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Document 61995TJ0170

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996.
Paolo Carrer contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendenti - Concorso - Commissione giudicatrice - Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento della prova orale da parte di un candidato - Principio della parità di trattamento - Violazione del bando di concorso - Valutazione della commissione giudicatrice.
Causa T-170/95.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1996 I-A-00363; II-01071

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:106

61995A0170

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) dell'11 luglio 1996. - Paolo Carrer contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Dipendenti - Concorso - Commissione giudicatrice - Decisione della commissione giudicatrice che constata il mancato superamento della prova orale da parte di un candidato - Principio della parità di trattamento - Violazione del bando di concorso - Valutazione della commissione giudicatrice. - Causa T-170/95.

raccolta della giurisprudenza - pubblico impiego 1996 pagina IA-00363
pagina II-01071


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


++++

Nella causa T-170/95,

Paolo Carrer, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Kehlen (Lussemburgo), con l'avv. Roberta Borlandi, del foro di Genova, via Galata 26/3A, Genova,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal signor Timothy Millett, consigliere giuridico per gli affari amministrativi, e dal signor Antonio Borruso, giurista linguista principale, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor Millett, nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della prova orale del concorso per esami interno all'istituzione n. CJ 51/93, una domanda d'annullamento delle decisioni adottate dall'autorità che ha il potere di nomina in base all'elenco di riserva stilato dalla commissione giudicatrice del suddetto concorso e una domanda d'annullamento della decisione 15 giugno 1995 del comitato per i reclami, recante rigetto del reclamo proposto dal ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Quinta Sezione),

composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 giugno 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine del ricorso

1 Il ricorrente, che è cittadino italiano, è attualmente dattilografo di grado C4 presso la cancelleria della Corte di giustizia.

2 Il 18 febbraio 1994, la Corte di giustizia pubblicava il «bando di concorso per esami interno all'istituzione» n. CJ 51/93, per la costituzione di un elenco di riserva ai fini dell'assunzione di assistenti aggiunti della categoria B5/B4. Tale concorso comportava prove scritte ed una prova orale.

3 Il suddetto bando di concorso è formulato come segue:

«(...)

II. Requisiti per l'ammissione

(...)

2. Cognizioni linguistiche: conoscenza approfondita di una lingua ufficiale e buona conoscenza di un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee.

Sarà tenuto conto nella prova orale della conoscenza di altre lingue ufficiali delle Comunità europee.

(...)

VII. Prova orale

(...)

2. Natura della prova

Colloquio con la commissione giudicatrice, diretto a valutare:

a) le cognizioni e l'esperienza professionale dei candidati nonché il livello delle loro cognizioni linguistiche;

b) l'idoneità e le motivazioni dei candidati nonché la loro capacità di adeguamento alle funzioni da esercitare.

Durata indicativa della prova: 30 minuti circa.

3. Valutazione della prova

La prova orale sarà valutata con un punteggio da 0 a 40, così ripartito:

- da 0 a 30 punti per la prima parte della prova e

- da 0 a 10 per la seconda parte della prova.

Saranno eliminati i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore al 50% in ciascuna delle parti di tale prova.

VIII. Iscrizione nell'elenco di riserva

Saranno iscritti nell'elenco di riserva, in ordine di merito, i 12 candidati che avranno conseguito il maggior punteggio, purché abbiano ottenuto almeno il 50% dei punti in ciascuna delle prove.»

4 Candidatosi al concorso, il ricorrente veniva ammesso a partecipare alle prove scritte, per la prima, seconda e terza delle quali sceglieva l'italiano, mentre per la quarta sceglieva il francese.

5 Avendo superato tali prove, egli veniva ammesso alla prova orale. Per tale prova, egli sceglieva l'italiano come prima lingua, il francese come seconda lingua e lo spagnolo come terza lingua.

