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Document 61994TJ0085

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 12 gennaio 1995.
    Eugénio Branco, Lda contro Commissione delle Comunità europee.
    Fondo sociale europeo - Ricorso d'annullamento avverso una decisione di riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso - Motivazione - Procedimento in contumacia.
    Causa T-85/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-00045

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:4

    61994A0085

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 12 GENNAIO 1995. - EUGENIO BRANCO LDA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FONDO SOCIALE EUROPEO - RICORSO D'ANNULLAMENTO AVVERSO UNA DECISIONE DI RIDUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO INIZIALMENTO CONCESSO - MOTIVAZIONE - PROCEDIMENTO DI CONTUMACIA. - CAUSA T-85/94.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00045


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione della Commissione di ridurre, su proposta di uno Stato membro, un contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale

    (Trattato CEE, art. 190)

    Massima


    L' obbligo di motivare una decisione individuale, sancito dall' art. 190 del Trattato, ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità. La portata di quest' obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato.

    Con riferimento ad una decisione di riduzione dell' importo di un contributo del Fondo sociale europeo inizialmente concesso, comportando gravi conseguenze per il beneficiario del contributo, essa deve vuoi far risultare direttamente e chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all' ammontare inizialmente approvato, vuoi, in mancanza di ciò e alla luce del sistema di stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri sul quale si fonda la concessione di tali contributi, far riferimento in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di siffatta riduzione.

    Parti


    ++++

    Nella causa T-85/94 (122),

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco De Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    opponente,

    contro

    Eugénio Branco Lda, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, con l'avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heine,

    resistente,

    avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso la sentenza contumaciale pronunciata dal Tribunale il 12 gennaio 1995 nella causa T-85/94, Branco/Commissione (Racc. pag. II-45),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Terza Sezione),

    composto dai signori C.P. Briët, facente funzione di presidente, C.W. Bellamy e J. Azizi, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 settembre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti e procedimento

    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 1994, la Eugénio Branco Lda (in prosieguo: la «Branco») ha proposto un ricorso d'annullamento avverso la decisione della Commissione 29 marzo 1993 di ridurre un contributo finanziario inizialmente concessole dal Fondo sociale europeo (in prosieguo: il «FSE»).

    2 A sostegno del ricorso, la Branco ha dedotto sette motivi, rispettivamente vertenti sulle seguenti violazioni: dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, delle forme sostanziali, di talune disposizioni del contesto normativo vigente, dei diritti quesiti, dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto e, infine, del principio di proporzionalità.

    3 Non avendo la Commissione depositato il proprio controricorso entro il termine stabilito, il 12 gennaio 1995 il Tribunale (Terza Sezione) ha pronunciato una sentenza in contumacia (causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45). In accoglimento del motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, il Tribunale ha annullato la decisione controversa, senza procedere all'esame degli altri motivi dedotti dalla Branco a sostegno del ricorso.

    4 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 1995, la Commissione ha proposto opposizione avverso la sentenza del Tribunale a norma dell'art. 122, n. 4, del regolamento di procedura.

    5 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1995, la Branco ha presentato le proprie osservazioni in merito all'opposizione, ai sensi dell'art. 122, n. 5, del regolamento di procedura.

    6 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    7 Le parti hanno svolto le rispettive difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 26 settembre 1995.

    8 In apertura dell'udienza, la Commissione ha prodotto cinque documenti che ha chiesto di poter versare agli atti. La Commissione ha spiegato che si trattava, fra l'altro, di due lettere indirizzate dal Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (Dipartimento delle pratiche del Fondo sociale europeo, in prosieguo: il «DAFSE») alla Branco. Secondo la Commissione, detti documenti dimostrerebbero che la Branco era stata debitamente informata delle ragioni per le quali il contributo finanziario del FSE in suo favore era stato ridotto.

    9 Il Tribunale ritiene che i documenti di cui trattasi siano stati prodotti tardivamente, talché la Branco e il suo legale non hanno avuto la possibilità di replicarvi tempestivamente. Pertanto, la richiesta della Commissione di versare agli atti tali documenti dev'essere respinta, ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c) ed e), del regolamento di procedura - applicabile nel procedimento di opposizione in forza dell'art. 122, n. 4, dello stesso regolamento - nonché dell'art. 48, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, estensibile per analogia al procedimento di opposizione.

    Conclusioni delle parti

    10 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    - riconsiderare la sentenza pronunciata il 12 gennaio 1995 nella causa T-85/94 respingendo, per mancanza di prove, le domande della Branco;

    - condannare la Branco alle spese.

    11 La Branco conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere l'opposizione proposta dalla Commissione e confermare integralmente la sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, dichiarando fondate le conclusioni presentate nel ricorso d'annullamento;

    - condannare la Commissione alle spese.

