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Document 61991TJ0080

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 19 novembre 1992.
    Anna Maria Campogrande contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendente - Protocollo sui privilegi e immunità - Accordo del 3 aprile 1987 con il Regno del Belgio - Compatibilità - Sanzione disciplinare - Nozione di violazione degli obblighi statutari - Portata dell'art. 55 dello Statuto.
    Causa T-80/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02459

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:110

    61991A0080

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 19 NOVEMBRE 1992. - ANNA MARIA CAMPOGRANDE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA - ACCORDO 3 APRILE 1987 COL REGNO DEL BELGIO - COMPATIBILITA - SANZIONE DISCIPLINARE - NOZIONE DI INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI STATUTARI - PORTATA DELL'ART. 55 DELLO STATUTO. - CAUSA T-80/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02459


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Condizioni di lavoro ° Obbligo di essere in qualsiasi momento a disposizione dell' istituzione ° Portata ° Obbligo degli interessati di comunicare, su richiesta dell' amministrazione, il loro indirizzo personale ° Inosservanza ° Sanzione disciplinare

    (Statuto del personale, art. 55, primo comma)

    2. Privilegi e immunità delle Comunità europee ° Dipendenti delle Comunità ° Esenzione dalle formalità di registrazione degli stranieri ° Comunicazione degli indirizzi personali dei dipendenti alle autorità del paese ospitante ° Trasmissione ai comuni di residenza ° Ammissibilità

    [Protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee, artt. 12, lett. b), 16, 18 e 19]

    3. Dipendenti ° Ricorso ° Ricorso fondato sull' art. 179 del Trattato ° Interpretazione da parte delle autorità di uno Stato membro di un accordo stipulato con le istituzioni comunitarie ° Sindacato di validità ° Incompetenza del Tribunale

    (Trattato CEE, art. 179)

    Massima


    1. L' attuazione effettiva dell' art. 55, primo comma, dello Statuto, secondo il quale i funzionari in attività di servizio sono tenuti ad essere in qualsiasi momento a disposizione della loro istituzione, presuppone che l' autorità amministrativa disponga di informazioni che le consentano, in qualsiasi momento, di entrare in contatto con i propri dipendenti al loro indirizzo personale. Sia i principi che presiedono alla relazione tra datore di lavoro e dipendente sia il semplice buon senso esigono, inoltre, che l' indirizzo del dipendente sia conosciuto dal datore di lavoro. Di conseguenza il rifiuto di un dipendente di comunicare all' amministrazione il proprio indirizzo personale costituisce una violazione degli obblighi contemplati dall' art. 55 dello Statuto, tale da giustificare una sanzione disciplinare.

    2. I privilegi e le immunità che il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee attribuisce, nell' esclusivo interesse delle Comunità, ai loro dipendenti hanno unicamente natura funzionale in quanto mirano ad evitare che siano frapposti ostacoli al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità. Esso non ha quindi lo scopo né l' effetto di privare gli Stati membri della possibilità di essere in grado di conoscere, in qualsiasi momento, i movimenti di popolazione che riguardano il loro territorio. Spetta inoltre agli Stati membri il determinare quali siano le autorità incaricate di un siffatto compito di diritto pubblico. Perciò, il combinato disposto degli artt. 12, lett. b), 16, 18 e 19 del Protocollo non vieta che informazioni relative all' indirizzo personale di un dipendente comunitario, raccolte dalle autorità del paese ospitante sulla base del Protocollo, in esecuzione di un accordo concluso fra il governo di tale Stato e le istituzioni comunitarie, siano trasmesse ad altre collettività pubbliche, ed in particolare al comune di residenza dell' interessato, secondo quanto stabilito dall' art. 19 del Protocollo ed al solo scopo di consentire alle autorità pubbliche nazionali di conoscere i movimenti di popolazione che riguardano il loro territorio.

    3. Nell' ambito del sindacato di legittimità di una decisione dell' amministrazione, effettuato dal giudice comunitario secondo quanto stabilisce l' art. 179 del Trattato, non spetta al Tribunale accertare la validità dell' interpretazione data dalle autorità nazionali alle clausole di un accordo stipulato tra uno Stato membro e le istituzioni comunitarie.

