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Document 61991TJ0050

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 ottobre 1992.
    Elsa De Persio contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendente - Ruolo linguistico - Avviso di posto vacante nella categoria A.
    Causa T-50/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-02365

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:104

    61991A0050

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 9 OTTOBRE 1992. - ELSA DE PERSIO CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - QUADRO LINGUISTICO - AVVISO DI POSTO VACANTE CATEGORIA A. - CAUSA T-50/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-02365


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Carriera ° Art. 45, n. 2, dello Statuto ° Distinzione sistematica fra categorie e ruoli ° Passaggio dal ruolo linguistico alla categoria A ° Obbligo di un concorso ° Discriminazione nei confronti dei dipendenti del ruolo linguistico ° Insussistenza

    (Statuto del personale, art. 45, n. 2)

    2. Dipendenti ° Ricorso ° Interesse ad agire ° Mezzo relativo all' inosservanza delle forme sostanziali ° Competenza vincolata dell' amministrazione ° Irricevibilità di detto mezzo

    (Statuto del personale, art. 91)

    Massima


    1. L' art. 45, n. 2, dello Statuto costituisce una norma fondamentale che corrisponde allo scaglionamento del rapporto di impiego comunitario in diverse categorie, che richiedono qualifiche distinte. Dalle varie disposizioni statutarie concernenti la carriera e le posizioni del dipendente emerge chiaramente che queste sono disciplinate tenendo presente una distinzione sistematica fra categoria e ruolo, nell' ambito del quale sono classificati i dipendenti che esercitano attività speciali, per le quali si richiedono qualifiche specifiche, allo scopo di consentire uno sviluppo di carriera separato che tenga conto di tali peculiarità. Tale distinzione si ritrova nell' art. 45, n. 2, dal quale risulta che il passaggio dal ruolo linguistico alla categoria A può aver luogo solo mediante concorso. Questa disposizione non lascia all' amministrazione alcun potere discrezionale di procedere altrimenti.

    Ne consegue che l' impossibilità per un dipendente del ruolo linguistico di accedere mediante trasferimento senza concorso ad un posto della categoria A non costituisce una discriminazione dei dipendenti del ruolo linguistico.

    2. Un dipendente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento per vizio di forma di una decisione qualora l' amministrazione non disponga di alcuna discrezionalità e sia tenuta ad agire come ha fatto.

    Parti


    Nella causa T-50/91,

    Elsa De Persio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentata inizialmente dall' avv. Jean-Noël Louis, e successivamente dall' avv. Jean van Rossum, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione 17 agosto 1990, con cui il capo del settore "coordinamento generale" ha respinto la candidatura della ricorrente ai posti vacanti COM/1786/90 e COM/1890/90, nonché della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente il 20 novembre 1990,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, R. Schintgen, e C.W. Bellamy, giudici,

    cancelliere: H. Jung,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti della controversia

    1 La signora Elsa De Persio è dipendente del ruolo linguistico (LA5), assegnata ai servizi della traduzione (DG IX/I/3) della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione") a Bruxelles. Essa possiede una formazione universitaria e postuniversitaria in diritto, ed un' esperienza di vari anni come dipendente statale in funzioni di natura non linguistica.

    2 Il 31 luglio 1990, la Commissione pubblicava, nel n. 54 di "impieghi vacanti", gli avvisi di posto vacante COM/1786/90 e COM/1890/90, relativi ciascuno ad un posto di amministratore di livello A7/A4. Vi era precisato, tra le "qualifiche minime richieste per candidarsi ai fini di un trasferimento", che il candidato doveva necessariamente "appartenere alla stessa categoria/quadro/carriera" di colei o di colui di cui rilevava il posto vacante. La ricorrente presentava entro i termini due atti di candidatura ai detti posti.

    3 Il 17 agosto 1990, una lettera recante la firma "p.o. signor Mateo, capo del settore 'coordinamento generale' ", di un dipendente della direzione generale del personale e dell' amministrazione, direzione "carriere", veniva inviata alla ricorrente, informandola come segue dell' esito assegnato alla sua candidatura ai posti vacanti COM/1786/90 e COM/1890/90:

    "Sono spiacente di informarLa che, nella fase del procedimento di copertura del posto vacante indicato in oggetto [art. 29, n. 1, lett. a)] dello Statuto trasferimenti/promozioni, la Sua candidatura non può essere presa in considerazione per la seguente ragione:

    Lei non appartiene alla categoria del posto vacante pubblicato".

