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Document 62022TJ0654

    Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 aprile 2024 (Estratti).
    M&T 1997, a.s. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
    Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura maniglie di porte e di finestre – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002.
    Causa T-654/22.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:223

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

    10 aprile 2024 ( *1 )

    «Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura maniglie di porte e di finestre – Disegno o modello anteriore – Motivo di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»

    Nella causa T‑654/22,

    M&T 1997, a.s., con sede a Dobruška (Repubblica ceca), rappresentata da T. Dobřichovský, avvocato,

    ricorrente,

    contro

    Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da E. Nicolás Gómez, in qualità di agente,

    convenuto,

    controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

    VDS Czmyr Kowalik sp.k., con sede a Świętochłowice (Polonia), rappresentata da M. Witkowska e A. Pilecka, avvocate,

    IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

    composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

    cancelliere: G. Mitrev, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento,

    in seguito all’udienza del 12 ottobre 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    1

    Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la M&T 1997, a.s., ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2022 (procedimento R 29/2022-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    [omissis]

    Conclusioni delle parti

    9

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    riformare la decisione impugnata al fine di accogliere il ricorso e respingere integralmente la domanda di dichiarazione di nullità;

    condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi all’EUIPO.

    10

    L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese qualora si tenga un’udienza.

    11

    L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare la ricorrente alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

    In diritto

    Nel merito

    [omissis]

    13

    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente, in sostanza, contesta alla commissione di ricorso di aver erroneamente ritenuto che l’impressione complessiva suscitata dal disegno o modello contestato nell’utilizzatore informato non differisse da quella suscitata dal disegno o modello anteriore in tale utilizzatore e che, pertanto, il disegno o modello contestato non avesse carattere individuale.

    14

    Tale motivo si articola in tre parti, riguardanti, in sostanza, la valutazione della commissione di ricorso relativa, in primo luogo, alla definizione di utilizzatore informato, in secondo luogo, alla determinazione del margine di libertà dell’autore, in terzo luogo, al confronto delle impressioni complessive che i disegni e modelli in conflitto suscitano nell’utilizzatore informato.

    [omissis]

    Sul confronto delle impressioni complessive suscitate dai disegni o modelli in conflitto

    38

    La commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 27 a 36 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato non suscitasse un’impressione complessiva differente da quella del disegno o modello anteriore. A tal riguardo, in primo luogo, essa ha osservato che i due disegni o modelli in conflitto presentavano una maniglia di porta costituita da una leva piatta e rettangolare, un’impugnatura a parallelepipedo, stesse dimensioni e proporzioni, e un profilo fine. In secondo luogo, essa ha rilevato che le differenze tra i due disegni o modelli in conflitto si limitavano soltanto alla curvatura dei bordi, che erano arrotondati nel caso del disegno o modello contestato, e alla forma del collo, la cui giuntura era incurvata nel caso del disegno o modello contestato e perpendicolare nel caso del disegno o modello anteriore, e che tali differenze non erano sufficienti a produrre impressioni complessive distinte nell’utilizzatore informato, in particolare tenuto conto dell’elevato grado di libertà dell’autore. Infatti, la differenza di curvatura non sarebbe stata immediatamente percepita dall’utilizzatore informato senza l’esame del grado esatto degli angoli. Inoltre, la differenza del collo, che si trova sul retro della maniglia e non sul lato esposto, non avrebbe svolto un ruolo determinante nell’impressione complessiva. In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ignorato altre due differenze richiamate dalla ricorrente, vale a dire una forma di rosetta e una tonalità di colore sul disegno o modello contestato, ritenendo che l’esistenza della prima non potesse essere dedotta dalle linee del disegno o modello contestato e che la seconda non fosse sufficiente a controbilanciare le somiglianze dei disegni o modelli in questione. In quarto luogo, essa ha ritenuto che il fatto che il disegno o modello contestato avesse ottenuto il premio «Red Dot» nel 2013 fosse irrilevante ai fini della valutazione dell’impressione complessiva sull’utilizzatore informato alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

    39

    La ricorrente contesta tale valutazione sostenendo che la commissione di ricorso ha commesso vari errori di valutazione.

    [omissis]

    49

    L’impressione complessiva suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello deve necessariamente essere determinata tenendo conto del modo in cui il prodotto di cui trattasi è solitamente utilizzato [v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2014, Gandia Blasco/UAMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Poltrona cubica), T‑339/12, non pubblicata, EU:T:2014:54, punto 26 e giurisprudenza citata]. In tale contesto, occorre tener conto del fatto che l’attenzione dell’utilizzatore informato si concentra piuttosto sugli elementi più visibili e più importanti mentre utilizza il prodotto [v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 74, e del 28 settembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampada a stella), T‑779/16, non pubblicata, EU:T:2017:674, punto 43].