    Parti


    Nella causa T-80/91,

    Anna Maria Campogrande, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Philippe Monnoyer de Galland, cui è subentrato più tardi l' avv. Alain H. Pillette entrambi del foro di Bruxelles, e con l' avv. Hans G. Kemmler, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Elvinger e Schank, 31, rue d' Eich,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Joseph Griesmar, consigliere giuridico, e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dalla ricorrente contro la decisione 13 febbraio 1991 che le infliggeva la sanzione del biasimo,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 ottobre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti, ambito giuridico della lite e procedura

    1 In esito ad un procedimento disciplinare, alla ricorrente, dipendente di grado A/5 presso la direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"), veniva inflitta, con decisione 13 febbraio 1991, la sanzione del biasimo per essersi rifiutata in modo persistente e deliberato di comunicare all' amministrazione il suo indirizzo personale, in violazione di un obbligo derivante, secondo la Commissione, dall' art. 55 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

    2 Il rifiuto veniva ritenuto dall' autorità disciplinare tanto più grave in quanto la Commissione si considera obbligata a comunicare alle autorità nazionali del Paese che la ospita gli indirizzi personali dei dipendenti, a norma dell' art. 16, n. 2, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il "Protocollo") e dell' Accordo fra le istituzioni delle Comunità europee stabilite nel Belgio ed il governo belga in fatto d' informazioni riguardanti i dipendenti delle stesse istituzioni, concluso il 3 aprile 1987 (in prosieguo: l' "Accordo").

    3 Le disposizioni pertinenti del Protocollo sono le seguenti:

    ° l' art. 12, lett. b), stabilisce che "sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti della Comunità (...) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l' immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri (...)";

    ° l' art. 16, che si applica alla ricorrente in forza del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 549, che determina le categorie dei funzionari ed agenti delle Comunità europee alle quali si applicano le disposizioni degli artt. 12, 13, secondo comma, e 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità (GU L 74, pag. 1), emendato da ultimo dal regolamento 12 dicembre 1985, n. 3520 (GU L 335, pag. 60), precisa, nel secondo comma, che "i nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti (...) sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri";

    ° l' art. 18 stabilisce che "i privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell' interesse di queste ultime";

    ° infine, a norma dell' art. 19: "Ai fini dell' applicazione del presente Protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d' intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati".

    4 Le disposizioni pertinenti dell' Accordo sono le seguenti:

    ° l' art. 1 stabilisce che "le istituzioni notificheranno al ministro degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, due volte all' anno, le informazioni qui sotto indicate a proposito dei loro dipendenti, cioè:

    1. Cognome e nome

    2. Luogo e data di nascita

    3. Sesso

    4. Cittadinanza

    5. Dimora principale (comune, via e n.)

    6. Stato civile

    7. Composizione del nucleo familiare

    8. Data di entrata in servizio nel Belgio";

    ° l' art. 2 precisa che "le modifiche dei punti da 1 a 7 dell' art. 1 saranno notificate mensilmente";

    ° l' art. 4 stabilisce che "il ministro degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo informerà i comuni interessati dello stabilirsi nel loro territorio dei dipendenti delle istituzioni come pure delle notifiche di cui agli artt. 2 e 3".

    5 L' Accordo e gli impegni che ne derivano hanno costituito oggetto di una pubblicazione distribuita a tutto il personale, nelle Informations administratives nn. 1/87 del 9 aprile 1987, 4/88 del 10 febbraio 1988 e 22 bis del 13 luglio 1988. In seguito alla conclusione dell' Accordo il direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione chiedeva, il 9 dicembre 1987, ai dipendenti di questa istituzione stabiliti nel Belgio di compilare un questionario inteso all' aggiornamento dei loro dati personali, affinché questi potessero essere trasmessi alle autorità belghe, a norma dell' art. 16, n. 2, del Protocollo e dell' Accordo. La ricorrente si rifiutava di compilare il questionario.

    6 Gli antefatti della lite si possono riassumere come segue: in seguito alla condanna in contumacia in una causa civile, la ricorrente constatava, nel giugno 1989, che il suo nome e quello del marito figuravano in un registro del comune d' Ixelles, ad un indirizzo che non era più il suo dal 1981. Quest' iscrizione era dovuta al fatto che la Commissione aveva in precedenza trasmesso l' indirizzo della ricorrente alle autorità belghe le quali avevano informato il comune, a norma dell' art. 1 dell' Accordo.

    7 Il 6 settembre 1989, la ricorrente proponeva un reclamo contestando il diritto della Commissione di trasmettere tali informazioni alle autorità belghe e le chiedeva di denunziare l' Accordo. La Commissione sostiene che, in occasione dell' istruzione del reclamo, essa accertava che, dal 22 gennaio 1979, cioè dalla data del trasloco ad Ixelles, la signora Campogrande non aveva segnalato all' amministrazione alcun cambiamento di indirizzo. Questo assunto è contestato dalla ricorrente. Con decisione 11 aprile 1990, la Commissione rigettava espressamente il reclamo, motivando che l' Accordo era giuridicamente fondato sul Protocollo. In particolare, la Commissione dichiarava alla reclamante che l' Accordo non faceva altro che istituire un sistema di comunicazione, alle autorità belghe, d' informazioni contemplate dall' art. 16 del Protocollo ed aveva lo scopo di agevolare l' esecuzione dello stesso. Infine, venivano ricordati all' interessata gli obblighi impostile dall' art. 55 dello Statuto, in particolare quello di trasmettere l' indirizzo personale alla propria amministrazione. La ricorrente non proponeva ricorso contenzioso contro il rigetto espresso del reclamo.

