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Document 62022TJ0540

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 10 luglio 2024.
Repubblica francese contro Comitato di risoluzione unico.
Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione.
Causa T-540/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2024:459

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

10 luglio 2024 (*)

«Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – Decisione del SRB di non concedere un’esenzione – Ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB – Rigetto – Condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – Margine di discrezionalità del SRB – Certezza del diritto – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑540/22,

Repubblica francese, rappresentata da T. Stéhelin, E. Timmermans e B. Travard, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), rappresentato da H. Ehlers, M. Fernández Rupérez e L. Forestier, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da F. Schalin, presidente, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm (relatore), G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica francese chiede l’annullamento della decisione n. 3/2021 della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU), dell’8 giugno 2022, che respinge il ricorso proposto avverso la decisione SRB/EES/2021/44, del 4 novembre 2021, che determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 6 novembre 2020, un gruppo bancario (in prosieguo: il «gruppo bancario interessato») ha presentato, per una delle sue filiazioni, una domanda di esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities; in prosieguo: il «MREL») applicato su base individuale ai sensi dell’articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU 2019, L 150, pag. 226), ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, di detto regolamento, per il ciclo della pianificazione di risoluzione 2020.

3        Con la decisione SRB/EES/2021/44, del 4 novembre 2021, che determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, il SRB ha respinto la domanda di esenzione presentata dal gruppo bancario interessato per una delle sue filiazioni.

4        Il 21 dicembre 2021, l’Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia) (ACPR) (in prosieguo: l’«appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi») ha impugnato la decisione SRB/EES/2021/44 dinanzi alla commissione per i ricorsi del SRB.

5        L’8 giugno 2022, la commissione per i ricorsi, con la decisione impugnata, ha respinto il ricorso dell’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi.

 Conclusioni delle parti

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2022, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso.

7        La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare il SRB alle spese.

8        Con atto separato depositato anch’esso il 2 settembre 2022 presso la cancelleria del Tribunale, la Repubblica francese ha chiesto a quest’ultimo, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura del Tribunale, di adottare una misura di organizzazione del procedimento consistente nel chiedere al SRB di produrre il suo manuale interno relativo al MREL.

9        Il SRB chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica francese alle spese.

 In diritto

10      A sostegno del suo ricorso, la Repubblica francese deduce tre motivi, vertenti, il primo, sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014 e sul «superamento dei limiti del potere discrezionale del SRB», il secondo, sulla violazione del principio della certezza del diritto e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo di ricorso, vertente sullerronea interpretazione ed applicazione dellarticolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014 e sul «superamento dei limiti del potere discrezionale del SRB»

11      Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi ha erroneamente convalidato l’interpretazione e l’applicazione da parte del SRB dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, in quanto esse si risolverebbero, in sostanza, nell’esigere «per principio» la prestazione di una garanzia specifica e nell’ammettere «in via eccezionale» la possibilità di derogare a tale requisito. Essa addebita a detta commissione di non aver valutato se, nel caso di specie, il SRB fosse legittimato a richiedere una siffatta garanzia.

12      Tale primo motivo di ricorso si articola in due parti, vertenti, la prima, sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 e, la seconda, sul superamento, da parte del SRB, dei limiti del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014.

 Sulla prima parte, vertente sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014

13      Nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso, la Repubblica francese sostiene che il SRB ha erroneamente preteso «per principio», nell’ambito dell’esame di una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, una garanzia specifica tra l’entità soggetta a risoluzione e la sua filiazione per considerare soddisfatta la condizione prevista all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Essa deduce che esisteva un insieme di indizi concordanti sufficientemente probanti, di cui l’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi ha fornito dimostrazione, che provava che, con il requisito della garanzia specifica, il SRB non si era limitato a interpretare e ad applicare la condizione prevista all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, ma, in realtà, aveva applicato un criterio previsto da altri testi di diritto dell’Unione europea di pari livello, non applicabili nel caso di specie.

14      La Commissione contesta l’argomento della Repubblica francese.

15      In via preliminare, occorre ricordare che, per evitare che le entità bancarie strutturino le loro passività in modo tale da limitare l’efficacia dello strumento del bail-in e al fine di tutelare in tal modo i depositi dei clienti in caso di perdite ingenti, il legislatore dell’Unione ha imposto alle banche di rispettare costantemente il MREL. Tale importo è espresso in percentuale del totale delle passività e dei fondi propri dell’entità. Occorre altresì sottolineare che l’articolo 12 octies del regolamento n. 806/2014 impone un MREL (in prosieguo: il «MREL interno») a entità, nella fattispecie le filiazioni di un gruppo bancario, che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione.

16      Il MREL interno può essere soddisfatto in due modi. In primo luogo, la filiazione può emettere passività a favore dell’entità soggetta a risoluzione, nella fattispecie la società madre del gruppo bancario interessato, ad esempio sotto forma di obbligazioni. In secondo luogo, detta società madre può soddisfare il MREL interno della sua filiazione mediante una garanzia che rispetti varie condizioni cumulative elencate all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014.

17      L’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 prevede la possibilità di rinunciare all’applicazione del MREL interno alle filiazioni nel rispetto di tre condizioni cumulative. La condizione di cui alla lettera c) di tale disposizione prevede che «non ci s[ia]no impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l’azione di risoluzione è avviata nei confronti dell’entità soggetta a risoluzione».

18      Occorre altresì ricordare che la menzione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, secondo cui «[i]l SRB può derogare all’applicazione dell’articolo 12 octies a una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante» qualora siano soddisfatte le tre condizioni elencate da detta disposizione, implica necessariamente che tale disposizione, in parte, imponga una competenza vincolata al SRB e, in parte, gli deleghi un potere discrezionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 luglio 2018, Banque postale/BCE, T‑733/16, EU:T:2018:477, punto 39).

19      Nell’ambito di una prima fase, il SRB esamina se le tre condizioni di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 siano soddisfatte. Se tali condizioni non sono soddisfatte, non può concedere un’esenzione dal MREL. Esso si trova quindi in una situazione di competenza vincolata e deve respingere la domanda di esenzione.

20      Se le tre condizioni enunciate all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 sono soddisfatte, interviene la seconda fase. Infatti, in tal caso, il SRB «può» concedere un’esenzione dal MREL. Si tratta quindi di una possibilità, che implica necessariamente il diritto per il SRB di concedere o di non concedere un’esenzione. Esso dispone quindi, a tale riguardo, di un potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2018, Banque postale/BCE, T‑733/16, EU:T:2018:477, punto 41).

21      Nella decisione impugnata, la commissione per i ricorsi ha ritenuto, in sostanza, che il SRB non fosse incorso in errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. La commissione per i ricorsi nega, infatti, che l’approccio seguito dal SRB per stabilire se un gruppo bancario che chiedeva l’esenzione soddisfacesse la condizione prevista dalla disposizione summenzionata, sia consistito nell’esigere «per principio» la prestazione di una garanzia specifica e nell’ammettere «in via eccezionale» la possibilità di derogare a tale requisito.

22      Al fine di determinare se la commissione per i ricorsi sia incorsa in un errore di diritto allorché ha verificato l’esame effettuato dal SRB della condizione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, nell’ambito della domanda di esenzione del gruppo bancario interessato, occorre procedere a un’interpretazione di tale disposizione.

23      A questo proposito, da una costante giurisprudenza risulta che, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima e degli obiettivi da essa perseguiti, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione [v. sentenza dell’8 luglio 2019, Commissione/Belgio (Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Reti ad alta velocità), C‑543/17, EU:C:2019:573, punto 49 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 24 ottobre 2019, Liaño Reig/CRU, T‑557/17, non pubblicata, EU:T:2019:771, punto 59].

24      In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, è giocoforza constatare che tale disposizione si limita a prevedere la condizione secondo cui occorre che «non ci s[ia]no impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione alla filiazione».

25      Pertanto, l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 non prevede la possibilità di esigere una garanzia specifica affinché sia soddisfatta la condizione dell’assenza di impedimenti sostanziali, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività (in prosieguo: gli «impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri»), né contiene alcuna menzione che vieti al SRB di esigere una garanzia specifica al riguardo.

