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Document 61994TJ0169

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 27 giugno 1995.
    PIA HiFi Vertriebs GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
    Dazi antidumping - Domanda di annullamento di una decisione relativa a domande di restituzione.
    Causa T-169/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01735

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:113

    61994A0169

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1995. - PIA HIFI VERTRIEBS GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DAZI ANTIDUMPING - DOMANDA DI ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE RELATIVA A DOMANDE DI RESTITUZIONE. - CAUSA T-169/94.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01735


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Domanda di restituzione di dazi antidumping basata sull' art. 16 del regolamento n. 2423/88 ° Finalità ° Messa in discussione della validità del regolamento che istituisce i dazi definitivi o richiesta di riesame dei dati generali ° Esclusione ° Contestazione dell' esistenza di un pregiudizio nell' ambito di un ricorso contro la decisione che statuisce su una domanda di restituzione ° Esclusione

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 16]

    2. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Richiesta di riesame e domanda di restituzione di dazi antidumping basati rispettivamente sugli artt. 14 e 16 del regolamento n. 2423/88 ° Procedimenti distinti ° Contestazione nell' ambito di un ricorso contro la decisione che statuisce su una domanda di restituzione degli atti o su omissioni che si riferiscono ad una procedura di riesame ° Esclusione

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 14 e 16]

    Massima


    1. L' art. 16 del regolamento antidumping di base n. 2423/88 consente all' importatore richiedente di provare, partendo dall' esattezza globale dei dati pertinenti, che il margine di dumping effettivo concreto risulta più ridotto, nel suo caso specifico, rispetto a quello che è stato assunto per l' istituzione dei dazi antidumping, ma non consente di mettere in discussione la validità del regolamento che istituisce i dazi né di chiedere un riesame dei dati generali, così come sono stati rilevati nel corso delle inchieste precedenti.

    La questione dell' esistenza di un pregiudizio ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4 del regolamento di base, poiché è estranea alla procedura alla quale dà luogo una domanda di restituzione ai sensi dell' art. 16 soprammenzionato, non può essere sollevata nell' ambito di un ricorso contro una decisione che statuisce su una tale domanda.

    2. La procedura di riesame e la procedura di restituzione, considerate rispettivamente agli artt. 14 e 16 del regolamento antidumping di base n. 2423/88, sono procedure distinte e con diverse finalità. Anche se queste due procedure possono interferire, ciò non comporta tuttavia che gli atti o le omissioni della Commissione nell' ambito di una procedura di riesame avviata ai sensi dell' art. 14 non possano essere impugnati mediante un ricorso contro una decisione adottata nell' ambito di una procedura di esame di domande di restituzione avviata ai sensi dell' art. 16.

    Parti


    Nella causa T-169/94,

    PIA HiFi Vertriebs GmbH, società di diritto tedesco, con sede a Weiterstadt (Germania), con l' avv. F. Michael Boemke, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Eric White, membro del servizio giuridico, e Claus-Michael Happe, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, successivamente dal signor Joern Sack, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 9 giugno 1993, relativa a domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Amroh BV, PIA HiFi, MPI Electronic; GU L 150, pag. 44),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori J. Biancarelli, presidente, C.P. Briët e C.W. Bellamy, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 aprile 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti all' origine del ricorso

    1 La ricorrente è un importatore di lettori di dischi compact prodotti ed esportati dalla società giapponese Accuphase Laboratory (in prosieguo: la "Accuphase").

    2 Il 12 luglio 1989, in seguito a una denuncia presentata dal Committee of Mechophonics Producers and Connected Technologies (in prosieguo: il "Compact"), la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 2140/89, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni lettori di dischi compact originari del Giappone e della Corea del Sud (GU L 205, pag. 5, in prosieguo: il "regolamento n. 2140/89"). I dazi definitivi sono stati successivamente fissati dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corea e riscuote definitivamente il dazio provvisorio (GU L 13, pag. 21, in prosieguo: il "regolamento n. 112/90"). Per taluni prodotti, ivi compresi quelli della Accuphase, il regolamento n. 112/90 ha fissato un dazio all' aliquota del 32%.

