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Document 61994TJ0368

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 gennaio 1996.
    Pierre Blanchard contro Commissione delle Comunità europee.
    Statuto del personale - Comitato del personale - Elezioni - Diritto delle organizzazioni sindacali o professionali di presentare diverse liste.
    Causa T-368/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00041;FP-I-A-00001
    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1996 II-00001

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:2

    61994A0368

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 gennaio 1996. - Pierre Blanchard contro Commissione delle Comunità europee. - Statuto del personale - Comitato del personale - Elezioni - Diritto delle organizzazioni sindacali o professionali di presentare diverse liste. - Causa T-368/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00041
    pagina IA-00001
    pagina II-00001


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Contenzioso in materia di elezioni al comitato del personale ° Interesse ad agire ° Qualità di elettore

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti ° Rappresentanza ° Comitato del personale ° Procedura per le elezioni al comitato del personale della Commissione a Bruxelles che si applica allo scrutinio del 1994 ° Divieto per un' organizzazione sindacale o professionale di presentare più di una lista ° Portata ° Legittimità ° Attuazione da parte dell' ufficio elettorale

    (Statuto del personale, artt. 9, nn. 2 e 3, e 24 bis; allegato II, art. 1, quarto comma)

    3. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso per risarcimento danni ° Annullamento dell' atto illegittimo impugnato ° Risarcimento adeguato del danno morale

    (Statuto del personale, art. 91)

    Massima


    1. Ogni elettore ha interesse a che i suoi rappresentanti al comitato del personale siano eletti in condizioni e in base ad un sistema elettorale conformi alle norme statutarie che si applicano al procedimento elettorale in materia e tale interesse, che rende ricevibile un ricorso contro una decisione adottata dall' ufficio elettorale nell' ambito del suo compito di organizzazione delle elezioni, non viene meno per chiunque, membro di un' organizzazione sindacale o professionale, dopo aver capeggiato una lista, sia stato eletto in seguito all' elezione.

    2. Non può essere considerato illegittimo il divieto, posto dal regolamento elettorale vigente per le elezioni del comitato del personale della Commissione a Bruxelles nel 1994, per un' organizzazione sindacale o professionale di presentare più di una lista di candidati, laddove esso sia interpretato nel senso che non si oppone a che ogni dipendente di ruolo o non di ruolo eleggibile, anche se è membro, membro degli organi direttivi o presidente di un' organizzazione sindacale o professionale, si presenti come candidato alle elezioni su una lista autonoma, né al fatto che il candidato di una tale lista dichiari pubblicamente la sua appartenenza ad un' organizzazione sindacale o professionale e le funzioni che vi svolge, né a che una lista autonoma e i suoi candidati manifestino la loro simpatia o il loro sostegno per le idee e i programmi sostenuti da un' organizzazione sindacale o professionale, oralmente o per iscritto, né a che liste autonome facciano riferimento, nella loro denominazione, al nome di un' organizzazione sindacale o professionale, qualora quest' ultima non vi si opponga e a condizione che la denominazione accolta non si limiti a riportare semplicemente il nome con il quale l' organizzazione di cui trattasi partecipa essa stessa alle elezioni e, eventualmente, ad aggiungervi un' indicazione che consenta di differenziarla dalla "lista ufficiale" dell' organizzazione.

    Infatti, così interpretato, questo divieto non viola né il principio di libertà e di democrazia o di parità di trattamento ° poiché non pregiudica in alcun modo i diritti di un dipendente di essere eletto, di essere elettore o di votare per una lista di candidati né la libertà per un' organizzazione sindacale o professionale di presentare una lista di candidati e non introduce alcuna disparità di trattamento tra le liste di candidati o i candidati ° né il principio di rappresentatività, come formulato all' art. 9, n. 3, dello Statuto, all' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto e nella regolamentazione di applicazione adottata dalla Commissione, né la libertà sindacale, riconosciuta dall' art. 24 bis dello Statuto, né il principio in base al quale tutti i dipendenti sono eleggibili.

    Tenuto conto della legittimità di questo divieto e dei poteri che ad esso conferiva il regolamento elettorale, l' ufficio elettorale, dopo avere in un primo momento accettato il deposito da parte di una stessa organizzazione sindacale e professionale di due liste, ben poteva revocare la sua decisione e chiedere a tale organizzazione di ritirare una delle sue liste. Esso non era per contro legittimato a rifiutare ai candidati della lista ritirata dall' organizzazione sindacale o professionale il diritto di presentarsi su una lista che poteva essere considerata autonoma relativamente ai requisiti del regolamento elettorale correttamente interpretato.

    3. L' annullamento di un atto dell' amministrazione impugnato da un dipendente costituisce di per sé un risarcimento adeguato e, in via di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che quest' ultimo possa aver subito.

    Parti


    Nella causa T-368/94,

    Pierre Blanchard, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

    ricorrente,

    sostenuto da

    Union syndicale-Bruxelles, service public européen, con sede in Bruxelles, rappresentata dall' avv. Luc Misson e, nella fase orale del procedimento, dall' avv. Béatrice Rixhon, entrambi del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau,

    interveniente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni dell' ufficio elettorale ° contenute nelle note del 3 e dell' 8 novembre 1994 del presidente di questo ufficio, indirizzate al ricorrente nella sua qualità di segretario politico dell' Union syndicale fédérale, nonché nella decisione verbale di detto presidente dell' 8 novembre 1994 ° di non ammettere alle elezioni per il comitato locale del personale una lista che raggruppava 27 coppie di candidati della lista "Research/Union syndicale" con un nome da cui non risultava la denominazione "Union syndicale",

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, K. Lenaerts e P. Lindh, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Ambito normativo

    1 Il presente ricorso si inserisce nell' ambito della normativa che disciplina le elezioni al comitato del personale della Commissione, per la sezione locale di Bruxelles.

    2 L' art. 9, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") prevede che presso ciascuna istituzione sia istituito un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale. Ai sensi dell' art. 9, n. 3, dello Statuto il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l' istituzione, assicura un collegamento permanente tra quest' ultima e il personale e coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni.

    3 La composizione e le modalità di funzionamento del comitato del personale sono fissate per ogni istituzione, in conformità delle disposizioni dell' allegato II dello Statuto. L' art. 1, secondo comma, di questo allegato prevede che le condizioni di elezione al comitato del personale siano stabilite dall' assemblea generale dei dipendenti dell' istituzione.

    4 Sulla base dell' art. 9, n. 2, dello Statuto la Commissione ha adottato, in data 27 aprile 1988, una "regolamentazione relativa alla composizione ed al funzionamento del comitato del personale". L' art. 6 di questa regolamentazione prevede che le modalità delle elezioni alle sezioni locali fissate dall' assemblea generale del personale della Commissione assicurino nella misura del possibile in ogni sezione locale la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i quadri del personale, nonché quella degli agenti di cui all' art. 7, primo comma, del regime che si applica agli altri agenti delle Comunità.

    5 Sulla base del potere normativo ad essa così conferito, l' assemblea generale del personale di ruolo e non di ruolo rappresentato presso la sezione locale di Bruxelles ha adottato, in data 15 settembre 1992, un regolamento elettorale poi ripreso, senza alcuna modifica, dall' assemblea generale del 20 settembre 1994. L' art. 2 di questo regolamento elettorale istituisce un ufficio elettorale, incaricato in particolare di pubblicare l' avviso di elezioni (art. 5), di verificare le candidature proposte e di escludere quelle che non soddisfano i requisiti di cui all' art. 5, secondo comma, e all' art. 6 di questo stesso regolamento (art. 7), di decidere, a maggioranza dei voti, sulle contestazioni che possono sorgere durante le operazioni elettorali (art. 18), di rendere pubblico il risultato delle elezioni (art. 19), di ricevere e trasmettere alla Commissione tutte le contestazioni relative alla validità delle elezioni (art. 20), di redigere un verbale di completamento del procedimento elettorale e del risultato delle elezioni (art. 21) e di far applicare il regolamento elettorale (art. 22).

    6 L' art. 6 del regolamento precisa le condizioni di validità delle liste di candidature che possono essere presentate nell' ambito delle elezioni al comitato del personale e così recita:

    "Vi sono 27 seggi da assegnare.

    Le proposte di candidature sono presentate sotto forma di liste contenenti al massimo ciascuna 27 titolari e supplenti accoppiati.

    Uno stesso candidato può figurare unicamente su una sola proposta.

    Ogni proposta deve recare la firma del candidato titolare e del candidato supplente. In caso di una sola firma, a questa proposta deve essere allegata una dichiarazione di accettazione di candidatura dell' altro candidato.

    In caso di presentazione di liste di candidature, è sufficiente la firma del candidato che figura in testa alla lista.

    Le organizzazioni sindacali o professionali possono presentare liste di candidati. In questo caso queste stesse organizzazioni dovranno poter giustificare presso l' ufficio elettorale, al più tardi al momento della verifica delle candidature, l' accettazione da parte degli interessati della loro candidatura. L' irricevibilità di una proposta di candidatura non pregiudica la validità delle altre proposte di candidature presentate nella stessa lista.

    Ogni lista è presentata in un ordine scelto dall' organizzazione sindacale o professionale interessata.

    Le proposte di candidature dei dipendenti non di ruolo sono ricevibili solo quando costoro sono titolari di contratti di una durata superiore a un anno o di una durata indeterminata o titolari di un contratto di durata inferiore ad un anno che siano in servizio da almeno sei mesi".

    7 L' art. 9 del regolamento si occupa anche della presentazione delle liste di candidature e così recita:

    "L' elenco delle candidature valide deve essere reso pubblico almeno tre giorni lavorativi prima dell' elezione.

    L' ordine dei nomi nell' ambito di ciascuna lista deve corrispondere all' ordine nel quale i nomi figurano nella rispettiva lista presentata da ogni organizzazione sindacale o professionale.

    Le liste di candidature menzionano la categoria o il quadro dei candidati o, per gli altri agenti, la loro categoria".

    8 L' art. 10 del regolamento indica le modalità di scrutinio da adottare per le elezioni al comitato del personale e così recita:

    "Modalità di scrutinio: sotto pena di nullità, l' elettore deve esprimere il suo voto nel modo seguente:

    a) può votare per una lista. A tal fine egli deve apporre una croce nella casella che figura sotto il numero e la sigla della lista che ha scelto (voto di lista);

    b) può votare per un massimo di 27 candidati titolari e supplenti, scelti tra una o più liste. A tal fine egli deve apporre una croce nella casella che figura in corrispondenza del nome del candidato che egli ha scelto, con un massimo di 27 (voto di preferenza);

    c) un voto espresso da una croce 'di lista' e completato da croci 'di preferenza' in questa stessa lista deve essere considerato unicamente come voto 'di preferenza' .