    Sulla motivazione della decisione controversa

    Sintesi dei principali argomenti delle parti

    12 Secondo la Commissione, il Tribunale, nel dichiarare che la decisione impugnata contravveniva all'art. 190 del Trattato, ha commesso un errore di diritto, in quanto rispetto a tale decisione non le incombeva alcun obbligo di motivazione.

    13 A sostegno di quest'asserzione, la Commissione rileva anzitutto che il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento»), istituisce un contesto normativo caratterizzato dalla sussistenza di due relazioni bilaterali parallele, e cioè la relazione tra la Commissione e l'autorità nazionale dello Stato membro interessato, da una parte, e la relazione tra quest'autorità nazionale e il destinatario del contributo finanziario, dall'altra (sentenza della Corte 15 marzo 1984, causa 310/81, EISS/Commissione, Racc. pag. 1341, punto 15).

    14 La Commissione sottolinea inoltre che, nell'ambito del procedimento di finanziamento delle azioni di formazione del FSE, l'autorità nazionale è il suo unico interlocutore, e che questa impegna la propria responsabilità in quanto, in particolare, certifica l'esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento del saldo in conformità all'art. 5, n. 4, del regolamento (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-304/89, Oliveira/Commissione, Racc. pag. I-2283, punto 20).

    15 La Commissione deduce che, in un caso come quello di cui trattasi, in cui essa approva senza modifiche la domanda di pagamento del saldo quale presentata e certificata dall'autorità nazionale, la decisione di riduzione del contributo rientra nell'ambito della relazione tra l'autorità nazionale, nella fattispecie il DAFSE, e il destinatario del contributo del FSE, nella fattispecie la Branco. In particolare, in un caso del genere la decisione di riduzione del contributo non sarebbe adottata dalla Commissione stessa bensì dall'autorità nazionale.

    16 Per tali ragioni, la Commissione non vede come potrebbe incomberle l'obbligo di motivare tale decisione. Essa ritiene infatti che un obbligo di motivazione sussista solo allorché essa si discosti dalla domanda di pagamento del saldo presentata dall'autorità nazionale. Al contrario, in un caso come quello di cui trattasi, l'obbligo di motivazione non avrebbe portata più ampia dell'obbligo di motivare la decisione di concessione del contributo ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento.

    17 La Commissione afferma di rispettare i diritti della difesa del destinatario di un contributo e riconosce che, nel caso di specie, è possibile che un concorso di circostanze abbia impedito alla Branco di conoscere esattamente e chiaramente i motivi della decisione controversa. A suo parere, tuttavia, pare dimostrato che le autorità nazionali abbiano proceduto, presso la ricorrente, ad un controllo contabile con riferimento al fascicolo di cui trattasi. Essa suppone, di conseguenza, che nel corso di tale procedimento la Branco abbia avuto l'opportunità di apprendere le ragioni per le quali il DAFSE ha proposto di ridurre il contributo finanziario del FSE in suo favore.

    18 Secondo la Commissione, inoltre, la tutela giurisdizionale del destinatario di un contributo finanziario del FSE rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale, dinanzi al quale il destinatario potrà eventualmente contestare il comportamento dell'autorità nazionale.

    19 La Branco replica che l'argomento della Commissione, secondo il quale essa, essendosi limitata ad approvare quanto richiesto dal DAFSE, non sarebbe tenuta a motivare la decisione controversa, è privo di fondamento.

    20 La Branco rileva che, ai sensi dell'art. 5, n. 4, del regolamento, l'autorità nazionale sottopone alla Commissione la domanda di pagamento del saldo, ma è quest'ultima a decidere il pagamento, eventualmente dopo aver effettuato verifiche in conformità all'art. 7 del regolamento, tenuto conto delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento, di cui l'autorità nazionale ha certificato l'esattezza di fatto e contabile. La Branco rileva che il potere di ridurre l'importo di un contributo inizialmente concesso, a norma dell'art. 6, n. 1, del regolamento, spetta alla Commissione, e non all'autorità nazionale.

    21 Ne consegue, secondo la Branco, che la decisione controversa è imputabile alla Commissione, e deve essere pertanto motivata a norma dell'art. 190 del Trattato. Atteso che la Commissione non ha dimostrato, a confutazione di quanto ritenuto dal Tribunale, che la decisione fosse sufficientemente motivata, la Branco ritiene che l'opposizione proposta avverso la sentenza del Tribunale debba essere respinta.

    Giudizio del Tribunale

    22 La Commissione deduce, in sostanza, di non essere tenuta a motivare la decisione controversa: essa si sarebbe limitata ad approvare una proposta del DAFSE e, pertanto, la decisione di riduzione del contributo del FSE non sarebbe stata adottata dalla Commissione stessa, bensì dall'autorità nazionale. Secondo la Commissione, un obbligo di motivazione sarebbe sorto soltanto nel caso in cui essa si fosse discostata dalla proposta del DAFSE.

