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Document 61994TO0353

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 1º dicembre 1994.
    Postbank NV contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Regolamento n. 17 - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori.
    Causa T-353/94 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 II-01141

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:288

    61994B0353

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 1. DICEMBRE 1994. - POSTBANK NV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - REGOLAMENTO N. 17 - PROCEDIMENTO SOMMARIO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA T-353/94 R.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-01141


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Procedimento sommario ° Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori ° Ricevibilità del ricorso ° Ricorso che non appaia prima facie irricevibile ° Ricevibilità

    (Trattato CE, artt. 185 e 186)

    2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° "Fumus boni juris" ° Diritti di un' impresa destinataria, nell' ambito di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza, di una comunicazione di addebiti in caso di trasmissione di quest' ultima a terzi da parte della Commissione

    (Trattato CE, artt. 185 e 186; regolamento del Consiglio n. 17, art. 20)

    3. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Danno che può derivare a un' impresa destinataria di una comunicazione di addebiti nell' ambito di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza nel caso in cui la Commissione autorizzi dei terzi a fare uso del suddetto documento in un procedimento dinanzi a un giudice nazionale

    (Trattato CE, artt. 185 e 186)

    Massima


    1. Il giudice dell' urgenza, nella fase del procedimento in cui interviene, può escludere l' irricevibilità manifesta del ricorso, che comporterebbe quella della domanda di provvedimenti provvisori, quando l' atto contro il quale è diretto il ricorso gli sembri possedere, in base a una serie di elementi concordanti e contrariamente a quanto sostiene il convenuto, le caratteristiche di una decisione produttiva di effetti giuridici.

    2. Per stabilire se sussista un "fumus boni juris", il giudice dell' urgenza deve verificare se, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, i motivi e gli argomenti fatti valere dal ricorrente a sostegno del ricorso siano attendibili.

    A questo proposito, è opportuno rilevare che lo stabilire se e in quale misura l' art. 20 del regolamento n. 17, relativo al segreto professionale, e i principi che reggono la tutela del segreto commerciale trovino applicazione in una situazione in cui la Commissione trasmette a terzi una comunicazione di addebiti destinata a determinate imprese ai sensi della normativa sulla concorrenza e se, nel trasmettere tale documento, la Commissione sia o no tenuta ad assicurarsi che esso venga utilizzato solo nell' ambito del procedimento amministrativo dinanzi ad essa pendente, è una questione delicata, che deve essere esaminata approfonditamente nell' ambito del giudizio principale, di modo che non si può considerare priva di "fumus boni juris" l' argomentazione di un' impresa la quale sostenga che la Commissione ha violato i suoi diritti in materia.

    3. L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori e la sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile devono essere valutate con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio principale senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.

    La sussistenza del rischio di tale danno deve considerarsi dimostrata nell' ipotesi in cui la Commissione abbia autorizzato dei terzi a produrre e utilizzare dinanzi al giudice nazionale, nell' ambito di un' azione giudiziaria intrapresa contro l' impresa ricorrente, una comunicazione di addebiti e un verbale di audizione, documenti relativi a procedimenti ai sensi del diritto della concorrenza riguardanti la ricorrente e pendenti dinanzi alla Commissione.

    In primo luogo, infatti, la comunicazione degli addebiti è un documento preparatorio in cui sono formulate, prima dell' instaurazione del contraddittorio, censure relative alla violazione delle norme sulla concorrenza; in secondo luogo, tale comunicazione può contenere informazioni, comunicate alla Commissione dall' impresa stessa, che possono costituire segreti commerciali o avere carattere riservato; in terzo luogo, le modalità di svolgimento del procedimento dinanzi al giudice nazionale possono essere tali da consentire ad altri terzi l' accesso alle dette informazioni; infine, sussiste il rischio che l' uso della comunicazione degli addebiti comprometta il principio di eguaglianza delle parti dinanzi al giudice nazionale.

    Al fine di evitare questo rischio, e considerato che il giudice dell' urgenza non può rivolgere ingiunzioni a privati che non siano parti della causa, e tanto meno a giudici nazionali, si deve disporre, da una parte, la sospensione dell' autorizzazione contestata e, dall' altra, la trasmissione immediata, da parte della Commissione, di una copia dell' ordinanza emessa nel procedimento sommario ai terzi ai quali la Commissione stessa aveva accordato la sua autorizzazione.

