Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61992TJ0022

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 26 ottobre 1993.
    Roderich Weißenfels contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Ricevibilità - Annullamento di due decisioni di promozione - Scrutinio per merito comparativo - Assicurazioni verbali di promozione.
    Causa T-22/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01095

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:90

    61992A0022

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 26 OTTOBRE 1993. - RODERICH WEISSENFELS CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - ANNULLAMENTO DI DUE DECISIONI DI PROMOZIONE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI MERITI - ASSICURAZIONI VERBALI DI PROMOZIONE. - CAUSA T-22/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01095


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Oggetto ° Ingiunzione nei confronti dell' amministrazione ° Irricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91)

    2. Procedura ° Atto introduttivo del ricorso ° Determinazione dell' oggetto della domanda ° Nuova domanda formulata nella replica ° Irricevibilità ° Domanda di trattazione separata di una domanda aggiuntiva ° Rigetto ° Deduzione di mezzi nuovi nel corso del procedimento ° Presupposti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, e 48, n. 2)

    3. Dipendenti ° Posto vacante ° Direttiva interna di un' istituzione relativa alla procedura di presentazione delle candidature ° Efficacia giuridica

    4. Dipendenti ° Posto vacante ° Copertura mediante promozione o trasferimento ° Scrutinio per merito comparativo dei candidati ° Elementi da prendere in considerazione ° Rapporti informativi ° Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    5. Dipendenti ° Promozione ° Promesse ° Inosservanza delle disposizioni statutarie ° Legittimo affidamento ° Insussistenza

    (Statuto del personale, art. 45, n. 1)

    Massima


    1. Non spetta al Tribunale, in sede di sindacato di legittimità, usurpare le competenze delle autorità amministrative rivolgendo loro ingiunzioni.

    2. Dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale si desume che l' oggetto della domanda dev' essere determinato nel ricorso e che una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l' oggetto iniziale del ricorso e va quindi considerata una domanda nuova e come tale dichiarata irricevibile. D' altro canto, il regolamento di procedura non offre al Tribunale la possibilità di trattare una siffatta domanda aggiuntiva come un ricorso ai sensi dell' art. 44 di tale regolamento, da trattare come un procedimento separato. Invece, la deduzione di un mezzo nuovo che si basi su elementi di fatto emersi durante il procedimento deve essere autorizzata in forza del citato art. 48, n. 2.

    3. Una nota di servizio di un' istituzione, relativa alla procedura di presentazione delle candidature ai posti vacanti comunicata a tutto il personale costituisce una direttiva interna, con cui l' amministrazione impone a se stessa norme di condotta indicative, dalle quali essa non può allontanarsi senza precisare i motivi che l' hanno indotta a ciò, se non vuole trasgredire il principio della parità di trattamento.

    4. L' obbligo di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione nonché dei rapporti di cui sono stati oggetto è espressione del principio di parità di trattamento dei dipendenti e, nel contempo, di quello della loro vocazione alla carriera. Si procede validamente a tale scrutinio comparativo qualora, in un primo tempo, venga operata una selezione dei candidati in base ai loro rapporti informativi, complessivamente considerati, e alle ulteriori informazioni disponibili, che porti a prendere in considerazione solo un ristretto numero di candidati e, in un secondo tempo, intervenga un raffronto delle capacità dei candidati presi in considerazione, seguito da una valutazione alla luce delle particolari qualificazioni richieste dall' avviso di posto vacante.

    Non costituiscono irregolarità né il fatto che, essendo la selezione operata nel corso della procedura di compilazione dei nuovi rapporti informativi, vengano presi in considerazione rapporti relativi al periodo anteriore, dato che altri elementi di informazione vengono ad integrarli, né il fatto che, invitato a giustificare le sue proposte, l' organo che ha proceduto alla selezione dei candidati le confermi dopo aver consultato i nuovi rapporti informativi, nel frattempo compilati, dei soli candidati prescelti.

    D' altro canto, se l' anzianità nel grado e l' età possono essere prese in considerazione, esse non possono costituire aspetti rilevanti qualora la valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati consenta all' autorità che ha il potere di nomina, che dispone di un ampio potere discrezionale in materia, di operare una scelta tra loro.

    5. Formulata senza tener conto delle disposizioni statutarie, una promessa di promozione non può suscitare un legittimo affidamento a favore del destinatario.

    Parti


    Nella causa T-22/92,

    Roderich Weissenfels, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bereldange (Lussemburgo), con l' avv. Guenther Maximini, del foro di Treviri, e con domicilio eletto in Bereldange presso la signora Marie-Berthe Weissenfels, 1, rue de la Paix,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Johann Schoo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento di due decisioni del presidente del Parlamento europeo in data 3 luglio 1991, recanti nomina dei signori T. e L. ai posti dichiarati vacanti col n. II/A/645 e col n. II/A/680,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITA' EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, H. Kirschner e C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 febbraio e del 5 maggio 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti

    1 Il ricorrente, signor Roderich Weissenfels, è in servizio presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") dal 1 aprile 1982. Egli è amministratore di grado A6 dal 1 gennaio 1985 ed è assegnato alla direzione generale delle commissioni e delegazioni (in prosieguo: la "DG II") del segretariato generale dal 1 luglio 1987.

    2 Il 10 dicembre 1990, il Parlamento pubblicava gli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, riguardanti due posti di amministratore principale (carriera A5/A4), rispettivamente i posti n. II/A/680 e n. II/A/645, presso la DG II. Il termine per il deposito delle candidature era fissato al 21 dicembre 1990. Con atti di candidatura in data 19 dicembre 1990, ricevuti dall' ufficio assunzioni della direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze il 20 dicembre 1990, il ricorrente presentava la candidatura a questi due posti.

    3 Nel parere inviato il 1 febbraio 1991 al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, il direttore generale della DG II proponeva la promozione del signor T. al posto n. II/A/680 e la promozione del signor L. al posto n. II/A/645.

    4 Con due provvedimenti in data 3 luglio 1991, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") nominava i signori T. ed L. ai posti di cui trattasi.

    5 Il 9 luglio 1991 il ricorrente veniva informato della decisione di promozione del signor L. (posto n. II/A/645) e il 18 luglio 1991 veniva informato di quella del signor T. (posto n. II/A/680).

    6 Con nota del 7 ottobre 1991 il ricorrente proponeva reclamo chiedendo l' annullamento della decisione recante promozione del signor L. e, con nota del 14 ottobre 1991, un reclamo diretto all' annullamento della decisione recante promozione del signor T.

    7 In qualità di APN, il presidente del Parlamento respingeva i reclami con provvedimento del 10 gennaio 1992, pervenuto al ricorrente il 13 gennaio seguente.

    8 Nel frattempo, il 14 febbraio 1991, il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1 gennaio 1989-1 gennaio 1991 veniva firmato dal relatore finale. Il 30 aprile 1991 il ricorrente formulava le proprie osservazioni sul rapporto e il 25 giugno 1991 proponeva reclamo contro lo stesso. L' 11 luglio 1991 il relatore finale apportava due modifiche al rapporto dopo aver avuto un colloquio con il ricorrente e dopo aver consultato i suoi superiori gerarchici. In risposta ad una lettera del ricorrente in data 26 novembre 1991, il segretario generale del Parlamento, con lettera 18 dicembre 1991, gli dichiarava di non aver avuto alcuna obiezione a riesaminare il suo fascicolo e di aver proceduto all' esame di tutti gli elementi contenuti nel reclamo del 25 giugno 1991. Esso gli comunicava la propria decisione di tener fermo il rapporto informativo così come era stato modificato nel luglio del 1991. Con lettera 19 marzo 1992, il ricorrente proponeva reclamo contro il rapporto informativo definitivo. Il reclamo veniva respinto con provvedimento del presidente del Parlamento in data 4 giugno 1992.