26      In tali circostanze, occorre proseguire l’esame dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 procedendo a un’interpretazione contestuale e teleologica dell’articolo 12 nonies del medesimo regolamento, al fine di stabilire se tale disposizione consenta al SRB di esigere una garanzia specifica affinché sia soddisfatta la condizione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e affinché la filiazione interessata possa essere esentata dal MREL interno.

27      In secondo luogo, l’interpretazione contestuale dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 consiste in un esame, da un lato, dei lavori preparatori di detto regolamento e, dall’altro, del suo rapporto con le altre disposizioni del medesimo regolamento considerato nel suo insieme nonché con disposizioni di altri atti giuridici dell’Unione.

28      Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014 è stato inserito dal regolamento 2019/877.

29      Dai lavori preparatori del regolamento 2019/877 – vale a dire quelli della proposta di regolamento COM (2016) 851 final del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento, del 23 novembre 2016 – risulta che i due tipi di modifiche seguenti fanno parte dello stesso pacchetto legislativo. Da un lato, si tratta delle modifiche proposte per il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6), volte a includere il requisito minimo della norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity, TLAC), una norma adottata dal vertice del G 20, tenutosi ad Antalya (Turchia) il 15 e 16 novembre 2015, e il cui obiettivo è quello di garantire che le banche di importanza sistemica a livello mondiale dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria in caso di risoluzione. Dall’altro, si tratta delle modifiche proposte per il regolamento n. 806/2014, che prevedono obblighi supplementari imposti caso per caso alle banche sistemiche e requisiti generali imposti alle banche stabilite nell’unione bancaria.

30      Per quanto riguarda le proposte di modifica del regolamento n. 806/2014, i lavori preparatori indicano che gli articoli 12 octies e 12 nonies (che diventeranno gli articoli 12 septies e 12 octies del regolamento n. 806/2014) riguardano il livello di applicazione del MREL e che, per quanto riguarda gli enti considerati entità soggette a risoluzione, il MREL si applica a livello di gruppo soggetto a risoluzione. Detti lavori preparatori sottolineano altresì che le proposte introducono la nozione di «MREL interno», in linea con una nozione simile introdotta dalla norma TLAC, e che ciò implica che le altre entità del gruppo soggetto a risoluzione, che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, devono emettere titoli di debito ammissibili all’interno di un gruppo soggetto a risoluzione e che tali strumenti devono essere acquistati dalle entità soggette a risoluzione. Le proposte precisano inoltre che, a determinate condizioni, il MREL interno può essere sostituito da garanzie, coperte da garanzie reali, prestate dall’entità soggetta a risoluzione ad altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.

31      Dai medesimi lavori preparatori risulta altresì che l’articolo 12 decies (che diventerà l’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014) precisa che, a determinate condizioni, il SRB può rinunciare all’applicazione del MREL interno a una filiazione se la filiazione e l’impresa madre sono entrambe stabilite nello stesso Stato membro partecipante.

32      Pertanto, il riferimento al requisito di una garanzia è menzionato in modo chiaro solo per quanto riguarda il futuro articolo 12 octies del regolamento n. 806/2014, relativo all’«[a]pplicazione del requisito alle entità che non sono entità soggette a risoluzione». Le discussioni sul futuro articolo 12 nonies di detto regolamento, relativo alla possibilità di esenzione dal MREL interno, non hanno riguardato l’eventualità di esigere una garanzia in tale contesto.

33      Per quanto riguarda il rapporto dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 con le altre disposizioni del regolamento n. 806/2014 considerato nel suo insieme o con disposizioni di altri atti giuridici dell’Unione, occorre ricordare che il considerando 83 del regolamento n. 806/2014 prevede che, «[p]er evitare che le entità strutturino le passività in modo da minare l’efficacia dello strumento del bail-in, è opportuno stabilire che esse siano sempre in regola con [il MREL], espress[o] in percentuale delle passività totali dell’entità non rientranti nei fondi propri (...)».

34      Per quanto riguarda il regolamento 2019/877, il considerando 19 di quest’ultimo indica che, «[s]e sia l’entità soggetta a risoluzione sia l’impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, il [SRB] dovrebbe poter prevedere l’esenzione dall’applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l’impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili» e che «[l]a garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato».

35      Il considerando 19 del regolamento 2019/877 annuncia, in sostanza, il contenuto dei nuovi articoli 12 octies e 12 nonies del regolamento n. 806/2014.

36      Infatti, l’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 prevede che il SRB possa consentire alle entità che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione di soddisfare il MREL interno che è loro imposto anche mediante una garanzia che deve soddisfare nove condizioni cumulative. In particolare, viene imposto che la garanzia sia coperta da garanzie reali che rappresentino almeno il 50% del suo importo. Come risulta dal precedente punto 34, ciò implica che la società madre deve, di fatto, collocare anticipatamente le sue attività liquide per sostenere detta garanzia.

37      Quanto all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, esso prevede, come ricordato al precedente punto 17, la possibilità di rinunciare all’applicazione del MREL interno a una filiazione purché siano soddisfatte le condizioni contenute in tale disposizione, tra cui la condizione relativa all’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri.

38      Occorre altresì ricordare che l’ultima frase del considerando 2 del regolamento 2019/877 sottolinea che «[l]e disposizioni del regolamento (...) n. 806/2014, modificato dal presente regolamento, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle del regolamento (...) n. 575/2013 e delle direttive 2013/36/UE (...) e della direttiva 2014/59/UE». Si deve rilevare che una disposizione analoga all’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014 figura nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU 2019, L 150, pag. 296).

39      Infatti, l’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59 prevede la possibilità di esenzione di una filiazione se non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione alla filiazione.

40      Tuttavia, a differenza del regolamento n. 806/2014, l’articolo 45 septies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59 impone altresì, espressamente, una condizione supplementare, distinta dalla condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, vale a dire quella di una garanzia offerta dalla società madre alla sua filiazione. Più precisamente, l’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59 impone che «l’entità soggetta a risoluzione soddisf[i] l’autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e [che] dichiar[i], con il consenso dell’autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione». Esso prevede altresì che quest’ultima condizione non è richiesta se i rischi della filiazione non sono significativi. Salvo il caso in cui i rischi non siano significativi, tale condizione supplementare deve dunque sussistere affinché il SRB possa esercitare il suo potere discrezionale di concedere o meno un’esenzione. È giocoforza constatare che una siffatta condizione non figura all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

41      Pertanto, da un’interpretazione contestuale risulta che il requisito di garanzie coperte da garanzie reali tra l’impresa madre e le sue filiazioni è previsto all’articolo 12 octies del regolamento n. 806/2014 solo come mezzo per conformarsi al MREL interno e che la condizione della prestazione di una garanzia non figura all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del medesimo regolamento nel contesto di un’esenzione, a differenza di quanto previsto dal legislatore nella direttiva 2014/59, adottata anch’essa nel settore della risoluzione.

42      In questa fase, dagli elementi che precedono risulta che la possibilità di ottenere un’esenzione ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non può in alcun modo essere condizionata dal requisito di una garanzia assistita da una garanzia reale, che sia simile a quella prevista all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L’approccio contrario equivarrebbe a far perdere a detto articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 qualsiasi effetto utile e costituirebbe quindi una violazione flagrante di tale disposizione.

43      Per contro, le considerazioni che precedono non consentono di corroborare la tesi della Repubblica francese secondo la quale il SRB non può esigere «alcuna garanzia» nell’ambito dell’esame di una domanda di esenzione. Infatti, dall’interpretazione contestuale di cui sopra non si può dedurre che la mancata menzione di una garanzia nella disposizione relativa all’esame di una domanda di esenzione dal MREL interno (ossia l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014) impedisca ipso iure al SRB di imporre un requisito di questo tipo nell’ambito di detto esame. Se è vero che il SRB è tenuto a respingere una domanda di esenzione qualora una delle condizioni cumulative previste all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non sia soddisfatta, esso dispone per contro di un certo margine di discrezionalità nel determinare in quali circostanze sia soddisfatta la terza di tali condizioni, relativa all’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Pertanto, non è escluso che, tenuto conto del margine di cui dispone per valutare la terza condizione di cui al suddetto articolo, esso possa legittimamente imporre una garanzia – diversa da quella prevista all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 – al fine di contrastare l’esistenza di un impedimento al rapido trasferimento di fondi propri.