    Sotto pena di nullità del proprio voto, l' elettore deve astenersi dal far figurare sulla scheda ogni altra iscrizione, firma, cancellatura o un segno qualsiasi".

    Fatti all' origine del ricorso

    9 L' 11 ottobre 1994 l' ufficio elettorale pubblicava un avviso di elezioni, le cui date erano fissate al 22, 23 e 24 novembre 1994, al fine del rinnovo, per la sezione locale di Bruxelles, del comitato del personale della Commissione.

    10 Il 18 ottobre 1994 due liste di 27 coppie di candidati venivano presentate sotto il simbolo dell' Union syndicale, organizzazione sindacale di dipendenti delle Comunità europee, ai sensi dell' art. 24 bis dello Statuto. Una di esse, denominata "Union syndicale" e avente come capolista il signor L. Schubert, vicepresidente dell' Union syndicale, veniva depositata dal signor Halskov (per il signor Schubert), l' altra, denominata "Research/Union syndicale" e avente come capolista il signor Blanchard, presidente dell' Union syndicale, veniva depositata dal signor Blanchard. Quest' ultima lista era composta, in parte, da dipendenti di ruolo e agenti appartenenti ai quadri scientifico o tecnico delle Comunità, ai sensi degli artt. 92-101 dello Statuto.

    11 Come risulta da un verbale del 20 ottobre 1994, l' ufficio elettorale, nella sua riunione del 19 ottobre, ammetteva le sette liste che gli erano state presentate, ivi comprese le due liste presentate sotto il simbolo dell' Unione syndicale.

    12 Il 20 e il 24 ottobre 1994 i signori L. Rijnoudt e L. Di Marzio, rispettivamente candidato capolista della lista della Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) e candidato della lista dell' Association of Independent Officials for the Defense of the European Civil Service/Association de fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), presentavano ciascuno un reclamo presso l' ufficio elettorale, contro l' ammissione delle due liste dell' Union syndicale.

    13 Il 3 novembre 1994 il presidente dell' ufficio elettorale informava il segretario politico dell' Union syndicale del fatto che l' ufficio aveva ritenuto che questi reclami fossero ricevibili, che sulla base di un parere del servizio giuridico della Commissione riteneva che la presentazione di due liste da parte di una stessa organizzazione sindacale o professionale di dipendenti europei (in prosieguo: la "OSP") fosse incompatibile con il regolamento elettorale e che chiedeva, di conseguenza, che l' Union syndicale ritirasse una delle due liste e ne presentasse solo una.

    14 Il 7 novembre 1994 l' Union syndicale accettava di ritirare la lista "Research/Union syndicale" e di presentarla con una nuova denominazione, a condizione che l' ufficio elettorale fornisse ogni garanzia circa l' accettazione definitiva delle due liste.

    15 L' 8 novembre 1994 il presidente dell' ufficio elettorale inviava al segretario politico dell' Union syndicale una nota con cui l' informava del fatto che le condizioni poste da quest' ultima per modificare la denominazione di una delle sue liste non erano state accettate dall' ufficio e che, di conseguenza, la lista "Research/Union syndicale" era esclusa.

    16 Lo stesso giorno il ricorrente si presentava all' ufficio elettorale per chiedere l' ammissione della lista "Research/Union syndicale" con un' altra denominazione che non contenesse alcun riferimento a tale OSP, cosa che il presidente dell' ufficio rifiutava.

    17 Il 10 novembre 1994 il ricorrente ha quindi presentato un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto contro l' insieme di queste decisioni e contro l' astensione della Commissione dal prevenire o censurare dette decisioni, nonché in subordine contro il regolamento elettorale.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    18 L' 11 novembre 1994 il ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, un ricorso volto ad ottenere l' annullamento degli stessi atti ed il risarcimento dei danni che riteneva fossero da essi derivati, nonché una domanda di provvedimenti provvisori, sotto forma di una domanda di rinvio e di sospensione delle elezioni.

    19 Il 21 novembre 1994 il presidente del Tribunale ha emesso un' ordinanza con cui venivano sospese le elezioni del comitato del personale della Commissione per la sezione locale di Bruxelles, si prevedeva la fissazione di un nuovo termine per la presentazione di nuove liste di candidati la cui denominazione non doveva essere confondibile con quella delle liste già ammesse né con quella delle OSP che le avevano presentate e si consentiva al ricorrente di presentarsi alle stesse condizioni di ogni altro candidato (causa T-368/94 R, Blanchard/Commissione, Racc. pag. II-1099).

    20 Il 7 dicembre 1994 l' ufficio elettorale ha di conseguenza pubblicato un nuovo avviso di elezioni, le cui date erano fissate al 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1995. Le nuove candidature proposte dovevano essere depositate entro l' 8 e il 15 dicembre 1994.

    21 Il ricorrente ha depositato una lista denominata "Together for Research", di cui era capolista. Questa lista ha ottenuto due seggi per "voti misti", di cui uno le veniva attribuito.

    22 Il 24 febbraio 1995 la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente, dandogliene notifica il 1 marzo 1995.

    23 Il 24 marzo 1995 l' Union syndicale-Bruxelles, service public européen (in prosieguo: l' "Union syndicale"), ha chiesto di intervenire nel presente procedimento, ai sensi dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

    24 Il 10 maggio 1995 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di intervento.

    25 L' interveniente non ha depositato alcuna memoria entro il termine impartito al riguardo.

    26 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La fase orale del procedimento si è svolta il 25 ottobre 1995. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.

    27 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    annullare

    ° in via principale

    ° la decisione o le decisioni dell' ufficio elettorale (istituito dall' art. 2 del regolamento di procedura per le elezioni al comitato del personale presso la Commissione, adottato dall' assemblea generale dei dipendenti di ruolo e non di ruolo della Commissione delle Comunità europee rappresentati presso la sezione locale di Bruxelles il 15 settembre 1992, riadottato senza modifiche il 20 settembre 1994), contenuta(e) in una nota del 3 novembre 1994 del presidente dell' ufficio elettorale al segretario politico dell' Union syndicale fédérale;

    ° la decisione o le decisioni dell' ufficio elettorale contenuta(e) in una nota dell' 8 novembre 1994 del presidente dell' ufficio elettorale al segretario politico dell' Union syndicale fédérale;

    ° per quanto necessario, la decisione verbale del presidente dell' ufficio elettorale o dell' ufficio elettorale dell' 8 novembre 1994 ore 13 di rifiutare l' ammissione di una lista che raggruppava le 27 coppie di candidati della lista "Research/Union syndicale" sotto un' altra intestazione da cui non risultasse più la denominazione "Union syndicale";

    ° la correlativa astensione della Commissione, che agiva come autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), dal prevenire o censurare la (o le) prima(e) decisione(i) dell' ufficio elettorale sopra identificata(e);

    ° l' astensione dell' APN dal prevenire o censurare la (o le) seconda(e) decisione(i) dell' ufficio elettorale;

    ° l' astensione dell' APN dal prevenire o censurare la terza decisione impugnata;

    ° in subordine

    ° il regolamento elettorale del 15 settembre 1992, riadottato senza modifiche il 20 settembre 1994, nel caso in cui dovesse essere interpretato nel senso che vieta ad una OSP di presentare diverse liste di 27 coppie di candidati (effettivi e supplenti) al fine delle elezioni del comitato del personale, e l' astensione dell' APN dal prevenire o censurare l' adozione di questo regolamento in tale ipotesi;

    condannare la Commissione

    ° a versargli un' indennità come risarcimento del danno morale subito a causa del carattere illecito delle decisioni impugnate;

    ° alle spese.

    28 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° respingere la domanda di risarcimento del danno, materiale e morale, assertivamente subito dal ricorrente;

    ° statuire sulle spese in base alla normativa vigente.

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    29 Senza sollevare formalmente un' eccezione di irricevibilità, la Commissione si interroga sull' interesse ad agire che avrebbe ancora il ricorrente nell' ambito di un ricorso di annullamento e per risarcimento danni, in quanto l' ordinanza del presidente del Tribunale 21 novembre 1994 gli ha consentito di sottoporre la sua candidatura alla scelta degli elettori e di essere poi eletto per far parte della nuova sezione locale del comitato del personale della Commissione. Essa ritiene che gli atti impugnati non gli arrechino più danno e, di conseguenza, egli non possieda più un interesse reale e attuale ad agire.

    30 La Commissione si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, precisando che, quando conclusioni miranti al risarcimento danni sono presentate unitamente a conclusioni miranti all' annullamento, la loro ricevibilità è strettamente collegata alla ricevibilità di queste ultime.

    31 Il ricorrente controbatte innanzi tutto che le decisioni litigiose hanno non solo violato il suo diritto di elettorato passivo, ma anche la sua libertà di associazione e il suo diritto di elettore ad esprimere il proprio voto in condizioni pienamente conformi alla legalità.

    32 Egli sostiene poi che la sua partecipazione alle elezioni al comitato del personale rientra nell' ambito dei provvedimenti provvisori disposti dal presidente del Tribunale con ordinanza 21 novembre 1994. Ora, se il suo interesse ad agire nel merito potesse essere pregiudicato da provvedimenti provvisori, ciò significherebbe che le ordinanze di provvedimenti provvisori comportano effetti definitivi, il che sarebbe incompatibile con la giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, secondo cui i provvedimenti provvisori non pregiudicano la decisione nel merito (ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 giugno 1985, causa 146/85 R, Diezler e a./CES, Racc. pag. 1805, punto 9). Egli aggiunge che, benché l' ordinanza gli abbia consentito di presentarsi alle elezioni con gli altri candidati della sua lista, non ha potuto farlo alle condizioni che intendeva inizialmente e che riteneva legittime.

