Elija las funciones experimentales que desea probar

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Documento 62012CJ0579

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013.
Commissione europea contro Guido Strack.
Riesame della sentenza del Tribunale T‑268/11 P – Funzione pubblica – Decisione della Commissione recante diniego del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non ha potuto fruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata – Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 4 dell’allegato V di tale Statuto – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio del diritto sociale dell’Unione – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione.
Causa C‑579/12 RX-II.

Recopilación de la Jurisprudencia. Recopilación general

Identificador Europeo de Jurisprudencia: ECLI:EU:C:2013:570

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2013 ( *1 )

«Riesame della sentenza del Tribunale T‑268/11 P — Funzione pubblica — Decisione della Commissione recante diniego del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non ha potuto fruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata — Articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea — Articolo 4 dell’allegato V di tale Statuto — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto a ferie annuali retribuite — Principio del diritto sociale dell’Unione — Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑579/12 RX‑II,

avente ad oggetto il riesame, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P), pronunciata nella causa

Commissione europea

contro

Guido Strack, ex funzionario della Commissione europea, residente in Colonia (Germania),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Strack, da H. Tettenborn, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da B. Eggers, J. Curall e H. Kraemer, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da P. Plaza Garcia, M. Bauer e J. Hermann, in qualità di agenti,

visti gli articoli 62 bis e 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Il presente procedimento ha ad oggetto il riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P, in prosieguo: la «sentenza dell’8 novembre 2012»), con la quale quest’ultimo ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F‑120/07), recante annullamento della decisione della Commissione del 15 marzo 2007 con cui era limitato a dodici giorni il riporto delle ferie annuali non godute dal sig. Strack nel 2004 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Il riesame verte sulla questione se, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell’Unione, sancito espressamente anche all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e oggetto, in particolare, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9), la sentenza dell’8 novembre 2012 comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale dell’Unione europea, quale giudice d’impugnazione, ha interpretato:

l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite, e,

di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione può essere riconosciuto solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.

Contesto normativo

La Carta

3

L’articolo 31 della Carta, rubricato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», stabilisce quanto segue:

«1.   Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.   Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

Lo Statuto

4

L’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, che figura sotto il titolo primo, rubricato «Disposizioni generali», enuncia:

«I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei trattati».

5

L’art. 57, primo comma, dello Statuto dispone quanto segue:

«Il funzionario ha diritto per ogni anno civile a un congedo ordinario pari ad un minimo di 24 giorni lavorativi e ad un massimo di 30 conformemente ad una regolamentazione che verrà fissata di comune accordo dalle istituzioni [dell’Unione], previo parere del comitato dello statuto».

6

L’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto prevede quanto segue:

«Se il funzionario, per ragioni non imputabili ad esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del congedo ordinario entro la fine dell’anno civile in corso, il congedo stesso viene riportato all’anno successivo per un periodo non superiore a dodici giorni.

Il funzionario che non abbia usufruito interamente del congedo ordinario al momento della cessazione dal servizio, ha diritto per ogni giorno di congedo non usufruito alla corresponsione, a titolo di compenso, di una somma pari ad un trentesimo dei suoi emolumenti mensili al momento della cessazione dal servizio.

(...)».

La direttiva 2003/88

7

L’articolo 1 della direttiva 2003/88, rubricato «Oggetto e campo di applicazione», dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.   La presente direttiva si applica:

a)

ai periodi minimi di (...) ferie annuali (...)

(...)».

8

L’articolo 7 di detta direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.   Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

I fatti della causa sottoposta a riesame

I fatti all’origine della controversia

9

Il sig. Strack è un ex funzionario della Commissione europea. Dal 1o marzo 2004 al 1o aprile 2005, data di efficacia del suo collocamento a riposo per invalidità, egli ha usufruito di un congedo per malattia.

10

Il 27 dicembre 2004, il sig. Strack chiedeva il riporto all’anno 2005 di 38,5 giorni di congedo non utilizzati nel 2004, affermando di non aver potuto usufruire di tali giorni di congedo proprio a causa della sua malattia professionale. Tale domanda veniva respinta con decisione del 30 maggio 2005 relativamente ai 26,5 giorni eccedenti i 12 per i quali il riporto è effettuato di pieno diritto ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto. A seguito di reclamo, tale decisione era confermata con decisione del 25 ottobre 2005, con la quale veniva tuttavia fatta salva la possibilità di presentare successivamente una nuova domanda di riporto dei rimanenti giorni di congedo ordinario del 2004 nel caso fosse riconosciuta l’origine professionale della malattia dell’interessato.

11

Siffatta nuova domanda di riporto, presentata dal sig. Strack in data 22 novembre 2006, veniva respinta con la decisione controversa.

La citata sentenza Strack/Commissione

12

Il 22 ottobre 2007, il sig. Strack ha adito il Tribunale della funzione pubblica con un ricorso diretto, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui veniva limitato a dodici giorni il riporto dei suoi giorni di congedo ordinario non goduti nel 2004 e, pertanto, veniva proporzionalmente ridotto l’importo versatogli a titolo di compenso, per tali giorni di congedo non fruiti, al momento della cessazione dal servizio.

