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Document 61992TJ0084

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 28 settembre 1993.
    Finn Nielsen e Pia Møller contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
    Dipendenti - Annullamento di una decisione di promozione - Parere del comitato paritetico per le promozioni - Fascicolo personale - Rapporto informativo.
    Causa T-84/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00949

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:77

    61992A0084

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 28 SETTEMBRE 1993. - FINN NIELSEN E PIA MOELLER CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTE - ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE DI PROMOZIONE - PARERE DEL COMITATO PARITARIO DI PROMOZIONE - FASCICOLO INDIVIDUALE - RAPPORTO INFORMATIVO. - CAUSA T-84/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00949


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Promozione ° Reclamo di un candidato non promosso ° Decisione di rigetto ° Motivazione ° Portata

    (Statuto del personale, artt. 45 e 90, n. 2)

    2. Dipendenti ° Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un dipendente ° Presa in considerazione di elementi che non figurano nel fascicolo personale ° Illiceità ° Limiti ° Presa in considerazione, ai fini di una promozione, e fra altri elementi, di una valutazione comparativa delle capacità dei candidati effettuata dal loro superiore gerarchico ° Liceità

    (Statuto del personale, art. 26)

    Massima


    1. L' autorità che ha il potere di nomina è tenuta, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, a motivare la sua decisione di rigetto di un reclamo con cui s' impugna una promozione, in modo da consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione di promozione e da fornire all' interessato un' indicazione sufficiente per stabilire se essa sia fondata o, al contrario, inficiata da un vizio che consente di contestarne la legittimità. In un caso in cui abbia promosso un dipendente che non figurava fra quelli iscritti nell' elenco compilato da un organismo paritetico destinato ad emettere un parere, essa adempie il suo obbligo qualora, nella lettera di rigetto del reclamo, evidenzi chiaramente il fatto che l' esame comparativo da essa effettuato di tutti i requisiti, meriti e conoscenze necessari all' esercizio delle funzioni dei candidati è stato effettuato sulla base dei rapporti informativi di tutti i dipendenti promuovibili.

    2. Lo scopo dell' art. 26 dello Statuto è di garantire al dipendente il diritto alla difesa, evitando che decisioni adottate dall' autorità che ha il potere di nomina ed incidenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera si basino su fatti concernenti il suo comportamento non menzionati nel suo fascicolo personale. Una decisione basata su siffatti elementi non è conforme alle garanzie dello Statuto e dev' essere annullata in quanto adottata in seguito ad un procedimento viziato da illegittimità.

    Ciò non vale per una decisione con cui si dispone una promozione di un dipendente, piuttosto che di altri, adottata dall' autorità che ha il potere di nomina basandosi tanto sui rapporti informativi dei candidati quanto su una valutazione comparativa delle loro rispettive capacità, proveniente dal loro superiore gerarchico, la quale, in quanto giudizio di valore che rischia di essere pregiudizievole ai candidati esclusi, non dev' essere loro comunicata e non deve figurare nel loro fascicolo personale.

    Parti


    Nella causa T-84/92,

    Finn Nielsen e Pia Moeller, dipendenti del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, residenti rispettivamente a Rixensart (Belgio) e a Bruxelles, rappresentati dagli avv.ti Thierry Demaseure e Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrenti,

    contro

    Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal signor Moisés Bermejo Garde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione del presidente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee 16 ottobre 1991, n. 451 A, recante promozione del signor F. al grado LA4, l' annullamento della decisione di non promuovere i ricorrenti al grado LA4 e, se necessario, l' annullamento della decisione 1 luglio 1992 di rigetto esplicito del reclamo presentato dai ricorrenti,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai signori D.P.M. Barrington, presidente, R. Schintgen e K. Lenaerts, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 22 giugno 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti all' origine del ricorso

    1 Il signor Nielsen e la signora Moeller, ricorrenti, entravano in servizio presso il Comitato economico e sociale delle Comunità europee (in prosieguo: il "CES") il 1 luglio 1973 in qualità di traduttori di lingua danese. Il 1 maggio 1978, la signora Moeller veniva promossa al grado LA5, in qualità di traduttrice principale, e il signor Nielsen veniva promosso allo stesso grado, in qualità di traduttore principale, il 1 luglio 1982.