    33 Egli prosegue affermando che ogni elettore possiede un interesse legalmente tutelato a che il suo diritto di voto produca effetti alle condizioni conformi alle disposizioni statutarie e a che i rappresentanti della sua organizzazione siano eletti alle condizioni e sulla base di un sistema elettorale anch' esso conforme alle disposizioni statutarie. Egli aggiunge che ogni candidato alle elezioni ha anche un interesse legalmente tutelato a che l' iter messo in moto dalla sua candidatura si svolga in condizioni conformi allo Statuto e ai diversi regolamenti elettorali. Le decisioni impugnate continuerebbero pertanto ad arrecargli danno attraverso i risultati delle elezioni, sia nella sua qualità di elettore sia nella sua qualità di candidato eletto e di membro ed ex presidente dell' Union syndicale.

    34 Secondo il ricorrente, dalla giurisprudenza risulta anche che questo interesse esisterebbe sia nel caso di elezioni già svoltesi sia nel caso di elezioni future (sentenza della Corte 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES, Racc. pag. 4283, punto 9; sentenze del Tribunale 8 marzo 1990, causa T-28/89, Maindiaux e a./CES, Racc. pag. II-59, punto 28; e 14 luglio 1994, causa T-534/93, Grynberg e Hall/Commissione, Racc. PI pag. II-595, punti 29 e 30). Il ricorrente sostiene che egli conserva comunque un interesse ad agire relativamente ad elezioni future.

    Giudizio del Tribunale

    35 Innanzi tutto il Tribunale fa presente, ricordando la giurisprudenza della Corte, che "ogni elettore ha interesse a che i rappresentanti dell' organizzazione cui appartiene vengano eletti in condizioni e in base ad un sistema elettorale conformi alle norme statutarie che si applicano al procedimento elettorale in materia" e che un dipendente ha "semplicemente come elettore (...) un interesse sufficiente a rendere ricevibile il ricorso" (sentenza Diezler/CES, soprammenzionata, punto 9). Ora, il ricorrente agisce nella fattispecie in particolare nelle sue qualità di elettore e di membro di una OSP.

    36 Tenuto conto di questo elemento, occorre poi esaminare se, mentre il ricorrente è stato eletto membro del comitato del personale a seguito delle elezioni organizzate in conformità del dispositivo dell' ordinanza del presidente del Tribunale 21 novembre 1994, il fatto di richiedere che le elezioni siano organizzate in condizioni conformi alle disposizioni applicabile al procedimento elettorale non significhi agire nell' interesse della legge o delle istituzioni né invocare interessi futuri e ipotetici, senza poter fornire la prova di alcun danno personale.

    37 A tale riguardo occorre innanzi tutto rilevare che la sola qualità di elettore del ricorrente, sia egli stato eletto o no membro del comitato del personale, basta a dimostrare che egli non agisce nel solo interesse della legge o dell' istituzione. Il Tribunale constata poi che il ricorrente non fa valere interessi futuri ed ipotetici a sostegno del suo ricorso quando afferma che, se le decisioni impugnate fossero state conformi alle condizioni poste dalla regolamentazione che si applica al procedimento elettorale, le condizioni della sua elezione e i risultati della lista che egli capeggiava avrebbero potuto essere diversi. Il Tribunale ritiene infine che il ricorrente è in grado di far valere danni personali sia nella sua qualità di elettore desideroso di esercitare il proprio diritto di voto nel rispetto della regolamentazione applicabile al procedimento elettorale sia nella sua qualità di membro di una OSP i cui risultati elettorali avrebbero potuto essere diversi se le decisioni impugnate fossero state rettificate in conformità all' interpretazione della regolamentazione vigente che egli fa valere a sostegno del suo ricorso.

    38 Risulta di conseguenza da tutti questi elementi che le conclusioni volte all' annullamento devono essere dichiarate ricevibili. Poiché la sorte delle conclusioni volte al risarcimento danni nella fattispecie è strettamente legata a quella delle conclusioni miranti all' annullamento, anch' esse devono essere dichiarate ricevibili.

    Sul merito

    Sulle conclusioni relative all' annullamento

    39 Il ricorrente deduce cinque motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo si riferisce alla violazione degli artt. 7 e 18 del regolamento elettorale in quanto l' ufficio elettorale, dopo aver ammesso le due liste presentate dall' Union syndicale nella sua riunione del 19 ottobre 1994, non avrebbe più potuto modificare tale decisione. Il secondo motivo si riferisce ad una violazione del regolamento elettorale che non vieterebbe ad una OSP di presentare diverse liste in una stessa elezione. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di libertà e di democrazia o di parità di trattamento. Col quarto motivo viene fatta valere la violazione del principio di rappresentatività e/o del principio secondo cui al personale dev' essere consentito di manifestare ed esprimere le sue opinioni. Il quinto motivo si riferisce alla violazione della libertà sindacale e del principio secondo cui tutti i dipendenti possono essere eletti.

    Primo motivo: violazione degli artt. 7 e 18 del regolamento elettorale

    ° Argomenti delle parti

    40 Il ricorrente sostiene che la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 con cui si chiede all' Union syndicale di ritirare una delle due liste da quest' ultimo presentate è illegittima, in quanto essa le chiede di violare l' art. 7, secondo comma, del regolamento elettorale secondo cui "le candidature accolte dall' ufficio elettorale non possono più costituire oggetto di un ritiro da parte dei candidati".

    41 Il ricorrente sostiene poi che l' ufficio elettorale non era competente a rettificare, a seguito di un reclamo, una decisione che esso aveva adottato sulla base dell' art. 7 del regolamento elettorale. Infatti l' ufficio elettorale avrebbe agito in forza dell' art. 18 del regolamento elettorale, che gli conferirebbe solo competenza a statuire su contestazioni sopravvenute nel corso delle operazioni elettorali. L' art. 18 non costituirebbe perciò un mezzo di ricorso nei confronti delle decisioni dell' ufficio elettorale stesso né un procedimento che consenta di chiedere all' ufficio elettorale il ritiro di una di queste decisioni. Il ricorrente basa la sua argomentazione sul fatto che gli artt. 4 e 20 di questo stesso regolamento prevedono esplicitamente che le contestazioni delle decisioni dell' ufficio elettorale devono essere inviate, direttamente o tramite quest' ultimo, all' amministrazione.

    42 Il ricorrente prosegue sostenendo che, se le decisioni impugnate costituiscono un ritiro parziale della decisione dell' ufficio elettorale del 19 ottobre 1994, occorre interrogarsi sulla legittimità di una tale decisione. Ora, il diritto comune, secondo cui è consentito revocare atti che conferiscono diritti soggettivi quando essi sono illegittimi (sentenza della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56, 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea comune, Racc. pag. 81), non si applicherebbe nella fattispecie a causa delle particolarità dei meccanismi di ricorso in materia elettorale e del fatto che l' atto di cui trattasi non sarebbe un atto amministrativo.

    43 Inoltre il ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie hanno non solo il diritto di intervenire d' ufficio nel caso in cui nutrano dubbi sulla regolarità delle elezioni al comitato del personale, ma sono anche tenute a pronunciarsi sui reclami che possono essere loro inviati a tal riguardo nell' ambito del procedimento previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (sentenze Maindiaux e a./CES, Diezler e a./CES e Grynberg e Hall/Commissione, soprammenzionate, e sentenza 29 settembre 1976, causa 54/75, De Dapper e a./Parlamento, Racc. pag. 1381, punti 19-25). Risulterebbe anche dalla sentenza De Dapper e a./Parlamento (soprammenzionata) che il meccanismo di ricorso così istituito costituisce la soluzione esclusiva dei conflitti in materia elettorale.

    44 Secondo il ricorrente l' ufficio elettorale avrebbe dovuto, di conseguenza, dichiarare irricevibili i due reclami presentati il 20 e 24 ottobre 1994 e aggiunge inoltre che l' ufficio elettorale avrebbe forse potuto revocare, unilateralmente e non sulla base dei reclami, la sua decisione di ammettere le liste dell' Union syndicale in virtù dell' art. 22 del regolamento, che gli conferisce competenza ad applicare il regolamento.

    45 La Commissione replica innanzi tutto che l' art. 7 del regolamento elettorale vieta al candidato di ritirare una candidatura accolta dall' ufficio elettorale, ma non priva quest' ultimo della facoltà di modificare una decisione relativa alla ricevibilità delle candidature depositate, inizialmente esaminate alla luce della eleggibilità dei candidati.

    46 La Commissione sostiene poi che, quando un atto amministrativo è illegittimo, la possibilità di revocarlo non può essere esclusa, soprattutto quando se ne fa uso entro termini ragionevoli, in conformità dei principi enunciati nella sentenza Algera e a./Assemblea comune (soprammenzionata).

    47 La Commissione prosegue sottolineando di aver lasciato all' Union syndicale la scelta di ritirare una delle due liste, procedendo così in uno spirito di conciliazione e dando prova di sollecitudine.

    48 La Commissione sostiene infine che l' art. 18 del regolamento elettorale conferisce all' ufficio elettorale il diritto, ma soprattutto il dovere, di garantire la legittimità del procedimento elettorale. La Commissione ritiene che l' art. 18 non si riferisca unicamente alle operazioni di voto, come sostiene il ricorrente. Essa ritiene che l' interpretazione del ricorrente non corrisponda alla struttura del regolamento né al ruolo affidato all' ufficio elettorale, incaricato in particolare di pronunciarsi in primo grado sulle contestazioni che possono sorgere durante le operazioni elettorali. La Commissione sostiene poi che il regolamento elettorale prevede esplicitamente i casi in cui l' ufficio elettorale è privato di questo ruolo decisionale, come risulta ad esempio dai suoi artt. 4 e 20.

    49 La Commissione non vede pertanto per quale motivo i meccanismi di ricorso ripresi nella giurisprudenza citata dal ricorrente si opporrebbero alla facoltà di cui dispone l' ufficio elettorale di modificare una decisione, quando constata che ha commesso un errore. Questa decisione di revoca resterebbe del resto impugnabile, come dimostra l' esistenza stessa del presente procedimento, e non pregiudicherebbe pertanto in alcun modo l' esperimento di altri mezzi di ricorso, come quelli previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Questa analisi sarebbe inoltre confermata nella sentenza De Dapper e a./Parlamento, soprammenzionata (più in particolare ai punti 23, 28 e 29) e nelle conclusioni dell' avvocato generale Mayras nella stessa causa (Racc. pag. 1391).

