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Document 62021TJ0524

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 ottobre 2022 (Estratti).
Hans-Wilhelm Saure contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo.
Causa T-524/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:632

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

12 ottobre 2022 ( *1 )

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione con l’AstraZeneca e le autorità tedesche relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Documenti che sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»

Nella causa T‑524/21,

Hans-Wilhelm Saure, residente in Berlino (Germania), rappresentato da C. Partsch, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, K. Herrmann e A. Spina, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 12 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

1

Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE il ricorrente, sig. Hans-Wilhelm Saure, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione C(2021) 5327 final della Commissione, del 13 luglio 2021, che ha respinto la domanda di conferma di accesso a taluni documenti (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), e, dall’altro, della decisione C(2022) 870 final della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante diniego di accesso a taluni documenti (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»).

Fatti

2

Il ricorrente è un giornalista impiegato dal quotidiano tedesco Bild.

3

Con lettera del 29 gennaio 2021 egli ha chiesto alla Commissione europea, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a copie di tutta la corrispondenza scambiata a partire dal 1o aprile 2020 tra la stessa e, da un lato, l’AstraZeneca plc o le sue società figlie, nonché, dall’altro, la Cancelleria federale della Repubblica federale di Germania o il Ministro federale della Salute di tale Stato membro relativamente a detta società e alle società figlie in parola, e ciò per quanto riguarda, in particolare, i quantitativi e i termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 proposti dalla citata società. Tale domanda è stata registrata con il riferimento GESTDEM 2021/0550, in data 1o febbraio 2021.

4

Il 16 marzo 2021, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della Commissione entro il termine previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, come prorogato ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione, il ricorrente le ha inviato una domanda di conferma.

5

Lo stesso giorno i servizi della Commissione hanno confermato la ricezione della domanda di conferma. Il 9 aprile successivo, ossia alla scadenza del termine per il trattamento di tale domanda, detti servizi hanno informato il ricorrente che la domanda in parola era ancora in fase di esame e che tale termine era prorogato fino al 30 aprile successivo, vale a dire fino alla scadenza dei quindici giorni lavorativi aggiuntivi previsti dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

6

Il 23 aprile 2021 l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, ha avviato un procedimento giudiziario dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) nei confronti dell’AstraZeneca, in merito all’esecuzione dell’accordo di acquisto anticipato concluso con quest’ultima.

7

Il 30 aprile 2021 i servizi della Commissione hanno nuovamente informato il ricorrente che la domanda di conferma non avrebbe potuto avere risposta entro il termine stabilito e hanno comunicato che avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per fornirgli una risposta al più presto. A tale data, l’assenza di risposta alla domanda di conferma ha dato luogo a una decisione negativa implicita relativamente ai documenti richiesti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, avverso la quale il ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento iscritto a ruolo con il numero di causa T‑232/21, ricorso che è stato respinto con ordinanza del 18 marzo 2022, Saure/Commissione (T‑232/21, non pubblicata, EU:T:2022:165).

8

Con ordinanza del 18 giugno 2021, nell’ambito del procedimento giurisdizionale pendente tra l’Unione e l’AstraZeneca, il giudice per i provvedimenti provvisori ha condannato quest’ultima a fornire agli Stati membri dell’Unione 50 milioni di dosi supplementari di vaccino secondo un calendario vincolante, a pena di sanzione pecuniaria.

9

Il 13 luglio 2021 il Segretario generale della Commissione ha adottato la prima decisione impugnata, in risposta alla domanda di conferma del 16 marzo 2021. In particolare, tale decisione ha individuato diversi documenti e ha indicato che l’accesso a tali documenti doveva essere rifiutato, in quanto essi rientravano nell’ambito dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, dal momento che una siffatta procedura era pendente dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese).