    2 Con decisione 29 luglio 1974, n. 2117, modificata con le decisioni 15 giugno 1981, n. 1515, e 13 dicembre 1981, n. 2903, il CES istituiva un comitato paritetico per le promozioni (in prosieguo: il "comitato") incaricato di "emettere pareri nell' ambito della procedura consultiva preliminare alle promozioni all' interno delle carriere istituite su due gradi e, una volta all' anno, di compilare un elenco dei dipendenti che meritano di essere promossi alla carriera superiore". Conformemente alla succitata decisione, il 16 maggio 1991 il presidente del CES designava i sei membri del comitato per l' esercizio di promozione 1991, nel corso del quale due posti di grado LA4 sarebbero stati da assegnare mediante promozione, mentre un terzo posto LA4 si sarebbe reso disponibile a partire dal 1 gennaio 1992, in seguito ad un collocamento in invalidità.

    3 Nel corso di una riunione, tenutasi il 2 dicembre 1991, il comitato, dopo aver constatato la disponibilità di due posti LA4 per il 1991 e la vacanza di un posto LA4 a partire dal 1 gennaio 1992, votava a maggioranza a favore di due candidati, mentre un terzo candidato riceveva tre voti, un quarto due voti e un quinto un voto. Lo stesso giorno il comitato emetteva un parere col quale proponeva la promozione al grado LA4 dei due candidati che avevano ottenuto la maggioranza dei voti.

    4 Il 3 dicembre 1991, il signor Feilberg, capo della divisione di traduzione di lingua danese, inviava una nota al capo della divisione "assunzione e gestione del personale", redatta come segue: "Con la presente Le confermo la deposizione da me fatta ieri dinanzi al comitato per le promozioni riguardo ai meriti dei tre dipendenti LA5 della divisione danese della traduzione promovibili in LA4, vale a dire la signora Pia Moeller, il signor Finn Nielsen e il signor F. Le confermo infatti che l' interesse del servizio e la valutazione delle qualifiche e dei meriti dei tre candidati mi hanno indotto a proporre la promozione del signor F., dato che questi mi pare essere il più idoneo dei tre, tenuto conto anche dei loro rapporti informativi".

    5 Il 6 dicembre 1991, il direttore dell' amministrazione del personale e delle finanze inviava al segretario generale una lettera alla quale erano allegati i pareri del comitato, gli elenchi dei dipendenti aventi l' anzianità richiesta, la tabella delle medie di attesa per la promozione, una tabella con le proposte delle date di efficacia di ciascuna promozione e i progetti delle decisioni di promozione. Egli proponeva, inoltre, di promuovere il signor F. al posto LA4 che era divenuto vacante in seguito al collocamento in invalidità di un dipendente, confermando in questo modo la proposta del 3 dicembre 1991 del capo della divisione di traduzione di lingua danese.

    6 Il 12 dicembre 1991, il direttore dell' amministrazione del personale e delle finanze trasmetteva al segretario generale l' elenco dei dipendenti presi in considerazione per una promozione; egli segnalava di aggiungere a detto elenco i fascicoli personali degli interessati, i rapporti compilati a loro riguardo e il parere emesso dal comitato.

    7 Con decisione 16 dicembre 1991, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") procedeva alla promozione al grado LA4 dei due dipendenti proposti dal comitato, nonché del signor F., traduttore principale presso la divisione danese, che era stato promosso al grado LA5 il 1 maggio 1988.

    8 L' elenco dei dipendenti promossi all' interno delle carriere per l' esercizio di promozione 1991 veniva affisso il 18 dicembre 1991 e i ricorrenti ne venivano a conoscenza in tale data.

    9 L' 8 gennaio 1992, il presidente del comitato nonché quattro dei suoi membri presentavano le loro dimissioni al segretario generale rimproverando all' APN di essersi discostata dai pareri del comitato senza aver però giustificato le proprie decisioni divergenti.

    10 Il 17 marzo 1992, ciascuno dei ricorrenti presentava un reclamo in forza dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") contro la decisione 16 dicembre 1991, n. 451 A, recante promozione del signor F. al grado LA4 e il rigetto implicito delle loro rispettive candidature.

    11 Con lettere 1 luglio 1992, il presidente del CES rigettava i reclami come segue:

    "Il Suo reclamo 17 marzo 1992, diretto contro la decisione 16 dicembre 1991, n. 451 A, relativa alla promozione del signor F. al grado LA4, è stato oggetto di un esame approfondito.

    Al termine di tale esame, desidero fare le seguenti osservazioni:

    A norma dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' APN) ha esercitato la sua facoltà di scelta tra i dipendenti che hanno maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.

