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Document 62020TJ0525

    Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 settembre 2023 (Estratti).
    ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport e Danske Fragtmænd A/S contro Commissione europea.
    Aiuti di Stato – Settore postale e trasporto di merci su strada – Denuncia di un concorrente – Conferimento di capitale concesso da un’impresa pubblica alla sua società figlia – Decisione che constata l’assenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare – Società madre del gruppo controllata congiuntamente da due Stati membri – Approvazione del conferimento di capitale da parte della società madre del gruppo – Imputabilità allo Stato.
    Causa T-525/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:542

     SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    13 settembre 2023 ( *1 )

    «Aiuti di Stato – Settore postale e trasporto di merci su strada – Denuncia di un concorrente – Conferimento di capitale concesso da un’impresa pubblica alla sua società figlia – Decisione che constata l’assenza di aiuto di Stato al termine della fase di esame preliminare – Società madre del gruppo controllata congiuntamente da due Stati membri – Approvazione del conferimento di capitale da parte della società madre del gruppo – Imputabilità allo Stato»

    Nella causa T‑525/20,

    ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, con sede in Padborg (Danimarca),

    Danske Fragtmænd A/S, con sede in Åbyhøj (Danimarca),

    rappresentate da L. Sandberg-Mørch, avvocata,

    ricorrenti,

    sostenute da

    Jørgen Jensen Distribution A/S, con sede in Ikast (Danimarca), rappresentata da Sandberg-Mørch, avvocata,

    e da

    Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD), con sede in Copenaghen (Danimarca), rappresentata da Sandberg-Mørch, avvocata,

    intervenienti

    contro

    Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, in qualità di agente,

    convenuta,

    sostenuta da

    Regno di Danimarca, rappresentato da M. Søndahl Wolff, in qualità di agente, assistita da R. Holdgaard, avvocato,

    da

    Regno di Svezia, rappresentato da C. Meyer-Seitz, H. Eklinder, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, R. Shahsavan Eriksson e O. Simonsson, in qualità di agenti,

    e da

    PostNord Logistics A/S, con sede in Køge (Danimarca),

    e

    PostNord Group AB, con sede in Solna (Svezia),

    rappresentate da O. Koktvedgaard, avvocato,

    intervenienti

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

    composto da R. da Silva Passos (relatore), presidente, S. Gervasoni, N. Półtorak, I. Reine e T. Pynnä, giudici,

    cancelliere: A. Marghelis, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento,

    in seguito all’udienza del 2 febbraio 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza ( 1 )

    1

    Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport (in prosieguo: la «ITD») e la Danske Fragtmænd A/S, ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione C(2020) 3006 final della Commissione, del 12 maggio 2020, relativa agli aiuti di Stato SA.52489 (2018/FC) – Danimarca e SA.52658 – Svezia – Presunto aiuto di Stato a favore della PostNord Logistics (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Fatti

    2

    La ITD è un’associazione professionale che raggruppa società di diritto danese attive, a livello nazionale e internazionale, nei mercati dei servizi di trasporto di merci su strada e dei servizi logistici. La Danske Fragtmænd è una società di diritto danese presente, in particolare, nel mercato danese dei servizi di trasporto di merci su strada e di distribuzione di pacchi.

    3

    La PostNord AB è una società di diritto svedese il cui capitale sociale è detenuto per il 40% dal Regno di Danimarca e per il 60% dal Regno di Svezia. Essa è stata costituita nel 2009, con il nome di Posten Norden AB, a seguito di una fusione tra, da un lato, la Post Danmark A/S, operatore postale storico del Regno di Danimarca, e, dall’altro, la Posten AB, operatore postale storico del Regno di Svezia.

    4

    La PostNord detiene al 100% la società PostNord Group AB, che a sua volta detiene al 100% le società Post Danmark e Posten, incaricate di garantire il servizio postale universale, rispettivamente, in Danimarca e in Svezia. La PostNord Group detiene altresì al 100% la società PostNord Logistics A/S, società di diritto danese con sede in Copenaghen (Danimarca) e incaricata di servizi di trasporto di merci su strada in Danimarca.

    5

    Il 22 novembre 2018 la ITD ha presentato alla Commissione europea una denuncia ai sensi della quale la PostNord Logistics avrebbe annunciato, nelle sue relazioni annuali per gli anni 2017 e 2018, che avrebbe beneficiato di aumenti di capitale da parte della PostNord. Secondo la ITD, tali aumenti di capitale costituivano un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno.

    6

    La PostNord Logistics, in perdita dal 2015, aveva esaurito i suoi fondi propri alla fine dell’esercizio finanziario 2017. In tale contesto, il 30 novembre 2018, nel corso di un’assemblea generale straordinaria, la PostNord Logistics ha raccomandato alla direzione della PostNord Group di procedere ad un aumento di capitale per un importo di 115 milioni di corone danesi (DKK) (circa EUR 15,4 milioni) a suo favore (in prosieguo: l’«aumento di capitale»).

    7

    In considerazione dell’importo dell’aumento di capitale, il 7 dicembre 2018 la PostNord Group ha chiesto al consiglio di amministrazione della sua società madre, la PostNord, l’approvazione di tale misura e del principio del suo versamento in più rate.

    8

    L’11 dicembre 2018 il consiglio di amministrazione della PostNord ha approvato l’aumento di capitale.

    9

    Il 20 dicembre 2018 la PostNord Logistics ha ricevuto una prima rata dell’aumento di capitale, pari a DKK 70 milioni (circa EUR 9,37 milioni).

    10

    Il 7 giugno 2019 la ITD ha presentato alla Commissione osservazioni complementari alla sua denuncia, nelle quali essa ha sostenuto, in particolare, che la PostNord Logistics avrebbe beneficiato di una sovvenzione incrociata delle sue attività da parte della Post Danmark, che le avrebbe consentito di utilizzare, a titolo gratuito, diverse delle sue infrastrutture finanziate mediante la compensazione pubblica che essa percepiva per garantire il servizio postale universale in Danimarca (in prosieguo: la «sovvenzione incrociata»).

    11

    Il 30 marzo 2020 la ITD ha presentato alla Commissione nuove osservazioni in relazione alla sovvenzione incrociata nonché una lettera di diffida secondo la quale, se la Commissione non avesse preso una posizione definitiva sulla sua denuncia entro il termine di due mesi, essa avrebbe proposto un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 265 TFUE.

