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Document 62001TJ0048
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 3 March 2004. # François Vainker and Brenda Vainker v European Parliament. # Officials - Occupational disease - Article 73 of the Staff Regulations - Claim for damages - Irregularities in the procedure for recognition of the occupational origin of a disease - Damage - Damage suffered by the spouse of a former official. # Case T-48/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 3 marzo 2004.
François Vainker e Brenda Vainker contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Malattia professionale - Art. 73 dello Statuto - Ricorso per danni - Irregolarità in sede di procedimento inteso al riconoscimento dell'origine professionale della malattia - Danno - Danno subito dalla moglie di un ex dipendente.
Causa T-48/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 3 marzo 2004.
François Vainker e Brenda Vainker contro Parlamento europeo.
Dipendenti - Malattia professionale - Art. 73 dello Statuto - Ricorso per danni - Irregolarità in sede di procedimento inteso al riconoscimento dell'origine professionale della malattia - Danno - Danno subito dalla moglie di un ex dipendente.
Causa T-48/01.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00051; II-00197
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:61
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
3 marzo 2004
Causa T-48/01
François Vainker e Brenda Vainker
contro
Parlamento europeo
«Dipendenti — Malattia professionale — Art. 73 dello Statuto — Ricorso per danni — Irregolarità in sede di procedimento inteso al riconoscimento dell’origine professionale della malattia — Danno — Danno subito dalla moglie di un ex dipendente»
Testo completo in inglese II - 0000
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto tre ricorsi proposti, ai sensi degli artt. 236 CE e 288, secondo comma, CE, per il risarcimento dei danni asseritamente subiti, da una parte, dal ricorrente sig. Vainker per il fatto di essere stato colpito da una malattia professionale e, dall’altra, da entrambi i ricorrenti a causa della non corretta amministrazione, da parte dell’istituzione convenuta, della domanda di indennità statutaria prevista dall’art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee.
Decisione: Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker la somma di EUR 60 000. Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker la somma di GBP 8 244,94 a titolo di rimborso delle spese di consulenza sostenute durante il procedimento diretto al riconoscimento dell’origine professionale della sua malattia. Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker interessi compensativi sulla somma di EUR 617 617,94, a decorrere dal 29 novembre 1999 e sino al 9 gennaio 2002. Il tasso di tali interessi va calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dai ricorrenti.
Massime
1. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso causale
2. Dipendenti — Organizzazione degli uffici — Assegnazione del personale — Discrezionalità dell’amministrazione — Limiti — Interesse del servizio — Rispetto dell’equivalenza dei posti — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, art. 7)
3. Dipendenti — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Portata — Limiti
4. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Determinazione dell’origine professionale della malattia — Procedimento — Presentazione al medico o ai medici designati dalle istituzioni di tutti i documenti utili — Assenza d’indagine completa prevista dall’art. 17, n. 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d’infortunio e di malattia professionale — Irregolarità
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 17, n. 2, e 19)
5. Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Determinazione dell’origine professionale della malattia — Procedimento — Accesso del dipendente ai documenti del fascicolo medico — Accesso indiretto
(Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 17)
6. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Illecito dell’amministrazione — Interpretazione inesatta di una disposizione statutaria non costitutiva di per sé di un illecito dell’amministrazione — Negligenza nei confronti di un dipendente in violazione del dovere di sollecitudine — Illecito dell’amministrazione
7. Procedura — Ricorso introduttivo — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo — Censure non esposte nel ricorso — Rinvio all’insieme degli allegati — Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 19, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)
8. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Danno — Risarcimento — Adozione tardiva di una decisione che riconosce l’origine professionale della malattia di un dipendente e ne fissa il tasso d’invalidità — Diritto agli interessi compensativi sul capitale previsto dall’art. 73 dello Statuto — Periodo per il pagamento degli interessi
[Trattato CE, art. 179 (divenuto art. 236 CE); statuto del personale, art. 73]
9. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Danni subiti dal coniuge in conseguenza della malattia professionale del dipendente — Insussistenza di una responsabilità
1. La responsabilità della Comunità presuppone che siano soddisfatte più condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la reale sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento allegato e il danno lamentato.
(v. punto 52)
Riferimento: Corte 1° luglio 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. ( Racc. pag. I-1981, punto 42); Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑203 e II-627, punto 56)
2. Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione, tuttavia, che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza dei posti.
Inoltre, gli eventuali problemi che l’allontanamento di un dipendente può causare all’ufficio cui apparteneva e il vantaggio che l’ufficio cui è stato assegnato può trarre dalla sua nuova assegnazione sono considerazioni che rientrano nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione dei loro uffici. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi ad accertare che l’autorità che ha il potere di nomina non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato.
(v. punti 86 e 87)
Riferimento: Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W./Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑239 e II-745, punti 87 e 92, e la giurisprudenza ivi citata)
3. Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l’equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra la pubblica autorità e i dipendenti pubblici. Questo dovere implica in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l’autorità prenda in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la sua decisione e, nel farlo, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato.