    8 E' pacifico che il direttore del personale, chiedeva in seguito, più volte, alla ricorrente di fornire l' indirizzo personale all' amministrazione, se non voleva incorrere in un procedimento disciplinare. Di fronte al suo rifiuto ripetuto di fornire dette informazioni, a carico della signora Campogrande veniva promosso un procedimento disciplinare il quale terminava, il 13 febbraio 1991, con l' inflizione della sanzione del biasimo, contemplata dall' art. 86, n. 2, lett b), dello Statuto.

    9 Con lettera 15 aprile 1991, la ricorrente proponeva reclamo contro la sanzione disciplinare che le era stata inflitta. La Commissione opponeva al reclamo un silenzio-rifiuto, che veniva confermato da una decisione espressa di rifiuto in data 30 ottobre 1991, notificata alla ricorrente l' 11 novembre 1991.

    10 E' questa la situazione in cui, con atto registrato il 15 novembre 1991, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    11 La fase scritta è terminata il 26 giugno 1992 col deposito della controreplica della Commissione; le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle risposte alle domande del Tribunale all' udienza del 21 ottobre 1992. In questa occasione si è proceduto alla comparizione personale della signora Campogrande, secondo quanto stabilito dagli artt. 65, lett. a), e 66 del Regolamento di procedura.

    Conclusioni delle parti

    12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare ricevibile il ricorso che è stato ritualmente proposto;

    ° annullare il silenzio-rifiuto opposto dalla convenuta al reclamo del 15 aprile 1991 e

    ° condannare la convenuta a tutte le spese di causa.

    13 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° statuire sulle spese secondo diritto.

    Nel merito

    14 La ricorrente ha dedotto inizialmente sei motivi a sostegno del ricorso il quale, come la convenuta ammette, deve essere considerato diretto contro la decisione iniziale 13 febbraio 1991, unitamente alle decisioni implicita ed espressa di rigetto del reclamo. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è inficiata da un vizio di procedura; in secondo luogo, essa deduce che la decisione impugnata è priva di motivazione; in terzo luogo, essa assume che la decisione si basa su un errore di fatto; in quarto luogo, essa deduce che la sanzione disciplinare che le è stata inflitta manca di fondamento giuridico; in quinto luogo, essa fa valere un contrasto fra l' Accordo ed il Protocollo; in sesto luogo, infine, essa sostiene che la decisione impugnata trasgredisce il Protocollo e lede il rispetto dovuto alla sua vita privata.

    15 Nella fase orale, la ricorrente ha espressamente rinunziato ai motivi relativi al vizio di procedura, al difetto di motivazione ed alla lesione del rispetto dovuto alla sua vita privata.

    Sul motivo relativo ad un errore di fatto

    Argomenti delle parti

    16 La ricorrente sostiene che il motivo relativo alla mancata comunicazione all' istituzione del suo indirizzo personale attuale è infondato in fatto, giacché tale comunicazione sarebbe stata effettuata due volte, nel 1982 e nel 1984. A parte il fatto che né l' art. 55 dello Statuto, al quale la sanzione disciplinare si richiama, né alcun' altra disposizione dello Statuto impongono ai dipendenti di comunicare il loro indirizzo personale all' istituzione dalla quale dipendono, la ricorrente sostiene di avere comunque regolarmente comunicato alla Commissione il suo indirizzo personale. L' ultima comunicazione in proposito sarebbe avvenuta il 5 giugno 1984, data in cui la ricorrente avrebbe fatto sapere alla Commissione l' indirizzo al quale essa dimora da quella data. Non si potrebbe quindi fare a meno di constatare che non le si può far carico di alcuna trasgressione dell' art. 55 dello Statuto. Successivamente a detta data, dopo che era stata implicata in una causa civile connessa, a suo parere, alla trasmissione da parte della Commissione del suo indirizzo personale alle autorità belghe, la ricorrente sostiene di essere disposta a comunicare l' indirizzo all' istituzione, purché questa le garantisca che quest' informazione non sarà trasmessa alle autorità belghe.

