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Document 61991TJ0026

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 1º aprile 1992.
    Leonella Kupka-Floridi contro Comitato economico e sociale.
    Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Diniego di nomina in ruolo alla fine del periodo di prova - Principio di sollecitudine - Errore manifesto di valutazione - Consultazione del comitato dei rapporti informativi.
    Causa T-26/91.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01615

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:53

    61991A0026

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 1. APRILE 1992. - LEONELLA KUPKA-FLORIDI CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTI - ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - DECISIONE DI NON NOMINARE IN RUOLO DOPO IL PERIODO DI PROVA - DOVERE DI SOLLECITUDINE - MANIFESTO ERRORE DI VALUTAZIONE - CONSULTAZIONE DEL COMITATO PER I RAPPORTI INFORMATIVI. - CAUSA T-26/91.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01615


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Diniego di nomina in ruolo del dipendente in prova - Comunicazione all' interessato del parere del comitato dei rapporti - Rispetto del diritto alla difesa

    (Statuto del personale, art. 34, n. 2)

    2. Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Finalità - Condizioni di svolgimento

    (Statuto del personale, art. 34)

    3. Dipendenti - Assunzione - Periodo di prova - Valutazione dei risultati - Valutazione delle capacità del dipendente in prova - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    (Statuto del personale, art. 34)

    Massima


    1. In caso di diniego di nomina in ruolo di un dipendente in prova, la comunicazione al dipendente in prova del parere espresso dal comitato dei rapporti costituisce una garanzia sufficiente del rispetto del diritto alla difesa. Infatti, la valutazione della regolarità dei lavori del comitato da parte del dipendente in prova e da parte del Tribunale può avvenire sulla base del solo parere, senza che sia necessario disporre dei verbali delle riunioni di tale comitato.

    2. A differenza dei concorsi di accesso alla funzione pubblica comunitaria, concepiti in modo tale da consentire la selezione dei candidati secondo criteri generali e previsionali, il periodo di prova previsto all' art. 34 dello Statuto ha la funzione di permettere all' amministrazione di giudicare più concretamente l' idoneità del candidato a determinate mansioni, la disposizione d' animo con la quale egli svolge i suoi compiti e il suo rendimento in servizio.

    Anche se il periodo di prova non può essere equiparato ad un periodo di formazione, è nondimeno necessario che l' interessato sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Tale condizione è indissociabile dalla nozione di periodo di prova e risponde inoltre alle esigenze connesse al rispetto dei principi generali di buona amministrazione e di parità di trattamento nonché dell' obbligo di sollecitudine. Di conseguenza, il dipendente in prova deve non solo fruire di condizioni materiali adeguate, ma anche di istruzioni e di consigli appropriati, tenuto conto della natura delle mansioni svolte, onde essere in grado di adattarsi alle esigenze specifiche del posto occupato.

    Invece, l' obbligo di sollecitudine non può costringere l' amministrazione ad attribuire al dipendente in prova compiti che tengano conto più delle sue qualificazioni particolari che delle esigenze del servizio a cui è assegnato.

    3. In forza dei principi statutari che disciplinano l' assunzione e il periodo di prova, l' amministrazione dispone di un' ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle attitudini e del rendimento di un dipendente in prova alla luce dell' interesse del servizio. Non spetta quindi al Tribunale sostituire il proprio giudizio a quello delle istituzioni per quanto riguarda la loro valutazione del risultato di un periodo di prova e la loro valutazione dell' attitudine di un candidato a una nomina definitiva nel servizio pubblico comunitario, salvo in caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

    Parti


    Nella causa T-26/91,

    Leonella Kupka-Floridi, ex dipendente in prova presso il Comitato economico e sociale, residente in Amsterdam (Paesi Bassi), con l' avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    ricorrente,

    contro

    Comitato economico e sociale, rappresentato dal sig. M. Bermejo Garde, in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles e, durante la fase orale del procedimento, dall' avv. D. Pardes, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centro Wagner, Kirchberg,

    convenuto,

    avente ad oggetto l' annullamento della decisione 27 giugno 1990 del segretario generale del Comitato economico e sociale di licenziare la ricorrente al termine del periodo di prova,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: H. Jung,

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 febbraio 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti e procedimento

    1 Vincitrice del concorso LA/301 (87/C/101/05) indetto dal Consiglio per la costituzione di un elenco di riserva per traduttori di lingua italiana, la ricorrente veniva assunta in qualità di dipendente in prova di grado LA 7 al Comitato economico e sociale il 1 ottobre 1989.

    2 Il rapporto sul suo periodo di prova, la cui prima pagina è datata 14 maggio 1990 e che era stato firmato il 31 maggio 1990 dal compilatore del rapporto stesso, veniva comunicato alla ricorrente il 1 giugno 1990. Vi si proponeva di non nominare in ruolo l' interessata, per i seguenti motivi.

    "Durante il periodo di riferimento, la sig.ra Kupka non ha provato di possedere cognizioni di base, metodi e attitudini necessari alla traduzione dei testi del Comitato. Pur estese a più lingue, le sue cognizioni linguistiche sono infatti insufficienti; ma ciò che è soprattutto inadeguato è la sua capacità di impiegare la lingua italiana con cognizione di causa e con precisione.

    Gli sforzi di buona volontà che la sig.ra Kupka ha prodotto in questi ultimi mesi non sono stati sufficienti malgrado numerose osservazioni rivoltele sul suo lavoro e malgrado le spiegazioni ripetutamente datele.

    Infine, la sig.ra Kupka non ha dato sufficiente prova di disponibilità per dialogare e discutere con i revisori e i suoi colleghi.

    In conclusione, la qualità delle traduzioni effettuate dalla sig.ra Kupka non denota una personalità avente le capacità, le cognizioni di base e le attitudini richieste per proseguire un' attività di traduttore presso il Comitato".

    Tale rapporto sul periodo di prova era firmato anche dal sig. Pertoldi, capodivisione della traduzione italiana e superiore gerarchico diretto della sig.ra Kupka-Floridi, nonché da tre revisori.

    3 L' 8 giugno 1990, la sig.ra Kupka-Floridi ha sottoposto al compilatore le sue osservazioni sul rapporto sul periodo di prova, conformemente al disposto dell' art. 34, n. 2, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

    4 Il 19 giugno 1990, essa chiedeva la convocazione del comitato dei rapporti, comitato paritetico la cui istituzione facoltativa è prevista all' art. 9, n. 5, dello Statuto, ai sensi del quale tale comitato è chiamato a dare il suo parere, in particolare, sul seguito da dare ai periodi di prova. Nella fattispecie, un comitato del genere è stato istituito con la decisione del presidente del Comitato economico e sociale 25 febbraio 1983 n. 76/83A, che disciplina la procedura dinanzi a tale comitato.

    5 Il comitato dei rapporti si è riunito una prima volta il 22 giugno 1990 e ha sentito l' interessata, che era stata convocata il giorno stesso, "letteralmente all' istante", secondo la sua espressione. Avendo chiesto che i suoi lavori fossero sottoposti a perizia, il che le era rifiutato in quanto impossibile, la sig.ra Kupka-Floridi otteneva, secondo le indicazioni fornite nel ricorso, l' assicurazione che il comitato avrebbe proceduto ad un confronto con i revisori a proposito di tali lavori. Una seconda riunione del comitato interveniva il 25 giugno 1990. La sig.ra Kupka-Floridi non vi prendeva parte: essa era stata convocata dieci minuti prima dell' inizio della riunione e non le sarebbe stato più possibile, in tali circostanze, annullare un appuntamento all' esterno, preso per la stessa ora.

    6 Il comitato dei rapporti ha pronunciato il suo parere il 26 giugno 1990, confermando, all' unanimità, le conclusioni negative contenute nel rapporto di fine prova. In base a tale parere, dopo aver sentito l' interessata, il compilatore del rapporto, i superiori gerarchici diretti dell' interessata, e cioè il sig. Pertoldi e due revisori, la sig.ra Apollonio e il sig. Giordano, nonché un dipendente citato dalla sig.ra Kupka-Floridi e un dipendente della direzione dell' amministrazione del personale e delle finanze, e dopo aver esaminato i diversi documenti ad esso trasmessi dal segretario generale, il comitato è giunto alle seguenti conclusioni:

    "- la procedura applicata in questo caso è stata conforme alle norme dello Statuto e alle sue modalità di applicazione;

    - dalle condizioni di lavoro in cui si è svolto il periodo di prova, non emergono anomalie o situazioni particolari degne di menzione;

    - alla luce, nel contempo, della documentazione ad esso sottoposta e sulla base del complesso delle testimonianze raccolte, compresa quella della dipendente interessata, il comitato ritiene che il rapporto di fine periodo di prova dimostri una certa benevolenza nei confronti della sig.ra Kupka-Floridi pur essendo assai esplicito quando si tratta di evidenziare le carenze unanimemente constatate dal compilatore del rapporto e dai superiori gerarchici della stessa".