13

A sostegno di detto ricorso il sig. Strack ha invocato un motivo unico basato sulla violazione dell’articolo 4, commi primo e secondo, dell’allegato V dello Statuto. In udienza egli ha fatto inoltre valere la sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C-350/06 e C-520/06, Racc. pag. I-179), nel frattempo pronunciata dalla Corte.

14

Ai punti da 55 a 58 della citata sentenza Strack/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, anzitutto, che dall’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto risulta che incombe alla Commissone, nell’applicazione ed interpretazione delle norme statutarie concernenti il congedo ordinario e, in particolare, dell’articolo 4, commi primo e secondo, dell’allegato V dello Statuto, vigilare per garantire il rispetto delle prescrizioni minime pertinenti in materia di condizioni di lavoro rispettose della sicurezza e della salute dei lavoratori contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, dell’articolo 7 di quest’ultima, relativo al diritto a ferie annuali retribuite.

15

Risulta, in seguito, dai punti da 59 a 69 di detta sentenza che il Tribunale della funzione pubblica ha constatato, da un lato, che durante quasi tutto il 2004 il sig. Strack, per motivi di salute, si è trovato nell’impossibilità di esercitare il suo diritto a ferie annuali retribuite. Dall’altro, tale giudice ha considerato, riferendosi in particolare, al riguardo, ai punti 22, 23, 25, 41, 45, 50 e 61 della citata sentenza Schultz-Hoff e a., che dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 discende che il diritto alle ferie annuali retribuite, che peraltro costituisce un principio del diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, altresì sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, comporta che il sig. Strack non poteva, nel caso di specie, essere privato della possibilità di beneficiare di un’indennità finanziaria per ferie annuali non godute.

16

Infine, ai punti da 70 a 78 della citata sentenza Strack/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha quindi dichiarato, sostanzialmente, che l’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto non disciplina la questione se si possano riportare giorni di congedo ordinario retribuito nel caso in cui il funzionario si sia trovato nell’impossibilità di fruirne per ragioni indipendenti dalla sua volontà, per esempio per motivi di salute. Detto giudice ha considerato che i requisiti minimi per la sicurezza e la salute di cui all’articolo 1 sexies dello Statuto e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 completassero, al riguardo, le disposizioni propriamente statutarie relative ai congedi e che l’interpretazione data dalla Corte, nella citata sentenza Schultz-Hoff e a., a detto articolo 7 doveva pertanto essere trasposta, nel caso di specie, attraverso l’applicazione del combinato disposto degli articoli 1 sexies e 57 dello Statuto.

17

Pertanto il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, al punto 79 di detta sentenza, che, limitando a dodici giorni, nelle circostanze del caso di specie, in applicazione dell’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, il beneficio del riporto dei giorni di congedo ordinario retribuito non fruito a titolo dell’anno 2004 in ragione di un congedo per malattia di lunga durata, la Commissione aveva travisato la portata della suddetta disposizione. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione controversa.

La sentenza dell’8 novembre 2012

18

Il Tribunale, adito dalla Commissione con impugnazione diretta contro la citata sentenza Strack/Commissione, con sentenza dell’8 novembre 2012 ha anzitutto respinto il terzo motivo dell’impugnazione, basato sull’esistenza di un vizio di procedura.

19

Il Tribunale ha, in seguito, accolto il primo motivo e la prima parte del secondo motivo, basati, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto e dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, di quest’ultimo, pronunciandosi, ai punti da 38 a 56 di detta sentenza, come segue:

«38

(...) [il Tribunale della funzione pubblica] ha considerato che l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto (...) esige che le disposizioni previste dallo Statuto relative all’organizzazione dell’orario di lavoro e, in particolare, al congedo ordinario siano conformi o almeno equivalenti ai requisiti minimi stabiliti dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, quali interpretati dalla giurisprudenza della Corte, con particolare riferimento alla citata sentenza Schultz-Hoff e a.

(...)

40

Occorre osservare, tuttavia, che le direttive sono indirizzate agli Stati membri e non alle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni della direttiva 2003/88 non possono quindi essere interpretate nel senso che impongono, in quanto tali, obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il rispettivo personale (...)

(…).

42

Nondimeno, la circostanza che una direttiva non vincoli, in quanto tale, le istituzioni e che essa non possa costituire il fondamento di un’eccezione di illegittimità di una disposizione dello Statuto non può escludere che le regole o i principi stabiliti nell’ambito di tale direttiva possano essere invocati nei confronti delle istituzioni quando essi stessi appaiono solo come l’espressione specifica di regole fondamentali del Trattato [CE] e di principi generali che si impongono direttamente a dette istituzioni (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 settembre 2003, Rinke, C-25/02, Racc. pag. I-8349, punti da 25 a 28 [...]).

43

Allo stesso modo, una direttiva potrebbe vincolare un’istituzione quando quest’ultima, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti dello Statuto, abbia inteso dare esecuzione a un’obbligazione particolare enunciata da una direttiva, o, ancora, nel caso in cui un atto di portata generale di applicazione interna rinvii esso stesso espressamente alle misure adottate dal legislatore dell’Unione in applicazione dei Trattati (sentenza [del Tribunale della funzione pubblica] Aayhan e a./Parlamento, [F‑65/07, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑1054 e II‑A‑1‑567], punto 116).

