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Documento 61992TO0074

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 13 maggio 1993.
    Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
    Intervento - Deroghe al regime linguistico.
    Causa T-74/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00535

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1993:41

    61992B0074

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 13 MAGGIO 1993. - LADBROKE RACING (DEUTSCHLAND) GMBH CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - INTERVENTO - DEROGHE AL REGIME LINGUISTICO. - CAUSA T-74/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00535


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Procedura ° Intervento ° Interessati ° Controversia relativa al trattamento, da parte della Commissione, di un reclamo che denuncia una violazione delle norme in materia di concorrenza ° Impresa riguardata dal reclamo

    [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115]

    2. Procedura ° Regime linguistico ° Deroghe ° Presupposti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 35 e 36)

    Massima


    1. Nell' ambito di un ricorso proposto contro la Commissione in base all' art. 175 del Trattato e diretto a far dichiarare che essa, in violazione del Trattato, si è astenuta dal dar seguito a un reclamo che denuncia una infrazione dell' art. 86 del Trattato, non si può negare l' interesse dell' impresa contro la quale il reclamo è stato diretto a sostenere dinanzi al giudice la posizione della Commissione. Infatti, l' impresa suddetta ha un interesse certo a che il reclamo presentato contro di essa non porti all' adozione, da parte della Commissione, di provvedimenti vincolanti nei suoi confronti. Ne consegue che l' istanza d' intervento dell' impresa di cui trattasi risponde ai requisiti di cui all' art. 37 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e dev' essere accolta.

    2. Ai sensi dell' art. 35, n. 2, lett. b) del suo regolamento di procedura, il Tribunale può autorizzare, a domanda di una parte, l' uso totale o parziale di una lingua diversa dalla lingua processuale. Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga all' uso esclusivo della lingua processuale, la domanda dev' essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica che dimostri che, in mancanza di una siffatta deroga, sarebbero violati i diritti della parte che la chiede o che questa non sarebbe in grado di comprendere lo svolgimento del procedimento. Del pari, in quanto eccezione alla norma che prescrive l' uso esclusivo della lingua processuale dinanzi al Tribunale, l' art. 36, n. 1, dello stesso regolamento, ai sensi del quale può essere ordinato che tutto ciò che sarà detto e scritto durante il procedimento sia tradotto in un' altra lingua, dev' essere interpretato in senso restrittivo, cioè come riferentesi alle sole traduzioni ritenute necessarie ai fini del rispetto dei diritti della difesa di una parte del giudizio o del buon svolgimento del procedimento e dei lavori del Tribunale.

    Parti


    Nella causa T-74/92,

    Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Jeremy Lever, QC, e Christopher Vajda, barrister, membri dell' ordine forense d' Inghilterra e del Galles, e Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Winandy & Err, 60, avenue Gaston Diderich,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Francisco Enrique González-Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE diretto a far dichiarare l' omissione della Commissione di statuire sull' infrazione dell' art. 86 del Trattato dedotta dalla ricorrente nel reclamo che ha dato luogo ad un procedimento relativo al rifiuto di consentirle, su base contrattuale, la ritrasmissione di "immagini e suono" televisivi degli arrivi delle corse ippiche organizzate in Francia (IV/33.375 ° Ladbroke GmbH/PMU, PMI e DS),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

    composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P.M. Barrington, J. Biancarelli, C.P. Briët e A. Kalogeropoulos, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 1993, la società Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. (in prosieguo: la "DSV") con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Klaus-Juergen Michaeli e Ute Zinsmeister, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Bonn & Schmitt, 62, avenue Guillaume, ha chiesto di intervenire nella causa T-74/92, a sostegno delle conclusioni della convenuta.

    2 L' istanza di intervento è stata presentata in conformità all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, che si applica al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, del suddetto Statuto.

    3 Nell' istanza, la DSV assume che il reclamo all' origine della lite, che è stato presentato dalla ricorrente alla Commissione, era, fra l' altro, diretto contro di essa e che essa ha quindi interesse a che sia accertato che la Commissione le ha riservato un trattamento conforme alle norme del Trattato.

    4 L' istanza d' intervento è stata notificata alle parti ai sensi dell' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

    5 Con lettera depositata il 26 febbraio 1993, la convenuta ha fatto sapere di non aver obiezioni da sollevare nei confronti dell' istanza d' intervento.

    6 Con lettera depositata l' 11 marzo 1993, la ricorrente non ha sollevato obiezioni contro l' istanza d' intervento, ma ha rilevato che la DSV ha solo un interesse marginale in una lite di natura sostanzialmente procedurale ed ha insistito perché l' intervento non ritardi lo svolgimento del procedimento.