    A tale riguardo, mi permetto di precisare che, per valutare i meriti e i rapporti informativi da esaminare per la promozione, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale; detto potere è stato peraltro espressamente riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

    Nella fattispecie, ho il dovere di confermarLe che l' APN si è attenuta scrupolosamente alle disposizioni stabilite dall' art. 45 dello Statuto.

    Il comitato paritetico per le promozioni è stato consultato espressamente prima di adottare la decisione controversa e le altre due decisioni relative alla promozione nella carriera LA5/4.

    Sebbene Lei abbia l' anzianità di grado richiesta, il risultato dell' esame comparativo di tutte le qualifiche, dei meriti e delle conoscenze linguistiche dei rapporti informativi di tutti i dipendenti interessati è nettamente a favore della persona promossa. Una comunicazione relativa ai dettagli della scelta operata o dei diversi elementi della complessa valutazione effettuata tra i rapporti informativi rischierebbe di essere dannosa nei confronti dei dipendenti non promossi e non mi è quindi possibile fargliela conoscere.

    Inoltre, il parere del comitato paritetico per le promozioni e il parere del capo della divisione di traduzione di lingua danese, che non hanno proposto la Sua promozione, confermano la scelta dell' APN a favore del signor F.".

    Il procedimento

    12 Stando così le cose, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 1 ottobre 1992.

    13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Esso ha invitato le parti ad ottemperare alla seguente richiesta:

    "1) Il CES è invitato a presentare i rapporti informativi dei ricorrenti, vale a dire la signora Pia Moeller e il signor Finn Nielsen, nonché del signor F., relativi al periodo 1 settembre 1988-31 agosto 1990 (...).

    2) Le parti sono invitate a confermare che il signor F. ha ricevuto tre voti al momento della votazione svoltasi nel corso della riunione del comitato paritetico per le promozioni il 2 dicembre 1991".

    14 Le parti hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 22 giugno 1993.

    Conclusioni delle parti

    15 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    1) annullare la decisione 16 dicembre 1991, n. 451 A, recante promozione del signor F. al grado LA4, nonché le decisioni di rigetto della candidatura dei ricorrenti a detto posto;

    2) condannare il convenuto alle spese.

    16 Il CES conclude che il Tribunale voglia:

    1) rigettare il ricorso;

    2) statuire sulle spese secondo diritto.

    Mezzi ed argomenti delle parti

    17 I ricorrenti adducono due mezzi a sostegno del ricorso. Il primo mezzo riguarda la violazione dell' art. 45 dello Statuto, in quanto l' APN, promuovendo il signor F., non avrebbe consultato il comitato, né proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo di tutti i candidati.

    Il secondo mezzo attiene alla violazione dell' art. 26 dello Statuto, in quanto taluni pareri e dichiarazioni orali sui meriti dei ricorrenti non sarebbero stati trasmessi a questi ultimi e non sarebbero stati inseriti nel loro fascicolo personale.

    Sul primo mezzo riguardante la violazione dell' art. 45 dello Statuto

    Argomenti delle parti

    18 In primo luogo, i ricorrenti rimproverano all' APN di non aver consultato il comitato prima di prendere la decisione di promuovere il signor F. Ricordando che l' art. 5 della decisione n. 2903/81 A prescrive che l' APN proceda alle promozioni dopo aver preso conoscenza dell' elenco dei dipendenti ritenuti dal comitato più meritevoli di essere promossi, essi sostengono che, qualora un' istituzione crei al suo interno un comitato consultivo non prescritto dallo Statuto, al fine di disporre, per la nomina ad alcuni posti, di un parere sulle capacità e sull' idoneità dei candidati con riguardo alle qualifiche richieste, tale misura, secondo la giurisprudenza del Tribunale, mira a garantire a detta istituzione, nella sua veste di APN, una migliore base per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, prescritto dall' art. 45 dello Statuto (sentenza 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/CES, Racc. pag. II-63).

    19 Orbene, nella fattispecie, il comitato non sarebbe stato informato della vacanza di un terzo posto LA4 presso la divisione della traduzione danese, e, pertanto, non avrebbe potuto emettere un parere sulle capacità e sull' idoneità dei candidati con riguardo ai requisiti prescritti per detto posto.

    20 Tuttavia, nella replica i ricorrenti, riconoscendo che dagli atti allegati dal convenuto risulta che il comitato ha esaminato la possibilità di proporre un terzo dipendente ad una promozione al grado LA4, hanno rinunciato ad avvalersi di tale argomento.