6 Con nota 19 dicembre 1994 del capo della divisione del personale, egli veniva informato di quanto segue:

«A seguito della Sua partecipazione alle prove scritte e orali del concorso in oggetto e alla valutazione formulata dalla commissione giudicatrice, mi rincresce informarLa che Lei non ha ottenuto, nella prova orale, il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso per poter essere iscritto nell'elenco di riserva».

7 Con memorandum 17 gennaio 1995, il ricorrente chiedeva al capo della divisione del personale di comunicargli i risultati del complesso delle prove del concorso.

8 Con nota 20 gennaio 1995 del capo della divisione del personale, il ricorrente veniva informato del punteggio che gli era stato attribuito per ciascuna delle prove del concorso. 36 punti su 40, 20 punti su 30, 18 punti su 30 e 16 punti su 20 gli erano stati attribuiti rispettivamente per la prima, seconda, terza e quarta prova scritta. 13 punti su 30 gli erano stati attribuiti per la prima parte della prova orale e 5 punti su 10 per la seconda parte.

9 Con memorandum 14 marzo 1995, il ricorrente proponeva un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscriverlo nell'elenco di riserva redatto a conclusione delle prove. In tale reclamo, il ricorrente affermava che la prova orale si era svolta essenzialmente in lingua italiana. Egli riteneva di aver perfettamente risposto a tutte le domande rivoltegli e sottolineava che nessuno dei membri della commissione giudicatrice era di lingua italiana e che la medesima commissione non aveva fatto ricorso a membri aggregati o ad interpreti per le parti della sua prova orale svoltesi in italiano. Egli ne deduceva che i membri della commissione giudicatrice non disponessero di una conoscenza dell'italiano sufficiente per comprendere le sue risposte in modo da valutarne il contenuto. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, quantomeno, della prova orale del concorso n. CJ 51/93, nonché delle decisioni adottate in base all'elenco di riserva stilato dalla commissione giudicatrice, salvo dimostrazione del fatto che i membri di quest'ultima possedessero una perfetta conoscenza della lingua italiana.

10 Dalle risposte fornite dalla convenuta ai quesiti ad essa rivolti dal Tribunale (v. il seguente punto 14) discende che il presidente della commissione giudicatrice, dopo aver consultato i membri di quest'ultima nonché il membro aggregato presente durante la prova orale, con memorandum 5 maggio 1995 comunicava al consigliere giuridico per gli affari amministrativi i seguenti elementi relativi al reclamo del ricorrente:

«(...)

(...) il punteggio ottenuto nella prova orale (suddiviso nelle sue componenti) era il seguente:

1° parte

- cognizioni generali 6 punti su 10 - cognizioni professionali 2 punti su 10 - cognizioni linguistiche 5 punti su 10

2° parte

- 5 punti su 10.

Per quanto concerne la conoscenza, da parte della commissione giudicatrice, della lingua italiana, rispondo molto volentieri alla varie censure mosse dal signor Carrer in sede di reclamo.

Benché la signora G. riconosca di non avere una buona conoscenza dell'italiano, sarebbe inesatto affermare che gli altri membri della commissione giudicatrice non comprendessero tale lingua. La signora W. possiede un diploma inglese di livello «A» (prova) e deve regolarmente fare uso dell'italiano in occasione del suo lavoro presso la divisione del personale. Il signor D.L., presente durante la prova orale in qualità di membro aggregato, ha studiato tale lingua nell'ambito dei suoi studi di filologia romanza, per i quali ha ottenuto un diploma universitario. Per quanto mi riguarda, non ho nessun titolo che attesti la mia conoscenza di questa lingua, ma posso precisare che la mia tesi di laurea («licence spéciale») in diritto dell'economia (presentata nel 1983) riguardava, in parte, il diritto italiano e che ho svolto una prova scritta del mio concorso di amministratore in lingua italiana.

E' possibile che io abbia letto (o tradotto all'impronta) talune domande rivolte al signor Carrer. Lo stesso avveniva, tuttavia, per tutti gli altri candidati. La commissione giudicatrice aveva infatti elaborato un elenco di domande da rivolgere a ciascun candidato e noi seguivamo tale elenco in modo relativamente sistematico, facendo attenzione a rivolgere ad ognuno un numero equivalente di domande di difficoltà analoga.