    7 Il 27 giugno 1990, il segretario generale del Comitato economico e sociale decideva di licenziare la sig.ra Kupka-Floridi alla fine del suo periodo di prova, sulla base del rapporto di fine prova e del parere emesso dal comitato dei rapporti.

    8 Il 24 settembre 1990, la sig.ra Kupka-Floridi ha proposto reclamo avverso tale decisione. A seguito del rigetto di tale reclamo con decisione 18 gennaio 1991, essa chiedeva, con ricorso registrato nella cancelleria del Tribunale il 23 aprile 1991, l' annullamento della suddetta decisione 27 giugno 1990. Il procedimento scritto si è svolto ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso, conformemente all' art. 53 del suo regolamento di procedura, di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale in base a misure di organizzazione del procedimento, il Comitato economico e sociale ha prodotto, prima dell' udienza, l' elenco riassuntivo dei documenti, trasmessi dal segretario generale del Comitato economico e sociale al comitato dei rapporti, di cui al punto 4 del parere emesso dal Comitato, i documenti menzionati in tale elenco, nonché la decisione n. 363/82A del Comitato economico e sociale, recante adozione delle disposizioni generali relative alla compilazione del rapporto di fine prova. In risposta alla richiesta del Tribunale che lo invitava a produrre i verbali delle due riunioni del comitato dei rapporti, il segretario di tale comitato dichiarava, in una nota del 22 gennaio 1992, che "conformemente alla prassi sempre seguita, le deliberazioni del comitato dei rapporti non formano oggetto di un verbale esauriente. Il rapporto del 26 giugno 1990 costituisce l' unico documento elaborato dal comitato dei rapporti". La fase orale del procedimento si è svolta il 12 febbraio 1992. All' udienza, il Tribunale ha sentito il sig. Pertoldi, citato d' ufficio, in applicazione dell' art. 68, n. 1, del suo regolamento di procedura, in qualità di testimone sulle condizioni in cui si è svolto il periodo di prova della ricorrente. Il presidente ha pronunciato la chiusura della fase orale del procedimento alla conclusione dell' udienza.

    Conclusioni delle parti

    9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    - annullare la decisione del segretario generale del Consiglio economico e sociale, in data 27 giugno 1990, di licenziare la ricorrente alla fine del periodo di prova;

    - condannare il convenuto a trarne tutte le conseguenze di diritto, ossia, in particolare, la possibilità per la ricorrente di effettuare un secondo periodo di prova a seguito del quale possa essere operata una nuova valutazione delle sue attitudini professionali;

    - condannare il convenuto al pagamento della retribuzione della ricorrente e di tutti i vantaggi previsti dallo Statuto a partire dal 30 giugno 1990 sino alla data di ripresa della sua attività, oltre agli interessi al tasso corrente;

    - condannare il convenuto alle spese.

    Nella replica, essa conclude, inoltre, che il Tribunale voglia:

    - disporre la nomina di un perito incaricato di valutare la qualità delle traduzioni manoscritte (da essa) effettuate durante il periodo di prova e la sua conoscenza della lingua italiana.

    Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    - respingere il ricorso;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    Sulla domanda di annullamento

    10 La ricorrente fa valere a sostegno delle sue conclusioni quattro mezzi relativi, rispettivamente, alla violazione delle forme sostanziali, alla violazione del diritto alla difesa, alla violazione del principio di sollecitudine, all' esistenza di un errore manifesto di valutazione dei fatti.

    Sul mezzo relativo alla violazione delle forme sostanziali

    Argomenti delle parti

    11 Il primo mezzo si articola in tre parti. La ricorrente fa valere, nell' ordine, la violazione dell' art. 25, n. 2, dello Statuto, l' inosservanza della nota trasmessa dal Segretario generale, il 19 ottobre 1989, al sig. Vermeylen e l' inosservanza dei diritti della ricorrente nel corso del procedimento dinanzi al comitato dei rapporti.

    12 Per quanto riguarda la prima parte del presente mezzo, la ricorrente rileva che il rapporto sul periodo di prova, in data 14 maggio, le è stato consegnato solo il 1 giugno 1990, in violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, ai sensi del quale: "ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato". Essa sostiene in particolare che, poiché il suo periodo di prova terminava il 30 giugno, la comunicazione del rapporto sul periodo di prova, avvenuta il 1 giugno 1990, deve essere considerata tardiva, nei limiti in cui l' art. 34, n. 2, dello Statuto dispone che "almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto (di fine prova) sulle capacità dell' interessato". Essa aggiunge che la sua assenza di un giorno per causa di malattia non ostava a che l' autorità che ha il potere di nomina le comunicasse immediatamente per iscritto il suo rapporto sul periodo di prova. Il convenuto stesso avrebbe del resto riconosciuto l' esistenza di una violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto in una nota inviata dal sig. Vermeylen al segretario generale, in cui si precisava che, a seguito dell' assenza per causa di malattia della sig.ra Kupka-Floridi, non gli era stato "possibile sottoporle il suo rapporto sul periodo di prova ancora entro i termini prescritti".

    13 Il convenuto ritiene, dal canto suo, che la prima parte del primo mezzo debba essere respinta. Esso sostiene che un periodo di quindici giorni tra la compilazione del rapporto sul periodo di prova e la sua comunicazione non possa comunque essere considerato eccessivo. Esso sostiene che la comunicazione del rapporto di fine prova, avvenuta il 1 giugno 1990, è stata effettuata entro il termine fissato all' art. 34, n. 2, ossia un mese prima del termine del periodo di prova. Comunque, da tale disposizione deriverebbe esplicitamente che il termine così fissato si applica esclusivamente alla redazione del rapporto e non alla sua comunicazione all' interessata. Nella fattispecie, la comunicazione del rapporto sul periodo di prova, avvenuta il 1 giugno 1990, avrebbe permesso alla ricorrente di illustrare ampiamente le sue osservazioni sul rapporto sul periodo di prova, che sono state comunicate al compilatore l' 8 giugno 1990.

    Per giunta, il convenuto sostiene che, anche se si fosse verificato un ritardo nella consegna del rapporto di fine prova, ciò non potrebbe giustificare l' annullamento della decisione impugnata. Infatti, a suo dire, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, le irregolarità nella procedura di notifica di una decisione sono esterne all' atto e non possono quindi viziarlo (sentenze della Corte 14 luglio 1972, ICI / Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619, punto 39 della motivazione; 29 maggio 1974, Hauptzollamt Bielefeld, causa 185/73, Racc. pag. 607, punto 6 della motivazione; 29 ottobre 1981, Arning / Commissione, causa 125/80, Racc. pag. 2539, e 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2323, punto 25 della motivazione). Esso ricorda inoltre che la Corte ha dichiarato che un ritardo nella comunicazione del rapporto di fine prova non giustifica l' annullamento della decisione di non nomina in ruolo (sentenza 12 luglio 1973, di Pillo / Commissione, cause riunite 10/72 e 47/72, Racc. pag. 763, punti 2 e 6 della motivazione).

    14 La seconda parte del primo mezzo si collega all' inosservanza della nota interna, comunicata dal segretario generale al sig. Vermeylen il 19 ottobre 1989, così formulata:

    "2. Tenendo conto dell' ampiezza del periodo di prova, Le chiedo di voler raccogliere regolarmente - sulla base di criteri obiettivi e controllabili - tutti gli elementi concreti di valutazione, positivi e negativi, sulle attitudini, sul rendimento e sul comportamento del dipendente in prova.

    Questi elementi permetteranno di corroborare il giudizio dato nei rapporti di fine prova.

    3. Nei casi in cui si presentassero difficoltà, Ella dovrà in un primo tempo avere un colloquio con il dipendente in prova e poi inviargli, se necessario, una nota esplicativa. Se persistono difficoltà, si può prendere in considerazione un' indagine da parte del segretario generale".

    15 La ricorrente osserva che il sig. Vermeylen non ha seguito queste istruzioni. A suo dire, egli non ha avuto alcun colloquio con lei e non le ha inviato alcuna nota esplicativa. Egli non avrebbe neppure informato il segretario generale.

    Omettendo di conformarsi alla nota di cui sopra, il convenuto ha violato una forma sostanziale. A sostegno della sua tesi, la ricorrente sostiene che tale nota costituisce una direttiva interna che espone una regola di condotta dalla quale l' amministrazione non poteva scostarsi senza dichiararne i motivi, se non voleva violare il principio della parità di trattamento, come risulta dalla giurisprudenza della Corte ed in particolare dalla sentenza 30 gennaio 1974, Louwage / Commissione (causa 148/73, Racc. pag. 81, punto 12 della motivazione).

