EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993TO0021

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 5 aprile 1993.
Carlos Afonso Camarinha Lobão Peixoto contro Commissione delle Comunità europee.
Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione.
Causa T-21/93 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00463

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:36

61993B0021

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 5 APRILE 1993. - CARLOS AFONSO CAMARINHA LOBAO PEIXOTO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - PROCEDIMENTO D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE. - CAUSA T-21/93 R.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00463


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° "Fumus boni juris" ° Sanzione disciplinare, irrogata dall' autorità che ha il potere di nomina, più severa rispetto a quella proposta dalla commissione di disciplina, ancorché basata su un' identica valutazione dei fatti

(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Danno non patrimoniale ° Valutazione comparativa dei rispettivi interessi delle parti ° Sanzione disciplinare intervenuta molto tempo dopo i fatti addebitati

(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Massima


1. In tema di sospensione dell' esecuzione di una decisione che infligge una sanzione disciplinare ad un dipendente, la condizione relativa all' esistenza di un "fumus boni juris" risulta soddisfatta qualora l' autorità che ha il potere di nomina, senza contraddire la valutazione dei fatti contenuta nel parere motivato formulato dalla commissione di disciplina, abbia irrogato una sanzione più grave rispetto a quella proposta da quest' ultima, e la qualificazione dei fatti effettuata dall' APN nella decisione impugnata sollevi a prima vista serie perplessità per il giudice del procedimento sommario, senza che sia peraltro possibile, in tale fase, concludere per la sua legittimità o illegittimità.

2. Con riguardo al presupposto per la concessione della sospensione dell' esecuzione relativo al rischio gravante sul richiedente di subire un danno grave e irreparabile, non può di norma considerarsi irreparabile, o anche difficilmente riparabile, un danno strettamente pecuniario il quale possa divenire oggetto di successiva compensazione finanziaria. Spetta, tuttavia, al giudice del procedimento sommario esaminare, tenendo conto dell' interesse dell' amministrazione all' esecuzione della decisione impugnata, le circostanze specifiche di ciascun caso concreto e valutare, in funzione di queste, se la decisione determini in capo al richiedente un danno che non potrebbe essere riparato neanche in caso di annullamento della decisione nell' ambito del ricorso principale.

Al riguardo, deve escludersi che una diminuzione del reddito mensile pari a circa il 12%, subita da un dipendente in conseguenza della sua retrocessione, costituisca un danno grave e irreparabile dal momento che, qualora il ricorso in via principale dovesse risultare fondato, il richiedente recupererebbe gli importi equivalenti alla differenza di retribuzione derivante dalla sua retrocessione di grado.

Viceversa, per quanto riguarda sia il danno derivante dall' offesa recata alla dignità e alla correttezza professionale del dipendente, sia quello prodotto dall' aggravarsi delle sue condizioni psicologiche, si deve riconoscere che, poiché l' APN, che pure non è vincolata da alcun termine di prescrizione stabilito al riguardo, ha irrogato una sanzione oltre cinque anni dopo il compimento di un illecito che essa considera estremamente grave e del quale era al corrente oltre quattro anni prima dell' apertura del procedimento disciplinare, gli interessi del dipendente appaiono, da una valutazione comparativa con quelli dell' amministrazione che ha irrogato la sanzione, come preminenti.

Parti


Nella causa T-21/93 R,

Carlos Afonso Camarinha Lobão Peixoto, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. Américo Thomati, del foro di Lisbona, Rua do Alecrim, 46 S/L,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione 27 novembre 1992, con la quale la Commissione ha inflitto al richiedente la sanzione disciplinare della retrocessione di grado ai sensi dell' art. 86, n. 2, lett. e), dello Statuto del personale delle Comunità europee,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 1 marzo 1993, il richiedente ha presentato, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, un ricorso diretto all' annullamento della decisione 27 novembre 1992, con la quale la Commissione gli ha inflitto la sanzione della retrocessione di grado, di cui all' art. 86, n. 2, lett. e), dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha presentato, ai sensi dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, un' istanza di provvedimenti urgenti intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa.

3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte il 12 marzo 1993. Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali in data 18 marzo 1993.

