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Document 61994TJ0108

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 16 gennaio 1996.
Elena Candiotte contro Consiglio dell'Unione europea.
Concorso di artisti - Regolamento del concorso - Legittimità del procedimento di selezione - Poteri del comitato di selezione.
Causa T-108/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00087

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:5

61994A0108

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 16 gennaio 1996. - Elena Candiotte contro Consiglio dell'Unione europea. - Concorso di artisti - Regolamento del concorso - Legittimità del procedimento di selezione - Poteri del comitato di selezione. - Causa T-108/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00087


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Diritto comunitario ° Applicazione per analogia ° Applicazione dei principi che regolano la funzione pubblica comunitaria a un concorso per la selezione di opere d' arte da collocare in uno stabile di un' istituzione comunitaria ° Esclusione

2. Ricorso di annullamento ° Procedura di concorso per la selezione di opere d' arte da collocare in uno stabile di un' istituzione comunitaria ° Decisioni del comitato di selezione delle opere d' arte ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

3. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Illecito di un' istituzione ° Danno ° Nesso causale

(Trattato CE, art. 215, n. 2)

Massima


1. La selezione di opere d' arte da sistemare in uno stabile di un' istituzione comunitaria e l' assunzione di dipendenti presentano differenze tali, sia per quanto riguarda il loro oggetto sia per quanto riguarda il loro obiettivo, che non è possibile, procedendo per analogia, applicare a concorsi di artisti i principi che regolano il pubblico impiego comunitario.

2. Qualora un comitato creato per la selezione di opere d' arte disponga, come emerge dalla decisione del Consiglio che istituisce il comitato, di ampi poteri per lo svolgimento del concorso da bandire per la selezione delle dette opere e degli artisti che le realizzeranno, il sindacato del giudice comunitario sulle decisioni adottate da tale comitato deve limitarsi a verificare la mancanza di errore manifesto nell' apprezzamento dei fatti, di manifesta violazione delle norme che disciplinavano l' adozione delle decisioni considerate o di sviamento di potere.

3. Il ricorrente che intende ottenere il risarcimento di un danno che gli sia stato cagionato da un' istituzione comunitaria deve dimostrare l' illegittimità del comportamento dell' istituzione, la sussistenza di un danno certo e valutabile come pure l' esistenza di un nesso di causalità tra l' illecito e il danno asserito.

Parti


Nella causa T-108/94,

Elena Candiotte, artista libera professionista, residente in Jambes (Belgio), con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede della società fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,

ricorrente,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Yves Crétien e Diego Canga Fano, rispettivamente consigliere giuridico e membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto:

i) da un lato, l' annullamento,

° in primo luogo, della decisione del comitato di selezione del concorso di artisti 93/S 21-3373/FR, adottata a nome del Consiglio dell' Unione europea e comunicata alla ricorrente con lettera 14 gennaio 1994, con la quale la ricorrente non viene ammessa alla seconda fase del detto concorso,

° in secondo luogo, della decisione dello stesso comitato di delegare a ciascun gruppo di lavoro nazionale la selezione preliminare delle candidature degli artisti residenti nel rispettivo territorio nazionale,

° in terzo luogo, della decisione del comitato di fissare a tre per ogni Stato membro il numero degli artisti da preselezionare,

° in quarto luogo, della decisione del comitato di formare, senza ulteriore esame, l' elenco degli artisti ammessi alla seconda fase del concorso;

ii) dall' altro, la condanna del Consiglio al pagamento di una somma simbolica di 1 ECU a titolo di risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di aver subito a seguito delle decisioni del comitato di selezione, in particolare di quella relativa al rigetto della sua candidatura,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas e J. Azizi, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I fatti all' origine del ricorso

1 Con decisione 12 giugno 1989 il Consiglio istituiva un comitato, avente il compito di procedere alla selezione delle opere d' arte da acquistare e da collocare nel nuovo edificio di Bruxelles destinato al Consiglio e ai suoi uffici (artt. 1 e 4, n. 1). A tal fine la decisione affidava al comitato il compito di mettere "in atto la procedura da seguire per la selezione delle opere d' arte permanenti" e di selezionare "le opere d' arte e, pertanto, gli artisti che le realizzeranno" (art. 4, n. 2). Il comitato di selezione era incaricato di organizzare "a nome del Consiglio un concorso (...) aperto a tutti gli artisti degli Stati membri della Comunità europea; in caso di un numero elevato di partecipanti, il concorso potrebbe essere organizzato in due fasi" (art. 5, n. 1). Detto comitato era composto di quindici membri: un rappresentante di ogni Stato membro, un rappresentante degli architetti, un rappresentante del segretariato generale del Consiglio, nonché un rappresentante del comitato del personale di quest' ultimo, tutti designati dagli Stati membri o dagli organismi rappresentati (art. 2). Era previsto che le decisioni del comitato fossero prese a maggioranza semplice, sulla base di un numero minimo di undici membri presenti (art. 6, n. 2).