    23 Questa tesi non può essere accolta. Come giustamente rileva la Branco, infatti, il DAFSE, come qualunque altra autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del FSE, può proporre, con una domanda di pagamento del saldo in conformità all'art. 5, n. 4, del regolamento, di ridurre un contributo finanziario del FSE. Tuttavia, è la Commissione a statuire sulle domande di pagamento del saldo, ed è alla stessa istituzione - e ad essa soltanto - che spetta il potere di ridurre un contributo finanziario del FSE, in conformità all'art. 6, n. 1, del regolamento.

    24 Ne deriva che è la Commissione ad assumersi, nei confronti del destinatario di un contributo del FSE, la responsabilità giuridica della decisione mediante la quale il suo contributo viene ridotto, a prescindere dal fatto che detta riduzione sia stata proposta o meno dall'autorità nazionale competente. Atteso che la decisione di riduzione di un contributo del FSE rientra nella responsabilità della Commissione, detta decisione deve conformarsi all'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato.

    25 Per assolvere tale obbligo, la decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all'ammontare inizialmente approvato (sentenze della Corte 4 giugno 1992, causa C-181/90, Consorgan/Commissione, Racc. pag. I-3557, punto 18, e causa C-189/90, Cipeke/Commissione, Racc. pag. I-3573, punto 18). Orbene, come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza 12 gennaio 1995, la decisione controversa non è affatto motivata e contravviene pertanto all'art. 190 del Trattato (v. punti 34-39 della sentenza impugnata).

    26 Il Tribunale rammenta altresì che, nell'atto di opposizione, la Commissione deduce, quale unico argomento volto a dimostrare la sufficiente motivazione della decisione controversa, che a quanto pare, il DAFSE, nel corso del controllo contabile dell'azione di formazione, ha dato alla Branco la possibilità di venire a conoscenza dei motivi della propria proposta di ridurre il contributo finanziario del FSE. A sostegno di tale argomento, la Commissione ha di nuovo fatto rinvio, nel corso dell'udienza, ai documenti da essa prodotti e che essa ha chiesto di versare agli atti, ed in particolare alle lettere inviate alla Branco dal DAFSE (v. supra, punto 8).

    27 Il Tribunale osserva in proposito che, pur ammettendo che il DAFSE abbia debitamente spiegato alla Branco le ragioni per le quali ha proposto di ridurre il contributo finanziario del FSE, la decisione della Commissione che ha disposto la riduzione di tale contributo, in conformità alla proposta del DAFSE, potrebbe essere in sé debitamente motivata soltanto allorché, per lo meno, facesse riferimento in modo abbastanza chiaro all'atto in cui sono state raccolte le spiegazioni del DAFSE (v. anche punto 36 della sentenza impugnata). Orbene, è pacifico che nella decisione controversa non v'è nemmeno un riferimento del genere. L'argomento di cui trattasi deve essere pertanto respinto. Ne deriva peraltro che, anche nel caso in cui fosse stata accolta la richiesta della Commissione di versare agli atti i documenti integrativi da essa prodotti, questi non sarebbero stati sufficienti a sanare la carenza di motivazione rilevata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

    28 La Commissione rileva inoltre che la tutela giurisdizionale del destinatario di un contributo del FSE rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale. E' sufficiente osservare in proposito come la Corte abbia più volte dichiarato che il destinatario di un contributo del FSE può impugnare dinanzi al giudice comunitario la decisione della Commissione di ridurre il suo contributo finanziario (v., a titolo indicativo, le sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/Commissione, Racc. pag. I-2257, punto 13, e 4 giugno 1992, causa C-157/90, Infortec/Commissione, Racc. pag. I-3525, punto 17). Ne consegue che anche questo argomento dev'essere disatteso.

    29 Per i motivi sin qui illustrati, l'opposizione proposta dalla Commissione dev'essere respinta.

    30 Il Tribunale precisa, ad abundantiam, che nella sua sentenza 12 gennaio 1995 ha esplicitamente tenuto conto, per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, del contesto in cui le azioni di formazione del FSE sono gestite. In proposito il Tribunale rinvia ancora una volta al punto 36 della sentenza impugnata, ove si legge che «in un caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione confermi puramente e semplicemente la proposta di uno Stato membro di ridurre un contributo inizialmente concesso, il Tribunale ritiene che la decisione della Commissione possa essere considerata debitamente motivata, ai sensi dell'art. 190 del Trattato, vuoi allorché espone essa stessa chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo, vuoi, in mancanza di ciò, allorché si riferisce in modo sufficientemente chiaro ad un atto delle competenti autorità nazionali dello Stato membro interessato nel quale queste ultime abbiano chiaramente illustrato i motivi di una siffatta riduzione».

    31 Risulta da quanto precede che l'opposizione proposta dalla Commissione dev'essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sugli argomenti relativi agli altri motivi dedotti.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, viste le conclusioni della ricorrente, essa va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L'opposizione proposta dalla Commissione è respinta.

    2) La Commissione è condannata alle spese.

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