    3 A decorrere dal novembre 1990 la ricorrente e due altri importatori, in conformità a quanto disposto dall' art. 16 del regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2423/88"), hanno presentato domande di restituzione dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento n. 112/90 che essi avevano versato per l' importazione dei prodotti della Accuphase.

    4 Nell' aprile 1991 la ricorrente e la Accuphase hanno presentato, in conformità a quanto disposto dall' art. 14 del regolamento n. 2423/88, una domanda di riesame del regolamento n. 112/90.

    5 In seguito a queste domande, il 4 luglio 1991 la Commissione ha pubblicato un avviso di riesame parziale delle misure antidumping di cui trattasi (GU C 173, pag. 3), annunciando che aveva aperto, in conformità all' art. 14 del regolamento n. 2423/88, un' inchiesta per quanto riguarda i lettori di dischi compact prodotti in Giappone dalla Accuphase e importati nella Comunità.

    6 Da questo avviso risulta che, per giustificare la loro domanda di riesame, la ricorrente e la Accuphase avevano sostenuto che il margine di dumping della Accuphase era sensibilmente inferiore al 32% e che i lettori di dischi compact prodotti nella Comunità non erano prodotti simili a quelli della Accuphase. In questo avviso la Commissione ha dichiarato inoltre che, nel corso della verifica di una domanda di restituzione presentata dalla Accuphase ai sensi dell' art. 16 del regolamento n. 2423/88, i suoi servizi avevano accertato che il margine di dumping della Accuphase era sensibilmente inferiore al 32%.

    7 Quasi contemporaneamente, in seguito ad un' altra denuncia nella quale Compact aveva sostenuto che i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 112/90 erano stati sopportati dagli esportatori, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato il 5 luglio 1991 (GU C 174, pag. 15), l' apertura di un' inchiesta ai sensi dell' art. 13, n. 11, del regolamento n. 2423/88.

    8 Con un avviso pubblicato il 28 dicembre 1991 (GU C 334, pag. 8) la Commissione ha poi annunciato che, in considerazione delle nuove informazioni ricevute dai suoi servizi e al fine, in particolare, di evitare un' azione eventualmente discriminatoria, aveva deciso di procedere a un riesame completo del regolamento n. 112/90.

    9 Il 9 giugno 1993 la Commissione ha adottato la decisione 93/363/CEE relativa a domande di restituzione di dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact originari del Giappone (Amroh BV, HiFi, MPI Electronic; GU L 150, pag. 44). Con tale decisione essa ha accolto le domande di restituzione sopra menzionate, per l' importo corrispondente al 16,9% del valore utilizzato dalle autorità competenti per calcolare l' importo dei dazi antidumping di cui trattasi.

    10 Il 24 agosto 1993, ritenendo che non fossero più necessarie misure di protezione per il duplice motivo che i due principali produttori della Comunità avevano manifestato il loro intento di cessare la produzione di lettori di dischi compact e che il denunciante Compact aveva ritirato le sue denunce, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2347/93 che abroga il regolamento n. 112/90 (GU L 215, pag. 4, in prosieguo: il "regolamento n. 2347/93").

    Procedimento

    11 Stando così le cose, la ricorrente, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1993, ha presentato il presente ricorso.

    12 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 13 settembre 1993, la convenuta ha sollevato un' eccezione di irricevibilità, in quanto il ricorso non conterrebbe conclusioni e non sarebbe quindi conforme ai requisiti di cui all' art. 38, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura della Corte.

    13 Con atto depositato il 18 ottobre 1993, la ricorrente ha chiesto alla Corte di respingere l' eccezione di irricevibilità.

    14 Con ordinanza 7 febbraio 1994 (causa C-388/93, PIA HiFi/Commissione, Racc. pag. I-387) la Corte ha respinto l' eccezione d' irricevibilità. Al punto 10 di questa ordinanza la Corte ha dichiarato che il ricorso è diretto all' annullamento della decisione 9 giugno 1993, 93/363, nella parte in cui essa limita le restituzioni di dazi antidumping richieste dalla ricorrente al 16,9% del valore in base al quale le autorità competenti hanno calcolato l' importo del dazio antidumping di cui trattasi.