Avremmo potuto fare ricorso a un membro aggregato italiano per rivolgere le domande, come è stato il caso per la lingua olandese, malgrado io la conosca molto bene. Abbiamo tuttavia ritenuto che ciò non fosse indispensabile, data la nostra conoscenza della lingua italiana.

(...)

Il voto più basso ottenuto dal signor Carrer concerne le cognizioni professionali. Se si considera il voto ottenuto dal candidato nella terza prova scritta (18 su 30), si può constatare che si trattava già di un voto molto basso in rapporto a tutti gli altri candidati. Infatti, solo due candidati (sui 15 ammessi alle prove orali) avevano ottenuto un voto inferiore a 18 su 30. Per quanto concerne tale prova scritta, tengo a precisare che una lunga esperienza acquisita all'interno dell'istituzione avrebbe già consentito di rispondere correttamente a un buon numero di domande. In occasione della prova orale, le risposte fornite dal signor Carrer riguardo, in particolare, alle competenze degli organi giurisdizionali comunitari, alla procedura dinanzi alla Corte o ai vari servizi della Corte erano del tutto insufficienti.

(...)»

11 Il 15 giugno 1995, il comitato della convenuta per i reclami decideva, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: la «APN»), di respingere il reclamo del ricorrente.

12 Tale decisione conteneva, in particolare, le seguenti precisazioni:

«(...)

Il comitato per i reclami è informato dalla commissione giudicatrice che il reclamante non ha risposto perfettamente all'insieme delle domande che gli sono state poste. Al contrario, secondo tali informazioni, nel corso della prova orale le risposte fornite dal candidato alle domande relative, in particolare, alle competenze degli organi giurisdizionali comunitari, alla procedura dinanzi alla Corte o ai diversi servizi della Corte erano del tutti insufficienti. Inoltre, la commissione, aiutata da un membro aggregato, ha constatato che la conoscenza della terza lingua presentata dal candidato alla prova orale era molto scarsa. Di conseguenza, risulta che i punteggi insufficienti ottenuti dal candidato sono dovuti a risposte insufficienti da parte sua.

Il comitato constata, in base alle informazioni ricevute, che due membri della commissione giudicatrice hanno una buona conoscenza della lingua italiana. Se il terzo membro della commissione giudicatrice non sembra disporre di particolari cognizioni della lingua italiana, il comitato ritiene cionondimeno che due dei tre membri della commissione giudicatrice costituiscano un numero sufficiente di membri della commissione in questione. A parere del comitato, tale livello di cognizioni linguistiche è adeguato nell'ambito di un concorso come quello in causa, che riguarda l'assunzione di assistenti aggiunti della carriera B5/B4 e nel quale le cognizioni linguistiche non svolgono un ruolo preponderante fra i requisiti previsti dal bando di concorso.

(...)»

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 1995, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di adottare talune misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura, chiedendo alla convenuta di produrre determinati documenti e di rispondere a taluni quesiti. La convenuta ha ottemperato a tali richieste nei termini fissati.

15 Dalle risposte fornite dalla convenuta ai quesiti ad essa rivolti dal Tribunale risulta che quindici candidati sono stati ammessi alla prova orale, otto dei quali avevano scelto l'italiano come prima, seconda o terza lingua per la prova orale. Tra i dodici candidati iscritti nell'elenco di riserva, sei, due dei quali di lingua materna italiana, avevano parimenti scelto l'italiano per la prova orale.

16 I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all'udienza del 6 giugno 1996.

17 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, quantomeno, la prova orale del concorso interno CJ 51/93 «assistenti aggiunti» per la costituzione di un elenco di riserva di assistenti aggiunti (M/F) di grado B5/B4;

- annullare le decisioni adottate dall'APN connesse alla lista di riserva stilata dalla commissione esaminatrice;

- annullare la decisione del comitato per i reclami comunicata al ricorrente il 21 giugno 1995, con cui veniva respinto il reclamo presentato il 14 marzo 1995;

- condannare la convenuta alle spese.