(…)

45

Tuttavia, le eccezioni summenzionate, secondo le quali le disposizioni di una direttiva possono indirettamente vincolare un’istituzione in talune circostanze (...), non trovano applicazione nel caso di specie.

46

Al riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, (…) che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88, secondo costante giurisprudenza, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa (v. sentenza della Corte del 24 gennaio 2012, Dominguez, C‑282/10, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

47

Si deve osservare, in secondo luogo, che il diritto a ferie annuali retribuite è espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta], cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE (...) riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (v., in tal senso, sentenze della Corte del 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, Racc. pag. I-11757, punto 37; del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, punto 40, e del 21 giugno 2012, ANGED, C‑78/11, punto 17).

48

In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali non può essere interpretato in modo restrittivo (v. sentenza ANGED, cit., punto 18 e la giurisprudenza citata).

49

Tuttavia, anche supponendo che il diritto alle ferie annuali possa essere percepito come un principio generale di diritto, ai sensi della giurisprudenza indicata al precedente punto 42, che si impone direttamente alle istituzioni e alla luce del quale potrebbe essere valutata la legittimità di uno dei loro atti, non si può comunque considerare che l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto abbia privato il sig. Strack della possibilità di esercitare tale diritto.

50

Infatti, tale articolo si limita a definire le modalità di riporto e di compensazione di giorni di ferie annuali non goduti, autorizzando il riporto automatico di dodici giorni di ferie annuali non goduti all’anno successivo e prevedendo una possibilità di riporto per i giorni eccedenti tale soglia quando il mancato godimento delle ferie annuali sia dovuto a esigenze di servizio. Pertanto, non si può considerare che l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto subordini la concessione o l’esercizio del diritto alle ferie annuali a una condizione che lo svuota del suo contenuto o che esso sia incompatibile con l’economia e la finalità dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Del resto, l’esigenza di sottoporre il riporto e la compensazione delle ferie annuali non godute a determinate condizioni appare giustificato tanto dalla necessità di evitare l’accumulazione illimitata di ferie non godute quanto dall’esigenza di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(…).

52

Si deve infine rilevare che dalla lettura del testo dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto non si può evincere che esso rifletta la situazione evocata al precedente punto 43, secondo cui le istituzioni, con il suo inserimento nello Statuto, avrebbero inteso dare esecuzione a un obbligo particolare enunciato dalla direttiva 2003/88, o che il riferimento contenuto in questo articolo ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in ambito sanitario e di sicurezza in applicazione dei Trattati rinvii all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, dal momento che l’oggetto di quest’ultima differisce da quello dell’articolo 1 sexies dello Statuto.

53

Infatti, in primo luogo si deve rilevare che l’articolo 1 sexies dello Statuto, che rientra nelle disposizioni generali del titolo I di detto Statuto, si riferisce alla conformità delle condizioni generali di lavoro dei funzionari in attività alle “norme sanitarie e di sicurezza adeguate”, che sembrano indicare le prescrizioni tecniche minime di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, non rinvenibili in altre norme statutarie, e non i requisiti minimi di sicurezza e di sanità in generale, che includono anche le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88 e, in particolare, le ferie annuali. Come ha rilevato la Commissione, un’interpretazione talmente estesa dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto sarebbe contraria all’autonomia del legislatore dell’Unione in materia di funzione pubblica, sancita nell’articolo 336 TFUE.

54

In secondo luogo lo Statuto contiene disposizioni specifiche sull’organizzazione dell’orario di lavoro e delle ferie nel titolo IV e nel suo allegato V. La questione sollevata nel caso di specie, relativa alle modalità di riporto all’anno successivo, o di compensazione, dei giorni di ferie annuali non goduti, è specificamente disciplinata all’articolo 4, dell’allegato V, dello Statuto. Poiché tale disposizione enuncia una norma chiara e precisa, limitando il diritto di riporto e di compensazione delle ferie annuali riguardo al numero di giorni di ferie non goduti, non si possono utilizzare, con un ragionamento tratto per analogia dalla citata sentenza Schultz-Hoff e a., le disposizioni della direttiva 2003/88 basandosi su un’altra disposizione dello Statuto, quale l’articolo 1 sexies, come regola di applicazione generale, che permette di derogare alle disposizioni specifiche dello Statuto in materia. Ciò condurrebbe a un’interpretazione contra legem dello Statuto, come ha giustamente affermato la Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

55

Ne consegue che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente applicato l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, invece di basarsi sull’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto.

56

Si deve pertanto considerare che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un duplice errore di diritto nell’applicare l’articolo 7 della direttiva 2003/88 alla situazione del sig. Strack in base all’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, malgrado le restrizioni contenute nell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto e considerando che quest’ultimo non disciplinasse la questione sollevata nella fattispecie».

20

In conseguenza di quanto precede, il Tribunale ha considerato che la citata sentenza Strack/Commissione dovesse essere annullata, senza che fosse necessario pronunciarsi sulla seconda parte del secondo motivo, con la quale la Commissione sosteneva che il Tribunale della funzione pubblica, violando l’obbligo di motivazione, avesse omesso di esaminare la questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, da essa sollevata.

