.»;

48)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova di essere in possesso delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell’Unione e di un’esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o altri organi o istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolti nelle attività dell’Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Dopo aver ricevuto l’elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.

Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.»;

49)

all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I membri della commissione di ricorso e il personale dell’Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.»;

50)

all’articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.»;

51)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 60 bis

Travalicamento delle competenze da parte dell’Autorità

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l’Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all’articolo 1, paragrafo 5, nell’intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter.»;

52)

all’articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Le entrate dell’Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*34) (“regolamento finanziario”), sono costituite in particolare da una combinazione di:

(*34)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e)

gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall’Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.»;

c)

è aggiunto il comma seguente:

«I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dell’Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un’autorità competente all’Autorità non sono considerati metterne in dubbio l’indipendenza;»;

53)

gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 63

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell’Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell’organico.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3.   Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.

4.   Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico dell’Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all’Autorità.

6.   Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

7.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l’intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici.

8.   Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell’Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.

Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell’Autorità.

2.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L’articolo 70 non osta a che l’Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.

3.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica le informazioni contabili necessarie ai fini del consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest’ultimo.

4.   Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità conformemente all’articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell’Autorità redige i conti definitivi dell’Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.

6.   Entro il 1o luglio dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione a fini di consolidamento.

7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio successivo.

8.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N+2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.

11.   L’Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell’ambito della procedura di discarico.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*35) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

(*35)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;"

54)

all’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all’Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*36).

(*36)  Regolamento (UE) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;"

55)

l’articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis   .Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell’Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all’obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell’Autorità.»;

d)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile agli istituti finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   L’Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (*37).

(*37)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;"

56)

l’articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Protezione dei dati

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*38) nell’esercizio delle sue competenze.

(*38)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

57)

all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

58)

all’articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell’Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.»;

59)

l’articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Rapporti con il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

L’Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS). Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CEIOPS rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CEIOPS redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CEIOPS e dalla Commissione.»;

60)

l’articolo 81 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2020 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:»;

ii)

alla lettera a), la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

l’efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti;

i)

l’indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance;»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

il funzionamento del comitato congiunto;»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell’applicazione dell’articolo 9 bis.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione delle direttive 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*39), del regolamento (CE) n. 1060/2009, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*40) e del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (*41) e, nella misura in cui tali atti si applicano alle società che prestano servizi d’investimento o agli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni e alle relative autorità di vigilanza competenti, nell’ambito delle parti pertinenti delle direttive 2002/87/CE e 2002/65/CE, comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati su tali atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità.

L’Autorità contribuisce alle attività dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*42) relative alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*43) e al regolamento (UE) n. 1093/2010. L’Autorità decide se dare il proprio accordo conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.   L’Autorità opera nel settore di attività dei partecipanti ai mercati finanziari in relazione a questioni non direttamente contemplate negli atti legislativi di cui al paragrafo 2, incluse le questioni relative alla governance, alla revisione contabile e all’informativa finanziaria, tenendo conto di modelli di business sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance, purché tali azioni siano necessarie per assicurare l’applicazione effettiva e coerente di tali atti. L’Autorità agisce inoltre, secondo necessità, relativamente alle offerte d’acquisto, alla compensazione e regolamento e ai derivati.

(*39)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1)."

(*40)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(*41)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12)."

(*42)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12)."

(*43)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il presente regolamento si applica fatti salvi gli altri atti dell’Unione che conferiscono all’Autorità funzioni di autorizzazione o di vigilanza e i poteri corrispondenti.»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«5.   L’obiettivo dell’Autorità è proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell’economia dell’Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Nell’ambito delle proprie competenze, l’Autorità contribuisce a:»;

le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

assicurare che il rischio d’investimento e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;

f)

aumentare la protezione dei clienti e degli investitori;»;

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

rafforzare la convergenza in materia di vigilanza nel mercato interno.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tali fini l’Autorità contribuisce ad assicurare l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, favorisce la convergenza in materia di vigilanza e fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in conformità dell’articolo 16 bis.»;

iii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nello svolgimento dei suoi compiti l’Autorità agisce in maniera indipendente, obiettiva, non discriminatoria e trasparente nell’interesse di tutta l’Unione e rispetta ove applicabile il principio di proporzionalità. L’Autorità è responsabile del proprio operato, agisce con integrità e assicura che tutte le parti interessate siano trattate equamente.»;

iv)

è aggiunto il comma seguente:

«Il contenuto e la forma delle azioni e misure dell’Autorità, in particolare gli orientamenti, le raccomandazioni, i pareri, le domande e risposte, i progetti di norme di regolamentazione e i progetti di norme di attuazione, rispettano totalmente le disposizioni applicabili del presente regolamento e degli atti legislativi di cui al paragrafo 2. Per quanto consentito e pertinente a norma di dette disposizioni, le azioni e misure dell’Autorità tengono debitamente conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura, dell’entità e della complessità dei rischi insiti nell’attività svolta da un partecipante ai mercati finanziari, un’impresa, un altro soggetto o nell’attività finanziaria interessati dalle azioni e misure dell’Autorità.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato che la consigli sul modo in cui, nel totale rispetto delle norme applicabili, le sue azioni e misure debbano tenere conto delle peculiarità del settore in relazione alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi, alle prassi e ai modelli di business, così come alle dimensioni degli istituti finanziari e dei mercati per quanto tali fattori siano pertinenti ai fini delle norme considerate.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato per preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia nell’intero sistema finanziario e assicurare un’efficace e sufficiente protezione dei clienti e consumatori di servizi finanziari.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In virtù del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), le parti del SEVIF cooperano con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra di loro e tra l’Autorità e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.»;

c)

al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Fatte salve le competenze nazionali, i riferimenti alla vigilanza contenuti nel presente regolamento comprendono tutte le pertinenti attività di tutte le autorità competenti che devono essere effettuate conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Responsabilità delle Autorità

1.   Le Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   In conformità dell’articolo 226 TFUE l’Autorità offre piena collaborazione al Parlamento europeo in ogni inchiesta condotta a norma di detto articolo.

3.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.

4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente partecipa a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo dedicata alle prestazioni dell’Autorità. L’audizione ha luogo almeno una volta l’anno. Il presidente fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.

5.   Qualora richiesto, il presidente trasmette al Parlamento europeo una relazione scritta sulle attività dell’Autorità almeno 15 giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 4.

6.   Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 11 a 18 e agli articoli 20 e 33, la relazione include anche le eventuali informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo in modo puntuale.

7.   L’Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande rivoltele dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal loro ricevimento.

8.   Su richiesta, il presidente procede a discussioni orali riservate e a porte chiuse con il presidente, i vicepresidenti e i coordinatori della competente commissione del Parlamento europeo. Tutti i partecipanti rispettano l’obbligo del segreto professionale.

9.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza derivanti dalla partecipazione ai consessi internazionali, l’Autorità informa su richiesta il Parlamento europeo del contributo che apporta in tali sedi a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione.»;

4)

all’articolo 4, punto 3), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

in relazione alla direttiva 2002/65/CE, le autorità e gli organismi competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di detta direttiva da parte delle società che prestano servizi d’investimento o degli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni»;

5)

all’articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità.»;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

contribuisce, sulla base degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, all’elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza di elevata qualità, in particolare elaborando progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, orientamenti, raccomandazioni e altre misure, tra cui pareri;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione che deve definire le migliori prassi e metodologie e processi di elevata qualità e tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle prassi e dei modelli di business e delle dimensioni dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari»;

iii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

contribuisce all’applicazione uniforme degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, in particolare contribuendo a una cultura comune della vigilanza, assicurando l’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, impedendo l’arbitraggio regolamentare, promuovendo e monitorando l’indipendenza della vigilanza, mediando e risolvendo controversie tra autorità competenti, assicurando una vigilanza efficace e coerente sui partecipanti ai mercati finanziari, garantendo il funzionamento uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza e prendendo provvedimenti, anche in situazioni di emergenza;»;

iv)

le lettere da e) a h) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

organizza ed effettua verifiche inter pares delle autorità competenti e, in tale contesto, al fine di rafforzare l’uniformità dei risultati di vigilanza formula orientamenti e raccomandazioni e individua le migliori prassi;

f)

sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nel suo settore di competenza, inclusi, se del caso, gli sviluppi inerenti ai servizi finanziari innovativi, tenendo debitamente conto degli sviluppi inerenti ai fattori di carattere ambientale, sociale e di governance;

g)

svolge analisi dei mercati a supporto dell’espletamento della procedura di discarico dell’Autorità;

h)

promuove, se del caso, la protezione dei consumatori e degli investitori, in particolare per quanto riguarda le carenze in un contesto transfrontaliero e tenendo conto dei relativi rischi;»;

v)

è inserita la lettera seguente:

«i bis)

contribuisce alla definizione di una strategia comune dell’Unione in materia di dati finanziari;»;

vi)

è inserita la lettera seguente:

«k bis)

pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web tutte le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti, le raccomandazioni e le domande e risposte per ciascun atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, comprese panoramiche dello stato di avanzamento delle attività in corso e della tempistica prevista per l’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e dei progetti di norme tecniche di attuazione.»;

vii)

la lettera l) è soppressa;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Nello svolgimento dei suoi compiti in conformità del presente regolamento, l’Autorità:

a)

fa uso di tutti i poteri di cui dispone;

b)

tenendo in debita considerazione l’obiettivo primario di assicurare la sicurezza e la solidità dei partecipanti ai mercati finanziari, tiene pienamente conto delle loro diverse tipologie, dimensioni e modelli di business; e

c)

tiene conto dell’innovazione tecnologica, di modelli di business innovativi e sostenibili e dell’integrazione di fattori di carattere ambientale, sociale e di governance.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«c bis)

formulare le raccomandazioni, conformemente all’articolo 29 bis»;

«d bis)

emettere segnalazioni conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;»;

ii)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

emanare pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, come previsto all’articolo 16 bis;»;

iii)

sono inserite le lettere seguenti:

«g bis)

rispondere alle domande, conformemente all’articolo 16 ter;

g ter)

intervenire come previsto all’articolo 9 bis;»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e nell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2 l’Autorità agisce sulla base ed entro i limiti del quadro legislativo, e tiene debitamente conto dei principi di proporzionalità, ove applicabile, e del “legiferare meglio”, compresi i risultati delle analisi dei costi e benefici in conformità del presente regolamento.

Le consultazioni pubbliche di cui agli articoli 10, 15, 16 e 16 bis sono condotte nel modo più ampio possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e concedono alle stesse un tempo ragionevole per rispondere. L’Autorità pubblica una sintesi del contributo ricevuto dalle parti interessate e una panoramica del modo in cui le informazioni e le opinioni raccolte nell’ambito delle consultazioni sono state utilizzate in un progetto di norme tecniche di regolamentazione o un progetto di norme tecniche di attuazione.»;

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la raccolta, l’analisi e l’informativa sulle tendenze dei consumatori, quali l’andamento dei costi e delle tariffe dei servizi e dei prodotti finanziari al dettaglio negli Stati membri;»;

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

la realizzazione di analisi tematiche approfondite sulle condotte di mercato e l’elaborazione di una visione comune delle pratiche del mercato per individuare problemi potenziali e analizzarne l’impatto;

a ter)

lo sviluppo di indicatori di rischio legati all’operatività al dettaglio per la tempestiva individuazione di potenziali cause di pregiudizio dei consumatori e degli investitori;»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«e)

il contributo a favore di condizioni di parità nel mercato interno, in cui consumatori e altri utenti di servizi finanziari abbiano un accesso equo a servizi e prodotti finanziari;

f)

se applicabile, il coordinamento delle attività di acquisto in forma anonima da parte delle autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità esegue il monitoraggio delle attività finanziarie nuove ed esistenti e può adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la convergenza e l’efficacia delle prassi di regolamentazione e di vigilanza.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   L’Autorità istituisce quale sua parte integrante un comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, che riunisce tutte le pertinenti autorità competenti e le autorità responsabili della protezione dei consumatori, al fine di rafforzare tale protezione e di conseguire un approccio coordinato nella regolamentazione e nella vigilanza delle attività finanziarie nuove o innovative e di fornire all’Autorità le consulenze da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’Autorità collabora strettamente con il Comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*44) per evitare duplicazioni, incoerenze e incertezza del diritto nel settore della protezione dei dati. L’Autorità può anche invitare le autorità nazionali di protezione dei dati a partecipare al comitato in veste di osservatrici.

5.   L’Autorità può proibire o limitare temporaneamente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni prodotti, strumenti o attività finanziari che sono potenzialmente in grado di provocare significativi danni finanziari ai clienti o consumatori, o che mettono a repentaglio il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione nei casi e alle condizioni specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure, se così richiesto, in caso di necessità dovuta a situazioni di emergenza in conformità e a norma delle condizioni di cui all’articolo 18.

L’Autorità riesamina la decisione di cui al primo comma a intervalli adeguati e almeno una volta ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul cliente o sul consumatore, l’Autorità può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto.

Uno Stato membro può chiedere all’Autorità di riconsiderare la decisione. In tal caso l’Autorità decide secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, se mantenere la decisione.

L’Autorità può altresì valutare la necessità di proibire o limitare determinati tipi di attività o prassi finanziarie e, qualora si presenti tale necessità, informarne la Commissione e le autorità competenti per facilitare l’adozione di tale eventuale divieto o limitazione.

(*44)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Lettere in caso di inerzia

1.   L’Autorità adotta le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo in circostanze eccezionali se ritiene probabile che l’applicazione di uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o di un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi possa sollevare problemi rilevanti per uno dei motivi seguenti:

a)

l’Autorità ritiene che le disposizioni dell’atto possano entrare direttamente in conflitto con un altro atto pertinente;

b)

quando l’atto è uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la mancanza di atti delegati o di esecuzione che lo integrino o precisino suscita legittimi dubbi circa le conseguenze giuridiche dell’atto legislativo o della sua applicazione corretta;

c)

la mancanza di orientamenti e raccomandazioni di cui all’articolo 16 comporta difficoltà pratiche circa l’applicazione dell’atto legislativo.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1 l’Autorità trasmette alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’Autorità trasmette alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza che a suo parere il problema riveste. L’Autorità rende pubblico il parere.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l’Autorità vaglia quanto prima la necessità di adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.

L’Autorità agisce con celerità, in particolare per concorrere a prevenire ogniqualvolta possibile l’insorgere dei problemi di cui al paragrafo 1.

3.   Se necessario nei casi di cui al paragrafo 1, e in attesa dell’adozione e dell’applicazione delle nuove misure conseguenti all’intervento di cui al paragrafo 2, l’Autorità formula pareri su disposizioni specifiche degli atti di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere la coerenza, l’efficienza e l’efficacia delle prassi di vigilanza e di controllo dell’osservanza e l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione.

