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Document 61991TJ0053

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 luglio 1992.
    Nicolas Mergen contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Rifiuto di iscrivere l'interessato nell'elenco dei dipendenti più meritevoli di essere promossi.
    Causa T-53/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02041

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:86

    61991A0053

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 10 LUGLIO 1992. - NICOLAS MERGEN CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RIFIUTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIPENDENTI RITENUTI I PIU MERITEVOLI DI OTTENERE UNA PROMOZIONE. - CAUSA T-53/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02041


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Atto che reca pregiudizio ° Nozione ° Atto preparatorio ° Parere di un organo consultivo ° Esclusione

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2. Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio comparativo dei meriti ° Criteri ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

    (Statuto del personale, art. 45)

    3. Dipendenti ° Promozione ° Reclamo di un candidato non promosso ° Decisione di rigetto ° Obbligo di motivazione

    (Statuto del personale, artt. 45 e 90, n. 2)

    Parti


    Nella causa T-53/91,

    Nicolas Mergen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti M. Slusny e O. Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Griesmar, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti B. Cambier e L. Cambier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione di non inserire il ricorrente nell' elenco dei dipendenti di grado A5 giudicati più meritevoli di ottenere la promozione al grado A4,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici,

    cancelliere: P. van Ypersele de Strihou, referendario

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 11 giugno 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti del ricorso

    1 Il ricorrente è in servizio presso la Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione") dal 1 settembre 1963. Egli è inquadrato nel grado A5 dal 1 ottobre 1974 ed è addetto alla direzione generale "Mercato interno e affari industriali" (in prosieguo: la "DG III") da più di 20 anni.

    2 Da quando ha maturato i due anni di anzianità prescritti dall' art. 45, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") per poter chiedere la promozione, il ricorrente è stato iscritto ogni anno nell' elenco dei dipendenti "promuovibili" al grado A4. Ad esempio, per l' esercizio 1990, il suo nome figura nell' elenco che è stato pubblicato nel bollettino Informazioni amministrative n. 627 del 26 marzo 1990, elenco che comprende i nomi di 642 dipendenti, di cui 29 appartenenti alla DG III.

    3 Il 15 giugno 1990 l' elenco dei dipendenti promuovibili "proposti" per la promozione per l' esercizio 1990 dalle varie direzioni generali veniva pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 632 e riproduceva i nomi di 180 dipendenti di grado A5, di cui 8 appartenenti alla DG III. Il nome del ricorrente non figurava in tale elenco.

    4 E' questo il motivo per cui il 25 giugno 1990 il ricorrente proponeva ricorso al presidente del comitato per le promozioni, in conformità alle norme interne vigenti in fatto di promozione. Egli poneva in rilievo l' importanza delle sue mansioni, l' anzianità, l' età e la qualità dei rapporti informativi, concludendo che "il fatto che la mia direzione generale non mi abbia proposto per la promozione non è quindi dovuto a motivi di ordine professionale, ma ad altre ragioni poco confessabili che cominciano, del resto, ad essere note nella DG III".

    5 Il 13 luglio 1990 il gruppo ristretto incaricato dell' esame dei ricorsi e dei problemi connessi alla mobilità (in prosieguo: il "gruppo ristretto") si riuniva sotto la presidenza del direttore generale del Personale e dell' Amministrazione. Il resoconto di questa riunione indica che il caso del ricorrente era stato esaminato e che il gruppo ristretto "ritiene di non potervi dare esito favorevole".

    6 Il 19 luglio 1990 il comitato per le promozioni si riuniva sotto la presidenza del segretario generale della Commissione e redigeva la bozza di elenco degli 88 dipendenti giudicati più meritevoli di ottenere la promozione al grado A4.

    7 Il 31 luglio 1990 il presidente del comitato per le promozioni comunicava al ricorrente che "il gruppo ristretto per l' esame dei ricorsi e dei problemi connessi alla mobilità ha esaminato il Suo caso. Tenuto conto del contenuto del Suo fascicolo, non è stato in grado di raccomandare al comitato per le promozioni di esaminarlo in senso favorevole".

