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Document 62012CJ0136

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013.
Consiglio nazionale dei geologi contro Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità garante della concorrenza e del mercato contro Consiglio nazionale dei geologi.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato.
Articolo 267, terzo comma, TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Articolo 101 TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale.
Causa C‑136/12.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:489

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 luglio 2013 ( *1 )

«Articolo 267, terzo comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE — Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale»

Nella causa C-136/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato, con decisione del 14 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 13 marzo 2012, nel procedimento

Consiglio nazionale dei geologi

contro

Autorità garante della concorrenza e del mercato

e

Autorità garante della concorrenza e del mercato

contro

Consiglio nazionale dei geologi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il Consiglio nazionale dei geologi, da A. Lagonegro, avvocatessa;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

per il governo francese, da G. de Bergues, E. Belliard e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M. Fehér, K. Molnár e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J.-P. Keppenne, L. Malferrari e G. Conte, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 101 TFUE e 267, terzo comma, TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie sorte, l’una, tra il Consiglio nazionale dei geologi (in prosieguo: il «CNG») e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in prosieguo: l’«Autorità»), l’altra, tra l’Autorità e il CNG, in merito all’accertamento, da parte della predetta Autorità, di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere mediante la normativa deontologica adottata dal CNG e relativa alla commisurazione delle parcelle dei geologi.

Contesto normativo

3

Conformemente all’articolo 2 della legge n. 112, del 3 febbraio 1963, recante «Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo» (GURI n. 57, del 28 febbraio 1963; in prosieguo: la «legge n. 112/1963»), l’esercizio della predetta professione in Italia è subordinato all’iscrizione nell’albo gestito dall’Ordine nazionale dei geologi.

4

L’articolo 8 di tale legge dispone che i geologi iscritti nel predetto albo costituiscono l’Ordine ed eleggono il CNG.

5

L’articolo 9 di tale legge enuncia quanto segue:

«Il [CNG] esercita le seguenti attribuzioni, oltre quelle demandategli da altre norme:

a)

cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b)

cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;

c)

vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;

d)

adotta i provvedimenti disciplinari;

e)

provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f)

provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g)

stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell’Ordine nazionale, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell’albo o nell’elenco speciale, nonché l’ammontare della tassa di iscrizione nell’albo o nell’elenco, della tassa per il rilascio di certificati e pareri sulla liquidazione degli onorari».

6

Secondo l’articolo 14, comma 1, della legge n. 616, del 25 luglio 1966, recante «Norme integrative per l’applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo» (GURI n. 201, del 13 agosto 1966):

«All’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1)

censura;

2)

sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3)

radiazione.

(...)».

7

L’articolo 2 del decreto-legge n. 223, del 4 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» (GURI n. 153, del 4 luglio 2006), convertito, con modificazioni, nella legge n. 248, del 4 agosto 2006 (in prosieguo: il «decreto-legge n. 223/2006»), prevede quanto segue:

«1.   In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a)

l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

(...).

3.   Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle».

8

Ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, che concerne le professioni intellettuali:

«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

(...)».

9

Gli articoli da 17 a 19 del codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal CNG il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010 (in prosieguo: il «codice deontologico»), enunciano quanto segue:

«Articolo 17 – Parametri tariffari

Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; al principio di adeguatezza di cui all’art[icolo] 2233 comma 2 Codice Civile e, comunque, al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia. La tariffa professionale approvata con D.M. 18.11.1971 e s.m.i. e la tariffa in materia di LL.PP. approvata con D.M. 4.04.2001 per la parte applicabile ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti.

Articolo 18 – Commisurazione della parcella

Nell’ambito della normativa vigente, a garanzia della qualità delle prestazioni, il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza e difficoltà dell’incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all’impegno richiesti.

L’Ordine, tenuto conto dei principi di concorrenzialità professionale, vigila sull’osservanza.

