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Document 62022CJ0632

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell' 11 luglio 2024.
    AB Volvo contro Transsaqui S.L.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Azione di risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Atto introduttivo del giudizio notificato presso la sede sociale di una società figlia della convenuta – Validità della notifica – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
    Causa C-632/22.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:601

     SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    11 luglio 2024 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Azione di risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo – Atto introduttivo del giudizio notificato presso la sede sociale di una società figlia della convenuta – Validità della notifica – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

    Nella causa C‑632/22,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con decisione del 7 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2022, nel procedimento

    Volvo AB

    contro

    Transsaqui SL,

    con l’intervento di:

    Ministerio Fiscal,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 ottobre 2023,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Volvo AB, da N. Gómez Bernardo, abogada;

    per la Transsaqui SL, da J. Bonet Martínez, J. Bonet Sánchez e A. Penalba Ferrer, abogados, e da F. Pérez Cruz, procurador;

    per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente;

    per il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da S. Baches Opi, M. Domecq e S. Noë, in qualità di agenti;

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, nonché sull’articolo 53 della Carta.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Volvo AB e la Transsaqui SL in merito al danno che quest’ultima avrebbe subito a causa di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), commessa da diversi costruttori di autocarri, tra i quali figura la Volvo.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Regolamento (CE) n. 1393/2007

    3

    I considerando 2, 8, 11, 12, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79), enunciavano quanto segue:

    «(2)

    Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

    (...)

    (8)

    È opportuno che il presente regolamento non si applichi alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

    (...)

    (11)

    Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli standard contenuti negli allegati del presente regolamento.

    (12)

    Con apposito modulo standard, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione. (...)

    (...)

    (16)

    Per agevolare l’accesso alla giustizia, le spese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della legge dello Stato membro richiesto dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo sia fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. L’obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati.

    (17)

    Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

    4

    L’articolo 1 di detto regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevedeva quanto segue:

    «1.   Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

    2.   Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto».

    5

    L’articolo 5 del suddetto regolamento, dal titolo «Traduzione dell’atto», stabiliva quanto segue:

    «1.   Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8.

    2.   Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatta salva un’eventuale decisione successiva del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa».

    6

    L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Rifiuto di ricevere l’atto», al paragrafo 1, così disponeva:

    «L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

    a)

    una lingua compresa dal destinatario;

    oppure

    b)

    la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione».

    7

    L’articolo 11 del regolamento n. 1393/2007, intitolato «Spese di notificazione o di comunicazione», al suo paragrafo 2, prevedeva come segue:

    «Le spese derivanti dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto corrispondono a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente da quello Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione [europea] l’importo del diritto forfettario unico».

    8

    Ai sensi dell’articolo 14 di tale regolamento:

    «Ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente».

    9

    L’articolo 19 di detto regolamento, intitolato «Mancata comparizione del convenuto», al paragrafo 1, prevedeva quanto segue:

    «Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova:

    a)

    che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

    b)

    che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento,

    e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi».

    Regolamento (UE) n. 1215/2012

    10

    L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), intitolato «Competenze speciali», così recita:

    «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

    (...)

    2)

    in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

    (...)».

    11

    Ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento:

    «2.   L’autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie.

    3.   Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo sono sostituite da quelle dell’articolo 19 del regolamento [n. 1393/2007] qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del suddetto regolamento».

    12

    L’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

    «Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

    (...)

    b)

    se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

    (...)».

    13

    Ai sensi dell’articolo 63, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento:

    «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:

    a)

    la sua sede statutaria;

    b)

    la sua amministrazione centrale; oppure

    c)

    il suo centro d’attività principale».

    Diritto spagnolo

    14

    L’articolo 155 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000, relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000), così dispone:

    «1.   Quando le parti non sono rappresentate da un avvocato o si tratta della prima citazione o notifica al convenuto, le notifiche sono effettuate mediante invio al domicilio delle parti in causa. (...)

