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Document 62002TJ0017

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 giugno 2005.
Fred Olsen, SA contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Aiuti esistenti - Aiuti nuovi - Servizi di interesse economico generale.
Causa T-17/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-02031

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:218

Causa T‑17/02

Fred Olsen, SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Trasporto marittimo — Aiuti esistenti — Aiuti nuovi — Servizi di interesse economico generale»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 15 giugno 2005 

Massime della sentenza

1.     Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Pubblicazione o notifica — Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto — Carattere sussidiario — Decisione della Commissione indirizzata a uno Stato membro e che constata la compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune senza avviare il procedimento formale d’esame — Pubblicazione — Nozione

[Art. 230, quinto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 1]

2.     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Presa in considerazione del contesto

(Art. 253 CE)

3.     Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo — Cabotaggio nell’arcipelago delle Canarie — Esenzione temporanea dall’applicazione del regolamento n. 3577/92 — Effetto sulla competenza della Commissione a proporre provvedimenti utili relativi al regime di prestazione dei servizi di collegamento marittimo tra le isole delle Canarie

[Art. 88, n. 1, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92, art. 6, n. 2]

4.     Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Missione che presuppone un atto della pubblica autorità — Concessione di un servizio pubblico — Rinuncia unilaterale alla prestazione di un servizio — Irrilevanza

(Art. 86, n. 2, CE)

5.     Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Definizione dei servizi d’interesse economico generale — Discrezionalità degli Stati membri — Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto

(Art. 86, n. 2, CE; comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa, punto 22)

6.     Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Ricorso a un bando di gara non necessario per affidare a un’impresa un tale compito

(Art. 86, n. 2, CE)

7.     Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Valutazione dei costi supplementari generati dai compiti di servizio pubblico —Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Art. 86, n. 2, CE)

8.     Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione — Nozione

1.     Risulta dal dettato dell’art. 230, quinto comma, CE che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso. Non occorre quindi applicare il criterio dell’acquisizione di conoscenza dell’atto impugnato, previsto a titolo subordinato dall’art. 230, quinto comma, CE, qualora una decisione sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dev’essere considerato pubblicazione ai sensi del citato articolo il fatto che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito Internet, combinato alla pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e che li informa di tale possibilità di accesso attraverso Internet.

È quanto avviene nel caso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], delle informazioni sintetiche relative a decisioni in materia di aiuti di Stato, adottate in applicazione dell’art. 4, nn. 2 e 3, del citato regolamento, che indichino che il testo della decisione, nella lingua o nelle lingue facenti fede, esclusi i dati riservati, è disponibile sul sito Internet della Commissione.

(v. punti 73, 78, 80‑82)

2.     La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

(v. punto 95)

3.     Ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3577/92, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), prima del 1° gennaio 1999 non era imposta alcuna liberalizzazione del cabotaggio nelle isole Canarie. In tali circostanze, la Commissione non poteva utilmente proporre alle autorità spagnole di modificare il regime di prestazione dei servizi di collegamento marittimo tra le isole Canarie, previsto da un contratto di servizio pubblico che disciplinava la gestione e la prestazione di servizi di collegamento marittimo di interesse nazionale per una durata di 20 anni a partire dal 1978.

(v. punto 175)

4.     Se è vero che, affinché un’impresa possa essere considerata incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell’art. 86 CE, occorre che essa sia stata investita di tale compito in forza di un atto della pubblica autorità, tale investitura può essere effettuata mediante una concessione di servizio pubblico. Poiché quest’ultima può essere accordata solo con il consenso del concessionario, non si può contestare il fatto che un’impresa sia incaricata della gestione di un servizio economico di interesse generale per il fatto che essa è intervenuta nel procedimento attraverso il quale tale compito le è stato attribuito. Non si può nemmeno contestarlo per il fatto che l’impresa abbia rinunciato a prestare una parte di tale servizio, essendo la rinuncia unilaterale alla prestazione di un servizio, in linea di principio, compatibile con l’imposizione di obblighi di servizio pubblico.

(v. punti 186, 188‑189)

5.     Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come servizi di interesse economico generale. Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

(v. punto 216)

6.     Non risulta né dal disposto dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che una missione d’interesse generale possa essere attribuita ad un operatore solo in seguito ad una procedura di gara d’appalto.

(v. punto 239)

7.     Per quanto riguarda la valutazione di fatti economici complessi, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale rispetto alla valutazione dei costi supplementari generati dalla prestazione di un servizio pubblico a un’impresa nell’ambito dell’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE. Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere sulla valutazione della Commissione deve essere limitato alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di un errore manifesto di valutazione.

(v. punto 266)

8.     Una discriminazione consiste in particolare nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall’esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo.

(v. punto 271)




SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

15 giugno 2005 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Trasporto marittimo – Aiuti esistenti – Aiuti nuovi – Servizi di interesse economico generale»

Nella causa T‑17/02,

Fred Olsen, SA, con sede in Santa Cruz de Tenerife (Spagna), rappresentata dagli avv.ti. R. Marín Correa e F. Marín Riaño,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Buendía Sierra, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, abogado del Estado, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001 relativa al fascicolo di aiuti di Stato n. 48/2001 – Spagna – Aiuti alla compagnia marittima Trasmediterránea (GU 2002, C 96, pag. 4),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 luglio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

I –  Disposizioni di diritto comunitario

A –  Regolamento (CEE) n. 3577/92

1       L’art. 2, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), definisce gli obblighi di servizio pubblico come gli obblighi che l’armatore comunitario interessato, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.

2       L’art. 4 del regolamento n. 3577/92 stabilisce che, se uno Stato membro conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. D’altra parte, nell’imporre obblighi di servizio pubblico, gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all’equipaggio della nave. Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.

3       L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3577/92 prevede, in particolare, che il cabotaggio relativo agli arcipelaghi delle Canarie sia temporaneamente esentato dall’applicazione del regolamento n. 3577/92 fino al 1° gennaio 1999.

B –   Regolamento (CE) n. 659/1999

4       Ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), «[l]a Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1, [CE], la dichiara compatibile con il mercato comune».

5       Secondo l’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999:

«La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un’informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3 (…). Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede».

C –  Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi

6       Il punto 9 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU 1997, C 205, pag. 5), enuncia le condizioni e procedure in presenza delle quali il rimborso di perdite di esercizio derivanti direttamente dall’adempimento di alcuni obblighi di servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Esso prevede tuttavia che «possono esistere ragioni per eventuali deroghe [a tali condizioni e procedure], ad esempio nel caso del cabotaggio insulare con servizi di traghetto regolari». Tuttavia esso prevede che, in tali casi, le misure debbano essere notificate e che la Commissione le valuti in funzione delle disposizioni generali in materia di aiuti di Stato.

D –  Comunicazione sui servizi di interesse economico generale in Europa

7       Secondo il punto 14 della comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (GU 2001, C 17, pag. 4):

«I servizi d’interesse economico generale si differenziano dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche ritengono che debbano essere garantiti anche quando il mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo. (…) [S]e le autorità pubbliche ritengono che alcuni servizi siano d’interesse generale e che i meccanismi del mercato potrebbero non essere in grado di garantire una prestazione soddisfacente, esse possono stabilire che le richieste di taluni specifici servizi siano soddisfatte mediante obblighi di servizio d’interesse generale».

8       Secondo il punto 22 della comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa:

«La libertà di definizione [dei servizi di interesse economico generale] significa che spetta fondamentalmente agli Stati membri definire che cosa considerino [tali] servizi (…), in funzione delle specifiche caratteristiche delle attività. Tale definizione può essere soggetta a controllo soltanto in caso di errore manifesto. Gli Stati membri possono riconoscere alle imprese incaricate della prestazione di questi servizi i diritti speciali o esclusivi necessari, regolamentare le loro attività e, se necessario, sovvenzionarle (…). La competenza di decidere quale servizio debba essere considerato servizio d’interesse generale e come debba essere gestito pertiene in primo luogo al livello locale. Il ruolo della Commissione è di garantire che gli strumenti utilizzati siano compatibili con il diritto comunitario. Tuttavia, in ogni caso, affinché sia applicabile la deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, [CE] la missione di servizio pubblico deve essere chiaramente definita e essere affidata esplicitamente con atto pubblico (compresi i contratti). Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il rispetto del criterio di proporzionalità».

II –  Disposizioni di diritto spagnolo

A –  Regio decreto n. 1876/78

9       L’art. 1 del regio decreto 8 luglio 1978, n. 1876, disciplinante il regime della prestazione dei servizi di collegamento marittimo di interesse nazionale (BOE n. 1876 del 10 agosto 1978, pag. 18761; in prosieguo: il «regio decreto n. 1876/78»), autorizza il Ministro spagnolo dei Trasporti e delle Comunicazioni a concludere con la compagnia Trasmediterránea, SA (in prosieguo: la «Trasmediterránea»), un contratto con cui saranno disciplinati i servizi di collegamento marittimo d’interesse nazionale.

10     Ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 1876/78, il contratto deve, in ogni caso, essere conforme ai principi fondamentali del capitolato d’oneri allegato a tale decreto (in prosieguo: il «capitolato d’oneri»).

11     Secondo il principio fondamentale n. 5 del capitolato d’oneri, qualsiasi modifica dei servizi previsti dal contratto deve essere autorizzata dall’amministrazione, controparte contrattuale.

12     Il principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri prevede un meccanismo contabile chiamato «conto dello Stato», che permette di stabilire gli apporti di fondi pubblici necessari per assicurare l’equilibrio economico e finanziario del contratto. Tali apporti sono registrati nel conto dello Stato che è costituito da una sezione «gestione» e da una sezione «investimenti». Ciascuna di tali sezioni comporta una sottosezione «entrata» e una sottosezione «uscita», suddivise a loro volta in diverse poste.

13     Così, ai sensi del principio fondamentale n. 25, A, lett. a), del capitolato d’oneri, le entrate della sezione «gestione» del conto dello Stato comprendono segnatamente quanto segue:

«1.       Entrate provenienti dal traffico – La compagnia è finanziata principalmente dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dei servizi. [L’amministrazione controparte contrattuale] fissa, applicando criteri di mercato, tariffe che devono applicarsi (…) ai [servizi forniti sulle] linee che compaiono nella tabella dei servizi..

         (…)

3.      Apporti di Stato (gestione) – Saranno considerate come entrate ai fini della liquidazione del conto dello Stato le somme versate da quest’ultimo a titolo di sovvenzione concessa per ogni esercizio al fine di equilibrare la posta A) di tale conto e che devono comparire nel bilancio generale dello Stato».

14     Secondo il principio fondamentale n. 25, parte A, lett. b), del capitolato d’oneri, le uscite della sezione «gestione» del conto dello Stato comprendono, in particolare, quanto segue:

«1.      Le spese relative al traffico e alla gestione delle navi appartenenti alla compagnia e quelle relative alla locazione di navi, secondo i contratti approvati, compreso il mantenimento dei diritti sociali precedentemente riconosciuti.

(…)

5.       Le spese generali d’amministrazione risultanti dall’attività di gestione dei servizi di collegamento marittimo d’interesse nazionale, compresi quelli relativi al mantenimento dei diritti sociali precedentemente riconosciuti.

(…)

7.       La remunerazione della compagnia – Ai fini di eseguire le obbligazioni a suo carico ai sensi del presente contratto, la compagnia dispone delle risorse adeguate e dei premi necessari per procedere alla ristrutturazione tecnica indispensabile in relazione alla gestione e di realizzare una redditività tale da garantire un’adeguata prestazione di servizi. A tale proposito la remunerazione della compagnia è costituita da una percentuale delle entrate comprendente gli introiti provenienti dalla gestione del traffico e della ristorazione, essendo tale percentuale fissata annualmente in funzione del rapporto esistente tra, da un lato, gli apporti dello Stato per la gestione e, dall’altro, i costi totali di gestione, previa deduzione della remunerazione stessa.

Le percentuali da applicare [sono inversamente proporzionali a tale rapporto]».

15     Secondo il principio fondamentale n. 25, parte B, lett. a), del capitolato d’oneri, le entrate della sezione «investimenti» del conto dello Stato sono costituite dagli apporti dello Stato. Secondo tale disposizione, «[s]aranno considerate come entrate ai fini della liquidazione del conto dello Stato, le somme versate da quest’ultimo a titolo di sovvenzione concessa dal medesimo per ogni esercizio al fine di equilibrare [la sezione “investimenti”] di tale conto e che devono comparire nel bilancio generale dello Stato».

16     Il principio fondamentale n. 26 del capitolato d’oneri prevede:

«L’importo degli apporti dello Stato è pagato in quattro versamenti per trimestre anticipato, seguiti da una regolarizzazione degli interessi al momento del saldo del conto. Nell’ipotesi in cui, al momento della liquidazione del conto dello Stato, risulti un’eccedenza per un dato esercizio finanziario (…), tale eccedenza rimane a disposizione della compagnia ed è registrata come entrata del conto dell’esercizio successivo (…). Se, al contrario, da tale liquidazione risulta una perdita, lo Stato compensa la compagnia versandole l’importo corrispondente a tale perdita a carico del bilancio generale dello Stato dell’esercizio seguente».

17     Il principio fondamentale n. 28 del capitolato d’oneri prevede che la compagnia elabori ogni quattro anni un piano di investimenti che fissa in particolare gli obiettivi in materia di politica del personale. Tale piano deve essere approvato dal governo.

B –  Regio decreto n. 1466/1997

18     Il regio decreto 19 settembre 1997, n. 1466 (BOE del 20 settembre 1997, pag. 27712 ; in prosieguo: il «regio decreto n. 1466/1997»), organizza il regime giuridico delle linee regolari di cabotaggio marittimo della navigazione di interesse pubblico in Spagna, ad esclusione delle linee regolari di cabotaggio marittimo tra le isole dell’arcipelago delle Canarie che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità autonoma delle Canarie.

C –  Decreto n. 113/1998

19     Il decreto n. 113/1998 della Consejería de Turismo y Transportes de la Comunidad Autónoma de Canarias (Consiglio del turismo e dei trasporti della Comunità autonoma delle Canarie) 23 luglio 1998 stabilisce gli obblighi di servizio pubblico sulle linee regolari di cabotaggio marittimo insulare della Comunità autonoma delle Canarie (Boletín Oficial de Canarias del 29 luglio 1998, pag. 8477; in prosieguo: il «decreto n. 113/1998»).

20     L’allegato al decreto n. 113/1998 prevede cinque linee marittime e definisce i collegamenti che devono essere assicurati tra le diverse isole, le frequenze, la regolarità, le caratteristiche tecniche delle navi utilizzate e le tariffe massime applicabili. Le rotte di cui si tratta sono:

–       linea 1: Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas de Gran Canaria con Morro Jable e viceversa;

–       linea 2: Valle Gran Rey - Playa Santiago - San Sebastián Gomera - Los Cristianos e viceversa;

–       linea 3: Los Cristianos - San Sebastián Gomera - Valverde - Santa Cruz de La Palma e viceversa;

–       linea 4: Santa Cruz de Tenerife - Las Palmas de Gran Canaria - Puerto del Rosario - Arrecife e viceversa;

–       linea 5: Santa Cruz de Tenerife - Santa Cruz de La Palma e viceversa.

 Fatti all’origine della controversia

I –  Contratto del 1978

21     Con atto notarile del 4 settembre 1978, lo Stato spagnolo e la Trasmediterránea hanno concluso un contratto disciplinante la gestione e la prestazione di servizi di collegamento marittimo di interesse nazionale per una durata di 20 anni a partire dal 1° gennaio 1978 (in prosieguo: il «contratto del 1978»), in conformità del regio decreto n. 1876/78 e del capitolato d’oneri ad esso allegato. In forza di tale contratto, la Trasmediterránea gestisce i servizi pubblici in questione a nome dello Stato, a titolo temporaneo, sotto la direzione, l’ispezione e il controllo dell’amministrazione controparte contrattuale.

22     Il contratto del 1978, suscettibile di essere rinnovato tacitamente per un periodo di due anni, è stato risolto dall’amministrazione controparte contrattuale il 19 maggio 1995. Tale contratto ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 1997.

23     Le autorità spagnole hanno proceduto alla liquidazione del contratto del 1978 e hanno destinato, in forza della legge 24 aprile 2001, n. 4 (BOE del 25 aprile 2001, pag. 15021), un credito straordinario di pesetas spagnole (ESP) 15 560 625 000 (e cioè EUR 93 521 239,77) alla compensazione della perdita risultante dalla gestione dei servizi di collegamento marittimo di interesse generale per l’esercizio 1997 (in prosieguo: la «sovvenzione per il 1997») e alla disciplina definitiva dei diritti e obblighi collegati al contratto (in prosieguo: la «sovvenzione per la liquidazione»).

24     La sovvenzione per il 1997 e la sovvenzione per la liquidazione compensano, in particolare, le spese collegate a tre piani di ristrutturazione del personale della Trasmediterránea.

25     Così la sovvenzione per il 1997 compensa, in particolare, una spesa dell’importo di ESP 2 201 miliardi (e cioè di EUR 13 228 276,42) imputati alla sezione «gestione» del conto dello Stato per l’esercizio 1997 a causa dei piani di ristrutturazione per i periodi 1990-1994 e 1995-1997. L’imputazione delle spese collegate al piano di ristrutturazione per il periodo 1990-1994 risulta dalla periodizzazione di tali spese su numerosi esercizi, come approvata dall’intervención general de la administración del Estado (ispettorato generale dello Stato; in prosieguo: l’«IGAE»). L’imputazione delle spese collegate al piano di ristrutturazione per il periodo 1995-1997 sul conto dello Stato per l’esercizio 1997 risulta, in mancanza di approvazione dell’IGAE, dall’autorizzazione espressa dell’amministrazione controparte contrattuale secondo cui tale piano di ristrutturazione riduce l’apporto annuale dello Stato a titolo della sezione «gestione» del conto dello Stato.