    Procedimento

    9 In questo contesto il ricorrente ha proposto, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 marzo 1992, il presente ricorso.

    10 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, con lettera del cancelliere del 21 gennaio 1993, il Tribunale ha posto un quesito al convenuto. Questi ha risposto con lettera, depositata nella cancelleria il 3 febbraio 1993, alla quale era allegata una nota del 1 febbraio 1993 del direttore generale della DG II al giureconsulto del Parlamento.

    11 La trattazione orale ha avuto luogo il 18 febbraio 1993. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale. All' udienza il Parlamento ha depositato un documento.

    12 Dopo la chiusura della fase orale, con lettera depositata nella cancelleria il 19 febbraio 1993, il Parlamento ha risposto ad un quesito ad esso rivolto dal Tribunale durante l' udienza. Il ricorrente, dal canto suo, ha depositato due lettere, rispettivamente il 5 e l' 8 marzo 1993.

    13 Con ordinanza 16 marzo 1993 il Tribunale ha disposto la riapertura della fase orale.

    14 Con lettera del cancelliere in data 24 marzo 1993, il Tribunale ha chiesto al Parlamento di trasmettergli i fascicoli completi degli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, destinati a coprire i posti II/A/680 e II/A/645. Il 13 aprile 1993, il Parlamento ha depositato in cancelleria detti fascicoli. Oltre a ciò, il Tribunale ha pregato il Parlamento di far accompagnare il proprio agente, alla nuova udienza, dal direttore generale della DG II.

    15 Dopo aver preso conoscenza dei fascicoli depositati dal Parlamento, il ricorrente, con lettera depositata nella cancelleria il 28 aprile 1993, ha dedotto un mezzo nuovo, relativo all' inosservanza della procedura di deposito delle candidature contemplata dalla nota di servizio 7 dicembre 1989, n. 89/4, relativa alla procedura per la copertura dei posti vacanti presso il segretariato generale del Parlamento (in prosieguo: la "nota di servizio n. 89/4"). Le parti sono state sentite per la seconda volta in occasione della nuova udienza che si è svolta il 5 maggio 1993. Durante quest' ultima il Parlamento ha rinunciato al diritto, attribuitogli dall' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, di rispondere per iscritto al nuovo mezzo dedotto dal ricorrente. Esso ha tuttavia depositato due documenti.

    Conclusioni delle parti

    16 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    1) Annullare le decisioni del convenuto in data 3 luglio 1991, recanti promozione, con effetto dal 1 gennaio 1991, dei signori L. e T. ai posti di amministratore principale (A5/A4), secondo gli avvisi di posto vacante n. II/A/645 e n. II/A/680;

    2) annullare la decisione adottata su reclamo dal convenuto il 10 gennaio 1992 e ricevuta dal ricorrente il 13 gennaio 1992, con cui venivano respinti i due reclami di quest' ultimo in data 7 e 14 ottobre 1991;

    3) ingiungere al convenuto di procedere al riesame delle candidature presentate dal ricorrente, il 19 dicembre 1990, in seguito agli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479 ed ingiungergli di adottare il provvedimento di promozione a scelta, a norma dell' art. 45, n. 1, dello Statuto del personale, attenendosi al parere del Tribunale, solo dopo che un rapporto informativo valido ai sensi dell' art. 43 dello Statuto sia stato steso per quanto riguarda il ricorrente per gli anni civili 1989-1990;

    4) condannare il convenuto alle spese, ivi comprese quelle sostenute dal ricorrente.

    17 Nel controricorso, il Parlamento conclude, in primo luogo, che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare irricevibile, nell' ambito del presente procedimento, la presa in considerazione del reclamo proposto dal ricorrente il 19 marzo 1992;

    in subordine,

    ° sospendere il giudizio, a norma dell' art. 76 del regolamento di procedura, fino a che non sia stato statuito sul reclamo del 19 marzo 1992.

    In secondo luogo, esso conclude che il Tribunale voglia:

    1) respingere il ricorso;

    2) provvedere sulle spese a norma dell' art. 88 del regolamento di procedura.

    18 In seguito al provvedimento del 4 giugno 1992 con cui il presidente del Parlamento ha respinto il reclamo da lui proposto il 19 marzo 1992 contro il suo rapporto informativo, il ricorrente conclude inoltre, nella replica, che il Tribunale voglia:

    1) accertare che il procedimento di valutazione riguardante il ricorrente per gli anni civili 1989 e 1990 è nullo, comprese la decisione finale del segretario generale in data 18 dicembre 1991 e le singole valutazioni contenute al punto 10, n. 1, del modulo;

    in subordine,

    dichiarare che il procedimento di valutazione riguardante il ricorrente per gli anni civili 1989 e 1990, la decisione finale del segretario generale in data 18 dicembre 1991 e le singole valutazioni contenute al punto 10, n. 1, del modulo sono invalide;

    2) annullare la decisione del 4 giugno 1992 con cui il convenuto ha respinto il reclamo del ricorrente in data 19 marzo 1992;

    3) condannare il convenuto a riaprire il procedimento di valutazione del ricorrente, con obbligo di designare un relatore imparziale;

    4) condannare del pari il convenuto alle spese della presente domanda aggiuntiva, comprese le spese sostenute dal ricorrente.

    19 Nella controreplica, il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare irricevibile la domanda aggiuntiva o, in subordine, respingerla;

    2) respingere il ricorso;

    3) statuire sulle spese a norma dell' art. 88 del regolamento di procedura.

    20 Nella lettera depositata in cancelleria il 5 marzo 1993, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    respingere, in quanto tardivamente dedotte, tutte le successive (alla fase orale) allegazioni del convenuto, a norma dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

    Sulla ricevibilità

    Sul terzo capo della domanda, con cui si chiede che il Tribunale ingiunga al convenuto il riesame delle candidature del ricorrente ed ordini allo stesso di non adottare una decisione sulla copertura dei posti n. II/A/645 e n. II/A/680 prima della stesura di un valido rapporto informativo

    Argomenti delle parti

    21 Il Parlamento ha sollevato un' eccezione di irricevibilità contro il terzo capo della domanda, riguardante il riesame degli atti di candidatura del ricorrente dopo la stesura di un valido rapporto informativo. Esso sostiene che questo capo della domanda deve essere dichiarato irricevibile, giacché il ricorrente può chiedere unicamente l' annullamento dei provvedimenti che ritiene gli rechino pregiudizio. L' istituzione sarebbe tenuta ad adottare i provvedimenti resi necessari dalla sentenza del Tribunale, senza che debba essere presentata a tale scopo un' apposita domanda.

    22 Secondo il ricorrente, il terzo capo della domanda è non solo ricevibile, ma logico e necessario. Esso sostiene che le sue doglianze possono essere respinte unicamente attraverso un riesame dei suoi atti di candidatura ai posti di cui agli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479. A suo parere, egli deve essere ricollocato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l' evento giuridicamente viziato che gli ha recato pregiudizio non fosse avvenuto. I provvedimenti richiesti avrebbero lo scopo di impedire al Parlamento di rimettere, di fatto, in vigore, dopo l' annullamento dei provvedimenti impugnati, le decisioni di cui è causa mediante avvisi di posto vacante "confezionati su misura" e diversamente motivati. Durante la fase orale esso ha aggiunto che l' art. 176 del Trattato CEE si limita a stabilire l' obbligo dell' istituzione di eseguire una sentenza e che, se il Tribunale la condanna ad adottare un determinato provvedimento, questa esecuzione sarà agevolata.

    Valutazione del Tribunale

    23 Con questo capo della domanda il ricorrente chiede al Tribunale di rivolgere sin d' ora ingiunzioni all' autorità incaricata dell' esecuzione della presente sentenza. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale, in sede di sindacato di legittimità, rivolgere ingiunzioni alle autorità comunitarie, se non vuole usurpare le prerogative delle stesse. Di conseguenza, questo capo della domanda dev' essere dichiarato irricevibile.

