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Document 62000TJ0318

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 19 ottobre 2005.
Freistaat Thüringen (Germania) contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Applicazione abusiva degli aiuti - Rischio di elusione dell'ordine di restituzione - Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale.
Causa T-318/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 II-04179

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2005:363

Causa T‑318/00

Freistaat Thüringen

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Applicazione abusiva degli aiuti — Rischio di elusione dell’ordine di restituzione — Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 19 ottobre 2005 

Massime della sentenza

1.     Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili — Presupposto — Uso previo del potere di ingiunzione nei confronti dello Stato membro interessato — Sindacato giurisdizionale sull’accertamento dei fatti — Portata

[Art. 88, n. 2, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, artt. 5, n. 2, 6, n. 1, 10, n. 3, e 13, n. 1]

2.     Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti autorizzati dalla Commissione — Utilizzazione abusiva da parte del beneficiario — Criteri di valutazione

[Artt. 87 CE e 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. g)]

3.     Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Richiesta di esecuzione di una garanzia pubblica — Qualificazione quale aiuto distinto dalla prestazione della garanzia — Presupposto — Rinuncia del garante ai propri diritti che porta alla riduzione del debito del beneficiario

(Art. 87 CE)

4.     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 87 CE e 253 CE)

5.     Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Portata della deroga — Interpretazione restrittiva — Attività della Treuhandanstalt — Nozione di privatizzazione

[Art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE]

6.     Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità con il mercato comune di un aiuto individuale accordato in base ad un regime generale di aiuti precedentemente approvato — Obbligo di motivazione — Portata

(Art. 88, n. 3, CE)

7.     Atti delle istituzioni — Motivazione — Errore di fatto che compare nella motivazione, peraltro sufficiente, di una decisione — Irrilevanza quanto alla legittimità della decisione

(Art. 253 CE)

8.     Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Contributo finanziario utilizzato per il rimborso di un credito garantito dall’autorità pubblica — Qualificazione quale aiuto nuovo

(Art. 88 CE)

9.     Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Aiuto sviato — Sviamento noto alla Commissione — Recupero presso il destinatario dell’aiuto — Esclusione

(Art. 88, n. 2, CE)

10.   Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Ambito di applicazione — Aiuto concesso ad un gruppo di imprese che effettua il trasferimento interno di attivi — Recupero presso un’impresa del gruppo che non è beneficiaria dell’aiuto e non ha tratto alcun vantaggio dai trasferimenti — Esclusione

(Art. 88, n. 2, CE)

11.   Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Recupero degli aiuti presso un’impresa che non è beneficiaria degli aiuti, ma ha rilevato le attività strumentali del beneficiario e ne prosegue l’attività — Presupposto — Elusione della decisione che ne ordina la restituzione — Valutazione nella fattispecie

(Art. 88, n. 2, CE)

1.     Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato, la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata ad uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle le informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune. Tuttavia, prima di adottare una tale decisione, la Commissione deve rispettare taluni requisiti procedurali. In particolare, essa deve ingiungere allo Stato membro di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Solo nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l’ingiunzione della Commissione, quest’ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone. Tali requisiti sono stati ripresi e concretizzati all’art. 5, n. 2, all’art. 10, n. 3, e all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’art. 88 CE.

A tale proposito, dato che, con la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale previsto all’art. 6, n. 1, del regolamento e con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, lo Stato membro e le altre parti interessate sono informati circa i fatti su cui la Commissione intende basare la sua decisione definitiva, se tali parti ritengono che taluni fatti ripresi nella decisione di avviare il procedimento formale di esame siano erronei, a loro incombe comunicarlo alla Commissione durante il procedimento amministrativo a pena di non poter più contestare tali fatti nell’ambito del procedimento contenzioso. Per contro, in mancanza di informazioni contrarie dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a fondarsi sui fatti, anche erronei, di cui dispone al momento dell’adozione della decisione definitiva, laddove gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un’ingiunzione della Commissione allo Stato membro di fornirle le informazioni necessarie. Se, invece, la Commissione si astiene dall’ingiungere allo Stato membro di trasmetterle informazioni sui fatti che intende considerare, essa non può, in seguito, giustificare eventuali errori di fatto facendo valere che essa era legittimata, al momento di adottare la decisione che ha concluso il procedimento d’indagine formale, a considerare solo gli elementi di informazione di cui disponeva in quel momento.

La Commissione non è, peraltro, sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale per quanto riguarda l’accertamento dei fatti. Infatti, se lo Stato membro ha pienamente soddisfatto al suo obbligo di trasmettere tutte le informazioni richieste dalla Commissione, esso potrà facilmente provare, grazie alle informazioni che esso ha trasmesso nel corso del procedimento, che gli eventuali errori di fatto contenuti nella decisione impugnata non gli sono imputabili. Inoltre, quando la Commissione basa una decisione sulle informazioni disponibili riguardanti taluni elementi di fatto senza avere, su tale punto specifico, rispettato i requisiti procedurali individuati dalla giurisprudenza e ripresi nel regolamento n. 659/1999, il Tribunale può esercitare il suo controllo riguardante la questione se l’aver preso in considerazione tali elementi di fatto abbia potuto dar luogo ad un errore di valutazione che ha viziato la legittimità della decisione impugnata.

(v. punti 73, 88-89)

2.     Dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE e dall’art. 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999, relativo all’applicazione dell’art. 88 CE, risulta che, per provare che un aiuto concesso in conformità di un regime di aiuti autorizzati è stato applicato in modo abusivo, la Commissione deve dimostrare che tale aiuto è stato impiegato in violazione di tale regime come approvato dalla Commissione e cioè in violazione delle norme nazionali che disciplinano tale regime o delle condizioni supplementari che sono state accettate dallo Stato membro nell’ambito dell’approvazione del regime da parte della Commissione.

In proposito, la violazione di una mera condizione supplementare imposta unilateralmente da chi ha concesso l’aiuto, senza che tale condizione sia esplicitamente prevista dalle norme nazionali che disciplinano tale regime, come approvate dalla Commissione, non può essere considerata come un elemento sufficiente per caratterizzare un impiego abusivo dell’aiuto ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE.

(v. punti 113-114, 144-145, 149)

3.     Sia l’esistenza sia l’importanza di un aiuto devono essere valutate in relazione alla situazione esistente al momento della sua concessione. Di conseguenza, il fatto che si possa chiedere l’esecuzione di una garanzia pubblica in caso di inadempimento dell’impresa beneficiaria non modifica la natura di tale garanzia con riferimento all’art. 87 CE e non fa sorgere un aiuto nuovo.

In taluni casi, tuttavia, il fatto che un garante pubblico rinunci unilateralmente ai diritti di cui dispone nei confronti del beneficiario in seguito all’appello alla garanzia può costituire un aiuto. Questo è il caso, in particolare, se il garante pubblico non si comporta come un operatore economico razionale che fa tutto ciò che è possibile per ottenere il rimborso dell’importo che ha dovuto pagare a titolo di garanzia. Inoltre, se risulta che la rinuncia ad un credito inizialmente coperto da una garanzia di prestito, una volta avvenuta l’esecuzione della garanzia, è definitiva, e dà così luogo ad una riduzione diretta dell’indebitamento del beneficiario, tale rinuncia è, in linea di principio, suscettibile di costituire un aiuto distinto in quanto fornisce un vantaggio economico aggiuntivo rispetto alla garanzia di prestito nonché rispetto alla sua esecuzione.

(v. punti 125-126)

4.     La motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione comunitaria da cui emana l’atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo.

Con riguardo ad una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, la necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione, in particolare, dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente, ai sensi dell’art. 230 CE, possono avere alle relative spiegazioni. Risulta quindi che la necessità della motivazione di una decisione adottata in materia di aiuti di Stato non può essere determinata in funzione dell’interesse ad essere informato del solo Stato membro al quale la detta decisione è rivolta, potendo tale interesse essere limitato da ragioni particolari riguardanti la contestazione o meno di taluni punti di fatto e di diritto da esso sollevati nel corso del procedimento amministrativo, ma si estende all’insieme delle considerazioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento.

(v. punti 127, 156)

5.     Il regime che disciplina le attività della Treuhandanstalt, quale stabilito dalla Commissione, prevede diverse deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE. Adottando tali deroghe, la Commissione intendeva facilitare il compito della Treuhandanstalt, ente unico nel suo genere, che consisteva nel ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca ed assicurare la transizione di queste ultime da un’economia pianificata ad un’economia di mercato.

Ne consegue che la nozione di «privatizzazione», nell’ambito dei regimi di aiuto della Treuhandanstalt, in quanto condizione di applicazione di un regime in deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere interpretata in modo restrittivo. In conformità ad una siffatta interpretazione, l’esistenza di una privatizzazione, secondo tali regimi, può essere in linea di principio ammessa soltanto se un investitore privato acquisisce una quota di capitale di un’impresa pubblica già esistente atta a conferirgli il controllo dell’impresa interessata.

Così dunque, la creazione di una nuova impresa, avente ad oggetto una nuova attività commerciale, in forma di impresa comune tra un’impresa dell’ex Repubblica democratica tedesca e un’impresa della Repubblica federale di Germania non può essere qualificata come privatizzazione ai sensi dei detti regimi della Treuhandanstalt. Infatti, contrariamente alla privatizzazione prevista da tali regimi, che è diretta a far passare un’impresa da un’economia pianificata ad un’economia di mercato, la creazione di una nuova impresa permette di sviluppare ex novo un progetto di impresa con nuovi mezzi e con una nuova attività commerciale.

(v. punti 176-177)

6.     Nella motivazione di una decisione che constata l’incompatibilità con il mercato comune di un aiuto accordato in base ad un regime generale di aiuti approvato dalla Commissione, quest’ultima può limitarsi al fatto che l’aiuto non è conforme alle condizioni poste all’atto dell’approvazione del regime di aiuti, in mancanza, nel corso del procedimento amministrativo, di precisazioni, la cui prova incombe allo Stato membro interessato, dirette a dimostrare tanto che non si trattava di un aiuto quanto che, in ogni caso, tale aiuto era compatibile con il mercato comune e non era stato applicato in modo abusivo.

(v. punto 180)

7.     Anche se un punto della motivazione oggetto di controversia contiene un’indicazione erronea in fatto, tale vizio può non portare all’annullamento di tale atto se gli altri ‘considerando’ della decisione impugnata contengono motivi idonei a dimostrarne la fondatezza.

(v. punto 191)

8.     Il solo fatto che un contributo finanziario accordato da un’autorità pubblica ad un’impresa sia servito a rimborsare i crediti garantiti da tale autorità non permette di concludere che si tratta di un intervento a titolo di tale garanzia e non di un nuovo aiuto.

(v. punti 247, 281)

9.     La Commissione non è legittimata a richiedere il recupero di un aiuto di Stato illegittimo presso l’impresa destinataria di quest’ultimo qualora, al momento di adottare una decisione in tal senso, essa sappia o non possa ignorare che tale impresa non ha tratto vantaggio dall’aiuto.

In proposito, non è conforme ai principi che regolano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi una decisione che ordina il recupero di un aiuto presso l’impresa destinataria di quest’ultimo, quando, almeno al momento di adottare tale decisione, la Commissione disponeva di un insieme di indizi precisi e concordanti da cui risultava che tale impresa non aveva avuto il godimento effettivo di gran parte dell’aiuto a causa dello sviamento di quest’ultimo, e tali indizi permettevano di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’entità dello sviamento. Per giustificare la sua decisione, la Commissione non può trincerarsi dietro il fatto che le autorità dello Stato membro interessato non le avevano fornito indicazioni precise quanto alla parte di aiuto che era stata sviata, quando essa non si è avvalsa dei poteri a sua disposizione per farsi comunicare tali dati.

(v. punti 321-323)

10.   Un’impresa appartente ad un gruppo di imprese collegate nell’ambito del quale esistono meccanismi interni di trasferimento di attivi non può essere tenuta a rimborsare un aiuto di Stato illegittimo, benché non ne sia stata beneficiaria, per il fatto che, in ragione della sua appartenenza al detto gruppo, essa ne ha avuto il godimento effettivo, qualora sia pacifico che tali meccanismi di trasferimento sono stati utilizzati esclusivamente a svantaggio di tale impresa e non a suo profitto.

(v. punto 324)

11.   La circostanza che un’impresa abbia rilevato una parte degli attivi del beneficiario di un aiuto illegittimo e ne prosegua l’attività non è necessariamente sufficiente per concludere che un’operazione sia diretta ad eludere le conseguenze di una decisione della Commissione che impone il recupero di tale aiuto. Per determinare se sussista effettivamente un’elusione, si devono infatti prendere in considerazione elementi quali le modalità dell’acquisizione, e segnatamente il prezzo effettivamente pagato, il mantenimento di un certo numero di attivi nel patrimonio del beneficiario dell’aiuto e la logica economica dell’operazione.

(v. punti 326-343)




SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

19 ottobre 2005 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Applicazione abusiva degli aiuti – Rischio di elusione dell’ordine di restituzione – Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale»

Nel procedimento T‑318/00,

Freistaat Thüringen (Germania), rappresentata dall’avv. M. Schütte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e T. Jürgensen, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. R. Bierwagen,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.‑D. Borchardt e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, assistiti dal sig. C. Koenig, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

ODS Optical Disc Service GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dagli avv.ti I. Brinker e U. Soltész, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (GU L 318, pag. 62),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dai sigg. R. García‑Valdecasas, J.D. Cooke, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1       L’art. 87 CE dispone quanto segue:

«1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

2       L’art. 88 CE così recita:

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (…)».

3       Ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1):

«1. La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato (…) siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2. Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

(…)».

4       Inoltre, l’art. 6 del regolamento n. 659/1999 così recita:

«1. La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

(…)».

5       Secondo l’art. 10 del regolamento n. 659/1999:

«1.      La Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.

2.      Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applica (…), con gli opportuni adattamenti, (…) l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata “ingiunzione di fornire informazioni”). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».

6       L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:

«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili».

7       L’art. 14 del medesimo regolamento così dispone:

«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

8       D’altronde, l’art. 16 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Aiuti attuati in modo abusivo», stabilisce quanto segue:

«Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, paragrafo 1, 12, 13, 14 e 15».

9       Infine, la Commissione ha adottato, nel 1994, orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368, pag. 12), modificati nel 1997 (GU C 283, pag. 2) (in prosieguo: gli «orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione»).

 Fatti all’origine della controversia

10     Con decisione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti di Stato concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione si è pronunciata sulla legittimità dei contributi finanziari che sono stati concessi da diversi enti pubblici tedeschi nel corso degli anni 1991‑1995 a favore di un’impresa produttrice di dischi compatti (in prosieguo: «CD») e di accessori di CD, stabilita ad Albrechts, nel Land della Turingia (in prosieguo: lo «stabilimento di CD ad Albrechts»).

A –  Contesto generale

11     Nella decisione impugnata, la Commissione ha distinto tre fasi, cioè, in primo luogo, la fase di costituzione dell’impresa, in secondo luogo, la fase di ristrutturazione dell’impresa e, infine, il rilevamento di taluni attivi dell’impresa da parte della società MediaTec Datenträger GmbH (in prosieguo: la «MTDA»).

1.     Fase di costituzione dell’impresa (dal 1990 al 1992)

12     Dalla decisione impugnata risulta che lo stabilimento di CD ad Albrechts è stato creato in forza di un contratto per la costituzione di un’impresa comune, concluso, il 20 febbraio 1990, tra, da un lato, il complesso industriale «VEB» (di proprietà nazionale) Robotron, con sede in Dresda, nel Land della Sassonia (in prosieguo: la «Robotron»), e, dall’altro, la società R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG (in prosieguo: la «PBK»), una società che fa parte del gruppo Pilz con sede in Kranzberg, nel Land della Baviera (in prosieguo: il «gruppo Pilz»). Il capitale dell’impresa comune, che era allora denominata «Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG» (in prosieguo: «l’impresa comune»), era detenuto per i due terzi dalla Robotron e per un terzo dalla PBK. L’impresa comune aveva come oggetto la produzione di CD, di custodie per CD e di accessori. Il sig. Reiner Pilz, in qualità di amministratore delegato del gruppo Pilz, ne assicurava la gestione (‘considerando’ 11 della decisione impugnata).

13     Per realizzare il suo oggetto sociale, l’impresa comune ha concluso, il 29 agosto 1990, un contratto di appalto generale con la società Pilz GmbH & Co. Construction KG, una società appartenente al gruppo Pilz (in prosieguo: la «Pilz Construction»), per la costruzione di uno stabilimento di produzione di CD, chiavi in mano, per un prezzo forfettario di marchi tedeschi (DEM) 235 525 milioni. A tali spese si aggiungevano ancora i costi per la valorizzazione del terreno, valutati in DEM 7,5 milioni (‘considerando’ 12 e 20 della decisione impugnata).

14     Inoltre, con un contratto supplementare del 26 maggio 1992, le due imprese partecipanti all’impresa comune hanno deciso di incrementare la capacità produttiva di CD e custodie per CD. L’importo complessivo delle prestazioni e delle forniture richieste a tal fine si elevava a DEM 39 milioni (‘considerando’ 22 della decisione impugnata).

15     Per finanziare tali investimenti, l’impresa comune, la Robotron e la PBK hanno contratto un prestito per gli importi necessari presso un consorzio di banche. Tali crediti bancari erano o parzialmente o completamente coperti dalle garanzie della Treuhandanstalt, agenzia pubblica incaricata del finanziamento della privatizzazione delle imprese nell’ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «THA»), e del Land della Baviera. Inoltre, il Land della Turingia e il Land della Baviera, quest’ultimo attraverso la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, agenzia del Land della Baviera per il finanziamento delle infrastrutture (in prosieguo: la «LfA»), hanno concesso sovvenzioni e premi all’investimento all’impresa comune.

16     D’altronde, durante la fase di costituzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, la proprietà delle quote sociali rappresentanti il capitale dell’impresa comune è stato trasferito più volte. Anzitutto, le quote sociali dell’impresa comune detenute da tale società sono state rivendute alla PBK, a causa della liquidazione della Robotron da parte della THA nel 1992. Inoltre, la PBK, a sua volta, ha trasferito la quasi totalità delle quote sociali dell’impresa comune che essa deteneva alla società Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, un’altra società che fa parte del gruppo Pilz (in prosieguo: la «Pilz Compact Disc»), cosicché l’impresa comune è divenuta una controllata di quest’ultima. Infine, il 24 novembre 1992, in seguito a tale trasferimento e al trasferimento della sua sede sociale ad Albrechts, l’impresa comune ha mutato la sua denominazione in Pilz Albrechts GmbH (in prosieguo: la «PA»). Immediatamente dopo tale trasferimento, essa è stata integrata nel sistema di gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz (‘considerando’ 13 e 14 della decisione impugnata).

2.     Fase di ristrutturazione (dal 1993 al 1998)

17     Lo stabilimento di produzione di CD è entrato in attività nel 1993. Fin dall’inizio della sua attività, ha avuto serie difficoltà e si è pesantemente indebitato (‘considerando’ 15 della decisione impugnata).

18     Per rimediare a tale situazione, il 7 marzo 1994, è stato concluso un accordo per il risanamento tra il gruppo Pilz (ivi compresa la PA), le banche e gli enti pubblici [la THA, la LfA, la Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft (in prosieguo: la «TIB») e la Thüringer Aufbaubank (in prosieguo: la «TAB»)], che avevano partecipato al finanziamento della costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts. Nell’ambito di tale accordo, gran parte dei crediti bancari che erano stati concessi ai fini della costruzione dello stabilimento di produzione di CD è stata rimborsata, in tutto o in parte. Inoltre, in base all’accordo di risanamento, il capitale della PA è stato acquisito dalla TIB – per un importo pari al 98% delle quote sociali – e dalla TAB – per un importo pari al 2% delle quote sociali –, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994, e la PA, di conseguenza, ha cessato di far parte del gruppo Pilz. A partire dal mese di ottobre 1994, questa società ha anche cambiato denominazione per assumere quella di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (in prosieguo: la «CD Albrechts» ) (‘considerando’ 15 e 17 della decisione impugnata). D’altra parte, nel 1994 e nel 1995, la TAB e la LfA hanno concesso numerosi crediti alla CD Albrechts.

19     È sempre nel corso dell’anno 1994 che le autorità tedesche si sono accorte che una gran parte dei contributi finanziari che erano stati concessi per finanziare la costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts erano stati sviati, in particolare nell’ambito del sistema di gestione di cassa centralizzata esistente all’interno del gruppo Pilz, a vantaggio di altre società di tale gruppo. Inoltre, il 25 luglio 1995, è stato avviato un procedimento fallimentare sui beni di tutte le società del gruppo Pilz. Infine, il sig. Reiner Pilz è stato condannato ad una pena detentiva per bancarotta fraudolenta e altri reati (‘considerando’ 16 della decisione impugnata).

3.     Rilevamento di talune attività da parte della MTDA

20     Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998, la MTDA, una società controllata dalla TIB al 100% che è principalmente attiva nell’ambito della produzione di supporti di dati molto avanzati, cioè i CD registrabili (CD-ROM) e i DVD, ha rilevato una parte degli attivi appartenenti alla CD Albrechts, cioè le immobilizzazioni, le scorte e il capitale circolante nonché il know-how tecnico e il comparto distribuzione (‘considerando’ 18 della decisione impugnata).

21     Contemporaneamente a tale rilevamento, la denominazione della CD Albrechts è stata cambiata in LCA Logistik Center Albrechts GmbH (in prosieguo: la «LCA») e quella della MTDA in CDA Datenträger Albrechts GmbH (in prosieguo: la «CDA»). Tuttavia la LCA continua a restare proprietaria del terreno necessario all’attività, dei fabbricati esistenti, delle infrastrutture tecniche nonché delle attrezzature logistiche. Inoltre, la LCA e la CDA hanno concluso un contratto per lo scambio di prestazioni il quale prevede, da un lato, un contratto di locazione con un affitto annuo di DEM 800 000 e, dall’altro, un contratto di prestazione di servizi per un valore di circa DEM 3 milioni all’anno, in funzione del volume d’affari (‘considerando’ 19 della decisione impugnata).

22     Infine, il 22 settembre 2000 la LCA ha chiesto di essere messa in liquidazione nell’ambito di una procedura fallimentare.

B –  Svolgimento del procedimento amministrativo

23     La Commissione, avendo appreso dalla stampa che le autorità tedesche avevano concesso aiuti per la costruzione dello stabilimento ad Albrechts, dal mese di ottobre 1994, ha chiesto alla Repubblica federale di Germania di farle pervenire informazioni in merito a tali aiuti. In seguito, un intenso scambio di corrispondenza e numerose riunioni hanno avuto luogo tra le autorità tedesche e la Commissione (‘considerando’ 1‑3 della decisione impugnata).

24     Con lettera 17 luglio 1998 (in prosieguo: la «decisione di avvio»), la Commissione ha informato la Repubblica federale di Germania della sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE in relazione agli aiuti suddetti. A tale lettera era allegata una lista di quesiti destinati alle autorità tedesche. La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 dicembre 1998 [Comunicazione della Commissione indirizzata, in applicazione dell’art. [88, n. 2,] CE, agli altri Stati membri e agli altri interessati relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco per la creazione di CD Albrechts GmbH, in Turingia (ex gruppo Pilz, Baviera), GU C 390, pag. 7].

25     Le autorità tedesche hanno reagito alla decisione di avvio con l’invio di diverse lettere contenenti informazioni complementari. Numerose altre riunioni hanno avuto luogo tra tali autorità e i rappresentanti della Commissione.

26     Tuttavia la Commissione, ritenendo che le informazioni trasmesse dalle autorità tedesche non costituissero una risposta soddisfacente alle sue questioni, ha intimato, con lettera 22 luglio 1999, che si rispondesse alle medesime al più tardi entro il 31 agosto 1999. Dopo aver sollecitato, con lettera 28 luglio 1999, la proroga di tale termine e dopo aver avuto un nuovo colloquio con i rappresentanti della Commissione il 23 settembre 1999 a Bruxelles, le autorità tedesche hanno inviato un supplemento di informazione.

27     D’altronde, dopo la scadenza del termine previsto nella decisione di avvio, la società CDA e la società Point Group Ltd, una concorrente della CDA, si sono dichiarate parti interessate ed hanno presentato osservazioni alla Commissione.

28     Infine, il 21 giugno 2000 la Commissione ha chiuso il procedimento adottando la decisione impugnata.

C –  Accertamento dei fatti e valutazione giuridica

29     La Commissione ha valutato separatamente i contributi finanziari che sono stati concessi dalla Repubblica federale di Germania rispettivamente nella fase di costituzione, nella fase di ristrutturazione e, infine, nell’ambito del rilevamento di taluni attivi della CD Albrechts da parte della MTDA.

1.     Contributi finanziari concessi dalla Repubblica federale di Germania durante la fase di costituzione

30     Nella decisione impugnata, la Commissione ha individuato cinque contributi finanziari concessi nella fase di costituzione. In una tavola sinottica riprodotta al ‘considerando’ 32 della decisione impugnata, essa li ha descritti nel modo seguente:








Aiuto

Importo in milioni di DEM

Beneficiario

Concesso da

Data

Base giuridica

1

Fideiussione del 100%, inizialmente garanzia dell’80% per DEM 52,72 milioni

54,7

PBK

LfA

1991

Legge sull’assunzione di garanzie statali e di garanzie del Land Baviera

2

Sovvenzioni e premi fiscali agli investimenti

19,42

Impresa comune

LfA

1991/1992

Azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», legge sui premi fiscali agli investimenti

3

Rinuncia

3,0

PBK

LfA

1994

Nessuna

4

Garanzia del 100%

190,0

Robotron, impresa comune

THA

199[2]

Regime relativo alla THA

5

Sovvenzioni e premi fiscali agli investimenti

63,45

Impresa comune; dal 24.11.1992, PA

Turingia

Dal 1991 al 1993

Azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», legge sui premi fiscali agli investimenti

Totale

330,57


31     In primo luogo, da tale tabella risulta che, nel 1992, la THA ha concesso, per un importo di DEM 190 milioni, una garanzia del 100% che copriva la maggior parte dei crediti bancari accordati alla Robotron e all’impresa comune. Secondo la Commissione, tale garanzia deve essere considerata come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune in quanto non è stato elargito in conformità delle condizioni enunciate nei regimi di aiuti approvati dalla Commissione rispettivamente con lettera SG(91) D/17825 del 26 settembre 1991 (in prosieguo: il «primo regime della THA») e con lettera SG(92) D/17613 dell’8 dicembre 1992 (in prosieguo: il «secondo regime della THA»). Essa ritiene tuttavia che, dei DEM 190 milioni inizialmente garantiti, debba essere restituita solo la somma di DEM 120 milioni effettivamente sborsata dalla THA a titolo di garanzia.

