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Document 62021TJ0346

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 gennaio 2023 (Estratti).
Hecht Pharma GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Gufic – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso pubblico e verso l’esterno – Importanza dell’uso – Natura e forma dell’uso – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato.
Causa T-346/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:2

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 gennaio 2023 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Gufic – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso pubblico e verso l’esterno – Importanza dell’uso – Natura e forma dell’uso – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato»

Nella causa T‑346/21,

Hecht Pharma GmbH, con sede in Bremervörde (Germania), rappresentata da C. Sachs e J. Sachs, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Schäfer, D. Hanf e A. Ringelhann, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Gufic BioSciences Ltd, con sede in Mumbai (India), rappresentata da A. Wehlau e T. Uhlenhut, avvocati,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da D. Spielmann, presidente, M. Brkan e I. Gâlea (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 13 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

In diritto

[omissis]

Sulla terza censura, vertente su un errore nella valutazione dell’uso del marchio contestato per i prodotti registrati come «medicinali»

[omissis]

94

Occorre ricordare che la classificazione dei prodotti e dei servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza mira essenzialmente a riflettere le necessità del mercato, e non ad imporre una segmentazione artificiale dei prodotti. Pertanto, i titoli delle classi contengono «indicazioni generali» relative al settore in cui rientrano, «in linea di principio», i prodotti o i servizi. Del pari, occorre ricordare che la classificazione dei prodotti e dei servizi ai sensi dell’Accordo di Nizza è essa stessa effettuata solo a fini esclusivamente amministrativi. Infatti, quest’ultima mira soltanto a facilitare la redazione e il trattamento delle domande di marchio, proponendo talune classi e categorie di prodotti e di servizi. Inoltre, la classificazione di Nizza non può determinare di per sé la natura e le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi [v. sentenza del 28 maggio 2020, Korporaciya Masternet/EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER), T‑681/18, non pubblicata, EU:T:2020:222, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

95

Per di più, la classificazione di un prodotto in applicazione di altre norme del diritto dell’Unione non è, in linea di principio, determinante per la sua classificazione ai fini della registrazione di un marchio dell’Unione europea. Infatti, da un lato, dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta, in sostanza, che, ai fini della registrazione di un marchio dell’Unione europea, i prodotti e i servizi sono classificati secondo la classificazione di Nizza. Dall’altro, gli atti legislativi dell’Unione citati dalla ricorrente, pur rivestendo un’importanza fondamentale per il settore in questione, dato che preservano il processo di fabbricazione, etichettatura e distribuzione dei medicinali, non incidono tuttavia necessariamente sul modo in cui i prodotti e i servizi sono classificati nella classificazione di Nizza. In proposito, è importante che la funzione essenziale del marchio non venga confusa con le altre funzioni che il marchio può anche eventualmente avere, come quella consistente nel garantire la qualità del prodotto di cui trattasi. Pertanto, la classificazione di un prodotto in applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, come la direttiva 2001/83, non è, in linea di principio, determinante per la loro classificazione ai fini della registrazione di un marchio dell’Unione europea [v. sentenza del 6 ottobre 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM), T‑372/20, non pubblicata, EU:T:2021:652, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

96

La Corte ha precisato, al riguardo, che dall’espressione «in linea di principio» utilizzata dal Tribunale emergeva che quest’ultimo non escludeva in generale, anzi riconosceva, che le disposizioni del diritto dell’Unione potessero essere prese in considerazione nella valutazione dell’uso effettivo di un marchio ai sensi dell’articolo 18 del regolamento 2017/1001 ed essere determinanti, alla luce delle circostanze particolari del caso esaminato, ai fini della classificazione dei prodotti di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanze del 3 dicembre 2020, Dermavita/EUIPO, C‑400/20 P, non pubblicata, EU:C:2020:997, punto 17, e del 4 maggio 2021, Dermavita/EUIPO, C‑26/21 P, non pubblicata, EU:C:2021:355, punto 17).

97

Tuttavia, il semplice fatto di affermare che i prodotti in questione sono «medicinali» della classe 5 non è sufficiente [v., per analogia, sentenza del 14 febbraio 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T‑15/16, non pubblicata, EU:T:2017:75, punto 57].

98

La questione rilevante nel caso di specie per la valutazione dell’uso effettivo ai sensi del diritto dei marchi è se i prodotti per i quali il marchio è utilizzato, vale a dire i prodotti in questione, siano gli stessi prodotti per i quali il marchio è stato registrato nella classe 5 [v., per analogia, sentenza del 18 novembre 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), T‑643/19, non pubblicata, EU:T:2020:549, punto 29].

99

Per quanto riguarda la categoria di prodotti conformemente al diritto dei marchi, l’aspetto visivo dei prodotti in questione, ad esempio attraverso l’imballaggio o l’etichettatura, è davvero importante. Invero, è tale aspetto visivo a determinare in quale categoria di prodotti il consumatore colloca il prodotto (conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2018:725, paragrafo 33).

100

Ne consegue quindi che la percezione da parte del pubblico di riferimento dei prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato è determinante ai fini della valutazione dell’uso effettivo di tale marchio.