    21 In secondo luogo, i ricorrenti rimproverano all' APN di aver proceduto alla promozione del signor F. senza aver fornito al comitato gli elementi che potessero consentirgli di emettere un parere obiettivo. Essi sostengono che il comitato, anche se ha esaminato la candidatura dell' interessato, ha tuttavia ritenuto di non disporre degli elementi necessari per emettere un parere obiettivo a tale riguardo.

    22 A questo proposito, i ricorrenti sostengono che non poteva risultare chiaramente all' APN che il signor F. possedeva le qualifiche migliori, mentre il comitato, che ha esaminato i fascicoli di tutti i candidati e ha sentito il loro superiore gerarchico, non ha potuto raggiungere la maggioranza a favore del suddetto candidato.

    23 In terzo luogo, i ricorrenti osservano come dalle lettere 1 luglio 1992, relative al rigetto dei loro reclami e, peraltro, insufficientemente motivate, risulti che l' APN ha basato la sua decisione di promuovere il signor F. esclusivamente sul confronto fra i rapporti informativi. Orbene, essi ricordano che il comitato ha ritenuto che detti rapporti non consentissero di operare una scelta obiettiva tra i candidati e sottolineano che l' APN avrebbe quanto meno dovuto motivare le ragioni precise per cui essa aveva deciso di non tener conto del parere del comitato.

    24 Nella replica i ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che dalla lettera inviata il 6 dicembre 1991 dal direttore dell' amministrazione del personale e delle finanze al segretario generale emerge che l' amministrazione non ha trasmesso i suddetti rapporti informativi all' APN, di modo che l' esame comparativo dei meriti dei candidati e dei loro rapporti informativi non ha potuto essere effettuato dall' APN, diversamente da quanto prescritto dall' art. 45 dello Statuto.

    25 Secondo i ricorrenti, l' APN si è limitata a convalidare la scelta dell' amministrazione, che aveva già compilato una tabella che proponeva le date di efficacia di ciascuna delle promozioni da effettuare e i progetti delle varie decisioni di promozione, come risulterebbe dalla lettera inviata il 6 dicembre 1991 al segretario generale dalla direzione dell' amministrazione del personale e delle finanze.

    26 I ricorrenti ritengono che ne consegua che l' APN non ha quindi proceduto allo scrutinio per merito comparativo richiesto dall' art. 45 dello Statuto, oppure abbia preso in considerazione elementi non forniti da essa al comitato, impedendogli quindi di emettere un parere valido.

    27 Il convenuto ritiene che il mezzo dei ricorrenti relativo alla violazione dell' art. 45 dello Statuto difetti in fatto e in diritto. Secondo il convenuto, dal verbale della riunione del comitato 2 dicembre 1991 risulta chiaramente che quest' ultimo è stato informato della vacanza, in data 1 gennaio 1992, di un posto LA4 presso la divisione della traduzione danese, in seguito ad un collocamento in invalidità.

    28 A tale riguardo, il convenuto afferma che il comitato non è riuscito a raggiungere la maggioranza dei voti per proporre un candidato al terzo posto LA4 e che, di fronte a tale indecisione del comitato, il quale peraltro non si era riservato di emettere il proprio parere riguardo all' assegnazione di detto posto, l' APN ha adottato la sua decisione basandosi in particolare sulla nota del capo della divisione di traduzione di lingua danese che proponeva la promozione del signor F. Il convenuto conclude che, conformemente all' art. 45 dello Statuto, l' APN ha quindi preso la decisione di promuovere il signor F. basandosi sui meriti e sui rapporti informativi di quest' ultimo, previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti aventi l' anzianità richiesta.

    29 Del resto, il convenuto sostiene che il comitato dispone di mera competenza consultiva e che, in mancanza di un suo parere, l' APN resta competente a procedere di propria autorità alla scelta dei dipendenti da promuovere.

    30 Nella controreplica il convenuto ha confutato la tesi formulata dai ricorrenti nella replica secondo la quale la mancanza di menzione dei rapporti informativi nel succitato documento 6 dicembre 1991 dimostrerebbe che l' APN non disponeva dei suddetti rapporti quando ha adottato la controversa decisione di promozione.

    31 Il convenuto sostiene che, al contrario, dalla risposta al reclamo, dalla nota 12 dicembre 1991 del direttore dell' amministrazione del personale e delle finanze al segretario generale, dalla lettera 3 dicembre 1991 del capo della divisione di traduzione di lingua danese all' APN, nonché dal verbale della riunione del comitato 2 dicembre 1991 emerge che i fascicoli dei candidati contenevano i loro rapporti informativi di cui, quindi, l' APN disponeva quando ha preso la sua decisione.