32     In secondo luogo, la Commissione ha constatato che, fino al 31 dicembre 1993, il Land della Turingia aveva accordato all’impresa comune, poi alla PA, a titolo dell’«Investitionszulagengesetz» (legge sui premi fiscali all’investimento) e del ventesimo e ventunesimo «Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur”» (programmi quadro adottati, per gli anni 1992 e 1993, in applicazione della legge 6 ottobre 1969 relativa all’obiettivo di interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali»; in prosieguo: il «regime TIC»), sovvenzioni e premi all’investimento per un ammontare complessivo di DEM 63,45 milioni. Orbene, secondo la Commissione, tale aiuto a finalità regionale è stato erroneamente accordato a titolo dell’obiettivo d’interesse comune e della legge sui premi fiscali all’investimento e, pertanto, essendo incompatibile con il mercato comune, deve essere restituito. Tenuto conto della decisione adottata dal Land della Turingia di ordinare la restituzione di una somma di DEM 32,5 milioni, la Commissione considera che deve essere ancora recuperata una somma di DEM 30,95 milioni.

33     In terzo luogo, la Commissione ha anche constatato che, nel 1991 e nel 1992, il Land della Baviera aveva, attraverso la LfA, concesso all’impresa comune sovvenzioni e premi all’investimento per un importo complessivo di DEM 19,42 milioni. Orbene, poiché tali sovvenzioni e premi sono stati sviati a profitto delle società del gruppo Pilz, la Commissione ritiene che essi siano stati erroneamente accordati a titolo del regime TIC e della legge sui premi fiscali all’investimento. Secondo la Commissione, si tratta quindi di aiuti incompatibili con il Trattato CE.

34     In quarto luogo, la Commissione ha constatato che il Land della Baviera aveva costituito, in applicazione delle «Richtilinien für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft» (direttive disciplinanti la costituzione di garanzie pubbliche per il settore dell’industria, pubblicate con la comunicazione L 6811-1/7 – 43358 del Ministero bavarese delle Finanze, in data 7 agosto 1973; in prosieguo: la «regolamentazione riguardante la concessione di garanzie da parte del Land della Baviera»), una garanzia aumentata dall’80 al 100% sui crediti bancari dell’importo complessivo di DEM 54,7 milioni, in ultima analisi ottenuto dalla PBK. Secondo la Commissione, le autorità tedesche, malgrado la richiesta di informazioni contenuta nella decisione di avvio, non hanno fornito elementi sufficientemente dettagliati che le permettessero di eliminare i suoi dubbi circa la legittimità delle operazioni relative alla garanzia concessa dal Land della Baviera (la LfA). Inoltre, tenuto conto del fatto che l’aiuto in esame non è servito al finanziamento dell’investimento, ma è stato sviato, essa ritiene che tale garanzia debba essere considerata come un aiuto incompatibile.

35     In quinto luogo, la Commissione ha giudicato che la rinuncia da parte della LfA al credito di DEM 3 milioni che era sorto rispetto alla PBK a causa del pagamento di tale somma alle banche a titolo della garanzia menzionata al punto 34 supra costituiva un aiuto di Stato. A suo parere, tale aiuto è incompatibile con il mercato comune in quanto esso è stato concesso senza fondamento giuridico.

36     Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha concluso che, durante la fase di costituzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, la Repubblica federale di Germania aveva concesso, in violazione dell’art. 88, n. 3, CE, aiuti di Stato per un importo complessivo di DEM 260,57 milioni. Tali aiuti sono costituiti da contributi del Land della Turingia per un importo di DEM 63,45 milioni, della LfA per un importo di DEM 77,12 milioni (DEM 54,7 milioni in forma di garanzia, DEM 19,42 milioni in forma di premi all’investimento e DEM 3 milioni in forma di rinuncia ad un credito), e della THA per un importo di DEM 120 milioni.

37     Secondo la Commissione, questi aiuti sono incompatibili principalmente a causa del fatto che essi hanno favorito le società appartenenti al gruppo Pilz e, per questo, sono stati applicati abusivamente ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

2.     Contributi finanziari concessi durante la fase di ristrutturazione

38     Nella decisione impugnata, la Commissione ha identificato e qualificato come aiuto dodici contributi finanziari concessi durante la fase di ristrutturazione dell’impresa. In una tavola sinottica riprodotta al ‘considerando’ 39 della decisione impugnata, tali contributi sono presentati nel modo seguente:

Aiuto

Importo in milioni di DEM

Beneficiario

Concesso da

Data

Base giuridica

1

Credito

25,0

PA

TAB

Ottobre 1993

Nessuna

2

Credito

20,0

PA

TAB

Marzo 1994

Nessuna

3

Prezzo d’acquisto

3,0

PBK

TIB

Marzo 1994

Nessuna

4

Sovvenzione

12,0

PA

TIB

Marzo 1994

Nessuna

5

Partecipazione

33,0

PA

TIB (98%)

TAB (2%)

Marzo 1994

Nessuna

6

Credito

2,0

PA

LfA

Marzo 1994

Nessuna

7

Prestito dei soci

3,5

PA

TIB

Aprile 1994

Nessuna

8

Credito

15,0

Gruppo Pilz

LfA

Giugno 1994

Nessuna

9

Credito

15,0

CD Albrechts

TAB

Ottobre 1994

Nessuna

10

Credito

7,0

CD Albrechts

LfA

Dicembre 1994

Nessuna

11

Credito

9,5

CD Albrechts

TAB

Gennaio 1995

Nessuna

12

Interessi

21,3

Dalla fine del 1993

Totale

166,3


39     In primo luogo, la Commissione ha constatato che, nell’ottobre 1993, la TAB aveva concesso alla PA un credito di DEM 25 milioni per colmare le insufficienze di cassa di tale società, ma che tali fondi, per mezzo del sistema di gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz, erano stati anch’essi percepiti direttamente dalle altre società di questo gruppo.

40     In secondo luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, la TAB aveva concesso alla PA un credito di DEM 20 milioni per rimborsare i crediti bancari garantiti dalla THA, ma che tali fondi erano stati anch’essi percepiti direttamente dalle società appartenenti al gruppo Pilz per mezzo del sistema di gestione di cassa centralizzata.

41     In terzo luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, la TIB aveva versato alla PBK un importo di DEM 3 milioni per l’acquisizione di quote sociali della PA detenute da questa società.

42     In quarto luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, la TIB aveva concesso una sovvenzione nella riserva di capitale della PA, per un importo di DEM 12 milioni.

43     In quinto luogo, la Commissione ha valutato che, nel marzo 1994, la TIB e la TAB avevano acquistato rispettivamente il 98 e il 2% del capitale sociale della PA, per un importo di DEM 33 milioni.

44     In sesto luogo, la Commissione ha constatato che, nel marzo 1994, il Land della Baviera aveva accordato, per mezzo della LfA, un credito di DEM 2 milioni alla PA.

45     In settimo luogo, la Commissione ha constatato che, nell’aprile 1994, la TIB aveva concesso un prestito dei soci di DEM 3,5 milioni alla PA.

46     In ottavo luogo, la Commissione ha dichiarato che, nel giugno 1994, la LfA aveva concesso un credito di gestione di DEM 15 milioni al gruppo Pilz, che doveva servire come soluzione temporanea in attesa di trovare qualcuno che rilevasse lo stabilimento di CD ad Albrechts.

47     In nono luogo, la Commissione ha constatato che, nell’ottobre 1994, la TAB aveva concesso un credito di DEM 15 milioni alla CD Albrechts. Essa ha osservato che, benché fossero stati versati alla CD Albrechts, tali fondi erano serviti alla prestazione di servizi alle imprese del gruppo Pilz, prestazioni che esse non hanno mai retribuito, per cui solo queste ultime imprese erano state avvantaggiate.

48     In decimo luogo, la Commissione ha constatato che, nel dicembre 1994, il Land della Baviera aveva concesso, per mezzo della LfA, un nuovo credito di DEM 7 milioni alla CD Albrechts.

49     In undicesimo luogo, la Commissione ha dichiarato che, nel gennaio 1995, la TAB aveva concesso un credito di DEM 9,5 milioni alla CD Albrechts.

50     In dodicesimo luogo, la Commissione ha dichiarato che, secondo le informazioni delle autorità tedesche, la PA e la CD Albrechts avevano goduto di vantaggi in forma di interessi per un importo complessivo di DEM 21,3 milioni nel periodo compreso tra la fine del 1993 e il 1998.

51     Secondo la Commissione, i dodici contributi finanziari summenzionati, per un importo complessivo di DEM 166,3 milioni, devono essere considerati come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato comune. Infatti, poiché tali contributi hanno avvantaggiato la TIB e la TAB dopo che tali società avevano assunto la responsabilità economica dello stabilimento di CD ad Albrechts, essi potevano solo essere approvati dalla Commissione sulla base dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Orbene, secondo la Commissione, è evidente che tali contributi non sono conformi a tali orientamenti, poiché le informazioni di cui dispone non permettono di stabilire che essi sono stati concessi nell’ambito di un piano di ristrutturazione praticabile accompagnato da misure interne concrete che permettano alla Commissione di constatare il ristabilimento entro un termine ragionevole della competitività e della redditività a lungo termine dell’impresa. Inoltre, non si è presentato alcun acquirente privato disposto a rilevare le attuali società LCA e CDA, per cui, in mancanza di partecipazione privata, non è possibile determinare se l’aiuto sia proporzionato ai costi della ristrutturazione.

3.     Sul recupero degli aiuti

52     In applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione ha deciso che la Repubblica federale di Germania doveva richiedere la restituzione dell’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune che è stato versato sia nella fase di costituzione che nella fase di ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts.

53     Inoltre, la Commissione ha sottolineato che, per assicurare il rispetto della sua decisione e l’eliminazione di qualsiasi distorsione della concorrenza, essa era tenuta, in caso di bisogno, a esigere che la procedura di recupero dell’aiuto non fosse limitata al destinatario iniziale dell’aiuto, ma fosse estesa all’impresa che prosegue l’attività di quest’ultimo con l’ausilio dei mezzi di produzione trasferiti. Essa ha dichiarato che, per valutare se un’impresa proseguisse effettivamente l’attività del destinatario iniziale dell’aiuto, essa prendeva in considerazione un certo numero di elementi, tra cui l’oggetto del trasferimento, il prezzo di acquisizione, l’identità degli associati e dei proprietari della vecchia impresa e quella dell’acquirente, la data di realizzazione del trasferimento e il carattere commerciale di esso. Orbene, essa ha ritenuto che, nella fattispecie, la LCA e la CDA profittassero sicuramente dell’aiuto che era stato accordato in precedenza alla PBK, all’impresa comune e alla PA, in quanto esse utilizzavano elementi dell’attivo e infrastrutture di queste imprese per proseguirne l’attività. Quindi essa ha deciso che questi aiuti dovevano essere restituiti dalla LCA, dalla CDA e da tutte le altre imprese a cui gli attivi dell’impresa comune, della PA o della PBK erano stati o sarebbero stati trasferiti, dovendo esse essere considerate come «beneficiarie» di tali aiuti.

4.     Dispositivo della decisione impugnata

54     Alla luce di tali valutazioni, la Commissione ha adottato la decisione seguente:

«Articolo 1

1. Gli aiuti di Stato ai quali la [Repubblica federale di] Germania ha dato attuazione in favore [della PBK, dell’impresa comune e della PA], in vista della costruzione, della gestione e del risanamento dello stabilimento per la produzione di CD ad Albrechts (Turingia) sono stati utilizzati, per l’importo di 260,57 milioni di DEM, in altri settori del gruppo Pilz.

Gli aiuti sono costituiti dagli interventi del Land Turingia, per un importo di 63,45 milioni di DEM, della [LfA], per un importo di complessivi 77,12 milioni di DEM, e della [THA], per un importo di 120 milioni di DEM.

In considerazione della distrazione di fondi intervenuta, gli aiuti sono stati attuati in modo abusivo ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, (…) CE e sono pertanto incompatibili con il Trattato CE.

2. L’aiuto per complessivi 166,3 milioni di DEM destinato alla ristrutturazione [della CD Albrechts] è incompatibile con le disposizioni del Trattato CE ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del[lo] stesso.

Articolo 2

1. La [Repubblica federale di] Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto interno. Gli importi da recuperare sono maggiorati degli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il/i beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.

3. Ai fini del presente articolo, “beneficiari” sono CDA (…) e LCA (…), nonché tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture [della PBK], [dell’impresa comune] o [della PA] sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

55     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 ottobre 2000, il Land della Turingia ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata. Tale ricorso è stato registrato con il numero T‑318/00.

56     Con ordinanza 28 maggio 2001 del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Land della Turingia e la ODS Optical Disc Service GmbH (in prosieguo: la «ODS»), un’impresa concorrente della CDA, è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

57     La ODS e la Repubblica federale di Germania hanno depositato le loro memorie d’intervento rispettivamente il 29 agosto e il 3 settembre 2001. Il 24 ottobre 2001 il Land della Turingia e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni sulle memorie d’intervento della ODS e della Repubblica federale di Germania.

58     Con ordinanza 30 settembre 2002 il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di sospendere il procedimento fino alla sentenza della Corte nelle cause C‑328/99, Italia/Commissione, e C‑399/00, SIM 2 Multimedia/Commissione. Alla luce della sentenza resa l’8 maggio 2003 in queste cause riunite, il Tribunale ha chiesto alle parti di pronunciarsi sul seguito da dare al presente ricorso. Tali osservazioni sono state depositate il 23 e il 24 giugno 2003.

59     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha chiesto alle parti di pronunciarsi sull’opportunità di un’eventuale riunione del presente ricorso con il ricorso proposto dalla CDA e registrato nella cancelleria del Tribunale con il numero T‑324/00, avente il medesimo oggetto. In seguito al ricevimento delle osservazioni delle parti, le cause sono state riunite con ordinanza 8 marzo 2004, ai fini dell’udienza e della sentenza.

60     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato le parti a depositare taluni documenti e ha posto loro taluni quesiti per iscritto.

61     Le parti sono state sentite nelle loro conclusioni e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 5 maggio 2004.

62     Con ordinanza 23 luglio 2004, le cause T‑318/00 e T‑324/00 sono state separate ai fini della sentenza.

63     Il Land della Turingia chiede che il Tribunale voglia:

–       annullare la decisione impugnata;

–       in via subordinata, annullare l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, in quanto dichiara incompatibile con il mercato comune aiuti versati all’impresa comune e alla PA, e annullare l’art. 1, n. 2, e l’art. 2, n. 3, della decisione impugnata;

–       condannare la Commissione alle spese.

64     La Repubblica federale di Germania, parte interveniente, chiede che il Tribunale voglia:

–       annullare la decisione impugnata.

65     La Commissione, sostenuta dalla ODS, chiede che il Tribunale voglia:

–       respingere il ricorso;

–       condannare il Land della Turingia alle spese.

 In diritto

I –  Osservazioni preliminari

66     A sostegno del suo ricorso, il Land della Turingia solleva numerosi motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, sulla constatazione erronea di taluni fatti, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE nonché delle loro disposizioni di applicazione, sulla violazione del principio di proporzionalità e, infine, sulla violazione del principio di certezza del diritto e di un «principio di sicurezza».

67     Il Tribunale decide di esaminare, anzitutto, i motivi invocati a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento dell’art. 1 della decisione impugnata. In seguito, l’esame del Tribunale riguarderà i motivi relativi all’ordine di recupero contenuto all’art. 2 della decisione impugnata.

II –  Sulla legittimità dell’art. 1 della decisione impugnata

68     Il Land della Turingia afferma, in sostanza, che l’art. 1 della decisione impugnata è illegittimo perché la valutazione, da parte della Commissione, dei diversi contributi finanziari che sono stati concessi nell’ambito del progetto di stabilimento di CD ad Albrechts si fonda su errori di fatto, è contraria all’art. 87, n. 1, CE e all’art. 88, n. 2, CE e non soddisfa all’obbligo di motivazione.

69     Quindi occorre esaminare successivamente, per ciascuno dei contributi finanziari che sono stati individuati nelle tabelle riprodotte ai punti 30 e 38 supra, i motivi addotti dal Land della Turingia.

70     Tuttavia il Tribunale ritiene necessario esaminare, a titolo preliminare, l’argomento del Land della Turingia secondo cui la Commissione non avrebbe avuto il diritto di fondarsi sulle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata.

A –  Sulla facoltà di fondare la decisione impugnata sulle informazioni disponibili

1.     Argomenti delle parti

71     Il Land della Turingia afferma che, nella fattispecie, la Commissione non aveva il diritto di fondare la decisione impugnata sulle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata. Anzitutto esso rileva che, come risulta dall’art. 13, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999 e da una giurisprudenza costante, la Commissione può fondare una decisione sulle informazioni disponibili solo quando lo Stato membro ha omesso di rispondere o ha risposto in maniera incompleta ad un’ingiunzione di fornire informazioni che gli è stata indirizzata a tal fine dalla Commissione (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac», Racc. Pag. I‑307, punti 19 e 22, e 13 aprile 1994, cause riunite C‑324/90 e C‑342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I‑1173, punto 26). Occorre anche osservare che, anche se le autorità nazionali hanno l’obbligo di fornire alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per assicurare il suo compito di controllo degli aiuti di Stato, quest’ultima ha l’obbligo di procedere, per quanto possibile, al chiarimento dei fatti. A suo giudizio, ciò comporta che la Commissione informi, in modo chiaro e preciso, le autorità nazionali dell’insieme degli elementi di cui ha bisogno nell’ambito del suo compito e che essa proceda all’adozione di una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili solo in casi estremi in cui, malgrado le sue richieste, essa non riesca ad ottenere i chiarimenti richiesti. Orbene, secondo il Land della Turingia, nella fattispecie, le autorità tedesche hanno risposto alle diverse richieste di informazioni della Commissione e, in particolare, ai quesiti contenuti nell’allegato della decisione di avvio. Infatti il Land della Turingia nota che, con una sola eccezione, i quesiti contenuti nella lettera di messa in mora in data 22 luglio 1999 non corrispondevano a quelli contenuti nell’allegato della decisione di avvio, il che dimostra, a suo giudizio, che il procedimento nel frattempo era proseguito. A suo giudizio, se la Commissione riteneva che le risposte ai quesiti contenuti nell’allegato della decisione di apertura fossero insufficienti, essa avrebbe dovuto precisarlo nella sua lettera 22 luglio 1999. Quindi il Land della Turingia ritiene che, dal momento che la Commissione non ha chiesto tali precisazioni alle autorità tedesche, essa non potesse fondare la decisione impugnata sulle informazioni disponibili.

72     La Commissione, sostenuta dalla ODS, contesta l’affermazione del Land della Turingia.

2.     Giudizio del Tribunale

73     Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione è abilitata ad adottare una decisione sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata ad uno Stato membro che non adempie al suo dovere di collaborazione e che si astiene dal fornirle le informazioni da essa richieste per esaminare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune (sentenze Boussac, punto 71 supra, punto 22, e Germania e Pleuger Worthington/Commissione, punto 71 supra, punto 26). Tuttavia, prima di adottare una tale decisione, la Commissione deve rispettare taluni requisiti procedurali. In particolare, essa deve ingiungere allo Stato membro di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Solo nel caso in cui lo Stato membro ometta di fornire le informazioni richieste, nonostante l’ingiunzione della Commissione, quest’ultima ha il potere di porre fine al procedimento e di emanare la decisione che dichiara la compatibilità o l’incompatibilità dell’aiuto col mercato comune in base agli elementi di cui dispone (sentenza Boussac, punto 71 supra, punti 19 e 22). Tali requisiti sono stati ripresi e concretizzati all’art. 5, n. 2, all’art. 10, n. 3, e all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

74     È alla luce di tali principi che occorre valutare se, nel caso di specie, la Commissione fosse legittimata ad adottare la decisione impugnata tenendo conto solo delle informazioni di cui disponeva nel giugno 2000.

75     Anzitutto, occorre rammentare lo svolgimento del procedimento amministrativo nella presente controversia.

76     Tale procedimento ha avuto origine, nell’ottobre 1994, dall’invio di una lettera alle autorità tedesche. In questa lettera, la Commissione chiedeva alle autorità tedesche di fornire informazioni sugli aiuti di Stato concessi per la costruzione di uno stabilimento di CD ad Albrechts. In risposta, le autorità tedesche, con lettera 9 novembre 1994, hanno notificato un aiuto del Land della Turingia e del Land della Baviera in favore dell’impresa comune e del gruppo Pilz. Con lettera 15 novembre 1994, la Commissione ha chiesto informazioni più precise su tale aiuto. Le autorità tedesche hanno risposto, con lettera 3 marzo 1995, completando la notifica con la comunicazione di nuovi aiuti concessi dalla THA nonché dal Land della Turingia e dal Land della Baviera. Poiché tali aiuti erano già stati concessi, la Commissione li ha registrati con il numero NN 54/95 (‘considerando’ 2 della decisione impugnata). Con lettere 1° agosto 1995, 16 ottobre 1995 e 25 novembre 1996, la Commissione ha posto quesiti complementari a cui le autorità tedesche hanno risposto con lettere 22 agosto 1995, 25 agosto 1995, 18 gennaio 1996 e 17 aprile 1997. In data 3 febbraio 1997 e 22 e 23 settembre 1997, si sono svolti incontri rispettivamente a Bruxelles e a Erfurt tra rappresentanti della Commissione e delle autorità tedesche. Con lettera 20 gennaio 1998, queste ultime hanno trasmesso le loro osservazioni ricapitolative in seguito all’incontro con i rappresentanti della Commissione (‘considerando’ 3 della decisione impugnata).

77     Poiché la Commissione, dopo un esame preliminare delle informazioni trasmesse dalle autorità tedesche, riteneva che i provvedimenti controversi suscitassero seri dubbi sotto l’aspetto della loro compatibilità con il mercato comune, essa ha adottato la decisione di avvio il 17 luglio 1998.

78     Inoltre, con tale decisione, essa ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di «trasmetterle entro un mese dal ricevimento della [detta decisione] tutti i documenti, informazioni e dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti con l’articolo [87 CE]». Un allegato contenente sette quesiti accompagnava la decisione di avvio.

79     Con lettera 26 agosto 1998 la Repubblica federale di Germania ha reagito alla decisione di avvio. Il 15 ottobre 1998 una nuova riunione si è svolta a Bruxelles tra rappresentanti della Commissione e delle autorità tedesche. Con lettera 11 novembre 1998 queste ultime hanno presentato un supplemento di informazioni.

80     La Commissione, ritenendo che le informazioni trasmesse fossero ancora insufficienti, ha nuovamente ingiunto, con lettera 4 marzo 1999, alle autorità tedesche di fornire le informazioni necessarie e, in particolare, di rispondere ai quesiti allegati alla decisione di avvio.

81     In risposta a questa nuova ingiunzione, le autorità tedesche, con lettere 30 marzo, 1° aprile e 16 aprile 1999, hanno comunicato informazioni complementari.

82     Tuttavia la Commissione ha giudicato che tali informazioni continuavano a non costituire una risposta sufficiente ai quesiti contenuti nell’allegato alla decisione di avvio (in particolare, i quesiti nn. 3‑7 dell’allegato). Pertanto essa ha richiesto, con lettera 22 luglio 1999, che si rispondesse ad essi al più tardi entro il 31 agosto 1999. Inoltre, essa ha chiesto alla Repubblica federale di Germania di fornirle informazioni e documenti aggiuntivi.

83     Le autorità tedesche, dopo aver sollecitato, con lettera 28 luglio 1999, la proroga del termine fissato dalla Commissione e dopo aver avuto un nuovo colloquio con i rappresentanti di quest’ultima il 23 settembre 1999 a Bruxelles, il 28 settembre e il 19 ottobre 1999 hanno trasmesso alcune informazioni complementari.

84     Infine, la Commissione ha adottato la decisione impugnata il 21 giugno 2000.

85     Per quanto riguarda l’argomento del Land della Turingia secondo cui le autorità tedesche avrebbero comunicato tutte le informazioni richieste cosicché la Commissione non avrebbe avuto il diritto di fondarsi sulle informazioni disponibili, occorre constatare, a titolo preliminare, che risulta chiaramente dallo svolgimento del procedimento amministrativo che la Commissione ha rispettato i requisiti procedurali stabiliti dalla giurisprudenza e previsti dal regolamento n. 659/1999. Infatti, in tre occasioni, essa ha ingiunto formalmente alla Repubblica federale di Germania di fornirle le informazioni necessarie per poter valutare la compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune.

86     Inoltre, contrariamente a quanto afferma il Land della Turingia, dalla lettera della Commissione 22 luglio 1999 non risulta che le autorità tedesche abbiano risposto a tutti i quesiti salvo uno. In tale lettera la Commissione, proprio al contrario, ha insistentemente chiesto alle autorità tedesche di rispondere ai quesiti nn. 3‑7 contenuti nell’allegato alla decisione di avvio.

87     Inoltre, il Land della Turingia non ha provato che le autorità tedesche hanno risposto esaustivamente a tutti i quesiti formulati dalla Commissione nell’allegato alla decisione di avvio. In particolare, non ha provato che tali autorità hanno presentato l’elenco dettagliato degli aiuti che sono stati concessi dal 1991, benché esso fosse stato richiesto in più occasioni dalla Commissione. Analogamente non ha provato che tali autorità hanno risposto al quesito relativo all’esistenza di eventuali piani di ristrutturazione. Inoltre, dal fascicolo risulta che è solo in modo vago che tali autorità hanno risposto al quesito relativo alla descrizione delle transazioni concluse nell’ambito del rilevamento dell’impresa comune da parte della TAB e della TIB nonché al quesito relativo alla descrizione delle circostanze e delle condizioni della rinuncia ai crediti da parte delle banche private nel 1994.

88     A tale proposito occorre anche ricordare che, secondo l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 659/1999, «[l]a decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune». Con tale decisione e con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, lo Stato membro e le altre parti interessate sono informati circa i fatti su cui la Commissione intende basare la sua decisione. Ne risulta che, se tali parti ritengono che taluni fatti ripresi nella decisione di avviare il procedimento formale di esame siano erronei, esse devono comunicarlo alla Commissione durante il procedimento amministrativo a pena di non poter più contestare tali fatti nell’ambito del procedimento contenzioso (v., in tal senso, per quanto riguarda lo Stato membro, la sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 31). Per contro, conformemente ai principi giurisprudenziali e regolamentari enunciati al punto 73 supra, in mancanza di informazioni contrarie dalle parti interessate, la Commissione è legittimata a fondarsi sui fatti, anche erronei, di cui dispone al momento dell’adozione della decisione definitiva laddove in quanto gli elementi di fatto di cui si tratta siano stati oggetto di un’ingiunzione della Commissione allo Stato membro di fornirle le informazioni necessarie. Se, invece, essa si astiene dall’ingiungere allo Stato membro di trasmetterle informazioni sui fatti che intende considerare, essa non può, in seguito, giustificare eventuali errori di fatto facendo valere che essa era legittimata, al momento di adottare la decisione che ha concluso il procedimento d’indagine formale, a considerare solo gli elementi di informazione di cui essa disponeva in quel momento.

89     Contrariamente a quanto suggerisce il Land della Turingia, la Commissione non è, peraltro, sottratta a qualsiasi controllo giurisdizionale per quanto riguarda l’accertamento dei fatti. Infatti, se lo Stato membro ha pienamente soddisfatto al suo obbligo di trasmettere tutte le informazioni richieste dalla Commissione, esso potrà facilmente provare, grazie alle informazioni che esso ha trasmesso nel corso del procedimento, che gli eventuali errori di fatto contenuti nella decisione impugnata non gli sono imputabili. Inoltre, quando la Commissione basa una decisione sulle informazioni disponibili riguardanti taluni elementi di fatto senza avere, su tale punto specifico, rispettato i requisiti procedurali individuati dalla giurisprudenza e ripresi nel regolamento n. 659/1999, il Tribunale può esercitare il suo controllo riguardante la questione se l’aver preso in considerazione tali elementi di fatto abbia potuto dar luogo ad un errore di valutazione che ha viziato la legittimità della decisione impugnata.