18 La Corte di giustizia chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Nel merito

19 Il ricorrente deduce in sostanza tre motivi. Il primo motivo è fondato sulla violazione del principio della parità di trattamento. Il secondo motivo è fondato sulla violazione del bando di concorso, in quanto il colloquio con la commissione giudicatrice in occasione della prova orale, da un lato, e la valutazione della sua conoscenza della seconda lingua straniera, dall'altro, sarebbero irregolari. Il terzo motivo è fondato su un errore manifesto di valutazione.

20 In udienza il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla seconda parte del secondo motivo, in considerazione delle spiegazioni fornite dalla convenuta in risposta ai quesiti ad essa rivolti dal Tribunale.

Sul motivo fondato sulla violazione del principio della parità di trattamento

Argomenti delle parti

21 Il ricorrente deduce che è stato violato il principio della parità di trattamento tra i candidati, tenuto conto delle modalità di svolgimento della prova orale per quanto riguarda la lingua italiana. Egli mette in dubbio l'idoneità dei membri della commissione giudicatrice a svolgere la prova orale in italiano, lingua nella quale egli era libero di esprimersi. Sostiene che le valutazioni della commissione giudicatrice possono essere state inficiate dal fatto che i suoi membri non avevano una conoscenza sufficiente di questa lingua. Egli rileva infatti che, mentre taluni candidati si erano espressi in una lingua che i membri della commissione giudicatrice conoscevano perfettamente, circostanza che aveva consentito un vero e proprio dialogo, nel suo caso non era stato invece possibile instaurare proprio un dialogo del genere. Di conseguenza, egli sarebbe stato discriminato rispetto ai candidati la cui lingua principale era una lingua diversa dall'italiano.

22 Il ricorrente aggiunge che il fatto che altri partecipanti al concorso, che avevano presentato l'italiano come lingua principale, abbiano superato la prova orale, e siano stati pertanto iscritti nell'elenco di riserva, non può costituire una prova della parità di trattamento dei candidati.

23 La convenuta allega che l'asserita discriminazione non è suffragata da alcun elemento obiettivo. Essa osserva che i candidati diversi dal ricorrente, i quali hanno presentato l'italiano come prima lingua nel corso della prova orale, hanno superato tale prova e sono stati iscritti nell'elenco di riserva.

24 Quanto alla questione della padronanza della lingua italiana da parte dei membri della commissione giudicatrice, essa afferma che due membri della medesima, e cioè le signore W. e N., dispongono di buone cognizioni di lingua italiana e che due membri su tre di una commissione giudicatrice costituiscono un numero sufficiente nell'ambito di un concorso per l'assunzione di assistenti aggiunti. Le cognizioni della signora W. sarebbero evidenziate dal suo diploma «General Certificate of Education, Advanced Level», che è emesso da un organo riconosciuto nel Regno Unito, il cui livello è garantito dal ministero della Pubblica istruzione di tale paese. La signora N. avrebbe presentato l'italiano come sua prima lingua straniera nel corso delle prove del concorso generale n. CJ 36/84, che ha portato alla sua assunzione come dipendente dell'istituzione. Inoltre, entrambe avrebbero regolarmente bisogno di far uso della lingua italiana nell'ambito delle loro funzioni in seno all'istituzione.

25 Il ricorrente ribatte che gli elementi forniti dalla convenuta confermano che, «in seno alla commissione giudicatrice», un membro è titolare di un certificato rilasciato da un istituto che non è di lingua italiana e che un altro membro ha scelto l'italiano come lingua straniera nell'ambito di un concorso organizzato dall'istituzione oltre dieci anni fa. Orbene, né per l'uno né per l'altro sarebbe stata fornita una prova inconfutabile di una comprensione linguistica sufficiente, che consentisse alla commissione giudicatrice di conservare sino all'ultimo il controllo dello svolgimento della prova orale. Il ricorrente ritiene che l'APN avrebbe dovuto fornire la prova che i membri della commissione giudicatrice fossero padroni dell'italiano.

