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Document 62003TJ0071

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 giugno 2005.
    Tokai Carbon Co. Ltd (T-71/03), Intech EDM BV (T-74/03), Intech EDM AG (T-87/03) e SGL Carbon AG (T-91/03) contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza.
    Cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03.

    Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-00010*

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:220





    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2005 − Tokai Carbon e altri/Commissione

    (Cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03)

    «Concorrenza — Intese — Mercato delle grafiti speciali — Fissazione dei prezzi — Imputabilità — Calcolo dell’importo delle ammende — Cumulo di sanzioni — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Circostanze aggravanti — Capacità contributiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Modalità di pagamento»

    1.                     Concorrenza — Intese — Impresa — Nozione — Unità economica — Imputazione delle infrazioni — Società madre ed imprese controllate — Responsabilità in solido delle società interessate (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 54, 58-60, 62)

    2.                     Concorrenza — Intese — Partecipazione a riunioni di imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale — Circostanze che permettono, in assenza di presa di distanza in rapporto alle decisione adottate, di concludere per la partecipazione all’intesa che ne sussegue (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 65)

    3.                     Concorrenza — Ammende — Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della concorrenza — Violazione del principio «ne bis in idem» — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 112)

    4.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Comunicazione degli addebiti — Contenuto necessario — Indicazioni concernenti il metodo di determinazione del livello dell’ammenda contemplata — Indicazioni premature — Conseguenze (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1) (v. punti 138-141)

    5.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Contesto normativo — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Adozione da parte della Commissione di orientamenti innovatori rispetto alla sua prassi decisionale anteriore — Violazione dei principi di non retroattività e di certezza del diritto — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 160-161)

    6.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della Commissione — Competenza di merito del Tribunale — Possibilità, in tale contesto, di prendere in considerazione elementi aggiuntivi di informazione non menzionati nella decisione che infligge l’ammenda (Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17) (v. punto 164)

    7.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato da prendere in considerazione per il calcolo dell’ammenda — Potere discrezionale della Commissione nel rispetto del limite fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 180)

    8.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato da prendere in considerazione — Fatturato interno al gruppo di imprese — Inclusione — (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 260)

    9.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Cessazione dell’infrazione dopo l’intervento della Commissione — Necessità di un nesso causale (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punti 288-292)

    10.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Ruolo rispettivo delle imprese che hanno partecipato all’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 316)

    11.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata — Presa in considerazione — Insussistenza del relativo obbligo (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punti 333)

    12.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Presa in considerazione della cooperazione con la Commissione da parte dell’impresa incriminata — Nozione di «prima impresa» ad aver cooperato (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punto 362)

    13.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Limite fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Modalità di applicazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 389-390)

    14.                     Concorrenza — Ammende — Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa — Incidenza dell’assenza di sanzione nei confronti di un altro operatore economico — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 397)

    15.                     Concorrenza — Ammende — Potere discrezionale della Commissione — Portata — Potere di fissare le modalità di pagamento delle ammende — Imposizione di interessi di mora — Margine di valutazione nella fissazione del tasso (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punti 411-412)

    Oggetto

    Domanda di annullamento totale o parziale della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C (2002) 5083 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Procedimento COMP/E-2/37.667 – Grafiti speciali).

    Dispositivo

     

    Nella causa T-71/03, Tokai Carbon/Commissione:

    –       il ricorso è respinto;

    –       la ricorrente è condannata alle spese.

     

    Nella causa T-74/03, Intech EDM BV/Commissione:

    –       il ricorso è respinto;

    –       la ricorrente è condannata alle spese.

     

    Nella causa T-87/03, Intech EDM AG/Commissione:

    –       l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 420 000;

    –       l’art. 3, lett. h), della decisione COMP/E-2/37.667 è modificato nel senso che la responsabilità congiunta e in solido d’Intech EDM AG è limitata ad un importo di EUR 420 000;

    –       il ricorso è respinto per il resto;

    –       la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.

     

    Nella causa T-91/03, SGL Carbon/Commissione:

    –       l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione COMP/E-2/37.667 è fissato ad EUR 9 641 970 per l’infrazione commessa nel settore della grafite isostatica;

    –       il ricorso è respinto per il resto;

    –       la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.

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