    Sulla domanda aggiuntiva formulata nella replica

    Argomenti delle parti

    24 Nella controreplica il Parlamento solleva un' eccezione di irricevibilità nei confronti della domanda aggiuntiva formulata dal ricorrente nella replica. Anzitutto esso rileva che il regolamento di procedura non contempla domande aggiuntive. Questa domanda costituirebbe quindi un tentativo, da parte del ricorrente, di dedurre tardivamente mezzi non invocati nel reclamo proposto, il 19 marzo 1992, contro la decisione che stabiliva definitivamente il rapporto informativo per il periodo 1989-1990. Il ricorrente tenterebbe così di eludere il divieto posto dall' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

    25 Il Parlamento sostiene inoltre che il reclamo del 19 marzo 1992 ha un oggetto autonomo, cioè l' asserita illegittimità del procedimento di valutazione, ed è quindi distinto sia dai reclami del 7 e del 14 ottobre 1991, che avevano diverso oggetto, sia dal ricorso, quale è stato proposto con l' atto depositato il 23 marzo 1992. Con la domanda aggiuntiva il ricorrente si priverebbe inoltre, e priverebbe soprattutto il convenuto, della possibilità di esaminare in dettaglio i nuovi argomenti.

    26 Durante la fase orale il ricorrente ha sostenuto che, secondo principi giuridici generalmente riconosciuti, una domanda aggiuntiva è ammissibile purché il suo oggetto sia strettamente connesso, come nel presente caso, all' oggetto della domanda iniziale. Egli sostiene che ciò che non è espressamente dichiarato irricevibile nel regolamento di procedura è ricevibile. Per il caso in cui il Tribunale considerasse cionondimeno irricevibile la domanda aggiuntiva, egli ha chiesto a quest' ultimo di separarla dal presente procedimento e di trattarla come un procedimento distinto.

    Valutazione del Tribunale

    27 Va rilevato che, secondo una giurisprudenza costante (v. ad esempio sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T-41/89, Schwedler/Parlamento, Racc. pag. II-79), dal combinato disposto degli artt. 44, n. 1, e 48, n. 2, del regolamento di procedura si desume che l' oggetto della domanda dev' essere determinato nel ricorso e che una domanda formulata per la prima volta nella replica modifica l' oggetto iniziale del ricorso e va quindi considerata una domanda nuova e come tale dichiarata irricevibile. Nel presente caso, dall' esame dell' atto introduttivo emerge che questo riguardava unicamente le decisioni recanti promozione dei signori L. e, rispettivamente, T. Solo in fase di replica il ricorrente ha esteso e, di conseguenza, modificato l' oggetto stesso della lite, chiedendo l' annullamento della decisione del 4 giugno 1992 che respingeva il reclamo del 19 marzo 1992.

    28 Ne consegue che la domanda aggiuntiva proposta nella replica è una domanda nuova ed è quindi irricevibile.

    29 D' altro canto, il regolamento di procedura non offre al Tribunale la possibilità di trattare una domanda nuova formulata nella replica come un ricorso ai sensi dell' art. 44 del regolamento stesso. Di conseguenza, la domanda formulata dal ricorrente durante l' udienza, e diretta a che la domanda aggiuntiva sia separata dal presente procedimento e trattata come un procedimento separato, va del pari respinta.

    Quanto al nuovo mezzo dedotto in corso di causa e relativo alla trasgressione della procedura di deposito delle candidature prevista dalla nota di servizio n. 89/4

    30 Nella seconda udienza, del 5 maggio 1993, il ricorrente ha sostenuto che la promozione del signor T. è illegittima, in quanto vi sarebbe stata, nel suo caso, inosservanza della procedura di deposito delle candidature prevista al punto IV della nota di servizio n. 89/4, la quale ha sostituito la nota di servizio 11 novembre 1987, n. 87/3, e stabilisce fra l' altro le modalità di pubblicazione degli avvisi di posto vacante e di deposito delle candidature. Il ricorrente ha sostenuto in sostanza che il signor T. ha presentato il proprio atto di candidatura, nelle due procedure di promozione, oltre il termine indicato negli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479.

    Argomenti delle parti

    31 Il Parlamento solleva un' eccezione di irricevibilità contro questo nuovo mezzo, dedotto in corso di causa, e relativo al deposito tardivo dell' atto di candidatura del signor T. Esso sostiene che il ricorrente avrebbe potuto chiedere all' amministrazione di consultare gli atti di candidatura ai due posti da coprire prima di proporre ricorso oppure avrebbe dovuto chiedere al Tribunale di trasmettergli l' intero fascicolo.

    32 Il ricorrente sostiene che il mezzo nuovo è ricevibile. Egli rileva di aver avuto conoscenza dei dati di fatto che fa valere a suo favore unicamente consultando i fascicoli relativi ai posti vacanti n. 6478 e n. 6479, dopo il deposito in cancelleria, su richiesta del Tribunale, dei fascicoli stessi. Egli fa valere di aver avuto la possibilità di consultare i fascicoli relativi alle candidature dei signori T. ed L. solo dopo che il Tribunale ne aveva chiesto l' esibizione.

    Valutazione del Tribunale

    33 In via preliminare, il Tribunale ricorda che l' art. 48, n. 2, primo comma, del suo regolamento di procedura dispone che la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa è vietata a meno che i mezzi stessi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    34 Nel presente caso, risulta dal fascicolo che i dati di fatto addotti a sostegno del mezzo di cui trattasi sono stati scoperti dal ricorrente studiando i due fascicoli amministrativi relativi ai posti vacanti n. 6478 e n. 6479, trasmessi dal Parlamento al Tribunale a richiesta di quest' ultimo dopo la riapertura della fase orale, fascicoli i quali, normalmente, non erano accessibili al ricorrente. Risulta inoltre che il ricorrente non era in grado di prendere conoscenza di questi dati di fatto in modo diverso. L' asserita possibilità, suggerita dal Parlamento, di chiedere all' amministrazione di prendere conoscenza degli atti di candidatura degli altri candidati non può di per sé modificare questo risultato.

    35 Il mezzo in esame si basa quindi, come prescrive l' art. 48 del regolamento di procedura, su elementi di fatto emersi durante il procedimento e quindi deve essere autorizzata la sua deduzione e respinta l' eccezione di irricevibilità sollevata nei suoi confronti.

    Nel merito

    36 A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto tre mezzi. Il primo riguarda la trasgressione degli artt. 45, n. 1, e 5, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il secondo riguarda il mancato rispetto di assicurazioni verbali che gli sarebbero state date circa la promozione, ed il terzo mezzo attiene all' inosservanza della procedura di deposito delle candidature contemplata dalla nota di servizio n. 89/4. E' opportuno esaminare anzitutto il terzo mezzo.

    Circa il mezzo relativo all' inosservanza della procedura di deposito delle candidature contemplata dalla nota di servizio n. 89/4

    Argomenti delle parti

    37 A sostegno di questo mezzo, il ricorrente deduce di aver accertato che uno dei due dipendenti promossi, il signor T., aveva depositato l' atto di candidatura, nelle due procedure di promozione, oltre il termine senza fornire una giustificazione adeguata di questo superamento del termine, né addurre motivi sufficienti a sostegno di una domanda di riapertura dei termini. Di conseguenza, l' addetto all' ufficio assunzioni incaricato avrebbe in un primo momento respinto le candidature del dipendente di cui trattasi in quanto tardive, ma, due giorni dopo, su istruzioni del superiore e senza motivazione, l' incaricato stesso avrebbe annotato che le candidature di cui trattasi erano state cionondimeno accettate. Dato che il ricorrente era anch' egli candidato ai posti vacanti, esso ritiene che la promozione del dipendente di cui trattasi sia illegittima e che la relativa decisione debba essere annullata.