    50

    A tal riguardo, l’importanza delle caratteristiche visibili del prodotto è valutata sulla base di come incidono non solo sul suo aspetto, ma anche sul comfort del suo utilizzo [v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2014, Poltrona cubica, T‑339/12, non pubblicata, EU:T:2014:54, punti 2630, e del 6 settembre 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Acquascooter, barca a motore), T‑377/22, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2023:504, punto 54].

    51

    Inoltre, secondo la giurisprudenza, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione che i disegni o modelli senza differenze significative producono la stessa impressione complessiva nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, uno scarso margine di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione complessiva dissimile nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza citata).

    52

    Occorre quindi stabilire, nel caso di specie, se le differenze tra i due modelli e disegni in conflitto siano sufficientemente marcate da suscitare nei confronti dell’utilizzatore informato impressioni complessive distinte.

    [omissis]

    55

    Inoltre, per quanto riguarda gli elementi che, dal canto loro, sono rilevanti per il confronto delle impressioni complessive suscitate dai disegni o modelli in conflitto, occorre osservare che, l’utilizzatore informato, quando utilizza una maniglia di porta a leva secondo il suo uso normale, sceglie la zona di presa con la mano, che corrisponde, nel caso di specie, alla leva, per esercitare una pressione dall’alto in basso in modo che il chiavistello scorra e consenta l’apertura della porta che potrà, quindi, essere spinta o tirata. L’utilizzatore informato, quando si avvicina alla maniglia di porta per utilizzarla normalmente, la vede dall’alto. Di conseguenza, gli elementi più visibili di quest’ultima sono quelli corrispondenti alle parti orientate verso l’esterno della maniglia, vale a dire le parti anteriore, laterale e superiore della maniglia. Come riconosciuto dalla commissione di ricorso ai punti 33 e 35 della decisione impugnata, anche le differenze sul retro, vale a dire la curvatura dei bordi e la forma del collo, saranno visibili all’utilizzatore informato e non saranno da lui trascurate. In aggiunta, come rileva la ricorrente, la curvatura arrotondata dei bordi del disegno o modello contestato ha un aspetto più sottile e liscio che l’utilizzatore informato noterà facilmente.

    56

    Inoltre, le forme arrotondate e più sottili dei bordi del disegno o modello contestato costituiscono differenze rispetto al disegno o modello anteriore che saranno percepite dall’utilizzatore informato nel senso che influenzano la manipolazione della maniglia e sono, quindi, elementi importanti rispetto all’impressione complessiva suscitata dal disegno o modello contestato, conformemente alle considerazioni esposte ai precedenti punti 49 e 50. Infatti, tali aspetti incidono sul comfort dell’uso della maniglia, poiché corrispondono alle parti di quest’ultima che entrano direttamente in contatto con la mano dell’utilizzatore informato.

    57

    Di conseguenza, conformemente alle considerazioni esposte al precedente punto 49, l’attenzione dell’utilizzatore informato si concentra su tutti gli elementi indicati ai precedenti punti 55 e 56.

    58

    Ebbene, alla luce delle precisazioni fornite ai precedenti punti 55 e 56 e dell’attenzione elevata dell’utilizzatore informato nel caso di specie (v. punto 22 supra), si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostiene la commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata, le differenze quanto agli angoli dell’impugnatura e del collo non costituiscono né elementi marginali né variazioni irrilevanti di un unico disegno o modello. Infatti, una forma più arrotondata crea, in generale, un ammorbidimento delle linee del collo e dell’impugnatura, il che incide in modo significativo sia sull’aspetto complessivo sia sul comfort di utilizzo della maniglia di porta. Si tratta, quindi, di un elemento che attira l’attenzione dell’utilizzatore informato.

    59

    Da quanto precede discende che, sebbene la libertà dell’autore sia elevata (v. punto 35 supra), dette differenze sono sufficientemente rilevanti da produrre un’impressione complessiva differente tra i disegni o modelli in conflitto, contrariamente all’analisi svolta dalla commissione di ricorso.

    [omissis]

     

    IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2022 (procedimento R 29/2022-3) è annullata.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

     

    Kowalik-Bańczyk

    Dimitrakopoulos

    Ricziová

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2024.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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