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Document 61991TJ0055

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 21 maggio 1992.
    Olivier Fascilla contro Parlamento europeo.
    Dipendenti - Concorso - Esperienza professionale - Motivazione della decisione recante rigetto della candidatura.
    Causa T-55/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01757

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:66

    61991A0055

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 21 MAGGIO 1992. - OLIVIER FASCILLA CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - CONCORSO - ESPERIENZA PROFESSIONALE - MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI RIGETTO DELLA CANDIDATURA. - CAUSA T-55/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01757


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Diniego di ammissione alle prove - Decisione arrecante pregiudizio - Obbligo di motivazione - Portata

    (Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 5)

    Massima


    L' obbligo di motivare le decisioni individuali adottate a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia legittima ed inoltre di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda la decisione della commissione giudicatrice di un concorso recante diniego di ammissione alle prove, la commissione giudicatrice deve indicare precisamente quali siano i requisiti prescritti dal bando di concorso che sono stati giudicati non soddisfatti dal candidato. Se, in caso di concorso con numerosi candidati, la commissione giudicatrice può limitarsi, in un primo tempo, a motivare il diniego in modo sommario ed a comunicare ai candidati unicamente i criteri e il risultato della selezione, essa è però tenuta a fornire successivamente chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente.

    Tale obbligo di motivare non è adempiuto quando nella lettera inviata a un candidato non ammesso alle prove la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato la candidatura su richiesta dell' interessato, non precisi i motivi per i quali la formazione e l' esperienza professionale del candidato sono stati giudicati inferiori al minimo necessario per l' ammissione fissato dal bando di concorso.

    Parti


    Nella causa T-55/91,

    Olivier Fascilla, agente ausiliario della Commissione delle Comunità europee, residente in Maisières (Belgio), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e dapprima dal sig. Roland Bieber, indi dal sig. François Vainker, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale PE/107/C si è rifiutata di ammettere il ricorrente alle prove del concorso stesso,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.P. Briët, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 marzo 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 Il ricorrente, sig. Olivier Fascilla, presentava la propria candidatura al concorso generale PE/107/C, bandito dal Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") ai fini della costituzione di un elenco di riserva per l' assunzione di dattilografi di lingua francese, con carriera nei gradi 5 e 4 della categoria C.

    2 Il bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 118 del 12 maggio 1990, pag. 28, disponeva, per quanto riguarda i requisiti di ammissione alle prove:

    "III. Concorso - Natura e requisiti d' ammissione

    (...)

    A. Requisiti generali

    (...)

    B. Requisiti particolari

    1. Titoli, diplomi e/o esperienza professionale richiesti

    a) Dimostrare di aver compiuto studi del ciclo medio inferiore (scuole medie inferiori, istituti commerciali, tecnici, professionali) sanciti da un diploma, oppure possedere un' esperienza professionale di livello equivalente;

    (...)

    b) Possedere un' esperienza professionale in relazione alla 'Natura delle mansioni' di cui al titolo I, della durata di almeno due anni, acquisita dopo il livello richiesto al precedente punto a).

    Saranno presi in considerazione come esperienza professionale i periodi di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento o le formazioni complementari in relazione alle funzioni di cui al titolo I, debitamente attestati da certificati o diplomi".

    3 Secondo il titolo I del bando di concorso, le mansioni di cui trattasi consistevano nell' effettuare dei lavori correnti di ufficio comprendenti, in particolare, lavori di dattilografia.

    4 Il bando di concorso conteneva un titolo V, intitolato "Riesame delle candidature", del seguente tenore:

    "Ogni candidato ha diritto a chiedere il riesame della sua candidatura se ritiene che sia stato commesso un errore. In tal caso egli può, entro 20 giorni dalla data d' invio della lettera che gli comunica che la sua candidatura non è stata accolta (farà fede il timbro postale), presentare un reclamo, indicando il numero del concorso nella lettera e sulla busta, al servizio assunzioni, Parlamento europeo, BAK 222, L-2929, Lussemburgo.

    Nei 30 giorni successivi alla data d' invio della lettera del candidato che chiede il riesame (farà fede il timbro postale), la commissione giudicatrice riesamina il fascicolo tenendo conto delle osservazioni del candidato".

