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Document 61991TJ0049

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 18 giugno 1992.
    Mariette Turner contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Provvedimenti di riorganizzazione di un servizio.
    Causa T-49/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01855

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:72

    61991A0049

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 18 GIUGNO 1992. - MARIETTE TURNER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - PROVVEDIMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO. - CAUSA T-49/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01855


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Interesse ad agire ° Ricorso diretto contro una decisione revocata al momento della presentazione del ricorso ° Irricevibilità

    (Statuto del personale, art. 91))

    2. Dipendenti ° Organizzazione degli uffici ° Assegnazione del personale ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Limiti ° Interesse del servizio ° Rispetto dell' equivalenza dei posti

    Massima


    1. L' interesse ad agire dev' essere valutato al momento della presentazione del ricorso. E' quindi irricevibile il ricorso di annullamento proposto da un dipendente contro una decisione dell' amministrazione che era stata revocata al momento della presentazione di tale ricorso. Il fatto che la decisione stessa sia stata revocata con riserva di un riesame, che a termine potrebbe indurre l' amministrazione ad adottare un nuovo, identico provvedimento, non può conferire all' interessato un interesse attuale ad agire contro l' atto revocato.

    2. Le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzazione dei propri servizi in funzione dei compiti loro affidati e, in considerazione di questi, nell' assegnazione del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti.

    Siffatto potere discrezionale è indispensabile per ottenere un' organizzazione efficace dei lavori e per potere adattare quest' organizzazione ad esigenze mutevoli.

    Parti


    Nella causa T-49/91,

    Mariette Turner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, col signor G. Valsesia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 23 agosto 1990 relativa alla riorganizzazione del settore "medici di fiducia" della Commissione,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

    composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici,

    cancelliere: P. van Ypersele de Strihou, referendario

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Gli antefatti all' origine del ricorso

    1 La ricorrente è dipendente di grado A4 della Commissione delle Comunità europee (in prosieguo: la "Commissione"). La sua funzione era quella di "medico di fiducia" presso l' unità "assicurazione malattia e infortuni" (unità IX.DO.5, in prosieguo: "unità"). Essa divideva la responsabilità del settore "medici di fiducia" con un altro medico, assunto con contratto rinnovabile ed impiegato a metà tempo, il dottor S. Nel settembre 1989 venne assegnato all' unità un nuovo capo, il signor C.

    2 Il 23 agosto 1990 fu tenuta una riunione alla quale presero parte il capo unità, la ricorrente, il dottor S. nonché parecchi dipendenti A e B dell' unità. Il resoconto di tale riunione porta la firma di tutti i partecipanti e recita:

    "In occasione della precedente riunione che si è svolta nel mese di luglio, era stato convenuto di sostituire le due segretarie del settore 'medici di fiducia' onde garantirne un funzionamento ottimale. Questa decisione è stata confermata nella riunione del 23 agosto.

    L' attuazione di questa decisione comporta le seguenti modifiche:

    1) La signora R. sarà trasferita nell' interesse del servizio al settore infortuni e malattie professionali a partire dal 3 settembre e sarà sostituita dalla signorina D. fino alla scadenza del contratto di agente ausiliario di quest' ultima. A tale data (15.1.1991), secondo gli impegni assunti dalla DG IX, il posto 'ausiliario' sarà trasformato in un posto di dipendente di ruolo (ex-Elfert), il settore dei 'medici di fiducia' ed il signor C. sceglieranno insieme una sostituzione adeguata.

    2) Poiché la signorina A. ha manifestato a più riprese la propria volontà di lasciare l' unità, nell' attesa di un posto all' esterno della cassa malattia , essa verrà assegnata al servizio 'corrispondenza' , venendo incontro così al desiderio da lei espresso al signor C. Essa diverrà responsabile della corrispondenza. Sarà sostituita dalla signora D., attualmente liquidatrice presso l' ufficio di liquidazione. Questi trasferimenti avranno effetto a partire dal 1 ottobre e, nel corso del mese successivo a tale modifica, la signorina A. metterà al corrente la signora D. alle condizioni concordate tra il dottor Turner ed il signor M. Resta inteso che, qualora, dopo un periodo di sei mesi, il lavoro della signora D. non desse soddisfazione al dottor Turner, l' ufficio di liquidazione accetterebbe di buon grado di riprenderla come liquidatrice.