    2.   Il domicilio del ricorrente è quello indicato nella domanda, nella richiesta o nella domanda di avvio del procedimento. Il ricorrente designa inoltre come domicilio del convenuto ai fini della prima citazione a comparire o citazione uno o più dei luoghi di cui al paragrafo seguente del presente articolo. Se il ricorrente designa più luoghi come domicilio, deve indicare l’ordine in cui, a suo parere, la comunicazione può essere effettuata con successo.

    (...)

    3.   Ai fini delle notifiche, potrà indicarsi come domicilio quello che risulta all’anagrafe comunale o quello che risulti ufficialmente ad altri fini, nonché quello che compaia nel registro ufficiale o nelle pubblicazioni delle associazioni professionali, nel caso, rispettivamente, di società e altri enti o di persone che esercitino una professione per l’esercizio della quale è obbligatoria l’iscrizione a un albo professionale. A tal fine può essere indicato come domicilio anche il luogo in cui si svolga attività professionale o lavorativa non occasionale.

    (...)

    Se la domanda è rivolta a una persona giuridica, può essere parimenti indicato il domicilio di chi figuri come amministratore, dirigente o mandatario dell’impresa commerciale, o presidente, membro o dirigente del consiglio direttivo di un’associazione iscritta in un registro ufficiale.

    (...)».

    15

    Ai sensi dell’articolo 510, paragrafo 1, di tale legge:

    «Si procede alla revisione di una sentenza definitiva:

    (...)

    4)

    Se una parte è prevalsa ingiustamente a causa di corruzione, violenza o attività decettiva».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    16

    Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 4673, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6). La Volvo figura tra i destinatari di tale decisione.

    17

    In detta decisione, la Commissione ha constatato che quindici produttori di autocarri, tra cui la Volvo, avevano partecipato a un cartello sotto forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, vertente su accordi collusivi relativi, da un lato, alla fissazione dei prezzi e all’aumento dei prezzi lordi degli autocarri medi e degli autocarri pesanti nello Spazio economico europeo (SEE) e, dall’altro, alle tempistiche e alla ripercussione dei costi relativi all’introduzione delle tecnologie in materia di emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6.

    18

    Per quanto riguarda la Volvo, è stato accertato che tale infrazione si è protratta dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

    19

    Il 12 luglio 2018 la Transsaqui, che aveva acquistato, nel corso del 2008, due autocarri di marca Volvo, ha proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia, Spagna) un ricorso per risarcimento danni nei confronti della Volvo, diretto al risarcimento del danno da essa asseritamente subito a causa dell’intesa constatata nella decisione del 19 luglio 2016, menzionata al punto 16 della presente sentenza, e corrispondente a un costo aggiuntivo che essa stima in EUR 24420,69.

    20

    Nella sua domanda, la Transsaqui ha dichiarato che la sede sociale della Volvo si trova a Göteborg (Svezia), ma ha specificato che l’atto di citazione in giudizio doveva essere notificato presso la sede sociale della sua società figlia in Spagna, ossia la Volvo Group España SAU (in prosieguo: la «Volvo España»), con sede a Madrid (Spagna).

    21

    Lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha dichiarato ricevibile la domanda e, al fine di citare la Volvo a comparire nel procedimento e a rispondere al ricorso, le ha fatto pervenire, all’indirizzo della sede sociale della Volvo España, una lettera raccomandata contenente una copia del ricorso e dei documenti allegati. Tale lettera è stata respinta e vi è stata aggiunta un’annotazione manoscritta dell’indirizzo della Volvo in Svezia.

    22

    Nel corso di un’udienza dinanzi a tale giudice, la Transsaqui ha presentato osservazioni nelle quali ha qualificato il rifiuto della Volvo España di ricevere la citazione a comparire diretta contro la Volvo come manovra dilatoria improntata alla malafede, sostenendo che, poiché la Volvo España è detenuta al 100% dalla Volvo, esse costituiscono insieme una medesima impresa ai sensi del diritto della concorrenza.

    23

    Il 22 maggio 2019, il suddetto tribunale ha emesso una decisione in cui ha accettato, sulla base del principio dell’«unità d’impresa», che la Volvo fosse citata a comparire presso il domicilio della sua società figlia in Spagna. Al fine di procedere a tale citazione, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (tribunale commerciale n. 1 di Valencia) ha inviato una richiesta di assistenza giudiziaria ai giudici di Madrid.