4.   L’Autorità, se in base alle informazioni ricevute, in particolare dalle autorità competenti, ritiene che uno degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o un atto delegato o di esecuzione basato su di tali atti legislativi sollevi problemi rilevanti e eccezionali riguardanti la fiducia dei mercati, la protezione dei clienti o degli investitori, il regolare funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci o la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione, trasmette senza indebito ritardo alle autorità competenti e alla Commissione, per iscritto, un resoconto particolareggiato dei problemi che a suo parere si pongono. L’Autorità può trasmettere alla Commissione un parere sull’intervento che ritiene opportuno, sotto forma di nuova proposta legislativa o di proposta di nuovo atto delegato o di esecuzione, e sull’urgenza del problema. L’Autorità rende pubblico il parere.»;

9)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio delegano alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione ai fini della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

ii)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di presentarli alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.»;

iii)

il quarto comma è soppresso;

iv)

il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Entro tre mesi dal ricevimento del progetto di norma tecnica di regolamentazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di regolamentazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di regolamentazione o intenda adottarlo in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di regolamentazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di regolamentazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione “norma tecnica di regolamentazione”. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.»;

10)

all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

11)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se il Parlamento europeo e il Consiglio conferiscono alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione. Le norme tecniche di attuazione sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le condizioni di applicazione di tali atti. L’Autorità sottopone i progetti di norme tecniche di attuazione della Commissione al fine della loro adozione. Allo stesso tempo li trasmette per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione, l’Autorità effettua consultazioni pubbliche e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano considerevolmente sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. L’Autorità chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.

Entro tre mesi dal ricevimento di un progetto di norma tecnica di attuazione la Commissione decide se adottarlo. La Commissione può prorogare detto termine di un mese. La Commissione informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio se l’adozione non può avere luogo entro il termine di tre mesi. La Commissione può adottare il progetto di norma tecnica di attuazione solo in parte o con modifiche, se necessario per tutelare gli interessi dell’Unione.

Ove non intenda adottare un progetto di norma tecnica di attuazione o intenda adottare in parte o con modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragioni della sua mancata adozione o, a seconda dei casi, delle modifiche apportate. La Commissione invia una copia della sua lettera al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro un termine di sei settimane l’Autorità può modificare il progetto di norma tecnica di attuazione sulla base delle modifiche proposte dalla Commissione e ripresentarlo come parere formale alla Commissione. L’Autorità invia copia del parere formale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Se, alla scadenza del termine di sei settimane di cui al quarto comma, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norma tecnica di attuazione o ha presentato un progetto di norma tecnica di attuazione modificato in modo non coerente con le modifiche proposte dalla Commissione, questa può adottare la norma tecnica di attuazione con le modifiche che ritiene pertinenti o respingerla.

La Commissione modifica il contenuto di un progetto di norma tecnica di attuazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità, come indicato nel presente articolo.

2.   Ove l’Autorità non abbia presentato un progetto di norma tecnica di attuazione entro il termine fissato negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, la Commissione può richiedere il progetto in questione entro un nuovo termine. L’Autorità comunica quindi in tempo utile al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che non rispetterà il nuovo termine.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione effettua consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione e analizza i relativi costi e benefici potenziali, a meno che dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione interessati o in relazione alla particolare urgenza della questione. La Commissione chiede altresì la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le norme tecniche di attuazione sono adottate tramite regolamento o decisione. Il titolo di tale regolamento o decisione riporta l’espressione “norma tecnica di attuazione”. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data ivi indicata.»;

12)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF, e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione, l’Autorità emana orientamenti rivolti a tutte le autorità competenti o a tutti i partecipanti ai mercati finanziari e formula raccomandazioni indirizzate a una o più autorità competenti o a uno o più partecipanti ai mercati finanziari.

Gli orientamenti e le raccomandazioni sono conformi ai poteri o alle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, o al presente articolo.

2.   L’Autorità effettua se opportuno consultazioni pubbliche sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all’articolo 37. Ove non effettui consultazioni pubbliche o non chieda consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, l’Autorità ne specifica i motivi.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Gli orientamenti e le raccomandazioni non fanno semplicemente riferimento a elementi degli atti legislativi né li riproducono. Prima di formulare nuovi orientamenti o raccomandazioni, l’Autorità riesamina innanzitutto quelli esistenti, al fine di evitare duplicazioni.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione degli orientamenti e delle raccomandazioni emessi.»;

13)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Pareri

1.   Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può fornire pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su tutte le questioni connesse con la sua area di competenza.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può includere una consultazione pubblica o un’analisi tecnica.

3.   Per quanto riguarda la valutazione prudenziale di fusioni e acquisizioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE e che, secondo la stessa direttiva, richiedono consultazioni tra autorità competenti di due o più Stati membri, l’Autorità può, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, formulare e pubblicare un parere sulla valutazione prudenziale, tranne in relazione ai criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/65/UE. Il parere è emanato senza indugio e in ogni caso prima della scadenza del termine per la valutazione in conformità della direttiva 2014/65/UE.

4.   L’Autorità può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, fornire consulenza tecnica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nei settori specificati negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 16 ter

Domande e risposte

1.   Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, per l’applicazione pratica o l’attuazione delle disposizioni degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dei relativi atti delegati e di esecuzione e degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati a norma di detti atti legislativi qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi le autorità competenti e le istituzioni e gli organi dell’Unione, può rivolgere una domanda all’Autorità in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione.

Prima di rivolgere una domanda all’Autorità, i partecipanti ai mercati finanziari valutano se rivolgerla in primo luogo alla propria autorità competente.

Prima di pubblicare le risposte alle domande ammissibili l’Autorità può chiedere ulteriori precisazioni sulle domande fatte dalla persona fisica o giuridica di cui al presente paragrafo.

2.   Le risposte dell’Autorità alle domande di cui al paragrafo 1 non sono vincolanti. Le risposte sono messe a disposizione almeno nella lingua in cui è stata rivolta la domanda.

3.   L’Autorità istituisce e mantiene uno strumento web disponibile sul suo sito web per l’invio delle domande e la tempestiva pubblicazione di tutte le domande ricevute e di tutte le risposte a tutte le domande ammissibili a norma del paragrafo 1, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di dette persone o comporti rischi per la stabilità del sistema finanziario. L’Autorità può respingere le domande alle quali non intende rispondere. Le domande respinte sono pubblicate dall’Autorità sul suo sito web per un periodo di due mesi.

4.   Tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza possono chiedere a tale consiglio di decidere conformemente all’articolo 44 se affrontare la questione delle domande ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo formulando orientamenti a norma dell’articolo 16, chiedere consulenza al gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, riesaminare le domande e le risposte a intervalli adeguati, effettuare consultazioni pubbliche o analizzare i relativi potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei progetti di domande e risposte interessati o rispetto alla particolare urgenza della questione. Quando è coinvolto il gruppo delle parti interessate di cui all’articolo 37, si applica l’obbligo di riservatezza.

5.   L’Autorità inoltra alla Commissione le domande che implicano un’interpretazione del diritto dell’Unione. L’Autorità pubblica le risposte della Commissione.»;

14)

l’articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati oppure di propria iniziativa, anche agendo sulla base di informazioni circostanziate provenienti da persone fisiche o giuridiche, e dopo avere informato l’autorità competente interessata, l’Autorità indica il modo in cui intende procedere e, ove opportuno, effettua indagini su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Fatti salvi i poteri di cui all’articolo 35 l’Autorità può presentare, dopo aver informato l’autorità competente interessata, una richiesta di informazioni debitamente giustificata e motivata direttamente ad altre autorità competenti, ogniqualvolta la richiesta di informazioni presentata all’autorità competente interessata si dimostri o sia ritenuta insufficiente per ottenere le informazioni considerate necessarie per indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

Il destinatario di detta richiesta trasmette all’Autorità informazioni chiare, precise e complete senza indebito ritardo.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Fatti salvi i poteri conferiti dal presente regolamento, prima di emanare una raccomandazione di cui al paragrafo 3, l’Autorità interagisce con l’autorità competente interessata, ove reputi appropriata tale interazione per superare una violazione del diritto dell’Unione, nell’intento di trovare un accordo sulle misure che l’autorità competente deve prendere per conformarsi al diritto dell’Unione.»;

c)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma al parere formale di cui al paragrafo 4 del presente articolo entro il termine ivi specificato e se è necessario rimediare tempestivamente a tale inosservanza al fine di mantenere o di ripristinare condizioni neutre di concorrenza sul mercato o per assicurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario, se i pertinenti obblighi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, sono direttamente applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione dell’Autorità è conforme al parere formale espresso dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

7.   Le decisioni adottate in conformità del paragrafo 6 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia.

In fase di adozione di misure in relazione a questioni che sono oggetto di un parere formale a norma del paragrafo 4 o di una decisione a norma del paragrafo 6, le autorità competenti si conformano al parere formale o alla decisione, a seconda del caso.»;

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Protezione dei segnalanti

1.   L’Autorità predispone appositi canali di segnalazione per ricevere e gestire le informazioni comunicate da persone fisiche o giuridiche che segnalano casi di violazione effettiva o potenziale, di abuso del diritto o di mancata applicazione del diritto dell’Unione.

2.   Le persone fisiche o giuridiche che segnalano casi mediante detti canali godono, ove applicabile, della protezione dalle ritorsioni prevista dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (*45).

3.   L’Autorità provvede a che tutte le informazioni possano essere trasmesse in modo anonimo o riservato e sicuro. Se ritiene che le informazioni trasmesse contengano prove o indizi significativi di violazioni rilevanti, l’Autorità ne dà riscontro al segnalante.

(*45)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305, del 26.11.2019, pag. 17).»;"

16)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il Consiglio ha adottato una decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e, in casi eccezionali, se è necessaria un’azione coordinata delle autorità competenti per rispondere a sviluppi negativi che possano seriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell’Unione o la protezione dei clienti e degli investitori, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, per affrontare tali sviluppi, assicurando che i partecipanti ai mercati finanziari e le autorità competenti rispettino gli obblighi fissati in tali atti legislativi.»;

17)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nei casi specificati negli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatti salvi i poteri di cui all’articolo 17, l’Autorità può prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo in una delle seguenti circostanze:

a)

su richiesta di una o più autorità competenti interessate, se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente, con la misura da essa proposta o con la sua assenza di intervento;

b)

nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, prevedono che l’Autorità possa prestare assistenza di propria iniziativa ove, in base a motivazioni obiettive, sia possibile constatare una controversia tra autorità competenti.

Nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedono l’adozione di una decisione congiunta da parte delle autorità competenti e se, conformemente a tali atti, l’Autorità può prestare assistenza, di propria iniziativa, alle autorità competenti interessate per trovare un accordo secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, si presume l’esistenza di una controversia in assenza di una decisione congiunta da parte di dette autorità entro i termini fissati in tali atti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Le autorità competenti interessate informano senza indebito ritardo l’Autorità del mancato raggiungimento di un accordo nei seguenti casi:

a)

se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:

i)

il termine è scaduto; o

ii)

almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive;

b)

se il termine per il raggiungimento di un accordo tra le autorità competenti non è stabilito dagli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e si verifica uno dei seguenti eventi:

i)

almeno due autorità competenti interessate stabiliscono l’esistenza di una controversia in base a motivazioni obiettive; o

ii)

sono trascorsi due mesi dalla data di ricevimento da parte di un’autorità competente di una richiesta di un’altra autorità competente di adottare determinate misure per conformarsi a tali atti e l’autorità interpellata non ha ancora adottato una decisione che soddisfi la richiesta.

1 ter.   Il presidente valuta se l’Autorità debba agire in conformità del paragrafo 1. Quando l’intervento è su iniziativa dell’Autorità, essa trasmette alle autorità competenti interessate la sua decisione relativa all’intervento.

In attesa della decisione dell’Autorità conformemente alla procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, nei casi in cui gli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, richiedano una decisione congiunta, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni individuali. Qualora l’Autorità decida di intervenire, tutte le autorità competenti coinvolte nella decisione congiunta rinviano le loro decisioni fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo entro la fase di conciliazione di cui al paragrafo 2, l’Autorità può adottare una decisione per imporre a tali autorità di adottare misure specifiche o di astenersi dall’adottare determinate misure al fine di risolvere la questione e assicurare il rispetto del diritto dell’Unione. La decisione dell’Autorità è vincolante per le autorità competenti interessate. La decisione dell’Autorità può imporre alle autorità competenti di revocare o di modificare una decisione da esse adottata o di fare uso dei poteri di cui dispongono a norma del pertinente diritto dell’Unione.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Autorità informa le autorità competenti interessate della conclusione delle procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, della decisione presa ai sensi del paragrafo 3.»;

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell’articolo 258 TFUE, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli obblighi che gli sono direttamente applicabili ai sensi degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, l’Autorità può adottare una decisione nei confronti di tale singolo partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di intraprendere tutte le azioni necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.»;

18)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità promuove e monitora, nell’ambito dei suoi poteri, il funzionamento efficiente, efficace e uniforme dei collegi delle autorità di vigilanza se istituiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e promuove l’applicazione coerente e uniforme del diritto dell’Unione in tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Con l’obiettivo di far convergere le migliori prassi in materia di vigilanza, l’Autorità promuove piani di vigilanza comuni e indagini congiunte e il personale dell’Autorità gode di pieni diritti di partecipazione ai collegi delle autorità di vigilanza e di conseguenza ha la facoltà di partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le ispezioni in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità guida le attività volte ad assicurare un funzionamento uniforme e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza per gli istituti transfrontalieri in tutto il territorio dell’Unione, tenendo conto del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, e convoca all’occorrenza una riunione di collegio.»;

ii)

al terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

avviare e coordinare le prove di stress a livello dell’Unione conformemente all’articolo 32 per valutare la resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari, in particolare il rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 23, ad andamenti negativi dei mercati, e valutare il potenziale aumento del rischio sistemico rappresentato dai partecipanti chiave ai mercati finanziari in situazioni di stress, assicurando che a livello nazionale sia applicata una metodologia uniforme per tali prove; può anche, se necessario, formulare una raccomandazione all’autorità competente per risolvere problemi rilevati nelle prove di stress, inclusa una raccomandazione a effettuare valutazioni specifiche; può raccomandare alle autorità competenti di condurre ispezioni in loco, eventualmente con la sua partecipazione, al fine di assicurare la comparabilità e l’affidabilità di metodi, prassi e risultati delle valutazioni a livello dell’Unione;»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’Autorità può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nell’esercizio dei poteri o delle competenze conferiti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità degli articoli da 10 a 15 per assicurare condizioni di applicazione uniformi riguardo alle disposizioni relative al funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. L’Autorità può formulare orientamenti e raccomandazioni in conformità dell’articolo 16 per promuovere la convergenza del funzionamento della vigilanza e delle migliori prassi adottate dai collegi delle autorità di vigilanza.»;

19)

l’articolo 22 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni generali sul rischio sistemico»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l’Autorità può condurre un’indagine su un tipo particolare di attività finanziaria, su un tipo di prodotto o su un tipo di condotta allo scopo di valutare le potenziali minacce per l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario o per la protezione dei clienti o degli investitori.