Giudizio del Tribunale

26 Il Tribunale constata che dalle risposte fornite dalla convenuta ai quesiti ad essa rivolti dal medesimo per iscritto e in udienza risulta che un membro della commissione giudicatrice, signora N., possiede cognizioni d'italiano giudicate «molto buone» dal suo superiore gerarchico, signora M., direttore della direzione Biblioteca, ricerca e documentazione, di nazionalità italiana, e che un altro membro della commissione giudicatrice, signora W., possiede cognizioni d'italiano giudicate «buone». A sostegno di tali affermazioni, la convenuta allega che la signora N. ha presentato l'italiano come prima lingua straniera in occasione delle prove del concorso generale che ha portato alla sua assunzione quale dipendente dell'istituzione e che la signora W. possiede un diploma che attesta la sua conoscenza dell'italiano.

27 Occorre peraltro rilevare che quindici candidati sono stati ammessi alla prova orale, otto dei quali avevano scelto l'italiano come prima, seconda o terza lingua per tale prova e che, tra i dodici candidati iscritti nell'elenco di riserva, sei, due dei quali di lingua materna italiana, avevano scelto l'italiano per la prova orale, senza che il ricorrente deduca che lo svolgimento di tali prove orali abbia condotto alla formulazione di riserve da parte dei candidati interessati.

28 E' giocoforza constatare che, in presenza di tutti questi elementi che consentono di presumere la buona conoscenza dell'italiano da parte di due membri della commissione giudicatrice, il ricorrente si è limitato a mettere in discussione le affermazioni della convenuta senza addurre il minimo elemento di prova in contrario.

29 Occorre pertanto concludere che, nella fattispecie, non è stata provata nessuna violazione del principio della parità di trattamento.

30 Questo motivo deve pertanto essere respinto.

Sul motivo fondato sulla violazione del bando di concorso

Argomenti delle parti

31 Il ricorrente sostiene che il bando di concorso è stato violato nel corso della fase orale. Egli ricorda che, in conformità al testo di tale bando, la prova doveva consistere in un vero e proprio dialogo tra il candidato e i membri della commissione giudicatrice e che tale dialogo doveva svolgersi nella prima lingua scelta dal candidato, di solito la sua lingua materna, salvo per quanto attiene all'esame delle cognizioni linguistiche.

32 Egli ammette che la commissione giudicatrice è legittimata a redigere un elenco delle domande al fine di uniformarne il numero e la difficoltà per tutti i candidati; ritiene tuttavia che la prova orale e la discussione che ne fa parte debbano svilupparsi intorno a tali domande. Orbene, nel caso di specie una discussione del genere non si sarebbe verificata.

33 I membri della commissione giudicatrice avrebbero letto le domande a lui rivolte, senza chiedere precisazioni, integrazioni o riferimenti. Tale circostanza dimostrerebbe, da un lato, che i membri della commissione giudicatrice non erano in grado di formulare spontaneamente le domande e, dall'altro, che essi erano incapaci di aggiungere questioni ulteriori, senza averle già preparate, o di domandare precisazioni in merito alla risposta del candidato. Secondo il ricorrente, non si può valutare un candidato senza conversare con lui, limitandosi invece a fargli domande prestabilite, le cui risposte sono di conseguenza stereotipate.

34 Inoltre, secondo il ricorrente, perché un dialogo possa pienamente instaurarsi, occorrerebbe pure che i membri della commissione giudicatrice siano sufficientemente padroni della lingua scelta dal candidato oppure, qualora il concorso non richieda a tutti i candidati la perfetta conoscenza di un'unica lingua, e per ovviare all'insufficienza delle cognizioni linguistiche della commissione esaminatrice, che quest'ultima faccia ricorso all'interpretazione simultanea sia delle domande poste al candidato, sia delle risposte fornite dallo stesso. Benché il ricorso all'interpretazione renda meno spontaneo il dialogo, esso apparirebbe cionondimeno indispensabile al fine di evitare malintesi ed erronee valutazioni sul livello del candidato o sulle cognizioni linguistiche della commissione giudicatrice.

