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Document 61992TJ0044

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 3 marzo 1993.
    Claudia Delloye e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Bando di concorso - Requisito per l'ammissione alle prove orali - Errore manifesto di motivazione - Dovere di sollecitudine.
    Causa T-44/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00221

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:18

    61992A0044

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 3 MARZO 1993. - CLAUDIA DELLOYE E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - BANDO DI CONCORSO - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA AGLI ESAMI ORALI - ERRORE MANIFESTO DI MOTIVAZIONE - DOVERE DI SOLLECITUDINE. - CAUSA T-44/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00221


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Concorso ° Concorso per esami ° Ammissione alla prova orale subordinata al conseguimento di un punteggio minimo nelle prove scritte ° Obblighi della commissione giudicatrice ° Rispetto delle condizioni enunciate nel bando di concorso

    (Statuto del personale, allegato III)

    2. Dipendenti ° Concorso ° Commissione giudicatrice ° Indipendenza ° Limiti ° Adozione di decisioni illegittime ° Obblighi dell' autorità che ha il potere di nomina

    3. Dipendenti ° Concorso ° Concorso per esami ° Ambiguità del bando di concorso sul punteggio minimo da conseguire nelle prove scritte per l' ammissione alla prova orale ° Irregolarità procedurale priva d' incidenza sulla legittimità della decisione con la quale la commissione giudicatrice stabilisce, in base ad una corretta interpretazione del bando di concorso, l' elenco dei candidati ammessi alla prova orale

    Massima


    1. Mentre l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, la commissione giudicatrice è invece vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato. Essa non può disattendere la corretta interpretazione del bando ammettendo alla prova orale candidati i quali non abbiano conseguito il punteggio minimo all' uopo prescritto nel bando, poiché in tal modo essa modificherebbe sostanzialmente le condizioni del concorso.

    2. Tenuto conto dell' indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso, l' istituzione non ha il potere di annullare o modificare la decisione adottata da una di tali commissioni. Qualora ritenesse che la commissione giudicatrice abbia illegittimamente escluso alcuni candidati da una delle prove, essa deve prendere atto di questa situazione con provvedimento motivato e ricominciare in toto il procedimento, pubblicando un nuovo bando. Essa non può in nessun caso accogliere il reclamo presentato dagli interessati ammettendoli a tale prova.

    3. L' ambiguità di un bando di concorso in ordine alle condizioni prescritte, relativamente al punteggio conseguito nelle prove scritte, per l' ammissione alla prova orale non è tale da inficiare la legittimità della decisione adottata al riguardo dalla commissione giudicatrice in base ad una corretta interpretazione del detto bando, qualora non vi siano elementi idonei a dimostrare che, mancando tale ambiguità, le prestazioni dei candidati nelle prove scritte sarebbero state migliori. Infatti, un' irregolarità procedurale implica l' invalidazione di un provvedimento solo se venga provato che, in mancanza di quest' irregolarità, la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

    Parti


    Nella causa T-44/92,

    Claudia Delloye, Stavros Karafillakis, Antonio Loddo, Carla Rinaldin e Mariangela Tavola, rispettivamente agente e dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti in Belgio, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione comunicata ai ricorrenti il 9 luglio 1991, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EUR21 ha rifiutato di ammetterli agli esami orali del suddetto concorso,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, A. Saggio e C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 gennaio 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso e procedimento

    1 I ricorrenti, rispettivamente agente e dipendenti della Commissione, presentavano la propria candidatura al concorso generale per esami EUR21 per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti. Avendo superato con esito positivo le prove eliminatorie, essi venivano ammessi all' unica prova scritta [prova d)], alla quale era subordinata l' ammissione all' esame orale.

