EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999TJ0335

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001.
Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o per lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Impedimento assoluto - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Causa T-335/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 II-02581

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:219

61999A0335

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 19 settembre 2001. - Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). - Marchio comunitario - Forma di un prodotto per lavabiancheria o per lavastoviglie - Marchio tridimensionale - Impedimento assoluto - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94. - Causa T-335/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-02581
Pub.RJ pagina Pub somm


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Segni atti a costituire un marchio Forme Colori Presupposto Carattere distintivo

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)]

2. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Marchi tridimensionali costituiti dalla forma e dal colore del prodotto Carattere distintivo Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

3. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Elementi di presentazione di un marchio tridimensionale che richiamano certe qualità del prodotto senza per questo essere descrittivi Incidenza sulla valutazione del carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

4. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Marchio tridimensionale Pasticca rettangolare con angoli leggermente arrotondati, composta di due strati, uno di colore bianco e l'altro di colore rosso, per prodotti per lavabiancheria o per lavastoviglie

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

5. Marchio comunitario Procedimento di ricorso Ricorso dinanzi al giudice comunitario Motivi Sviamento di potere Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 2)

Massima


1. Dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario risulta che tanto la forma del prodotto quanto i colori rientrano tra i segni idonei a costituire un marchio comunitario. L'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un marchio non implica tuttavia che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto o servizio, carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

( v. punto 42 )

2. L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.

Occorre cionondimeno tener conto, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, che nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso.

( v. punti 45-46 )

3. Dagli elementi di presentazione di un marchio tridimensionale che richiamano certe qualità del prodotto non si può dedurre, senza per questo poterli considerare come un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che essi conferiscono necessariamente un carattere distintivo al marchio. Infatti, tale carattere manca qualora il pubblico cui ci si rivolge sia indotto a percepire la presenza dei detti elementi come allusione a determinate qualità del prodotto, e non come indicazione della sua origine.

( v. punto 51 )

4. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Per quanto concerne, a tale riguardo, la registrazione richiesta per prodotti per lavabiancheria o per lavastoviglie di un marchio tridimensionale avente la forma di una pasticca rettangolare con angoli leggermente arrotondati, composta di due strati, uno dei quali di colore bianco e l'altro di colore rosso, tale marchio è privo di carattere distintivo.

Infatti, considerata l'impressione di insieme che si ricava dalla forma e dalla disposizione dei colori della pasticca, il marchio richiesto che è costituito da una combinazione di elementi di presentazione cui si pensa spontaneamente e che sono tipici del prodotto considerato non consentirà al pubblico interessato di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale al momento della decisione di effettuare un acquisto.

( v. punti 54, 56, 59 )

5. La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto comunitario e riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. La decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

( v. punto 66 )

Parti


Nella causa T-335/99,

Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.-F. Wissel e C. Osterrieth, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 1999 (procedimento R 70/1999-3), notificata alla ricorrente il 28 settembre 1999,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Seconda Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2000,

in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

Motivazione della sentenza


1 (...)

Decisione relativa alle spese


Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(1)I fatti, le argomentazioni delle parti e la motivazione della presente sentenza sono identici o simili a quelli della sentenza 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (pasticca rotonda rossa e bianca) (Racc. pag. II-2597, pag. II-2601). Le uniche differenze rispetto a tale sentenza discendono dall'aspetto dei marchi tridimensionali di cui è stata chiesta la registrazione, vale a dire, nel caso di specie, la forma di una pasticca rettangolare composta di due strati, uno bianco e l'altro rosso.

Top