    8 Il 1 agosto 1990 il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale stabiliva l' elenco dei dipendenti di grado A5 giudicati più meritevoli di essere promossi al grado A4 per l' esercizio 1990.

    9 Il 10 agosto 1990 l' elenco dei dipendenti di grado A5 giudicati più meritevoli di promozione al grado A4 per l' esercizio 1990 veniva pubblicato nel n. 637 delle Informazioni amministrative.

    10 L' 8 ottobre 1990 l' elenco dei dipendenti promossi al grado A4 per l' esercizio 1990 veniva pubblicato nel n. 643 delle Informazioni amministrative. Degli 8 dipendenti della DG III proposti per la promozione al grado A4, quattro venivano promossi. Tre di essi erano già stati proposti uno o due volte per la promozione ed uno di essi era già stato inserito nell' elenco dei dipendenti più meritevoli.

    11 Con nota 29 ottobre 1990 il ricorrente proponeva reclamo a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, criticando l' elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli e chiedendo la revoca della decisione di non inserirlo in detto elenco.

    12 Il 4 aprile 1991 la Commissione comunicava al ricorrente che il reclamo era stato respinto.

    Procedimento

    13 Sono queste le circostanze in cui il ricorrente ha proposto il presente ricorso, che è stato registrato nella cancelleria del Tribunale il 1 luglio 1991.

    14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    15 La discussione orale ha avuto luogo il 4 giugno 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

    Conclusioni delle parti

    16 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    1) annullare la decisione 31 luglio 1990;

    2) annullare la decisione della controparte di non inserire il ricorrente nell' elenco dei dipendenti di grado A5 giudicati più meritevoli di essere promossi al grado A5 (sic) per l' esercizio 1990, elenco pubblicato nel n. 637 delle Informazioni amministrative;

    3) ordinare alla controparte di esibire:

    a) il testo completo della "Guida pratica della procedura di promozione dei dipendenti della Commissione delle Comunità europee", documento interno pubblicato dalla direzione generale IX nel novembre 1988;

    b) l' intero fascicolo del comitato per le promozioni A per gli esercizi 1989 e 1990;

    4) condannare la controparte a tutte le spese.

    La Commissione conclude, dal canto suo, che il Tribunale voglia:

    1) dichiarare irricevibile il ricorso o quantomeno respingerlo;

    2) statuire sulle spese come di diritto.

    17 Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Il primo riguarda l' illegittimità del sistema istituito dalla Commissione per costituire gli elenchi dei dipendenti ai fini della promozione; il secondo mezzo riguarda il difetto di motivazione della decisione 31 luglio 1990; il terzo mezzo riguarda il mancato richiamo al suo fascicolo personale nella "decisione del comitato per le promozioni" e nella decisione con cui la Commissione ha respinto il reclamo e il quarto riguarda la natura discriminatoria della decisione di non promuoverlo. Come conseguenza degli illeciti che denuncia, il ricorrente chiede che il danno morale subito sia risarcito nella misura di BFR 100 000. Egli chiede inoltre che il Tribunale disponga mezzi istruttori. Dal canto suo la Commissione solleva due eccezioni di irricevibilità contro il primo oggetto del ricorso, cioè che esso riguarda un atto preparatorio il quale inoltre non proviene dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN").

    Sulla ricevibilità

    18 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso nella parte in cui riguarda la nota 31 luglio 1990 proveniente dal presidente del gruppo ristretto incaricato dell' esame dei ricorsi. Questa nota non farebbe altro che esprimere il parere di un organo consultivo e dovrebbe quindi essere considerata un atto preparatorio facente parte di una procedura amministrativa complessa. Orbene, un atto del genere non potrebbe costituire oggetto di ricorso (sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90 Latham/Commissione, Racc. pag. II-35).

    19 La Commissione aggiunge che la nota 31 luglio 1990 proviene da un organo consultivo, cioè un gruppo ristretto il quale esprime un parere al comitato per le promozioni. Orbene, il Tribunale potrebbe sindacare unicamente gli atti provenienti dall' APN (sentenza della Corte 27 ottobre 1981, cause 783/79 e 786/79, Venus e Obert/Commissione e Consiglio, e ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1989, causa T-119/89, Teissonnière/Commissione, Racc. pag. II-7, punto 21).

