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Document 62016CO0141

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 20 luglio 2016.
Stanleybet Malta Ltd e Mario Stoppani contro Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.
Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici – Assoggettamento a imposta degli intermediari nazionali che trasmettono dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso Stato membro – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta.
Causa C-141/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:596

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

20 luglio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi – Imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici – Assoggettamento a imposta degli intermediari nazionali che trasmettono dati di gioco per conto di operatori stabiliti in un diverso Stato membro – Mancanza di precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto della controversia principale nonché sui motivi che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑141/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia), con ordinanza del 29 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 2 marzo 2016, nel procedimento

Stanleybet Malta Ltd,

Mario Stoppani

contro

Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, M. Rosas e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 52 TFUE e 56 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Stanleybet Malta Ltd e il sig. Mario Stoppani all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Italia).

3        La domanda di pronuncia pregiudiziale si presenta sotto forma di ordinanza che si limita a menzionare le parti del procedimento principale, l’oggetto della controversia e la questione pregiudiziale. Gli unici riferimenti al diritto nazionale applicabile sono contenuti nella formulazione stessa di tale questione.

4        In tale contesto, la Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«(...) Se gli artt. 56 e 52 [TFUE], alla luce anche della giurisprudenza della Corte di giustizia (...) in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze [del 6 novembre 2003], Gambelli [e a. (C‑243/01, EU:C:2003:597)], [del 6 marzo 2007], Placanica [e a. (C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133)], e [del 16 febbraio 2012], Costa e Cifone [C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80], quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze [del 13 novembre 2003], Lindman [C‑42/02, EU:C:2003:613], [del 6 ottobre 2009], Commissione/Spagna [C‑153/08, EU:C:2009:618], e [del 22 ottobre 2014], Blanco e Fabretti [C‑344/13 e C‑367/13, EU:C:2014:2311], e i principi di diritto dell’Unione, circa parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, ostino ad una normativa nazionale (...), che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’imposta unica sulle scommesse e i concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D. Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall’art. 1 co. 66, lett. b), della legge di stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse, stabiliti in un diverso Stato membro dell’Unione europea; in particolare, aventi le caratteristiche della società Stanleybet Malta Ltd., ed in via eventuale, dei medesimi operatori di scommesse, in solido con i loro intermediari nazionali».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

5        A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

6        Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il procedimento delineato dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (ordinanze del 20 maggio 2009, Seaport Investments, C‑454/08, non pubblicata, EU:C:2009:331, punto 6, e del 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, punto 14).

7        Risulta parimenti da costante giurisprudenza che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (ordinanze del 20 maggio 2009, Seaport Investments, C‑454/08, non pubblicata, EU:C:2009:331, punti 8 e 9, nonché del 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, punto 15).

8        Questi requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono espressamente previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura, a norma del quale ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

9        Tali requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 388, pag. 1). In particolare, dal punto 22 di dette raccomandazioni si evince che una domanda di pronuncia pregiudiziale deve «essere sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l’ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale» (ordinanza del 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, punto 16).

10      A questo proposito, è importante sottolineare che le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanze del 14 novembre 2013, Mlamali, C‑257/13, non pubblicata, EU:C:2013:763, punto 24, del 19 marzo 2014, Grimal, C‑550/13, non pubblicata, EU:C:2014:177, punto 17, e del 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, punto 17).

11      Nella fattispecie, si deve constatare come la decisione di rinvio manifestamente non soddisfi i requisiti richiamati ai punti da 6 a 10 della presente ordinanza, dal momento che la suddetta decisione non contiene alcuna descrizione, neppure succinta, delle circostanze di fatto, e si limita a citare una normativa nazionale senza fornirne ulteriori delucidazioni. Manca altresì un’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione richiamate nella sua questione pregiudiziale, nonché del collegamento tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

12      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

13      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) con ordinanza del 29 settembre 2015 è manifestamente irricevibile.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.

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