    Parti


    Nel procedimento T-353/94 R,

    Postbank NV, società di diritto olandese, con sede in Amsterdam, con gli avv.ti O.W. Brouwer e F.P. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori B.J. Drijber e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta alla sospensione dell' esecuzione della decisione che sarebbe contenuta nella lettera 23 settembre 1994, con la quale la Commissione ha autorizzato le società NUON Veluwse Nutsbedrijven e Maatschappij Elektriciteit en Gas Limburg a produrre e utilizzare, nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali, la comunicazione degli addebiti e il verbale dell' audizione relativi a procedimenti ai sensi delle norme sulla concorrenza pendenti dinanzi alla Commissione; in secondo luogo, una domanda diretta a che si ingiunga alla Commissione, da un lato, di tener fermo il divieto da essa imposto con lettera 4 ottobre 1993 alle predette società di utilizzare, nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali, la comunicazione degli addebiti loro trasmessa dalla Commissione stessa e, dall' altro, di ordinare loro di recuperare gli esemplari della detta comunicazione e del verbale dell' audizione che siano stati depositati presso organi giurisdizionali nazionali o presso terzi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e procedimento

    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 1994, la richiedente ha proposto, in forza dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera 23 settembre 1994, con la quale la Commissione ha autorizzato la NV NUON Veluwse Nutsbedrijven (in prosieguo: la "NUON") e la NV Maatschappij Elektriciteit en Gas Limburg (in prosieguo: la "Mega Limburg") a produrre e utilizzare, nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali, la comunicazione degli addebiti e il verbale dell' audizione relativi a procedimenti ai sensi dell' art. 85 del Trattato CE (IV/34.010/33.793/34.243) pendenti dinanzi alla Commissione.

    2 Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, la richiedente ha del pari proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato, nonché una domanda diretta a far ingiungere alla Commissione di tener fermo il divieto, imposto all' atto della trasmissione della comunicazione degli addebiti alla NUON e alla Mega Limburg, di utilizzare tale documento nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali e, quindi, di ordinare alle stesse società di recuperare le copie di detti documenti presso organi giurisdizionali nazionali o presso terzi.

    3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla predetta domanda di provvedimenti urgenti l' 8 novembre 1994. Le parti hanno esposto osservazioni orali il 22 novembre 1994.

    4 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti, occorre ricordare brevemente gli antefatti della controversia, quali risultano dai documenti depositati dalle parti e dalle osservazioni orali esposte nel corso dell' udienza del 22 novembre.

    5 La richiedente ha aderito alla convenzione sulla procedura comune di trattamento dei moduli di versamento/bonifico (in prosieguo: la "convenzione GSA"). Tale convenzione è stata notificata alla Commissione dalla Nederlandse Vereniging van Banken (associazione bancaria olandese, in prosieguo: la "NVB") il 10 luglio 1991, al fine di ottenere un' attestazione negativa o, in subordine, una decisione recante applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato.

    6 La Commissione ha in seguito ricevuto denunce da parte di diversi utilizzatori del modello di bonifico in questione nei confronti di talune banche olandesi, tra le quali la richiedente. La NUON ha inoltre promosso dinanzi a un giudice olandese un procedimento nei confronti della richiedente. La Mega Limburg, da parte sua, ha iniziato un' azione legale nei confronti della ABN-AMRO, anch' essa aderente alla convenzione GSA.

    7 Il 14 giugno 1993 la Commissione ha notificato alla NVB una comunicazione di addebiti, relativa ad un aspetto particolare della convenzione GSA. In precedenza, nell' ambito dell' istruttoria preliminare, la Commissione aveva chiesto e ottenuto dalla richiedente un certo numero di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"). Successivamente, la NVB ha presentato alla Commissione le sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, chiedendo di essere sentita per poter precisare il suo punto di vista. L' audizione ha avuto luogo il 28 ottobre 1993.

    8 La NUON e la Mega Limburg, pur non essendo ufficialmente denuncianti, sono state ammesse ad assistere a tale audizione. Al fine di permettere loro di prepararvisi, la Commissione ha trasmesso a dette società, con lettera 4 ottobre 1993, una versione, priva degli allegati, della comunicazione degli addebiti indirizzata alla NVB. Nella sua lettera la Commissione precisava che tali informazioni potevano essere utilizzate soltanto ai fini della preparazione dell' audizione, escluso "qualsiasi altro fine, segnatamente nel corso di procedimenti giudiziari. Si vieta inoltre di consentire a terzi l' accesso, diretto o indiretto, a queste informazioni".