90     Orbene, alle condizioni indicate ai punti 85‑88 supra e tenuto conto in particolare delle tre ingiunzioni indirizzate dalla Commissione al Land della Turingia durante il procedimento amministrativo, esso non ha provato che la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, elementi di fatto senza aver rispettato i requisiti procedurali stabiliti in proposito. Di conseguenza, la Commissione era legittimata a fondarsi, al momento dell’adozione della decisione impugnata, sulle informazioni di cui disponeva.

91     Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere il presente motivo.

B –  Sulla garanzia concessa dal Land della Baviera (la LfA) alla PBK

1.     Argomenti delle parti

92     Anzitutto il Land della Turingia afferma che la Commissione ha commesso un errore di fatto per quanto riguarda tale contributo. Esso sottolinea infatti che, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata, la garanzia del Land della Baviera, che copriva inizialmente l’80% dei crediti bancari concessi alla PBK, non è stato trasformata in una garanzia estesa al 100% dei crediti per un importo totale di DEM 54,7 milioni. Esso rileva, in particolare, che l’importo di DEM 54,7 milioni a cui la Commissione si riferisce corrisponde al valore in conto dei crediti (interessi non compresi) che erano garantiti all’80% dal Land della Baviera al momento della conclusione dell’accordo per il risanamento nel marzo 1994. A suo parere, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato nella decisione impugnata, il Land della Baviera non ha accettato di garantire tale importo al 100%. Proprio al contrario, nell’ambito dell’accordo di risanamento, l’importo totale dei crediti garantiti dal Land della Baviera è stato ridotto, da un lato, in seguito alla rinuncia da parte delle banche al rimborso dei crediti garantiti per un importo di DEM 12 milioni e, dall’altro, in seguito a diversi interventi del Land della Baviera. Esso sottolinea che, nell’ambito dell’accordo di risanamento, il Land della Baviera (la LfA) ha accettato di garantire al 100% solo l’importo residuo, e cioè DEM 41,4 milioni, e che, nel 1995, la LfA ha dovuto onorare in toto la sua garanzia attraverso il pagamento della somma corrispondente alle banche. Inoltre, esso precisa che il credito del Land della Baviera sull’impresa comune per un importo di DEM 41,4 milioni risultante da tale pagamento nonché altri crediti del Land della Baviera su tale società per un importo di DEM 9 milioni sono stati in definitiva rilevati dalla TAB, il 7 novembre 1995, per un importo di DEM 15 milioni. A suo parere, tale credito della TAB sull’impresa comune è stato completamente rimborsato dalla CDA dopo che essa aveva acquisito gli attivi della LCA.

93     Il Land della Turingia sottolinea che tali informazioni sono state comunicate alla Commissione dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento amministrativo. Esso rileva infatti che dalle lettere 18 gennaio 1996 e 30 marzo 1999 risulta chiaramente che la garanzia del Land della Baviera che copriva inizialmente l’80% dei crediti bancari accordati alla PBK non è stata trasformata in una garanzia comprendente il 100% dei crediti per un importo totale di DEM 54,7 milioni. Infatti, a suo giudizio, la concessione di tale asserita garanzia al 100% era in realtà un intervento a titolo della garanzia iniziale e comprendeva, per giunta, solo un importo residuo di DEM 41,4 milioni. A suo giudizio, la Commissione si è a torto astenuta dal fare un accertamento a tale riguardo allorché tale elemento era determinante, in quanto consentiva di stabilire che la concessione della garanzia al 100% da parte del Land della Baviera nell’ambito dell’accordo di risanamento non costituiva un aiuto nuovo, ma piuttosto un intervento a titolo di un aiuto esistente, accordato nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato.

94     Il Land della Turingia sottolinea, d’altronde, che da tali informazioni risulta che, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata, la LfA non ha versato un importo di DEM 54,7 milioni, aumentato di DEM 7 milioni, nell’ambito del suo intervento a titolo di garanzia. Infatti, secondo il Land della Turingia, la LfA, tutt’al più, ha sborsato un importo di DEM 48,4 milioni, in quanto, nel marzo 1994, essa ha pagato DEM 3 milioni alle banche e ha concesso alla PA due prestiti di DEM 2 milioni ciascuno – l’uno per rimborsare i crediti garantiti e l’altro per garantire il pagamento degli interessi futuri su tali crediti – , e, nel 1995, essa ha pagato DEM 41,4 milioni alle banche. Esso ritiene che la differenza tra tale importo di DEM 48,4 milioni e l’importo di DEM 54,7 milioni ripreso al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata si spieghi in particolare con il fatto che la Commissione ha considerato talune somme due volte, cioè una prima volta in quanto importo garantito dal Land della Baviera e una seconda volta in quanto importo versato dalla LfA a titolo di tale garanzia.

95     In secondo luogo, il Land della Turingia fa valere che la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE, in quanto ha erroneamente ritenuto, ai ‘considerando’ 89‑93 della decisione impugnata, che, a causa della sua trasformazione in una garanzia al 100%, la garanzia controversa non soddisfacesse più le condizioni previste dalla normativa relativa alla concessione di garanzie da parte del Land della Baviera.

96     Infine, il Land della Turingia ritiene che la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione, in quanto non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua constatazione secondo cui la garanzia del Land della Baviera non era conforme alla normativa applicabile.

97     La Commissione, sostenuta dalla ODS, ritiene che l’insieme dell’argomentazione del Land della Turingia, per quanto riguarda la garanzia del Land della Baviera, debba essere respinta come infondata.

98     Da un lato, essa nega di aver commesso un errore nell’accertamento dei fatti per quanto riguarda tale garanzia. Anzitutto essa rileva che, malgrado l’ingiunzione rivolta alle autorità tedesche, esse hanno omesso di chiarire i fatti per quanto riguarda tale contributo. Infatti essa fa osservare che, nella lettera 30 marzo 1999, le autorità tedesche si sono limitate a considerare «logico» l’aumento della garanzia dall’80 al 100%, ma non hanno fornito alcuna spiegazione in proposito. Essa ritiene quindi di essere stata legittimata, secondo la sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C‑47/91, Italia/Commissione, detta «Italgrani» (Racc. pag. I‑4145), ad adottare la sua decisione alla luce delle informazioni disponibili. Orbene, secondo la Commissione, da tali informazioni risulterebbe che l’effettiva concessione della garanzia non corrispondeva, a causa della sua trasformazione, alle condizioni iniziali previste dalla normativa relativa alla concessione di garanzie da parte del Land della Baviera. Essa nota infatti che, poiché tale regime di aiuti, che era stato preliminarmente approvato dalla Commissione, prevedeva che la garanzia potesse coprire al massimo solo l’80% dei crediti, la garanzia del Land della Baviera avrebbe dovuto essere ridotta in seguito alla rinuncia delle banche al rimborso dei crediti per un importo di DEM 12 milioni. Inoltre, essa afferma che né le autorità tedesche né il Land della Turingia sono stati in grado di spiegare l’aumento dell’importo garantito da DEM 52,72 milioni a DEM 54,72 milioni. Infine, la Commissione rileva che, anche supponendo che il Land della Turingia abbia ragione quando afferma che il rischio garantito si era verificato nel momento in cui il Land della Baviera si era impegnato a garantire l’importo residuo al 100%, tuttavia il Land della Baviera avrebbe dovuto coprire il nuovo importo esigibile solo fino all’80%.

99     D’altra parte, essa ritiene che il Land della Turingia faccia erroneamente valere che essa ha violato l’art. 87, n. 1, CE e l’obbligo di motivazione per quanto riguarda la valutazione giuridica della garanzia del Land della Baviera.

2.     Giudizio del Tribunale

100   Il Land della Turingia contesta la legittimità dell’art. 1 della decisione impugnata in quanto qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune un contributo finanziario concesso dalla LfA sotto forma di una garanzia di prestito per un importo di DEM 54,7 milioni, motivi derivanti da un errore di fatto, dalla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dalla violazione dell’obbligo di motivazione.

101   A tale proposito occorre anzitutto esaminare se la Commissione abbia commesso un errore di fatto nel constatare, al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata, che, «[i]n seguito alla concessione di aiuti regionali così ingenti, il credito del consorzio bancario 65,85 milioni di DEM è stato infine ridotto a soli 54,7 milioni di DEM» e che «la LfA ha concesso una fideiussione del 100% anziché dell’80%, come inizialmente previsto».

102   Come è stato sottolineato al punto 88 supra, ciò accadrebbe solo se il Land della Turingia fosse in grado di provare che, nell’ambito del procedimento amministrativo, la Commissione ha ottenuto le informazioni necessarie che le permettono di correggere l’eventuale inesattezza dei fatti ricapitolati nella decisione di avvio.

103   A tale proposito occorre ricordare che, al punto 2.2.1, terzo comma, della decisione di avvio, la Commissione ha stabilito che il Land della Baviera «ha concesso una fideiussione sulla base di un regime di aiuti autorizzato» e che tale fideiussione era dell’80% del suo importo e cioè di DEM 52,72 milioni. Al quinto comma dello stesso punto la decisione di avvio così recita:

«Poiché gli aiuti e i premi agli investimenti concessi alla [PBK] si sono rivelati in realtà maggiori del previsto, il credito del consorzio bancario è stato ridotto da 65,85 milioni di DEM a 54,7 milioni di DEM. Di conseguenza nel 1994 il Land Baviera ha modificato la sua fideiussione che era inizialmente [dell’]80% (52,72 milioni di DEM) in una del 100% (54,7 milioni di DEM) (…)».

104   Infine, nell’ambito della valutazione provvisoria degli aiuti, la decisioni di avvio stabilisce che «[l]a Commissione dubita fortemente che le misure collegate a tale garanzia, cioè la sua trasformazione in una fideiussione del 100% e l’innalzamento della somma garantita da 52,72 milioni di DEM a 54,7 milioni di DEM, possano rientrare [in un regime di aiuti autorizzato]» (punto 3.1.1, primo comma, della decisione di avvio).

105   Da tali sviluppi risulta chiaramente che, nella fase di apertura del procedimento, la Commissione aveva dedotto dalle informazioni di cui disponeva, da un lato, che nel 1994 la garanzia del Land della Baviera che riguardava inizialmente l’80% dei crediti era stata trasformata in una garanzia al 100% e, dall’altro, che l’importo garantito era stato aumentato da DEM 52,72 milioni a DEM 54,7 milioni.

106   Orbene, deve essere sottolineato che, nella lettera 30 marzo 1999, le autorità tedesche hanno preso posizione rispetto a tale esposizione dei fatti per quanto riguarda la garanzia del Land della Baviera. Infatti esse hanno sottolineato che, nell’ambito dell’accordo per il risanamento, le banche hanno accettato di rinunciare a un importo di DEM 12 milioni sui crediti compresi in tale garanzia e che, a causa di tale rinuncia, il loro proprio rischio su tali crediti era completamente coperto, per cui «l’importo residuo dei crediti è, di conseguenza, rimasto compreso al 100% nella garanzia del Land della Baviera». Inoltre, esse hanno ricordato l’evoluzione dei crediti compresi in tale garanzia. Da tale descrizione risulta che, prima della rinuncia delle banche nell’ambito dell’accordo di risanamento, l’importo totale dei crediti compresi nella garanzia del Land della Baviera era di DEM 58, 4 milioni. In seguito alla rinuncia delle banche per un importo di DEM 12 milioni, all’intervento del Land della Baviera a titolo della sua garanzia per un importo di DEM 3 milioni e alla concessione di un prestito dell’importo di DEM 2 milioni, consentito dalla LfA alla PA per rimborsare prestiti, l’importo della garanzia è stato ridotto a DEM 41,4 milioni.

107   Alla luce di tali informazioni, che non sono contestate in modo circostanziato dalla Commissione e non sono smentite da alcun atto del fascicolo, occorre concludere che la Commissione ha erroneamente constatato, in sostanza, al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata, che l’importo garantito era stato aumentato da DEM 52,72 milioni a DEM 54,7 milioni.

108   Per quanto riguarda le conseguenze di tale errore di fatto, occorre sottolineare che è sulla base della constatazione esposta al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che l’importo dell’aiuto a titolo di garanzia del Land della Baviera da recuperare ammontasse a DEM 54,7 milioni (‘considerando’ 89‑93 e 123 della decisione impugnata). Ne consegue che, a causa dell’errore di fatto summenzionato, la Commissione ha erroneamente fissato l’importo dell’aiuto da recuperare.

109   A tale proposito, il Tribunale giudica anche di non disporre di tutti gli elementi necessari ad esercitare il suo controllo sulla fondatezza della decisione impugnata e di essere quindi obbligato a sollevare d’ufficio il motivo vertente sulla carenza di motivazione della decisione impugnata sul punto (v., in tale senso, sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I‑983, punto 24; sentenze del Tribunale 2 luglio 1992, causa T‑61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II‑1931, punto 129, e 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 210). Infatti, la motivazione indicata ai ‘considerando’ 30, 32 e 89 della decisione impugnata osta all’esercizio da parte del Tribunale del suo controllo, in quanto non spiega in modo preciso e coerente il modo in cui la Commissione ha accertato il nesso tra, in primo luogo, l’importo dei crediti bancari, ridotto da DEM 65,58 milioni a DEM 54,7 milioni (al ‘considerando’ 30 della decisione impugnata), in secondo luogo, l’importo della garanzia concessa dalla LfA, passata dall’80% dei crediti al 100% dei crediti (‘considerando’ 30 e 32 della decisione impugnata), e, in terzo luogo, l’importo della garanzia concessa, aumentata da DEM 52,72 milioni a DEM 54,7 milioni (‘considerando’ 30 e 89 della decisione impugnata), per giustificare il suo calcolo del valore rispettivo degli aiuti in questione e per giungere alla sua conclusione erronea menzionata al punto 108 supra. Inoltre, nella decisione impugnata, la Commissione non ha risposto agli argomenti della Repubblica federale di Germania, esposti nelle lettere delle autorità tedesche in data 18 gennaio 1996 e 30 marzo 1999, secondo cui i crediti del Land della Baviera sono stati in definitiva rilevati dalla TAB per un importo di DEM 15 milioni, e neppure motivato la sua valutazione in merito all’eventuale impatto di tale transazione sul valore e il rimborso degli aiuti in questione. In tali circostanze, occorre constatare che, per questi diversi motivi, la Commissione ha anche violato l’obbligo di motivazione previsto all’art. 253 CE.

110   In seguito, occorre esaminare se la Commissione abbia anche violato l’art. 87, nn. 1 e 2, CE nell’ambito della sua valutazione giuridica di tale contributo finanziario. A tale riguardo, occorre rammentare che il Land della Turingia afferma che la Commissione avrebbe a torto constatato che le condizioni enunciate nella normativa relativa alla concessione di garanzie da parte del Land della Baviera non sono state rispettate in quanto, da un lato, c’è stata una trasformazione della garanzia iniziale in una garanzia al 100% e, dall’altro, i crediti coperti da tale garanzia sono stati sviati a vantaggio del gruppo Pilz. Secondo il Land della Turingia, la Commissione senza fondamento ne ha dedotto che la garanzia del Land della Baviera era fin dall’inizio incompatibile con il mercato comune.

111   Anzitutto occorre ricordare che, ai ‘considerando’ 89‑93 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta a esigere il recupero dell’importo dell’aiuto costituito dalla garanzia del Land della Baviera. Così, dopo aver sottolineato, al ‘considerando’ 89, che le informazioni incomplete delle autorità tedesche non avevano consentito di eliminare tutti i dubbi per quanto riguarda la trasformazione della garanzia iniziale, la Commissione ha constatato che, contrariamente ai requisiti della normativa sulla concessione di garanzie da parte del Land della Baviera, «la misura considerata non è servita principalmente al finanziamento dell’investimento per cui è stata chiesta la sovvenzione e che l’investitore non ha fornito un contributo adeguato mediante fondi propri al finanziamento dell’investimento» (‘considerando’ 90 e 91 della decisione impugnata). Inoltre, essa ha rilevato che le dichiarazioni delle autorità tedesche, secondo cui i crediti garantiti hanno avvantaggiato maggiormente solo le società del gruppo Pilz, permettono di concludere che l’aiuto è stato impiegato in modo abusivo ( ‘considerando’ 92). Essa ha quindi concluso che «gli aiuti in questione non sono serviti al progetto di investimento relativo alla costruzione di uno stabilimento di CD, bensì al mantenimento in attività del gruppo Pilz nel suo complesso e che quindi, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE, sono stati trattati in modo abusivo» e che «[d]i conseguenza gli aiuti non sono compatibili con le disposizioni del Trattato CE, devono essere soppressi e recuperati dalle autorità tedesche» (‘considerando’ 93).

112   In primo luogo, risulta chiaramente da tali motivi che è a causa dell’applicazione abusiva dell’aiuto concesso nell’ambito della garanzia del Land della Baviera che, la Commissione ha considerato che tale aiuto doveva essere recuperato. Come la Commissione ha giustamente sottolineato, la questione della trasformazione della garanzia iniziale in una garanzia al 100% è stata sollevata solo in via secondaria e non costituisce in alcun caso il fondamento della valutazione della Commissione in tale contesto.

113   In secondo luogo, occorre sottolineare che la nozione di applicazione abusiva risulta direttamente dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE, il quale stabilisce che, «[q]ualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato o mediante fondi statali (…) è attuato in modo abusivo decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato». Inoltre, l’art. 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999 definisce la nozione di «aiuti attuati in modo abusivo» come «gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, del [detto] regolamento».

114   Da tali disposizioni risulta che, per provare che un aiuto concesso in conformità di un regime di aiuti autorizzati è stato applicato in modo abusivo, la Commissione deve dimostrare che tale aiuto è stato impiegato in violazione di tale regime come approvato dalla Commissione e cioè in violazione delle norme nazionali che disciplinano tale regime o delle condizioni supplementari che sono state accettate dallo Stato membro nell’ambito dell’approvazione del regime da parte della Commissione.

115   Orbene, nella fattispecie si deve constatare che la Commissione ha chiaramente provato che la garanzia del Land della Baviera è stata impiegata in violazione della normativa in materia di concessione di garanzie da parte del Land della Baviera. Anzitutto essa ha ricordato, al ‘considerando’ 90 della decisione impugnata, che, in forza di tale regime, il Land della Baviera concede garanzie per coprire i crediti destinati al finanziamento di investimenti (costruzione, ampliamenti, ecc.) e che, per poter beneficiare di tale garanzia, l’impresa interessata deve partecipare, in una giusta misura, al finanziamento del progetto con i fondi propri e, nell’assicurare il finanziamento complessivo del progetto, deve controllare il pagamento degli interessi e il rimborso dei crediti entro termini ragionevoli. Inoltre, essa ha constatato che, da un lato, «la misura considerata non è servita principalmente al finanziamento dell’investimento per cui è stata chiesta la sovvenzione e che l’investitore non ha fornito un contributo adeguato mediante fondi propri al finanziamento dell’investimento» (‘considerando’ 91) e, dall’altro, che «[i] crediti assistiti da garanzia pubblica (…) sono andati per lo più a beneficio delle imprese del gruppo Pilz» (‘considerando’ 92).

116   Alla luce di quanto precede, il fatto che la garanzia è stata inizialmente concessa in conformità del regime di aiuti è privo di rilevanza. Infatti, come giustamente sottolinea la Commissione, non è la concessione iniziale dell’aiuto, ma piuttosto il suo impiego ulteriore in violazione delle disposizioni di un regime di aiuti autorizzato che costituisce un’applicazione abusiva dell’aiuto. Inoltre, risulta chiaramente dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE che la constatazione dell’applicazione abusiva costituisce un criterio distinto ed indipendente da quello della compatibilità con il mercato comune che, per questo solo fatto, giustifica da solo una decisione della Commissione che ordina la soppressione o la modifica di un aiuto. Contrariamente a quanto afferma il Land della Turingia, è quindi a buon diritto che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha incluso motivi diretti a provare l’incompatibilità della garanzia del Land della Baviera con il mercato comune. D’altronde, ne risulta che la Commissione ha adempiuto al suo obbligo di motivazione a tale proposito, ai sensi dell’art. 253 CE.

117   Pertanto gli argomenti del Land della Turingia per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 87 CE devono essere respinti in quanto infondati.

118   Alla luce di tutto quanto precede, l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui la Commissione vi ha giudicato che l’aiuto di Stato concesso nell’ambito della costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts comprende un importo di DEM 54,7 milioni a titolo di garanzia del Land della Baviera.

C –  Sulla rinuncia al credito di DEM 3 milioni concesso dal Land della Baviera (la LfA) alla PBK

1.     Argomenti delle parti

119   Il Land della Turingia afferma che la Commissione ha erroneamente constatato al ‘considerando’ 96 della decisione impugnata che la PBK ha beneficiato di un aiuto a causa della rinuncia da parte della LfA al suo credito di DEM 3 milioni nei confronti di tale impresa. Infatti esso rileva che, con tale constatazione, la Commissione non tiene conto del fatto che essa ha già preso in considerazione tale importo come aiuto nell’ambito della valutazione della garanzia concessa dal Land della Baviera, cioè l’importo di DEM 54,72 milioni. Orbene, come le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione nell’ambito del procedimento con lettere 3 marzo 1995 e 30 marzo 1999, la nascita di tale credito rispetto alla PBK risulta precisamente dal pagamento di una somma corrispondente alle banche al fine di ridurre l’importo dei crediti coperti dalla garanzia iniziale.

120   Inoltre, esso fa valere che la Commissione ha commesso un errore di valutazione giudicando, nella decisione impugnata, che la rinuncia al credito di DEM 3 milioni da parte della LfA costituisce un aiuto nuovo. Infatti esso rileva che, come sottolineato al punto precedente, tale contributo è servito al rimborso dei crediti bancari che erano stati destinati ai fini della costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts e che erano coperti dalla garanzia del Land della Baviera. In ogni caso, esso ritiene che la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione in quanto non ha indicato le ragioni per cui essa considerava che la rinuncia da parte della LfA al credito di DEM 3 milioni a profitto della PBK costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune.

121   La Commissione, sostenuta dalla ODS, contesta l’insieme dell’argomentazione del Land della Turingia per quanto riguarda la rinuncia al credito di DEM 3 milioni. Anzitutto essa rileva di non aver commesso errori di fatto o di diritto per quanto riguarda tale contributo, poiché non è l’intervento a titolo di garanzia che è stato qualificato come aiuto aggiuntivo, ma piuttosto la rinuncia ulteriore al credito nata da tale intervento. D’altra parte, essa sottolinea che, anche se tale rinuncia era già stata qualificata come aiuto al momento dell’avvio del procedimento di indagine formale, in particolare nella tabelle di cui a pag. 9 della decisione di avvio, le autorità tedesche successivamente non si sono opposte ad essa. Inoltre, la Commissione ritiene di aver rispettato il suo obbligo di motivazione per quanto riguarda tale aiuto. Infatti essa rileva che, al ‘considerando’ 96 della decisione impugnata, essa ha dichiarato, fondandosi sulle informazioni lacunose comunicate dalle autorità tedesche, che si trattava di un aiuto che era stato concesso senza fondamento giuridico e che, quindi, era incompatibile con il mercato comune.

2.     Giudizio del Tribunale

122   Il Land della Turingia, per quanto riguarda la rinuncia da parte della LfA del suo credito di DEM 3 milioni nei confronti della PBK, allega un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

123   A titolo preliminare, occorre ricordare che, al ‘considerando’ 96 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che «anche la rinuncia al recupero di un credito di 3 milioni di DEM (…) va considerata un aiuto incompatibile di cui si deve esigere la restituzione, mancando la base giuridica per la sua concessione».

124   Secondo il Land della Turingia, tale constatazione si fonda su un errore di fatto e su una valutazione giuridica erronea in quanto, considerando sia l’importo totale della garanzia del Land della Baviera (DEM 54,7 milioni) sia l’importo del credito che quest’ultimo ha deciso di non recuperare dalla PBK (DEM 3 milioni), la Commissione ha calcolato due volte lo stesso aiuto. In ogni caso, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione non esponendo le ragioni per cui essa riteneva la rinuncia al credito un aiuto incompatibile con il mercato comune.

125   A tale proposito occorre ricordare che sia l’esistenza sia l’importanza di un aiuto devono essere valutate in relazione alla situazione esistente al momento della sua concessione. Di conseguenza, il fatto che si possa chiedere l’esecuzione di una garanzia pubblica in caso di inadempimento dell’impresa beneficiaria non modifica la natura di tale garanzia con riferimento all’art. 87 CE e non fa sorgere un aiuto nuovo.

126   Vero è che, in taluni casi, il fatto che un garante pubblico rinunci unilateralmente ai diritti di cui dispone nei confronti del beneficiario in seguito all’appello alla garanzia può costituire un aiuto. Questo è il caso, in particolare, se il garante pubblico non si comporta come un operatore economico razionale che fa tutto ciò che è possibile per ottenere il rimborso dell’importo che ha dovuto pagare a titolo di garanzia. Inoltre, se risulta che la rinuncia ad un credito inizialmente coperto da una garanzia di prestito, una volta avvenuta l’esecuzione della garanzia, è definitiva, e dà così luogo ad una riduzione diretta dell’indebitamento del beneficiario, tale rinuncia è, in linea di principio, suscettibile di costituire un aiuto distinto in quanto fornisce un vantaggio economico aggiuntivo rispetto alla garanzia di prestito nonché rispetto alla sua esecuzione.

127   Orbene, occorre rilevare che solo in corso d’istanza la Commissione ha fatto osservare che non è l’intervento a titolo di garanzia che essa avrebbe qualificato come aiuto supplementare, ma proprio la rinuncia ulteriore al credito sorto da tale intervento. Tuttavia, occorre constatare che i ‘considerando’ 31 e 96 della decisione impugnata non permettono né ai singoli né al Tribunale di comprendere, in maniera sufficiente, il ragionamento esposto al riguardo e, pertanto, [non permettono neppure] il controllo da parte del Tribunale dei motivi per cui la Commissione ha ritenuto, al momento dell’adozione di tale decisione, che la rinuncia al credito costituisse un aiuto nuovo, diverso da quello preso in considerazione come garanzia del Land della Baviera o della sua esecuzione. D’altronde, secondo una giurisprudenza costante, le spiegazioni presentate dalla Commissione nel corso del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale non possono, in linea di principio, rimediare ad un difetto totale di motivazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I‑5151, punti 47 e 48; sentenze del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II‑2405, punti 116‑119, e 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commissione, Racc. pag. II‑143, punti 123-126).

128   Pertanto, senza che sia necessario esaminare la questione se la Commissione abbia effettivamente considerato due volte lo stesso aiuto, il Tribunale giudica che, comunque, la Commissione non poteva limitarsi a dichiarare, al ‘considerando’ 96 della decisione impugnata, che la rinuncia al rimborso del credito costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune «mancando la base giuridica per la sua concessione».