26     La sovvenzione per la liquidazione compensa, in particolare, le spese collegate al piano di ristrutturazione per il periodo 1996-1997, e ciò per un importo di ESP 2 624 miliardi (e cioè EUR 15 770 557,62). Tale importo è stato imputato alla sezione «gestione» del conto dello Stato in occasione della liquidazione con due decisioni dell’amministrazione controparte contrattuale in data 26 ottobre 1998 e 25 febbraio 1999.

II –  Reclami della ricorrente e proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978

27     La ricorrente è una compagnia marittima di diritto spagnolo che gestisce le linee marittime tra le isole dell’arcipelago delle Canarie in concorrenza con la Trasmediterránea. Essa ha presentato diversi reclami dinanzi alla Commissione contro il contratto del 1978. In seguito a tali reclami, la Commissione ha avviato un procedimento d’esame di tale contratto.

28     Nel corso di tale procedimento la Commissione ha indirizzato una lettera alle autorità spagnole, in data 3 dicembre 1997. In tale lettera la Commissione dichiarava che i pagamenti per liquidazione del disavanzo annuale di gestione a carico del bilancio generale dello Stato potevano costituire aiuti di Stato. Essa precisava che nel caso di specie non sembravano riunite le condizioni in presenza delle quali una compensazione concessa a causa delle perdite di esercizio direttamente collegate all’adempimento di obblighi di pubblico servizio può sfuggire alla qualifica di aiuto di Stato.

29     Essa affermava, inoltre, che un simile aiuto non potrebbe neppure rientrare tra le eccezioni previste dall’art. 92, nn. 2 e 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 2 e 3, CE).

30     Infine essa spiegava che «l’eccezione prevista all’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE) non [era]applicabile, in quanto i servizi di cui si trattava non avevano la natura di servizi d’interesse economico generale poiché non esistevano altre compagnie che [fossero] in concorrenza con la [Trasmediterránea] su alcuni o su tutti i collegamenti». Essa aggiungeva che «l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato non impediva in diritto o in fatto la gestione dei servizi in questione in quanto, in conformità alle regole sugli aiuti pubblici, è richiesta una gara d’appalto».

31     Di conseguenza, la Commissione invitava le autorità spagnole, in applicazione dell’art. 93, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 1, CE) ad adottare le misure utili per adeguare la disciplina del contratto del 1978 alla normativa comunitaria e in particolare alle regole relative ai contratti di servizio pubblico (in prosieguo: la «proposta di misure utili»).

32     In risposta alla proposta di misure utili le autorità spagnole hanno inviato alla Commissione una lettera in data 21 gennaio 1998 in cui esse indicavano, in sostanza, che avevano concluso un nuovo contratto con la Trasmediterránea, in seguito ad una procedura di gara d’appalto sulla base del regio decreto n. 1466/1997 (in prosieguo: il «contratto del 1998»). Esse precisavano anche che il contratto del 1998 e i chiarimenti forniti alla Commissione sul regio decreto n. 1466/1997 dovevano essere considerati come le misure utili.

33     Il contratto del 1998 non disciplina i servizi di collegamento marittimo tra le isole dell’arcipelago delle Canarie, i quali rientrano nella competenza esclusiva dell’autorità della Comunità autonoma delle Canarie.

III –  Regime provvisorio per le linee interinsulari dell’arcipelago delle Canarie

34     Con lettera 18 dicembre 1997, la Trasmediterránea ha chiesto al governo delle Canarie di poter fornire dal primo trimestre dell’anno 1998 i servizi interinsulari che essa assicurava fino al 31 dicembre 1997 in forza del contratto del 1978.

35     Con decisione dello stesso giorno, le autorità delle Canarie hanno concesso alla Trasmediterránea l’autorizzazione provvisoria a fornire i servizi che essa assicurava tra le isole dell’arcipelago delle Canarie, in forza del contratto del 1978. Tale decisione precisava che le perdite eventuali risultanti dalla fornitura di tali servizi avrebbero potuto essere colmate quando i fondi necessari fossero stati trasferiti a tal fine dal bilancio generale dello Stato al governo delle Canarie. Tale autorizzazione provvisoria è stata successivamente rinnovata dalle decisioni del 30 marzo, dell’11 giugno e del 9 ottobre 1998. Queste quattro autorizzazioni costituiscono il regime in base al quale la Trasmediterránea ha fornito i servizi che hanno dato luogo alla sovvenzione per il 1998 (in prosieguo: il «regime provvisorio»). La decisione del 9 ottobre 1998 indicava che l’autorizzazione a fornire tali servizi era concessa fino all’aggiudicazione definitiva delle linee secondo la procedura prevista dal decreto n. 113/1998.

36     In risposta ad un quesito del Tribunale, la parte interveniente ha indicato, senza essere in sostanza contraddetta su tale punto dalla ricorrente, che i servizi offerti dalla Trasmediterránea in base al regime provvisorio erano analoghi ai servizi previsti dal decreto n. 113/1998.

37     Come contropartita della fornitura dei servizi di cabotaggio marittimo tra le isole dell’arcipelago per l’anno 1998, la Trasmediterránea ha chiesto alle autorità delle Canarie una compensazione finanziaria di ESP 2 538,9 milioni (e cioè di EUR 15 259 096,32).

38     Le autorità delle Canarie hanno respinto tale richiesta con decisione 29 marzo 1999. La Trasmediterránea ha proposto un ricorso amministrativo contro tale decisione. In seguito, le autorità delle Canarie hanno designato un esperto per redigere un rapporto sulla base del quale esse hanno riconosciuto alla Trasmediterránea il diritto al rimborso di una somma di ESP 1 650 miliardi (e cioè EUR 9 916 699,72) a titolo di compensazione finanziaria delle perdite derivanti dalla gestione di talune linee di trasporto marittimo tra le isole dell’arcipelago nel 1998 (in prosieguo: la «sovvenzione per il 1998»).

39     In applicazione del decreto n. 113/1998, il 17 agosto 1998, le autorità delle Canarie hanno invitato gli eventuali candidati a presentare richieste di autorizzazione per sfruttare le cinque linee regolari di cabotaggio interinsulare definite da tale decreto. Entro il termine stabilito non è stata presentata alcuna richiesta in tale senso. Di conseguenza, in conformità del decreto n. 113/1998, le autorità delle Canarie hanno indetto gare d’appalto per le linee di cui si tratta. Nessuna di tali linee è stata oggetto di un’aggiudicazione ai sensi del decreto in parola prima del 19 settembre 2002.

 La decisione impugnata

40     La ricorrente ha investito la Commissione di numerosi reclami relativi, in particolare, alle sovvenzioni per il 1997, per la liquidazione e per il 1998. In tali reclami, la ricorrente affermava segnatamente che le sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione costituivano aiuti nuovi.

41     In seguito a tali reclami la Commissione, il 25 luglio 2001, ha adottato una decisione che riguarda le sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione nonché la sovvenzione per il 1998 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

42     Per quanto riguarda le sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione, la Commissione ritiene che esse costituiscano aiuti di Stati, ma che, poiché esse sono fondate su un contratto concluso dalle autorità spagnole e da esse approvato, prima dell’entrata in vigore del Trattato CE in Spagna, si tratta di aiuti esistenti ai sensi dell’art. 88 CE e dell’art. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 659/1999.

43     Per quanto riguarda, in particolare, la parte della sovvenzione per la liquidazione che copre le spese di ristrutturazione del personale, la decisione impugnata indica che le misure relative alla cessazione delle funzioni «dipendevano dall’applicazione [del principio fondamentale] n. 25 del contratto di cui si tratta che prevede; a) che le spese risultanti dal mantenimento dei diritti dei lavoratori sono contabilizzate nei costi di gestione a carico del bilancio dello Stato, e b), dei provvedimenti di riduzione del personale dell’impresa». Secondo la lettera di tale decisione, «[l]e misure previste alla lett. b), che sono altresì menzionate [al principio fondamentale n.] 28, sono la conseguenza dell’applicazione di due piani di riduzione del personale, il primo relativo al periodo 1990-1994 e il secondo al periodo 1995‑1997».

44     Per quanto riguarda la sovvenzione per il 1998, la decisione impugnata stabilisce che si tratta di un aiuto nuovo ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 659/1999, che avrebbe dovuto essere notificato in forza dell’art. 88, n. 3, CE. Essa constata che tale aiuto non può beneficiare di alcuna delle eccezioni previste ai nn. 2 e 3 dell’art. 87 CE. Essa precisa, successivamente, che occorre esaminare se tale aiuto possa rientrare nell’eccezione prevista all’art. 86, n. 2, CE.

45     A tale proposito, la decisione impugnata precisa che, «per verificare l’esistenza e l’estensione degli obblighi di servizio pubblico attribuiti alla Trasmediterránea nel 1998 e se fosse necessario indennizzare quest’ultima in ragione del costo che essa ha dovuto sopportare per adempiere ai suoi obblighi, la Commissione deve verificare se esistano altri operatori che offrono servizi analoghi a quelli forniti dalla [Trasmediterránea] e rispetto ai quali ricorrono le condizioni previste dal decreto n. 113/1998». Inoltre, la decisione impugnata indica quindi che nessun altro operatore adempiva a tutti gli obblighi previsti dal decreto n. 113/1998 e che solo rispetto alla Trasmediterránea ricorrevano le condizioni previste da tale decreto per quanto riguarda le linee n. 1, n. 3 e n. 4, nonché le condizioni stabilite per la linea n. 2, ad eccezione dei collegamenti con il porto di Playa Santiago.

46     Per quanto riguarda il calcolo dell’importo della sovvenzione per il 1998, la decisione impugnata indica quanto segue:

«[I]l metodo prescelto consisteva nel valutare le spese che dovevano impegnare un dato operatore per adempiere agli obblighi di servizio pubblico imposti dalle autorità delle Canarie sulle linee di cui si tratta. I dati di riferimento sulle diverse poste sono stati forniti dagli operatori marittimi presenti sul mercato, in particolare gli operatori privati, e (…) dall’Instituto Canario de Estadísticas [(istituto statistico delle Canarie)]».

47     La decisione impugnata precisa altresì che «l’indennità compensativa corrisposta alla Trasmediterránea è leggermente inferiore all’importo stimato dei costi aggiuntivi collegati agli obblighi di servizio pubblico, che è stato calcolato esclusivamente sulla base del costo dei servizi prestati dalla Trasmediterránea per soddisfare le condizioni previste dal decreto n. 113/1998, sottraendo dalla somma totale di tale costo le entrate provenienti dalla gestione di tali servizi».

48     La sovvenzione per il 1998 è quindi considerata, nella decisione impugnata, come rientrante nell’eccezione prevista dall’art. 86, n. 2, CE.

49     In data 27 settembre 2001 i servizi della Commissione hanno inviato un messaggio di posta elettronica al legale della ricorrente. Il messaggio ha il seguente contenuto:

«Secondo quanto convenuto al telefono, voglia trovare in allegato copia della lettera indirizzata alle autorità spagnole il 25 luglio 2001 – esclusi i dati riservati – riguardante la decisione Trasmediterránea. Essa sarà prossimamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Questo messaggio non costituisce assolutamente un impegno formale da parte della Commissione».

50     Il 20 aprile 2002 la Commissione ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una comunicazione con cui informava i terzi, riassumendo gli elementi essenziali della causa, che essa non sollevava obiezioni rispetto alle sovvenzioni concesse alla Trasmediterránea (GU C 96, pag. 4). Tale comunicazione indica che «[i]l testo della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede, eliminati i dati riservati, è disponibile sul sito [Internet del segretariato generale della Commissione il cui indirizzo elettronico è:] http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids».

 Procedimento

51     Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

52     Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2002, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 27 settembre 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso tale intervento. L’interveniente ha depositato la sua memoria e le altre parti hanno depositato le loro osservazioni su di essa entro i termini stabiliti.

53     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento, dopo aver adottato misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, consistenti in una serie di quesiti scritti alle parti. L’interveniente, invitata a rispondere a tali quesiti per iscritto e prima dell’udienza, ha risposto ai medesimi con lettera 5 luglio 2004.

54     In occasione dell’udienza del 13 luglio 2004, le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale.

55     All’udienza, la ricorrente ha chiesto di poter depositare una copia della sentenza del Tribunal superior de justicia de Canarias (Spagna) 24 ottobre 2003, n. 551, che annulla parzialmente il decreto n. 113/1998. Dopo aver sentito le osservazioni della convenuta e dell’interveniente in merito al deposito di tale documento di cui avevano ricevuto una copia, il documento in parola è stato inserito nel fascicolo.

56     L’interveniente ha chiesto di poter depositare una copia dell’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale superior de justicia de Canarias 24 ottobre 2003. Con decisione 1° dicembre 2004, il Tribunale ha ammesso che una copia di tale documento fosse inserita nel fascicolo e comunicata alla convenuta e alla ricorrente. L’interveniente non ha depositato tale documento entro il termine fissato.

57     La fase orale del procedimento si è chiusa il 25 febbraio 2005.

 Conclusioni della parti

58     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–       dichiarare il ricorso ricevibile;

–       ordinare, a titolo di provvedimenti istruttori, che la Commissione, il Regno di Spagna e la Trasmediterránea presentino taluni elementi di prova;

–       annullare la decisione impugnata;

–       condannare la Commissione alle spese.

59     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere le richieste della ricorrente relative agli elementi di prova;

–       dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;

–       condannare la ricorrente alle spese.

60     Il Regno di Spagna, interveniente a sostegno della Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere le richieste della convenuta relative agli elementi di prova;

–       respingere il ricorso;

–       condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità

I –  Argomenti delle parti

61     Senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con atto separato, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. A sostegno di tale contestazione, essa faceva inizialmente valere due eccezioni di irrecevibilità: la prima relativa al carattere tardivo del ricorso, la seconda riguardante la mancanza di un atto suscettibile di ricorso. In risposta ad un quesito del Tribunale in occasione dell’udienza, la Commissione ha espressamente indicato che essa manteneva la sua prima eccezione di irricevibilità, ma che rinunciava ad avvalersi della seconda.

62     Per quanto riguarda il carattere asseritamene tardivo del ricorso, la Commissione sostiene che, poiché il testo della decisione impugnata è stato direttamente comunicato alla ricorrente, il termine per la proposizione del ricorso contro tale decisione comincia a decorrere dalla data di tale comunicazione, data in cui la ricorrente è stata informata del contenuto di tale decisione.

63     Nel caso di specie, la ricorrente sarebbe stata informata del testo della decisione impugnata dal messaggio di posta elettronica che le è stato trasmesso dai servizi della Commissione il 27 settembre 2001, è cioè oltre quattro mesi prima che fosse proposto il presente ricorso. Pertanto, il ricorso sarebbe tardivo.

64     Tuttavia, la Commissione nella sua controreplica ammette che la comunicazione della decisione impugnata ha potuto, per la sua forma, far sorgere una certa confusione nella mente della ricorrente in merito alla sua portata. In occasione dell’udienza la Commissione ha ammesso la possibilità che il testo del messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2001 abbia indotto la ricorrente a commettere un errore scusabile quanto al termine di ricorso applicabile.

65     La ricorrente contesta il carattere tardivo del suo ricorso.

66     A tale proposito essa afferma, anzitutto, che dal disposto stesso dell’art. 230 CE risulta che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑973, punto 35).

67     Essa aggiunge, in sostanza, che, poiché, secondo una prassi costante, le decisioni della Commissione, come quella impugnata nel caso di specie, costituiscono oggetto di pubblicazione, essa poteva legittimamente contare sul fatto che tale pubblicazione avrebbe avuto luogo e, quindi, ritenere che il termine di ricorso cominciasse a decorrere solo dal giorno di tale pubblicazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 gennaio 1999, causa T‑14/96, BAI/Commissione, Racc. pag. II‑139, punti 35 e seguenti). Ciò sarebbe tanto più vero nella fattispecie in quanto, nel messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2001, veniva comunicato, da un lato, che la decisione sarebbe stata prossimamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale e, dall’altro, che tale messaggio di posta elettronica non costituiva assolutamente un impegno formale da parte della Commissione.

68     A suo giudizio, solo una notifica formale della Commissione avrebbe potuto essere determinante per fissare la data di decorrenza del termine di ricorso. Orbene, nel caso di specie, il carattere formale della notifica mancherebbe incontestabilmente dal momento che essa sarebbe stata indirizzata a una persona priva di ogni potere di rappresentanza della ricorrente, che il carattere informale della comunicazione era stato sottolineato dalla Commissione e che, non essendo destinataria della decisione impugnata, quest’ultima non avrebbe potuto esserle formalmente notificata.

69     Inoltre, tale comunicazione sarebbe manifestamente contraria al codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico, allegato al regolamento interno della Commissione (GU 2000, L 308, pagg. 26, 32), secondo cui le decisioni notificate devono indicare chiaramente la possibilità di un ricorso e le modalità per la sua presentazione. Orbene, nella fattispecie tale obbligo non sarebbe stato rispettato.

70     Essa afferma anche, in sostanza, che, secondo i principi di diritto saldamente accolti nel diritto amministrativo degli Stati membri, le notifiche incomplete o quelle che non rispondono ai requisiti formali previsti a titolo sostanziale, tra cui rientra l’informazione relativa ai ricorsi disponibili, sarebbe priva di qualsiasi effetto, compreso quello di far decorrere il termine di ricorso. Tali principi sarebbero in particolare enunciati all’art. 58, n. 2, della legge spagnola relativa al regime giuridico e al procedimento amministrativo di diritto comune.