35 La convenuta eccepisce che non spetta al ricorrente definire la natura degli scambi tra la commissione giudicatrice e i candidati nell'ambito della prova orale. Infatti, le modalità di tale prova rientrano nel potere discrezionale della stessa commissione, l'esercizio del quale non è, in linea di principio, soggetto a sindacato giurisdizionale. In particolare, la commissione giudicatrice resta libera di attenersi alle risposte date dai candidati a vari quesiti determinati, senza essere tenuta ad aiutare i candidati chiedendo loro chiarimenti quando le loro risposte sono inadeguate.

36 La circostanza che le domande rivolte al ricorrente siano state lette dai membri della commissione giudicatrice non costituirebbe prova sufficiente del fatto che essi non padroneggiassero la lingua italiana. La commissione giudicatrice avrebbe scelto di leggere a tutti i candidati un elenco prestabilito di domande, affinché ognuno di loro potesse rispondere ad un numero equivalente di domande di difficoltà analoga.

Giudizio del Tribunale

37 Secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone, nell'ambito delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal bando di concorso, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la determinazione delle modalità dello svolgimento di un concorso e del contenuto dettagliato delle prove previste. Il giudice comunitario può sindacare lo svolgimento di un esame solo nella misura necessaria per garantire la parità di trattamento dei candidati e l'imparzialità della scelta effettuata fra di essi. Del pari non spetta al giudice comunitario sindacare il contenuto particolareggiato di una prova d'esame, a meno che questa non esca dall'ambito stabilito dal bando di concorso o non sia completamente estranea agli scopi dell'esame o del concorso (v. sentenze della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione, Racc. pag. 1399, punto 22, e 24 marzo 1988, causa 228/86, Goossens e a./Commissione, Racc. pag. 1819, punto 14; sentenze del Tribunale 16 ottobre 1990, causa T-132/89, Gallone/Consiglio, Racc. pag. II-549, punto 27, e 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Racc. pag. II-407, punto 121).

38 Secondo il punto VII del bando di concorso (v. sopra, punto 3), la prova orale doveva consistere in un colloquio tra la commissione giudicatrice e i candidati, diretto a valutare, da un lato, le cognizioni e l'esperienza professionale dei candidati nonché il livello delle loro cognizioni linguistiche e, dall'altro, l'idoneità e le motivazioni dei candidati nonché la loro capacità di adeguamento alle funzioni da esercitare.

39 Il Tribunale ritiene che il semplice fatto di leggere domande preparate in precedenza non può essere considerato integrare gli estremi di una violazione del bando di concorso. Al contrario, come giustamente sottolineato dalla convenuta, la preparazione di domande scritte per la prova orale garantisce la parità di trattamento dei candidati i quali debbono, in tal modo, rispondere a domande di difficoltà analoga. Per di più, da tale comportamento non può in nessun caso trarsi la conclusione che i membri della commissione giudicatrice possedessero una conoscenza insufficiente della lingua italiana.

40 Per quanto concerne l'asserita mancanza di dialogo e di domande ulteriori o di richieste di precisazioni, nonché l'argomento secondo il quale la commissione giudicatrice non potrebbe valutare le cognizioni di un candidato limitandosi a rivolgergli domande prestabilite, occorre ritenere che, in considerazione del potere discrezionale della suddetta commissione, e pure ammettendo che un colloquio implichi in linea di principio un dialogo, non può censurarsi la commissione giudicatrice per il semplice fatto di essersi ritenuta in grado di formarsi un'opinione corretta in merito alle cognizioni del candidato e di procedere ad un raffronto con le risposte fornite da altri candidati, limitandosi a leggere alcune domande scritte in anticipo ed a esaminare le risposte fornite dai candidati. La circostanza di non aver posto domande ulteriori né di aver proceduto ad un approfondito scambio di opinioni con il ricorrente non ha infatti impedito alla commissione giudicatrice di valutare le cognizioni dei candidati nel rispetto della finalità stessa del bando di posto vacante e non può costituire prova di una scarsa padronanza dell'italiano da parte dei membri della commissione stessa.