44      In terzo luogo, il Tribunale ritiene opportuno proseguire la sua analisi procedendo all’interpretazione sul piano teleologico dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Nell’ambito di tale interpretazione, occorre tener conto dell’obiettivo generale perseguito dal regolamento 2019/877 e dal regolamento n. 806/2014.

45      A tale riguardo, al considerando 5 del regolamento 2019/877, il legislatore enuncia l’obiettivo essenziale che esso persegue, vale a dire che [i]l [SRB] garanti[sca] che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel caso di risoluzione con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria[...] mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente, come previsto dal regolamento (...) n. 806/2014».

46      Pertanto, e come sottolineato in sostanza dal SRB, l’obiettivo principale comune al regolamento n. 806/2014 e alla direttiva 2014/59, perseguito dal legislatore imponendo il MREL a tutti gli enti di un gruppo bancario, consiste nel garantire una risoluzione efficace con un impatto negativo minimo sull’economia reale, sul sistema finanziario e sulle finanze pubbliche.

47      Peraltro, secondo i considerando 17 e 18 del regolamento 2019/877, mentre gli enti o entità identificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere sottoposti al MREL unicamente a livello consolidato del gruppo soggetto a risoluzione, gli enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale.

48      Il principio è quindi quello di un obbligo del MREL interno a livello di ciascuna filiazione del gruppo bancario interessato. Tenuto conto della sfida di ridurre al minimo l’impatto sui contribuenti e della stabilità finanziaria sottesa a tale obbligo, l’eccezione al principio può essere presa in considerazione solo se sono soddisfatte le condizioni per la sua concessione. La decisione del SRB di rinunciare al MREL interno non deve quindi mettere a repentaglio l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto sui contribuenti e della stabilità finanziaria che era sotteso alla creazione dell’obbligo consistente nel collocare anticipatamente il MREL interno a livello della filiazione. Infatti, come giustamente sottolineato dal SRB, in assenza di un MREL interno collocato anticipatamente a livello della filiazione e in presenza di perdite della filiazione superiori al suo capitale legale, la stessa filiazione dovrebbe essere sottoposta a risoluzione e una situazione del genere sarebbe in contraddizione con l’obiettivo sotteso al MREL interno.

49      Pertanto, si deve ritenere che il SRB debba essere guidato dall’obiettivo ricordato al precedente punto 46 quando applica il regolamento n. 806/2014 ed esamina se le condizioni di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, di detto regolamento siano soddisfatte.

50      Così, quando il SRB esamina una domanda di esenzione del MREL interno, spetta ad esso valutare se esistano altri accordi che possano fungere da sostituti funzionali del MREL interno. Nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone, ricordato al precedente punto 43, nulla gli impedisce di ritenere che, in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna domanda di esenzione, una garanzia sia necessaria affinché sia soddisfatta la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Per le ragioni ricordate al precedente punto 42, non gli è invece consentito esigere una garanzia le cui caratteristiche siano simili a quelle della garanzia prevista all’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014.

51      A questo proposito, occorre sottolineare che dalla decisione impugnata non risulta che il SRB abbia richiesto al gruppo bancario interessato una garanzia corrispondente o avente caratteristiche simili a quella dell’articolo 12 octies, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 né, a fortiori, che la commissione per i ricorsi abbia avallato un siffatto approccio del SRB.

52      Tale conclusione non può essere messa in discussione da alcuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica francese.

53      In primo luogo, la Repubblica francese non può utilmente addebitare alla commissione per i ricorsi e al SRB di essersi focalizzati unicamente sulla finalità generale del quadro di risoluzione e del MREL interno, comune al regolamento n. 806/2014 e alla direttiva 2014/59/UE, e di non aver tenuto conto degli obiettivi propri di detto regolamento, consistenti nel ridurre i rischi di frammentazione del mercato interno per i servizi finanziari. Infatti, essa sostiene che le esenzioni dal MREL interno applicabili tra entità situate in uno stesso Stato membro contribuiscono a tali obiettivi riducendo gli ostacoli alla circolazione della liquidità e del capitale infragruppo.

54      Orbene, come indicato in sostanza al considerando 18 del regolamento 2019/877 e come ricordato al precedente punto 47, l’obiettivo prioritario della misura consistente nel sottoporre gli enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione al MREL interno a livello individuale è quello di evitare gli eventuali rischi di turbativa del mercato consentendo al SRB di procedere alla risoluzione di un gruppo di risoluzione senza sottoporre alcune delle sue filiazioni a una procedura di risoluzione.

55      In tale contesto, l’obiettivo di ridurre gli impedimenti alla circolazione della liquidità e del capitale infragruppo, perseguito dall’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014, il quale prevede che il SRB abbia la possibilità di rinunciare all’applicazione del MREL interno a determinate condizioni, risulta secondario. Un siffatto obiettivo non può essere perseguito a detrimento dell’obiettivo prioritario ricordato al precedente punto 54.

56      In tal senso, occorre ricordare che il considerando 2 del regolamento 2019/877 prevede che le pertinenti disposizioni del regolamento n. 806/2014, come modificate da quelle del regolamento 2019/877, devono essere applicate in modo coerente, in particolare con quelle della direttiva 2014/59. Orbene, l’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59 prevede che la società madre debba dichiarare di garantire degli impegni assunti dalla sua filiazione solo nel caso in cui i rischi della filiazione siano significativi. Il legislatore privilegia quindi un approccio prudente consentendo l’esenzione senza necessità di una garanzia solo se sono soddisfatte condizioni rigorose e, in particolare, se una siffatta esenzione non presenta, in sostanza, alcun rischio.

57      Per ragioni di coerenza, anche le disposizioni del regolamento n. 806/2014, come modificate da quelle del regolamento 2019/877, devono essere applicate in modo tale che la concessione dell’esenzione possa essere presa in considerazione solo se sono soddisfatte condizioni rigorose. Ne consegue che, quando il SRB esamina se la condizione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 sia soddisfatta, può ritenere che, nel caso di specie, il requisito di una garanzia sia necessario affinché tale condizione sia soddisfatta. Il fatto che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, di detto regolamento non preveda esplicitamente il requisito di una garanzia della società madre a favore della sua filiazione significa che il legislatore ha lasciato al SRB un margine di discrezionalità quanto all’eventuale necessità di una siffatta garanzia, margine di discrezionalità che esso non ha invece concesso all’autorità di risoluzione nell’ambito dell’esame di un’esenzione in applicazione della direttiva 2014/59.

58      In secondo luogo, è parimenti inutile che la Repubblica francese invochi la risposta della Commissione a un quesito posto da uno Stato membro sulla trasposizione della direttiva 2019/879. La Commissione aveva sottolineato che, volontariamente, il legislatore non aveva riprodotto l’articolo 45 septies, paragrafo 3, lettere da d a f), e paragrafo 4, lettere da d) a f), della direttiva 2014/59, come modificata dalla direttiva 2019/879, e che spettava alle autorità nazionali di risoluzione e, alla luce dei principi relativi alla delega di poteri stabiliti nella sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), al SRB tenerne conto nell’attuazione delle disposizioni del regolamento n. 806/2014.

59      Orbene, l’approccio seguito dal SRB, per il quale non è stato rilevato alcun errore di diritto da parte della commissione per i ricorsi, è conforme all’insegnamento della sentenza del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), poiché tale approccio non sancisce in alcun modo l’esistenza di un obbligo automatico di garanzia affinché sia soddisfatto il requisito dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri e poiché riconosce piuttosto al SRB un margine di discrezionalità al riguardo che può condurlo a esigere una garanzia se, a seconda delle circostanze del caso di specie, lo ritiene necessario.