    12

    Il 12 maggio 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa. In primo luogo, essa ha ritenuto che le dichiarazioni contenute nelle relazioni annuali della PostNord Logistics per gli anni 2017 e 2018 non comportassero la concessione di un vantaggio e, pertanto, non costituissero un aiuto di Stato. In secondo luogo, essa ha concluso che l’aumento di capitale non era imputabile agli Stati danese e svedese e, pertanto, non costituiva neanch’esso un aiuto di Stato. In terzo luogo, essa ha ritenuto che la sovvenzione incrociata non fosse dimostrata e che, pertanto, le transazioni tra la Post Danmark e la PostNord Logistics non comportassero aiuti di Stato.

    Conclusioni delle parti

    13

    Le ricorrenti, sostenute dalla Jørgen Jensen Distribution A/S e dalla Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD), chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione alle spese.

    14

    La Commissione, sostenuta dalla PostNord Group e dalla PostNord Logistics, chiede che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso;

    condannare le ricorrenti alle spese.

    15

    Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia, anch’essi intervenienti a sostegno delle conclusioni della Commissione, chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

    In diritto

    Sull’oggetto del ricorso

    16

    Nella decisione impugnata, la Commissione si è pronunciata sul carattere di aiuto di tre misure distinte (v. punto 12 supra).

    17

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante le serie difficoltà sollevate dalla valutazione di due di tali misure, vale a dire, da un lato, l’aumento di capitale e, dall’altro, la sovvenzione incrociata. Per contro, con il presente ricorso, esse non rimettono in discussione la valutazione della Commissione riguardo alle dichiarazioni contenute nelle relazioni annuali della PostNord Logistics per gli anni 2017 e 2018.

    18

    Pertanto, sebbene le ricorrenti chiedano formalmente l’annullamento della decisione impugnata nella sua interezza, il presente ricorso deve essere considerato come diretto all’annullamento parziale di tale decisione, per il motivo che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE concludendo che l’aumento di capitale non costituiva un aiuto di Stato e che l’esistenza della sovvenzione incrociata non era dimostrata.

    Considerazioni preliminari

    19

    Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9), ogni parte interessata ha il diritto di presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, del medesimo regolamento, la presentazione di una siffatta denuncia ha come effetto di far scattare l’avvio della fase di esame preliminare di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE che comporta l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4, del regolamento 2015/1589.

    20

    La fase di esame preliminare prevista dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e disciplinata dall’articolo 4 del regolamento 2015/1589 ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulle misure sottoposte al suo esame. Al termine di tale fase, la Commissione constata o che la misura non costituisce aiuto, nel qual caso essa adotta una decisione che constata l’assenza di aiuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, o che la misura rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura di cui trattasi, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

    21

    L’esistenza di dubbi tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE si traduce nell’esistenza oggettiva di serie difficoltà incontrate dalla Commissione nell’esame del carattere di aiuto della misura in questione o della sua compatibilità con il mercato interno. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che la nozione di serie difficoltà presenta carattere oggettivo (sentenza del 21 dicembre 2016, Club Hotel Loutraki e a./Commissione, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, punto 31). L’esistenza di siffatte difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze dell’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, mettendo in correlazione la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva e poteva disporre nel momento in cui si è pronunciata sugli aiuti controversi, fermo restando a tale riguardo che gli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre sono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da effettuare e di cui essa avrebbe potuto ottenere, su sua richiesta, la produzione nel corso della fase di esame preliminare (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2021, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione, T‑561/18, EU:T:2021:240, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

    22

    Peraltro, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio dell’esistenza di serie difficoltà nella valutazione della misura in questione, la cui presenza obbliga detta istituzione ad avviare il procedimento d’indagine formale (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    23

    La prova dell’esistenza di serie difficoltà deve essere fornita dal soggetto che richiede l’annullamento della decisione adottata al termine dell’esame preliminare, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, Irish Wind Farmers’ Association e a./Commissione, C‑578/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:898, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare l’argomentazione delle ricorrenti diretta a dimostrare l’esistenza di serie difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento d’indagine formale.

    Sull’aumento di capitale

    25

    Le ricorrenti, sostenute su tale aspetto dalla Jørgen Jensen Distribution, sostengono che l’esistenza di serie difficoltà è dimostrata dalla conclusione cui è giunta la Commissione nella decisione impugnata, secondo la quale l’aumento di capitale non costituisce un aiuto di Stato nei limiti in cui non è imputabile agli Stati danese e svedese.

    26

    In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe contraddittoria per quanto riguarda il soggetto erogatore dell’aumento di capitale. Mentre taluni passaggi della decisione impugnata imputerebbero una siffatta misura alla società madre del gruppo, vale a dire la PostNord, il che corrisponderebbe alla realtà dei fatti, la Commissione avrebbe concluso che l’aumento di capitale era stato deciso dalla PostNord Group, società figlia della medesima.

    27

    In secondo luogo, le ricorrenti e la Jørgen Jensen Distribution fanno valere che l’esistenza di serie difficoltà è dimostrata da diversi indizi diretti a dimostrare, congiuntamente, che è improbabile che gli Stati danese e svedese non siano stati coinvolti nell’adozione dell’aumento di capitale, che sarebbe quindi loro imputabile.

    28

    Innanzitutto, le ricorrenti traggono argomento dalla nomina, da parte degli Stati danese e svedese, della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della PostNord, due dei quali sono alti funzionari in tali Stati. Poi, dalla relazione annuale della PostNord per il 2017 (in prosieguo: la «relazione annuale 2017») risulterebbe che gli Stati danese e svedese hanno intrattenuto, con il consiglio di amministrazione della PostNord, un «dialogo» concernente l’aumento di capitale. Inoltre, la PostNord avrebbe un interesse politico, in quanto le sue società figlie Post Danmark e Posten sono incaricate del servizio postale universale, rispettivamente, in Danimarca e in Svezia, paesi di cui esse costituiscono gli operatori postali storici. Infine, nelle loro osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Svezia e su quella della PostNord Group e della PostNord Logistics, le ricorrenti sostengono che non solo l’importo dell’aumento di capitale era, di per sé, significativo, ma anche che tale misura si inseriva in una serie di altri aumenti di capitale diretti a cancellare le perdite della PostNord Logistics e ad evitarle il fallimento.