    17 La Commissione ribatte di non avere mai ricevuto l' asserita corrispondenza del 5 giugno 1984, che compare in forma nascosta nell' allegato IX dell' atto introduttivo, con cui la ricorrente sostiene di aver comunicato all' istituzione il suo indirizzo attuale. Secondo la convenuta, l' ultimo indirizzo personale della ricorrente le sarebbe stato comunicato nel 1979 e non corrisponderebbe all' indirizzo attuale. La Commissione aggiunge che se, come la ricorrente sostiene, essa avesse già fornito in passato il nuovo indirizzo all' amministrazione, nulla le avrebbe impedito di farlo nuovamente durante il procedimento disciplinare, il quale sarebbe stato in tal caso senz' altro archiviato. Se viceversa, come la Commissione sostiene, ciò non è avvenuto, il rifiuto della ricorrente non può non costituire una mancanza disciplinare.

    Valutazione del Tribunale

    18 A proposito di questo primo motivo, il Tribunale rileva che, benché la ricorrente sostenga di avere comunicato due volte, nel 1982 e nel 1984, il proprio indirizzo personale all' istituzione, questo assunto non è suffragato da alcun documento del fascicolo, dato che l' asserita corrispondenza del 5 giugno 1984, che figura nell' allegato IX dell' atto introduttivo e che la Commissione sostiene di non aver ricevuto, era priva di qualsiasi visto gerarchico e non era stata inviata per raccomandata. Il Tribunale non può quindi considerare una prova questo documento, che incontestabilmente non figura nel fascicolo personale della ricorrente e la cui data di stesura non può essere stabilita con certezza. D' altro canto e comunque stiano le cose, la ricorrente ha ammesso, tanto nella fase scritta, quanto al momento dell' audizione da parte del Tribunale, di essersi più volte rifiutata di comunicare l' indirizzo personale successivamente a detta data e, in particolare, in seguito alla comunicazione della Commissione 9 dicembre 1987, conseguente alla firma, avvenuta il 9 aprile 1987, dell' Accordo fra le istituzioni comunitarie ed il Regno del Belgio. E' inoltre emerso con certezza, dalla fase scritta e da quella orale, in particolare dall' audizione della ricorrente, che questa ha costantemente subordinato tale comunicazione all' impegno dell' istituzione di rinunziare a trasmettere alle autorità belghe l' informazione in tal modo ottenuta. Così stando le cose, la ricorrente non può assolutamente sostenere che la decisione impugnata si basi su dati di fatto inesatti.

    19 Il primo motivo va quindi disatteso.

    Sul motivo relativo alla mancanza di fondamento giuridico della sanzione disciplinare

    Argomenti delle parti

    20 La ricorrente pretende che il solo fondamento giuridico atto a giustificare la sanzione del biasimo che le è stata inflitta, cioè l' art. 55 dello Statuto, ad esclusione del Protocollo e dell' Accordo, manca, giacché nessuna delle sue disposizioni impone ai dipendenti di trasmettere l' indirizzo personale alla loro istituzione ed inoltre le modalità d' applicazione di cui si parla nel terzo comma di detto articolo non sono mai state stabilite. Infine, in conformità al primo comma di detto articolo, la ricorrente sarebbe stata in qualsiasi momento a disposizione della Commissione.

    21 In subordine la ricorrente sostiene che nemmeno il fatto che essa si sia astenuta dal compilare il questionario allegato alla comunicazione del 9 dicembre 1987, inviata dalla convenuta ai dipendenti di ruolo, agli agenti temporanei ed agli agenti ausiliari in servizio nel Belgio, costituisce una mancanza a norma dello Statuto, giacché detta comunicazione non imponeva alcun obbligo e non era né una disposizione dello Statuto né una disposizione per l' applicazione dello stesso.

    22 La Commissione ribatte che il motivo è infondato. Il rifiuto persistente della ricorrente di comunicare all' autorità amministrativa l' indirizzo personale costituirebbe infatti senza dubbio una trasgressione dello Statuto, e in particolare dell' art. 55 di esso, disposizione dalla quale si desume logicamente che l' amministrazione deve essere in grado di prendere contatto, in qualsiasi momento con i propri dipendenti e, di conseguenza, deve essere a conoscenza del loro indirizzo personale. Questa trasgressione dell' art. 55 dello Statuto sarebbe tanto più grave in quanto detta informazione dev' essere trasmessa al Regno del Belgio, sia a norma dell' art. 16, secondo comma, del Protocollo, sia in forza dell' Accordo, di guisa che il rifiuto della ricorrente sarebbe stato la causa di una carenza della Commissione per quanto riguarda l' osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Regno del Belgio. Questo rifiuto persistente giustificherebbe la sanzione di biasimo inflitta alla ricorrente il 13 febbraio 1991, a norma dell' art. 86, n. 2, lett. b), dello Statuto.