21

Statuendo, infine, sul ricorso di primo grado del sig. Strack, il Tribunale lo ha respinto, dichiarando in particolare, ai punti da 65 a 67 della sentenza dell’8 novembre 2012, quanto segue:

«65

(…) i termini “esigenze di servizio”, utilizzati all’articolo 4, primo comma, dell’allegato V dello Statuto, devono essere interpretati nel senso che si riferiscono ad attività professionali che impediscono al funzionario, in ragione dei doveri connessi alle proprie funzioni, di beneficiare del congedo ordinario cui ha diritto [sentenza del Tribunale del 9 giugno 2005, Castets/Commissione, T‑80/04, Racc. FP pagg. I‑A‑161 e II‑729, punto 29]. Pertanto, dovendosi ammettere che il termine “servizio” utilizzato nell’espressione “esigenze di servizio”, rinvia all’“attività dell’agente al servizio dell’amministrazione”, risulta dalle disposizioni dell’articolo 59, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto che un funzionario può beneficiare di un congedo di malattia solo ove “dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni”. Ne risulta che, quando un funzionario beneficia di un congedo di malattia, è, per definizione, dispensato dall’esercizio delle sue funzioni e, quindi, non è in servizio ai sensi dell’art. 4, primo comma, dell’allegato V allo Statuto (v. sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, Verheyden/Commissione, T‑368/04, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑93 e II‑A‑2‑665, punto 61 e giurisprudenza citata).

66

Infatti, le esigenze di servizio menzionate all’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto corrispondono alle ragioni che possono impedire al funzionario di usufruire del congedo perché deve rimanere in servizio, al fine di svolgere i compiti assegnatigli dall’istituzione per la quale lavora. Tali esigenze possono essere puntuali o permanenti, ma devono necessariamente essere connesse a un’attività al servizio dell’istituzione. A contrario, il congedo di malattia permette di giustificare l’assenza di un funzionario per un motivo valido. Tenuto conto del suo stato di salute, quest’ultimo non è più tenuto a lavorare per l’istituzione. Di conseguenza, la nozione “esigenze di servizio” non può essere interpretata in modo tale da includere l’ipotesi di assenza dal servizio giustificata da un congedo di malattia, e ciò anche in caso di malattia prolungata (sentenza Castets/Commissione, cit., punto 33). Non si può considerare che un funzionario in congedo di malattia lavori al servizio dell’istituzione, proprio in quanto egli è dispensato dal prestare la sua attività lavorativa (sentenza Verheyden/Commissione, cit., punti 62 e 63).

67

Tenuto conto dell’interpretazione particolarmente restrittiva della nozione “esigenze di servizio” fornita dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 65 e 66, si conclude che, contrariamente a quanto afferma il sig. Strack, il diritto di riporto dei giorni di congedo ordinario eccedenti la soglia di dodici giorni deve necessariamente conseguire a un impedimento connesso all’attività del funzionario nell’esercizio delle proprie funzioni e non può essere riconosciuto in ragione di una malattia che ne abbia impedito lo svolgimento, anche considerando accertata l’origine professionale di tale malattia».

Procedimento dinanzi alla Corte

22

A seguito della proposta del primo avvocato generale di riesaminare la sentenza dell’8 novembre 2012, la Sezione del riesame ha considerato, con decisione dell’11 dicembre 2012, Riesame Commissione/Strack (C‑579/12 RX), adottata ai sensi degli articoli 62, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura di quest’ultima, che occorreva procedere al riesame di tale sentenza al fine di determinare se essa pregiudicasse l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

23

Le questioni che ai sensi di detta decisione devono essere sottoposte a riesame sono riprodotte al punto 2 della presente sentenza.

Sul riesame

24

Come discende dalla citata decisione dell’11 dicembre 2012, Riesame Commissione/Strack, e dal punto 2 della presente sentenza, la Corte deve in sostanza esaminare, in primo luogo, se, tenuto conto in particolare della giurisprudenza di quest’ultima relativa al diritto a ferie annuali retribuite, le interpretazioni fornite dal Tribunale nella sentenza dell’8 novembre 2012 riguardo agli articoli 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e 4 dell’allegato V di quest’ultimo, contengano eventuali errori di diritto.

25

Qualora risultasse che la sentenza dell’8 novembre 2012 è viziata da un errore di diritto, occorrerebbe, in secondo luogo, valutare se detta sentenza pregiudichi l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

Sulla giurisprudenza della Corte riguardo al riporto del congedo ordinario retribuito non goduto a causa di un congedo per malattia di lunga durata

26

Si deve anzitutto ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, sviluppata in relazione, anzitutto, all’articolo 7 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), e, successivamente, all’articolo 7 della direttiva 2003/88, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, ormai espressamente sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (v. sentenze del 26 giugno 2001, BECTU, C-173/99, Racc. pag. I-4881, punto 43; del 6 aprile 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C-124/05, Racc. pag. I-3423, punto 28; Schultz-Hoff e a., cit., punto 22; del 15 settembre 2011, Williams e a., C-155/10, Racc. pag. I-8409, punti 17 e 18; KHS, cit., punto 37; Neidel, cit., punto 40; ANGED, cit., punto 17, e dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin, C‑229/11 e C‑230/11, punto 22).