    16 Il convenuto respinge gli argomenti della ricorrente. Esso sostiene che la citata nota 19 ottobre 1989 non aveva alcun carattere vincolante. Infatti, dalla sua stessa formulazione risulterebbe che essa si limitava a raccomandare un certo comportamento in caso di difficoltà. Non si tratterebbe quindi di una direttiva interna che crei diritti a favore dei dipendenti e che vincoli l' amministrazione ai sensi della giurisprudenza Louwage (sentenza 30 gennaio 1974, causa 148/73, cit.).

    Per giunta, il convenuto asserisce che la ricorrente è stata ripetutamente avvertita, in maniera estremamente precisa, dai suoi superiori gerarchici, delle manchevolezze del suo lavoro. In particolare, essa sarebbe stata informata del fatto che le sue traduzioni erano oggetto di numerose correzioni di stile e di terminologia. Al riguardo, il convenuto precisa che a partire da un certo livello di difettosità non è più possibile indicare "in maniera sistematica" gli errori commessi, nel corso di un periodo di nove mesi, come la ricorrente avrebbe desiderato. I revisori sarebbero del resto giunti a non discutere più con la ricorrente le modifiche apportate ai suoi lavori, soprattutto nei limiti in cui l' interessata non accettava le critiche, così come testimoniato dal rapporto di fine prova. Inoltre, il sig. Pertoldi le avrebbe inviato una nota scritta che esprimeva la sua insoddisfazione a seguito della mancata accettazione di un lavoro.

    17 Nell' ambito della terza parte del primo mezzo, la ricorrente sostiene che la procedura seguita dinanzi al comitato dei rapporti ha violato l' art. 2 della decisione del Comitato economico e sociale n. 76/83A, ai sensi della quale il termine per pronunciarsi, fissato dal segretario generale, non può essere inferiore a sette giorni lavorativi. Orbene, prosegue la ricorrente, il comitato, convocato il 19 giugno 1990, si è riunito il 22 e il 25 giugno e ha emesso il proprio parere il 26 giugno, ossia prima dei sette giorni lavorativi successivi alla sua convocazione. La ricorrente ritiene di poter legittimamente attendersi, in forza del principio del legittimo affidamento, un' applicazione rigorosa del predetto articolo che ha lo scopo, a suo parere, di consentire al comitato di lavorare serenamente cercando di informarsi il più possibile, e al dipendente in prova di provvedere alla sua difesa dinanzi al comitato.

    18 Il convenuto contesta l' interpretazione dell' art. 2 della decisione n. 76/83A proposta dalla ricorrente. Esso sostiene che il termine minimo di sette giorni è stato fissato a solo vantaggio del comitato dei rapporti e non dei dipendenti in prova interessati. Il comitato sarebbe stato quindi libero di pronunciarsi entro un termine più breve, senza che la serenità dei suoi lavori ne fosse del resto pregiudicata.

    Valutazione in diritto

    19 Per quanto riguarda la prima parte del presente mezzo, relativa alla pretesa violazione dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, in quanto il rapporto sul periodo di prova della ricorrente non le sarebbe stato comunicato immediatamente, il Tribunale constata, innanzitutto, che, a quanto risulta dagli atti, tale rapporto di fine prova è stato in realtà compilato definitivamente il 31 maggio 1990 e non il 14 maggio 1990 come sostenuto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, in contrasto del resto con il suo reclamo che menziona espressamente la redazione del rapporto sul periodo di prova in data 31 maggio 1990. Infatti, mentre la prima pagina di tale rapporto presenta la data del 14 maggio 1990, si deve rilevare che il rapporto è stato definitivamente redatto dal compilatore solo il 31 maggio 1990, dopo essere stato preparato e firmato dal sig. Pertoldi e da tre revisori il 30 maggio 1990, come testimoniato dalle date rispettive in cui sono state apposte tali firme, a pag. 7 del rapporto sul periodo di prova. Inoltre, dalla nota inviata il 31 maggio 1990 al segretario generale dal compilatore del rapporto relativo alla ricorrente, sig. Vermeylen, confermata dalle osservazioni svolte dal convenuto dinanzi al Tribunale, non contestate dalla ricorrente, risulta che, fin dal 30 maggio, quest' ultima è stata "informata ufficialmente del carattere negativo del suo rapporto sul periodo di prova, che il suo compilatore (...) le avrebbe consegnato nel corso della giornata del 31 maggio". Poiché la ricorrente si era dichiarata malata a tale data, il suo rapporto sul periodo di prova le è stato consegnato brevi manu sin dal giorno successivo, il 1 giugno 1990, dal suo compilatore. Di conseguenza, non può contestarsi al convenuto il fatto di non aver immediatamente comunicato il suo rapporto di fine prova all' interessata, a norma dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto.

    Quanto alla censura secondo la quale la comunicazione del rapporto sul periodo di prova, avvenuta il 31 maggio 1990, violerebbe l' art. 34, n. 2, dello Statuto, basti ricordare, alla luce dei fatti in precedenza esposti, che il rapporto sul periodo di prova della ricorrente è stato definitivamente compilato il 31 maggio 1990, ossia un mese prima della fine del periodo di prova, avvenuta il 30 giugno 1990. Inoltre, il rapporto sul periodo di prova era pronto fin dal 30 maggio 1990; era stato preparato dal sig. Pertoldi previa consultazione dei revisori e in collaborazione con il sig. Vermeylen. Alla luce di quanto sopra, l' asserzione della ricorrente secondo cui il convenuto avrebbe espressamente riconosciuto di non averle trasmesso il suo rapporto sul periodo di prova nei termini prescritti non è tale da rimettere in discussione le conclusioni risultanti dai fatti testé accertati.

    20 Per giunta, il Tribunale sottolinea che la decisione impugnata è stata adottata, il 27 giugno 1990, sulla base, in particolare, di un rapporto sul periodo di prova regolare nonché delle osservazioni presentate dalla ricorrente, l' 8 giugno 1990, sul suo rapporto sul periodo di prova, in applicazione dell' art. 34, n. 2, secondo comma, dello Statuto. Dato che la ricorrente è stata messa in grado di far valere il suo punto di vista sul suo rapporto sul periodo di prova in condizioni regolari, la decisione impugnata non può, in ogni caso, essere viziata da invalidità per il solo fatto della sua pretesa comunicazione tardiva (v. sentenza della Corte 25 marzo 1982, Munk / Commissione, causa 98/81, Racc. pag. 1155, punti 8 e 9 della motivazione).

    21 La prima parte del presente mezzo deve quindi essere respinta.

    22 Nell' ambito della seconda parte del presente mezzo, relativa alla pretesa inosservanza della nota interna concernente la "valutazione dei dipendenti in prova", inviata al compilatore del rapporto della ricorrente, secondo una prassi consolidata presso il Comitato economico e sociale, occorre verificare se le istruzioni emanate nella nota di cui sopra siano state seguite nella fattispecie.

    23 Si deve osservare, in via preliminare, che il capo divisione della traduzione italiana, sig. Pertoldi, era autorizzato, in qualità di responsabile del tirocinio della ricorrente, ad esercitare le competenze connesse alla guida di un tirocinio, ivi comprese quelle precisate nella nota di cui sopra, trasmessa, il 19 ottobre 1989, al sig. Vermeylen, compilatore del rapporto sulla ricorrente, designato in applicazione della decisione n. 363/82A del Comitato economico e sociale, concernente l' adozione delle disposizioni generali relative alla compilazione del rapporto di fine prova. Infatti, il sig. Vermeylen, in conformità della giurisprudenza della Corte, aveva affidato la guida del tirocinio della ricorrente al sig. Pertoldi che, in quanto superiore gerarchico diretto, si trovava in stretti rapporti di lavoro con la ricorrente (v. sentenze della Corte 1 giugno 1978, D' Auria / Commissione, causa 99/77, Racc. pag. 1267, punto 12 della motivazione, e 15 maggio 1985, Patrinos / Comitato economico e sociale, causa 3/84, Racc. pag. 1421, punto 23 della motivazione). Non può quindi farsi carico al sig. Vemeylen di non aver seguito personalmente lo svolgimento del periodo di prova della ricorrente, dato che tale responsabilità incombeva al sig. Pertoldi.