    29

    La Commissione, sostenuta dal Regno di Danimarca, dal Regno di Svezia nonché dalla PostNord Group e dalla PostNord Logistics, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

    30

    In primo luogo, la Commissione sottolinea che, nella decisione impugnata, essa ha sempre considerato che l’aumento di capitale era stato deciso dalla PostNord Group. La PostNord sarebbe stata sollecitata unicamente per dare la sua approvazione su tale misura, tenuto conto dell’importo di quest’ultima.

    31

    In secondo luogo, la Commissione contesta che le ricorrenti abbiano fornito indizi idonei a dimostrare l’imputabilità dell’aumento di capitale agli Stati danese e svedese.

    32

    Sotto un primo aspetto, la Commissione sottolinea che la condizione relativa all’imputabilità di una misura ad uno Stato richiede un coinvolgimento attivo di quest’ultimo, che si dedurrebbe da una valutazione in concreto di un insieme di indizi, precisi e convergenti. Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti si baserebbero essenzialmente su elementi di natura organica, che non sarebbero sufficienti.

    33

    Sotto un secondo aspetto, riguardo alla composizione del consiglio di amministrazione della PostNord, la Commissione fa valere, anzitutto, che né lo Stato danese né lo Stato svedese da solo designa la maggioranza dei membri di tale organo. Inoltre, nessuno dei membri del consiglio di amministrazione della PostNord nominati dagli Stati danese e svedese disporrebbe di un diritto di veto. Il Regno di Danimarca aggiunge che non spetta agli Stati danese e svedese nominare i membri della direzione della PostNord né della PostNord Group e che gli interessi di tali Stati non coincidono necessariamente. La PostNord Group e la PostNord Logistics aggiungono inoltre che un coordinamento tra gli Stati danese e svedese era improbabile, tenuto conto del modesto importo dell’aumento di capitale e della scarsa importanza sul piano politico della PostNord Logistics.

    34

    Poi, il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia osservano che i loro rispettivi principi applicabili al governo societario delle imprese pubbliche implicano che i membri del consiglio di amministrazione di una società siano scelti in funzione delle loro competenze per garantire la buona gestione di quest’ultima, in totale indipendenza rispetto ai proprietari. Sebbene sia possibile che gli azionisti di una società impartiscano istruzioni al suo consiglio di amministrazione in occasione dell’assemblea generale, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie.

    35

    Infine, quanto alla presenza nel consiglio di amministrazione della PostNord di un funzionario del Regno di Danimarca e di un funzionario del Regno di Svezia, la Commissione sostiene che le ricorrenti non adducono elementi idonei a dimostrare che tali funzionari, che si presume agiscano in modo indipendente, abbiano ricevuto istruzioni da parte degli Stati cui appartengono o che potrebbero influenzare il processo decisionale della PostNord.

    36

    Sotto un terzo aspetto, per quanto riguarda l’esistenza di un «dialogo sul finanziamento» tra il consiglio di amministrazione della PostNord e i proprietari di quest’ultima, menzionata nella relazione annuale 2017, il Regno di Danimarca nonché la PostNord Group e la PostNord Logistics contestano che tale circostanza implichi istruzioni da parte degli Stati danese e svedese in relazione all’aumento di capitale, dato che un siffatto dialogo riguardava unicamente la ristrutturazione della Post Danmark e non l’aumento di capitale.

    37

    Sotto un quarto aspetto, la Commissione contesta la pertinenza della circostanza, sottolineata dalle ricorrenti, secondo cui due società figlie della PostNord sono incaricate di un obbligo di servizio postale universale, poiché ciò non avviene nel caso della PostNord Logistics, beneficiaria dell’aumento di capitale, le cui prestazioni si rivolgono unicamente a professionisti. Nello stesso senso, la PostNord Group e la PostNord Logistics sottolineano che l’aumento di capitale era una misura razionale da un punto di vista economico e che il mercato della logistica era in piena espansione.

    38

    In via preliminare, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la decisione impugnata non è viziata da una contraddizione riguardo alla determinazione del soggetto erogatore dell’aumento di capitale.

    39

    È vero che, al punto 26 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che, l’11 dicembre 2018, la PostNord aveva «deciso di procedere all’aumento di capitale».

    40

    Tuttavia, da un lato, alla frase successiva, essa ha immediatamente esposto che «l’approvazione del consiglio di amministrazione della PostNord AB [era] necessaria», in considerazione dell’importo dell’aumento di capitale, rinviando al punto 20 della decisione impugnata, alla cui ultima frase essa ha indicato che «[l]e decisioni sulle iniezioni di capitale interne al gruppo di importo superiore a (…) richied[eva]no l’approvazione del consiglio di amministrazione della PostNord AB». Dall’altro lato, nell’ambito della sua valutazione dell’imputabilità allo Stato dell’aumento di capitale, la Commissione ha fatto riferimento, al punto 76 della decisione impugnata, alla «decisione della [PostNord Group] di iniettare capitale nella [PostNord Logistics]» prima di rilevare, al punto seguente, che la PostNord era coinvolta nel processo decisionale a motivo dell’importo dell’aumento di capitale, conformemente alle regole interne del gruppo.

    41

    Peraltro, dalla sua relazione annuale per l’anno 2018 risulta che la PostNord Logistics ha ripristinato i suoi fondi propri grazie a un contributo della sua società madre, vale a dire la PostNord Group.

    42

    Pertanto, una lettura combinata della decisione impugnata nel suo complesso e degli elementi del fascicolo consente di comprendere che la Commissione ha giustamente considerato che l’aumento di capitale era stato effettuato dalla PostNord Group a beneficio della PostNord Logistics e che, in considerazione del suo importo, era richiesta l’approvazione del consiglio di amministrazione della PostNord, conformemente alle norme interne del gruppo PostNord.

    43

    Inoltre, pur avendo considerato che l’aumento di capitale era una decisione della PostNord Group, la Commissione non ha tuttavia ignorato il ruolo della società PostNord in quanto, ai punti 69 e seguenti della decisione impugnata, essa ha tenuto conto dei legami tra tale società e gli Stati danese e svedese al fine di determinare se l’aumento di capitale fosse imputabile a tali Stati.