129   Di conseguenza, senza che occorra esaminare gli altri motivi invocati dal Land della Turingia a tale proposito, a buon diritto esso fa valere che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE per quanto riguarda la qualificazione come aiuto della rinuncia al credito di DEM 3 milioni concessa dalla LfA alla PBK.

130   Alla luce di quanto precede, l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata deve essere annullato nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che l’aiuto di Stato concesso ai fini della costruzione, della gestione e del risanamento dello stabilimento per la produzione di CD ad Albrechts comprendesse un importo di DEM 3 milioni a titolo di rinuncia al credito di cui ha beneficiato la PBK.

D –  Sulle sovvenzioni e sui premi all’investimento dell’ammontare di DEM 63,45 milioni e di DEM 19,42 milioni concessi rispettivamente dal Land della Turingia e dal Land della Baviera (la LfA) all’impresa comune e alla PA

1.     Argomenti delle parti

131   Il Land della Turingia afferma che la Commissione ha commesso numerosi errori di fatto, errori di valutazione e ha violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda le sovvenzioni e i premi all’investimento accordati dal Land della Turingia e dal Land della Baviera (la LfA).

132   Anzitutto, il Land della Turingia afferma che, poiché la Commissione ha dichiarato, al ‘considerando’ 88 della decisione impugnata, che una decisione è stata adottata nei confronti della CD Albrechts per esigere la restituzione dell’importo di DEM 32,45 milioni a titolo di sovvenzioni all’investimento da esso concesso, è a torto che, all’art. 2 della decisione impugnata, essa chiede il rimborso dell’importo totale di tali sovvenzioni, e cioè DEM 63,45 milioni.

133   Inoltre, afferma che, contrariamente a quanto la Commissione ha constatato ai ‘considerando’ 87 e 88 della decisione impugnata, le sovvenzioni e i premi all’investimento che sono stati concessi nell’ambito dell’avvio dello stabilimento di CD ad Albrechts costituiscono aiuti esistenti, conformi a regimi di aiuto precedentemente approvati dalla Commissione, e non aiuti nuovi, che sarebbero incompatibili con il mercato comune a causa del fatto che essi sarebbero stati concessi in violazione di un asserito divieto di sostegno a beni strumentali all’interno di società collegate. Infatti, rileva che né la legge sui premi fiscali all’investimento, né il regime TIC, né il diritto comunitario contengono divieti di tale portata. In seguito osserva che, anche supponendo che il regime TIC preveda un divieto di sostegno a beni strumentali all’interno di imprese collegate, esso è stato assolutamente rispettato nel caso di specie in quanto, prima di versare le sovvenzioni, esso ha, ogni volta, richiesto una conferma da parte dell’impresa comune che le sovvenzioni non sarebbero servite al sostegno di beni strumentali all’interno di imprese collegate. A suo giudizio, tali circostanze risultano chiaramente dall’atto di accusa del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlhausen in data 9 aprile 1998, che è stato comunicato alla Commissione in allegato alla lettera 28 settembre 1999. Inoltre, a suo parere, non si può ritenere che, al momento della conclusione del contratto per la costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, i rapporti tra l’impresa comune e la Pilz Construction fossero rapporti tra «imprese collegate» poiché, in quel momento, il gruppo Pilz era solo un azionista di minoranza dell’impresa comune. Pertanto considera che la concessione delle sovvenzioni era conforme alle condizioni previste dal regime TIC, rientrava quindi in un regime di aiuti autorizzato e, di conseguenza, era compatibile con il mercato comune. Infatti, a suo giudizio, è solo lo storno di tale parte delle sovvenzioni a vantaggio del gruppo Pilz che ha reso tale parte delle sovvenzioni all’investimento non conforme alle condizioni previste dal regime TIC e, di conseguenza, incompatibile con il mercato comune. A tale riguardo, esso contesta d’altronde l’affermazione della Commissione secondo cui, nel corso del procedimento d’indagine formale, le autorità tedesche non avrebbero fornito la prova che una parte delle sovvenzioni era stata effettivamente utilizzata in modo regolare. Infatti, esso rileva che tale informazione era contenuta nell’atto di accusa del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlausen del 9 aprile 1998 (pagg. 10‑12).

134   D’altronde, per quanto riguarda la concessione dei premi all’investimento, il Land della Turingia afferma che la Commissione ha omesso di stabilire le condizioni della loro concessione e, di conseguenza, ha concluso in modo erroneo che l’asserito divieto di sostegno all’interno di imprese collegate avrebbe dovuto ostare alla concessione di tali premi. Infatti, esso rileva che la legge sui premi fiscali all’investimento non prevede tale divieto e che essa afferma, al contrario, il diritto dell’investitore al versamento di tali premi a prescindere da chi sia il fornitore di beni strumentali. Inoltre, a suo parere, la Commissione ha omesso di tenere conto del fatto che una parte dei premi all’investimento, e cioè un importo di DEM 6 137 milioni, è stata oggetto di una richiesta di restituzione e che, per l’importo restante, ricorrevano indubbiamente le condizioni previste dalla legge.

135   Infine, il Land della Turingia contesta l’affermazione dell’ODS secondo cui le sovvenzioni e i premi all’investimento non avrebbero dovuto essere accordati poiché il progetto di investimento è iniziato il 29 agosto 1989, e cioè prima della riunificazione della Germania. A suo giudizio, oltre al fatto che tale constatazione è erronea, occorre rilevare che l’ordinanza di pianificazione del 25 gennaio 1991 che fissava i dettagli delle modalità di concessione di un aiuto secondo il regime TIC ha permesso di favorire anche i progetti che sono iniziati dopo il 1° luglio 1990 e, quindi, prima del 3 ottobre 1990 (Bundestag, pubblicazione 12/895, allegato 4). Inoltre, esso sottolinea che, per quanto riguarda i premi all’investimento, la normativa applicabile era già in vigore sul territorio della Repubblica democratica tedesca prima della riunificazione ed è stata, in un primo tempo, mantenuta dopo la riunificazione in forza del trattato concluso il 31 agosto 1990 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca relativo all’instaurazione dell’unità tedesca (BGBl. 1990 II, pag. 889).

136   La Commissione nega di aver commesso un errore nell’esame dei fatti e un errore di valutazione per quanto riguarda le sovvenzioni e i premi all’investimento.

137   Anzitutto essa sottolinea che l’affermazione del Land della Turingia secondo cui essa non avrebbe tenuto conto della condizione esplicitamente prevista da quest’ultimo per la concessione delle sovvenzioni all’investimento in forza del regime TIC è incomprensibile in quanto essa ha fondato la sua valutazione giuridica degli aiuti in parola proprio tenendo conto di tale condizione (‘considerando’ 87 e 88 della decisione impugnata). D’altronde, essa ritiene che l’aggiunta di tale condizione fosse logica in quanto, anche se non esiste un divieto generale riguardante le sovvenzioni alle imprese collegate, conviene tuttavia vietare la concessione di fondi pubblici quando, nell’ambito di un sistema di gestione di cassa centralizzata, tali fondi sono automaticamente stornati dal loro obiettivo e confluiscono di conseguenza in altre imprese del gruppo che non soddisfano le condizioni per la concessione di tali sovvenzioni (nel caso specifico le società del gruppo Pilz). Infatti essa fa osservare che, se le sovvenzioni autorizzate in forza dell’art. 87, n. 3, CE sono versate ad un’impresa che partecipa ad un sistema di gestione di cassa centralizzata, tali sovvenzioni devono essere eccezionalmente considerate come immediatamente illegittime e quindi recuperate. Infatti, secondo la Commissione, un tale sistema impedisce, fin dall’inizio, che le sovvenzioni siano utilizzate in conformità al loro obiettivo. D’altronde, a suo giudizio, la richiesta di restituzione delle sovvenzioni all’investimento proveniente dal Land della Turingia costituisce un’ammissione della cattiva utilizzazione di tali aiuti da parte dell’impresa comune. Inoltre, essa considera che, se il Land della Turingia vuol far valere che il resto delle sovvenzioni è stato utilizzato correttamente, deve fornire la prova di tale fatto. Tuttavia essa fa osservare che, nel corso del procedimento amministrativo, né le autorità federali tedesche, né il Land della Turingia, né nessun’altra parte è stata in grado di provare che almeno una quota delle sovvenzioni è servita alla costruzione, all’ampliamento, alla trasformazione o alla razionalizzazione dell’impresa.

138   Inoltre, essa rileva che, in mancanza di comunicazione da parte delle autorità tedesche della decisione con cui il Land della Turingia esigeva il rimborso degli aiuti, essa non ha avuto altra scelta che fondare la sua decisione sulle sole informazioni di cui disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata, cioè l’atto di accusa del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlhausen del 9 aprile 1998. Orbene, a suo giudizio, da tale documento risulta che le autorità della Turingia, calcolando l’importo degli aiuti di cui dovevano richiedere il rimborso, sono erroneamente partite dall’ipotesi che la somma abusivamente impiegata era meno elevata in quanto non sapevano ancora, al momento di determinare la somma da restituire, che il divieto di sovvenzione alle imprese collegate era stato violato per l’insieme del progetto e che, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere concessa alcuna sovvenzione. Essa considera quindi di aver a buon diritto valutato nella decisione impugnata che tutte le sovvenzioni concesse dovevano essere qualificate come illegittime e, quindi, dovevano essere restituite. A suo giudizio, tale conclusione si impone tanto più che, al momento di adottare la decisione impugnata, essa non disponeva di informazioni da cui risultasse che l’importo di DEM 32,45 milioni richiesto dal Land della Turingia era stato effettivamente rimborsato.

139   D’altronde, in risposta all’argomento del Land della Turingia, secondo cui essa non avrebbe tenuto conto della possibilità che lo stabilimento di CD ad Albrechts fosse sovvenzionato nell’ambito del regime di aiuti regionali, essa ricorda che, in sede di valutazione delle sovvenzioni e dei premi all’investimento, si era fondata sugli orientamenti comunitari sugli aiuti a finalità regionale [Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), modificata da ultimo dalla comunicazione riguardante la modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 2000, C 258, pag. 5); in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti a finalità regionale»], per cui non occorre più dibattere su tale questione.

140   Infine, essa considera che, poiché, da un lato, è pacifico che i premi all’investimento sono stati sviati nell’ambito di un sistema di gestione di cassa centralizzata e che, dall’altro, non è stata fornita la prova dell’utilizzazione corretta di una parte dei premi, occorre esigere il rimborso dell’insieme di tali premi, poiché devono essere considerati, fin dalla loro concessione, come incompatibili. La Commissione fa osservare che, anche se la restituzione dell’importo di DEM 6,4 milioni, maggiorato di DEM 2,2 milioni, era già stata reclamata (‘considerando’ 79 della decisione impugnata), essa non dispone di informazioni in merito al pagamento effettivo di tale somma, per cui ha richiesto il pagamento della somma totale, e cioè DEM 19,42 milioni. Essa ritiene altresì che l’argomento del Land della Turingia, secondo cui non si sarebbe pronunciata sui premi all’investimento, non sia conforme alla realtà. Infatti essa fa notare di essersi pronunciata su tale punto, poiché, riferendosi ai ‘considerando’ precedenti, al ‘considerando’ 94 della decisione impugnata ha dichiarato l’incompatibilità di tali premi fondandosi sulle dichiarazioni delle autorità tedesche, che permettevano di pensare che i fondi non erano andati a profitto del progetto di investimento, ma erano serviti a mantenere tutto il gruppo Pilz in attività e, quindi, erano stati applicati in modo illegittimo.

141   L’ODS concorda con quanto esposto dalla Commissione in merito alle sovvenzioni e ai premi all’investimento. Inoltre, essa sottolinea che esiste ancora un’altra ragione in favore del punto di vista della Commissione secondo cui le sovvenzioni e i premi all’investimento accordati all’impresa comune e quindi alla PA non erano conformi al regime di aiuti previsto dalla legge sui premi fiscali all’investimento e al regime TIC, che sono stati approvati dalla Commissione. Infatti essa rileva che, secondo le affermazioni dello stesso Land della Turingia, tali aiuti sono stati concessi prima della riunificazione, cioè in un momento in cui tali regimi di aiuti non erano ancora entrati in vigore per quanto riguarda il Land della Turingia (punti 1.2, 3.2 e 2.9.2 del regime TIC e orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, punto 4.2).

2.     Giudizio del Tribunale

142   Nell’ambito del presente motivo, occorre esaminare separatamente gli argomenti del Land della Turingia relativi alle sovvenzioni e ai premi all’investimento che sono stati concessi dal Land della Turingia e quelli relativi alle sovvenzioni e ai premi concessi dal Land della Baviera (la LfA). Infatti, nella decisione impugnata la Commissione ha fornito una motivazione diversa per questi due concorsi.

a)     Sulle sovvenzioni e sui premi all’investimento concessi dal Land della Turingia

143   Secondo l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata, le sovvenzioni e i premi all’investimento concessi dal Land della Turingia sono incompatibili con il Trattato CE in quanto sono stati attuati in modo abusivo ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

144   La nozione di applicazione abusiva risulta direttamente dall’art. 88, n. 2, CE, il quale stabilisce che, «[q]ualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali (…), è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato». Secondo l’art. 1, lett. g), del regolamento n. 659/1999, gli aiuti sono attuati in modo abusivo quando sono «utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, del [detto] regolamento».

145   Da tali disposizioni risulta che, per provare che un aiuto concesso nell’ambito di un regime di aiuti autorizzato è stato attuato in modo abusivo, la Commissione deve dimostrare che tale aiuto è stato impiegato in violazione delle norme nazionali che disciplinano tale regime o delle condizioni supplementari che sono state accettate dallo Stato membro al momento dell’approvazione del regime da parte della Commissione.

146   Nella fattispecie, al ‘considerando’ 87 della decisione impugnata, la Commissione ha motivato la sua valutazione dell’applicazione abusiva delle sovvenzioni e dei premi concessi dal Land della Turingia nel modo seguente:

«Secondo quanto emerso dalle indagini degli inquirenti tedeschi, tra le imprese del gruppo Pilz interessate si sarebbe avuto uno scambio di beni e prestazioni per un importo dell’ordine di DEM 109 milioni. Pertanto, il progetto d’investimento non avrebbe dovuto essere sovvenzionato in quanto si è verificata una violazione del divieto di utilizzare aiuti per il finanziamento di beni strumentali di imprese collegate. Di conseguenza, la sovvenzioni agli investimenti per DEM 63,45 milioni, accordata indebitamente sulla base [del regime TIC e] della legge sui premi fiscali agli investimenti per il 1991 e 1992, non è conforme al programma e non può quindi essere considerata coperta [dai regimi autorizzati]».

La Commissione ha quindi concluso che tali aiuti, percepiti attraverso il meccanismo della gestione di cassa centralizzata del gruppo Pilz, dovevano essere considerati incompatibili con il mercato comune e dovevano essere restituiti. Inoltre, essa ha rilevato che, con decisione 27 luglio 1995, il Land della Turingia ha richiesto la restituzione esclusivamente di un importo di soli DEM 32,5 milioni, per cui restava da recuperare un importo di DEM 30,95 milioni (‘considerando’ 88 della decisione impugnata).

147   Da questi motivi risulta che è a causa dell’esistenza di uno scambio di prodotti e di servizi all’interno del gruppo Pilz e dello sviamento dei fondi tramite il sistema di gestione di cassa centralizzata che la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che vi è stata violazione del divieto di finanziamento di beni strumentali di imprese collegate e, di conseguenza, applicazione abusiva ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.

148   Orbene, occorre rilevare che, nei suoi scritti, il Land della Turingia ha sostenuto, senza essere contestato dalla Commissione su questo punto preciso, che tale divieto non compariva né nel regime TIC né nella legge sui premi fiscali all’investimento che sono stati approvati dalla Commissione come regimi d’aiuto, ma che si trattava di una condizione aggiuntiva a cui il Land della Turingia ha assoggettato il versamento di ciascuna rata delle sovvenzioni e dei premi nel caso di specie, al fine di evitare che siano utilizzati a sostegno di altre imprese del gruppo Pilz. L’atto di accusa del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlhausen, che è stato comunicato alla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo, poteva altresì costituire un indizio in tale senso.

149   Poiché il divieto di finanziamento non compariva né nei regimi d’aiuto di cui si trattava né nelle decisioni d’approvazione di tali regimi, la Commissione non poteva fondarsi sulla sola violazione di tale divieto nel caso di specie per concludere nel senso dell’esistenza di un’applicazione abusiva. Infatti, come è stato sottolineato al punto 145 supra, per provare che un aiuto concesso in conformità di un regime di aiuti autorizzato è stato applicato in modo abusivo, la Commissione deve provare che tale aiuto è stato impiegato in violazione delle norme nazionali che disciplinano tale regime o delle condizioni supplementari che sono state accettate dallo Stato membro al momento dell’approvazione del regime. Tuttavia, la violazione di una mera condizione supplementare imposta unilateralmente da chi ha concesso l’aiuto, senza che tale condizione sia esplicitamente prevista da tali norme nazionali, come approvate dalla Commissione, non può essere considerata come un elemento sufficiente per caratterizzare un impiego abusivo dell’aiuto ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE.

150   È vero che, in generale, può rivelarsi utile, in un caso come quello di specie in cui il beneficiario degli aiuti è integrato in un gruppo di società all’interno del quale è stato attuato un sistema di gestione di cassa centralizzata, che la concessione di sovvenzioni e di altri aiuti sia assoggettata ad un divieto rigoroso di utilizzazione degli aiuti a sostegno di altre imprese del gruppo a cui appartiene il beneficiario. D’altra parte, risulta dall’atto d’imputazione del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlhausen che era precisamente per questa ragione che, nella fattispecie, il Land della Turingia ha condizionato la concessione delle sovvenzioni ad un simile divieto. Tuttavia, il solo fatto che sarebbe stato desiderabile che una certa clausola fosse prevista in un regime di aiuti non può far dimenticare il fatto che, nel caso di specie, tale disposizione non era prevista né nei regimi in questione né nella decisione della Commissione, per cui il suo mancato rispetto non può costituire un’applicazione abusiva ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE, a meno di non danneggiare la prevedibilità del controllo effettuato dalla Commissione sul fondamento di tale disposizione.

151   Pertanto, è a buon diritto che il Land della Turingia afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che le sovvenzioni e i premi all’investimento accordati dal Land della Turingia siano stati oggetto di un’applicazione abusiva ai sensi dell’art. 88, n. 2, primo comma, CE per il solo motivo della violazione del divieto previsto alla loro concessione.

152   Alla luce di quanto precede, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi invocati dal Land della Turingia in proposito, l’art. 1 della decisione impugnata deve essere annullato in quanto la Commissione ha considerato che gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune includono un importo di DEM 63,45 milioni a titolo di sovvenzioni e premi all’investimento concessi dal Land della Turingia.

b)     Sulle sovvenzioni e sui premi all’investimento concessi dal Land della Baviera (la LfA)

153   Dai ‘considerando’ 93‑95 della decisione impugnata risulta che, per quanto riguarda le sovvenzioni e i premi all’investimento concessi dal Land della Baviera (la LfA), la Commissione ha effettuato le seguenti constatazioni:

«[G]li aiuti in questione non sono serviti al progetto di investimento relativo alla costruzione di uno stabilimento di CD, bensì al mantenimento in attività del gruppo Pilz nel suo complesso e (…) quindi, ai sensi dell’art. 88, paragrafo 2, (…) CE (…), sono stati attuati in modo abusivo».

Ciò vale anche per i complessivi DEM 19,42 milioni, erogati in virtù della legge sui premi fiscali agli investimenti e delle disposizioni relative ai finanziamenti [TIC].

Le autorità tedesche hanno informato la Commissione di aver adottato i provvedimenti previsti dal diritto tedesco per il recupero degli aiuti nell’ambito del procedimento fallimentare relativo al gruppo Pilz».

154   A tale riguardo occorre rilevare che il Land della Turingia fa valere a giusto titolo che tale motivazione, vaga e poco dettagliata, comporta una violazione dell’art. 253 CE, in quanto non fornisce alcuna indicazione sulle ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni e i premi all’investimento concessi dal Land della Baviera siano stati utilizzati in violazione del regime TIC e della legge sui premi all’investimento.

155   Infatti, non basta constatare che, come risulta dal ‘considerando’ 95 della decisione impugnata, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione di aver adottato le misure previste dal diritto tedesco per chiedere la restituzione di tale aiuto. Indipendentemente dalla questione se tale domanda potesse validamente essere interpretata dalla Commissione come un riconoscimento, da parte di tali autorità, del carattere illegittimo dell’utilizzazione degli aiuti in discussione, ciò non può dispensare la Commissione dal suo obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE in merito all’incompatibilità dell’aiuto in esame con il mercato comune.

156   Da una giurisprudenza costante risulta che la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’argomentazione dell’istituzione comunitaria da cui emana l’atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punto 15, e la giurisprudenza citata). Inoltre, per quanto riguarda la nozione di interessati ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza, la Corte ha giudicato che la necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione, in particolare, dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente, ai sensi dell’art. 230 CE, possono avere alle relative spiegazioni (sentenza della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; sentenza Confédération nazionale du Crédit mutuel/Commissione, punto 127 supra, punto 68). Risulta quindi che la necessità della motivazione di una decisione adottata in materia di aiuti di Stato non può essere determinata in funzione dell’interesse ad essere informato del solo Stato membro al quale la detta decisione è rivolta, potendo tale interesse essere limitato da ragioni particolari riguardanti la contestazione o meno di taluni punti di fatto e di diritto sollevati da esso nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, punto 127 supra, punto 92). Di conseguenza, poiché la decisione impugnata riguarda il ricorrente direttamente e individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, come è il caso nella fattispecie per il Land della Turingia, esso è legittimato a esigere che la motivazione di tale decisione, per soddisfare ai requisiti di cui all’art. 253 CE, faccia risultare l’insieme delle considerazioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento.

157   Ne consegue che la Commissione ha violato l’obbligo che le incombe in forza dell’art. 253 CE in quanto non ha indicato i motivi per cui essa riteneva che le sovvenzioni e i premi all’investimento concessi dal Land della Baviera fossero stati utilizzati in violazione del regime TIC e della legge sui premi all’investimento.

158   Alla luce di quanto precede, senza che occorra esaminare gli altri motivi del Land della Turingia in tale contesto, l’art. 1, n. 1, della decisione impugnata deve essere annullato in relazione alle sovvenzioni e ai premi all’investimento concessi dal Land della Baviera.

E –  Sulla garanzia concessa dalla THA alla Robotron e all’impresa comune

1.     Argomenti delle parti

159   Il Land della Turingia afferma che la Commissione ha erroneamente ritenuto, ai ‘considerando’ 97‑99 della decisione impugnata, che la concessione della garanzia della THA e l’intervenuto ulteriore a titolo di tale garanzia costituissero non un aiuto esistente conforme ad un regime di aiuti approvato precedentemente dalla Commissione, ma un aiuto nuovo incompatibile con il mercato comune. In primo luogo, esso rileva che, poiché la THA ha costituito la garanzia a beneficio dell’impresa comune per facilitarne la privatizzazione, tale garanzia è stata certamente concessa in conformità del primo e secondo regime della THA (approvati con lettere della Commissione in data 26 settembre 1991 e 8 dicembre 1992), e costituisce quindi un aiuto esistente e non un aiuto nuovo. Infatti esso osserva che il testo del primo regime della THA prevedeva chiaramente che la THA fosse legittimata a costituire garanzie per le obbligazioni delle imprese di cui deteneva le quote, con l’accordo che il termine «imprese» doveva essere inteso nel senso di comprendere anche partecipazioni in filiali o in imprese comuni. Orbene, a suo giudizio, questo accadeva proprio nel caso di specie poiché la costituzione di una garanzia a vantaggio della Robotron e dell’impresa comune ha permesso il trasferimento delle quote detenute in maggioranza dalla Robotron – una società pubblica – alla PBK – una società privata – eliminando contemporaneamente eventuali richieste di indennizzo nei confronti della prima. D’altra parte, esso rileva che le dichiarazioni del presidente del consiglio di amministrazione della Robotron, a cui la Commissione fa riferimento al ‘considerando’ 98 della decisione impugnata per stabilire che l’obiettivo della THA fosse, fin dall’inizio, la liquidazione e non la privatizzazione della Robotron, non sono pertinenti nella misura in cui esse non sono state rilasciate al momento della concessione della garanzia, ma più tardi, al momento in cui era stata prospettata una messa in liquidazione della Robotron. Orbene, secondo il Land della Turingia, i contratti costitutivi dell’impresa comune sono stati tutti conclusi e la garanzia è stata concessa molto prima della riunificazione della Germania, vale a dire in un momento in cui, da un lato, la Robotron sperava ancora di partecipare effettivamente all’economia di mercato – attraverso l’impresa comune – e diventare un leader nella produzione di CD nell’ex Repubblica democratica tedesca e in cui, dall’altro, un’eventuale messa in liquidazione non era attuale.

160   Il Land della Turingia contesta, in secondo luogo, l’affermazione della Commissione secondo cui i regimi della THA, comprese le condizioni di concessione dei diversi provvedimenti di aiuto previsti da tali regimi, devono essere interpretati in modo restrittivo. Infatti esso ritiene che, oltre al fatto che, come ha provato, la concessione della garanzia alla Robotron e all’impresa comune rispondesse, senz’alcun dubbio, alle condizioni di concessione dei regimi della THA anche interpretati nel modo più restrittivo, tale punto di visto della Commissione ignorasse il fatto che, al momento dell’approvazione di tali regimi da parte della Commissione, tutte le parti – compresa la Commissione – erano d’accordo sul fatto che il compito senza precedenti della THA richiedeva un’applicazione generosa del regime comunitario di controllo degli aiuti (v. Van Miert, K., Markt, Macht, Wettbewerb. Meine Erfahrungen als Kommissar in Brüssel, Deutsche Verlaganstalt Stuttgart/München, 2000, pagg. 243 e ss.). A suo giudizio, la Commissione non potrebbe unilateralmente rimettere in discussione tale accordo.

161   In terzo luogo, il Land della Turingia osserva che la garanzia è stata costituita prima della riunificazione della Germania, per cui è opportuno considerarla o come non costituente un aiuto di Stato o come costituente un aiuto di Stato che esisteva già prima della riunificazione, la quale ha esteso l’applicazione delle disposizioni del Trattato al territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca.

162   In quarto luogo, per quanto riguarda l’intervento a titolo della garanzia, il Land della Turingia ritiene che il pagamento da parte della THA di una somma di DEM 120 milioni nell’ambito dell’accordo di risanamento non costituisca un aiuto di Stato, in quanto, agendo in tal modo, la THA si è comportata come avrebbe fatto, in una situazione simile, un investitore privato in un’economia di mercato. Infatti il Land della Turingia fa osservare che tale pagamento gli ha consentito di liberarsi definitivamente del suo obbligo di garanzia che riguardava un importo di oltre DEM 160 milioni e, quindi, di economizzare DEM 40 milioni.