    5 Il ricorrente è titolare del diploma di scuola secondaria inferiore, corrispondente nel Belgio a studi di livello medio inferiore, del diploma di insegnamento secondario superiore, del diploma di idoneità ad accedere all' insegnamento superiore e del diploma di segretario ottenuto al termine di un ciclo di studi di due anni. Egli ha svolto attività di segretario in un' azienda privata belga.

    6 Con lettera tipo del 4 marzo 1991 il presidente della commissione giudicatrice del concorso informava il ricorrente che egli non era stato ammesso a partecipare alle prove per il seguente motivo (v. il punto 7 della lettera 4 marzo 1991): "Mancanza di esperienza professionale di almeno due anni (punto III.B.1 del bando di concorso)".

    7 Con lettera 14 marzo 1991 il ricorrente proponeva reclamo contro tale decisione. Egli chiedeva il riesame della sua candidatura adducendo il fatto di essere titolare di un diploma di segretario di direzione, titolo ottenuto alla fine degli studi secondari superiori.

    8 Con lettera 5 aprile 1991 il presidente della commissione giudicatrice accusava ricevuta della lettera di reclamo 14 marzo 1991 ed informava il ricorrente di quanto segue: "Nella riunione del 3 aprile 1991 la commissione giudicatrice ha proceduto al riesame del Suo fascicolo ed ha preso nota delle Sue osservazioni. Sono spiacente di informarLa che nessun elemento le ha consentito di modificare la decisione iniziale. In effetti, il cumulo della Sua formazione e della Sua esperienza professionale risulta inferiore al minimo necessario per l' ammissione".

    9 Con lettera 10 aprile 1991 il ricorrente informava la commissione giudicatrice di essere stato ammesso, nel maggio del 1990, alle prove del concorso COM/677/C bandito dalla Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"), le cui condizioni di ammissione erano analoghe a quelle del concorso PE/107/C bandito dal Parlamento. Egli chiedeva un nuovo esame della sua candidatura e, in caso di rifiuto, una "spiegazione razionale dello stesso".

    10 Con lettera 22 maggio 1991 il presidente della commissione giudicatrice informava il ricorrente che "ogni atto di candidatura è stato attentamente esaminato alla luce delle disposizioni del bando di concorso". Egli inoltre "ricordava" al ricorrente che la sua lettera non valeva reclamo.

    Procedimento

    11 Dopo tali antefatti, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 4 luglio 1991, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    12 Dopo il deposito del controricorso, il ricorrente ha rinunciato alla replica. Il convenuto ha del pari rinunciato alla controreplica.

    13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia con lettera del suo cancelliere 20 gennaio 1992, il Tribunale ha invitato il convenuto a rispondere a vari quesiti riguardanti la presa in considerazione, come esperienza professionale, delle formazioni complementari. Il ricorrente è stato invitato a produrre un documento che indicasse la durata della sua attività presso l' azienda privata.

    14 La discussione orale ha avuto luogo il 17 marzo 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

    15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione 5 aprile 1991 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale PE/107/C non l' ha ammesso alle prove del concorso stesso e, in quanto occorra, la decisione 22 maggio 1991 confermativa della decisione di respingere la sua candidatura;

    - condannare il convenuto alle spese.

    16 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - statuire sulle spese ai sensi delle norme vigenti.

    Nel merito

    Sul motivo unico relativo all' inosservanza dell' obbligo di motivazione

    17 A sostegno del ricorso il ricorrente deduce la trasgressione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), a norma del quale "ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto, al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate".

    18 Basandosi sulla giurisprudenza della Corte e del Tribunale circa l' obbligo di motivare (v. sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861; conclusioni dell' avvocato generale sig.ra Rozès precedenti la sentenza della Corte 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei Conti, Racc. pag. 641, in particolare pag. 667; sentenza del Tribunale 20 marzo 1991, causa T-1/90, Pérez Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 73 della motivazione), il ricorrente sostiene che nel presente caso si deve accertare in primo luogo se la motivazione della decisione impugnatagli gli fornisca indicazioni sufficienti per sapere se la decisione sia legittima ovvero sia inficiata da un vizio che consenta di impugnarla e, in secondo luogo, se la motivazione della decisione consenta al Tribunale di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento.

    19 In primo luogo il ricorrente deduce che la motivazione della decisione 5 aprile 1991 non spiega perché il cumulo della sua formazione e della sua esperienza professionale sarebbe inferiore al minimo necessario per l' ammissione e non fornisce quindi indicazioni che consentano a lui di valutarne il merito e al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità.