    44

    Per quanto riguarda la questione se la valutazione, da parte della Commissione, di una siffatta imputabilità riveli l’esistenza di serie difficoltà, occorre ricordare che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, in particolare, essere imputabili allo Stato (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

    45

    L’imputabilità di una misura allo Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non può essere dedotta dal solo fatto che detta misura sia stata adottata da un’impresa pubblica. Infatti, anche nel caso in cui lo Stato sia in grado di controllare un’impresa pubblica e di esercitare un’influenza determinante sulle sue operazioni, l’esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. È altresì necessario verificare se si debba considerare che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell’adozione di tale misura (v. sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Infatti, l’imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un’impresa pubblica può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale detta misura è stata adottata. A questo proposito non si può pretendere che venga dimostrato, sulla base di un’indagine precisa, che le autorità pubbliche abbiano concretamente incitato l’impresa pubblica ad adottare la misura di aiuto in questione (v. sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    In particolare, assume rilevanza qualunque indizio che suggerisca, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche ovvero l’improbabilità di un’assenza di coinvolgimento nell’adozione di una misura, tenuto conto anche dell’ampiezza di tale misura, del suo contenuto o delle condizioni che essa comporta, oppure la mancanza di coinvolgimento delle suddette autorità nell’adozione di detta misura (v. sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

    48

    Inoltre, tra gli indizi che permettono di concludere per tale imputabilità vi sono il fatto che l’impresa pubblica in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei poteri pubblici o delle direttive impartite dalle autorità pubbliche, l’integrazione dell’impresa pubblica nelle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con operatori privati, lo status giuridico dell’impresa o l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche (v. sentenza del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a., C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    Nel caso di specie, nella decisione impugnata, in un primo tempo, la Commissione ha sottolineato che la qualità di impresa pubblica della PostNord non era sufficiente per ritenere che le misure da essa adottate fossero imputabili ai suoi azionisti, gli Stati danese e svedese. In un secondo momento, essa ha esaminato diversi fattori, sulla base dei quali ha concluso che l’aumento di capitale non era imputabile agli Stati danese e svedese e, pertanto, non costituiva un aiuto di Stato. Tale conclusione si fonda, in sostanza, sui dodici elementi seguenti:

    l’aumento di capitale è stato deciso a seguito di una richiesta del suo beneficiario, la PostNord Logistics, ed è stato attuato dalla PostNord Group e non dalla PostNord (punti 76 e 78 della decisione impugnata);

    l’approvazione dell’aumento di capitale da parte della PostNord era necessaria in considerazione del suo importo, ma non risulta che gli Stati danese o svedese, o i funzionari da essi nominati presso il consiglio di amministrazione della PostNord, abbiano espresso un punto di vista particolare a favore di tale misura (punto 77 della decisione impugnata);

    la nomina di membri del consiglio di amministrazione della PostNord da parte degli Stati danese e svedese non è di per sé sufficiente per concludere per l’imputabilità dell’aumento di capitale a tali Stati, dato che nulla indica che detti funzionari non agiscano in modo indipendente, che non hanno un potere di voto specifico né un diritto di veto e che, inoltre, gli altri membri del consiglio di amministrazione della PostNord non lavorano per gli Stati azionisti e sono quindi indipendenti (punti 79 e 80 della decisione impugnata);

    i membri del consiglio di amministrazione della PostNord non erano tenuti a seguire istruzioni particolari da parte degli Stati azionisti e nulla consente di ritenere che istruzioni del genere siano state impartite per quanto riguarda l’aumento di capitale (punti 86 e 88 della decisione impugnata);

    per approvare l’aumento di capitale era richiesta la maggioranza semplice del consiglio di amministrazione della PostNord, cosicché era impossibile per lo Stato danese o per lo Stato svedese far prevalere la propria volontà in seno al consiglio di amministrazione (punto 95 della decisione impugnata);

    La PostNord e le sue società figlie non sono integrate nell’amministrazione pubblica danese o svedese (punto 89 della decisione impugnata);

    le attività della PostNord e delle sue società figlie sono meramente commerciali, ad eccezione di quelle relative all’obbligo di servizio postale universale svolte dalla Post Danmark, che tuttavia non sono connesse a quelle della PostNord Logistics (punti 90 e 91 della decisione impugnata);

    La PostNord Group è una società disciplinata dal diritto privato (punto 92 della decisione impugnata);

    La PostNord Group, che è soggetta alla supervisione della PostNord e non degli Stati danese e svedese, è autonoma rispetto a tali Stati (punti 93 e 94 della decisione impugnata);

    La PostNord Logistics è una società relativamente piccola che non è rilevante dal punto di vista politico, sociale o economico, cosicché il suo fallimento non avrebbe avuto un impatto particolare che avrebbe giustificato un intervento statale al fine di evitarlo (punti 97 e 99 della decisione impugnata);

    l’importo dell’aumento di capitale è certamente significativo per la PostNord Logistics, ma non per la PostNord Group in considerazione del suo fatturato (punto 98 della decisione impugnata);

    l’aumento di capitale è razionale da un punto di vista economico atteso che il mercato della logistica è in crescita (punto 100 della decisione impugnata).

    50

    Le ricorrenti, presentando diversi indizi che dimostrano, a loro avviso, che l’assenza di coinvolgimento degli Stati danese e svedese nell’aumento di capitale era improbabile, sostengono che l’analisi della Commissione dimostra che essa si trovava di fronte a serie difficoltà che non ha superato.

    Sui legami organici tra la PostNord e gli Stati danese e svedese

    51

    Le ricorrenti insistono sulla composizione del consiglio di amministrazione della PostNord, la maggioranza dei cui membri sono nominati dagli Stati danese e svedese, mentre ogni Stato ha peraltro scelto di designarvi uno dei propri funzionari.

    52

    È vero che la designazione dei membri del consiglio di amministrazione costituisce una prerogativa dei proprietari di una società e non consente, in linea di principio, di per sé, di far presumere l’imputabilità di una misura, adottata da un’impresa pubblica, allo Stato che la controlla (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T‑305/13, EU:T:2015:435, punti 4261).

    53

    Tuttavia, in sede di valutazione dell’imputabilità allo Stato di una misura adottata dal consiglio di amministrazione di un’impresa pubblica, la designazione dei membri di tale organo deve essere debitamente presa in considerazione, qualora essa attesti l’esistenza di particolari legami tra l’impresa pubblica di cui trattasi e lo Stato che la controlla (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punti da 102107). Tali particolari legami possono costituire un indizio dell’improbabilità di un’assenza di coinvolgimento dello Stato nell’adozione della misura in questione, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 47.