In esito all’indagine condotta a norma del primo comma il consiglio delle autorità di vigilanza può raccomandare interventi appropriati alle autorità competenti interessate.

A tali fini l’Autorità può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento, in particolare dall’articolo 35.»;

20)

all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In consultazione con il CERS l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare o subire i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress, compreso un rischio sistemico potenziale legato all’ambiente. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione di cui all’articolo 25.»;

21)

all’articolo 27, il secondo comma del paragrafo 2 è soppresso;

22)

l’articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

stabilire priorità strategiche di vigilanza dell’Unione conformemente all’articolo 29 bis;

a ter)

istituire gruppi di coordinamento conformemente all’articolo 45 ter per promuovere la convergenza della vigilanza e individuare le migliori prassi;»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti relativamente a tutte le materie pertinenti, compresi la cibersicurezza e i ciberattacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dai pertinenti atti legislativi dell’Unione;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, anche per quanto concerne l’innovazione tecnologica, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti;»;

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

«f)

predisporre un sistema di monitoraggio per valutare i rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti, tenendo conto dell’accordo di Parigi nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.

Allo scopo di istituire una cultura comune della vigilanza, l’Autorità elabora e mantiene aggiornato un manuale di vigilanza dell’Unione sulla vigilanza dei partecipanti ai mercati finanziari nell’Unione, che tenga debitamente conto della natura, dell’entità e della complessità dei rischi, delle prassi di business, dei modelli di business e della dimensione degli istituti finanziari e dei mercati, compresi i cambiamenti dovuti all’innovazione tecnologica, dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari. Il manuale di vigilanza dell’Unione definisce le migliori prassi e stabilisce metodologie e processi di elevata qualità.

L’Autorità effettua, se del caso, consultazioni pubbliche sui pareri di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché sugli strumenti pratici e di convergenza di cui al presente paragrafo. Se del caso, essa ne analizza i potenziali costi e benefici. Dette consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d’applicazione, alla natura e all’impatto dei pareri o degli strumenti. Ove opportuno, l’Autorità richiede altresì consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.»;

23)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Priorità strategiche di vigilanza dell’Unione

Almeno ogni tre anni entro il 31 marzo l’Autorità individua un massimo di due priorità di rilevanza per l’Unione nelle quali si rispecchiano l’evoluzione e le tendenze future, in esito a una discussione in seno al consiglio delle autorità di vigilanza e tenendo conto dei contributi ricevuti dalle autorità competenti, dei lavori in corso in seno alle istituzioni dell’Unione e delle analisi, delle segnalazioni e delle raccomandazioni pubblicate dal CERS. Le autorità competenti tengono conto di tali priorità allorché elaborano i rispettivi programmi di lavoro e ne danno comunicazione all’Autorità. L’Autorità discute le pertinenti attività che le autorità competenti devono effettuare l’anno successivo e trae conclusioni. L’Autorità discute i possibili seguiti, che possono comprendere orientamenti, raccomandazioni rivolte alle autorità competenti e verifiche inter pares nel settore corrispondente.

Le priorità strategiche di rilevanza per l’Unione individuate dall’Autorità non impediscono alle autorità competenti di applicare le loro migliori prassi, intervenendo sulle loro ulteriori priorità e sui loro ulteriori sviluppi, prendendo in considerazione le specificità nazionali.»;

24)

l’articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

Verifiche inter pares delle autorità competenti

1.   L’Autorità effettua regolarmente verifiche inter pares di tutte le attività delle autorità competenti o di parte di esse in modo da rafforzare l’uniformità e l’efficacia dei risultati in materia di vigilanza. A tale scopo elabora metodi che consentano una valutazione e un raffronto oggettivi delle autorità competenti verificate. In sede di programmazione e di svolgimento delle verifiche inter pares si tiene conto delle informazioni esistenti e delle valutazioni già realizzate riguardo all’autorità competente in questione, compresa qualsiasi informazione pertinente fornita all’Autorità in conformità dell’articolo 35, e di qualsiasi informazione pertinente proveniente dalle parti interessate.

2.   Ai fini del presente articolo l’Autorità istituisce comitati ad hoc di verifica inter pares composti da personale dell’Autorità e da membri delle autorità competenti. I comitati di verifica inter pares sono presieduti da un membro dell’Autorità. Il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare, propone il presidente e i membri di un comitato di verifica inter pares che il consiglio delle autorità di vigilanza approva. La proposta è considerata approvata a meno che il consiglio delle autorità di vigilanza adotti una decisione di rigetto entro 10 giorni dalla proposta del presidente.

3.   La verifica inter pares include una valutazione dei seguenti elementi, ma non è limitata ad essi:

a)

l’adeguatezza delle risorse, il grado di indipendenza e le disposizioni di governance dell’autorità competente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione efficace degli atti legislativi dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e la capacità di reagire agli sviluppi del mercato;

b)

l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione e le pratiche di vigilanza, tra cui le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e le raccomandazioni adottati ai sensi degli articoli da 10 a 16, e la misura in cui le pratiche di vigilanza conseguono gli obiettivi definiti dal diritto dell’Unione;

c)

l’applicazione delle migliori prassi sviluppate da autorità competenti la cui adozione potrebbe essere utile per altre autorità competenti;

d)

l’efficacia e il grado di convergenza raggiunto riguardo all’osservanza delle disposizioni adottate nell’attuazione del diritto dell’Unione, comprese le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicate nei confronti delle persone responsabili in caso di inosservanza.

4.   L’Autorità elabora una relazione che illustra i risultati della verifica inter pares. Tale relazione sulla verifica inter pares è preparata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni su verifiche inter pares e garantire condizioni di parità. Il consiglio di amministrazione valuta in particolare se la metodologia sia stata applicata allo stesso modo. La relazione indica e illustra le misure di follow-up che sono ritenute appropriate, proporzionate e necessarie a seguito della verifica inter pares. Tali misure di follow-up possono essere adottate sotto forma di orientamenti e raccomandazioni a norma dell’articolo 16 e di pareri a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a).

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, le autorità competenti si adoperano per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione in conformità degli articoli da 10 a 15, oppure gli orientamenti e le raccomandazioni in conformità dell’articolo 16, l’Autorità tiene conto dell’esito della verifica inter pares e di qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, al fine di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza di qualità più elevata.

5.   L’Autorità presenta un parere alla Commissione se, visto l’esito della verifica inter pares o qualsiasi altra informazione acquisita dall’Autorità nello svolgimento dei propri compiti, ritiene che, dalla prospettiva dell’Unione, sia necessaria un’ulteriore armonizzazione delle norme dell’Unione applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari o alle autorità competenti.

6.   L’Autorità procede ad una relazione di follow-up due anni dopo la pubblicazione della relazione sulla verifica inter pares. La relazione di follow-up è elaborata dal comitato di verifica inter pares e adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente all’articolo 44, paragrafo 4. Allorché elabora la relazione, il comitato di verifica inter pares consulta il consiglio di amministrazione al fine di mantenere uniformità rispetto ad altre relazioni di follow-up. La relazione di follow-up include una valutazione circa l’adeguatezza e l’efficacia, quantunque non limitata a questi aspetti, delle azioni intraprese dalle autorità competenti che sono soggette alla verifica inter pares in risposta alle misure di follow-up della relazione sulla verifica inter pares.

7.   Il comitato di verifica inter pares identifica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares previa consultazione delle autorità competenti ad essa soggette. L’Autorità pubblica le principali conclusioni motivate della verifica inter pares e della relazione di follow-up di cui al paragrafo 6. Se le principali conclusioni motivate dell’Autorità differiscono da quelle rilevate dal comitato di verifica inter pares, l’Autorità trasmette in via riservata le conclusioni del comitato di verifica inter pares al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L’autorità competente soggetta alla verifica inter pares che tema che la pubblicazione delle principali conclusioni motivate dell’Autorità possa comportare un rischio per la stabilità del sistema finanziario ha la possibilità di deferire la questione al consiglio delle autorità di vigilanza. Il consiglio delle autorità di vigilanza può decidere di non pubblicare gli estratti.

8.   Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione presenta una proposta di piano di lavoro concernente le verifiche inter pares per i due anni successivi, che riflette tra le altre cose gli insegnamenti tratti dai precedenti processi di verifica inter pares e le discussioni dei gruppi di coordinamento di cui all’articolo 45 ter. Il piano di lavoro concernente le verifiche inter pares costituisce una parte distinta del programma di lavoro annuale e pluriennale. È reso pubblico. In caso di emergenza o di eventi imprevisti, l’Autorità può decidere di procedere ad ulteriori verifiche inter pares.»;

25)

l’articolo 31 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal paragrafo seguente:

«1.   L’Autorità esercita una funzione di coordinamento generale tra le autorità competenti, in particolare nei casi in cui gli sviluppi negativi potrebbero compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario nell’Unione.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   L’Autorità promuove la risposta coordinata dell’Unione, tra l’altro:»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

adottando le misure opportune in caso di sviluppi che possano compromettere il funzionamento dei mercati finanziari, al fine di coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti;»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

adottando le misure opportune per coordinare le misure adottate dalle pertinenti autorità competenti al fine di favorire l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica;»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Per concorrere all’adozione di un’impostazione europea comune verso l’innovazione tecnologica, l’Autorità promuove la convergenza in materia di vigilanza, se opportuno con il sostegno del comitato sulla protezione dei consumatori e sull’innovazione finanziaria, favorendo l’ingresso nel mercato di operatori o prodotti basati sull’innovazione tecnologica, in particolare mediante lo scambio delle informazioni e delle migliori prassi. Se del caso, l’Autorità può adottare orientamenti o raccomandazioni in conformità dell’articolo 16.»;

26)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 31 bis

Scambio di informazioni su professionalità e onorabilità

L’Autorità istituisce, insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), un sistema per lo scambio di informazioni pertinenti alla valutazione, da parte delle autorità competenti, della professionalità e dell’onorabilità dei possessori di partecipazioni qualificate, degli amministratori e dei titolari di funzioni chiave dei partecipanti ai mercati finanziari, in conformità degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 31 ter

Funzione di coordinamento in relazione a ordini, operazioni e attività con importanti effetti transfrontalieri

Nel caso in cui un’autorità competente abbia prove o chiari indizi provenienti da più fonti diverse che la inducano a sospettare che gli ordini, le operazioni o qualsiasi altra attività con effetti transfrontalieri significativi compromettano il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità finanziaria nell’Unione, essa ne informa prontamente l’Autorità e fornisce le informazioni pertinenti. L’Autorità può rivolgere alle autorità competenti degli Stati membri in cui si è verificata l’attività sospetta un parere sul seguito opportuno da dare alla questione.»;

27)

l’articolo 32 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Valutazione degli sviluppi del mercato comprese le prove di stress»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Autorità sorveglia e valuta gli sviluppi di mercato nella sua area di competenza e, se necessario, informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il CERS, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle pertinenti tendenze microprudenziali, sui rischi potenziali e sulle vulnerabilità. L’Autorità include nelle sue valutazioni un’analisi dei mercati in cui operano i partecipanti ai mercati finanziari nonché una valutazione dell’impatto che il potenziale andamento del mercato può esercitare su tali partecipanti ai mercati finanziari.»;

c)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   L’Autorità avvia e coordina le valutazioni a livello dell’Unione sulla resilienza dei partecipanti ai mercati finanziari agli sviluppi negativi dei mercati. A tale scopo elabora:»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

metodologie comuni per valutare l’effetto di scenari economici sulla situazione finanziaria di un partecipante ai mercati finanziari, anche in considerazione dei rischi derivanti da un’evoluzione ambientale sfavorevole;»;

iii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

metodologie comuni per individuare i partecipanti ai mercati finanziari da ricomprendere nelle valutazioni a livello dell’Unione;»;

iv)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

metodologie comuni per valutare l’effetto dei rischi ambientali sulla stabilità finanziaria dei partecipanti ai mercati finanziari.»;

v)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo l’Autorità coopera con il CERS.»;

d)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Fatti salvi i compiti del CERS definiti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, l’Autorità fornisce, una volta all’anno e ove necessario con maggiore frequenza, valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS in merito alle tendenze, ai rischi potenziali e alle vulnerabilità nel settore di competenza, unitamente agli indicatori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

28)

l’articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Relazioni internazionali compresa l’equivalenza

1.   Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, l’Autorità può stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e gli Stati membri, né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con tali paesi terzi.

Qualora un paese terzo, in conformità di un atto delegato vigente adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849, sia sull’elenco delle giurisdizioni con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione, l’Autorità non conclude accordi amministrativi con le autorità di regolamentazione e di vigilanza di tale paese terzo. Questo non osta a che l’Autorità e l’autorità del rispettivo paese terzo collaborino altrimenti per ridurre le minacce per il sistema finanziario dell’Unione.

2.   L’Autorità assiste la Commissione nella preparazione delle decisioni di equivalenza inerenti ai regimi di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi a seguito di una richiesta specifica di consulenza della Commissione o se richiesto dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   L’Autorità monitora, prestando particolare attenzione alle ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sull’integrità dei mercati, sulla protezione degli investitori e sul funzionamento del mercato interno, gli sviluppi regolamentari e di vigilanza, le prassi attuative e gli sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza conformemente agli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, nella misura in cui sono pertinenti per le valutazioni di equivalenza basate sul rischio.

Inoltre l’Autorità verifica se continuano a sussistere i criteri sulla base dei quali tali decisioni di equivalenza sono state adottate e le eventuali condizioni ivi stabilite.

L’Autorità può stabilire contatti con le pertinenti autorità dei paesi terzi. L’Autorità presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) una relazione riservata che sintetizza le conclusioni del suo monitoraggio di tutti i paesi terzi equivalenti. La relazione si incentra, in particolare, sulle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori o il funzionamento del mercato interno.

L’Autorità, laddove individui sviluppi pertinenti nella regolamentazione e nella vigilanza o nelle prassi attuative nei paesi terzi di cui al presente paragrafo che possono incidere sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più Stati membri, sull’integrità del mercato o sulla protezione degli investitori o sul funzionamento del mercato interno, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo.

4.   Fatti salvi gli obblighi specifici previsti dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, del presente articolo, l’Autorità collabora ove possibile con le autorità competenti pertinenti dei paesi terzi i cui regimi di regolamentazione e di vigilanza sono stati riconosciuti equivalenti. In linea di massima la collaborazione è realizzata sulla base di accordi amministrativi conclusi con le autorità pertinenti di tali paesi terzi. In sede di negoziazione degli accordi amministrativi l’Autorità include disposizioni riguardanti:

a)

i meccanismi che consentono all’Autorità di ottenere informazioni pertinenti, incluse informazioni sul regime di regolamentazione, sull’approccio di vigilanza, sui pertinenti sviluppi del mercato e su qualsiasi cambiamento che possa influire sulla decisione di equivalenza;

b)

per quanto necessario per il follow up di tali decisioni di equivalenza, le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se necessario, le ispezioni in loco.

