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Document 61992TJ0058

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 16 dicembre 1993.
Andrew Macrae Moat contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Ricorso d'annullamento - Scrutinio per merito comparativo - Rapporto informativo tardivo - Risarcimento del danno.
Causa T-58/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01443

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:118

61992A0058

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 16 DICEMBRE 1993. - ANDREW MACRAE MOAT CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RICORSO D'ANNULLAMENTO - ESAME COMPARATIVO DEI MERITI - RAPPORTO INFORMATIVO TARDIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO. - CAUSA T-58/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01443


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti ° Ricorso ° Interesse ad agire ° Ricorso d' annullamento della nomina di un altro dipendente ° Ricorrente prossimo al collocamento al riposo ° Ricevibilità ° Presupposti

(Statuto del personale artt. 90 e 91)

2. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Atto preparatorio ° Parere di un organo consultivo ° Irricevibilità

(Statuto del personale artt. 90 e 91)

3. Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Termini ° Natura di ordine pubblico ° Ricorso presentato prima del rigetto del reclamo ° Irricevibilità

(Statuto del personale artt. 90 e 91)

4. Dipendenti ° Posto vacante ° Copertura mediante promozione ° Scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Presa in considerazione dei rapporti informativi ° Fascicolo individuale incompleto ° Irregolarità non sanata dall' esistenza di altre informazioni relative ai meriti del candidato ° Possibilità di promozione compromesse

(Statuto del personale art. 45, n. 1)

5. Dipendenti ° Ricorso ° Risarcimento del danno ° Annullamento dell' atto illegittimo impugnato ° Adeguato risarcimento del danno materiale o morale

(Statuto del personale art. 91)

Massima


1. Un dipendente può proporre, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso volto all' annullamento di un provvedimento dell' autorità che ha il potere di nomina con cui quest' ultima effettua una nomina, soltanto se ha un interesse personale all' annullamento dell' atto impugnato. Ciò si verifica nel caso del dipendente il quale, considerati i tempi necessari per l' esecuzione di una sentenza e il momento del suo collocamento al riposo, possa ancora validamente aspirare al posto controverso.

2. Gli atti preparatori, come il parere pronunciato da un comitato consultivo per le nomine, che dispone solo di un semplice potere consultivo, non possono, anche se si tratta dei soli atti di cui il ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza, essere impugnati in sede giurisdizionale.

3. I termini di impugnazione sono di ordine pubblico e non costituiscono un mezzo a discrezione delle parti o del giudice, poiché sono stati destinati ad assicurare la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Il ricorso contro un atto lesivo emanato dall' autorità che ha il potere di nomina dev' essere tassativamente preceduto da un reclamo precontenzioso che abbia costituito oggetto di una decisione esplicita o tacita di rigetto. Questa procedura ha lo scopo di consentire all' amministrazione di riesaminare un atto criticato e al dipendente di rinunciare a proporre un ricorso, e pertanto le parti non possono sottrarvisi. E' pertanto irricevibile, senza possibilità di sanatoria, il ricorso proposto prima del rigetto del reclamo.

4. L' obbligo di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, nonché dei rapporti che li riguardano, è al tempo stesso espressione tanto del principio di parità di trattamento dei dipendenti quanto del principio della vocazione di questi alla carriera.

Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che la carriera di un dipendente è presa in considerazione dall' autorità gerarchica. Un procedimento di promozione è viziato da irregolarità se l' autorità che ha il potere di nomina non ha potuto effettuare lo scrutinio per merito comparativo dei meriti dei candidati perché i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto dell' amministrazione, con notevole ritardo, a meno che la detta autorità non disponesse di altre informazioni sui meriti dei candidati che le consentissero di effettuare uno scrutinio comparativo su questi ultimi.

Nell' ipotesi in cui non fosse dimostrato che la mancanza dell' ultimo rapporto informativo di un candidato, che poi è risultato contenere modifiche in senso positivo, è stata compensata dalla conoscenza, da parte di chi deve pronunciarsi sulla candidatura dell' interessato, di altre informazioni equivalenti al detto rapporto, il procedimento di promozione va considerato irregolare.

5. L' annullamento del rigetto della candidatura di un dipendente ad una promozione e del provvedimento di nomina di un altro candidato è atto a garantire un risarcimento sufficiente ed adeguato del danno materiale o morale subito dall' interessato, compreso quello risultante dal ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo, che ha causato l' irregolarità del procedimento di promozione.