    24 Per quanto riguarda l' obbligo di colloquio con il dipendente in prova in caso di difficoltà, menzionato nella nota citata, il Tribunale constata che dalla deposizione del sig. Pertoldi all' udienza, nonché dal reclamo stesso della ricorrente, risulta che il sig. Pertoldi ha appunto avuto un colloquio con l' interessata all' inizio del mese di marzo del 1990, a circa cinque mesi dall' inizio del periodo di prova della ricorrente. Inoltre, un insieme di elementi concordanti consente di stabilire che tale colloquio verteva, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, sulle difficoltà emerse dall' andamento del suo periodo di prova e sulla eventualità di un rapporto negativo sul periodo di prova. Infatti, dopo aver avuto comunicazione della citata nota interna 19 ottobre 1989, il sig. Pertoldi ha avuto un colloquio con il sig. Brueggemann, membro della divisione del personale, onde informarsi sul comportamento da adottare nel caso in cui un periodo di prova abbia esito negativo. Secondo la deposizione del sig. Pertoldi dinanzi al Tribunale, suffragata dall' allegato alla nota del 31 maggio 1990 del sig. Vermeylen al segretario generale, allegata agli atti, gli venne allora consigliato di limitarsi ad un colloquio con la sig.ra Kupka-Floridi per avvertirla oralmente. Risulta quindi dalla successione cronologica dei fatti summenzionati che il responsabile del tirocinio della ricorrente si è conformato alla prima delle istruzioni formulate nella nota citata avvertendo la ricorrente, in occasione del loro colloquio del mese di marzo, del rischio di un rapporto negativo sul periodo di prova. Nello stesso senso, dal confronto fra le dichiarazioni della ricorrente e la deposizione del teste all' udienza risulta che l' asserzione della ricorrente secondo cui il sig. Pertoldi le avrebbe lasciato intravedere un esito positivo del suo periodo di prova può riferirsi solo al fatto che, pur avvertendo la ricorrente della possibilità di un esito negativo del periodo di prova, il sig. Pertoldi non ha giustamente escluso, all' inizio del mese di marzo, la possibilità di un rapporto sul periodo di prova positivo in caso di sostanziale miglioramento delle prestazioni della ricorrente.

    25 Quanto alle altre due istruzioni contenute nella nota citata, si deve osservare che esse costituivano semplici raccomandazioni, nei limiti in cui lasciavano alla valutazione del responsabile del tirocinio o del compilatore del rapporto l' iniziativa di un avvertimento scritto e dell' informativa al segretario generale. Infatti, la nota citata si limitava a prevedere, "se del caso", l' invio di una nota di chiarimento e la possibilità di "prendere in considerazione" l' informativa al segretario generale. Nella fattispecie, bisogna rilevare che il sig. Pertoldi ha ritenuto preferibile, nelle circostanze del caso di specie e a seguito del suo colloquio con il sig. Brueggemann, non inviare un avvertimento scritto alla ricorrente al fine di evitare che un avvertimento del genere fosse interpretato come un' anticipazione del giudizio di cui al rapporto finale sul periodo di prova. D' altro canto, il sig. Vermeylen non ha ritenuto opportuno avvertire il segretario generale delle difficoltà emerse dal periodo di prova prima della compilazione del rapporto sul periodo di prova.

    26 Alla luce di quanto sopra e senza che il Tribunale debba risolvere la questione se la nota del 19 ottobre 1989 presentasse il carattere di una direttiva interna, la seconda parte del presente mezzo deve comunque essere respinta.

    27 La terza parte del presente mezzo si ricollega alla pretesa violazione dell' art. 2 della decisione n. 76/83A del Comitato economico e sociale. Ai sensi di tale norma, "il comitato è convocato, a domanda del dipendente interessato, dal segretario generale (...) che gli fissa un termine per pronunciarsi; termine che, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 giorni lavorativi". Come sottolinea il convenuto, risulta chiaramente che la norma citata è stata adottata a favore del comitato dei rapporti, al fine di consentire il buono svolgimento dei suoi lavori, e non è diretta in nessun caso a creare diritti per il dipendente in prova interessato, che non può quindi avvalersene dinanzi al Tribunale. Inoltre, e in ogni caso, risulta dalla sua formulazione stessa che tale norma si rivolge in maniera specifica al segretario generale, incaricato di fissare il termine entro il quale il comitato deve pronunciare il suo parere. Essa ha lo scopo di garantire che il comitato dei rapporti disponga di un termine sufficiente per condurre i propri lavori, fermo restando che gli è consentito emettere il proprio parere prima della scadenza di tale termine ove esso si ritenga sufficientemente informato. Nella fattispecie, si deve constatare che il termine fissato dal segretario generale era di sette giorni e che il comitato dei rapporti ha potuto legittimamente emettere il proprio parere fin dal sesto giorno, quando ha ritenuto di essere in possesso degli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa.

    28 La terza parte del presente mezzo deve quindi essere respinta.

    Sul mezzo relativo alla violazione del diritto alla difesa

    Argomenti delle parti

    29 La ricorrente sostiene che il diritto alla difesa è stato violato sotto un triplice profilo. In primo luogo, essa non avrebbe beneficiato di un termine sufficiente per difendersi dinanzi al comitato dei rapporti. In secondo luogo, la seconda riunione di tale comitato non sarebbe stata rinviata quando la ricorrente era impossibilitata, per validi motivi, a presenziarvi. Infine, il processo verbale delle riunioni del comitato non le sarebbe stato comunicato.

    30 Per quanto riguarda il primo di questi tre punti, la ricorrente sostiene di aver espresso il desiderio, chiedendo, il 19 giugno 1990, la convocazione del comitato dei rapporti, che quest' ultimo non si riunisse prima di un termine di otto giorni onde consentirle di provvedere in maniera soddisfacente alla tutela dei suoi diritti. Orbene, la riunione si tenne tre giorni dopo, il 22 giugno alle 10, senza preavviso nei confronti della ricorrente. Analogamente, essa precisa di essere stata convocata il 25 giugno 1990 alle 17,20 per una riunione del comitato fissata alle 17,30. Questa mancata convocazione preventiva non può essere equiparata, secondo la ricorrente, ad un termine "molto breve", con riferimento al quale la Corte ha ritenuto, nella sentenza 12 luglio 1973, che non potesse inficiare la validità del licenziamento (di Pillo, cause riunite 10/72 e 47/72, cit.). Essa sarebbe incompatibile con il carattere in contraddittorio della procedura, quale risulta dalla formulazione stessa della decisione n. 76/83A, che prevede in particolare la consultazione del dipendente scrutinato. Essa viola così il principio del legittimo affidamento, il diritto alla difesa dell' interessato, nonché il principio di buona amministrazione.

    31 Per quanto riguarda il secondo punto, la ricorrente fa valere che il mancato rinvio della seconda riunione del comitato dei rapporti, tenutasi in sua assenza il 25 giugno 1990, viola il diritto alla difesa tanto più in quanto, in occasione della prima riunione, a seguito del rifiuto opposto alla sua richiesta di perizia, la ricorrente aveva esposto i motivi che giustificavano una seconda riunione al fine di procedere ad un confronto con i revisori sulla qualità dei suoi lavori.

    32 In terzo luogo, la ricorrente contesta al convenuto il fatto di non averle consentito di prendere conoscenza dei verbali dei lavori del comitato. Essa ignora quindi se la sig.ra J. Hughes, di cui aveva chiesto l' audizione, sia stata sentita e, in caso affermativo, come la sua deposizione figuri a verbale. Essa ignora anche l' identità del dipendente della direzione dell' amministrazione del personale e delle finanze che il comitato dei rapporti asserisce di aver sentito. Infine, l' elenco dei documenti trasmessi al comitato dal segretario generale, ai quali fa riferimento il parere del comitato, non sarebbe stato comunicato alla ricorrente. Di conseguenza, poiché il Tribunale ha invitato il convenuto a produrre tali documenti - così come domandava la ricorrente nel ricorso - e poiché il Comitato economico e sociale ha risposto che, secondo la prassi abituale del comitato dei rapporti, non era stato redatto alcun verbale dei lavori del comitato, la ricorrente ha sostenuto all' udienza che era stato palesemente e gravemente violato il suo diritto alla difesa, nei limiti in cui la mancanza di un verbale ostacolava qualunque controllo sullo svolgimento dei lavori del comitato.