2 Lo stesso giorno il Consiglio, avendo constatato che gli Stati membri, gli architetti dell' immobile, il segretariato generale del Consiglio e il comitato del personale di quest' ultimo avevano ciascuno designato i propri candidati, procedeva alla nomina dei quindici membri del comitato.

3 In una fase successiva il comitato di selezione adottava le modalità per l' esecuzione dei compiti assegnatigli, prevedendo una selezione in due fasi. Così, nel corso della riunione del 17 giugno 1992, il comitato di selezione decideva all' unanimità che gruppi di lavoro nazionali avrebbero proceduto ad una preselezione tra gli artisti sulla base dei loro fascicoli personali e che esso avrebbe ammesso alla seconda fase del concorso tre artisti per Stato membro. Il comitato decideva altresì che, tra le proposte di opere d' arte giunte alla seconda fase, avrebbe ammesso almeno un artista per Stato membro.

4 Il regolamento di concorso adottato dal comitato di selezione veniva approvato dal Consiglio il 25 aprile 1993. Secondo il punto 1 di tale regolamento "il concorso riguarda tutte le arti figurative ed è aperto a tutti gli artisti-creatori, cittadini degli Stati membri della Comunità europea e residenti in uno di tali Stati". Il punto 1 precisa altresì che "il Consiglio desidera far realizzare da 12 a 18 opere d' arte che esprimano il tema dell' unità e della comprensione fra gli uomini, riflettendo le tendenze artistiche contemporanee presenti negli Stati membri della Comunità europea". Il punto 2 di tale regolamento dispone: "Si tratta di un concorso in due fasi, che comprende, nella prima fase, un invito alle candidature al fine di preselezionare un numero limitato di artisti in base al loro fascicolo e, nella seconda fase, un concorso di progetti avente lo scopo di selezionare, tra gli artisti prescelti nella prima fase, quelli che saranno incaricati di eseguire le opere d' arte per l' edificio".

5 A tenore del punto 4, lett. a), di detto regolamento, il comitato di selezione comprende membri titolari e membri supplenti; a tenore del punto 4, lett. c), "il comitato di selezione ha creato gruppi di lavoro nazionali. Ciascun gruppo di lavoro è costituito dal membro titolare e dal membro supplente rappresentanti uno Stato membro nonché dagli assessori scelti congiuntamente da entrambi". Il regolamento fissa l' elenco dei quindici membri titolari e dei quindici membri supplenti del comitato. Secondo il punto 7, lett. c), "in base ai fascicoli presentati, ciascun gruppo di lavoro nazionale compila, nell' ordine, un elenco di artisti di cui propone la partecipazione alla seconda fase del concorso. In base agli elenchi elaborati dai gruppi di lavoro nazionali, il comitato di selezione designa un numero massimo di 36 artisti che parteciperanno alla seconda fase".

6 Il 30 gennaio 1993 il Consiglio pubblicava il bando di concorso di artisti 93/S 21-3373 FR (GU S 21, pag. 48) allo scopo di ottenere proposte per opere d' arte che potessero essere collocate nel nuovo edificio del Consiglio a Bruxelles. Il bando riprendeva i punti essenziali del regolamento del concorso citati ai punti 4 e 5 della presente sentenza e prevedeva che una copia del regolamento del concorso fosse inviata a tutti coloro che ne avessero fatto richiesta.

7 Nel corso della riunione del 28 ottobre 1993 il comitato di selezione, dopo aver constatato che erano state presentate circa 1 500 candidature di artisti, decideva "che in riunione sarà redatto un elenco di tre artisti per Stato membro, sulla base della preselezione fatta dai gruppi di lavoro nazionali; (...) che tale elenco sarà sottoposto ai membri del comitato mediante procedura scritta, affinché possano esprimersi su tale preselezione entro la fine del mese di novembre; (...) che a tal fine i fascicoli relativi alla candidatura dei 36 artisti selezionati per la seconda fase saranno disponibili nei locali del segretariato generale del Consiglio per essere esaminati da tutti i membri del comitato". Ogni membro del comitato che rappresentava uno Stato membro comunicava poi tre nominativi di artisti sulla base delle indicazioni dei gruppi di lavoro nazionali.