Parti


Nella causa T-58/92,

Andrew Macrae Moat, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dall' avv. Luc Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas F. Cusack, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni 26 marzo 1992 e 21 maggio 1992 con le quali la Commissione ha respinto le candidature del ricorrente ai posti di capo dell' unità IX A7 "Assunzioni" presso la direzione generale "Personale e amministrazione" e di capo dell' unità IV D3 "Trasporti e turismo" presso la direzione generale "Concorrenza", l' annullamento delle decisioni di nomina dei signori T. e F. agli stessi posti, nonché tre domande di risarcimento del danno lamentato dal ricorrente a causa della tardiva compilazione del suo rapporto informativo, della mancata consultazione di detto rapporto al momento delle assegnazioni dei predetti posti e della mancanza di risposta motivata al suo reclamo,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITA' EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, R. Schintgen e D.P.M. Barrington, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 ottobre 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 Il ricorrente, il signor Andrew Macrae Moat, è dipendente di grado A4 della Commissione. Facendo menzione del fatto che dal 1986 in tutti i suoi rapporti informativi ha chiesto il trasferimento ad un posto che gli consentisse di far valere le sue capacità gestionali, sostiene che, alla luce delle sue capacità direttive, delle quali, dal 1981, viene fatto elogio nei suoi rapporti informativi, può legittimamente aspirare ad una promozione o a un trasferimento.

2 Nel novembre 1991, la segretaria del superiore incaricato della compilazione del rapporto informativo del ricorrente si rivolgeva a quest' ultimo per sottoporgli la proposta di detto superiore di rinnovare, per il periodo 1989-1991, il suo rapporto informativo relativo al periodo 1987-1989. Il ricorrente rifiutava tale proposta per il motivo che le sue mansioni erano state modificate.

3 Il 4 dicembre 1991 il direttore generale della direzione generale "Concorrenza" (DG IV) proponeva al ricorrente di sviluppare un thesaurus per una banca dati della direzione generale. Il ricorrente accettava detto incarico ma faceva notare di considerare che la sua destinazione era piuttosto quella di un posto di gestione.

4 Dopo un' assenza per malattia di quindici giorni, nell' ottobre 1991, il ricorrente si assentava nuovamente per un mese, dal 5 dicembre 1991, per malattia, dovuta, a suo parere, allo stress cui era soggetto a causa del fatto che la Commissione non prendeva in considerazione il suo desiderio di essere trasferito.

5 Il 30 gennaio 1992, la Commissione pubblicava due avvisi di posto vacante COM/6/92 e COM/4/92 relativi ai posti di capo dell' unità IX A7 "Assunzioni" presso la direzione generale "Personale e amministrazione" (DG IX) e al posto di capo dell' unità IV D3 "Trasporti e turismo", presso la DG IV, da assegnare ai gradi A3, A4 o A5. Le candidature del ricorrente a detti posti venivano registrate il 6 febbraio 1992.

6 Il 27 febbraio 1992, il segretario del comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN") della Commissione informava il ricorrente che il posto di capo dell' unità IX A7 sarebbe stato assegnato al grado A3 e che, dopo un esame delle candidature al posto considerato, la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione ai fini dell' assegnazione di detto posto.

7 Il 3 marzo 1992, l' ex capo dell' unità del ricorrente chiedeva a quest' ultimo di fornire una dettagliata descrizione delle modifiche delle sue mansioni.

8 Il 10 marzo 1992 il superiore incaricato di compilare il rapporto informativo comunicava al ricorrente un progetto di rapporto informativo per il periodo luglio 1989-giugno 1991, progetto che il ricorrente rinviava a detto superiore sostenendo che il gruppo "ad hoc", nel quale, in base alla guida per la compilazione del rapporto informativo, svolge il ruolo di compilatore per quanto riguarda le attività svolte dai dipendenti eletti o distaccati per adempiere un mandato di rappresentanza del personale a livello statutario o sindacale, non era stato consultato.

9 Il 20 marzo 1992, il gruppo ad hoc faceva pervenire al direttore della DG IV le sue osservazioni sulle prestazioni del ricorrente in ragione del suo distacco presso la rappresentanza statutaria, come pure in ragione delle sue funzioni di eletto, di rappresentante o di delegato presso le sedi di concertazione sindacale.

10 Il 25 marzo 1992 il segretario del CCN informava il ricorrente che il posto di capo dell' unità IV D3 sarebbe stato coperto al grado A3 e che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione per la copertura di detto posto.

11 Con lettera 26 marzo 1992, il capo della divisione "Strutture e personale A e LA" della DG IX informava il ricorrente del rigetto della sua candidatura al posto di capo dell' unità IX A7.