10

Il 3 settembre 2021, in un comunicato stampa, la Commissione ha indicato che l’Unione e l’AstraZeneca erano pervenute a un accordo che, in particolare, aveva messo fine alla controversia in corso dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese). Tale giudice ha dato atto della rinuncia all’azione con sentenza del 15 ottobre successivo.

11

Il 7 febbraio 2022, tenuto conto della chiusura di tale procedimento giurisdizionale, il Segretario generale della Commissione, dopo un riesame della domanda di conferma del 16 marzo 2021, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, ha adottato la seconda decisione impugnata, dalla quale risulta che essa sostituisce la prima decisione impugnata.

12

In primo luogo, la Commissione ha indicato che l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali si applicava alla totalità dei seguenti documenti:

un allegato all’offerta presentata dall’AstraZeneca (in prosieguo: il «documento n. 1.2»);

un documento del 12 giugno 2020 scambiato tra l’AstraZeneca e i governi di diversi Stati membri ai fini della negoziazione e della conclusione di un contratto di finanziamento (in prosieguo: il «documento n. 2»);

una bozza di contratto di finanziamento inviato dall’AstraZeneca il 24 giugno 2020 ai governi di diversi Stati membri (in prosieguo: il «documento n. 3»);

un documento del 20 novembre 2020 riguardante il versamento della seconda rata prevista dall’accordo di acquisto anticipato concluso con l’AstraZeneca (in prosieguo: il «documento n. 5»);

le presentazioni utilizzate dall’AstraZeneca durante le riunioni del comitato direttivo del 4 dicembre 2020, nonché del 22 gennaio, del 1o, 11, 19 e 23 febbraio e dell’11 marzo 2021 (in prosieguo: il «documento n. 6»);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del 7 dicembre 2020 (in prosieguo: il «documento n. 7»);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del 19 gennaio 2021 (in prosieguo: il «documento n. 8»);

un documento relativo alle date di consegna dei vaccini (in prosieguo: il «documento n. 9»), unitamente a cinque allegati (in prosieguo: i «documenti nn. da 9.1 a 9.5»);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del comitato direttivo del 25 gennaio 2021 (in prosieguo: il «documento n. 10»).

13

Inoltre, la Commissione ha parzialmente rifiutato l’accesso ai messaggi di posta elettronica scambiati tra la Commissione e l’AstraZeneca il 27 luglio 2020 (in prosieguo: il «documento n. 11»), in base all’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali.

14

In secondo luogo, in base all’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, la Commissione ha parzialmente rifiutato l’accesso a taluni documenti, nei quali ha occultato i dati personali di rappresentanti dell’AstraZeneca e di membri del personale della Commissione che non svolgevano funzioni dirigenziali. Si tratta dei seguenti documenti:

il messaggio di posta elettronica inviato alla Commissione e contenente l’offerta dell’AstraZeneca (in prosieguo: il «documento n. 1.1»);

i messaggi di posta elettronica scambiati tra l’AstraZeneca, la Commissione e il governo tedesco tra il 2 e il 13 luglio 2020 (in prosieguo: il «documento n. 4»);

il documento n. 11;

l’accordo di acquisto anticipato concluso il 27 agosto 2020 tra l’AstraZeneca e la Commissione (in prosieguo: il «documento n. 12»).

15

In terzo luogo, la Commissione ha indicato che l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, giustificava il fatto che fosse concesso un accesso solo parziale ai seguenti documenti:

i verbali delle riunioni del comitato direttivo del 4 dicembre 2020, nonché del 22 gennaio, del 1o, 11, 19 e 23 febbraio e dell’11 marzo 2021 (in prosieguo: i «documenti nn. da 6.1 a 6.6»);

il documento n. 12.

16

Inoltre, ritenendo che il documento contenente l’offerta presentata dall’AstraZeneca (in prosieguo: il «documento n. 1») fosse coperto da una presunzione generale di riservatezza in virtù dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali, la Commissione ha integralmente rifiutato l’accesso a detto documento.