    2 Con lettere datate 9 agosto 1991, la Commissione informava i ricorrenti che essi non avevano ottenuto un punteggio complessivo di 24 punti nella prova d) del concorso e che la commissione giudicatrice non poteva pertanto ammetterli alla prova orale. Il punteggio attribuito per la prova d) è stato comunicato agli interessati dietro specifica richiesta degli stessi. La signora Delloye aveva ottenuto 21,75 punti, il signor Karafillakis, 23,50, il signor Loddo 21,50, la signora Rinaldin 22,50 e la signora Tavola 23,25 punti.

    3 Il bando di concorso generale EUR21, sopra citato, così definiva le modalità di valutazione delle prove scritte, le condizioni per l' ammissione all' esame orale nonché i requisiti per l' iscrizione nell' elenco degli idonei:

    "V. NATURA, DURATA E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

    (...)

    3. Valutazione

    Prove eliminatorie:

    Prova a): da 0 a 20 punti (minimo richiesto 10).

    Prova b): da 0 a 10 punti (minimo richiesto 5).

    Prova c): da 0 a 10 punti (minimo richiesto 5).

    Altra prova scritta

    Prova d): da 0 a 40 punti (minimo richiesto 20).

    In primo luogo verranno corrette le prove a), b) e c). Si procederà quindi alla correzione della prova d) soltanto per i candidati che avranno ottenuto il minimo richiesto rispettivamente nelle prove a), b) e c).

    VI. AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE ° NATURA DELLA PROVA ° VALUTAZIONE

    1. Ammissione

    Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 24 punti nella prova scritta d).

    I candidati sono informati individualmente, per lettera, della decisione della commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione.

    (...)

    3. Valutazione

    La prova orale è valutata da 0 a 60 punti (minimo richiesto 30).

    VII. ISCRIZIONE NELL' ELENCO DEGLI IDONEI

    In esito al concorso, la commissione esaminatrice iscrive nell' elenco degli idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 60 punti nel complesso della prova scritta d) e della prova orale, rimanendo inteso che i candidati devono aver ottenuto il minimo richiesto per ciascuna di queste prove".

    4 Il 31 ottobre 1991 i ricorrenti presentavano un reclamo contro la citata decisione 9 agosto 1991. A tale reclamo non faceva seguito alcuna risposta esplicita da parte della Commissione. Emerge dai documenti versati al fascicolo che, in data 9 aprile 1992, il direttore generale del personale e dell' amministrazione, signor De Koster, aveva informato due dei ricorrenti, il signor Karafillakis e la signora Tavola, che, "consapevole delle ambiguità del bando di concorso di cui trattasi, (egli aveva) chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la (loro) situazione in termini positivi". Con lettere datate 21 maggio 1992 il signor De Koster comunicava ai ricorrenti che la commissione giudicatrice aveva confermato la propria decisione di non ammetterli alle prove orali del concorso. Egli affermava inoltre che i suoi servizi avrebbero esaminato, di concerto con il servizio giuridico, le conseguenze da trarre da una simile presa di posizione.

    5 E' in questo contesto che, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 maggio 1992, i ricorrenti proponevano un ricorso diretto all' annullamento della suddetta decisione 9 agosto 1991. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La trattazione orale ha avuto luogo il 20 gennaio 1993.

    Conclusioni delle parti

    6 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione 9 agosto 1991 della Commissione con cui i ricorrenti sono stati esclusi dalla prova orale del concorso EUR21;

    ° condannare la Commissione a tutte le spese.

    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° statuire sulle spese come di diritto.

    Nel merito

    7 I ricorrenti deducono due mezzi, relativi rispettivamente ad un errore manifesto di motivazione ed all' inosservanza del dovere di sollecitudine.

    Sul mezzo relativo all' errore manifesto di motivazione

    Argomenti delle parti

    8 Nell' ambito del primo mezzo, i ricorrenti fanno valere che, negando loro l' ammissione all' esame orale per non aver ottenuto un totale di 24 punti alla prova scritta d), come prescritto dal punto VI.1 del bando di concorso EUR21, la commissione giudicatrice si sarebbe basata su un' errata interpretazione del bando, che contrasterebbe con il testo di quest' ultimo.