    38 Il Parlamento, richiamandosi ai paragrafi B e C del capitolo IV "Procedura di deposito delle candidature", della nota di servizio n. 89/4, precisa, senza essere contraddetto dal ricorrente, che vi è una prassi amministrativa di valore generale che consente ai dipendenti in trasferta a Bruxelles o a Strasburgo di depositare oltre il termine le candidature a posti vacanti. Questi dipendenti fruirebbero di una giustificazione per il periodo della trasferta per il fatto che non hanno normalmente il tempo di occuparsi di presentare la loro candidatura a posti vacanti ed inoltre perché normalmente è per essi difficile prendere conoscenza degli avvisi di posto vacante. Benché essi abbiano la possibilità di presentare la candidatura mediante telefax, l' amministrazione riterrebbe che una trasferta costituisca una giustificazione.

    39 Il Parlamento ricorda che gli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479 sono stati pubblicati dal 10 al 21 dicembre 1990. Per tutto questo periodo il signor T. avrebbe avuto una valida giustificazione. Durante la settimana dal 10 al 14 dicembre 1990 egli era in trasferta a Strasburgo e, per il periodo dal 17 al 21 dicembre 1990, ha presentato un certificato medico. Di conseguenza, l' amministrazione avrebbe quindi considerato giustificato il ritardo.

    Valutazione del Tribunale

    40 Gli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, che portavano a conoscenza del personale del Parlamento la vacanza dei due posti di cui trattasi, si richiamano, per la procedura di presentazione delle candidature, alla nota di servizio n. 89/4. Questa nota di servizio, firmata dal direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, si rivolge al personale nel suo complesso e mira a garantire ai dipendenti di ruolo e non della segreteria generale del Parlamento, candidati ad un posto vacante portato a loro conoscenza mediante affissione, una procedura identica di copertura dei posti vacanti nonché modalità identiche di pubblicazione e di presentazione delle candidature. Essa costituisce quindi una direttiva interna, con cui l' amministrazione impone a se stessa norme di condotta indicative, dalle quali essa non può allontanarsi senza precisare i motivi che l' hanno indotta a ciò, se non vuole trasgredire il principio della parità di trattamento (v., ad esempio, sentenza della Corte 29 marzo 1984, causa 25/83, Buick/Commissione, Racc. pag. 1773).

    41 Nella nota di servizio n. 89/4 la procedura di presentazione delle candidature è trattata nel capitolo IV, paragrafi B e C. Questi paragrafi recitano:

    "B. Il personale in sede o in trasferta a Bruxelles o a Strasburgo come pure quello addetto ad uffici esterni ha la possibilità di depositare la candidatura mediante telecopiatrice (n. 43.58.45) purché essa sia simultaneamente confermata dall' invio, in apposita busta, dell' originale del modulo all' uopo prescritto.

    Questa procedura offre il vantaggio di evitare qualsiasi ritardo derivante dalla trasmissione all' ufficio assunzioni di Lussemburgo.

    C. Nessuna candidatura presentata dopo la scadenza del termine di deposito delle candidature sarà presa in considerazione, salvo eccezioni debitamente motivate, quali assenza per ferie annuali, trasferta o congedo di malattia per l' intero periodo d' affissione. La giustificazione del ritardo deve essere allegata al modulo di candidatura sotto forma di copia vuoi della domanda di ferie, vuoi dell' ordine di trasferta, vuoi del modulo F 501 'Avviso di assenza per malattia o infortunio' , che può essere ottenuto presso il servizio sanitario.

    Le candidature che non rispondono a questi criteri saranno cestinate".

    42 Da queste disposizioni si desume che il personale in trasferta a Bruxelles e a Strasburgo ha la possibilità di depositare una candidatura ad un avviso di posto vacante mediante telecopiatrice ed inoltre che una candidatura presentata dopo la scadenza del termine di deposito da un candidato in trasferta o in congedo di malattia per l' intero periodo di affissione è cionondimeno presa in considerazione. Per quanto riguarda infatti i candidati in trasferta a Bruxelles o a Strasburgo, dalla nota di servizio di cui trattasi non si desume affatto che siano tenuti a depositare, eventualmente mediante telecopiatrice, le loro candidature prima della scadenza del termine per il deposito delle candidature. Ciò premesso, la prassi amministrativa di valore generale, menzionata dal Parlamento e che non è stata contestata dal ricorrente, la quale consente ai dipendenti in trasferta nelle due dette città di depositare una candidatura oltre la scadenza del termine per il deposito non costituisce una lesione del principio della parità di trattamento, tanto più che essa è giustificata dal fatto che il carico di lavoro che grava sui dipendenti in trasferta a Bruxelles o a Strasburgo può impedire loro di depositare entro i termini una candidatura in seguito ad un avviso di posto vacante.

    43 Nel presente caso, dai chiarimenti forniti dal Parlamento all' udienza del 5 maggio 1993 risulta che una sessione del Parlamento si è svolta nella settimana da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 1990. Emerge poi dai fascicoli degli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, prodotti dal Parlamento su richiesta del Tribunale, che il signor T., per giustificare l' inosservanza del termine per il deposito delle candidature, ha presentato un certificato medico redatto dal Dr. E. di Strasburgo lunedì 17 dicembre 1990, con cui veniva prescritto un periodo di riposo fino al 7 gennaio 1991, che il signor T. ha firmato i suoi atti di candidatura l' 8 gennaio 1991, che l' ufficio assunzioni della direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze li ha ricevuti il 9 gennaio 1991 e li ha accettati l' 11 gennaio 1991. Risulta inoltre da detti fascicoli che l' ufficio assunzioni ha accettato le candidature, in data 11 gennaio 1991, presentate da un altro candidato in ferie annuali dal 17 dicembre 1990 al 6 gennaio 1991, che aveva indi assistito, dal 7 al 10 gennaio 1991, ad una riunione a Bruxelles della commissione politica del Parlamento.

    44 Alla luce di questi accertamenti, il Tribunale giunge alla conclusione che il signor T. non era obbligato a depositare le sue candidature ai posti vacanti entro e non oltre la data del 21 dicembre 1990, indicata dagli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, e che egli ha potuto legittimamente ritenere di aver agito nel rispetto della prassi amministrativa in vigore. Ne consegue che il signor T. non ha trasgredito la procedura di deposito delle candidature prescritta dalla nota di servizio n. 89/4 presentando i suoi atti di candidatura l' 8 gennaio 1991 ed inoltre che neppure l' amministrazione ha trasgredito detta procedura accettando le candidature stesse.

    45 All' udienza del 5 maggio 1993 il ricorrente ha sostenuto che il fatto che il nome del signor T. figurasse già nelle note del 7 gennaio 1991, con cui il signor L. Katgerman, consigliere della direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze, dopo aver menzionato le candidature ammissibili pervenute in seguito all' affissione dei due avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, pregava il direttore generale della DG II di fargli conoscere, entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi a partire dal 15 gennaio 1991, il proprio parere su quanto si sarebbe dovuto fare per coprire i posti n. II/A/680 e n. II/A/645, indicherebbe che il Parlamento, sin dall' inizio, avrebbe favorito le candidature dei due candidati promossi.

    46 A questo proposito il Tribunale rileva che, sulle note di cui trattasi, in data 7 gennaio 1991, le candidature del signor T. sono appunto menzionate, mentre questo dipendente ha firmato i suoi atti di candidatura solo l' 8 gennaio 1991. A richiesta del Tribunale e dopo aver consultato il signor Katgerman, il Parlamento ha dichiarato all' udienza che le note di cui trattasi sono state stese avvalendosi di un modulo standard prestampato sul quale sono stati riportati i nomi dei dipendenti che avevano presentato la loro candidatura. Le note, benché redatte il 7 gennaio 1991, sarebbero state inviate solo dopo l' 11 gennaio 1991, cioè dopo il ricevimento ed eventualmente l' accettazione di candidature tardive, in particolare quelle del signor T. Ciò sarebbe dimostrato, secondo il Parlamento, dall' aggiunta manoscritta della data del 15 gennaio 1991 come giorno iniziale di decorrenza del termine per esprimere il parere richiesto.

