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Document 62002TJ0246
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 30 September 2004. # Albano Ferrer de Moncada v Commission of the European Communities. # Officials - Staff report. # Case T-246/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 settembre 2004.
Albano Ferrer de Moncada contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo.
Causa T-246/02.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 30 settembre 2004.
Albano Ferrer de Moncada contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Rapporto informativo.
Causa T-246/02.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00257; II-01137
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:281
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
30 settembre 2004
Causa T-246/02
Albano Ferrer de Moncada
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Rapporto informativo — Redazione tardiva — Risarcimento del danno subito»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione con cui la Commissione ha implicitamente respinto la domanda del ricorrente in data 28 agosto 2001 diretta all’ottenimento del risarcimento dei danni a causa del ritardo nella redazione del rapporto informativo che lo riguarda per i periodi di riferimento 1995/1997 e 1997/1999 e, se necessario, della decisione con cui la Commissione ha implicitamente respinto il reclamo del ricorrente in data 14 gennaio 2002, e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni in riparazione del danno subito dal ricorrente a causa della redazione tardiva di tali rapporti informativi.
Decisione: La Commissione è condannata a versare al ricorrente una somma di EUR 7 000 in aggiunta alla somma di EUR 1 000 già concessa dalla Commissione. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione è condannata alle spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Assegnazione in corso di procedura da parte dell’amministrazione di un’indennità inferiore alla somma richiesta — Ricorso non privo di oggetto
(Statuto del personale, art. 91, n. 1)
2. Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità di oggetto e di causa — Motivi e argomenti non figuranti nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi — Ricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Adozione — Tardività — Illecito generatore di un danno morale — Presupposti
(Statuto del personale, art. 43)
4. Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Adozione — Tardività — Giustificazione basata su difficoltà organizzative — Illeicità — Ritardo imputabile parzialmente al dipendente
(Statuto del personale, art. 43)
1. Un ricorso per risarcimento diretto alla concessione di un’indennità, da valutare ex aequo et bono per risarcimento di un danno morale, non perde del tutto l’oggetto quando, in corso di procedimento, un’indennità è stata concessa dall’amministrazione, qualora tale indennità sia inferiore alla somma chiesta dal ricorrente nel suo ricorso.
(v. punto 54)
2. In forza dell’art. 91, n. 2, dello Statuto, i ricorsi dei dipendenti sono ricevibili solo qualora l’autorità che ha il potere di nomina sia stata previamente investita di un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Inoltre, le conclusioni del ricorso devono avere il medesimo oggetto di quelle formulate nel reclamo amministrativo previo e contenere censure che si basino sulla stessa causa di quella esposta nel reclamo stesso.
Tuttavia, il reclamo non può mirare a vincolare, rigorosamente e definitivamente, l’eventuale fase contenziosa. Le censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice comunitario, mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricollegano tuttavia strettamente.
(v. punti 58 e 59)
Riferimento: Corte 23 aprile 2002, causa C‑62/01 P, Campogrande/Commissione (Racc. pag. I‑3793, punto 34); Tribunale 28 maggio 1997, causa T‑59/96, Burban/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑331, punto 31); Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑193/96, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1495, punto 47); Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑197/99, Gooch/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑271 e II‑1247, punti 35 e 38-40)
3. La mancanza di rapporto informativo nel fascicolo personale di un dipendente può causargli un danno morale, se la sua carriera è stata danneggiata o se tale mancanza ha comportato per lui uno stato di incertezza o di inquietudine quanto al suo futuro professionale.
(v. punto 70)
Riferimento: Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 233)
4. La redazione periodica dei rapporti informativi alle date imposte dallo Statuto e la loro adozione regolare costituiscono uno dei doveri imperativi dell’amministrazione. Un’istituzione non può quindi validamente invocare difficoltà di ordine interno relative alla sua organizzazione per giustificare l’inosservanza degli obblighi cui essa è tenuta nei confronti dei suoi dipendenti.
Tuttavia, un dipendente non può lamentarsi del ritardo nell’elaborazione del suo rapporto informativo quando detto ritardo gli è imputabile, quanto meno parzialmente, o quando vi ha contribuito notevolmente.
(v. punti 81 e 85)
Riferimento: Corte 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 e 51/80, Gratreau/Commissione (Racc. pag. 3943, punto 15); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II‑1423, punti 37 e 50); Tribunale 23 ottobre 2003, causa T‑279/01, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑249 e II‑1203, punto 57)