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Document 61993TJ0509

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 24 settembre 1996.
    Richco Commodities Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
    Assistenza urgente della Comunità agli Stati dell'ex-Unione Sovietica - Gara d'appalto - Ricorso di annullamento - Ricevibilità.
    Causa T-509/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-01181

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:129

    61993A0509

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 24 settembre 1996. - Richco Commodities Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Assistenza urgente della Comunità agli Stati dell'ex-Unione Sovietica - Gara d'appalto - Ricorso di annullamento - Ricevibilità. - Causa T-509/93.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01181


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++ 1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti produttivi di effetti giuridici ° Rifiuto della Commissione di riconoscere la conformità, con riguardo alle norme comunitarie vigenti, di un contratto di fornitura stipulato nell' ambito dell' esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità ad uno Stato terzo (Trattato CE, art. 173, primo comma) 2. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all' Unione Sovietica e alle sue repubbliche ° Decisione della Commissione, avente come destinatario il mutuatario, recante diniego di riconoscere la conformità alla normativa comunitaria pertinente di modifiche apportate ai contratti stipulati tra l' agente incaricato dal mutuatario e un' impresa appaltatrice ° Ricorso dell' impresa ° Irricevibilità (Trattato CE, art. 173, quarto comma)

    Massima


    1. Il ricorso di annullamento è esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla natura o dalla forma, che miri a produrre effetti giuridici. Ciò vale nel caso di un atto con il quale la Commissione si rifiuta di riconoscere che un contratto di fornitura di frumento è conforme alle condizioni del finanziamento comunitario stabilite nell' ambito dell' esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all' Unione Sovietica e alla sue repubbliche onde consentire l' importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche. Infatti, tale atto produce effetti giuridici nei confronti dell' agente finanziario della repubblica mutuataria, in quanto quest' ultimo risulta privato del diritto di chiedere l' erogazione del prestito. 2. Nell' ambito dell' esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all' Unione Sovietica e alle sue repubbliche onde consentire l' importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche, l' impresa cui viene attribuito un appalto di fornitura di frumento non è direttamente interessata, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, da una decisione della Commissione, adottata nei confronti dell' agente finanziario della repubblica mutuataria e recante diniego di riconoscere la conformità alla normativa comunitaria pertinente delle modifiche apportate ai contratti stipulati fra l' impresa cui è stato attribuito l' appalto e l' agente all' uopo incaricato dalla repubblica mutuataria, in quanto la stessa impresa mantiene rapporti giuridici solo con la propria controparte, vale a dire l' agente incaricato di stipulare contratti d' acquisto, in quanto la Commissione mantiene rapporti giuridici solo con la propria controparte, vale a dire l' agente finanziario della repubblica mutuataria, e in quanto, di conseguenza, l' intervento della Commissione, il cui compito consiste soltanto nel verificare che siano soddisfatte le condizioni poste dalla normativa comunitaria, non incide sulla validità giuridica dei contratti summenzionati. Ne consegue che l' impresa cui viene attribuito l' appalto non è legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso la suddetta decisione.

    Parti


    Nella causa T-509/93,

    Richco Commodities Ltd, società costituita ai sensi del diritto vigente nelle Bermuda, con sede in Hamilton (Bermuda), con gli avv.ti P.V.F. Bos e J.G.A. van Zuuren, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Berend Jan Drijber e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, e, nella fase orale del procedimento, dalla signora Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 12 luglio 1993 nei confronti della State Export-Import Bank of Ukraine,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    (Terza Sezione),

    composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf e A. Potocki, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 aprile 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Ambito normativo

    1 Il 16 dicembre 1991 il Consiglio, constatata la necessità di fornire assistenza alimentare e sanitaria all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche, ha emanato la decisione 91/658/CEE, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU 1991, L 362, pag. 89; in prosieguo: la «decisione 91/658»). Questa decisione dispone che:

    «Articolo 1

    1. La Comunità concede all'URSS e alle sue Repubbliche un prestito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di 1 250 milioni di ecu in tre quote successive, di una durata di 3 anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche (...).