17

In quarto luogo, la Commissione ha autorizzato l’accesso integrale ai due allegati al documento n. 11.

Conclusioni delle parti

18

Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la prima decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

19

Nella domanda di non luogo a statuire, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

accertare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso;

compensare le spese.

20

Nella memoria di adattamento del ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la seconda decisione impugnata.

21

Nella risposta alla memoria di adattamento del ricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso come adattato;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

[omissis]

Sulle conclusioni di annullamento della seconda decisione impugnata

28

A sostegno della domanda di annullamento della seconda decisione impugnata, il ricorrente deduce tre motivi, vertenti sull’inapplicabilità delle tre eccezioni fatte valere dalla Commissione per giustificare il diniego di accesso ai documenti richiesti.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001

29

Il ricorrente sostiene che l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali sarebbe applicabile soltanto finché una controversia è in corso dinanzi a un organo giurisdizionale. Orbene, dal momento che il procedimento dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) è chiuso, la divulgazione dei documenti richiesti non potrebbe più arrecare pregiudizio ad alcun procedimento giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Egli afferma, inoltre, che l’articolo 871 bis del code judiciaire belga (codice di procedura civile belga) non consentirebbe di derogare al chiaro tenore letterale di tale articolo.

30

La Commissione sostiene che, anche dopo la chiusura del procedimento giudiziario, l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali continuerebbe ad applicarsi, nella fattispecie, a taluni documenti prodotti nell’ambito di detta procedura. Essa ritiene che il diniego di accesso ai documenti di cui trattasi fosse necessario per garantire, in particolare, il rispetto dell’integrità del procedimento giurisdizionale.

31

Essa fa valere altresì il suo obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie, il quale le imporrebbe di non divulgare taluni documenti prodotti nel corso di tale procedura e qualificati come riservati in forza dell’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga.

32

Peraltro, il ricorrente non avrebbe invocato alcun interesse pubblico prevalente, idoneo a giustificare la divulgazione al pubblico di tali documenti.

33

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

34

Inoltre, secondo la prima frase dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001, le eccezioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento.

35

Ne consegue che l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 è necessariamente limitata nel tempo, in quanto essa osta alla divulgazione dei documenti soltanto per tutto il tempo in cui, in considerazione del loro contenuto, il rischio di pregiudicare un procedimento giurisdizionale persiste (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione, T‑485/18, EU:T:2020:35, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

36

Secondo la giurisprudenza, la tutela di tali procedure è motivata dalla necessità che sia garantita l’osservanza del principio di parità delle armi nonché della buona amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 85).

37

Per quanto riguarda il rispetto del principio di parità delle armi, è stato dichiarato in particolare che, se il contenuto di documenti che espongono la posizione di un’istituzione in una controversia dovesse costituire oggetto di un dibattito pubblico, le critiche mosse a questi ultimi rischierebbero di influenzare indebitamente la posizione difesa dall’istituzione dinanzi ai giudici in questione (v. sentenza del 6 febbraio 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione, T‑485/18, EU:T:2020:35, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

38

Per quanto riguarda la buona amministrazione della giustizia e l’integrità del procedimento giurisdizionale, l’esclusione dell’attività giurisdizionale dall’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti si giustifica alla luce della necessità di garantire, per tutta la durata del procedimento giurisdizionale, che il dibattito tra le parti, nonché la pronuncia del giudice investito della causa si svolgano in tutta serenità, senza pressioni esterne sull’attività giurisdizionale (v. sentenza del 6 febbraio 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissione, T‑485/18, EU:T:2020:35, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

39

Nel caso di specie, occorre rilevare che i documenti ai quali la Commissione ha rifiutato l’accesso riguardano i quantitativi e la consegna dei vaccini prodotti dall’AstraZeneca e che si tratta di documenti che tale istituzione deteneva prima del 16 marzo 2021, data in cui il ricorrente ha presentato una domanda di conferma di accesso.