71     Infine, essa sostiene di aver proposto il suo ricorso sulla base delle informazioni che essa ha potuto ottenere in merito alla decisione impugnata, consultando il sito Internet della Commissione.

II –  Giudizio del Tribunale

72     In forza dell’art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi. Tale termine decorre, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

73     Risulta dal dettato stesso di tale disposizione che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso (sentenza Germania/Consiglio, cit., punto 35, e sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T‑190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑5015, e la giurisprudenza citata). Dalla giurisprudenza risulta altresì che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole, ma che, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenze della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14, e 19 febbraio 1998, Commissione/Consiglio, causa C‑309/95, Racc. pag. I‑655, punto 18).

74     Ai sensi della medesima disposizione, la notifica è l’operazione con cui l’autore di un atto di portata individuale comunica quest’ultimo ai suoi destinatari e li mette in condizione di prenderne conoscenza (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 10, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 70). Tale interpretazione risulta anche dall’art. 254, n. 3, CE, in base al quale le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

75     Nel caso di specie, il Regno di Spagna è l’unico destinatario della decisione impugnata, che gli è stata notificata da una lettera del vicepresidente della Commissione, recante la data del 25 luglio 2001.

76     Poiché la ricorrente non è la destinataria della decisione impugnata, il criterio della notifica dell’atto non le è applicabile (v., in tal senso, sentenza Commissione/Consiglio, citata supra al punto 73, punto 17). In ogni caso, anche supponendo che una decisione possa essere notificata a una persona che non ne è il destinatario ai sensi dell’art. 254, n. 3, CE, si deve constatare che la decisione impugnata nel caso di specie non è stata notificata alla ricorrente. A tale proposito occorre, anzitutto, rilevare che la Commissione, indicando espressamente nel suo messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2001 che il detto messaggio non costituiva in alcun caso un impegno formale da parte sua, ha rifiutato di garantire alla ricorrente che il documento ad esso allegato corrispondeva effettivamente alla decisione notificata alle autorità spagnole. Tale messaggio non ha quindi permesso alla ricorrente di avere una conoscenza esatta del contenuto e dei motivi della decisione impugnata, in modo da poter usufruire del suo diritto di ricorso. Pertanto non può essere considerato come una notifica alla ricorrente ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione, Racc. pag. 665, punto 7). Occorre rilevare, inoltre, che il messaggio di posta elettronica, a cui era allegata una copia non datata né firmata della lettera inviata alle autorità spagnole il 25 luglio 2001, da cui erano stati esclusi i dati riservati, non è stata indirizzata direttamente alla stessa ricorrente, ma al suo avvocato.

77     In merito agli atti che, secondo una prassi costante dell’istituzione interessata, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, benché tale applicazione non sia una condizione della loro applicabilità, la Corte e il Tribunale hanno ammesso che il criterio della data di acquisizione di conoscenza non era applicabile e che era la data della pubblicazione che faceva decorrere il termine di ricorso (v., con riferimento agli atti del Consiglio riguardanti la conclusione di accordi internazionali che vincolano la Comunità, sentenza Germania/Consiglio, citata supra al punto 66, punto 39, e, con riferimento alle decisioni della Commissione di chiudere un procedimento di esame degli aiuti ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, sentenza BAI/Commissione, citata supra al punto 67, punto 36). Infatti, in tali circostanze, il terzo interessato può legittimamente contare sul fatto che l’atto di cui si tratta sarà pubblicato.

78     Secondo l’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, le decisioni con cui la Commissione constata, in seguito ad un esame preliminare, che la misura notificata, purché rientri nell’ambito d’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, non lascia dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune e decide che tale misura è compatibile con il mercato comune formano oggetto di un’informazione sintetica nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, menzionando la possibilità di procurarsi un esemplare della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede. Tale informazione, che ha lo scopo di fornire ai terzi interessati un breve riassunto degli elementi essenziali della decisione, menziona, in sostanza, lo Stato membro interessato, il numero dell’aiuto, il suo titolo, il suo obiettivo, la sua base giuridica, il suo ammontare e la sua intensità, il bilancio che gli è consacrato e la sua durata.

79     Secondo una prassi costante della Commissione, sviluppata dal mese di maggio 1999, in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, l’informazione sintetica menzionata al punto precedente contiene un rinvio al sito Internet del segretariato generale della Commissione, con la specificazione che il testo integrale della decisione in questione, esclusi i dati riservati, è disponibile, nella lingua o nelle lingue facenti fede.

80     La circostanza che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito Internet, combinata alla pubblicazione di un’informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e che li informa di tale possibilità di accesso attraverso Internet, deve essere considerata come una pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE.

81     Pertanto, è di scarsa rilevanza stabilire se la ricorrente sia stata sufficientemente informata della decisione impugnata già dal 27 settembre 2001, data dell’invio del messaggio di posta elettronica precedentemente menzionato. Tale questione non è pertinente per stabilire la data di decorrenza del termine di ricorso, poiché non occorre applicare, nella fattispecie, il criterio dell’acquisizione di conoscenza della decisione impugnata, previsto a titolo subordinato dall’art. 230, quinto comma, CE. La ricorrente poteva infatti legittimamente contare sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo la procedura descritta al punto precedente.

82     Nella fattispecie risulta peraltro dal fascicolo che la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 aprile 2002 un’informazione sintetica relativa alla decisione impugnata, indicando la data d’adozione di tale decisione, lo Stato membro interessato, il numero dell’aiuto, il suo titolo, il suo obiettivo, la sua base giuridica, il bilancio ad esso destinato e la sua durata. Tale informazione indicava anche che il testo della decisione impugnata, nella lingua o nelle lingue facenti fede, esclusi gli elementi riservati, era disponibile sul sito Internet della Commissione e, a tale proposito, menzionava l’indirizzo elettronico che permetteva di accedere a tale testo. D’altronde, tra le parti non si contesta che il testo della decisione impugnata si trovasse effettivamente sul sito Internet indicato.

83     Poiché il ricorso è stato proposto il 29 gennaio 2002, cioè addirittura prima della pubblicazione della decisione impugnata, esso non è tardivo.

84     Occorre aggiungere, ad abundantiam, che, nella fattispecie, il ricorso non sarebbe neppure tardivo nel caso in cui si applicasse il criterio sussidiario della data di presa di conoscenza dell’atto.

85     Infatti è pacifico che, anche se la decisione impugnata non può essere considerata come validamente notificata alla ricorrente attraverso la comunicazione del 27 settembre 2001 (v. punto 76 supra), la ricorrente è cionondimeno stata informata in tale data dell’esistenza di tale decisione. Quindi essa doveva, in conformità della giurisprudenza citata supra al punto 73, richiederne il testo integrale entro un termine ragionevole che cominciava a decorrere il 27 settembre 2001.

86     Nelle circostanze del caso di specie, e in considerazione del fatto che il messaggio di posta elettronica del 27 settembre 2001 indicava chiaramente che la decisione impugnata era di imminente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, occorre rilevare che il termine ragionevole per richiedere la comunicazione del testo integrale della decisione impugnata non può essere inferiore al termine necessario alla Commissione per pubblicare la comunicazione relativa a tale decisione. Orbene, è pacifico che la pubblicazione di tale comunicazione ha avuto luogo il 20 aprile 2002, cioè successivamente alla data in cui è stato proposto il presente ricorso. Quindi esso non è tardivo.

87     Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità riguardante il carattere tardivo del ricorso e dichiarare quest’ultimo ricevibile.

 Sul merito

88     La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima, sia rispetto alle sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione, sia rispetto alla sovvenzione per il 1998.

89     La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, afferma che ciascuno di questi due aspetti della decisione impugnata è conforme al diritto.

I –  In merito alle sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione

90     Per quanto riguarda le sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo riguarda degli errori di valutazione della Commissione.

91     La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, contesta la fondatezza di tali motivi.

A –  Sul motivo riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione

1.     Argomenti delle parti

92     La ricorrente sostiene che, nonostante i suoi reclami riguardassero espressamente le spese di ristrutturazione del personale imputate sull’esercizio 1997, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione specifica su tale punto. Essa aggiunge che la decisione impugnata non fornisce alcuna precisazione sull’importo della sovvenzione per il 1997 e si limita a dichiarare che i versamenti riguardano i diritti e gli obblighi collegati al contratto. Tale motivazione succinta non permetterebbe di stabilire le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che le spese di ristrutturazione del personale fossero state correttamente calcolate, il che costituirebbe già un motivo di annullamento.

93     Essa aggiunge che il solo riferimento a due clausole del contratto del 1978, in mancanza di un minimo di motivi di fatto o di diritto che giustifichino la loro applicazione, non potrebbe costituire una motivazione adeguata. In particolare, essa sostiene che il principio fondamentale n. 28 del capitolato d’oneri riguarda piani di investimento approvati dal governo spagnolo, che non sono menzionati nella decisione impugnata e ai quali la Commissione non dedica alcun approfondimento nei suoi atti.

94     La Commissione afferma che la base contrattuale dei pagamenti relativi alle spese di ristrutturazione del personale è identica che si tratti dei pagamenti effettuati nell’ambito della sovvenzione per il 1997 o nell’ambito della sovvenzione per la liquidazione e che, pertanto, il ragionamento esposto nella decisione impugnata si applica indifferentemente alle due sovvenzioni. D’altronde, tale ragionamento chiarirebbe in maniera sufficiente i motivi per cui la Commissione ha considerato tali pagamenti come derivanti dal contratto del 1978.

2.     Giudizio del Tribunale

95     Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punti 35 e 36, e sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑158/99, Themenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 94, e la giurisprudenza citata).

96     Nella fattispecie, occorre anzitutto constatare che la decisione impugnata indica che la sovvenzione per il 1997 e la sovvenzione per la liquidazione sono collegate all’esecuzione del contratto del 1978.

97     Occorre rilevare, poi, che la decisione impugnata è stata adottata in un contesto ben noto alla ricorrente. Infatti, dal fascicolo risulta che, già prima dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente possedeva la relazione del Tribunal de Cuentas (Corte dei conti spagnola) sugli effetti economici della scadenza del contratto del 1978 (in prosieguo: la «relazione del Tribunal de Cuentas») che approva l’insieme delle sovvenzioni concesse alla Trasmediterránea nell’ambito della liquidazione di tale contratto. La detta relazione esamina, in particolare, l’imputazione delle spese di ristrutturazione del personale sul conto dello Stato a titolo della liquidazione del contratto e a titolo dell’esercizio 1997. Inoltre, indica chiaramente l’importo delle spese di ristrutturazione imputate sul conto dello Stato all’uno o all’altro titolo.

98     Del resto, per quanto riguarda la compensazione delle spese di ristrutturazione del personale nell’ambito della sovvenzione per la liquidazione, la decisione impugnata indica chiaramente che tale compensazione deriva dai principi fondamentali nn. 25 e 28 del capitolato d’oneri. È vero che tale motivazione non riguarda specificatamente la sovvenzione per il 1997. Tuttavia, il contesto in cui la decisione impugnata è stata adottata ha effettivamente consentito alla ricorrente di comprendere che tale motivazione si applicava al complesso delle compensazioni delle spese di ristrutturazione del personale, a prescindere dal fatto che queste ultime fossero state imputate sul conto dello Stato a titolo dell’esercizio 1997 o a titolo della liquidazione del contratto del 1978. La ricorrente non può contestare di aver compreso che tale motivazione comprendeva il complesso delle spese di ristrutturazione, poiché, nei suoi atti, essa contesta che il riferimento ai principi fondamentali nn. 25 e 28 del capitolato d’oneri costituisse una motivazione adeguata della decisione impugnata per quanto riguarda la questione se le compensazioni delle spese di ristrutturazione del personale derivassero dal contratto del 1978.

99     Alla luce di quanto precede, occorre considerare che, anche se la decisione impugnata non è stata redatta con la precisione richiesta trattandosi delle spese di ristrutturazione, tale circostanza non ha impedito né alla ricorrente né al Tribunale di comprendere il ragionamento della Commissione e neppure di valutarne la fondatezza.

100   Ciò premesso, il motivo riguardante la carenza di motivazione della decisione impugnata dev’essere respinto perché infondato.

B –  Sul motivo vertente su un errore di valutazione nell’applicazione dell’art. 88 CE

1.     Argomenti delle parti

101   La ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione ha commesso errori di valutazioni considerando che le sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione trovano la loro origine nel contratto del 1978. Di conseguenza, la Commissione avrebbe qualificato tali sovvenzioni come aiuti esistenti in violazione dell’art. 88 CE. Tale motivo consiste in due parti, di cui la prima riguarda le spese di ristrutturazione del personale, mentre la seconda verte sull’imputazione delle spese sostenute dalla Trasmediterránea e coperte dalla sovvenzione per la liquidazione.

a)     Sulla prima parte

102   La ricorrente contesta, in primo luogo, che le spese di ristrutturazione del personale risultino dal contratto del 1978.

103   A tale proposito essa afferma che il principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri, richiamato nella decisione impugnata, concerne esclusivamente le spese di gestione ordinarie, escluse le spese straordinarie come quelle intraprese per la ristrutturazione del personale. Inoltre, contrariamente a quanto la Commissione sostiene nei suoi scritti, non risulterebbe dalla formulazione del principio fondamentale n. 25, parte A, lett. b), punto 7, del capitolato d’oneri, che riguarda la ristrutturazione tecnica, che la Trasmediterránea ha il diritto di trasferire i costi straordinari di ristrutturazione del personale e di imputarli al conto dello Stato. Tale disposizione sarebbe esclusivamente diretta ad incentivare la Trasmediterránea ad assicurare una buona gestione e ad aumentare la sua produttività. Tale meccanismo incentivante prevedrebbe che la remunerazione della Trasmediterránea per un esercizio aumenti quando l’apporto dello Stato destinato a coprire il disavanzo di gestione di tale esercizio diminuisce. Quindi, non sarebbe né legittimo né conforme al contratto esigere, sulla base della disposizione in questione, la compensazione da parte dello Stato di spese straordinarie intraprese per la ristrutturazione dell’impresa.

104   Per confermare la sua tesi secondo cui i costi straordinari sono esclusi dall’ambito di applicazione del principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri, la ricorrente chiede la presentazione delle relazioni dell’IGAE relative al conto dello Stato per gli esercizi 1990‑1997.

105   Essa afferma, inoltre, che il principio fondamentale n. 28 del capitolato d’oneri, anch’esso richiamato nella decisione impugnata, non può giustificare la compensazione delle spese di ristrutturazione del personale attraverso la sovvenzione per la liquidazione, poiché tale disposizione riguarderebbe solo i piani quadriennali assoggettati all’approvazione del governo spagnolo. Orbene, a suo parere, contrariamente a quanto dichiara la decisione impugnata, le spese di ristrutturazione compensate dalla sovvenzione per la liquidazione non risultano dai piani di ristrutturazione 1990‑1994 e 1995‑1997, ma sorgono dal piano di ristrutturazione 1996‑1997, che non è un piano quadriennale. D’altronde, anche se tale piano di ristrutturazione in realtà si riferisse, come sostiene il Regno di Spagna, al periodo 1996-1999, si tratterebbe di un piano destinato a produrre i suoi effetti in un momento in cui il contratto del 1978 era già stato risolto e per esercizi in cui esso non sarebbe più in vigore. Inoltre, tale piano sarebbe stato approvato dall’autorità controparte contrattuale solo nel 1999.

106   A sostegno delle sue pretese, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alle autorità centrali spagnole la produzione dell’intero fascicolo relativo ai piani di ristrutturazione per il periodo 1995‑1997.

107   In secondo luogo, essa afferma che la compensazione delle spese di ristrutturazione del personale attraverso le sovvenzioni per la liquidazione e per il 1997 risulta da decisioni autonome dell’amministrazione controparte contrattuale.

108   Per quanto riguarda la sovvenzione per la liquidazione, l’imputazione delle spese di ristrutturazione sul conto dello Stato sarebbe una conseguenza delle decisioni dell’amministrazione controparte contrattuale, datate rispettivamente 26 ottobre 1998 e 25 febbraio 1999, che modificherebbero il contratto del 1978. Essa aggiunge, in sostanza, che, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, queste due decisioni non costituirebbero semplici interpretazioni unilaterali del contratto del 1978, autorizzate dal diritto amministrativo spagnolo, ma che esse devono essere considerate come vere modifiche del contratto del 1978, poiché determinano uno squilibrio delle prestazioni inizialmente previste, come avrebbe rilevato il Tribunal de Cuentas.

109   Per quanto riguarda la sovvenzione per il 1997, la compensazione delle spese di ristrutturazione risulterebbe dalla decisione dell’amministrazione controparte contrattuale datata del mese di ottobre 1995 e recante approvazione del piano di ristrutturazione del personale per il periodo 1995‑1997.

110   Anche se si ritenesse che tale decisione costituisca solo un’interpretazione unilaterale autorizzata del contratto del 1978, la concessione della sovvenzione per il 1997 non sarebbe conforme a tale interpretazione del contratto del 1978. Infatti, la decisione dell’ottobre 1995 avrebbe richiesto che lo Stato ottenesse una riduzione dei fondi apportati annualmente in forma di una riduzione di altre spese che compensano l’aumento delle spese di personale, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

111   Al fine di accertare tale fatto, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare la presentazione delle relazioni dell’IGAE relative al conto dello Stato per gli esercizi 1990‑1997.