60      In terzo luogo, la Repubblica francese si basa sugli orientamenti pubblici «MREL Policy» del SRB (in prosieguo: gli «orientamenti pubblici») e sul manuale interno di quest’ultimo per affermare che, in realtà, il SRB chiede in modo sistematico il rilascio di una garanzia in ciascun caso di specie senza un esame in concreto e che considera tale rilascio di garanzia come una condizione diretta a dimostrare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014.

61      L’argomento della Repubblica francese, fondato sul manuale interno e sugli orientamenti pubblici del SRB e consistente nell’affermare, in sostanza, che il SRB ha stabilito una nuova condizione a pieno titolo non prevista dalla normativa, ossia quella del rilascio di una garanzia, non può essere accolto.

62      Infatti, anzitutto, la menzione di una garanzia al fine di dimostrare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri è stata inserita nell’allegato II degli orientamenti pubblici solo nel giugno 2022 e non esisteva quindi quando il SRB ha adottato la sua decisione SRB/EES/2021/44 del 4 novembre 2021.

63      Inoltre, gli orientamenti pubblici indicano chiaramente che essi non sono destinati a produrre un effetto giuridicamente vincolante e che non si sostituiscono in alcun modo ai requisiti giuridici enunciati nelle normative nazionali e dell’Unione applicabili. In detti orientamenti si afferma altresì che essi non possono essere invocati a fini giuridici, non stabiliscono alcuna interpretazione vincolante delle norme dell’Unione o nazionali, né fungono da pareri giuridici né sostituiscono tali pareri.

64      Inoltre, in linea con la posizione adottata dalla commissione per i ricorsi (punto 82 della decisione impugnata), l’approccio descritto negli orientamenti pubblici nella loro versione come modificata nel giugno 2022, che consente al SRB di chiedere una garanzia specifica nell’ambito della valutazione della condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, è compatibile con la formulazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014, come risulta, in particolare, dai precedenti punti da 44 a 51.

65      Certamente, il fatto che, secondo l’allegato II degli orientamenti pubblici del SRB nella loro versione come modificata nel giugno 2022, le banche che presentano una domanda di esenzione, al fine di dimostrare il carattere liberamente trasferibile dei fondi in uno scenario di risoluzione, devono «di norma» presentare la prova di una garanzia indica che il SRB privilegia la soluzione della garanzia, che si presenta come l’approccio più sicuro per garantire l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Tale allegato II non può, tuttavia, essere interpretato nel senso che il SRB richieda, «in ogni caso, per principio e in modo automatico» il rilascio di una garanzia. Precisando nel medesimo allegato II che, ove le specificità di un singolo caso lo giustifichino, il SRB può adottare un approccio diverso nella sua valutazione della conformità all’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014, il SRB conferma che esso continua a valutare caso per caso il modo in cui può essere soddisfatta la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri.

66      Inoltre, per quanto riguarda il manuale interno del SRB, la Repubblica francese sostiene che quest’ultimo, in un primo momento, vi avrebbe menzionato che il rilascio di una garanzia era una condizione a pieno titolo per poter ottenere un’esenzione e, in un secondo tempo, avrebbe modificato tale approccio presentando detto rilascio di una garanzia come un elemento volto a dimostrare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Tuttavia, ciò tende piuttosto a indicare che il SRB ha effettivamente preso in considerazione la portata di tale disposizione, da cui risulta che il rilascio di una garanzia non può essere richiesto d’ufficio e in modo automatico, ma che la necessità di una siffatta garanzia può essere prevista nell’ambito della valutazione del requisito dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri. Come risulta, in particolare, dai precedenti punti da 44 a 51, nulla impedisce al SRB di esigere, a seconda delle circostanze del caso di specie, una garanzia affinché sia soddisfatto il requisito di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014.

67      Infine, e in ogni caso, dagli estratti della decisione SRB/EES/2021/44 e della decisione impugnata, in particolare dai punti da 68 a 71 di quest’ultima, risulta che il SRB, nel caso di specie, ha risolto la questione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri indicando che esso procedeva a un’analisi in concreto della situazione del gruppo bancario interessato e, in particolare, delle garanzie del 2014 e del 2015 presentate dal gruppo in questione per soddisfare tale condizione, e che la commissione per i ricorsi ha esaminato tale approccio del SRB e ha concluso che la suddetta analisi era esente da errori di diritto in quanto era stata effettuata in concreto.

68      Pertanto, il ragionamento della commissione per i ricorsi e quello del SRB non si basano sugli orientamenti pubblici né sul manuale interno del SRB e non derivano quindi da un’applicazione meccanica della condizione di rilascio di una garanzia. È esattamente ciò che la commissione per i ricorsi ha sottolineato al punto 79 della decisione impugnata, ossia che la decisione SRB/EES/2021/44 era una decisione individuale riguardante il gruppo bancario interessato e che essa non faceva riferimento agli orientamenti pubblici né al manuale interno del SRB.

69      In tal senso, le considerazioni relative al manuale interno e agli orientamenti pubblici, contenute, in particolare, ai punti da 71 a 73 della decisione impugnata, costituiscono una risposta agli argomenti dedotti dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi e mirano a dimostrare che l’inclusione della garanzia in questi due documenti non ha trasformato l’esercizio del margine di discrezionalità del SRB in un requisito automatico di fatto.

70      Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

 Sulla seconda parte, vertente sul superamento, da parte del SRB, dei limiti del suo potere discrezionale ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014

71      La Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi avrebbe dovuto constatare che il SRB aveva ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. In primo luogo, essa deduce che l’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014 delimita i poteri del SRB in modo preciso, sulla base di criteri oggettivi, cosicché l’esercizio di tali poteri deve essere oggetto di un controllo rigoroso alla luce di tali criteri. Orbene, da un lato, la commissione per i ricorsi avrebbe ritenuto che il requisito di una garanzia specifica costituisse solo una mera possibilità per il SRB, al termine di una valutazione circostanziata, e, dall’altro, avrebbe avallato l’approccio di quest’ultimo consistente nell’esigere, per principio, la prestazione di una garanzia specifica e nell’ammettere solo «in via eccezionale» la possibilità di derogare a tale requisito. La Repubblica francese addebita quindi alla commissione per i ricorsi di non aver effettuato, in realtà, alcun controllo effettivo dell’esercizio da parte del SRB del suo potere discrezionale. In secondo luogo, la Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi non ha verificato se il SRB avesse correttamente esercitato il proprio potere quando quest’ultimo aveva valutato il contenuto della garanzia. In terzo luogo, e in tal senso, la commissione per i ricorsi non avrebbe spiegato, nella decisione impugnata, quale fosse la portata del potere discrezionale «vincolato e limitato» del SRB quando ha esaminato se le condizioni di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 806/2014 fossero soddisfatte.

72      In primo luogo, occorre esaminare se, come sostiene la Repubblica francese, la commissione per i ricorsi abbia avallato un approccio con il quale il SRB avrebbe richiesto, «per principio», la prestazione di una garanzia specifica e avrebbe ammesso solo «in via eccezionale» la possibilità di derogare a tale requisito, imponendo così il rilascio di una garanzia senza esercitare il suo potere discrezionale come ricordato al precedente punto 43 e, pertanto, senza che fosse previamente effettuata un’analisi precisa e in concreto degli elementi pertinenti.

73      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 806/2014, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso dinanzi alla commissione per i ricorsi avverso una decisione del SRB, come la decisione SRB/EES/2021/44, che il ricorso contiene i motivi sottesi a quest’ultimo e che spetta alla commissione per i ricorsi decidere su detto ricorso. Ne consegue che la commissione per i ricorsi esamina i motivi di cui è investita.

74      Nel caso di specie, la Repubblica francese non contesta il fatto che, come risulta dalla sintesi dei motivi di ricorso di cui al punto 35 della decisione impugnata, l’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi abbia sostenuto che, tramite il suo manuale interno e i suoi orientamenti pubblici, il SRB avrebbe imposto de facto una condizione supplementare per la concessione di un’esenzione che non era prevista nel regolamento n. 806/2014 e sarebbe quindi incorso in un errore di diritto superando i limiti del suo potere discrezionale, violando gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni applicate e privandoli di qualsiasi effetto giuridico pratico. L’appellante aveva sostenuto, in sostanza, che l’approccio astratto seguito dal SRB avrebbe reso praticamente impossibile ottenere l’esenzione.