163   In quinto luogo, il Land della Turingia valuta che lo sviamento, a profitto del gruppo Pilz, dei crediti che rientravano nella garanzia della THA non ha rimesso in discussione la compatibilità iniziale di tale garanzia con il mercato comune. Infatti, secondo il Land della Turingia, è solo in ragione del fatto che tali fondi non sono stati impiegati dal gruppo Pilz per la costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts che essi sono stati attuati in modo abusivo e sono quindi diventati incompatibili con il mercato comune. Inoltre, esso rileva che di tale parte dei fondi non è andata a beneficio dell’impresa comune, ma del gruppo Pilz e deve, quindi, essere recuperata solo presso quest’ultimo.

164   In sesto luogo, il Land della Turingia osserva che, contrariamente a quanto afferma l’ODS, la Commissione non ha dichiarato nel suo comunicato stampa del 18 settembre 1991 che delle imprese comuni sono escluse dall’ambito di applicazione del regime della THA e che essa intendeva interpretare, in modo restrittivo, le regole applicabili al regime della THA. Analogamente, il Land della Turingia considera che l’articolo scritto dal sig. Schütte a cui si riferisce la ODS non prova che occorra adottare un’interpretazione restrittiva di tale regime, poiché l’autore ha solo dichiarato che la THA poteva farsi garante per le imprese di cui era proprietaria – e questo era il caso dell’impresa comune. Secondo il Land della Turingia, ciò significa che la THA poteva anche farsi garante per le attività comprese nella sua partecipazione.

165   Da ultimo, il Land della Turingia fa valere che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non ha indicato le ragioni per cui l’intervento della THA a titolo della garanzia costituiva un aiuto di Stato. A suo giudizio, tale motivazione era tanto più necessaria in quanto la THA in quel momento agiva in condizioni di mercato. Analogamente, esso ritiene che la decisione comporti una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto non indica perché la Commissione è del parere che la garanzia non era conforme al regime della THA e per quali ragioni il regime comunitario di controllo degli aiuti di Stato le sarebbe applicabile, mentre tale impegno è stato sottoscritto prima dell’applicazione di tale regime al territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca.

166   La Commissione, sostenuta dall’ODS, nega di aver commesso un errore di valutazione e di aver violato l’obbligo di motivazione, ritenendo, ai ‘considerando’ 97‑99 della decisione impugnata, che la garanzia della THA fosse incompatibile con il mercato comune.

167   Anzitutto essa fa valere che il Land della Turingia erroneamente considera che la garanzia in favore dell’impresa comune era conforme ai regimi della THA. Infatti essa rileva che i regimi della THA costituiscono deroghe al principio generale secondo cui le sovvenzioni statali dirette a permettere la privatizzazione di un’impresa costituiscono aiuti di Stato che, in linea di principio, sono incompatibili con il mercato comune.

168   Orbene, secondo la Commissione, il Land della Turingia non si adegua a tale lettura restrittiva della nozione di «privatizzazione» quando afferma che anche le misure in favore di un’impresa comune dirette a privatizzare un’impresa pubblica partecipante rientrano nel regime della THA. Infatti essa sottolinea che i regimi della THA non prevedono alcuna deroga per una privatizzazione nell’ambito di un’impresa comune (punto 3.1.1 della decisione d’avvio). Secondo la Commissione, ciò si spiega con il fatto che la situazione di un’impresa comune differisce sensibilmente da quella di un’impresa pubblica che non può accedere ai mercati dei capitali privati senza garanzia pubblica, poiché la solvibilità di un’impresa comune non dipende esclusivamente dall’impresa pubblica che vi partecipa, ma anche da quella dei suoi azionisti privati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la condizione decisiva per l’applicazione dei regimi d’aiuto della THA non sia soddisfatta nell’ambito di una privatizzazione attraverso un’impresa comune, poiché la concessione di una sovvenzione a tale impresa favorisce anche gli azionisti privati che vi partecipano, mentre essi non si trovano nella situazione particolare delle imprese appartenenti alla THA. Secondo la Commissione, tale conclusione s’impone a maggior ragione nei casi in cui, come nella fattispecie, l’esistenza di un sistema di gestione di cassa centralizzata all’interno dell’impresa comune accentua il rischio che le sovvenzioni statali siano sviate a vantaggio degli azionisti privati.

169   In secondo luogo, la Commissione considera che le osservazioni del Land della Turingia relative alla necessità economica di creare l’impresa comune non sono pertinenti. Infatti essa rileva che, anche supponendo che la fusione delle due imprese abbia potuto essere considerata come fondata su una logica economica, tale affermazione è priva di pertinenza per quanto riguarda la questione se i provvedimenti in favore dell’impresa comune rientrassero nel regime della THA. A suo giudizio, ciò vale anche per l’affermazione del Land della Turingia secondo cui la Robotron aveva già assunto l’impegno di costituire l’impresa comune prima della riunificazione. Infatti essa considera che è decisiva solo la situazione dell’impresa beneficiaria al momento della concessione degli aiuti in questione.

170   In terzo luogo, la Commissione contesta l’affermazione del Land della Turingia secondo cui la garanzia della THA è stata concessa prima della riunificazione della Germania, cosicché essa è priva del carattere di aiuto oppure deve essere classificata come aiuto esistente. Infatti essa rileva che tale garanzia è stata concessa nel 1992, cioè dopo la riunificazione.

171   In quarto luogo, la Commissione ritiene che il Land della Turingia erroneamente faccia valere che il versamento di DEM 120 milioni alle banche non costituisce un aiuto in quanto si afferma trattarsi di un comportamento conforme al criterio dell’investitore privato che agisce in economia di mercato. Infatti essa rileva che, poiché la concessione della garanzia costituisce un aiuto di Stato, è di scarsa rilevanza che chi concede l’aiuto si comporti successivamente in modo conforme al mercato (sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑234/95, DSG/Commissione, Racc. pag. II‑2603, punto 162). Inoltre, essa fa osservare che, al ‘considerando’ 99 della decisione impugnata, essa ha esplicitamente tenuto conto del fatto che la THA ha versato solo DEM 120 milioni, poiché essa ha ordinato solo il recupero di tale importo.

2.     Giudizio del Tribunale

172   Il Land della Turingia allega, per quanto riguarda la garanzia della THA, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

173   A tale proposito occorre ricordare che, ai ‘considerando’ 97‑99 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto i motivi per cui essa ritiene che la garanzia della THA, dell’importo di DEM 190 milioni, deve essere considerata come un aiuto incompatibile con il Trattato CE.

174   Anzitutto essa ha ricordato di aver espresso, nella decisione d’avvio, dei dubbi riguardo al fatto che la garanzia della THA, riferendosi ad un importo di DEM 190 milioni, di cui DEM 120 milioni hanno dovuto essere onorati, poteva eventualmente non rientrare nel primo e nel secondo regime della THA (‘considerando’ 97 della decisione impugnata). Al ‘considerando’ 98 della decisione impugnata essa indica quanto segue:

«Nel corso del procedimento, tali dubbi sono stati avvalorati in particolare dalla deposizioni del signor Henzler, il presidente del consiglio di amministrazione di Robotron (…), nominato a suo tempo dalla THA, davanti alle autorità giudiziarie tedesche. Questi ha dichiarato che fin dall’inizio il suo obiettivo era la liquidazione di Robotron mediante lo smembramento della stessa in piccole società che sarebbero poi state privatizzate. Un investimento dell’ordine di quello realizzato non era coerente con tale compito. Per poter conferire fondi propri, Robotron è stata costretta a contrarre prestiti per DEM 20 milioni; il che era in contrasto con i principi di una sana gestione. Secondo il signor Henzler, Robotron non disponeva delle competenze necessarie nel settore dei CD per figurare come socio principale. Per tale ragione, Robotron ha concluso i contratti solo a condizione che, al completamento della costruzione della stabilimento, Pilz avrebbe rilevato le quote di Robotron al loro valore nominale, compresi gli interessi bancari esigibili».

175   Anzitutto occorre respingere l’argomento del Land della Turingia secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la garanzia controversa non fosse stata concessa conformemente al primo e al secondo regime della THA.

176   Infatti, come risulta dalla sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑3925, punti 22-24), il regime che disciplina le attività della THA, quale stabilito dalla Commissione, prevede diverse deroghe al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE. Adottando tali deroghe, la Commissione intendeva facilitare il compito della THA, ente unico nel suo genere, che consisteva nel ristrutturare le imprese della ex Repubblica democratica tedesca ed assicurare la transizione di queste ultime da un’economia pianificata ad un’economia di mercato. Ne consegue che la nozione di «privatizzazione», nell’ambito dei regimi di aiuto della THA, in quanto condizione di applicazione di un regime in deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciato nell’art. 87, n. 1, CE, dev’essere interpretata in modo restrittivo. In conformità ad una siffatta interpretazione, l’esistenza di una privatizzazione, secondo tali regimi, può essere in linea di principio ammessa soltanto se un investitore privato acquisisce una quota di capitale di un’impresa pubblica già esistente tale da conferirgli il controllo dell’impresa interessata. In proposito occorre anche ricordare che la lettera della Commissione 26 settembre 1991 di approvazione del primo regime della THA indica chiaramente come condizione preliminare all’approvazione degli aiuti concessi nell’ambito di una privatizzazione che tali aiuti sono destinati a permettere all’impresa interessata di continuare la sua attività preesistente.

177   Orbene, occorre sottolineare che, nella fattispecie, la garanzia della THA è stata concessa ai fini della creazione di una nuova impresa nel Land della Turingia avente ad oggetto una nuova attività commerciale, cioè la produzione di CD, e ciò in forma di impresa comune tra un’impresa dell’ex Repubblica democratica tedesca e un’impresa della Repubblica federale di Germania. È evidente che tale operazione non può essere qualificata come privatizzazione ai sensi dei detti regimi della THA. Infatti, contrariamente alla privatizzazione prevista da tali regimi, che è diretta a far passare un’impresa da un’economia pianificata ad un’economia di mercato, la creazione di una nuova impresa ha permesso di sviluppare ex novo un progetto di impresa con nuovi mezzi e con una nuova attività commerciale.

178   Inoltre, occorre respingere l’affermazione del Land della Turingia secondo cui la garanzia è stata concessa prima dell’entrata in vigore delle disposizioni del Trattato nei nuovi Länder, e cioè prima del 3 ottobre 1990. Infatti, oltre al fatto che tale affermazione non è provata, risulta dalla lettera delle autorità tedesche in data 3 marzo 1995 che tale garanzia è stata concessa nel 1992.

179   Da quanto precede risulta che la Commissione ha giustamente considerato che la garanzia della THA non è stata concessa in conformità del primo e del secondo regime della THA e, di conseguenza, non può essere considerata come un aiuto esistente. Pertanto, il motivo vertente sull’errore manifesto di valutazione deve essere respinto in quanto infondato.

180   Da quanto precede risulta anche che, contrariamente all’argomento del Land della Turingia, la Commissione ha sufficientemente motivato la decisione impugnata su questo punto. Infatti, come risulta dagli atti del fascicolo, occorre constatare che, nel corso del procedimento amministrativo e in particolare in seguito alla valutazione provvisoria della Commissione, esposta al punto 3.1.1 della decisione di avvio, né la Repubblica federale di Germana né il Land della Turingia hanno allegato, oltre all’argomento secondo cui la garanzia concessa rientrava nel primo e nel secondo regime della THA come approvati dalla Commissione, elementi tali da stabilire che, da un lato, non si trattava di un aiuto e, dall’altro, in ogni caso, tale aiuto era compatibile con il mercato comune e non era stato applicato in modo abusivo. D’altra parte, il Land della Turingia ha invocato solo nel corso dell’udienza altri elementi diretti a provare che la concessione del finanziamento in questione era stata conforme al comportamento di un investitore privato in economia di mercato. Orbene, in mancanza, nel corso del procedimento amministrativo, di tali precisazioni, la cui prova incombe alla Repubblica federale di Germania, il Tribunale giudica che la Commissione poteva legittimamente limitare la sua motivazione, nella decisione impugnata, al fatto che l’aiuto non era conforme alle condizioni poste nelle sue lettere di approvazione dei regimi della THA (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 ottobre 1991, causa C‑261/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4437, punti 20 e ss.).

181   Di conseguenza, non può essere accolto neppure il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

182   Alla luce di quanto precede, i motivi sollevati dal Land della Turingia in merito al presente contributo devono essere respinti come infondati.

F –  Sul credito di DEM 25 milioni concesso dalla TAB alla PA

1.     Argomenti delle parti

183   Il Land della Turingia considera che la Commissione ha erroneamente constatato, al ‘considerando’ 33 della decisione impugnata, che la TAB aveva concesso alla PA un prestito di DEM 25 milioni per finanziare l’insufficiente liquidità di quest’ultima. Infatti esso rileva che, come risulta dalle lettere delle autorità tedesche del 3 marzo 1995 e del 18 gennaio 1996, tale prestito è servito solo a rimborsare, nell’ambito dell’accordo di risanamento, una parte dei crediti bancari che rientravano nella garanzia della THA. Inoltre, esso contesta che tale credito costituisca un aiuto di Stato e, a maggior ragione, che si tratti di un aiuto nuovo che sarebbe incompatibile con il mercato comune. Infatti esso rileva che, poiché tale prestito è stato concesso per rimborsare una parte dei crediti che rientravano nella garanzia della THA e che, secondo la Commissione, la concessione di tale garanzia costituisce un aiuto di Stato, la Commissione a torto ha valutato che le somme versate nell’ambito dell’intervento a titolo di tale garanzia sono anch’esse aiuti di Stato poiché ciò equivale a considerare due volte le stesse somme come aiuti di Stato. Inoltre, esso ritiene che, poiché, come ha già provato, la concessione della garanzia deve essere considerata come un aiuto esistente compatibile con il Trattato, lo stesso deve necessariamente valere per il contributo finanziario di cui si tratta, che è stato versato in esecuzione degli obblighi risultanti dalla garanzia. Tuttavia egli riconosce che tale conclusione si impone solo in quanto i crediti rientranti nella garanzia della THA sono realmente serviti alla costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts. Inoltre, il Land della Turingia fa osservare che il credito di DEM 25 milioni non può essere qualificato come aiuto alla ristrutturazione, poiché, al momento della concessione dell’aiuto in questione, la PA non era in difficoltà. Infine, esso afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non ha indicato i motivi per cui considera che il credito di DEM 25 milioni costituisce un aiuto di Stato in favore della PA e della CD Albrechts, mentre tale prestito è servito solo a rimborsare i crediti bancari destinati alla costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts e versato esclusivamente alla Pilz Construction.

184   La Commissione, sostenuta dalla ODS, ritiene che l’argomento del Land della Turingia relativo al contributo in discussione debba essere respinto come infondato. Anzitutto essa fa osservare che, anche se è vero che la lettera delle autorità tedesche del 3 marzo 1995 qualifica il credito in esame come prestito destinato al rimborso di debiti, la somma corrispondente è stata tuttavia collocata sotto il titolo «mezzi di gestione» (Betriebsmittel) in una tabella allegata alla lettera 17 aprile 1997. Inoltre la Commissione ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, l’obiettivo di un contributo finanziario dello Stato è privo di rilevanza al fine della sua qualificazione come aiuto poiché ciò che è rilevante è solo l’effetto benefico della misura. Essa rileva altresì che la circostanza che altri dispensatori pubblici (la TIB e la LfA) siano intervenuti accanto alla THA per onorare gli impegni risultanti dalla garanzia non può avere rilevanza sulla questione della qualificazione della garanzia della THA come aiuto di Stato e sulla sua compatibilità con il mercato comune. Infatti, secondo la Commissione, l’unica conseguenza di tali interventi è che la THA ha dovuto sborsare un importo di DEM 120 milioni invece di DEM 156 milioni.

185   Infine, essa nega di aver violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda tale contributo finanziario. Infatti, la Commissione rileva che, dal momento che tale contributo era già stato qualificato come aiuto illegittimo alla ristrutturazione nella decisione d’avvio e che la Commissione non aveva ricevuto informazioni in contrario, essa non aveva alcun motivo di pervenire ad una diversa conclusione nella decisione impugnata. In particolare, essa fa rilevare che, poiché dalle informazioni delle autorità tedesche risultava che la PA era un’impresa in difficoltà (v. lettere 18 gennaio 1996 e 17 aprile 1997), essa ha valutato tale contributo alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e ha dichiarato che, in mancanza di un piano diretto a ripristinare la competitività e la redditività dell’impresa entro un termine ragionevole, si trattava di un aiuto illegittimo alla ristrutturazione (‘considerando’ 104‑111 della decisione impugnata).

2.     Giudizio del Tribunale

186   Per quanto riguarda il contributo in discussione, il Land della Turingia allega un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione,.

187   Occorre ricordare che, al ‘considerando’ 33 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che «[g]ià nell’ottobre 1993 la TAB aveva concesso a PA un prestito fruttifero di DEM 25 milioni per finanziare l’insufficiente liquidità. Nel marzo 1994è stato accordato un nuovo prestito di DEM 20 milioni per il rimborso del prestito garantito dalla THA». Inoltre, ai ‘considerando’ 104‑111, essa ha esposto i motivi per cui riteneva che tale contributo dovesse essere considerato come un aiuto alla ristrutturazione concesso in violazione degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e, di conseguenza, come un aiuto incompatibile con il mercato comune.

188   Secondo il Land della Turingia, tale valutazione si fonda su un errore di fatto in quanto il prestito di DEM 25 milioni concesso dalla TAB non è servito a finanziare l’insufficiente liquidità, ma solo a rimborsare, nell’ambito dell’accordo di risanamento, una parte dei crediti bancari che rientravano nella garanzia della THA.

189   A tale proposito, occorre ricordare che, al punto 2.2.2, n. 1, della decisione d’avvio, la Commissione ha stabilito che «[i]l 29 settembre 1993 la TAB aveva già concesso alla joint venture un prestito di DEM 20 milioni (al tasso d’interesse del 7% e da rimborsarsi entro il 31 marzo 1996) per la restituzione del prestito garantito dalla THA». Tale constatazione di fatto, che non corrisponde a quella di cui al ‘considerando’ 33 della decisione impugnata, è confermata dal fascicolo. Infatti, dalle lettere delle autorità tedesche in data 3 marzo 1995 e 18 gennaio 1996 risulta che il credito di DEM 25 milioni è stato concesso nel marzo 1994 per rimborsare una parte dei crediti della THA. Inoltre, dalle osservazioni delle parti interessate presentate dopo l’avvio del procedimento formale non risulta che esse abbiano chiesto di correggere la presentazione dei fatti su tale punto contenuta nella decisione d’avvio.

190   Pertanto occorre ritenere che, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata, la Commissione doveva sapere che il credito di DEM 25 milioni non era servito a colmare le insufficienze di liquidità nell’ottobre 1993, ma era stato concesso nel marzo 1994 per rimborsare una parte dei crediti garantiti dalla THA. Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore di fatto per quanto riguarda tale contributo.

191   Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che, anche se un punto della motivazione oggetto di controversia contiene un’indicazione erronea in fatto, tale vizio tuttavia può non portare all’annullamento di tale atto se gli altri ‘considerando’ della decisione impugnata contengono motivi idonei a dimostrarne la fondatezza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T‑129/95, T‑2/96 e T‑97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech- Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 160, e 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc.pag. II‑3663, punti 167 e ss). Orbene, nella fattispecie, il mutamento dell’importo dei crediti che sono stati concessi nel settembre 1993 e nel marzo 1994 dalla TAB è rimasto senza conseguenze per la valutazione di tali contributi da parte della Commissione. Infatti, i motivi esposti dalla Commissione per valutare la loro compatibilità con il mercato comune sono identici, cioè, secondo le informazioni della Commissione, tali aiuti sono stati concessi in violazione degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Di conseguenza, l’errore di fatto rilevato in precedenza per quanto riguarda il credito di DEM 20 milioni e il credito di DEM 25 milioni non giustifica l’annullamento della decisione impugnata su questo punto.

192   In secondo luogo, il Land della Turingia nega che il prestito di DEM 25 milioni costituisca un aiuto di Stato e tanto più che si tratti di un aiuto nuovo incompatibile con il mercato comune. Infatti esso rileva che, poiché tale prestito è stato versato per rimborsare una parte dei crediti che rientravano nella garanzia della THA e, secondo la Commissione, la concessione di tale garanzia costituisce un aiuto di Stato, la Commissione ha erroneamente considerato che le somme versate nell’ambito dell’intervento a titolo di tale garanzia costituiscono anch’esse aiuti di Stato, in quanto ciò equivale a valutare due volte le stesse somme come aiuti di Stati.

193   Tale argomento non può essere accolto.

194   Da un lato, occorre rilevare che, come risulta dal ‘considerando’ 99 della decisione impugnata, sull’importo totale della garanzia concessa dalla THA, e cioè DEM 190 milioni, «devono essere rimborsati solo [DEM] 120 milioni, vale a dire l’importo utilizzato ed effettivamente erogato». Quindi, la qualificazione come aiuto di Stato applicata al prestito di DEM 25 milioni non viene applicata una seconda volta all’aiuto considerato ai sensi della detta garanzia.

195   D’altra parte, occorre sottolineare che, come risulta dai punti 175‑179 supra, la garanzia della THA non è stata concessa conformemente al primo e al secondo regime della THA, per cui essa non può essere considerata come un aiuto esistente. Inoltre, anche supponendo che la garanzia della THA possa essere considerata in quanto tale, tale qualificazione non consente, di per sé, di concludere che un credito concesso alla PA da un’altra impresa pubblica al fine di rimborsare una parte dei crediti rientranti in tale garanzia deve essere considerato come un aiuto esistente.

196   Inoltre, occorre respingere l’argomento del Land della Turingia secondo cui il credito di DEM 25 milioni non può essere qualificato come aiuto alla ristrutturazione, poiché, al momento della concessione dell’aiuto in questione, la PA non era in difficoltà.

197   Anzitutto, non viene contestato da alcuna della parti che, prima della conclusione dell’accordo di risanamento nel marzo 1994, la situazione economica e finanziaria della PA era disastrosa. Infatti, come risulta dalla lettera della autorità tedesche 3 marzo 1995, la diminuzione delle vendite dell’impresa e lo scarso sfruttamento delle sue capacità produttive avevano provocato perdite considerevoli e portato ad un drammatico deterioramento della liquidità. Tale situazione è anche confermata dalla concessione da parte della TAB, nell’ottobre 1993, di un contributo diretto a colmare le insufficienze di liquidità.

198   Inoltre, occorre osservare che, come risulta dagli scritti del Land della Turingia, è proprio per rimediare a tale situazione che le parti private e quelle pubbliche hanno firmato l’accordo di risanamento il 7 marzo 1994. Infatti, tale accordo aveva l’obiettivo di realizzare un significativo sdebitamento della PA per assicurare la sua sopravvivenza. La misura più rilevante che è stata adottata in tale contesto è l’intervento della THA a titolo della sua garanzia per un importo di DEM 120 milioni. Tale importo, come altri crediti concessi alla PA dalla TIB e dalla TAB, hanno permesso di rimborsare gran parte dei crediti bancari concessi all’impresa comune. La TAB, la TIB e la LfA hanno anche adottato diverse misure, da un lato, per rimborsare il resto dei crediti bancari concessi alla PBK e, dall’altro, per consolidare la liquidità della PA.

199   Pertanto, sulla base di tutti questi elementi, la Commissione poteva legittimamente giungere, nella decisione impugnata, alla conclusione secondo cui, al momento della concessione del credito di DEM 25 milioni, la PA aveva insufficienze di liquidità. D’altronde, ciò non è confutato dall’affermazione del Land della Turingia secondo cui, in seguito a questi diversi interventi nell’ambito dell’accordo di risanamento, la situazione contabile dell’impresa si è presentata in modo piuttosto positivo. Infatti, alla luce delle circostanze che hanno dato luogo al risanamento della PA, la Commissione poteva ragionevolmente ritenere che tale elemento da solo non bastasse a concludere che la PA non era più in difficoltà. Tale conclusione si è imposta tanto più che in seguito è risultato che il valore degli attivi che comparivano nel bilancio della società era stato notevolmente sopravvalutato. Inoltre, come appare dai ‘considerando’ 36 e 37 della decisione impugnata, meno di sei mesi dopo la conclusione dell’accordo di risanamento, la PA ha nuovamente avuto problemi di liquidità che hanno costretto la TAB e la LfA a concederle nuovi crediti. D’altronde, come lo stesso Land della Turingia sottolinea ai punti 356 e 360 del suo ricorso, la PA era anche in pericolo a causa del fallimento imminente del gruppo Pilz dovuto al fatto che i crediti che tale impresa deteneva nei confronti delle società di tale gruppo dovevano essere considerati come irrecuperabili.

200   Ad abundantiam, il Tribunale osserva che, al momento della conclusione dell’accordo di risanamento, gli intervenienti pubblici non erano ancora al corrente delle diverse manipolazioni contabili e dello sviamento degli aiuti da parte del gruppo Pilz. Tuttavia, tale ignoranza non permette di concludere che, al momento di concedere i diversi contributi, tali enti potevano ritenere che, in seguito a tali interventi, la PA non si trovasse più in situazione di difficoltà. Infatti è opportuno sottolineare che, alla luce della situazione disastrosa in cui si trovava la PA al momento della conclusione dell’accordo di risanamento, qualsiasi investitore ragionevolmente diligente che agiva in economia di mercato avrebbe anzitutto svolto uno studio approfondito della situazione economica dell’impresa e chiesto l’elaborazione di un piano di ristrutturazione praticabile prima di concederle crediti così importanti e a fortiori prima di rilevarla. Orbene, occorre constatare che, malgrado diverse richieste della Commissione, le autorità tedesche non hanno fornito informazioni in merito all’elaborazione di un qualsiasi piano di ristrutturazione (‘considerando’ 108 della decisione impugnata). Pertanto, il Land della Turingia non può invocare l’ignoranza di questi soggetti pubblici a sostegno delle sue affermazioni secondo cui, in base alle informazioni a sua disposizione nel marzo 1994, tali soggetti potevano pensare che la PA non fosse un’impresa in difficoltà.

201   Pertanto la Commissione ha giustamente considerato che, al momento della concessione degli aiuti alla ristrutturazione, la PA doveva essere ritenuta un’impresa in difficoltà e che, pertanto, essa doveva valutare il credito di DEM 25 milioni alla luce dei suoi orientamenti relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

202   Infine, il Land della Turingia erroneamente invoca una violazione dell’obbligo di motivazione. È vero che la decisione impugnata contiene solo scarse indicazioni in merito alle ragioni per cui la PA doveva essere qualificata come impresa in difficoltà. Tuttavia, nella decisione d’avvio, la Commissione aveva chiaramente indicato che «il fine degli aiuti contestati [non era] tanto il sostegno allo sviluppo regionale quanto piuttosto il risanamento e la ristrutturazione di imprese in difficoltà», per cui, per essere considerati compatibili con il mercato comune, essi dovevano soddisfare le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Orbene, si deve constatare che le parti interessate non hanno reagito a tale qualificazione. Ne risulta che la Commissione non era tenuta a dedicare ulteriori approfondimenti alla questione nella decisione impugnata. Tale conclusione si impone tanto più che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63). Per le stesse ragioni e contrariamente all’argomento del Land della Turingia, la Commissione non aveva l’obbligo di esporre, nella decisione impugnata, le ragioni precise per cui essa riteneva, tra l’altro, che il credito di DEM 25 milioni costituisse un aiuto di cui beneficiava la CD Albrechts.