    ° Giudizio del Tribunale

    50 Innanzi tutto il Tribunale ritiene che la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 con la quale quest' ultimo ha chiesto all' Union syndicale di presentare a suo nome "solo una delle due liste depositate rispettivamente dal signor P. Blanchard e dal signor M. Halskov (per il signor L. Schubert)" non può essere considerata come un invito a violare l' art. 7, secondo comma, del regolamento elettorale. Questa disposizione vieta infatti ad un candidato di ritirare la sua candidatura, di propria iniziativa o su iniziativa della OSP nella cui lista egli si presenta, dopo che la lista dei candidati di cui egli fa parte è stata depositata presso l' ufficio elettorale. Ora, nella fattispecie, il ritiro di una delle due liste di cui trattasi è derivato dall' esecuzione di una decisione dell' ufficio elettorale. Pertanto non si trattava in alcun modo di un ritiro interessato dal divieto enunciato all' art. 7, secondo comma, del regolamento elettorale, anche se la decisione dell' ufficio elettorale lasciava all' Union syndicale la scelta della lista che essa doveva ritirare.

    51 In secondo luogo il Tribunale constata che il ricorrente ammette che l' ufficio elettorale può ritirare, di propria iniziativa, una decisione relativa al deposito di una lista di candidati, in virtù della competenza che gli conferisce l' art. 22 del regolamento elettorale, secondo il quale spetta ad esso dare applicazione a quest' ultimo. Tenuto conto di questa precisazione, occorre pertanto esaminare se, quando esso modifica o revoca una decisione relativa al deposito di una lista di candidati a seguito di un intervento esterno, come nella fattispecie, l' ufficio elettorale violi l' art. 18 del regolamento elettorale.

    52 A tale riguardo occorre rilevare innanzi tutto che il procedimento di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto non impedisce in alcun modo a qualsiasi interessato di sottoporre all' autore di una decisione le osservazioni che egli intende indirizzargli relative in particolare alla regolarità di questa decisione. Ogni interessato deve infatti poter cercare, in via amichevole e prima di esperire i mezzi di ricorso previsti dai citati articoli, di negoziare con l' autore della decisione o di flettere la sua posizione, senza che un' eventuale modifica della decisione in questione, o addirittura la sua revoca, pregiudichi la certezza del diritto. Ne deriva che ogni modifica oppure ogni revoca di una decisione a seguito di un tale passo deve in particolare intervenire entro un termine ragionevole. Ora, la decisione di revoca del 3 novembre 1994 è intervenuta solo 15 giorni dopo l' adozione della prima decisione, il 19 ottobre 1994, termine che nella fattispecie non può essere qualificato come non ragionevole.

    53 Il Tribunale rileva poi che ogni nuova decisione adottata a seguito di un tale passo può, essa pure, venire modificata, o revocata, alle stesse condizioni e rimane impugnabile secondo il procedimento di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto. Di conseguenza ogni interessato conserva tutti i suoi diritti processuali, specialmente in relazione ai termini di ricorso, senza che questi ultimi siano pregiudicati dalla modifica o dalla revoca di una decisione.

    54 A tale riguardo il Tribunale rileva come il ricorrente riconosca che un atto amministrativo costitutivo di diritti soggettivi può essere revocato perché illegittimo e come egli non abbia dimostrato dove il meccanismo del diritto comune non si applicasse al procedimento elettorale, né il motivo per cui la decisione dell' ufficio elettorale del 19 ottobre 1994 non costituisse, nella fattispecie, un atto amministrativo, secondo quanto ha sostenuto in udienza.

    55 Infine, occorre precisare che l' intervento delle due OSP, che è all' origine delle decisioni impugnate, non può essere qualificato come reclamo ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto. Si tratta infatti di passi intrapresi nei confronti dell' autore di una decisione, che non privano queste OSP del diritto di esperire poi i mezzi di ricorso previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, alle condizioni e nei termini impartiti.

    56 Tenuto conto di questi elementi il Tribunale ritiene che nella fattispecie la decisione dell' ufficio elettorale di revocare la sua decisione del 19 ottobre 1994 non viola l' art. 18 del regolamento elettorale che sancisce, nell' ambito del procedimento elettorale di cui trattasi, con riserva di una disposizione esplicita in senso contrario, la facoltà di cui dispone l' autore di ogni decisione amministrativa di revocarla.

    57 Del resto occorre rilevare che la portata dell' art. 18 del regolamento elettorale non può essere limitata alle sole operazioni di voto, escluse le operazioni di spoglio, come sostiene il ricorrente, poiché l' art. 18 sancisce un meccanismo di diritto comune e figura tra le disposizioni di ordine generale del regolamento elettorale, così come l' art. 22 di quest' ultimo.

    58 Da tutto quanto precede deriva che, revocando la sua decisione del 19 ottobre 1994, l' ufficio elettorale non ha violato né l' art. 7, secondo comma, né l' art. 18 del regolamento elettorale. Il primo motivo deve quindi essere respinto.

    Secondo motivo: il regolamento elettorale non vieta né esplicitamente né implicitamente a una OSP di presentare diverse liste

    ° Argomenti delle parti

    59 Il ricorrente sostiene innanzi tutto che nessun argomento testuale decisivo può essere basato sul regolamento elettorale, i cui artt. 6 e 9 non possono essere interpretati nel senso che vietino all' Union syndicale di presentare diverse liste di candidati alle elezioni al comitato del personale.

    60 Egli rileva poi che i dipendenti di ruolo e non di ruolo non membri di una OSP dispongono, da parte loro, del diritto di presentare tutte le liste che desiderano, senza che qualcuno possa sostenere che questa facoltà pregiudichi il sistema elettorale o i principi superiori che lo disciplinano.

    61 Il ricorrente sostiene di conseguenza che occorre interpretare il regolamento elettorale in maniera sistematica e conforme alle norme superiori vigenti in materia, come richiederebbe la giurisprudenza del Tribunale (sentenza Grynberg e Hall/Commissione, soprammenzionata, punti 39 e 48).

    62 Pertanto, il sistema elettorale si baserebbe innanzi tutto sulle libertà individuali e sulla libertà di associazione dei dipendenti in materia elettorale. Ora, secondo il ricorrente, la presentazione da parte di una stessa OSP di diverse liste di candidati non viola le libertà elettorali individuali.

    63 In secondo luogo il sistema elettorale ammetterebbe le candidature individuali, i voti di preferenza, la combinazione (panachage) elettorale, così come favorirebbe in una misura limitata le liste di candidati ed il voto di lista. Ora, il ricorrente sostiene che la presentazione di diverse liste da parte di una stessa OSP non contravviene al sistema di liste, poiché la parità tra i due sistemi di scrutinio (voto di lista e voto di preferenza) verrebbe mantenuta. Inoltre il ricorrente sostiene che il limite di 27 candidati per lista non si oppone alla presentazione di diverse liste da parte di una stessa OSP, poiché questo limite sarebbe solo una norma tecnica intesa a far corrispondere il numero di voti di cui dispone l' elettore al numero di posti da coprire. Questo limite sarebbe di conseguenza relativo ad una sola lista.

    64 In terzo luogo il sistema elettorale rispetterebbe la libertà di associazione e la libertà sindacale, senza tuttavia basarsi su un sistema di candidatura sindacale, poiché la sola misura specifica che riguarda le OSP risulta dall' art. 6, sesto comma, del regolamento elettorale, il quale prevede che, quando una lista viene presentata da una OSP, questa lista non deve essere firmata da tutti i candidati. Ora, secondo il ricorrente, poiché l' appartenenza sindacale è un elemento estraneo al regolamento elettorale, quest' ultimo non conferisce alla Commissione il diritto di disciplinare il comportamento delle OSP nell' ambito dei procedimenti elettorali, ma le conferisce solo un potere di vigilanza sulla regolarità delle liste che queste OSP presentano. I dipendenti rimarrebbero liberi di determinare i criteri in base ai quali essi intendono associarsi, nell' ambito dell' assemblea generale del personale, senza che questi criteri corrispondano necessariamente a quelli che determinano l' iscrizione ad una OSP. Di conseguenza, nell' ambito di una stessa OSP dovrebbero potersi configurare diversi programmi distinti dando origine a diverse liste elettorali.

    65 Infine, il ricorrente sostiene, in quarto luogo, che il sistema elettorale riguarda e garantisce in una certa misura la rappresentanza di tutti i quadri, categorie e status professionali, in conformità di quanto previsto all' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto. Ora, la presentazione di una lista "Research/Union syndicale" risponderebbe precisamente all' intento di assicurare la rappresentanza di tutti i quadri, categorie e status professionali. Il ricorrente fa riferimento, al riguardo, al sistema delle elezioni sociali vigente in Belgio.

    66 Il ricorrente conclude che la presentazione di diverse liste da parte di una stessa OSP è compatibile con il sistema elettorale così come è organizzato dal regolamento elettorale e non può pertanto contravvenire ad una delle sue disposizioni.

    67 La Commissione replica innanzi tutto che diverse disposizioni del regolamento elettorale, come l' art. 6, sesto comma, e l' art. 9, secondo comma, sono basate sul presupposto che ogni aggregazione politica possa presentare una lista con un massimo di 27 candidati. Essa aggiunge inoltre che, in caso contrario, le condizioni di concorrenza tra le OSP verrebbero alterate, poiché ci si troverebbe di fatto in presenza di un numero di candidati proviente dalla stessa OSP superiore al numero di seggi da assegnare, il che costituirebbe una manovra di aggiramento della regola del massimo di 27 candidati. Secondo la Commissione, la propria interpretazione rispetta maggiormente lo spirito di un regime elettorale in cui ogni OSP deve collocarsi in posizione di uguaglianza rispetto alle OSP concorrenti, in considerazione del numero dei seggi da assegnare. La Commissione sostiene inoltre che gli argomenti dedotti dal ricorrente dimostrano, di fatto, che, affermando che il sistema raccomandato dall' Union syndicale è maggiormente conforme al principio di uguaglianza tra i due sistemi di scrutinio (voto di lista e voto di preferenza), egli intende in realtà andare al di là delle norme del sistema attualmente in vigore.

    68 La Commissione sostiene in secondo luogo che non è pertinente nella fattispecie l' invocazione dei principi in base ai quali l' assemblea generale del personale detiene il potere normativo in materia elettorale, la libertà di associazione è riconosciuta al personale nell' art. 24 bis dello Statuto e le OSP e le liste autonome sono libere di determinare il loro programma elettorale, poiché la Commissione non è mai venuta meno ad alcuno di questi principi. Essa aggiunge inoltre che nemmeno l' esempio del regime delle elezioni sociali in Belgio è pertinente, in quanto i mandati sono ivi ripartiti per categorie di lavoratori, il che spiegherebbe il fatto che le organizzazioni rappresentative presentino diverse liste, relative ciascuna ad una categoria di lavoratori.