12 Il 2 aprile 1992 il ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), avverso il rigetto delle sue candidature ai posti di capo delle unità IX A7 e IV D3. In detto reclamo contestava alla Commissione di aver steso il suo rapporto informativo per il periodo 1989-1991 con ritardo e di aver respinto le sue candidature a detti posti senza aver consultato i suoi rapporti informativi.

13 L' 8 aprile 1982, a seguito di un colloquio con il superiore incaricato di compilare il rapporto informativo del ricorrente, questi, il 13 aprile 1992, firmava la versione definitiva del suo rapporto informativo per il periodo luglio 1989-giugno 1991, rilevando che, a seguito di detto colloquio, era stata dettagliata la valutazione operata nei suoi confronti.

14 Con lettera 21 maggio 1992, il capo divisione della DG IV informava il ricorrente del rigetto della sua candidatura al posto di capo dell' unità IV D3.

15 Il 12 agosto 1992, il ricorrente presentava un secondo reclamo avverso il rigetto della sua candidatura al posto di capo dell' unità IV D3, nel quale faceva carico alla Commissione di non aver tenuto in considerazione i suoi interessi personali come pure quelli dell' istituzione rifiutando di assegnarlo a un posto corrispondente alle sue capacità.

16 Stando così le cose, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 agosto 1992, il ricorrente, ha proposto il presente ricorso.

17 Con lettera 17 novembre 1992, il direttore generale del personale e dell' amministrazione faceva pervenire al ricorrente la decisione 13 novembre 1992 con la quale la Commissione rispondeva al suo reclamo del 12 agosto 1992 e lo rigettava. Detta decisione era motivata dal fatto che la mancanza dell' ultimo rapporto informativo del ricorrente in occasione della copertura del posto di capo dell' unità IV D3, non avrebbe avuto alcuna influenza sulla decisione di non nominarlo al posto considerato, e che, ad ogni modo, poiché la procedura per la copertura di un posto vacante è disciplinata dagli artt. 4, 7 e 29 dello Statuto, il motivo con il quale il ricorrente deduce la violazione dell' art. 45 dello Statuto sarebbe privo di ogni fondamento come pure le sue richieste di risarcimento.

18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

19 Nel corso dell' udienza del 28 ottobre 1993 sono state sentite le difese orali svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale.

Conclusioni delle parti

20 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1) dichiarare il presente ricorso ricevibile e accoglierlo;

2) condannare la Commissione per non aver redatto in tempo utile il rapporto informativo del ricorrente relativo al periodo luglio 1989-giugno 1991;

3) condannare la Commissione per non aver consultato detto rapporto in occasione dell' assegnazione dei posti di capo delle unità IX A7 e IV D3, annullare il conseguente rigetto delle candidature del ricorrente a detti posti e annullare, quindi, le nomine, rispettivamente, del signor T. e del signor F.;

4) condannare la Commissione per non aver deciso con un atto motivato sul reclamo del ricorrente entro il termine posto dallo Statuto;

5) condannare la Commissione a versare al ricorrente, quale risarcimento del danno che essa gli ha arrecato, le somme, rispettivamente, di 500 000 BFR, 250 000 BFR e 100 000 BFR.

21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

1) pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso avvalendosi dei poteri conferitegli dall' art. 114 del suo regolamento di procedura;

2) dichiarare il ricorso infondato nella sua integralità e respingerlo;

3) decidere sulle spese secondo legge.

Sul capo del ricorso inteso a sentir annullare le decisioni di rigetto delle candidature del ricorrente ai posti di capo delle unità IX A7 e IV D3 e le decisioni di nomina dei signori T. e F. a detti posti

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

22 Nel controricorso, la Commissione solleva un' eccezione di irricevibilità per il fatto che il reclamo 2 aprile 1992 e il ricorso sono prematuri, in quanto rivolti contro le decisioni di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo d' unità IV D3 e di nomina di un altro candidato a detto posto.

23 A sostegno di questa eccezione, la Commissione deduce, in primo luogo, che il reclamo 2 aprile 1992, in quanto verte sul rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IV D3, ha preceduto la comunicazione 21 maggio 1992 che informava il ricorrente del rigetto della sua candidatura. Di conseguenza, data la mancanza dell' oggetto, la Commissione ritiene detto reclamo irricevibile in quanto prematuro.

24 In secondo luogo la Commissione rileva che il ricorrente ha presentato un secondo reclamo contro la nomina in questione il 12 agosto 1992, cioè il giorno della presentazione del presente ricorso. Il ricorso, pertanto, nella parte in cui è rivolto contro il rigetto della sua candidatura al posto di capo dell' unità IV D3, è pertanto pure prematuro poiché il ricorrente non ha lasciato scadere il termine di quattro mesi previsto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto prima di proporlo.