L’Autorità informa la Commissione nel caso in cui un’autorità competente di un paese terzo rifiuti di concludere tali accordi amministrativi o qualora rifiuti di cooperare efficacemente.

5.   L’Autorità può elaborare un modello di accordi amministrativi per istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione e per rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza. Le autorità competenti si adoperano per attenersi a tale modello di accordi amministrativi.

Nella relazione di cui all’articolo 43, paragrafo 5, l’Autorità include informazioni sugli accordi amministrativi concordati con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali o le amministrazioni di paesi terzi, sull’assistenza fornita dall’Autorità alla Commissione nell’elaborazione delle decisioni di equivalenza e sul monitoraggio svolto dall’Autorità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

6.   L’Autorità concorre, nell’ambito dei poteri o competenze conferitile dal presente regolamento e dagli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, a una rappresentazione unitaria, comune, coerente ed efficace degli interessi dell’Unione nei consessi internazionali.»;

29)

l’articolo 34 è soppresso;

30)

l’articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzatale dal CERS, l’Autorità discute tale segnalazione o raccomandazione durante la successiva riunione del consiglio delle autorità di vigilanza o, se del caso, in precedenza, al fine di esaminare le implicazioni della segnalazione o della raccomandazione per l’esecuzione dei suoi compiti, e l’eventuale seguito da darle.

Decide, secondo la procedura di decisione pertinente, qualsiasi misura da adottare conformemente alle competenze che le sono conferite dal presente regolamento per risolvere i problemi rilevati nelle segnalazioni e nelle raccomandazioni.

Se non dà seguito a una segnalazione o a una raccomandazione, l’Autorità comunica le sue ragioni al CERS. Il CERS informa il Parlamento europeo al riguardo a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il CERS ne informa altresì il Consiglio.

5.   Quando riceve una segnalazione o una raccomandazione indirizzata dal CERS ad un’autorità competente, l’Autorità esercita, se necessario, i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per assicurare un seguito tempestivo.

Quando non intende seguire la raccomandazione del CERS, il destinatario comunica e ne discute le ragioni con il consiglio delle autorità di vigilanza.

Qualora l’autorità competente, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, informi il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il CERS in merito ai provvedimenti adottati per dar seguito a una raccomandazione del CERS, tiene debitamente conto delle argomentazioni del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

c)

il paragrafo 6 è soppresso;

31)

l’articolo 37 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati si compone di 30 membri. Tali membri comprendono:

a)

13 membri che rappresentano in modo proporzionato i partecipanti ai mercati finanziari operanti nell’Unione;

b)

13 membri che rappresentano i rappresentanti dei dipendenti dei partecipanti ai mercati finanziari operanti nell’Unione, i consumatori, gli utenti dei servizi finanziari e i rappresentanti delle PMI; e

c)

quattro membri che sono esponenti del mondo accademico indipendenti e di altissimo livello.

3.   I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza mediante una procedura di selezione aperta e trasparente. Nella sua decisione il consiglio delle autorità di vigilanza provvede, per quanto possibile, a garantire adeguatamente la considerazione della diversità del settore degli strumenti finanziari e dei mercati, l’equilibrio geografico e di genere e la rappresentanza delle parti interessate di tutta l’Unione. I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sono selezionati in base alle loro qualifiche, abilità, conoscenze pertinenti e comprovata esperienza.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   I membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati eleggono tra loro un presidente. La presidenza è esercitata per un periodo di due anni.

Il Parlamento europeo può invitare il presidente del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto.»;

c)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   L’Autorità fornisce tutte le informazioni necessarie nel rispetto del segreto professionale di cui all’articolo 70 del presente regolamento e assicura un adeguato supporto di segreteria al gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. Ai membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati che rappresentano organizzazioni senza scopo di lucro è garantito un adeguato rimborso, ad esclusione dei rappresentanti delle imprese del settore. Tale rimborso tiene conto del lavoro preparatorio e di follow-up dei membri e corrisponde almeno alle tariffe di rimborso per i funzionari di cui al titolo V, capo 1, sezione 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*46) (statuto dei funzionari). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può istituire gruppi di lavoro su questioni tecniche. La durata del mandato dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati è di quattro anni, al termine dei quali ha luogo una nuova procedura di selezione.

(*46)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;"

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati può fornire consulenze all’Autorità su qualsiasi questione in relazione ai compiti dell’Autorità, concentrandosi in particolare sui compiti di cui agli articoli da 10 a 16, 29, 30 e 32.

Se i membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati non riescono ad accordarsi su una consulenza, un terzo dei membri del gruppo o i membri che rappresentano un gruppo di parti interessate sono autorizzati a elaborare una consulenza distinta.

Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, il gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e il gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali possono elaborare una consulenza congiunta in merito a questioni attinenti al lavoro delle AEV in conformità dell’articolo 56 su posizioni comuni e atti comuni.»;

e)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L’Autorità rende pubblici le consulenze del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, le consulenze distinte dei suoi membri e i risultati delle sue consultazioni, come anche le informazioni sul modo in cui si è tenuto conto delle consulenze e dei risultati delle consultazioni.»;

32)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Procedure decisionali

1.   L’Autorità agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo in sede di adozione delle decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19.

2.   L’Autorità informa ogni destinatario di una decisione, nella lingua ufficiale del destinatario stesso, della sua intenzione di adottare la decisione, precisando il termine assegnatogli per esprimere il suo parere sull’oggetto della decisione, tenuto debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione. Il destinatario può esprimere il proprio parere nella sua lingua ufficiale. La disposizione di cui alla prima frase si applica, mutatis mutandis, alle raccomandazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

3.   Le decisioni dell’Autorità indicano le ragioni sulle quali si basano.

4.   I destinatari delle decisioni dell’Autorità sono informati dei mezzi di ricorso disponibili a norma del presente regolamento.

5.   Qualora abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 18, paragrafo 3 o 4, l’Autorità la riesamina a intervalli opportuni.

6.   Le decisioni prese dall’Autorità a norma dell’articolo 17, 18 o 19 sono rese pubbliche. Nella pubblicazione sono menzionati l’autorità competente o il partecipante ai mercati finanziari interessati e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione sia in conflitto con l’interesse legittimo di tali partecipanti ai mercati finanziari o con la protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell’Unione o di una sua parte.»;

33)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il presidente;»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Quando l’autorità pubblica nazionale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è responsabile dell’applicazione delle norme a protezione dei consumatori, il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui alla predetta lettera può decidere di invitare un rappresentante, senza diritto di voto, dell’autorità per la protezione dei consumatori dello Stato membro. Nel caso in cui la responsabilità della protezione dei consumatori sia condivisa da varie autorità di uno Stato membro, tali autorità concordano un rappresentante comune.»;

34)

gli articoli 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 41

Comitati interni

1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire, di propria iniziativa o su richiesta del presidente, comitati interni per compiti specifici che gli sono attribuiti. Su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente, il consiglio delle autorità di vigilanza può istituire comitati interni per compiti specifici attribuiti al consiglio di amministrazione. Il consiglio delle autorità di vigilanza può prevedere la delega di taluni compiti e decisioni ben definiti ai comitati interni, al consiglio di amministrazione o al presidente.

2.   Ai fini dell’articolo 17 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti dell’autorità competente cui è imputata la violazione del diritto dell’Unione e non hanno alcun interesse nella questione né legami diretti con l’autorità competente interessata.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

3.   Ai fini dell’articolo 19 il presidente propone una decisione relativa alla convocazione di un gruppo di esperti indipendente, che dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare. Gli altri sei membri non sono rappresentanti delle autorità competenti coinvolte nella controversia e non hanno alcun interesse nel conflitto né legami diretti con le autorità competenti interessate.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

4.   Ai fini della conduzione dell’indagine di cui all’articolo 22, paragrafo 4, primo comma, il presidente può proporre una decisione di avvio dell’indagine e una decisione di convocazione di un gruppo di esperti indipendente; la proposta di decisione dovrà essere adottata dal consiglio delle autorità di vigilanza. Il gruppo di esperti indipendente è composto dal presidente e da altri sei membri, proposti dal presidente previa consultazione del consiglio di amministrazione e in esito a un invito aperto a partecipare.

Ciascun membro del gruppo di esperti dispone di un voto.

Le decisioni del gruppo di esperti sono adottate se almeno quattro membri votano a favore.

5.   I gruppi di esperti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o il presidente propongono decisioni ai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 19 affinché siano adottate in via definitiva dal consiglio delle autorità di vigilanza. Un gruppo di esperti di cui al paragrafo 4 del presente articolo presenta al consiglio delle autorità di vigilanza l’esito dell’indagine condotta a norma dell’articolo 22, paragrafo 4, primo comma.

6.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno dei gruppi di esperti di cui al presente articolo.

Articolo 42

Indipendenza del consiglio delle autorità di vigilanza

1.   Nello svolgimento dei compiti che sono loro assegnati dal presente regolamento, i membri del consiglio delle autorità di vigilanza agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

2.   Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio delle autorità di vigilanza nello svolgimento dei loro compiti.

3.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e il presidente, così come i rappresentanti senza diritto di voto e gli osservatori che partecipano a tali riunioni, prima di ogni riunione dichiarano in modo accurato e completo l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

4.   Il consiglio delle autorità di vigilanza stabilisce, nel proprio regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui al paragrafo 3 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.»;

35)

l’articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il consiglio delle autorità di vigilanza fornisce orientamenti al lavoro dell’Autorità ed è incaricato di adottare le decisioni di cui al capo II. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta i pareri, le raccomandazioni, gli orientamenti e le decisioni dell’Autorità ed emana le consulenze di cui al capo II sulla base della proposta, secondo il caso, del pertinente comitato interno o gruppo di esperti, del presidente o del consiglio di amministrazione.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulle attività dell’Autorità, compresa l’esecuzione dei compiti del presidente, e la trasmette, entro il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è resa pubblica.»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il consiglio delle autorità di vigilanza esercita l’autorità disciplinare sul presidente e sul direttore esecutivo. Può rimuovere il direttore esecutivo dall’incarico a norma dell’articolo 51, paragrafo 5.»;

36)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 43 bis

Trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza

Fatto salvo l’articolo 70, entro sei settimane da ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza, l’Autorità fornisce al Parlamento europeo almeno un resoconto completo e significativo dei lavori di tale riunione che consenta una piena comprensione delle discussioni, compreso un elenco commentato delle decisioni. Tale resoconto non contempla le discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

37)

l’articolo 44 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 del presente regolamento e le misure e decisioni adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, terzo comma, del presente regolamento e del capo VI del presente regolamento e, in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, TUE e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

Il presidente non partecipa al voto sulle decisioni di cui al secondo comma.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per giungere a una decisione per consenso quando valuta le proposte del presidente relative alla composizione dei gruppi di esperti a norma dell’articolo 41, paragrafi 2, 3 e 4, e ai membri del comitato di verifica inter pares di cui all’articolo 30, paragrafo 2. In mancanza di consenso le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per quanto riguarda le decisioni di cui agli articoli 17, 19 e 30, il consiglio delle autorità di vigilanza vota le decisioni proposte mediante procedura scritta. I membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza dispongono di otto giorni lavorativi per votare. Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. La decisione proposta è considerata adottata tranne se la maggioranza semplice dei membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza solleva obiezioni. Le astensioni non sono contate come approvazioni né come obiezioni e non sono prese in considerazione nel calcolo del numero di suffragi espressi. Se tre membri con diritto di voto del consiglio delle autorità di vigilanza sollevano obiezioni alla procedura scritta, il progetto di decisione è discusso e stabilito dal consiglio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

I membri senza diritto di voto, ad eccezione del direttore esecutivo, e gli osservatori non partecipano alle discussioni del consiglio delle autorità di vigilanza relative a singoli partecipanti ai mercati finanziari, salvo se diversamente disposto all’articolo 75, paragrafo 3, o negli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presidente dell’Autorità ha la prerogativa di indire una votazione in qualsiasi momento. Fermi restando tale potere e l’efficacia delle procedure decisionali dell’Autorità, il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità si adopera per giungere all’adozione delle decisioni per consenso.»;

38)

l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

Composizione

1.   Il consiglio di amministrazione comprende il presidente e sei membri del consiglio delle autorità di vigilanza eletti da e fra i membri con diritto di voto dello stesso consiglio delle autorità di vigilanza.

Tranne il presidente, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che può sostituirlo in caso di impedimento.

2.   Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata dal punto di vista del genere e proporzionata, e rispecchia l’Unione nel suo insieme. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.

3.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente di sua propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri, e sono presiedute dal presidente. Il consiglio di amministrazione si riunisce prima di ogni riunione del consiglio delle autorità di vigilanza e ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. Esso si riunisce almeno cinque volte l’anno.

4.   I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. I membri senza diritto di voto, a eccezione del direttore esecutivo, non assistono alle discussioni del consiglio di amministrazione che riguardano singoli partecipanti ai mercati finanziari.»;

39)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 45 bis

Processo decisionale

1.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei membri, che si adoperano tuttavia per giungere a un consenso. Ciascun membro dispone di un voto. Il presidente è un membro con diritto di voto.

2.   Il direttore esecutivo e un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha diritto di voto nelle questioni di cui all’articolo 63.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

Articolo 45 ter

Gruppi di coordinamento

1.   Il consiglio di amministrazione può costituire, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente, gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi per i quali particolari sviluppi di mercato possono rendere necessario un coordinamento. Il consiglio di amministrazione costituisce gruppi di coordinamento che si occupino di determinati temi su richiesta di cinque membri del consiglio delle autorità di vigilanza.

2.   Tutte le autorità competenti partecipano ai gruppi di coordinamento e comunicano a questi, a norma dell’articolo 35, le informazioni necessarie per consentire loro di svolgere i compiti di coordinamento conformemente al mandato ricevuto. Il lavoro dei gruppi di coordinamento si basa sulle informazioni trasmesse dalle autorità competenti e sulle conclusioni rilevate dall’Autorità.

3.   I gruppi sono presieduti da un membro del consiglio di amministrazione. Ogni anno il rispettivo membro del consiglio di amministrazione incaricato del gruppo di coordinamento informa il consiglio delle autorità di vigilanza circa i principali elementi delle discussioni e le relative conclusioni, oltre a suggerire, ove opportuno, un follow-up di regolamentazione o una verifica inter pares nel settore corrispondente. Le autorità competenti informano l’Autorità del modo in cui hanno tenuto conto del lavoro dei gruppi di coordinamento nelle loro attività.

