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Document 61994TJ0095

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 28 settembre 1995.
    Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) e Brink's France SARL contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti concessi dagli Stati - Denuncia di un concorrente - Mancato avvio della procedura di esame - Diritto alla difesa - Ricorso d'annullamento.
    Causa T-95/94.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:172

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa T-95/94,

    Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval), associazione di diritto francese, e

    Brink' s France SARL, società di diritto francese,

    con l' avv. Jean-Michel Payre, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Michel Nolin e Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

    interveniente,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 31 dicembre 1993, che respinge la domanda delle ricorrenti rivolta a far constatare dalla Commissione che la Repubblica francese, concedendo aiuti alla Sécuripost SA, ha violato gli artt. 92 e 93 del Trattato,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

    composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, C.P. Brïet, R. García-Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza

    Fatti all' origine del ricorso

    1 Sino al 1987 la posta francese (in prosieguo: la "posta") ha effettuato, tramite i suoi servizi interni, il trasporto dei suoi fondi e valori. Nel 1986 la posta ha deciso di svolgere un certo numero delle sue attività tramite società di tipo commerciale. Il 16 dicembre 1986 si è quindi costituita la Société holding des filiales de la poste (in prosieguo: la "Sofipost"), controllata al 99% dallo Stato francese.

    2 Il 16 aprile 1987 la Sofipost ha dato vita alla Sécuripost SA (in prosieguo: la "Sécuripost") che essa controlla al 99,92%. L' oggetto di tale società consiste nel trasporto assicurato di fondi, nella custodia e nella protezione, nonché nella sorveglianza. La posta ha distaccato più di 220 dipendenti presso la Sécuripost.

    3 Con convenzione privata del 28 settembre 1987, la posta ha affidato alla Sécuripost le attività, nei settori sopra precisati, che essa stessa svolgeva in precedenza. La Sécuripost avrebbe dovuto ampliare in seguito la sua clientela e le sue attività.

    4 Il 30 settembre 1987 è stato concluso un accordo quadro tra il ministro delle Poste e Telecomunicazioni (in prosieguo: le "P e T") e la Sécuripost.

    5 Alla fine del 1987 la Sofipost ha accordato un anticipo di 5 000 000 di FF alla Sécuripost. Tale prestito-anticipo è stato incorporato nel capitale durante il primo semestre 1988.

    6 Il 1 gennaio 1988 la Sofipost ha proceduto ad un aumento del capitale della Sécuripost consistente nel conferimento del valore netto del settore delle attività trasporto di fondi trasferito dalla posta alla società controllata, stimato in 19 225 000 FF, da un lato, e, dall' altro, in un apporto in contanti di 9 775 000 FF.

    7 Nel corso del 1989 la Sofipost ha concesso alla Sécuripost un secondo prestito-anticipo di 15 000 000 di FF, che sarebbe stato accordato al tasso bancario di base maggiorato di mezzo punto.

    8 Il 4 settembre 1989 numerose società ed associazioni di diritto francese, tra cui le ricorrenti, hanno chiesto alla Commissione di avviare un procedimento, con due domande, presentate l' una in forza dell' art. 90 del Trattato CEE, in collegamento con gli artt. 85 e 86, e l' altra al fine di far constatare un' infrazione agli artt. 92 e 93 del Trattato CEE. Il presente ricorso si riferisce soltanto a quest' ultima.

    9 In seguito a tale denuncia, la Commissione ha chiesto spiegazioni al governo francese con lettera 14 marzo 1990.

    10 Il governo francese ha risposto con lettera 3 maggio 1990.

    11 Il 28 giugno 1991 la Commissione ha comunicato alle ricorrenti che la loro denuncia "solleva numerose ed importanti questioni di principio che necessitano, nel caso specifico, un esame approfondito da parte dei competenti servizi della Commissione".

    12 Il 9 ottobre 1991 la Commissione ha indicato ulteriormente alle ricorrenti che il loro fascicolo "appare particolarmente complesso, necessitando numerose analisi tecniche della copiosa documentazione prodotta sia dalle denuncianti sia dalle autorità francesi (...). Se non è stato possibile concluderne l' istruttoria nel termine [alle stesse] indicato nella lettera del 28 giugno 1991, ciò va attribuito alla complessità del fascicolo ed alla necessità derivantene di pervenire ad una decisione che tenga conto di tutti gli interessi in gioco".

    13 Il 5 febbraio 1992 la Commissione ha adottato una decisione che respinge la denuncia delle ricorrenti. Risulta in modo particolare da tale decisione che

    "la Commissione è cosciente del fatto che il trasferimento a società controllate delle attività di un' impresa pubblica come la posta francese potrebbe dissimulare elementi di aiuto ai sensi del Trattato. Per tale motivo, durante tutta l' istruttoria di tale fascicolo, abbiamo tenuto presente il criterio-guida del raffronto tra il comportamento addebitato allo Stato francese ed alla Sécuripost e la condotta verosimile di un imprenditore privato in analoghe circostanze. Ciò posto, emerge dallo stato attuale del fascicolo che, se la Sécuripost ha senz' altro ottenuto il sostegno della casa-madre e dello Stato all' epoca della sua costituzione e del suo stabilimento sul mercato, non è possibile dimostrare la sussistenza di aiuti di Stato nei termini precisati all' art. 92, n. 1, del Trattato. Occorre in particolare rendervi edotti del fatto che sono state formalmente smentite ° con l' aiuto, all' occorrenza, di prove documentali ° da parte delle autorità francesi le circostanze che danno luogo, prima facie, ad aiuti rientranti nell' art. 92, n. 1. E' d' uopo constatare pertanto che, sulla base degli elementi di valutazione di cui dispone la Commissione, l' operazione che ha portato alla creazione della Sécuripost è paragonabile alla riorganizzazione compiuta da un' impresa la quale decida di dar vita ad una società controllata per la gestione separata di un settore delle proprie attività".