    9 I ricorrenti si basano, in particolare, sul fatto che il bando di concorso in questione precisava espressamente, al punto V.3 relativo alla valutazione delle prove scritte, che il punteggio minimo richiesto per la prova d), valutata da 0 a 40 punti, era di 20 punti. Questa disposizione andava interpretata, secondo i ricorrenti, in relazione al punto VII, primo comma, del bando di concorso, ai termini del quale "la commissione esaminatrice iscrive nell' elenco degli idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 60 punti nel complesso della prova scritta d) e della prova orale, rimanendo inteso che i candidati devono aver ottenuto il minimo richiesto per ciascuna di queste prove". Essi ne deducono che, alla luce del significato congiunto dei vari requisiti per l' ammissione alla prova orale e per l' inclusione nell' elenco degli idonei, corrispondente ad una fase successiva della selezione, sarebbe bastato, a rigor di logica, ottenere il punteggio "minimo richiesto" di 20 punti per la prova d), per essere ammessi all' esame orale.

    10 Stando così le cose, i ricorrenti sostengono che il punto VI.1 del bando di concorso, richiedendo un punteggio di perlomeno 24 punti su 40 per la prova scritta d) al fine dell' ammissione all' esame orale, è viziato da errore materiale e non può essere opposto ai ricorrenti stessi, trovandosi in contraddizione con quanto disposto dai punti V e VII sopra menzionati. La presenza di quest' errore materiale sarebbe tanto meno sorprendente in quanto il bando di concorso di cui trattasi conterrebbe ulteriori inesattezze evidenti. I ricorrenti rilevano, in particolare, che la descrizione di una delle prove eliminatorie, destinata, secondo quanto previsto al punto V.1, lett. a), dell' avviso di posto vacante, "a valutare le conoscenze specifiche in campo giuridico" era in chiara contraddizione con la natura delle funzioni nel campo della contabilità, della finanza pubblica e delle assicurazioni, della revisione contabile e delle statistiche, come precisato al punto I.1 del bando di concorso. Il punto VIII del bando di concorso faceva inoltre riferimento, per errore, ad un elenco di riserva per l' assunzione di "amministratori" riguardante "i gradi 5/4 della categoria B".

    11 A sostegno della loro analisi, i ricorrenti rilevano inoltre che il bando di concorso doveva essere oggetto di un' interpretazione letterale, rappresentando l' unico riferimento valido per i candidati, e ciò a maggior ragione in quanto si trattava di un concorso generale, aperto anche a candidati esterni. La prassi richiamata dalla convenuta, secondo la quale soltanto i candidati che ottengono almeno il 60% del punteggio previsto per le prove scritte sono ammessi alle prove orali, non potrebbe, pertanto, essere validamente opposta alle loro argomentazioni. I ricorrenti hanno, per giunta, contestato, nel corso dell' udienza, il carattere costante della prassi suddetta.

    12 La convenuta sostiene, da parte sua, che la decisione impugnata è fondata sulla puntuale applicazione dei requisiti per l' ammissione alla prova orale, enunciati nel bando di concorso di cui trattasi. Essa fa valere che, in conformità ad una prassi costante in materia di concorsi esterni per esami indetti dalla Commissione, il punto VI.1 del bando, unico pertinente su tale punto, richiedeva, in termini chiari ed espliciti, un totale di 24 punti nella prova scritta al fine dell' ammissione all' esame orale.

    Giudizio del Tribunale

    13 Per quel che riguarda il primo mezzo, relativo ad un errore manifesto di motivazione, il Tribunale constata che, negando ai ricorrenti l' ammissione alla prova orale per il fatto che essi non avevano ottenuto un totale di 24 punti nella prova scritta d), la commissione giudicatrice ha applicato puntualmente i requisiti di ammissione alla suddetta prova, che sono enunciati in modo chiaro e preciso al punto VI.1 del bando di concorso.

