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Document 61993TO0497

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 29 settembre 1993.
    Anne Hogan contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
    Dipendenti - Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori.
    Causa T-497/93 R II.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01005

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:80

    61993B0497

    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 29 SETTEMBRE 1993. - ANNE HOGAN CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ISTANZA DI PROVVEDIMENTO D'URGENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA. - CAUSA T-497/93 R-II.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01005


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Procedimento sommario ° Provvedimenti provvisori ° Presupposti per la concessione ° Danno grave ed irreparabile ° Danno strettamente pecuniario

    (Trattato CEE, art. 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    Massima


    L' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria onde evitare che sia arrecato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente.

    A tale riguardo, un danno strettamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile qualora, per ipotesi, possa essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Tuttavia, spetta al giudice dell' urgenza valutare gli elementi che permettano di stabilire, nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, il richiedente rischi di subire un danno che non potrebbe essere risarcito nemmeno se gli atti impugnati dovessero essere annullati nell' ambito del giudizio di merito.

    Parti


    Nel procedimento T-497/93 R II,

    Anne Hogan, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Senningerberg (Lussemburgo), con l' avv. Carlo Giovanni Lattanzi, del foro di Massa Carrara, con domicilio eletto a Lussemburgo in 5, rue des Bains,

    richiedente,

    contro

    Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Luigia Maggioni e dal signor Niels Lierow, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la signora Maggioni nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg,

    resistente

    avente ad oggetto la domanda di provvedimento provvisorio diretta ad ottenere la restituzione della somma di 43 811 BFR trattenuta sulla retribuzione del mese di luglio 1993,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    In fatto

    1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 1993 la richiedente ha proposto, ai sensi dell' art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso diretto, fra l' altro, all' annullamento della decisione 15 luglio 1993 del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte"), recante rigetto della sua domanda 1 giugno 1993 e del suo reclamo 3 giugno 1993, miranti alla restituzione della somma prelevata sulla sua retribuzione del mese di luglio 1993.

    2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno la richiedente ha proposto una domanda di provvedimento provvisorio diretta ad ottenere, in attesa della sentenza nel merito e con riserva di un' eventuale ripetizione, la restituzione immediata della detta somma. Poiché successivamente la richiedente ha comunicato al Tribunale, con lettera 12 agosto 1993, che intendeva rinunciare alla detta domanda, il presidente del Tribunale ha disposto, il 16 agosto 1993, la cancellazione del procedimento T-497/93 R dal ruolo.

    3 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 24 agosto 1993 la richiedente ha proposto una nuova domanda di provvedimento provvisorio avente lo steso oggetto della precedente e che è stata iscritta nel ruolo col numero T-497/93 R II.

    4 La resistente ha presentato osservazioni scritte su quest' ultima domanda il 7 settembre 1993.

    5 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimento provvisorio, è opportuno ricordare i fatti essenziali che sono all' origine della controversia, quali emergono dalle memorie delle parti.

    6 Con istanza 18 maggio 1993 l' avv. Alain Gross, del foro di Lussemburgo, chiedeva al giudice di pace di Lussemburgo di autorizzarlo a procedere ad un pignoramento sullo stipendio della richiedente presso il datore di lavoro di questa, ossia la Corte, per l' importo di 43 811 BFR, corrispondente a spese ed onorari liquidati il 3 febbraio 1993. Con ordinanza 21 maggio 1993 il giudice di pace di Lussemburgo autorizzava il pignoramento e ordinava la notifica di tale decisione alla Corte, come terzo presso il quale doveva effettuarsi il pignoramento stesso. Con lettera 27 maggio 1993 il capo della divisione "Personale" della Corte comunicava al cancelliere del Tribunal de paix di Lussemburgo che la somma oggetto del pignoramento, trattenuta sullo stipendio dell' interessata, sarebbe stata versata il 15 luglio 1993 su un conto speciale tenuto presso la Corte.

    7 Con lettera 1 giugno 1993 la richiedente presentava una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta, in via principale, a che l' autorità avente il potere di nomina ingiungesse all' ufficio "Personale" di non effettuare trattenute sul suo stipendio. Con lettera 3 giugno 1993 la richiedente proponeva un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione "27-28 maggio 1993" del capo della divisione "Personale".

    8 Con lettera 15 luglio 1993 il presidente della Corte comunicava alla richiedente che il comitato amministrativo aveva deciso di respingere il reclamo, segnatamente per il motivo che "ciascuna istituzione delle Comunità ha la facoltà di rinunciare ai privilegi ed alle immunità ad essa concessi in tutti i casi in cui ritenga che tale rinuncia non sia in contrasto con gli interessi delle Comunità. In particolare, essa deve dar seguito ad un' ordinanza di pignoramento presso terzi emanata dal giudice nazionale qualora ritenga di non avere motivo per opporsi al pagamento parziale o integrale, a favore del creditore di uno dei suoi dipendenti, delle somme che essa deve o dovrà a quest' ultimo".

