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Document 62000TJ0119
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of 19 September 2001. # The Procter & Gamble Company v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs). # Community trade mark - Shape of a product for washing machines or dishwashers - Three-dimensional mark - Absolute ground for refusal - Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94. # Case T-119/00.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001.
The Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Motivo assoluto di rifiuto - Articolo 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-119/00.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001.
The Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Motivo assoluto di rifiuto - Articolo 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-119/00.
Raccolta della Giurisprudenza 2001 II-02761
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:227
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001. - The Procter & Gamble Company contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). - Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Motivo assoluto di rifiuto - Articolo 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94. - Causa T-119/00.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-02761
Pub.RJ pagina Pub somm
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. Marchio comunitario Procedimento di ricorso Ricorso dinanzi al giudice comunitario Ricorso di annullamento Interesse ad agire
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]
2. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Segni atti a costituire un marchio Forme Colori Presupposto Carattere distintivo
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)]
3. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Marchi tridimensionali costituiti dalla forma e dal colore del prodotto Carattere distintivo Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
4. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Elementi di presentazione di un marchio tridimensionale che richiamano certe qualità del prodotto senza per questo essere descrittivi Incidenza sulla valutazione del carattere distintivo
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]
5. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Marchio tridimensionale Pasticca quadrata con bordi e angoli leggermente arrotondati, di colore bianco, con macchiettature gialle e blu, per prodotti per lavabiancheria o per lavastoviglie
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
1. Un ricorso proposto ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è ricevibile solo se il ricorrente abbia interesse a far annullare l'atto di cui trattasi. Un siffatto interesse presuppone che l'annullamento di tale atto possa produrre, di per sé, effetti giuridici.
( v. punto 12 )
2. Dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario risulta che tanto la forma del prodotto quanto i colori rientrano tra i segni idonei a costituire un marchio comunitario. L'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un marchio non implica tuttavia che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto o servizio, carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
( v. punto 51 )
3. L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
Occorre cionondimeno tener conto, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, che nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso.
( v. punti 54-55 )
4. Dagli elementi di presentazione di un marchio tridimensionale che richiamano certe qualità del prodotto non si può dedurre, senza per questo poterli considerare come un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che essi conferiscono necessariamente un carattere distintivo al marchio. Infatti, tale carattere manca qualora il pubblico cui ci si rivolge sia indotto a percepire la presenza dei detti elementi come allusione a determinate qualità del prodotto, e non come indicazione della sua origine.
( v. punto 60 )
5. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Per quanto concerne, a tale riguardo, la registrazione richiesta per prodotti per lavabiancheria o per lavastoviglie di un marchio tridimensionale avente la forma di una pasticca quadrata, con i bordi e gli angoli leggermente arrotondati, di colore bianco, con macchiettature gialle e blu, tale marchio è privo di carattere distintivo.
Infatti, considerata l'impressione di insieme che si ricava dalla forma e dalla disposizione dei colori della pasticca, il marchio richiesto che è costituito da una combinazione di elementi di presentazione cui si pensa spontaneamente e che sono tipici del prodotto considerato non consentirà al pubblico interessato di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale al momento della decisione di effettuare un acquisto.
( v. punti 62, 64, 69 )
Nella causa T-119/00,
Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti C. van Nispen e G. Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 febbraio 2000 (procedimento R 519/1999-1), notificata alla ricorrente il 3 marzo 2000,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2000,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2000,
in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
_
(...)
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.