    33 Per il resto, nella replica, la ricorrente contesta al convenuto di non averle comunicato, prima della presentazione del presente ricorso, i documenti prodotti in allegato al controricorso, ossia le note che la riguardavano, scambiate tra i suoi superiori gerarchici. La mancata comunicazione di tali documenti alla ricorrente, nei limiti in cui essi si riferiscono alle sue competenze, al suo comportamento e al suo rendimento, violerebbe l' art. 26 dello Statuto e il diritto alla difesa della ricorrente. Tali documenti non potrebbero esserle opposti. Inoltre, essi sarebbero in contrasto con talune valutazioni positive contenute nel rapporto sul periodo di prova. In subordine, la ricorrente rileva che, anche se tali documenti le fossero stati comunicati, essa si sarebbe comunque trovata dinanzi al "fatto compiuto", in quanto "i documenti sono, per la maggior parte, in primo luogo relativi ai (suoi) problemi di salute (allegati 3, 5, 6 e 7 al controricorso), il che non ha nulla che vedere con eventuali critiche relative alla sua competenza, e, in secondo luogo, i documenti sono stati redatti solo al termine del periodo di prova".

    34 Il convenuto contesta la fondatezza, in fatto e in diritto, del secondo mezzo. Esso sottolinea che la procedura da seguire dinanzi al comitato dei rapporti è fissata dalla decisione n. 76/83A, che non prevede alcun termine di convocazione a favore del dipendente in prova interessato. Tale procedura non si svolgerebbe in contraddittorio. Il convenuto sostiene, al riguardo, che la Corte ha riconosciuto che un' istituzione ha il diritto di licenziare un dipendente in prova senza raccogliere il parere di un comitato dei rapporti qualora non abbia proceduto ad istituirlo, il che non è obbligatorio a norma dello Statuto (sentenza 1 giugno 1978, D' Auria, causa 99/77, cit., punto 24 della motivazione). Esso fa altresì valere la sentenza della Corte 12 luglio 1973, ai sensi della quale se l' istituzione "deve comunicare al dipendente interessato il rapporto sul periodo di prova, per consentirgli di formulare le sue osservazioni (...) essa però non è obbligata a metterlo in grado di pronunciarsi in merito all' intenzione di licenziarlo, tenuto conto del tenore negativo del rapporto (...) Se cionondimeno (l' istituzione), in circostanze simili, invita il dipendente in prova a formulare le proprie osservazioni (attenendosi in tal modo ai principi di una sana amministrazione in materia di personale), il fatto che per la risposta venga concesso solo un termine molto breve non può inficiare la validità del licenziamento" (di Pillo, cause 10/72 e 47/72, cit.). Alla luce di tutte queste considerazioni, il convenuto ritiene che il fatto che l' art. 2 della decisione n. 76/83A preveda una "consultazione" del dipendente scrutinato non comporta assolutamente che la procedura dinanzi a tale comitato sia in contraddittorio, tanto più che il dipendente in prova ha già avuto l' occasione di presentare le sue osservazioni sul rapporto di fine prova sfavorevole (conclusioni dell' avvocato generale Trabucchi nella causa di Pillo, cause riunite 10/72 e 47/72, cit., pag. 775 in fine). Quanto alle circostanze del caso di specie, il convenuto rileva che la ricorrente ha potuto far valere il proprio punto di vista attraverso osservazioni scritte molto estese, comunicate al compilatore del rapporto l' 8 giugno 1990. Inoltre, essa sarebbe stata sentita dal comitato dei rapporti, che avrebbe sentito anche un dipendente da essa citato.

    35 Per quanto riguarda i documenti allegati al controricorso, il convenuto rileva che ad eccezione di un allegato che costituisce una semplice domanda di controllo medico, tutti gli allegati che non erano stati comunicati alla sig.ra Kupka-Floridi erano posteriori al suo rapporto di fine prova negativo. Orbene, esso precisa, solo i documenti che avevano esercitato un' influenza determinante sulla decisione impugnata dovevano essere comunicati all' interessata e figurare nel suo fascicolo salvo violare altrimenti il diritto alla difesa (sentenze della Corte 3 febbraio 1971, Rittweger / Commissione, causa 21/70, Racc. pag. 7, punto 35 della motivazione, e 28 giugno 1972, Brasseur / Parlamento, causa 88/71, Racc. pag. 499, punto 18 della motivazione). Inoltre, la mancata comunicazione degli allegati controversi non può costituire una violazione di una forma sostanziale, nei limiti in cui essi non abbiano avuto un' incidenza determinante sulla decisione. Nel caso di specie, parecchi di tali allegati riguarderebbero questioni puramente amministrative e non dovrebbero quindi figurare nel fascicolo personale della ricorrente.

    Valutazione in diritto

    36 Per quanto riguarda la censura relativa alla convocazione immediata della ricorrente dinanzi al comitato dei rapporti, in violazione del preteso carattere in contraddittorio della procedura dinanzi a tale comitato, occorre innanzitutto rilevare che la decisione n. 76/83A del Comitato economico e sociale, che fissa la procedura da seguire dinanzi a tale organismo e prevede espressamente la consultazione del dipendente scrutinato e del compilatore del rapporto, non impone alcun termine per la loro convocazione. Tale consultazione ha la funzione di consentire al comitato di informarsi obiettivamente sul punto di vista dell' interessato, al fine di esprimere il proprio parere con piena cognizione di causa.

    Al riguardo, senza che sia necessario che il Tribunale si pronunci sulla questione se il principio del contraddittorio si applichi dinanzi al comitato dei rapporti, si deve sottolineare che in ogni caso tale principio è stato rispettato nella fattispecie. Infatti, la ricorrente ha presentato al compilatore del rapporto, l' 8 giugno 1990, le sue osservazioni scritte sul rapporto sul periodo di prova, ai sensi dell' art. 34, n. 2, primo comma, dello Statuto ed esse sono state trasmesse al comitato dei rapporti quando quest' ultimo è stato adito. Per giunta, dai documenti prodotti agli atti risulta che, in occasione della sua prima riunione, il comitato ha proceduto a un' audizione della ricorrente e che nel corso della sua seconda riunione esso ha pure sentito il dipendente la cui audizione era stata richiesta dalla ricorrente. Ne consegue che, quando ha pronunciato il suo parere, il comitato dei rapporti era pienamente a conoscenza della posizione della ricorrente, tanto tramite le sue osservazioni scritte di cui sopra, quanto a seguito della sua audizione in occasione della sua prima riunione.

    Alla luce di quanto sopra, il Tribunale constata che in ogni caso la mancanza di un termine di convocazione della ricorrente non ha avuto influenza sul contenuto del parere emesso dal comitato dei rapporti. Essa non può pertanto viziare la procedura seguita dinanzi a tale comitato.

    37 Per quanto riguarda la censura relativa al mancato rinvio della seconda riunione del comitato dei rapporti, basta constatare che, dopo aver sentito la ricorrente in occasione della sua prima riunione, il comitato poteva legittimamente ritenersi sufficientemente informato sulla posizione dell' interessata e non rinviare la sua ultima riunione. Inoltre, la ricorrente non precisa i motivi specifici che avrebbero giustificato una seconda riunione onde confrontare il suo punto di vista con quello dei revisori sulla qualità dei suoi lavori.

    38 Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata comunicazione dei verbali del comitato dei rapporti, si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la comunicazione al dipendente in prova del parere espresso dal comitato dei rapporti costituisce una garanzia sufficiente del rispetto del diritto alla difesa (v. sentenza 13 dicembre 1989, Patrinos / Comitato economico e sociale, punto 48 della motivazione, causa C-17/88, Racc. pag. 4249, pubblicazione sommaria). Infatti, la valutazione della regolarità dei lavori del comitato dei rapporti da parte del dipendente in prova e da parte del Tribunale può avvenire sulla base del solo parere, senza che sia necessario disporre dei verbali di tali lavori. Ora, è pacifico, nella fattispecie, che la ricorrente ha ricevuto comunicazione del parere emesso dal comitato dei rapporti.

    39 Quanto all' ultima censura sollevata, relativa alla mancata comunicazione alla ricorrente, prima della presentazione del presente ricorso, dei documenti allegati al controricorso, si deve mettere in rilievo che, tra tali documenti, l' unico anteriore al rapporto sul periodo di prova e di cui la ricorrente non sia stata informata è una nota del sig. Vermeylen del 27 marzo 1990, con cui si chiedeva che si procedesse al controllo medico di un' assenza della ricorrente per malattia, nella prospettiva, espressamente menzionata, di un rapporto negativo sul periodo di prova. Per il resto, si tratta di note scambiate nel periodo intercorso tra la firma del rapporto sul periodo di prova ed il licenziamento. In due di esse, in data 19 e 20 giugno 1990, il sig. Pertoldi informa il sig. Vermeylen e il capodivisione del personale dell' assenza della ricorrente per causa di malattia. Gli altri due allegati sono due note del sig. Vermeylen al segretario generale, rispettivamente in data 31 maggio e 15 giugno 1990, che riferiscono le reazioni della ricorrente alla notizia del carattere sfavorevole del suo rapporto sul periodo di prova. Inoltre, la citata nota del 31 maggio 1990 menziona altresì una nota inviata alla sig.ra Kupka-Floridi dal sig. Pertoldi, a seguito della mancata accettazione di un lavoro, nonché la sua imperfetta conoscenza dell' italiano, e contiene osservazioni sul suo preteso rifiuto di dialogare con i revisori. Tuttavia, le osservazioni relative, in particolare, alle conoscenze linguistiche della ricorrente non contengono alcun elemento nuovo rispetto a quelli esposti nel rapporto sul periodo di prova.