    14 Il 13 aprile 1992 le ricorrenti hanno proposto un ricorso d' annullamento avverso tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia.

    15 Il 22 giugno 1992 la Commissione ha revocato la sua decisione 5 febbraio 1992, mentre il ricorso proposto dalle ricorrenti è stato cancellato dal ruolo il 14 settembre 1992 in seguito alla rinuncia agli atti di queste ultime.

    16 Il 24 luglio 1992 le ricorrenti hanno completato la denuncia già presentata alla Commissione.

    17 Il 21 gennaio 1993 la Commissione ha comunicato alle parti denuncianti che aveva iscritto nel registro degli aiuti non notificati, al n. NN 5/93, le misure adottate dal governo francese nei confronti della Sécuripost.

    18 Il 26 marzo 1993 il governo francese ha autorizzato la Sofipost a trasferire al settore privato la proprietà della Sécuripost.

    19 Il 22 aprile 1993 le ricorrenti hanno presentato un ulteriore complemento della denuncia.

    20 Il 5 maggio 1993 la Commissione ha informato le ricorrenti del fatto che essa aveva deciso di scindere l' istruttoria del caso in due parti, quella precedente alla privatizzazione e quella successiva a quest' ultima.

    21 L' 11 ottobre 1993 le ricorrenti hanno intimato alla Commissione ex art. 175 del Trattato CEE di adottare una decisione in seguito alla presentazione della loro denuncia il 4 settembre 1989.

    22 Il 31 dicembre 1993 la Commissione ha adottato la decisione impugnata con la quale respinge la domanda delle ricorrenti di far constatare dalla Commissione che, concedendo aiuti alla Sécuripost, la Repubblica francese ha violato gli artt. 92 e 93 del Trattato.

    23 Alla luce di tali circostanze, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 marzo 1994, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    24 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l' 11 luglio 1994, il governo francese ha presentato una domanda al fine di intervenire nella procedura a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    25 Con ordinanza 15 settembre 1994 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha ammesso tale domanda d' intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    26 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    27 Le difese orali delle parti nonché le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite nel corso dell' udienza tenuta il 26 aprile 1995.

    Conclusioni delle parti

    28 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione della Commissione 31 dicembre 1993 nonché tutti i relativi effetti giuridici;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    29 La Commissione conclude, per quanto le compete, che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso perché infondato;

    ° condannare le ricorrenti alle spese.

    30 Il governo francese conclude infine che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso.

    Sul merito

    31 Le ricorrenti invocano quattro motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo si fonda sulla violazione dell' art. 93, n. 2, del Trattato, nel senso che la Commissione ha deciso a torto, date le circostanze del caso di specie, di non iniziare la procedura prevista dalla disposizione in parola. Il secondo motivo è relativo alla violazione del diritto alla difesa delle ricorrenti, nel senso che la Commissione ha preso in considerazione nella sua decisione ° la quale arreca pregiudizio alle ricorrenti ° documenti, come le osservazioni del governo francese, che non sono stati comunicati alle stesse. Il terzo motivo è dedotto dalla violazione dell' art. 190 del Trattato CE, in quanto la Commissione ha omesso di rispondere nella decisione impugnata alle censure formulate dalle ricorrenti nella loro denuncia, concernenti gli aiuti in cui si tradurrebbero il distacco di personale amministrativo della posta presso la Sécuripost, la messa a disposizione di quest' ultima di locali della posta, il rifornimento di carburante ed il mantenimento di veicoli a condizioni troppo favorevoli nonché il prestito di 15 000 000 di FF accordato dalla Sofipost alla Sécuripost a un tasso preferenziale. Il quarto motivo si riferisce all' esistenza di errori manifesti di valutazione relativi all' esame, nella decisione, dell' aumento di capitale della Sécuripost a 9 775 000 FF, agli anticipi su ordinazioni con l' accordo della posta a vantaggio di quest' ultima, nonché alle tariffe e garanzie anormali applicate alla Sécuripost dalla posta.

    32 In base agli elementi del fascicolo il Tribunale ritiene di dover concentrare il proprio esame sul terzo e quarto motivo globalmente considerati, relativi alla violazione dell' art. 190 del Trattato ed all' errore manifesto di valutazione.

    Sui motivi relativi alla violazione dell' art. 190 del Trattato ed all' errore manifesto di valutazione

    Argomenti delle parti

    ° Sulla violazione dell' art. 190 del Trattato

    33 Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l' obbligo di motivazione ad essa incombente, di cui all' art. 190 del Trattato, non facendo emergere in modo chiaro e coerente le considerazioni di fatto e di diritto su cui essa si basa e che pertanto essa non ha posto gli interessati ed il Tribunale in grado di conoscere gli elementi essenziali del suo ragionamento al fine di accertare se la decisione sia o no fondata. Esse sottolineano che l' ampiezza dell' obbligo di motivazione è in rapporto al contesto in cui la stessa si inserisce ed a quanto le parti hanno esposto nel corso del procedimento amministrativo (v. le conclusioni dell' avvocato generale Lenz per la sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, Racc. pag. 1573, in particolare pag. 1581). Esse fanno valere che, nel caso di specie, la decisione è inficiata da carenza di motivazione su quattro punti essenziali.

    34 In primo luogo esse sostengono che nella decisione impugnata la Commissione si è limitata ad esaminare, quanto all' aiuto derivante dal distacco presso la Sécuripost di personale amministrativo, solo il vantaggio finanziario diretto dipendente dalla retribuzione e dai contributi sociali, mentre le parti denuncianti nelle loro osservazioni ricapitolative 24 luglio 1992 avevano rilevato del pari un vantaggio preferenziale consistente nel fatto che i dipendenti distaccati possono essere ricollocati in qualsiasi momento a disposizione della loro amministrazione di origine qualora riduzioni di personale si rivelino necessarie nell' impresa presso cui sono distaccati e che non sussiste in tal caso necessità veruna di versare alcun contributo alle casse di assicurazione per la disoccupazione ovvero obbligo alcuno di pagare indennità di preavviso o di licenziamento.