    9 La richiedente ha reclamato, durante l' audizione, per il fatto che la Commissione avesse portato a conoscenza di terzi la comunicazione degli addebiti senza avere previamente accordato alle banche interessate la possibilità di esprimersi su una tale iniziativa. La richiedente non ha tuttavia impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della Commissione 4 ottobre 1993.

    10 A seguito del rigetto del ricorso della NUON e della Mega Limburg da parte dell' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, dette società hanno proposto appello dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam. E' nell' ambito di tali procedimenti che la NUON e la Mega Limburg hanno comunicato alla Commissione, con lettera 30 agosto 1994, la loro intenzione di produrre dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam la versione, da loro ricevuta, della comunicazione degli addebiti e il verbale dell' audizione del 28 ottobre 1993. Le società sostenevano che la Commissione non aveva il potere di opporvisi e che, comunque, tutti gli interessati disponevano già di tali documenti.

    11 In una lettera datata 23 settembre 1994, indirizzata alla NUON e alla Mega Limburg, un direttore della direzione generale "Concorrenza" della Commissione (DG IV) comunicava alla NUON e alla Mega Limburg quanto segue: "la restrizione già posta dal mio predecessore con lettera 4 ottobre 1993 relativa alla utilizzazione, nell' ambito di procedimenti giudiziari nazionali, della versione della comunicazione degli addebiti a Voi trasmessa è risultata ingiustificata ed è, di conseguenza, caducata".

    12 Il giorno stesso, la NUON e la Mega Limburg hanno inviato al Gerechtshof di Amsterdam copia della comunicazione degli addebiti, precisando che tale documento sarebbe stato formalmente prodotto all' udienza dibattimentale fissata per il 6 dicembre 1994.

    13 Con lettera 30 settembre 1994, la richiedente ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua decisione contenuta nella lettera 23 settembre 1994.

    14 Con lettera datata 3-4 ottobre 1994, lo stesso direttore appartenente alla DG IV ha risposto di non vedere alcun motivo di riconsiderare la posizione espressa nella lettera 23 settembre 1994, mediante la quale egli aveva, del resto, "soltanto voluto dire che alle parti già in possesso di determinati documenti, nella specie la comunicazione degli addebiti (allegati esclusi) e il verbale dell' audizione, non può essere impedito di produrre questi documenti dinanzi al giudice nazionale. Esse non hanno bisogno di richiedere, a tale effetto, alcuna autorizzazione".

    15 Con lettera 18 novembre 1994, la richiedente ha chiesto al Tribunale l' autorizzazione ad inserire nel fascicolo del procedimento sommario una lettera della banca ABN AMRO, in cui quest' ultima espone le ragioni per le quali non ha ritenuto necessario proporre, come la richiedente, un ricorso d' annullamento e una domanda di provvedimenti provvisori.

    In diritto

    16 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

    17 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 1994, cause T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 20).

    Argomenti delle parti

    18 Per dimostrare il fumus boni juris della sua pretesa, la richiedente deduce cinque motivi. In primo luogo, l' autorizzazione accordata dalla Commissione con lettera 23 settembre 1994 costituirebbe una violazione dell' art. 214 del Trattato CE e dell' art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17, in quanto consentirebbe alla NUON e alla Mega Limburg di utilizzare le informazioni contenute nella comunicazione degli addebiti e il verbale dell' audizione a fini diversi da quelli per i quali tali atti sono stati richiesti e forniti. In secondo luogo, tale autorizzazione costituirebbe uno sviamento del potere, conferito alla Commissione, di emettere una comunicazione degli addebiti e di sentire le parti, in quanto la Commissione consentirebbe l' uso di questi documenti al di fuori dei procedimenti ai sensi del diritto della concorrenza dinanzi ad essa pendenti. In terzo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento rimuovendo il divieto formale imposto all' atto della trasmissione della comunicazione degli addebiti alla NUON e alla Mega Limburg, condizione che avrebbe indotto la richiedente a non contestare l' invio del documento dinanzi al Tribunale. In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato l' art. 190 del Trattato CE, non esponendo i motivi dell' autorizzazione accordata con lettera 23 settembre 1993. In quinto luogo, detta lettera violerebbe il combinato disposto degli artt. 185 del Trattato e 20, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto la Commissione, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione (Racc. pag. 1985, punto 29), non ha previamente consentito alla richiedente di esporre il suo punto di vista sull' invio della comunicazione degli addebiti alla NUON e alla Mega Limburg e, quindi, di adire, se del caso, il Tribunale.