112   La Commissione sostiene che le compensazioni delle spese di ristrutturazione del personale nell’ambito della sovvenzione per la liquidazione e nell’ambito della sovvenzione per il 1997 risultano dal contratto del 1978.

113   A tale proposito essa fa valere anzitutto che, in applicazione del principio fondamentale n. 25, parte A, lett. b), punti 1, 5, e 7, e del principio fondamentale n. 28 del capitolato d’oneri, le spese di ristrutturazione del personale della Trasmediterránea possono essere finanziate da apporti di fondi pubblici nell’ambito del contratto del 1978.

114   A suo giudizio, la ricorrente fornisce un’interpretazione indebitamente restrittiva di tali principi di base, malgrado il loro senso letterale evidente. Tale interpretazione si fonderebbe essenzialmente sui dubbi che l’IGAE avrebbe formulato nell’ambito del procedimento amministrativo interno preliminare al pagamento di tali sovvenzioni.

115   Essa aggiunge che l’organo di controllo esterno rappresentato dal Tribunal de Cuentas ha concluso che il finanziamento delle spese di ristrutturazione del personale attraverso fondi pubblici era assolutamente conforme alle disposizioni del contratto del 1978 e che tale finanziamento ha permesso un risparmio complessivo di ESP 12 255 miliardi di fondi pubblici nel corso del periodo 1990‑1997.

116   È vero che l’opinione del Tribunal de Cuentas non sarebbe decisiva. Tuttavia, essa confermerebbe la ragionevolezza dell’interpretazione del contratto del 1978 sostenuta dalla Commissione. Inoltre, non si affermerebbe neppure che i giudici nazionali sono stati investiti di un ricorso diretto a contestare la compatibilità dei pagamenti di cui si tratta rispetto al contratto del 1978.

117   In secondo luogo, essa sostiene che è difficilmente concepibile che, in mancanza di qualsiasi altro titolo giuridico, una decisione dell’amministrazione controparte contrattuale sia sufficiente per procedere al pagamento delle somme di cui si tratta. Le decisioni a cui la ricorrente si riferisce non avrebbero modificato il contratto del 1978, ma costituirebbero esclusivamente la risposta affermativa dell’amministrazione spagnola alla questione se la Trasmediterránea avesse o meno il diritto, in forza del contratto del 1978, di ricevere i detti pagamenti.

118   Essa ne deduce quindi che, alla luce del testo del contratto e della sua applicazione, nonché della posizione dell’amministrazione spagnola e del Tribunal de Cuentas come esposta nella sua relazione, i fondi pubblici destinati alle operazioni di ristrutturazione del personale derivano dal contratto del 1978 e costituiscono quindi aiuti esistenti.

119   Il Regno di Spagna sostiene che il contratto del 1978 non conteneva alcuna elencazione esaustiva e precisa delle voci suscettibili di figurare nel titolo delle uscite e delle entrate della sezione «gestione» del conto dello Stato. Esso aggiunge che il contratto del 1978 è un contratto di diritto amministrativo e che, quindi, il potere di decidere delle spese che devono comparire nel conto dello Stato appartiene all’amministrazione controparte contrattuale nell’ambito del suo potere d’interpretazione dei contratti, prevista dalle norme nazionali sugli appalti pubblici. Le autorizzazioni asseritamene fornite dall’autorità controparte contrattuale in base alle quali la ricorrente cerca di giustificare la qualifica di aiuti nuovi attribuita alle sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione costituiscono, infatti, solo la manifestazione dell’esercizio del potere di interpretazione del contratto del 1978 che le è attribuito in quanto organo responsabile della sua conclusione.

b)     Sulla seconda parte

120   La ricorrente sostiene, in sostanza, che, per applicare correttamente il contratto del 1978, le autorità spagnole avrebbero dovuto compensare l’ammontare delle obbligazioni imputabili a ogni esercizio con l’eccedenza di tale esercizio, in modo da accettare una sovvenzione a titolo della liquidazione solo per le obbligazioni imputate agli esercizi deficitari o per cui l’eccedenza registrata non permetteva di compensare le obbligazioni relative. Essa aggiunge che, poiché le autorità spagnole non hanno agito in tal modo, la Commissione non poteva considerare che la sovvenzione per la liquidazione derivava dal contratto del 1978 né, quindi, che tale sovvenzione costituiva un aiuto esistente.

121   A sostegno delle sue pretese essa fa valere anzitutto che, in mancanza di disposizioni specifiche relative alla liquidazione del contratto del 1978, essa doveva effettuarsi applicando le norme relative al conto dello Stato che, a suo parere, esige che ogni obbligazione che comporta una compensazione nell’ambito della sovvenzione per la liquidazione sia imputata all’esercizio nel corso del quale è sorta.

122   La ricorrente afferma poi che dal principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri risulta che la Trasmediterránea ha solamente diritto al beneficio di una compensazione economica per la perdita eventualmente risultante a fine esercizio dalla sezioni «gestione» e «investimenti» del conto dello Stato. Orbene, a suo parere, la sezione «gestione» del conto dello Stato si è chiusa con un’eccedenza per gli esercizi 1991‑1995 e questo sarebbe stato il caso per l’esercizio 1997 senza l’indebita imputazione delle spese di ristrutturazione del personale.

123   Al contrario, essa nega che dal principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri derivi che deve essere effettuata una compensazione tra le eccedenze della sezione «gestione» e gli eventuali disavanzi della sezione «investimenti». A suo parere, dalla formulazione del principio fondamentale n. 25, parte A, lett. a), punto 3, e parte B, lett. a), punto 1, del capitolato d’oneri risulterebbe che la sovvenzione pubblica, concessa per ogni esercizio, è destinata in quanto entrata a equilibrare ogni sezione, separatamente considerata. La separazione delle due sezioni risponderebbe proprio all’idea di garantire alla Trasmediterránea di ottenere una sovvenzione di ammontare uguale a quello dei suoi costi finanziari indicati nella sezione «investimenti», qualunque fosse l’ammontare di tali entrate. Tali spese sarebbero prese in considerazione solo per equilibrare, se del caso, la sezione «gestione» che rifletterebbe le altre spese correnti della Trasmediterránea.

124   Secondo la ricorrente, le dichiarazioni del Regno di Spagna sulla compensazione tra le due sezioni non sarebbero suffragate da alcun mezzo di prova che determinasse senz’alcun dubbio il modo in cui il contratto del 1978 è stato applicato per quanto riguarda l’eventuale compensazione tra le due sezioni. Tale prova non potrebbe essere considerata come fornita con riferimento ad una tabella contenuta nella relazione del Tribunal de Cuentas, poiché non potrebbe escludersi che tale tabella sia erronea.

125   Essa contesta inoltre che il principio fondamentale n. 26 del capitolato d’oneri permetta una compensazione tra le eccedenze eventuali di gestione di un tale esercizio e le perdite risultanti da altri esercizi, compensazione che avrebbe determinato una riduzione dei fondi forniti dallo Stato. A suo parere, la perdita o l’eccedenza menzionata al principio fondamentale n. 26 risulta esclusivamente dal bilanciamento dei fondi versati anticipatamente dallo Stato secondo le previsioni di bilancio e l’apporto effettivamente dovuto dopo la liquidazione del conto dello Stato.

126   Al fine, da un lato, di accertare l’esistenza o meno di una compensazione tra l’eccedenza di gestione e la perdita d’investimento e, dall’altro, d’interpretare il principio fondamentale n. 26 del capitolato d’oneri, essa chiede al Tribunale di ordinare la presentazione delle relazioni dell’IGAE relative al conto dello Stato per gli esercizi 1990‑1997.

127   La ricorrente chiede anche che il Tribunale ordini alle autorità spagnole la presentazione dell’intero fascicolo relativo alla liquidazione del contratto del 1978 per essere informata circa le negoziazioni che hanno avuto luogo tra la Trasmediterránea e lo Stato spagnolo in occasione della liquidazione del contratto nonché circa gli elementi di diritto o di fatto sui quali lo Stato spagnolo si è basato in ultima analisi per stabilire il conto di liquidazione.

128   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, afferma, in sostanza, che la ricorrente commette un errore di fatto nel ritenere che le eccedenze di gestione realizzate dalla Trasmediterránea nel corso di taluni esercizi sarebbero servite ad aumentare il patrimonio della Trasmediterránea piuttosto che a compensare altri apporti di fondi pubblici.

129   È vero che la sezione «gestione» del conto dello Stato avrebbe registrato un’eccedenza nel corso di taluni esercizi. Tuttavia il saldo della sezione «investimenti» del conto dello Stato sarebbe stato deficitario in ciascuno degli esercizi. D’altronde, dalla relazione del Tribunal de Cuentas risulta che le citate eccedenze di gestione sono state sistematicamente destinate alla compensazione delle perdite della sezione «investimenti» per ridurre l’apporto annuale di fondi pubblici. Dal momento che l’eccedenza di gestione non sarebbe mai stata superiore alla perdita d’investimento, nessun esercizio sarebbe stato caratterizzato da un’eccedenza del conto dello Stato. A tale proposito il Regno di Spagna precisa, in sostanza, che, nel corso dei 20 anni in cui è stato in vigore il contratto del 1978, in seguito a compensazione delle sezioni «gestione» e «investimenti», che sono da considerarsi come due sezioni di uno stesso conto, il conto dello Stato si è sempre chiuso con una perdita.

130   Pertanto, sarebbe inutile discutere sull’interpretazione del principio fondamentale n. 26 del capitolato d’oneri che, comunque, prevedrebbe una compensazione tra esercizi.

131   Sarebbe quindi evidente che l’imputazione o la non imputazione delle obbligazioni da liquidare a un esercizio preciso è totalmente priva di pertinenza, poiché, anche se tale imputazione annuale fosse avvenuta, essa non avrebbe compromesso affatto il volume totale dei fondi pubblici percepiti dalla Trasmediterránea per l’insieme del contratto del 1978.

2.     Giudizio del Tribunale

a)     Sulla prima parte

132   Occorre anzitutto ricordare che la decisione impugnata fonda la natura contrattuale della compensazione delle spese di ristrutturazione del personale della Trasmediterránea su due principi di base del capitolato d’oneri, cioè i principi fondamentali n. 25 e n. 28.

133   Secondo la ricorrente, la natura contrattuale della compensazione delle spese di ristrutturazione del personale non può derivare dal principio fondamentale n. 25, parte A, lett. b), punto 7, che prevede un incentivo al miglioramento della produttività della Trasmediterránea. Tale argomento è inefficace, poiché la decisione impugnata riguarda il principio fondamentale n. 25 nella sua totalità e non menziona esplicitamente la disposizione di tale principio che prevede un incentivo alla produttività. Anche concordando con la ricorrente sul fatto che la disposizione specifica che compare al punto 7 del principio fondamentale n. 25, parte A, lett. b), del capitolato d’oneri non permette di affermare la natura contrattuale della compensazione delle spese di ristrutturazione del personale, ciò non comporta tuttavia che la Commissione abbia commesso un errore circa la valutazione del contratto del 1978, ritenendo che il principio fondamentale n. 25, a proposito del quale è opportuno rammentare che prevede il meccanismo contabile del conto dello Stato, offrisse una base contrattuale alla compensazione delle spese di ristrutturazione di cui si tratta.

134   La ricorrente afferma anche che il principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri, considerato nel suo complesso, non riguarda le spese straordinarie e che le spese relative alla ristrutturazione del personale hanno tale natura. In proposito è sufficiente rilevare che la ricorrente non porta alcun elemento a sostegno della sua tesi secondo cui il principio fondamentale n. 25 stabilisce una distinzione tra, da un lato, le spese ordinarie ammissibili e, dall’altro, le spese straordinarie, escluse dal suo ambito d’applicazione. Inoltre, essa non adduce la minima ragione per cui le spese di ristrutturazione del personale dovrebbero essere considerate come spese straordinarie. Pertanto, non occorre disporre misure istruttorie per provare l’esistenza di tale presunta distinzione e le conseguenze che ne deriverebbero per l’ammissibilità della compensazione delle spese di ristrutturazione del personale.

135   Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare il carattere erroneo della valutazione della Commissione secondo cui la compensazione delle spese di ristrutturazione del personale, prese in considerazione per stabilire l’importo delle sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione, si fonda sul contratto del 1978 in forza del principio fondamentale n. 25. D’altronde, occorre rilevare che la valutazione della Commissione è conforme alla valutazione del Tribunal de Cuentas – autorità nazionale di controllo finanziario esterno – come compare nella relazione di tale autorità sulla liquidazione del contratto del 1978, la cui validità non è stata messa in discussione dinanzi alle autorità spagnole competenti. Pertanto, ai fini del presente procedimento, occorre ritenere che il principio fondamentale n. 25 costituisca un fondamento contrattuale valido per la compensazione delle spese di ristrutturazione.

136   Non è quindi necessario esaminare se fosse erroneo ritenere che la natura contrattuale della compensazione delle spese di ristrutturazione del personale si fondasse anche sul principio fondamentale n. 28 del capitolato d’oneri. Non è neppure necessario esaminare se tale compensazione sia conseguenza di autorizzazioni autonome delle autorità spagnole. Analogamente, non occorre che il Tribunale si pronunci sulle richieste di provvedimenti istruttori per stabilire taluni fatti relativi al principio fondamentale n. 28 e alle autorizzazioni autonome delle autorità spagnole che, comunque, non possono modificare la conclusione esposta al punto precedente.

137   Occorre quindi respingere la prima parte del motivo come infondata.

b)     Sulla seconda parte

138   Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente rimprovera, in sostanza, alla Commissione di aver commesso un errore di valutazione ritenendo che l’intera sovvenzione per la liquidazione derivasse dal contratto del 1978. Secondo la ricorrente, il contratto del 1978 impone di imputare le spese di liquidazione agli esercizi a cui le medesime di riferiscono e di procedere ad una compensazione tra tali spese e le eventuali eccedenze di tali esercizi. La sovvenzione per la liquidazione poteva quindi coprire le spese di liquidazione solo se gli esercizi a cui esse si riferivano non presentavano eccedenze sufficienti ad effettuare una compensazione.

139   Anche supponendo che il contratto del 1978 imponga un’imputazione delle spese di liquidazione sugli esercizi a cui tali spese si riferiscono e una compensazione tra tali spese e le eventuali eccedenze di tali esercizi, non ne consegue tuttavia che la Commissione abbia commesso un errore nel ritenere che l’intero importo della sovvenzione per la liquidazione si fondasse sul contratto del 1978.

140   Infatti, dal fascicolo risulta che la sezione «investimenti» del conto dello Stato è stata deficitaria per tutta la durata del contratto del 1978 e che la sezione «gestione» del conto dello Stato è anch’essa stata deficitaria per tutti gli esercizi del contratto del 1978, tranne che per gli esercizi 1987, 1988 e 1991‑1995. Ne consegue che, a parte questi ultimi esercizi, il conto dello Stato non ha mai presentato eccedenze.

141   Per quanto riguarda gli esercizi 1987, 1988 e 1991‑1995, è pacifico che la sezione «investimenti» del conto dello Stato presentava una perdita superiore all’eccedenza della sezione «gestione», per cui, in seguito ad una compensazione tra le due sezioni, il conto dello Stato non presentava più eccedenze per tali esercizi.

142   È vero che la ricorrente contesta che la compensazione tra le due sezioni del conto dello Stato sia conforme al principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri. Tuttavia, l’interpretazione di tale principio proposta dalla ricorrente non trova riscontro né nella formulazione di tale disposizione, né nell’applicazione che ne è stata fatta nell’ambito del contratto del 1978. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il principio fondamentale n. 25 del capitolato d’oneri preveda la possibilità di apporti di fondi pubblici per equilibrare ciascuna delle due sezioni del conto dello Stato non esclude affatto che l’importo di tali apporti sia calcolato successivamente alla destinazione delle eventuali eccedenze di una sezione alla compensazione delle perdite dell’altra sezione. A tale proposito, come rileva a ragion veduta la Commissione, dalla relazione del Tribunal de Cuentas risulta che le eccedenze di gestione sono state sistematicamente destinate alla compensazione dei disavanzi della sezione «investimenti» per ridurre l’apporto annuale di fondi pubblici.

143   Sebbene la ricorrente affermi che la relazione del Tribunal de Cuentas potrebbe contenere un errore per quanto riguarda la compensazione tra le sezioni del conto dello Stato, occorre constatare che essa non fornisce alcun elemento che consenta di dubitare della veridicità dei dati riportati in tale relazione da lei stessa prodotta nell’ambito del presente procedimento. Pertanto, non occorre dar seguito alla domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale disponga la presentazione delle relazioni di controllo dell’IGAE per gli esercizi 1990‑1997, al fine di stabilire l’esistenza o meno di una compensazione tra le due sezioni del conto dello Stato (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 luglio 1982, causa 119/81, Klöckner-Werke/Commissione, Racc. pag. 2627, punto 8).

144   Dal momento che non è provato che il conto dello Stato abbia presentato alcuna eccedenza che potesse essere destinata alla compensazione delle spese di liquidazione, occorre considerare che la Commissione non ha commesso errori ritenendo che la sovvenzione per la liquidazione coprisse tutte le spese di liquidazione, senza procedere alla ripartizione di tali spese sugli esercizi a cui esse si riferiscono. La seconda parte del presente motivo deve, quindi, anch’essa essere respinta.

145   Infine, per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta a che il Tribunale ordini alle autorità spagnole la presentazione di tutto il fascicolo relativo alla liquidazione del contratto del 1978 per verificare l’esistenza di trattative tra le autorità spagnole e la Trasmediterránea, è sufficiente rilevare che la ricorrente non spiega in che modo tali trattative o le circostanze dell’istituzione del conto di liquidazione permetterebbero di stabilire che la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel considerare che la sovvenzione per il 1997 e la sovvenzione per la liquidazione si fondavano sul contratto del 1978. Pertanto, non si deve accogliere la domanda di provvedimenti istruttori formulata dalla ricorrente.