4.   Nel monitorare gli sviluppi di mercato su cui potrebbero concentrarsi i gruppi di coordinamento, l’Autorità può chiedere alle autorità competenti, a norma dell’articolo 35, di trasmettere le informazioni necessarie per consentirle di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.»;

40)

l’articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Indipendenza del consiglio di amministrazione

I membri del consiglio di amministrazione agiscono in piena indipendenza e obiettività nell’interesse esclusivo dell’Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell’Unione né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare i membri del consiglio di amministrazione nell’assolvimento dei loro compiti.»;

41)

l’articolo 47 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Il consiglio di amministrazione può esaminare, emettere un parere e formulare proposte su tutte le questioni che devono essere decise dal consiglio delle autorità di vigilanza previa discussione in seno al pertinente comitato interno, ad eccezione delle verifiche inter pares conformemente all’articolo 30.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza una relazione annuale sulle attività dell’Autorità, tra cui i compiti del presidente.»;

c)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri della commissione di ricorso a norma dell’articolo 58, paragrafi 3 e 5, tenendo debitamente conto di una proposta del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   I membri del consiglio di amministrazione rendono pubbliche tutte le riunioni tenute e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

42)

l’articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il presidente è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità di vigilanza, anche fissando l’ordine del giorno che questo dovrà adottare, convocando le riunioni e presentando i punti sui quali è prevista una decisione, e presiede le riunioni del consiglio delle autorità di vigilanza.

Il presidente è incaricato di fissare l’ordine del giorno del consiglio di amministrazione, che questo dovrà adottare, e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il presidente può invitare il consiglio di amministrazione a vagliare l’ipotesi di costituire un gruppo di coordinamento in conformità dell’articolo 45 ter.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente è scelto in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza dei partecipanti ai mercati finanziari e dei mercati finanziari e all’esperienza in materia di vigilanza e di regolamentazione finanziaria, in esito a una procedura di selezione aperta che rispetta il principio di equilibrio di genere ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il consiglio delle autorità di vigilanza stila, con l’ausilio della Commissione, un elenco ristretto di candidati qualificati da selezionare per la posizione di presidente. Il Consiglio adotta in base all’elenco ristretto la decisione di nomina del presidente, previa conferma del Parlamento europeo.

Qualora il presidente non sia più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione per rimuoverlo dal suo incarico.

Il consiglio delle autorità di vigilanza elegge al suo interno anche un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente non è eletto tra i membri del consiglio di amministrazione.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della valutazione di cui al primo comma, i compiti del presidente sono svolti dal vicepresidente.

Il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l’ausilio della Commissione, e tenuto conto della valutazione di cui al primo comma, rinnovare il mandato del presidente una volta.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il presidente può essere rimosso dal suo incarico soltanto per motivi gravi. Può essere rimosso dall’incarico solo dal Parlamento europeo a seguito di una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.»;

43)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Indipendenza del presidente»;

b)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il ruolo del consiglio delle autorità di vigilanza in relazione ai compiti del presidente, il presidente non chiede né riceve istruzioni da istituzioni o organi dell’Unione, da governi o da altri soggetti pubblici o privati.»;

44)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 49 bis

Spese

Il presidente rende pubbliche tutte le riunioni tenute con le parti interessate esterne entro un periodo di due settimane successivamente alla riunione e l’ospitalità ricevuta. Le spese sono registrate pubblicamente secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.»;

45)

l’articolo 50 è soppresso;

46)

l’articolo 54 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il comitato congiunto funge da forum in cui l’Autorità coopera regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) per assicurare l’uniformità intersettoriale tenendo conto delle specificità settoriali, in particolare per quanto concerne:»;

ii)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i conglomerati finanziari e, ove richiesto dal diritto dell’Unione, il consolidamento prudenziale;»;

iii)

il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

la cibersicurezza;»;

iv)

il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«—

lo scambio di informazioni e di migliori prassi con il CERS e le altre AEV;»;

v)

sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

i servizi finanziari al dettaglio e le tematiche inerenti alla protezione dei consumatori e degli investitori;

la consulenza del comitato istituito in conformità dell’articolo 1, paragrafo 6.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il comitato congiunto può assistere la Commissione nella valutazione delle condizioni, delle specifiche e procedure tecniche per garantire la sicura ed efficace interconnessione dei meccanismi centralizzati automatici ai fini della relazione di cui all’articolo 32 bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, nonché nell’efficace interconnessione dei registri nazionali nel quadro della medesima direttiva.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato congiunto dispone di apposito personale fornito dalle AEV, che svolge funzioni di segreteria permanente. L’Autorità fornisce un adeguato contributo di risorse per le spese amministrative, infrastrutturali e operative.»;

47)

l’articolo 55 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presidente del comitato congiunto è nominato in base a un sistema di rotazione annuale fra i presidenti delle AEV. Il presidente del comitato congiunto è il secondo vicepresidente del CERS.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il presidente dell’Autorità informa regolarmente il consiglio delle autorità di vigilanza riguardo alle qualsiasi posizioni assunte nel corso delle riunioni del comitato congiunto.»;

48)

gli articoli 56 e 57 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 56

Posizioni congiunte e atti comuni

Nel quadro dei compiti di cui al capo II del presente regolamento, in particolare in relazione all’attuazione della direttiva 2002/87/CE, ove opportuno, l’Autorità adotta per consenso posizioni comuni con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), a seconda dei casi.

Se richiesto dal diritto dell’Unione, le misure di cui agli articoli da 10 a 16 e le decisioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 2002/87/CE e di qualsiasi altro atto legislativo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che rientri anche nel settore di competenza dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) o dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) sono adottate in parallelo, a seconda dei casi, dall’Autorità, dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali).

Articolo 57

Sottocomitati

1.   Il comitato congiunto può istituire sottocomitati affinché elaborino progetti di posizioni congiunte e di atti comuni per il comitato congiunto.

2.   Ogni sottocomitato si compone delle persone di cui all’articolo 55, paragrafo 1, e di un rappresentante ad alto livello nominato tra il personale in servizio della pertinente autorità competente di ogni Stato membro.

3.   Ogni sottocomitato elegge tra i rappresentanti delle pertinenti autorità competenti il presidente, che è altresì osservatore nel comitato congiunto.

4.   Ai fini dell’articolo 56 è istituito un sottocomitato per i conglomerati finanziari in seno al comitato congiunto.

5.   Il comitato congiunto rende pubblici sul suo sito web tutti i sottocomitati istituti, compresi i loro mandati e un elenco dei loro membri con le rispettive funzioni in seno al sottocomitato.»;

49)

l’articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituita la commissione di ricorso delle autorità europee di vigilanza.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La commissione di ricorso è composta di sei membri e sei supplenti, che sono persone di indubbio prestigio che abbiano dato prova delle conoscenze pertinenti in materia di diritto dell’Unione e di un’esperienza professionale internazionale, a livello sufficientemente elevato in campo bancario, assicurativo, delle pensioni aziendali e professionali, dei mercati azionari o altri servizi finanziari, ad eccezione del personale in servizio delle autorità competenti o di altri organi o istituzioni nazionali o dell’Unione coinvolti nelle attività dell’Autorità e dei membri del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. I membri e i supplenti sono cittadini di uno Stato membro e hanno una conoscenza approfondita di almeno due lingue ufficiali dell’Unione. La commissione di ricorso è in possesso delle competenze giuridiche necessarie a fornire consulenza giuridica sulla legittimità, anche sotto il profilo della proporzionalità, dell’esercizio dei poteri dell’Autorità.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Due membri della commissione di ricorso e due supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione dell’Autorità da un elenco ristretto di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e previa consultazione del consiglio delle autorità di vigilanza.

Dopo aver ricevuto l’elenco ristretto, il Parlamento europeo può invitare i candidati a membri e supplenti a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri.

Il Parlamento europeo può invitare i membri della commissione di ricorso a fare una dichiarazione dinanzi ad esso e a rispondere alle eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta sia loro richiesto, tranne se le dichiarazioni, domande o risposte vertono su singoli casi decisi dalla commissione di ricorso o pendenti dinanzi ad essa.»;

50)

all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I membri della commissione di ricorso e il personale dell’Autorità che fornisce sostegno operativo e amministrativo non prendono parte a un procedimento di ricorso in cui abbiano un conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso.»;

51)

all’articolo 60, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il ricorso, insieme a una memoria che ne espone i motivi, è presentato per iscritto all’Autorità entro tre mesi dalla data della notifica della decisione alla persona interessata o, in assenza di notifica, dal giorno in cui l’Autorità ha pubblicato la sua decisione.

La commissione di ricorso decide in merito al ricorso nei tre mesi dalla presentazione del ricorso.»;

52)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 60 bis

Travalicamento delle competenze da parte dell’Autorità

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata direttamente e individualmente dalla questione può inviare un avviso circostanziato alla Commissione se ritiene che l’Autorità abbia travalicato la propria competenza, anche per inosservanza del principio di proporzionalità di cui all’articolo 1, paragrafo 5, nell’intervenire in conformità degli articoli 16 e 16 ter»;

53)

all’articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Le entrate dell’Autorità, organismo europeo a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*47) (“regolamento finanziario”), sono costituite in particolare da una combinazione di:

(*47)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

i contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori;

e)

gli oneri concordati per le pubblicazioni, la formazione e gli altri servizi forniti dall’Autorità laddove specificamente richiesti da una o più autorità competenti.»;

c)

è aggiunto il comma seguente:

«I contributi volontari degli Stati membri o degli osservatori di cui al primo comma, lettera d), non sono accettati se la loro accettazione mette in dubbio l’indipendenza e l’imparzialità dell’Autorità. I contributi volontari che costituiscono una compensazione dei costi relativi ai compiti delegati da un’autorità competente all’Autorità non sono considerati metterne in dubbio l’indipendenza;»;

54)

gli articoli 63, 64 e 65 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 63

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di documento unico di programmazione provvisorio dell’Autorità per i tre esercizi finanziari successivi, che indica le entrate e le spese stimate e informazioni sul personale, sulla base della sua programmazione annuale e pluriennale, e lo trasmette al consiglio di amministrazione e al consiglio delle autorità di vigilanza, assieme alla tabella dell’organico.

2.   Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta, sulla base del progetto che è stato approvato dal consiglio di amministrazione, il progetto di documento unico di programmazione per i tre esercizi finanziari successivi.

3.   Il documento unico di programmazione è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché alla Corte dei conti europea, entro il 31 gennaio.

4.   Tenendo conto del documento unico di programmazione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio dell’Unione le previsioni che ritiene necessarie relativamente alla tabella dell’organico e all’importo del contributo integrativo a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente agli articoli 313 e 314 TFUE.

5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico dell’Autorità. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo integrativo destinato all’Autorità.

6.   Il bilancio dell’Autorità è adottato dal consiglio delle autorità di vigilanza. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

7.   Il consiglio di amministrazione notifica senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio l’intenzione di attuare un progetto che possa avere implicazioni finanziarie significative per il finanziamento del suo bilancio, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici.

8.   Fatti salvi gli articoli 266 e 267 del regolamento finanziario, è richiesta l’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio per qualsiasi progetto che possa avere implicazioni finanziarie o a lungo termine significative per il finanziamento del bilancio dell’Autorità, in particolare per quanto riguarda i progetti in campo immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici, comprese le clausole di rescissione anticipata.

Articolo 64

Esecuzione e controllo del bilancio

1.   Il direttore esecutivo esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio annuale dell’Autorità.

2.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. L’articolo 70 non osta a che l’Autorità fornisca alla Corte dei conti ogni eventuale informazione richiesta dalla Corte dei conti che rientri nelle sue competenze.

3.   Entro il 1o marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato quest’ultimo.

4.   Entro il 31 marzo dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica anche la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio ai membri del consiglio delle autorità di vigilanza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

5.   Dopo aver ricevuto le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Autorità, conformemente all’articolo 246 del regolamento finanziario, il contabile dell’Autorità redige i conti definitivi dell’Autorità. Il direttore esecutivo trasmette i conti al consiglio delle autorità di vigilanza, che formula un parere al riguardo.

6.   Entro il 1o luglio dell’esercizio successivo il contabile dell’Autorità comunica i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio delle autorità di vigilanza, al contabile della Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Entro il 15 giugno di ogni anno il contabile dell’Autorità comunica inoltre al contabile della Commissione una rendicontazione in un formato standard stabilito dal contabile della Commissione ai fini del consolidamento.

7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’esercizio successivo.

8.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima e invia copia di tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione.

10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N+2, all’Autorità sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.

11.   L’Autorità formula un parere motivato sulla posizione del Parlamento europeo e su qualsiasi altra osservazione formulata dallo stesso nell’ambito della procedura di discarico.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni finanziarie applicabili all’Autorità sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tali disposizioni possono discostarsi dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (*48) solo se lo richiedono le esigenze operative specifiche dell’Autorità e unicamente previo accordo della Commissione.

(*48)  Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).»;"

55)

all’articolo 66, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di lottare contro la frode, la corruzione ed altre attività illegali si applica all’Autorità senza limitazioni il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*49).

(*49)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).»;"

56)

l’articolo 70 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I membri del consiglio delle autorità di vigilanza e tutto il personale dell’Autorità, ivi compresi i funzionari temporaneamente distaccati dagli Stati membri e tutte le altre persone che svolgono compiti per l’Autorità su base contrattuale, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale conformemente all’articolo 339 TFUE e alle disposizioni della pertinente normativa dell’Unione, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al primo comma del presente paragrafo non impedisce all’Autorità e alle autorità competenti di utilizzare le informazioni per garantire l’osservanza degli atti legislativi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in particolare nelle procedure di adozione delle decisioni.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il consiglio di amministrazione e il consiglio delle autorità di vigilanza garantiscono che le persone che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, in modo permanente o occasionale, connessi ai compiti dell’Autorità, compresi i funzionari e le altre persone autorizzate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio delle autorità di vigilanza o designate dalle autorità competenti a tal fine, siano soggette all’obbligo del segreto professionale in maniera equivalente a quanto previsto ai paragrafi 1 e 2.

Lo stesso obbligo del segreto professionale si applica anche agli osservatori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio delle autorità di vigilanza e che partecipano alle attività dell’Autorità.»;

d)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’Autorità proceda allo scambio di informazioni con le autorità competenti previsto dal presente regolamento e da altra normativa dell’Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.

Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. L’Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   L’Autorità applica la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (*50).

(*50)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;"

57)

l’articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

Protezione dei dati

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi a carico degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 o gli obblighi a carico dell’Autorità in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*51) nell’esercizio delle sue competenze.

