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Document 61997TO0230

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 1. ottobre 1997.
Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro Commissione delle Comunità europee.
Organizzazione comune dei mercati - Banane - Coefficiente di riduzione - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti urgenti - Ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti - Danno gravo ed irreparabile.
Causa T-230/97 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 II-01589

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:146

61997B0230

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 1. ottobre 1997. - Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro Commissione delle Comunità europee. - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Coefficiente di riduzione - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti urgenti - Ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti - Danno gravo ed irreparabile. - Causa T-230/97 R.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01589


Massima

Parole chiave


Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Insussistenza per quanto riguarda un importatore di banane che chiede l'applicazione di un coefficiente di riduzione più favorevole di quello fissato dal regolamento impugnato

(Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Massima


Nell'ambito dell'esame di una domanda di provvedimenti provvisori, presentata da importatori di banane provenienti da paesi terzi e diretta ad ottenere la sospensione, prima che sia fissato il coefficiente di riduzione definitivo per la campagna in corso e nelle more della pronuncia della sentenza nel ricorso principale, dell'esecuzione del regolamento n. 1155/97, che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1997, nonché l'assegnazione del numero esatto di certificati d'importazione di banane cui le imprese richiedenti ritengono di aver diritto, non ricorre il requisito relativo all'urgenza imposto dall'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, qualora la perdita di una quota di mercato lamentata dalle richiedenti non possa essere considerata, per imprese delle loro dimensioni, tale da causare a queste ultime un danno grave e qualora i danni lamentati siano da ritenersi riparabili in quanto la riduzione delle importazioni costituirebbe una perdita economica che potrebbe essere recuperata avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato.

Peraltro, l'accoglimento della domanda delle richiedenti si risolverebbe nel disconoscere la competenza della Commissione a fissare il coefficiente di riduzione e comporterebbe l'adozione di misure che non avrebbero un carattere provvisorio, ma che produrrebbero al contrario effetti identici a quelli che mira ad ottenere il ricorso principale, in quanto altro non farebbero se non anticipare gli effetti di un eventuale annullamento del regolamento impugnato.

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