146   Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere il secondo motivo, relativo all’illegittimità della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione.

II –  Sulla sovvenzione per il 1998

147   La ricorrente contesta anche la legittimità della decisione impugnata nella parte in cui autorizza il versamento della sovvenzione per il 1998 in quanto aiuto nuovo compatibile con il mercato comune. A tale proposito essa sostiene che la decisione impugnata viola l’art. 88 CE, l’art. 86, n. 2, CE e l’obbligo di motivazione degli atti delle istituzioni.

148   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, contesta la fondatezza di tali motivi.

A –  Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 88 CE

1.     Argomenti delle parti

149   La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata viola l’art. 88 CE in quanto la Commissione ha ignorato la portata delle misure utili proposte rispetto al contratto del 1978, considerando come un aiuto nuovo la sovvenzione per il 1998 ed esaminando la compatibilità di quest’ultima alla luce degli artt. 86 CE e 87 CE.

150   Al riguardo essa afferma, anzitutto, che dall’art. 19 del regolamento n. 659/1999 e dalla giurisprudenza risulta che, se uno Stato membro accetta le misure proposte dalla Commissione, esso è tenuto, a seguito della sua accettazione, a dare applicazione alle opportune misure (sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIFES e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, e 15 ottobre 1996, causa C‑311/94, Ijssel-Vliet Combinatie, Racc. pag. I‑5023, punti 35 e seguenti). Il carattere vincolante delle misure utili proposte e accettate sarebbe anche opponibile alla Commissione, che non potrebbe ignorarne ulteriormente il contenuto e gli effetti.

151   Essa fa valere, inoltre, che il Regno di Spagna ha accettato la proposta di misure utili formulata dalla Commissione rispetto al contratto del 1978. A suo parere, le misure utili proposte e accettate invitavano le autorità spagnole a risolvere il contratto del 1978 con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a lanciare una gara d’appalto per la conclusione di un nuovo contratto di servizio pubblico. Per accertare tale fatto, essa chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di presentare il fascicolo relativo alla proposta di misure utili.

152   Secondo la ricorrente, le autorità spagnole non hanno adottato le misure utili per quanto riguarda le linee marittime tra le isole dell’arcipelago delle Canarie e, a partire dal 1° gennaio 1998, la Trasmediterránea si è occupata della gestione di tali linee e ha percepito una sovvenzione alle stesse condizioni di quelle del contratto del 1978, teoricamente divenuto senza effetto, senza che l’aggiudicazione di tale servizio e, di conseguenza, la determinazione del costo degli obblighi di servizio pubblico siano state effettuate nell’ambito di una procedura di gara d’appalto. Le misure utili accettate non sarebbero quindi state rispettate.

153   D’altra parte, nessun elemento nuovo permetterebbe alla Commissione di rimettere in questione la valutazione, contenuta nella proposta di misure utili, secondo cui i servizi offerti dalla Trasmediterránea non costituivano servizi di interesse economico generale, poiché esisteva una concorrenza per la fornitura di tali servizi.

154   In primo luogo, la circostanza che i servizi coperti dalla sovvenzione per il 1998 riguardassero solo le linee tra le isole dell’arcipelago, mentre la proposta di misure utili riguardava tutte le linee comprese nel contratto del 1978, non toglierebbe rilevanza alle valutazioni effettuate nell’ambito della proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978 per l’esame della sovvenzione per il 1998.

155   Infatti, secondo la ricorrente, la proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978 riguardava espressamente le rotte marittime delle Canarie. A tale riguardo essa fa valere che dalle considerazioni contenute nell’introduzione della proposta di misure utili risulta che essa è stata adottata a seguito dei reclami che riguardavano proprio il comportamento anticoncorrenziale della Trasmediterránea nella gestione delle linee delle Canarie. Inoltre, con tali misure utili, la Commissione avrebbe considerato in modo tacito le linee delle Canarie. Ciò risulterebbe dal fatto che la Commissione avrebbe emesso critiche rispetto alla flessibilità commerciale prevista dal contratto del 1978, flessibilità che costituiva precisamente oggetto di un reclamo della ricorrente riguardante la linea Tenerife ‑ Agaete – Gran Canaria. Ciò risulterebbe anche dal fatto che la Commissione, nella proposta di misure utili, avrebbe segnalato di avere seri dubbi quanto alla necessità di imporre obblighi di servizio pubblico su talune delle linee marittime in questione, poiché tali linee potevano essere o erano servite adeguatamente da imprese private che le gestivano a titolo commerciale.

156   Per stabilire se la Commissione sia stata particolarmente attenta alla situazione del mercato delle isole Canarie, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di presentare il fascicolo riguardante la proposta di misure utili.

157   In secondo luogo, il carattere asseritamente provvisorio del regime che ha dato luogo al pagamento della sovvenzione per il 1998 non sarebbe neppure sufficiente a giustificare un riesame dei criteri applicati dalla Commissione nell’ambito della proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978. Da un lato, il regime che ha dato luogo alla sovvenzione per il 1998 non sarebbe realmente provvisorio, in quanto la decisione del 9 ottobre 1998 permetterebbe alla Trasmediterránea di offrire servizi sulle linee in esame senza limiti nel tempo. Dall’altro, come la Commissione avrebbe rilevato nell’ambito dell’esame del contratto del 1998 [decisione della Commissione 19 luglio 2000, 2001/156/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore del settore dei trasporti marittimi (nuovo contratto di servizio pubblico marittimo) (GU L 57, pag. 32)], le autorità delle Canarie avrebbero disposto di un periodo di tempo sufficiente per istituire un regime giuridico conforme al diritto comunitario e/o non rischioso per la continuità del servizio pubblico. In ogni caso, il rischio di interruzione dei servizi di collegamento tra le isole dell’arcipelago delle Canarie non sarebbe esistito, poiché tali linee erano servite a sufficienza non solo dalla Trasmediterránea, ma anche da compagnie di navigazione concorrenti.

158   Per provare l’assenza di carattere provvisorio delle autorizzazioni che costituiscono il regime provvisorio, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alle autorità spagnole di presentare, da un lato, il fascicolo istruito dalla Consejería de Turismo y Transportes della Comunità autonoma delle Canarie nell’ambito del reclamo introdotto dalla Trasmediterránea per il pagamento delle somme asseritamente dovute ad essa a titolo della copertura delle perdite di esercizio delle linee di cabotaggio di servizio pubblico tra le isole, nel corso degli esercizi 1998, 1999 e 2000, e, dall’altro, il complesso del fascicolo relativo alle gare d’appalto per le linee di servizio pubblico alle Canarie dopo l’entrata in vigore del decreto n. 133/1998 nonché l’insieme del fascicolo che prepara l’adozione del decreto n. 133/1998, in particolare gli studi, relazioni e informazioni economiche in base ai quali è stato elaborato l’allegato che definisce gli obblighi di servizio pubblico.

159   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, afferma, anzitutto, che la proposta di misure utili relative al contratto del 1978 e accettata dal Regno di Spagna non produce effetti giuridici vincolanti per il regime provvisorio.

160   A tale riguardo essa fa valere che, mettendo fine al contratto del 1978, le autorità spagnole hanno «esaurito la portata giuridica diretta» della proposta di misure utili. A suo parere, a partire da tale momento, le nuove misure adottate dalle diverse autorità spagnole, cioè, da un lato, il regime provvisorio di competenza delle autorità delle Canarie e, dall’altro, il contratto del 1998 di competenza delle autorità nazionali, dovevano essere esaminati in quanto aiuti nuovi. A suo giudizio, a causa della modifica della sua durata di validità, il regime provvisorio costituiva, nonostante la sua identità materiale con il contratto del 1978, un aiuto nuovo. Essa aggiunge che, se essa aveva considerato che il contratto del 1978 e il regime provvisorio erano esattamente identici, il regime provvisorio avrebbe dovuto essere riconosciuto come aiuto esistente, il che avrebbe determinato l’impossibilità di recuperare gli aiuti accordati in forza di tale regime. Una simile impostazione, oltre ad essere manifestamente inappropriata nel caso di specie, avrebbe prodotto risultati probabilmente contrari a quelli voluti dalla ricorrente.

161   Essa sostiene, in secondo luogo, che l’analisi del contratto del 1978 contenuta nella proposta di misure utili non sarebbe direttamente trasponibile alla situazione nell’arcipelago nel 1998, in quanto tale analisi riguarderebbe i collegamenti marittimi in tutto il territorio spagnolo e non la situazione particolare del cabotaggio insulare nelle Canarie. Il fatto che tale proposta di misure utili sia stata preceduta da reclami della ricorrente non influirebbe affatto su tale conclusione, poiché, anche se la ricorrente si riferiva solo alla situazione delle Canarie, la Commissione avrebbe esaminato il problema sollevato nel suo complesso.

162   Essa aggiunge che doveva esaminare la situazione nell’arcipelago delle Canarie alla luce delle norme applicabili, tra cui figurano, da un lato, l’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3577/92 in forza del quale non sarebbe stata imposta alcuna liberalizzazione del cabotaggio nelle isole Canarie fino al 1° gennaio 1999 e, dall’altro, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi che non esigevano il ricorso alle gare d’appalto per l’attribuzione di contratti di servizi pubblici.

163   Essa ne deduce che era perfettamente giustificato procedere ad un’analisi di compatibilità del regime provvisorio distinta da quella a cui essa aveva proceduto nell’ambito della proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978. Il motivo della ricorrente riguardante l’asserita violazione dell’art. 88 CE, a causa del mancato rispetto della proposta di misure utili accettata, sarebbe quindi priva di fondamento.

2.     Giudizio del Tribunale

164   Come giustamente fa valere la ricorrente, dall’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999 risulta che, quando, nell’ambito del procedimento di esame dei regimi d’aiuti esistenti, uno Stato membro accetta la proposta di misure utili che gli è indirizzata, esso è tenuto, a seguito della sua accettazione, a dare applicazione a tali misure.

165   Nella fattispecie, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non contesta che la proposta di misure utili sia stata accettata dalle autorità spagnole. Occorre quindi considerare questo fatto come accertato, senza che sia necessario accogliere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di presentare il fascicolo relativo alla proposta di misure utili.

166   Inoltre occorre rilevare che, come fanno valere a buon diritto la Commissione e il Regno di Spagna, gli effetti giuridici vincolanti delle misure utili accettate, che riguardavano la modifica del contratto del 1978, sono cessati contemporaneamente al contratto del 1978.

167   Infine, occorre osservare che è pacifico che la sovvenzione per il 1998 costituisce un aiuto nuovo, ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999, il che esclude, ipoteticamente, che tale sovvenzione sia stata accordata in esecuzione del contratto del 1978.

168   Pertanto, le misure utili accettate non possono costituire il quadro per la valutazione della compatibilità della sovvenzione per il 1998 con il mercato comune. Tale compatibilità deve essere valutata direttamente rispetto alle norme del Trattato CE.

169   Tuttavia occorre esaminare se, come sostiene la ricorrente, le valutazioni della Commissione contenute nella proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978 riguardassero specificamente il cabotaggio interinsulare delle Canarie, in modo che la Commissione non poteva giungere ad una conclusione sulla compatibilità della sovvenzione per il 1998 diversa da quella che l’aveva portata a proporre le misure utili rispetto al contratto del 1978, senza motivare le ragioni che l’avevano indotta a modificare la sua valutazione.

170   A tale riguardo occorre anzitutto ricordare che il regime provvisorio riguarda esclusivamente la prestazione di servizi di collegamento marittimo tra le isole dell’arcipelago, mentre il contratto del 1978 doveva disciplinare la prestazione di servizi di collegamento marittimo non solo tra le isole dell’arcipelago delle Canarie, ma anche tra diversi punti della penisola, da un lato, e le Baleari, l’Africa del Nord e le Canarie, dall’altro.

171   Occorre rilevare poi che la ricorrente non prova che le valutazioni contenute nella proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978 riguardassero i collegamenti marittimi tra le isole dell’arcipelago delle Canarie.

172   In primo luogo, il fatto che la proposta di misure utili fosse successiva ai reclami riguardanti il comportamento anticoncorrenziale della Trasmediterránea nella gestione delle linee marittime delle Canarie non permette di affermare che la proposta di misure utili riguardasse necessariamente la situazione particolare del cabotaggio interinsulare nelle Canarie. Infatti, poiché la proposta di misure utile riguardava il contratto del 1978 nel suo complesso, occorre ritenere che la valutazione della Commissione si riferisse a tutto il contratto del 1978 e non alla sola situazione delle linee delle Canarie.

173   In secondo luogo, non vi è alcun elemento che indichi che la Commissione si riferisse alle linee marittime delle Canarie, quando, nella proposta di misure utili, ha espresso seri dubbi quanto alla necessità di imporre obblighi di servizio pubblico su talune linee dal momento che tali linee sono o possono essere adeguatamente servite da imprese private che le gestiscono a titolo commerciale. In particolare, la ricorrente non adduce alcun elemento che permetta di ritenere che le linee sulle quali, secondo la proposta di misure utili, esisteva una concorrenza adeguata fossero necessariamente le linee delle Canarie.

174   In terzo luogo, neppure la valutazione della Commissione secondo cui il contratto del 1978 offriva alla Trasmediterránea una flessibilità commerciale scarsamente conforme ad un compito di servizio pubblico dimostra che la proposta di misure utili riguardasse specificamente la situazione interinsulare delle Canarie.

175   Al contrario, il fatto che la proposta di misure utili invitasse le autorità spagnole ad adeguare il contratto del 1978 alla normativa comunitaria e, in particolare, alle norme relative ai contratti di pubblico servizio tende ad indicare che tale proposta di misure utili non riguardava le linee delle Canarie servite dalla Trasmediterránea in forza del contratto del 1978. Infatti, secondo l’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3577/92, non era imposta alcuna liberalizzazione del cabotaggio nelle isole Canarie prima del 1° gennaio 1999. Pertanto, la Commissione non poteva utilmente proporre alle autorità spagnole di modificare il regime di prestazione dei servizi di collegamento marittimo tra le isole delle Canarie.

176   Non è quindi dimostrato che le valutazioni critiche della Commissione, contenute nella proposta di misure utili, riguardassero specificamente i collegamenti marittimi canadesi.

177   Poiché la ricorrente non espone seri argomenti a sostegno della sua tesi, non è necessario ordinare alla Commissione di presentare l’intero fascicolo relativo alla proposta di misure utili per accertare se la Commissione sia stata particolarmente attenta alla situazione del mercato delle Canarie. D’altronde, poiché la conclusione a cui si è giunti al punto precedente non dipende affatto dalla questione di sapere se il regime provvisorio creato dalla decisione del 18 dicembre 1997 sia o meno transitorio, non è neppure necessario disporre misure istruttorie che dovrebbero essere idonee ad accertare l’assenza di carattere transitorio del regime provvisorio.

178   Alla luce di quanto precede occorre respingere come infondato il motivo vertente sulla violazione dell’art. 88, n. 1, CE che sarebbe risultato dall’ignoranza, da parte della Commissione, della portata delle misure utili relative al contratto del 1978.

B –  Sul motivo riguardante una violazione dell’art. 86, n. 2, CE e una violazione dell’obbligo di motivazione

179   La ricorrente presenta cinque parti a sostegno del presente motivo. La prima riguarda l’assenza di un atto della pubblica autorità che incaricasse la Trasmediterránea della gestione di un servizio di interesse economico generale. La seconda verte sull’assenza di contenuto specifico degli obblighi di servizio pubblico asseritamente attribuiti alla Trasmediterránea. Con la terza parte del motivo, la ricorrente contesta la necessità di elevare a servizio d’interesse economico generale il servizio offerto dalla Trasmediterránea nell’arcipelago delle Canarie nel 1998. Con la quarta parte del motivo, la ricorrente contesta l’assenza di un appalto pubblico per l’attribuire alla Trasmediterránea l’asserita missione di servizio pubblico e una carenza di motivazione al riguardo. La quinta parte riguarda il carattere inadeguato della sovvenzione per il 1998 e la carenza di motivazione della decisione impugnata al riguardo.

1.     Sulla prima parte del motivo, riguardante la mancanza di un atto della pubblica autorità

a)     Argomenti delle parti

180   La ricorrente afferma che, secondo la giurisprudenza, affinché un’impresa possa essere considerata incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, occorre che essa lo sia in forza di un atto della pubblica autorità (sentenza della Corte 23 ottobre 1997, causa C‑159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5815, punto 65).

181   Orbene, nel caso di specie, nessun atto della pubblica autorità obbligava la Trasmediterránea a fornire i servizi per cui essa ha percepito la sovvenzione per il 1998. Infatti, la decisione 18 dicembre 1997 con cui le autorità delle Canarie hanno autorizzato la Trasmediterránea a fornire i servizi di collegamento marittimo tra le isole dell’arcipelago delle Canarie sarebbe priva di qualsiasi carattere obbligatorio rispetto alla Trasmediterránea. A tale riguardo essa afferma, da un lato, che la detta autorizzazione faceva seguito ad una richiesta della Trasmediterránea e, dall’altro, che la Trasmediterránea avrebbe abbandonato unilateralmente la gestione di talune delle linee a cui tale autorizzazione si riferiva o avrebbe modificato tali linee quando ciò le sembrava opportuno per i suoi interessi commerciali. Di conseguenza, mancando un atto della pubblica autorità che imponesse obblighi alla Trasmediterránea, non ricorrerebbe dunque una delle condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, il che avrebbe dovuto impedire alla Commissione di concludere nel senso della compatibilità della sovvenzione per il 1998 per effetto di tale disposizione.