(*51)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

58)

all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.»;

59)

all’articolo 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le necessarie disposizioni relative all’ubicazione dell’Autorità nello Stato membro in cui si trova la sede e alle strutture messe a disposizione dal predetto Stato membro, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al personale dell’Autorità e ai loro familiari, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l’Autorità e il predetto Stato membro.»;

60)

l’articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Articolo 76

Rapporti con il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

L’Autorità succede giuridicamente al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR). Entro la data d’istituzione dell’Autorità, tutto l’attivo e il passivo e tutte le operazioni del CESR rimaste in sospeso sono trasferiti automaticamente all’Autorità. Il CESR redige un documento attestante lo stato patrimoniale alla data del trasferimento. Tale documento è sottoposto a revisione contabile e approvato dal CESR e dalla Commissione.»;

61)

l’articolo 81 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2020 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:»;

ii)

alla lettera a), la frase introduttiva e il punto i) sono sostituiti dai seguenti:

«a)

l’efficacia e la convergenza nelle prassi di vigilanza raggiunte dalle autorità competenti:

i)

l’indipendenza delle autorità competenti e la convergenza negli standard equivalenti alla governance;»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

il funzionamento del comitato congiunto;»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale dell’applicazione dell’articolo 9 bis.

2 ter.   Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale della potenziale vigilanza delle sedi di negoziazione di paesi terzi da parte dell’Autorità, esaminando aspetti quali il riconoscimento basato sull’importanza sistemica, i requisiti organizzativi, la conformità su base continuativa, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, nonché il personale e le risorse. Nella valutazione la Commissione considera gli effetti sulla liquidità, tra cui la disponibilità dei prezzi migliori per gli investitori, l’esecuzione alle condizioni migliori per i clienti dell’UE, gli ostacoli all’accesso e i vantaggi economici per le controparti dell’UE nel commercio mondiale, nonché lo sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali.

2 quater.   Nell’ambito della relazione generale di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua, previa consultazione di tutte le pertinenti autorità e parti interessate, una valutazione globale della potenziale vigilanza dei depositari centrali di titoli di paesi terzi da parte dell’Autorità, esaminando aspetti quali il riconoscimento basato sull’importanza sistemica, i requisiti organizzativi, la conformità su base continuativa, le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, nonché il personale e le risorse.

2 quinquies.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2021 le valutazioni di cui ai paragrafi 2 ter e 2 quater, se del caso corredate di proposte legislative.»

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il punto 18) è sostituito dal seguente:

«18)

“autorità competente”: un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e, per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati, l’ESMA, ad eccezione dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) con deroga ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo;»;

ii)

è inserito il punto seguente:

«22 bis)

“alta dirigenza”: alta dirigenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;»

iii)

i punti 34), 35) e 36) sono sostituiti dai seguenti:

«34)

“dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA” (approved publication arrangement): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a pubblicare le segnalazioni delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21;

35)

“fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione” o “CTP” (consolidated tape provider): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA, delle segnalazioni delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario;

36)

“meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM” (approved reporting mechanism): soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni alle autorità competenti o all’ESMA per conto delle imprese di investimento;»;

iv)

è inserito il punto seguente:

«36 bis)

“fornitore di servizi di comunicazione dati”: un soggetto di cui ai punti da 34) a 36) e un soggetto di cui all’articolo 27 ter, paragrafo 2;»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 50 che specifichino i criteri per identificare gli ARM e gli APA che, in deroga al presente regolamento in ragione della loro limitata rilevanza per il mercato interno, sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte dell’autorità competente di uno Stato membro quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.

Nell’adottare l’atto delegato, la Commissione tiene conto di uno o più dei seguenti elementi:

a)

la misura in cui i servizi sono prestati a imprese di investimento autorizzate in un solo Stato membro;

b)

il numero delle segnalazioni delle operazioni o delle operazioni stesse;

c)

se l’ARM o l’APA fa parte di un gruppo di partecipanti ai mercati finanziari che operano a livello transfrontaliero.

Se un’entità è soggetta alla vigilanza dell’ESMA per qualsiasi servizio fornito in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati ai sensi del presente regolamento, nessuna delle sue attività in qualità di ARM o di APA è esclusa dalla vigilanza dell’ESMA a norma di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente paragrafo.»;

3)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Informazioni da fornire a fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli

1.   Per effettuare calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione e i regimi relativi all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 11, agli articoli da 14 a 21 e all’articolo 32, che sono applicabili agli strumenti finanziari e per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, l’ESMA e le autorità competenti possono chiedere informazioni:

a)

alle sedi di negoziazione;

b)

agli APA; e

c)

ai CTP.

2.   Le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP conservano tutti i dati necessari per un periodo sufficiente.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire il contenuto e la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a rispondere alle richieste di dati di cui al paragrafo 1, il tipo di dati che devono essere conservati e il periodo minimo durante il quale le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP sono tenuti a conservare i dati per poter dare seguito a dette richieste, ai sensi del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

All’articolo 26, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti rendono accessibili all’ESMA, senza indebito ritardo, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo.»;

5)

l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari

1.   Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le sedi di negoziazione trasmettono all’ESMA dati di riferimento per l’identificazione, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all’articolo 26.

Per quanto riguarda gli altri strumenti finanziari disciplinati dall’articolo 26, paragrafo 2, negoziati nel proprio sistema, ciascun internalizzatore sistematico trasmette all’ESMA dati di riferimento relativi a tali strumenti finanziari.

I dati di riferimento per l’identificazione vengono approntati per essere presentati all’ESMA in formato elettronico e standardizzato prima che abbia inizio la negoziazione dello strumento finanziario cui tali dati si riferiscono. I dati di riferimento sugli strumenti finanziari sono aggiornati ogniqualvolta registrino cambiamenti in relazione ad uno strumento finanziario. L’ESMA pubblica immediatamente tali dati di riferimento sul suo sito web. L’ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti l’accesso a tali dati di riferimento.

2.   Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell’articolo 26, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e atto a promuovere l’integrità del mercato, l’ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti, adotta le misure necessarie a garantire che:

a)

l’ESMA riceva effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

b)

la qualità dei dati relativi agli strumenti finanziari ricevuti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell’articolo 26;

c)

i dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo siano trasmessi in modo efficiente e senza indebito ritardo alle pertinenti autorità competenti;

d)

tra l’ESMA e le autorità competenti siano posti in essere meccanismi efficaci per risolvere i problemi relativi alla trasmissione o alla qualità dei dati.

3.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e i dispositivi per la trasmissione dei dati e dei relativi aggiornamenti all’ESMA e la relativa trasmissione alle autorità competenti conformemente al paragrafo 1, nonché la forma e il contenuto di tali dati;

b)

le misure tecniche necessarie in relazione ai dispositivi che l’ESMA e le autorità competenti devono adottare a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   L’ESMA può sospendere gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1 per alcuni o tutti gli strumenti finanziari se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la sospensione è necessaria per preservare l’integrità e la qualità dei dati di riferimento soggetti all’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 che potrebbero essere messi a rischio da uno dei fattori seguenti:

i)

grave incompletezza, inesattezza o corruzione dei dati presentati; oppure

ii)

mancata disponibilità tempestiva, perturbazione o danneggiamento del funzionamento dei sistemi utilizzati per la presentazione, la raccolta, il trattamento o la conservazione dei rispettivi dati di riferimento da parte dell’ESMA, delle autorità nazionali competenti, delle infrastrutture di mercato, dei sistemi di compensazione e regolamento e di importanti partecipanti al mercato;

b)

i requisiti normativi dell’Unione applicabili non sono atti a far fronte alla minaccia;

c)

la sospensione non ha sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici;

d)

la sospensione non crea un rischio di arbitraggio normativo.

Nell’adozione della misura di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della misura in cui essa assicura l’esattezza e la completezza dei dati segnalati ai fini di cui al paragrafo 2.

Prima di decidere di adottare la misura di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA informa le pertinenti autorità competenti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni di cui al primo comma e le circostanze al ricorrere delle quali la sospensione di cui al primo comma cessa di applicarsi.»;

6)

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO IV bis

SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

CAPO 1

Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

Articolo 27 bis

Ai fini del presente titolo, per autorità nazionale competente si intende un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 27 ter

Obbligo di autorizzazione

1.   La gestione di un APA, un CTP o un ARM come occupazione o attività abituale è soggetta ad autorizzazione preventiva dell’ESMA ai sensi del presente titolo.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, un APA o un ARM identificato a norma dell’atto delegato di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è soggetto ad autorizzazione preventiva e vigilanza da parte della pertinente autorità nazionale competente conformemente al presente titolo.

2.   Un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell’ESMA o della pertinente autorità nazionale competente che l’impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione.

3.   L’ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell’Unione. Il registro è accessibile al pubblico, contiene informazioni sui servizi per i quali il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato ed è aggiornato regolarmente.

Qualora l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente abbia revocato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27 sexies, la revoca è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

4.   I fornitori di servizi di comunicazione dati forniscono i loro servizi sotto la vigilanza dell’ESMA o, se del caso, dell’autorità nazionale competente. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente verifica periodicamente che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino al presente titolo. L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente controlla che i fornitori di servizi di comunicazione dati ottemperino in ogni momento alle condizioni di rilascio dell’autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

Articolo 27 quater

Autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dati

1.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato dall’ESMA o, se del caso, dall’autorità nazionale competente ai fini del presente titolo se:

a)

è una persona giuridica stabilita nell’Unione; e

b)

soddisfa i requisiti stabiliti dal presente titolo.

2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 specifica i servizi di comunicazione dati che il fornitore di servizi di comunicazione dati è autorizzato a fornire. Se il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati, esso presenta all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente una richiesta di estensione di tale autorizzazione.

3.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato soddisfa in ogni momento le condizioni per l’autorizzazione di cui al presente titolo. Il fornitore di servizi di comunicazione dati autorizzato informa immediatamente l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente di ogni modifica importante delle condizioni per l’autorizzazione.

4.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è efficace e valida per l’intero territorio dell’Unione e consente al fornitore di servizi di comunicazione dati di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l’Unione.

Articolo 27 quinquies

Procedure per la concessione e il rifiuto dell’autorizzazione

1.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente presenta una richiesta di autorizzazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per consentire all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente di confermare che il fornitore di servizi di comunicazione dati ha adottato, al momento del rilascio dell’autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo, compreso un programma di attività che indichi, in particolare, i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa.

2.   Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne verifica la completezza.

Se la richiesta è incompleta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale il fornitore di servizi di comunicazione dati deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della richiesta, l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente ne invia notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati.

3.   Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta completa l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente valuta la conformità del fornitore di servizi di comunicazione dati al presente titolo e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell’autorizzazione, inviandone notifica al fornitore di servizi di comunicazione dati richiedente entro cinque giorni lavorativi.

4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

a)

le informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1, compreso il programma di attività;

b)

le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all’articolo 27 septies, paragrafo 2.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 27 septies, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27 sexies

Revoca dell’autorizzazione

1.   L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente può revocare l’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati qualora quest’ultimo:

a)

non utilizzi l’autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;

b)

abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;

d)

abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.

2.   Se del caso, l’ESMA notifica immediatamente all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore di servizi di comunicazione dati è stabilito la decisione di revoca dell’autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati.

Articolo 27 septies

Requisiti per l’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati

1.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfa in ogni momento i requisiti di onorabilità, possiede sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedica tempo sufficiente ai fini dello svolgimento delle sue funzioni.

L’organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell’organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell’alta dirigenza nonché, sempre se necessario, sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione.

Se un gestore del mercato chiede l’autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM in virtù dell’articolo 27 quinquies e i membri dell’organo di gestione dell’APA, del CTP o dell’ARM sono gli stessi dell’organo di gestione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

2.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica all’ESMA o, se del caso, all’autorità nazionale competente i nomi di tutti i membri del proprio organo di gestione e tutte le variazioni della composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l’entità è conforme al paragrafo 1.

3.   L’organo di gestione di un fornitore di servizi di comunicazione dati definisce e sorveglia l’applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un’efficace e prudente gestione di un’organizzazione, comprese la separazione delle funzioni nell’organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, e in modo tale da promuovere l’integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

4.   L’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente rifiuta l’autorizzazione se non è certa che la persona o le persone che dirigono effettivamente l’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfino i requisiti di onorabilità o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nell’organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o gennaio 2021 per la valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi, nonché della necessità di evitare conflitti d’interesse tra i membri dell’organo di gestione e gli utenti dell’APA, del CTP o dell’ARM.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

Condizioni relative ad APA, CTP e ARM

Articolo 27 octies

Requisiti organizzativi per gli APA

1.   Gli APA adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 20 e 21 quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte dell’APA. Gli APA diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

2.   Le informazioni rese pubbliche dall’APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno gli aspetti seguenti:

a)

l’identificativo dello strumento finanziario;

b)

il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;

c)

il volume dell’operazione;

d)

l’ora in cui è avvenuta l’operazione;

e)

l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;

f)

la misura del prezzo dell’operazione;

g)

il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice “SI” o, altrimenti, il codice “OTC”;

h)

se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.

3.   Gli APA adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

4.   Gli APA adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

5.   Gli APA si avvalgono di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle negoziazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando in che cosa consistano le condizioni commerciali ragionevoli alle quali sono rese pubbliche le informazioni ai sensi paragrafo 1 del presente articolo.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i mezzi con i quali l’APA può conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;

b)

il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1, incluse almeno le informazioni di cui al paragrafo 2 al fine di consentire la pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi del presente articolo;

c)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27 nonies

Requisiti organizzativi per i CTP

1.   I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 6 e 20, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli.

Tali informazioni indicano quantomeno gli elementi seguenti:

a)

l’identificativo dello strumento finanziario;

b)

il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;

c)

il volume dell’operazione;

d)

l’ora in cui è avvenuta l’operazione;

e)

l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;

f)

la misura del prezzo dell’operazione;

g)

il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice “SI” o, altrimenti, il codice “OTC”;

h)

se applicabile, il fatto che un algoritmo informatico in seno all’impresa di investimento è all’origine della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione;

i)

se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche;

j)

in caso di esenzione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), dall’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, un segnale che indichi a quale di tali esenzioni era soggetta l’operazione.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.

2.   I CTP adottano politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 10 e 21, consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli elementi seguenti:

a)

l’identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;

b)

il prezzo al quale è stata conclusa l’operazione;

c)

il volume dell’operazione;

d)

l’ora in cui è avvenuta l’operazione;

e)

l’ora in cui è stata comunicata l’operazione;

f)

la misura del prezzo dell’operazione;

g)

il codice per la sede di negoziazione in cui è stata eseguita l’operazione o, se l’operazione è stata eseguita attraverso un internalizzatore sistematico, il relativo codice “SI” o, altrimenti, il codice “OTC”;

h)

se del caso, l’indicazione che l’operazione era soggetta a condizioni specifiche.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione da parte del CTP. I CTP sono in grado di diffondere in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.

3.   I CTP garantiscono che i dati forniti siano consolidati per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e gli APA e per gli strumenti finanziari specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 8, lettera c).

4.   I CTP adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA che gestiscono anche un sistema consolidato di pubblicazione trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.