    Valutazione del Tribunale

    32 Si deve constatare anzitutto che, nell' ambito della sua riunione 2 dicembre 1991, il comitato, informato del fatto che tre posti erano disponibili per la promozione all' interno delle carriere LA5/4 nel corso dell' anno 1991 e a decorrere dal 1 gennaio 1992, si è tuttavia limitato a proporre all' APN il nome di due dipendenti ai fini di una promozione.

    33 Risulta poi dal verbale di detta riunione che i due dipendenti proposti dal comitato hanno ottenuto ciascuno la maggioranza assoluta richiesta dall' art. 7 della decisione n. 2903/81 A per la loro iscrizione nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di essere promossi, mentre tre dipendenti non hanno ottenuto, al momento della stessa votazione, la maggioranza richiesta, in quanto essi hanno ricevuto rispettivamente tre voti, due voti e un voto. Risulta dalla lettera 27 maggio 1993 depositata dal convenuto nella cancelleria del Tribunale, non contestata dai ricorrenti, che è il signor F. che ha ricevuto tre voti in occasione della votazione effettuata dal comitato.

    34 Risulta inoltre dal verbale della riunione 2 dicembre 1991 che, conformemente all' art. 4 della decisione n. 2903/81 A, il comitato ha adottato il suo parere e redatto l' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di essere promossi "previa lettura dei rapporti informativi" di tutti i dipendenti in possesso dell' anzianità richiesta per essere promossi, sul nome dei quali si è svolto lo scrutinio del comitato. Dal verbale risulta, inoltre, che la discussione in seno al comitato è iniziata, "dopo che i capi delle divisioni linguistiche erano già stati sentiti".

    35 Soltanto nella fase della replica i ricorrenti, dopo aver sostenuto nel loro ricorso che "la decisione di nominare il signor F. fu basata esclusivamente sul confronto fra i rapporti informativi", hanno sostenuto che questi ultimi non si trovavano materialmente a disposizione dell' APN al momento dell' adozione della controversa decisione di promozione, affermazione per la quale il loro patrocinante ha offerto all' udienza di fornire la prova sostenendo che i loro rapporti informativi non sarebbero stati ritirati dai relativi fascicoli personali.

    36 A tale riguardo, occorre rammentare che le disposizioni dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura vietano la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento scritto (v. sentenze del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-53/91, Mergen/Commissione, Racc. pag. II-2041, e cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione, Racc. pag. II-2061). A tenore del n. 1 delle stesse disposizioni, le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

    37 Orbene, il Tribunale rileva che nelle lettere inviate il 1 luglio 1992 a ciascuno dei ricorrenti e recanti il rigetto dei loro reclami, l' APN ha affermato di aver esercitato la sua facoltà di scelta tra i dipendenti che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado "previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto". In queste stesse lettere si afferma nei confronti dei ricorrenti che "il risultato dell' esame comparativo di tutte le qualifiche, dei meriti e delle conoscenze linguistiche (derivante) dai rapporti informativi di tutti i funzionari interessati è nettamente a favore della persona promossa".

    38 Il Tribunale può quindi soltanto constatare che i ricorrenti i quali, fin dal rigetto dei loro reclami, avrebbero potuto negare il fatto che i rapporti informativi fossero a disposizione dell' APN al momento in cui essa ha preso la decisione di promuovere il signor F., non hanno fatto valere alcun elemento di fatto o di diritto che sarebbe emerso durante la procedura scritta per consolidare il loro argomento relativo all' assenza dei suddetti rapporti. Quest' ultimo costituisce di conseguenza un mezzo nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

    39 Del pari, l' offerta di prova formulata nella fase del procedimento orale per dimostrare che l' APN non disponeva dei rapporti informativi dev' essere considerata tardiva, in quanto i ricorrenti non hanno invocato alcuna circostanza che avrebbe impedito loro di presentare tale offerta di prova nel corso della procedura scritta. Di conseguenza, anch' essa deve essere rigettata, conformemente all' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura.

    40 Ai sensi dell' art. 5 della succitata decisione n. 2903/81 A, l' APN procede alle promozioni dopo aver preso conoscenza dell' elenco redatto dal comitato paritetico per le promozioni.