    20 Il ricorrente espone di aver trasmesso alla commissione giudicatrice del concorso, con l' atto di candidatura, una copia di tutti i suoi diplomi come pure un certificato di lavoro dell' azienda presso cui aveva lavorato. Ora, da questi documenti si desumerebbe, per quanto riguarda la condizione relativa agli studi, che il ricorrente aveva svolto studi di livello medio inferiore ottenendo un diploma. Se ne desumerebbe inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa all' esperienza professionale, che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto prendere in considerazione l' ulteriore formazione di due anni come segretario compiuta dal ricorrente.

    21 In secondo luogo il ricorrente fa valere la propria ammissione alle prove del concorso generale COM/C/677, bandito dalla Commissione, le cui condizioni di ammissione erano analoghe a quelle del concorso PE/107/C. A suo parere, secondo la costante giurisprudenza (v. sentenze della Corte 5 aprile 1979, causa 112/78, Kobor/Commissione, Racc. pag. 1573, e 21 marzo 1985, causa 108/84, De Santis/Corte dei Conti, Racc. pag. 947) la commissione giudicatrice di un concorso deve motivare in modo specifico la valutazione dei titoli del candidato, qualora questa sia meno favorevole di quella effettuata in occasione di un concorso precedente avente condizioni di ammissione identiche.

    22 Il ricorrente ammette che nella sentenza 12 luglio 1989, causa 225/87, Belardinelli/Corte di giustizia (Racc. pag. 2353), la Corte ha limitato la portata di detto obbligo precisando che questo "(...) si applica solo qualora l' interessato abbia richiamato l' attenzione della commissione giudicatrice su tale punto". Orbene, nel presente caso il ricorrente avrebbe attirato l' attenzione della commissione giudicatrice sulla decisione più favorevole che era stata adottata dalla commissione giudicatrice del concorso COM/C/677, di guisa che la commissione giudicatrice del concorso PE/107/C avrebbe dovuto indicare in modo specifico i motivi per cui aveva ritenuto che il cumulo della formazione e dell' esperienza professionale del ricorrente fosse inferiore alla soglia d' ammissione.

    23 Il ricorrente conclude assumendo che la decisione impugnata è inficiata da mancanza o quantomeno, insufficienza di motivazione, da un errore manifesto di valutazione ed è stata adottata senza osservare le condizioni poste dal bando di concorso.

    24 Il convenuto si richiama del pari, in via preliminare, alla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda lo scopo e la portata dell' obbligo di motivare imposto alla commissione giudicatrice di un concorso (v. sentenze 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 78/86, Sergio/Commissione, Racc. pag. 1399, punto 48 della motivazione; 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991, e 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, già citata).

    25 Esso aggiunge che, in varie sentenze, la Corte ha ammesso che la commissione giudicatrice di un concorso con numerosi candidati può procedere in due tempi nell' adempiere l' obbligo di motivare (v. sentenze 28 febbraio 1989, cause riunite 100/87, 146/87 e 153/87, Basch e a./Commissione, Racc. pag. 447, e 16 dicembre 1987, causa 206/85, Beiten/Commissione, Racc. pag. 5301; v. del pari le sentenze Belardinelli/Corte di giustizia, Michel/Parlamento, Verzyck/Commissione e Sergio/Commissione, già citate).

    26 A parte ciò, in seguito al reclamo proposto dal ricorrente il 14 marzo 1991, il presidente della commissione giudicatrice, nella risposta del 5 aprile 1991, avrebbe fornito chiarimenti individuali precisando che "il cumulo della Sua preparazione e della Sua esperienza professionale risulta inferiore al minimo necessario per l' ammissione". Dall' accostamento di questa risposta a quella contenuta nella lettera 4 marzo 1991 sarebbe chiaramente emerso che, secondo il parere della commissione giudicatrice, il candidato non possedeva i due anni di esperienza professionale prescritti. Lo stesso ricorrente, col segnalare nella lettera 10 aprile 1991 che nel concorso bandito dalla Commissione i due anni di studi superiori erano stati presi in considerazione come esperienza professionale, avrebbe mostrato di essere perfettamente conscio del fatto che il rifiuto di ammissione era dovuto al mancato riconoscimento di questo diploma come prova dell' esperienza professionale.