25 La Commissione riconosce che il ricorso d' annullamento è ricevibile nella parte in cui è diretto avverso le decisioni di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IX A7 e di nomina del signor T. al medesimo posto.

26 La Commissione, basandosi sul principio di economia processuale, non si oppone tuttavia a che il Tribunale, tenuto conto delle circostanze proprie della fattispecie, riservi un trattamento analogo a entrambe le domande d' annullamento decidendo con un' unica sentenza. Sottolinea di non sollevare obiezioni formali alla ricevibilità e di affidarsi, trattandosi di una questione di interesse generale, al prudente apprezzamento del Tribunale.

27 A questo proposito la Commissione menziona la sentenza 7 aprile 1965, causa 28/64, Mueller/Consiglio (Racc. pag. 300), in cui, a suo parere, la Corte sembra aver sancito il principio che un ricorso prematuro può essere convalidato da una successiva decisione che conferma la situazione prematuramente criticata. Ricorda altresì che nell' ordinanza 23 settembre 1986, causa 130/86, Du Besset/Consiglio (Racc. pag. 2619), la Seconda Sezione della Corte ha precisato che il procedimento precontenzioso ha come scopo "di consentire all' amministrazione di riesaminare l' atto criticato". Orbene, nella specie la Commissione non avrebbe assolutamente l' intenzione di tornare sulla sua decisione di non nominare il signor Moat al posto controverso. Una risposta esplicita al reclamo del 12 agosto 1992 sarebbe in preparazione e dovrebbe essere inviata al ricorrente entro i termini previsti dall' art. 90, n. 2, dello Statuto. Tale risposta, secondo la Commissione, avrebbe come unico scopo quello di mettere il ricorrente al corrente delle ragioni per le quali la Commissione ritiene che le critiche da quest' ultimo formulate nei confronti del procedimento che ha portato al rigetto delle sue candidature ai posti di capo delle unità IX A7 e IV D3 non sono fondate.

28 Il ricorrente, conscio dell' eventualità che il ricorso possa essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione di nomina del signor F. al posto di capo dell' unità IV D3, nel qualificare la decisione di nomina come decisione implicita di rigetto del suo reclamo il 2 aprile 1992, giustifica la presentazione del suo ricorso con la preoccupazione di rispettare i termini a tal fine prescritti. Riconosce di essere stato informato durante la fase precontenziosa che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") aveva redatto un progetto di risposta esplicita la cui comunicazione, effettuata prima della scadenza del termine, sarebbe stata atta a far rivivere il termine d' impugnazione, ma spiega che, tenuto conto dell' eventualità che detto progetto non si concretizzasse, è stato indotto a presentare il suo ricorso onde salvaguardare i suoi diritti.

29 Nella replica, allegata alla quale ha prodotto la risposta della Commissione 17 novembre 1992 al suo reclamo 12 agosto 1992, il ricorrente ha rilevato che la Commissione non si oppone a che con un' unica sentenza venga deciso su entrambe le domande d' annullamento e ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi contemporaneamente sulle due domande.

30 Nel corso dell' udienza, il ricorrente ha informato il Tribunale che sarebbe stato collocato a riposo dal 31 gennaio 1995. Su domanda del Tribunale, ha dichiarato di mantenere ferme le sue domande d' annullamento delle decisioni di nomina dei signori T. e F., nonostante l' imminenza del suo collocamento a riposo.

Giudizio del Tribunale

31 Si deve ricordare che per giurisprudenza consolidata un dipendente o un ex dipendente possono promuovere un ricorso a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto per fare annullare una decisione dell' APN che nomina un candidato, solo se hanno un interesse personale all' annullamento dell' atto impugnato (v. le sentenze della Corte 29 ottobre 1975, cause riunite 81/74-88/74, Marenco e a./Commissione, Racc. pag. 1247, 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento, Racc. pag. 2323, 10 marzo 1989, causa 126/87, Del Plato/Commissione, Racc. pag. 643, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione, Racc. pag. II-769).

32 Spetta pertanto al Tribunale verificare se, tenuto conto del suo collocamento a riposo dal 31 gennaio 1995, il ricorrente possa ancora utilmente aspirare ai posti controversi. Al momento della presentazione del ricorso, il 12 agosto 1992, due anni, cinque mesi e diciannove giorni separavano il ricorrente dal suo pensionamento. Tenendo conto dei termini necessari per l' esecuzione di una sentenza, la prospettiva che il ricorrente, per detta data, faccia ancora parte dell' istituzione in seno alla quale erano vacanti i posti coperti con gli atti impugnati, non può essere esclusa. Ne deriva che il ricorrente ha un interesse legittimo a che siano annullate le nomine dei candidati a detti posti.