40

Solo successivamente tali documenti sono stati prodotti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale avviato dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) il 23 aprile 2021, in merito alla consegna di vaccini in forza dell’accordo di acquisto anticipato concluso con l’AstraZeneca. Detta procedura si è conclusa il successivo 15 ottobre, data in cui il giudice nazionale ha dato atto della rinuncia all’azione, con la conseguenza di chiudere definitivamente tale procedura.

41

Pertanto, alla data di adozione della seconda decisione impugnata, ossia il 7 febbraio 2022, il procedimento giurisdizionale che poteva giustificare l’applicazione dell’eccezione relativa alla tutela di dette procedure era chiusa.

42

In tale contesto, occorre ricordare che un documento che non sia stato elaborato nell’ambito di una procedura giurisdizionale specifica può indubbiamente essere tutelato sulla base dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 se, alla data in cui viene data risposta alla domanda di accesso, esso è stato prodotto nell’ambito di tale procedura giurisdizionale (sentenza del 29 ottobre 2020, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA, C‑576/19 P, EU:C:2020:873, punto 48).

43

Tuttavia, da un lato, dall’ampia definizione della nozione di «documento», quale enunciata dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, nonché dalla formulazione e dall’esistenza stessa di un’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, emerge che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere l’attività contenziosa delle istituzioni dal diritto d’accesso dei cittadini, ma ha previsto, in tal senso, che esse rifiutino di divulgare i documenti relativi ad un procedimento giurisdizionale laddove una siffatta divulgazione arrechi pregiudizio al procedimento cui i documenti stessi si riferiscono (v. sentenza del 27 febbraio 2015, Breyer/Commissione, T‑188/12, EU:T:2015:124, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

44

D’altro lato, dalla prima frase dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001 risulta che, per stabilire se un documento rientri in una delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti previste ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo, rileva soltanto il contenuto del documento richiesto (sentenza del 29 ottobre 2020, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA, C‑576/19 P, EU:C:2020:873, punto 36).

45

Dai precedenti punti 43 e 44 risulta che il fatto che un documento sia stato prodotto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale implica soltanto che un siffatto documento possa essere tutelato in virtù dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, circostanza che occorre verificare alla luce del contenuto di tale documento, in conformità all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001.

46

In altre parole, per valutare se, come sostiene il ricorrente, l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali non potesse più giustificare il diniego di accesso ai documenti controversi dopo la chiusura di tale procedura, occorre esaminare se, in considerazione del contenuto di tali documenti, la Commissione abbia dimostrato che la divulgazione degli stessi arrechi ancora pregiudizio a una siffatta procedura.

47

Orbene, nel caso di specie la Commissione non ha spiegato in che modo l’accesso ai documenti in questione potrebbe, in considerazione del loro contenuto, continuare ad arrecare concretamente ed effettivamente un pregiudizio a un procedimento giurisdizionale che era chiuso al momento dell’adozione della decisione che rifiuta l’accesso agli stessi.

48

Pertanto, in assenza di una siffatta spiegazione risultante da un esame concreto del contenuto dei documenti controversi, il ricorrente afferma correttamente che, in sostanza, la divulgazione di un documento prodotto nell’ambito del procedimento giurisdizionale in questione non rischia più di arrecare pregiudizio all’attività giurisdizionale del giudice nazionale adito, dal momento che tale attività, dopo la chiusura del procedimento, è conclusa. Parimenti, in simili circostanze tale divulgazione non è più suscettibile, in linea di principio, di compromettere la difesa dell’autore di detto documento e, pertanto, di arrecare pregiudizio al principio di parità delle armi, come la Commissione ha riconosciuto in occasione dell’udienza, durante la quale essa si è concentrata sulla necessità di garantire il rispetto dell’integrità del procedimento giurisdizionale. Orbene, riguardo a quest’ultimo punto occorre altresì constatare che, dopo la chiusura del procedimento, il dibattito tra le parti e la deliberazione del giudice adito sulla controversia in questione hanno potuto svolgersi in completa serenità, senza pressioni esterne sull’attività giurisdizionale.