    ° Giudizio del Tribunale

    69 Il Tribunale ritiene che occorre innanzi tutto analizzare il testo degli artt. 6 e 9 del regolamento elettorale. A tale riguardo il Tribunale constata che, in base all' art. 9, secondo comma, "l' ordine dei nomi nell' ambito di ogni lista deve corrispondere all' ordine nel quale i nomi figurano sulla lista rispettiva presentata da ogni organizzazione sindacale o professionale". Dalla formulazione stessa di questa disposizione risulta che ogni OSP è autorizzata a depositare una sola lista di candidati, come sostiene giustamente la Commissione. Inoltre, la formulazione dell' art. 6 del regolamento elettorale non è tale da rimettere in discussione la regola esplicita contenuta nell' art. 9, secondo comma, del regolamento elettorale e deve quindi intendersi nel senso che si basa anch' essa sulla premessa secondo cui ogni OSP deposita una sola lista di candidati alle elezioni del comitato del personale.

    70 Tuttavia, dagli argomenti presentati dalle parti nell' ambito delle fasi scritta e orale del procedimento, più in particolare dalle risposte fornite dalla Commissione ai quesiti orali del Tribunale, risulta che non è contestato il fatto che il regolamento elettorale nella sua versione attuale prevede che ogni dipendente di ruolo o non di ruolo eleggibile possa presentarsi come candidato alle elezioni su una lista autonoma, anche se è membro di una OSP, o addirittura membro degli organi direttivi di una OSP o eventualmente presidente della stessa. La Commissione ammette anche che il candidato di una lista autonoma può dichiarare pubblicamente la sua appartenenza ad una OSP e le funzioni che vi occupa e che tale lista autonoma e i suoi candidati possono proclamare la loro simpatia o il loro sostegno per le idee e i programmi sostenuti da una OSP, oralmente o mediante scritti, senza che la lista perda il suo carattere autonomo ai sensi del regolamento elettorale.

    71 In risposta ad un quesito orale del Tribunale, la Commissione ha tuttavia precisato che essa rifiuta che la denominazione di una lista autonoma, anche se quest' ultima ha le caratteristiche sopra descritte, possa far riferimento al nome di una OSP che ha una sua propria lista e che la campagna elettorale di questa lista autonoma dia luogo all' edizione di un documento propagandistico comune a quest' ultima e alla OSP. Secondo la Commissione, tali modi di procedere possono indurre l' elettore in errore sulla natura rispettiva della lista presentata dalla OSP e della lista autonoma e devono, perciò, essere vietati.

    72 Il Tribunale rileva poi che è pacifico tra le parti che tutte le liste, indipendentemente dalla loro origine e dalla simpatia che i loro candidati possano manifestare per le altre liste, sono concorrenti tra di loro nell' ambito delle elezioni del comitato del personale. Del resto diverse disposizioni del regolamento elettorale si riferiscono alla lista di candidati. Così, il numero di candidati effettivi e supplenti per lista corrisponde esattamente al numero di seggi da assegnare ed è stato anche introdotto un sistema di voto per lista.

    73 Negando la possibilità di utilizzare il nome di una OSP nella denominazione di una lista autonoma, la Commissione ha quindi inteso ° come ha sottolineato in udienza ° evitare qualsiasi errore o qualsiasi confusione da parte dell' elettore.

    74 Occorre rilevare a tale riguardo che l' elettore può essere indotto in errore in due modi diversi circa la natura di una lista autonoma che ha le caratteristiche descritte sopra al punto 70. Nel primo caso di specie, la denominazione della lista autonoma non contiene alcun riferimento al nome di una OSP, come richiede la Commissione, mentre i suoi candidati sono membri della OSP, dichiarano pubblicamente la loro appartenenza, proclamano la loro simpatia e sostengono, oralmente e per iscritto, le idee e i programmi di questa OSP, senza tuttavia che la lista autonoma sia depositata o presentata dalla OSP. L' errore che rischia di commettere l' elettore in una tale ipotesi è di credere che il (o i) candidato(i) che egli intende sostenere sia (siano) totalmente estraneo(i) alle OSP che pure hanno depositato liste nell' ambito delle elezioni del comitato del personale. Ora, per prevenire questo tipo di errori nel modo più efficace occorre fare esplicitamente riferimento al nome della OSP di cui trattasi nella denominazione della lista autonoma, il che ha come conseguenza immediata di accrescere la trasparenza del gioco elettorale tra le varie liste di candidati.

    75 Nel secondo caso di specie, la denominazione della lista autonoma fa esplicitamente riferimento al nome di una OSP di cui taluni membri figurano sulla lista autonoma, dichiarano pubblicamente la loro appartenenza a questa OSP, proclamano la loro simpatia e sostengono, oralmente o per iscritto, le idee e i programmi di questa OSP, senza tuttavia che la lista autonoma sia depositata o presentata dalla OSP. L' errore che rischia di commettere l' elettore in tal caso, o la confusione alla quale una tale situazione può condurlo, consiste nel credere che, sostenendo un (o alcuni) candidato(i) di questa lista, egli dia i suoi voti alla OSP il cui nome figura nella denominazione della lista. A tale riguardo occorre innanzi tutto rilevare che, all' atto del voto, l' elettore dispone di una scheda sulla quale sono riportate tutte le liste e tutti i candidati alle elezioni, cosicché è in grado di avere contestualmente conoscenza delle denominazioni di tutte le liste in competizione e di individuare quella che è depositata dalla OSP in quanto tale. Di conseguenza, il rischio che l' elettore commetta l' errore denunciato è già ampiamente ridotto. Occorre poi rilevare che l' errore analizzato in questo secondo caso di specie può unicamente arrecare danno alla OSP il cui nome è utilizzato nella denominazione di una lista autonoma. Se questa OSP non si lamenta dell' utilizzo del suo nome da parte dei candidati di una lista autonoma, non è irragionevole ritenere praticamente inesistente il rischio che l' errore denunciato si verifichi.

    76 Da tutti questi elementi risulta che, nel primo caso di specie, la mancanza di riferimento al nome della OSP nella denominazione della lista autonoma riduce considerevolmente la trasparenza del gioco elettorale tra le varie liste di candidati e accresce il rischio di errore per l' elettore, mentre, nel secondo caso di specie, se la OSP di cui trattasi non si oppone all' utilizzo del suo nome, la menzione di quest' ultimo nella denominazione di una lista autonoma accresce la trasparenza del gioco elettorale e riduce di conseguenza il rischio di errore o di confusione per l' elettore.

    77 Tenuto conto di questi elementi il Tribunale ritiene che, poiché nessuna disposizione del regolamento elettorale lo vieta, una o più liste autonome possono far riferimento, nella loro denominazione, al nome di una OSP che partecipa anch' essa alle elezioni, qualora questa OSP non vi si opponga, eventualmente mediante un' azione presso l' ufficio elettorale sulla base dell' art. 18 del regolamento elettorale. Tuttavia occorre precisare che il riferimento al nome di una OSP nella denominazione di una lista autonoma che abbia le caratteristiche descritte al punto 70 di cui sopra non può limitarsi a riportare puramente e semplicemente il nome con il quale la OSP di cui trattasi partecipa essa stessa alle elezioni e, eventualmente, ad aggiungervi un' indicazione che consenta di differenziarla dalla "lista ufficiale" di questa OSP, perché ciò costituirebbe una violazione del regolamento elettorale che vieta ad una OSP di depositare più di una lista di candidati alle elezioni del comitato del personale.

    78 Inoltre il Tribunale rileva che l' esistenza di diverse liste autonome la cui denominazione fa riferimento al nome di una OSP nella misura esposta al punto precedente non è tale da rompere l' uguaglianza tra le liste di candidati e tra i candidati stessi. Ora si tratta delle sole uguaglianze relativamente alle quali è consentito presumere che il regolamento elettorale, più in particolare i suoi artt. 6 e 9, deve svolgere un compito di sorveglianza. A tale riguardo è d' obbligo poi constatare che, anche se l' aumento del numero delle liste, di qualsiasi origine, comporta inevitabilmente una modifica delle probabilità di elezione, questa conseguenza non ha per effetto di pregiudicare la parità di trattamento tra le liste di candidati e non rientra nella concorrenza tra le OSP, poiché queste ultime, in quanto tali, possono disporre di una sola lista di candidati. Dalle disposizioni del regolamento elettorale non risulta nemmeno che queste ultime si basino sulla premessa di una parità di trattamento tra le OSP indotte a depositare una lista di candidati alle elezioni del comitato del personale per assicurare una sana concorrenza tra di loro.

    79 Infine occorre rilevare che il riferimento al nome di una OSP nella denominazione di una lista autonoma non può essere considerato come una manovra di aggiramento da parte di questa OSP della norma che impone un massimo di 27 coppie di candidati effettivi e supplenti per lista, quando una tale lista non è depositata dalla OSP e il riferimento al nome della OSP rispetta i requisiti sopra esposti al punto 77.

    80 Nella fattispecie il Tribunale constata innanzi tutto che la lista denominata "Research/Unione syndicale" depositata all' ufficio elettorale dal ricorrente il 18 ottobre 1994 è stata presentata sulla carta intestata dell' Union syndicale, utilizzata del resto per presentare la lista denominata "Union syndicale", depositata lo stesso giorno dal signor Halskov, a nome del signor Schubert. Il Tribunale constata poi che il segretario politico dell' Union syndicale, nella lettera da lui inviata il 7 novembre 1994 all' ufficio elettorale in risposta alla decisione adottata da quest' ultimo il 3 novembre 1994, non contesta il fatto che le due liste di cui trattasi siano state presentate dall' Union syndicale. Il Tribunale rileva infine che è risultato pacifico tra le parti, sia nel corso della fase scritta del procedimento sia in udienza, che la lista "Research/Union syndicale" e la lista "Union syndicale" erano due liste presentate dalla stessa OSP. Tenuto conto di questi elementi, il Tribunale ritiene che la decisione del 3 novembre 1994, con cui l' ufficio elettorale ha chiesto all' Union syndicale che essa "presenti a suo nome solo una delle due liste depositate rispettivamente dal signor Blanchard e dal signor Halskov (per il signor Schubert)", non violava le disposizioni del regolamento elettorale, ma, per contro, le applicava correttamente. Ne deriva che il secondo motivo dev' essere respinto, laddove mira ad ottenere l' annullamento della decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 e la correlativa astensione dell' APN dal prevenire o censurare tale decisione.