    Articolo 2

    Ai fini dell'articolo 1, la Commissione è autorizzata ad assumere un prestito, a nome della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi necessari, che saranno messi a disposizione dell'URSS e delle sue Repubbliche sotto forma di prestito.

    Articolo 3

    Il prestito di cui all'articolo 2 è gestito dalla Commissione.

    Articolo 4

    1. La Commissione è autorizzata a mettere a punto, di concerto con le autorità dell'URSS e delle sue Repubbliche (...), le condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rimborso del prestito.

    (...)

    3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicurato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mondiale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme di qualità internazionalmente riconosciute».

    2 Il 9 luglio 1992 la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 1897/92, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU L 191, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento n. 1897/92»), il quale dispone che:

    «Articolo 2

    I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra le Repubbliche e la Commissione, contenenti le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti.

    (...)

    Articolo 4

    1. I prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli acquisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la Commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposizioni della decisione 91/658/CEE e con le clausole degli accordi di cui all'articolo 2.

    2. Le Repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati sottopongono tutti i contratti alla Commissione per riconoscimento.

    Articolo 5

    Il riconoscimento di cui all'articolo 4 è subordinato, in particolare, al rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

    1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza (...)

    2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati internazionali».

    3 Il 13 luglio 1992 la Comunità e l'Ucraina hanno sottoscritto, conformemente al regolamento n. 1897/92, un «Memorandum of Understanding» (in prosieguo: l'«accordo quadro»), mirante a fissare l'accordo in base al quale la Comunità avrebbe concesso all'Ucraina il prestito istituito dalla decisone 91/658. Così, era previsto che la Comunità, in quanto mutuante, avrebbe concesso all'Ucraina, in quanto mutuataria, attraverso il suo agente finanziario, la State Export-Import Bank of Ukraine (in prosieguo: la «SEIB»), un prestito a medio termine di 130 milioni di ECU in capitale per una durata massima di tre anni. Quest'accordo quadro dispone quanto segue:

    «6. L'importo del mutuo, diminuito delle commissioni e delle spese sostenute dalla CEE, verrà versato al mutuatario e destinato, conformemente alle clausole e alle condizioni del contratto di mutuo, esclusivamente alla copertura di crediti documentari irrevocabili aperti dall'agente del mutuatario, secondo i modelli standard internazionali, in applicazione di contratti di fornitura, a condizione che questi contratti e questi crediti documentari siano stati riconosciuti dalla Commissione delle Comunità europee conformi alla decisione del Consiglio 16 dicembre 1991 e al presente accordo quadro».

    A tenore del punto 7 dell'accordo quadro, il riconoscimento di conformità del contratto era subordinato al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, era previsto che le organizzazioni ucraine, all'atto della selezione di fornitori residenti nella Comunità, avrebbero dovuto richiedere almeno tre offerte d'imprese, reciprocamente indipendenti.

    4 Sempre il 13 luglio 1992 la Comunità, l'Ucraina ed il suo agente finanziario, la SEIB, hanno stipulato il contratto di mutuo previsto dal regolamento n. 1897/92 e dall'accordo quadro (in prosieguo: il «contratto di mutuo»). Tale contratto regola precisamente il meccanismo di erogazione del mutuo. Esso prevede una facilitazione cui è possibile far ricorso nel periodo di prelievo (20 agosto 1992 - 20 aprile 1993) e che ha lo scopo di anticipare le somme autorizzate per il pagamento delle forniture.

    5 Il meccanismo di erogazione, basato sugli accordi classici comunemente ammessi nel commercio internazionale, viene illustrato nella parte III del contratto di mutuo nel modo seguente:

    «5. Prelievo

    5.1 Procedura

    a) L'agente, per conto del mutuatario, notifica al mutuante l'erogazione prevista, inviandogli una domanda di approvazione (...)

    b) Se il periodo di prelievo è iniziato e se il mutuante è convinto, in considerazione delle informazioni fornite nella domanda di approvazione e nell'ambito del suo potere discrezionale assoluto, che l'oggetto dell'erogazione prevista è conforme al punto 3 e all'accordo quadro e se la banca confermante, indicata nella domanda di approvazione, ha il suo gradimento, esso emette entro un termine ragionevole un avviso di conferma sostanzialmente conforme al modello di cui all'allegato 3.

    c) Ricevuto un avviso di conferma relativo all'erogazione prevista, l'agente trasmette, per conto del mutuatario, una domanda di erogazione durante il periodo di erogazione in conformità alle disposizioni del punto 5.3.