    20 La Commissione ne conclude che il secondo motivo del ricorso, che riguarda la motivazione della nota 31 luglio 1990, deve, di conseguenza, essere del pari dichiarato irricevibile.

    21 Il ricorrente ribatte che la giurisprudenza citata dalla Commissione riguarda un comitato consultivo che aveva l' unico compito di esprimere dei pareri, a differenza del gruppo ristretto il quale costituirebbe un organo quasi giurisdizionale, avente il compito di pronunciarsi sui ricorsi dei dipendenti nell' ambito della procedura diretta a determinare i dipendenti più meritevoli di promozione. E' questo il motivo per cui il ricorrente sostiene che il Tribunale deve dichiarare ricevibile il ricorso, come ha fatto la Corte nella sentenza 1 febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. pag. 189).

    22 Il Tribunale constata che il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda la nota 31 luglio 1990. Questa nota non proviene infatti dall' APN né dal comitato per le promozioni, bensì dal gruppo ristretto, il quale dà un parere a quest' ultimo. Orbene, a norma degli artt. 90 e 91 dello Statuto solo gli atti provenienti dall' APN possono essere sottoposti al sindacato del Tribunale dai dipendenti delle istituzioni comunitarie. Inoltre questa nota costituisce un atto preparatorio, giacché il parere espresso dal gruppo ristretto non vincola né l' APN né il comitato per le promozioni. Orbene, dalla giurisprudenza si desume che un atto del genere non può costituire oggetto di ricorso (v. in particolare la soprammenzionata sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T-27/90).

    23 Data l' irricevibilità del ricorso nella parte in cui riguarda la nota 31 luglio 1990, si deve dichiarare irricevibile anche il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui riguarda la motivazione della nota stessa.

    Sui mezzi istruttori richiesti

    24 La Commissione rileva di aver prodotto il testo completo della "Guida pratica della procedura di promozione presso la Commissione delle CE" (in prosieguo: la "guida pratica") come pure i fascicoli degli otto candidati alla promozione che sono stati preferiti al ricorrente e che, quindi, la domanda del ricorrente è diventata priva di oggetto.

    25 Il ricorrente ribatte che, per quanto riguarda il primo documento, la polemica può essere considerata chiusa e che, per quanto riguarda gli altri documenti, egli ha ottenuto soddisfazione solo in parte.

    26 Il Tribunale constata che le conclusioni del ricorrente tendono in sostanza ad ottenere che il Tribunale disponga mezzi istruttori aventi ad oggetto, fra l' altro, l' esibizione di taluni documenti relativi alla procedura di promozione di cui trattasi. In proposito va ricordato che, a norma dell' art. 66, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, questo "dispone di mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare". Da questa disposizione si desume chiaramente che spetta al Tribunale valutare l' utilità di un provvedimento del genere. Nel presente caso, dato che la Commissione ha prodotto con il controricorso il testo completo della guida pratica ed i rapporti informativi degli otto dipendenti proposti per la promozione, la domanda del ricorrente che vengano esibiti questi documenti dev' essere dichiarata priva di oggetto. Se ciò non bastasse, la domanda dev' essere respinta, nella parte in cui i dati forniti dalla Commissione sono sufficienti per consentire al ricorrente di provvedere alla propria difesa ed al Tribunale di statuire.