33 Il ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto l' annullamento delle decisioni di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IX A7 e di nomina del signor T. a detto posto, è pertanto ricevibile.

34 La convenuta sostiene altresì che il ricorso è prematuro nella parte in cui è diretto contro il rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IV D e la nomina del signor F. a detto posto. Ha tuttavia aggiunto di non opporsi a che, date le circostanze della fattispecie, il Tribunale si pronunci, contemporaneamente sul merito della domanda d' annullamento relativa alla copertura del posto di capo dell' unità IV D3, nonostante il suo carattere prematuro, e sul merito della domanda d' annullamento relativa alla copertura del posto di capo dell' unità IX A7.

35 Il Tribunale considera, in primo luogo, che la nomina del signor F. al posto di capo dell' unità IX D3 non può essere intesa come una decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente 2 aprile 1992, nella parte in cui riguarda la copertura di detto posto. Infatti, siffatta interpretazione porterebbe alla conclusione che il detto reclamo era validamente diretto contro la decisione del CCN di non proporre il ricorrente per la nomina al posto considerato.

36 Orbene, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che "gli atti preparatori, come il parere pronunciato da un comitato consultivo per le nomine, che dispone solo di un semplice potere consultivo, non possono, anche se si tratta dei soli atti di cui il ricorrente asserisce di aver avuto conoscenza, essere impugnati in sede giurisdizionale" (sentenza 24 gennaio 1991, causa T-27/90, Latham/Commissione, Racc. pag. II-35).

37 Nella specie le decisioni di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IV D3 e di nomina del signor F. allo stesso posto costituiscono gli atti che ledono il ricorrente e che questi avrebbe potuto impugnare iniziando con la presentazione di un reclamo conformemente all' art. 90, n. 2, dello Statuto.

38 Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui verte su dette decisioni, è stato proposto prima della conclusione delle procedura precontenziosa ed è, pertanto, prematuro.

39 Si deve poi rilevare, che i termini d' impugnazione sono di ordine pubblico e non costituiscono un mezzo a discrezione delle parti o del giudice, poiché sono stati destinati ad assicurare la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche (v. le sentenze del Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II-615, 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749 e ordinanza del Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione, Racc. pag. II-1723). Il ricorso rivolto contro un atto lesivo emanato dall' APN deve essere tassativamente preceduto da un reclamo precontenzioso che abbia costituito oggetto di una decisione esplicita o tacita di rigetto. Questa procedura ha lo scopo di consentire all' amministrazione di riesaminare un atto criticato (v. ordinanza Du Besset/Consiglio, già citata) e al dipendente di accettare la motivazione alla base dell' atto criticato e rinunciare a proporre un ricorso. Le parti non possono pertanto sottrarvisi.

40 Il Tribunale, inoltre, rileva che la menzionata sentenza Mueller/Consiglio, di cui la Commissione si è avvalsa, è stata pronunciata in circostanze eccezionali che non possono essere comparate con quelle di cui alla presente causa. Infatti, nella causa Mueller/Consiglio la Corte ha riconosciuto che un ricorso proposto prematuramente era stato convalidato da una successiva decisione che confermava la posizione precedentemente assunta dalla convenuta in quanto detta decisione applicava al caso del signor Mueller una nuova regolamentazione, adottata tra la prima presa di posizione della convenuta e la presentazione del ricorso. Orbene, il Tribunale considera che il rigetto esplicito di un reclamo dopo la presentazione di un ricorso diretto contro la decisione oggetto di detto reclamo, non può avere un effetto di convalida di un ricorso proposto prematuramente e consentire così alle parti di abbreviare i termini d' impugnazione.

41 Di conseguenza il ricorso, nella parte in cui verte sull' annullamento della decisione con la quale viene respinta la candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IV D3 e di quella di nomina del signor F. a detto posto è irricevibile, essendo stato proposto prematuramente.

Nel merito

42 A sostegno della domanda d' annullamento della decisione che respinge la sua candidatura al posto di capo dell' unità IX A7 e nomina il signor T. a detto posto, il ricorrente solleva un motivo unico di violazione dell' art. 45 dello Statuto.

Sul motivo unico di violazione dell' art. 45 dello Statuto

Argomenti delle parti

43 Il ricorrente rileva, anzitutto, che la sua nomina al posto considerato avrebbe potuto comportare per lui una promozione e che, di conseguenza, l' APN era tenuta, in virtù dell' art. 45 dello Statuto, a procedere ad un esame comparativo dei suoi meriti e dei suoi rapporti informativi con quelli degli altri candidati.