27

Secondo le spiegazioni relative all’articolo 31 della Carta, che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere tenute nel debito conto per l’interpretazione di quest’ultima, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta si basa sulla direttiva 93/104, nonché sull’articolo 2 della Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata nella riunione del Consiglio europeo che ha avuto luogo a Strasburgo il 9 dicembre 1989.

28

Come risulta dal primo considerando della direttiva 2003/88, quest’ultima ha codificato la direttiva 93/104. L’articolo 7 della direttiva 2003/88 riguardante il diritto alle ferie annuali retribuite riproduce esattamente il testo dell’articolo 7 della direttiva 93/104.

29

Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in modo restrittivo (citate sentenze ANGED, punto 18, nonché Heimann e Toltschin, punto 23).

30

Rispetto alle situazioni in cui un lavoratore non abbia potuto fruire dei suoi giorni di ferie annuali retribuite a causa di un congedo per malattia, la Corte ha dichiarato, in particolare, che, sebbene l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osti, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente previsto dalla direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, tuttavia, dev’essere rispettata la condizione che il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che la direttiva gli conferisce (v., in particolare, citate sentenze Schultz-Hoff e a., punto 43, nonché KHS, punto 26).

31

Al riguardo la Corte ha pertanto dichiarato che detto articolo 7, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza Schultz-Hoff e a., cit., punto 52).

32

Infatti, ammettere che, in tali circostanze specifiche di inabilità al lavoro, le disposizioni nazionali che fissano il periodo di riporto possano prevedere l’estinzione del diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, senza che il lavoratore abbia avuto la possibilità effettiva di esercitare tale diritto, significherebbe accettare una violazione sostanziale del diritto sociale direttamente conferito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 ad ogni lavoratore (v., in tal senso, citate sentenze BECTU, punti 48 e 49, nonché Schultz-Hoff e a., punti 44, 45, 47 e 48).

33

In queste stesse circostanze, l’indennità finanziaria alla quale il lavoratore interessato ha diritto deve essere calcolata in modo da porlo in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro. Pertanto, la retribuzione ordinaria del lavoratore, cioè quella che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite, è parimenti determinante ai fini del calcolo dell’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (citate sentenze Schultz-Hoff e a., punti 61 e 62, nonché Heimann e Toltschin, punto 25). Il diritto alle ferie annuali e quello di ottenere un pagamento a tal titolo devono peraltro essere considerati come due aspetti di un unico diritto (v., in particolare, sentenza Schultz-Hoff e a., cit., punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

34

Ai sensi della giurisprudenza sopra ricordata è, pertanto, escluso che il diritto di un lavoratore alle ferie minime annuali retribuite, garantito dal diritto dell’Unione, possa essere limitato in una situazione in cui il lavoratore non ha potuto adempiere il suo obbligo di lavorare a causa di una malattia che lo ha colpito durante il periodo di riferimento (sentenza Heimann e Toltschin, cit., punto 26).

35

Certamente, come ricordano il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, la Corte ha altresì precisato che, riguardo alla duplice finalità del diritto alle ferie annuali, vale a dire consentire al lavoratore, da una parte, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altra, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, il diritto alle ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi può rispondere a detta duplice finalità solo ove il riporto non superi un certo limite temporale (sentenza KHS, cit., punti 31 e 33).

36

Tuttavia la Corte ha altresì chiaramente precisato, al riguardo, riferendosi espressamente alla circostanza che il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite è un principio di diritto sociale dell’Unione che riveste una particolare importanza ed è altresì sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che, al fine di rispettare tale diritto, il cui obiettivo consiste nella tutela del lavoratore, ogni periodo di riporto deve superare in modo significativo la durata del periodo di riferimento per il quale è concesso (citate sentenze KHS, punti 37 e 38, e Neidel, punti 40 e 41).

37

La Corte ne ha, in particolare, dedotto che un periodo di riporto di nove mesi, poiché è di durata inferiore a quella del periodo di riferimento, non può essere sufficiente (sentenza Neidel, cit., punti 42 e 43), dichiarando, per contro, che si può ragionevolmente ritenere che un periodo di riporto di quindici mesi non disconosca la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza KHS, cit., punto 43).

Sull’interpretazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e 4 dell’allegato V di quest’ultimo

38

Si deve esaminare se, alla luce della giurisprudenza della Corte riguardante il diritto alle ferie annuali retribuite sopra ricordata, le interpretazioni fornite dal Tribunale, nella sentenza dell’8 novembre 2012, riguardo agli articoli 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e 4 dell’allegato V di quest’ultimo siano viziate da eventuali errori di diritto.

39

Al riguardo si deve previamente ricordare che, come risulta dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si rivolgono principalmente alle istituzioni dell’Unione, che sono quindi tenute a rispettare i diritti in essa sanciti. Tra questi ultimi figura il diritto alle ferie annuali retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, disposizione a sua volta fondata, come osservato al punto 27 della presente sentenza, in particolare sulla direttiva 93/104, a sua volta sostituita e codificata dalla direttiva 2003/88.

40

Deve altresì ricordarsi che, secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh, C‑12/11, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

41

Pertanto, è tenendo conto, in particolare, di detto principio ermeneutico generale che occorre verificare se il Tribunale abbia commesso eventuali errori di diritto nell’interpretazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e 4 dell’allegato V di quest’ultimo.

