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Document 62003TJ0049
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 21 October 2004. # Gunda Schumann v Commission of the European Communities. # Officials - Open competition. # Case T-49/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 21 ottobre 2004.
Gunda Schumann contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso generale.
Causa T-49/03.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 21 ottobre 2004.
Gunda Schumann contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso generale.
Causa T-49/03.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00301; II-01371
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:314
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 ottobre 2004
Causa T-49/03
Gunda Schumann
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Concorso generale — Prove di preselezione — Eliminazione di una domanda a scelta multipla — Principio di proporzionalità — Violazione del bando di concorso»
Testo completo in tedesco II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/11/01, di escludere la ricorrente dalle prove successive a quelle di preselezione.
Decisione: Il ricorso è dichiarato irricevibile in quanto diretto all’annullamento della decisione 19 luglio 2002. Il ricorso è respinto in quanto diretto all’annullamento della decisione 4 giugno 2002. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Decisione della commissione giudicatrice di un concorso — Reclamo amministrativo preliminare — Carattere facoltativo — Presentazione — Conseguenze — Rispetto degli obblighi procedurali collegati allo strumento del reclamo preliminare
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo preliminare — Identità di oggetto e di causa — Motivi ed argomenti non contenuti nel reclamo, ma ad esso strettamente collegati — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Irregolarità od errori avvenuti durante lo svolgimento delle prove di un concorso generale — Potere discrezionale della commissione giudicatrice di porvi rimedio senza organizzare nuove prove
4. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Potere discrezionale della commissione giudicatrice — Limiti — Bando di concorso
(Statuto del personale, allegato III, art. 1, n. 1)
1. Il rimedio giurisdizionale di cui dispongono gli interessati avverso la decisione della commissione giudicatrice di un concorso consiste normalmente nel ricorso diretto dinanzi al giudice comunitario. Benché la presentazione di un reclamo amministrativo preliminare, a prescindere dalla sua valenza giuridica, proroghi il termine del ricorso in giudizio, essa non esonera perciò solo gli interessati dal rispetto di tutti gli obblighi procedurali collegati allo strumento del reclamo preliminare che essi hanno scelto.
(v. punto 25)
Riferimento: Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux/Commissione (Racc. pag. 1555, punti 9 e segg.)
2. Il principio della concordanza obbligatoria tra il reclamo e il ricorso, che vale per tutti i ricorrenti, a prescindere dal fatto che siano dipendenti o aspirino a diventarlo, impone, a pena d’irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario lo sia già stato nell’ambito della fase precontenziosa, affinché l’autorità competente sia stata in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le critiche che l’interessato formula avverso la decisione contestata, onde consentire di comporre la controversia in via amichevole. Tuttavia, benché le argomentazioni dedotte dinanzi al giudice comunitario possano contenere solo le medesime censure, fondate su una causa identica, già formulate nel reclamo, le dette censure possono essere sviluppate mediante l’illustrazione di motivi ed argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente collegati.
Infatti, poiché la fase precontenziosa ha carattere informale e gli interessati operano, in generale, in tale fase, senza l’ausilio di un legale, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura.
(v. punti 37-39)
Riferimento: Corte 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento (Racc. pag. 689, punto 11); Tribunale 6 giugno 1996, causa T-262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-739, punto 41); Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-174/02, Wieme/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-241 e II‑1165, punto 18, e giurisprudenza ivi citata)
3. In capo alla commissione giudicatrice di un concorso va riconosciuta l’esistenza di un ampio potere discrezionale quando essa si trova confrontata ad irregolarità od errori avvenuti durante lo svolgimento di un concorso generale affollato i quali, in forza dei principi di proporzionalità e di buon andamento dell’amministrazione, non possano essere corretti mediante la ripetizione delle prove del concorso. Pertanto, una commissione giudicatrice fa un uso corretto dei propri poteri ed applica una misura che rispetta gli obblighi imposti dal principio di proporzionalità quando, trovandosi confrontata ad un errore in una delle quaranta domande di una prova di preselezione, elimina la detta domanda e suddivide i punti destinati alla valutazione di tale prova tra le domande restanti.
(v. punti 53-55)
Riferimento: Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-189/99, Gerochristos/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-11 e II-53, punto 25); Tribunale 2 maggio 2001, cause riunite T-167/99 e T-174/99, Giulietti e a./Commissione (Racc. PI pagg. I-A-93 e II-441, punto 58)
4. Benché la commissione giudicatrice disponga di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, essa è vincolata dal testo del bando di concorso quale pubblicato. I termini del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legalità, quanto i criteri generali di valutazione per la commissione giudicatrice.
(v. punto 63)
Riferimento: Corte 18 febbraio 1982, causa 67/81, Ruske/Commissione (Racc. pag. 661, punto 9); Tribunale 16 aprile 1997, causa T-80/96, Fernandes Leite Mateus/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-87 e II-259, punto 27); Tribunale 5 marzo 2003, causa T-24/01, Staelen/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-79 e II-423, punto 47)