44 Orbene, secondo il ricorrente, il suo rapporto informativo per il periodo 1989-1991, non era ancora completato al momento in cui l' APN decideva di nominare il signor T. al posto di capo dell' unità IX A7. L' APN ha quindi proceduto a detta nomina senza aver confrontato i rapporti informativi dei candidati contravvenendo pertanto alle disposizioni dell' art. 45 dello Statuto.

45 Nel controricorso, la Commissione rileva, anzitutto, che 71 impiegati di grado A4 aventi, al pari del ricorrente, un' anzianità di 18 anni e oltre, sono alle sue dipendenze e che il caso del ricorrente non è eccezionale.

46 La Commissione, la quale non contesta che l' APN non aveva a disposizione l' ultimo rapporto informativo del ricorrente al momento della nomina del signor T., respinge, poi, l' affermazione del ricorrente secondo la quale la mancanza del suo rapporto informativo in occasione della copertura del posto controverso dovrebbe comportare l' annullamento della nomina considerata. A sostegno della sua tesi, la Commissione invoca le sentenze della Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione (Racc. pag. 103) e 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento (Racc. pag. 2473), nelle quali la Corte ha affermato che un procedimento di nomina "non implica che tutti i candidati debbano trovarsi (...) esattamente allo stesso stadio per quanto riguarda lo stato dei rapporti informativi, né che l' APN abbia l' obbligo di rinviare la decisione se il rapporto più recente dell' uno o dell' altro candidato non è ancora definitivo (...). Non è sufficiente, per annullare le nomine, che il fascicolo personale di uno solo dei candidati sia irregolare e incompleto, salvo se viene provato che questa circostanza ha potuto avere un' influenza decisiva sul procedimento di nomina".

47 Orbene nella specie la Commissione considera che la mancanza del rapporto informativo più recente del ricorrente non ha potuto avere un' influenza decisiva sul procedimento di nomina. A questo proposito deduce che il rapporto informativo per il periodo 1989-1991 contiene alla rubrica "valutazione analitica" note identiche, cioè dieci "eccellenti" e quattro "ottimi", a quelle contenute nel rapporto informativo per il periodo 1987-1989, che, invece, figurava nel fascicolo personale del ricorrente ed era a disposizione sia del CCN che dell' APN.

48 Nella replica, il ricorrente risponde che il rapporto informativo, per il periodo 1989-1991 non è identico al rapporto informativo per il 1987-1989, poiché il rapporto informativo del 1989-1991 contiene la seguente menzione supplementare: "Va rilevato che, nel 1991, allorché l' interessato era incaricato di sei delle dieci pratiche prioritarie B2, il suo lavoro non ha risentito della circostanza che egli era occupato quasi a tempo pieno in trattative salariali. E' stata altresì apprezzata la sua volontà di fare avanzare dette pratiche, pur essendo distaccato a tempo pieno presso il comitato del personale".

49 Secondo il ricorrente, il fatto che le persone che si sono pronunciate sulla copertura del posto controverso non abbiano preso conoscenza di detta valutazione ha avuto influenza decisiva sulle loro decisioni. Infatti, la valutazione considerata costituirebbe la prova del fatto che, nonostante l' attività sindacale e la posizione di spicco occupata nel corso delle trattative salariali, egli ha espletato al meglio tutte le sue altre mansioni.

50 Nella controreplica, la Commissione ribatte che la valutazione generale contenuta nel rapporto informativo del 1989-1991, pur non essendo identica a quella contenuta nel rapporto precedente, è formulata in termini analoghi. Di conseguenza, il ricorrente non può ragionevolmente pretendere che la mancanza del suo rapporto informativo abbia avuto una qualche influenza sul procedimento di nomina al posto di capo dell' unità IX A7.

51 La Commissione riprende, inoltre, la tesi già sviluppata nella risposta 17 novembre 1992 al reclamo del ricorrente 12 agosto 1992, per sostenere che il procedimento di nomina al posto considerato è, nella specie, disciplinato non già dall' art. 45 dello Statuto, ma dagli artt. 4, 7 e 29 dello stesso Statuto.

52 A questo proposito la Commissione osserva che il procedimento previsto dall' art. 29 dello Statuto consiste nell' invito a presentare candidature secondo le condizioni stabilite nell' avviso di posto vacante e in un esame di dette candidature al fine di valutare l' idoneità dei candidati al posto considerato. Nel contesto di questo procedimento che, secondo la Commissione, è distinto da quello ex art. 45 dello Statuto (sentenza della Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, Racc. pag. 57) i candidati allegherebbero necessariamente il loro curriculum vitae e avrebbero la possibilità di far valere qualsiasi interesse e attitudine che essi possono avere per il posto considerato in modo da compensare l' eventuale carenza di un rapporto informativo.