    35 In secondo luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione non ha sufficientemente motivato in diritto il rigetto della loro denuncia nella misura in cui questa si riferisce alla messa a disposizione della Sécuripost di locali a condizioni troppo vantaggiose. Secondo la posta, siffatti locali sono dati in locazione alla società Sécuripost "secondo le prescrizioni del codice del demanio pubblico dello Stato, sotto forma di convenzione di occupazione precaria e revocabile". Tali canoni sarebbero stati determinati dal servizio del demanio "con riferimento a quelli applicati in locali destinati allo stesso tipo di uso nel medesimo settore geografico". Orbene, secondo le ricorrenti, la decisione non contiene alcun dettaglio in merito al canone delle locazioni in uso, mentre i canoni applicati dal servizio del demanio sono notoriamente inferiori a quelli praticati per i locali cui hanno accesso le imprese concorrenti, il che costituisce un aiuto ai sensi dell' art. 92 del Trattato.

    36 In terzo luogo le ricorrenti ricordano di aver fatto valere, nella loro denuncia che i rifornimenti di carburante dei veicoli della società Sécuripost erano pagati con buoni benzina della posta, i quali fruivano di una tariffa ridotta dell' ordine di 50 centesimi al litro sotto forma di detassazione. Orbene, la Commissione non ha accertato quale tariffa sia pagata dalla Sécuripost, mentre il fatto di far beneficiare un' impresa di una fonte di energia ad una tariffa inferiore a quella normale può essere definito come aiuto di Stato (v. sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219). Ciò vale anche per il mantenimento dei veicoli.

    37 In quarto luogo, secondo le ricorrenti, la Commissione ha considerato che il prestito di 15 000 000 di FF accordato nel 1989 dalla Sofipost alla Sécuripost non costituiva un aiuto di Stato contrario agli artt. 92 e seguenti del Trattato, dal momento che tale prestito rappresentava un' operazione remunerativa al tasso bancario di base maggiorato di mezzo punto, senza chiedersi se un tasso siffatto non si traduca in un vantaggio preferenziale, in quanto a termini dell' art. 92 del Trattato un tasso di interesse ridotto dà luogo a un aiuto (v. sentenze della Corte Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, citata, e 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855).

    38 La Commissione ribatte che la decisione impugnata è motivata sufficientemente circa i quattro punti menzionati dalle ricorrenti.

    39 La Commissione, sostenuta dall' interveniente, risponde, innanzi tutto, che il non versamento di indennità di preavviso e di licenziamento era soltanto un elemento secondario di una più ampia censura avanzata nelle diverse denunce, cioè l' assunzione, totale o parziale, a carico dello Stato, delle retribuzioni del personale Sécuripost. Poiché la Commissione ha concluso nel senso dell' insussistenza di aiuti per tale aspetto, essa non ha ritenuto necessario, di conseguenza, procedere ad un' esplicita disamina della questione in parola. Essa aggiunge che non v' è stato alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali verso la Sécuripost e che quindi non era opportuno prendere in considerazione le deduzioni fatte valere dalle ricorrenti.

    40 In secondo luogo la Commissione ricorda che nella loro denuncia iniziale le ricorrenti adducevano la circostanza che la Sécuripost aveva fruito e tuttora fruiva di aiuti sotto forma di messa a disposizione gratuita di locali. In seguito all' esame di tale punto, l' affermazione in parola si è rivelata tuttavia infondata, in quanto le autorità francesi hanno precisato che detti locali erano dati in locazione, il che avrebbe giustificato il rigetto del reclamo a proposito di tale questione. La censura relativa ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato sembra diversa da quella avanzata durante il procedimento amministrativo e pertanto la Commissione non ha potuto esaminarla in maniera precisa e circostanziata nella sua decisione.

    41 La Commissione rileva in terzo luogo che, se le ricorrenti affermavano nella loro denuncia di aver "constatato" che "alcuni" furgoni della Sécuripost erano riforniti di carburante destinato ai veicoli della posta o di carburante pagato con buoni benzina della posta che fruivano di una tariffa ridotta, le stesse hanno abbandonato la loro prima asserzione nell' ambito del ricorso, mentre la loro seconda asserzione non era sufficientemente dimostrata di fronte alle contrarie affermazioni delle autorità francesi e non richiedeva quindi una risposta esplicita.

    42 Quanto al mantenimento dei veicoli, la Commissione constata che le ricorrenti affermavano nella loro denuncia che quest' ultimo "era assicurato dal servizio nazionale officine e garage delle PTT" (service national des ateliers et garages des PTT; in prosieguo: "SNAG"); inoltre, nella sua decisione, essa ha ritenuto a giusto titolo che, considerato il fatto che il servizio esterno del ministero delle P e T fattura l' insieme delle prestazioni fornite alla Sécuripost da detto ministero e che le fatture sono stabilite utilizzando "un sistema di fatturazione analogo a quello vigente nei garage privati", nulla permetteva di supporre che tale sistema di fatturazione dissimulasse un qualsiasi elemento di aiuto.

    43 In quarto luogo la Commissione rileva che, quanto al prestito consentito dalla Sofipost alla Sécuripost, il motivo differisce dalla censura avanzata nel corso del procedimento amministrativo in quanto le ricorrenti non sostengono più, come nella denuncia, che l' aiuto ammonta a 20 000 000 di FF, ma soltanto che lo stesso corrisponde alla differenza tra il tasso cui è stato accordato il prestito di 15 000 000 di FF (9,75%) ed il tasso di mercato del 1988 (11,67%). Essa aggiunge di aver precisato, nella sua comunicazione sui regimi di aiuti a finalità regionale, che il tasso di riferimento di attualizzazione applicabile alla Francia è il tasso applicato dal Crédit national ai prestiti per le infrastrutture. Secondo una costante prassi, tale tasso viene applicato a tutti i prestiti concessi ad hoc. Ora, nel 1988, siffatto tasso era del 9,91%, il che sarebbe solo appena superiore al tasso praticato alla Sécuripost, ma ampiamente inferiore al tasso asserito dalle ricorrenti.