    La ricorrente è venuta a conoscenza della decisione di rigetto il 17 settembre 1990.

    4 Con nota 16 novembre 1990, registrata presso il segretariato generale della Commissione il 20 novembre 1990 (303/90), la ricorrente ha presentato, nei termini prescritti dall' art. 90, n. 2, primo comma, secondo trattino, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un reclamo contro detta decisione. Nel reclamo deduce due mezzi relativi, il primo, al fatto che il dipendente che aveva respinto la sua candidatura non era a ciò competente e, il secondo, al fatto che lo Statuto non esclude, né esplicitamente né implicitamente, il passaggio senza concorso dei dipendenti del ruolo linguistico agli impieghi della categoria A, per i quali essa riteneva di possedere le qualifiche necessarie.

    5 Alla ricorrente non è stata notificata alcuna decisione sul suo reclamo nel termine di quattro mesi prescritto dall' art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, termine scaduto il 21 marzo 1991.

    Procedimento

    6 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato il 22 giugno 1991 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado, la ricorrente ha presentato il presente ricorso, volto all' annullamento della decisione 17 agosto 1990 e della decisione implicita di rigetto opposta al suo reclamo. La fase scritta si è svolta ritualmente.

    7 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria e d' invitare la convenuta a produrre i due avvisi di posto vacante in questione, che sono stati depositati il 15 maggio 1992.

    8 La fase orale si è svolta il 4 giugno 1992. I rappresentanti delle parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

    Conclusioni delle parti

    9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

    ° dichiarare l' illegittimità della decisione 17 agosto 1990, firmata per ordine del capo del settore "coordinamento generale", nonché della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato il 20 novembre 1990 col numero 303/90;

    ° annullare pertanto le suddette decisioni;

    ° condannare la convenuta alle spese.

    La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° statuire sulle spese, conformemente alle norme applicabili.

    Nel merito

    10 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha sviluppato i due mezzi già dedotti nel reclamo, riguardanti, uno, l' incompetenza del dipendente che aveva respinto la sua candidatura, e, l' altro, l' erronea interpretazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto e una discriminazione nei confronti dei dipendenti del ruolo linguistico. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte, secondo la quale un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento per vizio di forma di una decisione nel caso in cui l' amministrazione non disponga di alcuna discrezionalità e sia tenuta ad agire come ha fatto (sentenza 6 luglio 1983, Geist/Commissione, punto 7 della motivazione, causa 117/81, Racc. pag. 2191; v. altresì sentenza 29 settembre 1976, Morello/Commissione, punto 11 della motivazione, causa 9/76, Racc. pag. 1415), e del fatto che la Commissione asserisce che proprio ciò si era verificato nella fattispecie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare dapprima il secondo mezzo, che verte sul merito della causa.

    Sul mezzo relativo all' erronea interpretazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto e ad una discriminazione nei confronti dei dipendenti del ruolo linguistico

    11 In limine, ricordare che l' art. 5 dello Statuto contempla quanto segue:

    "1. Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell' importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D.

    2. Gli impieghi di traduttore e di interprete sono riuniti in un quadro linguistico designato con le lettere LA e comprendente sei gradi, assimilati ai gradi da 3 a 8 della categoria A (...)".

    Inoltre, l' art. 45, n. 2, dispone:

    "Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso".

    12 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il passaggio dal ruolo linguistico ad un impiego amministrativo della categoria A può avvenire solo a seguito di un concorso, tenuto conto, segnatamente, dell' art. 45, n. 2, dello Statuto (v., da ultimo, sentenze 21 ottobre 1986, Fabbro e a./Commissione, punto 23 della motivazione, cause riunite 269/84 e 292/84, Racc. pag. 2983, e 9 luglio 1987, Misset/Consiglio, punto 13 della motivazione, causa 279/85, Racc. pag. 3187).