    81 Per contro occorre rilevare che nella lettera inviata il 7 novembre 1994 all' ufficio elettorale in risposta alla sua decisione del 3 novembre 1994 il segretario politico dell' Union syndicale proponeva di ritirare la sigla della sua organizzazione dalla lista denominata "Research/Union syndicale" e di chiedere al ricorrente, dopo aver consultato i candidati della lista che egli capeggiava, di comunicare all' ufficio elettorale la nuova denominazione di quest' ultima, a condizione tuttavia che l' ufficio elettorale fornisse tutte le garanzie di un' accettazione delle candidature riportate sulle due liste considerate nella decisione del 3 novembre 1994. Nella sua decisione dell' 8 novembre 1994 l' ufficio elettorale ha preso atto delle condizioni di questa proposta, ma ha ritenuto che queste ultime non consentissero "di venire incontro alla preoccupazione di non accettare 108 candidati per una stessa organizzazione" e ha deciso di "dichiarare non ammessa la lista n. 1 'Research/Union syndicale' ".

    82 Ora, dalla proposta formulata dal segretario politico dell' Union syndicale nella sua lettera del 7 novembre 1994 risulta che l' Union syndicale si impegnava a rispettare quanto stabilito dalle disposizioni del regolamento elettorale, anche se non era convinta dell' interpretazione che ne veniva data, limitandosi a presentare una sola lista di candidati e invitando i candidati della lista inizialmente denominata "Research/Union syndicale" a presentarsi su una lista recante una nuova denominazione. Il Tribunale ritiene che la proposta così formulata dal segretario politico dell' Union syndicale corrispondeva alle disposizioni del regolamento elettorale, così come sono state esposte sopra ai punti 69-79, di modo che, adottando la sua decisione dell' 8 novembre 1994, l' ufficio elettorale ha imposto una condizione supplementare di ammissibilità delle liste di candidati alle elezioni del comitato del personale e, inoltre, incompatibile con quelle che figurano nel regolamento elettorale. Infatti, stando alla tesi presentata dall' ufficio elettorale nella sua decisione dell' 8 novembre 1994, i candidati di una lista autonoma che abbiano le caratteristiche descritte sopra al punto 70 non potrebbero essere ammessi a partecipare alle elezioni del comitato del personale.

    83 Inoltre il Tribunale ritiene che, per gli stessi motivi, l' ufficio elettorale ha imposto una condizione supplementare, incompatibile con quelle che figurano nel regolamento elettorale quando, l' 8 novembre 1994 tramite il suo presidente, ha rifiutato il deposito della lista del ricorrente, allorché quest' ultima non conteneva più nella sua denominazione alcun riferimento al nome dell' Union syndicale.

    84 Ne deriva che le due decisioni adottate l' 8 novembre 1994 dall' ufficio elettorale violano le disposizioni del regolamento elettorale e devono pertanto essere annullate. Il Tribunale precisa tuttavia che questi annullamenti non sono tali da pregiudicare la validità del procedimento elettorale avviato a seguito dell' ordinanza pronunciata in un procedimento per provvedimenti provvisori dal presidente del Tribunale il 21 novembre 1994, né il risultato delle elezioni organizzate il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1995, come hanno ammesso il ricorrente e l' interveniente all' udienza.

    85 Tenuto conto di questi elementi, bisogna accogliere il secondo motivo e dichiarare il ricorso fondato in quanto mira ad ottenere l' annullamento delle decisioni dell' ufficio elettorale dell' 8 novembre 1994, senza che sia necessario pronunciarsi sull' asserita astensione correlativa dell' APN dal prevenire o censurare le due decisioni annullate.

    86 Ne deriva che bisogna esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente nella parte in cui riguardano il resto delle sue conclusioni di annullamento. In proposito, il Tribunale rileva che, in quanto ritiene che il regolamento elettorale vieta ad una OSP di depositare più di una lista di candidati alle elezioni del comitato del personale, esso è tenuto ad esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente nell' ambito dell' eccezione di illegittimità sollevata in subordine da quest' ultimo nei confronti del regolamento elettorale.

    87 A questo riguardo, il Tribunale constata che il ricorrente basa l' eccezione di illegittimità che egli solleva nei confronti del regolamento elettorale sulla violazione dei principi che ha fatto valere nel secondo, terzo, quarto e quinto motivo delle sue conclusioni di annullamento, mentre il secondo motivo delle stesse è basato proprio su una violazione del regolamento elettorale. Il Tribunale ritiene pertanto di dover valutare l' eccezione di illegittimità esaminando unicamente il terzo, quarto e quinto motivo.

    Terzo motivo: violazione del principio di libertà e di democrazia o di parità di trattamento

    ° Argomenti delle parti

    88 Il ricorrente sostiene che in materia elettorale il principio di parità di trattamento costituisce parte integrante del principio di democrazia, in forza del quale occorre rispettare la parità tra gli elettori, tra i candidati alle elezioni e tra le OSP che presentano liste di candidati, in conformità della sentenza De Dapper e a./Parlamento (soprammenzionata) e della "dichiarazione delle libertà e dei diritti fondamentali" adottata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989 (più precisamente l' art. 17, n. 5).

    89 Egli sostiene poi che la decisione del 3 novembre 1994 ha avuto per effetto di limitare diverse libertà elettorali pregiudicando l' eleggibilità dei candidati della lista "Research/Union syndicale", la libertà dell' Union syndicale di presentare una lista e la libertà dell' elettore di dare i suoi voti alla lista "Research/Union syndicale".

    90 Secondo il ricorrente tali restrizioni possono essere ammesse solo se sono conformi al Trattato che istituisce la Comunità europea (secondo l' art. 17, n. 5, della dichiarazione delle libertà e dei diritti fondamentali adottata dal Parlamento il 12 aprile 1989) o proporzionate ad un obiettivo legittimo, come ha ricordato la giurisprudenza, in particolare l' avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle sue conclusioni nella citata causa Diezler e a./CES (Racc. pag. 4298). Ora, l' asserita necessità di porre tutte le OSP su un piano di uguaglianza, che giustificherebbe il divieto per una OSP di depositare più di una lista, come sostiene la Commissione, non risulterebbe dal principio di democrazia né dal principio della parità di trattamento, il quale esige che i dipendenti europei siano posti in condizioni di uguaglianza per quanto riguarda l' elettorato attivo e passivo, non già che le OSP siano poste in condizioni di uguaglianza quanto alla loro facoltà di presentare liste di candidati. Inoltre l' uguaglianza accolta nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale, che promuove un' uguaglianza sostanziale dinanzi alla legge secondo la quale occorre trattare in maniera identica cose uguali e riservare un trattamento diverso a cose diverse, non sarebbe l' uguaglianza aritmetica raccomandata dalla Commissione (una lista per ciascuna OSP).

    91 Il ricorrente sostiene inoltre che l' atteggiamento dell' Union syndicale non vieta affatto alle altre OSP di presentare diverse liste. A suo parere la facoltà di presentare diverse liste per una OSP dipende dal carattere più o meno rappresentativo di queste ultime e dalla volontà dei candidati membri di una OSP di presentarsi alle elezioni. Per contro il ricorrente ritiene che il regolamento elettorale sia discriminatorio, da un lato, in quanto consente ai dipendenti non iscritti a un sindacato di presentare tante liste quante ne desiderano, il che costituirebbe una discriminazione basata sull' appartenenza ad un sindacato, e, dall' altro, in quanto le differenze obiettive che esistono tra le OSP in termini di rappresentatività non verrebbero prese in considerazione.

    92 La Commissione replica sostenendo che il divieto per una OSP di presentare più di una lista alle elezioni del comitato del personale della Commissione non ha comportato alcuna discriminazione nei confronti dei candidati che figuravano sulla lista "Research/Union syndicale". Infatti la regola che vieta la presentazione di diverse liste da parte di una stessa organizzazione non limiterebbe la libertà dei dipendenti di designare i loro rappresentanti, né il pari diritto dei dipendenti europei di essere elettori ed eleggibili. Questa regola avrebbe inoltre come fine di porre le OSP su un piano di parità nella competizione elettorale, senza tuttavia impedire che i dipendenti possano candidarsi a titolo autonomo, indipendentemente dalla loro appartenenza ad una OSP. Non vi sarebbe pertanto discriminazione, anzi una regola del genere porterebbe ad affermare un principio di uguaglianza elettorale perfettamente lecito. La Commissione aggiunge che non vi sarebbe alcuna discriminazione collegata all' appartenenza ad un sindacato, in quanto la libertà sindacale non è in discussione nella fattispecie, poiché ogni OSP rimane libera di fissare la lista dei propri candidati.

    ° Giudizio del Tribunale

    93 Occorre esaminare, nell' ambito di questo terzo motivo, se il regolamento elettorale comporti, a qualsiasi livello, un pregiudizio ai diritti di un dipendente di essere eletto, di essere elettore e di votare per una lista di candidati nonché alla libertà per una OSP di presentare una lista di candidati. Inoltre occorre esaminare se il divieto per una OSP di presentare più di una lista di candidati violi o meno i principi di libertà, di parità di trattamento tra le liste di candidati, indipendentemente dalla loro origine, e di parità di trattamento tra i candidati.

    94 Il Tribunale rileva innanzi tutto che la decisione del 3 novembre 1994, adottata in conformità delle disposizioni del regolamento elettorale, ha unicamente avuto come oggetto di impedire all' Union syndicale di presentare due liste sotto la propria sigla. Infatti dalla decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 e dagli argomenti riportati successivamente dalla Commissione nell' ambito del presente procedimento risulta che l' ufficio elettorale non ha voluto impedire ai candidati che figurano nella lista "Research/Union syndicale" di presentarsi alle elezioni al comitato del personale, ma ha richiesto che ciò avvenisse nel rispetto delle modalità determinate dal regolamento elettorale.