    ° Sull' errore manifesto di valutazione

    44 Secondo le ricorrenti la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione considerando che l' aumento di capitale di 9 775 000 FF della Sécuripost, gli anticipi su ordinazioni alla Sécuripost con l' accordo della posta, nonché le tariffe applicate e le garanzie concesse dalla posta alla Sécuripost non costituiscono aiuti di Stato nel senso degli artt. 92 e seguenti del Trattato. Esse rilevano in particolare di aver sostenuto nella loro denuncia che le convenzioni stipulate tra la posta e la Sécuripost, segnatamente per quanto attiene alla prestazione di servizi di trasporto di fondi, erano state concluse ad una tariffa nettamente superiore a quella abitualmente praticata nell' ambito della professione ed inoltre accordavano una garanzia di risorse minime del pari inconsueta. Ciò è confermato peraltro espressamente dall' accordo quadro del 30 settembre 1987 che vincola la posta alla Sécuripost, il quale recita che le tariffe "dovranno corrispondere, nel più breve termine possibile, alle tariffe correttamente applicate sul mercato per le prestazioni equivalenti". Ne risultava, secondo le ricorrenti, un aiuto dello Stato francese alla Sécuripost equivalente alla differenza tra le tariffe praticate sul mercato postale e le normali tariffe di mercato.

    45 Esse rilevano che, per escludere tale censura, la Commissione ha proceduto ad un raffronto tra le tariffe applicate dalla Sécuripost nei confronti della posta e quelle applicate ai negozi Casino. Ora, i calcoli effettuati dalla Commissione sono incomprensibili e, soprattutto, non indicano l' anno cui essi si riferiscono, mentre le tariffe del mercato postale sarebbero cambiate col passare del tempo.

    46 Dopo aver compreso i calcoli effettuati dalla Commissione in seguito alle spiegazioni fornite da quest' ultima nel controricorso, le ricorrenti mantengono le loro censure, segnatamente quanto all' anno scelto dalla Commissione.

    47 Esse rilevano che in ogni caso i calcoli della Commissione permettono di constatare che le tariffe applicate dalla Sécuripost alla posta sono più elevate del 10% rispetto a quelle praticate nei confronti dei negozi Casino e che esse mettono in non cale il contenuto delle convenzioni concluse tra la posta e la Sécuripost, prodotte dalle ricorrenti insieme al loro reclamo, nonché l' accordo quadro del 30 settembre 1987 vincolante la posta alla Sécuripost.

    48 La Commissione replica che essa non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione considerando che né l' aumento di capitale della Sécuripost, né gli anticipi su ordinazioni che la posta le concedeva, né le tariffe applicate e le garanzie concordate nei confronti della posta costituivano aiuti ai sensi del Trattato. Quanto alle tariffe applicate, essa aggiunge che i riferimenti delle ricorrenti alle clausole dell' accordo quadro del 30 settembre 1987 sono inoperanti, nei limiti in cui la clausola di adattamento delle tariffe ivi prevista è del tutto in sintonia col passaggio dalla gestione diretta alla gestione da parte di una consociata e che l' obiettivo perseguito è di facilitare la transizione da un sistema all' altro, la qual cosa avvicinerebbe il comportamento della posta alla condotta che avrebbe potuto osservare, in simili circostanze, un imprenditore privato procedente al trasferimento verso una consociata di un' attività precedentemente gestita dalla casa madre.

    49 Dopo aver chiarito i calcoli effettuati con la decisione relativa alle tariffe applicate e precisato che questi ultimi si riferivano al 1993, la Commissione si lancia in un calcolo di tariffe medie praticate dalla posta sulla base della tariffazione del 1989, calcolo che la porta ad una tariffa media del servizio, corrispondente alle tariffe applicate dalla posta sino al 1989. Essa aggiunge che il raffronto condotto nel ricorso con le tariffe praticate nei confronti dei negozi Casino è infondato, dato che la distribuzione geografica di questi ultimi e quella degli uffici postali sono completamente diverse.

    Giudizio del Tribunale

    50 Il Tribunale sottolinea in limine che né il Trattato né la legislazione comunitaria hanno definito le regole di procedura da applicarsi alle denunce riguardanti l' esistenza di aiuti di Stato.

    51 Il Tribunale constata successivamente che la decisione impugnata è una decisione della Commissione che respinge le asserzioni delle ricorrenti per il motivo che le misure denunciate non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato. E' pacifico che la decisione impugnata è una decisione nel senso dell' art. 189, quarto comma, del Trattato e che va pertanto motivata a norma dell' art. 190 del Trattato.

    52 A tal proposito si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la motivazione richiesta dall' art. 190 deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l' argomentazione dell' istituzione comunitaria da cui emana l' atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, ed i riferimenti citati). E' del pari costante giurisprudenza che l' accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all' art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Delacre e a./Commissione, citata, punto 16 e sentenza della Corte 23 febbraio 1978, causa 92/77, An Bord Bainne, Racc. pag. 497, punti 36 e 37).

    53 Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, la decisione impugnata faccia apparire in forma chiara e non equivoca l' argomentazione che ha portato la Commissione a considerare che le misure denunciate dalle ricorrenti non costituivano aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato onde consentire alle denuncianti di prendere conoscenza delle ragioni del rigetto della loro denuncia per tutelare i propri diritti ed al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

    54 Va sottolineato che il controllo giurisdizionale che tale motivazione deve consentire non è, nel caso di specie, un controllo dell' errore manifesto di valutazione come quello relativo all' esame della compatibilità di misure nazionali già definite aiuti di Stato, esame che rientra nella competenza esclusiva della Commissione (v. sentenze 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike e Weinlig, Racc. pag. 595, punto 9, 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, punto 14, e 9 agosto 1994, causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit, Racc. pag. I-3829, punto 17), bensì un controllo dell' interpretazione e dell' applicazione della nozione di aiuto di Stato di cui all' art. 92 del Trattato, effettuate dalla Commissione per determinare se le misure nazionali denunciate dalle ricorrenti debbano o no essere definite come aiuti di Stato.