75      Occorre altresì ricordare che la banca interessata si è avvalsa di due garanzie per affermare che non sussistevano impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, attuali o previsti al rapido trasferimento di fondi propri, ai sensi dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Le garanzie in questione dell’impresa madre che garantiva gli impegni della sua filiazione erano state fornite nel 2014 e nel 2015 nell’ambito di richieste di deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale e all’applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 575/2013.

76      Va precisato che gli argomenti presentati dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi a sostegno del suo primo motivo non hanno riguardato le valutazioni di merito operate dal SRB sulle garanzie del 2014 e del 2015 di cui si è avvalso il gruppo bancario interessato per sostenere che la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri era soddisfatta. Infatti, gli argomenti in questione riguardavano il presunto errore di diritto in cui il SRB sarebbe incorso per aver ecceduto la sua competenza applicando in modo meccanico e automatico una condizione che non figura all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

77      Spettava quindi alla commissione per i ricorsi verificare se il SRB avesse effettuato un esame in concreto della situazione del gruppo bancario interessato nonché delle garanzie presentate a sostegno della sua domanda di esenzione e se avesse così rispettato i limiti del suo potere discrezionale. In tale contesto, essa era tenuta a verificare che la valutazione effettuata dal SRB non consistesse in un esame astratto e dissimulato delle garanzie del 2014 e del 2015, bensì in un esame concreto e credibile.

78      Pertanto, la Repubblica francese sostiene erroneamente che i motivi e gli argomenti sollevati dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi, vertenti sull’errore di diritto in cui il SRB sarebbe incorso per aver applicato erroneamente l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e per aver ecceduto i limiti della sua competenza, avrebbero dovuto necessariamente indurre la commissione per i ricorsi ad esaminare se il SRB fosse legittimato, alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, a richiedere una garanzia specifica.

79      Alla luce dei motivi dedotti dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi, come ricordati al precedente punto 76, occorre stabilire se la commissione per i ricorsi potesse correttamente ritenere che l’analisi del SRB – al termine della quale quest’ultimo ha concluso che sussisteva il rischio che le garanzie del 2014 e del 2015 non potevano funzionare in uno scenario di non sostenibilità economica e che queste ultime non soddisfacevano la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri – fosse stata reale e concreta.

80      A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non impone regole precise quanto al modo in cui deve essere soddisfatta la condizione relativa all’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, ma impone, in sostanza, al SRB di assicurarsi che i meccanismi esistenti, come le garanzie, siano funzionalmente equivalenti a un MREL interno in uno scenario di crisi e, pertanto, che non esista il rischio che, nel caso in cui sia raggiunto il punto di non sostenibilità economica della filiazione, i dirigenti dell’impresa madre possano ipoteticamente decidere di ritirarsi, abbandonando così la filiazione, anziché di «trasferire i fondi a valle» e assorbire le perdite o ricapitalizzare.

81      Nel caso di specie, ciò ha comportato che la commissione per i ricorsi verificasse se il SRB avesse effettuato un esame reale e concreto delle garanzie del 2014 e del 2015 e della loro efficacia in uno scenario di crisi che consentisse al SRB di determinare se tali meccanismi esistenti fossero funzionalmente equivalenti a un MREL interno in uno scenario di liquidazione e, pertanto, se essi consentissero al gruppo bancario interessato di soddisfare la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri.

82      A questo proposito, in primo luogo, dalla decisione impugnata, in particolare dai suoi punti 4, 7, 12, 15, 49, 68, 75, 76, 88, 108, 110 e 116, risulta che la commissione per i ricorsi ha esaminato se il SRB avesse effettuato un’analisi in concreto della domanda di esenzione.

83      La commissione per i ricorsi ha ricordato che il SRB aveva sottolineato che le garanzie del 2014 e del 2015 erano state costituite in un altro contesto, ossia, in applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 575/2013, al fine di consentire al gruppo bancario interessato di beneficiare di una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali in materia di capitali, su base individuale, e all’applicazione dei requisiti prudenziali in materia di liquidità, su base individuale. Essa ha constatato che il SRB aveva evidenziato l’esistenza di un possibile scenario in cui il deterioramento della situazione della filiazione conduceva al suo dissesto quando l’aiuto finanziario del garante non era stato ancora fornito. Essa ha rilevato che il SRB aveva ritenuto che, in un caso del genere, gli obiettivi delle garanzie non fossero più applicabili.

84      La commissione per i ricorsi ha dichiarato che il SRB si era basato al riguardo sulle valutazioni del gruppo interno per la risoluzione. Come risulta dal punto 75 della decisione impugnata, in quest’ultima venivano espresse forti riserve sul fatto che il diritto di attivare una garanzia, ove esistente, sarebbe persistito in caso di inadempimento o di dissesto della filiazione e veniva sottolineato che i creditori della filiazione avrebbero potuto far valere essi stessi un diritto opponibile nei confronti del garante, cosicché, in definitiva, l’impresa madre, vale a dire la garante, sarebbe stata esonerata dal suo obbligo giuridico di garantire l’insolvenza della filiazione nel momento in cui quest’ultima ne avrebbe avuto maggiormente bisogno.

85      Al punto 75 della decisione impugnata, vengono altresì menzionate le dichiarazioni del gruppo interno per la risoluzione secondo le quali il rapido trasferimento di fondi propri da parte dell’impresa madre doveva essere garantito alla filiazione nei confronti della quale era stata constatata la non sostenibilità economica conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 e secondo le quali la constatazione che la filiazione fosse in dissesto o a rischio di dissesto poteva intervenire in una situazione in cui detta filiazione poteva ancora soddisfare le sue obbligazioni e in cui, pertanto, le garanzie del 2014 e del 2015 non erano ancora attivate e non erano utilizzabili per fornire l’aiuto richiesto.

86      Dalla decisione impugnata risulta quindi che l’esame dei meccanismi esistenti da parte del SRB non era affatto fittizio, ma derivava proprio da un’analisi reale e concreta della situazione del gruppo bancario interessato. La Repubblica francese sostiene quindi erroneamente che il SRB avrebbe imposto in modo automatico e astratto una garanzia.

87      Ne consegue che la commissione per i ricorsi ha potuto correttamente ritenere, in sostanza, che il SRB avesse effettuato un esame in concreto della situazione del gruppo bancario interessato al fine di stabilire se quest’ultimo soddisfacesse le condizioni di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

88      In secondo luogo, la conclusione secondo cui la commissione per i ricorsi ha correttamente ritenuto che il SRB avesse effettuato un’analisi reale e concreta della situazione del gruppo bancario interessato deriva altresì dalla posizione da essa adottata, in particolare, ai punti 73, 74 e 83 della decisione impugnata. Essa vi ha indicato senza ambiguità che il SRB disponeva di un margine di discrezionalità per determinare l’esistenza o meno di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri e che, in tale contesto, il SRB poteva ritenere che non vi fossero impedimenti e concedere un’esenzione anche se l’impresa madre non aveva concesso garanzie a favore della sua filiazione. A questo proposito, la commissione per i ricorsi ha precisato che la condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri poteva essere soddisfatta secondo le disposizioni di legge speciali previste dal diritto nazionale applicabile e sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali tra le società di un gruppo.

89      In terzo luogo, l’esercizio da parte del SRB del suo margine di discrezionalità e l’esame in concreto della condizione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 sono parimenti corroborati dalla constatazione effettuata dalla commissione per i ricorsi secondo la quale il ragionamento relativo all’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, contenuto nella decisione impugnata, non era fondato sugli orientamenti pubblici né sul manuale interno del SRB, come risulta dai precedenti punti da 61 a 68.