    47 Il Tribunale rileva che il nome del signor T. non figura nei prospetti del 7 gennaio 1991, che sintetizzano gli ultimi rapporti informativi dei candidati ai posti n. II/A/680 e n. II/A/645, mentre il suo nome figura nei prospetti aggiuntivi dell' 11 gennaio 1991, ed inoltre che tutti i prospetti di cui trattasi sono stati allegati alle note del signor Katgerman. Ciò premesso, il Tribunale ne desume che le note portano la data del 7 gennaio 1991 a causa di un errore amministrativo.

    48 Orbene, non è stato dimostrato che le candidature indicate nelle note del signor Katgerman recanti la data del 7 gennaio 1991 non siano state effettivamente presentate e, di conseguenza, la procedura di deposito delle candidature non è stata trasgredita.

    49 Il presente mezzo non può quindi essere accolto.

    Sul mezzo relativo alla trasgressione degli artt. 45, n. 1, e 5, n. 3, dello Statuto

    Argomenti delle parti

    50 Il ricorrente assume che l' APN non ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili, né allo scrutinio comparativo dei rapporti informativi degli stessi.

    51 In primo luogo, egli fa valere che il convenuto non ha preso in considerazione le candidature da lui presentate il 19 dicembre 1990, in seguito alla pubblicazione degli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, ai fini di una promozione nella carriera A5/A4, mentre egli possedeva i requisiti all' uopo prescritti.

    52 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che le promozioni impugnate avrebbero dovuto essere decise solo dopo la stesura definitiva del suo rapporto informativo per il periodo 1989-1990.

    53 Egli rileva che a tale data non era ancora stato stilato nei suoi confronti un valido rapporto informativo per tale periodo, mentre rapporti del genere erano già stati redatti per i due dipendenti promossi. All' udienza del 18 febbraio 1993 egli ha aggiunto che, poiché nella fattispecie i relatori e coloro che dovevano prendere una decisione sulla promozione erano le stesse persone ovvero persone molto legate fra loro, il dovere di assistenza o di sollecitudine avrebbe dovuto far sì che i rapporti informativi fossero elaborati rapidamente, soprattutto dal momento che, per lo stesso posto vacante, vi erano più candidati. Per giunta, i termini per la valutazione dei dipendenti non sarebbero stati osservati. Il ricorrente ritiene che l' amministrazione avrebbe potuto rinviare le decisioni al mese di luglio 1991, epoca in cui avrebbero potuto essere presi in considerazione i rapporti informativi di tutti i candidati.

    54 Il ricorrente assume, in terzo luogo, che il richiamo esclusivo, nel suo caso, al rapporto informativo riguardante gli anni 1987-1988, a causa della mancanza di rapporto per il periodo 1989-1990, rapporto quindi riguardante un periodo trascorso da un minimo di due anni e mezzo a un massimo di quattro anni e mezzo al momento della decisione di promozione, manca di obiettività e costituisce di conseguenza un grave errore di valutazione. Egli sostiene inoltre che, in altri casi, sono stati presi in considerazione rapporti informativi più recenti e che, di conseguenza, è risultato impossibile confrontare i rapporti del complesso dei candidati.

    55 A proposito della nota inviata il 1 febbraio 1991 dal direttore generale della DG II al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, il ricorrente sostiene anzitutto che se ne desume che non è stata l' APN ad effettuare la "selezione" prescritta dall' art. 45, n. 1, dello Statuto ed inoltre che le decisioni di promozione non sono state adottate "su proposta del segretario generale", contrariamente alla loro stessa formulazione.

    56 Il ricorrente sostiene poi che dalla nota del 1 febbraio 1991 emerge che la DG II non ha proceduto alla selezione dei candidati a norma dell' art. 45 dello Statuto. In proposito, egli rileva che detta nota non nomina i 15 candidati ad una promozione interna in seno alla DG II e che i loro meriti non vi costituiscono oggetto di un effettivo scrutinio comparativo. Egli aggiunge che da detta nota si desume che ad essere stati usati come base della proposta di promozione sono i rapporti informativi degli interessati per il periodo 1989-1990.

    57 In via precauzionale, il ricorrente contesta che detti rapporti non fossero ancora terminati il 1 febbraio 1991 e che i colloqui dei dipendenti promossi col primo relatore abbiano avuto luogo dopo tale data. Esso contesta del pari che i rapporti informativi dei dipendenti promossi fossero migliori del suo.

    58 Infine il ricorrente rileva che, in sede di scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, non si è a quanto pare tenuto conto di dati paragonabili, oppure questi ultimi sono stati usati in modo errato. A tale proposito egli indica, come esempio, differenze nella valutazione delle mansioni svolte, della competenza e dell' esperienza professionale acquisita al di fuori dell' istituzione, dell' anzianità nel grado nonché della sua età. Richiamandosi alla nota del 1 febbraio 1991 inviata dal direttore generale della DG II al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, egli sottolinea che, benché il Parlamento disponga di un ampio margine discrezionale, il giudice comunitario deve avere quantomeno la possibilità di comprendere le considerazioni che hanno portato ad una decisione di promozione per distinguere un comportamento legittimo da un comportamento arbitrario (sentenza del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/CES, Racc. pag. II-63). A tale proposito, egli non vede perché le attività dei due dipendenti promossi sarebbero di qualità superiore alla sua. A suo parere, i suoi meriti (formazione completa come giurista, esperienza come avvocato di oltre sette anni, esperienza professionale di nove anni) sono superiori e gli danno una grande polivalenza.

    59 Il convenuto rileva anzitutto che, nel ricorso, il ricorrente non ha svolto argomenti specifici per quanto riguarda la trasgressione dell' art. 5 dello Statuto.

    60 Secondo il convenuto, la procedura di promozione dei signori L. e T. si è svolta ritualmente e in conformità al principio di sana amministrazione e le decisioni di promozione del 3 luglio 1991 sono state adottate nel rispetto degli artt. 45 e 5 dello Statuto.

    61 Esso ricorda che gli avvisi di posto vacante relativi ai due posti n. II/A/645 e n. II/A/680 sono stati affissi dal 10 al 21 dicembre 1990 e che l' amministrazione del personale ha indi trasmesso, con quattro note, al direttore generale della direzione generale nella quale i posti rientravano, l' elenco di coloro che avevano presentato la loro candidatura, invitandolo a pronunciarsi sull' attribuzione dei posti stessi. A dette note sarebbero stati allegati dei prospetti degli ultimi rapporti informativi dei candidati. In base a queste informazioni e, se del caso, di altri elementi, il direttore generale della direzione generale competente avrebbe proceduto ad una preselezione ed inviato il suo parere al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze con nota 1 febbraio 1991. Questo parere sarebbe stato trasmesso dall' amministrazione del personale al segretario generale il quale l' avrebbe esaminato ed avrebbe fatto propria la scelta preliminare effettuata dal competente direttore generale. La proposta formale del segretario generale andrebbe ravvisata nel progetto di decisione trasmesso al presidente con gli altri documenti del fascicolo, prova questa che egli aveva fatto propria la scelta preliminare effettuata nella nota del competente direttore generale. Infine il presidente avrebbe firmato, il 3 luglio 1991, i progetti di decisione che recavano già la firma del segretario generale.