Articolo 19 – Evidenza pubblica

Per le procedure ad evidenza pubblica, ove la P.A. legittimamente non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all’importanza e difficoltà dell’incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all’impegno richiesti».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Con delibera del 23 giugno 2010, adottata sulla base dei risultati di un’indagine (in prosieguo: la «delibera dell’Autorità»), l’Autorità ha accertato che l’Ordine nazionale dei geologi aveva violato l’articolo 101 TFUE poiché aveva indotto i suoi membri ad uniformare i propri comportamenti economici mediante l’applicazione della tariffa professionale. In particolare, l’Autorità ha considerato che il codice deontologico costituiva una decisione di un’associazione di imprese con effetto restrittivo della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE.

11

A parere dell’Autorità, la qualificazione, in forza dell’articolo 17 del predetto codice, della tariffa professionale come elemento legittimo di riferimento ai fini della commisurazione della parcella spingeva i geologi a commisurare le loro parcelle conformemente a tale tariffa. Il rinvio formale del citato articolo 17 al decreto-legge n. 223/2006, che abroga le tariffe fisse e minime, non basterebbe a rendere chiara ai geologi la possibilità di commisurare le parcelle professionali sulla base del libero accordo tra le parti.

12

Inoltre, l’obbligo, previsto agli articoli 18 e 19 del codice deontologico, di commisurare le parcelle secondo clausole di ordine generale, come il prestigio e la dignità della professione, in assenza di criteri che contribuiscano a definire tali clausole con un riferimento specifico alla commisurazione delle tariffe dei servizi professionali, indurrebbe parimenti a considerare come obbligatoria la tariffa professionale, impedendo quindi l’adozione di comportamenti indipendenti sul mercato. Peraltro, la circostanza che l’articolo 17 del medesimo codice rinvii all’articolo 2233 del codice civile, il quale fa riferimento alla dignità della professione, confermerebbe tale tesi.

13

Il CNG ha proposto ricorso avverso la delibera dell’Autorità dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

14

Con sentenza del 25 febbraio 2011, detto giudice ha respinto il ricorso del CNG. In particolare, esso ha condiviso la posizione dell’Autorità, secondo la quale l’indicazione della tariffa professionale come elemento legittimo di riferimento nella commisurazione delle parcelle induceva i geologi ad adattarsi a tale tariffa, provocando una restrizione della concorrenza. Al tempo stesso, detto giudice ha considerato che l’Autorità non aveva fornito elementi sufficienti a provare la tesi secondo la quale l’aver fatto riferimento alla dignità della professione come uno degli elementi da prendere in considerazione nella commisurazione delle parcelle dei geologi implicasse il carattere obbligatorio della tariffa professionale. Esso ha, tuttavia, ritenuto che tale errore non fosse sufficiente a rimettere in discussione la delibera dell’Autorità.

15

Il CNG ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dinanzi al Consiglio di Stato. L’Autorità ha parimenti proposto ricorso contro tale sentenza in quanto essa ha dichiarato che la motivazione della delibera dell’Autorità era in parte erronea.

16

Nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio, il CNG ha proposto di sollevare dinanzi alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative alla conformità di disposizioni nazionali, di natura legislativa o regolamentare, nonché contenute nel codice deontologico, al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

17

Seppur il giudice del rinvio ritenga che la maggior parte delle questioni proposte dal CNG siano in linea di principio rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale, esso afferma tuttavia che dette questioni sono formulate in termini vaghi. Inoltre, detto giudice considera che alcune di tali questioni sono manifestamente prive di rilevanza nel procedimento principale, in particolare quelle che fanno riferimento al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199, pag. 1).

18

Pertanto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte alcune questioni vertenti sulla portata dell’articolo 267, terzo comma, TFUE per quanto concerne la sua competenza a scegliere e a riformulare le questioni sollevate da una delle parti nel procedimento principale e il suo eventuale obbligo di effettuare una tale scelta e una tale riformulazione.

19

Per quanto riguarda le questioni sulla normativa dell’Unione in materia di concorrenza, il giudice del rinvio riformula le questioni proposte dal CNG.

20

In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«I.