182   La Commissione sostiene che la gestione di un servizio pubblico di collegamento marittimo tra le isole Canarie è stata attribuita alla Trasmediterránea per una durata limitata, con decisioni delle autorità delle Canarie in data 18 dicembre 1997, 30 marzo 1998 e 11 giugno 1998. Tali decisioni definirebbero la portata di tali servizi e il regime a cui sono assoggettati, anche se tale definizione è effettuata con riferimento al regime del contratto del 1978. Tali elementi sarebbero sufficienti per ritenere che sia stata attribuita alla Trasmediterránea una missione come quelle previste dall’art. 86, n. 2, CE.

183   Essa aggiunge che l’art. 86, n. 2, CE, come interpretato dalla giurisprudenza, non impone alcun obbligo formale, ma si concentra su elementi funzionali. Così, tale disposizione non imporrebbe che l’atto con cui la missione è conferita sia una legge o un regolamento né che sia necessariamente obbligatorio, come chiarirebbe il punto 22 della comunicazione della Commissione sui servizi d’interesse generale in Europa. Sarebbe esclusivamente decisiva l’esistenza di una volontà dell’autorità pubblica di attribuire una missione all’impresa interessata che impedirebbe all’impresa in questione di agire unilateralmente.

184   Nel caso di specie, durante la durata del regime provvisorio, la Trasmediterránea non avrebbe agito unilateralmente, ma in applicazione degli atti adottati dal governo delle Canarie, il quale agiva nell’esercizio delle sue competenze di organizzazione del mercato.

185   Il Regno di Spagna sostiene, in sostanza, che l’autorizzazione accordata dal governo delle Canarie, nell’ambito delle competenze che gli sono conferite, ha attribuito alla Trasmediterránea una missione nel senso di cui all’art. 86, n. 2, CE.

b)     Giudizio del Tribunale

186   Come giustamente fa valere la ricorrente, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale devono essere state investite di tale compito in forza di un atto della pubblica autorità (sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite T‑204/97 e T‑270/97, EPAC/Commissione, Racc. pag. II‑2267, punto 126, e la giurisprudenza citata).

187   Nella fattispecie è pacifico che la Trasmediterránea ha fornito i servizi di collegamento marittimo tra le isole dell’arcipelago delle Canarie a partire dal 1° gennaio 1998 in forza della decisione delle autorità delle Canarie del 18 dicembre 1997, prorogata con decisioni 30 marzo, 11 giugno e 9 ottobre 1998. Quindi la Trasmediterránea si è indubbiamente vista conferire con un atto della pubblica autorità il compito di fornire i servizi di cui si tratta.

188   La circostanza che tale compito sia attribuito alla Trasmediterránea in seguito ad una richiesta di tale operatore non è tale da rimettere in questione la conclusione a cui si è giunti al punto precedente. Infatti, una missione di servizio pubblico può essere attribuita ad un operatore attraverso una concessione di servizio pubblico (v., in tal senso, sentenza della Corte 27 aprile 1994, causa C‑393/92, Almelo e a., Racc. pag. I‑1477, punto 47). Orbene, una concessione può essere accordata solo con il consenso del concessionario. Di conseguenza, da tale giurisprudenza risulta che l’intervento dell’operatore incaricato di una missione di servizio pubblico nel procedimento attraverso il quale tale missione gli è attribuita non osta a che tale missione dipenda da un atto della pubblica autorità.

189   D’altronde, neppure la circostanza non contestata dalla Commissione che la Trasmediterránea abbia abbandonato la gestione di talune linee rientranti nel regime provvisorio può rimettere in discussione la conclusione di cui al punto 187 supra. A tale proposito occorre rilevare che la rinuncia unilaterale alla fornitura di un servizio è, in linea di principio, compatibile con l’imposizione di obblighi di servizio pubblico (v., in tal senso, sentenza della Corte 20 febbraio 2001, causa C‑205/99, Analir e a., Racc. pag. I‑1271, punto 64). Orbene, ipoteticamente, obblighi di servizio pubblico non possono essere imposti attraverso un atto della pubblica autorità. Quindi, da tale giurisprudenza, trasposta alle circostanze del caso di specie, risulta che l’abbandono da parte della Trasmediterránea della gestione di talune linee non è tale da provare che non esisteva alcun atto della pubblica autorità con cui si incaricava la Trasmediterránea della gestione di un servizio d’interesse economico generale.

190   Comunque, anche se fosse provato, il fatto di abbandonare o di modificare unilateralmente le condizioni di gestione di talune linee marittime indica tutt’al più che la Trasmediterránea ha mancato di adempiere a taluni obblighi che le erano imposti dal regime provvisorio.

191   Alla luce di quanto precede, occorre respingere la prima parte del presente motivo come infondata.

2.     Sulla seconda parte, vertente sulla mancanza di definizione precisa degli obblighi di servizio pubblico

a)     Argomenti delle parti

192   La ricorrente fa valere che dall’art. 4 del regolamento n. 3577/92 risulta che gli obblighi di servizio pubblico devono avere un contenuto specifico.

193   Tale obbligo di una definizione precisa di servizio pubblico risulterebbe anche dagli orientamenti comunitari in materia di trasporto marittimo. È vero che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi non potrebbero essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione sia assolutamente tenuta. Esse enuncerebbero tuttavia una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, dalla quale l’amministrazione non può discostarsi senza indicare le ragioni che ve l’hanno indotta, se non vuole rendersi responsabile di violazione del principio della parità di trattamento (v., in tal senso, sentenze della Corte 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione, Racc. pag. 81, punto 12; 1° dicembre 1983, causa 343/82, Michael/Commissione, Racc. pag. 4023, punto 14, e 9 ottobre 1984, cause riunite 80/81‑83/81 e 182/82‑185/82, Adam e a./Commissione, Racc. pag. 3411, punto 22).

194   Nella fattispecie, nessuna regola o nessun atto, unilaterale o contrattuale, definirebbe in modo chiaro e preciso gli asseriti obblighi di servizio d’interesse economico generale di cui la Trasmediterránea sarebbe stata incaricata.

195   Così la decisione 18 dicembre 1997, contenente l’autorizzazione provvisoria, farebbe esclusivamente riferimento ai servizi che la Trasmediterránea forniva già nell’ambito del contratto del 1978. Orbene, come la Commissione avrebbe già rilevato nella proposta di misure utili, il contratto del 1978 non soddisfaceva i requisiti minimi di definizione e di precisione richiesti. In particolare, per quanto riguarda taluni aspetti essenziali, come la tabella dei servizi o il calendario delle tariffe, la proposta di misure utili avrebbe rilevato che il controllo del 1978 consentiva alla Trasmediterránea una significativa libertà di azione sul mercato, incompatibile con il suo ruolo di fornitore di servizi regolari di trasporto marittimo finanziati da fondi pubblici.

196   Essa aggiunge, in sostanza, che la definizione degli obblighi previsti nel decreto n. 113/1998 non può essere invocata per giustificare il rispetto delle condizioni previste all’art. 86, n. 2, CE. D’altronde, il principio di non retroattività delle disposizioni regolamentari osterebbe a che tale decreto si applicasse all’autorizzazione provvisoria accordata da una decisione anteriore. D’altra parte, la Trasmediterránea non si sarebbe neppure adoperata affinché le autorizzazioni provvisorie rispettassero i requisiti formulati in tale decreto.

197   In mancanza di definizione chiara e precisa della missione attribuita alla Trasmediterránea, la sovvenzione per il 1998 non potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE.

198   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, afferma che le autorizzazioni provvisorie contenevano una definizione dei servizi attribuiti transitoriamente alla Trasmediterránea con riferimento al contratto del 1978. Tale definizione non sarebbe generale, ma estremamente dettagliata e precisa. Ne risulterebbe che gli obblighi di servizio pubblico attribuiti transitoriamente alla Trasmediterránea dalle autorità delle Canarie erano sufficientemente definiti rispetto alle disposizioni dell’art. 86, n. 2, CE.

b)     Giudizio del Tribunale

199   Occorre anzitutto rilevare che l’art. 4 del regolamento n. 3577/92, che, secondo la ricorrente, esige una definizione precisa del contenuto degli obblighi di servizio pubblico, è privo di rilevanza per valutare se la sovvenzione per il 1998 rientri nell’art. 86, n. 2, CE. Infatti, risulta dall’art. 6 del regolamento n. 3577/92 che il cabotaggio riguardante l’arcipelago delle Canarie era temporaneamente esentato dall’applicazione di tale regolamento fino al 1° gennaio 1999. Orbene, è pacifico che la sovvenzione per il 1998 riguarda servizi di cabotaggio nell’arcipelago delle Canarie per il solo anno 1998. Ne risulta che il regolamento n. 3577/92 non è applicabile alle circostanze del caso di specie.

200   Analogamente, la ricorrente invoca inutilmente gli orientamenti comunitari in materia di trasporto marittimo nell’ambito della censura in esame. È vero che il punto 9 di tali orientamenti menziona che gli obblighi di servizio pubblico devono costituire l’oggetto di una chiara definizione. Tuttavia, tale condizione è applicabile solo se si tratta di stabilire se il rimborso di perdite di esercizio sostenute a seguito dell’adempimento di alcuni obblighi di servizio pubblico possa sfuggire alla qualifica di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che la sovvenzione per il 1998 costituisce un aiuto di Stato di questo tipo. Pertanto, nelle circostanze della fattispecie, l’obbligo di definizione del contenuto degli obblighi di servizio pubblico contenuti negli orientamenti comunitari in materia di trasporto marittimo non è applicabile.

201   Inoltre, anche supponendo che l’art. 86, n. 2, CE possa escludere l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato alla sovvenzione per il 1998 solo se gli obblighi di servizio pubblico che danno luogo a tale sovvenzione sono chiaramente definiti, occorre constatare che ciò accade nel caso di specie. Infatti, la decisione del 18 dicembre 1997, come successivamente prorogata, attribuisce alla Trasmediterránea la missione di fornire i servizi di collegamento tra le isole dell’arcipelago delle Canarie che tale compagnia doveva fornire in esecuzione del contratto del 1978. Tale contratto definisce i collegamenti da effettuare, la frequenza di tali collegamenti e le caratteristiche tecniche delle navi che assicurano tali collegamenti. Di conseguenza, occorre considerare che gli obblighi in questione sono chiaramente definiti.

202   A quest’ultimo riguardo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta affatto dalla proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978 che la Commissione considerasse che tale contratto non soddisfaceva i requisiti minimi di definizione degli obblighi di servizio pubblico attribuiti alla Trasmediterránea. Infatti, nella sua proposta di misure utili, la Commissione si limitava a rilevare che la Trasmediterránea era «in grado di modificare o di cambiare i suoi turni di servizio e il calendario (…), ottenendo la previa approvazione delle autorità competenti, [il che le consentiva] una libertà di azione sul mercato che non era compatibile con il suo ruolo di fornitrice di servizi di trasporto marittimo regolari finanziati attraverso risorse pubbliche». Tale libertà d’azione non esclude affatto l’esistenza di una chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico attribuiti alla Trasmediterránea. Infatti, poiché, conformemente al principio fondamentale n. 5 del capitolato d’oneri, qualsiasi modifica deve essere approvata dall’amministrazione controparte contrattuale, la definizione degli obblighi di servizio pubblico risulta dalla lettura combinata del contratto del 1978 e delle decisioni di approvazione delle eventuali modifiche apportate a tali obblighi. D’altronde, la ricorrente non adduce il minimo elemento che permetta di affermare che la Trasmediterránea ha modificato i suoi turni di servizio senza l’approvazione dell’amministrazione controparte contrattuale o che le decisioni di approvazione di tale amministrazione erano illegittime.

203   Occorre quindi rilevare che gli obblighi di servizio pubblico attribuiti alla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio sono chiaramente definiti e, di conseguenza, respingere la seconda parte del presente motivo come infondata.

3.     Sulla terza parte, vertente sull’assenza di una reale necessità di servizio pubblico

a)     Argomenti delle parti

204   La ricorrente sostiene che non era necessario qualificare i servizi offerti dalla Trasmediterránea nell’arcipelago delle Canarie come servizi di interesse economico generale. A tale proposito essa afferma anzitutto che, anche se lo Stato membro dispone di una certa libertà nell’organizzazione e nella concezione del servizio di interesse economico generale, è tuttavia compito delle autorità comunitarie verificare se tale servizio sia organizzato in modo da rispondere ai requisiti materiali richiesti.

205   A suo giudizio, tali esigenze derivano, anzitutto, dalla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse economico generale in Europa, il cui punto 14 precisa che tali servizi differiscono dai servizi ordinari in quanto i poteri pubblici ritengono che la loro fornitura sia una necessità, anche quando il mercato non è sufficientemente favorevole alla loro prestazione. Inoltre, nell’ambito specifico del trasporto marittimo, l’art. 2 del regolamento n. 3577/92 definirebbe l’obbligo di servizio pubblico come un obbligo che l’armatore comunitario in questione non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni se considerasse il proprio interesse commerciale.

206   La ricorrente sostiene, inoltre, che la proposta di misure utili ha già rivelato che esistevano seri dubbi quanto alla necessità di imporre obblighi di servizio pubblico per talune delle linee in questione, poiché tali linee potevano essere o erano servite in modo adeguato da imprese private che le gestivano a titolo commerciale e che offrivano livelli di frequenza, di continuità, di regolarità e di tariffe simili. Tale valutazione formulata nel 1997 varrebbe a fortiori anche per il 1998, anno durante il quale esisteva non soltanto una concorrenza intensa sulla quasi totalità delle linee sovvenzionate, ma c’erano anche comunicazioni adeguate tra le isole per via marittima e aerea.

207   A sostegno della sua tesi secondo cui i collegamenti marittimi interinsulari non costituirebbero una missione di servizio pubblico, la ricorrente ha anche affermato, nel corso dell’udienza, che il Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con la sua sentenza 24 ottobre 2003, ha annullato il decreto n. 113/1998. Secondo la ricorrente, il motivo principale di annullamento del decreto n. 113/1998 consiste nel fatto che non era necessario fissare obblighi di servizio pubblico in ragione del grado di concorrenza sul mercato delle linee interinsulari delle Canarie e quindi che esistevano altre compagnie marittime che fornivano tali servizi con una capacità maggiore, più navi e senza sovvenzione. L’annullamento del decreto n. 113/1998 sarebbe inoltre una conseguenza del fatto che tale decreto e tutti i suoi allegati erano «confezionati su misura» per la Trasmediterránea e che tale decreto era assolutamente contrario al diritto comunitario e al diritto spagnolo.

208   All’udienza, la ricorrente ha inoltre fatto riferimento ad un’attestazione della direzione generale dei trasporti del governo delle Canarie che sarebbe contenuta all’allegato 28 del ricorso e che individuerebbe, per il 1998 e il 1999, tutte le compagnie che assicuravano il traffico nell’arcipelago delle Canarie, precisando, per tale traffico, le navi, le linee, le capacità e le frequenze. Tale traffico sarebbe assicurato anche in mancanza di un obbligo di servizio pubblico.

209   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, rileva anzitutto che, in conformità della giurisprudenza relativa all’art. 86, n. 2, CE e al punto 22 della sua comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale nella determinazione di obblighi di servizio pubblico e che il controllo della Commissione si limita, in linea di principio, a reagire in caso di errori o di abusi evidenti.

210   Essa aggiunge, in sostanza, che il suo esame poteva riguardare solo la necessità di istituire obblighi di servizio pubblico al momento in cui il regime provvisorio del 1998 è stato instaurato, e cioè alla fine dell’anno 1997. Di conseguenza, nel caso di specie non sarebbero pertinenti né le affermazioni contenute nella proposta di misure utili né il fatto che l’ulteriore evoluzione della situazione abbia permesso di mantenere un certo collegamento delle isole dell’arcipelago delle Canarie in mancanza di obblighi di servizio pubblico.

211   Secondo la Commissione, poiché le linee di cui si tratta, fino al dicembre 1997, erano sempre state oggetto di obblighi di servizio pubblico, non era irragionevole che le autorità competenti avessero auspicato di adottare provvedimenti al fine di assicurarne la continuità fino all’entrata in vigore del regime definitivo.

212   Per quanto riguarda la sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias che annulla il decreto n. 113/1998, la Commissione e il Regno di Spagna fanno valere, anzitutto, che l’annullamento di tale decreto è privo di rilevanza per valutare la necessità di considerare servizi di interesse economico generale i servizi attribuiti alla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio.

213   A tale riguardo, la Commissione e il Regno di Spagna sostengono che l’art. 2 del decreto n. 113/1998, annullato dalla sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, prevedeva obblighi di servizio pubblico per tutti gli operatori, mentre il regime provvisorio consisteva in un contratto di servizio pubblico concluso con la Trasmediterránea e che prevedeva una compensazione. La sentenza che annullava il decreto n. 113/1998 riguarderebbe quindi una situazione diversa da quella che è oggetto del presente ricorso.

214   D’altronde, il Regno di Spagna fa valere che la sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias è stata impugnata dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione spagnola).

b)     Giudizio del Tribunale

215   Occorre ricordare, anzitutto, che, per i motivi già esposti al punto 199 supra, il regolamento n. 3577/92 non è applicabile alle circostanze della fattispecie. Di conseguenza, la ricorrente invoca l’art. 2 di tale regolamento per definire le condizioni sostanziali in cui un servizio può essere considerato come un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE.