42

Riguardo, in primo luogo, all’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, dai punti 52 e 53 della sentenza dell’8 novembre 2012 risulta che il Tribunale ha considerato che il riferimento contenuto in tale articolo ai requisiti minimi applicabili in materia di condizioni di lavoro, conformemente alle misure adottate in ambito sanitario e di sicurezza in applicazione dei Trattati, riguarda soltanto le prescrizioni tecniche minime di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, ma non i requisiti minimi di sicurezza e di sanità in generale, cosicché tale articolo non si riferirebbe a prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro come quelle contenute nella direttiva 2003/88.

43

Orbene, a tale proposito si deve anzitutto constatare che il testo di detto articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto non riflette in alcun modo la distinzione effettuata dal Tribunale. Al contrario, dal momento che si riferisce ai «requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate (...) ai sensi dei Trattati» in «ambito»«sanitari[o] e di sicurezza» e relativi alle condizioni di lavoro, detto testo si riferisce a norme quali quelle contenute nella direttiva 2003/88, dato che quest’ultima ha essa stessa per oggetto, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, la fissazione di «prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro», tra cui figurano quelle riguardanti i periodi minimi di ferie annuali.

44

Si deve inoltre rilevare che l’interpretazione accolta dal Tribunale e la distinzione su cui essa si basa non tengono alcun conto degli insegnamenti che discendono, in particolare, dai punti da 36 a 39 e 59 della sentenza del 12 novembre 1996, Regno Unito /Consiglio (C-84/94, Racc. pag. I-5755), in cui la Corte ha dichiarato che le misure riguardanti l’organizzazione dell’orario di lavoro che costituiscono l’oggetto della direttiva 93/104 e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite previste all’articolo 7 di tale direttiva contribuiscono direttamente al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi dell’ articolo 118 A del Trattato CE e che l’evoluzione della legislazione sociale a livello sia nazionale sia internazionale conferma il nesso esistente tra le misure relative all’orario di lavoro, da un lato, e la salute e la sicurezza dei lavoratori, dall’altro. In tal senso la Corte ha in particolare rilevato, al riguardo, al punto 15 di detta sentenza, che un’interpretazione siffatta dei termini «sicurezza» e «salute» è avvalorata, in particolare, dal preambolo della costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), alla quale appartengono tutti gli Stati membri, che definisce la salute come uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale, e non come uno stato che consiste nella sola assenza di malattie o infermità.

45

Occorre infine constatare che l’interpretazione sostenuta dal Tribunale viola il principio ermeneutico generale ricordato al punto 40 della presente sentenza.

46

Infatti, in base a tale principio, il Tribunale avrebbe dovuto privilegiare un’interpretazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto che permettesse di assicurare la conformità di quest’ultimo con il diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell’Unione ormai espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Orbene, ciò richiederebbe di interpretare detto articolo 1 sexies, paragrafo 2, nel senso che esso consente di integrare nello Statuto il contenuto sostanziale dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 quale norma di protezione minima di eventuale completamento delle altre disposizioni statutarie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite e, in particolare, dell’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto.

47

Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non accogliendo, contrariamente a quanto aveva fatto il Tribunale della funzione pubblica nella citata sentenza Strack/Commissione, un’interpretazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto secondo cui tale disposizione rinvia segnatamente all’articolo 7 della direttiva 2003/88, riguardante le ferie annuali retribuite.

48

Con riferimento, in secondo luogo, all’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto, il Tribunale ha considerato, come risulta in particolare dal punto 67 della sentenza dell’8 novembre 2012, che tale articolo dev’essere interpretato nel senso che esso esclude il riporto di ferie annuali retribuite di cui non si sia potuto usufruire a causa di un congedo per malattia di lunga durata, oltre i dodici giorni per i quali è previsto un riporto automatico.

49

Orbene, così operando, il Tribunale ha commesso anche sotto questo profilo un errore di diritto.

50

Infatti si deve rilevare, anzitutto, che il testo dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto non fa alcun riferimento espresso alla situazione specifica di un funzionario che si è trovato nell’impossibilità di usufruire di ferie annuali retribuite durante il periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata.

51

Inoltre si deve osservare che, in seguito all’errore di diritto commesso nell’interpretare l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, il Tribunale non ha nemmeno tenuto conto della circostanza che, considerando il contesto normativo complessivo in cui si inscrive l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto, da un’altra disposizione di quest’ultimo discende che le prescrizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/88, relative al diritto alle ferie annuali retribuite, fanno parte integrante dello Statuto quali requisiti minimi che, in via complementare e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in quest’ultimo, devono essere applicati ai funzionari.

52

Si deve infine rilevare che il Tribunale ha pertanto violato il principio ermeneutico generale ricordato al punto 40 della presente sentenza. Infatti, invece di privilegiare un’interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto letto in combinato disposto con l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, di quest’ultimo, che consentisse di garantire la conformità di detto Statuto con il diritto alle ferie annuali retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione ormai espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e previsto, segnatamente, all’articolo 7 della direttiva 2003/88, il Tribunale ha sostenuto un’interpretazione di detto articolo 4 che non consente di assicurare siffatta conformità e che questo stesso giudice qualifica come «particolarmente restrittiva» al punto 67 della sentenza dell’8 novembre 2012.