    Il signor C. stilerà una nota per la signora R. per spiegare che i responsabili della cassa di malattia, dopo aver soppesato il pro ed il contro delle due alternative discusse il 22 agosto, hanno deciso che occorreva trasferire l' interessata al settore infortuni".

    3 Con note dell' inizio settembre del 1990 e del 25 settembre 1990, il capo unità comunicava alla signora R. ed alla signorina A. la sua decisione di assegnarle ad altre mansioni.

    4 Con note 13 settembre e 4 ottobre 1990, le interessate facevano presente al capo unità che deploravano le decisioni in parola. La signora R. individuava un nesso fra tale decisione di nuova assegnazione e la sua assenza a partire dal 18 maggio 1990 ° prolungatasi sino alla metà del mese di novembre ° per ricovero ospedaliero e convalescenza.

    5 Il 28 settembre 1990, la signora D., segretaria stenodattilografa liquidatrice presso la suddetta unità, veniva assegnata alla segreteria del settore "medici di fiducia". All' inizio dell' ottobre del 1990, anche la signorina D., agente ausiliario, era assegnata al settore in parola nell' attesa dell' assunzione di una segretaria dipendente di ruolo.

    6 Con nota 9 ottobre 1990, la ricorrente comunicava al capo unità che essa deplorava il trasferimento della signorina A., a suo dire derivante da una decisione del capo unità stesso. Essa aggiungeva: "le decisioni adottate non mi sembrano conformi all' interesse del servizio".

    7 Con diverse note in data 17 ottobre, 26 ottobre e 21 novembre 1990, la ricorrente segnalava ai propri superiori gerarchici le lacune incidenti sul funzionamento del servizio, secondo lei riconducibili alla riorganizzazione di quest' ultimo.

    8 Il 23 novembre 1990, la ricorrente presentava un reclamo contro la decisione di riorganizzazione del settore "medici di fiducia" del 23 agosto 1990 e le conseguenti decisioni, cioè i trasferimenti della signorina A. e della signora R.

    9 Nel corso del mese di dicembre del 1990, la ricorrente continuava il suo scambio di corrispondenza col capo unità sulle insufficienze della sua segreteria. Con nota del 7 dicembre 1990, la ricorrente richiamava l' attenzione del capo unità sul fatto che la signorina A. era disposta, dopo il suo congedo di malattia, a lavorare di nuovo nel settore "medici di fiducia". A partire dal 1 gennaio 1991, veniva assunto un nuovo agente ausiliario, la signorina P., in sostituzione della signorina D.

    10 Con nota 21 gennaio 1991, il capo unità informava la ricorrente delle sue decisioni di trasferire la signorina A. alla segreteria della ricorrente a partire dal 15 febbraio 1991, di trasferire la signora D. all' ufficio di liquidazione, di nominare un' ausiliaria "permanente" a fianco della signorina A. per garantire la segreteria medica. Egli si riservava di valutare nuovamente le prestazioni della signorina A. nel corso dei diciotto mesi seguenti e di procedere eventualmente ad un nuovo trasferimento di quest' ultima in un altro servizio "se non vi fosse stato alcun sensibile progresso". Tali decisioni venivano notificate alle interessate il 28 gennaio 1991.

    11 Alla fine del mese di marzo del 1991, il contratto di agente ausiliario della signorina P. non veniva più rinnovato. Essa veniva sostituita dalla signora E., anch' essa agente ausiliario, dal 1 agosto 1991.

    12 Tra il 5 marzo ed il 15 aprile 1991, la ricorrente scambiava col capo unità diverse note in cui essa si lamentava della situazione della sua segreteria e proponeva che la signorina P., vincitrice di un concorso, fosse assunta in via definitiva.