    27 Il convenuto espone poi il modo in cui la commissione giudicatrice ha preso in considerazione la formazione complementare di cui al titolo I, punto B.1.b), secondo comma, del bando di concorso, cioè tutti i periodi di tirocinio effettuati nell' ambito di detta formazione, purché fossero debitamente comprovati da attestati delle aziende presso le quali i tirocini erano stati compiuti ovvero fossero indicati nel diploma, ad esempio nel caso del diploma di segretario. La commissione giudicatrice avrebbe calcolato come esperienza professionale, per intero, i periodi di tirocinio effettuati nell' ambito del perfezionamento o della formazione complementare.

    28 Rispondendo ai quesiti del Tribunale prima del passaggio alla fase orale, il Parlamento ha insistito sul fatto che l' esperienza professionale prescritta doveva consistere in esperienza pratica "sul campo". La formazione complementare, che non implicherebbe veri e propri tirocini pratici, non dovrebbe essere considerata un' esperienza pratica. Nel presente caso, il fatto che i corsi seguiti dal signor Fascilla e che hanno portato al diploma di segretario costituissero un ciclo di studi di due anni e che la dattilografia fosse stata solo una materia fra molte altre avrebbe determinato il Parlamento a tener conto, sotto questo aspetto, di un periodo forfettario di tre mesi. Questi tre mesi, aggiunti ai dieci mesi di esperienza effettiva presso un' azienda privata, avrebbero attribuito al ricorrente un' esperienza professionale di tredici mesi. Il Parlamento ha aggiunto che il bando di concorso non obbligava la commissione giudicatrice a prendere in considerazione per intero le "formazioni complementari" come tali, giacché il secondo comma del punto B.1.b) si limitava a dichiarare che queste formazioni sarebbero state "prese in considerazione".

    29 Di conseguenza, con ragione la commissione giudicatrice avrebbe respinto la candidatura del ricorrente rifiutandosi di prendere in considerazione l' intera durata degli studi di idoneità alla segreteria compiuti come formazione complementare in relazione alle mansioni descritte nel titolo I, cioè: esecuzione di lavori correnti d' ufficio, comprendenti in particolare lavori di dattilografia.

    30 Quanto all' argomento relativo all' analogia delle condizioni di ammissione alle prove dei concorsi PE/107/C e COM/C/677, il convenuto sostiene che questa analogia, la cui realtà non è contestata, non implica di per sé che la commissione giudicatrice del concorso PE/107/C avrebbe dovuto giungere alla stessa conclusione della commissione giudicatrice del concorso COM/C/677, data la libertà di valutazione che spetta a ciascuna commissione giudicatrice.

    31 Il convenuto non contesta nemmeno che, in una situazione del genere, la commissione giudicatrice debba motivare specificamente la propria decisione, ma sostiene che nel presente caso l' obbligo di motivazione specifica non sussisteva, poiché l' informazione relativa all' ammissione del ricorrente alle prove del concorso bandito dalla Commissione è stata portata a conoscenza della commissione giudicatrice solo con la lettera 10 aprile 1990, cioè dopo il riesame del fascicolo di candidatura.

    32 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-115/89, González Holguera/Parlamento, Racc. pag. II-831, punti 42-45 della motivazione), l' obbligo di motivare le decisioni individuali adottate a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia legittima e inoltre di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda in particolare le decisioni di rifiuto di ammissione al concorso, la Corte ha precisato che a tale scopo occorre che la commissione giudicatrice indichi precisamente quali siano i requisiti prescritti dal bando di concorso che sono stati giudicati non soddisfatti dal candidato (v., ad esempio, le sentenze 30 novembre 1978, cause riunite 4/78, 19/78 e 28/78, Salerno/Commissione, Racc. pag. 2403, in particolare pag. 2416, e 21 marzo 1985, De Santis/Corte dei Conti, già citata, Racc. pag. 947, in particolare pag. 958).

    33 Va del pari rilevato che, in caso di concorso con numerosi candidati, la costante giurisprudenza autorizza la commissione giudicatrice a limitarsi, in un primo tempo, a motivare il rifiuto in modo sommario e a comunicare ai candidati unicamente i criteri e il risultato della selezione (v. sentenza 12 luglio 1989, Belardinelli/Corte di giustizia, già citata).

    34 Il Tribunale ritiene che, tenuto conto del fatto che nel caso di specie si tratta di un concorso con numerosi candidati, la decisione 4 marzo 1991, la quale constata nel caso del ricorrente la "mancanza di esperienza professionale di almeno due anni (punto III.B.1. del bando di concorso)", adempie l' obbligo di motivare stabilito dall' art. 25 dello Statuto.