49

Tale conclusione non è inficiata dal punto 132 della sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541), a cui la Commissione ha fatto riferimento in udienza. Infatti, in tale causa la Corte ha dichiarato che un’istituzione poteva rifiutare l’accesso a memorie redatte nell’ambito di un procedimento giurisdizionale chiusa qualora, al termine di un esame del contenuto di tali memorie, risultasse che esse contenevano argomenti utilizzati a sostegno della posizione giuridica di tale istituzione in un altro procedimento giurisdizionale analogo e ancora pendente. In un caso del genere, non può escludersi che la divulgazione di tali memorie arrechi pregiudizio a quest’ultimo procedimento.

50

Orbene, nel caso di specie nessun altro procedimento giurisdizionale era pendente, e neppure imminente, al momento dell’adozione della seconda decisione impugnata.

51

Nonostante tale constatazione, la Commissione sostiene comunque che, a prescindere dal contenuto dei documenti controversi, essa era tenuta a rifiutare l’accesso a questi ultimi per conformarsi ai requisiti derivanti dall’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga.

52

Tale articolo è formulato, in particolare, come segue:

«Le parti (...) che, a causa della loro partecipazione a un procedimento giudiziario, o del loro accesso a documenti che fanno parte di un tale procedimento giudiziario, hanno avuto conoscenza di un segreto commerciale o di un asserito segreto commerciale (...) che il giudice, in risposta alla domanda debitamente motivata di una parte interessata o d’ufficio, ha qualificato come riservato, non sono autorizzate a utilizzare o divulgare tale segreto commerciale o asserito segreto commerciale.

Detto obbligo di riservatezza (...) permane dopo la conclusione del procedimento giudiziario».

53

In altre parole, la parte di un procedimento giurisdizionale non è autorizzata a divulgare un segreto commerciale o un asserito segreto commerciale di cui abbia avuto conoscenza a causa della sua partecipazione nel procedimento, nemmeno dopo la conclusione di quest’ultimo, qualora il giudice abbia deciso che un tale segreto doveva rimanere riservato.

54

La Commissione non può, tuttavia, avvalersi di tale articolo per giustificare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, pertanto, il diniego di accesso ai documenti in questione.

55

In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga mira a trasporre l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).

56

Orbene, il considerando 11 di tale direttiva enuncia che la stessa non dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle norme dell’Unione o nazionali che prevedono la divulgazione di informazioni, inclusi i segreti commerciali, al pubblico o alle autorità pubbliche, né essa dovrebbe pregiudicare l’applicazione delle norme che consentono alle autorità pubbliche di raccogliere informazioni per lo svolgimento dei loro compiti o delle norme che consentono o prevedono qualsiasi successiva divulgazione, da parte di tali autorità pubbliche, di informazioni rilevanti al pubblico. Tali norme comprendono in particolare le norme sulla divulgazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono, segnatamente, in conformità al regolamento n. 1049/2001.

57

Ne consegue che la Commissione non può avvalersi di una disposizione di diritto nazionale che traspone tale direttiva per sottrarsi agli obblighi su di essa incombenti in forza del regolamento n. 1049/2001.

58

In secondo luogo, da un lato, occorre ricordare, come risulta dal precedente punto 39 e come confermato dalla Commissione in udienza, che i documenti controversi non sono documenti che la Commissione detiene in ragione della sua partecipazione al procedimento giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga, dato che essi erano già in suo possesso prima dell’inizio di tale procedimento.

59

D’altro lato, si deve osservare che, nella seconda decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento a un’ordinanza del giudice nazionale con la quale quest’ultimo avrebbe deciso che taluni documenti prodotti nell’ambito del procedimento in parola sarebbero rimasti coperti dall’obbligo di tutelare la loro riservatezza, in conformità all’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga.