    9 Veniva così effettuata una trattenuta di 43 811 BFR, come pignoramento sullo stipendio, sulla retribuzione della richiedente relativa al luglio 1993.

    In diritto

    10 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato e adottare i provvedimenti provvisori necessari.

    11 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato CEE devono specificare i motivi d' urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria nel senso che non devono pregiudicare la pronuncia nel merito (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993, procedimento T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-785).

    Argomenti delle parti

    12 Nella domanda di provvedimento provvisorio la richiedente deduce in sostanza che la retribuzione da essa percepita come dipendente della Corte non può essere oggetto di provvedimenti esecutori disciplinati dal diritto nazionale, nella specie il diritto lussemburghese. A suo avviso, l' istituzione può certamente rinunciare ai propri privilegi, ma non ha il potere di disporre dei diritti dei terzi, e in particolare quello di imporre alla richiedente, senza adeguati motivi, garanzie e requisiti di forma, di rinunciare ad una parte ° pari al 50% circa ° della sua retribuzione.

    13 A proposito del rischio di pregiudizio grave e irreparabile, la richiedente considera che la trattenuta operata sul suo stipendio costituisce una "via di fatto" che arreca un pregiudizio intollerabile al suo diritto di essere integralmente retribuita per il proprio lavoro, soprattutto considerando che l' asserito debito non è certo, né evidente o esigibile. Essa fa poi presente che il pignoramento effettuato sul suo stipendio, che costituirebbe un "bene socialmente protetto", ostacola il rispetto degli impegni finanziari da lei assunti basandosi sulla previsione che la retribuzione le sarebbe stata versata a ritmo regolare e per intero.

    14 La resistente sostiene dal canto suo che il pignoramento delle retribuzioni dei dipendenti delle Comunità europee presso l' istituzione cui appartengono rientra in una prassi costante e la Corte ne ha già ammesso implicitamente la fondatezza ed ha riconosciuto l' applicabilità dei diritti nazionali in materia nell' ordinanza 11 maggio 1971 (causa 1/71, S.A., Racc. pag. 363).

    15 Per quanto riguarda il rischio di pregiudizio grave ed irreparabile, la resistente rileva che è difficile immaginare come la temporanea privazione della somma di 43 811 BFR possa realmente compromettere la situazione economica di un dipendente che percepisce una retribuzione mensile corrispondente al grado C1. Essa aggiunge che, comunque, il pregiudizio non è irreparabile giacché la somma oggetto del pignoramento trattenuta sullo stipendio della richiedente verrebbe a questa versata sia nell' ipotesi in cui essa risultasse vittoriosa dinanzi al giudice lussemburghese sia qualora il Tribunale accogliesse il suo ricorso di merito.

    Valutazione del giudice dell' urgenza

    16 Occorre rilevare, in limine, che l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori di cui fa menzione l' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dev' essere valutata in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria onde evitare che sia arrecato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio.

    17 A questo riguardo occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante (v. da ultimo l' ordinanza del presidente del Tribunale 23 marzo 1993, causa T-115/92 R, Hogan/Parlamento europeo, Racc. pag. II-339), in via di principio un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche difficilmente riparabile qualora, per ipotesi, possa essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Tuttavia, spetta al giudice dell' urgenza valutare gli elementi che permettano di stabilire, nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, il richiedente rischi di subire un danno che non potrebbe essere risarcito nemmeno se gli atti impugnati dovessero essere annullati nell' ambito del giudizio di merito.

    18 Va osservato, in primo luogo, che il pregiudizio menzionato dalla richiedente trova origine solo nella trattenuta della somma di 43 811 BFR operata sulla sua retribuzione del luglio del corrente anno. In secondo luogo, emerge dagli elementi agli atti che lo stipendio netto mensile della richiedente ammontava a 120 424 BFR al momento in cui il pignoramento di cui trattasi è stato autorizzato. Si deve infine sottolineare che il pregiudizio asserito dalla richiedente potrà essere compensato successivamente tanto nel caso in cui essa risulti vittoriosa dinanzi ai giudizi lussemburghesi quanto nell' ipotesi in cui il Tribunale accolga il suo ricorso di merito.

    19 Risulta dalle considerazioni che precedono che, in mancanza di qualsiasi altro elemento attestante l' urgenza prodotto dalla richiedente, il pregiudizio economico che essa dovrà sopportare, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nel giudizio di merito, a causa del rigetto della sua domanda di restituzione, non può comportare per lei un qualsivoglia danno grave e irreparabile.

    20 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare la fondatezza prima facie del ricorso di merito proposto dalla richiedente, si deve constatare che non sussistono i presupposti cui è subordinata, in diritto, l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto e che pertanto la domanda dev' essere respinta.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) La domanda di provvedimento provvisorio è respinta.

    2) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 29 settembre 1993.

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