    Alla luce di quanto sopra, il Tribunale constata che gli elementi relativi al comportamento della ricorrente, contenuti in tali documenti e non figuranti o non esposti nel rapporto sul periodo di prova, non sono alla base della decisione impugnata come rivela l' esame in precedenza effettuato nell' ambito del terzo mezzo. Infatti, la decisione impugnata è motivata dalle carenze dimostrate dalla ricorrente nell' "uso della lingua italiana con cognizione di causa e con precisione". Ne consegue che le considerazioni connesse alle assenze per malattia della ricorrente durante il periodo di prova, alla sua asserita mancanza di apertura al dialogo, ad un occasionale rifiuto opposto alla richiesta di effettuare un lavoro o al suo comportamento alla notizia del carattere negativo del suo rapporto sul periodo di prova non hanno avuto alcuna influenza sulla decisione impugnata. La mancata comunicazione dei documenti di cui sopra non ha quindi pregiudicato il diritto della ricorrente di essere sentita prima dell' adozione della decisione impugnata e non può quindi inficiare la validità di quest' ultima in conformità di una giurisprudenza ormai consolidata (v. in particolare le sentenze della Corte 3 febbraio 1971, Rittweger, causa 21/70, cit., punti 29-41 della motivazione, 28 giugno 1972, Brasseur, causa 88/71, cit., punto 11 della motivazione, e 12 febbraio 1987, Bonino / Commissione, causa 233/85, Racc. pag. 739, punto 11 della motivazione).

    40 Il secondo mezzo deve quindi essere respinto e, di conseguenza, debbono essere respinte tutte le conclusioni dirette all' annullamento.

    Sul mezzo relativo alla violazione del principio di sollecitudine

    Argomenti delle parti

    41 Nell' ambito del terzo mezzo, la ricorrente sostiene di non aver beneficiato, nel corso del suo periodo di prova, di osservazioni, di istruzioni e di consigli appropriati da parte dei revisori e dei superiori gerarchici. Infatti, solo il sig. Pertoldi, capo della sezione italiana, avrebbe seguito la ricorrente, e solo durante le due prime settimane del periodo di prova, e le avrebbe rivolto osservazioni positive. All' inizio del mese di maggio del 1990, egli le avrebbe comunicato che, purché avesse continuato a lavorare seriamente, essa sarebbe stata certamente nominata in ruolo. Dal canto loro, i revisori, contrariamente a quanto affermato nel rapporto sul periodo di prova, avrebbero effettuato correzioni stilistiche o terminologiche senza fornire spiegazioni alla ricorrente e senza neppure restituirle i testi corretti. Per prendere conoscenza dei testi rivisti la ricorrente doveva quindi, così essa sottolinea, cercarli negli archivi. Essa contesta in particolare ai revisori nonché al sig. Vermeylen, compilatore del rapporto, di non averle segnalato in maniera sistematica gli aspetti che avrebbero dovuto essere migliorati. Per giunta, non le sarebbe stata comunicata alcuna nota di servizio al riguardo. Inoltre, la ricorrente rileva una contraddizione nel rapporto di fine prova che menziona il fatto che essa non avrebbe dimostrato una sufficiente disponibilità a dialogare e a discutere con i revisori e con i colleghi mentre, nelle valutazioni analitiche del rapporto stesso, la sua capacità di adattamento alle esigenze del servizio nonché i suoi rapporti umani sono stati qualificati buoni.

    Infine, la ricorrente asserisce che il convenuto avrebbe mancato al suo dovere di sollecitudine non provvedendo scrupolosamente a far sì che essa fosse messa in grado di poter dimostrare le sue capacità nel migliore dei modi. A questo proposito, il convenuto avrebbe riconosciuto che le sue conoscenze in olandese non erano state utilizzate durante il periodo di prova. Risulterebbe quindi che si è tenuto conto solo dell' interesse del servizio, a scapito dell' interesse della ricorrente. Tale circostanza sarebbe in gran parte all' origine della decisione impugnata.

    42 Il convenuto ritiene, dal canto suo, di aver dimostrato sollecitudine nei confronti della ricorrente. Esso sottolinea innanzitutto che il periodo di prova non ha lo scopo di formare il candidato, ma ha unicamente "la funzione di permettere all' amministrazione di giudicare più concretamente l' idoneità del candidato a determinate mansioni, la disposizione d' animo con la quale egli svolge i suoi compiti e il suo rendimento", come la Corte ha dichiarato nella sentenza 17 novembre 1983, Tréfois / Corte di giustizia (causa 290/82, Racc. pag. 3751). Esso ricorda inoltre che il dovere di sollecitudine deve essere conciliato con le esigenze di buon funzionamento del servizio e deve pertanto essere mantenuto entro limiti ragionevoli (sentenza 14 luglio 1977, Geist / Commissione, causa 61/76, Racc. pag. 1419, punti 37-42 della motivazione).

    Per quanto riguarda il caso di specie, il convenuto osserva che non è per nulla contestato che il periodo di prova si sia svolto in condizioni normali. In particolare, le condizioni materiali di lavoro della dipendente in prova sarebbero state soddisfacenti ed essa non avrebbe avuto motivo di lamentare un carico di lavoro insufficiente o eccessivo. Il convenuto ritiene inoltre che esso non aveva alcun obbligo di utilizzare le conoscenze di olandese della ricorrente. Esso ritiene che, accettando di svolgere la sua attività presso il Comitato economico e sociale, la ricorrente dovesse adattarsi alle esigenze proprie del servizio presso cui era stata assunta. Il convenuto respinge altresì la censura secondo cui la ricorrente non sarebbe stata sufficientemente informata delle manchevolezze del suo lavoro. Esso ricorda che la Corte ha dichiarato che "non esiste alcun obbligo per l' amministrazione di rivolgere, in un determinato momento, un avvertimento al dipendente in prova le cui prestazioni non diano soddisfazione" (sentenza 15 maggio 1985, Patrinos, causa 3/84, cit., punto 19 della motivazione). Esso osserva che comunque "numerose osservazioni (...) sono state rivolte (alla ricorrente) sul suo lavoro e le sono state ripetutamente fornite spiegazioni", secondo il tenore del suo rapporto di fine prova.

    Valutazione in diritto

    43 Prima di stabilire se la ricorrente sia stata messa in grado di compiere il suo periodo di prova in condizioni normali alla luce delle pertinenti norme dello Statuto, occorre innanzitutto ricordare la finalità del periodo di prova. Risulta espressamente dalla definizione statutaria della finalità del periodo di prova, contenuta nell' art. 34, n. 2, primo comma, che l' imposizione di un periodo di prova, al termine del quale dev' essere compilato un rapporto sul periodo di prova, è destinata a verificare "(le) capacità dell' interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché (il) suo rendimento e comportamento in servizio". In forza di questa stessa disposizione, se il dipendente in prova non ha dato "prova di qualità professionali sufficienti" deve essere licenziato. A differenza dei concorsi per l' assunzione, concepiti in modo tale da consentire la selezione dei candidati secondo criteri generali e previsionali, il periodo di prova ha quindi la funzione di permettere all' amministrazione di giudicare più concretamente l' idoneità del candidato a determinate mansioni, la disposizione d' animo con la quale egli svolge i suoi compiti e il suo rendimento, come la Corte ha sottolineato nella sentenza 17 novembre 1983 (Tréfois, causa 290/82, cit., punto 24 della motivazione).

    44 Tuttavia, anche se il periodo di prova, che deve consentire di valutare l' idoneità e il comportamento del dipendente in prova, non può essere equiparato ad un periodo di formazione, è nondimeno necessario che l' interessato sia messo in grado, durante tale periodo, di dar prova delle sue qualità. Tale condizione è indissociabile dalla nozione di periodo di prova ed è implicitamente contenuta nel citato art. 34, n. 2, come è confermato dalla giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenze 12 dicembre 1956, Mirossevich / Alta Autorità, causa 10/55, Racc. pag. 359, in particolare pagg. 381 e segg., e 15 maggio 1985, Patrinos, causa 3/84, cit., punto 20 della motivazione). Essa risponde inoltre alle esigenze connesse al rispetto dei principi generali di buona amministrazione e di parità di trattamento nonché dell' obbligo di sollecitudine che "corrisponde all' equilibrio dei diritti ed obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti fra l' amministrazione e i suoi dipendenti" come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 maggio 1980, Kuhner / Commissione, (cause 33/79 e 75/79, Racc. pag. 1677, punto 22 della motivazione).