    24

    Il 5 settembre 2019, queste società hanno tentato di citare la Volvo all’indirizzo della Volvo España. Tuttavia, un avvocato, che si è qualificato come rappresentante legale della Volvo España, ha rifiutato la notifica, facendo valere che doveva essere effettuata presso il domicilio della Volvo in Svezia.

    25

    Il 30 ottobre 2019, in occasione di un nuovo tentativo di notifica all’indirizzo della Volvo España, l’atto di citazione è stato effettivamente consegnato a una persona che si è qualificata come appartenente all’ufficio legale della Volvo España.

    26

    Dopo ciascuno di tali tentativi di notifica, la Volvo España ha inviato allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (tribunale commerciale n. 1 di Valencia) una lettera che esponeva i motivi per cui non accettava di ricevere l’atto di citazione destinato alla Volvo.

    27

    Essa rilevava, in particolare, che:

    la Volvo España è una persona giuridica distinta dalla Volvo, che non ha la qualifica di amministratore di quest’ultima e che non è autorizzata a ricevere citazioni a nome di un altro ente;

    conformemente al diritto processuale spagnolo, la notifica alla Volvo deve essere effettuata presso la sua sede sociale;

    nel caso in cui la società convenuta sia domiciliata in un altro Stato membro dell’Unione europea, la notifica deve essere effettuata in conformità al regolamento n. 1393/2007;

    il ricorrente non può utilizzare un indirizzo alternativo privo di rapporto con il convenuto e che un siffatto comportamento costituisce una frode che, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, può inoltre avere come conseguenza il mancato riconoscimento, in un altro Stato membro, di una decisione resa in contumacia nei confronti del convenuto.

    28

    Poiché lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha ritenuto validamente notificato l’atto di citazione e, dal momento che la Volvo non si è costituita in giudizio entro il termine stabilito, l’ha dichiarata contumace e ha convocato le parti all’udienza preliminare prevista dal diritto processuale spagnolo al fine di chiarire i termini della controversia e di proporre prove. Tale giudice ha tentato di notificare la decisione alla Volvo all’indirizzo della Volvo España, ma quest’ultima ha nuovamente rifiutato la notifica, sostenendo che la sede sociale della Volvo si trova in Svezia.

    29

    Il 26 febbraio 2020, tale tribunale ha pronunciato una sentenza con la quale ha accolto il ricorso della Transsaqui e ha condannato la Volvo a versarle un risarcimento di importo pari a EUR 24420,69, maggiorato degli interessi legali, e al pagamento delle spese (in prosieguo: la «sentenza del 26 febbraio 2020»).

    30

    Tale sentenza è stata notificata alla Volvo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della Volvo España, che l’ha accettata il 10 marzo 2020. Tuttavia, la Volvo España ha inviato allo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (tribunale commerciale n. 1 di Valencia) una lettera nella quale ha contestato che la sentenza fosse stata in tal modo validamente notificata alla Volvo, ribadendo al contempo gli argomenti dedotti in precedenza.

    31

    La Transsaqui ha chiesto a detto giudice di liquidare le spese che la Volvo era stata condannata a pagare. Detto giudice, che ha ritenuto che la sua sentenza del 26 febbraio 2020 fosse diventata definitiva, ha proceduto alla liquidazione delle spese.

    32

    Lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (Tribunale commerciale n. 1 di Valencia), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della Volvo España, ha invitato la Volvo a un’udienza di liquidazione al fine di consentirle di contestare le spese così liquidate. Tale lettera è stata consegnata a una persona che si trovava presente a questo indirizzo e che ha firmato l’avviso di ricevimento.

    33

    Qualche giorno dopo, Volvo España ha inviato una lettera a tale tribunale in cui contestava, per i motivi sopra esposti, che la liquidazione delle spese contro la Volvo fosse stata validamente notificata.