8 In esecuzione della decisione adottata dal comitato nel corso della riunione del 28 ottobre 1993, il 23 novembre 1993 veniva inviato ai membri del comitato di selezione un telex contenente l' elenco dei 36 candidati proposti per il secondo turno. Tale telex precisava che, "se non verranno formulate osservazioni da parte della maggioranza dei membri del comitato di selezione prima del 7 dicembre 1993, l' elenco si considererà adottato con procedura scritta. Va ricordato che i fascicoli di candidatura degli artisti proposti possono essere consultati nei locali del segretariato generale del Consiglio (...)".

9 La signora Elena Candiotte si presentava candidata al concorso. Con lettera 14 gennaio 1994 il Consiglio la informava del rigetto della sua candidatura. La decisione di rigetto è così formulata: "A seguito della riunione del 28 ottobre 1993, il comitato di selezione delle opere d' arte destinate a essere integrate nel nuovo immobile del Consiglio ha selezionato 36 artisti per la seconda fase del concorso. Ci dispiace doverla informare che la sua candidatura non è stata accolta in occasione di detta selezione".

10 Il 18 maggio 1994 in Bruxelles aveva luogo la selezione finale degli artisti e il concorso veniva così chiuso.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 Alla luce di quanto sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 1994, la signora Elena Candiotte ha proposto il presente ricorso.

12 Con atto separato, pervenuto nella cancelleria in pari data, la ricorrente ha altresì presentato al Tribunale una domanda di sospensione del procedimento che segue il bando di concorso e, più specificamente, dei lavori del comitato di selezione.

13 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1994, la signora Jacqueline Willems, presidente del comitato del personale del Consiglio, come pure 21 membri di detto comitato hanno proposto al Tribunale istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente nel procedimento sommario e nella controversia di cui alla causa principale.

14 Con ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 1994, causa T-108/94 R, Candiotte/Consiglio (Racc. pag. II-249), la domanda di provvedimenti urgenti come pure l' istanza di intervento nel procedimento sommario venivano respinte.

15 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 10 ottobre 1994, causa T-108/94, Candiotte/Consiglio (Racc. pag. II-863), l' istanza di intervento nel procedimento di cui alla causa principale veniva respinta.

16 Il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa.

17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di adottare talune misure di organizzazione del procedimento a norma dell' art. 64 del regolamento di procedura, invitando il Consiglio a produrre taluni documenti e le parti a prendere posizione, al momento dell' udienza, sulla questione della ricevibilità di una parte delle conclusioni della ricorrente. Il 25 ottobre 1995 il Consiglio, in ottemperanza all' invito del Tribunale, depositava il testo delle due decisioni adottate il 12 giugno 1989 nonché una copia del telex inviato il 23 novembre 1993 ai membri del comitato di selezione.

18 Alla pubblica udienza del 9 novembre 1995 sono state sentite le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale.

19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

° annullare:

° la decisione del comitato di selezione del concorso di artisti 93/S 21-3373/FR, adottata a nome del Consiglio e comunicata alla ricorrente con lettera 14 gennaio 1994, con la quale la ricorrente non viene ammessa alla seconda fase di detto concorso;

° la decisione del comitato di delegare a ciascun gruppo di lavoro nazionale la preselezione delle candidature degli artisti residenti nel rispettivo territorio nazionale;

° la decisione del comitato di fissare a tre per Stato membro il numero degli artisti da preselezionare;

° la decisione del comitato di redigere, senza ulteriore esame, l' elenco degli artisti ammessi alla seconda fase del concorso;

° condannare il Consiglio al pagamento di 1 ECU simbolico in risarcimento del danno subito;

° condannare il Consiglio alle spese, ivi comprese quelle sostenute in occasione del procedimento sommario.

20 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° respingere la domanda di risarcimento del danno;

° condannare la ricorrente alle spese di causa.

Inoltre, il Consiglio chiede insistentemente al Tribunale, nel caso in cui quest' ultimo riconoscesse la fondatezza del ricorso, di disporre tutte le misure idonee a tutelare i giusti interessi degli artisti risultati vincitori, le cui opere sono state accettate e, probabilmente, saranno state terminate e perfino collocate nel nuovo edificio al momento in cui la sentenza sarà pronunciata.