203   Alla luce di tutto quanto precede, i motivi sollevati dal Land della Turingia per quanto riguarda il contributo in discussione devono essere respinti in quanto infondati.

G –  Sul credito di DEM 20 milioni concesso dalla TAB alla PA

1.     Argomenti delle parti

204   Anzitutto il Land della Turingia afferma che, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato al ‘considerando’ 33 della decisione impugnata, il credito di DEM 20 milioni è stato concesso dalla TAb alla PA nell’ottobre 1993 e non nel marzo 1994. Inoltre, esso sottolinea che tale credito è servito a consolidare la liquidità di quest’ultima e non a rimborsare una parte dei crediti bancari rientranti nella garanzia della THA. In seguito esso afferma che la decisione impugnata comporta una violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in quanto dichiara che tale credito costituisce un aiuto di Stato in favore della PA che deve essere restituito da quest’ultima. Infatti essa ritiene che, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato nella decisione impugnata, tale credito non debba essere analizzato alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione poiché la PA non si trovava in tale situazione. Inoltre, esso afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione poiché essa non ha presentato motivi a sostegno della constatazione secondo cui la CD Albrechts ha beneficiato di tale contributo finanziario e che esso costituisce un vantaggio finanziato con fondi pubblici che deve essere esaminato alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

205   La Commissione, sostenuta dall’ODS, ritiene che l’argomento sollevato dal Land della Turingia riguardante il detto contributo debba essere respinto.

2.     Giudizio del Tribunale

206   Occorre rilevare che l’argomento sollevato dal Land della Turingia riguardante il credito di DEM 20 milioni concesso dalla TIB è ampiamente analogo a quello invocato per quanto riguarda il credito di DEM 25 milioni.

207   Di conseguenza, per tutti i motivi esposti ai punti 186‑205 supra che devono essere trasposti al contributo in esame, occorre respingere come infondati i motivi sollevati in merito dal Land della Turingia.

H –  Sul prezzo di acquisto di DEM 3 milioni pagato dalla TIB alla PBK

1.     Argomenti delle parti

208   Il Land della Turingia rileva che, nell’ambito della sua valutazione, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che tale contributo è stato versato dopo la verifica della maggior parte dei debiti dell’impresa della PA, il che si è tradotto in un attivo di un importo di DEM 250 milioni e in un indebitamento dell’entità di DEM 100 milioni. Secondo il Land della Turingia, la Commissione avrebbe dovuto dedurre da tale circostanza, che era stata espressamente portata alla sua attenzione dalle autorità tedesche nella lettera 30 marzo 1999, che la concessione di tale contributo era conforme al principio dell’investitore privato in economia di mercato e che, quindi, non costituiva un aiuto. Inoltre, esso considera che, poiché tale prezzo di acquisto è stato versato ad una società del gruppo Pilz e quindi non è affatto andato a profitto della PA, la restituzione deve essere esclusivamente chiesta alle imprese di tale gruppo. Infine, esso considera che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione poiché essa non ha chiarito i motivi per cui riteneva che il prezzo di acquisto di DEM 3 milioni versato dalla TIB e dalla TAB costituisse un aiuto di Stato in favore della PA e della CD Albrechts.

209   La Commissione, sostenuta dalla ODS, contesta l’affermazione del Land della Turingia secondo cui avrebbe erroneamente presunto l’esistenza di un aiuto di Stato. Infatti essa rileva che, anche se le questioni che ha indirizzato alle autorità tedesche, con lettera 25 novembre 1996, avevano direttamente lo scopo di assicurarsi che il rilevamento era stato effettuato conformemente alle condizioni del mercato, tali autorità non hanno né presentato osservazioni in proposito né trasmesso una copia dell’accordo di risanamento, ma si sono limitate ad affermare che il prezzo di acquisto era stato concordato. In tale contesto, essa ritiene che le fosse impossibile verificare l’esattezza delle valutazioni positive per quanto riguarda la redditività futura dell’impresa. Inoltre, essa sostiene che è il fatto che la PA doveva, in quel momento, essere considerata come un’impresa in difficoltà che ha determinato la sua valutazione secondo cui un investitore privato non avrebbe rilevato la PA e che il prezzo di acquisto doveva essere considerato come un aiuto di Stato. Infatti essa rileva che dalle informazioni di cui disponeva non risultava che gli aiuti erano stati concessi nell’ambito di un piano di ristrutturazione che permetteva di assicurare, in un termine ragionevole, la competitività e la redditività a lungo termine dell’impresa. Proprio al contrario, tali informazioni avrebbe indicato che i crediti delle banche erano stati ampiamente soddisfatti in particolare in seguito al pagamento dell’importo di DEM 120 milioni da parte della THA e che le misure che dovevano sostenere o salvare la PA era state quasi esclusivamente finanziate da fondi pubblici. Inoltre essa fa osservare che, fin dalla decisione di avvio, aveva classificato il prezzo di acquisto tra gli aiuti illegittimi alla ristrutturazione sulla base degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Infine, essa sottolinea che tale qualifica era stata confermata dalle autorità tedesche che avevano affermato che gli aiuti alla liquidità erano assolutamente indispensabili (lettera 18 gennaio 1996) e che la PA non sarebbe sopravvissuta senza il versamento delle misure di risanamento in questione (lettera 14 luglio 1997).

210   Analogamente la Commissione, sostenuta dall’ODS, contesta l’affermazione secondo cui essa avrebbe violato l’obbligo di motivazione a tale riguardo. Infatti essa rileva che, poiché tale contributo finanziario era già stato qualificato nella decisione d’avvio come un aiuto illegittimo alla ristrutturazione a favore di un’impresa in difficoltà e poiché la Commissione non aveva ricevuto informazioni contrarie da parte delle autorità tedesche (lettere 18 gennaio 1996 e 17 aprile 1997), essa non aveva alcuna ragione di pervenire ad una valutazione diversa nella decisione impugnata (‘considerando’ 104‑111).

211   L’ODS fa osservare inoltre che il Land della Turingia sembra confondere i requisiti collegati all’obbligo di motivazione con la questione se la Commissione abbia correttamente indagato sui fatti. Infatti essa sottolinea che un’eventuale inesattezza dei fatti considerati dalla Commissione non riguarderebbe l’obbligo di motivazione poiché la Commissione poteva presumere la loro esattezza in quanto essi risultavano dalle informazioni comunicate dalla Repubblica federale di Germania. Essa rileva che, poiché era evidente che, in base a tali informazioni, i provvedimenti in esame costituivano aiuti di Stato, la Commissione non doveva esaminare in dettaglio e in modo specifico ogni elemento effettivo dell’art. 87, n. 1, CE, ma poteva limitarsi ad una motivazione sommaria.

2.     Giudizio del Tribunale

212   Per quanto riguarda il presente contributo, il Land della Turingia allega un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione nonché la violazione dell’obbligo di motivazione.

213   Per quanto riguarda il motivo vertente su un errore di fatto e su un errore manifesto di valutazione, il Land della Turingia afferma, in sostanza, che, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto constatare che il prezzo di acquisto di DEM 3 milioni, pagato dalla TIB per rilevare le quote sociali della PA, era conforme al mercato.

214   A tale proposito occorre ricordare che, nella decisione di avvio, la Commissione ha dichiarato che, nell’ambito dell’acquisizione della PA da parte della TAB e della TIB avvenuta nel marzo 1994, esse hanno versato in totale DEM 15 milioni e che su tale somma DEM 3 milioni corrispondevano al prezzo pagato dalla TIB per acquistare le sue quote alla PBK (punto 2.2.2, secondo comma, della decisione d’avvio). Inoltre, nell’ambito della sua valutazione provvisoria dei contributi finanziari, essa ha sottolineato che il prezzo di acquisto di DEM 3 milioni costituisce certamente, come gli altri contributi, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (punto 3, primo comma, della decisione di avvio). Inoltre, essa ha espressamente chiesto alla Repubblica federale di Germania di descriverle in dettaglio il modo in cui tale prezzo d’acquisto era stato calcolato (quesito n. 4 all’allegato della decisione d’avvio).

215   Con lettera 30 marzo 1999, le autorità tedesche hanno preso posizione su tale punto. Esse hanno rilevato, da un lato, che il prezzo d’acquisto non è stato comunicato in forma di calcolo, ma è piuttosto il risultato di una negoziazione e, dall’altro, che tale contributo non è stato percepito dalla PA, ma proprio dal gruppo Pilz. Inoltre, esse hanno posto l’accento sul fatto che, alla luce dello stato positivo del bilancio e dell’importanza della riduzione del debito intervenuta a seguito dell’accordo di risanamento, la TIB e la TAB potevano, a quell’epoca, ritenere che un impegno di questa importanza fosse difendibile in quanto il valore dell’attivo dell’impresa superava di gran lunga il valore dei suoi debiti. Secondo tali autorità, la detta conclusione si imponeva tanto più che gli enti summenzionati non erano allora a conoscenza delle manipolazioni contabili effettuate dal sig. Pilz.

216   La Commissione ha giustamente considerato che tali informazioni non bastavano a modificare la sua conclusione secondo cui il prezzo di acquisto doveva essere qualificato come aiuto di Stato.

217   Infatti, da un lato, le autorità tedesche non hanno fornito informazioni che permettessero di verificare il modo in cui è stato calcolato il prezzo di DEM 3 milioni. Il solo fatto che tale prezzo sia stato concordato tra le parti è privo di pertinenza in tale contesto. D’altronde, per i motivi indicati al punto 199 supra, le autorità tedesche hanno erroneamente indicato il valore dell’attivo dell’impresa comune dopo la conclusione dell’accordo di risanamento e l’ignoranza della TIB e della TAB rispetto alle manipolazioni a cui l’attivo era stato sottoposto per giustificare il prezzo d’acquisto. Tale conclusione è tanto più necessaria in quanto la Commissione, alla luce delle informazioni di cui essa disponeva in sede di adozione della decisione impugnata, poteva legittimamente concludere che, al momento del riacquisto, nel marzo 1994, un investitore ragionevolmente diligente che agiva in economia di mercato avrebbe dovuto constatare che la PA si trovava in difficoltà (v. punti 196‑202 supra).

218   Al contrario, il Land della Turingia ha giustamente affermato che la Commissione ha trascurato di tener conto del fatto che tale contributo è stato versato direttamente alla PBK. Infatti, la Commissione non ha fornito alcun elemento da cui risulti che tale contributo era destinato alla ristrutturazione della PA o della CD Albrechts. Di conseguenza è a torto che, all’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, la Commissione ha qualificato tale aiuto come «destinato alla ristrutturazione [della CD Albrechts]». Infine la Commissione, nella decisione impugnata, non ha esposto alcun motivo per dimostrare l’esistenza di un vantaggio in capo alla PA risultante da tale contributo finanziario, il quale giustificherebbe il recupero di tale aiuto presso quest’ultima.

219   Alla luce di tale errore di fatto sull’identità del beneficiario dell’aiuto e della mancanza di motivazione in proposito in violazione dell’art. 253 CE, occorre annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione dichiara che il prezzo di acquisto di DEM 3 milioni costituisce un aiuto «destinato alla ristrutturazione [della CD Albrechts]».

I –  Sulla dotazione in capitale di DEM 12 milioni concessa dalla TIB alla PA

1.     Argomenti delle parti

220   Anzitutto il Land della Turingia fa valere che la Commissione ha commesso diversi errori di fatto per quanto riguarda tale contributo. Infatti, esso rileva che la Commissione ha omesso di constatare che, come risulta dalle lettere delle autorità tedesche in data 18 gennaio 1996 e 30 marzo 1999, la dotazione in capitale di DEM 12 milioni è servita, a concorrenza di DEM 7,6 milioni, a rimborsare una parte dei crediti bancari coperti dalla garanzia della THA che sono stati versati direttamente alla Pilz Construction. Per quanto riguarda il resto dello stanziamento, e cioè DEM 4,4 milioni, il Land della Turingia rileva che tale somma è stata sviata a vantaggio del gruppo Pilz in forma di spese non rimborsate e di pagamenti non onorati nell’ambito del contratto di gestione e di consegna che la PA ha concluso con tale gruppo.

221   In seguito fa valere che, a causa di tali errori di fatto, la Commissione ha commesso errori di valutazione e ha violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda tale contributo. Infatti, sottolinea che, poiché tale sovvenzione è servita, a concorrenza di DEM 7,6 milioni, a rimborsare una parte dei crediti bancari coperti dalla garanzia della THA, non si tratta di un aiuto di Stato e, a maggior ragione, di un aiuto nuovo che sarebbe incompatibile con il mercato comune. Infatti esso rileva che, poiché questa parte del finanziamento è stata versata per rimborsare una parte dei crediti che rientravano nella garanzia della THA e poiché, secondo la Commissione, la concessione di tale garanzia costituisce un aiuto di Stato, è a torto che quest’ultima considera che le somme versate nell’ambito di tale intervento a titolo della detta garanzia costituiscono anch’esse aiuti di Stato, in quanto ciò equivale a contare due volte gli stessi importi come aiuti di Stato. Inoltre esso ritiene che, poiché, come ha già dimostrato, la concessione della garanzia deve essere considerata come un aiuto esistente compatibile con il Trattato, lo stesso valga necessariamente per il presente contributo finanziario, versato in esecuzione degli obblighi nascenti dalla garanzia. Il Land della Turingia ritiene tuttavia che questo sia il caso solo se i crediti rientranti nella garanzia della THA sono realmente serviti alla costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts.

222   Per quanto riguarda i DEM 4,4 milioni restanti, il Land della Turingia ritiene anche che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione e abbia violato l’obbligo di motivazione, in quanto nella decisione impugnata viene dichiarato che tale somma costituisce un aiuto di Stato a favore della PA. Infatti esso rileva che, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato nella decisione impugnata, tale contributo finanziario non poteva essere analizzato alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, poiché la PA non si trovava in tale situazione. Inoltre, il Land della Turingia afferma che la PA non ha mai beneficiato di tale contributo, poiché esso è servito a finanziare la produzione di beni consegnati al gruppo Pilz nell’ambito del contratto di gestione e di consegna di prodotti, ma che non sono mai stati pagati. Pertanto essa ritiene che, se si considera tale contributo come un aiuto di Stato, la restituzione deve essere chiesta solo alle imprese del gruppo Pilz.

223   La Commissione, sostenuta dall’ODS, ritiene che il complesso degli argomenti relativi alla dotazione in capitale di DEM 12 milioni debba essere respinto come infondato.

2.     Giudizio del Tribunale

224   Per quanto riguarda il presente motivo, il Land della Turingia allega diversi errori di fatto, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

225   Anzitutto, occorre respingere gli argomenti esposti dal Land della Turingia per provare che la Commissione ha commesso un errore di fatto per quanto riguarda la dotazione in capitale di DEM 12 milioni concessa dalla TIB alla PA, omettendo di constatare, da un lato, che, per un importo di DEM 7,6 milioni, tale contributo è servito a rimborsare i crediti garantiti dalla THA e, dall’altro, che, per un importo di DEM 4,4 milioni, tale contributo è stato sviato a profitto del gruppo Pilz.

226   Infatti occorre ricordare che, nella decisione di avvio, la Commissione ha dichiarato che, su un importo di DEM 15 milioni versato nel contesto della ripresa dell’impresa comune da parte della TIB e della TAB, DEM 3 milioni corrispondevano al prezzo di acquisto delle quote sociali «e 12 milioni di DEM sono stati conferiti alla joint venture quale apporto di capitale» e che «[d]i tale somma 7,6 milioni di DEM sono stati utilizzati per il rimborso del prestito garantito dalla THA e i rimanenti 4,4 milioni di DEM come capitale circolante» (punto 2.2.2, secondo comma, della decisione d’avvio).

227   Nella lettera 30 marzo 1999, le autorità tedesche hanno confermato tale esposizione dei fatti. Inoltre, non risulta dal fascicolo che essa sia stata contestata da altre parti interessate.

228   Pertanto, la Commissione, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento dell’adozione della decisione impugnata, ha giustamente constatato, al ‘considerando’ 34 della medesima, che, nell’ambito del rilevamento dell’impresa comune da parte della TIB e della TAB, esse hanno versato un totale di DEM 15 milioni, di cui DEM 3 milioni sono stati corrisposti dalla TIB alla PBK come prezzo d’acquisto per le quote sociali e DEM 12 milioni sono stati versati dalla TIB nella riserva di capitale della PA.

229   Inoltre, è a torto che il Land della Turingia afferma che la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che, per un importo di DEM 7,6 milioni, tale contributo è servito a rimborsare i crediti coperti dalla THA. Senza che occorra pronunciarsi sulla questione se la Commissione abbia effettivamente dimenticato di tenerne conto, è sufficiente constatare che tale omissione, se confermata, sarebbe senza conseguenze sulla validità della sua valutazione sul punto. Infatti, come è stato sottolineato al punto 194 supra, è escluso che i contributi finanziari concessi per il rimborso dei crediti garantiti dalla THA siano stati presi in considerazione due volte, poiché solo gli importi effettivamente prelevati dalla THA in esecuzione della sua garanzia sono stati qualificati come aiuti di Stato dalla decisione impugnata.

230   Infine, per quanto riguarda l’affermazione del Land della Turingia secondo la quale la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che, per un importo di DEM 4,4 milioni, tale contributo è stato sviato a profitto del gruppo Pilz, occorre rinviare alla valutazione di tale censura nel contesto dell’argomentazione del Land della Turingia relativa alla legittimità dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata (v. punti 307‑348 infra).

231   In secondo luogo, poiché è stato accertato che la Commissione non ha commesso un errore di fatto per quanto riguarda tale contributo, occorre esaminare i diversi argomenti presentati dal Land della Turingia per provare l’esistenza di evidenti errori di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda il contributo in esame.

232   A tale proposito, il Land della Turingia fa valere a torto che, in quanto il contributo per l’importo di DEM 7,6 milioni è servito a rimborsare i crediti garantiti dalla THA, la Commissione ha commesso un errore di valutazione e ha violato l’obbligo di motivazione qualificando tale aiuto come aiuto nuovo. Infatti, il solo fatto che tale contributo, che è servito a rimborsare i crediti garantiti dalla THA, sia stato versato dalla TIB permette di concludere che non si tratta di un intervento a titolo di tale garanzia. Ne consegue che si tratta effettivamente di un aiuto nuovo.

233   In ogni caso, la Commissione ha giustamente qualificato il contributo in esame come aiuto alla ristrutturazione di un’impresa in difficoltà. Infatti, come è stato sottolineato ai punti 196‑202 supra, la PA poteva essere qualificata come impresa in difficoltà al momento della concessione di tale contributo. Orbene, si può effettivamente supporre che una società privata che si trovasse nella situazione della TIB non avrebbe concesso una dotazione in capitale ad un’impresa in difficoltà come la PA senza, per lo meno, effettuare un’analisi dettagliata della situazione economica dell’impresa e senza elaborare un piano di ristrutturazione. Inoltre, mentre tale contributo era stato qualificato come aiuto di Stato nella decisione d’avvio, le autorità tedesche non si sono opposte a tale qualificazione durante il procedimento amministrativo. Infine, come è stato sottolineato al punto 202 supra, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente, in conformità dei requisiti dell’art. 253 CE, per dimostrare l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

234   Alla luce di quanto precede, occorre respinge come infondati i motivi sollevati dal Land della Turingia in merito al contributo in esame.

J –  Sull’acquisizione del capitale sociale della PA da parte della TIB e della TAB

1.     Argomenti delle parti

235   Il Land della Turingia afferma che la Commissione ha erroneamente dichiarato nella decisione impugnata che l’importo di DEM 33 milioni menzionato al ‘considerando’ 35 della decisione impugnata costituisce un contributo finanziario. Esso rileva, infatti, che tale importo in realtà corrisponde al capitale nominale della PA. Inoltre, esso considera che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l’obbligo di motivazione.

236   Nel corso dell’udienza del 5 maggio 2004, la Commissione ha ammesso di aver erroneamente dichiarato nella decisione impugnata che l’acquisizione da parte della TIB e della TAB del capitale sociale della PA, dell’importo di DEM 33 milioni, costituiva un aiuto di Stato. Di conseguenza, essa ha accettato che la decisione impugnata venisse annullata su questo punto.

2.     Giudizio del Tribunale

237   In considerazione delle dichiarazioni rilasciate dalla Commissione nel corso dell’udienza del 5 maggio 2004, trascritte nel verbale dell’udienza, occorre constatare, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate in proposito, che la Commissione ha commesso un errore di fatto qualificando come aiuto di Stato l’acquisizione da parte della TIB e della TAB del capitale sociale della PA, dell’importo di DEM 33 milioni.

238   Alla luce di quanto precede, occorre annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha considerato che l’aiuto di Stato incompatibile destinato alla ristrutturazione della società CD Albrechts comprende un importo di DEM 33 milioni a titolo di acquisizione del capitale sociale della PA.

K –  Sul credito di DEM 2 milioni concesso dalla LfA alla PA

1.     Argomenti delle parti

239   Il Land della Turingia fa valere che, nella decisione impugnata, la Commissione, erroneamente, non ha considerato né motivato a sufficienza il fatto che il credito di un importo di DEM 2 milioni concesso dalla LfA alla PA non è stato versato a tale società ma è servito solo al rimborso dei crediti bancari concessi alla PBK, che rientravano nella garanzia del Land della Baviera. Orbene, esso afferma che, poiché l’importo complessivo della garanzia (DEM 54,7 milioni) è già stato contabilizzato come aiuto di Stato dalla Commissione, il fatto di ritenere che tale credito costituisca anch’esso un aiuto di Stato equivale a prendere in considerazione due volte lo stesso importo a titolo di aiuto. Analogamente, esso ritiene che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione giudicando nella decisione impugnata, senza fornire alcuna motivazione, che il credito di DEM 2 milioni concesso dalla LfA costituisse un aiuto nuovo. Infine, il Land della Turingia sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto essa non ha indicato i motivi per cui giudicava che il credito di DEM 2 milioni concesso dalla LfA alla PA costituisse un aiuto incompatibile con il mercato comune.

240   La Commissione, sostenuta dalla ODS, ritiene che l’argomento esposto dal Land della Turingia in merito a tale contributo debba essere respinto.

2.     Giudizio del Tribunale

241   Il Land della Turingia allega, per quanto riguarda il contributo finanziario in esame, un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

242   A tale proposito occorre anzitutto esaminare se, come afferma il Land della Turingia, la Commissione abbia commesso un errore di fatto non tenendo conto della circostanza che il credito di DEM 2 milioni concesso dalla LfA alla PA è servito a rimborsare una parte dei crediti compresi nella garanzia del Land della Baviera.

243   A tale riguardo occorre ricordare che, al punto 2.2.2, terzo comma, della decisione d’avvio, la Commissione ha effettuato le seguenti constatazioni:

«Con contratto dell’8 marzo 1994, [il Land della] Baviera ha concesso alla joint venture, tramite la LfA (…), un prestito di 2 milioni di [DEM] e un altro di 7 milioni di [DEM] (entrambi al tasso d’interesse del 7% e rimborsabili rispettivamente entro il 31 marzo 1996 e 30 marzo 1996). Il primo prestito è stato utilizzato per rimborsare (…) il credito garantito dal [Land della Baviera]».

244   Da tale passaggio risulta chiaramente che la Commissione era informata del fatto che il prestito di DEM 2 milioni concesso dalla LfA è servito a rimborsare i crediti garantiti.

245   Inoltre, si deve osservare che, nell’ambito del procedimento amministrativo, né le autorità tedesche né le altre parti interessate hanno formulato osservazioni per correggere tale informazione. Al contrario, nella lettera 30 marzo 1999, le autorità tedesche hanno confermato l’esattezza di ciò che era stato constatato a tale riguardo nella decisione d’avvio.

246   Quindi, occorre considerare che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento di adottare la decisione impugnata, essa doveva sapere che il credito di DEM 2 milioni era servito a rimborsare una parte dei crediti garantiti dal Land della Baviera.

247   Tuttavia, a differenza di quanto è stato constatato riguardo alla rinuncia al credito di DEM 3 milioni (v. punti 123‑130 supra), tale errore non comporta conseguenze sulla legittimità della decisione, poiché, nella fattispecie, è comunque escluso che sia questione della doppia presa in considerazione dello stesso beneficio. Infatti, la sola constatazione che tale contributo sia servito a rimborsare i crediti garantiti dal Land della Baviera non permette di concludere che si tratta di un intervento a titolo di tale garanzia. In particolare, tale credito è stato corrisposto alla PA per permetterle di rimborsare una parte dei crediti rientranti nella garanzia. Così, anche se la concessione del credito tende a permettere il rimborso dei crediti garantiti, ciò nondimeno non si tratta di un intervento a titolo di una garanzia esistente, ma di un aiuto nuovo.

248   In secondo luogo, il Land della Turingia fa erroneamente valere che la Commissione ha commesso un errore di fatto e ha violato l’obbligo di motivazione considerando che tale credito è stato concesso ad un’impresa in difficoltà e qualificandolo come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Infatti conviene ricordare che, al momento della concessione di tale credito, la PA poteva essere qualificata come impresa in difficoltà (v., in proposito, i punti 196‑202 supra). Orbene, si può effettivamente supporre che una società privata che si trovasse nella situazione della LfA non avrebbe concesso un altro credito ad un’impresa in difficoltà come la PA, almeno non senza verifica della situazione economica dell’impresa e senza piano di ristrutturazione. Inoltre, mentre tale credito era stato qualificato come aiuto di Stato nella decisione d’avvio, in seguito le autorità tedesche non si sono opposte a tale qualificazione. Infine, come esso ha sottolineato al punto 202 supra, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente rispetto alla qualifica della PA come impresa in difficoltà e, di conseguenza, rispetto all’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

249   Alla luce di quanto precede, occorre respingere i motivi sollevati dal Land della Turingia in merito al contributo in esame.

L –  Sul prestito dei soci di DEM 3,5 milioni concesso dalla TIB alla PA

1.     Argomenti delle parti

250   Il Land della Turingia fa valere che la decisione impugnata comporta violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’obbligo di motivazione in quanto essa qualifica il prestito dei soci di DEM 3,5 milioni come aiuto di Stato a favore della PA incompatibile con il mercato comune. Infatti esso rileva che, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato nella decisione impugnata, tale prestito non doveva essere analizzato alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, poiché la PA non si trovava in tale situazione. Inoltre esso osserva che, come risulta dalla lettera delle autorità tedesche 30 marzo 1999, il prestito dei soci di DEM 3,5 milioni, concesso dalla TIB alla PA, è stato sviato a vantaggio del gruppo Pilz attraverso il sistema di gestione di cassa centralizzata.

251   La Commissione, sostenuta dalla ODS, ritiene che l’argomento esposto dal Land della Turingia in merito al contributo in esame debba essere respinto.

2.     Giudizio del Tribunale

252   Il Land della Turingia allega, per quanto riguarda il contributo in esame, un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

253   Anzitutto occorre ricordare che il Land della Turingia non contesta la constatazione ripresa al ‘considerando’ 35 della decisione impugnata secondo cui la TIB ha concesso alla PA, nell’aprile 1994, un prestito dei soci di DEM 3,5 milioni.