    54

    In particolare, in taluni casi, le circostanze relative alla designazione dei membri degli organi direttivi di un’impresa pubblica sono idonee a dimostrare che tale impresa possiede un margine di indipendenza limitato nei confronti dello Stato che la controlla, cosicché una siffatta designazione costituisce un indizio significativo dell’imputabilità allo Stato (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T‑305/13, EU:T:2015:435, punto 63), o addirittura è tale da dimostrare una siffatta imputabilità (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, Commerz Nederland,C‑242/13, EU:C:2014:2224, punto 35).

    55

    Nel caso di specie, in primo luogo, occorre constatare che, come risulta dal punto 20 della decisione impugnata, il consiglio di amministrazione della PostNord è composto di undici membri, quattro dei quali sono nominati dal Regno di Danimarca, quattro dal Regno di Svezia e tre dai dipendenti della Post Danmark e della Posten, società figlie della PostNord.

    56

    Più in particolare, dalle diverse relazioni annuali della PostNord, prodotte dalle ricorrenti in allegato al ricorso, risulta che gli otto membri nominati dagli Stati danese e svedese lo sono in occasione dell’assemblea generale annuale, organo in seno al quale il Regno di Danimarca è rappresentato dal suo Ministro dei Trasporti, mentre il Regno di Svezia è rappresentato dal suo Ministro dell’Impresa e dell’Innovazione.

    57

    Inoltre, è pacifico tra le parti che, al momento dell’aumento di capitale, uno dei quattro membri del consiglio di amministrazione della PostNord nominati dallo Stato danese era, parallelamente, un alto funzionario di tale Stato, mentre uno dei quattro membri dello stesso consiglio di amministrazione nominati dallo Stato svedese era parimenti, parallelamente, un alto funzionario di tale Stato. Da un lato, il funzionario danese svolgeva le funzioni di vicedirettore generale del dipartimento delle imprese, della produttività, dell’approvvigionamento, dell’energia e del bilancio dell’Unione in seno al Ministero delle Finanze danese. Dall’altro lato, il funzionario svedese era vicedirettore del dipartimento delle imprese pubbliche in seno al Ministero dell’Impresa e dell’Innovazione svedese.

    58

    Per quanto riguarda questi due funzionari, la Commissione ha rilevato che essi non avevano espresso un’opinione particolare a proposito dell’aumento di capitale (punto 77 della decisione impugnata), che non avevano ricevuto istruzioni particolari da parte degli Stati danese e svedese al riguardo (punto 86 della decisione impugnata), che si presumeva che essi agissero in modo indipendente e che non fossero in grado di imporre la loro volontà, in quanto non avevano né potere di voto speciale né diritto di veto (punto 80 della decisione impugnata).

    59

    Orbene, queste sole considerazioni non possono privare di qualsiasi rilevanza, nella valutazione dell’imputabilità agli Stati danese e svedese dell’aumento di capitale, alla presenza di funzionari in seno al consiglio di amministrazione della PostNord, dato che la prova dell’imputabilità di una misura adottata da un’impresa pubblica allo Stato che la controlla non richiede la dimostrazione che, sulla base di un’istruzione precisa, le autorità pubbliche abbiano concretamente incitato tale impresa ad adottare la misura di cui trattasi (v. punto 46 supra).

    60

    A tale riguardo, la nomina, in seno al consiglio di amministrazione della PostNord, di membri che esercitavano contemporaneamente alte funzioni dirigenziali in seno a ministeri del governo in Danimarca e in Svezia, in settori di attività aventi un collegamento diretto con le imprese pubbliche, tra le quali figura la PostNord, consente di ritenere che tali funzionari beneficiassero della fiducia di detti Stati, e che essi potessero quindi intrattenere contatti informali con agenti dei ministeri cui appartenevano e, quindi, di trasmettere l’influenza di detti Stati nel processo decisionale all’interno della PostNord.

    61

    Del resto, al punto 77 della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che «[era] altamente probabile che la Danimarca e la Svezia fossero state a conoscenza dell’aumento di capitale previsto (in particolare perché due membri del consiglio di amministrazione erano anche funzionari, rispettivamente, della Danimarca e della Svezia)». Analogamente, in udienza, il Regno di Danimarca ha in sostanza spiegato di aver specificamente designato un funzionario in seno al consiglio di amministrazione della PostNord per informare il Ministero delle Finanze e il Ministero dei Trasporti delle discussioni, in seno a tale organo, relative al servizio postale universale nell’ambito della ristrutturazione della Post Danmark.

    62

    In tali circostanze, gli indizi di natura organica dedotti dalle ricorrenti tendono a dimostrare che, al momento dell’aumento di capitale, la PostNord godeva di un margine di indipendenza limitato nei confronti degli Stati danese e svedese, dato che il suo consiglio di amministrazione era composto da otto membri su undici la cui nomina spettava a ministri di tali Stati, tra i quali due ne erano peraltro alti funzionari (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T‑305/13, EU:T:2015:435, punti da 61 a 63).

    63

    Tale conclusione è avvalorata dalla constatazione, effettuata al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui le riunioni del consiglio di amministrazione della PostNord devono svolgersi in presenza di almeno un membro nominato dallo Stato danese e un membro nominato dallo Stato svedese.

    64

    Ne consegue che gli elementi organici dovevano essere debitamente presi in considerazione ed erano idonei a costituire un indizio non trascurabile di imputabilità dell’aumento di capitale agli Stati danese e svedese.

    65

    Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata, ai punti 79 e 80, a considerare, in sostanza, che i legami organici tra la PostNord e gli Stati danese e svedese non erano sufficienti a rendere l’aumento di capitale imputabile a tali Stati, senza attribuire un peso particolare a detti elementi rispetto agli altri indizi di imputabilità esaminati.

    66

    In secondo luogo, la tesi della Commissione non può essere condivisa laddove essa trae argomento dal fatto che la PostNord è detenuta da due Stati membri e che nessuno di essi poteva, da solo, designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di tale società, necessaria per l’approvazione dell’aumento di capitale.

    67

    Infatti, dall’accordo tra azionisti della PostNord, al quale la Commissione ha fatto riferimento al punto 95 della decisione impugnata e di cui disponeva pertanto nel corso del procedimento amministrativo, risulta che gli Stati danese e svedese devono agire in stretta cooperazione quando intervengono negli affari della PostNord. Da un lato, secondo il punto 3.1.1 di tale documento, gli Stati danese e svedese si sono impegnati ad agire in buona fede l’uno nei confronti dell’altro nonché nei confronti della PostNord. Dall’altro lato, secondo il punto 3.11 del medesimo documento, in caso di blocco nell’adozione di una decisione del consiglio di amministrazione, gli Stati danese e svedese devono ciascuno designare un alto rappresentante incaricato di risolvere il blocco.