    Nel merito

    27 Il Tribunale rileva in via preliminare che il sistema descritto nella guida pratica contempla varie fasi. In un primo tempo l' amministrazione pubblica l' elenco dei dipendenti promuovibili un mese prima dell' inizio delle operazioni di promozione, onde consentire agli interessati di segnalarle eventuali errori od omissioni. In un secondo tempo ciascun direttore generale procede, secondo procedure stabilite in seno alle varie direzioni generali, allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili del suo ufficio e formula le proposte di promozione in ordine di precedenza. In un terzo tempo queste proposte vengono sottoposte al comitato per le promozioni, il quale dispone dell' elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli nell' esercizio precedente, ma che non hanno potuto essere promossi, della tabella di tutti i promuovibili e delle schede individuali di promozione. Il comitato seleziona i dipendenti più meritevoli. Nel caso del ricorrente, il comitato per le promozioni si è pronunciato seguendo il metodo di valutazione dei dipendenti di grado A5 che possono essere promossi al grado A4 (in prosieguo: il "metodo"). Il metodo è basato sull' attribuzione di un certo numero di punti ai dipendenti promuovibili secondo vari criteri, cioè l' ordine delle proposte del direttore generale (70 punti ai primi dieci, 45 ai dieci seguenti e 20 ai dieci seguenti), i rapporti informativi (con un massimo di 28 punti), l' anzianità di grado (28 punti al massimo), l' anzianità di servizio (20 punti al massimo), l' età (65 punti al massimo) e l' inclusione del dipendente nella bozza di elenco delle proposte formulate dal comitato per le promozioni per l' eserczio precedente (25 punti). In un quarto tempo l' APN approva l' "elenco dei più meritevoli" compilato dal comitato per le promozioni e l' amministrazione lo pubblica. In un quinto tempo il membro della Commissione responsabile del personale decide, basandosi su questo elenco, le promozioni e firma le decisioni individuali.

    Primo motivo: illegittimità del sistema di promozione della Commissione

    28 Il ricorrente sostiene che questo sistema non consente di tenere adeguatamente conto delle qualità e dei meriti dei dipendenti, giacché la presa in considerazione dell' ordine di precedenza stabilito dal direttore generale implicherebbe l' attribuzione di un numero eccessivo di punti. Più precisamente, egli sostiene che il metodo trasgredisce l' art. 45 dello Statuto, il quale stabilisce che "la promozione è fatta esclusivamente a scelta (...) previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto". Secondo il ricorrente, il metodo attribuirebbe importanza eccessiva e preponderante all' ordine di precedenza stabilito dal direttore generale, la cui opinione prevarrebbe quindi su quella degli altri dipendenti, come si desumerebbe dal seguente passo della guida pratica:

    "La proposta effettuata dalla direzione generale è di fatto la fase cruciale della procedura: è del tutto eccezionale che la promozione venga decisa per chi non sia stato proposto dal direttore generale. D' altro canto l' ordine di precedenza stabilito dalla direzione generale ha notevole peso nel prosieguo della procedura".

    Di conseguenza i meriti dei dipendenti non sarebbero presi in considerazione nel loro aspetto qualitativo, tanto più che i direttori generali non sarebbero quasi mai in contatto con i dipendenti di grado A5.

    29 La Commissione ribatte che il metodo corrisponde alle esigenze stabilite dalla giurisprudenza, da cui si desume che i criteri di età, di anzianità di grado e di servizio non possono prevalere su criteri connessi al merito (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 16). In effetti il criterio del merito gioca due volte nel metodo, cioè nella precedenza stabilita dal direttore generale nonché nei rapporti informativi.

    30 Essa aggiunge che dalla giurisprudenza emerge che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, tanto per la scelta dei candidati quanto per l' adozione del metodo di confronto dei titoli e dei meriti dei candidati promuovibili, e che esse possano quindi essere criticate solo qualora se ne avvalgano in modo manifestamente errato (sentenza della Corte 1 luglio 1976, causa 62/75, De Wind/Commissione, Racc. pag. 1167, punto 17, e 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione, Racc. pag. 5345, punto 18).

    31 La Commissione deduce ancora che l' intervento del direttore generale è necessario, dato che è illusorio ritenere che la promozione possa essere disposta unicamente in base a criteri obiettivi. In effetti, la valutazione dell' attività del dipendente sarebbe necessariamente in parte soggettiva. L' intervento del direttore generale avrebbe quindi un duplice scopo, cioè manifestare la conoscenza che egli ha nel settore da lui diretto, in particolare dopo aver sentito i vari capi ufficio, i quali conoscono perfettamente i dipendenti promuovibili, e, in secondo luogo, dare un ordine ai rapporti informativi dei vari dipendenti, che non sono sempre stati redatti nella stessa forma e in base a criteri equivalenti. In questo senso il suo intervento contribuirebbe ad eliminare in una certa misura la natura soggettiva del confronto fra i titoli ed i meriti dei candidati alla promozione.