    Valutazione del Tribunale

    23 Il quinto 'considerando' della motivazione della decisione 13 febbraio 1991, che ha inflitto alla ricorrente la sanzione del biasimo, è così concepito: "Considerando che l' amministrazione ritiene (...) che il rifiuto della signora Anna Maria Campogrande di fornirle l' informazione relativa al suo indirizzo privato costituisce inadempienza degli obblighi dei dipendenti, in particolare di quello che deriva dall' art. 55 dello Statuto".

    24 L' art. 55 dello Statuto al quale la decisione si richiama, consta di tre commi. Il primo stabilisce che "i funzionari in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione della loro istituzione". Il secondo comma stabilisce la durata settimanale del lavoro. Infine, il terzo comma recita: "Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, il funzionario può essere obbligato a restare a disposizione dell' istituzione sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L' istituzione fissa le modalità d' applicazione del presente comma, previa consultazione del suo comitato del personale".

    25 Il Tribunale ritiene indubbiamente che, come le parti del resto ammettono, l' entrata in vigore del terzo comma dell' art. 55 dello Statuto è subordinata all' adozione delle modalità di applicazione a cui esso rimanda in quanto non contiene norme che siano sufficientemente chiare ed incondizionate. La situazione è invece diversa per il primo comma dello stesso articolo, la cui entrata in vigore non è subordinata all' adozione di alcuna modalità d' applicazione e che può essere opposto ai dipendenti, nei confronti dei quali esso pone un obbligo sufficientemente preciso.

    26 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto la ricorrente sostiene, la comunicazione del 9 dicembre 1987, inviata dalla convenuta ai dipendenti di ruolo, agli agenti temporanei ed agli agenti ausiliari in servizio nel Belgio, trae un adeguato fondamento giuridico dall' art. 55, primo comma, dello Statuto, la cui attuazione effettiva presuppone che l' autorità amministrativa disponga d' informazioni che le consentano, in qualsiasi momento, di entrare in contatto con i propri dipendenti al loro indirizzo personale. Per di più, l' insieme dei principi che presiedono alle relazioni tra datore di lavoro e dipendente ed il semplice buon senso esigono che l' indirizzo del dipendente sia conosciuto dal datore di lavoro. Il Tribunale stima che rifiutandosi di comunicare il suo indirizzo personale la ricorrente si è, di fatto, posta nell' impossibilità di tenersi in qualsiasi momento a disposizione dell' istituzione e che questo comportamento costituisce inadempimento, da parte sua, degli obblighi statutari di cui trattasi.

    27 Il secondo motivo, volto a sostenere che la sanzione disciplinare non avrebbe adeguato fondamento giuridico nell' art. 55 dello Statuto, va quindi del pari disatteso.

    Sul motivo relativo al contrasto fra l' Accordo ed il Protocollo

    Argomenti delle parti

    28 La ricorrente sostiene di esser stata pronta a comunicare il proprio indirizzo personale all' istituzione comunitaria, purché questa le garantisse che non sarebbe stato trascritto nei registri della popolazione del Regno del Belgio. Essa sostiene che l' Accordo, stabilendo che il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la dimora principale, lo stato civile, la composizione del nucleo familiare e la data di entrata in servizio nel Belgio dei dipendenti comunitari sono trasmessi due volte all' anno alle autorità belghe, va oltre gli obblighi imposti alla Commissione dall' art. 16 del Protocollo.

    29 Inoltre, secondo la ricorrente, dato il modo in cui è applicato dalle autorità belghe, l' Accordo sostituirebbe le formalità di registrazione degli stranieri di cui all' art. 3 del regio decreto 1 aprile 1960, che disciplina la tenuta dei registri della popolazione. Di conseguenza, non solo l' art. 12, lett. b), del Protocollo non sarebbe più applicato, ma sarebbe sostituito dall' Accordo, il quale obbligherebbe la Commissione a fornire al governo belga informazioni molto più ampie di quelle che essa era tenuta a comunicare in precedenza, a norma dell' art. 16, secondo comma, del Protocollo.

    30 Questa interpretazione sarebbe suffragata da una circolare del ministro dell' Interno e del Pubblico Impiego belga, in data 17 gennaio 1987, la quale precisa che i dipendenti delle istituzioni comunitarie saranno in futuro menzionati nei registri della popolazione del comune della loro dimora principale e che questa menzione produrrà gli stessi effetti dell' iscrizione ed inoltre da una circolare del 13 marzo 1989, secondo la quale i dipendenti delle istituzioni delle Comunità europee costituiscono oggetto di una menzione nei registri della popolazione del comune della loro dimora principale, menzione che vale come iscrizione nel registro della popolazione. Orbene, in seguito a questa interpretazione dell' Accordo, sarebbe risultato che i dipendenti delle Comunità si trovano iscritti nel registro nazionale delle persone fisiche, a causa delle disposizioni legislative belghe relative a detto registro, le quali stabiliscono che sono iscritte nel registro nazionale le "persone iscritte nel registro della popolazione e nel registro degli stranieri esistenti nei comuni".