    (...)

    5.3 Erogazione

    a) Fatto salvo il punto 5.5, un fondo erogato può essere disponibile per il prelievo solo conformemente ad una domanda di erogazione che il mutuante abbia ricevuto dall'agente, onde effettuare un pagamento esigibile dall'agente a favore di una banca confermante autorizzata. Tutte le domande di erogazione, una volta depositate, sono irrevocabili e rendono il mutuatario (fatti salvi i punti 10 e 12) debitore dell'importo indicato nel giorno stabilito.

    b) Ogni domanda di erogazione deve:

    i) essere conforme al modello di cui all'allegato 4;

    ii) essere firmata dall'agente;

    iii) chiedere che il relativo pagamento sia effettuato, entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del periodo di prelievo, alla banca confermante autorizzata, accreditando sul conto di quest'ultima l'importo di tale pagamento;

    iv) essere corredata dei documenti elencati nell'allegato 4».

    6 Il meccanismo di credito documentario irrevocabile previsto è conforme alle «consuetudini e prassi uniformi per i crediti documentari», elaborate dalla Chambre de commerce internationale di Parigi e adottate dalla Comunità come modello standard di credito documentario ad uso delle banche emittenti.

    Fatti all'origine della controversia

    7 A seguito di un bando di gara informale pubblicato nel maggio 1993 per l'acquisto di frumento, l'Ukrimpex, ente che agisce per conto dell'Ucraina, riceveva sette proposte, tra cui quella della ricorrente. L'Ukrimpex accoglieva quest'offerta, essendo la sola che garantiva la consegna di frumento entro il 15 giugno 1993, anche se non era la più bassa in termini di prezzo. Con il contratto stipulato il 26 maggio 1993 la ricorrente s'impegnava a consegnare 40 424 tonnellate di frumento al prezzo di 137,47 ECU/tonnellata, alle condizioni CIF Free Out, in un porto ucraino nel Mar Nero, con imbarco garantito entro e non oltre il 15 giugno 1993.

    8 Dopo la notifica alla Commissione, da parte della SEIB, per approvazione del contratto e l'intervento personale del signor Demianov, vice-primo ministro dell'Ucraina, il quale insisteva affinché il contratto fosse approvato entro il più breve termine, con la lettera inviata al signor Demianov il 10 giugno 1993 la Commissione comunicava di non poter approvare il contratto sottopostole dalla SEIB. La Commissione riteneva che questo contratto non offrisse le condizioni migliori di acquisto, in ispecie per quel che riguarda il prezzo, che era superiore a quello considerato accettabile. Nella stessa lettera la Commissione si dichiarava disposta, tenuto conto dell'urgenza della situazione alimentare, a rendere disponibili le riserve comunitarie per consegnare immediatamente 50 000 tonnellate di frumento all'Ucraina ad un prezzo che poteva essere inferiore di 30 USD/tonnellata a quello proposto dalla ricorrente. Questa consegna era oggetto di una nuova gara d'appalto, vinta dalla ricorrente.

    9 L'11 giugno 1993 l'Ukrimpex comunicava alla ricorrente la decisione di diniego della Commissione e le chiedeva di rinviare il trasporto della merce. In risposta la ricorrente rendeva noto di aver già noleggiato una nave. Per questo venivano effettivamente consegnate quasi 40 000 tonnellate di cereali.