    ° Argomenti delle parti

    13 La ricorrente fa valere, essenzialmente, che lo Statuto, ed in particolare l' art. 45, n. 2, correttamente interpretato, non esclude il passaggio di un dipendente dal ruolo linguistico ad un impiego amministrativo della categoria A. Essa non ha negato, né nelle sue comparse scritte né all' udienza, che il suo argomento contrasti con la citata giurisprudenza della Corte, ma sostiene che detta giurisprudenza deve subire un' inversione. Ritiene che il ruolo LA sia solo una parte della categoria A, e che le decisioni della Corte nelle citate sentenze contrastino con la lettera dell' art. 5, n. 1, dello Statuto, che stabilisce solo quattro categorie di dipendenti A, B, C, D. Tutti i dipendenti farebbero necessariamente parte di una di queste quattro categorie. Le funzioni linguistiche sarebbero, per definizione, delle funzioni "A", al punto che il legislatore avrebbe potuto tranquillamente evitare di aggiungere la lettera "A" all' espressione "ruolo linguistico", dal momento che non esiste alcun ruolo linguistico "B", "C" o "D".

    14 D' altronde, l' interpretazione data dalla Corte agli artt. 45, n. 2, e 98, n. 2, dello Statuto sarebbe tale da comportare una doppia discriminazione dei dipendenti del ruolo linguistico in quanto, da un lato, sarebbero obbligati a vincere un secondo concorso per accedere agli impieghi "fuori quadro" della categoria A e, dall' altro, i dipendenti dei ruoli scientifici e tecnici potrebbero passare senza concorso alla categoria A. Essa fa valere che le disposizioni dello Statuto devono essere reinterpretate teleologicamente dal Tribunale, in base al principio di non discriminazione tra dipendenti. Cionondimeno, la ricorrente ha ammesso all' udienza di non poter addurre alcun elemento nuovo che consenta di ritenere la sua situazione diversa rispetto a quella dei dipendenti in causa nelle sentenze precedentemente pronunciate dalla Corte su tale questione.

    15 La convenuta, dal canto suo, pur esprimendo la sua comprensione rispetto allo scopo perseguito dalla ricorrente, richiama le citate sentenze per difendere, sul piano del vigente diritto positivo, il rigetto della candidatura della ricorrente ai posti vacanti della categoria A in questione. Ritiene che, anche se il proposito esplicitamente dichiarato della ricorrente è di ottenere una modifica radicale della giurisprudenza della Corte, non sussistono elementi nuovi che consentano di giustificare la modifica di una giurisprudenza ampiamente consolidata.

    ° Valutazione del Tribunale

    16 Occorre ricordare come la Corte abbia considerato, nella sentenza 5 dicembre 1974, Van Belle/Consiglio, punto 21 della motivazione, (causa 176/73, Racc. pag. 1361), che l' art. 45, n. 2, dello Statuto costituisce una norma fondamentale che corrisponde allo scaglionamento del rapporto d' impiego comunitario in diverse categorie, che richiedono qualifiche distinte.

    17 Nella precitata sentenza 21 ottobre 1986, Fabbro, la Corte ha rilevato che le nozioni di categoria e di quadro costituiscono nello Statuto due nozioni distinte dal punto di vista di precisi effetti statutari e giuridici. Essa ha analizzato in dettaglio le varie disposizioni statutarie concernenti la carriera e le posizioni del dipendente, ed ha concluso che ne risulta chiaramente che esse sono disciplinate tenendo presente una distinzione sistematica tra ruolo e categoria. Lo Statuto ha istituito alcuni ruoli (linguistico, scientifico o tecnico), per classificarvi i dipendenti che esercitano attività speciali, per le quali si richiedono qualifiche specifiche, allo scopo di consentire uno sviluppo di carriera separato che tenga conto di tali peculiarità. La distinzione tra categoria e ruolo la si ritrova nell' art. 45, n. 2, dal quale risulta che il passaggio dal ruolo linguistico alla categoria A può aver luogo solo mediante concorso. Questa disposizione non lascia all' amministrazione alcun potere discrezionale di procedere altrimenti (punti 21-24 della motivazione).