53 La Commissione sostiene ancora che l' istituzione deve scegliere il candidato più idoneo all' espletamento delle mansioni inerenti al posto da coprire, e, pertanto, quest' ultimo non è per forza quello che ha ottenuto il migliore rapporto informativo. Inoltre, i posti intermedi sono sempre pubblicati ai gradi A3, A4 e A5, altra circostanza che dimostra che questo procedimento non è disciplinato dall' art. 45 dello Statuto. Ne consegue che il motivo di violazione dell' art. 45 sarebbe infondato.

54 La Commissione ne deduce che, in mancanza di altri vizi allegati dal ricorrente nei confronti della nomina del signor T. la domanda intesa all' annullamento delle decisioni controverse deve essere respinta.

55 Nel corso dell' udienza, il rappresentante della convenuta ha rinunciato a sostenere che l' art. 45 non sarebbe applicabile nella specie. Ha tuttavia precisato che non soltanto il rapporto informativo deve essere preso in considerazione per procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati e ne deduce che la mancanza del rapporto informativo più recente di un candidato a un posto vacante al momento della copertura di detto posto non può, di per sé sola, essere considerata atta a viziare la regolarità della nomina di un altro candidato a detto posto e a comportarne l' annullamento.

Giudizio del Tribunale

56 Si deve in primo luogo ricordare che l' esame delle candidature per il trasferimento o la promozione deve effettuarsi in conformità all' art. 45 dello Statuto, poiché l' obbligo di procedere allo scrutinio per merito comparativo previsto da detto articolo è al tempo stesso espressione tanto del principio di parità di trattamento dei dipendenti quanto del principio della vocazione di questi alla carriera (sentenza della Corte 13 dicembre 1984, cause 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia, Racc. pag. 4149; sentenze del Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento, Racc. pag. II-121, 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer/Commissione, Racc. pag. II-147 e 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weissenfels/Parlamento, Racc. pag. II-1095).

57 Spetta pertanto al Tribunale verificare se la Commissione ha effettivamente proceduto, nel contesto dell' esercizio del suo potere di valutazione, ad un regolare scrutinio per merito comparativo delle candidature al posto dichiarato vacante con il bando COM/6/92.

58 A questo proposito il Tribunale rileva che, in occasione dell' assegnazione del posto di capo dell' unità IX A7 né il CCN, né l' APN disponevano dell' ultimo rapporto informativo del ricorrente al momento dell' adozione della loro presa di posizione, a causa del ritardo nella compilazione di detto rapporto, ritardo di cui la convenuta non nega di essere responsabile.

59 Orbene secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenza 17 dicembre 1992, causa C-68/91, Moritz/Commissione, Racc. pag. I-6849) e del Tribunale (sentenza 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES, Racc. pag. II-201), il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che la carriera di un dipendente è presa in esame ai fini dell' adozione di una decisione. Un procedimento di promozione è viziato da irregolarità se l' APN non ha potuto effettuare lo scrutinio per merito comparativo dei candidati, perché i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto dell' amministrazione, con notevole ritardo, a meno che l' APN non disponesse di altre informazioni sui meriti dei candidati che le consentissero di effettuare uno scrutinio comparativo su questi ultimi.

60 Si deve pertanto accertare se la mancanza dell' ultimo rapporto informativo del ricorrente abbia potuto avere influenza sul procedimento di nomina impugnato in modo da comportare l' annullamento delle decisioni impugnate.

61 A questo proposito, la Commissione ha sostenuto che la mancanza del rapporto informativo era compensata dalla presenza, al momento della copertura del posto controverso, del rapporto informativo precedente, il quale conteneva lo stesso numero di valutazioni "eccellente" e "ottimo" del rapporto mancante e dal fatto che i candidati hanno avuto l' occasione di allegare alle candidature il loro curriculum vitae.

62 Si deve rilevare, in primo luogo, che, quand' anche un rapporto informativo mancante confermasse il lodevole tenore dei rapporti precedenti, esso vi aggiunge indubbiamente un certo "lustro" (sentenza 17 marzo 1993, T-13/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II-287).

