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Document 62003TJ0116

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 9 novembre 2004.
    Oreste Montalto contro Consiglio dell'Unione europea.
    Dipendenti - Assunzione - Avviso di posto vacante.
    Causa T-116/03.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00339; II-01541

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:325

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    9 novembre 2004

    Causa T-116/03

    Oreste Montalto

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Dipendenti — Assunzione — Agente temporaneo — Avviso di posto vacante —Procedura di assunzione»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:      Ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del Consiglio 23 maggio 2002, relativa alla nomina di un presidente aggiuntivo di una commissione di ricorso e presidente del dipartimento dei ricorsi dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2002, C 130, pag. 2), e, dall’altro, al risarcimento dei danni.

    Decisione:      È annullata la decisione del Consiglio 23 maggio 2002, relativa alla nomina di un presidente aggiuntivo di una commissione di ricorso e presidente del dipartimento dei ricorsi dell’UAMI. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Consiglio è condannato alle spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Agenti temporanei — Agenti di grado A 1 o A 2 — Posto di presidente delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno — Assunzione — Scrutinio per merito comparativo — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limiti — Rispetto delle condizioni imposte mediante l’avviso di posto vacante e delle norme di procedura adottate per l’esercizio del potere discrezionale

    (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 120, n. 1, e 131, n. 1)

    2.     Dipendenti — Responsabilità extra contrattuale delle istituzioni — Condizioni — Illecito — Danno — Nesso di causalità — Onere della prova

    3.     Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento — Annullamento dell’atto illegittimo impugnato — Risarcimento adeguato del danno morale

    1.     L’autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione dispone, in particolare quando il posto da coprire è di livello molto elevato e corrisponde al grado A 1 o A 2, di un ampio potere discrezionale in sede di esame per merito comparativo dei candidati a un posto del genere. Ciò non di meno, l’esercizio di questo ampio potere discrezionale presuppone, quanto meno, il rispetto di tutta la normativa in materia, ossia non solo dell’avviso di posto vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui l’autorità si sia munita per l’esercizio del suo potere discrezionale.

    A tale riguardo, incombe all’autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione di esaminare scrupolosamente gli atti di candidatura ed osservare coscienziosamente i requisiti stabiliti, in particolare, nell’avviso di posto vacante, di modo che la detta autorità è tenuta ad escludere qualsiasi candidato che non risponda ad uno di questi requisiti, dato che questi ultimi sono cumulativi. L’avviso di posto vacante costituisce infatti un parametro legale che l’autorità che ha il potere di concludere i contratti di assunzione si autoimpone e che deve rispettare scrupolosamente.

    I detti requisiti valgono parimenti per il consiglio di amministrazione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, quando esso esercita la competenza attribuitagli dal regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, in occasione del procedimento di nomina del presidente delle commissioni di ricorso di tale organismo. Infatti, pur non essendo il detto consiglio a procedere a tale nomina, spetta ad esso di redigere la lista di tre candidati in base alla quale il Consiglio provvederà allo scopo, di modo che esso gode di un ampio potere di valutazione delle candidature, e pertanto di un ruolo decisionale.

    (v. punti 63-68 e 107)

    Riferimento: Corte 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16); Tribunale 2 ottobre 1996, causa T‑356/94, Vecchi/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑437 e II‑1251, punti 50-58); Tribunale 20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei Conti (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑879, punto 113); Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑158/01, Tilgenkamp/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑595, punto 58); Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I-A-207 e II-1011, punti 52-54)

    2.     Il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità presuppone la presenza di un insieme di condizioni concernenti l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno denunciato. Ne consegue che, persino nell’ipotesi in cui sia dimostrata la mancanza di un’istituzione, la responsabilità della Comunità sorge solo qualora il ricorrente sia giunto a dimostrare la presenza effettiva di un suo danno.

    (v. punti 125 e 126)

    Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑82/91, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑61, punto 72); Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627, punto 57); Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑172/00, Pierard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑429, punti 34 e 35)

    3.     L’annullamento di un atto impugnato può costituire, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito.

    (v. punto 127)

    Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punti 25-29); Tribunale 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑77, punto 62)

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