254   Inoltre, occorre rilevare che il Land della Turingia ha affermato erroneamente che la Commissione ha commesso un errore di diritto e ha violato l’obbligo di motivazione applicando gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e qualificando tale credito come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Infatti, come è stato sottolineato ai punti 196‑202 supra, la PA poteva essere qualificata come impresa in difficoltà al momento della concessione di tale credito. Orbene, si può effettivamente supporre che una società privata che si trovi nella situazione della TIB non avrebbe concesso un credito ad un’impresa in difficoltà come la PA senza, per lo meno, effettuare un’analisi dettagliata della situazione economica dell’impresa comune ed elaborare un piano di ristrutturazione. Inoltre, mentre tale contributo era stato qualificato come aiuto di Stato nella decisione di avvio, le autorità tedesche non si sono opposte in seguito a tale qualificazione. Infine, come è stato rilevato al punto 202 supra, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente in merito alla qualificazione della PA come impresa in difficoltà e, quindi, in merito all’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

255   Infine, laddove il Land della Turingia fa valere che la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che tale contributo è stato sviato a profitto del gruppo Pilz, occorre rinviare alla valutazione di tale censura nell’ambito dell’argomento del Land della Turingia relativo alla legittimità dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata (punti 307‑347 infra).

256   Alla luce di quanto precede, occorre respingere i motivi sollevati dal Land della Turingia in merito al contributo in esame.

M –  Sul credito di DEM 15 milioni concesso dalla LfA al gruppo Pilz

1.     Argomenti delle parti

257   Il Land della Turingia ritiene che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il credito di DEM 15 milioni concesso dalla LfA, in quanto esso è stato concesso direttamente al gruppo Pilz, cosicché la sua restituzione non deve essere richiesta all’impresa comune e ai suoi successori. Successivamente esso fa valere che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non ha indicato le ragioni per cui tale credito costituisce un aiuto a favore della PA o della CD Albrechts.

258   La Commissione, sostenuta dalla ODS, considera che l’argomento esposto dal Land della Turingia per quanto riguarda il contributo in esame debba essere respinto. Essa sottolinea che è di scarsa importanza che il credito di DEM 15 milioni fosse destinato al gruppo Pilz poiché, trattandosi di un credito di gestione che doveva costituire una soluzione temporanea in attesa di qualcuno che rilevasse l’impresa comune, esso ha favorito anche l’impresa comune e la PA.

2.     Giudizio del Tribunale

259   Il Land della Turingia allega, in merito al contributo in esame, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

260   Il Land della Turingia afferma giustamente che la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che tale contributo è stato versato direttamente al gruppo Pilz. Infatti, la Commissione non ha fornito alcun elemento da cui risulti che tale contributo era destinato alla ristrutturazione della PA o della CD Albrechts.

261   Tale conclusione non è alterata dal fatto che, come la Commissione ha dichiarato al ‘considerando’ 37 della decisione impugnata, il credito di DEM 15 milioni doveva servire al sostegno del gruppo Pilz in attesa di qualcuno che rilevasse la PA. Infatti, oltre al fatto che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione, non è provato che la PA sia stata effettivamente avvantaggiata da tale aiuto. Di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione giudicando che tale credito sia andato a beneficio della PA.

262   Alla luce di quanto precede, senza che occorra esaminare la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione dichiara che il credito di DEM 15 milioni costituisce un aiuto «destinato alla ristrutturazione della [CD Albrechts]».

N –  Sul credito di DEM 15 milioni concesso dalla TAB alla CD Albrechts

1.     Argomenti delle parti

263   Il Land della Turingia rileva che, come risulta dalla lettera delle autorità tedesche 30 marzo 1999, il credito di DEM 15 milioni, concesso dalla TAB alla CD Albrechts è stato sviato a vantaggio del gruppo Pilz. Esso osserva anche che tale credito è già stato rimborsato. In seguito, esso fa valere che la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE in quanto ha dichiarato, nella decisione impugnata, che il credito di DEM 15 milioni costituisce un aiuto di Stato a favore della PA. Infatti, esso rileva che, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione nella decisione impugnata, tale credito non deve essere analizzato alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione poiché la PA, divenuta la CD Albrechts, non si trovava in tale situazione al momento del versamento. Inoltre, esso spiega che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione poiché non ha indicato i motivi per cui tale credito costituisce un aiuto a favore della PA o della CD Albrechts.

264   La Commissione, sostenuta dalla ODS, ritiene che l’argomento sollevato dal Land della Turingia in merito al contributo in esame debba essere respinto.

2.     Giudizio del Tribunale

265   Il Land della Turingia invoca, per quanto riguarda il contributo in esame, un errore di fatto, un errore manifesto di valutazione nonché la violazione dell’obbligo di motivazione.

266   A tale riguardo occorre anzitutto rilevare che il Land della Turingia non fornisce alcuna prova a sostegno della sua affermazione secondo cui una parte o la totalità di tale credito è già stata rimborsata. Inoltre, esso non dimostra neppure che, nel procedimento amministrativo, la Commissione è stata informata di tale rimborso.

267   In seguito, il Land della Turingia a torto afferma che la Commissione ha commesso un errore di diritto e una violazione dell’obbligo di motivazione, qualificando tale credito come aiuto di Stato alla ristrutturazione incompatibile con il mercato comune. Infatti, per i motivi esposti supra ai punti 196‑202, la CD Albrechts, ex PA, poteva essere qualificata come impresa in difficoltà al momento della concessione del credito. Orbene, si può effettivamente supporre che una società privata che si trovasse nella situazione della TAB non avrebbe concesso un credito ad un’impresa in difficoltà come la CD Albrechts senza effettuare, per lo meno, un’analisi dettagliata della situazione economica dell’impresa ed elaborare un piano di ristrutturazione. Inoltre, anche se tale contributo fosse stato qualificato come aiuto di Stato nell’ambito della decisione d’avvio del procedimento, le autorità tedesche non si sono opposte in seguito a tale qualificazione. D’altronde, come è stato sottolineato al punto 202 supra, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente in merito alla qualificazione della CD Albrechts come impresa in difficoltà e, quindi, in merito all’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

268   Infine, laddove il Land della Turingia fa valere che la Commissione ha omesso di tener conto del fatto che tale contributo è stato sviato a profitto del gruppo Pilz, occorre rinviare alla valutazione di tale censura nell’ambito dell’argomento del Land della Turingia relativa alla legittimità dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata (punti 318‑344 infra).

269   Alla luce di quanto precede, con riserva dell’ulteriore esame di quest’ultima censura, occorre respingere i motivi sollevati dal Land della Turingia in merito al contributo in esame.

O –  Sul credito di DEM 7 milioni concesso dalla LfA alla CD Albrechts

1.     Argomenti delle parti

270   Anzitutto il Land della Turingia afferma che la Commissione ha commesso diversi errori di fatto per quanto riguarda il credito di DEM 7 milioni. Esso sostiene che, contrariamente a quanto la Commissione ha rilevato ai ‘considerando’ 36‑73 della decisione impugnata, il credito di DEM 7 milioni concesso dalla LfA alla PA non è servito a sostenere tale società. Infatti esso fa notare che, in seguito alla conclusione dell’accordo di risanamento, tale credito è stato utilizzato nell’importo di DEM 2 milioni per rimborsare gli interessi scaduti sui crediti bancari concessi alla PBK che erano coperti dalla garanzia del Land della Baviera. Esso giudica quindi che, poiché l’importo totale della garanzia (DEM 54,7 milioni) è già contabilizzato come aiuto di Stato dalla Commissione, il fatto di considerare che tale parte del credito costituisca anche un aiuto di Stato equivale a prendere in considerazione lo stesso importo due volte ai fini del calcolo dell’aiuto.

271   Inoltre, il Land della Turingia afferma che la Commissione ha commesso diversi errori di diritto e violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda tale contributo. In particolare, esso contesta che tale credito costituisca un aiuto di Stato e, a maggior ragione, che si tratti di un aiuto nuovo che sarebbe incompatibile con il mercato comune. Infatti esso sostiene che, poiché tale credito dell’ammontare di DEM 5 milioni è servito a rimborsare una parte dei crediti coperti dalla garanzia della THA e poiché, secondo la Commissione, la concessione di tale garanzia costituisce un aiuto di Stato, quest’ultima giudica erroneamente che le somme versate in esecuzione di tale garanzia costituiscono anche aiuti di Stato, in quanto ciò equivale a considerare due volte gli stessi importi come aiuti di Stato. Per giunta esso ritiene che, come ha già dimostrato, poiché la concessione di tale garanzia deve essere ritenuta un aiuto esistente compatibile con il Trattato, lo stesso valga per il contributo finanziario in esame, che è stato versato in esecuzione degli obblighi nascenti dalla garanzia. Infine, il Land della Turingia afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione in quanto non ha indicato i motivi per cui ha valutato che il credito di DEM 7 milioni a favore della CD Albrechts costituisca un aiuto incompatibile con il mercato comune mentre, fino all’importo di DEM 5 milioni, tale credito è servito esclusivamente a rimborsare crediti bancari destinati alla costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts che sono stati versati solo alla Pilz Construction e ha permesso di rimborsare gli interessi sui crediti rientranti in tale garanzia, per un importo di DEM 2 milioni.

272   La Commissione, sostenuta dall’ODS, ritiene che l’argomento sollevato dal Land della Turingia in merito al contributo finanziario in esame debba essere respinto.

2.     Giudizio del Tribunale

273   Il Land della Turingia invoca, per quanto riguarda il presente contributo, diversi errori di fatto, un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’obbligo di motivazione.

274   A tale riguardo occorre esaminare se, come afferma il Land della Turingia, la Commissione abbia commesso un errore di fatto non tenendo conto del fatto che il credito di DEM 7 milioni concesso dalla LfA alla PA è servito, da un lato, per un importo di DEM 2 milioni, a garantire gli interessi futuri sui crediti rientranti nella garanzia del Land della Baviera e, dall’altro, per un importo di DEM 5 milioni, a rimborsare una parte dei crediti rientranti nella garanzia della THA.

275   In proposito occorre ricordare che, nella decisione di avvio, la Commissione ha effettuato le seguenti constatazioni:

«Con contratto dell’8 marzo 1994, [il Land della] Baviera ha concesso alla joint venture, tramite la LfA, un prestito di DEM 2 milioni e un altro di DEM 7 milioni (entrambi al tasso d’interesse del 7% e rimborsabili entro il 31 marzo 1996 e 30 marzo 1996). Il primo prestito è stato utilizzato (…) per rimborsare il credito garantito dal Land della Baviera. Del secondo prestito DEM 5 milioni sono stati utilizzati per ridurre il prestito garantito dalla THA e i rimanenti DEM 2 milioni sono stati necessari come capitale circolante».

276   Da tale passo risulta chiaramente che la Commissione è stata informata, prima dell’avvio del procedimento formale, del fatto che, fino all’importo di DEM 5 milioni, il prestito di DEM 7 milioni concesso dalla LfA è servito a rimborsare i crediti garantiti dalla THA. Al contrario, a tale stadio del procedimento, essa non sembra essere stata informata della circostanza che i DEM 2 milioni rimanenti da questo secondo prestito di DEM 7 milioni, concesso dalla LfA, sono serviti a garantire il pagamento degli interessi futuri sui crediti garantiti dal Land della Baviera.

277   Orbene, occorre osservare che, nell’ambito del procedimento amministrativo, le autorità tedesche hanno formulato osservazioni concernenti l’impiego di tale prestito. Infatti, nella lettera 30 marzo 1999, esse hanno anzitutto rilevato che, fino all’importo di 5 milioni, tale prestito non è servito al rimborso dei crediti garantiti dal Land della Baviera, ma a quello dei crediti garantiti dalla THA. Inoltre, le autorità in parola hanno indicato che i DEM 2 milioni rimanenti sono stati trasferiti alle banche private per garantire il pagamento di interessi che sarebbero scaduti in futuro.

278   Quindi, occorre rilevare che, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata, la Commissione doveva sapere che il credito di DEM 7 milioni concesso dalla LfA era servito, da un lato, per un importo pari a DEM 5 milioni, a rimborsare una parte dei crediti garantiti dalla THA e, dall’altro, per un importo pari a DEM 2 milioni, a garantire il pagamento degli interessi futuri sui crediti coperti dal Land della Baviera.

279   Tuttavia, si deve osservare che la mancanza di constatazioni in tal senso nella decisione impugnata non ha avuto effetti sulla legittimità di quest’ultima per quanto riguarda tale contributo.

280   Infatti, anche supponendo che la Commissione abbia tenuto conto del fatto che, fino all’importo di DEM 5 milioni, il credito di DEM 7 milioni è stato utilizzato per rimborsare i crediti garantiti dalla THA, tale circostanza non avrebbe modificato la sua valutazione di tale contributo poiché, per i motivi ripresi al punto 194 supra, i contributi finanziari concessi per il rimborso dei crediti garantiti dalla THA sono distinti dalle somme versate dalla THA a titolo della medesima garanzia.

281   Inoltre, il Land della Turingia erroneamente afferma che, dal momento che tale credito è servito, fino a DEM 5 milioni, a rimborsare una parte dei crediti garantiti dalla THA, la Commissione ha commesso un errore di valutazione e ha violato l’obbligo di motivazione qualificando tale contributo come un aiuto nuovo. Infatti, il solo fatto che tale contributo sia servito a rimborsare i crediti garantiti dalla THA non permette di concludere che si tratta di un intervento a titolo di tale garanzia. In particolare, tale credito è stato versato all’impresa comune per permetterle di rimborsare una parte dei crediti rientranti nella garanzia. Ne risulta che, benché la concessione del credito tenda a permettere il rimborso dei crediti garantiti, ciò nondimeno si tratta certamente di un aiuto nuovo e non di un intervento a titolo di una garanzia esistente.

282   Infine, per quanto riguarda il fatto che il contributo in esame, fino all’importo di DEM 2 milioni, è stato utilizzato per garantire il pagamento di interessi futuri sui crediti garantiti dal Land della Baviera, il Land della Turingia non prova in qual modo tale elemento di fatto avrebbe potuto modificare la valutazione effettuata dalla Commissione in merito a tale contributo, e cioè che si tratta di un aiuto incompatibile con il mercato comune, poiché è stato concesso in violazione degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

283   Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’insieme degli argomenti proposti dal Land della Turingia in merito al contributo in esame.

P –  Sul credito di DEM 9,5 milioni concesso dalla TAB alla CD Albrechts

1.     Argomenti delle parti

284   Il Land della Turingia rileva che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che tale credito è stato interamente rimborsato. Esso sottolinea anche che tale credito è il solo che sia veramente andato a beneficio della CD Albrechts in quanto, nel dicembre 1994, i rapporti con il gruppo Pilz sono stati definitivamente interrotti. Inoltre, esso fa valere che la Commissione avrebbe dovuto valutare tale prestito in funzione del criterio dell’investitore in economia di mercato, vale a dire tenendo conto delle difficoltà finanziarie a cui la CD Albrechts doveva far fronte a causa delle azioni illegali del gruppo Pilz.

285   La Commissione rileva di non aver ricevuto informazioni circa un eventuale rimborso, per cui essa era legittimata a pensare che tale credito non fosse stato ancora rimborsato.

2.     Giudizio del Tribunale

286   Per quanto riguarda l’argomento del Land della Turingia relativo al contributo in esame, è sufficiente constatare che il Land della Turingia non fornisce alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui tale contributo sarebbe stato completamente rimborsato. D’altra parte, anche supponendo che esso sia stato in grado di fornire la prova di tale rimborso, ciò nondimeno esso ha omesso di presentare tale prova nel corso del procedimento amministrativo, per cui esso non può rimproverare alla Commissione di non averne tenuto conto nel contesto della decisione impugnata. Infine, l’argomento del Land della Turingia vertente sul fatto che la concessione dell’aiuto corrisponde al comportamento razionale di un investitore privato non può essere accolto, poiché, alla luce delle considerazioni esposte al punto 217 supra, nella fattispecie, la questione se la TAB abbia agito come un investitore privato è priva di incidenza sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune e, di conseguenza, priva di rilevanza.

287   Alla luce di quanto precede occorre respingere i motivi sollevati dal Land della Turingia in merito al contributo in esame.

Q –  Sugli interessi dell’importo totale di DEM 21,3 milioni

1.     Argomenti delle parti

288   Anzitutto il Land della Turingia afferma che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda gli interessi. Esso rileva infatti che, in nessun punto della decisione impugnata, la Commissione ha effettuato constatazioni o fornito giustificazione per quanto riguarda il calcolo dell’importo di DEM 21,3 milioni che rappresenta gli interessi non percepiti sui diversi contributi. A suo parere, ciò è tanto più sorprendente in quanto gli importi versati nell’ambito dell’accordo di risanamento in vista della liberazione delle garanzie comprendevano già una parte rilevante di interessi. Il Land della Turingia ritiene, d’altronde, che, poiché la decisione impugnata prevede che gli aiuti da restituire debbano essere aumentati del tasso d’interesse di riferimento, la Commissione avrebbe dovuto spiegare chiaramente di quali interessi si trattava e perché essi fossero andati a beneficio dell’impresa comune e dei suoi successori. A suo giudizio, la Commissione non poteva limitarsi, in proposito, ad un mero rinvio alle informazioni trasmesse dallo Stato membro.

289   In seguito, il Land della Turingia contesta l’affermazione della Commissione secondo cui essa è stata obbligata, alla luce delle indicazioni delle autorità tedesche, a richiedere il recupero dei benefici in materia di interessi per un importo di DEM 21,3 milioni. Infatti esso osserva, da un lato, che la Commissione non ha fornito alcuna prova di tale affermazione da parte delle autorità tedesche e, dall’altro, che è opportuno rammentare che, anche supponendo che tali autorità abbiano rilasciato la dichiarazione in parola – il che è contestato dal Land della Turingia – , ciò non giustificherebbe l’assenza di constatazioni di fatto per quanto riguarda il calcolo dell’importo degli interessi.

290   D’altronde, il Land della Turingia fa valere che la Commissione ha violato l’art. 87, n. 1, CE, poiché, nella decisione impugnata, essa ha fissato forfettariamente a DEM 21,3 milioni gli asseriti vantaggi in termini di interessi di cui avrebbero beneficiato l’impresa comune e i suoi successori.

291   La Commissione, sostenuto dall’ODS, contesta il complesso degli argomenti del Land della Turingia in merito ai benefici rappresentati dagli interessi di DEM 21,3 milioni.

292   Anzitutto, essa rileva di essere stata costretta ad adottare una decisione alla luce delle informazioni che le erano state trasmesse dalle autorità tedesche, e cioè che i diversi versamenti si erano tradotti in benefici in materia di interessi per un ammontare di almento DEM 21,3 milioni per il periodo compreso tra la fine del 1993 il 1998 (‘considerando’ 40 della decisione impugnata). Inoltre, essa considera che l’osservazione del Land della Turingia relativa agli interessi da versare a causa dell’ordine di recupero è erronea, poiché l’importo di DEM 21,3 milioni rappresenta solo i benefici in materia di interessi che sono stati concessi all’impresa e che costituiscono, di conseguenza, essi stessi un aiuto. A suo giudizio, occorre distinguerli dagli interessi che devono essere rimborsati a partire dalla data del versamento degli aiuti che, secondo l’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, sono calcolati sulla base del tasso di riferimento applicabile al calcolo dell’equivalente-sovvenzione nel caso degli aiuti a finalità regionale.

293   Inoltre, essa respinge l’affermazione del Land della Turingia secondo cui essa avrebbe fissato forfettariamente l’importo del beneficio in termini di interessi almeno a DEM 21,3 milioni, senza tener conto del fatto che i versamenti sono andati a beneficio di diverse imprese né del fatto che tale beneficio è già, in parte, stato considerato nel calcolo di taluni importi. Infatti essa ricorda che non è il destinatario finale degli aiuti finanziari all’interno di un gruppo di imprese che è decisivo per il calcolo dell’importo degli aiuti versati, ma il destinatario effettivo, cioè, nel caso di specie, l’impresa comune e i suoi successori. Inoltre, la Commissione sottolinea che l’importo totale dei benefici in forma di interessi indicato nella decisione impugnata non si fonda su calcoli errati, ma, come risulta dal ‘considerando’ 40 della decisione impugnata, sulle informazioni fornite dalle autorità tedesche.

294   Infine, essa nega di aver violato l’obbligo di motivazione per quanto riguarda i benefici concessi in forma di interessi. Infatti, essa rileva che, in mancanza di informazioni chiare da parte delle autorità tedesche, essa è stata obbligata a fidarsi dell’importo di DEM 21,3 milioni che, come risulta dal ‘considerando’ 40 della decisione impugnata, era stato indicato dalle autorità tedesche come totale del beneficio in termini di interessi di cui avevano beneficiato l’impresa comune e i suoi successori. Inoltre, essa sostiene che tale beneficio è stato valutato alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e che, a tale titolo, è stato considerato come un aiuto illegittimo alla ristrutturazione. Infine, per quanto riguarda l’affermazione del Land della Turingia secondo cui essa non avrebbe indicato in quale misura, nella determinazione dell’importo totale del beneficio in termini di interessi, si è tenuto conto del fatto che due crediti sono serviti a rimborsare interessi scaduti sui crediti, essa fa valere che, alla luce delle informazioni di cui disponeva, essa non poteva fare altro che concludere che si trattava di prestiti che dovevano essere considerati come aiuti illegittimi alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2.     Giudizio del Tribunale

295   Occorre constatare che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Repubblica federale di Germania ha sottolineato che i suoi servizi non hanno fornito alla Commissione indicazioni da cui risulta che i benefici in termini di interessi concessi nell’ambito del progetto di stabilimento di CD ad Albrechts si elevavano almeno a DEM 21,3 milioni per il periodo compreso tra il 1993 e il 1998. Inoltre essa ha rilevato che tale cifra è in contraddizione con l’importo degli interessi indicato nella lettera del governo tedesco in data 17 aprile 1997, e cioè DEM 14,9 milioni.

296   Per quanto riguarda la Commissione, essa ha confermato, nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, di non essere in grado di provare di aver ricevuto dalle autorità tedesche l’informazione secondo cui l’aiuto in esame si elevava a DEM 21,3 milioni.

297   Pertanto, occorre rilevare che la Commissione ha commesso un errore di fatto constatando, al ‘considerando’ 40 della decisione impugnata, che, «[s]econdo quanto riferito dalle autorità tedesche, questi pagamenti hanno determinato ingenti benefici in termini di interessi, stimabili ad almeno DEM 21,3 milioni dalla fine del 1993 al 1998».

298   Alla luce di quanto precede, senza che occorra esaminare le altre censure invocate in proposito, occorre annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, in quanto include un importo di DEM 21,3 milioni, a titolo di benefici in termini di interessi concessi nell’ambito della ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts.

III –  Sui motivi relativi alla legittimità dell’art. 2 della decisione impugnata

A –  Osservazioni preliminari

299   Il Land della Turingia, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che, laddove la Commissione, all’art. 2 della decisione impugnata, ordina il recupero degli aiuti presso la LCA, la CDA e «tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture [della PBK], [dell’impresa comune] o [della PA] sono stati o saranno trasferiti», tale disposizione è illegittima a causa del fatto che l’ordine di recupero contenuto in essa si fonda su numerosi errori nella constatazione dei fatti, è contrario all’art. 87, n. 1, CE e all’art. 88, n. 2, CE, viola l’obbligo di motivazione e il principio del rispetto dei diritti della difesa e, infine, viola i principi di certezza del diritto e di proporzionalità.

300   Il Tribunale decide di esaminare in primo luogo l’argomento del Land della Turingia secondo cui l’ordine di recupero previsto all’art. 2 della decisione impugnata viola l’art. 87, n. 1, CE e l’art. 88, n. 2, CE.

B –  Sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE

1.     Argomenti delle parti

301   A sostegno del suo motivo vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE, il Land della Turingia afferma, in sostanza, che la Commissione non può esigere dalla Repubblica federale di Germania che essa recuperi gli aiuti presso imprese che non hanno beneficiato degli aiuti in esame. In primo luogo, esso rileva che gli aiuti sono stati sviati, in misura significativa, a vantaggio delle imprese del gruppo Pilz, che, in secondo luogo, come la Commissione ha constatato al ‘considerando’ 103 della decisione impugnata, la MTDA, divenuta CDA, non ha beneficiato di aiuti nell’ambito del rilevamento degli attivi della CD Albrechts, divenuta LCA, dal momento che essa ha pagato un prezzo conforme al mercato, e che, in terzo luogo, una parte degli aiuti è stata versata direttamente al gruppo Pilz.

302   Inoltre, esso sostiene che la Commissione non può esigere il recupero degli aiuti presso terzi, limitandosi ad allegare una situazione di elusione. Anzitutto esso rileva che la Commissione non può indirizzare un ordine di recupero ad un terzo senza provare che quest’ultimo è stato avvantaggiato dall’aiuto. Inoltre, esso ritiene che i criteri oggettivi che la Commissione utilizza per affermare l’esistenza di una situazione di elusione – l’oggetto del trasferimento, il prezzo di acquisto, l’identità dei soci o dei detentori del capitale dell’impresa iniziale e di quella acquirente, dell’epoca in cui il trasferimento ha avuto luogo e del carattere commerciale del trasferimento –, che sono enunciati al ‘considerando’ 118 della decisione impugnata, non ricorrano nel caso di specie.

303   La Commissione, sostenuta dalla ODS, contesta il complesso degli argomenti del Land della Turingia diretti a provare che essa ha violato l’art. 87, n. 1, CE e l’art. 88, n. 2, CE, esigendo che la Repubblica federale di Germania richiedesse la restituzione dell’aiuto alla LCA, alla CDA e a tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture dell’impresa comune sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della decisione impugnata.

304   Anzitutto essa precisa, in termini generali, il suo punto di vista in merito all’individuazione dei soggetti tenuti a restituire gli aiuti in caso di cessione delle quote societarie della società beneficiaria o degli attivi di essa. A tale riguardo, essa osserva inizialmente che la questione non pone problemi particolari in caso di cessione delle quote societarie, poiché la società beneficiaria continua ad esistere, essendo esclusivamente modificata la sua proprietà. A suo giudizio, risulta dalla giurisprudenza che, in tale ipotesi, l’obbligo di restituzione rimane a carico della società che ha ricevuto gli aiuti o dei suoi successori, indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella struttura della proprietà e dall’eventuale presa in considerazione dell’obbligo di recupero nella determinazione delle condizioni di vendita. Infatti essa rileva che, continuando ad esercitare l’attività sovvenzionata, tale società continua a beneficiare degli aiuti, lasciando in tal modo perdurare la distorsione della concorrenza. Inoltre, essa ritiene che non vi siano ulteriori difficoltà nel caso in cui gli attivi della società beneficiaria sono trasferiti a imprese appartenenti allo stesso gruppo. Infatti essa sostiene che, in tal caso, oltre alla società beneficiaria, saranno tenute a restituire gli aiuti le imprese del gruppo che, grazie al trasferimento di tali attivi, hanno potuto approfittare degli effetti favorevoli derivanti dagli aiuti, ottenendone un vantaggio economico. D’altronde, per quanto riguarda la vendita a imprese terze degli attivi della società beneficiaria, la Commissione effettua una distinzione a seconda che i beni siano stati venduti separatamente o «in blocco». A suo parere, quando i beni sono venduti separatamente, al prezzo di mercato, gli acquirenti non sono tenuti al rimborso degli aiuti poiché, in seguito alla vendita separata degli attivi, l’attività sovvenzionata è scomparsa e, in tal modo, l’aiuto accordato prima della cessione degli attivi non è più suscettibile di svantaggiare i concorrenti dell’impresa beneficiaria. Per contro, la Commissione considera che la situazione sia diversa quando gli attivi sono venduti «in blocco» in modo da permettere all’acquirente di continuare l’attività della società beneficiaria. Infatti, secondo la Commissione, in tale ipotesi, il proseguimento dell’attività sovvenzionata può far persistere la distorsione della concorrenza, per cui occorre una vigilanza particolare per evitare che la cessione dei beni della società beneficiaria possa dar luogo ad un’elusione sostanziale dell’obbligo di restituzione attraverso la messa «al riparo» dei beni venduti. Essa afferma che tale elusione può essere esclusa solo quando, oltre ad avvenire al prezzo di mercato, la cessione «in blocco» dei beni della società beneficiaria è operata nell’ambito di una procedura senza condizioni e aperta a tutti i concorrenti di tale società.