    95 In secondo luogo il Tribunale ritiene che le modalità di esercizio del diritto di eleggibilità di ogni dipendente di ruolo o non di ruolo determinate dal regolamento elettorale, così come sono state precisate sopra ai punti 69-79, non pregiudicano l' esistenza di questo diritto, poiché non ne limitano la portata. Infatti ogni dipendente di ruolo o non di ruolo, che sia o meno membro di una OSP, ha il diritto di candidarsi alle elezioni del comitato del personale presentandosi o sulla lista depositata da una OSP, con l' accordo di quest' ultima, o su una lista autonoma, conservando in questo caso il diritto di dichiarare pubblicamente la sua eventuale appartenenza ad una OSP, di manifestare la sua simpatia o di sostenere, oralmente o in forma scritta, il programma di una OSP e di far riferimento al nome di una OSP nella denominazione della lista autonoma sulla quale figura la sua candidatura, nel rispetto dei requisiti sopra esposti al punto 77. Pertanto il ricorrente non può sostenere che la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994, adottata in conformità delle disposizioni del regolamento elettorale, sia tale da pregiudicare uno dei diritti che egli fa valere.

    96 In terzo luogo, occorre ricordare che, poiché il regolamento elettorale vieta semplicemente il deposito di più di una lista di candidati da parte di una stessa OSP, la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 non pregiudica il diritto dell' Union syndicale di presentare una lista di candidati.

    97 In quarto luogo, il Tribunale ricorda che, come esso ha chiarito nell' esame del secondo motivo, il regolamento elettorale intende far rispettare la parità di trattamento tra le liste di candidati. Il Tribunale ha inoltre indicato che il divieto per una OSP di depositare più di una lista di candidati non è tale da alterare la parità di trattamento tra le liste. Ne deriva che, lungi dal violare il principio della parità di trattamento tra le liste, il regolamento elettorale ne assicura il rispetto.

    98 Infine, e in quinto luogo, il Tribunale ritiene che, per esaminare se le disposizioni del regolamento elettorale possano comportare una violazione del principio della parità di trattamento dei candidati, in quanto introdurrebbero un criterio di discriminazione basato sull' appartenenza sindacale, è sufficiente ricordare che il regolamento elettorale autorizza ogni dipendente di ruolo o non di ruolo, membro di una OSP o no, a presentarsi come candidato su una lista autonoma e a dichiarare la sua appartenenza sindacale, sia che si presenti sulla lista di una OSP o su una lista autonoma. Pertanto il Tribunale ritiene che il divieto per una OSP di depositare più di una lista di candidati non comporta alcuna discriminazione tra i candidati basata sull' appartenenza sindacale.

    99 Ne deriva che il regolamento elettorale non viola i principi di libertà e di democrazia o di parità di trattamento, che non può essere dichiarato illegittimo e che, pertanto, neppure la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 e la correlativa astensione dell' APN dal prevenire o censurare tale decisione possono venir annullate sulla base degli argomenti dedotti dal ricorrente nell' ambito del presente motivo.

    Quarto motivo: violazione del principio di rappresentatività e/o del principio secondo cui il personale deve poter manifestare ed esprimere le sue opinioni

    ° Argomenti delle parti

    100 Innanzi tutto il ricorrente sostiene che, consentendo di escludere la lista "Research/Union syndicale" presentata dall' Union syndicale il 18 ottobre 1994, il regolamento elettorale, mediante la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994, ha limitato la facoltà per il personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni per il tramite dei suoi candidati. Infatti, la moltiplicazione del numero dei candidati, nei limiti fissati dal regolamento per ogni lista, sarebbe conforme a tale esigenza che figura espressamente all' art. 9, n. 3, dello Statuto.

    101 Inoltre il ricorrente afferma che l' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto e l' art. 6 della regolamentazione adottata dalla Commissione il 27 aprile 1988 prevedono che la composizione del comitato del personale assicuri la rappresentanza di tutte le categorie di dipendenti e di tutti i quadri previsti dall' art. 5 dello Statuto, nonché degli agenti di cui all' art. 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Dalla giurisprudenza deriverebbe che l' obiettivo sottostante a questa disposizione sarebbe di garantire la rappresentanza di tutte le categorie di interessi nell' ambito del personale. Il sistema elettorale dovrebbe pertanto corrispondere per quanto possibile a questo obiettivo (De Dapper e a./Parlamento, soprammenzionata, punti 16 e 17).

    102 Ora, l' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto sarebbe insufficiente al riguardo, in quanto si riferirebbe unicamente all' art. 5, n. 1, ultimo comma, dello Statuto e all' art. 7 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Queste due disposizioni infatti riguarderebbero solo i quadri amministrativo e linguistico, senza prendere in considerazione il quadro scientifico o tecnico di cui agli artt. 92-101 dello Statuto, né tantomeno gli agenti che rientrano nel bilancio "Ricerca e sviluppo tecnologico". Di conseguenza il regolamento elettorale, in particolare nei suoi artt. 8 e 12, non consentirebbe di assicurare la realizzazione dell' obiettivo di rappresentanza perfetta dei diversi interessi del personale, poiché è stato adottato sulla base dell' allegato II dello Statuto. Il ricorrente ritiene pertanto che la presentazione di liste settoriali, come raccomandate dall' Union syndicale, costituisca un mezzo per assicurare una tale rappresentanza.

    103 Secondo la Commissione, invece, il fatto di disciplinare la presentazione di candidature non costituisce una violazione grave delle regole democratiche. L' obiettivo principale dell' art. 9, n. 3, dello Statuto sarebbe di assicurare la rappresentanza degli interessi del personale e non la rappresentanza delle OSP in quanto entità indipendenti (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1994, causa T-65/91, White/Commissione, Racc. PI pag. II-23, punto 102).

    104 La Commissione sostiene poi che, ai sensi dell' art. 5, n. 1, dello Statuto, esiste un quadro scientifico e tecnico, differenziato dai quadri amministrativo e linguistico, come avrebbe confermato la giurisprudenza (sentenza della Corte 21 ottobre 1986, cause riunite 269/84 e 292/85, Fabbro e a./Commissione, Racc. pag. 2983; sentenza del Tribunale 9 ottobre 1992, causa T-50/91, De Persio/Commissione, Racc. pag. II-2365, punto 17). L' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto costituirebbe pertanto una base sufficiente e la rappresentanza minima del quadro scientifico e tecnico sarebbe pertanto garantita e confermata a giusto titolo negli artt. 8 e 12 del regolamento elettorale. La Commissione aggiunge inoltre che nulla impedirebbe il deposito di una lista settoriale autonoma, intesa a rappresentare più specificamente gli interessi del quadro scientifico e tecnico.

    105 La Commissione conclude sottolineando che la lista settoriale capeggiata dal ricorrente ha potuto presentarsi alle elezioni del comitato del personale della Commissione grazie alla riapertura dei termini intervenuta conformemente al dispositivo dell' ordinanza del presidente del Tribunale 21 novembre 1994.

    ° Giudizio del Tribunale

    106 Il Tribunale ritiene che, nell' ambito dell' esame dell' eccezione di illegittimità sottopostagli, esso deve, da un lato, esaminare se il regolamento elettorale violi il principio di rappresentatività, così come formulato dall' art. 9, n. 3, dello Statuto, dall' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto e dall' art. 6 della regolamentazione adottata dalla Commissione il 27 aprile 1988, in quanto vieta ad una OSP di depositare più di una lista di candidati, e, dall' altro, esaminare se gli artt. 8 e 12 del regolamento elettorale riguardino anche il quadro scientifico e tecnico.

    107 Per quanto riguarda l' asserita violazione del principio di rappresentatività, occorre ricordare la formulazione delle disposizioni fatte valere. Così l' art. 9, n. 3, dello Statuto stabilisce quanto segue:

    "Il comitato del personale rappresenta gli interessi del personale presso l' istituzione e assicura un collegamento permanente tra quest' ultima e il personale. Coopera al buon funzionamento dei servizi, permettendo al personale di manifestare ed esprimere le sue opinioni (...)".

    L' art. 1, quarto comma, dell' allegato II dello Statuto dispone quanto segue:

    "La composizione del comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall' articolo 5 dello Statuto, nonché degli agenti di cui all' articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri".

    Infine l' art. 6 della regolamentazione adottata dalla Commissione il 27 aprile 1988 recita quanto segue:

    "Le modalità delle elezioni alle sezioni locali e al comitato centrale sono fissate dall' assemblea generale del personale della Commissione, in maniera che sia assicurata nel comitato centrale e nella misura del possibile in ogni sezione locale la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i quadri del personale, nonché quella degli agenti di cui all' articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (...)".

    108 Da queste tre disposizioni risulta che la diversità dei candidati dal punto di vista del loro collegamento ad un quadro o ad una categoria fa parte dell' obiettivo inteso a consentire al personale di manifestare ed esprimere le proprie opinioni. Tuttavia il Tribunale ritiene che il divieto per una OSP di depositare più di una lista di candidati non pregiudica tale obiettivo. Infatti, come il Tribunale ha precisato al precedente punto 95, la decisione del 3 novembre 1994 non ha avuto come oggetto di impedire ai candidati della lista capeggiata dal ricorrente di partecipare alle elezioni e, di conseguenza, di impedire ad una categoria o ad un quadro specifico di dipendenti di ruolo e non di ruolo di manifestare la loro opinione e di ottenere una rappresentanza al comitato del personale.

    109 Come la Commissione ha giustamente sostenuto, occorre poi rilevare che queste tre disposizioni non sanciscono il diritto per ogni OSP di essere rappresentata nel comitato del personale. Infatti, in base a queste disposizioni, il sistema elettorale istituito deve consentire di rispecchiare l' opinione del personale, in particolare attribuendo ad ogni dipendente di ruolo o non di ruolo il diritto di candidarsi ed il diritto di essere elettore, senza tuttavia che questo obiettivo possa essere considerato nel senso che deve garantire alle varie OSP la certezza di essere rappresentate nell' ambito del comitato del personale.

    110 Occorre al riguardo osservare che, se il deposito da parte di una stessa OSP di diverse liste settoriali è in via di principio conforme all' obiettivo imposto dalle disposizioni soprammenzionate, non si tratta affatto dell' unico mezzo per pervenirvi. Infatti, la selezione interna dei candidati che figurano sulla lista presentata da ogni OSP, le disposizioni del regolamento elettorale e la possibilità per ogni dipendente di ruolo e non di ruolo di figurare su una lista di candidati, quanto meno autonoma, costituiscono altrettanti mezzi che consentono di raggiungere questo obiettivo.