    19 Per quanto riguarda il danno grave e irreparabile che essa subirebbe qualora non fossero adottati i provvedimenti provvisori richiesti, la richiedente rileva preliminarmente che i documenti in questione non sono ancora stati formalmente inseriti nel fascicolo delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale ° il che dovrebbe avvenire in occasione dell' udienza dibattimentale fissata per il 6 dicembre 1994 ° e che pertanto i provvedimenti richiesti possono ancora venire efficacemente adottati. La richiedente sostiene, in seguito, che la Commissione ha trasmesso alla NUON e alla Mega Limburg una versione della comunicazione degli addebiti contenente non solo informazioni avulse dal proprio contesto, sovente accompagnate da congetture e argomenti inesatti e fuorvianti, ma anche "segreti commerciali assoluti" e informazioni riservate. Questa versione non potrebbe dunque venire prodotta e utilizzata in un procedimento giudiziario nazionale senza che la richiedente subisca un danno irreparabile. La richiedente osserva infine che tale danno non verrebbe evitato qualora il Gerechtshof di Amsterdam decidesse di sospendere il procedimento fintanto che il Tribunale non si pronunci nel merito, poiché il giudice nazionale dovrebbe, a tal fine, prendere visione della comunicazione degli addebiti di cui trattasi. A tale proposito, al momento dell' audizione, la richiedente ha aggiunto che, dato il carattere pubblico del procedimento dinanzi al giudice nazionale, potrebbe seguirne un' ampia divulgazione, che indurrebbe altri potenziali interessati che intendessero disporre di tali documenti alla proposizione di domande analoghe.

    20 Per quanto riguarda, infine, il contemperamento degli interessi delle parti, la richiedente ritiene che dall' accoglimento della sua domanda di provvedimenti provvisori non discenderebbe alcuna conseguenza per la Commissione. Per quanto riguarda gli interessi della NUON e della Mega Limburg, la richiedente ritiene che la lettera 23 settembre 1994 ad esse indirizzata dalla Commissione violi il diritto comunitario in modo talmente evidente che i loro eventuali interessi non potrebbero costituire ostacolo alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Per contro, l' interesse della richiedente ad ottenere, tramite queste misure, il ripristino dello status quo ante sarebbe manifesto, trattandosi della tutela di segreti commerciali.

    21 La Commissione, da parte sua, ritiene il ricorso irricevibile, "in mancanza di una decisione impugnabile e per essere stato proposto tardivamente". Al riguardo, essa sostiene, in primo luogo, che la lettera 23 settembre 1994 non contiene che un' interpretazione della sua decisione 4 ottobre 1993. A suo avviso, il direttore appartenente alla DG IV ha sostanzialmente dichiarato, nella lettera suddetta, di condividere l' interpretazione che la NUON e la Mega Limburg hanno dato alla situazione di fatto e di diritto creatasi con la trasmissione dei documenti in questione, in particolare la loro opinione secondo la quale la Commissione non potrebbe impedire alle parti che già dispongano di determinati atti di produrli dinanzi a un giudice nazionale. Data questa situazione, la lettera 23 settembre 1994 non avrebbe prodotto alcun effetto obbligatorio, né modificato la situazione giuridica della richiedente rispetto al contesto definito con la lettera 4 ottobre 1993, che non è stata impugnata nel termine prescritto.