4 Con ordinanza 19 marzo 1993 il presidente del Tribunale ha ordinato alla Commissione di trasmettere al Tribunale copia del fascicolo relativo al procedimento disciplinare promosso contro il richiedente.

5 Prima di esaminare la fondatezza della presente domanda di provvedimenti urgenti, occorre ricordare, per sommi capi, i fatti che hanno dato origine alla controversia, come risultano dalle memorie depositate dalle parti, dalle osservazioni da esse svolte oralmente, nonché dal fascicolo relativo al procedimento disciplinare.

6 Alla fine del mese di ottobre 1987 il richiedente, all' epoca dipendente in prova della Commissione, chiedeva ed otteneva alcuni giorni di congedo per potersi recare in Portogallo, dove egli doveva sistemare un problema personale urgente. Tale problema era collegato ad una presunta implicazione del richiedente in un reato di traffico di stupefacenti.

7 Al suo arrivo a Lisbona, il 2 novembre 1987, il richiedente si rivolgeva ad un medico. Quest' ultimo gli rilasciava un certificato che attestava la sua incapacità al lavoro per un tempo indeterminato. Il certificato di cui trattasi veniva inviato alla Commissione dalla moglie del richiedente e perveniva ai servizi dell' istituzione in data 12 novembre 1987.

8 Nel pomeriggio dello stesso 2 novembre il richiedente si costituiva presso gli uffici della polizia giudiziaria e veniva tratto in arresto in forza di un mandato di cattura emesso in pari data dal giudice del Tribunal de Instrução Criminal di Lisbona. La mattina del giorno seguente, il richiedente si presentava dinanzi allo stesso giudice istruttore che emetteva un provvedimento di custodia cautelare in isolamento, ritenendo di disporre di indizi sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza per l' imputazione relativa al reato di traffico di stupefacenti. Il richiedente rimaneva detenuto in isolamento per circa tre settimane. Il fascicolo veniva trasmesso all' ufficio di polizia giudiziaria con la seguente annotazione: "(...) che la sezione investigativa proceda ad un' indagine urgente al fine di stabilire se l' imputato sia implicato nei fatti di cui trattasi o in altri fatti ad essi connessi, dovendosi trasmettere, entro il termine sopra menzionato (8 giorni), un' informazione circa la detenzione in isolamento dell' imputato, dato che quest' ultimo presta servizio presso un' istituzione della CEE e che il protrarsi dell' attuale situazione, senza che ve ne sia un' assoluta necessità, (può) causare un danno irreparabile".

9 Visto il prolungarsi dell' assenza del richiedente, il 18 dicembre 1987 la Commissione gli inviava, presso il suo domicilio in Sacavém, un telegramma invitandolo a presentarsi ad una visita medica di controllo a Lisbona. Il richiedente, che si trovava ancora in stato di detenzione preventiva, non si presentava alla visita suddetta.

10 Il 12 gennaio 1988 l' avvocato del richiedente domandava al Tribunal de Instrução Criminal di informare la Commissione che l' imputato da lui patrocinato si trovava in stato di detenzione cautelare e una comunicazione in tal senso perveniva all' ufficio stampa e informazione della Commissione a Lisbona, in data 22 gennaio 1988.

11 Con decisione 24 febbraio 1988, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") sospendeva il richiedente dalle sue funzioni, in conformità all' art. 88 dello Statuto. Il 26 marzo 1988 il giudice del Tribunal de Instrução Criminal, ritenendo che il provvedimento di custodia cautelare non fosse giustificato, ordinava l' immediata scarcerazione del richiedente, con l' obbligo per lo stesso di presentarsi, il primo giorno utile di ogni mese, presso l' ambasciata o la rappresentanza diplomatica del Portogallo nel luogo in cui egli prestava servizio. Con decisione 8 aprile 1988, l' APN revocava la sospensione del richiedente, con effetto a decorrere dal 5 aprile dello stesso anno.

12 Con sentenza 14 maggio 1990 della Quarta Sezione del Tribunal Criminal di Lisbona, il richiedente veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e ad una multa di 100 000 ESC per aver preso parte "con negligenza e leggerezza" ad un traffico di stupefacenti. Avendo già scontato la pena detentiva inflittagli, il richiedente veniva rimesso in libertà.