    15 Con ordinanza 18 aprile 1994 la Corte ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), e dell' art. 1 della decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE, che modifica la decisione 93/350 (GU L 66, pag. 29).

    16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria. La fase orale del procedimento si è svolta il 4 aprile 1995.

    Conclusioni delle parti

    17 In mancanza di conclusioni formali, il Tribunale ritiene che la ricorrente conclude per l' annullamento della decisione 9 giugno 1993, 93/363, nella parte in cui essa limita le restituzioni di dazi antidumping richieste dalla ricorrente al 16,9% del valore in base al quale le autorità competenti hanno calcolato l' importo del dazio antidumping di cui trattasi, come la Corte ha dichiarato nella sua ordinanza del 7 febbraio 1994.

    18 La convenuta conclude nel suo controricorso che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, respingerlo in quanto infondato;

    ° condannare la ricorrente alle spese di causa.

    Nel merito

    Sintesi degli argomenti delle parti

    19 Nel ricorso la ricorrente deduce un motivo principale, relativo alla violazione dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 2423/88, in base al quale la fissazione di un dazio antidumping per un prodotto si giustifica solo se il prodotto di cui trattasi costituisce oggetto di dumping e se la sua immissione in libera pratica nella Comunità causa un pregiudizio.

    20 La ricorrente ritiene di aver diritto alla restituzione dell' importo totale dei dazi antidumping che essa ha dovuto versare, in quanto i lettori di dischi compact che essa ha importato non hanno mai causato un pregiudizio.

    21 A tal riguardo la ricorrente sostiene innanzi tutto che i prodotti della Accuphase da essa importati erano apparecchi costosi che erano fabbricati solo in quantitativi molto ridotti. In secondo luogo, i prodotti di cui trattasi sarebbero stati messi in commercio sul mercato comunitario a prezzi elevati, cioè a prezzi almeno due volte superiori rispetto al prezzo di vendita dell' apparecchio più costoso prodotto nella Comunità. In terzo luogo, solo i modelli di "categoria superiore" fabbricati dai produttori comunitari sarebbero stati similari ai prodotti della Accuphase e non vi sarebbe mai stato alcun danno in questo settore del mercato, come risulta al punto 100 della motivazione del regolamento n. 2140/89. In base ai criteri di cui all' art. 4, n. 2, del regolamento n. 2423/88, le importazioni della Accuphase non avrebbero quindi causato alcun pregiudizio alla produzione comunitaria.

    22 La ricorrente precisa che in mancanza di un altro rimedio giurisdizionale, con il quale essa avrebbe potuto far valere questa mancanza di pregiudizio causato dalle sue importazioni all' industria comunitaria, essa ha presentato il presente ricorso, al fine di tutelare i suoi interessi giuridici.

    23 La ricorrente riconosce tuttavia che il valore normale dei lettori di dischi compact prodotti dalla Accuphase superava il prezzo normale al quale essi venivano esportati. Essa non contesta né l' esistenza di un dumping né il livello del margine di dumping che è stato calcolato dalla convenuta nella decisione controversa. Inoltre, la ricorrente non mette in discussione la constatazione della convenuta, secondo cui da un' analisi cumulativa delle importazioni di lettori di dischi compact provenienti dalla Corea e dal Giappone a prezzi di dumping è risultato che queste importazioni avevano effetti dannosi per l' industria comunitaria. Per il resto, essa ritiene normale che la Commissione non sia tenuta a dimostrare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni effettuate da ciascuno degli importatori interessati.

    24 Tuttavia, secondo la ricorrente, la convenuta non può rifiutarsi di esaminare se le importazioni effettuate da un importatore, considerato individualmente, possano avere un effetto pregiudizievole per l' industria comunitaria, quando detto importatore presenta elementi di prova che dimostrano che tale non può essere il caso.