    22 Quanto al fumus boni juris, la Commissione ritiene che i motivi fatti valere dalla richiedente siano privi di qualsiasi fondamento. Per quanto riguarda, in primo luogo, la violazione dell' art. 214 del Trattato e dell' art. 20, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17, la Commissione sostiene, in sostanza, che la produzione dinanzi a un giudice nazionale di una comunicazione degli addebiti e di un verbale d' audizione, nell' ambito di una controversia tra parti che già dispongono di tali atti, non rientra nel campo d' applicazione dei divieti sanciti dalle predette disposizioni. In particolare, secondo la Commissione, il divieto di utilizzare determinate informazioni stabilito dall' art. 20, n. 1, si applica alla Commissione e alle amministrazioni degli Stati membri, ma non ai giudici nazionali. Per di più, tutte le informazioni contenute nella versione priva degli allegati della comunicazione degli addebiti sarebbero già note, non solo alle banche olandesi, ma anche alla NUON e alla Mega Limburg, quali utenti dei moduli di bonifico di cui trattasi. Pertanto, la Commissione ha ritenuto di poter procedere alla trasmissione della comunicazione alla NUON e alla Mega Limburg senza seguire la procedura prescritta nella citata sentenza AKZO Chemie/Commissione, il cui solo scopo è evitare la divulgazione di segreti commerciali. In ogni caso, se il documento suddetto avesse effettivamente contenuto segreti commerciali, ciò che avrebbe sollevato problemi sarebbe stata solo la possibilità che la NUON e la Mega Limburg ne venissero a conoscenza, e non l' eventuale produzione successiva di questo documento dinanzi al giudice nazionale.

    23 A proposito dell' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti, la Commissione sostiene essenzialmente che, siccome, oltre alla NUON e alla Mega Limburg, anche i giudici del Gerechtshof di Amsterdam dispongono già di una versione della comunicazione degli addebiti, le misure richieste non potrebbero più evitare il pregiudizio prospettato dalla richiedente. Inoltre, a parere della Commissione, anche se il giudice nazionale prendesse in considerazione il contenuto della comunicazione degli addebiti, la richiedente avrebbe la possibilità di esporre dinanzi a tale giudice le ragioni per le quali ritiene che l' atto contenga elementi inesatti o fuorvianti. Di conseguenza, la richiedente non potrebbe subire, in tale ipotesi, alcun danno irreparabile. Comunque sia, se disponesse i provvedimenti richiesti, il Tribunale travalicherebbe i limiti della propria competenza, in quanto l' atto impugnato non sarebbe un atto lesivo, bensì un atto interpretativo, nei cui riguardi non potrebbe ordinarsi alcuna sospensione dell' esecuzione. Del resto, assumendo che la lettera 23 settembre 1994 contenga un' autorizzazione, non sarebbe logico disporre la sospensione della sua esecuzione, dal momento che un' autorizzazione "è un atto che non implica esecuzione".

    24 Per quanto riguarda, infine, il contemperamento degli interessi delle parti, la Commissione è del parere che l' esame di questo punto sia superfluo, giacché le condizioni essenziali che giustificano la concessione dei provvedimenti richiesti non sono soddisfatte. Sottolineando la necessità di rispettare le norme di procedura nazionali, la Commissione considera che, se la richiedente si oppone all' acquisizione formale della comunicazione degli addebiti al fascicolo del procedimento pendente dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam, essa deve esporre le sue obiezioni innanzitutto dinanzi a questo giudice. Secondo la Commissione, è a quest' ultimo che spetta decidere se i documenti possano essere versati agli atti e pronunciarsi sull' uso che può farsene e sull' eventuale valore probatorio del loro contenuto.

    Valutazione del giudice dell' urgenza

    Sulla ricevibilità

    25 Occorre, in primo luogo, che il giudice dell' urgenza si pronunci sulla ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori con riguardo agli argomenti addotti dalla Commissione per dimostrare l' irricevibilità del ricorso. A questo proposito, è sufficiente rilevare come la lettera 23 settembre 1994 presenti sufficienti analogie con una decisione produttiva di effetti giuridici per permettere al giudice del procedimento sommario di escludere, in questa sede, l' irricevibilità manifesta del ricorso. Va inoltre osservato che la Commissione si limita a far valere la semplice irricevibilità del ricorso, senza però qualificarla come manifesta.