    55 Giova quindi ricordare il contesto in cui si è inserita la decisione impugnata poiché, come già si è detto (v. supra, punto 52), deve giudicarsi il carattere sufficiente o no di una motivazione alla luce non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto.

    56 A tale riguardo il Tribunale constata innanzi tutto che la decisione impugnata è stata adottata il 31 dicembre 1993 dopo che era trascorso un termine particolarmente lungo. Infatti emerge dagli atti di causa che sono occorsi alla Commissione più di 51 mesi per trattare la denuncia iniziale delle ricorrenti, presentata il 4 settembre 1989. Va poi aggiunto che durante questo periodo di 51 mesi la Commissione ha adottato due decisioni, la prima il 5 febbraio 1992 e la seconda il 31 dicembre 1993, cioè con un intervallo di oltre 22 mesi tra l' una e l' altra.

    57 Da ultimo occorre rilevare che la Commissione ha precisato nella corrispondenza scambiata con le denuncianti che la loro denuncia sollevava numerose ed importanti questioni di principio che richiedevano un esame approfondito e numerose analisi tecniche (corrispondenza 28 giugno 1991, allegato 14 al ricorso), che il fascicolo appariva particolarmente complesso (corrispondenza 9 ottobre 1991, allegato 15 al ricorso), che il passaggio a consociate delle attività della posta francese potrebbe "dissimulare elementi di aiuto ai sensi del Trattato" e che "la Sécuripost ha senz' altro ottenuto il sostegno della casa madre e dello Stato all' epoca della sua costituzione e del suo stabilimento sul mercato" (decisione 5 febbraio 1992, allegato 6 al ricorso).

    58 Il Tribunale constata, in terzo luogo, che, nonostante tali precisazioni, l' istruttoria della denuncia ha dato luogo all' adozione di una prima decisione il 5 febbraio 1992, cioè 29 mesi dopo la presentazione della denuncia iniziale. Questa prima decisione di rigetto della denuncia è stata impugnata con un ricorso d' annullamento dinanzi alla Corte ed in seguito è stata revocata dalla Commissione. Quest' ultima ha deciso allora di effettuare un supplemento d' istruttoria della denuncia alla luce del contenuto del ricorso d' annullamento proposto dinanzi alla Corte il 13 aprile 1992 (allegati 6 e 8 al ricorso). Orbene, va rilevato che il ricorso d' annullamento si limitava a riprendere i diversi addebiti dedotti dalle ricorrenti nella loro denuncia iniziale e nelle successive ricapitolazioni, senza sollevare nuove censure. La presentazione di tale ricorso ha indotto tuttavia la Commissione a revocare la sua decisione 5 febbraio 1992 e a procedere ad un supplemento d' istruttoria.

    59 Va inoltre segnalato che la Commissione ha comunicato alle ricorrenti che, in seguito alla revoca della sua prima decisione 5 febbraio 1992, essa aveva iscritto le misure oggetto della loro denuncia nel registro degli aiuti non notificati con il n. NN 5/93 (allegato 10 al ricorso). Peraltro il 31 dicembre 1993, cioè il giorno della decisione impugnata, essa ha indirizzato una corrispondenza al ministro francese per gli Affari esteri ove lamentava "che nessuna delle misure adottate nei confronti della (...) Sécuripost è stata preliminarmente comunicata a norma dell' art. 93, n. 3, del Trattato" e richiamava l' attenzione del governo francese sull' obbligo ad esso incombente di comunicare tutti i progetti diretti ad istituire aiuti di Stato soggetti all' esame previsto agli artt. 92 e seguenti del Trattato (allegato I al controricorso).

    60 Date le constatazioni precedenti, occorre stabilire se, nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata è idonea a corroborare la conclusione che le misure denunciate dalle ricorrenti non istituiscono aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato.

    61 In primo luogo, quanto al personale amministrativo distaccato, il Tribunale constata che le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver esaminato il vantaggio preferenziale, denunciato nella ricapitolazione della loro denuncia 24 luglio 1992, consistente nel fatto che i dipendenti distaccati dalla posta presso la Sécuripost possono essere richiamati in qualsiasi momento nella loro amministrazione originaria qualora riduzioni di personale si rivelino necessarie nell' impresa presso cui sono distaccati, senza che questa debba pagare in tal caso alcuna indennità di preavviso o di licenziamento. La Commissione, sostenuta dall' interveniente, replica che il non versamento di indennità di preavviso e di licenziamento era soltanto un elemento secondario di una censura avanzata nelle diverse denunce, cioè l' assunzione, a carico totale o parziale dello Stato, delle retribuzioni del personale della Sécuripost e che per tale ragione essa non ha giudicato necessario esaminare siffatta questione e rispondervi esplicitamente.

    62 Il Tribunale dichiara che, per ammissione della Commissione medesima, quest' ultima non ha risposto a tale censura nella decisione impugnata. Orbene, se certamente risulta dalla giurisprudenza che non è prescritto che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punto 222), fermo rimane che essa è tenuta a rispondere in maniera motivata a ciascuno degli addebiti mossi nella denuncia, pur, all' occorrenza, riferendosi ad una regola de minimis allorché l' elemento accessorio in parola è di un' importanza tale da non giustificare che la Commissione ci si soffermi. La decisione è inficiata pertanto per quest' aspetto da insussistenza di motivazione.