    13 Con nota 25 aprile 1991, il capo unità precisava di non essere contrario, in linea di principio, alla nomina della signorina P., ma a suo dire siffatta nomina poteva aver luogo solo a condizione che fosse dichiarato vacante un posto specifico e vi si poteva procedere esclusivamente in base all' ordine di precedenze stabilito dalla DG IX.

    14 Il 26 aprile 1991, la ricorrente si lamentava presso il capo unità del fatto che una decina di cartelle cliniche erano state portate a sua insaputa al settore "infortuni" perché venissero ivi fotocopiati alcuni documenti delle stesse cartelle, il che a suo giudizio costituiva una flagrante violazione del segreto medico riconducibile alle difficoltà di segreteria esistenti nel suo settore.

    15 Con lettera 5 giugno 1991, in mancanza di risposta al suo reclamo, la ricorrente chiedeva al direttore generale della DG IX, tramite il suo difensore, di risponderle nei termini più brevi. Essa non otteneva alcuna risposta.

    Il procedimento

    16 Alla luce di quanto precede, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 giugno 1991, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    18 La trattazione orale si è svolta il 4 giugno 1992. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale.

    Conclusioni delle parti

    19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare ricevibile il ricorso e accoglierlo;

    ° annullare di conseguenza la decisione 23 agosto 1990 che impone la riorganizzazione del settore "medici di fiducia";

    ° condannare la convenuta alle spese.

    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare irricevibile il ricorso o, quanto meno, respingerlo;

    ° porre le proprie spese a carico della ricorrente.

    Sulle conclusioni dirette all' annullamento della decisione impugnata

    20 Il Tribunale ritiene che, per statuire sul presente ricorso volto ad ottenere l' annullamento della decisione 23 agosto 1990 relativa alla riorganizzazione del settore "medici di fiducia", vadano esaminati separatamente i due provvedimenti previsti da tale decisione, e cioè da un lato, il trasferimento della signorina A. e, dall' altro, quello della signora R.

    Per quanto riguarda il primo oggetto della decisione impugnata

    21 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso per il capo vertente sul trasferimento della signorina A. Essa afferma che, a seguito del reclamo presentato dalla ricorrente, la decisione impugnata era stata parzialmente revocata, dato che la signorina A. era stata reintegrata nelle sue precedenti mansioni presso la ricorrente. Pertanto la decisione non sarebbe più impugnabile sotto tale profilo poiché non ha interesse ad agire il dipendente il quale persiste nel proseguire un' azione contro un atto che, nel frattempo, è stato revocato dall' amministrazione (sentenza della Corte 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499).

    22 A suo parere, il fatto che la reintegrazione della signorina A. nel servizio della ricorrente fosse stata decisa con riserva di riesame allo scadere di diciotto mesi non influisce affatto sulla ricevibilità del ricorso nei limiti in cui riguarda la posizione della signorina A. Infatti, qualora si fosse dovuto procedere ad un nuovo trasferimento, a tale data, della signorina A., solo la decisione presa a tale momento avrebbe eventualmente potuto essere impugnata.

    23 Da parte sua, la ricorrente fa osservare che la reintegrazione della signorina A. fu decisa dal capo unità solo alla seguente condizione:

    "Al termine di un periodo ragionevole che dovrebbe collocarsi intorno ai diciotto mesi, farò il punto, segnatamente col capo dell' ufficio di liquidazione interessato, per controllare se la signora A. ha potuto modernizzare il settore e se intrattiene rapporti soddisfacenti con l' ufficio di liquidazione. Mi riservo la facoltà di trasferire di nuovo la signora A. qualora non vi fossero sensibili progressi".

    Gli elementi ipotetici che accompagnano la reintegrazione in parola dimostrano che sotto tale profilo non vi fu revoca della decisione impugnata.

    24 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata (v. segnatamente le sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite da 5/62 a 11/62 e da 13/62 a 15/62, Società Industriale Acciaierie San Michele e a./Alta Autorità, Racc. pag. 843; 12 luglio 1979, causa 124/78, citata, punto 7 della motivazione; nonché la sentenza del Tribunale 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749, punto 38 della motivazione) ed espressamente non contestata in udienza dalla ricorrente, l' interesse ad agire va valutato al momento della presentazione del ricorso.