1)

Se osti o meno all’applicazione dell’articolo 267, [comma] 3, TFUE, in relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, la disciplina processuale nazionale che preveda un sistema di preclusioni processuali, quali termini di ricorso, specificità dei motivi, divieto di modifica della domanda in corso di causa, divieto per il giudice di modificare la domanda di parte;

2)

se osti o meno all’applicazione dell’articolo 267, [comma] 3, TFUE, in relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, un potere di filtro da parte del giudice nazionale in ordine alla rilevanza della questione e alla valutazione del grado di chiarezza della norma comunitaria;

3)

se l’articolo 267, [comma] 3, TFUE, ove interpretato nel senso di imporre al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, sia o meno coerente con il principio di ragionevole durata del processo, del pari enunciato dal diritto comunitario;

4)

in presenza di quali circostanze di fatto e di diritto l’inosservanza dell’articolo 267, [comma] 3, TFUE configuri, da parte del giudice nazionale, una “violazione manifesta del diritto comunitario”, e se tale nozione possa essere di diversa portata e ambito ai fini dell’azione speciale nei confronti dello Stato ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117 per “risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (...)”.

II.

Per il caso in cui la Corte (...) dovesse accedere alla tesi del “filtro a maglie larghe” (…), ostativa dell’applicazione delle regole processuali nazionali in ordine alla specificità dei motivi di ricorso, la pregiudiziale comunitaria deve essere rimessa alla Corte (...) negli esatti termini in cui è stata formulata da parte appellante [nel procedimento principale], e [qui di seguito] riportati:

“1)

(…) si propone alla Corte (...) domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 101 del Trattato (...) in relazione alla normativa di legge e deontologica regolante la professione di geologo ed i compiti istituzionali e norme di funzionamento del [CNG], afferente la fattispecie, che di seguito si riporta, al fine di riscontro e coerenza e legittimità con la normativa europea (detto articolo 101 [TFUE]) attinente la disciplina della concorrenza. (…)

(riproduzione dell’articolo 9 della legge n. 112/1963)

(riproduzione degli articoli 14, comma 1, e 17 della legge n. 616, del 25 luglio 1966, recante «Norme integrative per l’applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo»)

(riproduzione degli articoli 6 e 7 del codice deontologico)

(riproduzione dell’articolo 17 del codice deontologico). In particolare, sul punto, dica la Corte (...) se determina contrasto con l’articolo 101 del Trattato [FUE] l’aver indicato, quale vigente norma di legge obbligatoria nel suo intero contenuto, il D.L. n. 223/2006 con il sistema numerico-cronologico, unico sistema storico e legittimo, tanto a livello interno che comunitario, che di certo non incide minimamente sulla conoscibilità e sulla portata obbligatoria della norma giuridica.

(riproduzione degli articoli 18 e 19 del codice deontologico)

Considerando che:

il regolamento (...) n. 2137/85 (...) avente lo scopo di “facilitare o sviluppare l’attività economica dei suo membri” stabilisce, al suo sesto considerando, che le disposizioni di quest’ultimo “non pregiudicano tuttavia l’applicazione, a livello nazionale, delle norme legali e/o deontologiche relative alle condizioni di esercizio di un’attività o di una professione”;

[riproduzione del considerando 43 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)];

[riproduzione del considerando 115 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36)].

Si esprima infine l’Ill.ma Corte (...) sulla compatibilità con l’articolo 101 del Trattato [FUE] della delineata distinzione, in punto di diritto e di organizzazione ordinamentale, tra impresa professionale ed impresa commerciale, nonché tra concorrenza professionale e concorrenza commerciale.

2)

a)

Se l’articolo 101 TFUE o altra norma europea vieti e/o inibisca il riferimento alle componenti di dignità e decoro del professionista – nella fattispecie geologo – nella composizione del compenso professionale;

b)

se ai sensi dell’articolo 101 TFUE, o altra norma europea, il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale;

c)

se l’articolo 101 TFUE o altra norma europea stabilisca o meno che i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente come derogabili nei minimi – atteso l’espresso e formale richiamo, di cui all’articolo 17 del [codice deontologico], alla normativa di legge che tale deroga consente [D.L. n. 223/2006 (...)] – possa ritenersi quale induzione a comportamenti restrittivi della concorrenza;

d)