5.   I CTP adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. I CTP mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli articoli 6, 10, 20 e 21, compresi l’identificativo dello strumento finanziario, il prezzo, la quantità, l’ora, la misura del prezzo, l’identificativo della sede di negoziazione e l’indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta l’operazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa l’indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l’efficienza del mercato.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento per chiarire in che cosa consistano le condizioni commerciali ragionevoli alle quali è fornito l’accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;

b)

il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;

c)

gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati e, per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, le sedi di negoziazione e gli APA che occorre includere;

d)

altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti, e possano essere aggregati a livello di Unione;

e)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27 decies

Requisiti organizzativi per gli ARM

1.   Gli ARM adottano politiche e disposizioni adeguate per segnalare le informazioni di cui all’articolo 26 il più rapidamente possibile e comunque al più tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui ha avuto luogo l’operazione.

2.   Gli ARM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che operi anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.

3.   Gli ARM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelando in ogni momento la riservatezza delle stesse. Gli ARM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

4.   Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi causati dall’impresa di investimento e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l’impresa di investimento e richiedere la ritrasmissione di eventuali segnalazioni errate.

Gli ARM si avvalgono di sistemi che permettano loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all’autorità competente segnalazioni delle operazioni corrette e complete.

5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i mezzi con i quali gli ARM possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1; e

b)

i requisiti organizzativi concreti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7)

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO VI bis

POTERI E COMPETENZE DELL’ESMA

CAPO 1

Competenze e procedure

Articolo 38 bis

Esercizio dei poteri dell’ESMA

I poteri conferiti all’ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa Autorità a norma degli articoli da 38 ter a 38 sexies non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 38 ter

Richiesta di informazioni

1.   L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni che le consentano di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a)

gli APA, i CTP e gli ARM soggetti alla vigilanza dell’ESMA e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione che forniscono i servizi di comunicazione dati di un APA, un CTP o un ARM, e le persone che li controllano o che sono da essi controllate;

b)

i dirigenti delle persone di cui alla lettera a);

c)

i revisori dei conti e i consulenti delle persone di cui alla lettera a).

2.   La semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

indica la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)

specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)

indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 38 nonies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

indica la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)

indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 38 decies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 38 nonies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L’ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.

Articolo 38 quater

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)

prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;

d)

sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 38 nonies, qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.   L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a)

l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 3;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38 quinquies

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 38 ter, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che la pertinente autorità competente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

5.   Le persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 38 decies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

7.   L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 38 ter, paragrafo 1.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.   Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, essa verifica quanto segue:

a)

l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38 sexies

Scambio di informazioni

L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 38 septies

Segreto professionale

L’obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica all’ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’ESMA o per qualsiasi persona a cui l’ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall’ESMA.

Articolo 38 octies

Misure di vigilanza dell’ESMA

1.   Qualora constati che una delle persone di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1, lettera a), ha commesso una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a)

adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;

b)

adozione di una decisione che imponga sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies;

c)

emanazione di comunicazioni pubbliche.

2.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f)

le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;

g)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h)

il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;

i)

le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3.   L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)

se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)

una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 2

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 38 nonies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Qualora, conformemente all’articolo 38 duodecies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha riscontrato elementi oggettivi a dimostrazione che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2.   L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 200 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente nella valuta nazionale.

3.   Per determinare il livello della sanzione conformemente al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 2.

Articolo 38 decies

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a)

una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 38 octies, paragrafo 1, lettera a);

b)

una persona di cui all’articolo 38 ter, paragrafo 1:

i)

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 38 ter;

ii)

a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 38 quater;

iii)

a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 38 quinquies.

2.   La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.   Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 38 undecies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’ESMA comunica al pubblico le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*52).

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies sono di natura amministrativa.

3.   Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 38 nonies e 38 decies costituiscono titolo esecutivo.

L’applicazione è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro nel cui territorio ha luogo.

5.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 38 duodecies

Norme procedurali per l’adozione delle misure di vigilanza e l’imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o autorizzazione del fornitore di servizi di comunicazione dati interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ESMA.

2.   Il funzionario incaricato di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’ESMA un fascicolo completo sulle sue conclusioni.

3.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 38 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 38 quater e 38 quinquies.

4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nell’ambito delle attività di vigilanza.

5.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6.   Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7.   Quando trasmette all’ESMA il fascicolo contenente le sue conclusioni, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8.   In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 38 terdecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi di cui al titolo IV bis, e in caso affermativo adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 38 octies.

9.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

10.   La Commissione adotta atti delegati in conformità all’articolo 50 entro il 1o ottobre 2021 al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11.   L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 38 terdecies

Audizione delle persone interessate

1.   Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 38 octies, 38 nonies e 38 decies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Articolo 38 quaterdecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.

Articolo 38 quindecies

Commissioni di autorizzazione e vigilanza

1.   L’ESMA impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 38 sexdecies.

2.   L’importo di una commissione individuale imposta a un determinato fornitore di servizi di comunicazione dati copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA per l’autorizzazione e le attività di vigilanza in relazione al fornitore. L’importo è proporzionato al fatturato del fornitore di servizi di comunicazione dati.

3.   Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 50 che integra il presente regolamento per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 38 sexdecies

Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 38 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 38 quater e 38 quinquies.

2.   Prima di delegare compiti, l’ESMA consulta l’autorità competente pertinente circa:

a)

la portata del compito da delegare;

b)

i tempi di esecuzione del compito; e

c)

la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.

3.   Conformemente all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, l’ESMA rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.   L’ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.   La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.

(*52)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

8)

all’articolo 40, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’ESMA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul consumatore, l’ESMA può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.»;

9)

all’articolo 41, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata intesa a valutare l’impatto sul consumatore, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.»;

10)

l’articolo 50 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 9, all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, all’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 27 octies, paragrafo 7, all’articolo 27 nonies, paragrafo 7, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 8, all’articolo 41, paragrafo 8, all’articolo 42, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 10, e all’articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 9, all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, all’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 27 octies, paragrafo 7, all’articolo 27 nonies, paragrafo 7, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 38 duodecies, paragrafo 10, all’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 8, all’articolo 41, paragrafo 8, all’articolo 42, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 10, e all’articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;

c)

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, dell’articolo 2, paragrafo 2 e 3, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’articolo 27 octies, paragrafo 7, dell’articolo 27 nonies, paragrafo 7, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 38 duodecies, paragrafo 10, dell’articolo 38 quindecies, paragrafo 3, dell’articolo 40, paragrafo 8, dell’articolo 41, paragrafo 8, dell’articolo 42, paragrafo 7, dell’articolo 45, paragrafo 10, e dell’articolo 52, paragrafi 10, 12 e 14, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.»;

11)

all’articolo 52 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«13.   Previa consultazione dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità con il titolo IV bis. La relazione concernente l’articolo 27 nonies, paragrafo 1, viene presentata entro il 3 settembre 2019. La relazione concernente l’articolo 27 nonies, paragrafo 2, viene presentata entro il 3 settembre 2021.

Le relazioni di cui al primo comma valutano il funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione sulla base dei seguenti criteri:

a)

disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione in un formato consolidato che riflettano tutte le operazioni indipendentemente dal fatto che avvengano o meno in una sede di negoziazione;

b)

disponibilità e tempestività delle informazioni di post-negoziazione complete e parziali di elevata qualità, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e disponibili a condizioni commerciali ragionevoli.

Se conclude che i CTP non hanno fornito informazioni secondo modalità rispondenti ai criteri di cui al secondo comma, la Commissione allega alla sua relazione una richiesta all’ESMA di avviare una procedura negoziata per la nomina, mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA, di un’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione. L’ESMA avvia la procedura dopo aver ricevuto la richiesta della Commissione alle condizioni ivi specificate e in conformità con il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*53).

14.   Se è avviata la procedura di cui al paragrafo 13 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 50 al fine di integrare il presente regolamento specificando le misure per:

a)

prevedere la durata del contratto dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione, nonché la procedura e le condizioni per il rinnovo del contratto e l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione pubblica;

b)

provvedere a che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione agisca su base esclusiva e nessun’altra entità sia autorizzata in qualità di CTP conformemente all’articolo 27 ter;

c)

conferire all’ESMA il potere di garantire il rispetto del capitolato d’oneri da parte dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica;

d)

assicurare che le informazioni di post-negoziazione fornite dall’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di negoziazione siano di qualità elevata, in formati facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato e in un formato consolidato che rifletta l’intero mercato;

e)

assicurare che le informazioni di post-negoziazione siano fornite a condizioni commerciali ragionevoli, su base sia consolidata sia non consolidata, e rispondano alle esigenze degli utenti di tali informazioni in tutta l’Unione;

f)

assicurare che le sedi di negoziazione e gli APA mettano a disposizione dell’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione e nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica gestita dall’ESMA i propri dati sulle negoziazioni a costi ragionevoli;

g)

specificare i dispositivi applicabili nell’eventualità che l’entità commerciale incaricata della gestione del sistema consolidato di pubblicazione nominata mediante procedura di aggiudicazione pubblica non rispetti il capitolato d’oneri;

h)

specificare le modalità secondo cui i CTP autorizzati ai sensi dell’articolo 27 ter possono continuare a gestire un sistema consolidato di pubblicazione qualora il conferimento di responsabilità di cui alla lettera b) del presente paragrafo non sia utilizzato o, qualora non sia nominata un’entità mediante procedura di aggiudicazione pubblica, finché non sia completata una nuova procedura di aggiudicazione pubblica e un’entità commerciale sia nominata per gestire un sistema consolidato di pubblicazione.

(*53)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

12)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 54 bis

Misure transitorie relative all’ESMA

1.   Tutte le competenze e tutti i compiti connessi all’attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati sono trasferiti all’ESMA il 1o gennaio 2022, ad eccezione delle competenze e dei compiti relativi agli APA e agli ARM oggetto della deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Le competenze e i compiti trasferiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.

2.   I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non è trasferita all’ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall’autorità competente.

3.   Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’ESMA quanto prima e in ogni caso entro il 1o gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono anche all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore dei fornitori di servizi di comunicazione dati possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

4.   L’ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.

5.   L’autorizzazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati concessa da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE resta valida dopo il trasferimento delle competenze all’ESMA.

Articolo 54 ter

Relazioni con i revisori dei conti

1.   Qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*54) che svolga presso un fornitore di servizi di comunicazione dati la funzione descritta all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*55) o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente all’ESMA qualunque fatto o decisione riguardante tale fornitore di servizi di comunicazione dati di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

a)

costituire una violazione rilevante delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;

b)

compromettere la continuità dell’attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;

c)

comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell’esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un’impresa che abbia stretti legami con il fornitore di servizi di comunicazione dati nell’ambito del quale svolge la predetta funzione.

2.   La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 2006/43/CE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

(*54)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87)."

(*55)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»."

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011

Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, punto 24), la lettera a) è così modificata:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

da dati forniti interamente da:»;

b)

il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

un prestatore di servizi a cui l’amministratore dell’indice di riferimento ha esternalizzato la raccolta di dati in conformità dell’articolo 10, ad eccezione dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), a condizione che il prestatore riceva i dati interamente da un’entità di cui ai punti da i) a vi) del presente punto;»

2)

all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente solidi.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

3)

all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni volte a garantire che la metodologia di cui al paragrafo 1 sia conforme alle lettere da a) a e) di detto paragrafo.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

4)

all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le caratteristiche dei sistemi e dei controlli di cui al paragrafo 1.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5)

all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Se ritiene che un indice di riferimento soddisfi tutti i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ESMA presenta alla Commissione una richiesta documentata affinché tale indice di riferimento sia riconosciuto come critico.

Dopo aver ricevuto tale richiesta documentata, la Commissione adotta un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1.

L’ESMA procede al riesame della sua valutazione relativa alla criticità dell’indice di riferimento almeno ogni due anni e notifica e trasmette la valutazione alla Commissione.»;

6)

l’articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Dopo aver ricevuto dall’amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a)

informa l’ESMA e il collegio istituito a norma dell’articolo 46;

b)

entro quattro settimane dal ricevimento di detta valutazione, esegue una propria valutazione delle modalità con cui deve avvenire il trasferimento dell’indice di riferimento a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della fornitura dell’indice di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

Durante il periodo di cui al primo comma, lettera b), l’amministratore non cessa la fornitura dell’indice di riferimento senza il consenso scritto dell’ESMA o dell’autorità competente, se del caso.»;

b)

è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri sui quali si basa la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b).

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

7)

all’articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Un contributore di dati per un indice di riferimento critico sottoposto a vigilanza che intende cessare la contribuzione di dati lo notifica immediatamente per iscritto all’amministratore. L’amministratore informa quindi senza indebito ritardo indugio la sua autorità competente.

L’autorità competente dell’amministratore dell’indice di riferimento critico informa senza indebito ritardo indugio l’autorità competente di tale contributore sottoposto a vigilanza e, se del caso, l’ESMA. L’amministratore fornisce alla sua autorità competente, quanto prima e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla notifica effettuata dal contributore sottoposto a vigilanza, una valutazione delle implicazioni per la capacità dell’indice di riferimento critico di misurare il mercato sottostante o la realtà economica.

4.   Dopo aver ricevuto la valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’autorità competente dell’amministratore ne informa immediatamente, ove opportuno, l’ESMA o il collegio istituito a norma dell’articolo 46 e sulla base di tale valutazione effettua la propria valutazione della capacità dell’indice di riferimento di misurare il mercato sottostante e la realtà economica, tenendo conto della procedura istituita dall’amministratore per la cessazione dell’indice di riferimento a norma dell’articolo 28, paragrafo 1.»;

8)

all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 4.

L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1o ottobre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

9)

l’articolo 30 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, dopo la lettera b) è inserito il comma seguente:

«La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.»;

c)

al paragrafo 3, dopo la lettera b) è inserito il comma seguente:

«La Commissione può subordinare l’applicazione della decisione di esecuzione di cui al primo comma all’effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo delle eventuali condizioni, intese ad assicurare l’equivalenza delle norme in materia di regolamentazione e di vigilanza, che sono stabilite in tale decisione e alla capacità dell’ESMA di esercitare effettivamente il controllo di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 49 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.»;

e)

al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   L’ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo. Nell’istituire tali accordi, l’ESMA verifica se il paese terzo in questione, in conformità di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*56), è sull’elenco delle giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che presentano minacce significative per il sistema finanziario dell’Unione. Detti accordi specificano quanto meno:

(*56)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

10)

l’articolo 32 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Finché non è adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo può essere utilizzato dalle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione purché l’amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell’ESMA conformemente al presente articolo.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità ai principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o ai principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l’ESMA può tener conto di una valutazione di un revisore esterno indipendente o di una certificazione fornita dall’autorità competente dell’amministratore del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall’amministratore, è una persona fisica o giuridica ubicata nell’Unione che agisce per conto dell’amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest’ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all’amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all’attività di fornitura degli indici di riferimento svolta dall’amministratore in conformità del presente regolamento e, a tale proposito, è responsabile dinanzi all’ESMA.»;

d)

il paragrafo 4 è soppresso;

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l’ESMA. L’amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all’ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 e fornisce l’elenco degli indici di riferimento, correnti o previsti, destinati ad essere utilizzati nell’Unione e, se del caso, indica l’autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Se ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettate, l’ESMA respinge la richiesta di riconoscimento e ne espone i motivi. Inoltre, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

a)

se un amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto a vigilanza, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 30, paragrafo 5, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni che consenta all’autorità competente del paese terzo in questione di esercitare le proprie funzioni in conformità del presente regolamento;

b)

l’esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell’ESMA nel quadro del presente regolamento non è ostacolato dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l’amministratore, né, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell’autorità competente del paese terzo.»;

f)

i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   L’ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 5, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l’amministratore:

a)

agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi indici di riferimento o l’ordinato funzionamento dei mercati;

b)

abbia commesso una grave violazione delle disposizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento;

c)

abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.»;

11)

all’articolo 34 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), la domanda è indirizzata all’ESMA.»;

12)

l’articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Autorità competenti

1.   Ai fini del presente regolamento, l’ESMA è l’autorità competente per:

a)

gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);

b)

gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all’articolo 32.