    68

    In ogni caso, non si può ammettere che la Commissione possa, nella fase del procedimento di esame preliminare, escludere l’imputabilità di una misura adottata da un’impresa controllata da due Stati limitandosi a constatare che nessuno di questi due Stati detiene la maggioranza semplice dei diritti di voto nel consiglio di amministrazione, senza esaminare ulteriormente tale questione. Ammettere una tesi del genere equivarrebbe a consentire a più Stati membri di riunirsi, in modo paritario, in istituzioni plurinazionali incaricate della distribuzione di aiuti, per aggirare le norme in materia di aiuti di Stato.

    69

    In terzo luogo, la circostanza, sottolineata dal Regno di Danimarca, secondo cui gli Stati danese e svedese non hanno il potere di designare i membri della direzione della PostNord, o della PostNord Group, non è pertinente, in quanto, nel caso di specie, l’aumento di capitale doveva essere approvato da un altro organo, ossia il consiglio di amministrazione della PostNord, di cui la maggioranza dei membri erano nominati da tali Stati.

    70

    Da quanto precede risulta che la valutazione da parte della Commissione dei legami organici esistenti tra, da un lato, gli Stati danese e svedese e, dall’altro, la PostNord, dimostra il carattere incompleto e insufficiente del suo esame dell’imputabilità, a tali Stati, dell’aumento di capitale, e costituisce pertanto un indizio dell’esistenza di serie difficoltà.

    71

    Tuttavia, dato che i legami organici tra un’impresa pubblica e lo Stato che la detiene non possono, in linea di principio, essere sufficienti a dimostrare l’imputabilità allo Stato di una misura adottata da tale impresa (v. punto 52 supra), occorre ancora esaminare se altri elementi di cui la Commissione poteva disporre possano costituire indizi dell’esistenza di serie difficoltà.

    Sugli altri indizi relativi al carattere improbabile dell’assenza di coinvolgimento degli Stati danese e svedese nell’aumento di capitale

    – Sull’esistenza di un dialogo tra i membri del consiglio di amministrazione della PostNord e gli Stati danese e svedese

    72

    Le ricorrenti traggono argomento dalla relazione annuale 2017, che menzionava un «dialogo con i proprietari sul finanziamento».

    73

    A tale riguardo, si deve necessariamente constatare che questa sola menzione non consente di presumere che gli Stati danese e svedese abbiano affrontato, con gli organi direttivi della PostNord, tutti gli aspetti finanziari né che, ammesso che ciò si verifichi, tali aspetti includano necessariamente qualsiasi operazione di ricapitalizzazione a favore delle società figlie del gruppo PostNord, e quindi l’aumento di capitale.

    74

    Del resto, come sottolineato dal Regno di Danimarca nonché dalla PostNord Group e dalla PostNord Logistics, una lettura completa della frase da cui è estratto il passaggio riprodotto al precedente punto 72 consente di comprendere che il termine «finanziamento» ivi utilizzato non fa riferimento all’insieme degli aspetti finanziari delle società del gruppo PostNord, bensì ad un’operazione particolare, ossia «la ristrutturazione dell’attività in Danimarca».

    75

    Sebbene il Regno di Danimarca, così come la PostNord Group e la PostNord Logistics, ammettano che gli Stati danese e svedese sono stati coinvolti in tale ristrutturazione, tali intervenienti sostengono che detta ristrutturazione riguardava unicamente il cambiamento di modello all’interno della Post Danmark, deciso nel 2017 e finanziato nel 2018, e che essa non presentava quindi alcun nesso con l’aumento di capitale, a beneficio della PostNord Logistics.

    76

    Le ricorrenti contestano tale argomentazione e fanno valere che la nozione di «attività in Danimarca» rinvia anche alla situazione della PostNord Logistics. A sostegno della loro asserzione, esse producono un documento intitolato «Relazione di analisi per le trattative postali del 2020» redatta dalla società McKinsey & Company (in prosieguo: la «relazione di analisi della McKinsey»), di cui la Commissione contesta la ricevibilità per il motivo che la sua produzione sarebbe tardiva.

    77

    La relazione di analisi della McKinsey non è stata prodotta dalle ricorrenti in allegato al ricorso, ma unicamente in allegato, da un lato, alle loro osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Danimarca e, dall’altro, alle loro osservazioni sulla memoria di intervento della PostNord Group e della PostNord Logistics.

    78

    A tale riguardo, l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura dispone che le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie. Tuttavia, la prova contraria e l’ampliamento delle offerte di prova a seguito di una prova contraria della controparte non sono colpite dalla decadenza prevista dall’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2021, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione, T‑561/18, EU:T:2021:240, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

    79

    Nel caso di specie, come constatato al precedente punto 76, la relazione di analisi della McKinsey è stata prodotta al fine di confutare l’argomentazione del Regno di Danimarca nonché della PostNord Group e della PostNord Logistics, secondo cui il dialogo tra i proprietari della PostNord e il consiglio di amministrazione di quest’ultima riguardava esclusivamente la ristrutturazione della Post Danmark.

    80

    Pertanto, la relazione di analisi della McKinsey è ricevibile.

    81

    Orbene, da tale relazione nonché dalle precisazioni fornite dalla PostNord Group e dalla PostNord Logistics in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento risulta che la PostNord è strutturata, da un punto di vista operativo, in unità geografiche, vale a dire in particolare la PostNord Denmark in Danimarca, la PostNord Sweden in Svezia, la PostNord Finland in Finlandia e la PostNord Norway in Norvegia. Ne risulta altresì che l’unità geografica PostNord Denmark raggruppa al contempo la Post Danmark e la PostNord Logistics, ove quest’ultima è una società di diritto danese attiva in Danimarca (v. punto 4 supra), e che l’amministratore delegato (AD) della PostNord Logistics riferisce al responsabile operativo di detta unità geografica, il quale è peraltro l’AD della Post Danmark.

    82

    Pertanto, non si può escludere che l’esistenza di un dialogo tra la PostNord e gli Stati danese e svedese sulla ristrutturazione dell’«attività in Danimarca» potesse riguardare non solo le attività della Post Danmark, ma anche quelle della PostNord Logistics.