53

Al riguardo è necessario constatare che il Tribunale, nel dichiarare, ai punti da 49 a 51 della sentenza dell’8 novembre 2012, che l’interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto da esso difesa non comportava una violazione di detto diritto alle ferie annuali retribuite, ha commesso diversi errori di diritto.

54

Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti da 30 a 37 della presente sentenza, il rispetto del contenuto essenziale del diritto a ferie annuali retribuite implica, in particolare, che ogni lavoratore che sia stato nell’impossibilità di esercitarlo a causa di un congedo per malattia di lunga durata possa beneficiare di un riporto, senza riduzioni, di tale diritto, e in base a un periodo di riporto la cui estensione dev’essere sostanzialmente superiore a quella del periodo di riferimento per il quale esso è concesso, senza che a ciò possano ostare le considerazioni relative alla necessità di evitare l’accumulazione illimitata di ferie non fruite cui si riferisce il Tribunale al punto 50 della sentenza dell’8 novembre 2012.

55

Con riferimento alle considerazioni relative alla necessità di proteggere gli interessi finanziari dell’Unione, altresì menzionate al suddetto punto 50, è sufficiente rilevare che siffatte considerazioni non possono in ogni caso essere invocate per giustificare una violazione di detto diritto a ferie annuali retribuite.

56

Da quanto precede discende che il Tribunale, come aveva fatto il Tribunale della funzione pubblica nella sua citata sentenza Strack/Commissione, avrebbe dovuto interpretare l’articolo 4 dell’allegato V dello Statuto nel senso che esso non si riferisce alla questione del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non abbia potuto usufruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata, cosicché le prescrizioni che al riguardo discendono dall’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e, nella fattispecie, più precisamente, dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere considerate quali prescrizioni minime applicabili fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nello Statuto.

Sull’esistenza di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione

57

Gli errori di diritto che viziano la sentenza dell’8 novembre 2012 quali individuati ai punti 47 e 56 della presente sentenza sono di natura tale da arrecare pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione.

58

Infatti, trascurando, nel contesto dell’interpretazione delle disposizioni dello Statuto considerate, la nozione di diritto a ferie annuali retribuite di ogni lavoratore quale principio del diritto sociale dell’Unione, ormai sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e previsto in particolare all’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretata dalla costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale ha, in particolare, pregiudicato l’unità del diritto dell’Unione, in quanto una disposizione della Carta come quella summenzionata ha, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, lo stesso valore giuridico delle disposizioni dei Trattati e il suo rispetto s’impone al legislatore dell’Unione quando emana un atto come lo Statuto sul fondamento dell’articolo 336 TFUE o altri atti del diritto dell’Unione, in virtù del potere normativo di cui è investito ai sensi di altre disposizioni dei Trattati, nonché, del resto, agli Stati membri quando applicano tali atti.

59

Inoltre, il Tribunale, dichiarando, nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, che il riferimento contenuto in tale disposizione ai requisiti minimi applicabili in forza dei provvedimenti adottati in applicazione dei Trattati in materia di condizioni di lavoro nei settori della salute e della sicurezza dei lavoratori non include disposizioni come quelle relative all’organizzazione dell’orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88, in particolare quelle relative alle ferie annuali retribuite, ha leso la coerenza del diritto dell’Unione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che siffatte misure contribuiscono direttamente al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi dell’articolo 118 A del Trattato CE e, pertanto, ai sensi degli articoli 137 CE e 153 TFUE, che hanno successivamente sostituito tale articolo 118 A del Trattato CE, sottolineando inoltre, al riguardo, che il nesso esistente tra le misure relative all’orario di lavoro nonché la salute e la sicurezza dei lavoratori è altresì confermato dall’evoluzione della legislazione sociale a livello sia nazionale sia internazionale.

60

Si deve pertanto constatare che la sentenza dell’8 novembre 2012 compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale, quale giudice d’impugnazione, in violazione del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione, altresì espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e, in particolare, previsto dalla direttiva 2003/88 quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte, ha interpretato:

l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, alle ferie annuali retribuite, e

di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione possa essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.

Sulle conseguenze da trarre dal riesame

61

L’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte dispone che, qualora la Corte constati che la decisione del Tribunale pregiudica l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte. Nel rinviare la causa, la Corte può inoltre indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. In via eccezionale, la Corte può essa stessa statuire in via definitiva se la soluzione della controversia emerga, in considerazione dell’esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale.

62

Ne consegue che la Corte non può limitarsi a constatare il pregiudizio alla coerenza o all’unità del diritto dell’Unione senza trarre conseguenze da tale constatazione rispetto alla controversia di cui trattasi (sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, punto 57).

63

Nel caso di specie occorre in primo luogo, per il motivo indicato al punto 60 della presente sentenza, annullare la sentenza dell’8 novembre 2012 nella parte in cui sono accolti il primo motivo e la prima parte del secondo motivo dell’impugnazione della Commissione e, di conseguenza, è annullata la citata sentenza Strack/Commissione ed è respinto il ricorso in primo grado del sig. Strack.