    34

    Ritenendo che la Volvo non avesse contestato le spese entro il termine previsto dalla legge, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (tribunale commerciale n. 1 di Valencia) le ha approvate per un importo pari a EUR 8310,64. Tale decisione è stata notificata alla Volvo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo della Volvo España, dove è stata accettata da una persona presente a tale indirizzo e che ha firmato la ricevuta di ritorno. Successivamente, la Volvo España ha inviato una lettera a tale giudice in cui negava che tale decisione fosse stata validamente notificata a Volvo.

    35

    Detto giudice ha accolto la domanda della Transsaqui di eseguire la sentenza del 26 febbraio 2020 e, entro un termine di dieci giorni, ha ingiunto alla Volvo di dichiarare i beni, e annessi diritti, di cui era titolare, al fine di procedere all’esecuzione sui medesimi. Le decisioni adottate a tali fini sono state notificate presso la sede sociale della Volvo España il 17 marzo 2021.

    36

    Il 15 giugno 2021, sulla base dell’articolo 510, paragrafo 1, punto 4, della legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile, la Volvo ha presentato al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), giudice del rinvio, una domanda di riesame della sentenza del 26 febbraio 2020 divenuta definitiva. A sostegno della sua domanda, la Volvo ha rilevato che la Transsaqui aveva ottenuto tale sentenza mediante una manovra fraudolenta. Essa ha aggiunto di avere avuto una conoscenza indiretta dell’esistenza di tale sentenza allorché le decisioni di esecuzione sono state notificate all’indirizzo della Volvo España il 17 marzo 2021.

    37

    Dal canto suo, la Transsaqui sostiene che la Volvo ha agito in malafede adottando una strategia processuale malevola destinata a indurla, al pari di numerosi altri ricorrenti che si trovano in una situazione analoga, a desistere dal suo ricorso. Essa ha fatto valere, altresì, che lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Valencia (Tribunale di commercio n. 1 di Valencia) ha accettato che la citazione in giudizio e le notifiche alla Volvo fossero effettuate all’indirizzo della Volvo España per ragioni di economia processuale e conformemente al principio dell’«unità d’impresa». Inoltre, il rifiuto opposto dalla Volvo España, per il motivo che essa e la Volvo sono persone giuridiche distinte, non sarebbe fondato, poiché queste due società insieme formano un’unica impresa ai fini del diritto della concorrenza.

    38

    Il giudice del rinvio, che parte dalla premessa secondo cui l’esistenza di un’unità economica tra una società madre e la sua società figlia potrebbe giustificare che gli atti destinati alla prima siano notificati alla seconda, si chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un atto di citazione in giudizio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, destinato ad una società madre avente la sede sociale in un altro Stato membro, sia notificato al domicilio della società figlia situata nello Stato membro nel quale è stato presentato il ricorso, allorché quest’ultima non fa valere alcuna circostanza che escluda l’esistenza, tra queste due società, di una unità d’impresa ai fini del diritto della concorrenza.

    39

    Secondo tale giudice, da un lato, esigere, in tali circostanze, che la notificazione o comunicazione sia effettuata presso la sede sociale della società madre implicherebbe costi elevati di traduzione che potrebbero complicare, se non ostacolare, l’esercizio del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo delle persone danneggiate da violazioni del diritto della concorrenza e compromettere gravemente l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE, in quanto tale condizione potrebbe dissuadere numerose persone danneggiate dal chiedere il risarcimento.

    40

    Quando l’importo del risarcimento del danno richiesto è modesto e la ricorrente è una piccola o media impresa, tali costi potrebbero costituire un grave ostacolo al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Ciò varrebbe a maggior ragione laddove, come avviene in Spagna, il diritto processuale dello Stato membro interessato prevede che, in caso di accoglimento parziale della domanda, ciascuna parte si farà carico delle proprie spese, e della metà delle spese comuni.

    41

    Dall’altro lato, l’obbligo di procedere alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari in un altro Stato membro comporterebbe un allungamento dei termini che sarebbe giustificato solo nell’ipotesi in cui la notificazione o comunicazione a un indirizzo situato nello Stato membro nel quale si svolge il procedimento giurisdizionale impedirebbe alla parte convenuta di prendere effettivamente conoscenza della controversia tenuto conto delle circostanze del caso di specie.