    14 Infatti, il punto VI.1 di tale bando, che richiede esplicitamente, nel paragrafo intitolato "ammissione alla prova orale", il conseguimento di un punteggio minimo di 24 punti su 40 nella prova d) per essere ammessi a partecipare alla prova orale, tratta specificamente dei requisiti per l' ammissione alla prova suddetta. Esso non poteva, pertanto, venire invalidato dal riferimento, effettuato al punto V.3 del bando, ad un punteggio "minimo richiesto di 20 punti per la prova d)". Tale riferimento, riscontrabile nel paragrafo intitolato "valutazione (della prova scritta)", precedeva, nello schema logico, la rubrica dedicata ai requisiti per l' ammissione alla prova orale. Esso non poteva, pertanto, in alcun caso, avere per oggetto l' enunciazione dei requisiti posti per l' ammissione all' esame orale.

    15 Tale analisi non contraddice in alcun modo l' interpretazione delle disposizioni sopra menzionate, in relazione al punto VII del bando di concorso. Ai sensi di quest' ultima disposizione, la commissione giudicatrice iscrive nell' elenco degli idonei "i candidati che abbiano ottenuto almeno 60 punti nel complesso della prova scritta d) e della prova orale, rimanendo inteso che i candidati devono aver ottenuto il minimo richiesto per ciascuna di queste prove". Il punto VII del bando di concorso, disciplinando l' ultima fase della procedura di selezione, era destinato esclusivamente a quei candidati che erano già stati ammessi a partecipare alla totalità delle prove del concorso, il che implica necessariamente che essi avessero preventivamente soddisfatto il criterio di ammissione alla prova orale. Nella struttura del bando di concorso, il punto VII non poteva più, pertanto, riferirsi ai requisiti per l' ammissione alla prova orale, che erano specificamente enunciati al punto VI.1 del bando medesimo.

    Orbene, poiché il bando di concorso prevedeva una sola prova scritta, ovvero la prova d), il requisito, al punto V.3, di un punteggio "minimo richiesto" di 20 punti era, in pratica, privo di qualsiasi significato in relazione al punteggio ottenuto nella suddetta prova d). Questo riferimento, da considerarsi pertanto errato, ad un "minimo richiesto" di 20 punti, può spiegarsi, come rilevato dalla Commissione, con il fatto che il bando di concorso di cui trattasi era stato ricalcato dallo schema tipico di un concorso strutturato con numerose prove scritte alle quali è subordinata l' ammissione all' esame orale. Tale interpretazione è corroborata, in particolare, dall' uso del plurale al punto VII, che menziona (nel testo francese) "les épreuves écrites d)". Stando così le cose, il Tribunale constata che per giungere alla corretta interpretazione del bando non si deve tener alcun conto dell' inserimento, effettuato erroneamente, di questi termini al punto V.3. Ne deriva che il riferimento al "minimo richiesto", effettuato nel suddetto punto VII, va messo esclusivamente in relazione, in concreto, al punteggio conseguito nella prova orale.

    16 Ne consegue che il primo mezzo è infondato.

    Sul mezzo relativo all' inosservanza del dovere di sollecitudine

    Argomenti delle parti

    17 Nell' ambito del secondo mezzo, i ricorrenti ricordano che il dovere di sollecitudine, sancito dall' art. 24 dello Statuto, impone all' autorità pubblica, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, di tener conto non solo dell' interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato (sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burban/Parlamento, Racc. pag. II-245, punto 27 della motivazione).