Sull' oggetto della controversia

21 La ricorrente ha precisato dinanzi al Tribunale, in occasione dell' udienza, che la sua domanda di annullamento è diretta contro la decisione del comitato di selezione, comunicata con lettera 14 gennaio 1994, di non ammetterla alla seconda fase del concorso controverso. Non sono impugnate, in quanto decisioni autonome, le altre tre decisioni, cioè la decisione del comitato di selezione di delegare a ciascun gruppo di lavoro nazionale la preselezione delle candidature degli artisti residenti sul rispettivo territorio nazionale, la decisione di detto comitato di fissare a tre per Stato membro il numero degli artisti che devono essere preselezionati e la decisione dello stesso comitato di costituire, senza ulteriore esame, l' elenco degli artisti ammessi alla seconda fase del concorso. La ricorrente ha precisato che l' illegittimità di queste tre decisioni è invocata solo come argomento a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di non ammetterla alla seconda fase del concorso. Ciò considerato, il Tribunale rileva che l' oggetto della domanda di annullamento si limita a quest' ultima decisione del comitato di selezione, comunicata alla ricorrente con lettera 14 gennaio 1994.

Nel merito

Sulla domanda di annullamento

22 Il Tribunale rileva che, come riconosciuto dalla ricorrente in udienza, i tre motivi da lei dedotti a sostegno del ricorso costituiscono, in realtà, un unico motivo, che deduce l' illegittimità del procedimento di selezione a seguito della violazione del regolamento del concorso e che tale motivo si suddivide in tre parti. La prima parte, infatti, deduce la violazione del regolamento del concorso, in quanto il comitato di selezione ha delegato a ciascun gruppo di lavoro nazionale la preselezione degli artisti residenti sul proprio territorio, senza che tale gruppo avesse accesso ai fascicoli dei candidati residenti negli altri Stati membri; la seconda parte deduce la violazione del regolamento del concorso, in quanto la decisione del comitato di selezione ha arbitrariamente fissato a tre per Stato membro il numero degli artisti da preselezionare; la terza parte deduce la violazione del regolamento del concorso, in quanto la decisione del comitato di selezione di escludere la ricorrente è stata adottata senza che 14 dei 15 membri del comitato abbiano proceduto all' esame della sua candidatura.

Sulla prima parte del motivo: violazione del regolamento del concorso, in quanto il comitato di selezione ha delegato a ciascun gruppo di lavoro nazionale la preselezione degli artisti stabiliti sul suo territorio

Argomenti delle parti

23 La ricorrente sostiene che il procedimento di preselezione di artisti è stato illegittimo in quanto il comitato di selezione, in violazione del regolamento del concorso, ha delegato a ciascun gruppo di lavoro nazionale la preselezione degli artisti residenti sul suo territorio.

24 La ricorrente sostiene che sia dalla decisione del Consiglio 12 giugno 1989 sia dal regolamento del concorso emerge che la selezione delle opere d' arte doveva essere operata sulla base di decisioni collegiali. Essa considera che il comitato ha deciso di modificare la procedura di selezione, quale prevista dal regolamento, per fare procedere, a titolo definitivo, a una preselezione di tre candidati da parte di ciascun gruppo nazionale.

25 Pur riconoscendo che tale decisione è stata adottata in ragione del considerevole numero di candidature, la ricorrente sostiene che la selezione dei 36 artisti ammessi non è stata operata dal comitato, che non ha neanche potuto materialmente procedere ad un esame comparativo dei fascicoli dei candidati, e che è stato ciascun gruppo di lavoro nazionale a effettuare la preselezione degli artisti stabiliti sul suo territorio, dato che il comitato si è limitato a ratificare gli elenchi redatti da ognuno di tali gruppi.

26 La ricorrente sostiene che dalla giurisprudenza della Corte in materia di concorsi emerge che una commissione giudicatrice può certamente delegare dei compiti o farsi assistere nel suo lavoro, purché, però, tenga le operazioni sotto costante controllo, riservandosi il potere di valutazione finale e fissando essa stessa i criteri di valutazione (conclusioni dell' avvocato generale Warner, relative alla sentenza della Corte 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck/Commissione, Racc. pag. 1123, e sentenze della Corte 26 ottobre 1978, causa 122/77, Agneessens e a./Commissione, Racc. pag. 2085, e 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione, Racc. pag. 2643). Secondo la ricorrente il comitato ha rinunciato a esercitare il suo controllo sulle operazioni di selezione in seno ai gruppi nazionali e, inoltre, ha omesso di definire i criteri di valutazione delle candidature, in violazione degli obblighi e delle responsabilità incombentigli. Inoltre, accogliendo un criterio di nazionalità, avrebbe violato il principio della parità di trattamento tra i candidati iscritti al primo turno.