    42

    Il giudice del rinvio aggiunge che sarebbe paradossale che la persona lesa da una violazione del diritto della concorrenza possa agire contro una società figlia e che quest’ultima possa essere condannata per il comportamento della società madre, mentre alla società figlia non potrebbe essere notificata la citazione in giudizio o gli atti giudiziari riguardanti direttamente la società madre con la quale essa forma un’unica impresa ai fini del diritto della concorrenza.

    43

    Quand’anche si ritenesse che sia conforme ai requisiti del diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta e di cui beneficia anche la convenuta, notificare la citazione in giudizio destinata a una società madre all’indirizzo della sua società figlia nello Stato membro in cui la controversia è decisa, tale giudice rileva che, in forza dell’articolo 53 della Carta, nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata nel senso che essa limiti o pregiudichi i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dalle costituzioni degli Stati membri. Orbene, nell’ambito di altre cause riguardanti azioni di risarcimento del danno proposte da acquirenti di autocarri anch’esse vittime dell’intesa menzionata al punto 17 della presente sentenza, il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna), investito di un ricorso proposto dalla società madre che non era riuscita ad ottenere l’annullamento del procedimento in occasione del quale gli atti giudiziari ad essa destinati erano stati notificati all’indirizzo della sua società figlia, ha ritenuto che i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Costituzione spagnola alla convenuta fossero stati violati.

    44

    Di conseguenza, l’articolo 53 della Carta potrebbe ostare a che, sebbene esista un’unità economica tra una società madre e la sua società figlia, una citazione in giudizio destinata a tale società madre, ma consegnata all’indirizzo della sua società figlia, sia considerata come validamente notificata a quest’ultima proprio a causa dell’esistenza di una siffatta unità. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta interpretazione dell’articolo 53 della Carta non creerebbe un serio ostacolo al diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo della persona lesa dall’intesa, nonché all’effetto utile dell’articolo 101 TFUE.

    45

    In tale contesto, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, nelle circostanze della controversia relativa al cartello degli autocarri descritte nella presente ordinanza, l’articolo 47 della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 101 [TFUE], possa essere interpretato nel senso che si considera correttamente notificata la citazione a una società madre contro la quale è stata intentata un’azione di risarcimento per i danni causati da una pratica restrittiva della concorrenza quando tale citazione è stata notificata (o è stato effettuato un tentativo di notifica) presso il domicilio della società figlia domiciliata nello Stato in cui è in corso il procedimento giudiziario, e la società madre, domiciliata in un altro Stato membro, non si è costituita nel procedimento ed è rimasta contumace.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale interpretazione dell’articolo 47 della Carta sia compatibile con l’articolo 53 della Carta, alla luce della giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) spagnolo sulla citazione in giudizio delle società madri domiciliate in un altro Stato membro nelle controversie relative al cartello degli autocarri».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    46

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, debba essere interpretato nel senso che si considera validamente notificata la citazione in giudizio a una società madre contro la quale è stato proposto un ricorso di risarcimento per i danni causati da una violazione del diritto della concorrenza quando tale citazione è stata notificata all’indirizzo della sua società figlia domiciliata nello Stato in cui è stato proposto il ricorso, e con la quale essa costituisce un’unità economica.

    47

    Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se, alla luce del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, la circostanza che sia stato constatato, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che una società madre e una delle sue società figlie con sede in un altro Stato membro formassero, al momento dei fatti, una singola unica unità economica possa giustificare che gli atti destinati alla prima siano notificati all’indirizzo in cui è domiciliata la seconda, e ciò al fine di ridurre i costi di traduzione e di notificazione degli atti giudiziari redatti dalla ricorrente, nonché di evitare che si verifichi un allungamento dei termini processuali.

    48

    A tale proposito, vero è che la Corte ha dichiarato che, nell’ambito di un’azione di risarcimento danni, fondata sull’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, constatata dalla Commissione con una decisione, un’entità giuridica che non sia indicata in tale decisione come autrice dell’infrazione al diritto della concorrenza può nondimeno essere sanzionata per il comportamento illecito di un’altra persona giuridica allorché tali persone giuridiche facciano tutte e due parte della stessa entità economica e formino così un’impresa, che è l’autrice dell’infrazione ai sensi del citato articolo 101 TFUE (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal,C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 48).