    10 Con la lettera inviata alla SEIB il 12 luglio 1993, firmata dal membro della Commissione signor R. Steichen, la Commissione comunicava ufficialmente alla stessa SEIB il suo rifiuto di approvare il contratto sottopostole. Al riguardo il signor Steichen faceva valere quanto segue: «La Commissione può riconoscere i contratti di fornitura solo se soddisfano tutti i criteri elencati nella decisione del Consiglio 91/658, nel regolamento della Commissione n. 1897/92 e nell'accordo quadro. Inoltre, l'art. 5, n. 1, lett. b), del contratto di mutuo stipulato con l'Ucraina il 13 luglio 1992 prevede che la Commissione emetta le note di conferma a sua "assoluta discrezione"». Egli così proseguiva: «La Commissione ha concluso che il contratto sottoposto con la vostra domanda di approvazione del 31 maggio non soddisfaceva tutti i criteri elencati e che essa doveva dunque rifiutarsi di esercitare il potere discrezionale per emettere una nota di conferma». Egli precisava che il motivo di tale rifiuto riguardava il fatto che il prezzo concordato nel contratto era superiore a quello che la Commissione poteva accettare e che questa era una delle condizioni dell'operazione di mutuo che figurava nella decisione 91/658 (art. 4, n. 3) e nel regolamento n. 1897/92 (art. 5, n. 2). Egli ne desumeva la seguente conclusione: «Stando così le cose, benché io sia consapevole dell'urgenza dei bisogni dell'Ucraina, la Commissione, tenuto conto di tutti gli elementi, non può ammettere che il contratto sottoposto offra le condizioni di acquisto più favorevoli (...)».

    Procedimento e conclusioni delle parti

    11 Stando così le cose, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 settembre 1993 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    12 Con atto depositato in cancelleria il 30 novembre 1993 la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità.

    13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    14 All'udienza del 25 aprile 1996 sono state sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

    15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione, o quanto meno l'atto, indirizzata dalla Commissione alla SEIB il 12 luglio 1993;

    - condannare la Commissione alle spese.

    16 Nell'eccezione di irricevibilità la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    - dichiarare il ricorso irricevibile;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    17 Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    - respingere l'eccezione di irricevibilità;

    - in subordine, esaminare l'eccezione congiuntamente al merito;

    - ordinare alla Commissione di allegare agli atti il testo integrale dei due contratti di mutuo e consentire alla ricorrente di formulare le sue osservazioni al riguardo.

    Sull'eccezione di irricevibilità

    18 A sostegno dell'eccezione di irricevibilità la Commissione ha sollevato due motivi distinti. In via principale, essa assume che il provvedimento impugnato non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato. In subordine, essa fa valere che la ricorrente non è direttamente interessata dall'atto di cui chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

    L'eccezione relativa alla mancanza di un atto impugnabile

    Argomenti delle parti

    19 In limine la Commissione osserva che i meccanismi giuridici introdotti per assistere l'Ucraina si basano su due serie di testi normativi: da un lato, i testi normativi che essa definisce di diritto pubblico (decisione 91/658, regolamento n. 1897/92), dall'altro, quelli che definisce di diritto privato, vale a dire l'accordo quadro ed il contratto di mutuo. Essa rileva di avere la qualità di terzo rispetto ai rapporti contrattuali di diritto privato esistenti fra l'Ukrimpex e la ricorrente e che quest'ultima ha, a sua volta, la qualità di terzo rispetto ai rapporti convenzionali esistenti fra la Comunità, l'Ucraina e il suo agente finanziario, la SEIB. Il solo fatto che l'atto impugnato sia adottato in base ad una decisione del Consiglio e ad un regolamento della Commissione, emanato a sua volta in esecuzione di questa decisione, non può essere sufficiente a definire amministrativo l'atto.

    20 La Commissione fa notare che il contratto fra la ricorrente e l'Ukrimpex prevede una procedura di arbitrato privato delle controversie, mentre il contratto di mutuo contiene una clausola attributiva di giurisdizione. Così, il giudice comunitario non sarebbe competente a conoscere delle controversie fra le autorità ucraine e la Commissione, né di quelle fra le parti del contratto di fornitura.