    63 Va rilevato in secondo luogo che nella decisione impugnata la Commissione ha risposto alla censura fondata sul difetto di contribuzione da parte della Sécuripost alle casse di assicurazione per la disoccupazione, dichiarando che "invece non si deve versare alcun contributo alle casse di assicurazione per la disoccupazione per l' impiego di funzionari distaccati poiché il loro statuto assicura agli stessi la garanzia dell' impiego". La Commissione riconosce in tal modo che nessun contributo è stato versato alle casse di assicurazione per la disoccupazione da parte della Sécuripost, senza fornire però la minima spiegazione sulle ragioni che l' hanno indotta a ritenere che tale diversità di regime della Sécuripost rispetto alle concorrenti non costituisse un aiuto di Stato nel senso dell' art. 92 del Trattato. Pertanto la motivazione della decisione è insussistente anche su tale punto.

    64 In secondo luogo, per quanto attiene alla messa a disposizione di locali, il Tribunale constata che le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver sufficientemente motivato in diritto il rigetto della loro denuncia nella parte in cui essa concerne la messa a disposizione della Sécuripost di locali a condizioni troppo vantaggiose e, in particolare, di non aver esaminato il canone delle locazioni che è stato richiesto, mentre i canoni di riferimento del servizio del demanio pubblico sono notoriamente inferiori a quelli applicati a locali cui accedono le imprese concorrenti della Sécuripost. La Commissione risponde che le ricorrenti facevano valere nella loro denuncia iniziale che determinati locali venivano messi gratuitamente a disposizione della Sécuripost. Poiché tale censura si era rivelata inesatta in base alle informazioni ottenute dal governo francese, essa aveva rigettato la denuncia su tale punto. Essa sostiene quindi che la censura relativa al canone cui i locali sono dati in locazione alla Sécuripost è diversa da quella fatta valere dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo e che per tale ragione essa non ha potuto esaminarla in modo circostanziato e preciso nella sua decisione.

    65 Il Tribunale constata che emerge dalle informazioni ottenute presso il governo francese e riprese in quanto tali nella decisione che i locali della Sécuripost sono messi a disposizione nell' ambito di un regime particolare di occupazione precaria e che la Commissione non ha fornito alcuna precisazione nella sua decisione quanto ai canoni effettivamente applicati alla Sécuripost e quanto a quelli che debbono pagare le concorrenti della Sécuripost per poter fruire di locali comparabili. Ne consegue che per tale aspetto la decisione non è sufficientemente motivata, nel senso che non illustra per quale motivo la possibilità che il governo francese non riscuota un canone di locazione corrispondente ai valori di mercato non si risolva in un trasferimento di risorse di tale governo verso la Sécuripost.

    66 Secondo il Tribunale la Commissione era tenuta, nelle circostanze del caso di specie, in forza del suo obbligo di procedere ad un esame minuzioso ed imparziale del fascicolo soggetto alla sua istruttoria, a svolgere un' indagine sull' importo dei canoni pagati dalla Sécuripost e, all' occorrenza, mettere a raffronto questi ultimi con quelli versati dalle imprese concorrenti. Infatti la Commissione dal momento che decide di respingere una denuncia relativa ad una misura che il denunciante caratterizza come un aiuto di Stato non notificato, senza permettere al medesimo di pronunciarsi, prima dell' adozione della decisione definitiva, sugli elementi raccolti nell' ambito della sua inchiesta, ha l' obbligo di esaminare d' ufficio quelle censure che il denunciante non avrebbe mancato di sollevare se avesse potuto prendere conoscenza di tali elementi; orbene, tale è il caso nella fattispecie considerato il fatto che la Commissione sapeva che i locali in parola erano messi a disposizione della Sécuripost secondo le prescrizioni del codice del demanio dello Stato, che definisce condizioni di messa a disposizione diverse da quelle di mercato. Ne consegue che anche su tale punto la motivazione della decisione impugnata è insussistente.

    67 In terzo luogo, quanto ai rifornimenti di carburante a tariffa ridotta e al mantenimento dei veicoli, il Tribunale constata che le ricorrenti addebitano alla Commissione, da un lato, di non aver ricercato quali fossero le tariffe applicate dalla Total e dalla Shell alla Sécuripost per il rifornimento di carburante dei suoi veicoli e, dall' altro, di non aver svolto alcuna ricerca in materia di tariffe praticate dallo SNAG per il mantenimento dei veicoli della Sécuripost. La Commissione ribatte che le asserzioni delle ricorrenti concernenti il rifornimento di carburante presso le società Total e Shell non sono provate a sufficienza di fronte alle contrarie affermazioni delle autorità francesi, il che giustifica il fatto che essa non vi abbia esplicitamente risposto. Quanto alla questione del mantenimento dei veicoli della società Sécuripost presso lo SNAG, la Commissione ha avuto modo di dichiarare che tale servizio utilizzava "un sistema di fatturazione analogo a quello in vigore nei garage privati". Poiché niente permette di supporre che detto sistema di fatturazione possa dissimulare un qualsiasi elemento di aiuto di Stato, la Commissione conclude per il rigetto della censura in parola.

    68 Il Tribunale ritiene che, per quanto riguarda il rifornimento di carburante, la Commissione ha accettato a buon diritto i chiarimenti dati dal governo francese nei limiti in cui le affermazioni contenute nella denuncia si riferivano all' utilizzazione di buoni benzina della posta. Infatti tali precise affermazioni non erano suffragate da alcun indizio. La fondatezza della posizione della Commissione è rafforzata peraltro dal fatto che le ricorrenti non hanno mantenuto le loro asserzioni al riguardo dinanzi al Tribunale. Inoltre le ricorrenti non possono addebitare alla Commissione di non aver esaminato le tariffe praticate dalle società Total e Shell nei confronti della Sécuripost, poiché essa non aveva alcuna ragione di credere che società private applichino su iniziativa del governo francese tariffe preferenziali alla Sécuripost. La decisione è quindi sufficientemente motivata in ordine a tale punto.