27 Il Consiglio sostiene che il comitato di selezione ha agito in conformità della decisione del Consiglio 12 giugno 1989 e non ha ecceduto gli ampi margini discrezionali di cui disponeva per l' organizzazione del concorso in esame. Per quanto riguarda, in particolare, l' introduzione di una preselezione nazionale di tre candidati, comportante la delega ai gruppi di lavoro nazionali dell' esame dei fascicoli dei loro concittadini, il Consiglio ritiene che una siffatta misura si sia rilevata particolarmente opportuna, in ragione delle 1 500 candidature pervenute al segretariato generale del Consiglio tra il 30 gennaio e il 30 giugno 1993.

28 Secondo il Consiglio è inesatto sostenere che il comitato abbia modificato la procedura di selezione nel corso dei lavori, dato che le modalità relative alle due fasi del concorso, decise dal comitato nel giugno e nel novembre 1992, sono state pienamente rispettate. Il Consiglio ricorda che tutti i membri del comitato hanno accettato tali modalità. Inoltre, il Consiglio ritiene che la scelta tra 36 opere da presentare in occasione della seconda fase abbia lasciato al comitato di selezione un margine sufficiente di valutazione o di giudizio.

29 Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte citata dalla ricorrente, il Consiglio ritiene, in limine, che l' applicabilità della giurisprudenza sulle commissioni giudicatrici di concorso a un comitato di selezione di opere d' arte sia dubbia, ma che, quand' anche possa stabilirsi, nella specie, una certa analogia, il comitato si sia comunque riservato di esercitare in ultima istanza il potere di valutazione conferitogli al fine di costituire esso stesso l' elenco dei 18 candidati vincitori, incaricati di fornire un' opera d' arte. Il Consiglio, infine, considera che non vi sia stata alcuna violazione del principio della parità di trattamento, dal momento che il regolamento del concorso, applicabile in maniera identica a tutti i candidati, prevedeva un unico tema per le opere d' arte che i candidati erano chiamati a proporre.

Giudizio del Tribunale

30 Il Tribunale rileva, in limine, che la ricorrente, basandosi sulla giurisprudenza della Corte in materia di pubblico impiego comunitario relativa alla composizione della commissione giudicatrice nei procedimenti di concorso per l' assunzione dei dipendenti, formula nei confronti del comitato di selezione la censura di aver omesso di esercitare un controllo reale sulle operazioni di preselezione effettuate dai gruppi di lavoro nazionale, limitandosi a ratificare gli elenchi redatti da ciascun gruppo di lavoro nazionale. Orbene, il Tribunale considera che questa giurisprudenza non può applicarsi nella specie. Infatti, la selezione di opere d' arte da sistemare in uno stabile destinato a uffici e l' assunzione di dipendenti presentano differenze tali, sia per quanto riguarda il loro oggetto sia per quanto riguarda il loro obiettivo, che il Tribunale non può procedere per analogia e applicare a concorsi di artisti i principi che regolano il pubblico impiego comunitario.

31 Il Tribunale considera che la questione che nella presente causa si pone è se sia stato rispettato il contesto regolamentare in occasione dello svolgimento delle operazioni di preselezione durante la prima fase. In effetti, la ricorrente non nega né la portata dei poteri conferiti dal Consiglio al comitato di selezione nel contesto del procedimento contenzioso né tantomeno la legittimità del regolamento del concorso. Essa ritiene tuttavia che dall' insieme delle norme adottate emerga che la selezione dei candidati ammessi al secondo turno rientrava nell' esclusiva competenza del comitato di selezione. Si deve pertanto ricercare se la circostanza che la preselezione degli artisti per il secondo turno sia stata effettuata dai gruppi di lavoro nazionali costituisca una violazione del complesso delle norme che disciplinano lo svolgimento delle operazioni del concorso.

32 Va in primo luogo sottolineato che, come giustamente sostenuto dal Consiglio, il comitato di selezione disponeva di ampi poteri per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni del concorso ° come emerge, in particolare, dalla decisione del Consiglio 12 giugno 1989, che gli conferisce il potere di mettere in atto la procedura da seguire per la selezione delle opere d' arte ° e che questi poteri implicavano la possibilità di adattare alle circostanze una procedura siffatta. In fattispecie del tipo di quella in esame, dove sono state adottate decisioni in virtù di un ampio potere discrezionale, il giudice comunitario deve limitare la sua valutazione a verificare la mancanza di errore manifesto nell' apprezzamento dei fatti, di manifesta violazione delle norme che disciplinavano l' adozione delle decisioni considerate o di sviamento di potere (v., ad esempio, le sentenze della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punto 6, e 14 luglio 1988, causa 188/85, Fediol/Commissione, Racc. pag. 4193, punto 6, nonché sentenza del Tribunale 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e a./Commissione, Racc. pag. II-841, punto 90).