305   Alla luce di questi principi, la Commissione considera di aver giustamente chiesto il recupero dell’aiuto presso la LCA e la CDA, poiché:

–       la CDA svolge le attività economiche del beneficiario iniziale dell’aiuto utilizzando i mezzi di produzione «inquinati» che essa ha rilevato all’interno del gruppo di imprese collegate sotto il controllo della TIB;

–       la CDA e la LCA continuano ad approfittare degli aiuti illegittimamente concessi all’impresa comune – come ai successori di essa – in quanto la distorsione della concorrenza causata dalla concessione di tali aiuti continua a produrre i suoi effetti per la CDA e la LCA;

–       il prezzo di acquisto dell’importo complessivo di DEM 35,3 milioni, corrisposto sotto forma di assunzione di debiti (‘considerando’ 102 della decisione impugnata) è comunque rimasto in uno stesso gruppo ed unico gruppo di imprese, a causa del controllo che la TIB esercita sia sulla CDA che sulla LCA;

–       nel caso di un gruppo di imprese economicamente integrate, tener conto del prezzo di acquisto sarebbe contrario all’obbligo che le incombe di evitare la non applicazione delle sue decisione e all’obbligo che hanno gli Stati membri di vigilare al rispetto delle disposizioni delle sue decisioni (‘considerando’ 118 e 119 della decisione impugnata).

306   Infine, la Commissione rileva che il Land della Turingia afferma erroneamente che essa non può esigere il recupero presso la CDA e la LCA degli aiuti che sono stati versati direttamente o che sono stati sviati a profitto del gruppo Pilz. Infatti, essa osserva che tali aiuti sono giunti nel campo di attività dell’impresa comune o dei suoi successori, anche se, in seguito, sono stati immediatamente sviati per andare a profitto delle altre società del gruppo Pilz. Secondo la Commissione, è di scarsa importanza al riguardo che tali aiuti non siano effettivamente andati a profitto dell’impresa comune. Infatti essa sottolinea che la Corte, nella sentenza 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Deutschland (Racc. pag. I‑1591), ha giudicato che la censura vertente sulla scomparsa dell’arricchimento non costituisce una valida ragione per opporsi al recupero degli aiuti. Essa ritiene che tale ragionamento giuridico possa essere trasposto ad un caso come quello di specie, in cui i meccanismi di trasferimento di attivi all’interno di un gruppo di imprese hanno quasi come oggetto quello di far scomparire l’arricchimento in capo al beneficiario iniziale dell’aiuto. A suo giudizio, in tal caso è escluso che si tenga conto dell’obiezione della scomparsa dell’arricchimento e, al contrario, si attribuisce il beneficio illegittimo alle imprese del gruppo che hanno ricevuto in origine gli aiuti di cui erano destinatarie. Analogamente essa ritiene che la TIB e le imprese collegate non possano neppure invocare tale censura, poiché lo sviamento degli aiuti da parte del gruppo Pilz è anche imputabile all’impresa comune e ai suoi successori.

2.     Giudizio del Tribunale

307   A titolo preliminare, occorre ricordare che, in base al diritto comunitario, qualora la Commissione constati che determinati aiuti sono incompatibili con il mercato comune, essa può ingiungere allo Stato membro di recuperare tali aiuti presso i beneficiari (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punti 13 e 20, e Germania/Commissione, punto 176 supra, punto 73).

308   La soppressione di un aiuto illegittimo attraverso il recupero è la logica conseguenza della sua illegittimità ed è intesa al ripristino dello status quo ante (v. sentenza Germania/Commissione, punto 176 supra, punto 74).

309   Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno effettivamente goduto (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433, punti 57 e 60). Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (sentenza della Corte 4 aprile 1995, causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑699, punto 22).

310   Ne consegue che il principale obiettivo cui è finalizzato il rimborso di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto illegittimo (sentenza Germania/Commissione, punto 176 supra, punto 76).

311   È alla luce di tali considerazioni generali che occorre esaminare la legittimità dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata.

312   A tale proposito occorre esaminare separatamente la legittimità di tale ordine, in quanto esige il recupero dell’aiuto presso la LCA, da un lato, e presso la CDA, dall’altro. Infatti, è pacifico che, contrariamente alla LCA, che deve essere considerata come il successore diretto dell’impresa comune e della PA, ciò non accade nel caso della CDA. Nella decisione impugnata, l’estensione dell’ordine di recupero a quest’ultima è, infatti, fondata sull’esistenza di una situazione di elusione.

313   Per quanto riguarda il recupero dell’aiuto presso la LCA, il Land della Turingia fa valere che tale ordine è illegittimo, in quanto comprende aiuti che sono stati versati direttamente al gruppo Pilz, da un lato, e aiuti che, anche se corrisposti all’impresa comune e alla PA, sono stati sviati a profitto di tale gruppo, dall’altro.

314   A tale proposito occorre constatare che, come risulta dalle tabelle di cui ai ‘considerando’ 32 e 39 della decisione impugnata, l’aiuto descritto all’art. 1 di tale decisione comprende effettivamente un certo numero di aiuti che sono stati versati direttamente al gruppo Pilz e alla PBK, un’impresa appartenente a questo gruppo. Questo è in particolare il caso del contributo concesso alla PBK a titolo della garanzia del Land della Baviera (LfA) dell’importo di DEM 54,7 milioni, il contributo concesso alla PBK a titolo della rinuncia a crediti dell’importo di DEM 3 milioni, il contributo concesso alla PBK a titolo del prezzo di acquisto di quote della PA per un importo di DEM 3 milioni e il contributo concesso al gruppo Pilz per il credito di DEM 15 milioni.

315   Per quanto riguarda i primi due contributi, è pacifico che, sebbene fossero stati versati direttamente alla PBK, tali contributi erano destinati al finanziamento della costruzione dello stabilimento di CD ad Albrechts, per cui, a prescindere dallo sviamento di tali misure a profitto di altre imprese del gruppo Pilz e della violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la rinuncia al credito di DEM 3 milioni, in linea di principio è a giusto titolo che la Commissione ne ha richiesto il recupero presso la LCA (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 luglio 2003, causa C‑457/00, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑6931, punti 55‑62).

316   Per quanto riguarda il prezzo di acquisto di DEM 3 milioni e il credito di DEM 15 milioni, occorre constatare che, come è già stato giudicato ai punti 218 e 260 supra, tali aiuti sono stati versati direttamente al gruppo Pilz e non erano destinati alla ristrutturazione dell’impresa comune e della PA. Quindi è escluso che questi ultimi possano essere considerati come i beneficiari effettivi di tali aiuti. Come è già stato giudicato al punto 261 supra, tale conclusione non è modificata dalla circostanza che, come ha constatato la Commissione al ‘considerando’ 37 della decisione impugnata, il credito di DEM 15 milioni doveva servire al sostegno del gruppo Pilz in attesa di un acquirente che rilevasse la PA. Infatti, oltre al fatto che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione, non è provato che la PA sia stata effettivamente avvantaggiata da tale aiuto.

317   Pertanto, nella parte in cui dispone il recupero presso la LCA degli aiuti descritti all’art. 1, comprendendovi l’aiuto concesso alla PBK a titolo del prezzo di acquisto di DEM 3 milioni nonché l’aiuto concesso al gruppo Pilz in forma di credito di DEM 15 milioni, l’art. 2 della decisione impugnata non è conforme ai principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

318   In seguito, occorre esaminare l’argomento del Land della Turingia secondo cui l’ordine di recupero è illegale nella parte in cui riguarda aiuti che, anche se destinati all’impresa comune e alla PA, sono stati deviati a beneficio delle imprese del gruppo Pilz.

319   A tale riguardo occorre osservare che la decisione impugnata contiene numerose constatazioni relative allo sviamento, a profitto del gruppo Pilz, degli aiuti descritti all’art. 1 della decisione impugnata. Così, risulta in particolare dai ‘considerando’ 27, 33, 38 e 63‑75 della decisione impugnata che una gran parte degli aiuti concessi ai fini della costruzione, dell’ampliamento e della ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts è stata sviata a vantaggio delle imprese di tale gruppo. Da tali constatazioni risulta anche che lo sviamento degli aiuti è stato realizzato con una fatturazione in eccesso delle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito della costruzione dello stabilimento, attraverso il sistema della gestione di cassa centralizzata esistente all’interno del gruppo Pilz e attraverso il mancato pagamento dei prodotti che sono stati consegnati e di servizi che sono stati forniti dall’impresa comune e dalla PA a vantaggio del gruppo Pilz.

320   Analogamente, si deve constatare che l’atto di accusa del pubblico ministero presso il Landgericht Mühlhausen, che è stato prodotto dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento amministrativo, contiene un certo numero di elementi che permettono di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’estensione dello sviamento degli aiuti a vantaggio del gruppo Pilz. Contrariamente a quanto fa valere la Commissione, il solo fatto che tale atto si riferisca ad operazioni illegittime commesse nell’ambito della concessione delle sovvenzioni e dei premi all’investimento del Land della Turingia non permette, in quanto tale, di concludere che gli elementi che vi sono contenuti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione che la Commissione è tenuta a compiere. Infatti, tale atto contiene, in particolare nella descrizione dei diversi meccanismi impiegati nell’ambito della frode e della valutazione del valore degli investimenti che sono stati realizzati, indicazioni precise e utili per valutare l’entità dello sviamento.

321   Pertanto, occorre considerare che, almeno al momento di adottare la decisione impugnata, la Commissione disponeva di un insieme di indizi precisi e concordanti da cui risultava che l’impresa comune e la PA non avevano avuto il godimento effettivo di gran parte degli aiuti destinati alla costruzione, all’ampliamento e alla ristrutturazione dello stabilimento di CD ad Albrechts. Inoltre, tali indizi permettevano di stabilire, almeno in modo approssimativo, l’entità dello sviamento.

322   È vero che, come afferma la Commissione, dal fascicolo non risulta che le autorità tedesche abbiano fornito indicazioni precise quanto alla parte di aiuto che è stata sviata a vantaggio del gruppo Pilz.

323   Tuttavia, occorre constatare che, pur disponendo dei mezzi necessari a tale riguardo (v., in tal senso, sentenza Germania e Pleuger Worthington/Commissione, punto 71 supra, punto 29), non risulta da alcun elemento del fascicolo che essa abbia richiesto alle autorità tedesche di fornirle indicazioni precise su tale punto. Orbene, come risulta dalla decisione di avvio, essa era informata, almeno dal 1997, dello sviamento di gran parte degli aiuti. Pertanto, essa non potrebbe affermare che, alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento di adottare la decisione impugnata, essa era legittimata a richiedere il recupero presso la LCA degli aiuti descritti all’art. 1, per quanto riguarda quelli di cui era a conoscenza o di cui non poteva ignorare che essi non erano andati a vantaggio dell’impresa comune e della PA.

324   Analogamente, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui l’ampiezza dell’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata sarebbe giustificata dall’appartenenza dell’impresa comune e dei suoi successori ad un gruppo d’imprese collegate nell’ambito del quale esistono meccanismi interni di trasferimento di attivi. Infatti, oltre al fatto che l’impresa comune ha fatto parte del gruppo Pilz solo durante il periodo compreso tra l’ottobre 1992 e la fine del mese di dicembre 1993, risulta chiaramente dalle constatazioni riprese nella decisione impugnata che, nel caso di specie, i meccanismi di trasferimento esistenti all’interno di tale gruppo sono stati utilizzati esclusivamente a svantaggio di tale impresa e non a suo profitto. Non si può quindi affermare che, a causa della sua appartenenza a tale gruppo, l’impresa comune ha avuto il godimento effettivo di aiuti di cui non era la beneficiaria.

325   Di conseguenza, l’art. 2 della decisione impugnata non è conforme ai principi che disciplinano il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, nella parte in cui ordina presso la LCA il recupero degli aiuti descritti all’art. 1, ivi compresi quelli rispetto ai quali è accertato che tale impresa non ne ha effettivamente beneficiato.

326   Inoltre, nella parte in cui l’art. 2 della decisione impugnata ordina il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 di tale decisione presso la CDA, risulta da tale decisione che la Commissione ha, essenzialmente, fondato la sua valutazione sull’esistenza di una volontà di eludere le conseguenze di tale decisione, che, secondo la Commissione, risulta oggettivamente dal fatto la CDA ricava un profitto dall’aiuto che era stato precedentemente concesso alla PBK, all’impresa comune, alla PA e alla CD Albrechts, in quanto essa utilizza gli elementi dell’attivo di tali imprese e prosegue, inoltre, la loro attività (‘considerando’ 118 e 120 della decisione impugnata).

327   Tale argomento non può essere accolto.

328   È vero che, come risulta dallo scambio di corrispondenza tra le autorità tedesche e la Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo, il trasferimento di una parte degli atti dalla LCA alla CDA aveva lo scopo di salvare tale parte dallo sfruttamento della LCA assicurandole una possibilità di sviluppo al riparo dalle incertezze giuridiche ed economiche che minacciavano la sopravvivenza della LCA. Analogamente, diversi elementi che sono stati avanzati dalla Commissione e dalla ODS nell’ambito della presente controversia permettono di concludere che, in seguito al trasferimento degli attivi, la CDA prosegue effettivamente l’attività dell’impresa comune, della PA e della CD Albrechts.

329   Tuttavia, tale elemento non permette, in quanto tale, di provare l’esistenza di una volontà di eludere gli effetti dell’ordine di recupero nel caso di specie.

330   Tale conclusione si impone tanto più che, come è stato constatato al ‘considerando’ 103 della decisione impugnata, un prezzo di acquisto conforme al mercato è stato pagato dalla CDA per rilevare taluni elementi dell’attivo della LCA, per cui tale operazione non implica che la CDA conservi il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale legato al beneficio degli aiuti concessi alla LCA (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, punto 176 supra, punto 92).

331   In una fattispecie di tal genere, non si può ritenere che, come la Commissione afferma nei suoi scritti, in seguito al rilevamento di attivi da parte della CDA, la LCA resti come «un guscio vuoto rispetto al quale non è possibile ottenere la restituzione degli aiuti illegittimi».

332   Infatti, alla luce del fatto che, nel caso di specie, la LCA si trova in liquidazione in seguito all’avvio di una procedura fallimentare nell’ottobre 2000, occorre ricordare che dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti, sottoposte a procedura fallimentare, risulta che il ripristino della situazione precedente e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegalmente versati possono, in linea di principio, essere compiuti con l’iscrizione al passivo dell’impresa in liquidazione di un obbligo relativo alla restituzione degli aiuti di cui si tratta. Infatti, ai sensi di tale giurisprudenza, la detta iscrizione sarebbe sufficiente per assicurare l’esecuzione di una decisione che ordina il recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 14, e 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑959, punti 60 e 62).

333   Inoltre, la Repubblica federale di Germania ha affermato, senza essere contraddetta dalla Commissione, che, da un lato, solo una parte degli attivi è stata venduta alla CDA, cioè le immobilizzazioni, le scorte, il capitale circolante nonché il know-how tecnico e il comparto distribuzione, e che, dall’altro, tale modo di procedere ha permesso di ottenere una somma più elevata di quella che sarebbe stata ottenuta vendendo separatamente gli elementi dell’attivo di cui si tratta.

334   Tale conclusione non è modificata dal fatto che il prezzo di acquisto è stato pagato in forma di assunzione di debiti. Infatti, occorre rilevare che tale forma di pagamento non ha avuto effetti negativi sulla situazione dei creditori, poiché la diminuzione dell’attivo della società è stata compensata da una diminuzione equivalente del suo passivo.

335   Il rinvio effettuato dalla Commissione al ‘considerando’ 118 della decisione impugnata non permette di confutare tale analisi. Infatti, occorre constatare che, nel ‘considerando’ in parola, la Commissione espone, in maniera generale ed illustrativa, i criteri che essa applica al fine di decidere se un’operazione specifica celi una situazione di elusione. Al contrario, tale passaggio non contiene alcuna applicazione di tali criteri al caso in esame.

336   Di conseguenza, occorre concludere che, alla luce delle sole constatazioni di fatto riprese nella decisione impugnata, la Commissione non poteva concludere nel senso dell’esistenza di una volontà di eludere gli effetti dell’ordine di recupero nel caso di specie.

337   Per quanto riguarda gli altri elementi di fatto che sono stati addotti dalla Commissione nell’ambito della sua corrispondenza e all’udienza, è sufficiente constatare che essi non figurano in nessun punto della decisione impugnata e che, quindi, non possono essere invocati per giustificare l’ampiezza dell’ordine di recupero alla CDA.

338   Ad abundantiam, il Tribunale rileva che tali diversi elementi non permettono neppure di provare l’esistenza di una situazione di elusione nel caso di specie.

339   Così, la Commissione fa erroneamente valere che, nel caso di specie, il rilevamento di attivi ha avuto luogo all’interno del gruppo TIB, cioè di un gruppo di imprese collegate. Infatti, occorre osservare che, oltre al fatto che l’esistenza di un asserito gruppo TIB non è contestata nella decisione impugnata, la Commissione non fornisce alcun elemento probante per dimostrare che la LCA e la CDA appartengono a tale gruppo di imprese e a fortiori che tali imprese sarebbero legate da meccanismi interni di trasferimento di attivi. Al contrario, dalle precisazione fornite in proposito dal Land della Turingia e dalla CDA risulta che la TIB agisce, in conformità del suo statuto, come società in partecipazione.

340   In seguito, occorre respingere l’affermazione della Commissione secondo cui il rilevamento di attivi da parte della CDA non corrisponde ad una logica economica. Infatti, è opportuno constatare che, nell’ambito del procedimento amministrativo, le autorità tedesche hanno sottolineato in numerose occasioni che il rilevamento di una parte degli attivi della LCA da parte della CDA rispondeva a tale logica. Orbene, anche se «il carattere commerciale del trasferimento [di attivi]» costituisce uno degli aspetti che essa prende in considerazione per stabilire l’esistenza di un’elusione (‘considerando’ 118 della decisione impugnata), la Commissione non ha inserito nella decisione impugnata alcuna considerazione di natura tale da contestare la posizione delle autorità tedesche.

341   Analogamente, occorre sottolineare che la sola circostanza che la LCA e la CDA fossero gestite dalla stessa persona al momento del rilevamento di attivi nel gennaio 1998 e che, successivamente a tale operazione, la CDA si presenti sul mercato come il successore dell’impresa comune e della PA non permette di concludere che il rilevamento degli attivi della LCA aveva lo scopo di aggirare l’ordine di recupero di cui all’art. 2 della decisione impugnata. Effettivamente tali elementi non bastano a provare che la CDA ha agito con l’intento di impedire l’esecuzione della decisione impugnata.

342   Infine, occorre respingere l’affermazione della Commissione secondo cui il rilevamento «in blocco» degli attivi della LCA non sarebbe stato attuato al termine di una procedura aperta e trasparente e taluni concorrenti della LCA sarebbero così stati esclusi dall’acquisizione degli attivi con cui tale società esercitava le attività sovvenzionate. Infatti, tanto la decisione impugnata quanto taluni atti del fascicolo e le dichiarazioni effettuate dal Land della Turingia e dalla CDA nel corso dell’udienza del 5 maggio 2004 fanno, al contrario, apparire che il rilevamento degli attivi della LCA da parte della CDA non è stato attuato immediatamente, ma è stato preceduto da tentativi infruttuosi di vendere l’insieme della LCA a terzi, tra cui la società madre della parte interveniente, la ODS (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, punto 176 supra, punto 95).

343   Alla luce di quanto precede, occorre concludere che la Commissione non ha provato l’esistenza di un’operazione di elusione delle conseguenze della decisione impugnata, suscettibile di fondare un obbligo a carico della CDA di restituire gli aiuti illegittimi concessi all’impresa comune e ai suoi successori.

344   Di conseguenza, nella parte in cui ordina il recupero presso la CDA e la LCA degli aiuti concessi alla PBK, all’impresa comune, alla PA e alla CD Albrechts, la decisione impugnata non è conforme ai principi disciplinanti il recupero degli aiuti di Stato illegittimi.

345   Una conclusione analoga si impone laddove l’art. 2 della decisione impugnata ordina il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 presso «tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture [della PBK], [dell’impresa comune], o [della PA] sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della [detta] decisione». Infatti, è sufficiente constatare che l’ampiezza dell’ordine di recupero a tali imprese si fonda sugli stessi motivi dell’ampiezza di tale ordine alla CDA.

346   Alla luce di tutto quanto precede, occorre accogliere il presente motivo.

347   Poiché, in ogni caso, il Tribunale non può sostituirsi alla Commissione o allo Stato membro di cui si tratta nella determinazione esatta degli aiuti che quest’ultimo deve recuperare, l’art. 2 della decisione deve, di conseguenza, essere annullato nella parte in cui riguarda l’integralità dell’ordine di recupero rivolto alle imprese designate al suo n. 3. Di conseguenza, occorre annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 di tale decisione presso le società CDA e LCA come pure presso tutte le altre imprese alle quali gli attivi o le infrastrutture della PBK, dell’impresa comune, della PA sono stati o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della detta decisione.

348   Pertanto, non occorre esaminare gli altri motivi sollevati dal Land della Turingia.

 Sulle spese

349   Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Land della Turingia ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

350   Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenienti sopporteranno le proprie spese. Pertanto la Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

351   Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate all’art. 87, n. 4, primo e secondo comma, sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, l’ODS sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia), è annullata nella parte in cui:

–       all’art. 1, n. 1, essa include, a titolo dell’aiuto concesso alle società R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG e Pilz Albrechts GmbH, in vista della costruzione, della gestione e del risanamento dello stabilimento di CD ad Albrechts (Turingia), un importo di DEM 54,7 milioni in forma di garanzia del Land della Baviera, un importo di DEM 3 milioni in forma di rinuncia al credito, nonché un importo di DEM 63,45 milioni e un importo di DEM 19,42 milioni in forma di sovvenzioni e premi all’investimento concessi dal Land della Turingia e dal Land della Baviera;

–       all’art. 1, n. 2, essa comprende, a titolo dell’aiuto concesso ai fini della ristrutturazione della società CDA Compact Disc Albrechts GmbH, un importo di DEM 33 milioni a titolo di acquisto del capitale sociale della PA/CD Albrechts e un importo di DEM 21,3 milioni a titolo di benefici in forma di interessi;

–       all’art. 1, n. 2, essa dichiara che il prezzo di acquisto DEM 3 milioni e il credito di DEM 15 milioni concesso dalla LfA costituiscono un aiuto «destinato alla ristrutturazione della società CDA Compact Disc Albrechts GmbH»;

–       all’art. 2, essa ordina il recupero dell’aiuto descritto all’art. 1 presso le società CDA Datenträger Albrechts GmbH e LCA Logistik Center Albrechts GmbH, nonché presso tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture delle società R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG o Pilz Albrechts GmbH sono state o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle del Land della Turingia. La Repubblica federale di Germania e la ODS Optical Disc Service GmbH sopporteranno le proprie spese.

Azizi

García-Valdecasas

Cooke

Jaeger

 

       Dehousse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 ottobre 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi


Indice


Contesto normativo

Fatti all’origine della controversia

A –  Contesto generale

1.  Fase di costituzione dell’impresa (dal 1990 al 1992)

2.  Fase di ristrutturazione (dal 1993 al 1998)

3.  Rilevamento di talune attività da parte della MTDA

B –  Svolgimento del procedimento amministrativo

C –  Accertamento dei fatti e valutazione giuridica

1.  Contributi finanziari concessi dalla Repubblica federale di Germania durante la fase di costituzione

2.  Contributi finanziari concessi durante la fase di ristrutturazione

3.  Sul recupero degli aiuti

4.  Dispositivo della decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Osservazioni preliminari

II –  Sulla legittimità dell’art. 1 della decisione impugnata

A –  Sulla facoltà di fondare la decisione impugnata sulle informazioni disponibili

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

B –  Sulla garanzia concessa dal Land della Baviera (la LfA) alla PBK

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

C –  Sulla rinuncia al credito di DEM 3 milioni concesso dal Land della Baviera (la LfA) alla PBK

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

D –  Sulle sovvenzioni e sui premi all’investimento dell’ammontare di DEM 63,45 milioni e di DEM 19,42 milioni concessi rispettivamente dal Land della Turingia e dal Land della Baviera (la LfA) all’impresa comune e alla PA

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

a)  Sulle sovvenzioni e sui premi all’investimento concessi dal Land della Turingia

b)  Sulle sovvenzioni e sui premi all’investimento concessi dal Land della Baviera (la LfA)

E –  Sulla garanzia concessa dalla THA alla Robotron e all’impresa comune

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

F –  Sul credito di DEM 25 milioni concesso dalla TAB alla PA

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

G –  Sul credito di DEM 20 milioni concesso dalla TAB alla PA

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

H –  Sul prezzo di acquisto di DEM 3 milioni pagato dalla TIB alla PBK

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

I –  Sulla dotazione in capitale di DEM 12 milioni concessa dalla TIB alla PA

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

J –  Sull’acquisizione del capitale sociale della PA da parte della TIB e della TAB

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

K –  Sul credito di DEM 2 milioni concesso dalla LfA alla PA

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

L –  Sul prestito dei soci di DEM 3,5 milioni concesso dalla TIB alla PA

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

M –  Sul credito di DEM 15 milioni concesso dalla LfA al gruppo Pilz

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

N –  Sul credito di DEM 15 milioni concesso dalla TAB alla CD Albrechts

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

O –  Sul credito di DEM 7 milioni concesso dalla LfA alla CD Albrechts

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

P –  Sul credito di DEM 9,5 milioni concesso dalla TAB alla CD Albrechts

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

Q –  Sugli interessi dell’importo totale di DEM 21,3 milioni

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

III –  Sui motivi relativi alla legittimità dell’art. 2 della decisione impugnata

A –  Osservazioni preliminari

B –  Sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE e dell’art. 88, n. 2, CE

1.  Argomenti delle parti

2.  Giudizio del Tribunale

Sulle spese



* Lingua processuale: il tedesco.

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