90      Per tale motivo, non va accolta la domanda con cui la Repubblica francese ha chiesto al Tribunale di adottare una misura di organizzazione del procedimento per ingiungere al SRB di produrre il suo manuale interno nelle sue versioni applicabili nel 2020 e nel 2021, in quanto il manuale in questione avrebbe indicato che il rilascio di una garanzia tra l’entità di risoluzione e la sua filiazione costituiva una condizione imperativa che i gruppi interni per la risoluzione erano tenuti a rispettare ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 nonies del regolamento n. 806/2014.

91      A tale riguardo, occorre rilevare che i riferimenti fatti al manuale interno del SRB nella decisione impugnata intervengono essenzialmente nell’ambito della risposta della commissione per i ricorsi agli argomenti dell’appellante dinanzi a quest’ultima, che si fondano su tale documento. La dimostrazione che la Repubblica francese cerca di operare basandosi sul manuale interno del SRB nelle sue versioni applicabili nel 2020 e nel 2021 è inconferente, in quanto non consentirebbe di mettere in discussione la conclusione, tratta correttamente dalla commissione per i ricorsi, secondo la quale il SRB ha effettivamente proceduto a un’analisi in concreto della condizione dell’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri per la filiazione del gruppo bancario interessato.

92      Nessuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica francese può mettere in discussione tale conclusione.

93      Nell’ambito di un primo argomento, la Repubblica francese addebita alla commissione per i ricorsi di aver avallato l’approccio del SRB consistente nel presumere che le garanzie non fossero attivabili in caso di crisi e di non aver effettuato un’analisi approfondita del diritto nazionale per valutare tale questione.

94      Questo argomento non può essere accolto. Infatti, come risulta, in particolare, dal precedente punto 86, la commissione per i ricorsi si è, al contrario, assicurata che il SRB avesse proceduto a un’analisi in concreto degli elementi che gli erano stati sottoposti, senza applicare al riguardo la benché minima «presunzione». Del resto, dalla decisione impugnata non risulta che il gruppo bancario interessato o l’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi abbiano individuato disposizioni del diritto nazionale applicabile o accordi all’interno di detto gruppo che avrebbero consentito di soddisfare la condizione enunciata all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Gli unici elementi presentati a sostegno della domanda di esenzione, al fine di dimostrare l’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, riguardano le garanzie del 2014 e del 2015. Orbene, tali garanzie sono state per l’appunto oggetto di un’analisi concreta da parte del SRB.

95      A tale riguardo, occorre respingere in ogni caso, in quanto non suffragati in alcun modo, gli argomenti della Repubblica francese vertenti sull’errore manifesto di valutazione che in cui il SRB sarebbe incorso ignorando gli effetti benefici prodotti da «accordi interni» esistenti, in uno scenario di risoluzione, e considerando che le garanzie del 2014 e del 2015 non erano attivabili in uno scenario di crisi.

96      Infatti, da un lato, la Repubblica francese non individua quali «accordi interni» essa invochi a sostegno del suo ragionamento, né, a fortiori, descrive in che modo questi ultimi avrebbero potuto produrre effetti benefici nell’ipotesi di uno scenario di risoluzione.

97      Dall’altro lato, la Repubblica francese non menziona alcuna disposizione di una legge nazionale o alcun principio del diritto nazionale a sostegno del suo argomento relativo all’asserita attivazione delle garanzie del 2014 e del 2015. Tutt’al più cita una sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) del 4 febbraio 1985 nella parte in cui avrebbe sancito il fatto che la nozione di «interesse di gruppo» può consentire, a determinate condizioni, di escludere la rigorosa difesa dell’interesse sociale di una società quando questa concede contributi finanziari a un’altra società dello stesso gruppo. Per quanto riguarda tale nozione di «interesse di gruppo», la Repubblica francese fa altresì riferimento nella sua replica, mediante un collegamento ipertestuale, a un rapporto del mese di giugno 2015 intitolato «Vers une reconnaissance de l’intérêt de groupe dans l’Union européenne?», Rapport du Club des Juristes (Commission Europe) [«Verso un riconoscimento dell’interesse di gruppo nell’Unione europea?, Relazione del Club dei giuristi (Commissione Europa)] che elenca succintamente le condizioni da soddisfare nel diritto francese «per evitare ai dirigenti la contestazione del reato di distrazione di beni sociali per contributi finanziari corrisposti tra le società di uno stesso gruppo» (pagg. 16 e 17 di detta relazione).

98      È giocoforza constatare che tanto le spiegazioni della Repubblica francese quanto il contenuto della relazione alla quale essa fa riferimento sono perlomeno vaghi e imprecisi. Essi non consentono in alcun modo di determinare le conseguenze che il SRB avrebbe dovuto trarne nel caso di specie per quanto riguarda le garanzie del 2014 e del 2015. Inoltre, e come risulta dalle memorie della stessa Repubblica francese, devono essere soddisfatte talune condizioni affinché la nozione di «interesse di gruppo» possa consentire di escludere la rigorosa difesa dell’interesse sociale di una società. Orbene, la Repubblica francese non ha spiegato sotto quale profilo dette condizioni sarebbero state soddisfatte nel caso di specie.

99      Nell’ambito di un secondo argomento, la Repubblica francese sostiene che il SRB è incorso in errori nell’interpretazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 per il motivo che il legislatore ha fatto riferimento solo agli impedimenti «sostanziali» e «previsti», e non a «qualsiasi impedimento» «futuro» «eventuale», e che la realtà di tali impedimenti non è stata dimostrata nel caso di specie.

100    Tale argomento deve essere respinto. Infatti, la commissione per i ricorsi non è incorsa in alcun errore nell’interpretazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 considerando, in sostanza, che gli impedimenti al rapido trasferimento delle garanzie del 2014 e del 2015 e il rischio che ne derivava corrispondessero effettivamente alle nozioni di «rischio» e di «impedimenti sostanziali (...), attuali o previsti» ai sensi della disposizione summenzionata. Come risulta dai precedenti punti da 82 a 85, l’esame effettuato dalla commissione per i ricorsi per stabilire se il SRB avesse effettuato un’analisi in concreto della domanda di esenzione rivela effettivamente che le garanzie del 2014 e del 2015 erano state costituite in un altro contesto e che, in taluni scenari, esse presentavano il rischio significativo di non poter o di non poter più essere attivate.

101    In secondo luogo, la Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi è incorsa in errore nel ritenere che il SRB avesse effettuato un esame in concreto della situazione del gruppo bancario interessato per determinare un «contenuto» proporzionato della garanzia. Essa sostiene che il SRB avrebbe fissato il contenuto in questione in modo automatico e senza un esame concreto della situazione, a un livello almeno equivalente all’importo ipotetico del MREL interno che sarebbe stato applicato in assenza di esenzione, e che, pertanto, tale contenuto non sarebbe proporzionato.

102    Un siffatto argomento dev’essere respinto. Infatti, la commissione per i ricorsi ha anzitutto ricordato, al punto 75 della decisione impugnata, la necessità per il SRB di essere ragionevolmente convinto che la garanzia esistente fosse funzionalmente equivalente al MREL interno collocato anticipatamente in uno scenario di crisi. Essa ha poi sottolineato che, nel caso di specie, il SRB aveva ritenuto, nell’ambito del suo margine di discrezionalità ricordato al precedente punto 43, che le sole garanzie del 2014 e del 2015 presentate dal gruppo bancario interessato a sostegno della sua domanda di esenzione fossero caratterizzate dal rischio di non essere attivabili in uno scenario di crisi e di essere così inesistenti. Infine, essa ha rilevato che, per coprire il rischio in questione, il SRB aveva ritenuto necessaria una garanzia funzionalmente equivalente al MREL interno in uno scenario di crisi e di importo equivalente all’importo ipotetico di detto MREL interno.

103    Così facendo, la commissione per i ricorsi ha correttamente ritenuto che il SRB avesse proceduto a un esame in concreto della situazione del gruppo bancario interessato al fine di stabilire il contenuto della garanzia.