    32 Essa sostiene che, nel presente caso, il metodo è stato correttamente applicato, tenuto conto in particolare del fatto che il direttore generale ha stabilito l' ordine di precedenza in base al confronto dei rapporti informativi dei vari promuovibili nell' ambito della direzione generale. Orbene, questo confronto, che nel merito non è contestato dal ricorrente, mostrerebbe che i punteggi del ricorrente erano inferiori a quelli dei dipendenti proposti per la promozione, anche se portano nell' ambito del metodo ° grazie alla rubrica "rapporti informativi" ° all' attribuzione dello stesso numero di punti, giacché il metodo contempla lo stesso numero di punti per le qualifiche "buono", "molto buono", e "eccellente".

    33 Il Tribunale constata che, secondo la costante giurisprudenza, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale in fatto di promozioni e possono essere criticate unicamente se se ne valgono "in modo manifestamente errato" (v. in particolare la già citata sentenza della Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, punto 18). Inoltre, la Corte ha deciso che l' APN ha il potere statutario di effettuare le proprie scelte in materia in base allo scrutinio per merito comparativo dei candidati promuovibili effettuato secondo il metodo che essa ritiene più idoneo (sentenza della Corte 1 luglio 1976, già citata, causa 62/75, punto 17).

    34 E' opportuno osservare che la Corte ha già avuto occasione di occuparsi, nella causa De Wind, con riferimento a censure identiche a quelle formulate dal ricorrente nella presente causa, del "metodo di valutazione dei dipendenti di grado A5 promuovibili al grado A4", che era stato adottato dalla Commissione il 18 giugno 1973. Questo metodo ° che era sostanzialmente lo stesso applicato al presente caso, a parte il fatto che per i rapporti informativi potevano essere attribuiti al massimo 30 punti anziché 28 ° è stato dichiarato dalla Corte compatibile con l' art. 45 dello Statuto (sentenza 1 luglio 1976, già citata, causa 62/75).

    35 Va rilevato che il ricorrente non ha addotto alcun argomento tale da giustificare un diverso giudizio del Tribunale circa la compatibilità con l' art. 45 dello Statuto del metodo che è stato applicato nei suoi confronti. Tanto più che, se si volesse seguire il ragionamento del ricorrente, si dovrebbe sopprimere il potere del direttore generale di stabilire un ordine di precedenza al quale è connessa l' attribuzione di un numero rilevante di punti. Orbene, la soppressione di questo potere si risolverebbe nell' attribuire un peso decisivo ai criteri di età, di anzianità di grado e di servizio, i quali non possono prevalere sui criteri inerenti al merito (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, già citata, causa 293/87, punto 16).

    36 D' altro canto, vale la pena sottolineare che l' intervento del direttore generale nella procedura di promozione è necessario per un duplice motivo, cioè per far prendere in considerazione gli elementi specifici della direzione generale di cui egli ha conoscenza attraverso i vari superiori gerarchici nonché per dare un ordine determinato ai rapporti informativi dei vari dipendenti promuovibili, i quali sono stati stesi da relatori diversi.

    37 Da quanto precede si desume che il motivo dev' essere disatteso.

    Secondo motivo: difetto di motivazione

    38 Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione di non includerlo nell' elenco dei dipendenti di grado A5 più meritevoli di essere promossi al grado A4 è priva di motivazione. Egli vi ravvisa la trasgressione dell' art. 25 dello Statuto.

    39 Egli contesta che gli si possa opporre la giurisprudenza citata dalla Commissione (sentenze della Corte 13 luglio 1972, causa 90/71, Bernardi/Parlamento, Racc. pag. 603, e 7 febbraio 1990, causa 343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. 225, punto 13; sentenza del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/CES, Racc. pag. II-63), secondo la quale le decisioni di promozione non devono essere motivate nei confronti dei candidati non promossi, giacché le considerazioni che hanno presieduto a questa giurisprudenza, cioè che il riferimento a taluni aspetti della personalità del dipendente non promosso rischierebbe di lederlo, non varrebbero qui. In effetti l' APN non dovrebbe richiamarsi a considerazioni del genere, bensì dovrebbe, secondo la giurisprudenza, limitare le sue osservazioni alla competenza, al rendimento, al comportamento in servizio del dipendente che ha proposto il reclamo, ai calcoli che devono essere effettuati in ossequio al metodo in vigore ed alle eventuali considerazioni qualitative formulate dai dipendenti incaricati di rendere noto il loro punto di vista (sentenze del Tribunale 13 dicembre 1990, cause T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Corte di giustizia, Racc. pag. II-871, e 20 marzo 1991, T-1/90, Pérez-Mínguez Casariego/Commissione, Racc. pag. II-143, punto 79).