    49

    Tuttavia, in primo luogo, sebbene la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica», implichino ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione, tale impresa è tuttavia priva di personalità giuridica propria, autonoma rispetto alle entità giuridiche che la compongono, di modo che la vittima della pratica anticoncorrenziale di cui trattasi non può intentare un’azione di risarcimento danni contro l’impresa in quanto tale, ma deve necessariamente citare una delle entità giuridiche che la compongono (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal,C‑882/19, EU:C:2021:800, punti 4451).

    50

    In secondo luogo, quand’anche una società figlia formasse con la sua società madre una singola unità economica, ai sensi del diritto sostanziale della concorrenza, tale circostanza non implica che detta società figlia sia stata espressamente incaricata o designata dalla società madre come persona abilitata a ricevere a suo nome gli atti giudiziari ad essa destinati. Infatti, una siffatta autorizzazione non può essere presunta, salvo rischiare di pregiudicare i diritti della difesa di detta società madre.

    51

    A tale proposito, si deve rilevare che la garanzia di una ricezione reale ed effettiva degli atti, vale a dire la sua notifica al convenuto, nonché l’esistenza di un lasso di tempo sufficiente per consentire a quest’ultimo di preparare la propria difesa, è un’esigenza del rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta [v., in tal senso, sentenze del 2 marzo 2017, Henderson,C‑354/15, EU:C:2017:157, punto 72, e del 5 dicembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie), C‑671/18, EU:C:2019:1054, punto 39].

    52

    Di conseguenza, qualora, come nel procedimento principale, l’asserita vittima di un’intesa implicante un’unità economica composta da una società madre e da una o più delle sue società figlie scelga di dirigere il suo ricorso per risarcimento danni contro tale società madre anziché, come in linea di principio le era consentito, contro una delle società figlie stabilita nello Stato membro in cui risiede detta vittima, quest’ultima non può poi trarre argomenti dall’esistenza di una siffatta unità al fine di citare o notificare gli atti giudiziari destinati a tale società madre nei confronti di detta società figlia.

    53

    Nonostante i dubbi espressi dal giudice del rinvio, né l’articolo 47 della Carta, che sancisce il diritto della presunta vittima di un’intesa a un equo processo, né l’effetto utile dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, possono giustificare una soluzione diversa, e ciò quand’anche l’obbligo di notificare gli atti giudiziari in un altro Stato membro faccia sorgere ulteriori vincoli in capo alle asserite vittime.

    54

    A tale proposito, occorre, in primo luogo, sottolineare che, sebbene le asserite vittime di una violazione del diritto dell’Unione possano far valere il diritto a un equo processo, garantito da detto articolo 47 della Carta, tale diritto tutela anche il convenuto, anche qualora sia stato precedentemente constatato che quest’ultimo aveva violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, contrariamente a quest’ultima disposizione, che riguarda le imprese, il diritto a un equo processo, garantito dall’articolo 47 della Carta, tutela ogni persona giuridica considerata individualmente. Pertanto, il contenzioso in materia di concorrenza non sfugge alle garanzie procedurali derivanti da tale articolo, le quali richiedono che gli atti giudiziari destinati ad una persona le siano realmente ed effettivamente consegnati.

    55

    In secondo luogo, il legislatore dell’Unione ha adottato diversi atti che si applicano alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, in particolare i regolamenti n. 1215/2012 e n. 1393/2007, i quali mirano a facilitare la libera circolazione delle decisioni giudiziarie e a migliorare fra gli Stati membri la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali, favorendo così l’accesso alla giustizia.

    56

    Da un lato, il regolamento n. 1215/2012 prevede, al suo articolo 4, che, in quanto norma generale, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. In deroga a tale norma, l’articolo 7, punto 2, di tale regolamento stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. L’articolo 63 di detto regolamento dispone che, ai fini dell’applicazione del medesimo regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova la sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale.