104    Inoltre, e in ogni caso, per le ragioni menzionate ai precedenti punti da 96 a 98, occorre respingere gli argomenti vertenti sull’applicazione del diritto francese dedotti dalla Repubblica francese al fine di dimostrare che la commissione per i ricorsi sarebbe incorsa in errore in sede di esame dell’approccio seguito dal SRB per stabilire il contenuto della garanzia e al fine di dimostrare che tale approccio del SRB è stato astratto e non proporzionato.

105    In terzo luogo, la Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi ha indicato che il SRB disponeva di un potere discrezionale «vincolato e limitato» nell’esame delle condizioni di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 806/2014 che consentono l’esenzione, ma che essa non ha spiegato la portata di tale potere discrezionale né ha, pertanto, esaminato le conseguenze da trarre, nel caso di specie, da tale potere.

106    Questo argomento è infondato.

107    Infatti, dai precedenti punti da 18 a 20 risulta che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, in parte, impone una competenza vincolata al SRB e, in parte, gli delega un potere discrezionale.

108    Come sottolineato dalla commissione per i ricorsi ai punti da 58 a 61 della decisione impugnata, il potere discrezionale di cui alla seconda fase menzionata al precedente punto 20 non viene in considerazione nel caso di specie, poiché la questione controversa non è se il SRB abbia correttamente esercitato detto potere, una volta soddisfatte tutte le condizioni. A tale riguardo, come ricordato al precedente punto 43, se è vero che il SRB è tenuto a respingere una domanda di esenzione qualora una delle condizioni cumulative previste all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 non sia soddisfatta, esso dispone di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda la determinazione delle circostanze in cui la terza di tali condizioni, relativa all’assenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, è soddisfatta.

109    Pertanto, e tenuto conto dei motivi vertenti sul fatto che il SRB avrebbe stabilito un requisito automatico di garanzia per concedere l’esenzione e avrebbe quindi ecceduto il suo margine di discrezionalità nella prima fase, spettava alla commissione per i ricorsi esaminare se il SRB avesse effettivamente operato una valutazione in concreto quando aveva analizzato la situazione del gruppo bancario interessato e le garanzie del 2014 e del 2015 invocate da quest’ultimo e aveva concluso nel senso della loro inefficacia nonché della necessità di una garanzia della società madre a favore della sua filiazione.

110    Orbene, dal ragionamento di cui ai precedenti punti da 22 a 103 risulta che la commissione per i ricorsi ha effettivamente svolto l’esame di cui al precedente punto 109. Dai punti summenzionati risulta altresì che, al termine di detto esame, la commissione per i ricorsi ha correttamente ritenuto che il SRB avesse effettivamente svolto una valutazione in concreto e che esso non avesse quindi creato né applicato alcuna condizione nuova non prevista dall’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 né, pertanto, superato i limiti del suo potere discrezionale ai sensi di tale disposizione.

111    Alla luce di tali elementi, la commissione per i ricorsi non era tenuta a spiegare ulteriormente la portata del potere discrezionale del SRB né ad esaminare le conseguenze da trarne.

112    Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

113    Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto

114    La Repubblica francese sostiene che il principio della certezza del diritto è stato violato in quanto i criteri che il SRB aveva applicato ai fini dell’esame della domanda di esenzione non erano né chiari né precisi e non erano prevedibili per il gruppo bancario interessato. Al riguardo, essa precisa che, alla data della domanda di esenzione dal MREL presentata al SRB, gli orientamenti pubblici destinati a definire la prassi del SRB per quanto riguarda il MREL non menzionavano la necessità di fornire una garanzia e deduce che il requisito della prestazione di una garanzia era incluso nel documento interno del SRB.

115    Il SRB contesta tale argomento.

116    Il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 9 marzo 2017, Polonia/Commissione, C‑105/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:191, punto 54).

117    Il principio della certezza del diritto esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le imprese (sentenza del 28 settembre 2022, Malacalza Investimenti/BCE, T‑552/19 OP, non pubblicata, EU:T:2022:587, punto 52).

118    Tale obbligo richiede che ogni atto inteso a produrre effetti giuridici tragga il carattere vincolante da una norma del diritto dell’Unione che va esplicitamente indicata come fondamento normativo e che prescrive la forma giuridica di cui l’atto dev’essere rivestito (v. sentenza del 19 giugno 2015, Italia/Commissione, T‑358/11, EU:T:2015:394, punto 123 e giurisprudenza ivi citata). Il principio di prevedibilità costituisce parte integrante del principio della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punti 111 e 112).

119    In primo luogo, occorre ricordare che la disposizione la cui applicazione è al centro della presente controversia è l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. Tale disposizione prevede che, affinché possa essere concessa l’esenzione dal MREL interno, deve essere soddisfatto il requisito secondo cui «non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell’entità soggetta a risoluzione alla filiazione». Occorre considerare che tale disposizione è chiara, precisa e prevedibile nei suoi effetti, vale a dire che essa prevede che l’esistenza di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri precluda la concessione dell’esenzione.

120    Da un lato, non si può esigere che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 menzioni le diverse ipotesi concrete nelle quali è soddisfatta o meno la condizione prevista da tale disposizione, in quanto il legislatore non può determinare in anticipo tutte le suddette ipotesi (v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2017, Marco Tronchetti Provera e a., C‑206/16, EU:C:2017:572, punto 42). Infatti, non è possibile elencare gli esempi di impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri, così come non si può pretendere dal legislatore che siano citate in modo positivo le misure che garantirebbero il rispetto della condizione dell’assenza di detti impedimenti.

121    Dall’altro, il principio della certezza del diritto non osta a che le autorità interessate godano di un margine di discrezionalità nell’applicazione dei criteri definiti dalla normativa. Nel caso di specie, il fatto che il SRB disponga di un margine per valutare se esistano impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri o per valutare il modo appropriato in cui tale condizione deve essere soddisfatta non implica, tuttavia, che sia stato violato il principio della certezza del diritto.

122    In tale contesto, occorre rilevare che, nelle sue memorie, la Repubblica francese ha sostenuto di non aver affermato che l’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 vietasse in ogni caso al SRB di esigere una garanzia specifica e ha quindi ammesso, in sostanza, che tale disposizione consentiva al SRB di esigere una garanzia specifica. Pertanto, la richiesta di una garanzia presentata dal SRB alla società madre della filiazione bancaria interessata non è a priori imprevedibile né costituisce quindi una violazione del principio della certezza del diritto.

123    In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento della Repubblica francese secondo cui gli operatori economici hanno ricevuto segnali contraddittori per quanto riguardava gli orientamenti pubblici nonché il manuale interno del SRB e potevano quindi nutrire dubbi legittimi sulla corretta interpretazione dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014. La Repubblica francese afferma infatti che, alla data della domanda di esenzione, gli orientamenti pubblici destinati a informare gli istituti bancari per quanto riguardava la prassi del SRB sul MREL non menzionavano in alcun punto la necessità di fornire una garanzia, ma che, nel suo manuale interno, il SRB aveva subordinato la concessione dell’esenzione dal requisito minimo di fondi propri al rilascio di una garanzia specifica. Essa sottolinea che tale requisito di garanzia specifica era stato esplicitamente menzionato negli orientamenti pubblici solo nel giugno 2022. A suo avviso, sussistevano così notevoli divergenze tra la normativa applicabile (che non fissava alcun requisito di garanzia specifica), gli orientamenti pubblici (che non prevedevano alcuna garanzia specifica prima del giugno 2022) e il manuale interno del SRB (che conteneva un siffatto requisito imperativo), tali da configurare una violazione del principio della certezza del diritto.

124    Tale argomento deve essere respinto.

125    Infatti, sotto un primo profilo, se è vero che, al momento della domanda di esenzione che ha dato luogo alla decisione impugnata, il requisito di una garanzia specifica al fine di soddisfare la condizione dell’assenza di impedimenti al trasferimento di fondi propri non figurava negli orientamenti pubblici, tale circostanza non implicava tuttavia che il SRB non potesse mai chiedere una siffatta garanzia. Le banche non potevano ragionevolmente interpretare l’assenza di una menzione esplicita al riguardo come una rinuncia definitiva, da parte dello stesso SRB, al requisito di una garanzia specifica.