    Conformemente ad una giurisprudenza consolidata della Corte, ciò significa, in pratica, che il dipendente in prova deve non solo fruire di condizioni materiali adeguate, ma anche di istruzioni e di consigli appropriati, tenuto conto della natura delle mansioni svolte, onde essere in grado di adattarsi alle esigenze specifiche del posto occupato (v. in particolare sentenza 15 maggio 1985, Patrinos, causa 3/84, cit., punto 21 della motivazione).

    45 Nel caso di specie, il Tribunale constata che il periodo di prova della ricorrente si è svolto in condizioni normali, sulla base dei criteri obiettivi applicati presso la divisione della traduzione interessata, sia per quanto riguarda la distribuzione del lavoro sia per quanto concerne l' inquadramento. Infatti, risulta dall' audizione del sig. Pertoldi che non vi è stata alcuna disparità di trattamento nei suoi confronti rispetto ai dipendenti in prova che l' hanno preceduta e la ricorrente, eccependo tale discriminazione, non ha apportato, a sostegno delle sue affermazioni, alcun elemento in grado di suffragarle o di consentire di valutarne la fondatezza.

    46 Al riguardo si deve osservare, innanzitutto, che la ricorrente non contesta né la natura o la qualità dei lavori ad essa affidati né le condizioni materiali in cui essi dovevano essere eseguiti. Per quanto riguarda la censura secondo cui le sue conoscenze nella lingua olandese non sarebbero state utilizzate, impedendole così di far valere la sua competenza in questo campo a scapito del suo interesse, si deve sottolineare che l' obbligo di sollecitudine non poteva in nessun caso portare a far prevalere la presa in considerazione delle qualificazioni particolari della ricorrente nella lingua olandese sulle esigenze connesse con l' organizzazione razionale del lavoro in seno alla divisione interessata. Le traduzioni erano infatti affidate alla ricorrente in funzione delle esigenze del servizio e corrispondevano ai compiti per i quali essa era stata nominata dipendente in prova.

    47 In secondo luogo, il Tribunale constata, alla luce degli elementi agli atti e della deposizione del teste all' udienza, che la ricorrente ha fruito, nel corso del suo periodo di prova, di istruzioni e di consigli da parte del responsabile del suo tirocinio e da parte dei revisori, diretti a consentirle di adattarsi alla specificità dei compiti di traduzione presso il Comitato economico e sociale. Essa è stata seguita, nel corso delle due prime settimane del periodo di prova, dal sig. Pertoldi, da cui è stata sistematicamente informata sui metodi di lavoro presso il Comitato economico e sociale e sulla maniera di affrontare la traduzione a seconda del tipo di documento considerato. Inoltre, dalle sue risposte ai quesiti posti dal Tribunale, che non sono state contestate dalla ricorrente, risulta che il sig. Pertoldi, a più riprese, le ha rivolto consigli tecnici indicandole i punti da migliorare, essenzialmente sulla base delle indicazioni fornitegli dai revisori, incaricati di seguire il suo lavoro. Al riguardo, risulta chiaramente che i testi rivisti erano, in linea di principio, restituiti alla ricorrente dai revisori che ne discutevano perlopiù con lei prima della consegna del lavoro. Per quanto riguarda i lavori urgenti - che rappresentavano, secondo il sig. Pertoldi, una percentuale minima del volume complessivo del lavoro della divisione - la sig.ra Kupka-Floridi poteva in ogni caso prendere conoscenza delle correzioni apportate alle sue traduzioni che le venivano restituite ovvero venivano riposte negli archivi a cui essa aveva libero accesso. L' insieme degli elementi del fascicolo e le risposte del sig. Pertoldi ai quesiti posti dal Tribunale consentono di stabilire che i colloqui con i revisori si sono diradati solo a seguito di alcune tensioni conseguenti alla contestazione, da parte della ricorrente, delle critiche formulate nei confronti dei suoi lavori. Tali conclusioni sono suffragate dal rapporto sul periodo di prova, compilato dal sig. Vermeylen e firmato dal sig. Pertoldi e da tre revisori, in cui si menzionano "numerose osservazioni (...) espresse (alla sig.ra Kupka-Floridi) sul suo lavoro e le ripetute spiegazioni che le sono state fornite". Allo stesso modo, il parere del comitato dei rapporti, adottato all' unanimità, conclude che "dalle condizioni di lavoro in cui si è svolto il periodo di prova non emerge alcuna anomalia né alcuna situazione particolare degna di menzione".

    48 In terzo luogo, infine, per quanto riguarda l' asserita mancata informazione della ricorrente sulla possibilità di un rapporto sfavorevole sul periodo di prova, basta ricordare che, secondo gli accertamenti effettuati dal Tribunale nell' ambito della seconda parte del primo mezzo, la ricorrente è stata debitamente avvertita dal responsabile del suo tirocinio, sig. Pertoldi, in occasione di un colloqio avvenuto nel mese di marzo del 1990, delle manchevolezze delle sue prestazioni e del rischio di un rapporto negativo sul periodo di prova se esse fossero continuate. Inoltre, in occasione dei vari colloqui di carattere tecnico e linguistico con il sig. Pertoldi o con i revisori, avvenuti nel corso del periodo di prova, l' attenzione della ricorrente è stata attirata sugli importanti problemi legati alla qualità dei suoi lavori. Infine, occorre rilevare che il dovere di sollecitudine non imponeva al responsabile del tirocinio di avvertire l' interessata con una nota scritta che il suo rapporto sul periodo di prova avrebbe potuto essere sfavorevole. Infatti, il diritto della ricorrente di effettuare il suo periodo di prova in condizioni regolari era sufficientemente garantito da un avvertimento orale, che le consentisse di adattare e di migliorare le sue prestazioni in relazione alle esigenze del servizio.

    49 Alla luce di tutti questi elementi, il Tribunale constata che il periodo di prova della ricorrente si è svolto in condizioni regolari. Il terzo mezzo deve quindi essere respinto.

    Sul mezzo relativo ad un errore manifesto di valutazione dei fatti

    Argomenti delle parti

    50 Nell' ambito del quarto mezzo, la ricorrente sostiene che il rapporto sul periodo di prova contiene giudizi erronei, fondati su fatti inesatti o inesattamente interpretati, e che lasciavano apparire, in taluni casi, contraddizioni tra i giudizi analitici e la valutazione generale. Essa ritiene di essere stata "vittima di una mancata integrazione in seno al servizio della traduzione del Comitato economico e sociale, e ciò indipendentemente dalla propria responsabilità". Essa sottolinea, al riguardo, la contraddizione tra la sua pretesa mancanza di apertura al dialogo con i revisori e con i colleghi ed il giudizio "buono" apposto sotto le rubriche "capacità di adeguamento alle esigenze del servizio" e "rapporti umani" nel rapporto sul periodo di prova. Quanto alla valutazione "discreto" data al suo "senso del lavoro di gruppo", la ricorrente osserva che essa non è mai stata condotta a lavorare in gruppo. Per giunta, essa asserisce che l' appunto rivoltole di non padroneggiare l' italiano non è assolutamente fondato, mentre essa è italiana, di lingua madre italiana, ha vissuto in Italia sino all' età di 29 anni e, nel suo rapporto sul periodo di prova, sotto la rubrica "cognizioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni" è stato apposto il giudizio "discreto" e non "insufficiente". Lo stesso varrebbe per la valutazione secondo la quale la ricorrente non disporrebbe delle cognizioni di base, dei metodi e delle capacità necessarie per la traduzione dei testi del Comitato economico e sociale. Tali critiche sarebbero altresì in contrasto con il giudizio "discreto" che figura sotto le rubriche "cognizioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni", "capacità di comprensione" e "rapidità nell' esecuzione del lavoro", e il giudizio "buono" che compare sotto la rubrica "senso dell' organizzazione". Inoltre, esse sarebbero smentite, secondo la ricorrente, dai suoi diplomi, da un' esperienza professionale di traduzione verso l' italiano di parecchi anni e dalla sua iscrizione su un elenco degli idonei a seguito di un concorso diretto all' assunzione di traduttori.