    35 Cionondimeno, secondo la stessa giurisprudenza, la commissione giudicatrice del concorso deve fornire in seguito chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente. Nel presente caso il Tribunale constata che la motivazione contenuta nella decisione 5 aprile 1991, che è stata adottata in seguito alla domanda di riesame ("il cumulo della Sua formazione e della Sua esperienza professionale risulta inferiore al minimo necessario per l' ammissione") e che costituisce oggetto della domanda di annullamento, è del pari molto sommaria.

    36 E' vero che il ricorrente ha potuto evincere dalla lettera 5 aprile 1991, accostandola alla lettera 4 marzo 1991, l' informazione che tanto la sua formazione, quanto la sua esperienza professionale effettiva erano state prese in considerazione per valutare l' esperienza professionale di due anni prescritta dal bando di concorso, ma che, per un motivo non precisato, la commissione giudicatrice aveva ritenuto che il totale di due anni non fosse stato raggiunto. Il ricorrente ha potuto al massimo supporre che il suo diploma di segreteria di direzione, ottenuto in seguito a due anni di studi superiori, che aveva fatto valere nella lettera 14 marzo 1991, non fosse stato preso in considerazione o lo fosse stato solo in parte. Il fatto che, nella lettera 10 aprile 1991, il ricorrente abbia dichiarato i suoi due anni di studi superiori, presi in considerazione come esperienza professionale dalla commissione giudicatrice del concorso bandito dalla Commissione, non significa che egli fosse sicuro che fosse stato il diploma attestante tali studi superiori quello che non era stato preso in considerazione nel momento dell' esame della sua candidatura per il concorso bandito dal Parlamento.

    37 L' insufficienza della motivazione fornita al ricorrente è confermata dai chiarimenti forniti dal Parlamento, tanto nel controricorso quanto nelle difese orali all' udienza del Tribunale del 17 marzo 1992, per quanto riguarda le modalità di calcolo della formazione complementare del ricorrente. La decisione 5 aprile 1991 non fornisce infatti alcuna indicazione né circa il fatto che la commissione giudicatrice ha subordinato la presa in considerazione delle formazioni complementari alla dimostrazione di tirocini pratici debitamente attestati, né circa il modo di calcolo effettivamente usato dalla commissione giudicatrice per valutare le formazioni scolastiche complementari e per giungere infine ad un forfait di tre mesi di esperienza professionale. Il Tribunale considera che nemmeno raffrontando i documenti da lui prodotti con le indicazioni fornite dal presidente della commissione giudicatrice il ricorrente poteva ragionevolmente desumerne i motivi per i quali la commissione stessa aveva considerato insufficienti tali attestati. Gli era quindi impossibile stabilire se il rigetto della candidatura fosse legittimo.

    38 Da queste considerazioni discende che la decisione recante rifiuto di ammettere il ricorrente a partecipare al concorso di cui trattasi è viziata da difetto di motivazione. Di conseguenza, la domanda del ricorrente va accolta.

    39 Da quanto precede deriva, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti addotti dal ricorrente, che l' impugnata decisione 5 aprile 1991 deve essere annullata.

    40 Se ciò non bastasse, per quanto riguarda il rifiuto del Parlamento di prendere in considerazione il diploma di formazione complementare come segretario, per il motivo che tale formazione non implicava tirocini pratici, il Tribunale ritiene che il Parlamento mescoli indebitamente i due incisi del secondo comma del punto III.B.1.b) del bando di concorso, cioè i "periodi di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento" e le "formazioni complementari". E' infatti evidente che il bando di concorso, al quale la commissione giudicatrice doveva scrupolosamente attenersi, non esige "tirocini pratici", in relazione alle formazioni complementari. Ne consegue che non vi era motivo di prendere queste ultime in considerazione per un periodo ridotto a tre mesi. Pertanto, la decisione del Parlamento avrebbe dovuto essere annullata del pari per errore manifesto di valutazione e inosservanza delle condizioni poste dal bando di concorso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    41 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento è rimasto soccombente e va quindi condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del ricorrente.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) E' annullata la decisione 5 aprile 1991 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale PE/107/C non ha ammesso il sig. Olivier Fascilla alle prove del concorso stesso.

    2) Il Parlamento sopporterà tutte le spese.

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