33 In secondo luogo si deve constatare che il regolamento del concorso prevede la creazione di gruppi di lavoro nazionali e affida loro il compito di compilare, nell' ordine, un elenco di artisti che ciascun gruppo proporrà per la partecipazione alla seconda fase del concorso. Tale disposizione del regolamento è conforme alla decisione adottata dal comitato in occasione della sua riunione del 17 giugno 1992, nel corso della quale i membri di detto comitato hanno convenuto che i gruppi di lavoro nazionali avrebbero proceduto ad una preselezione tra gli artisti sulla base dei loro fascicoli personali. Pertanto tale delega ai gruppi di lavoro nazionali dell' incarico di procedere a una preselezione, lungi dal costituire una violazione del regolamento del concorso, è intervenuta nel pieno rispetto sia del regolamento sia delle decisioni adottate dal comitato.

34 Si deve osservare, in terzo luogo, che i gruppi di lavoro nazionali erano composti da membri titolari e supplenti ° che facevano parte del comitato di selezione ° e da assessori da loro designati, il che implica che i membri dei gruppi di lavoro nazionali conoscevano i principi che regolavano il concorso, il suo oggetto e il suo scopo, cioè selezionare opere d' arte che esprimessero "il tema dell' unità e della comprensione tra gli uomini, riflettendo le tendenze artistiche contemporanee presenti negli Stati membri della Comunità europea" (v. punto 1 del regolamento, qui sopra riprodotto al punto 4).

35 Si deve rilevare, in quarto luogo, che né la decisione del Consiglio 12 giugno 1989 né il regolamento del concorso imponevano ai gruppi di lavoro nazionali il numero di artisti che dovevano figurare nell' elenco di preselezione. Siccome il regolamento prevedeva che il comitato avrebbe designato, sulla base degli elenchi redatti dai gruppi di lavoro nazionali, un numero massimo di 36 artisti per la partecipazione alla seconda fase, nulla impediva ai gruppi di lavoro nazionali di presentare un elenco di tre artisti, cosa che consentiva al comitato di ammettere, al massimo, 36 artisti e costituiva una misura particolarmente appropriata, come sostenuto dal Consiglio, dato il grande numero di candidature ° 1 500 ° pervenute al comitato.

36 Ad abundantiam, il Tribunale rileva che, una volta che i gruppi di lavoro nazionali hanno effettuato la preselezione, è stato il comitato a procedere all' esame dei fascicoli degli artisti preselezionati e a decidere di approvare l' elenco dei 36 artisti ammessi alla seconda fase. Infatti, in occasione della riunione del 28 ottobre 1993, il comitato di selezione ha deciso che ciascun gruppo doveva presentare definitivamente tre candidati, sulla base dei lavori di preselezione già svolti; che tale elenco doveva essere sottoposto con procedura scritta ai membri del comitato, affinché questi potessero pronunciarsi su di esso entro la fine del mese di novembre; e che, a tal fine, i fascicoli di candidatura dei 36 artisti selezionati per la seconda fase sarebbero stati disponibili nei locali del segretariato generale del Consiglio, dove avrebbero potuto essere esaminati da qualsiasi membro del comitato che lo desiderasse. Successivamente, ai membri del comitato di selezione è stato inviato, il 23 novembre 1993, un telex, contenente l' elenco dei 36 candidati proposti per il secondo turno, con la seguente precisazione: "Se non verranno formulate osservazioni da parte della maggioranza dei membri del comitato di selezione prima del 7 dicembre 1993, l' elenco si considererà adottato con procedura scritta". Il Tribunale considera che i membri del comitato di selezione hanno avuto in qualsiasi momento la possibilità di consultare i fascicoli degli artisti, di esprimere le loro riserve nei confronti di qualsiasi candidato e, se del caso, di contestare le scelte effettuate. Poiché la maggioranza dei membri del comitato non aveva presentato osservazioni circa l' elenco dei 36 artisti proposti, questo veniva approvato il 7 dicembre 1993.

37 Da quanto precede, emerge che è stato proprio il comitato di selezione a decidere di costituire l' elenco dei 36 artisti sulla base della preselezione effettuata dai gruppi di lavoro nazionali e che, così facendo, esso ha agito in conformità del regolamento del concorso e delle proprie decisioni.