60

Tuttavia, dalle risposte della Commissione a una misura di organizzazione del procedimento risulta, in sostanza, che il giudice nazionale adito non ha adottato alcuna decisione in applicazione di tale articolo. Infatti, sono le parti stesse ad aver concluso un accordo in base al quale taluni documenti prodotti nel corso di tale procedimento sarebbero rimasti riservati in forza di detto articolo, accordo che era peraltro destinato a sostituire una decisione del giudice a tal riguardo.

61

A questo proposito, occorre in particolare constatare che le parti, nel documento con cui hanno informato il giudice nazionale della loro transazione, hanno espressamente chiesto al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese), in sede di conclusioni, di «[d]are [loro] atto (...) che l’obbligo di riservatezza di cui alla [loro] corrispondenza (...) rimane applicabile dopo la conclusione del procedimento giudiziario, in conformità all’articolo 871 bis, [paragrafo] 1, [terzo] comma, del [c]odice di procedura civile».

62

Orbene, nella sua sentenza del 15 ottobre 2021 il giudice nazionale si è limitato, da un lato, a dare «atto della rinuncia all’azione delle parti ricorrenti» e, dall’altro, a dare «atto alle parti del loro accordo sulle spese», senza prendere posizione sul capo delle conclusioni con cui le parti lo invitavano a «dare atto» che taluni documenti sarebbero rimasti riservati dopo la chiusura del procedimento.

63

Non risulta nemmeno dall’ordinanza cautelare del 18 giugno 2021 che il giudice abbia deciso che taluni documenti prodotti nel corso del procedimento giurisdizionale dovessero essere qualificati come riservati in forza dell’articolo 871 bis del codice di procedura civile. Infatti, tale ordinanza si limita a constatare il fatto che «[a]ll’udienza del 26 maggio 2021, e a seguito di interrogatorio, le parti hanno confermato che la menzione di riservatezza apposta su taluni documenti ed estratti delle loro conclusioni non ostava a che alcuni dei relativi passaggi [fossero ripresi] nella [presente] ordinanza», senza menzionare l’articolo in parola o il suo contenuto.

64

In tali circostanze si deve ritenere che la Commissione non possa, per il tramite di un semplice accordo concluso con una società terza, limitare il diritto, che ogni cittadino dell’Unione trae direttamente dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, di accesso ai documenti detenuti da tale istituzione. Nello stesso senso, ammettere che un’istituzione possa fondarsi su un siffatto accordo per rifiutare l’accesso a documenti da essa detenuti equivarrebbe ad autorizzarla a eludere l’obbligo su di essa incombente di concedere il relativo accesso, salvo qualora la loro divulgazione arrechi pregiudizio a uno degli interessi tutelati dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.

65

Da quanto precede risulta altresì che, nei limiti in cui le parti stesse hanno convenuto di qualificare taluni documenti come riservati, senza alcun intervento del giudice nazionale oltre a quello menzionato ai precedenti punti da 61 a 63, la Commissione non può invocare il suo obbligo di leale cooperazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri per giustificare il diniego di accesso a tali documenti.

66

In terzo luogo, occorre rilevare che la finalità dell’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga, nella misura in cui mira a tutelare i segreti commerciali, differisce da quella perseguita dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, che intende garantire l’osservanza del principio di parità delle armi, nonché dei principi di buona amministrazione della giustizia e di integrità del procedimento giurisdizionale. Pertanto, il solo fatto che i documenti controversi contengano segreti commerciali o asseriti segreti commerciali non consente, in ogni caso, di spiegare in che modo l’accesso a tali documenti possa concretamente ed effettivamente continuare ad arrecare pregiudizio al procedimento giurisdizionale che era chiuso al momento dell’adozione della seconda decisione impugnata.