126    A tale riguardo, e sotto un secondo profilo, gli orientamenti pubblici del 2020 hanno chiaramente indicato che la parte che chiedeva l’esenzione «d[oveva] dimostrare che non vi [erano] impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività». Gli orientamenti pubblici del 2020 hanno quindi ricordato senza ambiguità l’obbligo di risultato cui erano tenuti i richiedenti l’esenzione – vale a dire l’esistenza di un meccanismo di trasferimento delle perdite infragruppo che garantisse il superamento di potenziali impedimenti al trasferimento di fondi propri – ma non hanno limitato i meccanismi possibili per realizzare tale risultato. Così facendo, il SRB ha quindi implicitamente ammesso la possibilità che il meccanismo in questione assuma la forma di una garanzia dell’impresa madre a favore della sua filiazione.

127    A questo proposito, la Repubblica francese invoca invano la sentenza del 12 febbraio 2014, Beco/Commissione (T‑81/12, EU:T:2014:71), nella quale il Tribunale ha concluso nel senso di una violazione del principio della certezza del diritto. La sentenza in questione riguardava una comunicazione interpretativa della Commissione destinata a fornire chiarimenti agli operatori economici, ma che portava a un risultato opposto in quanto aveva emesso «segnali contraddittori». Orbene, per le ragioni esposte al precedente punto 126, si deve constatare che nel caso di specie non vi sono stati né segnali contraddittori né misure imprevedibili.

128    Sotto un terzo profilo, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, gli scambi che hanno avuto luogo tra il gruppo bancario interessato, il SRB e il gruppo interno per la risoluzione nel corso del procedimento amministrativo possono essere presi in considerazione nella valutazione del rispetto del principio della certezza del diritto, il quale non si determina unicamente in modo astratto. Orbene, la commissione per i ricorsi ha ricordato, in particolare ai punti 73 e 87 della decisione impugnata, che il SRB e il gruppo di risoluzione interno avevano chiaramente espresso le loro riserve sugli impegni di liquidità e di capitale per la filiazione tramite le garanzie del 2014 e del 2015. Il gruppo bancario interessato era stato quindi messo al corrente della posizione del SRB nelle circostanze del caso di specie.

129    Sotto un quarto profilo, dall’esame del primo motivo di ricorso risulta che, in nessun modo la commissione per i ricorsi avrebbe convalidato un approccio asseritamente seguito dal SRB consistente nell’applicare un obbligo, per principio e in modo automatico, di fornire una garanzia specifica nei confronti del gruppo bancario interessato. Infatti, detta commissione ha correttamente ritenuto che il SRB avesse esaminato in modo concreto il caso di specie e, in particolare, le garanzie del 2014 e del 2015.

130    A questo proposito, il SRB osserva opportunamente di aver effettuato una valutazione caso per caso nel corso del ciclo di pianificazione della risoluzione del 2020 e di non aver chiesto garanzie a tutte le banche. Esso indica infatti di aver concesso sei esenzioni, di cui tre senza garanzie. Tale elemento di fatto corrobora la conclusione della commissione per i ricorsi secondo cui il SRB non richiede in modo automatico e astratto il rilascio di una garanzia specifica.

131    Infine, il manuale interno del SRB nelle sue versioni applicabili nel 2020 e nel 2021 non era accessibile al gruppo bancario interessato. Pertanto, tale documento non ha potuto fornire «segnali contraddittori» né indurre in errore il gruppo bancario interessato. Inoltre, non risulta da alcun punto della decisione impugnata che la commissione per i ricorsi abbia convalidato un approccio mediante il quale il SRB avrebbe applicato in modo puramente meccanico istruzioni contenute nel suo manuale interno.

132    Alla luce di tutti gli elementi che precedono, il secondo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione dellobbligo di motivazione

133    La Repubblica francese sostiene che la commissione per i ricorsi ha erroneamente ritenuto che il SRB avesse soddisfatto l’obbligo di motivazione. A suo avviso, la motivazione contenuta nella decisione del SRB, convalidata dalla commissione per i ricorsi, è lacunosa, in quanto non ha consentito di comprendere perché la condizione prevista all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 non fosse soddisfatta né quali sarebbero le caratteristiche di una garanzia idonea a soddisfare le aspettative del SRB. Il SRB non avrebbe quindi giustificato per quale ragione vi fossero impedimenti al rapido trasferimento di fondi propri o al rapido rimborso di passività da parte dell’entità di risoluzione alla filiazione. Essa aggiunge che la commissione per i ricorsi si è limitata a indicare che gli elementi forniti dal gruppo bancario interessato (in particolare le garanzie del 2014 e del 2015) potevano non essere sufficienti in uno scenario di crisi per assicurare il rapido trasferimento dei fondi propri e che una siffatta motivazione non consente di giustificare l’esistenza di impedimenti «sostanziali» al rapido trasferimento dei fondi, «di diritto o di fatto, attuali o previsti».

134    Il SRB sostiene che tale motivo di ricorso deve essere respinto.

135    La motivazione prescritta, segnatamente, dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo (v. sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

136    L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o qualsiasi altra persona che l’atto riguardi ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza dell’8 luglio 2020, Crédit agricole/BCE, T‑576/18, EU:T:2020:304, punto 130 e giurisprudenza ivi citata).

137    Nel caso di specie, alla luce dei motivi dedotti dall’appellante dinanzi alla commissione per i ricorsi, come ricordati ai precedenti punti da 76 a 78, il Tribunale ritiene che la commissione per i ricorsi abbia specificato, nella decisione impugnata, gli elementi di fatto e di diritto che rivestivano un’importanza essenziale in quanto le ragioni ivi indicate hanno consentito, da un lato, alla Repubblica francese di conoscere le giustificazioni di detta decisione al fine di contestarla e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione.

138    Infatti, la Repubblica francese ha potuto contestare la fondatezza del ragionamento della commissione per i ricorsi contenuto nella decisione impugnata. Essa ha infatti potuto sostenere che la commissione per i ricorsi aveva avallato un’interpretazione erronea, da parte del SRB, dell’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 e che aveva ignorato il fatto che il SRB aveva «ecceduto la propria competenza». Inoltre, come risulta dall’analisi appena svolta dei diversi motivi di ricorso e degli argomenti dedotti nell’atto introduttivo, il Tribunale ha potuto pronunciarsi su tale argomentazione ed esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione impugnata.

139    In particolare, le ragioni ricordate, segnatamente, ai precedenti punti da 82 a 88, sulle quali la commissione per i ricorsi si è basata per concludere che il SRB aveva effettuato un esame concreto della situazione del gruppo interessato, hanno consentito alla Repubblica francese di conoscere adeguatamente le giustificazioni dell’approccio adottato dalla commissione in questione.

140    Inoltre, e in ogni caso, le motivazioni esposte nella decisione del SRB hanno consentito alla Repubblica francese di comprendere le ragioni per le quali il SRB aveva ritenuto necessario che l’impresa madre rilasciasse una garanzia a favore della sua filiazione affinché fosse soddisfatta la condizione di cui all’articolo 12 nonies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 e quelle per le quali il SRB aveva ritenuto che le garanzie del 2014 e del 2015 fossero insufficienti al riguardo. Occorre aggiungere che il contesto era ben noto al gruppo bancario interessato. Infatti, come risulta dalla decisione impugnata e da quella del SRB, durante il procedimento amministrativo sono intervenuti vari e intensivi scambi tra il gruppo bancario interessato e il SRB, sono state fornite spiegazioni dettagliate sull’insufficienza di tali garanzie e il gruppo interno per la risoluzione responsabile del gruppo bancario interessato ha comunicato a quest’ultimo un elenco delle caratteristiche fondamentali di una garanzia, ritenute pertinenti per valutare ulteriormente la domanda di esenzione.

141    Di conseguenza, la Repubblica francese afferma erroneamente che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente.

142    Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

143    Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

144    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica francese, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda del SRB.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica francese è condannata alle spese.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Steinfatt

 

      Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.

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