13 Il 30 marzo 1992 l' APN decideva di avviare contro il richiedente un procedimento disciplinare, con l' accusa di aver reso false dichiarazioni, in quanto egli aveva giustificato la sua assenza dal servizio adducendo ragioni di salute mediante un certificato medico, mentre egli si trovava invece in stato di detenzione su ordine del giudice del Tribunal de Instrução Criminal.

14 In data 2 ottobre 1992 la commissione di disciplina emetteva un parere motivato proponendo che venisse inflitta al richiedente la sanzione della censura prevista dall' art. 86, n. 2, lett. b), dello Statuto. Secondo la commissione di disciplina, non era stato dimostrato che il certificato medico fosse stato inviato alla Commissione dopo l' inizio della detenzione del richiedente e non era pertanto possibile incolparlo di aver reso dichiarazioni false. Tuttavia, nella misura in cui egli non aveva ottemperato, dal 18 dicembre 1987 fino al 22 gennaio 1988, all' obbligo di informare l' istituzione dei motivi della propria assenza dal servizio, il richiedente sarebbe venuto meno ai suoi obblighi statutari, segnatamente a quelli prescritti dall' art. 59, n. 1, secondo comma, dello Statuto.

15 Con decisione 27 novembre 1992 l' APN, ritenendo che il richiedente aveva commesso un' infrazione disciplinare rendendo dichiarazioni false, gli infliggeva la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado B3, quinto scatto, al grado B4, quinto scatto, a decorrere dal 1 dicembre 1992. Nella sua decisione, l' APN aveva ritenuto che, al momento in cui il richiedente effettuava l' invio del certificato medico alla Commissione, egli era senz' altro cosciente del fatto che la sua eventuale assenza dal servizio oltre il termine del congedo che gli era stato concesso non sarebbe stata dovuta a motivi di salute e che egli si era deliberatamente astenuto dal comunicare alla Commissione le vere ragioni della sua assenza dal servizio. Secondo l' APN, inoltre, al termine del periodo di detenzione in isolamento al quale è stato sottoposto, il richiedente avrebbe dovuto informare la Commissione che il certificato medico non attestava il vero o, per lo meno, assicurarsi che gli organi di polizia avessero effettivamente informato la Commissione del suo stato di detenzione. Orbene, benché il richiedente avesse appreso, il 18 dicembre 1987, che la Commissione non era stata informata dalle autorità portoghesi circa il suo stato di detenzione, egli aveva preso iniziativa in tal senso solo il 12 gennaio, lasciando così consapevolmente credere alla Commissione che la sua assenza fosse dovuta a motivi di salute. L' APN rilevava inoltre che il richiedente aveva sottoscritto, senza mai contestarla, la decisione relativa alla sua sospensione del 24 febbraio 1988, nella quale si poneva già a suo carico di aver voluto nascondere che la sua assenza non era dovuta a motivi di salute. Tale circostanza ° che non era stata presa in considerazione dalla commissione di disciplina nel suo parere motivato ° implicava che la violazione dell' obbligo di informare l' istituzione non poteva essere limitata al periodo 12 dicembre 1987-12 gennaio 1988.

In diritto

16 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

17 Ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al richiedente specificare le circostanze che dimostrino l' urgenza, nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

Argomenti delle parti

18 Il richiedente fa valere che la sanzione disciplinare della retrocessione di grado che gli è stata inflitta, oltre al danno che gli procurerebbe sul piano economico e su quello delle sue prospettive di carriera, lo porrebbe in una situazione di profonda umiliazione nei confronti dei suoi colleghi e dei suoi superiori gerarchici, il che gli avrebbe prodotto difficoltà, non solo di ordine materiale, ma anche di ordine psicologico. Secondo il richiedente, il danno economico da lui subito consiste non solo nella perdita della retribuzione direttamente derivante dalla sanzione disciplinare della retrocessione di grado, ma anche nel fatto che, contrariamente a tutti i suoi colleghi, egli non è stato proposto per una promozione al grado superiore.