    62 Il convenuto fa valere che, poiché la stesura dei rapporti informativi degli interessati riguardanti il periodo 1989-1990 non era ancora terminata il 1 febbraio 1991, le proposte di promozione formulate a tale data si basavano tutte sui rapporti informativi relativi al periodo 1987-1988, ivi compreso il caso del ricorrente. Ciò emergerebbe dalla nota 1 febbraio 1991 come pure dai prospetti compilati il 7 gennaio 1991. Il convenuto sostiene del resto che l' APN avrebbe avuto il diritto di basare le decisioni di promozione sui rapporti informativi già redatti in via definitiva per il periodo 1989-1990 a proposito dei dipendenti promossi ed inoltre sull' ultimo rapporto informativo definitivo del ricorrente. Il convenuto aggiunge che non vi è stato un grave ritardo né trasgressione del principio di sana amministrazione imputabile all' amministrazione per quanto riguarda la stesura del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1989-1990, dato che solo l' 11 luglio 1991, anziché il 30 maggio 1991, il relatore finale ha risposto alle osservazioni formulate dal ricorrente contro il suo rapporto informativo. Esso ritiene che il ricorrente non possa chiedere che l' APN rinvii la decisione di promozione fino a che non sia stato statuito in via definitiva su tutti i mezzi di diritto svolti dal ricorrente contro il proprio rapporto informativo. Un ritardo del genere sarebbe incompatibile con i principi di sana amministrazione o di sana prassi amministrativa.

    63 Oltre a ciò il convenuto rileva che nella decisione 10 gennaio 1992, con cui veniva respinto il reclamo proposto dal ricorrente, il presidente del Parlamento raffronta il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1989-1990, nel frattempo migliorato, ed i rapporti informativi dei dipendenti promossi, riguardanti lo stesso periodo. Questi rapporti sarebbero stati migliori di quello del ricorrente e il presidente avrebbe quindi acquisito la certezza che le promozioni erano state decise osservando le norme vigenti.

    64 Il Parlamento ricorda che l' APN dispone, in fatto di promozione, di un ampio margine discrezionale per valutare i meriti dei dipendenti, margine che è particolarmente ampio quando si tratta di valutare competenze acquistate al di fuori dell' istituzione e che non hanno alcun rapporto con l' attività svolta presso il Parlamento. Nella fattispecie, i meriti particolari dei dipendenti promossi, che erano in relazione con la loro attuale attività professionale, sarebbero stati presi interamente in considerazione, come dimostrerebbe la nota del 1 febbraio 1991 del direttore generale della DG II che li pone in rilievo. Dato che la valutazione dei meriti dei dipendenti aveva costituito il criterio decisivo, l' età e l' anzianità non avrebbero potuto avere alcuna influenza determinante nel caso di specie. Dalla nota del 1 febbraio 1991 si desumerebbe che, rispetto ad un' esperienza acquisita fuori dal Parlamento, è stata attribuita maggiore importanza alle mansioni svolte nell' ambito di quest' ultimo prima della nomina in ruolo, il che costituirebbe una scelta legittima. Perciò l' esperienza professionale acquisita presso un gabinetto o un gruppo politico, in relazione diretta con le attività svolte in seguito in seno all' amministrazione del Parlamento, sarebbe indicata in detta nota, mentre, per la stessa ragione, l' esperienza professionale acquisita dal ricorrente fuori dal Parlamento non vi sarebbe menzionata.

    65 All' udienza del 18 febbraio 1993, il Parlamento, richiamandosi ancora una volta alla nota del 1 febbraio 1991 del direttore generale della DG II, ha sostenuto che l' APN era rimasta nell' ambito del proprio potere discrezionale quando è stata fatta la proposta di promozione dei signori T. ed L. e che la scelta effettuata non può essere contestata. Il Parlamento ha dichiarato che si trattava di coprire dei posti di amministratore principale per i segretariati delle commissioni parlamentari, i quali lavorano in contatto diretto coi deputati, il che esigerebbe una notevolissima competenza nella redazione di relazioni e di documenti di lavoro, una grande perizia nei campi di attività specializzati della Commissione e, soprattutto, la capacità e la disponibilità necessarie per lavorare in un piccolo gruppo, talvolta sotto pressione. I due dipendenti promossi sarebbero stati scelti perché possedevano in grado eminente queste qualità. Il confronto tra i rapporti informativi dei due dipendenti promossi e quelli del ricorrente, per quanto riguarda le competenze e le attitudini in esame, avrebbe mostrato enormi differenze. A proposito dell' esigenza, indicata nei due avvisi di posto vacante, della capacità di lavorare in gruppo, il Parlamento si è richiamato ad un incidente che sarebbe avvenuto durante l' estate del 1990 da cui sarebbe apparso che tale spirito di collegialità non era una caratteristica del ricorrente.

    Valutazione del Tribunale

    66 Per quanto riguarda il presente mezzo è opportuno ricordare, in via preliminare, che l' esame delle candidature al trasferimento o alla promozione a norma dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto deve effettuarsi ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, il quale prescrive espressamente uno "scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto". L' obbligo di procedere a tale scrutinio comparativo è espressione del principio di parità di trattamento dei dipendenti e, nel contempo, di quello della loro vocazione alla carriera (v. sentenza della Corte 13 dicembre 1984, cause 20/83 e 21/83, Vlachos/Corte di giustizia, Racc. pag. 4149).

    67 Spetta quindi al Tribunale accertare se il Parlamento abbia effettivamente proceduto ad un rituale scrutinio comparativo delle candidature ai posti dichiarati vacanti con gli avvisi n. 6478 e n. 6479, nell' ambito dell' esercizio del suo potere discrezionale.

    68 Nel presente caso, dal complesso degli elementi del fascicolo, dai documenti depositati dal Parlamento a richiesta del Tribunale e dai chiarimenti forniti dalle parti nelle udienze emerge che la procedura che ha portato alle due promozioni di cui è causa si è svolta nel seguente modo.

    69 Dopo la pubblicazione, avvenuta il 10 dicembre 1990, degli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479, riguardanti la copertura di due posti di amministratore principale presso la DG II e dopo aver ricevuto le candidature, la direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze, con due note in data 7 gennaio 1991, completate da due note in data 15 gennaio 1991, tutte e quattro firmate dal signor L. Katgerman, consigliere presso detta direzione, ha trasmesso al direttore generale della DG II i nomi dei candidati che avevano presentato candidature ammissibili. Il nome del ricorrente figura nelle due note del 7 gennaio 1991. In tali note si chiedeva al direttore generale della DG II di rendere noto il suo parere su quanto si doveva fare per coprire i due posti soprammenzionati. Le quattro note erano accompagnate da prospetti contenenti, fra l' altro, una sintesi dei rapporti informativi dei candidati per il periodo 1987-1988. Su detti prospetti figuravano il nome del ricorrente come pure una sintesi del suo rapporto informativo. Dopo aver ricevuto le note, lo staff di direzione della DG II, ivi compresi i tre direttori ed i vari vicedirettori, procedeva alla deliberazione sulla scelta da operare.

    70 Con nota del 1 febbraio 1991 il direttore generale della DG II trasmetteva al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze il risultato di tale deliberazione. Secondo tale nota, il direttore generale ed i suoi colleghi dello staff direttivo avevano proceduto al raffronto dei meriti rispettivi dei candidati e non avevano accolto alcuna delle candidature al trasferimento per vari motivi. Oltre che dei rapporti informativi dei candidati, i membri del gruppo direttivo disponevano di elementi di valutazione circa i meriti del complesso dei candidati, vuoi perché essi erano in quel momento alle dipendenze della DG II, vuoi perché lo erano stati o anche a causa dei contatti sporadici eventualmente avuti con loro anteriormente alla deliberazione. Lo staff ha quindi identificato le persone che avevano un' aspettativa di promozione prioritaria rispetto ad altri, tenendo conto di un' operazione "rivalutazione da carriera a carriera" in corso, ed ha proposto la promozione dei signori T. ed L., di cui aveva potuto valutare, da parecchi anni, la competenza, la qualità del lavoro e la dedizione.