    40 Il Tribunale osserva che dalla costante giurisprudenza si desume che le decisioni di promozione non devono essere motivate nei confronti dei candidati non promossi, giacché esse vengono adottate non solo in considerazione della competenza e del valore professionale degli interessati, ma anche a causa di taluni aspetti della loro personalità, di guisa che la motivazione rischierebbe di essere per essi lesiva (sentenza della Corte 13 luglio 1972, già citata, causa 90/71, e 7 febbraio 1990, già citata, causa 343/87, punto 13). Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge del pari (v., da ultimo, la sentenza del Tribunale 30 gennaio 1992, soprammenzionata, T-25/90, punto 21) che l' APN ha l' obbligo di motivare la decisione con cui respinge il reclamo proposto contro una promozione.

    41 A questo proposito va rilevato che, nel rispondere al reclamo, la Commissione ha adeguatamente motivato la decisione dichiarando che:

    "Il reclamante non adduce alcun argomento atto a dimostrare che la decisione della direzione generale 'Mercato interno e affari industriali' di non includerlo nell' elenco delle proposte per la promozione trasgredisca il principio della parità di possibilità per tutti i promuovibili, sia viziata da errore manifesto o costituisca sviamento di potere".

    In effetti, nel richiamarsi al principio di parità di possibilità per tutti i promuovibili, la Commissione ha chiaramente indicato al ricorrente di aver adottato la decisione previo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili. La Commissione ha inoltre completato la motivazione producendo nella presente causa i rapporti informativi degli otto dipendenti promossi.

    42 Il motivo va quindi disatteso.

    Terzo motivo: mancata consultazione del fascicolo individuale e mancato scrutinio per merito comparativo

    43 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima, in quanto nella procedura seguita nei suoi confronti non è stato fatto richiamo né al suo fascicolo personale né ai rapporti informativi, tanto nella decisione del comitato per le promozioni quanto nella risposta della Commissione al reclamo. Orbene, questi elementi sarebbero stati indispensabili per poter valutare i suoi meriti.

    44 Nella replica egli aggiunge che nel presente caso il suo fascicolo personale, quando l' ha consultato, conteneva solo dei documenti di pura forma e dei rapporti informativi e non conteneva la nota inviata il 23 settembre 1988 dal suo capo divisione al direttore generale. Orbene, questa nota ° molto favorevole per il ricorrente ° a norma dell' art. 26 dello Statuto avrebbe dovuto comparire nel suo fascicolo personale. Egli deduce che si tratta di violazione dei diritti della difesa (sentenze della corte 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento, Racc. pag. 499, 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione, Racc. pag. 739, sentenza del Tribunale 20 giugno 1990, causa T-47/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-231).

    45 D' altro canto il ricorrente asserisce che, accanto al suo fascicolo personale "ufficiale", esiste presso la DG III un fascicolo personale "ufficioso". Come prova adduce le dichiarazioni dell' assistente del direttore generale, la quale gli avrebbe dichiarato a voce che il suo fascicolo specifico presso la DG III non conteneva nulla di particolarmente grave. Il ricorrente vi ravvisa la trasgressione dell' art. 26, quinto comma, dello Statuto, a norma del quale per ciascun dipendente può essere tenuto un solo fascicolo personale.

    46 La Commissione ribatte che le decisioni di promozione, non dovendo essere motivate nei confronti dei candidati non promossi, non devono nemmeno indicare in epigrafe di essere state adottate visto il fascicolo dei dipendenti.

    47 La Commissione aggiunge tuttavia che manifestamente né il direttore generale, né il comitato per le promozioni, né l' APN possono pronunciarsi sulle promozioni senza aver letto i fascicoli personali dei candidati, ai quali ciascun membro del comitato suddetto può accedere. Essa adduce come prova che dall' epigrafe della decisione dell' APN si desume che:

    "(...) il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale ha avuto la possibilità di consultare i fascicoli personali di tutti i dipendenti promuovibili".