    41 Dalla giurisprudenza del Tribunale (sentenza Schoenherr/CES, già citata) risulta che l' elenco redatto dal comitato di promozione deve far parte degli elementi su cui l' istituzione basa la propria valutazione dei candidati e che l' APN è tenuta a tenerne conto, anche se essa ritiene di doversene discostare. Secondo questa stessa giurisprudenza, l' APN, omettendo di menzionare il parere emesso dal comitato di promozione o di dimostrare che essa ha adempiuto il suo obbligo di tener conto di detto parere, viene meno all' obbligo di motivare, per lo meno nella fase della decisione di rigetto del reclamo, una decisione di promozione impugnata, qualora essa abbia ritenuto di doversi discostare dalle proposte contenute nel parere del comitato di promozione.

    42 Del pari, l' APN, quando decide, come nella fattispecie, di promuovere un dipendente che non figura tra i dipendenti iscritti nell' elenco redatto dal comitato paritetico per le promozioni, è tenuta, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, a motivare la sua decisione di rigetto di un reclamo con cui si impugna una promozione, in modo da consentire al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione di promozione e da fornire all' interessato un' indicazione sufficiente per stabilire se essa sia fondata o inficiata da un vizio che consente di contestarne la legittimità.

    43 Orbene, nelle lettere di rigetto dei reclami da essa inviate ai ricorrenti il 1 luglio 1992, l' APN ha chiaramente evidenziato che l' esame comparativo da essa effettuato di tutti i requisiti, meriti e conoscenze linguistiche dei candidati è stato effettuato sulla base dei rapporti informativi di tutti i dipendenti promuovibili.

    44 Occorre aggiungere che dall' esame delle valutazioni analitiche effettuate nei rapporti informativi degli interessati, rapporti che, secondo la lettera inviata il 12 dicembre 1991 al segretario generale, sono stati trasmessi all' APN, risultano infatti per il signor F., quanto al periodo di valutazione 1988-1990, otto giudizi "eccellente" e sei giudizi "ottimo", mentre per lo stesso periodo di valutazione, i rapporti informativi dei due ricorrenti contengono, rispettivamente, per il primo, sette giudizi "eccellente" e sette giudizi "ottimo" e, per il secondo, cinque giudizi "eccellente" e nove giudizi "ottimo". La valutazione analitica relativa al signor F. era inoltre corredata di un commento del tutto elogiativo, con cui si affermava, in particolare, che "il signor F. ha continuato a sviluppare il suo elevato livello di competenza e di esperienza", che egli "ha effettuato un notevole sforzo nel lavoro quotidiano del gruppo di lavoro" e che egli "lavora in eccellente collaborazione con i suoi colleghi".

    45 Ne consegue che nella specie l' APN, la quale dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l' interesse del servizio, nonché i meriti da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione di promozione contemplata dall' art. 45 dello Statuto (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769), non ha ecceduto limiti ragionevoli e non si è avvalsa delle sue facoltà in modo palesemente erroneo adottando la decisione relativa alla promozione del signor F.

    46 Di conseguenza, il mezzo riguardante la violazione dell' art. 45 dello Statuto dev' essere respinto.

    Sul secondo mezzo riguardante la violazione dell' art. 26 dello Statuto

    Argomenti delle parti

    47 A sostegno del mezzo attinente alla violazione dell' art. 26 dello Statuto, i ricorrenti ricordano che il Tribunale ha deciso, nella sentenza 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735), che "le dichiarazioni verbali di un rappresentante (del direttore generale), formulate nell' ambito di un procedimento di promozione e dinanzi ad un comitato a tal fine costituito, vanno considerate come un rapporto ai sensi dell' art. 26 dello Statuto. Pertanto, esse avrebbero dovuto essere immediatamente trascritte e inserite nel fascicolo personale del ricorrente così come richiesto da tale art. 26".

    48 I ricorrenti osservano come dallo scambio di note avvenuto tra il presidente del comitato e l' APN risulti che quest' ultima sostiene di aver preso le decisioni impugnate "previa consultazione del comitato per le promozioni, dei responsabili dell' amministrazione, di alcuni direttori e di altre persone". Orbene, secondo i ricorrenti, questi pareri sulla loro competenza, sul loro rendimento e sul loro comportamento in servizio non sono stati portati a loro conoscenza, né inseriti nel loro fascicolo personale, il che nuocerebbe ai loro diritti alla difesa.