    71 All' udienza del 5 maggio 1993, il direttore generale della DG II ha esposto come si era svolta la procedura su cui si basava la nota del 1 febbraio 1991. Per garantire la comparabilità dei vari dati per tutti i candidati, lo staff ha preso in considerazione i rapporti informativi per il periodo 1987-1988. Per i candidati che non lavoravano presso la DG II, esso ha del pari esaminato i fascicoli personali, onde procurarsi ulteriori informazioni. Ciò non è stato fatto per i candidati che lavoravano o avevano lavorato presso la DG II, dato che i membri dello staff di direzione disponevano già, grazie ai loro contatti personali, di elementi ulteriori su detti candidati. Tenendo conto di un certo numero di procedure di promozione e di rivalutazione di posti che si svolgevano parallelamente e offrivano altre possibilità di promozione nello stesso momento, lo staff direttivo, in base ai rapporti informativi complessivamente considerati ed alle ulteriori informazioni di cui disponeva, ha proceduto ad una valutazione complessiva dei candidati e ridotto il numero dei candidati ai posti di cui trattasi ad un piccolo gruppo. Esso ha poi raffrontato i candidati di questo piccolo gruppo sotto il profilo delle loro capacità, come erano state valutate nei rapporti informativi. Questa valutazione ha aumentato la differenza esistente tra i rapporti informativi, complessivamente considerati, dei signori T. ed L. e quello del ricorrente. Infine, lo staff di direzione ha valutato i meriti dei candidati del piccolo gruppo alla luce delle particolari competenze richieste dagli avvisi di posto vacante ed ha scelto i signori T. ed L.

    72 Con nota del 28 febbraio 1991, il direttore generale della direzione generale del personale, del bilancio e delle finanze ha pregato il direttore generale della DG II di riesaminare la sua proposta alla luce del prospetto comparativo, dal quale sarebbe emerso che sette candidati promuovibili avevano un rapporto informativo migliore rispetto ai signori T. ed L.

    73 A questa nota il direttore generale della DG II rispondeva con nota del 12 marzo 1991. Ponendo in rilievo che lo staff della DG II aveva proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili nonché dei rapporti che li riguardavano, egli faceva valere che l' ufficio richiedente disponeva di una possibilità di scelta. Lo staff aveva considerato proprio dovere raccogliere il massimo possibile di elementi informativi, compresi i rapporti informativi dei promuovibili, onde essere in grado, alla luce delle mansioni da svolgere, di raccomandare uno o più candidati, che essi consideravano più meritevoli, fino a coprire tutti i posti disponibili. Per questi motivi egli ha confermato le proposte.

    74 Il segretario generale ha poi trasmesso la proposta dello staff direttivo della DG II al presidente del Parlamento, nella sua qualità di APN, accompagnato dal suo parere formale di proposta di decisione. Con nota del 16 maggio 1991, il direttore del gabinetto del presidente ha chiesto al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze di indicare i criteri che avevano presieduto alla scelta dei candidati proposti per le promozioni.

    75 Il direttore generale della DG II ha risposto alla domanda del capo di gabinetto del presidente con nota del 22 maggio 1991, all' attenzione del direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze. Egli rilevava che la promozione dei signori T. ed L. era stata proposta unicamente in base ai criteri dell' art. 45 dello Statuto, applicati in relazione alla natura delle mansioni ed alle competenze richieste indicate nei due avvisi di posto vacante. Egli dichiarava poi che i rapporti informativi dei vari candidati, richiamati nei prospetti relativi all' esame dei rapporti informativi per il periodo 1987-1988, dovevano essere valutati tenendo conto della data della loro stesura, a seconda che questa fosse precedente o successiva all' applicazione del nuovo metodo di compilazione dei rapporti informativi stabilito nel 1989 (con indicazione delle percentuali per le varie menzioni). In questo modo erano state prescelte quattro candidature, fra le quali figuravano quelle dei signori T. ed L.

    76 Questi candidati, in base ai rapporti informativi per il periodo 1989-1990, avevano lo stesso numero di punti (57). Lo staff di direzione aveva quindi raffrontato anche l' età e l' anzianità dei candidati ed aveva concluso e confermato le proposte di promuovere i signori T. ed L.

    77 Il presidente ha firmato le due decisioni di promozione il 3 luglio 1991.

    78 Il Tribunale rileva anzitutto che da quanto precede si desume che l' APN ha certamente preso in considerazione le candidature depositate dal ricorrente ai posti dichiarati vacanti con gli avvisi di posto vacante n. 6478 e n. 6479. Sui prospetti riassuntivi dei rapporti informativi dei candidati per il periodo 1987-1988 figura il nome del ricorrente con una sintesi del suo rapporto informativo. Proprio in base a questi prospetti lo staff di direzione della DG II ha proceduto al raffronto dei meriti dei candidati. La censura formulata dal ricorrente a questo proposito va quindi disattesa.

    79 Per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo la quale l' amministrazione avrebbe potuto rinviare le decisioni di promozione fino al mese di luglio del 1991, epoca in cui i rapporti informativi 1989-1990 di tutti i candidati avrebbero potuto essere presi in considerazione, il Tribunale ricorda che da quanto precede si desume che la proposta fatta il 1 febbraio 1991 dallo staff di direzione della DG II era basata sull' esame dei rapporti informativi 1987-1988 ed inoltre che il direttore generale della DG II ha confermato, in occasione della seconda udienza, che, per il periodo 1989-1990, non era ancora disponibile a tale data il rapporto informativo di alcun candidato. La procedura di valutazione per il periodo 1989-1990 era in corso, ma non ancora terminata.

    80 Di conseguenza, la mancanza di rapporto informativo dei candidati per il periodo 1989-1990 non ha impedito lo scrutinio per merito comparativo dei candidati stessi e non ha quindi avuto un peso decisivo nella procedura per la copertura dei posti di cui trattasi (sentenza del Tribunale 3 marzo 1993, T-25/92, Vela Palacios/CES, Racc. pag. II-201). Questa conclusione non è inficiata dalla circostanza che il periodo di riferimento dei rapporti informativi 1987-1988 era trascorso da un minimo di due anni e mezzo ad un massimo di quattro anni e mezzo. Questa circostanza non ha nemmeno essa impedito lo scrutinio per merito comparativo dei candidati, dato che lo staff di direzione della DG II disponeva di altri elementi di valutazione sulle mansioni e sul comportamento in servizio di tutti i candidati.

    81 Per quanto riguarda la censura con cui il ricorrente fa carico al Parlamento di aver preso in considerazione altri rapporti informativi per il periodo 1989-1990 ma non il suo, il Tribunale ricorda anzitutto che dalla nota del 22 maggio 1991 si desume che lo staff di direzione della DG II ha proceduto alla consultazione dei rapporti informativi per il periodo 1989-1990 solo dopo che il direttore del gabinetto del presidente aveva chiesto di motivare le proposte da esso fatte e che tale consultazione ha riguardato solo quelli fra i quattro candidati che erano stati selezionati all' inizio del 1991 in seguito ad un esame dei loro rapporti informativi per il periodo 1987-1988.

    82 Il Tribunale rileva in primo luogo che, dallo svolgimento della procedura emerge che l' argomento del ricorrente, secondo il quale i rapporti informativi per il periodo 1989-1990 avrebbero costituito la base della proposta di promozione del 1 febbraio 1991 è infondato. In secondo luogo, esso ritiene che la consultazione dei rapporti informativi 1989-1990, nel frattempo terminati, dei candidati già selezionati all' inizio del 1991, dopo la richiesta del direttore del gabinetto del presidente di motivare le proposte fatte all' inizio del 1991, abbia avuto unicamente una funzione di conferma della selezione già effettuata ed abbia quindi avuto luogo nell' interesse di una sana amministrazione. Di conseguenza tale consultazione non ha costituito inosservanza della procedura di promozione. Il fatto che la versione definitiva del rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1989-1990 non fosse ancora disponibile in quel momento non può inficiare questa conclusione.