    51 Il convenuto contesta, dal canto suo, l' asserito carattere erroneo delle menzioni e delle osservazioni contenute nel rapporto sul periodo di prova. Esso rileva, innanzitutto, che "spetta alla competente autorità amministrativa esercitare il suo potere discrezionale per quanto riguarda l' idoneità dell' interessato ad espletare i compiti affidatigli, salvo restando il controllo giurisdizionale di tale esercizio da parte della Corte nel caso di errore manifesto" (sentenza 25 marzo 1982, Munk, causa 98/81, citata, punto 16 della motivazione; v. anche sentenze 5 aprile 1984, Alvarez / Parlamento, causa 347/82, Racc. pag. 1847, punto 16 della motivazione, e 15 maggio 1985, Patrinos, causa 3/84, citata). Al riguardo, il convenuto fa valere che la ricorrente non ha dimostrato l' esistenza di un qualsiasi errore manifesto nella valutazione data alle sue cognizioni di base, ai suoi metodi di lavoro, alle sue attitudini alla traduzione e soprattutto alla sua capacità di tradurre verso l' italiano con precisione, tenuto conto delle competenze concrete connesse alle mansioni di traduttore presso il Comitato economico e sociale. Il rapporto di fine prova conterrebbe del resto, oltre alla firma del direttore della traduzione, quelle del responsabile della traduzione italiana nonché dei revisori, che erano stati tutti consultati. Esso sarebbe stato confermato all' unanimità dal comitato dei rapporti che l' avrebbe addirittura definito "benevolo" nei confronti della ricorrente. Quanto alla richiesta di perizia presentata dalla ricorrente, il convenuto sostiene che essa non è giustificata, in mancanza del minimo indizio di prova di un errore manifesto. Inoltre, questa richiesta di perizia sarebbe formulata per la prima volta come conclusione nella replica, in contrasto, a suo parere, con l' art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Valutazione in diritto

    52 Occorre ricordare, innanzitutto, che in forza dei principi statutari che disciplinano l' assunzione e il periodo di prova, l' amministrazione dispone di un' ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle attitudini e del rendimento di un dipendente in prova in base all' interesse del servizio. Non spetta quindi al Tribunale sostituire il proprio giudizio a quello delle istituzioni per quanto riguarda la loro valutazione del risultato di un periodo di prova e la loro valutazione dell' attitudine di un canditato a una nomina in ruolo nel servizio pubblico comunitario, salvo in caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere, come la Corte ha ricordato nella sua sentenza 15 maggio 1985, Patrinos (causa 3/84, cit., punto 25 della motivazione; v. anche le sentenze 25 marzo 1982, Munk, causa 98/81, cit., punto 16 della motivazione; 17 novembre 1983, Tréfois, causa 290/82, cit., punto 29 della motivazione; e 5 aprile 1984, Alvarez, causa 347/82, cit., punto 16 della motivazione).

    53 Pertanto, occorre verificare, nella fattispecie, se le valutazioni alla luce delle quali è stata presa la decisione di non nominare in ruolo l' interessata sono, come sostiene la ricorrente, viziate da un errore manifesto. Al riguardo, si deve rilevare che tale decisione, che è basata sulle conclusioni negative del rapporto sul periodo di prova, confermate all' unanimità dal parere del comitato dei rapporti, è principalmente motivata con il fatto che la ricorrente non ha dimostrato di disporre di una "capacità di utilizzare la lingua italiana con cognizione di causa e con precisione", come viene messo espressamente in rilievo nel rapporto sul periodo di prova, nella parte "valutazione generale". Alla luce del giudizio formulato nel rapporto sul periodo di prova e delle spiegazioni concordanti fornite dal responsabile del tirocinio in risposta ai quesiti del Tribunale, risulta che tale valutazione si riferisce, in primo luogo all' incapacità della ricorrente di cogliere le sfumature linguistiche, in particolare nel caso di documenti, quali i pareri, che formano oggetto di modifiche successive nel corso della loro elaborazione e rappresentano, quantitativamente, oltre un terzo del volume di lavoro della divisione. Essa riguarda, in secondo luogo, le difficoltà di comprensione sostanziale dei documenti del Comitato economico e sociale, che si sono manifestate attraverso il carattere puramente letterale e spesso privo di senso delle traduzioni effettuate dalla ricorrente. Tali valutazioni sono state espresse, nella parte analitica del rapporto sul periodo di prova, attraverso il giudizio "insufficiente" attribuito all' "espressione scritta", alla capacità di "giudizio" e alla "qualità del lavoro" della ricorrente, nel corso del periodo di prova.

    54 Alla luce di tutte queste considerazioni, il Tribunale constata che le contraddizioni nel rapporto sul periodo di prova, asserite dalla ricorrente, non sono provate. In particolare, il giudizio "discreto" attribuito alla ricorrente sotto la rubrica "cognizioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni" non si riferisce alla padronanza della lingua italiana, trattata in maniera specifica sotto la rubrica "espressione scritta". Esso riguarda le sue cognizioni in altri campi ed in particolare la sua capacità di documentarsi, come risulta dalle dichiarazioni del teste nel corso dell' udienza. Quanto alla "capacità di comprensione" della ricorrente, anch' essa qualificata come "discreta" nella parte analitica del rapporto sul periodo di prova, essa non si riferisce alla capacità di rendere fedelmente il senso di un testo nella sua traduzione in italiano. Quest' ultima attitudine è stata presa in considerazione, nel rapporto sul periodo di prova, sotto la rubrica "capacità di giudizio" e ha ricevuto il giudizio "insufficiente". Inoltre, l' incapacità di padroneggiare la lingua italiana non si trova assolutamente in contraddizione con il fatto che il "senso dell' organizzazione" della ricorrente e la "regolarità nel rendimento" sono stati qualificati "buoni" e la sua "rapidità nell' esecuzione del lavoro" è stata giudicata "soddisfacente". Allo stesso modo, le valutazioni negative relative alle cognizioni linguistiche della ricorrente non possono essere in contrasto con il giudizio "buono" assegnato sotto le rubriche "senso di responsabilità", "spirito d' iniziativa" e "rapporti umani", o con il giudizio "discreto" assegnato sotto la rubrica "senso del lavoro di gruppo", con cui esse non hanno alcun rapporto. Infine, la formazione, l' esperienza professionale e la circostanza secondo cui la ricorrente è stata iscritta in un elenco degli idonei a seguito di un concorso indetto dal Consiglio per l' assunzione di traduttori non costituivano una garanzia della attitudini linguistiche specifiche richieste in un servizio di traduzione del Comitato economico e sociale. Esse non possono quindi essere in contraddizione con la valutazione negativa data, nel rapporto sul periodo di prova, alla padronanza della lingua italiana da parte della ricorrente, tenuto conto delle esigenze concrete del servizio. Infatti, dalla finalità stessa del periodo di prova, quale definita dalla citata giurisprudenza della Corte (v. precedente punto 31) risulta che l' amministrazione, al termine del periodo di prova, dev' essere "in grado di decidere, senza essere vincolata dai giudizi espressi al momento dell' assunzione, se il dipendente in prova meriti di essere nominato in ruolo al posto cui aspira. Questa decisione implica una valutazione globale della qualità e del comportamento del dipendente in prova, tenuto conto sia degli elementi positivi sia degli elementi negativi emersi nel corso del periodo di prova" (sentenza 17 novembre 1983, Tréfois, causa 290/82, cit., punto 24 della motivazione).

    55 Alla luce di quanto sopra, va rilevato che in mancanza di qualsiasi principio di prova addotto dalla ricorrente, tale da suffragare l' esistenza di un errore manifesto di valutazione eventualmente commesso sul valore dei suoi lavori durante il periodo di prova, la richiesta di perizia da essa presentata al riguardo non può essere accolta.

    56 Dalle considerazioni che precedono risulta che non è provato che la decisione impugnata sia viziata da errore manifesto di valutazione. Il quarto mezzo deve quindi essere respinto.

    Sulla domanda diretta ad ottenere che la ricorrente possa effettuare un secondo periodo di prova

    57 Al riguardo, occorre ricordare che, in ogni caso, conclusioni dirette alla condanna dell' amministrazione ad offrire alla ricorrente la possibilità di effettuare un secondo periodo di prova, in caso di annullamento della decisione impugnata, debbono essere dichiarate irricevibili giacché, in conformità di una giurisprudenza ormai consolidata, il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni all' amministrazione (v. in particolare le sentenze della Corte 16 giugno 1971, Bode / Commissione, cause 63/70-75/70, Racc. pag. 549, e 9 giugno 1983, Verzyck / Commissione (causa 225/82, Racc. pag. 1991, punti 19 e 20 della motivazione).

    Sulla domanda di risarcimento danni

    58 Questa domanda è fondata esclusivamente sulla pretesa irregolarità della decisione di licenziare la ricorrente alla fine del suo periodo di prova. Essa è legata alla domanda di annullamento, che è stata a sua volta respinta, e deve pertanto essere anch' essa respinta.

    59 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    60 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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