    21 Infine, la Commissione si richiama alla sentenza 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC e a./Commissione (Racc. pag. 2325), con cui la Corte ha statuito che nel sistema della Convenzione di Lomé non può esistere un atto impugnabile con ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

    22 La ricorrente fa valere, in primo luogo, che il rapporto fra la Comunità e l'Ucraina non può rientrare nel campo del diritto privato, come asserisce la Commissione, allorché quest'ultima è tenuta, all'atto dell'erogazione dei crediti, ad ottemperare alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    23 In secondo luogo, essa assume che sono atti impugnabili tutti gli atti delle istituzioni intesi a produrre un effetto giuridico, anche nei confronti dei terzi. Secondo la ricorrente, nella fattispecie, l'art. 5 del regolamento n. 1897/92 sarebbe direttamente applicabile e farebbe nascere un diritto al riconoscimento dei contratti sottoposti alla Commissione. La decisione della Commissione, basata su questa disposizione, produrrebbe a fortiori effetti giuridici.

    24 In terzo luogo, nel caso di specie, diversamente dalla citata sentenza CMC e a./Commissione, la collaborazione fra la Commissione ed il mutuatario non è rimasta limitata a costoro, ma è stata estesa, su iniziativa della Commissione, alle parti firmatarie del contratto di vendita. La Commissione si sarebbe così direttamente rivolta alla ricorrente e all'Ukrimpex e sarebbe attivamente intervenuta nei rapporti contrattuali allacciati fra esse, in particolare tentando di imporre loro un prezzo.

    Giudizio del Tribunale

    25 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il ricorso d'annullamento è esperibile nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla natura o dalla forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263).

    26 Nella fattispecie il Tribunale rileva che, come risulta dal contratto di mutuo, del quale è parte la SEIB, quando la Commissione emette una nota di conferma, la SEIB, che ne è la destinataria, è legittimata a presentare una domanda di erogazione del mutuo. La SEIB risulta invece privata di questo diritto, qualora la Commissione neghi il rilascio di una nota di conferma.

    27 Occorre pertanto considerare che l'atto con il quale la Commissione si rifiuta di riconoscere che un contratto è conforme alle condizioni del finanziamento comunitario, produce effetti giuridici nei confronti della SEIB. Di conseguenza, esso costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato.

    28 L'eccezione di irricevibilità, in quanto basata sulla mancanza di atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato, deve dunque essere respinta.

    Sull'eccezione relativa al fatto che la ricorrente non è direttamente interessata dall'atto di cui chiede l'annullamento

    Argomenti delle parti

    29 La Commissione ritiene che la ricorrente non possa essere considerata direttamente interessata, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla lettera controversa 12 luglio 1993. Questa non avrebbe, e non potrebbe avere, lo scopo di incidere sulla validità e sull'esecuzione del contratto stipulato fra la ricorrente e l'Ukrimpex. Il compito della Commissione sarebbe soltanto quello di verificare se siano soddisfatte le condizioni per il finanziamento previste dai testi normativi e, in caso affermativo, di autorizzare l'erogazione del mutuo.

    30 Al riguardo la Commissione si richiama alla sentenza della Corte 10 luglio 1984, causa 126/83, STS/Commissione (Racc. pag. 2769), che sollevava, a suo dire, problemi analoghi nell'ambito della Convenzione di Lomé. In questa causa la Corte ha considerato che le imprese che partecipano alle gare d'appalto o alle quali sono aggiudicati i contratti d'appalto non sono destinatarie degli atti della Commissione relativi al finanziamento comunitario, né sono «direttamente» interessate da essi. Questa soluzione sarebbe a fortiori valida nel caso di specie, in quanto la Commissione rivestirebbe un ruolo minore di quello spettantele nell'ambito della Convenzione di Lomé.

    31 La Commissione respinge ogni parallelo con la giurisprudenza International Fruit Company e a. (sentenza 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, Racc. pag. 411), secondo la quale un regolamento riguarda direttamente un'impresa allorché non lascia alle autorità nazionali alcun potere discrezionale per adottare decisioni in base ad esso. Nella fattispecie, l'Ucraina non applicherebbe un regolamento comunitario, ma stipulerebbe di propria iniziativa, in suo nome e per proprio conto, un contratto commerciale.

    32 Infine, la Commissione aggiunge che il semplice fatto che il finanziamento comunitario sia la conditio sine qua non per l'effettuazione delle forniture non sarebbe giuridicamente pertinente e non sarebbe sufficiente a far considerare che la ricorrente è direttamente interessata.