se l’articolo 101 TFUE o altra norma europea vieti il riferimento alla tariffa professionale - stabilita, per i geologi, da provvedimento statuale, D.M. del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e derogabile nei minimi per effetto, ripetesi, dell’espresso e formale richiamo al D.L. n. 223/2006 di cui all’articolo 17 del (...) codice deontologico - quale semplice elemento tecnico-professionale di riferimento per la determinazione dei compensi;

e)

se l’articolo 101 TFUE o altra norma europea vieti la corrispondenza tra l’importanza delle prestazioni, i requisiti di dignità e decoro così come anche definiti negli articoli 6 e 7 del [codice deontologico] con il compenso professionale, così come previsto dall’articolo 2233 c.c. comma 2 secondo cui “in ogni caso la misura del compenso[”] (n.d.r. professionale) [“]deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione”;

f)

se dunque secondo l’articolo 101 TFUE il riferimento all’articolo 2233, comma 2, c.c. possa ritenersi legittimo e non induzione di effetti restrittivi della concorrenza;

g)

se l’articolo 101 TFUE, o altra norma europea, stabilisca, nell’ambito della disciplina della concorrenza, l’eguaglianza giuridica tra Ordine Professionale, nella specie dei geologi, così come regolato da specifiche norme dello Stato poste per il perseguimento dei fini istituzionali, e le intese e concentrazioni di imprese commerciali costituenti intesa anticoncorrenziale;

h)

se l’articolo 101 TFUE, o altra norma europea, consenta o meno di stabilire l’equiparazione tra contributo ordinistico obbligatorio per legge – posto per il perseguimento delle funzioni e fini istituzionali – con l’attività di vendita di beni e servizi e con il profitto economico effettuati ed ottenuti mediante comportamenti anticoncorrenziali da parte di concentrazioni di imprese commerciali;

i)

se l’articolo 101 TFUE, o altra norma europea, giustifichi o meno l’applicazione, nella fattispecie, di sanzione;

j)

se l’articolo 101 TFUE, o altra norma europea, legittimi o meno l’assoggettamento a prelievo forzoso su contributo ordinistico, obbligatorio per legge, eguagliando tale contributo a profitto ed entrata frutto di intesa economico-commerciale anticoncorrenziale”.

III.

1)

In via subordinata, per il caso in cui la Corte risolva le questioni di interpretazione dell’articolo 267, [comma] 3, TFUE nel senso della ininfluenza delle regole processuali nazionali e della sussistenza di un dovere di soccorso del giudice nazionale, e la questione pregiudiziale come sollevata dall’appellante nel senso della genericità del quesito di parte, la questione pregiudiziale se il diritto comunitario della concorrenza e delle professioni, e in particolare le disposizioni comunitarie invocate da parte appellante nel suo quesito, ostino o meno all’adozione di codici deontologici professionali che commisurino il compenso al decoro e dignità professionale, alla qualità e quantità del lavoro svolto, con il risultato che compensi che si collocano al di sotto dei minimi tariffari (e che pertanto sono concorrenziali) potrebbero essere sanzionati, sul piano disciplinare, per violazione di regole deontologiche;

2)

in via subordinata, per il caso in cui la Corte risolva le questioni di interpretazione dell’articolo 267, [comma] 3, TFUE nel senso della ininfluenza delle regole processuali nazionali e della sussistenza di un dovere di soccorso del giudice nazionale, e la questione pregiudiziale come sollevata dall’appellante nel senso della genericità del quesito di parte, la questione pregiudiziale se il diritto comunitario della concorrenza, e in particolare la disciplina che vieta le intese restrittive, possa o meno essere interpretato nel senso che una intesa restrittiva può essere configurata da regole deontologiche stabilite da ordini professionali, laddove tali regole, nell’indicare il decoro e la dignità professionale, nonché la qualità e quantità del lavoro svolto, quali parametri di quantificazione del compenso del professionista, sortiscano l’effetto della inderogabilità dei minimi tariffari, e per tanto anche un effetto restrittivo della concorrenza a causa di detta inderogabilità;