41 Pertanto, non è riscontrabile nessuna violazione delle norme contenute nel bando di concorso.

42 Di conseguenza, occorre respingere il presente motivo.

Sul motivo fondato su un errore manifesto di valutazione

Argomenti delle parti

43 Il ricorrente deduce che non è plausibile che egli abbia fornito risposte insufficienti nel corso della prova orale mentre in occasione delle prove scritte, che vertevano su argomenti analoghi a quelli della prova orale, egli aveva ottenuto un punteggio più che sufficiente. In particolare, l'oggetto della prova orale e quello della terza prova scritta, vertenti sulle cognizioni professionali dei candidati, erano molto simili.

44 Il ricorrente richiama l'attenzione sul fatto che da tempo egli presta servizio nella cancelleria della Corte. Sarebbe pertanto impensabile che abbia potuto fornire nella lingua materna risposte del tutto insufficienti alle domande su poteri, competenze, procedure ed uffici della Corte, salvo ad attribuire tale circostanza ad una scarsa familiarità con la lingua italiana da parte dei suoi interlocutori.

45 A suo parere, l'asserita insufficienza delle sue risposte è ancora più incomprensibile se si considera che per il periodo 1_ gennaio 1993 - 31 dicembre 1994 egli ha ottenuto, nel suo rapporto informativo, giudizi più che soddisfacenti, quantificati in un punteggio di 16,5/20, e motivazioni di pieno apprezzamento.

46 La convenuta deduce che, nel corso della prova orale, le risposte fornite dal ricorrente, per quanto riguarda in particolare le competenze degli organi giurisdizionali comunitari, la procedura dinanzi alla Corte o i diversi servizi della Corte, erano del tutto insufficienti.

47 Essa precisa che il voto ottenuto dal ricorrente nella terza prova scritta (18/30) era molto basso rispetto a quello degli altri candidati. Infatti, solo due candidati sui quindici ammessi alle prove orali hanno ottenuto un voto inferiore a 18/30. Tale prestazione relativamente scarsa nella terza prova scritta sarebbe d'altronde perfettamente conciliabile con una prestazione scarsa del ricorrente nel corso della prima parte della prova orale. Comunque, anche se il voto ottenuto nel corso della terza prova scritta fosse stato buono, non ne conseguirebbe necessariamente una buona prestazione del ricorrente nel corso della prova orale.

48 A parere della convenuta, la valutazione che il ricorrente esprime sui propri meriti professionali è soggettiva e priva di valore probatorio. D'altronde, se il ricorrente ha ottenuto un buon rapporto informativo nei compiti che egli svolge attualmente, ciò non prova che egli abbia fornito una buona prestazione davanti alla commissione giudicatrice nel corso della prova orale. Inoltre, se le valutazioni contenute in tale rapporto sono relativamente buone, esse vertono sulle funzioni esercitate dal ricorrente nel suo grado attuale, e cioè il grado C4, e non possono quindi condizionare il giudizio in merito a prestazioni fornite nell'ambito di un concorso che contempla funzioni di categoria B.