2.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento e ne informa la Commissione e l’ESMA.

3.   Lo Stato membro che designi più autorità competenti conformemente al paragrafo 2 ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l’ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.

4.   L’ESMA pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate conformemente ai paragrafi 2 e 3.»;

13)

l’articolo 41 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:»;

b)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 42, in conformità dei loro quadri giuridici nazionali, attraverso le seguenti modalità:»;

14)

all’articolo 43, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative, le autorità competenti che hanno designato conformemente all’articolo 40, paragrafo 2, prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:»;

15)

l’articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Obbligo di cooperare

1.   Gli Stati membri che abbiano deciso di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni menzionate all’articolo 42 provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti designate conformemente all’articolo 40, paragrafi 2 e 3, dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento. Tali autorità competenti forniscono dette informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA.

2.   Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, prestano assistenza alle altre autorità competenti e all’ESMA. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell’ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con altre autorità competenti per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.»;

16)

all’articolo 45, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri inviano all’ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative imposte conformemente all’articolo 42. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale, insieme a informazioni aggregate su tutte le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 48 septies.»;

17)

all’articolo 46, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Entro 30 giorni lavorativi dall’inclusione di un indice di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), nell’elenco degli indici di riferimento critici, fatta eccezione per gli indici di riferimento per i quali la maggior parte dei contributori di dati non è costituita da entità sottoposte a vigilanza, l’autorità competente dell’amministratore istituisce un collegio e lo guida.

2.   Il collegio è composto da rappresentanti dell’autorità competente dell’amministratore, dall’ESMA, a meno che essa sia l’autorità competente dell’amministratore, e dalle autorità competenti dei contributori di dati sottoposti a vigilanza.»;

18)

all’articolo 47, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, collaborano con l’ESMA ai fini del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, forniscono senza indebito ritardo all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti, conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

19)

al titolo VI, è aggiunto il capo seguente:

«CAPO 4

Poteri e competenze dell’ESMA

Sezione 1

Competenze e procedure

Articolo 48 bis

Esercizio dei poteri da parte dell’ESMA

I poteri conferiti all’ESMA o a un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dall’ESMA a norma degli articoli da 48 ter a 48 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 48 ter

Richiesta di informazioni

1.   L’ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

a)

le persone coinvolte nella fornitura degli indici di riferimento di cui all’articolo 40, paragrafo 1;

b)

i terzi ai quali le persone di cui alla lettera a) hanno esternalizzato funzioni o attività ai sensi dell’articolo 10;

c)

le persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale alle persone di cui alla lettera a).

A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e su richiesta dell’ESMA, le autorità competenti presentano tale richiesta di informazioni ai contributori di dati per gli indici di riferimento critici di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del presente regolamento e condividono senza indebito ritardo con l’ESMA le informazioni ricevute.

2.   Una semplice richiesta di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

indica la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

specifica che la persona alla quale sono richieste le informazioni non ha l’obbligo di fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria alla richiesta, le informazioni fornite non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)

indica l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria che è inflitta conformemente all’articolo 48 septies laddove le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l’ESMA:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

indica la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono esserle trasmesse;

e)

indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste all’articolo 48 octies laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 48 septies laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (“Corte di giustizia”) conformemente all’articolo 48 duodecies del presente regolamento e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   L’ESMA trasmette senza indebito ritardo copia della richiesta semplice o della decisione all’autorità competente dello Stato membro delle persone di cui al paragrafo 1.

Articolo 48 quater

Indagini generali

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele a norma del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA sono abilitati a:

a)

esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di competenza dell’ESMA, su qualsiasi forma di supporto;

b)

prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

convocare e chiedere alle persone di cui sopra o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi alle finalità e all’oggetto dell’indagine e registrarne le risposte;

d)

sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine;

e)

richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzati dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies qualora i registri, i dati, le procedure o altro materiale richiesti o le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, non siano forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 48 septies qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui sopra siano inesatte o fuorvianti.

3.   Le persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.   L’ESMA informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine di cui al paragrafo 1 dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente interessata, su richiesta dell’ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.   Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria nazionale ai sensi del diritto nazionale applicabile, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per una richiesta di documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati di cui al paragrafo 1, lettera e), essa verifica:

a)

che la decisione di cui al paragrafo 3 sia autentica;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48 quinquies

Ispezioni in loco

1.   Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso tutti i locali professionali delle persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1.

2.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali delle persone soggette alla decisione di indagine adottata dall’ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 48 quater, paragrafo 1. Essi hanno facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.   In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l’ESMA avvisa dell’ispezione l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, dopo avere informato l’autorità competente pertinente, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso. Le ispezioni a norma del presente articolo sono svolte a condizione che l’autorità pertinente abbia confermato di non avere obiezioni alle stesse.

4.   I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione.

5.   Le persone di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’ispezione, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 48 octies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

6.   I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

7.   L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 48 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA quali definiti al presente articolo e all’articolo 48 quater, paragrafo 1.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone a un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

9.   Se il diritto nazionale applicabile richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria nazionale per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.   Qualora un’autorità giudiziaria nazionale riceva una domanda di autorizzazione per un’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o assistenza prevista al paragrafo 7, verifica quanto segue:

a)

l’autenticità della decisione adottata dall’ESMA di cui al paragrafo 5;

b)

che le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non arbitrarie o eccessive.

Ai fini della lettera b), l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 2

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 48 sexies

Misure di vigilanza dell’ESMA

1.   Qualora constati, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, che una persona ha commesso una delle violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA adotta una o più delle seguenti misure:

a)

adozione di una decisione che imponga all’interessato di porre fine alla violazione;

b)

adozione di una decisione che infligga sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 48 septies;

c)

emanazione di comunicazioni pubbliche.

2.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza della violazione;

b)

se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)

se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d)

il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e)

la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

f)

le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g)

l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

h)

il livello di collaborazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;

i)

le violazioni precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

j)

le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

3.   L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione delle misure.

La divulgazione al pubblico di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)

una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

b)

se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)

una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione impugnata conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 48 septies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Qualora, conformemente all’articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

2.   L’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al paragrafo 1 è:

a)

in caso di persone giuridiche, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o il 10 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato;

b)

nel caso di una persona fisica, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016.

In deroga al primo comma, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), o all’articolo 11, paragrafo 4, è pari a 250 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016, o al 2 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall’organo di gestione, ove tale importo sia più elevato per le persone giuridiche, e a 100 000 EUR o, negli Stati membri la cui valuta ufficiale non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 30 giugno 2016 per le persone fisiche.

Ai fini del punto a), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuale è il fatturato totale annuale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell’Unione in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.

3.   Per determinare il livello della sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 1, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2.

4.   In deroga al paragrafo 3, qualora una persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del vantaggio.

5.   Se l’azione o omissione di una persona costituisce più di una violazione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 48 octies

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

a)

una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 48 sexies, paragrafo 1, lettera a);

b)

una persona di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1:

i)

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 48 ter;

ii)

a sottoporsi a un’indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 48 quater;

iii)

a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 48 quinquies.

2.   La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è effettiva e proporzionata. Essa è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che infligge la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.   Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è inflitta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 48 nonies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   L’ESMA comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*57).

2.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies sono di natura amministrativa.

3.   Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato, indicando le ragioni della sua decisione.

4.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 48 septies e 48 octies costituiscono titolo esecutivo.

L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

5.   Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

Sezione 3

Procedure e controllo

Articolo 48 decies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1.   Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sugli indici di riferimento cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

2.   Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo contenente le sue conclusioni.

3.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 48 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 48 quater e 48 quinquies.

4.   Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nelle attività di vigilanza.

5.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con le sue conclusioni al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all’indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

6.   Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone oggetto delle indagini.

7.   Nel momento in cui il fascicolo con le sue conclusioni viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

8.   In base al fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 48 undecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 48 sexies e infligge una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 48 septies.

9.   Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

10.   Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 49 al fine di specificare le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

11.   L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali pertinenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 48 undecies

Audizione delle persone interessate dall’indagine

1.   Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 48 septies, 48 octies e 48 sexies, l’ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’articolo 48 sexies al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, il prima possibile dopo averla adottata, concede alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2.   Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’ESMA.

Articolo 48 duodecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta.

Sezione 4

Commissioni e deleghe

Articolo 48 terdecies

Commissioni di vigilanza

1.   L’ESMA impone agli amministratori il pagamento di commissioni di cui all’articolo 40, paragrafo 1, in conformità degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’ESMA per la vigilanza degli amministratori e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 48 quaterdecies.

2.   L’importo di una commissione individuale imposta a un amministratore copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA per le sue attività in relazione alla vigilanza ed è proporzionato al fatturato dell’amministratore.

3.   Entro il 1o ottobre 2021 la Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 49 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 48 quaterdecies

Delega dei compiti dell’ESMA alle autorità competenti

1.   Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza, l’ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall’ESMA ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere, in particolare, il potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 48 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 48 quater e dell’articolo 48 quinquies.

In deroga al primo comma, l’autorizzazione degli indici di riferimento critici non può essere delegata.

2.   Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l’ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:

a)

alla portata del compito da delegare;

b)

ai tempi di esecuzione del compito; e

c)

alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ESMA e all’ESMA stessa.

3.   Conformemente all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, l’ESMA rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4.   L’ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.

5.   La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l’attività delegata.

Articolo 48 quindecies

Misure transitorie relative all’ESMA

1.   Tutte le competenze e i compiti relativi alle attività di vigilanza e applicazione concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, conferiti alle autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 2, cessano il 1o gennaio 2022. Tali competenze e compiti sono assunti dall’ESMA alla stessa data.

2.   I fascicoli e i documenti di lavoro relativi alle attività di vigilanza e applicazione della normativa concernenti gli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, compresi eventuali esami e provvedimenti di esecuzione in corso, o copie certificate degli stessi, sono ripresi dall’ESMA alla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, le domande di autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e le domande di riconoscimento in conformità dell’articolo 32 ricevute dalle autorità competenti prima del 1o ottobre 2021 non sono trasferite all’ESMA e la decisione di autorizzare o riconoscere è presa dalla pertinente autorità competente.

3.   Le autorità competenti assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’ESMA quanto prima e al più tardi entro il 1o gennaio 2022. Le stesse autorità competenti forniscono all’ESMA tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento e l’assunzione delle competenze riguardo alle attività di vigilanza e applicazione della normativa in relazione agli amministratori di cui all’articolo 40, paragrafo 1, possano avvenire in modo efficace ed efficiente.

4.   L’ESMA agisce come successore legale delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte da tali autorità competenti in relazione a materie che rientrano nell’ambito del presente regolamento.

5.   L’autorizzazione degli amministratori di un indice di riferimento critico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), e il riconoscimento in conformità dell’articolo 32 da parte di un’autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano validi dopo il trasferimento delle competenze all’ESMA.

(*57)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

20)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, all’articolo 48 decies, paragrafo 10, e all’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2 bis, all’articolo 19 bis, paragrafo 2, all’articolo 19 quater, paragrafo 1, all’articolo 20, paragrafo 6, all’articolo 24, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 2 ter, all’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, all’articolo 33, paragrafo 7, all’articolo 48 decies, paragrafo 10, all’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, all’articolo 51, paragrafo 6, e all’articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2 bis, dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, dell’articolo 19 quater, paragrafo 1, dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’articolo 24, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 2 ter, dell’articolo 30, paragrafo 2 bis, all’articolo 30, paragrafo 3 bis, dell’articolo 33, paragrafo 7, dell’articolo 48 decies, paragrafo 10, dell’articolo 48 terdecies, paragrafo 3, dell’articolo 51, paragrafo 6, o dell’articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

21)

l’articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Riesami dell’ESMA

1.   L’ESMA si impegna a costruire una cultura europea comune in materia di vigilanza e prassi di vigilanza coerenti nonché a garantire approcci uniformi tra le autorità competenti in relazione all’applicazione dell’articolo 33. A tal fine, gli avalli autorizzati ai sensi dell’articolo 33 sono valutati dall’ESMA ogni due anni.

L’ESMA emette un parere destinato a ogni autorità competente che abbia avallato un indice di riferimento di un paese terzo che valuta come l’autorità competente applichi i pertinenti requisiti di cui all’articolo 33 e i requisiti di cui a qualsiasi atto delegato, norma tecnica di regolamentazione o norma tecnica di attuazione pertinenti basati sul presente regolamento.

2.   L’ESMA ha il potere di richiedere a un’autorità competente prove documentate per qualsiasi decisione adottata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, primo comma, e dell’articolo 25, paragrafo 2, come pure per le azioni intraprese in relazione all’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1.».

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2015/847

Il regolamento (UE) 2015/847 è così modificato:

1)

all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*58). Ai dati personali trattati a norma del presente regolamento dalla Commissione o dall’ABE si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*59).

(*58)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*59)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

2)

all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 26 giugno 2017 gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Gli Stati membri notificano, senza indebito ritardo, alla Commissione e all’ABE ogni successiva modifica.»;

3)

all’articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Dopo la notifica effettuata a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del capo IV, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.»;

4)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Orientamenti

Entro il 26 giugno 2017 le AEV emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e ai prestatori di servizi di pagamento, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle misure da adottare ai sensi del presente regolamento, in particolare riguardo all’attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12. Dal 1o gennaio 2020, l’ABE emana, ove opportuno, tali orientamenti.».

Articolo 7

Entrata in vigore e entrata in applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020. Gli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 255 del 20.7.2018, pag. 2 e GU C 37 del 30.1.2019, pag. 1.

(2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63 e GU C 110 del 22.3.2019, pag. 58.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(7)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(10)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(11)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(12)  Regolamento (UE) n. 600/2014 Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(13)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).


Top