    83

    Ciò vale a maggior ragione in quanto dalla relazione annuale 2017 risulta che è la PostNord Denmark, unità geografica che comprende al contempo la Post Danmark e la PostNord Logistics (v. punto 81 supra), che sarebbe oggetto di una «ristrutturazione in un’impresa di comunicazione e di logistica redditizia (...) mediante l’attuazione di un nuovo modello produttivo», il che tende a dimostrare che la PostNord Logistics poteva essere interessata da detta ristrutturazione.

    84

    Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione non ha esaminato se avesse avuto luogo un siffatto dialogo sulla ristrutturazione dell’attività della PostNord in Danimarca, sebbene tale elemento fosse stato addotto dalla ITD nella sua denuncia, quale indizio del ruolo di supervisione e di controllo esercitato dagli Stati danese e svedese sull’aumento di capitale, approvato dalla PostNord.

    85

    In tali circostanze, la mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dei legami tra la PostNord Logistics e la ristrutturazione dell’attività della PostNord in Danimarca dimostra il carattere incompleto e insufficiente del suo esame dell’imputabilità, a tali Stati, dell’aumento di capitale, e costituisce pertanto un indizio dell’esistenza di serie difficoltà.

    – Sulla natura delle attività della PostNord

    86

    Le ricorrenti fanno valere che le attività della PostNord sono connesse al servizio postale universale in Danimarca e in Svezia, il che tenderebbe a stabilire un nesso tra le misure adottate da tale società e gli Stati danese e svedese.

    87

    A tale riguardo, la natura delle attività di un’impresa pubblica erogatrice di un aiuto costituisce un indizio pertinente per valutare l’imputabilità di tale aiuto allo Stato (v. punto 48 supra). Più in particolare, il perseguimento di obiettivi di interesse generale da parte di una siffatta impresa è già stato considerato dal giudice dell’Unione come un indizio di imputabilità, allo Stato che la controlla, delle misure che essa adotta (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2013, Nitrogénművek Vegyipari/Commissione, T‑387/11, non pubblicata, EU:T:2013:98, punto 63, e del 12 marzo 2020, Elche Club de Fútbol/Commissione, T‑901/16, EU:T:2020:97, punti 5859), così come l’esercizio di attività rientranti nella competenza di tale Stato da parte di un’impresa pubblica (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 92).

    88

    Nel caso di specie, in primo luogo, al punto 90 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la natura delle attività della PostNord non costituiva un indizio di imputabilità, in quanto siffatte attività erano puramente commerciali, ad eccezione del servizio postale universale in Danimarca, per il quale la Post Danmark riceveva una compensazione pubblica.

    89

    Orbene, dall’articolo 3 dello statuto della PostNord risulta che l’oggetto sociale di tale società è, in via principale, quello di assicurare, direttamente o tramite società figlie, servizi postali a livello nazionale in Danimarca e in Svezia e di esercitare attività compatibili con tali servizi. È peraltro pacifico che i soli operatori incaricati del servizio postale universale per i territori della Danimarca e della Svezia sono rispettivamente la Post Danmark e la Posten, società figlie della PostNord, che sono anche gli operatori storici di tali Stati.

    90

    A tale riguardo, il servizio postale universale costituisce un servizio di interesse economico generale che gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all’articolo 3 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

    91

    Ne consegue che la PostNord, società il cui consiglio di amministrazione doveva approvare l’aumento di capitale, persegue obiettivi di interesse generale rientranti nella competenza degli Stati danese e svedese. Pertanto, come fatto valere in sostanza dalle ricorrenti, tale circostanza tende a dimostrare che detti Stati prestano, in linea di principio, un’attenzione particolare alle decisioni adottate da tale società.

    92

    A tale riguardo, le circostanze, sottolineate dalla Commissione nonché dalla PostNord Group e dalla PostNord Logistics, secondo cui, da un lato, la PostNord esercita le sue attività su mercati concorrenziali e, dall’altro, l’aumento di capitale costituisce un’operazione economicamente razionale, ammesso che siano dimostrate, non sono decisive per ritenere che tale misura non interessasse gli Stati azionisti di detta società. Infatti, nulla osta a che i poteri pubblici possano essere coinvolti in un’operazione di natura imprenditoriale di un’impresa pubblica che, pur potendo eventualmente essere conforme al criterio dell’investitore privato, sarà in ogni caso imputabile allo Stato (v., in tal senso, sentenze del 25 giugno 2015, SACE e Sace BT/Commissione, T‑305/13, EU:T:2015:435, punto 49, e del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 92).

    93

    In secondo luogo, al punto 91 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che non vi era alcun nesso tra le attività della PostNord Logistics e le attività della Post Danmark rientranti nel servizio postale universale.

    94

    A tale riguardo, è vero che il contenuto della misura in questione può costituire un indizio pertinente per valutare l’imputabilità di tale aiuto allo Stato (v. punto 47 supra) e che, nel caso di specie, il beneficiario dell’aumento era la PostNord Logistics, filiale della PostNord Group che non era incaricata di un obbligo di servizio universale.

    95

    Tuttavia, poiché l’aumento di capitale doveva essere approvato dal consiglio di amministrazione della PostNord, società che ha come oggetto sociale, in via principale, la fornitura di servizi postali in Danimarca e in Svezia nonché di attività compatibili con tali servizi, si presumeva che le decisioni adottate dal suo consiglio di amministrazione coincidano con un siffatto oggetto sociale. Pertanto, la Commissione non poteva limitarsi, nella fase del procedimento di esame preliminare, a constatare che il beneficiario di tale misura non era incaricato del servizio postale universale. La Commissione avrebbe dovuto essere in grado di escludere, in modo sufficientemente concreto, che l’aumento di capitale avesse una qualche incidenza, positiva o negativa, sullo svolgimento di tale servizio.

    96

    In tali circostanze, la mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dell’oggetto sociale della PostNord, la quale era tenuta ad approvare l’aumento di capitale, è idonea a dimostrare il carattere incompleto e insufficiente della sua valutazione dell’imputabilità di tale misura agli Stati danese e svedese, e costituisce pertanto un indizio dell’esistenza di serie difficoltà.