    57

    Nel caso di specie, è pacifico che, nel procedimento principale, la ricorrente in primo grado, vale a dire l’asserita vittima della condotta anticoncorrenziale, si è avvalsa dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 al fine di adire, con il suo ricorso per il risarcimento del danno, l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, ossia un’autorità giurisdizionale spagnola, mentre il domicilio del convenuto, ai sensi dell’articolo 63 di detto regolamento, è situato in Svezia, dove quest’ultimo ha la sua sede statutaria. Detta ricorrente ha quindi potuto, in applicazione del medesimo regolamento, beneficiare di un accesso facilitato alla giustizia.

    58

    Dall’altro lato, il regolamento n. 1393/2007 stabilisce un insieme di norme che disciplinano le modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, tale regolamento si applica quando un atto deve essere trasmesso da uno Stato membro a un altro per essere notificato o comunicato al suo destinatario, con l’obiettivo, conformemente a quanto enunciato nei suoi considerando 2 e 11, di facilitare tale trasmissione e, di conseguenza, di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

    59

    In particolare, dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, e del considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, risulta che il legislatore dell’Unione ha previsto soltanto due ipotesi in cui la notificazione e la comunicazione di un atto giudiziario tra gli Stati membri sono escluse dal suo ambito di applicazione, ovvero, da un lato, qualora il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, e, dall’altro, qualora quest’ultimo abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Alder,C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 24).

    60

    Al di fuori di queste due ipotesi, qualora il destinatario di un atto giudiziario sia domiciliato in un altro Stato membro, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007, e devono, pertanto, come prevede l’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, essere effettuate secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Alder,C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 25).

    61

    Nel caso di specie, poiché, come rilevato al punto 57 della presente sentenza, il domicilio del destinatario degli atti giudiziari si trova in Svezia, mentre il procedimento giurisdizionale si svolge in Spagna, tali atti avrebbero dovuto essere trasmessi da uno Stato membro all’altro ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007. Inoltre, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, la situazione di cui si tratta nel procedimento principale non rientra nelle ipotesi enunciate al punto 59 della presente sentenza, cosicché si applicano le modalità di notificazione o di comunicazione degli atti giudiziari tra Stati membri, stabilite dal regolamento n. 1393/2007.

    62

    Orbene, varie disposizioni del regolamento v. 1393/2007 mirano espressamente a conciliare l’efficacia e la rapidità della trasmissione degli atti giudiziari con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa dei destinatari, e ciò, segnatamente, attraverso la garanzia di una ricezione reale ed effettiva di questi atti (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Alder,C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 36).

    63

    Pertanto, per quanto riguarda le spese derivanti dalla notificazione o dalla comunicazione dell’atto giudiziario nello Stato membro richiesto, occorre rilevare che, conformemente al considerando 16 e all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1393/2007, tali spese, per agevolare l’accesso alla giustizia, devono corrispondere a un diritto forfettario unico il cui importo è fissato preventivamente da tale Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

    64

    Per quanto riguarda le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, risulta, certamente, dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento che il richiedente sostiene tali spese. Peraltro, gli articoli 5 e 8 di detto regolamento, letti in combinato disposto con il considerando 12 di quest’ultimo, consentono al destinatario di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare se esso non è compilato né in una lingua da lui compresa né nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si deve procedere alla notificazione o alla comunicazione.

    65

    Tuttavia, il regolamento n. 1393/2007 non richiede che sia realizzata, in ogni circostanza, una traduzione dell’atto da notificare o da comunicare, dato che, come risulta dall’articolo 8 di tale regolamento, il destinatario dell’atto può rifiutare di riceverlo solo se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto. A tale proposito, la Corte ha precisato che, quando l’atto di cui si tratta sia accompagnato da allegati costituiti da documenti giustificativi che non sono redatti nella lingua dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, il destinatario non è legittimato a rifiutare la ricezione di tale atto nei limiti in cui esso ponga tale destinatario in grado di far valere i propri diritti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nello Stato membro mittente e tali allegati abbiano unicamente una funzione probatoria e non siano indispensabili per comprendere l’oggetto e la causa della domanda (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2008, Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 78).