    26 Tale constatazione prima facie si basa sugli elementi seguenti. In primo luogo, si deve rilevare che la precedente lettera 4 ottobre 1993, indirizzata dal competente ufficio della Commissione all' avvocato della NUON e della Mega Limburg, aveva di per sé, di primo acchito, il contenuto di una decisione. Da una parte, la Commissione ha ammesso, in occasione dell' audizione del 22 novembre 1994, che la lettera in questione contiene, quanto meno implicitamente, una duplice decisione, vale a dire la trasmissione della comunicazione degli addebiti ai destinatari della lettera stessa e la dichiarazione che detta comunicazione non conteneva segreti commerciali. Dall' altra, al fine di formare la propria convinzione prima facie su questo punto, il giudice dell' urgenza non può ignorare la formulazione molto precisa della lettera, nella quale si legge: "Le faccio espressamente rilevare che queste informazioni sono messe a Sua disposizione a condizione che siano utilizzate da Lei esclusivamente nell' ambito della preparazione all' audizione per le esigenze dei Suoi clienti (...). Ogni altro uso di queste informazioni, ad esempio nell' ambito di un procedimento giudiziario, non è autorizzato". In secondo luogo, il giudice dell' urgenza deve tener conto del fatto che la lettera 23 settembre 1994 è stata inviata in risposta a una richiesta presentata alla Commissione, con lettera 30 agosto 1994, dall' avvocato della NUON e della Mega Limburg, volta ad ottenere l' autorizzazione a trasmettere la comunicazione degli addebiti e il verbale dell' audizione ai giudici del Gerechtshof di Amsterdam. In terzo luogo, va rammentato che proprio a seguito dell' invio, da parte della Commissione, della lettera 23 settembre 1994 la NUON e la Mega Limburg hanno trasmesso al giudice nazionale, lo stesso giorno, copia della comunicazione degli addebiti indirizzata alla NVB.

    Sulla sussistenza del fumus boni juris

    27 Secondo una giurisprudenza costante, per accertare se sussista il fumus boni juris il giudice dell' urgenza deve verificare se, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, i motivi e gli argomenti fatti valere a sostegno del ricorso d' annullamento dinanzi al Tribunale appaiano attendibili (v. ordinanza del presidente del Tribunale 30 novembre 1993, causa T-549/93 R, D./Commissione, Racc. pag. II-1347, punto 34).

    28 A questo proposito, il giudice dell' urgenza rileva che il punto se e in quale misura l' art. 20 del regolamento n. 17 sia applicabile a una situazione come quella di specie e, in particolare, se la Commissione, trasmettendo a terzi una comunicazione degli addebiti destinata a determinate imprese, sia o meno tenuta ad assicurarsi che tale documento venga utilizzato solamente nell' ambito del procedimento amministrativo dinanzi ad essa pendente è questione estremamente delicata, che deve essere esaminata approfonditamente in sede di giudizio di merito. In questo contesto non può negarsi, a prima vista, l' importanza e la portata che la Corte, nella sentenza 16 luglio 1992, causa C-67/91, Asociación Española de Banca Privada e a. (Racc. pag. I-4785), ha attribuito ai vari obblighi destinati a garantire la tutela dei diritti delle imprese per quanto riguarda l' uso delle informazioni che esse hanno comunicato alla Commissione, tenendo conto, segnatamente, delle esigenze del rispetto dei diritti della difesa e del segreto professionale (v., in particolare, i punti 47-55). Né si può trascurare il fatto che la lettera 23 settembre 1994 dava seguito alla richiesta, presentata da singoli, di poter usare determinati documenti nell' ambito di una controversia concernente interessi essenzialmente privati, e non a una domanda di informazioni o di cooperazione formulata da un giudice di uno Stato membro.

    29 Peraltro, anche la questione se la Commissione, inviando la lettera 23 settembre 1994, sia venuta meno agli obblighi che per essa possono derivare dalla citata sentenza AKZO Chemie/Commissione (v., in particolare, i punti 28, 29 e 30) deve costituire oggetto di un esame approfondito, che potrà effettuarsi solo nell' ambito del giudizio di merito. Il giudice dell' urgenza non può, da parte sua, considerare, prima facie, gli argomenti addotti al riguardo dalla richiedente manifestamente infondati. In questo contesto è opportuno rammentare, in particolare, il principio enunciato dalla Corte nel punto 28 della citata sentenza AKZO Chemie/Commissione, secondo il quale le disposizioni del regolamento n. 17, che impongono alla Commissione di tener conto dell' interesse legittimo delle imprese a che non siano divulgati i loro segreti commerciali, "devono essere considerate espressione di un principio generale, che trova applicazione durante il procedimento amministrativo".