3)

in via subordinata, per il caso in cui la Corte risolva le questioni di interpretazione dell’articolo 267, [comma] 3, TFUE nel senso della ininfluenza delle regole processuali nazionali e della sussistenza di un dovere di soccorso del giudice nazionale, e la questione pregiudiziale come sollevata dall’appellante nel senso della genericità del quesito di parte, la questione pregiudiziale se, laddove il diritto nazionale ponga regole di tutela della concorrenza più severe di quelle comunitarie, in particolare stabilendo che i minimi tariffari delle tariffe professionali possono essere derogati, laddove il diritto comunitario sembra invece ancora consentire a certe condizioni la inderogabilità dei minimi tariffari, e conseguentemente laddove una condotta dell’Ordine professionale che imponga la inderogabilità dei minimi tariffari costituisca, per il diritto nazionale, una intesa restrittiva della concorrenza mentre potrebbe non esserlo per il diritto comunitario, il diritto comunitario della concorrenza, e segnatamente la disciplina comunitaria delle intese restrittive della concorrenza, osti o meno a siffatto risultato di ritenere una data condotta sanzionabile come intesa restrittiva in base alla disciplina nazionale e non anche in base alla disciplina comunitaria, ogni qualvolta le regole nazionali di tutela della concorrenza siano più severe di quelle comunitarie».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni vertenti sull’articolo 267, terzo comma, TFUE

21

Con le sue questioni vertenti sull’articolo 267, terzo comma, TFUE, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a determinare la portata della sua competenza a scegliere e riformulare le questioni proposte da una delle parti nel procedimento principale e il suo eventuale obbligo di effettuare una tale scelta e una tale riformulazione.

22

In tale ambito, esso chiede alla Corte, in particolare, se la predetta disposizione osti all’applicazione di norme nazionali che conducano il giudice nazionale a non poter esercitare la sua competenza di rinvio pregiudiziale o a dover riprendere le questioni proposte dalle parti.

23

Inoltre, qualora l’articolo 267, terzo comma, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata da una parte in causa, il giudice del rinvio domanda alla Corte quale sia l’eventuale incidenza del principio della durata ragionevole del procedimento, sancita dal diritto dell’Unione, sui doveri di un giudice di ultima istanza ai sensi di detta disposizione.

24

Peraltro, il Consiglio di Stato pone una questione vertente sulle circostanze nelle quali l’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE configuri una manifesta violazione del diritto dell’Unione quale premessa alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del predetto diritto.

25

Al riguardo, occorre ricordare anzitutto che, qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del predetto Trattato (v. sentenza del 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Racc. pag. I-6013, punto 26).

26

Dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell’articolo 267 TFUE deriva che i giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto dell’Unione onde consentir loro di decidere. Tali giudici non sono, pertanto, tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, Racc. pag. 3415, punto 10).

27

Per contro, ove essi accertino la necessità di ricorrere al diritto dell’Unione al fine di risolvere la controversia di cui sono investiti, l’articolo 267 TFUE impone loro, in linea di principio, l’obbligo di sottoporre alla Corte qualsiasi questione di interpretazione che venga in essere (v. sentenza Cilfit e a., cit., punti da 11 a 20).

28

La Corte ha già dichiarato che il sistema introdotto dall’articolo 267 TFUE per assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto dell’Unione negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali, attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti (sentenze del 16 dicembre 2008, Cartesio, C-210/06, Racc. pag. I-9641, punto 90, e del 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, Racc. pag. I-6813, punto 62).

29

La determinazione e la formulazione delle questioni da sottoporre alla Corte spettano al giudice nazionale e le parti in causa nel procedimento principale non possono modificarne il tenore (v. sentenze del 14 aprile 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging e Janssens, C-42/10, C-45/10 e C-57/10, Racc. pag. I-2975, punto 43, nonché del 21 dicembre 2011, Danske Svineproducenter, C-316/10, Racc. pag. I-13721, punto 32).

30

Se è pur vero che il predetto giudice è libero di invitare le parti in causa nel procedimento per il quale è adito a suggerire formulazioni che possano essere raccolte nella redazione delle questioni pregiudiziali, resta tuttavia il fatto che solo al giudice medesimo spetta decidere, da ultimo, in merito tanto alla forma quanto al contenuto delle questioni stesse (sentenza Kelly, cit., punto 65).