    66

    Inoltre, la presa in carico delle spese di traduzione da parte del ricorrente non pregiudica un’eventuale successiva decisione del giudice o dell’autorità competente sulle modalità di ripartizione delle spese derivanti dal procedimento.

    67

    Per di più, in quanto connessi alla circostanza che, in forza delle norme nazionali relative alla ripartizione delle spese, una parte ricorrente può recuperare le spese processuali da essa sostenute al fine di proporre il suo ricorso solo se quest’ultimo è integralmente accolto, i dubbi espressi dal giudice del rinvio in merito alla questione se l’impossibilità, per l’asserita vittima di una pratica anticoncorrenziale, di notificare o comunicare gli atti giudiziari destinati alla società madre all’indirizzo della società figlia di quest’ultima, domiciliata nello stesso territorio in cui essa è domiciliata, lederebbe il diritto a un equo processo di tale vittima, garantito dall’articolo 47 della Carta, o addirittura l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE, in ragione delle spese di traduzione nonché di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari, occorre sottolineare che un’eventuale incompatibilità di tali norme nazionali relative alle sole spese con il diritto dell’Unione non può, in quanto tale, avere la conseguenza di rendere inapplicabili le disposizioni che disciplinano la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari.

    68

    Parimenti, per quanto riguarda l’allungamento dei termini di ricorso, vero è che l’articolo 47, secondo comma, della Carta sancisce il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole. Tuttavia, anche a voler ritenere che, nonostante il regolamento n. 1393/2007, l’obbligo di notificare o comunicare gli atti giudiziari in un altro Stato membro sia tale da comportare un significativo allungamento dei termini processuali, un tale allungamento non comporterebbe, di per sé, una violazione di tale disposizione, dal momento che il carattere ragionevole del termine del procedimento deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 181) e, pertanto, tenendo conto, se del caso, del carattere transfrontaliero della controversia.

    69

    In terzo luogo, la Corte ha interpretato l’articolo 101, paragrafo 1. TFUE, nel senso che, quando è accertato che una società madre e la sua società figlia formano un’unità economica, la vittima di una pratica anticoncorrenziale di tale impresa può proporre un’azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società, quand’anche tale società figlia non sia oggetto di detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal,C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 51). Di conseguenza, in linea di principio, l’asserita vittima di una siffatta pratica che intenda far valere i diritti che le derivano da detto articolo 101, paragrafo 1, sarebbe legittimata a proporre il suo ricorso per risarcimento danni contro la società figlia la cui sede sociale si trova nello Stato membro del giudice adito, il che le consentirebbe di evitare di dover sostenere eventuali spese di traduzione o di notificazione degli atti giudiziari in un altro Stato membro.

    70

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 47 della Carta e l’articolo 101 TFUE, letti in combinato disposto con il regolamento n. 1393/2007, devono essere interpretati nel senso che non è validamente notificato l’atto di citazione a una società madre contro la quale è stato proposto un ricorso per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza quando tale atto di citazione è stato notificato all’indirizzo della sua società figlia, domiciliata nello Stato in cui è stato proposto il ricorso, quand’anche costituisca con essa un’unità economica.

    Sulla seconda questione

    71

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, l’articolo 53 della Carta debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di esigere che la notifica di un atto introduttivo del giudizio sia effettuata presso la sede sociale della società destinataria dell’atto e non all’indirizzo di una sua società figlia.

    72

    Come risulta dalla formulazione della seconda questione, quest’ultima è posta solo nell’ipotesi in cui la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione.

    73

    Orbene, come concluso al punto 70 della presente sentenza, tale prima questione richiede una risposta negativa.

    74

    Pertanto, considerata la risposta apportata alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda questione.

    Sulle spese

    75

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 101 TFUE, letti in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non è validamente notificato l’atto di citazione a una società madre contro la quale è stato proposto un ricorso per il risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza quando tale atto di citazione è stato notificato all’indirizzo della sua società figlia, domiciliata nello Stato in cui è stato proposto il ricorso, quand’anche costituisca con essa un’unità economica.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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