    25 Orbene, il Tribunale constata che, nel caso di specie, al momento della presentazione del ricorso, cioè il 21 giugno 1991, la decisione relativa al trasferimento della signorina A. era stata revocata. Infatti, con decisione 21 gennaio 1991, la signorina A. veniva nuovamente assegnata alla segreteria della ricorrente a partire dal 15 febbraio 1991, a condizione di un riesame delle sue prestazioni dopo circa diciotto mesi.

    26 Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile per mancanza di interesse ad agire nei limiti in cui verte sul trasferimento della signorina A. Il fatto che tale trasferimento sia stato rinviato con riserva di riesame dopo diciotto mesi è ininfluente. Infatti, questa circostanza non è tale da conferire alla ricorrente un interesse attuale poiché la medesima, in quanto tale, non le arreca pregiudizio. Tutt' al più, quest' ultima potrebbe contestare il trasferimento in parola se il riesame dovesse portare, a termine, ad un nuovo trasferimento della signorina A.

    Per quanto riguarda il secondo oggetto della decisione impugnata

    27 La ricorrente fa valere che qualsiasi decisione amministrativa di carattere generale, come quella relativa alla riorganizzazione di un servizio, dev' essere conforme all' interesse generale. Orbene, la decisione impugnata di riorganizzazione del settore "medici di fiducia" del 23 agosto 1990 non si baserebbe su alcun esame serio ed obiettivo e si sarebbe tradotta in provvedimenti di applicazione catastrofici per quanto riguarda la segreteria.

    28 A suo parere, la sostituzione di due segretarie del settore medico, dipendenti sperimentate, con personale non qualificato e non sperimentato in un campo così delicato come quello medico, non è conforme all' interesse del servizio. In mancanza di una presa di coscienza delle proprie responsabilità, segretarie non specializzate rischierebbero di commettere violazioni del segreto medico. Essa fa osservare a tale proposito che, pochi mesi dopo la decisione di trasferire d' ufficio la signorina A. dalla segreteria del settore "medici di fiducia", fu deciso di farvela ritornare, senza peraltro trovare una soluzione accettabile quanto all' altra segretaria che era stata oggetto di una decisione di trasferimento, la signora R.

    29 La ricorrente rileva che da nessuna parte si fa menzione di una decisione generale di "mobilità", adottata dalla Commissione e comportante la definizione dell' ambito entro cui si sarebbe dovuto riorganizzare il settore "medici di fiducia". Poiché la decisione impugnata non sarebbe conforme né all' interesse collettivo né a quello del servizio e non rientrerebbe in una cornice di mobilità preliminarmente definita, la Commissione non potrebbe valersi dell' interesse del servizio per giustificare la decisione in parola.

    30 Essa ritiene d' altro canto che la Commissione, nell' agire come essa ha fatto, si sia resa responsabile di una violazione del principio di corretta gestione e sana amministrazione. Non è stato possibile garantire la continuità del servizio, elemento essenziale per il buon funzionamento di quest' ultimo. La ricorrente è stata quindi posta di fronte a difficoltà imprevedibili e ha dovuto farsi carico di attività non corrispondenti alla propria funzione di medico di fiducia.

    31 Dal canto suo, la Commissione sottolinea, dopo aver sollevato parecchie eccezioni di irricevibilità, che, secondo una giurisprudenza consolidata, "spetta all' istituzione provvedere all' organizzazione interna dei suoi uffici" e che essa dispone di un "ampio parere discrezionale" al riguardo (sentenze della Corte 16 dicembre 1970, causa 5/70, Prelle/Commissione, Racc. pag. 1075; 13 dicembre 1979, causa 14/79, Loebisch/Consiglio, Racc. pag. 3679; 16 giugno 1971, causa 61/70, Vistosi/Commissione, Racc. pag. 535; sentenze del Tribunale, 12 luglio 1990, causa T-108/89, Scheuer/Commissione, Racc. pag. II-411; 23 ottobre 1990, causa T-46/89, Pitrone/Commissione, Racc. pag. II-577). Essa ritiene che nel caso di specie la ricorrente non abbia dimostrato che la Commissione avesse abusato di tale potere sostituendo le due segretarie.