31

Dalle suesposte considerazioni deriva che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che sono necessarie ai fini della risoluzione della controversia oggetto del procedimento principale.

32

Per quanto concerne le norme nazionali di procedura alle quali fa riferimento il giudice del rinvio senza, però, chiarire la loro esatta portata, è sufficiente, comunque, ricordare che siffatte norme non possono ridurre la competenza e gli obblighi incombenti su di un giudice nazionale in quanto giudice di rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza, Cartesio, cit., punti 93, 94 e 98).

33

Si deve, altresì, sottolineare che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito di propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, in particolare di procedura, senza doverne attendere la previa soppressione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C-173/09, Racc. pag. I-8889, punto 31).

34

Per quanto riguarda, poi, l’eventuale incidenza del principio della durata ragionevole del processo, parimenti menzionata dal giudice del rinvio, occorre rilevare che la questione di tale giudice è stata da esso formulata solamente per il caso in cui l’articolo 267 TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, sollevata da una parte in causa. Ciò premesso, e alla luce di quanto risulta dai punti da 25 a 33 della presente sentenza, non occorre rispondere a detta questione.

35

Per quanto concerne, infine, la manifesta violazione del diritto dell’Unione quale premessa alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per la violazione del predetto diritto, si deve rilevare che tale questione è manifestamente priva di rilevanza e teorica nell’ambito del procedimento principale. Infatti, dalla decisione di rinvio non risulta che il procedimento principale verta sulla predetta responsabilità e neanche che tale questione sia stata affrontata da una delle parti del procedimento principale a titolo di incidente procedurale.

36

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni vertenti sull’articolo 267, terzo comma, TFUE dichiarando che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.

Sulle questioni vertenti sulla normativa dell’Unione in materia di concorrenza

37

Considerato che, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha effettivamente riformulato le questioni proposte dal CNG, occorre esaminarle così come riformulate.

38

In sostanza, detto giudice intende determinare se l’articolo 101 TFUE osti all’adozione, da parte di un ordine professionale, come l’Ordine nazionale dei geologi in Italia, di regole deontologiche che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, con la conseguenza che la commisurazione delle parcelle al di sotto di un certo livello, circostanza assimilabile al caso dell’istituzione di tariffe minime, possa essere sanzionata in ragione della violazione di dette norme.

39

Peraltro, tale giudice chiede alla Corte se il diritto nazionale possa prevedere una tutela della concorrenza più rigorosa rispetto alla normativa dell’Unione. Al riguardo, si deve osservare che la rilevanza di tale questione ai fini della soluzione del procedimento principale non risulta dalla decisione di rinvio. Infatti, quest’ultima non contiene elementi che consentano di identificare l’utilità della risposta su tale punto ai fini della soluzione del procedimento principale. Orbene, siffatto chiarimento sarebbe stato necessario in quanto dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che tale controversia concerne la legittimità di una delibera dell’Autorità, che ha applicato l’articolo 101 TFUE, e non le norme nazionali in materia di intese restrittive della concorrenza. La predetta questione deve, di conseguenza, essere dichiarata irricevibile.

40

La medesima constatazione vale per le questioni vertenti sull’interpretazione del regolamento n. 2137/85 e delle direttive 2005/36 e 2006/123.

41

Per quanto concerne la questione di cui al punto 38 della presente sentenza, occorre esaminare in quale misura un’organizzazione professionale, come l’Ordine nazionale dei geologi in Italia, debba essere considerata un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE quando adotta disposizioni come quelle previste dal codice deontologico.

42

Nell’ambito di tale esame, si deve verificare se, quando adotta disposizioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, un ordine professionale debba essere considerato un’associazione di imprese o, invece, un’autorità pubblica in quanto la sua attività si ricolleghi all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri (v. sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C-309/99, Racc. pag. I-1577, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

43

Quanto alla natura delle attività del CNG, risulta dagli articoli 8 e 9 della legge n. 112/1963 che i geologi iscritti nell’albo previsto a tale disposizione costituiscono l’Ordine ed eleggono il CNG, il quale è incaricato di curare l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, nonché di adottare i provvedimenti disciplinari.