(v. punto 125)
Riferimento: Corte 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3199, punto 18); Tribunale 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II-245, punto 27); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II-249, punto 96)
4. Per poter validamente formulare un parere medico una commissione medica dev’essere in grado di conoscere tutti i documenti che possano risultarle utili per le sue valutazioni. Tale ragionamento dev’essere applicato per analogia alle conclusioni emesse dal medico o dai medici designati dalle istituzioni previste dall’art. 19 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale.
Infatti, in assenza di un’indagine completa, come previsto dall’art. 17, n. 2, della regolamentazione, allo scopo di raccogliere tutti gli elementi atti a stabilire la natura della malattia, la sua origine professionale nonché le circostanze in cui si è manifestata, il medico designato dall’istituzione non è in grado di emettere validamente le sue conclusioni.
Ne consegue che, omettendo di redigere una relazione d’indagine conforme a tale disposizione, sulla base di un esame obiettivo e completo delle circostanze, l’istituzione assume un comportamento irregolare.
(v. punti 126 e 132‑134)
Riferimento: Tribunale 15 luglio 1997, causa T‑187/95, R/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑253 e II-729, punto 49); Tribunale 15 dicembre 1999, causa T‑27/98, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑267 e II‑1293, punto 68)
5. Nell’ambito del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia, il rispetto dei diritti del dipendente è garantito, data la particolarità dei documenti di cui trattasi, dalla possibilità che ha il dipendente interessato di prendere conoscenza, tramite il medico di sua scelta, degli elementi del fascicolo redatto dall’autorità che ha il potere di nomina e di designare un medico per tutelare i suoi interessi in seno alla commissione medica. La regolamentazione, contemplando l’accesso indiretto ai documenti di natura medica, tramite l’intervento di un medico di fiducia designato dal dipendente, contempera i diritti del dipendente con le esigenze del segreto medico.
(v. punto 137)
Riferimento: Corte 7 ottobre 1987, causa 140/86, Strack/Commissione (Racc. pag. 3939, punto 12); Corte 1° ottobre 1991, causa C‑283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 23); Tribunale 12 luglio 1990, causa T‑154/89, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. II-445, punto 34)
6. Salvo eccezioni, l’adozione da parte dell’amministrazione di un’interpretazione inesatta di una disposizione statutaria non costituisce necessariamente un illecito.
Costituisce tuttavia un illecito il fatto di adottare, nei confronti di un dipendente che sollevi obiezioni sullo svolgimento di un procedimento di constatazione dell’origine professionale di una malattia, un comportamento negligente, caratterizzato dalla comunicazione di informazioni non corrette o contraddittorie, in violazione del dovere di sollecitudine.
(v. punti 142 e 149)
Riferimento: Corte 13 luglio 1972, causa 79/71, Heinemann/Commissione (Racc. pag. 579, punto 11); Tribunale 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑149 e II-481, punto 52)
7. Ai sensi dell’art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso introduttivo deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, esso può essere sollevato d’ufficio dal Tribunale. Tale indicazione, contenente l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Requisiti analoghi sono rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo. Peraltro, non spetta al Tribunale cercare e individuare negli allegati i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.
(v. punto 151)
Riferimento: Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione (Racc. pag. II-2085, punto 154, e la giurisprudenza ivi citata)
8. In caso di adozione tardiva della decisione che dichiara l’origine professionale della malattia di un dipendente e ne fissa il tasso d’invalidità, a causa di irregolarità o di negligenze imputabili all’istituzione di cui trattasi, il dipendente interessato può chiedere, a titolo di risarcimento in base al regime comune della responsabilità extracontrattuale applicabile ai sensi dell’art. 179 del Trattato (divenuto art. 236 CE), il versamento di interessi compensativi sul capitale cui ha diritto in forza dell’art. 73 dello Statuto per il periodo compreso tra la data in cui l’istituzione avrebbe ragionevolmente dovuto essere in grado di adottare la decisione che riconosceva la sua malattia professionale, se questa avesse adottato tutta la dovuta diligenza, e la data del versamento dello stesso capitale.
(v. punto 188)
Riferimento: Tribunale 15 dicembre 1999, causa T‑300/97, Latino/Commissione (Racc. PI pagg. I-A‑259 e II‑1263, punto 99)
9. Dev’essere respinta la domanda presentata dal coniuge di un dipendente affetto da malattia professionale, diretta a ottenere il risarcimento di danni che costituiscono la conseguenza del pregiudizio subìto dal detto dipendente e non rientrano tra i danni di cui l’istituzione può essere considerata responsabile in quanto datore di lavoro.
(v. punti 210 e 212)
Riferimento: Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e Brummelhuis/Commissione (Racc. pag. 2801, punto 22)