    49 Nella replica i ricorrenti, riconoscendo che nella fattispecie la nota del capo della divisione di traduzione di lingua danese costituisce l' unico parere in esame, sostengono, in primo luogo, che questa nota non riflette le dichiarazioni del suo autore al comitato, dato che, alla luce delle proposte fatte dal suddetto comitato, pare loro impossibile che l' autore della nota abbia potuto dichiarare al comitato che il signor F. gli sembrava il candidato più idoneo.

    50 In secondo luogo, essi sostengono che la nota del capo della divisione di traduzione di lingua danese dimostra di per sé che il suo autore ha basato il proprio parere sui risultati dell' esame comparativo di tutte le qualifiche dei candidati e, quindi, sui meriti dei tre candidati al di fuori dei periodi che sono già stati oggetto di un rapporto informativo. Essi ne deducono che il capo della divisione di traduzione di lingua danese ha redatto un rapporto informativo sui loro meriti e sulle loro competenze che avrebbe dovuto, a norma dell' art. 26 dello Statuto, essere inserito nel loro fascicolo personale dopo aver dato loro la possibilità di formulare le proprie osservazioni.

    51 Il convenuto afferma innanzi tutto che i ricorrenti interpretano erroneamente la succitata sentenza Marcato/Commissione, mentre è in circostanze particolari, considerando in particolare il fatto che la decisione del comitato di non iscrivere il signor Marcato nell' elenco dei candidati ritenuti più meritevoli era stata in sostanza basata, in mancanza di un rapporto informativo, esclusivamente sulle dichiarazioni verbali del rappresentante del direttore generale, che il Tribunale ha affermato che "tenuto conto dell' importanza che esse hanno così avuto, tali dichiarazioni verbali, formulate nell' ambito di un procedimento di promozione e dinanzi ad un comitato a tal fine costituito, vanno considerate come un rapporto ai sensi dell' art. 26 dello Statuto" e che "pertanto, esse avrebbero dovuto essere immediatamente trascritte e inserite nel fascicolo personale del ricorrente, così come richiesto da tale art. 26".

    52 Orbene, il convenuto sottolinea che l' APN disponeva nella specie dei rapporti informativi dei dipendenti aventi i requisiti per essere promossi e l' unica dichiarazione raccolta dall' APN e trascritta dal suo autore nella nota 3 dicembre 1991 era quella, molto succinta, del capo della divisione di traduzione di lingua danese, il quale, alla luce dei rapporti informativi, dei requisiti e dei meriti dei tre candidati, riteneva che il signor F. fosse chiaramente il candidato più idoneo.

    53 Il convenuto ritiene quindi che non esista alcuna "dichiarazione importante" sul comportamento dei ricorrenti che li avrebbe interessati personalmente e che avrebbe dovuto essere inserita nel loro fascicolo personale. In merito alla valutazione che è stato possibile fare al termine dell' esame comparativo delle qualifiche dei candidati, il convenuto ritiene che sia chiaro e conforme alla giurisprudenza della Corte (sentenza 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1108) che tale valutazione non deve essere inserita nel fascicolo personale del dipendente, in quanto i suoi 'considerando' potrebbero essere pregiudizievoli per quest' ultimo.

    54 Con riferimento alla succitata nota 3 dicembre 1991 il convenuto sottolinea inoltre che l' affermazione dei ricorrenti, secondo la quale detta nota "sembra non riportare le dichiarazioni del suo autore al comitato", è priva di qualunque prova formale. Al contrario, secondo il convenuto, questa nota contiene di per sé l' indicazione che essa si limita a "confermare" la dichiarazione rilasciata il giorno precedente dal suo autore al comitato.

    55 Il convenuto confuta del pari l' argomento dei ricorrenti, secondo il quale la nota di cui trattasi avrebbe dovuto essere inserita nel loro fascicolo personale, in quanto essa dovrebbe essere equiparata ad un rapporto informativo ai sensi dell' art. 26 dello Statuto, sostenendo che dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che soltanto fatti concernenti il comportamento del dipendente devono essere a questi comunicati e inseriti nel suo fascicolo (sentenza Marcato/Commissione, già citata).