    Essa aggiunge che la nota 31 luglio 1990 indica che il gruppo ristretto ha effettivamente esaminato il caso del sig. Mergen e che "tenuto conto del contenuto del Suo fascicolo, non è stato in grado di raccomandare al comitato per le promozioni di esaminarlo in senso favorevole".

    48 Essa deduce infine che tanto l' asserzione del ricorrente secondo la quale esisterebbe presso la DG III un secondo fascicolo che lo riguarda, quanto quella relativa alla mancanza nel suo fascicolo personale di una nota sul suo conto, inviata dal suo capo divisione al direttore generale, asserzioni da cui egli desume la trasgressione dell' art. 26 dello Statuto, sono state formulate per la prima volta nella replica. E' questo il motivo per cui la Commissione sostiene che esse vanno dichiarate irricevibili a norma dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

    49 Il Tribunale osserva che nessuna disposizione stabilisce il preciso obbligo dell' APN di fare riferimento al fascicolo personale di un candidato alla promozione quando decide di includerlo o no nell' elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli. Di conseguenza, non si può far carico alla Commissione di non essersi espressamente riferita al fascicolo personale del ricorrente.

    50 Per la parte in cui gli argomenti del ricorrente si risolvono nel pretendere che il mancato richiamo al fascicolo personale dimostrerebbe che questo non è stato preso in considerazione e che quindi non vi è potuto essere scrutinio per merito comparativo dei vari candidati, va rilevato che dall' epigrafe della decisione dell' APN 1 agosto 1990 si desume che:

    "(...) il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale ha avuto la possibilità di consultare i fascicoli personali di tutti i dipendenti promuovibili (...). Egli ha tenuto conto di tutti gli elementi da prendersi in considerazione per la promozione, e in particolare della competenza, del rendimento e del comportamento in servizio, dell' anzianità di grado, dell' anzianità di servizio, dell' età del dipendente, dell' elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli negli esercizi precedenti, ma non promossi (...) (e) ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili".

    51 Si deve aggiungere che il gruppo ristretto, che interviene nella procedura di promozione in una fase anteriore, ha del pari esaminato il fascicolo del ricorrente, giacché nella nota 31 luglio 1990 si può leggere che il gruppo ristretto ha esaminato il caso del ricorrente, ma che, "Tenuto conto del contenuto del (Suo) fascicolo, non è stato in grado di raccomandare al comitato per le promozioni di esaminarlo in senso favorevole".

    52 Ne consegue che l' APN ha effettivamente proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei vari dipendenti promuovibili.

    53 Del resto, per quanto riguarda il motivo relativo all' inosservanza dell' art. 26 dello Statuto, il Tribunale rileva che esso, essendo stato dedotto per la prima volta nella replica e non essendo in relazione con gli altri motivi del ricorso, e in particolare con quello relativo al mancato richiamo al fascicolo personale, costituisce un motivo nuovo ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura e deve quindi essere dichiarato irricevibile. Il ricorrente ha infatti dichiarato all' udienza di aver avuto conoscenza della nota 23 settembre 1988 prima di proporre il presente ricorso. Di conseguenza, questa nota non può costituire un elemento di fatto che sia emerso in corso di causa e che sia perciò atto a giustificare la deduzione di un nuovo motivo. In secondo luogo, dopo che la Commissione nella controreplica, aveva formulato l' eccezione di irricevibilità, il ricorrente non ha sostenuto all' udienza che le dichiarazioni dell' assistente del direttore generale della DG III fossero posteriori alla proposizione del presente ricorso.

    54 Ne consegue che il terzo motivo dev' essere disatteso.

    Quarto motivo: natura discriminatoria della decisione di non promuovere il ricorrente

    55 Il ricorrente sostiene di essere vittima di un preciso disegno di non promuoverlo, la cui natura discriminatoria sarebbe tanto più evidente in quanto andrebbe di pari passo con il disconoscimento sistematico dei suoi motivi. Questi sarebbero grandi, come dimostrerebbero la qualità dei suoi rapporti informativi, la cui presa in considerazione nell' ambito del metodo porterebbe matematicamente ad un risultato pari a quello dei candidati proposti per la promozione, e, d' altro canto, le 27 direttive che egli avrebbe redatto.