    Sul rischio di danno grave e irreparabile

    30 Per quanto riguarda l' urgenza dei provvedimenti provvisori e la sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile in loro mancanza, risulta da una giurisprudenza costante che questi elementi devono essere valutati con riguardo alla necessità di statuire in via provvisoria onde evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l' esito del giudizio di merito senza subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili (v. la citata ordinanza Transacciones Marítimas e a./Commissione, punto 41).

    31 A questo proposito, bisogna prendere in considerazione i seguenti elementi. In primo luogo, si deve tener conto della natura della comunicazione degli addebiti che, nell' ambito di un procedimento per l' accertamento di un' infrazione, è un documento preparatorio nel quale si rimprovera a determinate imprese un comportamento illegale senza che sia ancora stato instaurato il contraddittorio. In secondo luogo, va rilevato che, nel corso dell' audizione dinanzi al giudice dell' urgenza, la richiedente ha esposto considerazioni tali da far apparire quanto meno abbastanza verosimile che la comunicazione degli addebiti in questione contenga riferimenti a dati e documenti da essa trasmessi alla Commissione, dei quali non può escludersi, in questa sede, la natura di segreti commerciali o di informazioni riservate. In terzo luogo, è pacifico che il documento trasmesso dalla Commissione è destinato ad essere utilizzato nell' ambito di un procedimento giudiziario nazionale, del quale il giudice dell' urgenza ignora le modalità di svolgimento. Questo giudice non può dunque escludere che, come sostiene la richiedente, dei terzi possano avere accesso alle informazioni contenute nel documento suddetto. Infine, non si può escludere a priori che, come del pari fa presente la richiedente, l' uso di un documento come quello di cui trattasi rischi di compromettere il principio di eguaglianza delle parti dinanzi al giudice nazionale.

    32 Di conseguenza, il giudice dell' urgenza ritiene che la richiedente abbia provato sufficientemente la sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile nel caso in cui non venissero adottati i provvedimenti provvisori richiesti. L' urgenza di tali provvedimenti è dimostrata dal fatto che il documento di cui trattasi verrà formalmente acquisito al procedimento dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam in occasione dell' udienza dibattimentale fissata per il 6 dicembre 1994.

    33 Considerato quanto precede, è opportuno adottare provvedimenti volti ad evitare che per la richiedente si crei una situazione irreversibile, tale da comportare un grave rischio di danno grave e irreparabile. Nel caso di specie, in considerazione del fatto che il giudice dell' urgenza non può emettere ingiunzioni nei confronti di singoli che non siano parti della controversia né tampoco nei confronti di giudici nazionali, occorre ordinare, in conformità alla domanda formulata dalla richiedente nel corso dell' audizione del 22 novembre 1994, la sospensione della decisione contenuta, prima facie, nell' impugnata lettera 23 settembre 1994, nonché la trasmissione immediata da parte della Commissione di copia della presente ordinanza ai destinatari di detta lettera, vale a dire la NUON e la Mega Limburg.

    34 Tali provvedimenti non sembrano costituire un impedimento grave o sproporzionato all' esercizio dei diritti della NUON e della Mega Limburg. Infatti non è stata dimostrata dinanzi al giudice dell' urgenza l' impossibilità per queste ultime di utilizzare eventualmente le informazioni contenute nei documenti loro trasmessi come elementi di prova, al termine del giudizio di merito e in caso di rigetto del ricorso della Postbank NV. A questo proposito, non è superfluo rilevare che le parti hanno concordemente riconosciuto, dinanzi al giudice dell' urgenza, che il giudice nazionale ha il potere di ordinare, se del caso, la sospensione del procedimento dinanzi ad esso pendente in attesa della sentenza del Tribunale.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) E' sospesa l' esecuzione della decisione della Commissione contenuta, prima facie, nella lettera 23 settembre 1994, con la quale si autorizzano le società NV NUON Veluwse Nutsbedrijven e NV Maatschappij Elektriciteit en Gas Limburg a produrre e utilizzare dinanzi ai giudici nazionali la comunicazione degli addebiti e il verbale dell' audizione relativi a procedimenti ai sensi delle norme in materia di concorrenza pendenti dinanzi alla Commissione.

    2) La Commissione trasmetterà senza indugio copia della presente ordinanza ai destinatari della lettera 23 settembre 1994, vale a dire la NV NUON Veluwse Nutsbedrijven e NV Maatschappij Elektriciteit en Gas Limburg.

    3) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 1 dicembre 1994.

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