    56 Orbene, secondo il convenuto, la nota 3 dicembre 1991 non contiene alcuna valutazione personale sul comportamento e sulle prestazioni dei ricorrenti, ma costituisce una valutazione comparativa delle rispettive capacità dei vari candidati, confermata peraltro dal riferimento ai rapporti informativi contenuto nella stessa nota. A tale riguardo, il convenuto aggiunge inoltre che nella causa Bonino/Commissione, l' avvocato generale Darmon ha concluso che "certamente non si richiede che l' APN comunichi il tenore ed il risultato della valutazione comparativa delle attitudini rispettive dei diversi candidati da essa effettuata per procedere alla propria scelta. Tale giudizio di valore è proprio l' espressione della discrezionalità che le va riconosciuta in questa materia e la comunicazione di esso ai candidati non prescelti rischierebbe, come ho sottolineato, di esser loro pregiudizievole" (conclusioni relative alla sentenza della Corte 12 febbraio 1987, causa 233/85, Racc. pag. 739, in particolare pag. 748).

    57 Infine, il convenuto sostiene che, anche ammettendo che la nota avrebbe dovuto figurare nel fascicolo personale dei ricorrenti, la sua assenza non ha leso i diritti della difesa, e che un' ipotetica violazione dell' art. 26 dello Statuto non è nella fattispecie tale da giustificare l' annullamento della decisione impugnata.

    Valutazione del Tribunale

    58 Occorre ricordare che, ai sensi dell' art. 26 dello Statuto, il fascicolo personale del dipendente deve contenere tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento, nonché le osservazioni formulate dal dipendente in merito ai predetti documenti.

    59 Secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, lo scopo dell' art. 26 è quello di garantire il diritto alla difesa del dipendente evitando che decisioni adottate dall' APN ed incidenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera si basino su fatti concernenti il suo comportamento non menzionati nel fascicolo personale. Da tali disposizioni risulta che una decisione basata su siffatti elementi non è conforme alle garanzie dello Statuto e dev' essere annullata in quanto adottata in seguito ad un procedimento viziato da illegittimità (v. succitate sentenze Bonino/Commissione e Marcato/Commissione; sentenze della Corte 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento, Racc. pag. 499, e 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione, Racc. pag. 7).

    60 In primo luogo, quanto all' affermazione dei ricorrenti, secondo la quale la nota inviata all' APN il 3 dicembre 1991 dal capo della divisione di traduzione di lingua danese non rifletterebbe le dichiarazioni del suo autore al comitato, il Tribunale constata che i ricorrenti non presentano alcun indizio suscettibile di dimostrare che la nota di cui trattasi non costituisce la riaffermazione pura e semplice, per l' APN, delle ragioni che hanno indotto il suo autore a proporre al comitato la promozione del signor F.

    61 Il Tribunale constata inoltre che, nella fattispecie, i fascicoli personali dei ricorrenti non contengono la nota del capo della divisione di traduzione di lingua danese.

    62 Tuttavia, il Tribunale ritiene che la nota 3 dicembre 1991 non menzioni affatto fatti precisi concernenti il comportamento dei ricorrenti e non possa quindi essere considerata un rapporto ai sensi dell' art. 26 dello Statuto. Essa costituisce piuttosto il risultato della valutazione comparativa delle capacità rispettive dei vari candidati effettuata dal capo della divisione di traduzione di lingua danese per procedere alla propria scelta e non deve, in quanto giudizio di valore che rischia di esser loro pregiudizievole, essere comunicata ai candidati esclusi (v. sentenze Grassi/Consiglio e Bonino/Commissione, succitate; v. anche sentenze della Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345, e 22 giugno 1989, causa 104/88, Brus/Commissione, Racc. pag. 1873).

    63 Occorre rilevare inoltre che la sentenza Marcato/Commissione, invocata dai ricorrenti, è stata pronunciata in un contesto diverso dalla presente causa. Infatti, l' elenco compilato dal comitato di promozione e la successiva decisione dell' APN di non iscrivere il signor Marcato nell' elenco dei dipendenti erano stati basati, in mancanza di un rapporto informativo, soltanto sulle dichiarazioni sul suo comportamento del rappresentante del direttore generale in seno al comitato di promozione.

    64 Orbene, nella fattispecie, l' APN si è basata sui rapporti informativi di tutti i dipendenti aventi i requisiti per essere promossi, non solo sul contenuto letterale della nota 3 dicembre 1991, con la quale il capo della divisione di traduzione di lingua danese non fa che riaffermare e convalidare all' APN le ragioni che l' avevano indotto a proporre al comitato la promozione del signor F., ragioni relative in particolare ad un esame comparativo dei rapporti informativi dei tre candidati che non avevano ottenuto la maggioranza richiesta per la loro iscrizione nell' elenco, vale a dire i due ricorrenti e il signor F.

    65 Ne consegue che il mezzo attinente alla violazione dell' art. 26 dello Statuto non può essere accolto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    66 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a tenore dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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