44

Orbene, occorre rilevare che, quando adotta un atto come il codice deontologico, un’organizzazione professionale come l’Ordine nazionale dei geologi non esercita né una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà, né prerogative tipiche dei pubblici poteri. Essa appare come l’organo di regolamentazione di una professione il cui esercizio costituisce, peraltro, un’attività economica (v., in tal senso, sentenza Wouters e a., cit., punto 58).

45

Alla luce di tali considerazioni si deve, pertanto, affermare che un’organizzazione professionale come l’Ordine nazionale dei geologi si comporta come un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nell’ambito dell’elaborazione di regole deontologiche come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

46

Per quanto concerne la questione se le regole deontologiche di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una decisione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, si deve ricordare che può essere considerata tale persino una raccomandazione di prezzo, indipendentemente dalla sua precisa natura giuridica (sentenza del 27 gennaio 1987, Verband der Sachversicherer/Commissione, 45/85, Racc. pag. 405, punto 32).

47

Nel caso di specie, il carattere vincolante del codice deontologico rispetto ai geologi, nonché la possibilità di infliggere a questi ultimi sanzioni in caso di inosservanza del predetto codice, devono condurre a considerare le disposizioni che vi sono sancite come costitutive di una decisione ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

48

Perché le norme dell’Unione in materia di concorrenza si applichino ad un’intesa o ad una pratica abusiva occorre che quest’ultima possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri (v. sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, Racc. pag. I-6619, punto 40).

49

A tale scopo, è necessario che appaia sufficientemente probabile, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, che una decisione, un accordo o una pratica siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sugli scambi tra gli Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra gli Stati membri (v. sentenza Manfredi e a., cit., punto 42).

50

Un’intesa che si estende a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua stessa natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato (v. sentenze del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, Racc. pag. I-3851, punto 48, e Manfredi e a., cit., punto 45).

51

Tale può essere l’effetto della decisione di un’associazione di imprese di cui trattasi nel procedimento principale, poiché il diritto italiano dispone l’appartenenza obbligatoria, su tutto il territorio della Repubblica italiana, dei geologi all’ordine professionale, il che implica il loro assoggettamento a regole deontologiche e la loro responsabilità disciplinare per la violazione di tali regole.

52

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve affermare che le regole deontologiche che indicano come criteri di commisurazione delle parcelle del professionista la dignità della professione nonché la qualità e l’importanza della prestazione sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno.

53

Occorre, tuttavia, rilevare che non ogni decisione di un’associazione di imprese che restringa la libertà d’azione delle parti o di una di esse ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, ai fini dell’applicazione di tale disposizione al caso di specie, occorre anzitutto tenere in considerazione il contesto globale nel quale la decisione controversa dell’associazione di imprese in questione è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, i suoi obiettivi, che consistono, nel caso di specie, nel fornire le garanzie necessarie ai consumatori finali dei servizi di cui trattasi. Occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di detti obiettivi (v., in tal senso, sentenza Wouters e a., cit., punto 97).

54

In tale contesto, si deve verificare se le restrizioni così imposte dalle regole di cui trattasi nel procedimento principale siano limitate a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, C-519/04 P, Racc. pag. I-6991, punto 47).

55

Alla luce del fascicolo di cui dispone la Corte, quest’ultima non è in grado di valutare se l’esistenza del criterio relativo alla dignità della professione possa essere considerata necessaria al conseguimento di un obiettivo legittimo, come quello collegato alle garanzie accordate ai consumatori finali dei servizi dei geologi, in quanto, in particolare, detto criterio si aggiunge ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità del lavoro di detti geologi, quali l’importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l’impegno richiesti.

56

Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale nel quale il codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di tale predetto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se vi sia un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole di detto codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento del predetto obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori.

57

Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni vertenti sulla normativa dell’Unione in materia di concorrenza dichiarando che le regole come quelle previste dal codice deontologico, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può produrre effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.

 

2)

Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il 24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate necessarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi dei geologi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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