64

In secondo luogo, quanto all’esito dell’impugnazione della Commissione, si deve rilevare, anzitutto, che il terzo motivo invocato da quest’ultima è stato respinto dal Tribunale nella sua sentenza dell’8 novembre 2012 e che tale rigetto dev’essere considerato definitivo in assenza di riesame di tale punto.

65

Inoltre, riguardo alla seconda parte del secondo motivo d’impugnazione della Commissione, relativo al fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato l’obbligo di motivazione omettendo di esaminare la questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, si deve constatare che, nonostante tale parte non sia stata esaminata dal Tribunale nella sentenza dell’8 novembre 2012, il suo rigetto s’impone in modo manifesto. Infatti, come risulta, in particolare, dai punti da 55 a 57 della citata sentenza Strack/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica si è pronunciato in modo chiaro per quanto concerne detto ambito di applicazione considerando che, tenuto conto della sua stessa formulazione, tale disposizione dev’essere intesa quale operante un rinvio alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute applicabili in forza dei provvedimenti emanati in tali settori in esecuzione dei Trattati, tra le quali figurano le prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88.

66

Si deve infine rilevare che, nonostante la sentenza dell’8 novembre 2012 non lo rilevi, la Commissione aveva anche sostenuto, nell’ambito del secondo motivo della sua impugnazione, in subordine, che il Tribunale della funzione pubblica aveva erroneamente trasposto e applicato le prescrizioni derivanti dalla citata giurisprudenza Schultz-Hoff e a. Infatti la Commissione rileva che la presente causa non riguarda esclusivamente il diritto al riporto delle ferie annuali, ma un’indennità sostitutiva, che essa non implica la perdita del diritto a tutte le ferie annuali, ma solo ad una parte di esse, e non riguarda soltanto i giorni di ferie non goduti a titolo nel periodo di riferimento immediatamente anteriore all’anno di cessazione delle funzioni, ma anche giorni di ferie già riportati a titolo dell’anno ancora precedente. Peraltro, secondo la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe ignorato che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 garantisce il riporto di ferie annuali retribuite solo fino al minimo di quattro settimane previsto da tale disposizione.

67

Al riguardo si deve tuttavia rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte ricordata ai punti da 30 a 37 della presente sentenza, distinzioni come quelle che la Commissione pretende di effettuare, da un lato, tra il diritto di beneficiare di un riporto delle ferie annuali retribuite non godute a causa di una malattia di lunga durata e il percepimento dell’indennità finanziaria compensativa ad esse relativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, tra la privazione parziale e la privazione totale del diritto alle ferie annuali di cui non si è potuto beneficiare a causa di una malattia di lunga durata sono irrilevanti, e non se ne può tenere conto.

68

Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì giustamente dichiarato, al punto 77 della citata sentenza Strack/Commissione, che, poiché il legislatore dell’Unione ha fissato in 24 giorni il congedo ordinario per i funzionari, l’interpretazione data dalla Corte nella citata sentenza Schultz‑Hoff all’articolo 7 della direttiva 2003/88, in mancanza di altre disposizioni pertinenti dello Statuto riguardanti il riporto delle ferie annuali retribuite non godute a causa di un’assenza per malattia di lunga durata, è trasponibile alla durata del congedo ordinario stabilito dallo Statuto, attraverso l’applicazione combinata degli articoli 1 sexies e 57 di detto Statuto.

69

Tenuto conto di quanto precede, e dato che il pregiudizio all’unità e alla coerenza del diritto dell’Unione risulta, nel caso di specie, da un’interpretazione errata degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e dall’articolo 4 dell’allegato V dello stesso, e che un’interpretazione corretta di dette disposizioni, vale a dire, in sostanza, quella che il Tribunale della funzione pubblica ha fornito nella sua citata sentenza Strack/Commissione, imponeva, come risulta in particolare dai punti 47 e 56 della presente sentenza, il rigetto dei motivi primo e secondo invocati dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione e, pertanto, dell’impugnazione nel suo complesso, la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia respingendo detta impugnazione.

Sulle spese

70

Ai sensi dell’articolo 195, paragrafo 6, del regolamento di procedura della Corte, quando la decisione del Tribunale oggetto di riesame è stata adottata ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte statuisce sulle spese.

71

In assenza di norme particolari disciplinanti la ripartizione delle spese nell’ambito di un procedimento di riesame e poiché la Commissione, a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2012 e del rigetto definitivo dell’impugnazione da essa presentata avverso la citata sentenza Strack/Commissione, è rimasta soccombente nel relativo giudizio, essa dev’essere condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Strack nell’ambito sia della causa dinanzi al Tribunale sia del presente procedimento di riesame.

72

Il Consiglio, che ha depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte in ordine alle questioni oggetto di riesame, sopporterà le proprie spese relative a tale procedura.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P), compromette l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione in quanto il Tribunale, quale giudice d’impugnazione, in violazione del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione, altresì espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, previsto dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, quale interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha interpretato:

l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite, e

di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione possa essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.

 

2)

Detta sentenza del Tribunale dell’Unione europea è annullata.

 

3)

L’impugnazione della Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F‑120/07), è respinta.

 

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del sig. Guido Strack relative sia al procedimento di riesame sia al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

5)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di riesame.

 

6)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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