Giudizio del Tribunale

49 E' giurisprudenza costante che i giudizi che una commissione giudicatrice esprime in sede di valutazione delle cognizioni e delle attitudini dei candidati sono di natura comparativa. Dette valutazioni nonché le decisioni mediante le quali la commissione giudicatrice constata il mancato superamento di una prova da parte di un candidato costituiscono espressione di un giudizio di valore in merito alla prestazione fornita dal candidato in occasione della prova e si inseriscono nell'ampio potere discrezionale della commissione medesima. Esse non possono essere soggette al sindacato del giudice comunitario se non nel caso di violazione evidente delle norme disciplinanti l'attività della commissione giudicatrice (v. sentenza della Corte 9 ottobre 1974, cause riunite 112/73, 144/73 e 145/73, Campogrande e a./Commissione, Racc. pag. 957, punto 53, e sentenze del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841, punto 90, 1_ dicembre 1994, causa T-46/93, Michaeel-Chiou/Commissione, Racc. PI pag. II-929, punto 48, e 14 luglio 1995, causa T-291/94, Pimley-Smith/Commissione, Racc. PI pag. II-637, punto 63).

50 Nella presente fattispecie, nel valutare le cognizioni professionali dei candidati nonché le loro attitudini e motivazioni, la commissione giudicatrice doveva fondarsi, in modo esclusivo ed autonomo, sulle sole prestazioni dei candidati, conformemente alle disposizioni contenute nel bando di concorso.

51 Le valutazioni e i giudizi ottenuti dal ricorrente nel suo rapporto informativo e il fatto che egli sia stato in servizio presso la cancelleria della Corte non costituiscono prove inconfutabili di un livello determinato di cognizioni professionali e non permettono nemmeno di supporre che egli abbia fornito risposte soddisfacenti in occasione della prova orale. Per di più, il rapporto informativo fa riferimento alle funzioni esercitate dal ricorrente nella categoria C e non si può in nessun caso ritenere che esso attesti il possesso delle capacità necessarie per accedere alla categoria B (V. sentenza del Tribunale 15 febbraio 1996, causa T-125/95, Belhanbel/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).

52 Infine, nemmeno l'asserita somiglianza tra la terza prova scritta e la parte della prova orale concernente le cognizioni professionali nonché il fatto di aver superato la suddetta prova scritta consentono di presumere che il ricorrente abbia fornito una buona prestazione in occasione della prova orale (v. sentenze del Tribunale Michaël-Chiou/Commissione, già citata, punto 50, e Belhanbel/Commissione, già citata, punto 33).

53 Da quanto sin qui illustrato discende che il ricorrente non ha dimostrato una violazione delle norme disciplinanti l'attività della commissione giudicatrice. Pertanto, la fondatezza della valutazione formulata dalla commissione medesima in merito alla prova orale del ricorrente si sottrae al sindacato del Tribunale.

54 Di conseguenza, il motivo fondato su un errore manifesto di valutazione va respinto.

55 In base a quanto sin qui esposto, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Inoltre, secondo l'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

57 In udienza il ricorrente ha chiesto che le spese vengano comunque poste a carico della convenuta, sostendendo al riguardo che solo durante la fase contenziosa egli ha potuto conoscere i particolari relativi al punteggio ottenuto nella prima parte della prova orale e che ciò va considerato alla stregua di un'insufficiente motivazione della decisione di rigetto del reclamo. Il ricorrente ha fatto rilevare che, se avesse conosciuto tale elemento prima della presentazione del ricorso, egli avrebbe articolato la sua difesa in modo differente.

58 Il Tribunale osserva che il ricorrente ha effettivamente potuto conoscere i particolari concernenti il suddetto punteggio nella fase contenziosa e che tale circostanza l'ha indotto a rinunciare alla seconda parte del secondo motivo. Esso constata tuttavia che il ricorrente ha confermato il motivo concernente la valutazione delle sue cognizioni professionali da parte della commissione giudicatrice, in sede di prova orale, nonché del resto gli altri motivi formulati in sede di ricorso.

59 Il ricorrente è rimasto indubbiamente soccombente. Il Tribunale ritiene tuttavia, in base ad un'equa valutazione delle circostanze della controversia, di dover disporre che la convenuta sopporti, oltre alle proprie spese, un quinto delle spese del ricorrente. Quest'ultimo sopporterà quindi i 4/5 delle proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La convenuta sopporterà le proprie spese nonché 1/5 delle spese del ricorrente; quest'ultimo sopporterà i 4/5 delle proprie spese.

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