    56 Egli deduce ancora che un parlamentare europeo ha inviato varie note alla Commissione per denunciare tale discriminazione e che queste non hanno avuto risposta. Il ricorrente ritiene che questo silenzio consenta di far valere l' esistenza di una prova basata su una serie di indizi.

    57 La Commissione ribatte che il ricorrente non fornisce alcun inizio di prova delle asserzioni secondo le quali egli sarebbe vittima di una discriminazione e che esse sono quindi puramente gratuite, inverosimili ed inesatte. Essa non vede per quale motivo il direttore generale del ricorrente dovrebbe essergli ostile al punto di cercare di bloccare la sua carriera. In realtà, il ricorrente si rifiuterebbe di ammettere di poter essere superato da candidati più giovani o con minore anzianità di grado o di servizio.

    58 Essa sostiene che il fatto che i rapporti informativi del ricorrente fossero buoni, ma inferiori a quelli degli otto dipendenti proposti per la promozione, giustifica tanto la proposta del direttore generale quanto quella del comitato per le promozioni. Benché la valutazione dei meriti del ricorrente non sia negativa, anzi sia buona, ciò non implica che egli debba essere considerato fra i migliori.

    59 La Commissione rileva infine che i numerosi indizi addotti dal ricorrente si possano difficilmente desumere da note scritte da un membro del Parlamento europeo, il quale è estraneo al servizio e non conosce né il lavoro svolto dal ricorrente né soprattutto le qualità degli altri candidati promuovibili. A parte ciò, le note e le interrogazioni parlamentari del membro del Parlamento avrebbero ricevuto risposta.

    60 Il Tribunale osserva che il ricorrente non contesta affatto nelle sue memorie che i dipendenti che sono stati inseriti tanto nell' elenco dei dipendenti proposti per la promozione quanto nell' elenco dei dipendenti più meritevoli avessero dei rapporti informativi migliori del suo e che quindi i loro meriti potessero essere considerati superiori ai suoi, quantomeno da parte del direttore generale. Per quanto riguarda quest' ultimo, infatti, il ricorrente non può affatto pretendere che il fatto che, nel metodo applicato dopo il suo intervento, lo stesso numero di punti sia attribuito per le qualifiche "buono", "molto buono" e "eccellente" osti a che il direttore generale tenga conto, nello stabilire l' ordine di precedenza, delle differenze che vi sono fra queste varie qualifiche.

    61 A parte ciò, va rilevato che il ricorrente non fornisce nelle sue memorie alcun indizio del preciso disegno di non promuoverlo che sarebbe proprio del suo direttore generale. Orbene, ciò è smentito dal fatto che il direttore generale si è basato, per stabilire l' ordine di precedenza, sui rapporti informativi dei vari dipendenti. A questo proposito va sottolineato che il ricorrente non ha contestato il proprio, accettandone più volte la ripetizione.

    62 Vale la pena di sottolineare che, come la Commissione ha sostenuto, il ricorrente non può far valere delle note provenienti da un membro del Parlamento europeo onde fornire la prova delle asserite discriminazioni di cui costituirebbe oggetto, giacché tali note non contengono di per sé la prova di alcun fatto atto a provare l' esistenza delle discriminazioni stesse.

    63 Da quanto precede risulta che il motivo non può essere accolto.

    Sulla domanda di risarcimento dei danni

    64 Il ricorrente sostiene che, commettendo le varie illegalità da lui denunciate, la Commissione ha commesso degli illeciti che gli hanno arrecato un danno morale, che egli valuta in BFR 100 000.

    65 La Commissione contesta di aver commesso la minima illegalità e quindi il minimo illecito.

    66 Il Tribunale rileva che, dato che la Commissione non ha commesso alcuna illegalità, non si può parlare di illecito.

    67 Di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni dev' essere respinta.

    68 Da tutto quanto precede discende che il ricorso va respinto nel suo complesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    69 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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