    32 Essa conclude nel senso che il ricorso è manifestamente privo di fondamento.

    33 Il Tribunale considera che, senza che occorra esaminare le eccezioni di irricevibilità presentate dalla Commissione, il ricorso va dichiarato infondato nei limiti in cui verte sul secondo oggetto del provvedimento impugnato.

    34 Va preliminarmente ricordato, come ha giustamente fatto la Commissione, che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni delle Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale nell' organizzazione dei propri servizi in funzione dei compiti loro affidati e, in considerazione di questi, nell' assegnazione del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza dei posti (v. le sentenze della Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 1681; 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. pag. 2447; 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione, Racc. pag. 2475; 21 maggio 1981, causa 60/80, Kindermann/Commissione, Racc. pag. 1329; e 16 giugno 1971, causa 61/70, citata). Siffatto potere discrezionale è indispensabile per ottenere un' organizzazione efficace dei lavori e per potere adeguare tale organizzazione ad esigenze mutevoli (v. sentenza della Corte 12 luglio 1979, causa 124/78, citata, e sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, causa T-108/89, citata, punto 37 della motivazione).

    35 Poiché la ricorrente ha dichiarato all' udienza di non contestare la corrispondenza del suo posto col suo grado anche dopo la riorganizzazione del settore "medici di fiducia", l' argomento mira in sostanza a far valere che per il fatto di aver provveduto al trasferimento impugnato la Commissione ha trasgredito il proprio obbligo di procurarle condizioni di lavoro adeguate per lo svolgimento dei compiti che essa stessa le aveva affidati, obbligo imposto dallo Statuto, in particolare all' art. 7, e dai suoi principi informatori (sentenza del Tribunale 12 luglio 1990, causa T-108/89, citata, punto 31 della motivazione).

    36 Nella fattispecie, quando venne presa, il 23 agosto 1990, la decisione di trasferire la signora R., quest' ultima era assente per malattia da più di tre mesi. Ora, come sottolineato a più riprese dalla ricorrente nelle sue memorie e all' udienza, l' interesse del servizio e l' esecuzione dei compiti affidati dalla Commissione ai medici di fiducia esigono che costoro dispongano di una segretaria competente, discreta e stabile, dato che il loro lavoro poggia in gran parte sulla segretaria la quale dev' essere in permanenza a disposizione del dipendente ammalato.

    37 Alla luce di quanto precede, la ricorrente non può pretendere che il trasferimento di una dipendente, assente da più di tre mesi all' atto di quest' ultimo e la cui assenza si è ancora protratta per circa tre mesi, da un servizio in cui occorre una presenza costante e stabile, verso un altro servizio, sia contraria all' interesse del servizio ed al principio di sana gestione.

    38 Peraltro, se è deplorabile che un gran numero di segretarie si siano succedute presso la segreteria del settore "medici di fiducia", va rilevato che tale successione di segretarie non consegue dalla decisione impugnata del 23 agosto 1990, ma discende da una serie di decisioni posteriori che non formano oggetto del presente ricorso.

    39 E' lecito aggiungere in ogni caso che, firmando senza riserve il resoconto della riunione 23 agosto 1990 ° in cui non risulta alcun accenno al fatto che la ricorrente abbia precisato nel corso di detta riunione che la decisione in parola non permetteva di "garantire il funzionamento ottimale" del settore "medici di fiducia" ° la ricorrente ha quanto meno ritenuto, nel momento in cui venne adottata siffatta decisione, che quest' ultima era conforme all' interesse del servizio, anche se non è possibile sostenere che essa abbia così inequivocabilmente prestato acquiescenza alla decisione medesima.

    40 Ne consegue che il ricorso va respinto nei limiti in cui verte sul secondo oggetto della decisione impugnata.

    41 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso va respinto nel suo complesso senza che occorra statuire sulla questione se l' atto contro cui esso è diretto arrechi o meno pregiudizio alla ricorrente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    42 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne viene fatta richiesta. Tuttavia, a norma dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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