38 Questa parte del motivo va pertanto respinta.

Sulla seconda parte del motivo: violazione del regolamento del concorso, in quanto il comitato di selezione ha fissato a tre per Stato membro il numero degli artisti da preselezionare

Argomenti delle parti

39 La ricorrente sostiene che la decisione del comitato di selezione di fissare arbitrariamente il numero degli artisti da preselezionare a tre per ogni Stato membro è stata emanata in violazione del regolamento del concorso. Essa sostiene che la ripartizione dei vincitori in funzione della loro nazionalità non era prevista dal regolamento del concorso e che un criterio di ripartizione geografica siffatto è in contrasto sia con la filosofia del concorso sia con l' art. 7, lett. c), del regolamento stesso, il quale prevede che, alla luce dei fascicoli presentati, ciascun gruppo di lavoro nazionale rediga, nell' ordine, un elenco di artisti che propone per la partecipazione alla seconda fase del concorso e che il comitato di selezione designi, sulla base degli elenchi redatti dai gruppi di lavoro nazionali, un numero massimo di 36 artisti per la partecipazione alla seconda fase.

40 Il Consiglio ricorda gli ampi poteri di cui il comitato è stato investito per l' organizzazione del concorso. Così, il fatto che il comitato abbia auspicato di ammettere almeno un artista per Stato membro e adottato le disposizioni adeguate a questo fine rientra, secondo il Consiglio, in una valutazione di opportunità politica concepibile nel contesto della sistemazione di opere d' arte in un immobile destinato alle riunioni del Consiglio. Esso ritiene che, a partire dal momento in cui è stato deciso di affidare a gruppi di lavoro nazionali l' incarico di formare un elenco di candidati idonei a partecipare alla seconda fase del concorso, fosse logico che questi gruppi nazionali potessero designare solo artisti cittadini del loro paese e che, in una Comunità composta da dodici Stati membri, la disposizione del regolamento secondo cui il comitato di selezione designa un numero massimo di 36 artisti sulla base degli elenchi fissati dai gruppi di lavoro nazionali presupponesse implicitamente la scelta di tre artisti per Stato membro.

Giudizio del Tribunale

41 Per quanto riguarda, in primo luogo, la fissazione a tre del numero di artisti preselezionati da ciascun gruppo di lavoro nazionale, va ricordato che nei punti 32-38 di cui sopra si è statuito che la decisione recante l' elenco dei 36 vincitori ammessi alla seconda fase del concorso sulla base degli elenchi di tre candidati proposti dai gruppi di lavoro nazionali è stata adottata dal comitato di selezione in conformità del regolamento del concorso. Pertanto, questo motivo di censura della ricorrente non può essere accolto.

42 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ripartizione dei vincitori in funzione della loro nazionalità, si deve ricordare che il comitato disponeva di ampi poteri nello svolgimento delle operazioni del concorso. Di conseguenza, il controllo del Tribunale deve limitarsi a verificare se si sia avuta violazione delle norme che disciplinavano i lavori di tale comitato.

43 Si deve innanzi tutto constatare che né la decisione del Consiglio 12 giugno 1989 né il regolamento del concorso prevedevano criteri di ripartizione geografica nel contesto delle operazioni di preselezione. In mancanza di una disposizione che fissi un siffatto criterio, come pure di una disposizione che vieti di farvi ricorso, il Tribunale considera che gli ampi poteri di cui il comitato di selezione è stato investito lo abilitavano ad adottare le modalità di svolgimento del procedimento, sia nella fase di preselezione sia in quella della selezione, nella maniera che ritenesse più idonea. Si deve a questo proposito rilevare, che è stato il comitato stesso a decidere, in occasione della riunione del 17 giugno 1992, di delegare ai gruppi di lavoro nazionale la preselezione degli artisti, di fissare a tre per Stato membro il numero degli artisti da ammettere al secondo turno e di ammettere, tra le proposte di opere d' arte promosse al secondo turno, almeno un artista per ciascuno Stato membro.

44 Si deve poi ricordare che l' oggetto del concorso (v. il punto 1 del regolamento, riprodotto qui sopra al punto 4) era quello di "far realizzare da 12 a 18 opere d' arte che esprimano il tema dell' unità e della comprensione fra gli uomini, riflettendo le tendenze artistiche contemporanee presenti negli Stati membri della Comunità europea". Questo disposto va letto nell' ottica di una volontà di rappresentare le tendenze artistiche presenti in tutti gli Stati membri, soprattutto se si considera che, secondo l' art. 8, lett. c), del regolamento relativo alle "procedure di valutazione" della seconda fase, il numero minimo di artisti da ammettere a conclusione del concorso era di 12, in una Comunità di 12 Stati membri.

45 Si deve pertanto concludere che, fissando a tre per Stato membro il numero di artisti da preselezionare per il secondo turno, il comitato di selezione non ha commesso alcuna violazione del regolamento del concorso, né della sua lettera né del suo obiettivo.