63 Inoltre, il Tribunale rileva che, nella specie, l' ultimo rapporto informativo del ricorrente contiene la seguente menzione supplementare di elogio: "Va rilevato che, nel 1991, allorché l' interessato era incaricato di sei delle dieci pratiche prioritarie B2, il suo lavoro non ha risentito delle circostanze che egli era occupato quasi a tempo pieno in trattative salariali. E' stata altresì apprezzata la sua volontà di far avanzare dette pratiche, pur essendo distaccato a tempo pieno presso il comitato del personale". Questa menzione più favorevole al ricorrente, che non si trovava nel rapporto informativo precedente, avrebbe dovuto figurare tra gli elementi presi in considerazione al momento dell' assegnazione del posto controverso. Si deve pertanto considerare che la mancanza di quest' ultimo rapporto informativo avrebbe avuto influenza sulle possibilità del ricorrente di essere promosso.

64 Ne consegue che l' esame dell' atto di candidatura depositato dal ricorrente a seguito dell' avviso di posto vacante COM/6/92, relativo al posto di capo dell' unità IX A7 presso la DG IX, ha potuto risentire della mancanza, nel suo fascicolo personale, dell' ultimo rapporto informativo.

65 Del resto, poiché la Commissione non ha potuto dimostrare che le persone che dovevano prendere i provvedimenti relativi al ricorrente sono venute a conoscenza di altre informazioni equivalenti al rapporto informativo mancante, se ne deve concludere che l' APN non ha proceduto ad un valido scrutinio comparativo dei meriti del ricorrente al momento della copertura del posto di capo dell' unità IX A7.

66 Ne consegue che il motivo di violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto è fondato.

67 Di conseguenza, la decisione con la quale viene respinta la candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IX A7 presso la DG IX e la decisione che nomina il signor T. a detto posto debbono essere annullate.

Sul capo del ricorso inteso a sentire condannare la Commissione a risarcire il danno lamentato dal ricorrente

Argomenti delle parti

68 Il ricorrente ha presentato tre domande di risarcimento, a sostegno delle quali deduce tre motivi. Il primo motivo riguarda il ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo. Il secondo, la violazione dell' art. 45 dello Statuto e il terzo la violazione dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.

69 Secondo il ricorrente, il ritardo di 129 giorni con il quale la Commissione ha compilato il suo rapporto informativo per il periodo 1989-1991, rappresenta il 13% della durata della carriera che gli resta da compiere dal 7 aprile 1992 fino alla data del suo collocamento a riposo. Egli stima il danno così subito in 500 000 BFR, mentre stima in 250 000 BFR il danno subito in conseguenza della violazione dell' art. 45 dello Statuto considerando che il periodo di 178 giorni trascorso tra la sua candidatura ai posti controversi e il rigetto implicito del suo reclamo 12 agosto 1992 corrisponde al 20% della sua carriera residua. Il ricorrente pone altresì a carico della Commissione il fatto di non aver risposto con una decisione motivata al suo reclamo 2 aprile 1992 e stima il danno subito in conseguenza di questa omissione in 100 000 BFR.

70 La Commissione sostiene, da parte sua, che il ricorrente non ha fornito alcun elemento certo e preciso che consenta di determinare in che cosa il comportamento dell' amministrazione gli abbia causato un qualsiasi danno.

Giudizio del Tribunale

71 Il Tribunale rileva che nella specie il ricorrente non può dimostrare alcun danno morale o materiale derivante dalle decisioni impugnate che non possa essere adeguatamente risarcito mediante l' annullamento di dette decisioni. Infatti, anche supponendo che i motivi dedotti dal ricorrente a sostegno delle sue domande di risarcimento siano fondati, il ritardo nella compilazione del suo rapporto informativo ha avuto come conseguenza l' indisponibilità di detto rapporto informativo al momento della copertura del posto controverso, che è sanzionata dall' annullamento delle decisioni relative a detto posto. Parimenti il Tribunale considera che l' annullamento costituisce, nella specie, la sanzione adeguata e sufficiente della mancanza di motivazione della decisione impugnata, non sussistendo un danno certo derivante da un atto diverso da quello della decisione di rigetto della sua candidatura (v. sentenze della Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, e del Tribunale 28 novembre 1991, causa T-158/89, Van Hecken/CES, Racc. pag. II-1341).

72 Ne consegue che le domande di risarcimento debbono essere respinte senza che sia pertanto necessario esaminarne la ricevibilità.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

73 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

74 Poiché il ricorrente è rimasto parzialmente soccombente sui capi del ricorso relativi all' annullamento e al risarcimento, mentre la Commissione è rimasta parzialmente soccombente sui punti intesi a far respingere gli altri capi del ricorso, il Tribunale considera equo porre a carico del ricorrente la metà delle spese da questi sostenute e condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione con la quale la Commissione respinge la candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità IX A7 "assunzioni" presso la DG IX è annullata.

2) La decisione con la quale la Commissione nomina il signor T. a detto posto è pure annullata.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

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