    69 Circa il mantenimento dei veicoli della Sécuripost da parte dello SNAG, va rilevato che nella sua decisione la Commissione non ha risposto alla censura sollevata dalle ricorrenti, in quanto si è limitata a riferirsi al sistema di fatturazione applicato dallo SNAG, senza esaminare se le tariffe praticate rivelassero o no il sussistere di un aiuto di Stato, mentre proprio questo era lo scopo dell' addebito mosso dalle ricorrenti. Siffatta lacuna nella motivazione della decisione è tanto meno giustificata in quanto, data l' analogia esistente, come ha constatato la Commissione, tra il sistema di fatturazione utilizzato dallo SNAG e quello praticato dai garage privati, per la stessa Commissione sarebbe stato agevole raffrontare le tariffe applicate da una parte e dall' altra. Pertanto il Tribunale considera che, su tale punto, la motivazione della decisione impugnata è insufficiente.

    70 In quarto luogo, per quanto concerne i prestiti accordati dalla Sofipost alla Sécuripost, il Tribunale constata che le ricorrenti addebitano alla Commissione di non essersi chiesta se un' operazione a titolo oneroso al tasso bancario di base maggiorato di mezzo punto non costituisca un vantaggio preferenziale, ponendo a confronto il tasso così determinato con quello che potevano ottenere le concorrenti sul mercato bancario nello stesso periodo. Esse aggiungono che la Commissione non poteva riferirsi al tasso previsto nella sua comunicazione sui regimi di aiuti di Stato a finalità regionale per giustificare il tasso che le era servito da termine di paragone nell' ambito dell' esame della denuncia, poiché tale comunicazione persegue una finalità del tutto diversa da quella degli aiuti di Stato la cui esistenza è asserita nel caso di specie. Dopo aver ricordato che la censura formulata nel loro ricorso dalle ricorrenti è diversa da quella figurante nella denuncia iniziale, la Commissione segnala che essa utilizza sempre lo stesso tasso di riferimento per stabilire se un prestito contenga un elemento di aiuto di Stato o no nel senso dell' art. 92 del Trattato, ciò in uno spirito di coerenza e trasparenza.

    71 Secondo il Tribunale, quanto alla questione del prestito di 5 000 000 di FF accordato alla Sécuripost per l' esercizio 1987, la Commissione ha accettato a buon diritto le delucidazioni fornite dal governo francese. Infatti la Commissione ha chiarito che tale prestito di 5 000 000 di FF costituisce un anticipo da parte di un azionista, che è stato incorporato nel capitale della Sécuripost nel 1988. La Commissione ha dichiarato inoltre che siffatto anticipo da parte di un azionista non ha il carattere di un aiuto di Stato, dal momento che l' apporto di capitale fresco è stato effettuato in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato che operi nelle condizioni normali di un' economia di mercato e che è abituale che un investitore, il quale intraprenda una nuova attività, trasferisca solo progressivamente i beni ed i capitali necessari al suo funzionamento. Agendo in tal guisa la Commissione ha motivato sufficientemente in diritto la sua decisione su tale aspetto.

    72 Invece il Tribunale considera che la Commissione non ha risposto sufficientemente in diritto all' addebito delle ricorrenti fondato sulla concessione di un anticipo di 15 000 000 di FF alla Sécuripost per l' esercizio 1989. Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione si è contentata di constatare che tale importo è stato concesso nell' ambito di una convenzione di 'omnium' tra le società del gruppo Sofipost e che il tasso di interesse applicato in tale occasione corrisponde al tasso bancario di base maggiorato di mezzo punto. La Commissione ne inferisce quindi che la censura va respinta poiché il prestito di 15 000 000 di FF costituisce un' operazione a titolo oneroso. Va rilevato in proposito che il fatto che si tratti di un' operazione a titolo oneroso non è sufficiente per dimostrare che non si è in presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, poiché siffatta operazione a titolo oneroso può essere sempre effettuata a un tasso che rappresenta un vantaggio preferenziale per la Sécuripost rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, per i motivi menzionati al punto 66, la Commissione non può valersi del fatto che la censura formulata dinanzi al Tribunale è diversa da quella sollevata nella denuncia iniziale. Il Tribunale considera pertanto che, su tale punto, la motivazione della decisione impugnata è insufficiente.

    73 Il Tribunale rileva peraltro che, secondo le ricorrenti, la decisione impugnata è inficiata da un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda, segnatamente, le tariffe che la Sécuripost ha applicato alla posta. Secondo le ricorrenti, le convenzioni tra la posta e la società Sécuripost, in particolare quanto alla prestazione di servizi di trasporto di fondi, erano state concluse ad una tariffa nettamente superiore a quella normalmente in uso nella professione. Ne risultava, dal loro punto di vista, un aiuto dello Stato francese alla Sécuripost equivalente alla differenza tra le tariffe applicate sul mercato postale e le normali tariffe di mercato. Al fine di escludere tale censura, la Commissione ha proceduto nella decisione impugnata ad un raffronto con una commessa molto importante ottenuta dalla società Sécuripost quanto ai trasporti di fondi dei negozi Casino. Le ricorrenti fanno valere in proposito, da un lato, che la Commissione non ha precisato a quale anno si riferivano tali calcoli, mentre le tariffe del mercato postale sono cambiate col passare del tempo, e, dall' altro, che in ogni caso i calcoli della Commissione permettono di constatare che le tariffe applicate alla posta dalla Sécuripost sono più elevate del 10% rispetto a quelle praticate nei confronti dei negozi Casino.

    74 Il Tribunale rileva che nella decisione impugnata la Commissione si è limitata a confrontare la tariffa del servizio effettuato nei confronti rispettivamente della posta e dei negozi Casino esclusivamente sulla base dei dati relativi all' anno 1993, senza però giustificare questo atteggiamento né precisarlo. Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione non illustra in alcun modo le ragioni che l' hanno indotta a ritenere che le differenze tra le tariffe praticate negli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato. La Commissione non contesta peraltro l' esistenza di tali differenze di tariffe negli anni precedenti al 1993, anche se essa sostiene, nell' ambito della presente procedura, cioè posteriormente alla decisione impugnata, che tali differenze si spiegano, almeno a partire dal 1989, con la presa in considerazione di una diversa distribuzione geografica a seconda che si tratti del mercato postale o del mercato dei negozi Casino. Inoltre le tariffe applicate alla posta dalla Sécuripost sono diminuite in modo continuativo a partire dal 1987 sino al 1993, in conformità, segnatamente, dell' accordo quadro 30 del settembre 1987 che vincola tra loro la posta e la società Sécuripost, il che aggrava ancora le differenze sollevate dalle ricorrenti.