46 Anche la seconda parte del motivo deve pertanto essere respinta.

Sulla terza parte del motivo: violazione del regolamento del concorso, in quanto la decisione di respingere la candidatura della ricorrente è stata adottata in modo irregolare

Argomenti delle parti

47 La ricorrente sostiene che la sua candidatura sarebbe stata esaminata solo dal membro del comitato appartenente al gruppo di lavoro nazionale corrispondente. Essa deduce che la selezione dei 36 artisti ammessi alla seconda fase del concorso non sarebbe stata effettuata dal comitato, che non avrebbe neppure potuto procedere ad un esame comparativo dei fascicoli dei candidati, poiché questi sono stati trasmessi direttamente ai gruppi di lavoro nazionali. Così operando, il comitato non avrebbe mantenuto il controllo dei lavori e si sarebbe limitato ad avallare a maggioranza la selezione operata a livello nazionale.

48 Il Consiglio ricorda che le modalità di svolgimento del concorso, in particolare la delega della preselezione dei candidati ai gruppi di lavoro nazionali, sono state adottate dal comitato all' unanimità, in occasione delle sue riunioni di giugno e novembre 1992, di modo che i membri che rappresentavano il segretariato generale e quelli che rappresentavano il comitato del personale erano all' epoca ben coscienti che non avrebbero partecipato ai lavori di preselezione dei gruppi nazionali. Il Consiglio sostiene altresì che il comitato ha conservato in ogni caso il controllo delle operazioni e che, pur avendo affidato a gruppi nazionali che aveva costituito il compito di effettuare una preselezione di 36 artisti tra i circa 1 500 fascicoli di candidatura, esso ha mantenuto per sé solo il potere di scegliere i vincitori del concorso.

Giudizio del Tribunale

49 Si deve ricordare, innanzi tutto, che a questo riguardo, nei punti da 32 a 38, si è già statuito che sia la decisione di delegare ai gruppi di lavoro nazionali le operazioni di preselezione sia la decisione che fissa l' elenco dei candidati ammessi alla seconda fase del concorso erano decisioni del comitato di selezione e non dei gruppi di lavoro nazionali e che esse sono state adottate conformemente al regolamento del concorso e alle decisioni del comitato di selezione.

50 Pertanto, il fatto che il fascicolo della ricorrente sia stato esaminato dal gruppo di lavoro nazionale corrispondente è una conseguenza della decisione di delegare ai gruppi di lavoro nazionali le operazioni di preselezione e non può essere considerato come una violazione del regolamento del concorso. Si deve per di più ricordare che è stato il comitato ° che aveva a disposizione i fascicoli di tutti gli artisti, tra cui quello della ricorrente ° a redigere l' elenco degli artisti per la partecipazione alla seconda fase del concorso e che pertanto è stato il comitato stesso a respingere la candidatura della signora Candiotte, e non alcuni dei suoi membri.

51 Di conseguenza, questa terza parte del motivo come pure il motivo nel suo insieme debbono essere respinti.

Sulla domanda di risarcimento del danno

Gli argomenti delle parti

52 La ricorrente sostiene che, essendo stata esclusa dalla seconda fase del concorso in applicazione di un procedimento illegittimo, ha subito un danno considerevole in ragione della notorietà e della pubblicità date al concorso, in particolare in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell' immobile. Inoltre, la ricorrente rileva che le valutazioni formulate dal presidente del Tribunale nella precitata ordinanza 2 maggio 1994 vertono solo sulla concessione di provvedimenti urgenti e provvisori.

53 Il Consiglio sostiene che l' eventuale pregiudizio della signora Candiotte è solo virtuale, in quanto non è sicuro che la ricorrente sarebbe risultata vincitrice del concorso e, comunque, è equivalente a quello degli artisti la cui candidatura è stata scartata dopo la prima fase. Il Consiglio considera, inoltre, che il citato punto 28 dell' ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 1994 conferma la sua opinione circa la sussistenza dell' asserito pregiudizio.

Giudizio del Tribunale

54 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, affinché i ricorrenti possano aver diritto al risarcimento di un danno è determinante che dimostrino l' illegittimità del comportamento dell' istituzione, la sussistenza di un danno certo e valutabile come pure l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell' istituzione e il danno lamentato (v. sentenze della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punto 6; 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerías De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42, e 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19). Nella specie, il Tribunale rileva che da quanto precede consegue che il procedimento del concorso si è svolto in modo regolare e legittimo, senza che sia stato provato un qualsiasi illecito da parte del Consiglio.

55 Ne consegue che la domanda intesa al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito deve essere respinta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 A norma dell' art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta richiesta. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e il Consiglio ne ha chiesto la condanna alle spese, la stessa va condannata all' insieme delle spese, comprese quelle del procedimento sommario.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

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