101

Inoltre, la Corte ha già dichiarato, per quanto concerne in particolare la percezione del pubblico di riferimento dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83, che occorreva tener conto dell’atteggiamento di un consumatore mediamente avveduto, al quale la forma data ad un prodotto avrebbe potuto ispirare una particolare fiducia, del tipo di quella che ispiravano normalmente i medicinali alla luce delle garanzie che circondavano la loro fabbricazione così come la loro commercializzazione. Anche se la forma esterna data a detto prodotto poteva costituire un serio indizio in favore della sua qualificazione come medicinale per presentazione, tale forma doveva intendersi non soltanto come propria del prodotto stesso, ma anche della sua confezione, che poteva tendere, per ragioni di politica commerciale, a farlo assomigliare ad un medicinale (v. sentenza del 15 novembre 2007, Commissione/Germania, C‑319/05, EU:C:2007:678, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

102

Occorre rilevare, in proposito, che le parti concordano nelle loro memorie e in udienza sul fatto che la valutazione dell’effettività dell’uso per i prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato debba essere fondata sulla percezione del pubblico di riferimento, che è composto, nel caso di specie, sia dai consumatori finali sia dagli specialisti.

103

È alla luce di tali considerazioni che si deve stabilire se, nel caso in esame, il pubblico di riferimento percepirà i prodotti in questione come «medicinali» della classe 5 per i quali il marchio controverso è stato utilizzato.

104

È vero che il Tribunale ha già dichiarato che la vendita, anche esclusiva, di prodotti nelle farmacie non significa tuttavia che si tratti necessariamente di medicinali [v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION), T‑802/16, non pubblicata, EU:T:2017:818, punto 38]. Tuttavia, la circostanza, non contestata dalla ricorrente, che un prodotto sia consegnato unicamente in farmacia dietro presentazione di una prescrizione medica costituisce un fattore rilevante da prendere in considerazione ai fini della definizione dei prodotti come medicinali.

105

Inoltre, nel concludere che il marchio contestato è stato utilizzato per medicinali della classe 5, la commissione di ricorso si è basata su decisioni giudiziarie e amministrative contenute negli allegati AG 11, AG 13, AG 14, AG 23 e AG 24, che indicano sostanzialmente che i prodotti in questione costituiscono medicinali «non nocivi» e che il marchio controverso è stato considerato utilizzato per medicinali ai sensi di detta classe. Al riguardo, dalle sentenze dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera) del 24 febbraio 2011 e del 16 maggio 2013 (allegati AG 11 e AG 14) emerge, in particolare, che i prodotti in questione dovevano essere classificati come medicinali per presentazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83, in quanto, da un lato, sulle confezioni figuravano la dicitura «ayurvedic medicine» e l’indicazione delle malattie infiammatorie per il cui trattamento erano destinati i prodotti e, dall’altro, in ragione dell’obbligo della prescrizione medica, il consumatore avrebbe avuto l’impressione che si trattasse di un rimedio diretto alla cura delle malattie umane e quindi di un medicinale.

106

Ne consegue che, tenuto conto dell’importanza dell’aspetto visivo nella percezione dei prodotti in questione da parte del pubblico di riferimento, come affermato nel precedente punto 99, la commissione di ricorso, basandosi sulle sentenze dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco di Baviera) citate al punto 105 supra e prendendo in considerazione, nel loro insieme, il fatto che tali prodotti fossero venduti unicamente in farmacia dietro presentazione di una prescrizione medica nonché le diciture e le indicazioni riportate sulle confezioni che consentivano al pubblico di riferimento di percepire facilmente i prodotti come medicinali, poteva validamente ritenere che detti prodotti dovessero essere classificati come medicinali ai sensi della classe 5 della classificazione di Nizza.

107

Gli argomenti della ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione.

108

Si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo cui solo i medicinali per funzione che possiedono un’azione farmacologica possono essere considerati medicinali ai sensi della classe 5. Infatti, come ricordato al punto 101 supra, per quanto concerne i medicinali di cui alla direttiva 2001/83, ciò che rileva è la percezione del pubblico di riferimento. Ne consegue che un prodotto che, a causa della sua presentazione, può essere percepito dal consumatore come medicinale può anche essere qualificato come medicinale ai sensi della classe 5.

109

Pertanto, devono essere parimenti respinti gli altri argomenti della ricorrente secondo cui i prodotti in questione sarebbero sprovvisti di AIC [Autorizzazione all’Immissione in Commercio] sia nello Stato membro di importazione (Germania) sia nello Stato di origine (India). Infatti, la mancanza di AIC, vale a dire una circostanza di cui il consumatore non è necessariamente a conoscenza, non può rimettere in discussione la constatazione secondo cui, alla luce degli elementi menzionati nel precedente punto 106, il pubblico di riferimento potrà facilmente percepire tali prodotti come medicinali.

110

Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di valutazione tenendo conto degli elementi di prova presentati dall’interveniente e considerati congiuntamente, per concludere, al punto 76 della decisione impugnata, che, sulla base della percezione del pubblico di riferimento, il marchio contestato era utilizzato per i «medicinali» della classe 5 e, al punto 78 della stessa decisione, che la violazione del diritto fosse comunque irrilevante nell’ambito dell’esame dell’uso effettivo di detto marchio. Di conseguenza, occorre respingere la terza censura in quanto infondata.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Hecht Pharma GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

 

3)

La Gufic BioSciences Ltd sopporterà le proprie spese.

 

Spielmann

Brkan

Gâlea

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 gennaio 2023.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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