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Document 62002TJ0384

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 15 luglio 2004.
    Fernando Valenzuela Marzo contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti.
    Causa T-384/02.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00235; II-01035

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:239

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    15 luglio 2004

    Causa T-384/02

    Fernando Valenzuela Marzo

    contro

    Commissione delle Comunità europee

    «Dipendenti — Retribuzione — Indennità di installazione — Art. 9, n. 3, dell’allegato VII dello Statuto — Termine di un anno»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto:      Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 16 novembre 2001 e 13 febbraio 2002, che negano al ricorrente la seconda metà dell’indennità di installazione in quanto l’installazione della sua famiglia nel luogo di sua assegnazione non sarebbe intervenuta entro il termine statutario di un anno dalla sua entrata in servizio e, dall’altro, la condanna della Commissione a versargli la seconda metà dell’indennità di installazione, aumentata degli interessi al tasso annuale dell’8%.

    Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Atto merante confermativo — Esclusione

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

    2.     Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Decisione di rigetto di un reclamo — Rigetto puro e semplice — Atto confermativo — Irricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91, n. 1)

    3.     Dipendenti — Rimborso delle spese — Indennità di installazione — Presupposti per la concessione — Trasferimento effettivo della residenza abituale — Trasferimento della residenza della famiglia del dipendente — Nozione di residenza abituale — Onere della prova dell’installazione effettiva gravante sul dipendente

    (Statuto del personale, allegato VII, artt. 5, nn. 1 e 4, e 9, n. 3)

    4.     Dipendenti — Ricorso — Valutazione della legittimità dell’atto impugnato in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione

    (Statuto del personale, art. 91)

    5.     Dipendenti — Rimborso di spese — Indennità di installazione — Presupposti per la concessione — Dipendenti con oneri familiari — Installazione della famiglia del dipendente nel luogo di servizio — Termine di un anno successivo alla scadenza del periodo di tirocinio — Proroga per i dipendenti dispensati dal tirocinio — Mancanza

    (Statuto del personale, allegato VII, artt. 5, nn. 1 e 4, e 9, n. 3)

    1.     Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente e non costituisce quindi un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 2, dello Statuto quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto all’atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto.

    (v. punto 32)

    Riferimento: Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑321/01, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. PI pag. II-3225, punto 23)

    2.     Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’azione o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Soltanto qualora tale decisione statuisca, in tutto o in parte, sul reclamo dell’interessato, essa costituirà eventualmente, di per sé, un atto che possa essere impugnato.

    (v. punto 36)

    Riferimento: Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Racc. pag. 3081, punto 17); Tribunale 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-133 e II‑403, punto 40)

    3.     La residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione. La nozione di residenza, pur non fondandosi sul dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona nel territorio dell’uno o dell’altro paese, implica tuttavia, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, l’intento di conferire a tale fatto la continuità che risulta da una consuetudine di vita e dallo svolgimento di normali rapporti sociali.

    Ne consegue che la valutazione dell’installazione o del trasferimento della residenza abituale costituisce una questione di fatto la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo adeguato. Tocca al dipendente che chiede di fruire di un’indennità di installazione pari a due mesi di trattamento base provare o con un elemento di prova inconfutabile, oppure con un insieme di elementi che costituiscono un insieme di indizi conformi inequivoci e non contradditori il trasferimento dalla residenza abituale della sua famiglia nel luogo dell’assegnazione di servizio entro l’anno dalla sua nomina a ruolo.

    Poiché le disposizioni che conferiscono diritto alle prestazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente, l’amministrazione può essere esigente quanto alla prova dell’installazione della famiglia del dipendente e rifiutare il versamento dell’indennità di installazione se essa prova gravi dubbi sulle realtà di detta installazione entro il termine richiesto dallo Statuto.

    (v. punti 81-83 e 104)

    Riferimento: Corte 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. I‑4295, punto 22); Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑37/99, Miranda/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑87 e II‑413, punto 32); Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑221/02, Lebedef e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1037, punto 38)

    4.     La legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Se il Tribunale dovesse esaminare gli atti impugnati alla luce di elementi di fatto che non esistevano a detta data, esso si sostituirebbe all’istituzione che ha adottato l’atto di cui trattasi. Orbene, non spetta al Tribunale sostituirsi alle istituzioni.

    (v. punto 98)

    Riferimento: Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punto 7); Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 87); Tribunale 11 luglio 1991, causa T‑19/90, Von Hoessle/Corte dei Conti (Racc. pag. II‑615, punto 30); Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./Commissione (Racc. pag. II‑2041, punto 119)

    5.     Dall’art. 5, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto emerge che l’indennità di installazione è dovuta al dipendente di ruolo e che il termine cui rinvia il n. 4 di detta disposizione è, in forza dell’art. 9, n. 3, dello stesso allegato, di un anno successivo alla scadenza del periodo di tirocinio. La chiarezza del testo osta a che tale termine sia prorogato per la durata di un tirocinio che il dipendente non ha dovuto effettuare.

    Infatti, tanto per i dipendenti tenuti ad effettuare un tirocinio quanto per i dipendenti dispensati da detto obbligo, la seconda metà dell’indennità di installazione accordata ai dipendenti con carichi di famiglia è versata alle stesse condizioni temporali, vale a dire la condizione che il cambiamento di residenza della famiglia sia avvenuto entro l’anno successivo alla nomina in ruolo.

    La situazione dei dipendenti dispensati da tirocinio è oggettivamente diversa, in diritto e in fatto, da quella dei dipendenti soggetti ad un tirocinio, a causa della precarietà della situazione che solo questi ultimi subiscono prima di essere nominati in ruolo. La situazione degli uni e degli altri è identica soltanto a scadenza del tirocinio che ha posto fine alla situazione di precarietà dei dipendenti soggetti ad un tirocinio. Il principio di parità di trattamento richiede, quindi, di far decorrere, per gli uni e per gli altri, il termine statutario di un anno a partire dalla loro nomina in ruolo.

    (v. punti 119, 120 e 122)

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