    18 La Corte è giunta alla medesima conclusione nella precitata sentenza 9 luglio 1987, Misset, nella quale ha affermato che le funzioni e le attribuzioni dei dipendenti A sono distinte da quelle dei dipendenti del ruolo linguistico. La Corte ne ha dedotto che l' idoneità specifica di questi ultimi all' espletamento delle mansioni inerenti a posti A dev' essere quindi valutata, in base alla versione attualmente vigente dello Statuto, mediante concorsi appositamente banditi per provvedere alla copertura di posti A (punto 11 della motivazione). Peraltro, la Corte ha sottolineato che, quale che sia la sua origine storica, l' art. 45, n. 2, riproduce la distinzione tra la categoria A e il ruolo LA, nel senso che il passaggio dal ruolo linguistico ad un posto A comporta necessariamente l' uscita da un ruolo specializzato e l' accesso all' esercizio delle funzioni e delle attribuzioni attinenti ad un posto A, che richiedono qualifiche diverse dalla specializzazione linguistica. La Corte ha quindi concluso che, per questo motivo, il passaggio dal ruolo linguistico alla categoria A può aver luogo solo mediante concorso (punto 13 della motivazione).

    19 Da quanto precede, in particolare dalla specificità delle funzioni esercitate rispettivamente dai dipendenti A e LA, sottolineate dalla Corte nelle citate sentenze Fabbro e Misset, risulta che l' impossibilità, per un dipendente del ruolo linguistico, di accedere tramite trasferimento senza concorso ad un posto della categoria A non costituisce una discriminazione dei dipendenti del ruolo linguistico.

    20 In base alla versione attualmente vigente dello Statuto, ed in assenza di elementi nuovi, il Tribunale constata che non vi è alcuna ragione di adottare una soluzione diversa da quella chiaramente espressa dalla Corte nelle citate sentenze, le quali risolvono questioni di principio, e la cui più recente sentenza risale solo al 1987.

    21 Ne deriva che dev' essere respinto il mezzo relativo ad un' erronea interpretazione dell' art. 45, n. 2, dello Statuto e ad una discriminazione nei confronti dei dipendenti del ruolo linguistico.

    Sul mezzo relativo all' incompetenza del dipendente che aveva respinto la candidatura della ricorrente

    ° Argomenti delle parti

    22 La ricorrente sostiene che la decisione 17 agosto 1990, che respinge la sua candidatura ai posti vacanti COM/1786/90 e COM/1890/90, è viziata da illegittimità poiché è stata adottata da un' autorità incompetente. Il capo del settore "coordinamento generale, tabella degli organici e pubblicazione degli impieghi" non sarebbe stato competente a rigettare la sua candidatura, e, a fortiori, ciò varrebbe anche per il sostituto di detto caposettore. Dalla decisione 11 maggio 1989 della Commissione, n. 597, risulterebbe che un caposettore e, a fortiori, un suo delegato non dispongono di alcuna competenza in materia.

    23 La Commissione fa valere, da un lato, che si trattava soltanto di constatare l' irricevibilità della candidatura della ricorrente, il che non comporta alcun intervento dell' autorità che ha il potere di nomina, e, dall' altro, che un dipendente non può dedurre un' irregolarità nel procedimento di adozione di una decisione impugnata, a meno che non possa dimostrare che, in mancanza di tale irregolarità, avrebbe potuto trovarsi in una situazione più favorevole. Orbene, sarebbe palese che la candidatura della ricorrente non avrebbe potuto essere presa validamente in considerazione.

    ° Valutazione del Tribunale

    24 Il Tribunale considera, come è già stato ricordato (v. sopra, punto 10 della motivazione), che un ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento per vizio di forma di una decisione nel caso in cui l' amministrazione non disponga di alcuna discrezionalità e sia tenuta ad agire come ha fatto. Orbene, dalla citata sentenza Fabbro, punto 24 della motivazione, emerge che l' art. 45, n. 2, dello Statuto non consente alle istituzioni alcuna discrezionalità per permettere il passaggio dal ruolo linguistico ad un impiego amministrativo della categoria A se non per il tramite di un concorso.

    25 Occorre quindi respingere questo mezzo, senza che sia necessario esaminarne la fondatezza e, di conseguenza, si deve respingere tutto il ricorso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    26 A norma dell' articolo 87, numero 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, l' art. 88 del medesimo regolamento stabilisce che, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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