    25 La ricorrente ammette, facendo riferimento alla sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 312/84, Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione (Racc. pag. 841), che la procedura di esame delle domande di restituzione, come è organizzata dall' art. 16 del regolamento n. 2423/88, prevede solo un confronto tra l' importo dei dazi effettivamente versati dall' importatore e il margine di dumping e non consente di rimettere in discussione la validità di un regolamento che istituisce dazi antidumping, per il motivo che esso si basa su constatazioni erronee circa l' esistenza di un pregiudizio per l' industria comunitaria. La ricorrente sottolinea che la Corte ha tuttavia motivato la sua analisi con il fatto che gli interessati avevano già la possibilità o di mettere in discussione la legittimità del regolamento stesso o di contestare, in via giudiziale, la decisione adottata a seguito di un' eventuale procedura di riesame dei dazi antidumping.

    26 Ora, nella fattispecie, la Commissione non avrebbe adottato alcun atto diverso dalla decisione controversa che potesse essere impugnato e non si sarebbe pronunciata sull' argomento della ricorrente relativo a una mancanza di pregiudizio causato all' industria comunitaria. Il regolamento n. 112/90 non riguarderebbe direttamente e individualmente la ricorrente e nessuna decisione che essa sarebbe legittimata a impugnare in giudizio dovrebbe pervenirle nell' ambito della procedura di riesame, dato che il regolamento n. 112/90 è stato abrogato dal regolamento n. 2347/93. Inoltre esisterebbe, nella fattispecie, un nesso stretto e diretto tra la procedura di riesame e la procedura relativa alle domande di restituzione che costituiscono oggetto della decisione controversa.

    27 Per il resto, la decisione controversa, restituendo solo una parte dei dazi di cui trattasi, introdurrebbe, in effetti, un dazio antidumping individuale definitivo del 15,1% sui lettori di dischi compact importati dalla ricorrente. Questa decisione riguarderebbe quindi i prodotti importati dalla ricorrente, senza che sia stato adottato un atto impugnabile, cioè una decisione definitiva, ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 2423/88.

    28 La convenuta ritiene che non occorra prendere posizione sulle considerazioni di fatto dedotte dalla ricorrente poiché, a suo parere, il ricorso è irricevibile o, in ogni caso, infondato. Infatti, in base alla sentenza Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione, la procedura di esame delle domande di restituzione, di cui all' art. 16 del regolamento n. 2423/88, riguarda solo un riesame del margine di dumping effettivo e non consente di riesaminare la questione se la decisione di istituire dazi antidumping fosse giustificata.

    29 Il fatto che una decisione formale sulla domanda di riesame presentata dalla ricorrente ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2423/88 sia ormai esclusa, dato che i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 112/90 sono stati abrogati dal regolamento n. 2347/93, non potrebbe conferire alla ricorrente una legittimazione ad agire ampliata, basata sull' art. 16 del regolamento n. 2423/88, che le consenta di mettere in discussione la legittimità stessa dei dazi antidumping istituiti. Sostenere il contrario comporterebbe una duplicazione delle procedure, criticabile dal punto di vista della certezza del diritto. Secondo la convenuta, la ricorrente avrebbe potuto presentare un ricorso, dinanzi ai giudici nazionali, contro le decisioni nazionali di esecuzione che fissano i dazi antidumping di cui trattasi e provocare così eventualmente un rinvio alla Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE.

    30 La convenuta aggiunge al riguardo che l' argomento della ricorrente, secondo cui la decisione controversa introdurrebbe in effetti dazi antidumping "individuali" di un certo importo, è erroneo poiché, nell' ambito della procedura di esame delle domande di restituzione di cui all' art. 16 del regolamento n. 2423/88, la Commissione non è affatto legittimata a fissare dazi antidumping.