    18 I ricorrenti ritengono che, nella fattispecie, il rifiuto di ammetterli all' esame orale, costituisca un' inosservanza di tale dovere di sollecitudine, nella misura in cui non teneva conto della loro buona fede. Essi sottolineano che avevano legittimamente interpretato il testo del bando di concorso nel senso che il conseguimento di un punteggio "minimo richiesto" di 20 punti nella prova d) fosse sufficiente per l' ammissione alla prova orale. Le suddette parti fanno valere che il testo del bando di concorso era quanto meno tale da indurre seriamente in confusione, come ha ammesso la convenuta stessa nella citata nota 9 aprile 1992 inviata al signor Karafillakis e alla signora Tavola.

    19 I ricorrenti riconoscono che la commissione giudicatrice era vincolata dal complesso delle disposizioni del bando di concorso, ivi compreso il punto VI.1 del medesimo bando, che richiedeva un totale di 24 punti nella prova scritta d) per l' ammissione alla prova orale. Essi sostengono che incombeva pertanto alla Commissione, responsabile della stesura del bando di concorso di cui trattasi, il dovere di concedere agli interessati il beneficio del dubbio e di ammetterli all' esame orale, rettificando questo requisito ambiguo, a seguito del reclamo da essi presentato.

    20 La convenuta ritiene, da parte sua, che non vi sia stata, nella fattispecie, alcuna inosservanza del dovere di sollecitudine. Essa fa valere che, tenuto conto dell' indipendenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi, essa era vincolata, nella fattispecie, dalla decisione della commissione giudicatrice di non ammettere i ricorrenti all' esame orale. La convenuta asserisce inoltre che solo qualora avesse constatato che l' insieme delle operazioni del concorso era viziato dalla decisione assertivamente illegittima della commissione giudicatrice, l' autorità che ha il potere di nomina avrebbe avuto il dovere di prendere atto di una simile situazione mediante decisione motivata. Essa avrebbe avuto, in tal caso, l' obbligo di ripetere interamente la procedura del concorso con un nuovo bando e con l' eventuale nomina di una nuova commissione giudicatrice.

    Giudizio del Tribunale

    21 Per quel che riguarda il secondo mezzo, il Tribunale constata, in primo luogo, che, anche qualora il bando di concorso fosse stato effettivamente ambiguo, né la commissione giudicatrice del concorso né la Commissione avrebbero avuto il potere di ammettere i ricorrenti alla prova orale, a seguito del reclamo da loro presentato.

    22 Quanto alla commissione giudicatrice, è sufficiente ricordare che, se l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire le condizioni di un concorso, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato (v. sentenze della Corte 18 febbraio 1982, causa 67/81, Ruske/Commissione, Racc. pag. 661, punto 9 della motivazione, e 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis/Parlamento, Racc. pag. 1731, punto 21 della motivazione).

    Orbene, nella fattispecie, quand' anche si ammettesse esistente l' ambiguità lamentata dai ricorrenti, rimarrebbe innegabile che questa ambiguità non era tale da impedire l' esatta interpretazione del bando di concorso. Di conseguenza, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto ammettere i ricorrenti alla prova orale senza alterare le condizioni enunciate nel bando di concorso. Infatti, qualora la commissione giudicatrice avesse disatteso, a beneficio dei candidati che avevano conseguito un punteggio equivalente o superiore a 20 nella prova scritta d), il requisito più restrittivo prescritto al punto VI.1 del bando, il quale richiedeva un punteggio complessivo di almeno 24 punti, essa avrebbe sostanzialmente modificato le condizioni del concorso.