    7 Il presidente ha deferito l' esame dell' istanza di intervento alla Seconda Sezione.

    8 Il Tribunale (Seconda Sezione) constata che la DSV ha un interesse certo a che il reclamo che la ricorrente ha presentato contro di essa non porti all' adozione, da parte della Commissione, di provvedimenti vincolanti nei suoi confronti. Di conseguenza, non si può negare il suo interesse a sostenere la posizione della Commissione in una lite che mira, in sostanza, a far censurare il fatto che questa si sia astenuta dal dar seguito al suddetto reclamo.

    9 Risulta da quanto precede che l' intervento della DSV deve essere ammesso.

    10 La DSV ha, inoltre, chiesto, riferendosi al suo status e a quello della ricorrente, entrambe società di diritto tedesco, che il Tribunale l' autorizzi ad usare la lingua tedesca per qualsiasi memoria o documento da depositare nel corso del procedimento scritto e per la presentazione delle sue deduzioni nel corso della fase orale, e incarichi il cancelliere, ai sensi dell' art. 36 del regolamento di procedura, di far tradurre in tedesco tutto ciò che sarà detto o scritto nel corso del procedimento.

    11 A proposito di questa domanda, la ricorrente ha osservato che le operazioni di traduzione rallenterebbero lo svolgimento del procedimento.

    12 La Commissione non ha formulato osservazioni al riguardo.

    13 In merito alla domanda della DSV di essere autorizzata ad usare il tedesco nel corso del presente procedimento, in cui la lingua processuale, stabilita in conformità all' art. 35, n. 2, del regolamento di procedura, è l' inglese, si deve ricordare che l' art. 35, n. 3, quarto comma, del regolamento di procedura dispensa i soli Stati membri intervenienti dall' osservanza della norma che disciplina l' uso della lingua processuale.

    14 L' art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura consente inoltre al Tribunale, a domanda di una parte, sentita la controparte, di autorizzare l' uso totale o parziale di una delle lingue menzionate nell' art. 35, n. 1, diversa dalla lingua processuale. Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga alla norma che disciplina l' uso della lingua processuale, una domanda del genere dev' essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica.

    15 Poiché la DSV non ha fornito alcun elemento che consenta di concludere che, in mancanza di una siffatta deroga, i suoi diritti sarebbero violati, la sua domanda, che si riferisce globalmente all' insieme del procedimento, va disattesa.

    16 Quanto alla domanda della DSV diretta a che sia ordinato, a norma dell' art. 36, n. 1, del regolamento di procedura, che tutto quanto sarà detto e scritto durante il procedimento sia tradotto in tedesco, si deve rilevare che la suddetta disposizione, in quanto eccezione alla norma dell' art. 35, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, che prescrive l' uso esclusivo della lingua processuale dinanzi al Tribunale, va interpretata in senso restrittivo. Essa dev' essere letta assieme alle disposizioni derogatorie dell' art. 35, n. 2, lett. a) e b), riguardanti l' uso attivo della lingua processuale, le quali non prevedono un diritto delle parti, ma la semplice facoltà del Tribunale di autorizzare una deroga all' uso esclusivo della lingua processuale. In questo contesto normativo, l' art. 36, n. 1, del regolamento di procedura, dev' essere inteso come riferentesi alle sole traduzioni ritenute necessarie ai fini del rispetto dei diritti della difesa di una parte del giudizio o del buon svolgimento del procedimento e dei lavori del Tribunale.

    17 Nel caso di specie la DSV non ha provato che essa o il suo patrono non sarebbero in grado di comprendere lo svolgimento del procedimento in una lingua diversa dal tedesco, procurandosi, in particolare, con i propri mezzi, traduzioni degli atti processuali dall' inglese in tedesco. Di conseguenza, la sua domanda, intesa ad ottenere, in generale, la traduzione di tutto ciò che sarà detto e scritto durante l' intero procedimento, non può essere accolta.

    18 Se nel corso del procedimento dovesse risultare che, per poter utilmente seguire il procedimento e difendere i suoi interessi, la DSV o il suo patrono abbiano bisogno della traduzione di determinati elementi del fascicolo o dell' interpretazione simultanea di ciò che sarà detto all' udienza o, infine, di poter essi stessi usare la lingua tedesca in determinate fasi del procedimento, in particolare per le deduzioni orali all' udienza, essi potranno eventualmente presentare, a tempo debito, una nuova domanda, specifica e debitamente motivata, in tal senso.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    così provvede:

    1) La società Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. è ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.

    2) All' interveniente sarà impartito un termine per esporre, per iscritto, i motivi a sostegno delle sue conclusioni.

    3) Una copia di tutti gli atti processuali sarà notificata all' interveniente a cura del cancelliere.

    4) La domanda diretta, in primo luogo, a poter usare il tedesco durante l' intero procedimento e, in secondo luogo, ad ottenere una traduzione, a cura del cancelliere, di tutto quanto sarà detto e scritto durante il procedimento è respinta.

    5) Le spese sono riservate.

    Lussemburgo, 13 maggio 1993.

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