    31 La ricorrente invoca la sentenza 18 marzo 1986, causa 85/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1149), nella quale la Corte avrebbe dichiarato in contrasto con l' art. 12, lett. b), del Protocollo qualsiasi provvedimento che abbia l' effetto di costringere i dipendenti di ruolo e gli altri agenti della Comunità a chiedere l' iscrizione nel registro della popolazione. Ciò varrebbe a fortiori quando l' iscrizione viene effettuata d' ufficio. Perciò l' interpretazione e l' applicazione dell' Accordo, tanto ad opera del ministro dell' Interno e del Pubblico Impiego belga, quanto ad opera dei comuni o della stessa istituzione convenuta, sarebbero in contrasto con l' art. 12 del Protocollo. Di conseguenza la ricorrente avrebbe ragione quando si rifiuta di trasmettere all' istituzione convenuta le informazioni richieste.

    32 Infine la ricorrente invoca una decisione in data 11 ottobre 1991 della Commissione consultiva per la tutela della vita privata, la quale avrebbe dichiarato illegale l' iscrizione dei dipendenti delle Comunità nel registro nazionale e ammesso che, stabilendo che la menzione dei dipendenti comunitari nel registro della popolazione equivale alla loro iscrizione nello stesso registro, il ministro dell' Interno e del Pubblico Impiego ha commesso un eccesso di potere.

    33 Secondo la Commissione, i privilegi e le immunità garantite dal Protocollo il quale, in quanto allegato al Trattato di fusione, ha il medesimo valore del Trattato stesso, hanno lo scopo, conformemente alla giurisprudenza della Corte, di evitare ostacoli al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità (ordinanza della Corte 13 luglio 1990, causa C-2/88, Zwartfeld e a., Racc. pag. I-3365). L' Accordo sarebbe stato concluso in forza dell' art. 19 del Protocollo onde porre fine alla controversia in atto con taluni comuni belgi. Esso osserverebbe l' art. 12, lett. b), del Protocollo, la cui ragion d' essere sarebbe quella di garantire l' esercizio senza ostacoli dei compiti del personale delle Comunità (v. le conclusioni dell' avv. generale M. Verloren van Themaat relative alla sopra menzionata sentenza della Corte 18 marzo 1986), pur facendo salvo lo spirito dell' art. 18, primo comma, del Protocollo.

    34 La Commissione osserva che l' Accordo contempla, all' art. 1, la comunicazione, due volte all' anno, al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione allo sviluppo di talune informazioni di natura personale e che l' art. 4 stabilisce che il ministro, una volta in possesso di questi dati, ne informa i comuni interessati. Questi ne fanno menzione nei registri della popolazione. Tale menzione varrebbe, dal punto di vista dei suoi effetti, iscrizione nel registro della popolazione, sotto un codice speciale intitolato "Protocollo CEE". Dall' esame di questi patti la Commissione desume che l' Accordo, la cui motivazione si richiama del resto espressamente agli artt. 16 e 19 del Protocollo, non ha fatto altro che mettere a punto un sistema di trasmissione di talune informazioni alle autorità belghe, salvo restando l' art. 16, secondo comma, del Protocollo e in armonia con la giurisprudenza della Corte la quale avrebbe ammesso la "competenza degli Stati membri per quanto riguarda i provvedimenti destinati a garantire la conoscenza esatta, da parte delle autorità nazionali, dei movimenti di popolazione riguardanti il loro territorio" (sentenza della Corte 7 luglio 1976, causa 118/75, Watson, Racc. pag. 1185).

    35 Inoltre la circostanza che la menzione nei registri comunali produrrebbe gli stessi effetti dell' iscrizione in detti registri non consentirebbe affatto di considerarla una formalità d' iscrizione nei registri della popolazione, da cui i dipendenti delle Comunità sono esentati dall' art. 12, lett. b), del Protocollo. L' Accordo avrebbe unicamente lo scopo di dispensare i dipendenti comunitari dall' obbligo di chiedere l' iscrizione nei registri della popolazione, pur evitando loro gli svariati inconvenienti derivanti dalla mancata iscrizione. La circostanza che alcune circolari ministeriali abbiano precisato che la menzione derivante dall' Accordo produrrebbe gli stessi effetti dell' iscrizione nel registro non cambierebbe nulla al fatto che la dispensa dalle formalità a favore dei dipendenti comunitari sussiste effettivamente. L' Accordo sarebbe quindi senz' altro conforme all' art. 12, lett. b), del Protocollo, come la Commissione avrebbe già comunicato alla ricorrente nella risposta data, l' 11 aprile 1990, ad un precedente reclamo.