19 Il ricorrente ritiene inoltre che, mentre nulla sarebbe stato dimostrato in merito alle false dichiarazioni ascrittegli nel corso del procedimento disciplinare, il lasso di tempo che trascorrerà sino alla pronuncia del Tribunale sulla domanda di annullamento proposta nell' ambito del ricorso principale aggraverà ulteriormente le sue condizioni psicologiche, già particolarmente provate, giacché vengono messe in discussione non solo la sua vita familiare e la sua situazione economica, ma anche la sua dignità e la sua correttezza professionale.

20 Il richiedente ritiene che la decisione impugnata, nella misura in cui non tiene conto di documenti probatori pertinenti, fondandosi invece su considerazioni che contraddicono gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento disciplinare, è viziata da carenza di motivazione, oltre che da una violazione di legge.

21 La Commissione da parte sua, richiamandosi ad una giurisprudenza costante del Tribunale, contesta che il danno pecuniario lamentato dal richiedente costituisca un danno certo e irreparabile, tale da giustificare l' adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, giacché, qualora venisse accolto il ricorso principale, il richiedente riceverebbe il rimborso degli importi relativi alla differenza di retribuzione derivante dalla sua retrocessione di grado. La resistente osserva inoltre che il danno che il richiedente asserisce di aver subito per effetto della sua mancata promozione non deriva in alcun modo dalla decisione impugnata e sottolinea, a tale riguardo, che non avendo il richiedente mai contestato tale mancata promozione, né con un reclamo né in sede contenziosa, non gli è possibile trarre ora argomento dall' eventuale danno pecuniario che ne deriverebbe.

22 La Commissione fa inoltre valere che ognuno dei mezzi dedotti dal richiedente nell' ambito del ricorso principale è infondato. La Commissione ritiene che la decisione indichi, in modo esauriente, gli argomenti di fatto e di diritto che hanno indotto l' APN a infliggere la sanzione disciplinare della retrocessione di grado, nonché i motivi in base ai quali essa ha deciso di non attenersi al parere formulato dalla commissione di disciplina e di infliggere, in ragione dell' estrema gravità dei fatti addebitati al richiedente, una sanzione più pesante di quella proposta dalla commissione di disciplina.

Sull' esistenza del "fumus boni juris"

23 Emerge dal fascicolo che la commissione di disciplina si è espressa a favore di una sanzione più lieve di quella successivamente inflitta dall' APN, in quanto essa ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che il certificato medico era stato inviato alla Commissione in un momento successivo all' inizio dello stato di detenzione del richiedente, ovvero il 2 novembre 1987, e che egli non poteva essere incolpato di aver reso false dichiarazioni. Nella sua decisione l' APN, senza contraddire la valutazione dei fatti contenuta nel parere motivato formulato dalla commissione di disciplina, ha disatteso l' interpretazione che ne è stata fatta, adducendo sostanzialmente al riguardo, in primo luogo, la circostanza che, al momento in cui è stato effettuato l' invio del certificato medico alla Commissione, il richiedente doveva essere consapevole del fatto che la sua eventuale assenza dal servizio oltre il congedo concessogli non sarebbe stata dovuta a motivi di salute e, in secondo luogo, che il richiedente aveva sottoscritto, senza mai contestarla, la decisione di sospensione del 24 febbraio 1988 nella quale già si poneva a suo carico di aver voluto nascondere che la sua assenza non era dovuta a motivi di salute.

24 La qualificazione dei fatti effettuata dall' APN nella decisione impugnata solleva a prima vista serie perplessità, senza peraltro che sia possibile in questa fase concludere per la sua legittimità o illegittimità.

25 Infatti, alla luce degli elementi di cui dispone il giudice del procedimento sommario, non vi è nulla nel fascicolo che consenta di ritenere che il richiedente sapesse o dovesse sapere che egli sarebbe stato immediatamente tratto in arresto dopo essersi presentato volontariamente, il 2 novembre 1987, negli uffici della polizia giudiziaria, tanto più che l' imputazione e l' ordine di custodia cautelare risalgono entrambi a questa stessa data. Non sembra, peraltro, che una conclusione siffatta possa essere desunta dal solo fatto che il richiedente non abbia contestato la decisione di sospensione, dal momento che la sospensione è stata revocata prima della scadenza del termine previsto per l' impugnazione di questo provvedimento.