    31 Per quanto riguarda la questione dell' esistenza di un pregiudizio causato all' industria comunitaria, la Commissione sottolinea, a titolo cautelativo, che ogni importatore, indipendentemente dalla qualità e dalle caratteristiche degli apparecchi che importa, contribuisce senz' altro, in caso di dumping, a recare danno all' industria comunitaria, in quanto incoraggia altre pratiche di dumping. Tale sarebbe il caso quando apparecchi di altissimo valore sono venduti a prezzi di dumping, anche se l' importatore interessato detiene solo una minima parte del mercato. La Commissione fa valere anche talune riserve circa la pertinenza dei prezzi di vendita comunicati dalla ricorrente.

    Giudizio del Tribunale

    32 Il Tribunale fa presente innanzi tutto che la decisione controversa è stata adottata sulla base dell' art. 16 del regolamento n. 2423/88, in seguito alle domande di restituzione presentate dalla ricorrente e da due altri importatori ai sensi del n. 2 di detto articolo. L' art. 16 è intitolato "Restituzione" e, al n. 1, stabilisce che "quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente (...), tenuto conto dell' eventuale applicazione delle medie ponderate, l' importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito".

    33 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione, al punto 12, l' art. 16 del regolamento n. 2423/88 consente all' importatore richiedente di provare, partendo dall' esattezza globale dei dati pertinenti, che il margine di dumping effettivo concreto risulta più ridotto, nel suo caso specifico, rispetto a quello che è stato assunto come base per l' istituzione dei dazi antidumping. Tuttavia, questa disposizione non consente di mettere in discussione la validità del regolamento che istituisce i dazi né di chiedere un riesame dei dati generali, così come sono stati rilevati nel corso delle inchieste precedenti.

    34 Ora, nella fattispecie, la ricorrente non ha messo in discussione l' esattezza del nuovo calcolo del margine di dumping considerato nei confronti dei prodotti della Accuphase, così come è stato effettuato nella decisione controversa e sulla base del quale la Commissione ha ridotto l' aliquota del dazio antidumping applicabile dal 32% al 16,9%. Per contro, la ricorrente ha affermato esplicitamente che essa "non formula obiezioni circa le constatazioni effettuate dalla convenuta sull' esistenza e la rilevanza del dumping (...). Essa ritiene di conseguenza corretto l' importo del margine di dumping che è stato calcolato dalla convenuta" [v. punto 3, sub a), del ricorso].

    35 Ne deriva che la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento tale da mettere in discussione la legittimità della decisione controversa, in quanto quest' ultima accoglie parzialmente le domande di restituzione che essa ha presentato sulla base dell' art. 16 del regolamento n. 2423/88.

    36 Alla luce della finalità dell' art. 16 del regolamento n. 2423/88, così come è stata precisata dalla Corte nella sentenza Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione, il Tribunale ritiene che la ricorrente non è legittimata, nell' ambito di un ricorso contro una decisione che statuisce su domande di restituzione presentate ai sensi dell' art. 16 del regolamento n. 2423/88, a sollevare la questione se le importazioni della Accuphase abbiano causato un pregiudizio ai sensi dell' art. 2, n. 1, e dell' art. 4 di questo regolamento. Infatti, tale questione non riguarda affatto la legittimità della decisione che statuisce sulle domande di risarcimento, ma si riferisce alla legittimità stessa del regolamento n. 112/90.

    37 Quanto all' argomento della ricorrente, secondo cui il ricorso presentato contro la decisione controversa costituirebbe la sola possibilità, a suo parere, di sollevare la questione di una mancanza di pregiudizio, il Tribunale constata innanzi tutto che un tale argomento non può giustificare un disconoscimento dell' esatta portata dell' art. 16 del regolamento n. 2423/88, il quale consente solo un esame del margine di dumping effettivo e non un riesame della questione generale del pregiudizio.

    38 In ogni caso, e senza che sia necessario esaminare se la ricorrente avesse potuto presentare un ricorso d' annullamento, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, contro il regolamento n. 112/90, occorre rilevare che la ricorrente avrebbe potuto sollevare la questione dell' assenza di pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Accuphase, impugnando, dinanzi ai giudici nazionali mediante l' eccezione d' illegittimità, le disposizioni nazionali di esecuzione del regolamento. A loro volta questi giudici avrebbero potuto sottoporre alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato, una questione pregiudiziale sulla validità del regolamento (v. sentenza Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione, citata, punto 10, e le sentenze della Corte 11 luglio 1990, causa C-323/88, Sermes, Racc. pag. I-3027, e 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Noelle, Racc. pag. I-5163).