    36 Perciò la pretesa della ricorrente di comunicare alla Commissione le informazioni richieste solo nel caso in cui le fosse stato garantito che le informazioni stesse non sarebbero state trasmesse alle autorità belghe non poteva essere accolta, dal momento che la convenuta non avrebbe potuto dar seguito ad un' esigenza del genere senza venir meno ai propri obblighi, quali si desumono tanto dall' art. 16 del Protocollo, quanto dall' art. 1 dell' Accordo. Così stando le cose, con ragione l' autorità disciplinare, di fronte al rifiuto persistente della ricorrente di fornire i dati richiesti, avrebbe adottato nei suoi confronti la sanzione del biasimo, basata in particolare sull' inosservanza degli obblighi impostile dall' art. 55 dello Statuto.

    37 Comunque stiano le cose, anche nell' inconcessa ipotesi che l' Accordo fosse in contrasto con l' art. 12, lett. b), del Protocollo, non spetterebbe alla ricorrente il rifiutare di dargli esecuzione, giacché i privilegi e le immunità garantite dal Protocollo esistono nell' esclusivo interesse della Comunità. In questo preciso ambito, i dipendenti non hanno un interesse proprio da difendere e non hanno quindi interesse ad agire. Ciò è quanto si desumerebbe dalla sopra menzionata sentenza 18 marzo 1986, in cui la Corte ha deciso che il dipendente non può rinunziare a privilegi di cui non è il beneficiario. In questo senso la ricorrente sarebbe comunque venuta meno ai propri obblighi statutari. Se avesse infatti ritenuto che l' Accordo fosse in contrasto col Protocollo, avrebbe dovuto agire a norma degli artt. 21 e 23 dello Statuto. Non valendosi del procedimento contemplato da queste due disposizioni, la ricorrente avrebbe in ogni caso trasgredito gli obblighi impostile dallo Statuto. Giustamente quindi le sarebbe stata inflitta la sanzione del biasimo.

    38 Circa la decisione della commissione consultiva per la tutela della vita privata, invocata dalla ricorrente, la Commissione osserva che detta commissione ha precisato, nella motivazione della decisione, di non pronunziarsi né "sulla questione se la menzione della reclamante e dei membri della sua famiglia nei registri della popolazione sia di per sé legale, cioè malgrado le conseguenze che ne derivano a proposito del registro nazionale", né "sulla questione se l' autorità competente, cioè il legislatore, potrebbe stabilire che i dipendenti delle Comunità europee possiedono i requisiti per l' iscrizione nei registri della popolazione o quelli per una menzione equivalente all' iscrizione, senza trasgredire il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee". La decisione non sarebbe quindi rilevante per la soluzione della presente causa.

    Valutazione del Tribunale

    39 Per valutare il terzo motivo dedotto dalla ricorrente, relativo all' esistenza di un contrasto fra il Protocollo e l' Accordo, si deve tener presente in via preliminare che la lite verte unicamente sulla comunicazione dell' indirizzo personale della ricorrente alla Commissione ed inoltre che quest' istituzione ha chiesto più volte alla ricorrente di trasmetterle tale informazione, vuoi richiamandosi unicamente a quanto stabilisce l' art. 55 dello Statuto, in particolare nella risposta ad un precedente reclamo (v. punto 7), vuoi in forza del combinato disposto dell' art. 16 del Protocollo e dell' art. 1 dell' Accordo. Il Tribunale ha già rilevato (v. il punto 26) che il rifiuto di comunicare l' indirizzo all' istituzione costituisce trasgressione agli obblighi statutari stabiliti dall' art. 55 dello Statuto, i quali riguardano solo il funzionamento interno della Commissione, non già i problemi relativi alla comunicazione, da parte della stessa, degli indirizzi dei propri dipendenti alle autorità nazionali degli Stati membri interessati. Di conseguenza il presente motivo, anche se fosse fondato, non sarebbe atto di per sé a provocare necessariamente l' annullamento della sanzione disciplinare inflitta. Tuttavia, dato che la motivazione della decisione impugnata si basa, quantomeno in parte, sull' applicazione dell' Accordo alla situazione della ricorrente, il Tribunale ritiene opportuno esaminare gli argomenti addotti a sostegno del presente motivo.

    40 La ricorrente adduce, in sostanza, tre argomenti a sostegno del motivo: il contrasto fra il Protocollo e l' Accordo per quanto riguarda le informazioni che la Commissione deve comunicare agli Stati membri, il contrasto fra il Protocollo e l' Accordo per quanto riguarda i destinatari finali di tali informazioni e la trasgressione del Protocollo che deriverebbe dall' illegittima interpretazione datagli dalle autorità belghe.