    23 Per quel che riguarda la Commissione, il Tribunale ricorda che nemmeno quest' ultima poteva ammettere i ricorrenti alla prova orale, a seguito del reclamo da loro presentato. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, basata sul principio del rispetto dell' indipendenza delle commissioni giudicatrici, l' istituzione non può annullare né modificare il provvedimento adottato dalla commissione giudicatrice (v., in particolare, sentenze della Corte 14 giugno 1972, causa 44/71, Marcato/Commissione, Racc. pag. 427, punto 5 della motivazione, e 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti, Racc. pag. 3199, punto 11 della motivazione). Se la Commissione avesse ritenuto che la decisione della commissione giudicatrice con la quale veniva negata l' ammissione dei ricorrenti alla prova orale fosse stata viziata da un' irregolarità, in conseguenza dell' errore nel quale i ricorrenti sostengono di essere stati indotti a causa della stesura assertivamente ambigua del bando di concorso, l' istituzione convenuta avrebbe potuto soltanto prendere atto di tale situazione mediante decisione motivata e ricominciare in toto il procedimento relativo al concorso, pubblicando un nuovo bando privo di ambiguità (v. sentenza della Corte Schwiering/Corte dei conti, punto 13 della motivazione, citata). Sennonché, si deve constatare che, nella fattispecie, i ricorrenti non hanno mai domandato, né nell' ambito della fase precontenziosa né dinanzi al Tribunale, l' annullamento del bando di concorso stesso. Le conclusioni presentate dai ricorrenti sono esclusivamente dirette all' annullamento della decisione con la quale essi vengono esclusi dalla prova orale del concorso di cui trattasi.

    24 A tale riguardo, il Tribunale ricorda, in secondo luogo, che anche nell' ipotesi in cui gli interessati fossero effettivamente stati indotti in errore dalla stesura assertivamente ambigua del bando di concorso, un' irregolarità procedurale implica, di norma, l' invalidazione di un provvedimento solo se venga provato che, in mancanza di quest' irregolarità, la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso (v., ad esempio, sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 150/84, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 1375, punto 28 della motivazione, e 10 dicembre 1987, cause riunite 181-184/86, Del Plato/Commissione, Racc. pag. 4991, punto 36 della motivazione).

    Orbene, si deve constatare che, nella fattispecie, l' ambiguità del bando di concorso allegata dai ricorrenti non era tale da influire sulla natura della prova scritta d) e, di conseguenza, sui risultati da essi conseguiti e sulla loro esclusione dalla prova orale. Per poter affermare il contrario, occorrerebbe dimostrare che i ricorrenti avessero "dosato" i propri sforzi al fine di ottenere un punteggio appena superiore ai 20 punti, in modo da soddisfare il requisito che disciplinava, a loro avviso, l' ammissione alla prova orale. Non consta agli atti alcun elemento che sia idoneo a dimostrare che i ricorrenti abbiano adottato una simile linea di condotta, né peraltro essi lo sostengono. Stando così le cose, l' ambiguità del bando di concorso, addotta dai ricorrenti a sostegno del proprio ricorso diretto all' annullamento della decisione della commissione giudicatrice che ha negato loro l' ammissione alla prova orale, non ha avuto alcuna incidenza su tale decisione e non può, pertanto, averne inficiato la legittimità.

    25 Risulta da quanto sopra che il secondo mezzo è infondato. Il presente ricorso deve essere pertanto respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    26 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    27 Inoltre, ai sensi dell' art. 87, n. 3, secondo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che sono riconosciute come superflue o defatigatorie.

    28 A tale riguardo, il Tribunale constata che la convenuta ha ammesso che il bando di concorso conteneva alcuni errori, in particolare nel suo riferimento ad un "minimo richiesto" di 20 punti per l' unica prova scritta d). Inoltre, nella nota sopra citata, inviata a due dei ricorrenti il 9 aprile 1992, il direttore generale del personale e dell' amministrazione ha esplicitamente riconosciuto le "ambiguità del bando di concorso" ed ha informato gli interessati di aver "chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la [loro] situazione in termini positivi".

    29 Con il suo comportamento, la convenuta ha pertanto indotto i ricorrenti a ritenere fondata la loro pretesa relativa all' ammissione alla prova orale, per via delle presunte ambiguità del bando di concorso, e ad esperire di conseguenza un ricorso contenzioso. Stando così le cose, appare equo che la Commissione sopporti, oltre le proprie spese, anche quelle sostenute dai ricorrenti.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Commissione è condannata alle spese.

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