216   Inoltre, occorre rilevare che, come la Commissione ha esposto al punto 22 della sua comunicazione sui servizi d’interesse generale in Europa, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la definizione di ciò che considerano come servizi di interesse economico generale (v., in proposito, sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II‑229, punto 99). Di conseguenza, la definizione di tali servizi da parte di uno Stato membro può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

217   Occorre quindi esaminare se è a giusto titolo che la Commissione ha concluso, nella decisione impugnata, che le autorità delle Canarie non hanno commesso un errore manifesto di valutazione considerando che, a partire dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, esisteva la necessità di un servizio pubblico sulle linee delle Canarie, fino ad allora servite dalla Trasmediterránea.

218   A tale riguardo occorre rilevare con la Commissione che, alla scadenza del contratto del 1978, non era irragionevole che le autorità delle Canarie considerassero che lo stato del mercato non permetteva di assicurare la continuità del servizio di collegamento marittimo tra le isole Canarie come fornito dalla Trasmediterránea fino al 31 dicembre 1997.

219   È vero che è pacifico che la Trasmediterránea offriva tali servizi in concorrenza con altri operatori, tra cui la ricorrente. Tuttavia, la ricorrente non prova che tale concorrenza permetteva di assicurare servizi analoghi a quelli forniti dalla Trasmediterránea, in termini di continuità, di regolarità e di frequenza su tutte le linee servite dalla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio.

220   Al riguardo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’esistenza di una concorrenza idonea a fornire lo stesso livello di servizi della Trasmediterránea sulle linee delle Canarie non risulta dalla constatazione effettuata dalla Commissione nella proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978, secondo cui «talune linee possono essere servite (o lo sono già) da imprese private che (…) offrono livelli simili di frequenza, di continuità, di regolarità e di tariffe». Infatti, per le ragioni esposte supra al punto 173, non è affatto accertato che tale constatazione riguardasse le linee delle Canarie.

221   Neppure l’esistenza di collegamenti aerei tra alcune isole dell’arcipelago delle Canarie nel 1998 permette di dimostrare che la concorrenza offrisse servizi di collegamento interinsulari analoghi, in termini di frequenza, di continuità, di regolarità e di tariffe, a quelli attribuiti alla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio.

222   Per quanto riguarda la sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, invocata dalla ricorrente nel corso dell’udienza, occorre rilevare immediatamente che, essendo posteriore alla decisione impugnata, non ha potuto essere presa in considerazione dalla Commissione al momento dell’adozione di tale decisione. Di conseguenza, nemmeno il Tribunale può tenerne conto per valutare la legittimità della decisione impugnata.

223   D’altra parte, anche se la ricorrente sostiene che, in tale sentenza, il giudice nazionale ha constatato che altri operatori fornivano servizi di collegamento interinsulari analoghi a quelli forniti dalla Trasmediterránea, con maggiore capacità e più navi, si deve constatare che la sentenza non contiene tale constatazione.

224   Occorre inoltre rilevare che la ricorrente non identifica gli elementi di analisi di mercato che rientrano nella sentenza del giudice nazionale di cui si tratta, che permetterebbero di accertare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione delle autorità delle Canarie in merito all’esistenza di una reale necessità di servizio pubblico.

225   Per giunta, le altre constatazioni asseritamene contenute in tale sentenza e invocate dalla ricorrente non sono idonee a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione delle autorità delle Canarie che la Commissione avrebbe dovuto rilevare nella decisione impugnata. Infatti, la pretesa constatazione secondo cui il decreto n. 113/1998 e tutti i suoi allegati erano «confezionati su misura» per la Trasmediterránea, il che renderebbe tale decreto contrario al diritto comunitario e al diritto spagnolo, è privo di rilevanza per valutare se le forze del mercato fossero idonee ad assicurare i servizi forniti dalla Trasmediterránea nell’arcipelago nel 1998.

226   Infine, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta né dall’allegato 28 del ricorso né da qualsiasi altro elemento del fascicolo un’attestazione della direzione generale dei trasporti del governo delle Canarie che individui, per l’anno 1998, tutte le compagnie che assicurano il traffico nell’arcipelago delle Canarie e che precisi, per tale traffico, le navi, le linee, le capacità e le frequenze.

227   Poiché nessuno degli elementi presentati dalla ricorrente permette di togliere credibilità alla valutazione delle autorità delle Canarie secondo cui il mercato non era sufficientemente favorevole alla prestazione di servizi di collegamento analoghi a quelli offerti dalla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio, non è accertato che tali autorità abbiano superato i limiti del loro potere di valutazione adottando la decisione 18 dicembre 1997 come successivamente prorogata. Pertanto, occorre concludere che la decisione impugnata, con cui la Commissione ammette che le autorità delle Canarie hanno potuto ragionevolmente incaricare la Trasmediterránea di una missione di interesse pubblico generale, non è viziata da un errore di valutazione.

228   Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza parte del presente motivo come infondata.

4.     Sulla quarta parte, vertente sull’assenza di un’aggiudicazione pubblica e su una carenza di motivazione

a)     Argomenti delle parti

229   La ricorrente afferma, in sostanza, che l’attribuzione degli aiuti prevista per il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico deve rispettare il principio di non discriminazione tra operatori, i quali devono avere le stesse possibilità di beneficiare degli aiuti in esame. Tale principio sarebbe enunciato dall’art. 4 del regolamento n. 3577/92. Sarebbe, del resto, in applicazione di tale principio che gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi raccomandavano il ricorso ad aggiudicazioni pubbliche.

230   Nella fattispecie, tali esigenze non sarebbero state soddisfatte, in quanto gli aiuti concessi alla Trasmediterránea le sarebbero stati attribuiti direttamente senza procedura di gara d’appalto. È vero che, successivamente a tale concessione, sarebbe stata lanciata una gara d’appalto ai sensi del decreto n. 113/1998. Tuttavia, le condizioni di tale gara d’appalto sarebbero state chiaramente inaccettabili, in quanto il decreto non prevedeva alcuna sovvenzione per la gestione delle linee che comportavano obblighi di servizio pubblico, ma solo tariffe massime che, secondo la ricorrente, erano insufficienti.

231   Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata non contiene alcuna precisazione per quanto riguarda il punto essenziale di sapere se il compimento della missione assegnata alla Trasmediterránea sarebbe impedito dall’applicazione del principio di non discriminazione secondo cui gli aiuti devono essere aggiudicati con gara d’appalto. A suo giudizio, tali precisazioni avrebbero dovuto comparire nella decisione impugnata poiché, nella proposta di misure utili, la Commissione avrebbe concluso che l’applicazione delle regole relative agli aiuti di Stato non avrebbe impedito in diritto o nella prassi la gestione dei servizi in esame in quanto tali norme esigono una procedura di aggiudicazione pubblica. Essa ne deduce che, in mancanza di tali precisazioni, la decisione impugnata è non solo contraria all’art. 86, n. 2, CE, ma anche arbitraria e insufficientemente motivata.

232   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, sostiene, in sostanza, che le autorità spagnole non erano tenute ad attribuire i contratti di servizio pubblico con una gara d’appalto. Così, dal punto 9 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi risulterebbe che, anche se la Commissione incoraggia l’attribuzione dei contratti di servizio pubblico con una gara d’appalto, il ricorso ad altri sistemi di aggiudicazione sarebbe accettabile, in particolare trattandosi del cabotaggio insulare con servizi di traghetto regolari.

233   D’altra parte, poiché nel caso di specie i fatti si riferiscono all’anno 1998, l’invocazione dell’art. 4 del regolamento n. 3577/92 sarebbe priva di rilevanza in forza dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 3577/92, che prevede che le disposizioni di tale regolamento non si applichino alle Canarie prima del 1° gennaio 1999.

234   Essa aggiunge che, allo stato del diritto comunitario, dall’art. 86 CE non si deduce alcun obbligo generale di attribuire i contratti di servizio pubblico con una gara d’appalto. Pertanto, non sarebbe necessario esaminare se tale attribuzione, senza gara d’appalto, sia conforme all’art. 86, n. 2, CE.

235   Essa sostiene inoltre che, anche se l’obbligo di procedere ad una gara d’appalto fosse stato, in linea di principio, applicabile al caso di specie, quod non, la natura provvisoria e temporanea del regime in esame e il principio di continuità del servizio pubblico riconosciuto nella dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam avrebbero potuto giustificare un trattamento ad hoc, poiché sarebbe ragionevole ritenere che solo l’operatore che aveva storicamente prestato tali servizi fosse in grado di assicurare il loro mantenimento in modo immediato e per un periodo così breve come quello coperto dal regime provvisorio.

236   Infine, essa sostiene che il regime definitivo derivante dal decreto n. 133/1998 permette la stipulazione di contratti di servizio pubblico idonei ad implicare compensazioni solo nell’ambito di una gara d’appalto pubblica.

237   Alla luce di tali osservazioni, sarebbe evidente che l’assenza di una procedura di gara d’appalto non permetterebbe di escludere l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE al caso di specie.

b)     Giudizio del Tribunale

238   La ricorrente invoca inutilmente il regolamento n. 3577/92 e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi per sostenere che i servizi d’interesse economico generale devono essere attribuiti sulla base di una procedura di gara d’appalto. Infatti, da un lato, il regolamento n. 3577/92 non si applica alle circostanze del caso di specie (v. punto 199 supra). Dall’altro lato, gli orientamenti precedentemente citati, che, in ogni modo, non richiedono il ricorso alla gara pubblica d’appalto per la scelta degli operatori incaricati di fornire servizi di cabotaggio insulare, non sono rilevanti per stabilire le condizioni di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE (v. punto 200 supra).

239   D’altronde, non risulta né dal disposto dell’art. 86, n. 2, CE né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che una missione d’interesse generale possa essere attribuita ad un operatore solo in seguito ad una procedura di gara d’appalto. Quindi, contrariamente, a quanto sostiene la ricorrente, non è possibile esigere che la decisione impugnata contenga una motivazione speciale per quanto riguarda l’assenza di tale procedura per l’attribuzione alla Trasmediterránea della fornitura di un servizio di collegamento marittimo tra le isole Canarie.

240   La quarta parte del presente motivo deve quindi essere respinta.

5.     Sulla quinta parte, vertente sull’inadeguatezza della compensazione per il 1998 e su una carenza di motivazione

a)     Argomenti delle parti

241   La ricorrente sostiene, in sostanza, che la sovvenzione per il 1998 è inadeguata e che la decisione impugnata è priva di una motivazione sufficiente sul punto.

242   Per quanto riguarda, anzitutto, l’asserita carenza di motivazione, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che essa non è stata informata degli elementi concreti di costo delle linee di cui si tratta, che sono stati presi in considerazione per valutare l’importo della sovvenzione per il 1998. La circostanza che la Commissione non abbia indicato le cifre precise su cui si è basata per ammettere il carattere adeguato dell’importo di tale sovvenzione rappresenterebbe una carenza di motivazione della decisione impugnata, che provocherebbe la sua nullità. La ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di presentare la decisione impugnata nella sua integralità per potersi difendere.

243   In secondo luogo, per quanto riguarda l’inadeguatezza della compensazione, essa afferma anzitutto che dalla giurisprudenza comunitaria risulta che, per beneficiare della deroga di cui all’art. 86, n. 2, CE, una compensazione può riguardare solo il costo supplementare generato dall’adempimento della missione particolare incombente all’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale. D’altronde, la concessione di tale compensazione dovrebbe essere necessaria affinché la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti in condizioni di equilibrio economico (sentenza FFSA e a./Commissione, citata al punto 216 supra, punto 11). Essa sostiene inoltre che gli orientamenti sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi precisano che il costo supplementare deve essere direttamente collegato alle perdite registrate dall’operatore e che occorre contabilizzare separatamente ogni servizio, per evitare le compensazioni eccessive, le sovvenzioni incrociate e una gestione nonché metodi di sfruttamento inadeguati.

244   Nella fattispecie, la decisione impugnata non sarebbe conforme a tali obblighi. Al riguardo la ricorrente fa valere quattro censure.

245   In primo luogo, la Commissione non avrebbe proceduto alla verifica dei dati contenuti nella relazione del perito indipendente designato dalle autorità delle Canarie per esaminare l’importo ammissibile della compensazione per il 1998, mentre, dal momento che tale relazione era stata commissionata dalle autorità delle Canarie, l’imparzialità del suo autore sarebbe poco attendibile. Per provare le sue affermazioni rispetto alla relazione del perito designato dalle autorità delle Canarie, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare la presentazione di tale relazione.

246   In secondo luogo, la metodologia su cui si fonda tale relazione sarebbe inadeguata, in quanto basata su un’analisi dei costi sostenuti da un dato operatore e non sui costi reali sostenuti dalla Trasmediterránea.

247   In terzo luogo, tale metodologia sarebbe stata creata su misura per la Trasmediterránea, poiché, al momento dell’adozione del decreto n. 113/1998, le stesse autorità delle Canarie avrebbero concluso che la fornitura dei servizi che vi erano previsti non richiedeva la concessione di una sovvenzione e che il finanziamento di tali servizi era sufficientemente garantito dalle entrate ottenute in applicazione delle tariffe massime fissate da tale decreto. Orbene, se tali tariffe fossero state sufficienti al momento del lancio delle gare d’appalto, la loro applicazione da parte della Trasmediterránea non avrebbe dovuto comportare l’esistenza di una perdita che doveva essere compensata da una sovvenzione.

248   D’altronde esisterebbe una discriminazione tra, da un lato, la Trasmediterránea che usufruirebbe di un regime di sovvenzione e, dall’altro, gli altri operatori che potrebbero esclusivamente usufruire del regime stabilito dal decreto n. 113/1998 che non prevedrebbe alcuna sovvenzione.

249   Per stabilire le condizioni tecniche ed economiche prese in considerazione dall’autorità delle Canarie per definire gli obblighi di servizio pubblico e le tariffe applicabili nel decreto n. 113/1998, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alle autorità spagnole di presentare il fascicolo istruito dalla Consejería de Turismo y Transportes della Comunità autonoma delle Canarie nell’ambito del reclamo introdotto dalla Trasmediterránea per il pagamento delle somme asseritamente dovute a quest’ultima in base al rimborso di perdite di esercizio delle linee di cabotaggio di servizio pubblico tra le isole, durante gli esercizi 1998, 1999 e 2000. Essa chiede altresì la presentazione della relazione del perito indipendente. Inoltre, essa chiede che il Tribunale disponga la presentazione di tutto il fascicolo relativo alle gare d’appalto per le linee di servizio pubblico alle Canarie dopo l’entrata in vigore del decreto n. 113/1998. Infine, essa chiede la presentazione di tutto il fascicolo preparatorio all’adozione del decreto n. 113/1998, in particolare gli studi, rapporti e dati economici in base ai quali è stato elaborato l’allegato che definisce gli obblighi di servizio pubblico.

250   In quarto luogo, la relazione del perito indipendente non analizzerebbe né i motivi del disavanzo di gestione delle linee né la politica tariffaria praticata dalla Trasmediterránea, mentre, secondo la ricorrente, era essenziale esaminare tali elementi per stabilire se il disavanzo fosse effettivamente dovuto alla necessità di assicurare obblighi di servizio pubblico o ad altre ragioni di ordine commerciale.

251   A tale proposito, la ricorrente afferma che la sovvenzione è servita a compensare una perdita provocata in particolare da una politica di riduzione selettiva delle tariffe sulle linee a gran velocità Santa Cruz de Tenerife ‑ Las Palmas. In particolare, essa afferma che la Trasmediterránea applica, su tale linea, una riduzione di oltre il 50% rispetto alle tariffe massime approvate per tre dei cinque collegamenti che la Trasmediterránea effettua quotidianamente e per cui essa è in concorrenza con la ricorrente. Per gli altri due collegamenti, la Trasmediterránea applicherebbe una tariffa praticamente uguale alla tariffa massima. Per stabilire la veridicità di quest’ultima affermazione, la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione la presentazione delle informazioni di cui dispone sulla politica tariffaria praticata dalla Trasmediterránea nel corso dell’esercizio 1998 sulle linee Los Cristianos ‑ La Gomera e Santa Cruz de Tenerife ‑ Las Palmas. Essa chiede altresì al Tribunale di ordinare alla Trasmediterránea di presentare una copia delle tariffe ufficiali in vigore nel 1998 per la linea a gran velocità Las Palmas ‑ Santa Cruz de Tenerife, suddivisa per fasce orarie.

252   La ricorrente sostiene, in sostanza, che è illecito sovvenzionare linee teoricamente qualificate di interesse generale mentre il gestore di tali linee registra significative perdite di esercizio a causa di una politica di riduzione delle tariffe rispetto alle tariffe fissate, e ciò in violazione di importanti disposizioni del Trattato CE. Pertanto la Commissione non potrebbe dichiarare compatibile con il mercato comune la sovvenzione per il 1998.

253   La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, sostiene che la compensazione di cui ha beneficiato la Trasmediterránea, che è stata calcolata secondo un metodo ragionevole, è adeguata e proporzionale.