    33 La ricorrente, la quale sostiene di essere individualmente interessata dalla decisione controversa 12 luglio 1993, fa valere di essere del pari direttamente interessata per vari motivi.

    34 In primo luogo, nella sentenza 1_ luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import/Commissione (Racc. pag. 497), la Corte avrebbe statuito che un singolo è direttamente interessato da una decisione di un'istituzione allorché questa decisione si sostituisce ad una decisione dell'autorità nazionale. Questa soluzione sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto la decisione di riconoscimento della Commissione si sostituirebbe alla decisione dell'Ucraina, della SEIB o dell'Ukrimpex di procedere o meno all'acquisto di frumento. Infatti, l'esecuzione del contratto dipenderebbe totalmente dall'assegnazione dei crediti comunitari, come risulterebbe del resto dal contratto di vendita, il quale contiene una condizione sospensiva.

    35 In secondo luogo, la SEIB, destinataria della decisione della Commissione, non avrebbe alcun potere discrezionale, qualora la Commissione negasse il riconoscimento del contratto. Alla luce del ragionamento della Corte nella citata causa International Fruit Company e a., la decisione della Commissione riguarda dunque direttamente la ricorrente.

    36 In terzo luogo, la Commissione non disporrebbe di alcun potere discrezionale nell'applicazione delle condizioni elencate nel regolamento n. 1897/92, che dispiega un'efficacia diretta. Le imprese contraenti avrebbero dunque diritto a che la Commissione adotti una decisione, favorevole o contraria, in ordine al riconoscimento del contratto. Se queste imprese sono private di tale diritto, il loro interesse è leso e sono perciò direttamente interessate.

    37 In quarto luogo, la natura e la portata stessa della decisione della Commissione fanno ritenere che essa riguardi direttamente la ricorrente (sentenza della Corte 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM/Commissione, Racc. pag. 1393, punto 5). Infatti, la decisione è diretta a consentire all'Ucraina di acquistare prodotti di prima necessità a condizioni normali di approvvigionamento. Una decisione di diniego può comportare che il contratto non vada in porto o, come avverrebbe nel caso di specie, che un fornitore sia tenuto a vendere a prezzi non conformi alla regole di mercato.

    38 In quinto luogo, la giurisprudenza della Corte nell'ambito della Convenzione di Lomè non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto la Commissione sarebbe attivamente intervenuta nell'elaborazione e nell'esecuzione del contratto, come del resto nella redazione e nell'esecuzione di vari altri contratti di fornitura stipulati con le autorità di altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

    Giudizio del Tribunale

    39 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

    40 Nella fattispecie, in quanto l'atto impugnato assume la forma della lettera inviata dalla Commissione alla SEIB il 12 luglio 1993, occorre stabilire se esso riguardi direttamente e individualmente la ricorrente.

    41 In limine il Tribunale rileva che la Commissione non ha contestato che la ricorrente è individualmente interessata. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che deve essere esaminata soltanto la questione se la decisione controversa riguardi direttamente la ricorrente.

    42 Al riguardo si deve rilevare che gli atti normativi comunitari e gli accordi stipulati fra la Comunità, l'Ucraina e la SEIB sanciscono una ripartizione delle competenze fra la Commissione e l'agente incaricato dall'Ucraina di acquistare frumento. Infatti, è compito di questo agente, nella fattispecie l'Ukrimpex, scegliere, mediante gara d'appalto, la controparte, negoziare le clausole del contratto e stipulare lo stesso. Il compito assegnato alla Commissione consiste soltanto nel verificare che siano soddisfatte le condizioni per il finanziamento comunitario e, eventualmente, nel riconoscere la conformità di questi contratti alle disposizioni della decisione 91/658 ed agli accordi stipulati con l'Ucraina e la SEIB per l'erogazione del mutuo. Non compete dunque alla Commissione valutare il contratto commerciale con riguardo a criteri diversi da questi ultimi.

