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Document 61998TO0065

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 7 luglio 1998.
    Van den Bergh Foods Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Procedimento sommario - Intervento - Riservatezza - Sospensione dell'esecuzione.
    Causa T-65/98 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-02641

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:155

    61998B0065

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 7 luglio 1998. - Van den Bergh Foods Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Procedimento sommario - Intervento - Riservatezza - Sospensione dell'esecuzione. - Causa T-65/98 R.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02641


    Massima

    Parole chiave


    Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di una decisione in materia di concorrenza - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Danno grave e irreparabile - Ponderazione dell'insieme degli interessi in causa - Incidenza di una contraddizione nell'applicazione delle regole di concorrenza tra il giudice nazionale e la Commissione

    (Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima


    L'urgenza di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione deve essere valutata in rapporto alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che un danno grave e irreparabile si produca in capo alla parte che richiede la sospensione. A tal proposito è sufficiente, soprattutto quando il danno dipende dal sopravvenire di un insieme di fattori, che esso sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.

    Trattandosi di una decisione per la quale la Commissione dichiara che una clausola di esclusiva figurante negli accordi di distribuzione costituisce una violazione delle regole di concorrenza del Trattato, la messa in discussione del sistema di distribuzione, derivante dalla denuncia della clausola di esclusività conseguente all'esecuzione immediata della decisione, presenta un carattere grave ed irreparabile dal momento che le imprese concorrenti si affretteranno a vendere i loro prodotti, che hanno un carattere fortemente stagionale, nei punti vendita in precedenza meno facilmente accessibili. A questo proposito, da un lato, la valutazione del danno economico ai fini del risarcimento, in caso di annullamento di tale decisione, presenta serie difficoltà date le incertezze legate alle vendite dei prodotti interessati, e, dall'altro, l'esecuzione immediata della decisione può creare sul mercato un'evoluzione che, come vi è fondato motivo di credere, sarebbe poi molto difficile, se non impossibile, rovesciare, nel caso in cui fosse accolto il ricorso principale.

    Inoltre, occorre tener conto, nell'ambito della domanda di sospensione dell'esecuzione, del fatto che anche i giudici nazionali sono stati investiti di una questione relativa alla legittimità, rispetto alle regole di concorrenza del Trattato, della medesima clausola d'esclusiva e che una palese contraddizione tra la Commissione ed il giudice nazionale è constatabile a prima vista nell'applicazione di tali regole.

    La ponderazione degli interessi in esame richiede che, essendo stata soddisfatta la condizione relativa al «fumus boni iuris», sia concessa la sospensione dell'esecuzione della decisione in esame, la cui applicazione immediata comporta, oltre il rischio che si possa produrre un danno grave e irreparabile per l'impresa interessata, quello di creare una situazione di incertezza del diritto, derivante da una contraddizione nell'applicazione delle disposizioni del Trattato da parte della Commissione e del giudice nazionale.

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