    39 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente secondo cui nessuna decisione dovrebbe intervenire nella procedura di riesame effettuata ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2423/88, mentre esisterebbe un nesso stretto e diretto tra la procedura di riesame e le domande di restituzione che essa ha presentato, occorre ricordare che l' art. 14, n. 1, del regolamento n. 2423/88 precisa che i regolamenti che istituiscono dazi antidumping costituiscono, se necessario, oggetto di un riesame globale o parziale. Si procede a questo riesame o su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Si procede anche ad un riesame quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell' inchiesta.

    40 Ne deriva che la procedura di riesame di cui all' art. 14 del regolamento n. 2423/88 e la procedura di restituzione di cui all' art. 16 del regolamento n. 2423/88 sono procedure distinte e con diverse finalità. Anche se queste due procedure possono interferire (v. punto 5 della nota della Commissione pubblicata il 22 ottobre 1986 riguardante la restituzione di dazi antidumping, GU C 266, pag. 2), la ricorrente non può tuttavia impugnare gli atti o le omissioni della Commissione, nell' ambito di una procedura di riesame avviata ai sensi dell' art. 14, mediante un ricorso contro una decisione adottata nell' ambito di una procedura di esame di domande di restituzione avviata ai sensi dell' art. 16.

    41 Per il resto, dall' avviso di riesame parziale delle misure antidumping, pubblicato dalla Commissione il 4 luglio 1991 (v. supra, punto 5), risulta che la domanda di riesame presentata dalla ricorrente era basata sul fatto che il margine di dumping della Accuphase era sensibilmente inferiore al dazio antidumping del 32% al quale erano assoggettate le importazioni dei suoi prodotti e sulla circostanza che i prodotti della Accuphase non erano simili a quelli fabbricati dalla produzione comunitaria. Non risulta quindi dal fascicolo che la domanda di riesame della ricorrente o il riesame stesso abbiano riguardato direttamente la questione se le importazioni della ricorrente avessero causato o causassero un tale pregiudizio.

    42 Supponendo che la ricorrente abbia così sollevato, nell' ambito della sua domanda di riesame presentata alla Commissione ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2423/88, la questione dell' assenza di pregiudizio causato all' industria comunitaria, e supponendo che la Commissione abbia rifiutato di esaminare tale censura, la ricorrente avrebbe potuto, se vi si riteneva legittimata, impugnare, mediante i rimedi giuridici previsti dal Trattato a tal fine, la decisione della Commissione di non procedere ad un riesame di questo punto.

    43 Inoltre il Tribunale ritiene che dal punto 11 della citata sentenza Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione, secondo cui "gli interessati possono impugnare i risultati [di una procedura di riesame] in sede giurisdizionale", deriva, implicitamente ma necessariamente, che, in quanto la Commissione ha avviato una procedura di riesame ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2423/88, ogni interessato è legittimato a insistere affinché la Commissione adotti una decisione al riguardo. Ora, dai documenti del fascicolo non risulta che la ricorrente abbia effettuato tali passi presso la Commissione.

    44 Infine, l' argomento della ricorrente, secondo cui la decisione controversa ha imposto, de facto, un dazio antidumping del 15,1%, senza che sia stata adottata una decisione definitiva ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 2423/88, non è fondato. Infatti, il dazio antidumping residuo del 15,1% trovava il suo fondamento giuridico nel regolamento n. 112/90, in quanto la decisione controversa aveva accolto solo parzialmente le domande di restituzione presentate dalla ricorrente.

    45 Da quanto precede risulta che il ricorso dev' essere respinto senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    46 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è risultata soccombente nei suoi motivi e conclusioni, per cui va condannata alle spese in conformità alle conclusioni della Commissione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente è condannata alle spese.

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