    75 In mancanza di precisazioni relative alle tariffe applicate dalla Sécuripost alla posta ed agli altri clienti per gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, il Tribunale considera che non dispone degli elementi che gli consentano di esercitare il suo controllo sulla fondatezza della decisione impugnata e che è quindi tenuto a sollevare d' ufficio il mezzo relativo alla carenza di motivazione della decisione impugnata su tale punto (sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 89; sentenze del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, e 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 129). Il Tribunale considera quindi che la motivazione della decisione impugnata è, in ordine a tale punto, insufficiente.

    76 Inoltre va rilevato che nella decisione impugnata la Commissione si è limitata, per rispondere a tale censura, a riprendere alla lettera la risposta inviatale dal governo francese nella sua corrispondenza 12 gennaio 1993, senza che la motivazione della decisione impugnata dimostri che essa aveva proceduto alla verifica della fondatezza di quest' ultima.

    77 Il Tribunale ritiene peraltro che la Commissione non può valersi, come ha fatto all' udienza, dell' asserita debolezza degli elementi forniti dalle denuncianti a sostegno della loro denuncia, al fine di giustificare l' insufficienza di motivazione della sua decisione. Infatti la raccolta delle informazioni e degli elementi necessari al controllo della fondatezza di una denuncia al cui riguardo la Commissione stessa ha riconosciuto che era credibile nelle sue corrispondenze 28 giugno 1991 e 9 ottobre 1991 rappresenta un compito molto più difficile per i denuncianti che per la Commissione. I denuncianti incontrano generalmente l' ostruzionismo amministrativo inerente a tale tipo di iniziativa, poiché devono ottenere la conferma delle censure da loro sollevate proprio presso quelle amministrazioni che sospettano essersi rese colpevoli di una violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato senza disporre di alcun mezzo di coercizione. Al contrario la Commissione dispone, dal canto suo, di mezzi più efficaci e appropriati per raccogliere le informazioni occorrenti per un' istruttoria minuziosa ed imparziale della denuncia. Appare nel caso di specie che, tenuto conto delle difficoltà inevitabilmente incontrate dalle ricorrenti, gli elementi dalle stesse addotti a sostegno della denuncia e delle diverse ricapitolazioni inviate alla Commissione sono a tal punto idonei a corroborare sufficientemente le censure formulate, che la Commissione è tenuta a fornire una risposta motivata a ciascuna di esse. Il Tribunale ricorda in proposito che le circostanze del caso di specie rafforzano l' obbligo di motivazione incombente alla Commissione (v. più sopra i punti 56-59).

    78 Il Tribunale considera poi che l' obbligo gravante sulla Commissione di motivare le proprie decisioni può esigere, in determinate circostanze, l' avvio di un dibattito contraddittorio con il denunciante dal momento che, per giustificare sufficientemente sotto il profilo giuridico la sua valutazione del carattere di una misura definita dal denunciante come aiuto di Stato, la Commissione ha bisogno di conoscere la posizione di quest' ultimo circa gli elementi che essa ha raccolto nell' ambito della sua istruttoria (v. le conclusioni dell' avvocato generale Tesauro per la sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, in particolare pag. I-2502, punti 17-19). In siffatte circostanze tale obbligo costituisce il necessario prolungamento dell' obbligo incombente alla Commissione di assicurare un esame diligente ed imparziale dell' istruttoria del fascicolo munendosi di tutti i pareri necessari.

    79 Va aggiunto che la Commissione non può sostenere, come ha fatto all' udienza, che l' avvio di un siffatto dibattito contraddittorio sul contenuto della denuncia e della sua inchiesta finisca in realtà con l' imporre alla Commissione di iniziare la procedura prevista all' art. 93, n. 2, del Trattato e quindi col sospendere la messa in esecuzione della misura controversa, mentre quest' ultima in fin dei conti potrebbe risultare non essere un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato. Infatti, in taluni casi, la Commissione, come essa stessa ha riconosciuto all' udienza, sottopone ai denuncianti le osservazioni inviatele dallo Stato membro interessato, nell' ambito della fase preliminare della procedura di esame. La Commissione dispone quindi nell' ambito della fase preliminare della procedura di strumenti sufficienti per svolgere un esame diligente ed imparziale della denuncia e per rispettare il suo obbligo di motivare la decisione di rigetto di una denuncia sul motivo che la misura denunciata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato. Il Tribunale rileva peraltro che all' udienza la Commissione ha ammesso che le capita già attualmente di iniziare la procedura prevista dall' art. 93, n. 2, del Trattato al fine di esaminare in contraddittorio il carattere della misura litigiosa e che le capita pure di concludere, al termine di tale procedura, che siffatta misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato.

    80 Da tutto quanto precede discende che la decisione impugnata va annullata, poiché la motivazione della decisione impugnata non è idonea a suffragare la conclusione che le misure denunciate dalle ricorrenti non costituirebbero aiuti di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato. Non occorre quindi esaminare più approfonditamente gli altri motivi.

    Decisione relativa alle spese

    Sulle spese

    81 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta è soccombente sulle sue conclusioni e le ricorrenti hanno chiesto di condannarla, essa va condannata alle spese.

    82 Conformemente all' art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, l' interveniente sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione della Commissione 31 dicembre 1993, che respinge la domanda delle ricorrenti di far constatare dalla Commissione che la Repubblica francese ha violato gli artt. 92 e 93 del Trattato concedendo aiuti alla Sécuripost, è annullata.

    2) La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalle ricorrenti.

    3) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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