26 Emerge, inoltre, dall' ordinanza del giudice istruttore, menzionata sopra al punto 8, che quest' ultimo ha ordinato alla polizia giudiziaria di trasmettere delle informazioni in ordine al fatto che il richiedente si trovava detenuto in isolamento. Appare perciò plausibile che il richiedente si sia convinto che tale informazione fosse stata trasmessa alla Commissione e che egli si sia reso conto della realtà solo il 18 dicembre 1987, ovvero alla data del telegramma con il quale egli veniva convocato per una visita di controllo. Peraltro, considerando che il richiedente si trovava in stato di custodia cautelare e che erano intervenute le vacanze giudiziarie di fine anno, non sembra che dal fatto che fossero trascorse circa 3 settimane prima che l' avvocato difensore del richiedente domandasse al tribunale nazionale di notificare alla Commissione che egli si trovava in stato di detenzione si possa dedurre che il richiedente avesse voluto deliberatamente nascondere alla Commissione le vere ragioni della sua assenza dal servizio.

27 Da quanto precede risulta che gli elementi sottoposti, in questa fase del procedimento, al giudice del procedimento sommario sono tali da costituire un valido fondamento per gli argomenti presentati dal richiedente a sostegno del suo ricorso diretto all' annullamento della decisione impugnata.

Sul rischio di danno grave ed irreparabile

28 Secondo una giurisprudenza costante (v. in ultimo ordinanza del presidente del Tribunale 23 marzo 1993, causa T-115/92 R, Hogan/Parlamento, Racc. pag. II-339), un danno strettamente pecuniario non può, di norma, essere considerato irreparabile, o anche difficilmente riparabile, qualora possa divenire oggetto di successiva compensazione finanziaria. Spetta, tuttavia, al giudice del procedimento sommario esaminare, tenendo conto dell' interesse dell' amministrazione all' esecuzione della decisione impugnata, le circostanze specifiche di ciascun caso concreto, e valutare, in funzione di queste, se la decisione determini, nei confronti del richiedente, un danno che non potrebbe essere riparato anche nell' ipotesi in cui la decisione dovesse essere annullata nell' ambito del ricorso principale.

29 Al riguardo, si deve rilevare, in primo luogo, che il richiedente asserisce di aver subito un danno pecuniario derivante dalla sua retrocessione di grado, danno che ammonta al 12 % circa del suo reddito mensile. Un danno pecuniario di tale entità, malgrado le difficoltà che possono eventualmente derivarne, non costituisce un danno grave o irreparabile nella misura in cui, qualora il ricorso principale dovesse risultare fondato, il richiedente recupererebbe gli importi equivalenti alla differenza di retribuzione derivante dalla sua retrocessione di grado.

30 Va constatato, in secondo luogo, che il richiedente asserisce di aver subito un danno pecuniario derivante dalla sua mancata promozione nel 1992. Si deve ricordare, a tale riguardo, che, secondo quanto ha affermato lo stesso richiedente, la sua promozione, così come quella di tutti i suoi colleghi, avrebbe dovuto intervenire nel 1991, con effetto a decorrere dal mese di gennaio 1992. Emerge dal fascicolo che la mancata promozione del richiedente è in ogni caso anteriore non solo alla sanzione disciplinare che gli è stata inflitta, ma anche all' apertura del procedimento disciplinare e che, di conseguenza, l' asserito danno non si trova in alcun modo in relazione con la decisione impugnata.

31 Il richiedente allega infine un danno derivante dall' offesa recata alla sua dignità e alla sua correttezza professionale, nonché un danno prodotto dall' aggravarsi delle sue condizioni psicologiche, in conseguenza della profonda umiliazione da lui subita nei confronti dei suoi colleghi e dei suoi superiori gerarchici.

32 Occorre sottolineare, a tale riguardo, che l' infrazione disciplinare consistente nell' aver reso false dichiarazioni, che è all' origine del procedimento disciplinare promosso contro il richiedente in data 30 marzo 1992 e, successivamente, della sanzione della retrocessione di grado che gli è stata inflitta, risale al mese di novembre del 1987 ed era nota all' APN per lo meno dal 22 gennaio 1988. Talché sono trascorsi più di quattro anni e due mesi tra la notizia dell' illecito e l' apertura del procedimento disciplinare.