    – Sull’ampiezza dell’aumento di capitale

    97

    Nelle loro osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Svezia e su quella della PostNord Group e della PostNord Logistics, le ricorrenti sottolineano che l’importo dell’aumento di capitale è significativo. In risposta a un quesito posto dal Tribunale nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione, in sostanza, ha contestato la ricevibilità di tale argomento, nei limiti in cui si tratterebbe di un argomento nuovo presentato per la prima volta nelle loro osservazioni sulla memoria di intervento del Regno di Svezia e su quella della PostNord Group e della PostNord Logistics.

    98

    A tale riguardo, si deve rammentare che, conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo. Perché possa essere considerato un’estensione di un motivo o di una censura precedentemente indicati, occorre che il nuovo argomento presenti, con i motivi o le censure inizialmente dedotti nel ricorso, un legame sufficientemente stretto perché possa essere considerato derivante dalla normale evoluzione del contraddittorio nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (v. sentenza del 5 maggio 2021, ITD e Danske Fragtmænd/Commissione, T‑561/18, EU:T:2021:240, punto 183 e giurisprudenza ivi citata).

    99

    Nel caso di specie, è vero che, nel ricorso, le ricorrenti non hanno presentato l’entità dell’importo dell’aumento di capitale, in quanto tale, come indizio dell’esistenza di serie difficoltà incontrate dalla Commissione nell’esame dell’imputabilità di tale misura.

    100

    Tuttavia, nel ricorso, al fine di dimostrare l’esistenza di serie difficoltà incontrate dalla Commissione, le ricorrenti hanno fatto valere che l’aumento di capitale era imputabile agli Stati danese e svedese, evidenziando che tale misura rientrava nella competenza del consiglio di amministrazione della PostNord, dato che si trattava di una decisione finanziaria «significativa».

    101

    Pertanto, il ricorso conteneva già un’indicazione secondo la quale, per le ricorrenti, l’importo dell’aumento di capitale doveva essere considerato significativo, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella decisione impugnata. Pertanto, poiché presenta un legame stretto con una censura indicata, quanto meno implicitamente, nel ricorso, l’argomentazione delle ricorrenti relativa all’importo dell’aumento di capitale deve essere considerata come risultante dalla normale evoluzione del dibattito in seno al procedimento giurisdizionale e, pertanto, come l’ampliamento di tale censura. Una siffatta argomentazione deve quindi essere dichiarata ricevibile.

    102

    Per quanto riguarda la fondatezza di tale argomentazione, occorre ricordare che l’ampiezza di una misura può costituire un elemento pertinente nella valutazione dell’imputabilità di tale misura allo Stato (v. punto 47 supra).

    103

    Nel caso di specie, al punto 98 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che l’importo dell’aumento di capitale non fosse tale da destare sospetti riguardo al coinvolgimento degli Stati danese e svedese, in quanto tale importo rappresentava il 0,3% del fatturato della PostNord Group.

    104

    Tuttavia, da un lato, dalla decisione impugnata non risulta che la Commissione abbia tenuto conto dell’importo dell’aumento di capitale in valore assoluto, il quale, superiore a EUR 15 milioni, non può essere considerato trascurabile. A tale riguardo, il giudice dell’Unione ha già tenuto conto dell’ampiezza di una misura di ricapitalizzazione di EUR 10 milioni, adottata da un’impresa pubblica, nell’ambito della valutazione della sua imputabilità allo Stato (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione, T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 186). Tale somma appare tanto più significativa per la PostNord Logistics, beneficiario dell’aumento di capitale, la cui redditività economica ne dipendeva.

    105

    Dall’altro lato, nella fase dell’esame dell’importo dell’aumento di capitale, la Commissione non ha neppure tenuto conto del fatto che tale importo superava la soglia oltre la quale le iniezioni di capitale interne al gruppo dovevano ottenere l’approvazione della PostNord, società madre di detto gruppo, il cui consiglio di amministrazione aveva stretti legami con gli Stati danese e svedese (v. punto 62 supra).

    106

    In tali circostanze, la valutazione della Commissione, secondo cui l’importo dell’aumento di capitale non era tale da suscitare sospetti quanto al coinvolgimento degli Stati danese e svedese nell’adozione di detta misura, dimostra il carattere incompleto e insufficiente del suo esame dell’imputabilità, a tali Stati, di detta misura, e costituisce pertanto un indizio dell’esistenza di serie difficoltà.

    107

    Tenuto conto di tutto quanto precede, le ricorrenti sono riuscite a dimostrare che l’esame, da parte della Commissione, del carattere di aiuto dell’aumento di capitale era incompleto e insufficiente. Pertanto, le ricorrenti hanno fornito la prova dell’esistenza di serie difficoltà che la Commissione non ha superato riguardo alla valutazione dell’aumento di capitale. Occorre quindi accogliere il presente ricorso nei limiti in cui è diretto contro la parte della decisione impugnata in cui la Commissione, senza avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, ha concluso che l’aumento di capitale non era imputabile agli Stati danese e svedese e, pertanto, non costituiva un aiuto di Stato.

    [omissis]

    Sulle spese

    132

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

    133

    Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, sarà fatta una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che le ricorrenti sosterranno metà delle proprie spese, mentre il resto delle loro spese sarà sostenuto dalla Commissione, e che quest’ultima si farà inoltre carico le proprie spese.

    134

    In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno di Danimarca si farà carico delle proprie spese. In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la Jørgen Jensen Distribution, la SLD, la PostNord Group e la PostNord Logistics si faranno carico delle proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione C(2020) 3006 final della Commissione, del 12 maggio 2020, relativa agli aiuti di Stato SA.52489 (2018/FC) – Danimarca e SA.52658 – Svezia – Presunto aiuto di Stato a favore della PostNord Logistics è annullata nei limiti in cui ivi è stato constatato, al termine della fase di esame preliminare, che l’aumento di capitale a beneficio della PostNord Logistics A/S, approvato dalla PostNord AB l’11 dicembre 2018, non costituiva un aiuto di Stato.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    La ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S e la Danske Fragtmænd A/S sosterranno la metà delle proprie spese, mentre il resto delle loro spese sarà sostenuto dalla Commissione europea.

     

    4)

    La Commissione, il Regno di Danimarca, il Regno di Svezia, la Jørgen Jensen Distribution A/S, la Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD), la PostNord Group AB e la PostNord Logistics si faranno carico delle proprie spese.

     

    da Silva Passos

    Gervasoni

    Półtorak

    Reine

    Pynnä

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2023.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

    ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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