254   Per quanto riguarda la metodologia, la Commissione sostiene che essa si fonda, da un lato, su una simulazione dei costi fissi e variabili che avrebbe dovuto sostenere un dato operatore per gestire ciascuna delle linee in esame tenuto conto delle condizioni imposte dalle autorità pubbliche e dei flussi di traffico registrati durante gli esercizi precedenti e, dall’altro, su una simulazione delle entrate prevedibili per ciascuna linea, partendo dall’applicazione delle tariffe ai flussi di traffico sopra menzionati. La perdita, giudicata obiettivamente giustificabile, in ogni caso risulterebbe dalla differenza tra tali costi e tali entrate. Secondo i detti criteri, lo studio concluderebbe che tutte le linee sono deficitarie in misura più o meno estesa. Il disavanzo totale ammonterebbe a ESP 1 652 miliardi, mentre la Trasmediterránea aveva richiesto una sovvenzione dell’importo di ESP 2,5 miliardi. La differenza tra l’importo chiesto dalla Trasmediterránea e quello effettivamente concesso dalle autorità delle Canarie indicherebbe che, al momento del calcolo della compensazione, gli interessi della Trasmediterránea e quelli del governo delle Canarie erano chiaramente contrastanti. Quindi, non vi sarebbe alcuna ragione di supporre che la relazione del perito indipendente era stata redatta allo scopo di favorire la Trasmediterránea.

255   La circostanza di non fondarsi esclusivamente sui dati forniti dalla Trasmediterránea, ma su stime basate sui costi che un dato operatore dovrebbe sostenere, lungi dal porre problemi, proverebbe il rigore dell’analisi effettuata. Infatti, il ricorso a questo metodo avrebbe permesso di evitare di basarsi su costi che avrebbero potuto essere artificialmente sopravvalutati dalla Trasmediterránea.

256   D’altronde, la Commissione non avrebbe accettato ad occhi chiusi la relazione del perito indipendente, ma avrebbe esaminato in dettaglio le sue basi, la metodologia seguita nonché i calcoli effettuati e sarebbe giunta alla conclusione che essi rappresentavano una base affidabile.

257   Per quanto riguarda l’argomento secondo cui le compensazioni versate alla Trasmediterránea sarebbero esagerate in quanto le entrate risultanti dalle tariffe precedentemente autorizzate dovevano essere sufficienti, la Commissione ribatte che, nell’ambito della regolamentazione di un settore, l’autorità pubblica può legittimamente prevedere che l’operatore sarà finanziato in parte dai pagamenti diretti degli utenti e in parte dagli aiuti pubblici, in quanto la preoccupazione principale dell’autorità pubblica è l’interesse degli utenti del servizio pubblico piuttosto che quello degli operatori.

258   In merito alla censura secondo cui gli aiuti sarebbero sproporzionati e quindi contrari all’art. 86, n. 2, CE, in quanto tale compensazione servirebbe a finanziare la politica tariffaria della Trasmediterránea sulle linee in cui essa è esposta alla concorrenza, la Commissione afferma, in sostanza, che tale censura non regge ad un minimo di analisi. Anzitutto, nell’ambito della regolamentazione di un settore, l’autorità pubblica potrebbe legittimamente prevedere che l’operatore incaricato della prestazione di un servizio pubblico sia finanziato in parte dai pagamenti diretti degli utenti e in parte dagli aiuti pubblici. L’art. 86, n. 2, CE sarebbe precisamente previsto per questo tipo di situazioni. Tale disposizione esigerebbe che i disavanzi da finanziare con aiuti pubblici risultassero effettivamente dalla missione di servizio pubblico attribuita all’impresa, il che accadrebbe nel caso di specie.

259   Essa aggiunge che la ricorrente, sostenendo che la sovvenzione per il 1998 è sproporzionata per il solo motivo che la Trasmediterránea le fa concorrenza sui prezzi, confonde due livelli distinti di analisi che costituiscono, da un lato, la questione della compatibilità della sovvenzione per il 1998 e, dall’altro, la questione degli eventuali comportamenti commerciali che avrebbe adottato la Trasmediterránea.

260   La questione se la Trasmediterránea abbia o meno adottato comportamenti contrari alle regole della concorrenza, in particolare offrendo servizi a prezzi inferiori ai loro costi sui mercati in cui essa potrebbe detenere una posizione dominante, sarebbe una questione indipendente che dovrebbe essere risolta secondo la via legale appropriata. Anche se fosse provato che la Trasmediterránea ha adottato comportamenti contrari alle regole della concorrenza, non ne deriverebbe tuttavia che tali comportamenti sono stati finanziati dalla sovvenzione per il 1998, che ammonta solo a ESP 1,65 miliardi, mentre la Trasmediterránea ha registrato per il 1998 un disavanzo di ESP 2,5 miliardi sull’insieme delle linee servite nel 1998 in forza del regime provvisorio.

b)     Giudizio del Tribunale

261   Occorre anzitutto esaminare se le quattro censure formulate dalla ricorrente rispetto al carattere inadeguato della sovvenzione per il 1998 siano fondate.

262   Con la sua prima censura la ricorrente rimprovera, in sostanza, alla Commissione di non aver verificato i dati della relazione del perito indipendente in base alla quale era stata calcolata la sovvenzione per il 1998, mentre, a suo giudizio, l’imparzialità di tale perito era poco attendibile in quanto era stato nominato dalle autorità delle Canarie.

263   Occorre rilevare immediatamente che la ricorrente non presenta alcun argomento idoneo a mettere seriamente in dubbio l’imparzialità dell’autore della relazione peritale in discussione. Al contrario, occorre sottolineare che la relazione in parola fissa a ESP 1 652 miliardi l’importo delle spese rimborsabili alla Trasmediterránea mentre essa chiedeva una compensazione di ESP 2,5 miliardi. Pertanto, si deve constatare che non è affatto provato che l’autore della relazione abbia manifestato una qualsiasi parzialità a favore della Trasmediterránea. D’altra parte, dal momento che il Regno di Spagna ha affermato, senza essere effettivamente contraddetto sul punto dalla ricorrente, che quest’ultima possedeva una copia della relazione in esame già prima del deposito della sua replica nella presente causa, non è necessario disporre un provvedimento istruttorio diretto alla presentazione di tale relazione da parte delle autorità delle Canarie.

264   Anche ammettendo che, indipendentemente da qualsiasi parzialità dell’autore della relazione in esame, la Commissione fosse tenuta a verificare i dati contenuti in tale relazione, si deve constatare che la decisione impugnata indica chiaramente che è stata effettuata una valutazione per ogni collegamento e precisa le diverse poste collegate ai costi che sono stati presi in considerazione. D’altronde, la ricorrente non presenta alcun argomento che permetta di dubitare del fatto che la Commissione abbia effettivamente esaminato in dettaglio i fondamenti, la metodologia e i calcoli effettuati per redigere tale relazione. Pertanto, occorre respingere la censura come infondata.

265   Con la sua seconda censura la ricorrente contesta che il costo eccessivo determinato dalla fornitura dell’asserito servizio pubblico possa essere validamente calcolato prendendo in considerazione i costi di un dato operatore invece dei costi realmente sostenuti dalla Trasmediterránea per la fornitura del servizio di cui trattasi.

266   Per quanto riguarda la valutazione di fatti economici complessi, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale rispetto alla valutazione della maggiorazione dei costi supplementari determinata dal servizio considerato. Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato a compiere nella fattispecie sulla valutazione della Commissione deve essere limitato alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di un errore manifesto di valutazione (v., in tal senso, sentenza FFSA e a./Commissione, citata supra al punto 216, punto 101).

267   Nel caso di specie, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che il ricorso a costi oggettivi permettesse di determinare l’ammontare della sovvenzione per il 1998 senza doversi basare sui costi allegati dalla Trasmediterránea. È vero che, se venisse appurato che i costi oggettivi presi in considerazione dalla Commissione erano indebitamente elevati, la valutazione della Commissione sull’adeguatezza della sovvenzione per il 1998 potrebbe, eventualmente, essere viziata da un errore manifesto di valutazione. Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non prova né afferma che i costi oggettivi utilizzati siano eccessivi. Pertanto, occorre concludere che la seconda censura non è fondata.

268   Con la sua terza censura la ricorrente rimprovera alla Commissione di aver ammesso il principio stesso di una sovvenzione per la fornitura dei servizi considerati che costituirebbe una discriminazione tra la Trasmediterránea e gli altri operatori.

269   È vero che non è oggetto di contestazione tra le parti che i servizi forniti dalla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio sono anche previsti dal decreto n. 113/1998 e che anche le tariffe massime applicate dalla Trasmediterránea alla fornitura di tali servizi sono quelle previste dal decreto n. 113/1998. È inoltre pacifico che il decreto n. 113/1998 non prevede alcuna sovvenzione per la fornitura dei servizi d’interesse economico generale da esso contemplati in quanto le tariffe fissate per la fornitura di tali servizi sono considerate sufficienti per coprire i costi ad essi collegati. Da ciò non si deduce tuttavia che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione ammettendo il principio stesso della sovvenzione per il 1998. Infatti essa ha potuto ragionevolmente ritenere che i costi collegati alla fornitura del servizio d’interesse economico generale attribuito alla Trasmediterránea non fossero sufficientemente coperti dalle tariffe previste dal decreto n. 113/1998. A tale proposito, occorre rilevare che la stessa ricorrente sostiene che tali tariffe erano manifestamente insufficienti a finanziare i servizi previsti dal decreto n. 113/1998.

270   Pertanto non è necessario accogliere la richiesta della ricorrente di presentazione di diversi documenti per sostenere le sue allegazioni in merito agli obblighi di pubblico servizio previsti nel decreto n. 113/1998 e le tariffe applicabili a tali servizi.

271   D’altronde, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che solo la Trasmediterránea abbia beneficiato della sovvenzione per il 1998 non costituisce una discriminazione rispetto agli altri operatori. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, una discriminazione consiste in particolare nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall’esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità, Racc. pagg. 615, 652; 15 gennaio 1985, causa 250/83, Finsider/Commissione, Racc. pag. 131, punto 8, e 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8031, punto 57).

272   Orbene, la ricorrente non riesce a provare che operatori diversi dalla Trasmediterránea fossero idonei ad assicurare la fornitura dei servizi di collegamento marittimo tra le isole dell’arcipelago delle Canarie secondo le esigenze fissate dal regime provvisorio. Essa non prova neppure che operatori diversi dalla Trasmediterránea si siano visti attribuire la missione di fornire tali servizi. Infine, essa non riesce a provare che tali servizi siano stati effettivamente offerti da operatori diversi dalla Trasmediterránea.

273   Di conseguenza, occorre dichiarare che esisteva una differenza importante tra la situazione della Trasmediterránea e quella degli altri operatori e che tale differenza obbiettiva era sufficiente a giustificare che solo la Trasmediterránea percepisse una compensazione per i servizi di collegamento tra le isole dell’arcipelago delle Canarie che era stata la sola a fornire. La terza censura non è quindi fondata.

274   Con la sua quarta censura la ricorrente rimprovera, in sostanza, alla Commissione di aver ammesso che l’importo della sovvenzione per il 1998 copriva i costi collegati alla fornitura di un servizio d’interesse economico generale, mentre tale sovvenzione ha compensato le perdite di esercizio collegate ad una politica tariffaria contraria alle disposizioni del Trattato CE.

275   A tale proposito occorre rilevare anzitutto che la ricorrente non individua le disposizioni del Trattato CE che l’asserita pratica tariffaria violerebbe. Inoltre, anche supponendo che la Trasmediterránea abbia violato l’art. 82 CE, occorre constatare che essa si limita ad allegare che la Trasmediterránea ha praticato riduzioni tariffarie sulle linee su cui essa era in concorrenza con la ricorrente, senza dilungarsi affatto sulle ragioni per cui il comportamento costituirebbe, a suo giudizio, un abuso di posizione dominante. Infine, anche supponendo che la prassi tariffaria in questione costituisca un abuso di posizione dominante, tale constatazione non avrebbe l’effetto di privare di qualsiasi plausibilità la valutazione della Commissione contenuta nella decisione impugnata secondo la quale l’importo della sovvenzione per il 1998 è strettamente proporzionale al costo supplementare del servizio pubblico e quindi conforme all’art. 86, n. 2, CE. Infatti, poiché è pacifico che la Trasmediterránea non ha ottenuto la compensazione dell’integralità della perdita collegata alla fornitura dei servizi di collegamento marittimo nell’ambito del regime provvisorio, ma che essa ha dovuto sostenere una parte di tale perdita per un importo di ESP 850 milioni, non si può escludere che la perdita collegata alla prassi tariffaria messa in atto sarebbe rimasto a carico della Trasmediterránea, senza essere compensata in alcun modo dalla sovvenzione per il 1998.

276   Non è quindi necessario accogliere la richiesta della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione e alla Trasmediterránea di presentare documenti relativi alle prassi commerciali di tale operatore su talune linee.

277   Da quanto precede risulta che nessuna delle quattro censure invocate dalla ricorrente a sostegno della quinta parte del presente motivo è fondata.

278   In secondo luogo, occorre esaminare se, come afferma la ricorrente, la decisione impugnata sia viziata da una carenza di motivazione per quanto riguarda, da un lato, gli elementi concreti di costo delle linee in esame presi in considerazione per valutare l’importo della sovvenzione per il 1998 (v. punto 242 supra) e, dall’altro, le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato impedisse lo svolgimento della missione attribuita alla Trasmediterránea (v. punto 243 supra).

279   Per quanto riguarda l’asserita assenza di elementi concreti di costo delle linee in esame, è sufficiente rilevare che la versione non purgata della decisione impugnata, come indirizzata al Regno di Spagna e di cui la ricorrente possiede una copia (v. punto 264 supra), contiene i dati di cui la ricorrente lamenta l’assenza nella versione della decisione impugnata accessibile al pubblico. La decisione impugnata non è dunque viziata da una carenza di motivazione sul punto.

280   Per quanto riguarda l’asserita carenza di motivazione rispetto alla questione se l’applicazione delle regole comunitarie sugli aiuti di Stato impedirebbe il compimento da parte della Trasmediterránea della sua missione, occorre rilevare che la decisione impugnata espone in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento che ha indotto la Commissione a ritenere che l’applicazione di tali regole impedirebbe il compimento della missione attribuita alla Trasmediterránea. Infatti, essa indica, anzitutto, che, per verificare se sia necessario indennizzare la Trasmediterránea a causa del costo che ha dovuto sopportare per adempiere alla sua missione, la Commissione deve esaminare se esistano altri operatori che proponevano servizi analoghi a quelli attribuiti alla Trasmediterránea. Essa spiega, poi, che nessun altro operatore forniva tali servizi nell’arcipelago delle Canarie nel 1998. Infine, essa chiarisce che la sovvenzione percepita e qualificata come aiuto di Stato è strettamente proporzionale al costo supplementare collegato all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico in esame. Alla luce di questi elementi occorre considerare che la decisione impugnata indica, almeno implicitamente, che la sovvenzione per il 1998, che, in applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, avrebbe dovuto essere vietata, era necessaria ad assicurare la fornitura di servizi attribuiti alla Trasmediterránea nell’ambito del regime provvisorio. La decisione impugnata non è quindi viziata da una carenza di motivazione sul punto.

281   Da quanto precede risulta che, come le quattro prime parti, la quinta parte del presente motivo non può essere accolta. Pertanto, il presente motivo deve essere respinto come infondato.

282   Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella sua totalità.

 Sulle domande relative alle offerte di prova

283   La ricorrente, oltre alle domande formulate per stabilire fatti precisi, le quali sono state esaminate supra nell’ambito dei diversi motivi, formula anche altre domande relative alla presentazione di documenti, senza tuttavia identificare i fatti precisi che tali provvedimenti dovrebbero confermare. Pertanto, si deve ritenere che tali domande non presentano alcun aspetto decisivo per il controllo di legittimità che deve compiere il giudice comunitario. Di conseguenza, tali domande devono essere respinte.

 Sulle spese

284   Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

285   Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

3)      Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

Pirrung

Meij

Forwood

Pelikánová

 

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

H. Jung

 

       J. Pirrung


Indice


Contesto normativo

I –  Disposizioni di diritto comunitario

A –  Regolamento (CEE) n. 3577/92

B –  Regolamento (CE) n. 659/1999

C –  Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi

D –  Comunicazione sui servizi di interesse economico generale in Europa

II –  Disposizioni di diritto spagnolo

A –  Regio decreto n. 1876/78

B –  Regio decreto n. 1466/1997

C –  Decreto n. 113/1998

Fatti all’origine della controversia

I –  Contratto del 1978

II –  Reclami della ricorrente e proposta di misure utili rispetto al contratto del 1978

III –  Regime provvisorio per le linee interinsulari dell’arcipelago delle Canarie

La decisione impugnata

Procedimento

Conclusioni della parti

Sulla ricevibilità

I –  Argomenti delle parti

II –  Giudizio del Tribunale

Sul merito

I –  In merito alle sovvenzioni per il 1997 e per la liquidazione

A –  Sul motivo riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sul motivo vertente su un errore di valutazione nell’applicazione dell’art. 88 CE

1.  Argomenti delle parti

a)  Sulla prima parte

b)  Sulla seconda parte

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulla prima parte

b)  Sulla seconda parte

II –  Sulla sovvenzione per il 1998

A –  Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 88 CE

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sul motivo riguardante una violazione dell’art. 86, n. 2, CE e una violazione dell’obbligo di motivazione

1.  Sulla prima parte del motivo, riguardante la mancanza di un atto della pubblica autorità

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

2.  Sulla seconda parte, vertente sulla mancanza di definizione precisa degli obblighi di servizio pubblico

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

3.  Sulla terza parte, vertente sull’assenza di una reale necessità di servizio pubblico

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

4.  Sulla quarta parte, vertente sull’assenza di un’aggiudicazione pubblica e su una carenza di motivazione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

5.  Sulla quinta parte, vertente sull’inadeguatezza della compensazione per il 1998 e su una carenza di motivazione

a)  Argomenti delle parti

b)  Giudizio del Tribunale

Sulle domande relative alle offerte di prova

Sulle spese



* Lingua processuale: lo spagnolo.

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