67

Pertanto, senza escludere che un documento contenente un segreto commerciale possa rientrare nell’ambito dell’una o dell’altra eccezione prevista all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, come quella relativa alla tutela degli interessi commerciali – circostanza la cui verifica spetta all’istituzione interessata, alla luce del contenuto del documento in questione –, il solo fatto che un tale segreto commerciale sia stato rivelato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale ormai chiuso e sia stato qualificato dalle parti in giudizio come riservato, ai sensi dell’articolo 871 bis del codice di procedura civile belga, non è sufficiente a giustificare l’applicazione ai documenti di cui trattasi dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

68

Tenuto conto di tutto quanto precede, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

[omissis]

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001

[omissis]

104

Dal momento che il primo motivo di ricorso deve essere accolto e che la Commissione non ha fatto valere nessun’altra eccezione, nella seconda decisione impugnata, per giustificare il diniego di accesso ai documenti nn. 1.2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, da 9.1 a 9.5 e 10, nonché a una parte del documento n. 11, occorre annullare detta decisione nella parte in cui rifiuta al ricorrente l’accesso a tali documenti.

105

Più specificamente, per quanto riguarda il documento n. 1.2, costituito da un allegato all’offerta presentata dall’AstraZeneca (documento n. 1), occorre rilevare che, come risulta dal precedente punto 97, la Commissione ha certamente indicato, nella seconda decisione impugnata, che l’offerta e i suoi allegati erano coperti da una presunzione generale di riservatezza, secondo la quale la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali dell’AstraZeneca. Tuttavia, in risposta a una domanda del Tribunale in udienza, la Commissione ha precisato che non intendeva far valere l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali per quanto riguarda il documento n. 1.2, il quale era coperto esclusivamente dall’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali.

106

Per contro, il presente ricorso deve essere respinto nella misura in cui è diretto avverso la seconda decisione impugnata, nella parte in cui essa rifiuta l’accesso ai documenti nn. 1, 1.1, 4, da 6.1 a 6.6 e 12, nonché ai dati del documento n. 11, che rientrano nell’ambito dell’eccezione relativa alla vita privata e all’integrità dell’individuo.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione C(2021) 5327 final della Commissione, del 13 luglio 2021, che ha respinto la domanda di conferma di accesso a taluni documenti.

 

2)

La decisione C(2022) 870 final della Commissione, del 7 febbraio 2022, è annullata nella parte in cui ha rifiutato al sig. Hans-Wilhelm Saure l’accesso ai seguenti documenti:

un allegato all’offerta presentata dall’AstraZeneca (documento n. 1.2);

un documento del 12 giugno 2020 scambiato tra l’AstraZeneca e i governi di diversi Stati membri ai fini della negoziazione e della conclusione di un contratto di finanziamento (documento n. 2);

una bozza di contratto di finanziamento inviato dall’AstraZeneca il 24 giugno 2020 ai governi di diversi Stati membri (documento n. 3);

un documento del 20 novembre 2020 riguardante il versamento della seconda rata prevista dall’accordo di acquisto anticipato concluso con l’AstraZeneca (documento n. 5);

le presentazioni utilizzate dall’AstraZeneca durante le riunioni del comitato direttivo del 4 dicembre 2020, nonché del 22 gennaio, del 1o, 11, 19 e 23 febbraio e dell’11 marzo 2021 (documento n. 6);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del 7 dicembre 2020 (documento n. 7);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del 19 gennaio 2021 (documento n. 8);

un documento relativo alle date di consegna dei vaccini (documento n. 9), unitamente a cinque allegati (documenti nn. da 9.1 a 9.5);

una presentazione utilizzata dall’AstraZeneca durante una riunione del comitato direttivo del 25 gennaio 2021 (documento n. 10);

una parte dei messaggi di posta elettronica scambiati tra la Commissione e l’AstraZeneca il 27 luglio 2020 (documento n. 11).

 

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

4)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Svenningsen

Mac Eochaidh

Laitenberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 2022.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Sono riprodotti unicamente i punti della presente sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

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