    41 Il Tribunale rileva in primo luogo che, come si desume dalle sopra citate disposizioni dell' art. 16, secondo comma, del Protocollo e dell' art. 1 dell' Accordo, dette disposizioni contemplano entrambe la comunicazione alle autorità belghe, da parte della Commissione, dell' indirizzo personale dei dipendenti delle Comunità europee. Tali disposizioni non sono quindi in contrasto fra loro.

    42 Il Tribunale rileva in secondo luogo, che il Protocollo attribuisce, nell' esclusivo interesse delle Comunità, taluni privilegi ai loro dipendenti e che i privilegi e le immunità che esso concede "hanno unicamente natura funzionale in quanto mirano ad evitare che siano frapposti ostacoli al funzionamento ed all' indipendenza delle Comunità" (ordinanza della Corte 11 aprile 1989, causa 1/88, Général de Banque, Racc. pag. 857, punto 9 e 13 luglio 1990, Zwartveld e a., sopra menzionate, punti 19 e 20). Esso non ha quindi lo scopo né l' effetto di privare gli Stati membri della possibilità, che è stata loro espressamente riconosciuta dalla sentenza 7 luglio 1976, Watson, sopra menzionata, di essere in grado di conoscere, in qualsiasi momento, i movimenti di popolazione che riguardano il loro territorio. Di conseguenza, del pari a torto la ricorrente sostiene che le informazioni ottenute per quanto riguarda il suo indirizzo personale, solo punto controverso nella presente causa, in forza del Protocollo, dalle autorità belghe, in esecuzione dell' Accordo, non possano essere trasmesse ad altre collettività pubbliche, ed in particolare ai comuni di residenza dei dipendenti, secondo quanto stabilito dall' art. 19 del Protocollo ed al solo scopo di consentire alle pubbliche autorità del Regno del Belgio di essere in grado di conoscere i movimenti di popolazione che riguardano il loro territorio. Spetta infatti agli Stati membri il determinare quali siano le autorità incaricate di un siffatto compito di diritto pubblico. Perciò, stabilendo che il ministro trasmette ai comuni interessati gli indirizzi dei dipendenti comunitari, il sopra citato art. 4 dell' Accordo non trasgredisce il combinato disposto degli artt. 12, lett. b), 16, 18 e 19 del Protocollo.

    43 In terzo luogo il Tribunale considera inefficace l' argomento della ricorrente secondo il quale, a causa dell' interpretazione dell' Accordo da parte delle autorità belghe, questo tiene luogo, per i dipendenti comunitari, delle formalità d' iscrizione nel registro degli stranieri, mentre, a norma dell' art. 12, lett. b), del Protocollo, detti dipendenti sono dispensati da tali formalità. In sede di sindacato di legittimità dell' impugnata decisione della Commissione, effettuato dal giudice comunitario secondo quanto stabilisce l' art. 179 del Trattato, non spetta infatti al Tribunale accertare la validità dell' interpretazione fatta dalle autorità belghe delle clausole dell' Accordo. Spetta al Tribunale unicamente di accertare che la sanzione disciplinare che gli è stata sottoposta tragga un adeguato fondamento giuridico dallo Statuto, e più precisamente, come si è detto sopra, dall' art. 55 di questo, ed inoltre di sincerarsi che esigendo, al fine dell' applicazione contemporanea del Protocollo e dell' art. 55 dello Statuto, la comunicazione, secondo quanto stabilito dall' Accordo, dell' indirizzo personale della ricorrente, l' istituzione convenuta non abbia trasgredito né il Protocollo, né lo Statuto. Essendo provato che la ricorrente si è più volte rifiutata di comunicare l' indirizzo personale, a meno che la Commissione non si impegnasse a non trasmettere tale informazione alle autorità belghe, e che la motivazione della sanzione disciplinare precisa, con ragione, che la Commissione non può dare alla ricorrente una garanzia del genere, la quale sarebbe in contrasto contemporaneamente con l' art. 16 del Protocollo e con l' art. 1 dell' Accordo, la decisione con cui la Commissione ha inflitto alla ricorrente una sanzione disciplinare non è inficiata da alcun errore di diritto. Come la Commissione giustamente sostiene, spettava unicamente alla ricorrente, qualora ritenesse di avervi diritto, valersi del procedimento contemplato dall' art. 23 dello Statuto.

    44 Di conseguenza il terzo motivo, relativo all' asserito contrasto fra il Protocollo e l' Accordo, va sotto ogni aspetto disatteso.

    45 Dal complesso di quanto precede discende che nessuno dei tre mezzi dedotti dalla ricorrente è fondato e che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    46 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne é stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88, nelle cause fra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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