    83 Il Tribunale rileva in terzo luogo che, procedendo, in un primo tempo, ad una selezione dei candidati in base ai loro rapporti informativi, complessivamente considerati, ed alle ulteriori informazioni disponibili, e, dopo aver così ridotto i candidati ad un ristretto gruppo in un secondo tempo, al raffronto delle capacità dei candidati stessi, seguito da una valutazione alla luce delle particolari qualificazioni richieste dagli avvisi di posto vacante, il gruppo direttivo ha senza dubbio proceduto ad un valido scrutinio per merito comparativo dei candidati.

    84 Questa conclusione è suffragata dalla circostanza che lo staff di direzione ha esaminato, in relazione alla condizione espressamente posta nei due avvisi di posto vacante, secondo la quale i "lavori esigono l' attitudine al lavoro di gruppo", lo spirito di collegialità del ricorrente nel servizio, come si desume dall' osservazione fatta dal rappresentante del Parlamento all' udienza del 18 febbraio 1993, a proposito di una nota non contestata inviata il 25 giugno 1990 dal ricorrente al direttore generale della DG II, nella quale egli dichiarava che gli era assolutamente impossibile collaborare in qualsiasi modo col suo superiore signor V. ("...,dass es mir schlechterdings unmoeglich ist, in irgendeiner Form mit Herrn V. zusammenzuarbeiten"). Tenuto conto della grande libertà di scelta di cui essa dispone in materia, l' APN poteva legittimamente prendere in considerazione questa nota come importante elemento di valutazione.

    85 Per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo la quale l' amministrazione, al momento dello scrutinio per merito comparativo dei candidati, non avrebbe messo a confronto altri meriti dei candidati quali l' esperienza professionale acquisita fuori dall' istituzione, l' anzianità nel grado e l' età, il Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, l' APN può prendere in considerazione l' età dei candidati e la loro anzianità nel grado o nel servizio e ciò anche come fattore decisivo in caso di parità di qualificazioni e di meriti dei candidati (sentenza della Corte 24 marzo 1983, causa 298/81, Colussi/Parlamento, Racc. pag. 1131).

    86 Orbene, dall' esame dei rapporti informativi relativi al periodo 1987-1988 si desume che i dipendenti promossi avevano ottenuto valutazioni nettamente superiori a quelle del ricorrente. Di conseguenza, né l' anzianità nel grado, né l' età costituivano aspetti rilevanti nel caso di specie. Per quanto riguarda l' argomento del ricorrente secondo il quale i suoi meriti (formazione completa come giurista, esperienza di oltre sette anni come avvocato, esperienza professionale di nove anni) sarebbero superiori e gli darebbero una grande polivalenza, il Tribunale ritiene che la presa in considerazione e la valutazione di questi fattori rientrino nell' ampio potere discrezionale dell' APN e che quest' ultima, nel caso in esame, non si sia valsa di questo potere in modo manifestamente errato.

    87 Infine, da quanto detto in precedenza emerge che il presidente del Parlamento, in qualità di APN, ha fatto proprie le proposte formali che gli erano state sottoposte dal segretario generale e che, previa verifica ad opera del suo direttore di gabinetto, ha firmato le decisioni di promozione dei signori T. ed L. Il Tribunale ritiene che sia stata quindi proprio l' APN competente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ad aver deciso la promozione dei signori T. ed L. ed inoltre che, come viene precisata nelle stesse, le decisioni in esame siano state appunto adottate su proposta del segretario generale. Gli argomenti del ricorrente a questo proposito vanno quindi disattesi.

    88 Da tutto quanto precede risulta che l' APN, la quale dispone di un ampio potere discrezionale, non solo per quanto riguarda lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili, quale contemplato dall' art. 45 dello Statuto, ma anche in fatto di decisione di promozione, ha esercitato i suoi poteri in modo conforme a quanto stabilisce l' art. 45 dello Statuto, restando entro limiti non censurabili e senza valersi del proprio potere in modo erroneo.

    89 Poiché le censure mosse dal ricorrente non hanno consentito di accertare nemmeno la trasgressione dell' art. 5, n. 3, dello Statuto, il mezzo deve essere respinto.

    Sul mezzo relativo all' inosservanza di asserite assicurazioni verbali di promozione

    Argomenti delle parti

    90 Il ricorrente sostiene che il signor M., vicedirettore generale della DG II, gli ha promesso più volte, tramite il presidente della commissione del regolamento, che sarebbe stato promosso amministratore principale con effetto dal 1 gennaio 1991. Il ricorrente fa valere che le impugnate decisioni di promozione sono in contraddizione con tali assicurazioni. Pur ammettendo che il vicedirettore generale non rappresenta l' APN, egli sostiene che il convenuto è vincolato da assicurazioni del genere e non può agire in contraddizione con le stesse. A suo parere, l' APN, per il principio del legittimo affidamento, sarebbe obbligata a garantirgli la promozione che merita ad uno dei posti vacanti di cui è causa. Nella prima udienza il ricorrente ha aggiunto che la promessa di promozione gli era stata fatta da un direttore generale, persona importante la quale, in seno al Parlamento, svolge una funzione di rilievo e che quindi egli aveva potuto farvi affidamento.

    91 In primo luogo, il convenuto contesta che al ricorrente sia stata data un' assicurazione del genere. In secondo luogo, esso ritiene che assicurazioni verbali date da dipendenti o anche da deputati non siano vincolanti per l' APN la quale è la sola a dover decidere delle nomine in esito ad un apposito procedimento. A suo parere, assicurazioni del genere sono prive di valore giuridico e non possono creare un legittimo affidamento che il candidato alla promozione possa far valere.

    Valutazione del Tribunale

    92 Il Tribunale rileva che, per quanto riguarda la pretesa promessa fatta dal vicedirettore generale della DG II circa la promozione del ricorrente al grado di amministratore principale, una promessa del genere, anche ammesso che sia provata, non avrebbe potuto suscitare un legittimo affidamento a favore del ricorrente in quanto essa sarebbe stata data senza tener conto delle disposizioni statutarie (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 14 maggio 1991, causa T-30/90, Zoder/Parlamento, Racc. pag. II-207).

    93 Di conseguenza, questo mezzo non può essere accolto.

    94 Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, senza che sia necessario statuire sulla questione se il reclamo del ricorrente in data 19 marzo 1992, che è diretto contro il rapporto informativo per il periodo 1989-1990, possa essere preso in considerazione nell' ambito del presente procedimento.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    95 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    96 Tenuto conto tuttavia, in primo luogo, del fatto che il Parlamento ha respinto i reclami del ricorrente del 7 e del 14 ottobre 1991 con lettera del presidente in data 10 gennaio 1992, nella quale questi non ha menzionato la procedura secondo la quale lo staff di direzione della DG II era pervenuto alle proposte di promozione dei signori T. ed L., né quella seguita poi dall' amministrazione per pervenire alle decisioni di promozione adottate dall' APN, e, in secondo luogo, del fatto che non si può escludere che questa mancanza di precisazioni abbia potuto indurre il ricorrente a proporre il presente ricorso, occorre, a norma dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, condannare il Parlamento a rifondere al ricorrente la metà delle spese da esso sostenute.

    97 Ne consegue che il Parlamento sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente. Quest' ultimo sopporterà la restante metà delle proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il Parlamento sopporterà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà la restante metà delle proprie spese.

    Top