33 Nel corso del periodo anzidetto, il richiedente si è trovato in stato di custodia cautelare per circa cinque mesi, dal novembre 1987 fino al marzo 1988, ed è stato successivamente condannato, come si è rilevato in precedenza, per aver partecipato, con "negligenza e leggerezza" ad un reato di traffico di stupefacenti, per poi essere rimesso in libertà in quanto aveva già scontato, a titolo di custodia cautelare, la pena detentiva che gli era stata irrogata.

34 Sempre nello stesso periodo, il richiedente è stato nominato dipendente di ruolo della Commissione, con inquadramento nel grado B3, a decorrere dal 1 novembre 1988, in base ad un rapporto sul periodo di prova ° che era stato prolungato per tener conto dell' assenza dovuta al periodo di detenzione ° nel quale figuravano giudizi elogiativi da parte dei suoi superiori gerarchici. Nel prosieguo, il richiedente ha continuato ad esercitare le proprie mansioni nell' ambito della direzione generale Unione doganale e tributi indiretti (DG XXI) della Commissione.

35 E' senz' altro vero che lo Statuto non prevede, nelle disposizioni relative al regime disciplinare applicabile ai dipendenti comunitari, un termine perentorio per l' apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti incolpati di non aver ottemperato ai loro obblighi statutari. Ciò non impedisce, tuttavia, al giudice del procedimento sommario di tener conto del lasso di tempo intercorso tra la conoscenza dell' infrazione e l' apertura del relativo procedimento disciplinare, soprattutto nell' ambito di un procedimento instaurato per ottenere la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato.

36 Da quanto precede risulta che occorre procedere ad un' accurata ponderazione dei rispettivi interessi delle parti.

37 E' pacifico che la decisione impugnata sanziona il richiedente per un' infrazione disciplinare, qualificata come estremamente grave, commessa più di cinque anni fa e nota all' APN da oltre quattro anni rispetto alla data di inizio del procedimento disciplinare. Considerando, inoltre, che, a norma dell' art. 91, n. 4, dello Statuto, il procedimento relativo al ricorso principale è sospeso fintantoché non venga adottata una decisione esplicita o implicita di rigetto del reclamo, l' efficacia dell' atto impugnato potrà prolungarsi per lungo tempo, fino alla pronuncia definitiva del Tribunale. Questa circostanza è di natura tale da pregiudicare sensibilmente il richiedente, mettendo in discussione la sua dignità e la sua correttezza professionale e contribuendo eventualmente all' aggravarsi del suo stato psicologico.

38 Non vi è dubbio che, trattandosi di un danno che non è di natura patrimoniale, appare ardua la valutazione ad opera del giudice del procedimento sommario, nell' ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, del carattere irreparabile o difficilmente riparabile del danno in questione. Sennonché va altresì sottolineato, al riguardo, che, in considerazione del lungo periodo già trascorso dall' infrazione disciplinare addebitata al richiedente, l' eventualità di una sospensione dell' esecuzione della sanzione disciplinare, fino all' esito del ricorso principale, non reca alcun pregiudizio all' organizzazione amministrativa dell' istituzione resistente. Per altro verso, tale sospensione non comporta alcun rischio di danno nei confronti della Commissione, data l' esiguità dell' importo di cui trattasi ed il fatto che questo potrà essere facilmente recuperato qualora il Tribunale dovesse respingere il ricorso principale (v. ordinanza 3 luglio 1984 del presidente della Terza Sezione della Corte, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575).

39 Da quanto precede risulta che, in considerazione soprattutto degli argomenti di diritto e di fatto dedotti dal richiedente a sostegno della fondatezza del suo ricorso principale, si deve ordinare la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata in attesa della pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) L' esecuzione della decisione 27 novembre 1992 che infligge al richiedente la sanzione disciplinare della retrocessione al grado B4, quinto scatto, è sospesa fino alla pronuncia della sentenza definitiva del Tribunale.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 5 aprile 1993.

Top