    43 Ne consegue che l'impresa cui viene attribuito un contratto d'appalto mantiene rapporti giuridici solo con la propria controparte, l'Ukrimpex, incaricata dall'Ucraina di stipulare contratti d'acquisto di frumento. La Commissione, dal canto suo, mantiene rapporti giuridici solo con il mutuatario e con il suo agente finanziario, la SEIB, che le notifica, per il riconoscimento di conformità, i contratti commerciali e che è destinataria della decisione della Commissione al riguardo.

    44 Di conseguenza, l'intervento della Commissione non incide sulla validità giuridica del contratto commerciale stipulato fra la ricorrente e l'Ukrimpex e non modifica i termini del contratto, né i prezzi concordati fra le parti. Così, a prescindere dalla decisione della Commissione di non riconoscere la conformità degli accordi con riguardo alle disposizioni vigenti, il contratto sottoscritto il 26 maggio 1993 rimane validamente stipulato nei termini concordati fra le parti.

    45 Il fatto che la Commissione abbia avuto contatti con la ricorrente o con l'Ukrimpex non può modificare questa valutazione dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti, per ciascuna delle parti interessate, dagli atti normativi e convenzionali in vigore. Per di più, con riguardo alla ricevibilità del ricorso di annullamento, il Tribunale rileva che gli scambi di corrispondenza asseriti dalla ricorrente non dimostrano che la Commissione sia uscita dal ruolo che le compete, consistente nel riconoscere o meno la conformità del contratto. A fortiori lo stesso dicasi per asseriti contatti fra la Commissione e le consociate della ricorrente, per contratti diversi da quelli di cui trattasi nel caso di specie.

    46 Inoltre, il Tribunale considera che, se è esatto che la SEIB, allorché riceve dalla Commissione una decisione declaratoria della non conformità del contratto alle disposizioni vigenti, non può emettere un credito documentario in grado di beneficiare della garanzia comunitaria, ciò non toglie, come è stato detto in precedenza, che né la validità del contratto stipulato fra la ricorrente e l'Ukrimpex né i termini di tale contratto risultino pregiudicati dalla decisione. Al riguardo occorre sottolineare che la decisione della Commissione non si sostituisce ad una decisione delle autorità nazionali ucraine, poiché la Commissione è competente soltanto ad esaminare la conformità dei contratti per il finanziamento comunitario.

    47 Peraltro, per quanto riguarda l'applicabilità diretta del regolamento n. 1897/92, che fa valere la ricorrente, il Tribunale rileva che nell'art. 5 questo regolamento elenca in modo non esauriente, come risulta dall'uso dell'avverbio «in particolare», le condizioni che devono soddisfare i contratti per godere del finanziamento comunitario; inoltre, l'art. 4, n. 1, del regolamento si richiama espressamente alle disposizioni degli accordi stipulati fra l'Ucraina e la Commissione. Per quel che riguarda il contratto di mutuo, il quale indica precisamente le modalità in base alle quali viene erogato il finanziamento comunitario, nell'art. 5.1 esso menziona il potere discrezionale assoluto della Commissione. Pertanto, l'argomento della ricorrente non appare fondato.

    48 Infine, si deve aggiungere che la ricorrente, onde dimostrare che la decisione controversa la riguarda direttamente, non può far valere la presenza nel contratto di vendita di una clausola sospensiva, che subordina l'esecuzione del contratto e il pagamento del prezzo al riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che le condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario sono soddisfatte. Infatti, tale clausola è un vincolo che le parti dell'accordo decidono di introdurre fra il contratto da esse stipulato ed un avvenimento futuro ed incerto, solo il verificarsi del quale darà forza vincolante al loro accordo. Orbene, il Tribunale considera che non si può far dipendere la ricevibilità di un ricorso, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, dalla volontà delle parti. L'argomento della ricorrente deve pertanto essere respinto.

    49 Tenuto conto di questi elementi, il Tribunale considera che la decisione adottata dalla Commissione nei confronti della SEIB il 12 luglio 1993 non riguarda direttamente la ricorrente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato. Occorre pertanto dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    50 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha concluso in tal senso, essa va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE

    (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) La ricorrente è condannata alle spese.

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