    111 Infine, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che il divieto per una OSP di depositare più di una lista di candidati privi i candidati che provengono da un quadro specifico di un mezzo più efficace per essere eletti e pregiudichi in tal modo la realizzazione dell' obiettivo formulato nelle disposizioni soprammenzionate, tale divieto, così come indicato sopra al punto 77, costituisce un adeguamento del principio di rappresentatività che non può comportare l' illegittimità delle disposizioni del regolamento elettorale, poiché tale adeguamento è stato operato sulla base di una decisione dell' assemblea generale del personale nell' ambito della quale tutte le categorie e tutti i quadri del personale sono rappresentati. Inoltre il Tribunale rileva che, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato nella fattispecie che i candidati che figurano sulla sua lista avessero, dal punto di vista del loro collegamento ad una categoria specifica, più possibilità di essere eletti presentandosi su una lista depositata da una OSP piuttosto che su una lista autonoma con una denominazione facente riferimento al nome di una OSP.

    112 Del resto, il Tribunale ritiene che gli artt. 8 e 12 del regolamento elettorale riguardano tutti i quadri del personale, tra i quali figura il quadro scientifico e tecnico cui i candidati della lista "Research/Union syndicale" sostengono di appartenere. Infatti, la Corte e il Tribunale hanno già avuto l' occasione di precisare che "lo Statuto ha istituito alcuni ruoli (linguistico, scientifico o tecnico), contemplando altresì le possibilità di crearne altri cui afferiscono i dipendenti che esercitano attività speciali, per le quali si richiedono qualifiche specifiche, allo scopo di consentire uno sviluppo di carriera separato che tenga conto di tali peculiarità" (sentenze Fabbro e a./Commissione, soprammenzionata, punto 21, De Persio/Commissione, soprammenzionata, punto 17).

    113 Da tutti questi elementi risulta che il regolamento elettorale non viola il principio di rappresentatività così come è formulato nelle disposizioni soprammenzionate, che non può quindi essere considerato illegittimo e che pertanto neppure la decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994 e la correlativa astensione dell' APN dal prevenire o censurare questa decisione possono essere dichiarate nulle sulla base degli argomenti dedotti dal ricorrente nell' ambito del presente motivo.

    Quinto motivo: violazione della libertà sindacale e del principio secondo cui tutti i dipendenti sono eleggibili

    ° Argomenti delle parti

    114 Il ricorrente sostiene che il divieto di presentare più di 27 coppie di candidati pone i membri di una OSP che sono candidati potenziali al di là della 27ª coppia di candidati dinanzi all' alternativa di lasciare la OSP e presentare la loro candidatura su una lista indipendente oppure di rinunciare alla candidatura. Inoltre il regolamento elettorale violerebbe la libertà sindacale, in quanto, obbligando la OSP a ritirare una delle due liste depositate, la priverebbe della libertà completa di mantenere o meno la presentazione della candidatura del ricorrente.

    115 La Commissione nega che il divieto per una OSP di presentare diverse liste costituisca una violazione dell' art. 24 bis dello Statuto e dell' art. 1, primo comma in fine, del suo allegato II. La libertà sindacale del ricorrente non può essere pregiudicata dal momento che la sua stessa organizzazione sceglie di non inserirlo nella sua prima lista. D' altra parte, come il Tribunale avrebbe avuto modo di ricordare (sentenza Maindiaux e a./CES, soprammenzionata), le condizioni delle elezioni sono fissate dall' assemblea generale del personale dell' istituzione in servizio nella sede corrispondente. Poiché la decisione dell' Union syndicale di non inserire il ricorrente nella prima lista è una decisione interna alla OSP, non vi sarebbe violazione dell' art. 24 bis dello Statuto. Il ricorrente rimarrebbe infatti libero di far valere la sua eleggibilità presentando la sua candidatura su una lista autonoma.

    ° Giudizio del Tribunale

    116 Occorre in via preliminare sottolineare che l' esame degli argomenti presentati dal ricorrente nel suo quinto motivo deve limitarsi, nell' ambito della presente valutazione dell' eccezione di illegittimità sollevata in subordine, a quelli che si riferiscono alla decisione dell' ufficio elettorale del 3 novembre 1994, poiché il Tribunale ha già dichiarato il ricorso di annullamento fondato relativamente alle decisioni dell' ufficio elettorale dell' 8 novembre 1994. Pertanto non è necessario che il Tribunale statuisca sugli argomenti delle parti che si riferiscono a queste ultime decisioni.

    117 Si deve innanzi tutto constatare che, dietro la violazione della libertà sindacale, il ricorrente deduce in questo quinto motivo argomenti che egli ha già sollevato nell' ambito del quarto motivo a sostegno dell' asserita discriminazione basata sull' appartenenza sindacale.

    118 Il Tribunale poi rileva che il ricorrente rivendica il diritto per una OSP di presentare la candidatura di uno dei suoi membri, come quella del ricorrente nella fattispecie, e sostiene che, vietando ad una OSP di depositare più di una lista di candidati, il regolamento elettorale lede la libertà sindacale, del resto riconosciuta all' art. 24 bis dello Statuto.

    119 Ora, l' art. 24 bis dello Statuto stabilisce che "i funzionari fruiscono del diritto di associazione e in particolare del diritto di associarsi in organizzazioni sindacali e professionali dei funzionari europei". Ne deriva che la libertà di associazione definita all' art. 24 bis dello Statuto non significa che, nell' ambito del sistema elettorale, una OSP disponga degli stessi diritti di un dipendente. Infatti l' art. 24 bis dello Statuto riconosce al dipendente il diritto di associarsi, in particolare nell' ambito di una OSP. Quest' ultima appare pertanto come un modo di organizzazione della libertà di associazione riconosciuta ad ogni dipendente, il cui intervento nel procedimento elettorale è del resto disciplinato dalle disposizioni del regolamento elettorale. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la OSP non può avvalersi dell' art. 24 bis dello Statuto per rivendicare diritti identici a quelli riconosciuti ai dipendenti stessi quando sono candidati alle elezioni del comitato del personale.

    120 Infine, occorre sottolineare che la presenza del ricorrente in una delle due liste presentate dall' Union syndicale il 18 ottobre 1994 risulta da una decisione interna a quest' ultima. Il ricorrente non può pertanto addebitare a nessun altro che all' Union syndicale le conseguenze del ritiro della sua lista, dal momento in cui il deposito di più di una lista da parte di una OSP è vietato dalle disposizioni del regolamento elettorale e questo divieto non pregiudica nessuno dei diritti fatti valere dal ricorrente, come il Tribunale ha indicato sopra al punto 96.

    121 Inoltre, occorre di nuovo ricordare che il dipendente membro di una OSP è sempre libero di candidarsi su una lista autonoma, se non è stato selezionato per figurare sulla lista della OSP di cui è membro, dichiarando, se del caso, pubblicamente la sua appartenenza e il suo sostegno al programma di quest' ultima. Il dipendente membro di una OSP rimane quindi libero di essere membro di una OSP pur presentandosi su una lista diversa da quella depositata da tale OSP.

    122 Di conseguenza da tutti questi elementi risulta che il regolamento elettorale non viola la libertà sindacale definita all' art. 24 bis dello Statuto né il principio secondo cui tutti i dipendenti sono eleggibili, che non può di conseguenza essere dichiarato illegittimo a tal riguardo e che pertanto la decisione del 3 novembre 1994 e la correlativa astensione dell' APN dal prevenire e censurare questa decisione non possono essere dichiarate nulle sulla base degli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno del presente motivo.

    123 L' eccezione di illegittimità sollevata in subordine nei confronti del regolamento elettorale deve quindi essere respinta.

    Sulle conclusioni relative al risarcimento danni

    Argomenti delle parti

    124 Il ricorrente sostiene che le decisioni impugnate costituiscono non solo atti illegittimi, ma anche illeciti, in quanto gli hanno causato un danno morale, poiché non ha potuto presentarsi alle elezioni nelle condizioni che aveva desiderato e non ha potuto esercitare il suo diritto di voto in condizioni conformi allo Statuto.

    125 La Commissione contesta non solo il carattere illegittimo delle decisioni impugnate, ma nega anche di aver commesso un qualsiasi illecito in tale ambito. Essa ritiene che non avesse alcun motivo di intervenire, nell' esercizio del suo dovere di sorveglianza, nello svolgimento delle operazioni elettorali che essa considerava perfettamente corretto. Essa addebita inoltre al ricorrente di non aver affatto dimostrato i danni, di natura morale e materiale, che asserisce di aver subito.

    Giudizio del Tribunale

    126 Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che le decisioni dell' ufficio elettorale adottate l' 8 novembre 1994 in violazione delle disposizioni del regolamento elettorale abbiano potuto causare un qualsiasi danno morale al ricorrente, quest' ultimo non ha fatto valere alcun danno risultante dall' adozione delle decisioni impugnate che non possa essere risarcito in maniera adeguata mediante l' annullamento delle due decisioni dell' 8 novembre 1994 (v., in particolare, sentenze del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/CES, Racc. II-1341, punto 37, e 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento, Racc. pag. II-121, punto 46). Ne deriva che la domanda di risarcimento danni dev' essere respinta.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    127 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Le conclusioni sono state dichiarate parzialmente fondate e il ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione alle spese della presente causa, per cui occorre, date le circostanze, accogliere tale domanda, anche per quanto riguarda le spese relative all' istanza di provvedimenti provvisori.

    128 Ai sensi dell' art. 87, n. 4, di detto regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o un' istituzione sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, tenuto conto del fatto che l' interveniente non ha depositato osservazioni in relazione al suo intervento a sostegno del ricorrente e che essa si è limitata all' udienza a far riferimento alle osservazioni del difensore del ricorrente, occorre applicare questa disposizione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Le due decisioni dell' ufficio elettorale dell' 8 novembre 1994 sono annullate, senza che questi annullamenti pregiudichino il risultato delle elezioni del comitato del personale organizzate il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1995. Il ricorso di annullamento è respinto per il resto.

    2) Le conclusioni relative al risarcimento danni sono respinte.

    3) La Commissione sopporterà le spese del ricorrente, ivi comprese quelle relative all' istanza di provvedimenti provvisori, nonché le proprie spese. L' interveniente sopporterà le proprie spese.

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